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	<title>5874 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5874 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.5874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-6-2020-n-5874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-6-2020-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.5874</a></p>
<p>Michelangelo Francavilla, Presidente FF, Estensore PARTI:-OMISSIS-elettivamente domiciliato in Roma, piazza D. Minzoni n. 9 presso lo studio dell&#8217;avv. Roberto Afeltra che, unitamente all&#8217;avv. Pietro Fiore del foro di Verbania, lo rappresenta e difende nel presente giudizio contro MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-6-2020-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.5874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-6-2020-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.5874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Francavilla, Presidente FF, Estensore PARTI:-OMISSIS-elettivamente domiciliato in Roma, piazza D. Minzoni n. 9 presso lo studio dell&#8217;avv. Roberto Afeltra che, unitamente all&#8217;avv. Pietro Fiore del foro di Verbania, lo rappresenta e difende nel presente giudizio  contro  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell&#8217;Avvocatura Generale dello Statonei confronti  BANCA NAZIONALE DEL LAVORO &#8211; FILIALE DI SALERNO, in persona del legale rappresentante p.t. &#8211; non costituita in giudizio</span></p>
<hr />
<p>Cooperative agricole: natura e caratteristiche delle  garanzie rilasciate dai soci in favore di cooperative agricole ex art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Ambiente- agricoltura- cooperative agricole- garanzie rilasciate dai soci- insolvenza &#8211; accollo da parte dello Stato &#8211; art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93- valutazioni di discrezionalità  amministrativa- non sussistono- accertamento di condizioni oggettive &#8211; è tale.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">2. Ambiente- agricoltura- cooperative agricole- garanzie rilasciate dai soci in favore di cooperative agricole ex art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93- natura e caratteristiche.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;"><i>1. L&#8217;accollo da parte dello Stato delle garanzie rilasciate dai soci in favore delle cooperative agricole, quando sia accertata l&#8217;insolvenza del debitore principale, è configurato ex. art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93 in termini di obbligo che postula l&#8217;accertamento di condizioni oggettive, senza alcuna valutazione di discrezionalità  amministrativa, per cui sussiste un vero e proprio diritto soggettivo, nel ricorso dei presupposti di legge, a conseguire l&#8217;accollo.</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. L&#8217;art. 1 primo comma bis del d.l. n. 149 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 237 del 1993) si occupa delle garanzie rilasciate dai soci in favore di cooperative agricole prima dell&#8217;entrata in vigore del medesimo decreto e ne dispone l&#8217;&quot;assunzione a carico del bilancio dello Stato&quot; quando sia stata accertata l&#8217;insolvenza delle debitrici principali.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tale assunzione delle obbligazioni di garanzia, e, correlativamente, la facoltà  dei creditori di reclamare l&#8217;adempimento da parte dello Stato si verificano ope legis, nel concorso dei requisiti fissati dalla norma (con riferimento alla data degli impegni fideiussori, alle qualità  dei garanti, alla qualità  ed alle situazioni delle debitrici garantite), e, dunque, si determinano sulla scorta di un apprezzamento dell&#8217;opportunità  dell&#8217;intervento pubblico direttamente effettuato dalla norma medesima, senza la previsione di alcun atto di tipo concessorio, con cui la pubblica amministrazione, oltre al controllo circa la sussistenza di quei requisiti, sia chiamata a valutazioni di carattere discrezionale.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05874/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03500/2008 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3500 del 2008, proposto da <br /> -OMISSIS-elettivamente domiciliato in Roma, piazza D. Minzoni n. 9 presso lo studio dell&#8217;avv. Roberto Afeltra che, unitamente all&#8217;avv. Pietro Fiore del foro di Verbania, lo rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">BANCA NAZIONALE DEL LAVORO &#8211; FILIALE DI SALERNO, in persona del legale rappresentante p.t. &#8211; non costituita in giudizio</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 05/02/08 con cui il Ministero delle politiche agricole &#8211; Dipartimento delle politiche di sviluppo ha respinto l&#8217;istanza presentata dal ricorrente per la concessione dei benefici previsti dall&#8217;art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93, e relativi all&#8217;accollo, da parte dello Stato, della garanzia prestata nell&#8217;interesse della società ;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 24 aprile 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in date 01/04/08, 03/04/08 e 07/04/08 e depositato il 16/04/08 -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 05/02/08 con cui il Ministero delle politiche agricole &#8211; Dipartimento delle politiche di sviluppo ha respinto l&#8217;istanza presentata dal ricorrente per la concessione dei benefici previsti dall&#8217;art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93, e relativi all&#8217;accollo, da parte dello Stato, della fideiussione prestata nell&#8217;interesse della società .</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero delle politiche agricole, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 02/05/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 564/08 del 12/05/08 il Tribunale ha ordinato al Ministero delle politiche agricole di depositare la documentazione ivi indicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato il 24/07/08 e depositato il 05/08/08 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti giÃ  gravati in via principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 5028/08 del 27/10/08 il Tribunale ha respinto l&#8217;istanza cautelare proposta dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 24/04/2020, tenutasi con le modalità  previste dall&#8217;art. 84 d.l. n. 18/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 4201/2020 del 24/04/2020 il Tribunale, ai sensi dell&#8217;art. 73 comma 3 d. lgs. n. 104/10, ha prospettato alle parti l&#8217;esistenza di una possibile questione di giurisdizione assegnando alle stesse termine di trenta giorni per il deposito delle memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 23/05/2020 il ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo e per l&#8217;accoglimento del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">Scaduto il termine ex art. 73 comma 3 d. lgs. n. 104/10, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti -OMISSIS-impugna il provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 05/02/08 con cui il Ministero delle politiche agricole &#8211; Dipartimento delle politiche di sviluppo ha respinto l&#8217;istanza presentata dal ricorrente per la concessione dei benefici previsti dall&#8217;art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93, e relativi all&#8217;accollo, da parte dello Stato, della fideiussione prestata nell&#8217;interesse della società .</p>
<p style="text-align: justify;">Con i gravami in questione il ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere e manifesta illogicità  evidenziando, in particolare, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il provvedimento impugnato richiamerebbe atti riferibili alla cooperativa -OMISSIS- e in possesso della stessa per cui non consentirebbe di individuare le ragioni per cui il Ministero ha ricollegato le vicende della cooperativa ai soci; in particolare, la cooperativa sarebbe stata dichiarata fallita con sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Salerno e con successivo decreto n. -OMISSIS-il medesimo Tribunale avrebbe confiscato le attività  patrimoniali della società  in quanto, di fatto, gestita da soggetto condannato per il reato di cui all&#8217;art. 416 bis c.p.. I provvedimenti in esame, perà², non riguarderebbero i soci della cooperativa nè vi sarebbero altri impedimenti a carico del ricorrente ostativi alla concessione del beneficio richiesto (così¬ il ricorso principale);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; contrariamente a quanto dedotto nell&#8217;atto impugnato, con la nota n. -OMISSIS-la Prefettura di Salerno non avrebbe indicato elementi da cui desumere una gestione illecita delle società  cooperative -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-. In quest&#8217;ottica, il gestore di cui si assume l&#8217;illecita intromissione nella vita sociale non sarebbe nemmeno stato socio della società  e, comunque, sarebbe stato denunciato dallo stesso presidente della cooperativa e le sue responsabilità  non potrebbero estendersi ai soci garanti pena la violazione dei principi penali e civili di responsabilità  personale e di distinzione tra la posizione dei soci e della società , per altro ipotizzati dalla stessa amministrazione nella nota prot. n. -OMISSIS-del 04/07/05 di richiesta di parere all&#8217;Avvocatura dello Stato poi inopinatamente disattesa con il provvedimento impugnato. Inoltre, l&#8217;acquisizione della certificazione antimafia nei confronti dei soci ricorrenti sarebbe prescritta dall&#8217;art. 4 d.m. 02/10/95 che, perà², sarebbe stato annullato dalla sentenza n. -OMISSIS-del TAR Lazio (ricorso per motivi aggiunti).</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ ricostruiti l&#8217;oggetto e le ragioni dell&#8217;impugnazione, il Tribunale rileva che l&#8217;art. 1 comma 1 bis d. l. n. 149/93, convertito dalla l. n. 237/93, stabilisce che &#8220;le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l&#8217;insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accollo da parte dello Stato delle garanzie rilasciate dai soci in favore delle cooperative agricole, quando sia accertata l&#8217;insolvenza del debitore principale, è configurato dalla disposizione in esame in termini di obbligo che postula l&#8217;accertamento di condizioni oggettive, senza alcuna valutazione di discrezionalità  amministrativa, per cui sussiste un vero e proprio diritto soggettivo, nel ricorso dei presupposti di legge, a conseguire l&#8217;accollo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, le relative controversie, involgendo posizioni di diritto soggettivo, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (così¬ anche Cons. Stato n. 5454/09; TAR Lazio &#8211; Roma n. 5813/13; TAR Lazio &#8211; Roma n. 7592/13).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha, del resto, affermato la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziando che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 1 primo comma bis del d.l. n. 149 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 237 del 1993) si occupa delle garanzie rilasciate dai soci in favore di cooperative agricole prima dell&#8217;entrata in vigore del medesimo decreto e ne dispone l&#8217;&quot;assunzione a carico del bilancio dello Stato&quot; quando sia stata accertata l&#8217;insolvenza delle debitrici principali;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tale assunzione delle obbligazioni di garanzia, e, correlativamente, la facoltà  dei creditori di reclamare l&#8217;adempimento da parte dello Stato si verificano ope legis, nel concorso dei requisiti fissati dalla norma (con riferimento alla data degli impegni fideiussori, alle qualità  dei garanti, alla qualità  ed alle situazioni delle debitrici garantite), e, dunque, si determinano sulla scorta di un apprezzamento dell&#8217;opportunità  dell&#8217;intervento pubblico direttamente effettuato dalla norma medesima, senza la previsione di alcun atto di tipo concessorio, con cui la pubblica amministrazione, oltre al controllo circa la sussistenza di quei requisiti, sia chiamata a valutazioni di carattere discrezionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; profili di discrezionalità  amministrativa non sono desumibili dal limite di stanziamento in bilancio e dalla connessa possibilità  d&#8217;inadeguatezza del relativo ammontare rispetto alla complessiva entità  delle garanzie ammesse al beneficio, tenendosi conto che tale eventualità , in assenza di espresse disposizioni che pongano condizioni al beneficio medesimo ovvero affidino all&#8217;autorità  amministrativa il compito di operare graduatorie o scelte (previa fissazione dei criteri), rimane sul piano dell&#8217;impedimento all&#8217;esazione dei crediti verso lo Stato, senza incidere sull&#8217;insorgenza e persistenza di essi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; pertanto, nella fattispecie deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario venendo in rilievo domande rivolte a far valere posizioni di diritto soggettivo per le quali non sono contemplate eccezioni ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione (Cass. Civ. SS.UU. ordinanza 28 luglio 2004 n. 14346).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere non condivisibile la prospettazione, in punto di giurisdizione del giudice amministrativo, fornita dalla parte ricorrente nella memoria depositata il 23/05/2020 a seguito della concessione del termine ex art. 73 comma 3 d. lgs. n. 104/10.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 11 d. lgs. n. 104/10 il Tribunale dichiara che la presente controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale la causa potrà  essere riproposta nel rispetto delle prescrizioni del citato art. 11.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità  della questione giuridica oggetto di causa, riguardata in riferimento al momento della proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definendo il giudizio, così¬ provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">2) ai sensi dell&#8217;art. 11 d. lgs. n. 104/10, dichiara che la presente controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale la causa potrà  essere riproposta secondo le modalità  previste dall&#8217;art. 11 citato;</p>
<p style="text-align: justify;">3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1 e 2 d. lgs. n. 196/03 e 9 paragrafo 1 Reg. UE n. 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 comma 6 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michelangelo Francavilla, Presidente FF, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Rita Luce, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-6-2020-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.5874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.5874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-6-2014-n-5874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-6-2014-n-5874/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-6-2014-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.5874</a></p>
<p>Pres. P. Biancofiore &#8211; Est. G. Chinè C .V. s.r.l. ( Avv. F. Pasero, D. Leporoni, R. Baldoni ) c/ Liceo classico e Scientifico”L.R.” ( Avv. Stato) ed altri Appalti pubblici – Operazioni di gara – Principio di pubblicità – Sedute – Date e orari – Mancata comunicazione ai concorrenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-6-2014-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.5874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-6-2014-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.5874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Biancofiore &#8211;  Est. G. Chinè <br /> C .V. s.r.l. ( Avv. F. Pasero, D. Leporoni, R. Baldoni ) c/ Liceo classico e Scientifico”L.R.” ( Avv. Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Appalti pubblici – Operazioni di gara – Principio di pubblicità – Sedute – Date e orari – Mancata comunicazione ai concorrenti &#8211; Conseguenze – Aggiudicazione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di appalti pubblici tutte le operazioni di gara svolte dalla commissione giudicatrice devono essere effettuate nel rispetto del principio di pubblicità delle sedute di gara, garantendo la regolarità formale degli atti prodotti ed avere così la sicurezza che non siano intervenute indebite alterazioni. Ne consegue che, qualora la stazione appaltante non comunichi ai concorrenti la data e l’ora di svolgimento di svolgimento della seduta nella quale sono stati aperti i plichi e valutate le offerte, risultano viziati tutti gli atti di gara adottati con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza Bis)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2256 del 2014 proposto da:<br />
C.V. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Federica Pasero, Daniele Leporoni e Roberto Baldoni, con domicilio eletto presso lo suo studio dell’avv. Giovanni Corbyons, sito in Roma, via Cicerone n. 44; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Liceo Statale Classico e Scientifico &#8220;L. R.&#8221; di Passo Corese – Fara Sabina, in persona del Dirigente Scolastico legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>R.C.Distributori Automatici S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cajetano Maria Vecchione, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, Salita San Nicola da Tolentino, n. 1/B;<br />
Liomatic S.p.A., n.c.g.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di installazione e gestione di macchine distributrici automatiche di bevande, di generi alimentari di ristoro veloce disposto nei confronti della R. C. Distributori Automatici S.r.l.;<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara per il servizio di installazione e gestione di macchine distributrici automatiche di bevande, di generi alimentari di ristoro veloce disposto nei confronti della R. C. Distributori Automatici S.<br />
&#8211; dei verbali di gara n. 4 del 9 gennaio 2014 e n. 5 del 10 gennaio 2014 della commissione di gara istituita presso il Liceo L. R. per la concessione del servizio di distribuzione bevande calde, fredde e snack con installazione di macchinari automatici;<b
- dell’avviso del 14 gennaio 2014 con cui è stato comunicato alla ricorrente di non essere risultata aggiudicataria della gara suddetta;<br />
&#8211; nonché in via subordinata ed in quanto occorra, della lettera invito prot. 6851/C14 dell’11 dicembre 2013, del bando di gara e del capitolato d’oneri alla stessa allegati;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale e/o propedeutico alla stipulazione del contratto, unitamente agli atti di estremi ignoti, ove diversi da quelli espressamente impugnati nei termini suddetti, afferenti l’aggiudicazione della<br />
nonché per caducazione <i>ex tunc</i> o, in subordine, <i>ex nunc</i>, ove frattanto eventualmente stipulato, del contratto con l’illegittimo aggiudicatario;<br />
oltre che per la condanna della resistente, in forma specifica <i>ex</i> art 124 c.p.a., con accoglimento della domanda volta a conseguire l’aggiudicazione e il contratto e, se del caso, con il subentro della ricorrente nella parte del contratto ancora da eseguire se nelle more già stipulato (fermo in tale ipotesi il risarcimento per equivalente in ordine alla parte già eseguita), ovvero, in subordine, per equivalente al risarcimento dei danni arrecati alla ricorrente dagli atti e comportamenti infra descritti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Liceo Statale Classico e Scientifico &#8220;L. R.&#8221; di Passo Corese – Fara Sabina, del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca e della R. C. Distributori Automatici S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara indetta dal Liceo Statale Classico e Scientifico &#8220;L.R.&#8221; di Passo Corese per la gestione del servizio dei distributori automatici di bevande calde, fredde e snack nei locali del citato Istituto per il periodo di tre anni.<br />
A sostegno del gravame ha dedotto che il Liceo Statale Classico e Scientifico &#8220;L. R.&#8221; di Passo Corese, in data 11 dicembre 2013, ha indetto una gara pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio di “<i>installazione e gestione di macchine distributrici automatiche di bevande, di generi alimentari di ristoro veloce</i>”, fissando il criterio di aggiudicazione della citata gara in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei seguenti elementi: 1) Offerta economica a favore dell’Istituto; 2) Offerta dei prodotti in vendita nei distributori; 3) Offerta tecnica.<br />
Ha, altresì dedotto, di aver presentato rituale domanda di partecipazione, così come previsto dal bando di gara e che, in data 9 gennaio 2014, si è tenuta una prima riunione, in seduta pubblica, della Commissione di gara, nella quale è stato deciso di rinviare l’apertura delle buste recanti le offerte alle ore 12.30 del giorno 10 gennaio 2014; la successiva seduta di rinvio del 10 gennaio 2014, si è tenuta non alle ore 12.30 come stabilito, ma alle ore 14.30 in seduta privata. All’apertura delle buste contenenti le offerte economiche la Commissione di gara ha dato atto a verbale della “<i>parità di punteggio per il parametro 1 (offerta economica a favore dell’istituto)</i>”, precisando che “<i>la migliore offerta fa riferimento al rapporto “qualità-prezzo</i>” e che è risultata aggiudicataria la controinteressata R. C. Distributori Automatici S.r.l.<br />
2. Nei riguardi degli atti impugnati ha denunciato le seguenti doglianze: 1) violazione e/o falsa e/o errata applicazione della lettera di invito e del bando di gara dell’11 dicembre 2013, nonché dell’art. 74, D.lgs n. 163/2006; eccesso di potere per travisamento, illogicità ed incongruità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta; 2) violazione e/o falsa applicazione della <i>lex specialis</i> in merito al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, incongruità, illogicità e contraddittorietà delle valutazioni rese, disparità di trattamento; violazione degli autolimiti imposti dalla stessa stazione appaltante; 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84 del D.lgs. n. 163/2006; violazione del principio di buon andamento della P.A.; 4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 nonché dei principi di pubblicità delle gare e delle relative operazioni (art. 2 Codice Appalti Pubblici), nonché dei principi di parità di trattamento, trasparenza, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa; 5) violazione dei principi fondamentali in tema di appalti e procedure ad evidenza pubblica; eccesso di potere per violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa; 6) eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità grave e manifesta; 7) violazione dell’obbligo di custodia dei plichi e del principio di segretezza delle offerte; omessa verbalizzazione delle misure adottate atte a garantire la segretezza della documentazione di gara; violazione dell’art. 97 Cost.<br />
3. Si sono costituiti in giudizio il Liceo Statale Classico e Scientifico &#8220;L.R.&#8221; di Passo Corese – Fara Sabina, il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca e la controinteressata R.C.Distributori Automatici S.r.l., tutti instando per l’inammissibilità e la reiezione nel merito del proposto gravame.<br />
4. Con ordinanza n. 1136 del 10 marzo 2014, la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
5. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2014, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Preliminarmente il Collegio deve rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del gravame proposta negli scritti difensivi della controinteressata.<br />
Ad avviso della controinteressata la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’aggiudicazione definitiva, coincidente, nella specie, con il contratto stipulato in data 14.02.2014, prot. 624/C14, in quanto detto contratto “per consolidata e costante giurisprudenza amm.va rappresenta il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale” (pag. 4, memoria del 18.03.2014).<br />
In contrario è sufficiente rilevare che il procedimento di gara si chiude con l’aggiudicazione definitiva, avente natura provvedimentale, mentre il contratto, diretto a regolare i rapporti privatistici tra l’amministrazione e l’appaltatore, è atto successivo alla gara, che proprio nella gara trova il suo fondamentale presupposto. Ciò, a tacere d’altro, si evince univocamente dall’art. 11, comma 9, del d. lgs. n. 163 del 2006, secondo cui alla stipula del contratto può addivenirsi soltanto una volta che l’aggiudicazione definitiva sia diventata efficace, nonché dal successivo comma 10 in base al quale il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del “provvedimento di aggiudicazione definitiva” ai sensi dell’art. 79 del medesimo d. lgs. n. 163 del 2006.<br />
Ciò posto, il ricorso in epigrafe si palesa ammissibile e tempestivo, in quanto proposto avverso l’atto di aggiudicazione provvisoria (e di aggiudicazione definitiva di estremi ignoti) entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione effettuata dall’Istituto resistente in data 14.01.2014 (prot. 126/C14) ai sensi dell’art. 79 del d. lgs. n. 163 del 2006.<br />
Né, come eccepito dalla controinteressata, può essere riscontrata l’improcedibilità del gravame per la mancata impugnazione con motivi aggiunti del contratto depositato in giudizio in data 3.03.2014, in quanto, come già evidenziato, il contratto non può essere fatto coincidere con l’aggiudicazione definitiva, di talché nessun onere di impugnazione può essere sul punto ravvisato in capo al ricorrente. E ciò, peraltro, senza considerare che eventuali motivi aggiunti proposti avverso un atto contrattuale dinanzi al Collegio avrebbero probabilmente attinto una sfera di giurisdizione di cui il Giudice amministrativo, come è noto, non è titolare (cfr. art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, del c.p.a., secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo è limitata alla declaratoria di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione).<br />
2.1 Nel merito il ricorso è fondato, nei termini appresso precisati.<br />
2.2 Risulta invero <i>per tabulas</i> che:<br />
a) in data 9 gennaio 2014, alle ore 14,00, si è riunita la commissione aggiudicatrice in seduta pubblica, alla presenza dei soli rappresentanti della Ditta L. (verbale di gara n. 4/2014);<br />
b) nella citata seduta, come si evince dal relativo verbale, “La Commissione e i rappresentanti decidono di rinviare la gara alle ore 12,30 del giorno 10 gennaio 2014 e di procedere soltanto a vidimare le buste”;<br />
c) in data 10 gennaio 2014 la commissione si riunisce nuovamente alle ore 14,30, apre le buste contenenti le offerte, ammette tutti i concorrenti in gara, attribuisce i punteggi e perviene all’individuazione dell’aggiudicatario (verbale n. 5/2014).<br />
2.3 Pertanto, è documentalmente provato che nella seduta del 9 gennaio 2014 la commissione non ha svolta alcuna attività, con l’esclusione della vidimazione dei plichi, ed ha fatto rinvio alla seduta del giorno successivo, fissandola alle ore 12,30.<br />
Nessun formale avviso risulta essere stato dato ai concorrenti, segnatamente alla odierna ricorrente, per renderli edotti della data ed ora della nuova seduta in cui sarebbero stati aperti i plichi recanti le offerte.<br />
La seduta di rinvio non si è poi tenuta nell’orario stabilito, bensì alle ore 14,30, in assenza di tutti i concorrenti (cfr. verbale della seduta).<br />
Dall’orario di cessazione delle operazioni (ore 15,00) si evince che in 30 minuti, e senza soluzione di continuità, la commissione ha aperto i plichi, ha verificato la documentazione amministrativa, ha ammesso tutte le tre offerte pervenute nei termini, ha esaminato le offerte tecniche ed economiche, ha attribuito i relativi punteggi ed ha aggiudicato la gara alla controinteressata.<br />
Ne discende univocamente che tutte le fasi della gara sono avvenute in seduta non pubblica, senza che i concorrenti fossero messi nelle condizioni di sapere della seduta stessa. Ed invero, la seduta del 10 gennaio 2014, sebbene fissata per le ore 12,30 con il verbale n. 4/2014, si è svolta al diverso orario delle 14,30, senza che l’Amministrazione provvedesse a comunicare alcunché ai concorrenti in gara.<br />
2.4 Tale <i>modus procedendi</i> ha palesemente violato il fondamentale principio di pubblicità delle sedute di gara, strettamente correlato all’esigenza di garantire che la documentazione inserita nei plichi delle offerte trovi regolare ingresso nella procedura di evidenza pubblica, in ossequio alla <i>par condicio </i>tra concorrenti, ai quali deve essere sempre permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere la sicurezza che non siano intervenute indebite alterazioni, e rispetto dell’interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili <i>ex post</i> una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (cfr. Ad. Pl. 28 luglio 2001, n. 13).<br />
Ed invero, tutte le operazioni di gara si sono nella specie svolte in una seduta non pubblica, della quale, peraltro, nessun concorrente aveva avuto formale avviso da parte della stazione appaltante. 2.5 Né meritevoli di alcun pregio si palesano gli argomenti spesi dall’Avvocatura erariale per sostenere che la seduta del 10 gennaio 2014 è stata una seduta di mero rinvio di quella precedente e che la ristrettezza dei tempi intercorrenti tra le due sedute costituisce garanzia della regolarità e trasparenza della procedura.<br />
Giova difatti ribadire che nella seduta del 9 gennaio 2014 nessuna attività risulta essere stata svolta dalla commissione aggiudicatrice, se si esclude la sola vidimazione dei plichi. Tutte le operazioni di gara, dall’apertura dei plichi all’aggiudicazione, si sono invero svolte in una seduta tenutasi in orario diverso da quello stabilito per la seduta di rinvio. In tale situazione non si comprende quale garanzia di regolarità e trasparenza per le operazioni di gara possa essere ravvisata, laddove nessun concorrente ha avuto neppure la possibilità di conoscere data e ora di svolgimento della seduta nella quale i plichi sono stati aperti e le offerte valutate.<br />
3. L’accertata fondatezza del quarto motivo di gravame, di natura chiaramente assorbente, comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.<br />
4. La pronuncia di annullamento degli atti di gara comporta, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.c., la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dall’Amministrazione con il controinteressato in data 14.02.2014, prot. 624/C14.<br />
5. Deve essere invece respinta l’azione di risarcimento danni proposta dalla ricorrente, giacché – in assenza di ulteriori elementi di prova &#8211; la portata integralmente demolitoria della presente pronuncia appare pienamente satisfattiva delle ragioni della ricorrente medesima.<br />
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:<br />
a) annulla gli atti di gara impugnati;<br />
b) dichiara inefficace il contratto stipulato dal Liceo Statale “L. R.” di Passo Corese – Fara Sabina con la controinteressata in data 14 febbraio 2014.<br />
Respinge l’azione di risarcimento danni proposta dalla ricorrente.<br />
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3000 (tremila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pierina Biancofiore, Presidente FF<br />
Giuseppe Chine&#8217;, Consigliere, Estensore<br />
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-3-6-2014-n-5874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.5874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2013 n.5874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-12-2013-n-5874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-12-2013-n-5874/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-12-2013-n-5874/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2013 n.5874</a></p>
<p>Pres. Volpe &#8211; Est. Atzeni Monteco s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e F.Massa) / Consorzio Ato Le/1 (Avv. A. Angelelli) e Ecotecnica s.r.l. e Axa s.r.l. (Avv. P. Quinto) sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;avvalimento frazionato e sulla idoneità e sufficienza della dichiarazione resa per quanto &#8220;a conoscenza&#8221; 1. Contratti della p.a. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-12-2013-n-5874/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2013 n.5874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-12-2013-n-5874/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2013 n.5874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Volpe  &#8211;  Est. Atzeni  <br /> Monteco s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e F.Massa) / Consorzio Ato Le/1 (Avv. A. Angelelli) e  Ecotecnica s.r.l. e Axa s.r.l. (Avv. P. Quinto)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;avvalimento frazionato e sulla idoneità e sufficienza della dichiarazione resa per quanto &ldquo;a conoscenza&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della p.a. – Gara – Requisiti di capacità – Avvalimento plurimo o frazionato – Ammissibilità. </p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Gara – Bando- Requisiti – Capitale sociale minimo – Dimostrazione – Avvalimento frazionato – Ammissibilità – Sussiste. </p>
<p>3.	Contratti della p.a. – Gara – Partecipazione – Requisito della moralità professionale – Dichiarazione – Per quanto “a conoscenza” – Circa un responsabile tecnico cessato – Validità – Ragioni. </p>
<p>4.	Contratti della p.a. – Gara &#8211; Partecipazione – Requisito della moralità professionale – Dichiarazione – Circa il responsabile tecnico – Necessità – Mancanza – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ ammissibile il cd. avvalimento plurimo o frazionato, con il quale l’aspirante all’aggiudicazione di un contratto di appalto raggiunge un determinato requisito di partecipazione avvalendosi anche di più soggetti. </p>
<p>2.	In tema gare, preso atto della normale frazionabilità dell’avvalimento, deve essere affermato che il partecipante ad una gara d’appalto può dimostrare il possesso di un determinato capitale sociale avvalendosi anche di quello di un soggetto ausiliario, che si obblighi a tale fine. </p>
<p>3.	In tema di requisiti di partecipazione, l’onere dichiarativo di moralità è sufficientemente adempiuto dal rappresentante legale di una impresa che dichiara che sulla base di quanto “a sua conoscenza” non sussistono motivi di indegnità in capo al responsabile tecnico cessato, in quanto rientra nella normalità delle ipotesi il fatto che chi riveste un ruolo in una determinata società non abbia la possibilità di conoscere fatti relativi a persone che solo in passato hanno rivestito ruoli all’interno della medesima. Ne consegue che, il rappresentante legale è legittimato a dichiarare quanto a sua conoscenza e di precisare espressamente che la sua dichiarazione è valida nei termini indicati, fermo restando che la stazione appaltante dovrà valutare l’eventuale erroneità incolpevole della dichiarazione, resa in termini negativi e successivamente smentita dall’acquisizione di fatti di segno opposto.</p>
<p>4.	Ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione circa il possesso del requisito della moralità professionale ex art. 38 c.1 d.lgs 163/2006 deve essere resa anche con riferimento al responsabile tecnico  in quanto, per le imprese che operano nei servizi, la figura del responsabile tecnico corrisponde a quella del direttore tecnico, propria delle imprese che operano nel campo dei lavori pubblici. Pertanto, va esclusa dalla gara di appalto l’impresa che non rende la dichiarazione circa il possesso del requisito della moralità professionale anche con riferimento al responsabile tecnico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello numero di registro generale 631 del 2013, proposto da:<br />
Monteco s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Federico Massa, con domicilio eletto presso l’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Consorzio Ato Le/1, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Angelelli, con domicilio eletto presso Filippo Manca in Roma, via Lucrezio Caro, 63;<br />
Ecotecnica s.r.l. ed Axa s.r.l., in associazione temporanea di imprese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del dispositivo di sentenza n. 00080/2013 e della sentenza n. 00794/2013 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, Sezione III, resi tra le parti, concernenti affidamento gestione unificata dei servizi di igiene urbana.</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Ato Le/1 e di Ecotecnica s.r.l. ed Axa s.r.l. ed il ricorso incidentale proposto da queste ultime;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati A. Clarizia, A. Caggiula su delega di A. Angelelli e P. Quinto;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, rubricato al n. 1570/2012, Monteco s.r.l. impugnava:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento prot. n. 778 del 25 settembre 2012, comunicato in pari data, ed il relativo verbale di gara n. 7 con i quali era stata esclusa dalla procedura aperta indetta per l’affidamento della gestione unificata dei servizi d’igiene urbana nell’AT<br />
&#8211; il provvedimento n. 58 del 19 settembre 2012, di aggiudicazione provvisoria della suddetta procedura di gara, comunicato in data 21 settembre 2012 con nota prot. n. 754;<br />	<br />
&#8211; tutti i verbali di gara di estremi non conosciuti, gli atti di gara ove occorra, ed, in particolare, nella parte in cui non prevedono l&#8217;indicazione dei costi di sicurezza aziendali;<br />	<br />
&#8211; ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato.<br />	<br />
Il ricorso era affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
a) violazione della “lex specialis” di gara, del d.lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento all’art. 38, commi 1 e 2, nonché dei principi generali in materia di gare pubbliche;<br />	<br />
b) eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento.<br />	<br />
La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Si sono costituite l’Amministrazione intimata e l’associazione temporanea di imprese (ATI) aggiudicataria concludendo, entrambe, per il rigetto del ricorso. L’aggiudicataria, controinteressata, ha, altresì, interposto ricorsi incidentali.<br />	<br />
Con dispositivo n. 80 in data 17 gennaio 2013 al quale ha fatto seguito, in data 8 aprile 2013, la pubblicazione della sentenza n. 794, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva il ricorso incidentale e dichiarava improcedibile il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti.<br />	<br />
2. Con il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 631/13, Monteco s.r.l. impugna il dispositivo di cui sopra; con motivi aggiunti estende l’impugnazione alla sentenza, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma con il rigetto del ricorso incidentale e l’accoglimento del ricorso principale.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Consorzio ATO LE/1 e le aggiudicatarie Ecotecnica s.r.l. ed AXA s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello; le aggiudicatarie propongono inoltre appello incidentale.<br />	<br />
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 5 novembre 2013.<br />	<br />
3. Il primo giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’odierna appellante principale avendo accolto il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, affermando che l’appellante doveva essere esclusa dalla gara per mancanza dei necessari requisiti di partecipazione.<br />	<br />
Tale impostazione non è condivisibile.<br />	<br />
L’appellante ha partecipato alla gara nonostante il suo capitale sociale non avesse la consistenza richiesta dal bando di gara ed ha integrato il requisito mediante avvalimento.<br />	<br />
L’impresa ausiliaria peraltro non dispone di un capitale sociale della consistenza richiesta, per cui l’avvalimento è stato solo parziale, ed il requisito è stato raggiunto sommando i capitali delle due imprese.<br />	<br />
Al riguardo, il primo giudice ha escluso “<i>che il possesso di un determinato capitale sociale sia un mero requisito di natura contabile con funzione di garanzia accessoria rispetto all’adempimento dell’obbligazione principale costituita dalla prestazione offerta, e che, per tale aspetto, tale funzione, essenzialmente fideiussoria, possa essere, quindi, assicurata anche con avvalimento parziale, rilevando, invece, come detto, quale requisito soggettivo di partecipazione che deve essere, comunque, integralmente e autonomamente posseduto almeno dall’impresa ausiliaria proprio in quanto esprimente la effettiva capacità di esecuzione del servizio</i>”.<br />	<br />
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia, Sez. V, con sentenza 10 ottobre 2013 in causa C-94/12, ha affermato che “gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l&#8217;articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come l&#8217;art. 49 c. 6 del d.lgs. 163/06, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese”.<br />	<br />
La Corte ha quindi definitivamente chiarito l’ammissibilità del cosiddetto avvalimento plurimo o frazionato, con il quale l’aspirante all’aggiudicazione di un contratto di appalto raggiunge un determinato requisito di partecipazione avvalendosi anche di più soggetti.<br />	<br />
L’orientamento della Corte è vincolante per il giudice nazionale, e risulta conforme a quello già espresso da questo Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 8 febbraio 2011, n. 857, mentre deve essere superato il diverso orientamento espresso da C. di S., VI, 13 giugno 2011 n. 3565.<br />	<br />
Le parti resistenti, il cui ragionamento è stato condiviso dal primo giudice, obiettano che il requisito in parola (possesso del capitale sociale di un determinato importo) non è suscettibile di frazionamento fra soggetti diversi in quanto espressione di una solidità sociale attestata, appunto, dalla sua consistenza.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
La funzione del capitale sociale è costituita, ai sensi dell’art. 2325, primo comma, del codice civile, dalla garanzia offerta per il soddisfacimento delle obbligazioni contratte con i debitori della società.<br />	<br />
Qualora, come nel caso di specie, un determinato soggetto emetta una proposta contrattuale a destinatario indeterminato dichiarando di essere disposto a contrattare solo con chi possegga un capitale sociale di un determinato importo minimo manifesta la sua volontà di accettare solo proposte provenienti da chi abbia quel grado di solvibilità, con chi sia, quindi, in grado di garantire i propri creditori nella suddetta misura minima.<br />	<br />
Attribuire alla richiesta di un determinato capitale sociale un significato diverso è operazione arbitraria in quanto non sostenuta dal suddetto elemento normativo, sufficiente a scolpire la funzione tipica dello strumento.<br />	<br />
Se questo è vero, alla luce del principio, affermato dalla Corte di Giustizia, della normale frazionabilità dell’avvalimento, deve essere affermato che il partecipante ad una gara d’appalto può dimostrare il possesso di un determinato capitale sociale avvalendosi anche di quello di un soggetto ausiliario, che si obblighi a tale fine.<br />	<br />
Obiettano ulteriormente le resistenti che l’obbligazione dell’ausiliario avente il suddetto contenuto sarebbe nulla in quanto atto di disposizione del capitale sociale che, come tale, deve essere deliberato dall’assemblea dei soci.<br />	<br />
L’osservazione non può essere condivisa in quanto con il contratto di cui si discute gli amministratori della Società ausiliaria non hanno compiuto un atto di disposizione del patrimonio.<br />	<br />
Con il contratto in questione la Società ausiliaria ha assunto un’obbligazione di garanzia nei confronti dell’odierna appellante; anche tale obbligazione, come tutte quelle conseguenti all’attività negoziale posta in essere dagli amministratori, è a sua volta garantita dal capitale sociale, che peraltro non è direttamente intaccato.<br />	<br />
Quanto alla censura di genericità del contratto, non è dato comprendere che cosa manchi, nel suo contenuto, perché anche il capitale dell’ausiliaria concorra a formare la garanzia richiesta alla partecipante alla gara.<br />	<br />
In conclusione, l’appello principale risulta fondato, sotto il profilo in esame, per cui il Collegio deve procedere all’esame dei profili ulteriori.<br />	<br />
4. La parte appellante incidentale sostiene che l’offerta dell’appellante principale doveva essere esclusa in quanto le frequenze minime prescritte dal capitolato sono sostituite dall’obbligazione di fornire le necessarie prestazioni “al bisogno” ovvero “a richiesta”.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio tali espressioni vincolano l’appellante alla prestazione delle relative attività in misura superiore a quella minima prescritta.<br />	<br />
L’appellante si è infatti obbligata a fornire le suddette prestazioni non secondo uno scadenziario prestabilito ma ogni volta che l’Amministrazione ravvisi la relativa necessità, andando quindi ben oltre il contenuto minimo richiesto.<br />	<br />
L’argomentazione deve quindi essere disattesa.<br />	<br />
5. L’appellante incidentale ritiene l’inidoneità della dichiarazione resa dal legale rappresentante della Monteco con riguardo al responsabile tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente a gara sig. Marcello Caramuscio (relativa alla frase “per quanto di sua conoscenza” inserita nella dichiarazione sostitutiva).<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
L’appellante incidentale sostiene che ogni dichiarazione deve essere esausitiva; di conseguenza, la dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’appellante principale secondo la quale “a sua conoscenza” non sussistono motivi di indegnità in capo al responsabile tecnico cessato non può essere ritenuta sufficiente, in ragione del suo contenuto perplesso e non esaustivo.<br />	<br />
A tale affermazione deve essere obiettato come rientri nella normalità delle ipotesi il fatto che chi riveste un ruolo in una determinata società non abbia la possibilità di conoscere fatti relativi a persone che solo in passato hanno rivestito ruoli all’interno della medesima.<br />	<br />
E’ normale, infatti, che – ad esempio – la rottura dei rapporti sia stata conflittuale per cui l’attuale rappresentante legale della società non abbia proprio la possibilità di chiedere informazioni al soggetto cessato.<br />	<br />
Di conseguenza il rappresentante legale è legittimato a dichiarare quanto a sua conoscenza e di precisare espressamente che la sua dichiarazione è valida nei termini indicati, fermo restando che la stazione appaltante dovrà valutare l’eventuale erroneità incolpevole della dichiarazione, resa in termini negativi e successivamente smentita dall’acquisizione di fatti di segno opposto.<br />	<br />
Evidentemente poi, qualora risulti dimostrato che il rappresentate legale ha taciuto fatti dei quali era a conoscenza – ad esempio quando risulti che proprio i fatti negativi emersi hanno portato all’allontanamento del soggetto dalla società – egli, e la società, incorreranno nelle sanzioni proprie di chi rende false dichiarazioni.<br />	<br />
6. L’appellante principale sostiene, infine, l’illegittimità della sua esclusione dalla gara, disposta in quanto la sua offerta indicava gli oneri di sicurezza ed un’ulteriore somma, pari ad € 424.810,63, che la commissione di gara ha ritenuto non identificabile, dichiarando quindi inammissibile l’offerta nella sua interezza.<br />	<br />
La censura dedotta dall’appellante principale deve essere condivisa.<br />	<br />
L’offerta chiarisce (ed invero è dubbio che il chiarimento fosse necessario) che la somma quantifica gli oneri di sicurezza concernenti i costi specifici connessi la sua attività (cosiddetti oneri di sicurezza aziendale) la cui indicazione è obbligatoria ai sensi degli artt. 86, comma 3 bis, ed 87, quarto comma, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (in termini C. di S., III, 19 gennaio 2012, n. 212).<br />	<br />
Di conseguenza, l’operato della commissione si appalesa illegittimo in quanto l’offerta dell’appellante principale è stata esclusa specificamente perché redatta in conformità alle richiamate disposizioni legislative.<br />	<br />
Nella specie il bando parlava solo di “importo degli oneri di sicurezza (1%) per nove anni non sottoposto a ribasso d’asta, comprensivo dell’iva al 10%”. Così che si sarebbe quanto meno dovuto esercitare il soccorso istruttorio con richiesta di chiarimenti all’offerente.<br />	<br />
La doglianza deve, pertanto, essere condivisa.<br />	<br />
7. Deve, inoltre, essere rilevato come il ricorso principale di primo grado debba essere condiviso anche nella parte in cui lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicataria nonostante il responsabile tecnico non abbia reso le dichiarazioni di legge (art. 38, primo comma, del codice degli appalti).<br />	<br />
L’aggiudicataria sostiene di non essere tenuta a corredare la domanda di partecipazione con tale dichiarazione in quanto la legge prende in considerazione esclusivamente la figura del direttore tecnico, mentre il suo organico prevede la figura del responsabile tecnico.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa in quanto contraria ad orientamento ormai consolidato secondo il quale la figura del responsabile tecnico corrisponde, per le imprese che operano nei servizi, a quella del direttore tecnico, propria delle imprese che operano nel campo dei lavori pubblici (in termini C. di S., V, 17 maggio 2012, n. 2820, 11 gennaio 2012, n. 83, 26 maggio 2010, n. 3364; da ultimo, 30 agosto 2013, n. 4328).<br />	<br />
L’appellata obietta di non essere comunque tenuta a rendere le dichiarazioni di cui si tratta in quanto il responsabile tecnico non è preposto a tutta l’attività dell’azienda.<br />	<br />
L’osservazione non sposta la conclusione sopra affermata in quanto se è vero che il responsabile tecnico non è, in realtà, responsabile di tutte le attività dell’azienda ciò significherebbe che oltre a lui di fatto operano, all’interno dell’azienda, altri responsabili, le cui dichiarazioni dovevano essere rese alla stazione appaltante.<br />	<br />
Le argomentazioni dell’appellante risultano quindi fondate anche sotto questo profilo.<br />	<br />
8. In conclusione, l’appello principale deve essere accolto e l’appello incidentale va respinto; in riforma della sentenza gravata, il ricorso incidentale di primo grado deve essere respinto mentre il ricorso principale proposto in primo grado va accolto, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Le spese devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, mentre, data la peculiarità della fattispecie, devono essere integralmente compensate fra le parti private.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale n. 631/2013, come in epigrafe proposto, e respinge l’appello incidentale; in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale proposti in primo grado ed annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Condanna il Consorzio Ato Le/1 al pagamento, in favore dell’appellante principale, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 10.000,00 (diecimila/00) oltre agli accessori di legge ed al recupero integrale del contributo unificato corrisposto; spese compensate fra le parti private.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/12/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-12-2013-n-5874/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2013 n.5874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2007 n.5874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-5-2007-n-5874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-5-2007-n-5874/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-5-2007-n-5874/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2007 n.5874</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. P. Carpentieri Giuseppe Chirico (Avv. Eliseo Laurenza) c. Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 (Avv. Domenico Santonastaso) e Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 (n.c.) e nei confronti di Pasquale Tramontano (n.c.). sul riparto di giurisdizione ex art. 63, D.lgs. n. 165/2001, in caso di azione volta ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-5-2007-n-5874/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2007 n.5874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-31-5-2007-n-5874/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2007 n.5874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. P. Carpentieri  <br />Giuseppe Chirico (Avv. Eliseo Laurenza) c. Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 (Avv. Domenico Santonastaso) e Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 (n.c.) e nei confronti di Pasquale Tramontano (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione ex art. 63, D.lgs. n. 165/2001, in caso di azione volta ad ottenere il trasferimento tramite procedura di mobilità interna, ancorché vengano in considerazione atti amministrativi presupposti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Concorso pubblico – Controversie – Domanda di annullamento dei provvedimenti di indizione del concorso – Petitum formale – Pretesa di trasferimento tramite procedura di mobilità interna – Petitum sostanziale – Giurisdizione ordinaria ex art. 63 D.lgs. n. 165/2001 &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Giusta la previsione dell’articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l&#8217;assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Non muta la suesposta conclusione la circostanza che il petitum formale proposto in ricorso si risolva nella domanda di annullamento di una procedura concorsuale, posto che la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, che qualifica e giustifica l’azione proposta, deve identificarsi esattamente ed esclusivamente nella pretesa di trasferimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul riparto di giurisdizione ex art. 63, D.lgs. n. 165/2001, in caso di azione volta ad ottenere il trasferimento tramite procedura di mobilità interna, ancorché vengano in considerazione atti amministrativi presupposti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.   5874          Reg.<br />
ANNO 2007<br />
N. 2261	Reg. Ric.<br />	<br />
	ANNO 2007																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania <br />
&#8211; Sezione V^ &#8211; </b></p>
<p>composto dai Signori: 	1) Antonio Onorato – Presidente; 	2) Paolo Carpentieri &#8211; Consigliere – relatore; 3) Michelangelo Francavilla – Primo Referendario <br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 26, commi 4 e 5 L. 1034/1971 e s.m.i.<br />
sul ricorso n. 2261/2007 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>Chirico Giuseppe</b> rappresentato e difeso dall’avv. Eliseo Laurenza, con domicilio eletto in Napoli alla via Mattia Preti 10</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Azienda Sanitaria Locale Caserta 1</b>, in persona del legale rapp.te p.t., rappresento e difeso dall’avv. Domenico Santonastaso, con domicilio eletto in Napoli, alla via Salvator Rosa 299, presso lo studio dell’avv. M.L. Franzino;</p>
<p>la <b>Azienda Sanitaria Locale Napoli 1</b>, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F 9, non costituita;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Tramontano Pasquale</b> domiciliato in Pomigliano d’Arco alla via Mancini 4, non costituito;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
“a) della deliberazione n. 584 in data 27.10.2006 dell’Azienda Sanitaria Locale CE 1 e del relativo bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 56 del 4.12.2006, con i quali è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente medico dell’area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna; b) della deliberazione n. 648 in data 29.11.2006 dell’Azienda Sanitaria Locale CE 1 e del relativo avviso, pubblicato sul B.U.R.C. n. 60 del 27.12.2006, con i quali è stato disposto l’aumento, da n. 6 a n. 11, dei posti dell’indicato concorso pubblico; c) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tutti – sub a) e b), per quanto indicono concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei complessivi posti esistenti e vacanti presso la A.S.L. Ce 1 di Dirigente medico dell’area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna”.</p>
<p>	VISTI il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
	VISTO l’atto di costituzione in giudizio della A.S.L. Caserta 1 con le annesse produzioni;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
	UDITI alla camera di consiglio del 10 maggio &#8211; relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;																																																																																												</p>
<p align=center><b>RITENUTO e considerato in fatto e diritto</b></p>
<p>quanto segue:<br />
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, nulla hanno obiettato alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;<br />
CONSIDERATO che con il ricorso in esame, ritualmente notificato in data 14 aprile 2007 e depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 21 aprile, il ricorrente, specialista in medicina interna e d’urgenza, dipendente a tempo indeterminato della A.S.L. Napoli 1 a seguito di superamento di concorso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente medico di I livello ed assegnato all’Unità operativa complessa di medicina generale dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali la Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 6 posti di Dirigente medico dell’area medica e delle specialità mediche, nella parte in cui l’amministrazione &#8211; per la copertura dei posti vacanti in pianta organica &#8211; ricorre alla procedura concorsuale, anziché dare precedenza alla procedura di mobilità volontaria, dall’esponente attivata con istanza di trasferimento ex art. 20 c.c.n.l. 8 giugno 2000, ricevuta dalla A.S.L. in data 15 settembre 2006;<br />
RITENUTO che la controversia in esame esula dalla giurisdizione amministrativa, per appartenere a quella del giudice del lavoro, giusta la previsione dell’articolo 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall&#8217;art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora contenuta nell&#8217;articolo 63 del testo unico di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), in forza della quale sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni . . .  incluse le controversie concernenti l&#8217;assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, . . . ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, mentre, in forza del comma 4 del suddetto articolo, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo soltanto le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;<br />
CHE non muta la suesposta conclusione la circostanza che il petitum formale proposto in ricorso si risolva nella domanda di annullamento di una procedura concorsuale (quella indetta dalla ASL CE 1 senza esperire prima la procedura di mobilità richiesta dal ricorrente), atteso che, ai fini del riparto di giurisdizione, ciò che rileva non è il tenore letterale della domanda formale presentata al giudice, ma la consistenza reale del petitum sostanziale, vale a dire la natura oggettiva, che va al di là della mera propsettazione di parte, della pretesa giuridica vantata dal ricorrente e da questi fatta valere;<br />
CHE la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, che qualifica e giustifica l’azione proposta, deve identificarsi esattamente ed esclusivamente nella pretesa di trasferimento su uno dei posti di Dirigente medico dell’area medica e delle specialità mediche della ASL CE 1, e ciò sull’asserito vincolo che obbliga quella Azienda sanitaria – a fronte della decisione di coprire taluni posti resisi vacanti – di fare ricorso prioritario e pregiudiziale alla procedura di mobilità tra le diverse AA.ss.ll., per poi, solo successivamente e in via subordinata, eventualmente attivare un’apposita procedura di nuovo reclutamento dall’esterno mediante concorso pubblico; <br />
CHE la suddetta pretesa sostanziale fatta valere dalla ricorrente (il diritto al posto mediate trasferimento per mobilità interaziendale) presenta un’evidente connotazione in termini di diritto soggettivo e deve trovare un’unica sede, appropriata, di decisione, sede di decisione che, per l’appunto, secondo il criterio della natura della pretesa sostanziale, deve identificarsi nell’Autorità giudiziaria ordinaria (giudice del lavoro);<br />
CHE la soluzione adottata corrisponde alla forte necessità, in tema di riparto della giurisdizione, di privilegiare soluzioni per quanto possibile chiare e semplici, evitando distinzioni e sottodistinzioni che restano opinabili e complicano inutilmente il quadro di riferimento (all’evidente scopo di ridurre al minimo le pronunce di mero rito, che si traducono in un aggravio e in un ritardo del servizio giustizia per il cittadino);<br />
CHE, in questo contesto, devono evitarsi, in particolare, siccome (peraltro) superate da una ormai diuturna e stabilizzata giurisprudenza, soluzioni interpretative che conducano alla duplicazione dei giudizi e aprano la strada al criterio della prospettazione, che consente in sostanza alla parte di scegliersi il giudice (o di adire contemporaneamente entrambi i giudici) mutando la prospettazione della sua domanda (criterio del mero petitum formale), dovendosi invece preferire il criterio del petitum sostanziale, in cui la domanda riceve la sua specifica e univoca qualificazione dalla causa pretendi, ossia dalla ragione sostanziale della pretesa fatta valere;<br />
CHE la soluzione interpretativa perorata dalla parte ricorrente conduce, invece, alla duplicazione delle azioni e dei giudizi, poiché consente alla parte di far valere la stessa causa pretendi dinanzi al giudice ordinario – come petitum di diritto al trasferimento mediante mobilità – e dinanzi al giudice amministrativo – come petitum di annullamento della scelta amministrativa di indire un concorso, in quanto asseritamente illegittima per non aver l’amministrazione preventivamente attivato la prioritaria procedura di mobilità richiesta dal ricorrente;<br />
CHE, conclusivamente, il ricorso deve giudicarsi inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito G.A.;<br />
CHE, quanto alle spese processuali, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, visto ed applicato l’art. 26, commi 4 e 5, della legge 1034/1971, come integrata e modificata dalla legge 205/2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2007</p>
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