<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5873 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5873/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5873/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>5873 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5873/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.5873</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-10-2020-n-5873/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-10-2020-n-5873/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-10-2020-n-5873/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.5873</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore PARTI: (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Claudio De Luca, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Longavita in Roma, via Lazio, n.20/C contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-10-2020-n-5873/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.5873</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-10-2020-n-5873/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.5873</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore PARTI:  (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Claudio De Luca, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Longavita in Roma, via Lazio, n.20/C contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo : sui limiti del risarcimento del danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; risarcimento del danno &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In relazione ad un procedura concorsuale, da cui la parte interessata è stata illegittimamente esclusa e chiede il risarcimento dei danni, la relativa domanda risarcitoria non può essere accolta se il suo esame è condizionato alle modalità  di tutela in forma specifica che potrebbe essere possibile alla luce anche degli sviluppi del contenzioso ancora in corso relativo alla validità  dell&#8217;intera procedura.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 06/10/2020<br /> <strong>N. 05873/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09554/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9554 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Claudio De Luca, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Longavita in Roma, via Lazio, n.20/C;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza in forma semplificata 9 luglio 2019, n. -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Vincenzo Lopilato e udito per la parte resistente l&#8217;Avvocato dello Stato Andrea Fedeli.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.  Il l Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Unversità  e della Ricerca, con decreto del direttore generale del 23 novembre 2017, n. 1259, ha indetto una procedura concorsuale, per titoli e per esami, finalizzata al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche.<br /> Tale procedura prevedeva lo svolgimento di una procedura preselettiva e una prova scritta e orale.<br /> La sig.ra. -OMISSIS-, essendo affetta da invalidità  del 100%, aveva chiesto all&#8217;amministrazione l&#8217;accesso diretto alle prove scritte.<br /> Non essendo stata concessa tale possibilità , la parte ha partecipato alle prove preselettive non superandole.<br /> 2.  La parte ha impugnato tale esclusione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, deducendo, in particolare, l&#8217;illegittimità  del bando che per le persone portatrici di handicap, superiore all&#8217;80 per cento, non ha previsto l&#8217;accesso diretto alla prova scritta ma la sola possibilità  di avere un tempo aggiuntivo. Sono state, inoltre, proposte censure relative alle modalità  di svolgimento delle suddette prove.<br /> La parte ha impugnato, con motivi aggiunti, l&#8217;elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.<br /> 3.  Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza in forma semplificata 9 luglio 2019, n. -OMISSIS-, ha dichiarato il ricorso improcedibile, in quanto lo stesso Tribunale, con sentenza 2 luglio 2019, n. 8655, ha annullato il decreto di approvazione della lista dei candidati ammessi a sostenere le prove orali.<br /> 4.  La ricorrente in primo grado ha impugnato tale sentenza, rilevando la sussistenza dell&#8217;interesse al ricorso, in ragione del fatto che il giudizio relativo alla validità  del concorso è ancora pendente innanzi al Consiglio di Stato. Nel merito sono sati riproposti i motivi, sopra riportati, non esaminati dal primo giudice.<br /> 5.  Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione statale, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 6.  La causa è stata decisa all&#8217;esito della camera di consiglio del 1° ottobre 2020, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 71-<em>bis</em> cod. proc. amm.<br /> 7.  L&#8217;appello è fondato.<br /> 8.  La parte appellante, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, ha ancora interesse alla decisione del merito, in quanto la procedura concorsuale è stata ritenuta illegittima con una sentenza di primo grado che è stata oggetto di impugnazione e, pertanto, le sue statuizioni non sono passate in giudicato.<br /> 9.  Nel merito, l&#8217;art. 20, comma 2-<em>bis</em>, della legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede che «<em>la persona handicappata affetta da invalidità  uguale o superiore all&#8217;80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista</em>».<br /> Nella specie, l&#8217;appellante risulta avere una invalidità  permanente del 100% ed ha fatto presente la sua situazione al Ministero al fine di potere essere ammessa in via diretta alla procedura concorsuale.<br /> Non avendo l&#8217;amministrazione statale consentito, in attuazione della regola legale imperativa sopra riportata, l&#8217;esercizio del suddetto diritto, le decisioni amministrative di esclusione dell&#8217;appellante dalla procedura concorsuale per il mancato superato della prova preselettiva devono ritenersi illegittime.<br /> 10.  L&#8217;accoglimento di tale motivo di appello, esime il Collegio dall&#8217;esaminare le rimanenti censure relative ad altre asserite illegittimità  afferenti alle modalità  di svolgimento delle prove preselettive.<br /> 11.  Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno sia perchè genericamente formulata sia perchè il suo esame è condizionato all&#8217;esito della fase esecutiva della presente decisione e alle modalità  di tutela in forma specifica che potrebbe essere possibile alla luce anche degli sviluppi del contenzioso ancora in corso relativo alla validità  dell&#8217;intera procedura.<br /> 12.  La natura della controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:<br /> a) accoglie, nei limiti indicati in motivazione, l&#8217;appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla, con riguardo esclusivo alla posizione dell&#8217;appellante, gli atti impugnati in primo grado;<br /> b) le spese del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-<em>septies</em> del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-10-2020-n-5873/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.5873</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2004 n.5873</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-9-2004-n-5873/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-9-2004-n-5873/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-9-2004-n-5873/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2004 n.5873</a></p>
<p>Pres. Iannotta, est. Corradino Aloj (Avv.ti G. Palma e P. Kivel Mazuy) c. Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 (Avv. V. Cocozza), Perrotta (Avv.ti F. Laudadio, F. Scotto e C. Russo) sui rapporti tra il diritto d&#8217;accesso e il diritto alla riservatezza dei dati personali 1. Procedimento amministrativo – Diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-9-2004-n-5873/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2004 n.5873</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-9-2004-n-5873/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2004 n.5873</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, est. Corradino<br /> Aloj (Avv.ti G. Palma e P. Kivel Mazuy) c. Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 (Avv. V. Cocozza), Perrotta (Avv.ti F. Laudadio, F. Scotto e C. Russo)</span></p>
<hr />
<p>sui rapporti tra il diritto d&#8217;accesso e il diritto alla riservatezza dei dati personali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Diritto d’accesso – Requisiti &#8211; Interesse qualificato e legittimazione ad accedere – Sussistenza anche nel caso di posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Rapporto tra diritto d’accesso e diritto alla riservatezza dei dati personali – Soluzione in caso di contrasto tra i due diritti &#8211; Ponderazione comparativa – Spetta in primo luogo all&#8217;amministrazione ed eventualmente, in sede di controllo, al Giudice amministrativo adito ai sensi dell&#8217;art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 – Criteri di soluzione del contrasto</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La disposizione di cui all&#8217;art. 22 comma 1 l. n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto d&#8217;accesso a “chiunque vi abbia interesse”, non ha introdotto alcun tipo di azione popolare tant&#8217;è che ha successivamente ricollegato siffatto interesse all&#8217;esigenza di tutela di “situazioni giuridicamente rilevanti”: in particolare, l&#8217;accesso agli atti delle procedure concorsuali e di gara, è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale non può identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell&#8217;attività amministrativa. Orbene, per avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale.</p>
<p>2. L&#8217;art. 16 d.lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (disposizione che dichiara di “rilevante interesse pubblico il trattamento dei dati personali, ove necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un&#8217;ingiusta restrizione alla libertà personale”), recante disposizioni integrative della l. 31 dicembre 1996 n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, nello stabilire che il relativo trattamento “è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell&#8217;interessato”, rimette la soluzione del contrasto tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza alla ponderazione comparativa da effettuarsi in concreto, in primo luogo, dall&#8217;amministrazione ed eventualmente, in sede di controllo, dal Giudice amministrativo adito ai sensi dell&#8217;art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241. Tale valutazione comparativa può comportare che il diritto posto a base della istanza ostensiva, pur se in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in concreto prevalente su quest&#8217;ultimo. La disposizione citata, in definitiva, deve essere interpretata nel senso che quando il trattamento dei dati concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso è consentito se il diritto da far valere o da difendere è di rango almeno pari a quello dell&#8217;interessato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui rapporti tra il diritto d’accesso e il diritto alla riservatezza dei dati personali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 5873/04 REG.DEC.<br />
N. 10391 REG.RIC.<br />ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 10391/2003 R.G., proposto dal<br />
dott. <b>Giovanni Aloj</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuy ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ferruccio De Lorenzo in Roma, Via L. Luciani 1,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>L’<b>Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3</b>, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Vincenzo Cocozza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Luigi Napolitano in Roma, Viale Angelico 38,</p>
<p>e nei confronti del</p>
<p>dott. <b>Michele Perrotta</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Laudadio, Ferdinando Scotto e Carlo Russo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez in Roma, Via Lungotevere Flaminio n. 46 IV B,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Campania, &#8211; Napoli &#8211; sez. V, 25 settembre 2003, n. 11649.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio del 4 maggio 2004, relatore il consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi i difensori come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza appellata il TAR della Campania ha respinto il ricorso (iscritto al nr. 5854/2003) con cui il dott. Aloj aveva richiesto al Giudice adito di ordinare alla Azienda appellata, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7/8/1990, n. 241, l’esibizione della documentazione richiesta (registri operatori della chirurgia dal 1994 al 2000 inerenti le attività operatorie svolte dal dott. Perrotta), dopo aver ottenuto dall’amministrazione l’ostensione della certificazione attestante la casistica operatoria del dott. Perrotta.<br />
La sentenza è stata appellata dal dott. Aloj che contrasta le argomentazioni del TAR Campania.<br />L’Azienda sanitaria locale di Napoli 3 ed il Sig. Michele Perrotta, si sono costituiti per resistere all’appello.<br />
Alla camera di consiglio del 4 maggio 2004, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è fondato e conseguentemente va annullata la pronuncia gravata.</p>
<p>1. Deve essere presa in esame, in via preliminare, l’eccezione proposta dagli appellati in ordine alla carenza di interesse all’accesso in capo all’odierno appellante.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Merita di essere precisato che la disposizione di cui all&#8217;art. 22 comma 1 l. n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto d&#8217;accesso a <<chiunque vi abbia interesse>>, non ha introdotto alcun tipo di azione popolare tant&#8217;è che ha successivamente ricollegato siffatto interesse all&#8217;esigenza di tutela di <<situazioni giuridicamente rilevanti>>: in particolare, l&#8217;accesso agli atti delle procedure concorsuali e di gara, è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale non può identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell&#8217;attività amministrativa. Orbene, per avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale. Tale limite, come si osservava sopra, è dato dalla necessità di evitare che l&#8217;accesso si trasformi in azione popolare, poichè il diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione non può essere trasformato in uno strumento di “ispezione popolare”, “esplorativo” e “di vigilanza” utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22/10/2002, n. 5818). Alla luce di tali premesse, deve concludersi nel senso che ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l&#8217;esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l&#8217;accesso, che il medesimo soggetto intende perseguire e tutelare nelle sedi opportune, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l&#8217;ostensione. Tale nesso di strumentalità deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell&#8217;interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22/10/2002, n. 5814).</p>
<p>2. Il ragionamento sviluppato dal Giudice di prime cure (censurato dall’odierno appellante) in ordine ai rapporti fra diritto di accesso e tutela della riservatezza (nella fattispecie attinente ai cd. dati sensibili) è così sintetizzabile: in linea di principio, il trattamento di dati sensibili è consentito negli stretti limiti previsti da espresse e specifiche disposizioni di legge, mentre è, di norma, tassativamente vietata la diffusione di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute delle persone. Nondimeno l’art. 16 del d. lgs. n. 135 del 1999 considera come rilevante interesse pubblico, ai fini del trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici, il soddisfacimento delle esigenze volte a consentire l’esercizio dell’accesso, nell’ipotesi in cui se ne manifesti l’assoluta necessità al fine di far valere un diritto di difesa. Orbene, nella specie, è pacifico che il ricorrente ha avuto pieno accesso agli atti della procedura relativa alla nomina del dott. Perrotta ed ha già ottenuto, in particolare, copia del certificato relativo alla casistica operatoria degli interventi eseguiti dal vincitore della selezione. Sennonché non risulta che tale attestazione – destinata appunto a provare l’attività chirurgica svolta dal medico controinteressato – sia stata impugnata con querela di falso. Né può essere peraltro riconosciuto al ricorrente alcun titolo a sostituirsi agli organi competenti in una attività di indagine volta a ricercare e verificare la sussistenza di ipotetici illeciti.<br />
Tale ragionamento non merita di essere condiviso.<br />
L&#8217;art. 16 d.lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (disposizione che dichiara di <<rilevante interesse pubblico il trattamento dei dati personali, ove necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione alla libertà personale>>), recante disposizioni integrative della l. 31 dicembre 1996 n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, nello stabilire che il relativo trattamento <<è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato>>, rimette la soluzione del contrasto tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza alla ponderazione comparativa da effettuarsi in concreto, in primo luogo, dall&#8217;amministrazione ed eventualmente, in sede di controllo, dal Giudice amministrativo adito ai sensi dell&#8217;art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 (Cons. Stato, sez. V, 03/07/2003, n. 4002).<br />
Tale valutazione comparativa può comportare che il diritto posto a base della istanza ostensiva, pur se in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in concreto prevalente su quest&#8217;ultimo.<br />
La disposizione citata, in definitiva, deve essere interpretata nel senso che quando il trattamento dei dati concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso è consentito se il diritto da far valere o da difendere è di rango almeno pari a quello dell&#8217;interessato. Tale disciplina è volta, come correttamente osservato da questo Consesso, alla “massimizzazione della circolazione informativa”, con consequenziale prevalenza del principio di pubblicità rispetto a quello di tutela della riservatezza, sempre che l&#8217;istanza ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri interessi e nel rispetto del limite modale di cui si dirà fra breve (cfr.: Cons. Stato, sez. VI, 30/03/2001, n. 1882).<br />
Nel caso che ci occupa, in disparte l’evidente esistenza di un interesse giuridicamente pregnante del dott. Aloj all’ostensione dei registri operatori ut supra rilevato, l’istanza ostensiva deve essere ritenuta prevalente (“in concreto”) rispetto alla riservatezza dei cd. dati sensibili per l’esigenza di tutela del diritto di difesa dell’odierno appellante in sede amministrativa o giudiziaria, senza che, in contrario, possa essere invocato (dagli appellati, sulla scorta dell’erroneo convincimento del Giudice di prime cure) il rimedio della querela di falso in ordine alla certificazione rilasciata (previa richiesta ostensiva) al dott. Aloj, attesa l’insussistenza, nello stesso certificato, del nome del medico che eseguì gli interventi certificati (e, dunque, di un presupposto necessario per l’esperimento dello strumento descritto nell’art. 221 e ss. c.p.c.).<br />
L’istanza di accesso, pertanto, merita di essere accolta; tuttavia, per esigenza di rispetto dei cd. dati sensibili, si impone la prescrizione del limite modale dell’oscuramento dei nominativi dei pazienti sottoposti ad intervento, sì come annotati nei registri operatori degli anni 1994-2000 (incluso) relativamente agli interventi eseguiti dal dott. Perrotta.<br />
Per le ragioni esposte l’appello va accolto.<br />
Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza gravata e accoglie il ricorso di primo grado.<br />
Ordina alla Azienda sanitaria locale di Napoli 3, di esibire all’appellante dott. Aloj i documenti in motivazione indicati, previo oscuramento del nome dei pazienti sottoposti ad intervento dal dott. Perrotta.<br />
Condanna l’Azienda sanitaria locale di Napoli 3 al pagamento delle spese di giudizio in favore del dott. Aloj nella misura di Euro 1.500,00 (€. Millecinquecento).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 4 maggio 2004, con l&#8217;intervento dei sigg.ri<br />
Raffaele Iannotta		presidente<br />	<br />
Corrado Allegretta		consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	consigliere<br />	<br />
Marzio Branca			consigliere<br />	<br />
Michele Corradino		consigliere estensore																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
7 Settembre 2004 <br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-9-2004-n-5873/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2004 n.5873</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
