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	<title>5872 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5872 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.5872</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-10-2020-n-5872/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-10-2020-n-5872/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.5872</a></p>
<p>Roberto Garofoli Presidente, Giulio Veltri Consigliere, estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Russo, Francesca Lisa Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-10-2020-n-5872/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.5872</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-10-2020-n-5872/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.5872</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli Presidente, Giulio Veltri Consigliere, estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Russo, Francesca Lisa Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura Bergamo, non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Va respinta la richiesta del delegato di ricevere la &#8220;notifica&#8221; del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Stranieri &#8211; permesso di soggiorno &#8211; diniego &#8211; delega al difensore di ricevere la notifica del provvedimento di rigetto &#8211; ammissibilità  &#8211; va esclusa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non può essere accolta la richiesta del delegato di ricevere la &#8220;notifica&#8221; del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno: la dichiarazione, infatti, di voler ricevere la notifica di un provvedimento ricettizio esula dall&#8217;orbita del diritto d&#8217;accesso e si pone in diretto contrasto con l&#8217;art. 3, comma 3, D.P.R. n. 394/1999. Il difensore, pertanto, può legittimamente richiedere ed ottenere l&#8217;accesso al provvedimento conclusivo, ma il possibile e legittimo utilizzo, da parte del destinatario di un provvedimento di diniego di permesso di soggiorno, dell&#8217;istituto della rappresentanza ai fini dell&#8217;accesso al medesimo atto, quando ancora non notificatogli, non può, tuttavia, valere a sottrarre lo straniero dalle ulteriori conseguenze intimamente connesse al predetto diniego nonchè alle conseguenze e le decorrenze temporali riconnesse dalla speciale disciplina legislativa, che prevede espressamente la consegna dell&#8217;atto a mani dell&#8217;interessato dovendosi fare riferimento, in caso di mancato ritiro dell&#8217;atto, alla specifica disciplina della notifica e non alla successiva conoscenza acquisita mediante l&#8217;accesso agli atti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 06/10/2020<br /> <strong>N. 05872/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08329/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8329 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Russo, Francesca Lisa Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura Bergamo, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), -OMISSIS-, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Giulio Veltri;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso depositato in data 21.6.2019, -OMISSIS- ha chiesto l&#8217;accertamento del diritto di accesso ai dati e agli atti del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno che lo riguarda.<br /> Il ricorrente, in punto di fatto, ha esposto di aver presentato in data 12.4.2017 domanda di rilascio di permesso di soggiorno a seguito di ricongiungimento familiare.<br /> Nelle more del procedimento ha trasferito il domicilio nel Comune di Prato e richiesto il trasferimento della pratica presso la Questura di Prato.<br /> In data 13.5.2019 ha inviato, tramite il proprio legale, richiesta di accesso, chiedendo in particolare di &#8220;<em>1.rendere tutte le informazioni in vs possesso circa lo stato della pratica, comunicando eventuali integrazioni a farsi e/o chiarimenti a rendersi; 2. consentire l&#8217;accesso alle banche dati in dotazione, di cui si chiedono estratti cartacei relativi alla posizione dell&#8217;istante; 3. poter prendere visione ed estrarre copia dell&#8217;atto di avviso, ex art. 10 bis della legge 241/1990, ove emanato, dei verbali e/o documenti di accertamento e/o di verifica effettuati anche presso eventuali altri Enti e/o autorità  e/o Procure della Repubblica relativi alla situazione personale, reddituale ed alloggiativa del sig. -OMISSIS-; 4. Poter prendere visione ed estrarre copia di provvedimento reiettivo eventualmente adottato e di convocare la presente difesa per ricevere la notifica dello stesso</em>&#8220;.<br /> In data 30.5.3019, la Questura di Bergamo ha risposto di aver concluso l&#8217;iter istruttorio con l&#8217;emissione di un provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza, senza nulla disporre in merito all&#8217;accesso.<br /> Tanto premesso, e ritenuto illegittimo il perdurante silenzio dell&#8217;Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia. In quella sede ha denunciato la violazione degli artt. 10, 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e dell&#8217;art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 33/2013, evidenziando il proprio diritto ad ottenere l&#8217;accesso ai documenti richiesti con la motivata domanda presentata all&#8217;Amministrazione, sussistendone tutti i presupposti di legge, al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti ed interessi.<br /> Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte infondato e in parte improcedibile. Ha affermato, il primo giudice, che &#8220;<em>Dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente emerge che, a fronte della richiesta di accesso agli atti, l&#8217;Amministrazione ha comunicato di aver concluso il procedimento con un provvedimento di rigetto della domanda tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. Ebbene, a fronte di tale comunicazione, ben avrebbe potuto il ricorrente &#8211; come confermato dalla stessa Questura nella nota del 6.8.2019 depositata agli atti unitamente alla costituzione in giudizio &#8211; recarsi presso un qualunque Comando di Polizia per ottenere la notificazione</em>&#8220;.<br /> Quanto agli atti infraprocedimentali ha chiarito che &#8220;<em>nel caso in esame, considerato che il ricorrente ha ritenuto di non recarsi (nè di delegare altro soggetto) presso gli uffici dell&#8217;Amministrazione per acquisire la copia del provvedimento di rigetto della propria istanza di rilascio del titolo di soggiorno -provvedimento negativo ben noto al ricorrente stesso, stante la comunicazione effettuata dall&#8217;Amministrazione a fronte della istanza di accesso -, la generica domanda di accesso alle &#8220;banche dati in dotazione&#8221; nonchè ai &#8220;verbali e/o documenti di accertamento e/o di verifica effettuati anche presso eventuali altri Enti e/o autorità  e/o Procure della Repubblica&#8221; scollegata dall&#8217;esame e dalla verifica delle motivazioni poste a base del diniego di rilascio del titolo richiesto, appare non solo indeterminata ma anche finalizzata ad un mero controllo generalizzato sull&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione, come tale precluso in base ai principi sopra esposti</em>&#8220;.<br /> Il ricorrente insiste in appello. Ribadisce che egli ha validamente delegato e che quindi ha mostrato interesse. La notifica del provvedimento ben potrebbe essere fatta all&#8217;avvocato che in forza di specifica procura ne assume la rappresentanza; l&#8217;accesso agli atti del fascicolo sarebbe dovuto, ricorrendone tutti i presupposti dell&#8217;interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso secondo quanto previsto dall&#8217;art. 22 della L. n. 241 del 1990.<br /> Nel giudizio si è costituita l&#8217;amministrazione. La medesima eccepisce che nel caso di specie non si verte in ipotesi di diniego di accesso, ma dell&#8217;irrituale utilizzo del ricorso per l&#8217;accesso, al solo scopo, in definitiva, di aggirare le previsioni di cui all&#8217;art. 3 del d.p.r. 394/99, che prevede la consegna a mani all&#8217;interessato personalmente (o la notifica al medesimo) del provvedimento finale.<br /> La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza camerale del 24 settembre 2020.<br /> Ritiene il Collegio che il ricorso sia, seppur in parte, fondato.<br /> Non c&#8217;è dubbio che l&#8217;appellante abbia il diritto di accedere agli atti istruttori e conclusivi del procedimento, avviatosi a seguito della propria istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 12.4.2017. Sussistono infatti con tutta evidenza i requisiti dell&#8217;attualità  e della concretezza dell&#8217;interesse nonchè quello del collegamento ad una situazione giuridica meritevole di interesse. Del pari è pacifico che il diritto di accesso ben può essere esercitato per il tramite di soggetto provvisto di idonea procura. La procura rilasciata, e i poteri di rappresentanza che ne discendono, sono del resto funzionali a garantire una valida sostituzione nell&#8217;attività  giuridica correlata al diritto d&#8217;accesso (Cons. Stato, V, n° 4839 del 30.09.2013).<br /> Lo stesso art. 5, comma 2, D.P.R. n° 184/2006 (recante il &#8220;<em>Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi</em>&#8220;) stabilisce che il richiedente l&#8217;ostensione debba dimostrare la propria identità  e, &#8220;<em>ove occorra, i propri poteri di rappresentanza</em> <em>del soggetto interessato</em>&#8220;. Il successivo art. 7, comma 5, prevede che &#8220;<em>L&#8217;esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l&#8217;eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità , che devono essere poi registrate in calce alla richiesta&#8221;.</em><br /> L&#8217;accesso agli atti del fascicolo dev&#8217;essere dunque consentito.<br /> Ovviamente dall&#8217;obbligo di ostensione è escluso l&#8217;accesso a banche dati o ad altra documentazione non presente nel fascicolo, non detenuta dall&#8217;amministrazione ovvero comportante un&#8217;inammissibile attività  di elaborazione.<br /> Diverse considerazioni devono invece farsi in ordine alla richiesta del delegato di ricevere la &#8220;notifica&#8221; del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno.<br /> Sul punto il Collegio condivide quanto osservato dall&#8217;Avvocatura dello Stato. La dichiarazione di voler ricevere la notifica di un provvedimento ricettizio esula dall&#8217;orbita del diritto d&#8217;accesso e si pone in diretto contrasto con l&#8217;art. 3, comma 3, D.P.R. n° 394/1999 così¬ dispone &#8220;<em>Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato contenente l&#8217;indicazione delle eventuali modalità  di impugnazione, effettuata con modalità  tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell&#8217;atto.</em>&#8220;.<br /> Come giÃ  chiarito dalla Sezione il difensore può legittimamente richiedere ed ottenere l&#8217;accesso al provvedimento conclusivo, ma il possibile e legittimo utilizzo, da parte del destinatario di un provvedimento di diniego di permesso di soggiorno, dell&#8217;istituto della rappresentanza ai fini dell&#8217;accesso al medesimo atto, quando ancora non notificatogli, non può, tuttavia, valere a sottrarre lo straniero dalle ulteriori conseguenze intimamente connesse al predetto diniego (CdS n. 3241/2018, cit.) nonchè alle conseguenze e le decorrenze temporali riconnesse dalla speciale disciplina legislativa, che prevede espressamente la consegna dell&#8217;atto a mani dell&#8217;interessato dovendosi fare riferimento, in caso di mancato ritiro dell&#8217;atto, alla specifica disciplina della notifica e non alla successiva conoscenza acquisita mediante l&#8217;accesso agli atti (CdS 5062/2020, cit.).<br /> L&#8217;appello è dunque accolto nei limiti di cui in motivazione. Per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado è accolto esclusivamente nella parte in cui è chiesto l&#8217;accesso agli atti contenuti nel fascicolo relativo alla domanda di permesso di soggiorno presentata dall&#8217;appellante.<br /> Avuto riguardo all&#8217;esito e alla peculiarità  della questione, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Per l&#8217;effetto ordina all&#8217;amministrazione di consentire l&#8217;accesso agli atti di cui in motivazione, con le limitazioni ivi indicate.<br /> Spese del doppio grado compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere, Estensore<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere</div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-10-2020-n-5872/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2020 n.5872</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.5872</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2011-n-5872/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2011-n-5872/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2011-n-5872/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.5872</a></p>
<p>Pres. A. Amodio, est. O. Di Pipolo Edil Geo S.n.c. di D&#8217;Elia Sabato (Avv. Sabatino Rainone) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provveditorato Interregionale Oo.Pp. Campania – Molise (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Nola (N.C.) c. Cosav S.r.l. (N.C.) c. Coimels s.r.l. (N.C.) sull&#8217;obbligo di produrre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2011-n-5872/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.5872</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2011-n-5872/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.5872</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Amodio, est. O. Di Pipolo<br /> Edil Geo S.n.c. di D&#8217;Elia Sabato (Avv. Sabatino Rainone) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provveditorato Interregionale Oo.Pp. Campania – Molise (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Nola (N.C.) c. Cosav S.r.l. (N.C.) c. Coimels s.r.l. (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di produrre il modello GAP in una gara di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione – Termini &#8211; Decorrenza – Trenta giorni dalla comunicazione ex art. 79 comma V D.Lgs. 163/2006 – Condizione – Conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento – Necessità- Sussiste	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara di appalto &#8211; Aggiudicazione in favore di una ditta che abbia omesso di allegare il modello GAP &#8211; Illegittimità &#8211; &#8211; Sussiste 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Gara di appalto &#8211;  Obbligo di produrre il modello GAP &#8211; Sussiste anche in assenza di espressa previsione della lex specialis</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di impugnazione degli atti di gara, ai fini della decorrenza del termine decadenziale fissato per la proposizione del ricorso giurisdizionale (termine perentorio di trenta giorni), è necessaria la piena conoscenza del provvedimento lesivo, la quale si realizza con la comunicazione prevista dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, a nulla rilevando le semplici comunicazioni con le quali si richiamano sic et simplicer i verbali di gara senza che dagli stessi si possa ricavare a chi sia stata aggiudicata la gara  o a chi possa essere aggiudicata (1)	</p>
<p>2. Deve essere dichiarata illegittima l’aggiudicazione di una gara (nella specie affidamento dei lavori di esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la riqualificazione di una via pubblica) in favore di una ditta che abbia omesso di allegare alla propria offerta il modello GAP, il cui onere risponde ad una esigenza fondamentale di tutela dell’ordine pubblico, consistente nel consentire all&#8217;Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa l’accesso a notizie riguardanti le imprese partecipanti alle pubbliche gare e nell’apprestargli, per tal via, un indefettibile strumento conoscitivo per svolgimento delle sue funzioni (2)	</p>
<p>3. Nella presentazione di un’offerta in una gara di appalto, l’onere di produrre il modello GAP sussiste anche in difetto di espressa sanzione espulsiva da parte della lex specialis, e in virtù del principio di eterointegrazione di quest’ultima ad opera della norma imperativa di cui all’art. 1, comma 5, D.L. 629/1982, convertito in Legge 726/82	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5196/2009; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 57/2010; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 35031/2010; TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, n. 81/2011;<br />	<br />
2. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 298/1998; TAR Lazio, Latina, n. 1067/2010; <br />	<br />
3. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 94/2003; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 313/2005; sez. III, n. 1173/2007; n. 532/2008; Catania, sez. IV, n. 2024/2009; n. 1100/2010; n. 1900/2011</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 5735 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Edil Geo S.n.c. di D&#8217;Elia Sabato, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sabatino Rainone, con domicilio eletto presso Sabatino Rainone in Napoli, Centro Direz. Is. E/2 Sc. A &#8211; Capotorto; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provveditorato Interregionale Oo.Pp. Campania -Molise, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvoc. Distrett. Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Comune di Nola in persona del Sindaco p.t.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Cosav S.r.l.; Coimels s.r.l.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>D.P. 30/06/2011, PROT. N. 14805 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA CIMITILE E DELLA VIA ON. FRANCESCO NAPOLITANO, PRESSO IL COMUNE DI NOLA.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provveditorato Interregionale Oo.Pp. Campania &#8211; Molise;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
&#8211; con ricorso notificato il 14 novembre 2011 e depositato il 16 novembre 2011, la EDIL GEO s.n.c. di D’Elia Sabato impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta indetta dal Ministero delle infra<br />
&#8211; richiedeva, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’impresa aggiudicataria, nonché la condanna al risarcimento del danno in forma specifica (subentro nel predetto contratto) ovvero, in via subordinata, per equ<br />
&#8211; a sostegno dell’impugnazione proposta, venivano dedotte le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 629/1982, conv. in l. n. 726/1982; violazione e fals<br />
&#8211; in estrema sintesi, la ricorrente, terza classificata nella graduatoria di gara dopo la COSAV e la COIMELS, lamentava che: &#8212; l’aggiudicataria COSAV avrebbe omesso di allegare alla propria offerta il “modello GAP impresa partecipante”, nonché l’attestaz<br />
&#8211; costituitasi l’intimata stazione appaltante, eccepiva l’irricevibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto;<br />	<br />
&#8211; il ricorso veniva chiamato all’udienza del 14 dicembre 2011 per la trattazione dell’incidente cautelare;<br />	<br />
&#8211; nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;<br />	<br />
&#8211; le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;<br />	<br />
Considerato, in rito, che:<br />	<br />
&#8211; la comunicazione effettuata dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche – Campania e Molise con nota del 1° luglio 2011, prot. n. 411, e ricevuta in pari data dalla ricorrente, nel richiamare soltanto i verbali di gara n. 1 del 1° giugno 20<br />
&#8211; siffatta comunicazione non integrava, dunque, gli estremi propri di quella prevista dall’art. 79, comma 5, lett. a, del d.lgs. n. 163/2006 (“in ogni caso l&#8217;amministrazione comunica di ufficio … l&#8217;aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque ent<br />
&#8211; solo dal perfezionamento dell’informazione individuale prescritta da tale norma – e non surrogabile dalla pubblicazione dei risultati di gara ex art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 – decorre, ai sensi dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., il ter<br />
&#8211; alla luce della documentazione depositata in giudizio, e tenuto conto che l’accesso richiesto con nota del 4 luglio 2011 è stato consentito dalla stazione appaltante (con nota del 22 luglio 2011, prot. n. 463) limitatamente ai verbali di gara ed alla do<br />
&#8211; conseguentemente, dovendosi individuare nella data (27 ottobre 2011) di ricevimento della citata nota dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, prot. n. 107397, del 27 ottobre 2011, il dies a quo per l’impugnazione dell’aggiudicazione defin<br />
Considerato, nel merito, che:<br />	<br />
&#8211; l&#8217;onere di presentare il modello GAP risponde ad una esigenza fondamentale di tutela dell’ordine pubblico, consistente nel consentire all&#8217;Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa l’accesso a notizie riguardanti le<br />
&#8211; conseguentemente, la rilevanza sostanziale dell&#8217;interesse pubblico, sotteso alla clausola concorsuale prescrittiva di un simile onere documentale, avrebbe dovuto implicare l&#8217;esclusione dalla gara delle imprese resesi inadempienti (COSAV e COIMELS), pur<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />	<br />
&#8211; stante la ravvisata fondatezza del profilo di doglianza dianzi scrutinato, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto del provveditore interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise, prot. n. 14805, del<br />
&#8211; non sussistono le condizioni per dichiarare l’invocata inefficacia del contratto di appalto, atteso che – come riferito in camera di consiglio dal difensore della ricorrente – la relativa stipula non risulta avvenuta;<br />	<br />
&#8211; l’avanzata domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario va respinta, in quanto, attraverso l’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti impugnati e l’effetto conformativo da esso derivante, la EDIL GEO viene ad ottenere esattamente il<br />
&#8211; le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico del resistente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;<br />	<br />
&#8211; tenuto conto della palese infondatezza della censura concernente la pretesa inidoneità professionale della COSAV (in realtà, qualificata all’esecuzione di lavori pubblici nella categoria OG3 – costruzione di strade e autostrade, classifica IV) e del car<br />
&#8211; nulla devesi a carico delle altre parti non costituite in giudizio;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:<br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in motivazione;<br />	<br />
&#8211; respinge le domande dichiarazione di inefficacia del contratto e di risarcimento dei danni per equivalente monetario;<br />	<br />
&#8211; condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento, in favore della EDIL GEO s.n.c. di D’Elia Sabato, delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00;<br />	<br />
&#8211; nulla sulle spese a carico delle altre parti non costituite in giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Alessandro Pagano, Consigliere<br />	<br />
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2011</p>
<p align=justify>
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