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	<title>586 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>586 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2021 n.586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-8-2021-n-586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-8-2021-n-586/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2021 n.586</a></p>
<p>Pres. D&#8217;Alessio &#8211; Est. Rovelli Sull&#8217;accesso agli atti del vicino in materia edilizia. Edilizia e urbanistica &#8211; Accesso agli atti &#8211; Realizzazione di unità  abitative &#8211; Apparenza di illegittimità  &#8211; Obbligo del vicino di attivarsi prontamente &#8211; Diniego all&#8217;accesso &#8211; Illegittimità . Se l&#8217;attività  edilizia consistente nella realizzazione ex novo di unità  abitative appare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-8-2021-n-586/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2021 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-8-2021-n-586/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2021 n.586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D&#8217;Alessio &#8211; Est. Rovelli</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;accesso agli atti del vicino in materia edilizia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Edilizia e urbanistica &#8211; Accesso agli atti &#8211; Realizzazione di unità  abitative &#8211; Apparenza di illegittimità  &#8211; Obbligo del vicino di attivarsi prontamente &#8211; Diniego all&#8217;accesso &#8211; Illegittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Se l&#8217;attività  edilizia consistente nella realizzazione <em>ex novo </em>di unità  abitative appare illegittima,  fondata e deve essere accolta la richiesta d&#8217;accesso formulata dal comproprietario di un immobile immediatamente retrostante al fabbricato in costruzione, in quanto strumentale all&#8217;eventuale tutela dei propri diritti, giacchè, la costruzione degli immobili in questione, una volta completata, potrebbe impedirgli di godere del panorama fino ad oggi senza ostacoli contemplato dalla propria abitazione. Infatti, se l&#8217;attività  edilizia in atto appare illegittima, il vicino ha l&#8217;obbligo di attivarsi prontamente con la richiesta di accesso agli atti, dal momento che una tardiva attivazione  inidonea a procrastinare il <em>dies a quo</em> di decorrenza del termine di impugnativa.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 450 del 2021, proposto da Giuseppe Pusceddu, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmarco Delunas, Fabrizio Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Unione dei Comuni del Sarrabus non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Impresa di Costruzioni C.F.L. S.r.l. non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la declaratoria dell&#8217;illegittimità </em></p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;inerzia opposta dall&#8217;Unione dei Comuni del Sarrabus sull&#8217;istanza d&#8217;accesso proposta dal ricorrente l&#8217;11 marzo 2021</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto del ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta con detta istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi in modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè dell&#8217;art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il dott. Gianluca Rovelli;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">In data 11 marzo 2021 il Sig. Pusceddu ha presentato istanza d&#8217;accesso all&#8217;Unione dei Comuni del Sarrabus, al fine di ottenere copia della pratica edilizia SUAPE n. E713 del 20/02/2019 rilasciata a favore dell&#8217;Impresa di Costruzioni C.F.L. s.r.l. per la realizzazione di 5 unità  immobiliari nel Comune di Muravera in Località  Costa Rei.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente  comproprietario di un immobile immediatamente retrostante al fabbricato in costruzione, nella Via Vespucci n. 45.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone che la richiesta d&#8217;accesso risulta strumentale all&#8217;eventuale tutela dei propri diritti, giacchè, la costruzione degli immobili di cui sopra, una volta completata, potrebbe impedirgli di godere del panorama fino ad oggi senza ostacoli contemplato dalla propria abitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della predetta richiesta nulla  stato comunicato al Sig. Pusceddu nel termine di 30 giorni previsto dalla legge sul procedimento amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il silenzio rigetto secondo il ricorrente  viziato per violazione di legge (art. 22 e seg. L. 7 agosto 1990 n. 241), non essendo sussumibile fra i casi d&#8217;esclusione all&#8217;accesso previsti dall&#8217;art. 24 della legge sul procedimento amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente chiede dunque che questo T.a.r. accerti e dichiari l&#8217;illegittimità  del silenzio diniego formatosi sull&#8217;istanza d&#8217;accesso agli atti presentata dal ricorrente all&#8217;Unione dei Comuni del Sarrabus in data 11 marzo 2021 e, conseguentemente, condanni l&#8217;Amministrazione all&#8217;esibizione dei documenti richiesti, ovvero copia della pratica edilizia SUAPE n. E713 del 20/02/2019 rilasciata a favore della Impresa di Costruzioni C.F.L. s.r.l. per la realizzazione di 5 unità  immobiliari nel Comune di Muravera in Località  Costa Rei e tutti gli atti istruttori connessi e/o collegati.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione intimata non si  costituita.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 29 luglio 2021 il ricorso  stato trattenuto per la decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso  fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;accesso ai documenti amministrativi deve essere considerato uno strumento idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento, ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione  più ampia ed estesa rispetto a quella dell&#8217;interesse all&#8217;impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Se l&#8217;attività  edilizia in atto appare illegittima, il vicino ha l&#8217;obbligo di attivarsi prontamente con la richiesta di accesso agli atti, dal momento che una tardiva attivazione  inidonea a procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa (Consiglio di Stato sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5864).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Nell&#8217;ordinamento italiano, la regola generale  quella dell&#8217;accesso agli atti, principio generale dell&#8217;attività  amministrativa previsto al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l&#8217;imparzialità  e la trasparenza, afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione (T.a.r. Campania, Napoli, Sez. VI, 25 settembre 2020, n. 4019).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorso  in definitiva fondato e deve essere accolto.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto ordina all&#8217;Unione dei Comuni del Sarrabus, di mettere a disposizione del ricorrente, entro giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, la documentazione richiesta come da motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;amministrazione alle spese del presente giudizio favore del ricorrente, liquidate in ¬ 1.500/00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi in modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè dell&#8217;art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Dante D&#8217;Alessio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Tito Aru, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-8-2021-n-586/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2021 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/8/2020 n.586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-14-8-2020-n-586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-14-8-2020-n-586/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-14-8-2020-n-586/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/8/2020 n.586</a></p>
<p>Giuseppe Caruso, Presidente, Richard Goso, Consigliere, Estensore Condono edilizio ex. L. n. 724 del 1994: i limiti della assentibilità  della sanatoria Edilizia ed Urbanistica &#8211; condono edilizio ex. L. n. 724 del 1994 &#8211; assentibilità  della sanatoria &#8211; limiti.  In materia di condono edilizio disciplinato dalla legge n. 724 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-14-8-2020-n-586/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/8/2020 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-14-8-2020-n-586/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/8/2020 n.586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Caruso, Presidente, Richard Goso, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Condono edilizio ex. L. n. 724 del 1994: i limiti della assentibilità  della sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; condono edilizio ex. L. n. 724 del 1994 &#8211; assentibilità  della sanatoria &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In materia di condono edilizio disciplinato dalla legge n. 724 del 1994, ai fini dell&#8217;individuazione dei limiti stabiliti per l&#8217;assentibilità  della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che fa capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che, onde evitare l&#8217;elusione del limite di 750 metri cubi posto dal legislatore, le singole istanze presentate in relazione alle diverse parti che compongono tale edificio devono riferirsi ad una concessione in sanatoria unica.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/08/2020<br /> <strong>N. 00586/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01316/2014 REG.RIC.</strong><br /> <strong>N. 00918/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2014, proposto da:<br /> Rosario Zincale, Giuseppe Arosio, Michele Ciero, Giuseppina Giordano e Maria Teresa Pantaleo, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Garassini, Alessandro Bongioanni e Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Giovanni Bormioli nel suo studio in Genova, piazza Dante, 9/14;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Loano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianemilio Genovesi, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Bacigalupo, 4/21;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> S.C.I.M. S.r.l., Roberta Pera quale custode giudiziario dei beni di S.C.I.M. S.r.l., non costituiti in giudizio;</p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 918 del 2015, proposto da:<br /> Rosario Zincale, Giuseppe Arosio, Michele Ciero, Giuseppina Giordano, Maria Teresa Pantaleo e Antonia Audisio, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Garassini, Alessandro Bongioanni e Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Giovanni Bormioli nel suo studio in Genova, piazza Dante, 9/14;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Loano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianemilio Genovesi, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Bacigalupo, 4/21;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> S.C.I.M. S.r.l., Roberta Pera quale custode giudiziario dei beni di S.C.I.M. S.r.l., non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> quanto al ricorso n. 1316 del 2014:<br /> del provvedimento del Dirigente dell&#8217;Area gestione del territorio e demanio del Comune di Loano prot. n. 28125 del 5/9/2014, avente ad oggetto rigetto dell&#8217;istanza di sanatoria per abusi edilizi presentata il 28/2/1995 (prot. n. 5688, pratica 3926), nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;<br /> quanto al ricorso n. 918 del 2015:<br /> dei provvedimenti del Dirigente dell&#8217;Area gestione del territorio e demanio del Comune di Loano prot. n. 20578, 20594, 20576, 20590 e 20584, tutti in data 26/6/2015, nonchè di tutti gli atti presupposti e conseguenti.</p>
<p> Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Loano;<br /> Visti tutti gli atti di causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 26 giugno 2020 il dott. Richard Goso;<br /> Trattenuti i ricorsi in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Gli odierni ricorrenti sono proprietari di appartamenti compresi nello stabile sito in Loano, via Aurelia n. 271.<br /> Si tratta di una villa d&#8217;epoca, articolata su quattro piani fuori terra, fatta oggetto di numerosi interventi di ristrutturazione e ampliamento dalla S.C.I.M. S.r.l. che, a seguito del frazionamento, ha ceduto ai ricorrenti le singole unità  abitative con atti del 14 marzo 2005.<br /> Per conseguire la sanatoria degli abusi commessi, consistenti nella &#8220;<em>chiusura di porticati con la realizzazione di vani abitabili</em>&#8220;, la Società  S.C.I.M. aveva presentato un&#8217;istanza di condono edilizio che il Comune di Loano ha respinto con provvedimento del 14 settembre 2014.<br /> Tale atto è fondato su una motivazione articolata che evidenzia:<br /> a) l&#8217;esigenza di valutare congiuntamente le diverse domande di sanatoria delle opere realizzate sullo stesso immobile che, nel complesso, avevano comportato un incremento volumetrico ampiamente eccedente il limite di 750 metri cubi previsto dalla legge n. 724 del 1994;<br /> b) l&#8217;infedele rappresentazione dello stato di fatto e la carenza di documentazione essenziale per la definizione del procedimento di condono edilizio;<br /> c) i due pareri contrari della Commissione edilizia che richiamano una segnalazione della polizia municipale in ordine al mancato completamento dei lavori entro il termine utile per fruire della sanatoria straordinaria.<br /> Gli interessati hanno impugnato il provvedimento di rigetto con ricorso notificato in data 20 novembre 2014 e depositato il 12 dicembre successivo (r.g. n. 1316 del 2014), deducendo i seguenti motivi di gravame:<br /> I) Violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 35, comma 17, della legge n. 47/1985.<br /> Essendo decorso il termine previsto dalla disposizione rubricata, si sarebbe formato il silenzio assenso sull&#8217;istanza di condono edilizio.<br /> II) Violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 10 <em>bis</em> della legge n. 241/1990; carenza e/o difetto assoluto di motivazione.<br /> Il Comune di Loano non avrebbe esplicitato le ragioni che lo hanno indotto a disattendere l&#8217;apporto partecipativo dei privati.<br /> III) Violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994, per contraddittorietà  e difetto/carenza della motivazione.<br /> La motivazione dell&#8217;atto non sarebbe idonea ad evidenziare la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla reiezione dell&#8217;istanza di condono.<br /> IV) Violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994: i motivi contenuti nel preavviso di diniego; contraddittorietà .<br /> L&#8217;Amministrazione procedente non avrebbe potuto respingere l&#8217;istanza di condono in ragione del superamento dei limiti di incremento volumetrico previsti dalla legge, poichè le singole domande, aventi ad oggetto abusi diversi, dovevano essere valutate separatamente.<br /> L&#8217;istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l&#8217;ordinanza n. 4 del 8 gennaio 2015.<br /> Si è costituito in giudizio l&#8217;intimato Comune di Loano, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.<br /> In seguito, con distinti provvedimenti del 26 giugno 2015, il Comune di Loano si è determinato negativamente su un&#8217;altra istanza di sanatoria straordinaria presentata dalla S.C.I.M. S.r.l.<br /> La motivazione di tali atti riproduce sostanzialmente quella del precedente diniego.<br /> Gli interessati hanno impugnato i nuovi provvedimenti lesivi con ricorso notificato il 5 ottobre 2015 e depositato il 21 ottobre successivo (r.g. n. 918 del 2015), riproponendo le censure del primo gravame.<br /> Nel prosieguo, il Comune di Loano e i ricorrenti hanno depositato, rispettivamente, memorie difensive e note di udienza <em>ex</em> d.l. n. 28/2020.<br /> All&#8217;udienza del 26 giugno 2020, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione sulla base degli atti depositati.<br /> DIRITTO<br /> 1) Con due ricorsi di contenuto sostanzialmente analogo, gli esponenti chiedono l&#8217;annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Loano ha respinto le istanze di condono edilizio aventi ad oggetto le opere abusivamente realizzate presso lo stabile che comprende le unità  abitative di loro proprietà .<br /> Vista l&#8217;evidente connessione soggettiva e oggettiva, va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe.<br /> 2) Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti sostengono che sulle istanze di condono edilizio presentate dalla S.C.I.M. S.r.l., all&#8217;epoca proprietaria dello stabile interessato dalle opere abusive, si sarebbe formato il silenzio assenso per decorso del termine di 24 mesi previsto dall&#8217;art. 35, comma 17, della legge n. 47/1985.<br /> La censura è infondata in quanto, ai fini della formazione del silenzio assenso sull&#8217;istanza di condono edilizio, non è sufficiente che sia avvenuto il pagamento dell&#8217;oblazione dovuta, ma è anche necessario che si sia provveduto al deposito di tutta la documentazione prevista, non potendo altrimenti determinarsi l&#8217;effetto sanante per il decorso del termine (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 98 e 6 febbraio 2019, n. 897).<br /> Nel caso in esame, non era stata depositata la documentazione essenziale elencata nei provvedimenti impugnati, nonostante le richieste di integrazione a suo tempo formulate dall&#8217;Amministrazione.<br /> Il mero decorso del tempo, pertanto, non può determinare l&#8217;effetto sanante previsto dalla disposizione citata, sicchè va disattesa la censura sollevata con il primo motivo di gravame.<br /> 3) Il secondo motivo è declinato diversamente nei due ricorsi: nel primo di essi, gli esponenti lamentano la mancata valutazione delle osservazioni partecipative; nel secondo, denunciano l&#8217;omissione del preavviso di rigetto.<br /> Entrambi i profili di censura sono infondati.<br /> Infatti, con memoria a firma del proprio difensore, gli odierni ricorrenti si erano limitati a rilevare l&#8217;intervenuto decorso del tempo necessario per la formazione del silenzio assenso nonchè il preteso venir meno dell&#8217;interesse pubblico alla reiezione della risalente istanza di condono edilizio.<br /> Si tratta degli stessi argomenti sviluppati con il ricorso giurisdizionale che, per le ragioni qui esposte, erano del tutto inidonei a determinare un diverso esito del procedimento di sanatoria.<br /> La natura vincolata del provvedimento impugnato, pertanto, rende il provvedimento non annullabile ai sensi dell&#8217;art. 21 <em>octies</em>, comma 2, prima parte, della legge n. 241 del 1990.<br /> Per gli stessi motivi, anche volendo ammettere che l&#8217;Amministrazione fosse onerata a rinnovare l&#8217;incombente della trasmissione del preavviso di rigetto, tale errore procedimentale non renderebbe annullabili i provvedimenti impugnati con il secondo ricorso.<br /> 4) I provvedimenti gravati sono corredati da adeguata motivazione che evidenzia il superamento del limite di incremento volumetrico consentito dal legislatore nonchè la mancata presentazione di documentazione essenziale per la definizione dei procedimenti di condono.<br /> La puntuale enucleazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto determinanti la reiezione delle istanze di sanatoria straordinaria esonerava l&#8217;amministrazione dal fornire altre motivazioni in punto interesse pubblico, sicchè risultano prive di rilievo giuridico le critiche, sviluppate con il terzo motivo del primo ricorso e con il quarto motivo del secondo ricorso, relative agli ulteriori argomenti sviluppati nel contesto dei provvedimenti impugnati.<br /> 5) Infine, i ricorrenti censurano la ragione di diniego afferente il superamento del limite previsto dal citato art. 39, comma 1, secondo cui le disposizioni sul condono edilizio &#8220;<em>si applicano alle opere abusive &#038; che non abbiano comportato &#038; un ampliamento superiore a 750 metri cubi</em>&#8220;.<br /> La censura è inammissibile.<br /> Infatti, la motivazione degli atti impugnati non si basa soltanto sulla ragione di diniego in esame, ma anche sulla mancata presentazione di documentazione essenziale e, nel caso del provvedimento impugnato con il primo ricorso, sul mancato completamento delle opere entro il termine utile previsto dalla legge.<br /> Non essendo state formulate specifiche censure avverso queste ultime ragioni, l&#8217;accoglimento del motivo di ricorso concernente il superamento dei limiti di incremento volumetrico non sarebbe comunque sufficiente a determinare l&#8217;annullamento degli atti impugnati, siccome validamente sorretti dalle residue motivazioni.<br /> La censura in parola, in ogni caso, non è fondata.<br /> Come si evince dai provvedimenti impugnati, infatti, erano state contemporaneamente presentate distinte istanze di condono edilizio per interventi realizzati sullo stesso stabile, comportanti un incremento complessivo pari a 1.468,80 metri cubi.<br /> Sostengono i ricorrenti che le singole istanze avrebbero dovuto essere valutate separatamente, senza possibilità  di sommare gli incrementi volumetrici determinati dalle opere abusive indicate in ognuna di esse, e che l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto anche dimostrare l&#8217;intervenuto ampliamento del manufatto in misura superiore al 30% della volumetria originaria.<br /> La prospettazione di parte ricorrente non può essere condivisa in quanto, in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge n. 724 del 1994, ai fini dell&#8217;individuazione dei limiti stabiliti per l&#8217;assentibilità  della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che fa capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che, onde evitare l&#8217;elusione del limite di 750 metri cubi posto dal legislatore, le singole istanze presentate in relazione alle diverse parti che compongono tale edificio devono riferirsi ad una concessione in sanatoria unica (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. II, 4 novembre 2019, n. 7523; Cass. pen., sez. III, 24 maggio 2019, n. 36251).<br /> Ne consegue la legittimità  della determinazione con cui il Comune ha considerato l&#8217;incremento volumetrico complessivamente determinato dagli interventi abusivi, anzichè valutare separatamente le singole istanze di condono.<br /> Inoltre, con il provvedimento prot. n. 28125 del 5 settembre 2014, il Comune di Loano, pur non essendovi tenuto, ha puntualmente dimostrato il superamento del limite del 30% della costruzione originaria, sicchè gli esponenti non possono dolersi di eventuali omissioni sotto tale profilo.<br /> 6) Nel contesto dei due ricorsi, gli esponenti accennano anche ai pregiudizi, asseritamente suscettibili di risarcimento, cagionati dalla tardiva definizione delle istanze di condono edilizio.<br /> Non è chiaro se essi abbiano inteso o meno proporre specifiche istanze di risarcimento del danno da ritardo.<br /> Tali pretese, in ogni caso, sarebbero del tutto destituite di fondamento, stante la mancata dimostrazione in ordine alla spettanza del bene della vita, ossia all&#8217;esito favorevole dei procedimenti originati dalle istanze di condono edilizio presentate dalla dante causa.<br /> 7) I due ricorsi, in conclusione, sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.<br /> Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi riuniti, fatta eccezione per il contributo unificato che rimane a carico dei ricorrenti, poichè la stessa difesa comunale ne riconosce la qualità  di &#8220;<em>terzi di buona fede</em>&#8220;.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Caruso, Presidente<br /> Luca Morbelli, Consigliere<br /> Richard Goso, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2020 n.586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-2-4-2020-n-586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-2-4-2020-n-586/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2020 n.586</a></p>
<p>Italo Caso, Presidente, Antonio De Vita, Consigliere, Estensore PARTI:- G.P.A. Real Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Dal Molin, Graziano Dal Molin e Ornella Del Frate contro &#8211; il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Caso, Presidente, Antonio De Vita, Consigliere, Estensore PARTI:- G.P.A. Real Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Dal Molin, Graziano Dal Molin e Ornella Del Frate  contro &#8211; il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradi</span></p>
<hr />
<p>Liquidazione del contributo di costruzione: sussiste la  giurisdizione esclusiva del G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica- giurisdizione- liquidazione del contributo di costruzione- giurisdizione esclusiva del G.A. &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le questioni attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo di costruzione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. f, cod. proc. Amm.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00586/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01194/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2016, proposto da <br /> &#8211; G.P.A. Real Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Dal Molin, Graziano Dal Molin e Ornella Del Frate ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via M. A. Bragadino n. 2; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell&#8217;Avvocatura comunale; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;avviso emesso dal Comune di Milano in ordine al rilascio del permesso di costruire, prot. 151769 del 21 marzo 2016, e del permesso di costruire n. 41 del 18 marzo 2016, rilasciato il 5 aprile 2016, limitatamente al punto in cui l&#8217;intervento edilizio in Milano, Via Pellizzone n. 4, è stato assoggettato al pagamento dell&#8217;importo di € 360.304,85 a titolo di monetizzazione degli standard;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; e per l&#8217;accertamento e la dichiarazione dell&#8217;illegittimità  della richiesta comunale di pagamento del suddetto importo e del fatto che, in ogni caso, nulla è dovuto a titolo di monetizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; e per la condanna del Comune di Milano alla restituzione in favore della ricorrente dell&#8217;importo di € 360.304,85, oltre interessi, dal 5 aprile 2016, data dell&#8217;intervenuto pagamento con riserva, al saldo.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi, all&#8217;udienza pubblica del 4 febbraio 2020, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 24 maggio 2016 e depositato il 1° giugno successivo, la società  ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento dell&#8217;avviso emesso dal Comune di Milano in ordine al rilascio del permesso di costruire, prot. 151769 del 21 marzo 2016, e del permesso di costruire n. 41 del 18 marzo 2016, rilasciato il 5 aprile 2016, limitatamente al punto in cui l&#8217;intervento edilizio in Milano, Via Pellizzone n. 4, è stato assoggettato al pagamento dell&#8217;importo di € 360.304,85 a titolo di monetizzazione degli standard, nonchè è stata chiesta la restituzione dell&#8217;importo versato, oltre interessi, dal 5 aprile 2016 al saldo.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, quale proprietaria di un immobile sito in Milano, Via Pellizzone n. 4 (Fg. 357, mapp. 460, 461 e 463), in origine destinato ad autorimessa pubblica utilizzata dagli abitanti del quartiere, in data 14 settembre 2012 ha avviato, tramite una d.i.a. (pratica n. 14654/2012), la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione della preesistente autorimessa e ricostruzione di immobile avente integrale destinazione residenziale; la parte privata ha di conseguenza determinato il contributo di costruzione, con riguardo a tutte le sue componenti. Successivamente è stata presentata, tramite una domanda di permesso di costruire, una variante alla d.i.a. (pratica n. 23216/2015), cui ha fatto seguito il rilascio del permesso di costruire n. 41 del 18 marzo 2016, con cui è stato determinato il contributo di costruzione, ammontante a complessivi € 645.376,27, suddiviso in € 66.163,74 per oneri di urbanizzazione primaria, in € 104.945,57 per oneri di urbanizzazione secondaria, in € 113.962,11 per costo di costruzione e in € 360.304,85 per monetizzazione degli standard. Avendo la parte istante giÃ  versato una parte dell&#8217;importo, pari a € 285.071,42, in data 5 aprile 2016 ha provveduto a pagare il saldo di quanto richiesto dal Comune, riservandosi espressamente di agire in ripetizione per la somma richiesta per la monetizzazione degli standard (pari a € 360.304,85), in quanto a suo giudizio non dovuta; nello stesso giorno è stato ritirato il permesso di costruire n. 41 del 18 marzo 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 14 aprile 2016, la ricorrente ha chiesto al Comune di riesaminare e/o annullare d&#8217;ufficio il permesso di costruire rilasciatole, nella parte in cui l&#8217;intervento edilizio di trasformazione dell&#8217;autorimessa in un immobile residenziale è stato assoggettato al pagamento della monetizzazione degli standard, con conseguente restituzione della relativa somma, oltre agli interessi; il Comune non ha mai riscontrato tale richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Assumendo l&#8217;illegittimità  della pretesa comunale, la ricorrente ha proposto ricorso eccependo la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 11 delle N.T.A. del Piano delle Regole e dell&#8217;art. 9 delle N.T.A. del Piano dei Servizi del P.G.T. del Comune di Milano e la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di monetizzazione degli standard, in ragione del mancato aggravio del carico urbanistico in presenza di un cambio di destinazione d&#8217;uso da commerciale a residenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità  dell&#8217;udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2020, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, giacchè secondo una consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, le questioni attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo di costruzione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. f, cod. proc. amm.; le stesse, poi, avendo ad oggetto l&#8217;accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall&#8217;esistenza di atti della P.A., non sono soggette alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi ed ai rispettivi termini di decadenza (Consiglio di Stato, VI, 7 maggio 2015, n. 2294; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 25 febbraio 2019, n. 413; 10 maggio 2018, n. 1242).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Passando all&#8217;esame del merito del ricorso, lo stesso non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con l&#8217;unica censura di gravame si assume l&#8217;illegittimità  della pretesa comunale in relazione alla quale la ricorrente ha dovuto procedere al pagamento dell&#8217;importo di € 360.304,85 a titolo di monetizzazione degli standard, in presenza di un intervento attraverso il quale si è attuato il cambio di destinazione d&#8217;uso di un immobile da commerciale (autorimessa con parcheggio) a residenziale, pur in assenza di alcun aggravio del carico urbanistico della zona.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. La doglianza è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha posto in essere sull&#8217;immobile di Via Pellizzone n. 4 un intervento di ristrutturazione edilizia mediante la demolizione della preesistente autorimessa, cui ha fatto seguito la ricostruzione di un immobile avente integrale destinazione residenziale. A giudizio della predetta ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 5, comma 4, e dell&#8217;art. 11, comma 3, delle N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T. e dell&#8217;art. 9, par. 1.3, delle N.T.A. del Piano dei Servizi, il cambio di destinazione d&#8217;uso da commerciale a residenziale su aree aventi una superficie inferiore ai 5.000 mq avrebbe potuto essere realizzato mediante titolo edilizio diretto senza necessità  di monetizzazione degli standard. Ciò si ricaverebbe in particolare dal disposto di cui all&#8217;art. 9, par. 1.3, delle N.T.A. del Piano dei Servizi, a mente del quale &#8220;<i>in tutti i casi di mutamento di destinazione d&#8217;uso con opere riguardanti immobili o parti di essi prevalentemente dedicati a funzioni urbane terziarie, commerciali e servizi privati, verso funzioni urbane residenziali, il maggior fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, sempre monetizzabile in tutto o in parte, è stabilito secondo le seguenti casistiche: a. qualora l&#8217;intervento interessi una S.l.p. inferiore a 5.000 mq non è dovuto</i>&#8221; (all. 7 al ricorso). Sostanzialmente, la parte ricorrente, assumendo come incontroversa la pregressa destinazione commerciale dell&#8217;immobile &#8211; in quanto utilizzato quasi esclusivamente come autorimessa, stante l&#8217;assoluta residualità  degli spazi destinati a deposito attrezzi e autolavaggio -, contesta la determinazione comunale, che invece si fonda sulla sussistenza di una pregressa destinazione produttiva dell&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Va chiarito, in premessa, che la soluzione della problematica non può essere affrontata in termini puramente quantitativi, ma richiede che la valutazione della tipologia del servizio offerto (o dei servizi offerti) sia compiuta per mezzo di un approccio complessivo e integrato, tenendo conto degli indici che ne dimostrano l&#8217;effettivo reale svolgimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, secondo l&#8217;art. 23 delle N.T.A. del Piano delle Regole (cfr. all. 7 del Comune), non rientrano <i>nominatim</i> nei servizi commerciali le attività  di autorimessa, tanto pìù se svolte unitamente ad altri servizi (autolavaggio ed autofficina); in ogni caso, va anche evidenziato che, per la natura derogatoria della disposizione che esenta dal reperimento dello standard e dalla sua monetizzazione, le nozioni di &#8220;<i>funzioni urbane terziarie, commerciali e servizi privati</i>&#8221; devono essere intese in senso restrittivo e nemmeno si può far ricorso al criterio della residualità  rispetto ad altre categorie funzionali per la loro individuazione (sembra utilizzare una nozione generica di attività  commerciale, non rilevante ai fini del presente contenzioso, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 maggio 2013, n. 1417). </p>
<p style="text-align: justify;">3.2. La richiesta del Comune di monetizzazione degli standard, come si evidenzierà  di seguito, risulta maggiormente aderente alla concreta ed effettiva destinazione in precedenza posseduta dall&#8217;immobile, poi fatto oggetto di un intervento di sostituzione edilizia tramite demolizione e successiva ricostruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, l&#8217;immobile, come ammesso anche dalla parte ricorrente (pagg. 4-5 della memoria depositata il 13 gennaio 2020), oltre ad avere uno spazio adibito ad autorimessa, era dotato anche di locali destinati a &#8220;<i>deposito attrezzi</i>&#8221; e &#8220;<i>lavaggio</i>&#8220;, sebbene questi ultimi occupassero una superficie di gran lunga inferiore rispetto alla prima (cfr. all. 8 e 9 a ricorso); la differente estensione dei richiamati diversi spazi non può tuttavia far ritenere l&#8217;autolavaggio un servizio strettamente connesso con l&#8217;offerta di posteggi coperti e per tale motivo avente una natura meramente ancillare rispetto a quest&#8217;ultima, considerato che le due tipologie di attività , per il loro esercizio, richiedono certamente spazi di differente dimensione e non è affatto necessario che siano erogate in un medesimo contesto. </p>
<p style="text-align: justify;">A supportare la tesi dell&#8217;uso non esclusivo ad autorimessa del fabbricato, sembra indirizzare anche il contratto di locazione sottoscritto nel 2007 dalla proprietà  con la Società  Autorimessa Vittoria S.r.l., dove se ne indica la destinazione &#8220;<i>ad uso esclusivo di autorimessa pubblica, autolavaggio, autonoleggio e autofficina</i>&#8221; (all. 12 del Comune), in perfetta corrispondenza con l&#8217;oggetto sociale della stessa conduttrice, ricomprendente anche l'&#8221;<i>esercizio di autorimessa per posteggio di automobili, rivendita di carburanti e lubrificanti, riparazioni e manutenzioni &#038;</i>&#8221; (all. 13 del Comune). </p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l&#8217;immobile risultava accatastato nella categoria D/7, quale fabbricato costruito per le esigenze di un&#8217;attività  industriale (all. 9-10 del Comune), a dimostrazione della natura produttiva di quanto nello stesso si riteneva di dovervi svolgere; contrariamente alla ritenuta inidoneità  probatoria delle risultanze catastali, eccepita dalla ricorrente, va segnalato come le predette, sebbene non in via assoluta, &#8220;<i>ben possono costituire fonte di prova nel contesto di tutti i procedimenti che in ambito urbanistico-edilizio sono deputati a definire la destinazione d&#8217;uso degli immobili medesimi</i>&#8221; (Consiglio di Stato, II, 14 gennaio 2020, n. 359). La difesa comunale ha poi rinvenuto ulteriori indici &#8211; ad esempio, l&#8217;espressa pattuizione contenuta nell&#8217;atto di acquisto del 24 agosto 1950, in ragione della quale nell&#8217;area acquistata si sarebbe potuto realizzare un fabbricato da adibire ad autorimessa, ad officina riparazione veicoli in genere, a carrozzeria ed a servizi vari (all. 11 del Comune) &#8211; che rafforzano quanto sostenuto dall&#8217;Amministrazione, ovvero la natura produttiva dell&#8217;attività  svolta nell&#8217;immobile e quindi la necessità  di reperire lo standard o monetizzarlo in presenza di un cambio di destinazione d&#8217;uso a residenza. Di contro, la parte ricorrente non ha prodotto documentazione o prove idonee a smentire gli assunti comunali, visto che l&#8217;unico elemento documentale addotto a sostegno della propria tesi, ossia la relazione allegata alla d.i.a. del 2012, è un atto di parte, cui non può essere riconosciuta efficacia probatoria qualificata, in grado di infirmare il contenuto della documentazione, anche di natura pubblicistica, versata in giudizio dal Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, in assenza di una definizione di attività  commerciale e produttiva dai contorni chiari e inequivoci e, come evidenziato in precedenza, in ragione della tassatività  dell&#8217;interpretazione da applicare alla fattispecie, assume un rilievo determinante la circostanza che l&#8217;intervento edilizio posto in essere dalla ricorrente, ossia la realizzazione, tramite un&#8217;attività  di sostituzione edilizia, di un nuovo edificio residenziale, in luogo di una pregressa autorimessa od autofficina, determina un rilevante aggravio di carico urbanistico sia perchè viene sensibilmente incrementata la presenza di persone stabilmente residenti nella zona, sia perchè viene eliminata una quota dei parcheggi di cui la zona era precedentemente dotata (sul differente carico urbanistico generato da diverse funzioni d&#8217;uso, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 17 febbraio 2020, n. 317). </p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il motivo di ricorso risulta complessivamente infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Le peculiarità  della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Italo Caso, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Di Mario, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio De Vita, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-2-4-2020-n-586/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2020 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2012 n.586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-13-6-2012-n-586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-13-6-2012-n-586/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-13-6-2012-n-586/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2012 n.586</a></p>
<p>G. Romeo – Presidente, A. Falferi – Estensore sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di controversie aventi ad oggetto concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Acque minerali e termali – Concessioni – Giurisdizione esclusiva del giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-13-6-2012-n-586/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2012 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-13-6-2012-n-586/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2012 n.586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Romeo – Presidente, A. Falferi – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di controversie aventi ad oggetto concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Acque minerali e termali – Concessioni – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La materia delle acque minerali e termali è estranea alla disciplina amministrativa delle acque pubbliche, contenuta nel r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e rientra, invece, in quella delle miniere, di cui al r.d. 29 luglio 1927 n. 1443, con la conseguenza che le controversie ad esse relative non sono di competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ma appartengano alla giurisdizione del giudice amministrativo e, in particolare, a quella esclusiva, anche con riguardo a provvedimenti cautelari e di urgenza, quando si verta in tema di concessioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 344 del 2006, proposto da: 	</p>
<p>Comune di Cerchiara di Calabria, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Elena Sancineto, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Leone in Catanzaro, viale De Filippis, 214; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Calabria, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Naimo, con domicilio eletto presso l’ Avvocatura Regionale -viale Cassiodoro, 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto n. 212 del 19.1.2006 di decadenza del Comune ricorrente dalla concessione per acqua sulfurea denominata “Balzo di Cristo” in agro del Comune di Cerchiara di Calabria</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 maggio 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Comune ricorrente esponeva che con decreto di data 20.9.1935 il Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni concedeva in perpetuo al Comune di Cerchiara di Calabria la facoltà di utilizzare l’acqua sulfurea delle sorgenti denominate “Balzo di Cristo” site nel Comune stesso.<br />	<br />
Una volta realizzate le opere necessarie allo sfruttamento, il Comune concedeva l’utilizzazione di parte delle sorgenti alla ditta Giuseppe e Pietro Carlomagno per un periodo non superiore ad anni venti, a decorrere dall’1.10.1970.<br />	<br />
Precisava il Comune che la Regione Calabria, con deliberazione di GR n. 41/1982 e successivo D.P.G.R. n. 1458/1983 approvava in sanatoria il contratto stipulato tra il Comune medesimo e la ditta dei fratelli Carlomagno, contratto successivamente prorogato fino al 30.9.2000. Negli anni successivi il Comune concedeva, fino al 31.12.2005, l’utilizzazione di parte delle sorgenti alla ditta “Ninfa 2001 snc.<br />	<br />
Precisava, altresì, il Comune ricorrente che mentre predisponeva un progetto preliminare per lavori di riqualificazione delle strutture termali, poi approvato con deliberazione n. 112/2000, era incluso nel P.I.T. Alto Ionio Cosentino per l’importo di euro 491.023,00, che comportava il superamento del precedente progetto e la redazione di un nuovo progetto recante “Valorizzazione e potenziamento del complesso termale Grotte delle Ninfe”; era, altresì, stipulato, in data 28.2.2005, un accordo di programma con la Regione Calabria avente ad oggetto le suddette opere.<br />	<br />
Lamentava, peraltro, il Comune che, a seguito di una istruttoria che non lo vedeva neppure coinvolto, con decreto n. 11522 del 28.7.2005, il Direttore Generale del Dipartimento Economia della regione Calabria, premessa la scadenza dell’autorizzazione allo sfruttamento delle sorgenti in capo ai fratelli Carlomagno, la mancata risposta di questi ultimi e del Comune alla richiesta di presentare, ex art 41 d.P.R. 128/1959, i programmi generali dei lavori e delle coltivazioni da eseguire nelle miniere per i periodi annuali, la mancata comunicazione in ordine alle opere realizzate dal Comune secondo la deliberazione n. 112/2000, la richiesta comunale di un contributo per attuare il progetto di riqualificazione della struttura termale, la mancanza di concessione edilizia per i manufatti esistenti nel perimetro della concessione, la mancanza delle ricevute di pagamento della tassa di concessione e del diritto proporzionale annuo, fissava entro il termine di un mese l’assolvimento degli obblighi indicati, con avvertimento che il mancato adempimento avrebbe determinato la decadenza.<br />	<br />
Il Comune precisava che le richieste di incontro formulate dal Sindaco al fine di chiarire la situazione restavano prive di riscontro, così come quelle formulate dopo l’assunzione del provvedimento di decadenza oggetto del presente ricorso.<br />	<br />
Con il provvedimento di data 18.1.2006, prot. n. 0400006, registro decreti n. 121 del 19.1.2006, era decretata la decadenza del Comune di Cerchiara di Calabria dalla concessione per acqua sulfurea denominata “Balzo di Cristo”.<br />	<br />
Il detto provvedimento era, dunque, impugnato dal Comune ricorrente, il quale, previa sospensione cautelare, ne chiedeva l’annullamento denunciando i seguenti vizi:”<i> Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria”.</i><br />	<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale delle Acque.<br />	<br />
Con ordinanza n. 283 assunta alla Camera di Consiglio del 20 aprile 2006 era concessa la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Alla Pubblica Udienza dell’11 maggio 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
Preliminarmente è necessario scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della Regione Calabria.<br />	<br />
L’eccezione non è fondata.<br />	<br />
Invero, come è stato posto in luce dalla S.C. di Cassazione, la materia delle acque minerali e termali è estranea alla disciplina amministrativa delle acque pubbliche, contenuta nel R.D. n. 11 dicembre 1933 n. 1775 e rientra, invece, in quella delle miniere, di cui al R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, con la conseguenza che le controversie ad esse relative non sono<i> “di competenza del Tribunale superiore, ma appartengano alla giurisdizione del Giudice amministrativo (Tar e Consiglio di Stato) e, in particolare, a quella esclusiva, anche con riguardo a provvedimenti cautelari e di urgenza</i>”, quando si verta, come nel caso in esame, in tema di concessioni (<i>CASS S.U. 23 aprile 2001, n. 176</i>). <br />	<br />
Passando al merito e discostandosi da quanto deliberato in sede cautelare, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.<br />	<br />
Giova ricordare che il provvedimento impugnato, con il quale è stata decretata la decadenza del Comune di Cerchiara di Calabria dalla concessione per acqua sulfurea “Balzo di Cristo”, è fondato sui seguenti due presupposti:<br />	<br />
-da sopralluoghi effettuati da personale regionale è emerso che le sorgenti in questione non risultavano adeguatamente valorizzate e che il concessionario non ottemperava agli obblighi contenuti nell’atto di concessione, nonché alle disposizioni previste<br />
&#8211; con decreto n. 11522/2005 sono stati individuati degli obblighi che il Comune avrebbe dovuto assolvere, pena decadenza dalla concessione, entro il termine di un mese: 1. presentazione dei programmi generali annuali per la valorizzazione della sorgente e<br />
Il provvedimento specifica che entro il termine prescritto il Comune non ha provveduto ad assolvere gli obblighi indicati. <br />	<br />
Fatta questa premessa, con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia la violazione dell’art. 40 del R.D. n. 1443/1927, in quanto non si sarebbe verificata alcuna delle condizioni ivi previste per la pronuncia di decadenza.<br />	<br />
La norma invocata prevede che la decadenza possa essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l&#8217;atto di concessione, ovvero quando non abbia osservato le disposizioni contenute nei precedenti artt. 25, 26 e 27. Per quanto qui rileva, la prima disposizione prevede l’obbligo per il concessionario di versare il diritto proporzionale; l’art. 26 dispone che le miniere date in concessione devono essere tenute in attività e coltivate con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, svolgendo regolare manutenzione; l’ultima disposizione prevede che qualunque trasferimento della concessione debba essere preventivamente autorizzato.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato, come in precedenza ricordato, si fonda, da un lato, sulla mancanza di una adeguata valorizzazione delle sorgenti date in concessione e, dall’altro, anche sulla mancata trasmissione delle ricevute di pagamento della tassa di concessione e del diritto proporzionale, circostanze queste che realizzano, pertanto, le ipotesi di cui agli artt. 25 e 26 del R.D. n. 1443/1927 sopra ricordati.<br />	<br />
La dedotta violazione dell’art. 40, per mancata realizzazione delle ipotesi di decadenza ivi previste, pertanto, non è sussistente.<br />	<br />
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia un vizio motivazionale del provvedimento impugnato.<br />	<br />
La censura non è condivisibile.<br />	<br />
Richiamando quanto sopra già esposto, si rileva che il decreto di decadenza risulta, seppur succintamente, sufficientemente motivato, in quanto esplicita le ragioni di fatto ed i motivi di diritto posti a fondamento della decisione. Peraltro, il detto provvedimento deve essere letto unitamente al precedente decreto n. 11522 del 28.7.2005, con il quale la Regione aveva già comunicato al Comune le ragioni che avrebbero potuto fondare, in caso di mancata idonea risposta entro il termine assegnato, la decadenza dalla concessione.<br />	<br />
Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia un difetto istruttorio, rilevando un mancato coordinamento all’interno della stessa amministrazione regionale, in considerazione dei progetti di valorizzazione e potenziamento del complesso termale ben noti alla Regione.<br />	<br />
Anche tale censura non è condivisibile.<br />	<br />
L’esistenza di progetti di valorizzazione e potenziamento della sorgente termale, da un lato, non fa venir meno la validità delle ragioni –in precedenza illustrate &#8211; poste a base, prima , del decreto n. 11522 del 28.7.2005 e, poi, del provvedimento di decadenza qui contestato, ragioni che, nei presupposti di fatto, non sono concretamente smentite dal Comune ricorrente; dall’altro, non permette, di per sé sola, di concludere per la sussistenza di una carenza istruttoria ascrivibile alla Regione nell’adozione del provvedimento di decadenza.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Alessio Falferi, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-13-6-2012-n-586/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2012 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/1/2011 n.586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-1-2011-n-586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-1-2011-n-586/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-1-2011-n-586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/1/2011 n.586</a></p>
<p>Pres. Trovato; est. Amicuzzi De Vizia Transfer s.p.a. (A.Clarizia, A.Contieri e G.Macrì) c. Azienda Generale Servizi Municipali Verona s.p.a. (L. Biondaro e M. Clarich) e altri non sussiste la competenza inderogabile del Tar Lazio sulle controversie concernenti le gare per l&#8217;affidamento della gestione dei rifiuti Giurisdizione e competenza &#8211; Affidamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-1-2011-n-586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/1/2011 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-1-2011-n-586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/1/2011 n.586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Trovato; <i>est.</i> Amicuzzi<br /> De Vizia Transfer s.p.a. (A.Clarizia, A.Contieri e G.Macrì) c.<br /> Azienda Generale Servizi Municipali Verona s.p.a. (L. Biondaro e M. Clarich) e altri</span></p>
<hr />
<p>non sussiste la competenza inderogabile del Tar Lazio sulle controversie concernenti le gare per l&#8217;affidamento della gestione dei rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Affidamento gestione dei rifiuti – Procedura ad evidenza pubblica –Controversia &#8211; Competenza territoriale inderogabile TAR periferici – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il concetto di gestione dei rifiuti ex art. 133, co.1, lett. p) cod. proc. amm., deve essere interpretato nel senso di ricomprendere le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, in linea con quanto previsto dall’art. 183, co.1, lett. d), D.Lgs 152/2006.<BR><br />
A tale ambito è estranea l’attività di affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la quale ha carattere preparatorio e strumentale. <BR><br />
Ne consegue che le controversie concernenti le procedure di affidamento della gestione dei rifiuti restano devolute alla competenza territoriale inderogabile dei TAR periferici, non rientrando invece nel novero delle controversie di competenza inderogabile del TAR Lazio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14, 133, co.1, lett. p) e 135, lett. e) cod. proc. amm.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00586/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 09514/2010 REG.RIC.           </p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul regolamento di competenza numero di registro generale 9514 del 2010, richiesto ex art. 15, comma 5 , del cod.proc.amm., dal T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, con ordinanza n. 01580 del 2010, nel giudizio n. di R.G. 8755 del 2010 proposto da: </p>
<p><b>De Vizia Transfer s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Alfredo Contieri e Gennaro Macrì, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Principessa Clotilde N.2; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Generale Servizi Municipali di Verona s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Biondaro e Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, piazza di Montecitorio, 115; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />
<br />	<br />
</i>Urbaser S.A.<i></b></i> in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Edilbasso s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Grippo, Antonio Lirosi e Filippo Bucchi, con domicilio eletto presso Studio legale Gianni, Origoni, Grippo &#038; Partners, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20; 	</p>
<p><b>Rea Dalmine s.p.a.</b> in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Noy Ambiente s.p.a. e Gea s.r.l., in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Franchina, Goffredo Gobbi e Yvonne Messi, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Maria Cristina 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Per l’annullamento:<br />	<br />
</b></i>a) del provvedimento di nomina a promotore della gara di progettazione, costruzione e gestione della nuova sezione di incenerimento del complesso impiantistico di Cà del Bue (Verona) mediante procedura di finanza di progetto indetta con bando inviato alla U.E. in data 29.1.2009;<br />	<br />
b) di ogni altro atto premesso, presupposto, connesso e/o consequenziale; in particolare degli atti e dei verbali della Commissione di gara e del provvedimento di approvazione degli atti medesimi;<br />	<br />
c) del bando e del disciplinare di gara;<br />	<br />
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in attuazione dell&#8217;illegittimo provvedimento di aggiudicazione, o, in subordine, per la condanna dell&#8217;Amministrazione intimata al risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il regolamento di competenza proposto di ufficio dal T.A.R. Lazio, Sezione I;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di De Vizia Transfer s.p.a., della Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A., di Urbaser S.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Edilbasso s.p.a., e di Rea Dalmine s.p.a. in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Noy Ambiente s.p.a. e Gea s.r.l.;<br />	<br />
Viste la memoria difensiva di De Vizia Transfer s.p.a.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 15 e 16 del cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Clarich, Lirosi, Gobbi e Biondaro;</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- La De Vizia Transfer s.p.a. ha impugnato presso il TAR del Lazio, sede di Roma, gli atti relativi all’individuazione del soggetto promotore della gara di progettazione, costruzione e gestione della sezione di incenerimento del complesso impiantistico di Cà del Bue, in provincia di Verona, mediante procedura di finanza di progetto, unitamente al bando e al disciplinare di gara. La prima Sezione di detto T.A.R., con ordinanza n. 1580 del 2010, premesso che la società ricorrente non poteva che aver ritenuto sussistente la competenza funzionale del TAR del Lazio in virtù del combinato disposto degli artt. 135, comma 1, lett. e) e 133, comma 1, lett. p) del codice del processo amministrativo (non ricorrendo, nel caso di specie, l’ulteriore e distinta ipotesi di competenza funzionale di cui all’art. 135, comma 1, lett. f), in materia di controversie concernenti “<i>le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW</i>”), ha ritenuto, dopo aver puntualmente ricostruito il quadro normativo relativo alla fattispecie, che una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative alla competenza inderogabile del T.A.R. Lazio in materia de qua ed, insieme, rispettosa dei criteri di delega, indurrebbe a ritenere che “<i>le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti</i>”, siano esclusivamente quelle riconducibili nell’ambito di una emergenza dichiarata ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. n. 225 del 1992.<br />	<br />
Il T.A.R. ha quindi ritenuto insussistente la propria competenza funzionale sul petitum fatto valere in giudizio, sul quale sarebbe configurabile invece la competenza territoriale del TAR del Veneto e, stante la novità e rilevanza delle questioni, ha disposto, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del cod.proc.amm., l’immediata trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la definizione del regolamento di competenza, sollevato d’ufficio.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio De Vizia Transfer s.p.a. (che con successiva memoria ha chiesto che la Sezione dichiari la competenza territoriale del T.A.R. Lazio sulla controversia di cui trattasi), nonché la Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A., Urbaser S.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Edilbasso s.p.a., e Rea Dalmine s.p.a. in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Noy Ambiente s.p.a. e Gea s.r.l. (che hanno chiesto che la Sezione dichiari la competenza territoriale del T.A.R. Veneto a conoscere della controversia stessa).<br />	<br />
Nella camera di consiglio dell’11.1.2011 la causa è stata trattenuta in decisione alla presenza degli avvocati delle parti. <br />	<br />
2.-Osserva la Sezione che:<br />	<br />
&#8211; in forza dell’art. 135 , comma 1, lett.e), del cod. proc. amm. sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie demandate alla giur<br />
&#8211; per dato letterale emergono due distinte tipologie di vertenza, non necessariamente coincidenti, la prima riferita agli atti commissariali adottati in situazioni emergenziali ex art. 5 legge n.225 del 1992, la seconda alla complessiva azione di gestione<br />
&#8211; nel caso di specie (estraneo a situazioni emergenziali) si tratta di stabilire se venga in rilievo la seconda tipologia;<br />	<br />
&#8211; l’art.133 , comma 1, lett. p), <i>in parte qua</i> riguarda però non già l’affidamento della gestione, ma la gestione in sé considerata, in accezione ricollegabile sostanzialmente a quella dell’art.183, comma 1, lett. d, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 15<br />
&#8211; nella materia de qua, oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrano dunque le vertenze che riguardano atti normativi (spesso di carattere tecnico), programmatori e organizzatori, atti provvedimentali, moduli consensuali, compo<br />
&#8211; d’altra parte, l’affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica non attiene alla gestione in senso stretto ma costituisce attività meramente preparatoria e strumentale rispetto ad essa, attività come tale autonomament<br />
&#8211; l’art. 14 del cod. proc. amm. (che richiama il successivo art. 135) non riserva queste ultime controversie alla competenza funzionale di alcun Tribunale amministrativo regionale, sicché con riguardo ad esse, ai sensi dell’art. 13 del cod. proc. amm., de<br />
La soluzione esposta è coerente con l’esigenza di accedere ad una interpretazione letterale e restrittiva delle norme eccezionali in deroga all’ordinaria competenza territoriale dei Tribunali amministrativi regionali periferici.<br />	<br />
3.- In conclusione, assorbita ogni ulteriore questione (nella specie non rilevante) e sia pure con diversa motivazione (rispetto alla ordinanza del TAR Lazio n.1580 del 2010) va dichiarato competente riguardo al giudizio in epigrafe indicato il T.A.R. del Veneto, avanti al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini di cui all’art. 15, comma 4., del cod. proc. amm..<br />	<br />
4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della legge n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese della presente fase di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara competente riguardo al giudizio in epigrafe indicato il T.A.R. del Veneto, presso il quale esso va riassunto nei termini di cui all’art. 15, comma 4, del cod. proc. amm..<br />	<br />
Spese della presente fase di giudizio compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-26-1-2011-n-586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 26/1/2011 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2008 n.586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-9-2008-n-586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-9-2008-n-586/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-9-2008-n-586/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2008 n.586</a></p>
<p>Pres. ed est. P.G. Lignani Ordine degli Avvocati di Terni (avv. G. Diofebi e R. Baldoni) c/ Consiglio Nazionale Forense (avv.ti R. Izzo e Prof. F. Merusi e F. Figorilli), Ministero della Giustizia e nei confronti di 1) Ordine degli Avvocati di Perugia e 2) Laura Modena (avv. F. A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-9-2008-n-586/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2008 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-9-2008-n-586/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2008 n.586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. P.G. Lignani<br /> Ordine degli Avvocati di Terni (avv. G. Diofebi e R. Baldoni) c/ Consiglio Nazionale Forense (avv.ti R. Izzo e Prof. F. Merusi e F. Figorilli), Ministero della Giustizia e nei confronti di 1) Ordine degli Avvocati di Perugia e 2) Laura Modena (avv. F. A. De Matteis); 2) Ordine degli Avvocati di Orvieto e 3) Sergio Finetti (avv. C. A. Franchi); 4) Ordine degli Avvocati di Spoleto</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di designazione degli avvocati ai fini della composizione dei Consigli giudiziari distrettuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ordinamento giudiziario – Nomina componenti avvocati – Designazione – Consiglio Nazionale Forense – Rispetto delle funzioni propositive dei C.d.O. distrettuali – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento con il quale il Consiglio Nazionale Forense ha designato gli avvocati per la composizione dei Consigli giudiziari distrettuali (nella specie, del distretto della Corte di Appello di Perugia), senza garantire a tutti i Consigli dell’Ordine del distretto l’esercizio di funzioni propositive loro riconosciute nell’àmbito del procedimento di designazione (nella specie, era stato pretermesso il Consiglio dell’Ordine di Terni).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 211 del 2008, proposto da:<br />
<b>Ordine degli Avvocati di Terni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Grisante Diofebi, con domicilio eletto presso Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Consiglio Nazionale Forense<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo e Fabio Merusi, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Figorilli in Perugia, via Bontempi N. 1;<br />
<b>Ministero della Giustizia</b>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1) <b>Ordine degli Avvocati di Perugia</b> e 2) <b>Laura Modena</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bonazzi, 9; </p>
<p>2) <b>Ordine degli Avvocati di Orvieto</b> e 3) <b>Sergio Finetti</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Carlo Alberto Franchi, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, via XX Settembre, 76;<br />
4) <b>Ordine degli Avvocati di Spoleto</b>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento, di estremi sconosciuti, assunto nella seduta amministrativa straordinaria del 3 aprile 2008, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha designato gli avvocati per la composizione dei Consigli giudiziari distrettuali, limitatamente alla parte in cui sono stati nominati gli avvocati per il distretto della Corte di Appello di Perugia, mai comunicato e/o notificato all’ordine ricorrente;<br />
&#8211; della nota N. 14-C-2008 del 4 aprile 2008 con cui il Consiglio Nazionale Forense ha reso noti i nominativi degli avvocati nominati nella seduta del 3 aprile 2008, mai comunicata e/o notificata all’ordine odierno ricorrente e conosciuta soltanto a seguit<br />
&#8211; di ogni altro atto conseguente, presupposto e/o comunque connesso anche al momento non conosciuto all’odierno ricorrente relativo al procedimento di nomina dei componenti avvocati nel Consiglio giudiziario del Distretto di Corte di Appello di Perugia..<
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Forense;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia e dell’avv. Laura Modena;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Avvocati di Orvieto e dell’avv. Sergio Finetti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. Il decreto legislativo n. 25/2006, art. 9 (mod. dalla legge n. 111/2007), disciplina la composizione dei consigli giudiziari della magistratura ordinaria, articolati per distretto.<br />
Fra l’altro è previsto che ne facciano parte alcuni rappresentanti degli ordini degli avvocati. Nei distretti con meno di 350 magistrati (come nel caso della Corte d’appello di Perugia) i rappresentanti degli avvocati sono due.<br />
Riguardo alla scelta dei rappresentanti, la norma primaria si limita a dire che essi sono «nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto» senza ulteriori precisazioni sulle modalità da seguire e i criteri della scelta.<br />
Verosimilmente il legislatore delegato ha ritenuto più corretto demandare i criteri all’autonomia degli ordini professionali. Tuttavia questa soluzione presenta qualche inconveniente, giacché il numero degli ordini professionali di ciascun distretto è sensibilmente superiore a quello dei delegati da esprimere. Infatti gli ordini degli avvocati sono istituiti in corrispondenza dei tribunali, e così in ogni distretto vi sono tanti ordini (e tanti consigli) quanti sono i tribunali facenti capo alla rispettiva Corte d’appello. Il circondario del Tribunale solo occasionalmente coincide con la provincia; in effetti, nel distretto dell’Umbria vi sono due province ma quattro tribunali, e correlativamente quattro consigli dell’Ordine professionale.<br />
Sicché è impossibile che ciascuno degli ordini costituiti nel distretto abbia un proprio rappresentante nel consiglio giudiziario. E’ pur vero che i membri designati rappresentano l’intera avvocatura del distretto e non gli ordini di rispettiva appartenenza; ma resta il problema pratico del procedimento di designazione e dei relativi criteri.<br />
Conviene ricordare, in proposito, che l’ordinamento professionale concepisce i singoli ordini come organismi autonomi e pariordinati, senza gerarchie di sorta. E mentre prevede un Consiglio nazionale forense, non prevede organi analoghi a livello di distretto. Non esiste, neppure “de facto”, un “Consiglio distrettuale forense” o altro organismo rappresentativo di tutti gli ordini e dei rispettivi iscritti.<br />
Solo su un piano puramente organizzativo funge talvolta da punto di riferimento e di raccordo il Consiglio dell’Ordine che ha sede nel capoluogo del distretto. Dalla lettura degli atti si apprende che gergalmente esso viene chiamato «Consiglio dell’Ordine distrettuale»; tale espressione, tuttavia, può risultare fuorviante in quanto potrebbe lasciar intendere che quell’organo sia in qualche modo l’espressione di tutti gli avvocati del distretto laddove rappresenta solo i propri iscritti.<br />
2. Dovendo procedere, entro breve termine, alle nuove designazioni dei componenti dei consigli giudiziari, il Consiglio nazionale forense, il 17 marzo 2008 ha diramato la circolare n. 11/C/2008 rivolta ai presidenti dei c.d. consigli degli ordini distrettuali.<br />
La circolare contiene disposizioni procedimentali che integrano (parzialmente) la lacunosa disciplina della norma primaria.<br />
Tali disposizioni integrative, per quanto qui interessa, si possono così riassumere:<br />
(a) spetta al Consiglio dell’Ordine c.d. distrettuale proporre al C.N.F. i nominativi che quest’ultimo designerà formalmente per la nomina;<br />
(b) uno dei designati dovrà appartenere all’Ordine del capoluogo;<br />
(c) i rappresentanti dovranno essere scelti «mediante la concertazione tra tutti i consigli dell’Ordine del distretto».<br />
Le proposte dovevano essere fatte entro il 31 marzo 2008.<br />
3. Di fatto è accaduto che il 23 marzo 2008 il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Terni ha inviato una nota, direttamente al C.N.F., segnalando che «non è stato in alcun modo possibile concertare con l’Ordine distrettuale l’individuazione dei nominativi da proporre» in quanto «l’Ordine distrettuale non ha contattato né richiesto parere di sorta al Consiglio da me presieduto».<br />
Fatta questa premessa, il presidente del Consiglio dell’Ordine di Terni ha proposto al C.N.F. il nominativo di un proprio iscritto, l’avv. Arnaldo Giocondi.<br />
4. Il 3 aprile 2008, il C.N.F. ha formalmente deliberato le designazioni di sua competenza. In particolare, per il distretto della Corte d’appello di Perugia ha fatto proprie le candidature proposte dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia, e precisamente un avvocato del foro di Perugia (l’avv. Laura Modena), e uno del foro di Orvieto (l’avv. Sergio Finetti).<br />
5. Con il presente ricorso, il Consiglio dell’Ordine di Terni impugna la delibera del C.N.F. del 3 aprile e tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.<br />
Resistono, con argomentate difese, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio dell’Ordine di Perugia, quello di Orvieto, e i due avvocati designati.<br />
In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, le parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia, ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.<br />
6. In primo luogo si osserva che non si può considerare vizio della delibera del C.N.F. il fatto che la designazione fatta pervenire dal Consiglio dell’Ordine di Terni sia stata tacitamente disattesa e, di fatto, ignorata.<br />
Ed invero, con la circolare n. 11 il C.N.F., si era autolimitato (o autovincolato) dichiarando che avrebbe preso in esame, e di norma accettato, le designazioni che sarebbero state inoltrate dai c.d. consigli distrettuali. In questa luce, la proposta fatta “per saltum” dal Consiglio dell’Ordine di Terni non si poteva considerare che come irrituale, e come tale non suscettibile di essere presa in considerazione.<br />
7. Con ciò, tuttavia, la questione non è ancora risolta, perché con la circolare n. 11 non è stato dato ai c.d. consigli distrettuali il mandato di esprimere una proposta a loro discrezione, bensì di procedere nella forma della “concertazione” con tutti gli ordini del distretto.<br />
“Concertazione”, si badi: e non “consultazione”.<br />
In questo contesto la parola “concertazione” ha un significato preciso, ed allude alla necessità che i “tutti” i consigli del distretto esprimano le candidature “di concerto” fra loro – vale a dire con un accordo unanime.<br />
E’ vero, peraltro, che la circolare nulla ha aggiunto riguardo ai criteri da adottare nell’ipotesi che non si raggiungesse l’accordo. Cosicché è avvenuto, di fatto, che da molti distretti sono stati indicati al C.N.F. nominativi in numero superiore a quello dei rappresentanti da nominare; e che il C.N.F., nella seduta del 3 aprile 2008, ha scelto esso stesso i rappresentanti, nell’àmbito delle “rose” pervenute per ciascun distretto, applicando criteri oggettivi enunciati nel contesto della delibera.<br />
Il modo di procedere concretamente seguito dai consigli “distrettuali” e da quello nazionale, benché parzialmente difforme dalle indicazioni della circolare n. 11, può tuttavia essere considerato legittimo, nella misura in cui risulti comunque rispettata la “par condicio” fra tutti i consigli dell’Ordine (“distrettuali” e circondariali).<br />
Ma è proprio quest’ultimo il punto sul quale cade la contestazione del Consiglio dell’Ordine di Terni. Esso infatti denuncia di non aver ricevuto alcuna richiesta o invito a partecipare alla “concertazione”.<br />
La circostanza di fatto non è smentita dalle pur accurate difese delle parti resistenti, che anzi sembrano tacitamente ammetterla nel momento in cui invocano una presunzione di conoscenza. Del resto, se vi fosse stato un messaggio per fax o per posta elettronica (modalità di comunicazione tanto rapide quanto poco costose) sarebbe agevole documentarlo. Si può dunque ritenere confermato che da parte dell’Ordine di Perugia non siano state prese iniziative in tal senso.<br />
Quanto all’invocata presunzione di conoscenza, si osserva che si potrebbe tenerne conto se la circolare n. 11 del 17 marzo 2008, oltre che ai consigli distrettuali, risultasse inviata “per conoscenza” anche a quelli circondariali (eventualmente anche con l’indicazione di un termine per presentare ai consigli distrettuali le rispettive proposte). Ma non risulta che tale comunicazione “per conoscenza” vi sia stata.<br />
D’altra parte, il fatto stesso che l’Ordine di Terni abbia inviato la sua proposta “per saltum” al C.N.F., anziché all’Ordine di Perugia, rende più verosimile l’ipotesi che esso non fosse al corrente dell’”iter” da seguire.<br />
8. Vi è stata dunque una violazione procedurale che ha impedito all’Ordine di Terni di esercitare le sue funzioni propositive nell’àmbito del procedimento di designazione dei rappresentanti.<br />
Tale violazione non è meno rilevante, per quanto qui interessa, solo perché si riferisca a disposizioni dettate da una circolare interna del C.N.F., e non da un atto normativo di rango superiore.<br />
Ed invero, in presenza di una disciplina lacunosa come quella della fonte primaria (d.lgs. n. 25/2006), era inevitabile o comunque ragionevole che il C.N.F. si autodisciplinasse. Ogni organo deliberante può farlo al fine di procedimentalizzare l’iter di formazione della propria volontà, fissando i tempi e i modi dei propri atti e, in una certa misura, anche quelli dei soggetti esterni dai quali vuole, o deve, acquisire pareri e proposte. <br />
Il fatto che il C.N.F. abbia preso l’iniziativa di una circolare rivolta a questo scopo appare dunque, almeno in linea di principio, legittimo. Del resto, nessuno ha contestato la legittimità della circolare: non lo hanno fatto né i consigli c.d. distrettuali né quelli circondariali (gli uni e gli altri vi si sono attenuti) e non lo fa il ricorrente, il quale anzi lamenta che sia stata disattesa.<br />
Infine, la stessa norma primaria, pur lasciandone indeterminate le modalità applicative, individua i consigli dell’Ordine (tutti: non solo quelli c.d. distrettuali) come titolari del potere-dovere di partecipare alla procedura di designazione, in condizioni di parità. <br />
Donde la rilevanza del vizio che ha interferito nell’esercizio di tale potere-dovere.<br />
9. Non sono pertinenti i richiami, fatti dalle parti resistenti, alla disciplina della partecipazione procedimentale di cui alla legge n. 241/1990, con particolare riferimento all’art. 21-octies.<br />
Infatti l’Ordine ricorrente non doveva partecipare al procedimento quale titolare di un interesse privato, bensì quale (con)titolare delle competenze che in quel procedimento venivano esercitate.<br />
10. Non è fondata neppure la tesi secondo la quale il ricorrente non avrebbe subito alcun pregiudizio effettivo, in quanto la decisione del C.N.F. non sarebbe stata comunque diversa, se la candidatura espressa dall’Ordine di Terni fosse stata regolarmente inoltrata attraverso il Consiglio dell’Ordine di Perugia.<br />
Ed invero, secondo la circolare n. 11 il compito degli ordini c.d. distrettuali, così come non era quello di decidere autonomamente le candidature, non era neppure quello di fungere da meri portavoce delle proposte pervenute dagli ordini circondariali: dovevano, si è visto, promuovere la “concertazione” e giungere per questa via a proporre nominativi in numero pari (e non maggiore) a quello dei rappresentanti da nominare. <br />
Pertanto il mancato invito alla “concertazione” ha comunque pregiudicato l’Ordine ricorrente, nel senso che non si può escludere che se vi fosse stata una vera concertazione aperta a tutti gli aventi diritto l’esito sarebbe stato diverso. Ad esempio, i quattro ordini interessati avrebbero potuto trovare l’accordo su una formula di rotazione estesa ai futuri mandati consiliari.<br />
11. Si vuol dare tuttavia per pacifica la legittimità del procedimento concretamente seguito dal C.N.F., il quale, avendo ricevuto (diversamente da quanto previsto dalla circolare) candidature eccedenti il numero dei rappresentanti da nominare, le ha selezionate applicando criteri oggettivi. Nondimeno, questo Collegio non ritiene dimostrato che la candidatura espressa dall’Ordine di Terni sarebbe risultata comunque soccombente, in applicazione di quei criteri. <br />
La tesi dei resistenti al riguardo è che sarebbe stato comunque preferito il candidato della sede di Orvieto, essendo quest’ultimo il presidente del relativo Consiglio forense. E fra i criteri oggettivi adottati dal C.N.F. vi era quello di privilegiare «in caso di pluralità di indicazioni, (&#8230;) i Presidenti dei Consigli e l’anzianità professionale».<br />
Il Collegio osserva che testualmente la motivazione del C.N.F. è del seguente tenore: «Nell’ipotesi in cui sia mancato il concerto tra i diversi consigli, ovvero vi sia stato un concerto soltanto parziale o relativo ad alcuni nominativi, la designazione [del rappresentante o dei rappresentanti ulteriori a quello spettante di diritto all’Ordine del capoluogo] è avvenuta (&#8230;.) tenuto conto del rilievo provinciale della sede dell’Ufficio giudiziario e, in caso di pluralità di indicazioni, privilegiando i Presidenti dei Consigli e l’anzianità professionale».<br />
Dunque vi sono stati un criterio primario: quello del «rilievo provinciale della sede dell’Ufficio giudiziario», e un criterio secondario: quello dell’anzianità e della posizione soggettiva del candidato in seno all’Ordine di appartenenza. E in effetti in tale graduazione dei criteri vi è anche una certa razionalità.<br />
Non rileva in contrario il fatto che solo per il secondo criterio si leggano nella delibera le parole «in caso di pluralità di indicazioni». Ed invero, logica vuole che anche il primo criterio (rilevanza della sede) in tanto entri in gioco, in quanto vi sia una eccedenza di candidature rispetto ai posti da assegnare; altrimenti il problema neppure si porrebbe. Pertanto, ad avviso del Collegio, le parole «in caso di pluralità di indicazioni» vanno interpretate come: «in caso di pluralità di indicazioni “da una stessa sede”». O anche, se si vuole: «in caso di pluralità di indicazioni “a parità di rilevanza della sede”».<br />
Una piana lettura del testo della delibera del C.N.F. lascia dunque intendere che fra i due criteri enunciati (rilevanza della sede; anzianità e posizione soggettiva del candidato in seno all’Ordine di appartenenza) il primo prevalga sul secondo. Ma anche se fossero stati criteri concorrenti, il C.N.F. avrebbe dovuto decidere se, in concreto, preferire il candidato di Terni in ragione della rilevanza della sede, o quello di Orvieto in ragione della sua posizione soggettiva. Anche in questa prospettiva, dunque, resta confermato che la violazione procedurale ha inciso negativamente sulle prerogative dell’Ordine ricorrente.<br />
12. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto.<br />
Conviene sottolineare che dall’accoglimento non deriva la sostituzione dell’avv. Finetti con l’avv. Giocondi quale componente del Consiglio giudiziario. Esso comporta solo l’annullamento della nomina dell’avv. Finetti e la necessità di una parziale rinnovazione del procedimento, con la riapertura della fase della “concertazione” fra gli Ordini del distretto, e con salvezza delle determinazioni conclusive del C.N.F. per l’ipotesi che il concerto non si realizzi. <br />
Al contrario la designazione dell’avv. Modena (iscritta all’Ordine del capoluogo di distretto), essendo frutto di un criterio diverso ed autonomo non è coinvolta da alcuna contestazione né da alcun vizio e dunque permane pienamente efficace.<br />
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese. </p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale amministrativo dell’Umbria accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />
Annibale Ferrari, Consigliere<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/09/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-9-2008-n-586/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2008 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.586</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla l’accordo integrativo regionale medicina generale in Calabria, nella parte in cui il rapporto ottimale medico – assistiti è fissato in 1.200 unità in via generalizzata e non per determinati ambiti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla l’accordo integrativo regionale medicina generale in Calabria, nella parte in cui il rapporto ottimale medico – assistiti è fissato in 1.200 unità in via generalizzata e non per determinati ambiti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 586/08<br />
Registro Generale: 80/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />  Cons. Giuseppe Severini<br />  Cons. Aldo Fera<br /> Cons. Marzio Branca<br />Cons. Adolfo Metro Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  FIMMG &#8211; FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  FRANCESCO CAROLEOcon domicilio  eletto in RomaPIAZZA DELLA LIBERTA&#8217;, 20  pressoFRANCESCO CAROLEO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>NUCCI FULVIO</b>rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>MANGANARO LILLO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>LEONE MARIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>IADANZA PASQUALE </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>BELCASTRO ROBERTO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>PATELLA LILIANA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>LA RICCIA PIERLUIGI </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>CARDILLO GIUSEPPE</b>rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126presso<br />
SERAFINO CONFORTI<br />
<b>PANE EMILIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>LODESANI AGOSTINO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>FAVARA FLAVIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>IAZZOLINO LUIGI </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>AMATUCCI FLORIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>BOSSIO MIRELLA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>ARCURI CARLO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>TALARICO FRANCESCO</b>rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>SALVATI ETTORE FRANCESCO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>TORCHIARO GIUSEPPINA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>IACONETTA MIRELLA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>GERVASI GIANFRANCO</b>rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>BERARDELLI CATIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>FILOMIA GIOVANNI</b>rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>BURZA MARIA GIOVANNA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>TIMPANI VINCENZA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>ADIMARI ANTONELLA</b>rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>AVVENTURIERA NINO</b>rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI<br />
<b>GRECO ROSARIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GIANLUCA IORIO &#8211; Avv.  ORNELLA NUCCIcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPE AMEDEO 126pressoSERAFINO CONFORTI</p>
<p><b>ABATE GIOVANNA </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>DE VUONO ANTONIO</b>non costituitosi;<br />
<b>PERRI FEDERICO </b><br />
non costituitosi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>REGIONE CALABRIA </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE CALABRIA</b>non costituitosi;<br />
<b>MINISTERO DELLA SALUTE </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>INTESA SINDACALE SIMET &#8211; SUMAI CISL</b>non costituitosi;<br />
<b>FP CGIL MEDICI </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE UIL &#8211; FPL </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>SISAC &#8211; STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI</b>non costituitosi;<br />
per la riforma,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  III  BIS   9909/2007, resa tra le parti, concernente ANNULLAM. ACCORDO   INTEGRATIVO REGIONALE MEDICINA GENERALE 23.5.2005 REG. CALABRIA.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di parziale accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  ADIMARI ANTONELLA &#8211; AMATUCCI FLORIA &#8211; ARCURI CARLO &#8211; AVVENTURIERA NINO &#8211; BELCASTRO ROBERTO &#8211; BERARDELLI CATIA &#8211; BOSSIO MIRELLA &#8211; BURZA MARIA GIOVANNA &#8211;  CARDILLO GIUSEPPE &#8211; FAVARA FLAVIA &#8211; FILOMIA GIOVANNI &#8211; GERVASI GIANFRANCO &#8211;   GRECO ROSARIA &#8211; IACONETTA MIRELLA &#8211; IADANZA PASQUALE &#8211; IAZZOLINO LUIGI &#8211; LA RICCIA PIERLUIGI &#8211; LEONE MARIA &#8211; LODESANI AGOSTINO &#8211; MANGANARO LILLO &#8211; NUCCI FULVIO &#8211; PANE EMILIA &#8211; PATELLA LILIANA &#8211; SALVATI ETTORE FRANCESCO &#8211; TALARICO FRANCESCO &#8211; TIMPANI VINCENZA &#8211; TORCHIARO GIUSEPPINA<br />
Udito il relatore Cons. Adolfo Metro  e uditi,  altresì, per le    parti  gli avv.ti Francesco Caroleo e Ornella Nucci;<br />Considerato che da un primo sommario esame l’appello appare assistito da prescritto fumus boni juris e che, pertanto, in attesa di successivi approfondimenti nella competente sede di merito appare opportuno disporre la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 80/2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-586/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.586</a></p>
<p>Va sospeso l’annullamento dell’autorizzazione paesistica per opere edilizie da realizzarsi su suolo boschivo attese che le censure di contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione appaiono assistite da sufficienti elementi di fondatezza Infatti lo stesso provvedimento impugnato dà atto dell&#8217;allegazione della documentazione di cui viene lamentata la mancanza (simulazione fotografica,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-586/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-586/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l’annullamento dell’autorizzazione paesistica per opere edilizie da realizzarsi su suolo boschivo attese che le censure di contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione appaiono assistite da sufficienti elementi di fondatezza Infatti lo stesso provvedimento impugnato dà atto dell&#8217;allegazione della documentazione di cui viene lamentata la mancanza (simulazione fotografica, sezioni ambientali, particolari costruttivi, relazione paesaggistica) e che dalla documentazione versata in atti risulta prodotta. Inoltre la tavola 3b pare rappresentare le trasformazioni connesse alla movimentazione del terreno nonché alla realizzazione degli sbancamenti. Un&#8217;eventuale inidoneità della documentazione prodotta dovrebbe invece essere oggetto di puntuali e analitiche considerazioni da esplicitare nel provvedimento di annullamento e che, nel caso di specie, risultano omesse, così come non viene considerata la natura del vincolo (territorio coperto a bosco) rispetto al quale paiono pertinenti le valutazioni espresse dall’ente subdelegato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10994/g">Ordinanza sospensiva del 30 ottobre 2007 n. 5692</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00586/2007 REG.ORD.<br />
N. 00675/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 675 del 2007, proposto da:<br /><b>Immobiliare Sellero 3000 Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali</b>, <b>Soprintendente Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del decreto del Soprintendente di Brescia 10.5.20&#8217;07 n. 67 che annulla autorizzazione paesistica per trasformazione superficie boscata ai fini della costruzione di un nuovo complesso residenziale rilasciata dalla Provincia di Brescia in data 14.2.2007 e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Soprintendente Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/07/2007 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato e considerato ad un sommario esame:</p>
<p>&#8211; che le censure di contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione appaiono assistite da sufficienti elementi di fondatezza;</p>
<p>&#8211; che infatti lo stesso provvedimento impugnato dà atto dell&#8217;allegazione della documentazione di cui viene lamentata la mancanza (simulazione fotografica, sezioni ambientali, particolari costruttivi, relazione paesaggistica) e che dalla documentazione ver</p>
<p>&#8211; che la tavola 3b pare rappresentare le trasformazioni connesse alla movimentazione del terreno nonché alla realizzazione degli sbancamenti;</p>
<p>&#8211; che un&#8217;eventuale ritenuta inidoneità della documentazione prodotta dovrebbe invece essere oggetto di puntuali e analitiche considerazioni da esplicitare nel provvedimento di annullamento e che, nel caso di specie, risultano omesse, così come non viene c</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie la suindicata domanda cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19/07/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Roberto Scognamiglio, Presidente<br />
Mauro Pedron, Referendario<br />
Stefano Mielli, Referendario, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-586/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/6/2007 n.586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-6-2007-n-586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-6-2007-n-586/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-6-2007-n-586/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/6/2007 n.586</a></p>
<p>Vanno sospesi, fino al 30.09.2007, il piano di utilizzo demanio marittimo nonchè il diniego di concessione demaniale provvisoria per l’utilizzo di un ristorante bar, se vi e’ significativo periculum in mora. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE PER LA CAMPANIASALERNOSECONDA SEZIONE Registro Ordinanze: 586/2007 Registro Generale: 2043/2006 nelle persone dei Signori:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-6-2007-n-586/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/6/2007 n.586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-6-2007-n-586/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/6/2007 n.586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi, fino al 30.09.2007, il  piano di utilizzo demanio marittimo nonchè il diniego di concessione demaniale provvisoria per l’utilizzo di un ristorante bar, se  vi e’ significativo periculum in mora. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO<br />SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 586/2007<br />
Registro Generale: 2043/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente<br />  FILIPPO PORTOGHESE Cons.<br />GIOVANNI GRASSO Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 14 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 2043/2006  proposto da:<br />
<b>FRANCO ANGELO</b>rappresentato e difeso da:<br />
VITOLO AVV. GIUSEPPE con domicilio eletto in SALERNOCORSO GARIBALDI N. 181</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI EBOLI </b> rappresentato e difeso da:<br />
PAOLINO AVV. GAETANOcon domicilio eletto in SALERNOVIA ROMA,61<br />
<b>REGIONE CAMPANIA</b><br />
e nei confronti di<br /><b>SOC. EDILTURIST S.N.C. DI STANZIONE VINCENZINA</b> rappresentato e difeso da:<br />
FORTUNATO AVV. MARCELLOcon domicilio eletto in SALERNOVIA SS. MARTIRI SALERNITANI,31<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della nota n.32654/06 relativa a procedura di adeguamento piano utilizzo demanio marittimo; provvedimento prot. n. 13024/07 di diniego concessione demaniale provvisoria per l’utilizzo di un ristorante bar;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI EBOLI<br />SOC. EDILTURIST S.N.C. DI STANZIONE VINCENZINA<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI GRASSO  e uditi altresì gli avv.ti presenti come da verbale di udienza;</p>
<p>CONSIDERATO che l’istanza cautelare spiegata da parte ricorrente meriti di essere respinta, avuto riguardo alla assorbente circostanza per cui le previsioni del PUAD approvato con delibera consiliare n. 156/1998 risultano trasfuse nel piano regolatore generale del Comune, non fatto oggetto in parte qua di gravame;</p>
<p>Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art.3 della legge n.205/2000;</p>
<p>Ritenuto che sussistono le ragioni previste dal citato art. 21 della legge 6.12.1971 n.1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, lì 14 giugno 2007</p>
<p>Il Presidente<br />
L’estensore</p>
<p>Il segretario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-3-2007-n-586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-3-2007-n-586/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-3-2007-n-586/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.586</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio C.B. 21 (avv.ti M. Barberio e S. Porcu) c REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv. T. Ledda) e nei confronti della FONDAZIONE C. (avv.ti prof.ri F. Ancora, S. Gattamelata ed avv. F. Macis) e della SOC. COOP. SOCIALE A R.L. “LA C.” (n.c.) sull&#8217;illegittimità della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-3-2007-n-586/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio<br /> C.B. 21 (avv.ti M. Barberio e S. Porcu) c REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv. T. Ledda) e nei confronti della FONDAZIONE C. (avv.ti prof.ri F. Ancora, S. Gattamelata ed avv. F. Macis) e della SOC. COOP. SOCIALE A R.L. “LA C.” (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della clausola del bando di gara che impone che i prestatori del servizio siano scelti tra soggetti titolari di esperienza maturata nell&#8217;ambito della Regione committente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Ammissione – Requisiti – Clausola – Restrizione discriminatoria – Illegittimità &#8211; Quando ricorre</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la clausola di un disciplinare di gara per l’affidamento servizio di assistenza tecnica all’elaborazione, attuazione, e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e alla attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali, che impone di scegliere i componenti di un gruppo di lavoro tra soggetti che abbiano maturato esperienza e attività nell’ambito della Regione. Ed infatti, l’art. 49 (ex 59) del trattato CEE, che garantisce la libera prestazione dei servizi nell’ambito della comunità e vieta le restrizioni discriminatorie ivi elencate, deve essere inteso in senso sostanziale e non meramente formale, con la conseguenza che violano il divieto in parola non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza del prestatore del servizio, ma altresì quelle dissimulate che, sebbene fondate su criteri in apparenza neutri, conducono, nella pratica applicazione, allo stesso risultato. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. in motivazione CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA’ EUROPEA &#8211; Sentenza 3 febbraio 1982, in cause riunite C-62/81 e C- 63/81; IDEM 5 dicembre 1989 in causa C-3/88; IDEM 3 giugno 1992 in causa C-360/89. <br />
Nella specie, il Collegio respinge l’eccezione della Regione, che aveva inteso rinvenire il fondamento della clausola escludente nell’art. 38, comma 2, lett. c), della L. R. 23 dicembre 2005 n. 23, il quale, ai fini della individuazione dei soggetti erogatori degli interventi e delle prestazioni integranti servizi alla persona, richiede all’Amministrazione di valutare, tra gli altri elementi, “la conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità.”.<br />
Il Collegio evidenzia che, la norma in questione, “che in ogni caso non autorizza l’introduzione di una clausola di esclusione, si limita a disporre che siano oggetto di valutazione le sfere di conoscenza ivi previste, senza imporre che la competenza richiesta debba, necessariamente, essere acquisita attraverso esperienze e attività maturate nell’ambito del territorio regionale. La clausola in questione, in definitiva, finisce con il determinare un vantaggio del tutto svincolato dalle caratteristiche strutturali delle imprese, dalla loro efficienza e dalle loro capacità di rendere il servizio, in violazione dei principi che reggono il mercato concorrenziale. (cfr., su fattispecie, analoghe, Cons. Stato, V Sez., 28/12/1994 n°1616 e 19/4/2005 n°1800 e, da ultimo, Corte Cost. 22/12/2006 n°440).”. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA		<br />	
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul <b>ricorso n° 844/06</b> proposto dal</p>
<p><B>C. B. 21</B>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, presso il cui studio, in Cagliari, via Garibaldi n°105, è elettivamente domiciliato;   <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la <B>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</B>, in persona del Presidente della Regione, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Ledda, dell’ufficio legale dell’ente, presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n°69, è elettivamente domiciliata;<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della <B>FONDAZIONE C.,</B> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.ti prof.ri Felice Ancora e Stefano Gattamelata, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco Macis, in Cagliari, via Rossini n°61;</p>
<p>della <B>SOC. COOP. SOCIALE A R.L. “LA C.</B>” e della soc. coop. sociale “Passaparola”, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituite in giudizio; <b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>a) del provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha escluso il Consorzio Battelle 21 dalla procedura aperta bandita per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’elaborazione, attuazione, e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e alla attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali;<br />
b) del bando di gara e del relativo capitolato d’oneri afferenti alla detta procedura concorsuale;<br />
c) della determinazione 26/6/2006 n°696 con cui il Direttore del Servizio Programmazione Sociale dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità ha approvato bando e capitolato d’oneri sopra citati;<br />
d) della nota 20/6/2006 n°5194 con cui l’Autorità di gestione del POR Sardegna ha dato il parere di coerenza su bando e capitolato d’oneri menzionati;<br />
e) della determinazione 5/2/2007 n° 903/Det/36, cui l’anzidetto Direttore ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara di che trattasi in favore dell’ATI capeggiata dalla Fondazione Censis;<br />
f) della nota 7/11/2006 con cui il Presidente della Commissione esaminatrice ha trasmesso gli atti di gara nonché di tutti i verbali di gara;<br />
g) della nota del Direttore del Servizio Programmazione Sociale dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità 9/2/2007 n°1/PE/VI.3.3.<br />
<b></p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’amministrazione regionale al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della Fondazione Censis.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 21/3/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, gli avvocati delle parti come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consorzio Battelle 21 ha presentato domanda di partecipazione alla procedura aperta bandita dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’elaborazione, attuazione, e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e alla attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali.<br />
In sede di valutazione dell’offerta il detto concorrente è stato, tuttavia, escluso dalla gara, in quanto uno degli otto componenti del gruppo di lavoro previsto dall’art. 15 del capitolato d’oneri, non risultava “aver maturato esperienza e attività nell’ambito della Regione Sardegna”.<br />
Ritenendo provvedimento di esclusione ed altri atti della procedura meglio indicati in epigrafe sotto le lettere a), b), c) e d), illegittimi, il Consorzio Battelle 21 li ha impugnati chiedendone l’annullamento e domandando, inoltre, la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni.<br />
Questi i motivi dedotti.<br />
1) L’art. 15 del capitolato d’oneri, stabiliva, a pena di esclusione, che per ogni lotto il previsto gruppo di lavoro, dovesse essere, tra l’altro, costituito, da almeno “cinque esperti con almeno 3 anni di esperienza in progettazione di modelli di sviluppo locale, programmazione partecipata, progettazione, monitoraggio e valutazione di interventi sociali”,  prevedendo, inoltre, che i suddetti componenti dovessero “aver maturato esperienza e attività nell’ambito della Regione Sardegna”.  <br />
Il Consorzio ricorrente è stato escluso perché uno dei cinque componenti del gruppo, pur in possesso di una consistente esperienza, anche internazionale, non aveva maturato quest’ultima in Sardegna.<br />
L’interpretazione della prescrizione del capitolato fatta propria dall’amministrazione regionale non è, però, corretta, in quanto, a ben vedere, solo il numero minimo di componenti e la loro esperienza nel particolare settore indicato dalla previsione era richiesto a pena di esclusione. <br />
2) La contestata esclusione sarebbe viziata anche laddove fosse corretta l’interpretazione della clausola del capitolato seguita dall’amministrazione regionale.<br />
In tal caso sarebbe, infatti, viziata la clausola stessa.<br />
Così intesa la prescrizione introdurrebbe, invero, un’ingiustificata differenziazione tra soggetti, con identica professionalità, basata soltanto sul luogo di acquisizione di quest’ultima. La previsione si porrebbe in contrasto sia con l’art. 49 del Trattato dell’Unione Europea, sia con l’art. 41 cost. che tutela la libertà di iniziativa. <br />
Nelle more del giudizio l’amministrazione regionale ha aggiudicato l’appalto all’ATI costituita fra la Fondazione Censis, la cooperativa sociale “Passaparola” e la cooperativa sociale “La Clessidra”.<br />
Ritenendo provvedimento di aggiudicazione ed ulteriori atti del procedimento meglio indicati in epigrafe sotto le lettere e), f) e g), illegittimi il Consorzio Battelle 21 li ha impugnati con motivi aggiunti con i quali ha esteso ad essi le medesime censure già dedotte col ricorso introduttivo.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 21/3/2007 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
In via pregiudiziale va affrontata la questione di rito sollevata dalla controinteressata.<br />
Sostiene quest’ultima che il ricorso, sarebbe tardivo, posto che il capitolato d’oneri, prevedendo all’art. 15 una causa di esclusione in relazione ad un requisito non posseduto dal ricorrente, era immediatamente lesivo e doveva essere, quindi, tempestivamente impugnato.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Occorre premettere che, nel dettare norme sulle modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, l’art. 66 del D. Lgs. 12/4/2006 n° 163, al comma 8, stabilisce che “Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.<br />
Nel caso di specie, come emerge dagli atti depositati in giudizio, il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25/7/2006. <br />
Ne consegue che, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il ricorso, notificato in data 21/10/2006, deve considerarsi tempestivo. <br />
E’ appena il caso di aggiungere che in ogni caso, anche laddove fondata, l’eccezione avrebbe precluso unicamente l’esame del secondo motivo, ma non dell’intero ricorso.<br />
Il gravame può essere, quindi, affrontato nel merito, partendo dall’esame della domanda impugnatoria. <br />
Il primo motivo è infondato.<br />
L’art. 15 del capitolato speciale d’appalto stabiliva espressamente che per ogni lotto, il previsto gruppo di lavoro dovesse “essere costituito, al minimo e a pena di esclusione, dalle seguenti professionalità:<br />
“1) 1 esperto con almeno 10 anni di esperienza in attività di programmazione sociale e di ricerca valutativa di cui almeno 3 in attività di supporto inerenti l’oggetto del presente bando, cui affidare il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro;<br />
2) 2 esperti con almeno 5 anni di esperienza in metodologia della ricerca sociale e analisi statistica;<br />
3) 5 esperti con almeno 3 anni di esperienza in progettazione di modelli di sviluppo locale, programmazione partecipata, progettazione, monitoraggio e valutazione di interventi sociali.<br />
I componenti il gruppo di lavoro di cui ai punti 2) e 3) dovranno assicurare la presenza minima per almeno 3 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Tutti i componenti il gruppo di lavoro dovranno comunque prestare la propria attività secondo le necessità e in funzione del corretto espletamento del servizio, anche sulla base di specifiche necessità espresse dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende USL e dalla Regione.<br />
I componenti il gruppo di lavoro di cui al punto 3 devono aver maturato esperienza e attività nell’ambito della Regione Sardegna …”.<br />
Dal tenore letterale della trascritta clausola di capitolato emerge con sufficiente chiarezza, come anche la prescrizione che impone di reperire i componenti del gruppo di lavoro di cui al punto 3) fra soggetti con esperienza maturata in ambito regionale, assuma, nel contesto della disposizione in parola, valore essenziale.<br />
Diversamente da quanto il ricorrente consorzio sostiene, nessun elemento, né letterale né logico, può indurre a ritenere che la sanzione dell’esclusione debba riferirsi soltanto al numero di componenti ed al tipo di professionalità da questi posseduta.<br />
Deve, pertanto, ritenersi che la Commissione di gara abbia  correttamente interpretato la detta clausola di capitolato.  <br />
Merita, invece accoglimento il secondo motivo di gravame, con cui il Consorzio Battelle 21 lamenta l’illegittimità della previsione che impone di scegliere i componenti del gruppo di lavoro tra soggetti che abbiano “maturato esperienza e attività nell’ambito della Regione Sardegna”. <br />
Così come sostenuto dal ricorrente, tale prescrizione si pone in contrasto con la norma di cui all’art. 49 (ex 59) del trattato CEE che garantisce la libera prestazione dei servizi nell’ambito della comunità. <br />
Ed invero, in base ad un&#8217;ormai consolidato orientamento giurisprudenziale il divieto di restrizioni discriminatorie di cui alla citata disposizione deve essere inteso in senso sostanziale e non meramente formale. Ciò implica che violano il divieto in parola non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza del prestatore del servizio, ma altresì quelle dissimulate che, sebbene fondate su criteri in apparenza neutri, conducono, nella pratica applicazione, allo stesso risultato (cfr. Corte Giust. C. E. 3/2/1982, in cause riunite C-62/81 e C- 63/81, 5/12/1989 in causa C-3/88 e 3/6/1992 in causa C-360/89).<br />
Alla luce dei richiamati principi non è dubbio che la contestata regola di gara, posta dall&#8217;art. 15 del capitolato speciale d&#8217;appalto, violi, ancorchè dissimulatamente, il divieto di discriminazione, posto che, senza alcuna plausibile ragione, agevola i prestatori di servizio localizzati in Sardegna o che, comunque, abbiano con essa uno stabile collegamento, essendo evidentemente facilitati gli operatori sardi nel reperire personale che abbia maturato esperienza lavorativa nell’isola.<br />
Sostiene, al riguardo, la resistente amministrazione regionale che la richiesta troverebbe la sua giustificazione nella norma contenuta nell’art. 38, comma 2, lett. c), della L. R. 23/12/2005 n°23, in base al quale “Ai fini della individuazione dei soggetti erogatori degli interventi e delle prestazioni di cui alla presente legge, sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:<br />
a) …<br />
b)…<br />
c) la conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità”.<br />
L’argomentazione non può essere condivisa.<br />
La norma, che in ogni caso non autorizza l’introduzione di una clausola di esclusione, si limita a disporre che siano oggetto di valutazione le sfere di conoscenza ivi previste, senza imporre che la competenza richiesta debba, necessariamente, essere acquisita attraverso esperienze e attività maturate nell’ambito del territorio regionale. <br />
La clausola in questione, in definitiva, finisce con il determinare un vantaggio del tutto svincolato dalle caratteristiche strutturali delle imprese, dalla loro efficienza e dalle loro capacità di rendere il servizio, in violazione dei principi che reggono il mercato concorrenziale (cfr., su fattispecie, analoghe, Cons. Stato, V Sez., 28/12/1994 n°1616 e 19/4/2005 n°1800 e, da ultimo, Corte Cost. 22/12/2006 n°440).<br />
Sotto il profilo impugnatorio il ricorso va, dunque, accolto.<br />
La domanda risarcitoria va, invece, dichiarata inammissibile per genericità.<br />
E’, infatti, pacifico che il proponente sia tenuto ad allegare puntualmente i danni sofferti a causa del fatto illecito altrui di cui chiede il ristoro, senza che l’inosservanza dell’onere processuale in questione possa essere supplita dalla avanzata richiesta di consulenza tecnica, utile soltanto ai fini della quantificazione di danni già certi nell’an.<br />
Nel caso di specie il ricorrente consorzio si è limitato a chiedere il risarcimento dei danni subiti, senza ulteriore specificazione e ciò, giusta quanto sopra rilevato, osta all’esame nel merito della domanda. <br />
Le spese seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei confronti dell’amministrazione resistente, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I</p>
<p></p>
<p align=justify>
Accoglie</b> la domanda impugnatoria proposta col ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.<br />
Dichiara <b>inammissibile</b> la domanda risarcitoria parimenti proposta col medesimo ricorso.<br />
Condanna l&#8217;amministrazione intimata al pagamento di parte delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.000/00 oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge. Compensa le dette spese nei confronti della controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 21/3/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico,		Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore.<br />	<br />
<b><br />
Depositata in segreteria oggi: 30/03/2007<br />
</b></p>
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