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	<title>585 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>585 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2017 n.585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-5-2017-n-585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-5-2017-n-585/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2017 n.585</a></p>
<p>Pres. Giordano, Est. Bini Sull’impossibilità di utilizzare un macchinario per RMN settoriale per effettuare esami diagnostici estesi in assenza di autorizzazione regionale. 1. Autorizzazioni sanitarie – Macchinari diagnostici –&#160;Art. 5 del DPR 542/1994 2.&#160;Autorizzazioni sanitarie – Competenze – attività di vigilanza dell’Asl. 1. La circostanza che il macchinario sia considerato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-5-2017-n-585/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2017 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-5-2017-n-585/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2017 n.585</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano, Est. Bini</span></p>
<hr />
<p>Sull’impossibilità di utilizzare un macchinario per RMN settoriale per effettuare esami diagnostici estesi in assenza di autorizzazione regionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Autorizzazioni sanitarie – Macchinari diagnostici –&nbsp;Art. 5 del DPR 542/1994</p>
<p>2.&nbsp;Autorizzazioni sanitarie – Competenze – attività di vigilanza dell’Asl.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La circostanza che il macchinario sia considerato non pericoloso, per cui non sia richiesta la autorizzazione preventiva e che non vi siano limitazioni all’uso nell’atto di omologazione da parte del Ministero della Sanità, non implica che sia legittimo effettuare esami ulteriori ad altri distretti corporei, solo sulla base della presunta non pericolosità, poiché i macchinari a risonanza magnetica settoriale estesa, necessitano tuttora di autorizzazione ai sensi dell’art 5 del DPR 542/1994&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;L’Asl ha una competenza limitata alla vigilanza sulle apparecchiature, al fine di verificare il loro funzionamento e il rispetto delle prescrizioni date dagli organi competenti rispetto all’utilizzo delle stesse apparecchiature, ma non può essere l’Azienda sanitaria a determinare l’ambito di applicazione di un macchinario, in base ad una valutazione sulla pericolosità dell’esame effettuato dal macchinario. Non essendo di competenza dell’Asl&nbsp;autorizzare l’estensione degli esami verificando se vi è pericolosità o meno del macchinario, sono infondate le censure in cui si contesta la mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità del macchinario anche per esami diagnostici della colonna. Infatti l’ambito di applicazione della macchina, cioè la possibilità che venga effettuato l’esame anche alla colonna, discende non solo dalla tipologia della macchina, ma dalla presenza dell’autorizzazione ministeriale, che ne definisce l’uso.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/05/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00585/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00415/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 415 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Bonvini Medical Services S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Mandrino, Roberto Cota, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Mandrino in Torino, corso Re Umberto, 6;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Azienda Sanitaria Locale di Novara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone, Cinzia Picco, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via S. Francesco D&#8217;Assisi, 14;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; della delibera adottata con prot. n. 000517/d.g. del 6.2.2015 con il quale l&#8217;ASL di Novara, riscontrando e respingendo specifica istanza, inoltrata dall&#8217;avv. Celestino Corica nell&#8217;interesse di parte ricorrente, negava l&#8217;utilizzo, in via provvisoria, del</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Novara;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>La società ricorrente è una struttura sanitaria privata, che svolge attività diagnostica, tra cui la risonanza magnetica.<br />
Durante un sopralluogo effettuato in data 21.5.2014 dalla Commissione di Vigilanza dell’ASL, veniva accertata l’avvenuta installazione di un’apparecchiatura per risonanza magnetica (da ora anche solo RM), utilizzata anche per esami alla colonna, pur in assenza di documentato invio della relativa comunicazione all’ISPESL, al Ministero della salute e all’ASL come previsto dal DPR 542/94.<br />
In particolare si contestava che tale apparecchiatura di tipo settoriale, e come tale non soggetta a autorizzazione preventiva per l’installazione e l’uso, era priva della limitazione strutturale tale da consentire l’utilizzo solo per gli arti, ma poteva essere utilizzata anche per l’esame della colonna cervicale e lombare.<br />
Con nota del 1.7.2014 la società presentava le proprie osservazioni, evidenziando che il macchinario era a basso campo di induzione magnetica, per cui si doveva ritenere autorizzata l’esecuzione di esami oltre che agli arti, anche alla colonna.<br />
Non condividendo l’interpretazione della società, con nota del 22.8.2014, l’Asl confermava la prescrizione di uso della RM settoriale limitata agli arti, salvo richiesta della specifica autorizzazione.<br />
La richiesta di annullamento in autotutela presentata dalla società in data 3.11.2014, veniva respinta, anche alla luce del parere reso dalla Regione, che riferiva di una prossima adozione da parte del Ministero di chiarimenti in materia.<br />
La società chiedeva l’autorizzazione all’ASL, in via provvisoria, in attesa dei chiarimenti Ministeriali, per l’uso dei macchinari anche per gli esami sulla colonna cervicale e lombare.<br />
L’ASL con la nota del 6.2.2015 ribadiva l’assenza delle condizioni per rilasciare l’autorizzazione richiesta; la medesima posizione veniva assunta anche dalla Regione, con la nota del 8.11.2016, secondo cui dette apparecchiature settoriali, per essere utilizzate anche per la colonna devono essere dotate di autorizzazione regionale ai sensi dell’art 5 DPR 542/1994.<br />
Avverso gli atti in oggetto, la società Bonvini Medical Services ha proposto il presente ricorso lamentando la carenza di motivazione del provvedimento in ordine alla insussistenza di pericolo per la salute pubblica connesso all’uso del macchinario anche per esami alla colonna cervicale e lombare.<br />
L’ASL ha richiamato la Circolare del Ministero della&nbsp;<strong>Sanit</strong>à, del 7.6.1995, nella quali le apparecchiature settoriali vengono definite come quelle che per forma e dimensione del “bore” o del “gap” consentono solo l’introduzione di arti nel magnete, mentre non viene fatto alcun cenno al profilo del pericolo per la salute.<br />
La Regione ha però omologato il macchinario in uso come non soggetto ad autorizzazione preventiva, stante l’assenza di pericoli derivanti dall’utilizzo dello stesso.<br />
Secondo la tesi di parte ricorrente, l’ASL avrebbe proprio omesso di considerare che l’uso del macchinario anche per la colonna non comporta danni né pericoli per la salute, come la stessa Regione ha attestato e come emerge dalla circostanza che il macchinario non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva.<br />
Il Ministero ha omologato il macchinario classificandolo come “settoriale”, nonostante la possibilità di utilizzarlo nell’ambito delle indagini diagnostiche alla colonna cervicale e lombare.<br />
Il provvedimento di omologazione ministeriale è in linea con la descrizione del prodotto, fornita dalla società costruttrice, che qualifica il macchinario come settoriale, non soggetto ad autorizzazione per l’installazione, ma idoneo ad effettuare lo studio completo delle articolazioni.<br />
La stessa Regione Piemonte nella delibera della Giunta Regionale 24 maggio 2011 n. 15-2091 ha stabilito che gli esami di risonanza magnetica della colonna, cervicale e lombosacrale, sono eseguibili attraverso apparecchiature a bassa intensità di campo.<br />
Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria intimata, sollevando l’eccezione di inammissibilità e irricevibilità del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza del giorno 8 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1) Il presente ricorso è proposto da una struttura sanitaria privata che effettua attività radiologica, avverso il provvedimento dell’ASL che nega la possibilità di utilizzare, in via provvisoria, il macchinario di risonanza magnetica nucleare per esami diagnostici anche alla colonna cervicale e lombare e non solo agli arti, come attualmente in uso.<br />
2) Si può prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalla difesa dell’ASL, in quanto il ricorso è infondato.<br />
Il fuoco del problema attiene alla possibilità che la struttura ricorrente, dotata di un tomografo per risonanza magnetica settoriale, non soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva per l’uso e l’installazione, in quanto di potenza inferiore a 0,5 tesla, possa essere utilizzata anche per esami diagnostici alla colonna.<br />
Secondo la tesi di parte ricorrente, la circostanza che il macchinario sia considerato non pericoloso, per cui non sia richiesta la autorizzazione preventiva (cfr. nota della regione 20.1.2014), che non vi siano limitazioni all’uso nell’atto di omologazione da parte del Ministero della&nbsp;<strong>Sanit</strong>à e che la Regione nella delibera regionale 24.5.2011, n. 15-2091 abbia stabilito che gli esami di risonanza magnetica della colonna, cervicale e lombosacrale, sono eseguibili attraverso apparecchiature a bassa intensità di campo, comporta l’illegittimità del diniego impugnato.<br />
La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa.<br />
L’Asl ha una competenza limitata alla vigilanza sulle apparecchiature, al fine di verificare il loro funzionamento e il rispetto delle prescrizioni date dagli organi competenti rispetto all’utilizzo delle stesse apparecchiature, ma non può essere l’Azienda sanitaria determinare l’ambito di applicazione di un macchinario, in base ad una valutazione sulla pericolosità dell’esame effettuato dal macchinario.<br />
Non essendo di competenza dell’ASL autorizzare l’estensione degli esami verificando se vi è pericolosità o meno del macchinario, sono infondate le censure in cui si contesta la mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità del macchinario anche per esami diagnostici della colonna.<br />
Infatti l’ambito di applicazione della macchina, cioè la possibilità che venga effettuato l’esame anche alla colonna, discende non solo dalla tipologia della macchina, ma dalla presenza dell’autorizzazione ministeriale, che ne definisce l’uso.<br />
L’art 3 comma 2 DPR 542/1998 stabilisce che “le apparecchiature R.M. &#8220;settoriali&#8221; &#8211; dedicate cioè agli arti &#8211; utilizzanti elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette a autorizzazione all&#8217;installazione ed all&#8217;uso”.<br />
In base all’art 5 D.P.R. 542/1998, “le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla sono soggette ad autorizzazione all&#8217;installazione da parte della regione” mentre “le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all&#8217;installazione ed all&#8217;uso da parte del Ministero, sentito il Consiglio superiore di&nbsp;<strong>sanità</strong> l&#8217;Istituto superiore di&nbsp;<strong>sanit</strong>à e l&#8217;Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro”.<br />
La RM della ricorrente ha una potenzialità non superiore a 0,5 tesla, per cui la sua installazione non è soggetta ad autorizzazione, tant’è la Regione, per quanto di competenza, a fronte della comunicazione di installazione del macchinario, si è limitata a rilevare che, trattandosi di una apparecchiatura settoriale, non necessitava di autorizzazione preventiva, ma ciò non implica che sia legittimo effettuare esami ulteriori ad altri distretti corporei, solo sulla base della presunta non pericolosità, poiché i macchinari a risonanza magnetica settoriale estesa, necessitano tuttora di autorizzazione ai sensi dell’art 5 del DPR 542/1994.<br />
Né a diversa conclusione può giungersi richiamando il provvedimento di omologazione ministeriale, che è finalizzato ad accertare l’idoneità del macchinario al fine dell’uso in sicurezza, mentre l’ambito di operatività del macchinario, cioè se esso debba operare come settoriale o meno, dipende da altre autorizzazioni.<br />
Ugualmente non ha alcuna incidenza la delibera della Giunta Regionale 24 maggio 2011 n. 15-2091, che si limita a stabilire che gli esami di risonanza magnetica della colonna, cervicale e lombosacrale, sono eseguibili attraverso apparecchiature a bassa intensità di campo e attiene alla diversa materia della allocazione delle attrezzature di TC e RM, e non alla sussistenza dei requisiti di autorizzazione.<br />
3) Per le ragioni sopra rappresentate il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Asl di Novara, liquidate in € 2.000,00 (duemila,00), oltre oneri di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Silvana Bini, Consigliere, Estensore<br />
Roberta Ravasio, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Silvana Bini</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Domenico Giordano</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-10-5-2017-n-585/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2017 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2011 n.585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-7-7-2011-n-585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-7-7-2011-n-585/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-7-7-2011-n-585/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2011 n.585</a></p>
<p>va sospesa, su istanza di un Comune, la delibera della Giunta Regionale con la quale è stato approvato &#8211; ai sensi del D.lgs. n. 4/2008 &#8211; il progetto presentato da una soc. privata, per la messa in sicurezza di una ex discarica di categoria 2B, con contestuale (asserito) adeguamento del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-7-7-2011-n-585/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2011 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-7-7-2011-n-585/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2011 n.585</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa, su istanza di un Comune, la delibera della Giunta Regionale con la quale è stato approvato &#8211; ai sensi del D.lgs. n. 4/2008 &#8211; il progetto presentato da una soc. privata, per la messa in sicurezza di una ex discarica di categoria 2B, con contestuale (asserito) adeguamento del sistema di copertura finale mediante ricarica superficiale di rifiuti inerti: sembra infatti omessa un’adeguata considerazione delle possibili interferenze della ricarica e dell’innalzamento dei terreni a ridosso dell’arginatura del vicino corso d’acqua che risulta interessato da una condizione di dissesto recentemente aggravatasi; inoltre, non risulta esser stata considerata la presenza di edifici adibiti ad abitazione presenti nel territorio di un Comune adiacente ai fini della verifica del rispetto delle distanze di cui all’art. 32 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3. Resta ovviamente fermo in capo alle Amministrazioni l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari a prevenire il rischio che si verifichino eventi potenzialmente in grado di contaminare il sito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00585/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01034/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Spinea</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Chinello, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 1, cod. proc. amm..	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Veneto</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Londei ed Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;<br /> <br />
<b>Comune di Mira, Consorzio Bonifica Acque Risorgive, Regione Veneto Commissione V.I.A.</b> non costituitisi in giudizio;<br /> <br />
<b>Integra Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Capria, Teodora Marocco e Domenico Giuri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia &#8211; Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Lybra; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
della <b>Provincia di Venezia</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Brusegan, Katia Maretto e Giuseppe Roberto Chiaia, domiciliata in Venezia, San Marco, 2662; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 15.02.2011, pubblicata sul B.U.R. del Veneto n. 18 del 04.03.2011, comunicata al Comune di Spinea il successivo 11.03.2011, con la quale è stato approvato &#8211; ai sensi del Dlgs. n. 4/2008 &#8211; il progetto<br />
&#8211; del parere n. 290 del 08.06.2010 della Commissione Regionale V.I.A. richiamato e fatto proprio dalla predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 15.02.2011;<br />	<br />
&#8211; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1998 del 22.07.2008, pubblicata sul B.U.R. del Veneto n. 73 del 02.09.2008, della deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 10.02.2009, pubblicata sul B.U.R. del Veneto n. 19 del 03.03.2009. e la Delib	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e di Integra Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori D. Chinello per la parte ricorrente, L. Londei per la Regione del Veneto, A. Capria per la Integra srl e Brusegan e Chiaia per la provincia di Venezia;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso appare sorretto da apprezzabili profili di fumus con riguardo a talune delle censure proposte dal Comune al sesto, settimo e ottavo motivo;<br />	<br />
&#8211; che sembra infatti omessa un’adeguata considerazione delle possibili interferenze della ricarica e dell’innalzamento dei terreni a ridosso dell’arginatura del vicino corso d’acqua che risulta interessato da una condizione di dissesto recentemente aggrav<br />
&#8211; che non risulta esser stata considerata la presenza di edifici adibiti ad abitazione presenti nel territorio del Comune di Mira ai fini della verifica del rispetto delle distanze di cui all’art. 32 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (la sentenz<br />
&#8211; che resta ovviamente fermo in capo alle Amministrazioni l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari a prevenire il rischio che si verifichino eventi potenzialmente in grado di contaminare il sito;<br />	<br />
&#8211; che sussistono pertanto i presupposti richiesti dall’art. 55 del codice del processo amministrativo, e le spese della fase cautelare possono essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione<br />	<br />
&#8211; accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 146 del 15 febbraio 2011;<br />	<br />
&#8211; fissa la trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del febbraio 2012.<br />	<br />
Spese compensate	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Marco Morgantini, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-7-7-2011-n-585/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2011 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2011 n.585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-585/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2011 n.585</a></p>
<p>va respinta la domanda cautelare avverso l’ordinanza comunale che revoca l’agibilità concessa cinque anni prima ed ordina alla proprietaria Associazione culturale Centro islamico di rispettarne la destinazione d’uso a magazzino di uno spazio ufficio di circa 91 metri quadri con annesso archivio di circa 75 metri quadri, sito al piano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-585/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2011 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-585/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2011 n.585</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va respinta la domanda cautelare avverso l’ordinanza comunale che revoca l’agibilità concessa cinque anni prima ed ordina alla proprietaria Associazione culturale Centro islamico di rispettarne la destinazione d’uso a magazzino di uno spazio ufficio di circa 91 metri quadri con annesso archivio di circa 75 metri quadri, sito al piano seminterrato. L’amministrazione ritiene che l’immobile sia stato in fatto adibito a luogo di culto collettivo, destinazione che abbisognerebbe di apposito permesso di costruire; da una serie di relazioni dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale si ritenuto opportuno realizzare “un sistema organizzato di vie d’uscita” adeguatamente dimensionato e predisporre “presidi antincendi”, il che appare del tutto ragionevole anche in base al senso comune, dato che in caso di incendio la presenza di ottanta persone, tra cui “donne e bambini” in un seminterrato di circa 170 metri quadri, quindi in evidente sovraffollamento, può avere immaginabili esiti di estrema gravità; alla luce di ciò la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato appare infondata, dato che lo stesso, nelle more dell’accertamento delle regole da seguire per accertare e autorizzare la destinazione del locale, che sarà oggetto della fase di merito, previene ogni possibile pregiudizio alla vita, sicurezza e incolumità altrui, in particolare a quella degli stessi iscritti e simpatizzanti dell’associazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00585/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00787/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 787 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Associazione Culturale Centro Islamico Minhaj Ul Quaran</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Emanuele Corli, con domicilio eletto presso Emanuele Corli in Brescia, via Carini, 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Brescia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga, Andrea Orlandi, domiciliata per legge in Brescia, C.Tto S. Agata, 11/B; 	</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />	<br />
dell’ordinanza 7 aprile 2011 n°26872/11 P.G., con la quale il Responsabile di settore del Comune di Brescia ha revocato l’agibilità concessa con atto 20 aprile 2005 4842/05 P.G. quanto ai locali siti in Brescia al n°203 di viale Piave ed ha contestualmente ordinato alla proprietaria Associazione culturale Centro islamico Minhaj Ul Quaran di rispettarne la destinazione d’uso a magazzino;	</p>
<p>di ogni atto prodromico, endoprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche non richiamato o sconosciuto;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
&#8211; che l’associazione ricorrente è proprietaria di un immobile, in origine destinato a magazzino, poi trasformato in uno spazio ufficio di circa 91 metri quadri con annesso archivio di circa 75 metri quadri, sito al piano seminterrato del n°203 di viale Pi<br />
&#8211; che per tale immobile è stata rilasciata agibilità come da provvedimento 20 aprile 2005 del Responsabile settore sportelli dell’edilizia e delle imprese del Comune di Brescia (doc. 11 ricorrente, copia di esso);<br />	<br />
&#8211; che con il provvedimento impugnato meglio indicato in epigrafe il Comune di Brescia ha revocato detta agibilità. In diritto, l’amministrazione ritiene che l’immobile sia stato in fatto adibito a luogo di culto collettivo, destinazione che abbisognerebbe<br />
&#8211; che alla luce di ciò, a un primo sommario esame caratteristico della fase cautelare, la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato appare infondata, dato che lo stesso, nelle more dell’accertamento delle regole da seguire per accertare e autor<br />
&#8211; che sussistono giusti motivi per compensare le spese di fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)<br />	<br />
respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della relativa fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />	<br />
Sergio Conti, Consigliere<br />	<br />
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-6-2011-n-585/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/6/2011 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-585/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-585/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.585</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Donadono Orefice Ciro (Avv. Antonio Palma) c. Comune di Napoli (Avv.ti G. Tarallo ed altri) c. Regione Campania (Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli) sull&#8217;approvazione di piani urbanistici esecutivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-585/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-585/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.585</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. F. Donadono<br /> Orefice Ciro (Avv. Antonio Palma) c. Comune di Napoli (Avv.ti G. Tarallo ed altri) c. Regione Campania (Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina) c.  Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;approvazione di piani urbanistici esecutivi &#8211; Piano Urbanistico esecutivo di Bagnoli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica  &#8211; Impugnazione del Piano Urbanistico – Notifica del ricorso ai controinteressati – Non è richiesta – Ragioni	</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Piano Urbanistico esecutivo  &#8211;  Sindacato del G.A. – Limiti – Sussistono 	</p>
<p>3. Edilizia ed Urbanistica – Approvazione Piano Urbanistico esecutivo – Non compatibile con le norme di tutela paesaggistica – Formulazione di ipotesi alternative – Idonee a soddisfare le esigenze di tutela del vincolo paesaggistico – Spettano al Comune &#8211; Ragioni 	</p>
<p>4. Edilizia ed Urbanistica – Approvazione Piano Urbanistico esecutivo – Non compatibile con le norme di tutela paesaggistica – Illegittimità del piano – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il piano urbanistico esecutivo rientra nella categoria degli atti a contenuto generale e di pianificazione, rispetto ai quali non è configurabile la sussistenza di controinteressati in senso formale. Pertanto il ricorso avverso tale atto deve essere notificato solo al Comune non potendosi ritenere controinteressata  la società pubblica alla quale è stata demandata la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana da realizzarsi in esecuzione del piano stesso.(1)	</p>
<p>2. In ordine alla valutazione dell’incidenza della pianificazione esecutiva sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il sindacato devoluto al giudice amministrativo è limitato ai profili di legittimità, mentre l’apprezzamento del merito è riservato alle autorità amministrative ed è incensurabile in sede giurisdizionale.	</p>
<p>3. In ordine all’approvazione di piani urbanistici esecutivi ritenuti non compatibili con le norme di tutela paesaggistica, non spetta alla Soprintendenza di formulare ipotesi alternative di pianificazione, idonee a soddisfare le esigenze di tutela del vincolo in quanto tale compito spetta al Comune titolare della potestà urbanistica; spetta per contro alla Soprintendenza, in quanto autorità preposta alla tutela del vincolo, di sindacare se le scelte operate dal Comune siano compatibili con il regime dei beni vincolati.	</p>
<p>4. E’ illegittimo un piano urbanistico esecutivo approvato dal Comune nonostante il parere negativo della Soprintendenza  ai Beni Ambientali opportunamente motivato sulla base di articolate considerazioni che riguardano la realizzazione di interventi previsti nel PUE: ed infatti tale strumento urbanistico non può certamente contemplare nel momento della sua adozione interventi incompatibili con le esigenze di salvaguardia del valori ambientali protetti, ai quali si deve anzi conformare in applicazione dell’art. 150 del d. lgs. n. 490 del 1999.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cons. St., sez. IV, 8/7/2002, n. 3805.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 7379 del 2005, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Orefice Ciro</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Palma, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo Poerio n. 98,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; <b>Comune di Napoli</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Municipio in Palazzo San Giacomo presso l’Avvocatura comunale;<br />
&#8211; <b>Regione Campania</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina, con domicilio eletto presso Maria Luigia Schiano di Colella Lavina in Napoli, via S. Lucia n. 81 presso l’Avvocatura regionale;<br />
&#8211; <b>Ministero per i beni e le attività culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato in Napoli alla via Diaz n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della delibera del Consiglio comunale n. 40 del 16/5/2005, concernente le controdeduzioni alle osservazioni di cui alla delibera n. 240 del 2003 e la definitiva approvazione del piano urbanistico esecutivo relativo all’ambito di Coroglio, la delibera di Giunta comunale n. 2574 del 29/7/2004, la delibera consiliare n. 240 del 5/11/2003 recante l’adozione del PUE, nonché di ogni altro atto connesso;</p>
<p>&#8211; nonché, con i motivi aggiunti:<br />	<br />
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4741 del 1998 con i relativi allegati, concernente piano regolatore generale per la zona occidentale, del parere della sezione provinciale del Comitato regionale di controllo n. 70 del 2001, del parere dell’Autorità di Bacino nord-occidentale della Campania, della delibera consiliare n. 106 del 26/5/2004, del parere del Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza ai beni architettonici di Napoli e provincia n. 4484 del 2003 e del parere del Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza ai beni archeologici di Napoli e Caserta n. 7030 del 2003, nonché degli atti connessi.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attività culturali;<br />	<br />
Vista la documentazione prodotta dal Comune in esecuzione degli incombenti istruttori;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />	<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14/01/2009 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 3/10/2005 al Comune di Napoli ed alla Regione Campania, il sig. Ciro Orefice, nella dedotta qualità di proprietario di un immobile sito nel borgo marinaio di Coroglio, compreso nel piano urbanistico esecutivo di Bagnoli, proponeva l’impugnativa degli atti in epigrafe.<br />	<br />
Con ordinanza n. 533 del 19/6/2008 venivano disposti incombenti istruttori, ai quali l’amministrazione comunale dava esecuzione depositando documenti.<br />	<br />
Con motivi aggiunti, notificati il 14/11/2008 anche al Ministero per i beni e le attività culturali, l’impugnativa veniva estesa agli atti pure in epigrafe indicati.<br />	<br />
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, resistendo alle domande avverse.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorrente deduce che:<br />	<br />
&#8211; il piano urbanistico esecutivo così come formulato non avrebbe la struttura del piano particolareggiato e sarebbe carente dei contenuti previsti dall’art. 13 della legge n. 1150 del 1942;<br />	<br />
&#8211; il piano sarebbe in aperto contrasto con la variante al piano regolatore generale per la zona occidentale approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4741 del 15/4/1998;<br />	<br />
&#8211; mancata partecipazione e collaborazione di tutti gli enti interessati;<br />	<br />
&#8211; sacrificio della spiaggia di Coroglio-Bagnoli agli interessi della portualità turistica;<br />	<br />
&#8211; non eseguite innumerevoli prescrizioni della Soprintendenza dei beni ambientali;<br />	<br />
&#8211; prevista realizzazione di un porto canale e mancata demolizione del pontile nord dell’Italsider in aperto contrasto con le disposizioni della legge di conversione del decreto per Bagnoli n. 582 del 1996 e dell’art. 114, co. 18, della legge n. 388 del 20<br />
&#8211; la previsione di nuovi volumi sarebbe in contrasto con quanto concretamente realizzabile alla luce dei volumi attualmente esistenti;<br />	<br />
&#8211; i volumi da edificare nell’area tematica 2 avrebbero immediate ripercussioni sull’area vincolata impedendo la continuità delle visuali panoramiche;<br />	<br />
&#8211; non risultano operate le indagini in materia di rischio sismico, idrogeologico, vulcanico e bradisismico; contrasto con le risultanze scientifiche delle indagini per il territorio svolte nel 1993 dal Commissario ad acta nominato dallo stesso Presidente<br />
&#8211; difetto di motivazione e di istruttoria;<br />	<br />
&#8211; mancata approvazione delle osservazioni senza motivazione;<br />	<br />
&#8211; vizi derivati dall’illegittimità della variante al PRG della zona occidentale di Napoli approvato con DPGR del 1998, a suo tempo impugnato con ricorso definito con sentenza di rigetto di questo Tribunale amministrativo n. 648 del 2000, sulla quale pende<br />
Con i motivi aggiunti il ricorrente ribadisce ed articola ulteriormente le precedenti doglianze, evidenziando in particolare:<br />	<br />
&#8211; problematiche foriere di gravi danni ambientali che non sarebbero considerate nella VIA e nella VAS;<br />	<br />
&#8211; rischio di insabbiamento della imboccatura del porto canale e del bacino interno;<br />	<br />
&#8211; interferenza degli scavi necessari per la realizzazione del porto canale con la circolazione delle acque e dei gas idrotermali sotterranei;<br />	<br />
&#8211; incompatibilità del porto canale con l’ecosistema spiaggia; <br />	<br />
&#8211; incongruità tra ripristino ambientale dell’area a fronte di realizzazione di lotti edificatori di consistente volumetria abbinati al progetto portuale;<br />	<br />
&#8211; contrasto con le risultanze del parere della Soprintedenza beni archeologici (recte: architettonici) n. 4484;<br />	<br />
&#8211; contrasto con le risultanze del parere della Soprintedenza beni archeologici n. 7030.</p>
<p>2. Preliminarmente la difesa comunale eccepisce l’inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata intimazione in giudizio della società Bagnoli Futura, alla quale sarebbe stata demandata la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana da realizzarsi nell’ambito di Coroglio-Bagnoli.<br />	<br />
Al riguardo è appena il caso di osservare che il piano urbanistico rientra nella categoria degli atti a contenuto generale e di pianificazione, rispetto ai quali non è configurabile la sussistenza di controinteressati in senso formale (cfr. Cons. St., sez. IV, 8/7/2002, n. 3805).</p>
<p>3. Il Comune eccepisce che la delibera consiliare n. 106 del 2004, recante controdeduzioni alla delibera di Giunta regionale n. 83 del 2004 (relativa alla variante al piano regolatore del Comune di Napoli, centro storico zona orientale e nord-occidentale), non sarebbe pertinente all’oggetto del presente giudizio.<br />	<br />
Al riguardo si osserva che la suddetta delibera è espressamente richiamata nel preambolo alla delibera n. 40 del 2005 a proposito dell’aggiornamento della classificazione sismica attribuita al Comune.<br />	<br />
Va piuttosto rilevata l’inammissibilità dell’impugnativa “in parte qua”, poiché non vengono dedotte espresse censure specificamente riferibili a tale atto.</p>
<p>4. La difesa comunale eccepisce inoltre che l’impugnativa degli atti endoprocedimentali sarebbe inammissibile in quanto tali atti sarebbero privi di autonomia funzionale e di attitudine lesiva.<br />	<br />
Al riguardo va precisato che le circostanze evidenziate dall’amministrazione resistente comportano l’inammissibilità di una impugnativa autonoma degli atti in questione, ma non escludono l’interesse (e quindi l’onere) di impugnare gli stessi congiuntamente alle determinazioni conclusive del procedimento.<br />	<br />
Vero è piuttosto che:<br />	<br />
&#8211; l’impugnativa dei pareri delle Soprintendenze si palesa inammissibile, in quanto il ricorrente non formula esplicite censure contro tali atti, ma anzi, almeno per quanto riguarda il parere della Soprintendenza ai beni architettonici, basa sulla stessa a<br />
&#8211; l’impugnativa del parere dell’Autorità di bacino è inammissibile perché non risulta intimata nel presente giudizio l’amministrazione che ha emanato l’atto.</p>
<p>5. La difesa comunale eccepisce altresì la tardività dell’impugnativa contro la variante al PRG per la zona nord-occidentale di Napoli.<br />	<br />
Questa eccezione va condivisa. L’atto in questione risale al 1998 ed è stato pubblicato sul BURC. Pertanto la relativa impugnativa è palesemente irricevibile e, conseguentemente, sono inammissibili le censure di illegittimità derivata rivolte contro il PUE.</p>
<p>6. Nel merito, sotto un profilo logicamente prioritario rispetto a tutte le altre questioni, il ricorrente contesta che il piano sarebbe in aperto contrasto con la variante al piano regolatore generale per la zona occidentale approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4741 del 15/4/1998.<br />	<br />
Al riguardo è da osservare che, nonostante gli incombenti istruttori disposti dal Tribunale amministrativo, non risulta depositata in giudizio la documentazione necessaria per l’esame delle censure in questione (i pertinenti allegati al suddetto DPGR che compongono lo strumento urbanistico).<br />	<br />
Nondimeno, la reiterazione di un’ordinanza istruttoria sarebbe contraria ai principi di economia processuale, in quanto la causa risulta comunque matura per la decisione su altri punti determinanti della controversia, aventi rilevanza assorbente.</p>
<p>7. Infatti il ricorrente denuncia altresì il contrasto con il parere reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Napoli e provincia e con le relative prescrizioni.<br />	<br />
7.1. Giova premettere che, con la nota n. 4484 del 13/2/2003, la Soprintendenza, nell’esprimere il proprio parere sul PUE, rileva che:<br />	<br />
&#8211; per le aree tematiche 8 e 9 e per l’area dell’istmo di Nisida, gli elaborati grafici sarebbero sommari al punto da non consentire un’adeguata lettura e comprensione delle scelte effettuate;<br />	<br />
&#8211; per l’area tematica 1, la previsione dell’approdo turistico, ubicato all’interno del parco, contraddirebbe gli obiettivi di riqualificazione e salvaguardia posti a base della variante al PRG; la fascia costiera antistante il parco verrebbe divisa in due<br />
&#8211; per l’area tematica 2, i volumi da edificare, anche se immediatamente esterni agli ambiti sottoposti a vincolo, avrebbero immediate ripercussioni sull’area vincolata, impedendo la continuità delle visuali panoramiche e vulnerando le bellezze protette;<b	
- nel piano non vi sarebbe alcuna indicazione normativa e proposta progettuale in ordine ai fronti stradali ed alle zone immediatamente limitrofe ai nuovi insediamenti, al punto da far dubitare sulla possibilità di una effettiva riqualificazione urbana ed	
- per l’ambito 2 nei pressi dell’approdo, l’edificato di nuova realizzazione, di notevole volumetria, sarebbe a meno di 300 metri dalla linea di battigia, in contrasto con la necessità di mantenere una fascia verde, parallela alla linea di costa, non infe	
- per l’area tematica 9, la localizzazione del parcheggio ai piedi del Parco Virgiliano ostacolerebbe il ripristino ambientale, contrasterebbe con l’art. 14 del piano territoriale paesistico di Posillipo ed offenderebbe la visuale di Coroglio dalla costa 	
- il piano non darebbe le necessarie indicazioni di dettaglio circa le demolizioni dei volumi abusivi deturpanti il paesaggio nel tratto da via Coroglio all’istmo di Nitida;<br />	<br />
&#8211; sarebbero sommarie le previsioni circa l’eliminazione dell’attuale concentrazione stagionale di pontili galleggianti e mancherebbero chiare assicurazioni circa le destinazioni d’uso dell’area e dello specchio d’acqua in questione.<br />	<br />
Sulla base di tali considerazioni la Soprintendenza ha espresso un parere negativo sul PUE, ritenuto in contrasto con l’art. 151 del d. lgs. n. 490 del 1999 in quanto:<br />	<br />
&#8211; di notevole impatto per la frantumazione della fascia costiera;<br />	<br />
&#8211; elusivo delle esistenza di un vincolo di tutela sulla massima parte dell’area considerata;<br />	<br />
&#8211; carente nelle proposte delle interrelazioni fra le diverse parti dell’area interessata.<br />	<br />
Il ricorrente, nelle proprie censure, riproduce anche, in buona parte, le contestazioni di merito della Soprintendenza.<br />	<br />
7.2. Successivamente la medesima Soprintendenza, nella osservazioni formulate sul medesimo piano, ha richiamato e ribadito il parere non favorevole, con il quale il PUE è stato ritenuto non compatibile con le norme di tutela paesaggistica, soggiungendo che:<br />	<br />
&#8211; la realizzazione del porto canale, alterando in modo sostanziale e definitivo la morfologia dei luoghi, introdurrebbe anche una modificazione pregiudizievole dell’aspetto esteriore del sito assoggettato a protezione, in contrasto con l’art. 151 del d. l<br />
&#8211; la nuova linea di costa comporterebbe un nuovo inquadramento giuridico dal momento che la stessa è soggetta alla previsione dell’art. 146, co. 1, punto a), del citato decreto legislativo.<br />	<br />
7.3. Sull’argomento il Comune, nelle controdeduzioni approvate con la delibera consiliare n. 40, rileva che:<br />	<br />
&#8211; la posizione della Soprintendenza, che non formula alternative, porterebbe ad escludere del tutto la possibilità di realizzare il porto, atteso che tutta la linea di costa di Coroglio e lo specchio antistante sono sottoposti a vincolo, laddove invece la<br />
&#8211; il vincolo non comporterebbe il divieto di interventi di trasformazione urbanistica, ma contemplerebbe che la concreta soluzione progettata per tali interventi di trasformazione ottenga il consenso della competente Soprintendenza sotto il profilo della<br />
&#8211; il PUE avrebbe ottenuto il “parere generalmente positivo” della Commissione urbanistica comunale, con la partecipazione della stessa Soprintendenza e con la formulazione di alcuni suggerimenti, recepiti con la delibera consiliare n. 240 del 2003;<br />	<br />
&#8211; le eventuali possibili modifiche nella configurazione dell’area tematica 2, destinata a strutture alberghiere e concepita in stretta integrazione con il porto, nella fase di definizione progettuale potrebbero comportare anche una configurazione diversa<br />
7.4. In proposito giova premettere che il sindacato devoluto al giudice amministrativo è limitato ai profili di legittimità, mentre l’apprezzamento del merito è ovviamente riservato alle autorità amministrative ed è incensurabile in sede giurisdizionale.<br />	<br />
La competente Soprintendenza, che ha appunto il compito di valutare l’incidenza della pianificazione esecutiva sulle aree sottoposte a vincolo, è pervenuta ad un giudizio negativo, opportunamente motivato nell’apposito parere nonché nelle successive osservazioni, sulla base di articolate considerazioni che riguardano non solo la realizzazione del porto canale, ma anche le altre aree tematiche in cui si compone il PUE.<br />	<br />
Il parere dell’autorità preposta al vincolo è richiesto, nel quadro normativo all’epoca vigente, dall’art. 16 della legge n. 1150 del 1942.<br />	<br />
Peraltro lo spirito di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni postula la concertazione programmata delle determinazioni conclusive al fine di garantire la necessaria coerenza tra la pianificazione paesistica e quella urbanistica.<br />	<br />
A fronte di ciò non risulta che il Comune abbia tenuto in debito conto le suddette osservazioni e la conseguente valutazione di incompatibilità dello strumento urbanistico con la protezione dei beni ambientali.<br />	<br />
Infatti, con riferimento alle controdeduzioni rappresentate dall’amministrazione comunale e riprese sostanzialmente nelle difese del presente giudizio, è da rilevare che:<br />	<br />
&#8211; non spetta alla Soprintendenza di formulare ipotesi alternative di pianificazione, idonee a soddisfare le esigenze di tutela del vincolo; tale compito e responsabilità compete al Comune titolare della potestà urbanistica; spetta per contro alla Soprinte<br />
&#8211; la Soprintendenza non mostra di negare in assoluto la realizzazione di un approdo turistico (previsto dalla variante al PRG) o di trasformazioni urbanistiche (consentite dal vincolo), quanto piuttosto essa palesa motivate obiezioni sulle modalità presce<br />
&#8211; è da escludere che l’attuale giudizio negativo possa essere superato dalla (eventuale) possibilità di operare in sede di progettazione modifiche tali da adeguare gli interventi alle esigenze di tutela del vincolo; è evidente infatti che la progettazione<br />
Sotto questo profilo le doglianze del ricorrente si palesano pertanto fondate ed assorbenti rispetto alle ulteriori censure dedotte.</p>
<p>8. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione comunale soccombente, come per legge.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, in parziale accoglimento del ricorso n. 7379/05 nei sensi di cui in motivazione, annulla le delibere consiliari n. 240 del 2003 e n. 40 del 2005.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 14 e 22 gennaio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/02/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-585/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-585/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.585</a></p>
<p>Non va sospesa l’ordinanza comunale che revoca la licenza di somministrazione di alimenti e bevande ad un titolare segnalato alla Guardia di Finanza per gioco di azzardo insieme ad altri familiari (in motivazione si rileva la singolare contradditorietà della costituzione in giudizio del comune che, pur sostenendo la richiesto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-585/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-585/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.585</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza comunale che revoca la licenza di somministrazione di alimenti e bevande ad un titolare segnalato alla Guardia di Finanza per gioco di azzardo insieme ad altri familiari (in motivazione si rileva la singolare contradditorietà della costituzione in giudizio del comune che, pur sostenendo la richiesto di “rigetto nel merito”, non si oppone alla concessione della sospensiva). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO, SEZ. II &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11531/g">Ordinanza sospensiva del 8 novembre 2007 n. 703</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 585/08<br />
Registro Generale: 9745/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />  Cons. Giuseppe Severini<br />  Cons. Aldo Fera<br /> Cons. Marzio Branca<br />Cons. Adolfo Metro Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
 <b> NIGLIA MARIA CATERINA</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  ALDO ASSISI &#8211; Avv.  DIMITRI GOGGIAMANIcon domicilio  eletto in RomaVIA TRIONFALE, 7032  pressoDIMITRI GOGGIAMANI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BRIATICO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  VINCENZO FERRARIcon domicilio  eletto in RomaVIA PO N.25/BpressoALFREDO SAMENGO<br />
<b>RESP.P.T. SERVIZIO COMMERCIO DEL COMUNE DI BRIATICO </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>PREFETTO P.T. &#8211; UTG DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA</b>rappresentato e difeso da:Avv.  ANGELO VITALEcon domicilio  eletto in RomaVIA DEI PORTOGHESI, 12pressoAVVOCATURA DELLO STATO<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR CALABRIA  &#8211;  CATANZARO: SEZ.  II   n. 703/2007, resa tra le parti, concernente REVOCA LICENZA   SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI BRIATICO<br />PREFETTO P.T. &#8211; UTG DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA<br />
Udito il relatore Cons. Adolfo Metro  e udito, altresì, per la parte  appellante l’avv. Aldo Assisi;</p>
<p>Rilevata l’ampia motivazione del provvedimento basato su recente informativa delle forze dell’ordine (22-5-07), espressamente confermata dalla prefettura;</p>
<p>Rilevata la singolare contraddittorietà della costituzione in giudizio del comune che pur sostenendo la richiesta di “rigetto nel merito del ricorso”, non si oppone alla concessione della sospensiva richiesta dall’appellante;</p>
<p>Richiamata la motivazione del giudice di I grado e le esigenze di pubblica sicurezza evidenziate nel provvedimento che devono ritenersi prevalenti rispetto al danno lamentato dalla ricorrente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 9745/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-585/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2007 n.585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-20-2-2007-n-585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-20-2-2007-n-585/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-20-2-2007-n-585/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2007 n.585</a></p>
<p>Pres. Nicolò Monteleone, est. Giovanni Tulumello M.R. contro Assessorato regionale territorio e ambiente e Comune di Caltanissetta in materia di decorrenza dei termini di impugnazione della variante ad uno strumento urbanistico Giustizia amministrativa – Termine d’impugnazione – Variante ad uno strumento urbanistico – Decorrenza – Pubblicazione Il termine di decadenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-20-2-2007-n-585/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2007 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-20-2-2007-n-585/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2007 n.585</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolò Monteleone,  est. Giovanni Tulumello<br /> M.R.  contro Assessorato regionale territorio e ambiente e Comune di Caltanissetta</span></p>
<hr />
<p>in materia di decorrenza dei termini di impugnazione della variante ad uno strumento urbanistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Termine d’impugnazione – Variante ad uno strumento urbanistico – Decorrenza – Pubblicazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il termine di decadenza per l’impugnazione della variante ad uno strumento urbanistico generale decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di approvazione della stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Nicolò Monteleone,              Presidente;<br />
&#8211; Giovanni Tulumello,             Primo Referendario, <i>estensore</i>;<br />
&#8211; Gianmario Palliggiano,         Referendario;<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso <b>n. 3112/2005</b>, proposto da</p>
<p><b>MIRAGLIA Rosalba</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Campanile, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Catania n. 15, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Gangi</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>l’<b>Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente</b>, in persona dell’Assessore <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
del <b>Comune di Caltanissetta</b>, in persona del Sindaco <i>pro-tempore</i>, </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
il Decreto Dirigenziale n. 570 del 19 luglio 2005, pubblicato nella G.U.R.S. del 2 settembre 2005, recante la variante generale al p.r.g. del Comune di Caltanissetta.</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti; <br />
Relatore alla pubblica udienza del 9 gennaio 2007 il Primo Referendario Giovanni Tulumello, e uditi l’avv. Francesca Campanile per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Giacomo Ciani per l’amministrazione intimata;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO  E DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>1.	</b>Con ricorso notificato il 2 dicembre 2005, e depositato il successivo 30 dicembre 2005, la sig.ra Rosalba Miraglia ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità e domandandone l’annullamento.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, depositando memoria.<br />
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 9 gennaio 2007.<br />
Il ricorso è irricevibile.<br />
Il provvedimento gravato ha approvato la variante generale al piano regolatore generale del Comune di Caltanissetta.<br />
Tale provvedimento è stato pubblicato nella G.U.R.S. del 2 settembre 2005.<br />
Il ricorso è stato notificato il 2 dicembre 2005 (data di inizio del procedimento di notifica, rilevante per il notificante), come risulta dalla documentazione relativa alla notifica prodotta in allegato al ricorso medesimo.<br />
Come affermato in giurisprudenza (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 22 febbraio 2005 , n. 289), il termine di decadenza di giorni sessanta decorre, per principio assolutamente pacifico, dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di approvazione del P.R.G., in quanto atto a contenuto generale.<br />
Il ricorso è pertanto irricevibile in quanto tardivo, essendo stato notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese processuali.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b><i><br />
</i>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2007.</p>
<p>Depositato in Segreteria il 20.2.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-20-2-2007-n-585/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2007 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2005 n.585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-4-2005-n-585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-4-2005-n-585/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2005 n.585</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est. A. Maggio Giovanni Zanzu (Avv. C. Massacci) c. Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato) la riduzione di punteggio rispetto agli anni precedenti attribuita ad un pubblico dipendente in sede di rapporto informativo annuale obbliga l&#8217;amministrazione ad una esaustiva motivazione La riduzione di punteggio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. A. Maggio<br /> Giovanni Zanzu (Avv. C. Massacci) c. Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>la riduzione di punteggio rispetto agli anni precedenti attribuita ad un pubblico dipendente in sede di rapporto informativo annuale obbliga l&#8217;amministrazione ad una esaustiva motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La riduzione di punteggio rispetto agli anni precedenti attribuita ad un pubblico dipendente in sede di rapporto informativo annuale obbliga l’amministrazione ad una esaustiva motivazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel redigere il rapporto informativo annuale sul pubblico dipendente l’autorità amministrativa procedente non è tenuta a fornire una particolare motivazione per giustificare l’attribuzione di un giudizio meno favorevole rispetto a quello degli anni precedenti, salvo che non si tratti di una considerevole riduzione dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero di un improvviso abbassamento di costanti qualifiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 2329/97 proposto dal<br />
dr.<b>Giovanni Zanzu</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Massacci presso il cui studio, in Cagliari, via Malta n°63, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, è legalmente domiciliato;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del rapporto informativo, concernente l’anno 1995, emesso in data  25/11/1996, con cui al ricorrente è stato assegnato il giudizio di mediocre con punti 66/105.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 16/3/2005 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì l’avvocato Carlo Massacci, per la parte ricorrente e l’avvocato dello stato Fausta Lorusso.  per l’amministrazione resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con l’odierno ricorso il dr. Giovanni Zanzu – dipendente del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali &#8211; impugna il rapporto informativo, concernente l’anno 1995, emesso in data  25/11/1996, con cui gli è stato assegnato il giudizio di mediocre con punti 66/105.<br />
A sostegno del ricorso deduce tra l’altro il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso. <br />
Alla pubblica udienza del 16/3/2005 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La censura con cui il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell’atto impugnato è fondata.<br />
In base ad un consolidato orientamento giurisdizionale, che il Collegio condivide, nel redigere il rapporto informativo annuale sul pubblico dipendente l’autorità amministrativa procedente non è tenuta a fornire una particolare motivazione per giustificare l’attribuzione di un giudizio meno favorevole rispetto a quello degli anni precedenti, salvo che non si tratti di una considerevole riduzione dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero di un improvviso abbassamento di costanti qualifiche (Cons. Stato, IV Sez., 9/10/2002 n° 5353).<br />
Come emerge dalla documentazione agli atti di causa, negli anni precedenti a quelli a cui si riferisce il rapporto informativo impugnato, il dr. Zanzu ha sempre conseguito la qualifica di ottimo, con punti 105/105. Pertanto, alla luce del ricordato principio di diritto, l’improvvisa e consistente riduzione di punteggio ed il conseguente abbassamento di qualifica, avrebbe dovuto essere accompagnato da adeguata motivazione. <br />
Poiché quest’ultima è mancata, l’atto presenta il vizio denunciato con la doglianza in esame.<br />
Il ricorso va, quindi, accolto, mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Condanna l&#8217;amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2000/00 (duemila) oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 16/3/2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: <br />
Manfredo Atzeni,	 	Presidente f.f.;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore;<br />	<br />
Tito Aru, 			Primo referendario.																																																																																										</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 05/04/2005</p>
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