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	<title>5835 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5835 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2020 n.5835</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-12-2020-n-5835/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-12-2020-n-5835/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2020 n.5835</a></p>
<p>Maria Abbruzzese, Presidente , Fabio Maffei, Referendario, Estensore PARTI: Carmine E., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Zannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Gennaro Minopoli in Napoli, via P. della Vale 4; contro Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-12-2020-n-5835/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2020 n.5835</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-12-2020-n-5835/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2020 n.5835</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Abbruzzese, Presidente , Fabio Maffei, Referendario, Estensore PARTI:  Carmine E., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Zannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Gennaro Minopoli in Napoli, via P. della Vale 4; contro Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Servillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita 49;</span></p>
<hr />
<p>Principio di precauzione : natura e applicazione</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Ambiente e territorio &#8211; principio di precauzione &#8211; natura e applicazione.</p>
<p></span></p>
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<p style="text-align: justify;"><em>Il principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto alla salubrità  dell&#8217;ambiente e alla salute, rappresenta al tempo stesso un principio generale del diritto comunitario che obbliga alle Autorità  competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità  pubblica, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente e, posto in relazione al complementare principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell&#8217;applicazione delle migliori tecniche previste al fine di evitare che l&#8217;attività  posta in essere possa danneggiare l&#8217;uomo o l&#8217;ambiente. Tale principio deve essere applicato facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;esigenza di tutela della salute diventa imperativa giÃ  in presenza di rischi soltanto possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili &#8211; in tutti i loro ambiti di azione &#8211; della tutela della salute, della sicurezza e dell&#8217;ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un&#8217;attività  potenzialmente pericolosa, l&#8217;azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Ãˆ evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l&#8217;adozione di atti generali ovvero, ancora, l&#8217;adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l&#8217;ordinamento non preveda giÃ  parametri atti a proteggere l&#8217;ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 05/12/2020<br /> <strong>N. 05835/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00246/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 246 del 2018, proposto da<br /> Carmine E., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Zannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Gennaro Minopoli in Napoli, via P. della Vale 4;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Servillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita 49;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento sanitario prot. n. 1242 SA/06 del 15.12.2017 emesso in data 15 dicembre 2017 dal Responsabile del Servizio Veterinario di Sanità  Animale area &#8220;A&#8221; del Distretto n. 23 di Cancello ed Arnone dell&#8217;Asl di Caserta, 2 notificato il 18.12.2017, con il quale era disposto, tra l&#8217;altro, il ritiro della qualifica sanitaria dell&#8217;allevamento del ricorrente e l&#8217;abbattimento di numero 50 capi bufalini adulti, risultati positivi alla prova della tubercolina;<br /> &#8211; di tutti gli atti connessi, pregressi e consequenziali;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale Caserta;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, D.L. n. 137/2020, del giorno 17 novembre 2020 il dott. Fabio Maffei e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- Il ricorrente, titolare dell&#8217;azienda bufalina contrassegnata con codice IT012CE109, sita in Cancello ed Arnone (CE) e proprietario di circa 200 capi bufalini allevati in detta azienda, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe adottati dalla A.s.l. di Caserta &#8211; U.O.V. &#8211; Distretto n. 23, a seguito di controlli eseguiti presso la predetta azienda, in esito ai quali erano risultati positivi al test di intradermoreazione per la tubercolosi n. 50 capi bufalini.<br /> Il ricorrente ha contestato la legittimità  degli atti impugnati deducendo:<br /> &#8211; Violazione ed errata applicazione di legge e regolamenti in Relazione: al decreto del Ministero della Sanità  n. 592 del 15.12.1991 Allegati 1 e 2; ai decreti dirigenziali della direzione generale per la Tutela della salute U.O.D. prevenzione e sanità  pubblica veterinaria della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 3.10.2016 punto 2.e.1 e seguenti, n. 24 del 13.6.2017 punti 2.e.2 e seguenti. Abuso ed eccesso di potere. Sviamento e falsa prospettazione. Violazione del giusto procedimento di legge. Ingiustizia manifesta. Omessa e/o Insufficiente e contraddittoria motivazione;<br /> &#8211; Violazione ed errata applicazione di legge e regolamenti sotto il profilo della mancata prova comparativa in relazione: al Decreto del Ministero della Sanità  n. 592 del 15.12.1991 allegati 1 e 2; ai Decreti Dirigenziali della Direzione Generale per la tutela della salute U.O.D. prevenzione e sanità  pubblica veterinaria della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 3.10.2016 punto 2.e.1 e Seguenti e n. 24 del 13.6.2017 punti 2.e.2 e seguenti nonchè n. 59/2017 punto 1.1.2. Abuso ed eccesso di potere. Sviamento e falsa prospettazione. Violazione del giusto procedimento di legge. Ingiustizia manifesta. Omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione.<br /> Si è costituita in giudizio l&#8217;A.s.l. di Caserta contestando la fondatezza del ricorso, del quale ha domandato conseguentemente la reiezione.<br /> Con ordinanza n. 242/2018, il Collegio ha respinto l&#8217;istanza cautelare volta a conseguire la sospensione della efficacia dei provvedimenti impugnati relativi sia alla disposta sospensione della qualifica sanitaria, sia all&#8217;ordine di abbattimento dei capi risultati positivi al test di intradermoreazione.<br /> All&#8217;udienza del 17 novembre 2020, tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. 137/2020, sulla base degli atti depositati, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 2.- Il ricorso è infondato.<br /> 2.1.- Non può innanzitutto essere condiviso &#8211; stante la non sovrapponibilità  della fattispecie in esame rispetto a quella richiamata &#8211; il primo motivo di gravame con cui il ricorrente ha censurato la procedura azionata dal Servizio Veterinario dell&#8217;ASL Caserta, non avendo quest&#8217;ultima, al fine di eseguire le prescritte analisi, prelevato tutti i campioni (linfonodi mediastinici, tonsille, linfonodi retro faringei, linfonodi mandibolari, linfonodi tracheobronchiali, linfonodi meseraici, linfonodi epatici, linfonodi pre &#8211; scapolari, linfonodi poplitei, linfonodi iliaci interni, linfonodi soprammammari) indicati dal D.M. Sanità  n. 592/95 come recepito dal Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 226/2016, atteso che le analisi erano state compiute su un unico campione prelevato.<br /> Così¬ sinteticamente riferita la prima delle sollevate doglianze, il Collegio non può non riconoscerne l&#8217;infondatezza per due ordini di ragioni.<br /> In primo luogo, è sufficiente richiamare il costante indirizzo della Sezione, &#8211; sostenuto in diverse pronunce a fronte delle medesime doglianze sollevate -, univoco nel rimarcare che tutti i vizi volti a censurare gli adempimenti procedimentali posti in essere dall&#8217;azienda sanitaria devono ritenersi recessivi rispetto alla situazione descritta nel provvedimento impugnato, e non tali da inficiare la legittimità  del provvedimento finale, allorquando la parte ricorrente, come avvenuto nell&#8217;odierna fattispecie, non abbia dimostrato la loro effettiva incidenza sull&#8217;erroneità  del presupposto di fatto su cui si fonda il provvedimento impugnato (cfr.: T.A.R. Campania &#8211; Napoli, sez. V, 01/12/2011, n. 5625; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, sez. V, 08/07/2014, n. 3803).<br /> In altri termini, il Collegio deve stigmatizzare come il ricorrente non abbia affatto dedotto l&#8217;erroneità  dei metodi di analisi utilizzati o dei risultati ottenuti; ne consegue l&#8217;infondatezza, anche sotto il profilo sostanziale, della relativa censura (cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8.07.2014, n. 3803; T.A.R. Campania sez. V &#8211; Napoli, 14/02/2018, n. 1012).<br /> In secondo luogo, deve rilevarsi che, nell&#8217;odierna fattispecie, il prelievo e l&#8217;analisi dei campioni è stata eseguito non a causa dell&#8217;invio al macello di animali accertati come sieropositivi all&#8217;esito dell&#8217;indagine epidemiologica condotta dalla resistente amministrazione, bensì¬ a causa delle evidenti lesioni turbercolari rilevate su un animale inviato su iniziativa del medesimo ricorrente alla regolare macellazione e, pertanto, sottoposto alla prescritta visita ispettiva post mortem.<br /> In altri termini, l&#8217;odierna vicenda diverge dalla fattispecie, espressamente normata e richiedente il prelievo di pìù campioni, ricorrente allorquando il capo bufalino, vivo, si presenta positivo all&#8217;accertamento della TBC, a mezzo della IDT singola somministrata in allevamento, per cui è inviato al macello al precipuo scopo anche di eseguire i necessari approfondimenti epidemiologici.<br /> Nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non è dato individuare alcuna norma che obbligasse ad analizzare pìù campioni, provenienti da pìù organi o linfonodi, avendo l&#8217;azienda resistente operato nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità .<br /> Invero, a causa delle rilevate lesioni turbercolari quest&#8217;ultima ha avviato le prescritte indagini epidemiologiche nell&#8217;azienda del ricorrente e, rilevata la positività  di n. 50 capi bufalini, con il provvedimento notificato in data 27.10.2017, ne ha inizialmente disposto l&#8217;isolamento congiuntamente al divieto di movimentazione.<br /> Soltanto successivamente all&#8217;esito della prova batteriologica, isolato il batterio della TBC, ne ha disposto, con il provvedimento impugnato, l&#8217;abbattimento.<br /> Ritiene, infatti, il Collegio che, in assenza inizialmente di puntuali evidenze scientifiche che confermassero la sussistenza del focolaio infettivo, la condotta della resistente azienda è stata pienamente improntata ai principi sopra evidenziati, avendo operato con gradualità  e proporzionalità .<br /> Costantemente la giurisprudenza ha evidenziato che il principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto alla salubrità  dell&#8217;ambiente e alla salute, rappresenta al tempo stesso un principio generale del diritto comunitario che obbliga alle Autorità  competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità  pubblica, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente e, posto in relazione al complementare principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell&#8217;applicazione delle migliori tecniche previste al fine di evitare che l&#8217;attività  posta in essere possa danneggiare l&#8217;uomo o l&#8217;ambiente. Tale principio deve essere applicato facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici (cfr. T.a.r. Campania, Napoli, Sez. V, 31 gennaio 2013, n. 683).<br /> L&#8217;esigenza di tutela della salute diventa imperativa giÃ  in presenza di rischi soltanto possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili &#8211; in tutti i loro ambiti di azione &#8211; della tutela della salute, della sicurezza e dell&#8217;ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (cfr.: Corte di Giustizia CE, 26.1.2002 T132; sentenza 4 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97; Bluhme; Cons. Stato, VI, 3.12.2002, n. 6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n. 304).<br /> Come significato dalla pìù autorevole giurisprudenza formatasi sul punto, &quot;l&#8217;applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un&#8217;attività  potenzialmente pericolosa, l&#8217;azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Ãˆ evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l&#8217;adozione di atti generali ovvero, ancora, l&#8217;adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l&#8217;ordinamento non preveda giÃ  parametri atti a proteggere l&#8217;ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali&quot; (cfr., sul punto, ex multis, T.A.R. Piemonte, I, 3.5.2010, n. 2294).<br /> Pertanto, la misura adottata non viola i principi della proporzionalità  e della gradualità , deputati a contemperare il principio di precauzione nella ricerca di un equilibrato bilanciamento tra il diritto alla salute ed i contrapposti interessi in gioco, quali la libertà  di iniziativa economica e la tutela della proprietà  privata fissati dal Trattato U.E., che attribuisce inoltre alla stessa Unione precipui compiti di tutela ambientale e sanitaria della popolazione sull&#8217;intero territorio comunitario (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 11/11/2020, n.6935).<br /> Al riguardo, osserva il Collegio come l&#8217;impugnato provvedimento sia stato adottato all&#8217;esito di un iter procedimentale che, operando il ragionevole contemperamento tra i contrapposti interessi secondo i menzionati principi di gradualità  e proporzionalità , è stato indotto dall&#8217;accertato compendio indiziario in ordine ad un possibile pericolo per la salute umana, culminando, soltanto dopo un approfondita indagine epidemiologica che conduceva ad isolare il batterio della TBC, con l&#8217;adozione del pìù grave provvedimento di abbattimento.<br /> In ragione di ciò, una volta riscontrata la positività  di diversi capi bufalini, e quindi confermate le risultanze delle analisi post mortem condotte sul primo capo di bestiame inviato al macello, l&#8217;azienda sanitaria, per un verso, aveva escluso l&#8217;immediato abbattimento degli animali sieropositivi imponendo l&#8217;adozione di una misura di contenuto meramente cautelare; per l&#8217;altro, aveva disposto l&#8217;abbattimento dei capi soltanto quando la acquisite evidenze scientifiche avessero univocamente confermato l&#8217;esistenza del focolaio.<br /> In definitiva, considerato che il modus operandi dell&#8217;azienda resistente appare pienamente ispirato al principio di precauzione, come temperato dai concorrenti canoni della proporzionalità  e della gradualità , la prima censura sollevata dal ricorrente deve essere disattesa.<br /> 2.2.- Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha invocato il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l&#8217;azienda ricorrente per aver disposto l&#8217;abbattimento dei capi positivi senza aver previamente proceduto alla prova comparativa.<br /> Occorre premettere che con decreto del Ministero della Sanità  del 15 dicembre 1995 n. 592 è stato adottato il &quot;Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini&quot;.<br /> L&#8217;art. 8, comma 1, del predetto decreto ministeriale dispone: &quot;1. I bovini o bufalini dichiarati infetti devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al pìù presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore. In via eccezionale, quando l&#8217;abbattimento riguarda un numero di capi superiore a trenta, l&#8217;unità  sanitaria locale competente per territorio, previo parere favorevole del servizio veterinario regionale e sentito il Ministero della sanità  &#8211; Direzione generale dei servizi veterinari, può autorizzare un programma di abbattimento differito che comunque non si protragga oltre novanta giorni dalla data della notifica. Nell&#8217;eventualità  che l&#8217;allevatore non provveda a macellare tutti gli animali infetti, entro il termine massimo fissato nel programma di abbattimento, il sindaco, su proposta del servizio veterinario competente per territorio, adotta apposita ordinanza di abbattimento per i capi rimasti&quot;.<br /> L&#8217;allegato 1 del predetto decreto ministeriale prevede come prove diagnostiche ufficiali per la tubercolosi bovina la prova intradermica singola (mediante inoculazione singola di tubercolina PPD bovina) e la prova intradermica comparativa (mediante inoculazione contemporanea in punti diversi della tubercolina aviara e di quella bovina), quest&#8217;ultima da eseguirsi in caso di necessità  di particolare approfondimento diagnostico, a distanza di almeno 42 giorni.<br /> La valutazione delle prove ufficiali è effettuata secondo le indicazioni contenute nell&#8217;allegato B del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196, di attuazione delle direttiva 97/12/CE.<br /> Con ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015 sono state introdotte &quot;Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica&quot;.<br /> Il Piano presentato dall&#8217;Italia per la eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina è stato approvato dalla Commissione europea.<br /> La Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 226 del 3 ottobre 2016, come modificato dai decreti dirigenziali n. 236 del 14 ottobre 2016 e n. 24 del 13 giugno 2017, ha previsto l&#8217;utilizzazione della prova intradermica comparativa in aggiunta alla prova intradermica singola.<br /> Il protocollo regionale per l&#8217;eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina prevede che l&#8217;allevatore possa chiedere di inviare al macello i capi risultati positivi o dubbi alla prova intradermica singola, senza attendere l&#8217;esito della prova intradermica comparativa.<br /> Tanto premesso, le censure dedotte dalla parte ricorrente si rivelano prive di fondamento.<br /> Anzitutto, giova sottolineare che le misure di eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina non si sono basate solo sulla prova intradermica singola, ma anche sull&#8217;avvenuto isolamento del batterio della TBC su diversi capi bufalini presenti nell&#8217;azienda del ricorrente.<br /> La possibilità  dei c.d. &quot;falsi positivi&quot; non può essere considerata di per sè sola argomentazione sufficiente ad infirmare la validità  delle metodiche diagnostiche individuate dal Ministero della Sanità  (ora Ministero della Salute), in quanto, in primo luogo, la possibilità  dei c.d. falsi positivi è contenuta entro percentuali ridotte; in secondo luogo, il ricorso ad ulteriori metodiche alternative è previsto solo in ipotesi eccezionali, in quanto ciò verosimilmente rischierebbe di allungare la tempistica per la rapida eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina (peraltro, dai rapporti di prova inviati in data 15 dicembre 2017 all&#8217; A.s.l. di Caserta &#8211; Dipartimento di prevenzione &#8211; Servizi veterinari dall&#8217;IZT, risulta isolato alla prova del gamma interferone il batterio della TBC, il che giustifica ulteriormente l&#8217;adozione nei confronti della predetta azienda dei protocolli previsti per l&#8217;eradicazione della tubercolosi).<br /> Nel contemperamento dei contrapposti interessi, le esigenze (di natura economica) della parte ricorrente alla salvaguardia della propria azienda bufalina assumono necessariamente carattere recessivo rispetto all&#8217;interesse pubblico alla tutela della salute pubblica, tenendo conto del fatto che la tubercolosi è una malattia trasmissibile dall&#8217;animale all&#8217;uomo e che per i capi bufalini abbattuti sono previsti degli indennizzi.<br /> Neppure si ravvisa la dedotta contraddittorietà  degli atti impugnati, essendo il loro contenuto dispositivo coerente con le norme contenute negli atti sopra richiamati.<br /> Pertanto, l&#8217;ASL ha applicato correttamente le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione della tubercolosi negli allevamenti bovini, secondo cui le metodologie indicate negli atti richiamati dalle parti (ordinanza Ministero sanità  2 gennaio 1993, d.m. n. 592/1995, d.G.R. Campania n. 916/2010, ordinanza Ministero salute 28 maggio 2015) come quelle pertinenti al tema, e delle quali la ASL ha fatto applicazione, costituiscono organizzazione e autolimitazione della discrezionalità  tecnico-scientifica spettante alle Amministrazioni statale e regionale nella materia della prevenzione della diffusione della malattia della tubercolosi bovina, riposando sul presupposto della loro idoneità  a far fronte alle esigenze di tutela.<br /> Come tali, sottendono, in base a valutazioni basate sull&#8217;esperienza e sugli studi scientifici, un punto di equilibrio tra l&#8217;interesse pubblico alla pìù tempestiva e rigorosa tutela igienico-sanitaria e quello dell&#8217;allevatore, destinatario dei poteri di vigilanza e controllo, ad evitare l&#8217;abbattimento di capi che potrebbe rivelarsi non necessario. In questo senso, la possibilità  di false positività /negatività  dei capi costituisce un evento contenuto entro margini statistici che, nella valutazione tecnico-discrezionale sottesa alla normativa, sono stati ritenuti accettabili.<br /> Di conseguenza, in assenza di una puntuale ed argomentata impugnazione di detti atti generali &#8211; nella misura in cui, in ipotesi, si ritenga che essi prevedano test non pienamente attendibili, o non pìù attuali, omettendone di pìù significativi, ovvero ricolleghino a determinati risultati di positività  degli animali la conseguenza dell&#8217;abbattimento dei capi in modo tuttavia sproporzionato senza prevedere la necessità  di approfondimenti-, posto che il ricorso è stato unicamente rivolto nei confronti degli atti applicativi della ASL, non è possibile metterne in discussione la legittimità  ed efficacia, introducendo parametri e metodologie di valutazione integrativi o alternativi, occorrendo in definitiva dare ad essi compiuta applicazione.<br /> Tali atti, volti a disciplinare l&#8217;attività  di prevenzione, non possono essere disapplicati allorquando, come nella specie, a supporto della necessità  degli ulteriori approfondimenti istruttori invocati dal ricorrente, non sia stato invocato il contrasto degli atti generali con una puntuale disposizione di legge, bensì¬ soltanto un&#8217;opinione tecnico-scientifica, prescindendo del tutto dalla disciplina vigente. Dunque, anche ammettendo il potere di disapplicazione entro margini pìù ampi di quelli riconosciuti dall&#8217;orientamento prevalente, nel caso in esame, non ne sussisterebbero comunque i presupposti.<br /> In conclusione, per le ragioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso è infondato e va respinto.<br /> 3.- Il Collegio ritiene di poter compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto dell&#8217;oggettiva peculiarità  della vicenda e della novità  di talune delle questioni trattate, con espressa declaratoria di irripetibilità  del contributo unificato versato, in ragione dell&#8217;esito del gravame.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;<br /> spese compensate e contributo irripetibile.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 D.L. n. 137/2020, del giorno 17 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maria Abbruzzese, Presidente<br /> Diana Caminiti, Consigliere<br /> Fabio Maffei, Referendario, Estensore</div>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2015 n.5835</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-12-2015-n-5835/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Nappi, Est. Caprini 1. Contratti con la P.A.- Contratti di servizi e forniture – Revisione del prezzo – Prescrizione – Termine quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c.- Si applica – Ragioni &#8211; Fattispecie &#160; 2. Contratti con la P.A.- Contratti misti &#8211; &#160;Tipologia di appalti – Individuazione &#8211; Criterio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-12-2015-n-5835/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2015 n.5835</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nappi, Est. Caprini</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Contratti con la P.A.- Contratti di servizi e forniture – Revisione del prezzo – Prescrizione – Termine quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c.- Si applica – Ragioni &#8211; Fattispecie &nbsp;</p>
<p>2. Contratti con la P.A.- Contratti misti &#8211; &nbsp;Tipologia di appalti – Individuazione &#8211; Criterio cd. sostanzialistico – Si applica</p>
<p>3. Contratti con la P.A. &#8211; Contratti misti &#8211; Tipologia di appalti– Individuazione &#8211; Riparazioni rientranti nella manutenzione straordinaria volte ad assicurare la continuità del funzionamento di impianti già esistenti – Contratti di servizi – Riconducibilità</p>
<p>4. Contratti con la P.A. &#8211; Contratti a esecuzione periodica o continuativa – Clausola di revisione del prezzo &#8211; Art. 115 D.Lgs.n.163/2006 – Obbligo – Sussiste – Ragioni – Nei casi in cui la clausola non sia inserita nel regolamento contrattuale – Applicazione automatica ai sensi dell’art. 1339 c.c.- Sussiste</p>
<p>5. Contratti con la P.A.- Contratti a esecuzione periodica o continuativa – Clausola di revisione del prezzo &#8211; Art. 115 D.Lgs.n.163/2006 – Applicazione &#8211; Presupposto &#8211; Proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale – Necessità – Sussiste</p>
<p>6. &nbsp;Contratti con la P.A. &#8211; Revisione prezzi &#8211; Art. 115 del d.lgs. 163/2006 – Calcolo Istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione dei beni e servizi &#8211; Dati I.S.T.A.T. o del c.d. indice F.O.I.- Si applica</p>
<p>7. Contratti con la P.A – Revisione dei prezzi &#8211; Art. 115 del d.lgs. 163/2006 – Compenso a titolo di revisione dei prezzi – Natura – Debito di valuta – E’ soggetto alla corresponsione degli interessi di mora ma non a rivalutazione monetaria &#8211; Ragioni&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In materia di appalti pubblici a esecuzione periodica o continuativa, il diritto alla revisione del prezzo, che riveste carattere periodico e si collega alla corretta determinazione dei compensi contrattuali, non è imprescrittibile ma deve essere azionato nel termine quinquennale dettato dall&#8217;art. 2948, n. 4, c.c.. (Nel caso di specie, il TAR Campania, rilevato che la caratteristica di imprescrittibilità si attaglia alla sola azione di nullità della clausola del bando di gara che esclude la revisione dei prezzi dell’appalto e non anche ai diritti derivanti dalla automatica sostituzione di norme imperative alla clausola nulla, ha dichiarato parzialmente prescritto il diritto della società ricorrente alla corresponsione delle somme maturate antecedentemente al quinquennio) (1)<br />
2.Nelle gare pubbliche, in presenza di contratti misti e al fine di stabilire a quale tipologia di appalti essi sono riconducibili, al criterio aritmetico fondato sulla prevalenza del valore economico della prestazione, contemplato dall&#8217;art. 14 co.3 prima parte, D.L.gs. &nbsp;n. 163/2006 s.m.i., deve essere preferito il criterio di matrice comunitaria, cd. sostanzialistico, in ragione del quale occorre fare riferimento all&#8217;oggetto principale della prestazione, tenendo conto degli obblighi essenziali prevalenti che caratterizzano l&#8217;appalto, in opposizione a quelli che rivestono carattere accessorio o complementare (2).<br />
3.Nelle gare pubbliche, in presenza di contratti misti,e al fine di stabilire a quale tipologia di appalti essi sono riconducibili, le riparazioni rientranti nella manutenzione straordinaria, pur concretantisi in prestazioni inerenti a lavori, devono ritenersi ascrivibili alla quota servizi, essendo i possibili interventi strutturali da compiersi a cura dell’appaltatore volti esclusivamente ad assicurare la continuità del funzionamento di impianti già esistenti. (3).<br />
4.&nbsp;Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, tutti i contratti pubblici a esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, al fine di coniugare l&#8217;esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle Amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell&#8217;offerta: la cit. norma ha natura imperativa, e pertanto, nei casi in cui la clausola di revisione del prezzo non sia stata inserita nel regolamento contrattuale, opera il meccanismo di integrazione di cui all&#8217;art. 1339 c.c. e la stessa si inserisce automaticamente e prevale sulla regolamentazione pattizia. (Nel caso di specie, il TAR Campania ha accertato il diritto dell’odierna ricorrente, limitatamente alle somme non prescritte, all’adeguamento dei prezzi per l’appalto misto, con contestuale dichiarazione di nullità della clausola del regolamento contrattuale che esclude la revisione dei prezzi) (4)<br />
5.In materia di contratti pubblici a esecuzione periodica o continuativa, l&#8217;applicazione della norma di cui all&#8217;art. 115 d.lgs. n. 163/2006, relativa alla revisione del prezzo del contratto,&nbsp; presuppone che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall&#8217;atto originario mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto. (5).<br />
6.In materia di contratti pubblici a esecuzione periodica o continuativa, la revisione prezzi, ex art. 115 del d.lgs. 163/2006, deve essere calcolata, a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi, sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall&#8217;I.S.T.A.T. o, in caso di mancata pubblicazione degli stessi, utilizzando l&#8217;indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dal medesimo I.S.T.A.T.(6)<br />
7.In materia di contratti pubblici a esecuzione periodica o continuativa, data la natura di debito di valuta propria del compenso a titolo di revisione dei prezzi, lo stesso è soggetto alla corresponsione degli interessi di mora per il ritardato pagamento dal momento in cui sono dovuti e sino all&#8217;effettivo soddisfo, in applicazione del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231,&nbsp; di attuazione della direttiva 2000/35/CE, ma non alla rivalutazione monetaria, in mancanza della prova da parte dell’impresa creditrice di avere subito un danno maggiore dell’importo corrispondente agli interessi legali (7).</p>
<p>(1)cfr: T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 3.03.2014 n. 188; Cass. civ., Sez. lavoro, sentt. 6 marzo 1999, n. 1912, 2 febbraio 1984, n. 808, e 26 gennaio 1982, n. 528; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21.01.2015, n. 222<br />
(2)cfr: T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 74; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4.11.2013, n. 9373<br />
(3)cfr: T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 2308 del 24.04.2014; Cons. St., sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1680;T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21.01.2015, n. 222; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21.01.2015, n. 222<br />
(4)cfr: T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 13.04.2015, n. 2086; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 26.01.2015, n. 293; Cons. di St., sez. VI, 7.05.2015, n. 2295; Cons. di St., sez. V, 21.07.2015, n. 3594; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 13.04.2015, n. 2086; T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 5.03.2015, n. 256 T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 3.03.2015, n. 160<br />
(5)cfr: Cons. di St., sez. VI, 7.05.2015, n. 2295<br />
(6)cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 11.02.2015, n. 1017<br />
(7)cfr: T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 11 marzo 2013, n. 215; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13.09.2013, n. 1926<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3753 del 2013, proposto da:&nbsp;<br />
Consorzio del Bo S.c.ar.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese da essa costituito con Ia.Ci. S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Filosa, con domicilio eletto presso Maria Filosa in Napoli, Via Francesco Caracciolo, 10;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Antonio Romano in Napoli, p.zza Trieste e Trento, 48;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; della nota prot. n. US/2013/2497/UN in data 11.07.2013 con la quale lo IACP di Caserta ha comunicato il diniego alla liquidazione dei corrispettivi spettanti al RTI Consorzio Del Bo S.c.ar.l &#8211; Ia.Ci. S.r.l. a titolo di adeguamento dei prezzi del contrat<br />
2) del Capitolato Speciale d’Appalto, nella parte in cui esclude la revisione dei prezzi contrattuali;<br />
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />
nonché per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente alla revisione e all&#8217;adeguamento dei prezzi, oltre interessi, a decorrere dal secondo anno di servizio;<br />
e la condanna<br />
dell&#8217;Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caserta al pagamento in favore della ricorrente:<br />
a) della somma di €. 255.972,90, quale adeguamento prezzi per le prestazioni contabilizzate sino alla data del 28.02.2013, oltre interessi da calcolarsi al momento del soddisfo e provvisoriamente determinati al 28.05.2013 in €. 41.577,96, ovvero della maggior somma che risulterà in corso di causa;<br />
b) della somma da determinarsi in corso di causa, quale adeguamento prezzi per le prestazioni contabilizzate successivamente alla data del 28.02.2013.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
I. La società ricorrente, in qualità di capogruppo mandataria, agisce per l’annullamento della nota con la quale lo IACP di Caserta le comunicava il diniego alla liquidazione dei corrispettivi spettanti a titolo di adeguamento prezzi del contratto, di durata quinquennale, avente a oggetto il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori nonché la riattivazione e/o costruzione di nuovi impianti, stipulato nel 2006 e prorogato alla scadenza, alle medesime condizioni, sino al 2013, nonché le norme del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto nella parte in cui escludono la revisione dei prezzi contrattuale.<br />
I.1. Chiede, altresì, l&#8217;accertamento del diritto alla revisione e all&#8217;adeguamento dei prezzi, oltre interessi, a decorrere dal secondo anno di servizio, con condanna del medesimo istituto autonomo alle somme ritenute dovute, oltre a interessi.<br />
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:<br />
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 537/1993, trasfuso nell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, in relazione agli artt. 1339 e 1419 c.c., e dei principi in materia di revisione prezzi;<br />
b) eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, falso presupposto e sviamento.<br />
III. Si è costituito l’Istituto Autonomo Case Popolari, eccependo, prioritariamente, la prescrizione del diritto e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.<br />
IV. All’udienza pubblica del 22.10.2015, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.<br />
V. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione d’intervenuta prescrizione, parzialmente meritevole di accoglimento.<br />
V.1. Si premette che “il diritto alla revisione del prezzo si prescrive nel termine quinquennale dettato dall&#8217;art. 2948, n. 4, c.c., considerata la sua natura indisponibile nonché la mancanza di un espresso termine normativo entro il quale il diritto possa essere fatto valere; invero, la revisione prezzi riveste carattere periodico e si collega alla corretta determinazione dei compensi contrattuali, i quali devono essere corrisposti annualmente, previa espressa richiesta dell&#8217;interessato” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 3.03.2014 n. 188). Invero, “la caratteristica di imprescrittibilità si attaglia alla sola azione di nullità della clausola, non estendendosi ai diritti derivanti dalla automatica sostituzione di norme imperative alle clausole nulle (Cass. civ., Sez. lavoro, sentt. 6 marzo 1999, n. 1912, 2 febbraio 1984, n. 808, e 26 gennaio 1982, n. 528), che ben avrebbero comunque potuto essere esercitati anche in presenza della clausola nulla, proprio in ragione della eterointegrazione legislativa della regolamentazione di gara” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21.01.2015, n. 222).<br />
V.2. Pertanto il periodo di cui tenere conto ai fini della revisione del prezzo dell&#8217;appalto va ristretto al quinquennio precedente la prima richiesta che, nel caso di specie, deve essere individuata nella nota del 28.05.2013: è, quindi, prescritto ogni diritto relativamente alle somme maturate antecedentemente al 28.05.2008.<br />
VI. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.<br />
A) Natura dell’appalto misto<br />
VI.1. Secondo condiviso consolidato orientamento:<br />
a) se è vero che “l&#8217;art. 2 comma 1, l. 11 febbraio 1994 n. 109, modificato dalla l. n. 415 del 18 novembre 1998, (applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;alla fattispecie), nell&#8217;individuare il regime giuridico proprio degli appalti a prestazioni tipologicamente eterogenee, ha introdotto l&#8217;ulteriore parametro (oggettivo, agevolmente sindacabile e, pertanto, più difficilmente eludibile), della prevalenza economica, onde evitare che il solo canone dell’accessorietà possa essere utilizzato, data la sua intrinseca elasticità, per eludere la disciplina pubblicistica ed invocare l&#8217;applicazione del regime giuridico caso per caso preferito dalla stazione appaltante” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 19 dicembre 2011, n. 1245);<br />
b) per la prevalente giurisprudenza comunitaria, “in materia di appalti pubblici &#8220;misti&#8221;, per stabilire quale disciplina comunitaria debba essere applicata occorre fare riferimento all&#8217;oggetto principale della prestazione, tenendo conto degli obblighi essenziali prevalenti che caratterizzano l&#8217;appalto in opposizione a quelli che rivestono carattere accessorio o complementare; il valore delle diverse prestazioni richieste costituisce, a tal riguardo, solo uno dei criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell&#8217;oggetto principale del contratto”. Ne consegue che, “La regola contenuta nell&#8217;art. 2 comma 1 l. italiana n. 109 del 1994, viola le direttive 92/50 (dir. servizi) e 93/36 (dir. forniture) in quanto sottrae alle procedure comunitarie gli appalti misti nei quali il valore dei lavori, benché accessori, rappresenti più del 50% del prezzo totale e quest&#8217;ultimo rimanga inferiore al limite fissato dalla direttiva 93/37 (dir. lavori), mentre esso raggiunge le soglie stabilite dalle direttive 92/50 e 93/36” (Corte giustizia, UE sez. II, 21 febbraio 2008, n. 412). In altri termini, “l&#8217;eventuale contrasto fra la norma comunitaria, &#8220;in tale parte recante previsione di dettaglio e perciò autoapplicativa&#8221; (Cons. St., sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1680), e quella interna imporrebbe quindi la disapplicazione di quest&#8217;ultima (<em>ex plurimis</em>, Cons. di St., sez. V, 26 settembre 2013, n. 4756)” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21.01.2015, n. 222);<br />
c) pertanto, secondo un’interpretazione orientata al rispetto della normativa comunitaria: “il Codice dei contratti pubblici, ai fini dell&#8217;individuazione della disciplina applicabile, pur proseguendo nell&#8217;utilizzo del criterio aritmetico alla prevalenza del rilievo economico dei lavori nelle attività oggetto della gara (art. 14, commi 3 e 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ha tuttavia recepito il criterio &#8220;sostanzialistico&#8221; della prestazione, proprio del diritto comunitario, che ha poi integrato nel comma 4 dell&#8217;art. 14, con i principi &#8211; di rilievo comunitario &#8211; della tutela della concorrenza e della non discriminazione sull&#8217;affidamento dei contratti in oggetto (Cons. St., sez. V, 30.05.2007, n. 2765; nello stesso senso, anche 28 febbraio 2012 n. 1153, T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 9 novembre 2012, n. 1185);<br />
d) in definitiva, pertanto, “nelle gare pubbliche, in presenza di contratti misti e al fine di stabilire a quale tipologia di appalti essi sono riconducibili, al criterio aritmetico fondato sulla prevalenza del valore economico della prestazione, contemplato dall&#8217;art. 14 comma 3 prima parte, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si contrappone, con carattere preferenziale dichiarato dallo stesso comma, quello di matrice comunitaria, cd. sostanzialistico, basato sull&#8217;oggetto principale del contratto” (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 74; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4.11.2013, n. 9373).<br />
VI.2. A ciò si aggiunga che, più recentemente, la direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE) ribadisce il criterio dell’oggetto principale del contratto (11° e 12° considerando), specificando all’art. 3, commi da 2 a 6, che se il principio della prevalenza è predicato per gli appalti le cui parti costitutive non sono separabili, qualora, invece, le stesse lo siano, le Amministrazioni giudicatrici possono decidere di aggiudicare appalti autonomi per le singole parti distinte -e, in tal caso, a ognuno si applica il regime giuridico spettante secondo le loro caratteristiche- ovvero aggiudicare un appalto unico. In quest’ultima ipotesi, nella cui fattispecie è sussumibile il caso all’esame, deve, però, necessariamente applicarsi la direttiva 2014/24 e il principio generale sovra enunciato (regime giuridico determinato in base all’oggetto principale del contratto).<br />
VI.3. Orbene, nel caso di specie, l’appalto ha riguardato il servizio di manutenzione di 419 ascensori, remunerato a canoni trimestrali, e i lavori di costruzione di n. 6 nuovi impianti, eseguiti tra il 2008-2009, il cui prezzo è stato, invece, stabilito a misura.<br />
VI.3.1. Ora, sotto il profilo funzionale, in ragione della continuità delle prestazioni, per sette anni, cinque contrattuali e due di proroga, l’assicurazione del servizio di manutenzione appare nettamente prevalente rispetto ai lavori di costruzione dei sei nuovi ascensori, esauritasi nel corso di poco più di un anno. Invero, i lavori sono stati ultimati nel periodo di vigenza del contratto iniziale, venendo, invece, le proroghe disposte unicamente per la componente di &#8220;servizi&#8221;.<br />
Illuminanti, per l’identificazione della natura dell’appalto, misto, e della disciplina prevalente, sono le indicazioni desumibili, rispettivamente, dal bando di gara del 2005 e dal Capitolato speciale di appalto annesso.<br />
Quanto al primo, questo ha stabilito che la gara fosse indetta ai sensi del d.lgs. n. 157/1995 recante l’“Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”, stabilendo, poi, espressamente che il tipo di appalto è di “Servizi” e che le prestazioni ricadono nella “Categoria di servizi n. 1” (punto II.1.2.), riguardanti, secondo il decreto citato, i “Servizi di manutenzione e riparazione”. Con riferimento, poi alla descrizione dell’appalto, al successivo punto, II.1.5., è specificato che lo stesso concerne il “servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e lavori di manutenzione straordinaria quinquennale impianti elevatori di proprietà o in gestione dell’I.A.C.P. Caserta – periodo 2006/2011”, puntualizzandosi in seguito, altresì, che “trattasi di appalto periodico” (sezione VI, VI.1).<br />
In tale contesto, le riparazioni rientranti nella manutenzione straordinaria, pur concretantisi in prestazioni inerenti a lavori, devono ritenersi ascrivibili alla quota servizi, “essendo i possibili interventi strutturali da compiersi a cura dell’appaltatore volti esclusivamente ad assicurare la continuità del funzionamento di impianti già esistenti” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 2308 del 24.04.2014).<br />
“Sotto un profilo logico, la giurisprudenza amministrativa ha, in epoca immediatamente antecedente l&#8217;affidamento di cui si tratta, condivisibilmente avuto modo di affermare che &#8220;Il concetto di manutenzione, alla luce della normativa di derivazione europea citata, applicabile con prevalenza sull&#8217;eventuale disciplina interna contrastante, si estende, viceversa, a tutti i casi in cui l&#8217;applicazione dell&#8217;opera dell&#8217;appaltatore non comporta un&#8217;attività prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica, con l&#8217;utilizzazione, la manipolazione e l&#8217;installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi che risultino consistenti sul piano strutturale e funzionale rispetto all&#8217;entità originaria dell&#8217;opera da mantenere&#8221; (Cons. St., sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1680)” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21.01.2015, n. 222).<br />
Secondo condivisibile affermazione, che ben si attaglia al caso di specie, “tali attività riguardano ambiti di manutenzione programmata con controlli della funzionalità degli impianti, ovvero ambiti di interventi di riparazione con sostituzione di pezzi che appaiono, in relazione agli impianti, non idonei ad una consistente modificazione della realtà fisica degli impianti, perché afferenti pezzi di ricambio preindividuati, e soggetti a sostituzione presumibilmente &#8211; a tenore della loro descrizione e della previsione di sostituzione da parte dell&#8217;appaltatore &#8211; in ragione della usura derivante dal normale funzionamento degli impianti, ovvero perché di non rilevante entità economica, in raffronto al valore dell&#8217;appalto. La previsione di tali sostituzioni non vale quindi comunque, attesa la loro marginalità, a far ricadere le prestazioni manutentive di cui si tratta nell&#8217;ambito degli appalti di lavori pubblici” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21.01.2015, n. 222).<br />
Quanto al Capitolato di Appalto, lo stesso, nelle premesse, esterna chiaramente le necessità cui l’appalto medesimo deve rispondere, nella parte in cui si afferma che: &#8220;<em>è intendimento dell&#8217;IACP, nella prospettiva di assicurare alla propria utenza un servizio sempre più efficiente ed affidabile, che consente un adeguato livello di soddisfazione, affidare la gestione totale degli impianti ad imprese che possano assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:</em><br />
<em>&#8211; verifica funzionale ed eventuale adeguamento normativa degli impianti che dovessero presentare caratteristiche non rispondenti alla normativa vigente;</em><br />
<em>&#8211; manutenzione ordinaria con verifiche mensili, semestrali, assistenza alle verifiche periodiche, pronto intervento &#8211; riparazioni ordinarie e straordinarie;</em><br />
<em>&#8211; interventi migliorativi,</em><br />
<em>&#8211; rispristino a seguito di atti vandalici;</em><br />
<em>&#8211; interventi tempestivi in caso di fermo;</em><br />
<em>&#8211; Gestione amministrativa con sistema informatico, che consenta un costante ed efficace controllo delle attività svolte, custodia ed aggiornamento documentazione&#8221;</em>.<br />
E’ il medesimo bando a specificare che &#8220;<em>Trattandosi di appalto misto di servizi e lavori, visto anche il parere rilasciato dalla autorità di Vigilanza sui lavori pubblici prot. n. 20504/04 del 22.7.2004, la procedura per l&#8217;aggiudicazione sarà quella fissata dal D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 (G.U. 6/5/95 n° 104) art. 23 lettera b)</em>&nbsp;&#8220;, ovvero per gli appalti di servizi, giudicati, dunque, dalla stessa stazione appaltante oggetto contrattuale prevalente e affidati “per un periodo di cinque anni”.<br />
D’altro canto, “<em>gli impianti oggetto dell’appalto sono così distinti:</em><br />
<em>&#8211; Impianti soggetti a manutenzione ordinaria totale n. 419, di cui n. 9 piattaforme elevatrici (allegato “A”),</em><br />
<em>&#8211; Impianti soggetti a manutenzione straordinaria n. 116 (Allegato “B”);</em><br />
<em>&#8211; Impianti di nuovo interventi n. 6 (Allegato “C”)</em>”<em>.</em><br />
All’art. 1, “Opere e forniture oggetto dell’appalto”, è stabilito, ancora più chiaramente, che “<em>costituisce oggetto del presente appalto l’esecuzione di lavori, servizi e forniture necessarie per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensore (rectius</em>, quest’ultima, prestazione principale<em>), di proprietà o amministrati dall’I.A.C.P. di Caserta nonché gli ulteriori lavori successivamente specificati per la riattazione e/o costruzione di nuovi impianti</em>”.<br />
VI.3.2. Quanto poi, all’aspetto focalizzato dal criterio meramente quantitativo e aritmetico fondato sulla prevalenza del valore economico della prestazione, contemplato dall&#8217;art. 14 comma 3 prima parte, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163:<br />
a) all’art. 2 del medesimo capitolato, “Ammontare dell’appalto e durata” è stabilito che “<em>l’importo complessivo dei lavori e delle forniture posto a base di gara, valutato a forfait, ammonta ad Euro 2.959.049,30…, così distinto:</em><br />
<em>A) Lavori e servizi riferiti alla gestione e manutenzione totale degli impianti e lavori migliorativi Euro 2.356.875, 00 – Impianti n. 419;</em><br />
<em>B) Lavori di manutenzione straordinaria e costruzione nuovi impianti Euro 602.174,30 così ripartito: a) Finanziamento D.G.R. 2312 del 18/12/2004 – Impianti n. 116: Euro 382.800,00 (Manutenzione straordinaria); b) Adeguamento legge 13/89 – Impianti n. 6: Euro 219.374,30 (Costruzione Nuovi Impianti)</em>”;<br />
b) dall’attestato di esecuzione del servizio rilasciato dallo stesso IACP di Caserta in data 12.11.2014, emerge che l’importo contabilizzato dall’inizio (1.09.2006) al termine (31.08.2013) dell’appalto ammonta a €. 3.587.898,71, di cui €. 3.379.494,71 per servizio di gestione, conduzione e manutenzione e €. 208.404,00 per la costruzione dei 6 ascensori. Il valore economico prevalente attiene, anch’esso, al servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria.<br />
B) regime giuridico<br />
VI.4. Posto che l’oggetto principale del contratto deve essere ascritto alla fornitura di un servizio, trova applicazione l’art. 115 del codice di contratti pubblici, già art. 6, comma 4, della l. n. 537/1993, sull’adeguamento periodico dei prezzi.<br />
VI.4.1. “L&#8217;art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che tutti i contratti pubblici a esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. Scopo della disposizione, recante un regime legale della revisione dei prezzi prevalente su quello generale di diritto comune, è quello di coniugare l&#8217;esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle Amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell&#8217;offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 13.04.2015, n. 2086; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 26.01.2015, n. 293).<br />
VI.4.2. In particolare, “con la previsione dell&#8217;obbligo della revisione periodica del prezzo di un appalto di durata il legislatore ha inteso munire i contratti di forniture e di servizi di un meccanismo che a cadenze determinate verifichi la congruità del corrispettivo, con beneficio, incidente sull&#8217;equilibrio contrattuale, per entrambi i contraenti, sia perché l&#8217;appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l&#8217;alea propria dei contratti di durata, sia perché la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento della qualità o quantità di una prestazione divenuta per l&#8217;appaltatore eccessivamente onerosa o, comunque, non remunerativa” (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 3.06.2015, n. 278; T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 5.03.2015, n. 256; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 8.09.2015, n. 1220).<br />
VI.4.3. Ciò posto, “la norma di cui all&#8217;art. 115 d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) (secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo) ha natura imperativa, per cui si inserisce automaticamente e prevale addirittura sulla regolamentazione pattizia, cosicché nessuna preclusione è configurabile in ordine al diritto che trova titolo e disciplina nella legge” (Cons. di St., sez. VI, 7.05.2015, n. 2295; Cons. di St., sez. V, 21.07.2015, n. 3594).<br />
Invero, “la natura cogente e inderogabile dell&#8217;art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 … fa sì che, nei casi in cui la clausola citata non sia stata inserita nel regolamento contrattuale, operi il meccanismo di integrazione di cui all&#8217;art. 1339 c.c. Ne consegue, altresì, che eventuali clausole difformi contenute nei contratti sono nulle per contrasto con una norma imperativa” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 13.04.2015, n. 2086; T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 5.03.2015, n. 256 T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 3.03.2015, n. 160).<br />
Ciò significa che “l&#8217;istituto della revisione dei corrispettivi dei rapporti di durata così come disciplinato dagli artt. 115 e 7 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), costituisce una normativa speciale e derogatoria rispetto a quella del contratto di appalto contenuta nell&#8217;art. 1664 c.c.; la … giurisprudenza ha …,&nbsp;<em>infatti,</em>&nbsp;riconosciuto il carattere imperativo di tale normativa e la sua prevalenza su clausole difformi con il meccanismo della sostituzione automatica ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c. (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 6.02.2015, n. 245; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 26.01.2015, n. 293).<br />
VI.4.4. Tanto premesso, deve allora essere affermato il diritto dell’odierna ricorrente, limitatamente alle somme non prescritte, all’adeguamento dei prezzi per l’appalto misto unitariamente considerato (avuto riguardo all’oggetto principale), con contestuale dichiarazione di nullità dell’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni altra disposizione ivi contenuta nelle parti in cui, rispettivamente, escludono la revisione dei prezzi, richiamando l’art. 26 della l. n. 109/1994.<br />
VI.4.5. Non appare ultroneo specificare che, come nel caso di specie, “presupposto per l&#8217;applicazione della norma di cui all&#8217;art. 115 d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) (secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo) è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall&#8217;atto originario mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l&#8217;integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali, essendo in questo caso intervenuti tra le parti atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario, senza avanzare alcuna proposta di modifica del corrispettivo” (Cons. di St., sez. VI, 7.05.2015, n. 2295).<br />
VI.4.6. “Per il&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;della revisione prezzi, ex art. 115 del d.lgs. 163/2006, il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi e delle pubbliche forniture prevede che la revisione venga operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall&#8217;I.S.T.A.T. sull&#8217;andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti. A fronte, tuttavia, della mancata pubblicazione da parte dell&#8217;Istituto nazionale di statistica di tali dati, la revisione prezzi deve essere calcolata utilizzando l&#8217;indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dal medesimo I.S.T.A.T.” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 11.02.2015, n. 1017), “trattandosi del parametro generale al quale al momento si deve fare riferimento, potendo l&#8217;appaltatore solo in casi eccezionali affermare il suo diritto ad un maggior compenso revisionale fondato su criteri differenti, ma sempre tale da non superare i valori ottenibili con i predetti parametri (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 24.04.2014, n. 2306; sez. II, 13.04.2015, n. 2086).<br />
VI.4.7. Ora, pur sussistendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo (art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.), cionondimeno, in ragione del citato disposto dell&#8217;art. 6, comma 4, della legge 537/1993 e, ora, dell&#8217;art. 115 del codice dei contratti, la quantificazione di quanto dovuto a titolo di revisione del prezzo dell&#8217;appalto presuppone che il relativo procedimento sia già stato esercitato dall&#8217;Amministrazione, mentre, nel caso di specie, lo IACP non ha avviato alcun procedimento, sul presupposto che la revisione prezzi non si applicasse all&#8217;appalto di cui si tratta. Ciò determina:<br />
a) il rigetto della domanda tesa ad ottenere la condanna dell&#8217;Istituto menzionato al pagamento della somma quantificata in ricorso, ostando, “ai fini di una pronuncia di questo Giudice sul punto, il disposto dell&#8217;art. 34, comma 2, primo periodo, del c.p.a., secondo cui &#8220;in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati&#8221; (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21.01.2015, n. 222);<br />
b) l&#8217;accoglimento parziale della domanda subordinata, tesa a ottenere, in virtù dell&#8217;effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia, l’apertura del procedimento volto, sussistendone i presupposti, alla determinazione e alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, con individuazione, oltre che dei presupposti e degli indici da utilizzare, anche della tipologia d’interessi da applicare. “L&#8217;appaltatore vanta quindi un diritto soggettivo all&#8217;apertura del procedimento teso a determinare se sussistano i presupposti per la revisione del prezzo” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21.01.2015, n. 222).<br />
VI.4.8. Quanto alla cadenza e periodicità della revisione, “la citata previsione dimostra che la legge non ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di una clausola parametrica che indicizzi la controprestazione pecuniaria dell&#8217;amministrazione alle oscillazioni del mercato — seppur rilevate<em>ex post</em>&nbsp;— ma di un meccanismo che, a cadenze intervallate e predeterminate, comporti la determinazione di un «nuovo» corrispettivo per le prestazioni ancora da eseguire, rapportandolo all&#8217;andamento dei prezzi rilevato in un dato intervallo di tempo (TAR Campania, Napoli, sez. I, 29 luglio 2010 n. 17174; si veda anche TAR Puglia, Lecce, sez. III, 7 aprile 2010 n. 898). L&#8217;adeguamento del compenso quindi non deve collegarsi all&#8217;incremento dei costi secondo criteri di stretta e rigorosa equivalenza” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 20 aprile 2012 n. 674).<br />
A tal proposito, condivide il Collegio la considerazione che “la revisione prezzi riveste carattere periodico (operando con cadenza annuale, a decorrere dal compimento dell&#8217;anno successivo alla stipula del contratto di appalto di servizi) e si collega alla corretta determinazione dei compensi contrattuali, i quali devono essere corrisposti annualmente, previa espressa richiesta dell&#8217;interessato (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 3.03.2014 n. 188). Pertanto, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, la periodicità s’intende generalmente annuale in quanto l’anno rappresenta il termine di riferimento sia per ciò che attiene alla durata del contratto sia per ciò che concerne gli stanziamenti di bilancio necessari a fare fronte ai pagamenti dovuti dalla P.A. agli appaltatori (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 28.11.2012, n. 1944; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5.09.2012 n. 1634).<br />
VI.4.9. “Data la natura di debito di valuta propria del compenso a titolo di revisione dei prezzi in materia di contratti ad esecuzione periodica o continuativa, lo stesso è soggetto alla corresponsione degli interessi di mora per ritardato pagamento dal momento in cui sono dovuti e sino all&#8217;effettivo soddisfo, in applicazione del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 11 marzo 2013, n. 215), di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento della P.A<em>.</em>&nbsp;nelle transazioni, “mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, in mancanza della prova da parte dell’impresa creditrice di avere subito un danno maggiore dell’importo corrispondente agli interessi legali” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13.09.2013, n. 1926).<br />
VII. In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, va accolto limitatamente alla domanda tesa a ottenere l’annullamento degli atti impugnati e l’avvio del procedimento volto alla determinazione e alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi per l’appalto unitariamente considerato. Tali somme sono da computare sulla base degli indici &#8220;FOI&#8221;, oltre ad interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002, tenendo, altresì, conto, in sede d’istruttoria, della quantificazione già effettuata da parte ricorrente.<br />
VIII. La complessità della questione dedotta costituisce valida ragione per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:<br />
a) annulla la nota prot. n. US/2013/2497/UN in data 11.07.2013 dell’I.A.C.P. di Caserta;<br />
b) dichiara la nullità dell&#8217;art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto afferente la procedura di gara di cui si tratta;<br />
c) accerta il diritto della società ricorrente a che l&#8217;Amministrazione intimata proceda alla revisione del prezzo dell&#8217;appalto unitariamente considerato, limitatamente al periodo corrente dal 28.05.2008;<br />
d) compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere<br />
Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/12/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-12-2015-n-5835/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2015 n.5835</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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