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	<title>5834 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2018 n.5834</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-10-2018-n-5834/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-10-2018-n-5834/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2018 n.5834</a></p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente Stefano Fantini, Consigliere, Estensore Sulla revoca dell aggiudicazione provvisoria 1. Contratti P.A. Gara Provvedimenti Aggiudicazione provvisoria Revoca Comunicazione avvio procedimento Necessità Non sussiste Ragioni   2. Contratti P.A. Gara Responsabilità precontrattuale Provvedimento legittimo Parte Onere della prova Sussiste     1. La revoca dell aggiudicazione provvisoria non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-10-2018-n-5834/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2018 n.5834</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-10-2018-n-5834/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2018 n.5834</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente Stefano Fantini, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla revoca dell  aggiudicazione provvisoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br /> <strong>1. Contratti P.A.    Gara    Provvedimenti    Aggiudicazione provvisoria    Revoca    Comunicazione avvio procedimento    Necessità    Non sussiste    Ragioni </strong><br />  <br /> <strong>2. Contratti P.A.    Gara    Responsabilità precontrattuale    Provvedimento legittimo    Parte    Onere della prova    Sussiste</strong><br />  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p> 1. La revoca dell  aggiudicazione provvisoria non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale che si inserisce nell  ambito del procedimento di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo; solamente l  aggiudicazione definitiva attribuisce, in modo stabile, il bene della vita ed è pertanto idonea ad ingenerare un affidamento in capo all  aggiudicatario, sì da imporre l  instaurazione del contraddittorio procedimentale. In effetti, è del tutto fisiologico che all  aggiudicazione provvisoria della gara non faccia seguito quella definitiva. Del resto, non può sostenersi che il lungo tempo trascorso tra l  aggiudicazione e la revoca della stessa, nonché dell  intera gara abbia mutato la natura giuridica di atto provvisorio, ad effetti instabili, dell  aggiudicazione provvisoria.<br />  <br /> 2. In materia di appalti pubblici, per quel che concerne la domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale, sebbene la predetta responsabilità possa coesistere con un provvedimento legittimo, ponendosi in funzione del comportamento scorretto, <em>melius</em> contrario ai canoni della buona fede e correttezza, è pur sempre onere della parte provare, anche in via presuntiva, ma sulla base di allegazioni di fatto certe e precise, il pregiudizio subito, nei limiti dell  interesse negativo, e cioè il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale) ed il danno conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), nonchè i relativi rapporti di causalità tra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all  Amministrazione.<br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 10/10/2018<br /> N. 05834/2018REG.PROV.COLL.<br /> N. 04759/2017 REG.RIC.<br /> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Consiglio di Stato<br /> in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4759 del 2017, proposto da: <br /> Andrea Rustichelli, Ditta individuale Rustichelli Andrea, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con l  Associazione Ippocampo, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Pellegrino e Francesco Pignatiello, con domicilio eletto presso lo studio dell  avvocato Francesco Pignatiello in Roma, via in Arcione, n. 71; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sebastiano Capotorto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Domenico, n. 20; <br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. LAZIO    ROMA, Sez. II <em>bis</em>, n. 03434/2017, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Pignatiello e Capotorto;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1.- Il R.T.I con mandataria la ditta individuale Rustichelli Andrea ha interposto appello avverso la sentenza 13 marzo 2017, n. 3434 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II <em>bis</em>, con la quale è stato respinto il suo ricorso finalizzato al risarcimento del danno da ritardo, come pure i motivi aggiunti avverso il provvedimento di revoca della gara e dell  aggiudicazione.<br /> Si tratta della procedura aperta indetta dal Comune di Fiumicino per l  affidamento in concessione del suolo pubblico all  interno di un  area verde sita in località Isola Sacra, via di Villa Guglielmi, per la realizzazione di un chiosco e per la   gestione, manutenzione, custodia e sorveglianza dell  intero parco e correlata attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico  ; il compenso è costituito dal diritto di gestire e sfruttare economicamente il chiosco e l  area concessa.<br /> Il R.T.I. ditta Rustichelli ha partecipato alla procedura avviata nell  aprile 2013 ed è venuto informalmente a conoscenza del fatto che vi era stata solamente la sua offerta; nell  ottobre 2013 ha formulato istanza di accesso agli atti di gara, all  esito del quale ha appreso che era risultato aggiudicatario provvisorio fin dal 3 giugno 2013, con la conseguenza che, in applicazione dell  art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, doveva intendersi ormai aggiudicatario.<br /> Avendo l  Amministrazione comunale opposto l  inerzia sulla diffida dell  appellante a provvedere alla stipulazione del contratto, ha adito il giudice amministrativo al fine di accertare l  illegittimità del silenzio; con sentenza 25 giugno 2015, n. 8695 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, ha accolto il ricorso del raggruppamento e, per l  effetto, ordinato al Comune di Fiumicino di assumere un provvedimento espresso entro novanta giorni.<br /> Con la determina dirigenziale n. 39 del 14 giugno 2016 l  Amministrazione comunale, anziché concludere il procedimento di gara, ha tuttavia disposto la revoca, ai sensi dell  art. 21- <em>quinquies</em> della legge n. 241 del 1990, dell  aggiudicazione e dello stesso bando di gara per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ravvisati nel progetto della nuova Amministrazione, insediatasi nel mese di luglio 2013, volto alla realizzazione di un sottopasso viario nell  area sulla quale era stata prevista la realizzazione del chiosco, precisando altresì l  impossibilità di prendere in considerazione l  eventuale ricollocazione della concessione.<br /> Con il ricorso in primo grado il R.T.I. Rustichelli, oltre all  azione avverso il silenzio, sulla quale è intervenuta la sentenza già ricordata, ha anche chiesto la condanna del Comune di Fiumicino a provvedere alla stipulazione del contratto e poi, con motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento di revoca, sopravvenuto a distanza di circa tre anni dall  aggiudicazione, in asserita violazione della sentenza n. 8695 del 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, chiedendo altresì la condanna del Comune di Fiumicino al risarcimento del danno conseguente all  inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, alla perdita dell  aggiudicazione ed all  impossibilità di eseguire il contratto a causa dell  illegittimo provvedimento di revoca o comunque a titolo di responsabilità precontrattuale, nonché alla corresponsione dell  indennizzo.<br /> 2. &#8211; La sentenza appellata, come esposto, ha respinto il ricorso, limitatamente alla pretesa risarcitoria ed i motivi aggiunti. Quanto alla domanda di risarcimento per danno da ritardo, la sentenza l  ha ritenuto non provata; con riguardo ai motivi aggiunti, ha ritenuto legittima la revoca ed escluso la configurabilità di una responsabilità precontrattuale, come pure del diritto all  indennizzo, vertendosi al cospetto di un  aggiudicazione provvisoria.<br /> 3. &#8211; L  appello censura la sentenza insistendo sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo e reiterando i motivi aggiunti di primo grado.<br /> 4. &#8211; Si è costituito in resistenza il Comune di Fiumicino chiedendo la reiezione dell  appello.<br /> 5. &#8211; All  udienza pubblica del 15 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.- Il primo motivo di gravame censura la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo formulata nell  atto introduttivo e reiterata nei motivi aggiunti, motivata nella considerazione del mancato assolvimento dell  onere della prova sia con riguardo ai presupposti di carattere oggettivo che all  elemento soggettivo.<br /> Assume l  appellante che la violazione del termine finale del procedimento fa presumere la colpa dell  Amministrazione, la quale è eventualmente tenuta alla dimostrazione dell  esistenza di un errore scusabile; aggiunge inoltre che il danno da ritardo prescinde dalla fondatezza o meno della pretesa sostanziale e si sostanzia anzitutto nel pregiudizio derivante dalla mancata restituzione del deposito cauzionale provvisorio, per un ammontare di euro 6.237,00, cui vanno aggiunti gli interessi dal giugno del 2013.<br /> Il motivo è infondato.<br /> La pretesa finalizzata al risarcimento del danno da ritardo non è sostenuta dalla prova del danno subito, di cui è chiesta una liquidazione in via equitativa, circostanza che assume di per sé portata assorbente.<br /> Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale nel sistema attualmente vigente il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita ed è subordinato, tra l  altro, anche alla dimostrazione che l  aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e quindi alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse; ciò in quanto l  entrata in vigore dell  art. 2-bis della legge n 241 del 1990 non ha elevato a bene della vita, suscettibile di autonoma protezione mediante il risarcimento del danno, l  interesse procedimentale al rispetto dei termini dell  azione amministrativa avulso da ogni riferimento alla spettanza dell  interesse sostanziale, al cui conseguimento il procedimento stesso è finalizzato; sotto altro profilo deve altresì ricordarsi che il riconoscimento della responsabilità dell  Amministrazione per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l  accertamento che l  inosservanza delle cadenze procedimentali è imputabile a colpa o dolo dell  Amministrazione medesima, che il danno lamentato è conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell  Amministrazione, nonché la prova del danno lamentato (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 23 giugno 2017, n. 3068; IV, 2 novembre 2016, n. 4580; IV, 6 aprile 2016, n. 1371).<br /> La sentenza appellata, pur ritenendo, in ciò discostandosi dal già richiamato indirizzo prevalente, superata la logica della spettanza, ha comunque condivisibilmente accertato l  assenza di prova in ordine al danno ed anche all  elemento soggettivo della colpa.<br /> Quanto al profilo assorbente del danno, non può non rilevarsi l  improprio e peraltro indimostrato riferimento alla mancata restituzione della cauzione provvisoria, atteso che, in caso di revoca dell  aggiudicazione da parte della stazione appaltante, va presunta la restituzione all  aggiudicatario della cauzione provvisoria (ed eventualmente anche di quella definitiva, ove versata), che deve essere richiesta e le cui pertinenti voci non possono dunque essere conteggiate in sede di risarcimento del danno, neppure a titolo di responsabilità precontrattuale (in termini Cons. Stato, VI, 19 giugno 2009, n. 4138; Ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6). Merita aggiungere come la sentenza di prime cure abbia, con riguardo al deposito cauzionale, evidenziato che si tratterebbe comunque di un importo sprovvisto di un valido nesso di derivazione con la condotta omissiva (rispetto all  obbligo di provvedere entro un termine finale predeterminato) lamentata.<br /> Nessun  altra voce di danno risulta allegata e tanto meno documentata dall  appellante.<br /> 2. &#8211; Con il secondo motivo di appello, riproduttivo del primo motivo aggiunto in primo grado, il R.T.I. Rustichelli critica la sentenza per non avere ritenuto configurabile una violazione della precedente sentenza n. 8695 del 2015, che non si sarebbe limitata ad accertare l  obbligo, gravante sull  Amministrazione, di provvedere portando a compimento la procedura di gara, ma di stipulare il contratto ovvero fornire le ragioni per cui la gara non era stata conclusa; di conseguenza sarebbe elusivo del giudicato, e dunque nullo, l  impugnato provvedimento di revoca, che viene a reiterare, con sviamento di potere, l  inadempimento già accertato dal primo giudice con la sentenza resa sull  azione avverso il silenzio.<br /> Anche tale motivo è infondato.<br /> Condivisibilmente la sentenza appellata ha ritenuto che con la prima sentenza (la n. 8695 del 2015) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha riconosciuto l  illegittimità dell  inerzia opposta dall  Amministrazione, ritenendo «<em>indubitabile che -a fronte delle richieste dei ricorrenti- si configura un obbligo di provvedere da parte dell  Amministrazione intimata quanto meno nei limiti dell  obbligo di fornire una risposta espressa agli stessi in ordine alla mancata conclusione della procedura di gara in questione</em>», coerentemente ordinando, per l  effetto, al Comune di Fiumicino di assumere un provvedimento espresso sulle istanze dei ricorrenti entro novanta giorni. Tale statuizione, in relazione ai suoi propri limiti oggettivi, non ha in alcun modo limitato l  ambito della discrezionalità dell  Amministrazione stessa in ordine al <em>quid</em>, con la conseguenza che non era preclusa la possibilità di adottare un provvedimento di revoca (dell  aggiudicazione e del bando), espressione del potere di riesame proprio dell  Amministrazione.<br /> 3. &#8211; Il terzo motivo di appello critica la sentenza per non avere rilevato i profili di illegittimità del provvedimento di revoca, nella prospettiva della mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, in violazione dell  art. 7 della legge n. 241 del 1990, idonei ad escludere un  ipotesi di provvedimento il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto assunto, rilevante ai sensi dell  art. 21- <em>octies</em>, comma 2, della stessa legge.<br /> Il motivo è infondato, in quanto, seppure il carattere discrezionale della revoca non consente, di per sé, di applicare la regola conservativa sancita dall  art. 21-<em>octies</em>, comma 2, della legge n. 241 del 1990 in merito alla natura non invalidante delle violazioni formali e procedurali non influenti sull  esito finale del procedimento, occorre riconoscere come nella fattispecie in esame sia stata revocata un  aggiudicazione provvisoria, per la quale non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento.<br /> Infatti la possibilità che all  aggiudicazione provvisoria della gara non faccia seguito quella definitiva è evento del tutto fisiologico, che esclude qualsivoglia affidamento tutelabile; pertanto la revoca (come pure l  annullamento) dell  aggiudicazione provvisoria non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale che si inserisce nell  ambito del procedimento di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo; solamente l  aggiudicazione definitiva attribuisce, in modo stabile, il bene della vita ed è pertanto idonea ad ingenerare un affidamento in capo all  aggiudicatario, sì da imporre l  instaurazione del contraddittorio procedimentale (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 4 dicembre 2017, n. 5689).<br /> Né può sostenersi che il lungo tempo trascorso tra l  aggiudicazione e la revoca della stessa, nonché dell  intera gara abbia mutato la natura giuridica di atto provvisorio, ad effetti instabili, dell  aggiudicazione provvisoria, atteso che il termine di trenta giorni stabilito dall  art. 12 del d.lgs. n. 163 del 2006 comporta solamente che l  aggiudicazione si consideri, nel silenzio dell  Amministrazione, approvata, ma non che essa determini l  aggiudicazione definitiva, la quale resta sempre sottoposta alla verifica del possesso dei requisiti in capo all  aggiudicataria.<br /> 4.- Le considerazioni ora esposte inducono alla reiezione anche del quarto motivo, incentrato sull  illegittimità del provvedimento di revoca, in quanto asseritamente non assistito dai presupposti di cui all  art. 21- <em>quinquies</em>della legge n. 241 del 1990, non accompagnato da una motivazione rafforzata che tenga conto anche del lungo tempo decorso, specie con riguardo alla compatibilità della concessione (eventualmente ricollocata) con il progetto di sottopasso, ed in assenza dell  indennizzo prescritto dall  art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.<br /> La revoca dell  aggiudicazione provvisoria non richiede infatti l  assolvimento di un particolare obbligo motivazionale.<br /> In ogni caso la determina n. 39 del 2016 dà adeguatamente conto delle ragioni della revoca dell  aggiudicazione provvisoria e del bando di gara, ravvisandole nei sopravvenuti motivi di interesse pubblico, non previsti al momento dell  aggiudicazione stessa e consistenti nella realizzazione, decisa dalla nuova Amministrazione comunale, di un sottopasso viario (invero in fase ancora di progettazione) proprio in corrispondenza dell  area adiacente alla Villa Guglielmi sulla quale era stata prevista la realizzazione del chiosco, ed al contempo della impossibilità di una ricollocazione della concessione in ragione dell  insistenza sulle aree adiacenti della riserva naturale statale del litorale romano, di cui al d.m. 29 marzo 1996, contenente restrittive misure provvisorie di salvaguardia.<br /> 5. &#8211; Con il quinto motivo viene poi censurata la sentenza per avere disatteso la domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale e non avere riconosciuto il diritto all  indennizzo di cui all  art. 21<em>&#8211; quinquies</em> della legge n. 241 del 1990.<br /> Anche tale motivo deve essere respinto.<br /> L  indennizzo non spetta in caso di aggiudicazione provvisoria, trattandosi, come già osservato, di provvedimento avente per sua natura efficacia destinata ad essere superata con l  emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, mentre l  art. 21- <em>quinquies</em> della legge n. 241 del 1990 correla detto indennizzo ai soli provvedimenti amministrativi   ad effetti durevoli   (così Cons. Stato, V, 21 aprile 2016, n. 1600; III, 7 luglio 2017, n. 3359), locuzione nella quale non rientrano l  aggiudicazione non definitiva e gli atti propedeutici, quale il bando di gara.<br /> Con riguardo alla domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale, osserva la Sezione che si tratta di pretesa sfornita della prova del danno sia in ordine all  <em>an</em> che al <em>quantum</em>.<br /> E   vero che la responsabilità precontrattuale può coesistere con un provvedimento legittimo, ponendosi in funzione del comportamento scorretto, <em>melius</em> contrario ai canoni della buona fede e correttezza (così Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5; IV, 16 maggio 2018, n. 2907), ma ciò non toglie che sia onere della parte provare, anche in via presuntiva, ma sulla base di allegazioni di fatto certe e precise, il pregiudizio subito, nei limiti dell  interesse negativo, e cioè il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale) ed il danno conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), nonchè i relativi rapporti di causalità tra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all  Amministrazione.<br /> 6. &#8211; In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l  appello deve essere respinto.<br /> La peculiarità e complessità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Saltelli, Presidente<br /> Roberto Giovagnoli, Consigliere<br /> Fabio Franconiero, Consigliere<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br />  </p>
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