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	<title>5823 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5823 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.5823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-10-2011-n-5823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-10-2011-n-5823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.5823</a></p>
<p>Pres. Lignani – Est. Lipari CMO Srl (Avv. A. Abbamonte) c/ ASL Napoli 3 Sud (Avv. R. A. Peluso) sulla giurisdizione del G.A. nelle controversie che attengono all&#8217;accertamento di un diritto soggettivo di credito al pagamento di prestazioni sanitarie Giurisdizione e competenza – Sanità – Accreditamento provvisorio &#8211; Controversia &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-10-2011-n-5823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.5823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-10-2011-n-5823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.5823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani – Est. Lipari<br /> CMO Srl (Avv. A. Abbamonte) c/ ASL Napoli 3 Sud (Avv. R. A. Peluso)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. nelle controversie che attengono all&#8217;accertamento di un diritto soggettivo di credito al pagamento di prestazioni sanitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Sanità – Accreditamento provvisorio &#8211; Controversia &#8211; Pagamento prestazioni sanitarie-  Accertamento diritto – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione esclusiva  amministrativa quando la domanda fatta valere in giudizio riguardi  l’accertamento di un diritto soggettivo di credito al pagamento di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti del S.S.R, tenuto conto che il diritto soggettivo alle remunerazione delle prestazioni sanitarie specialistiche è intimamente intrecciato con le questioni riguardanti l’esercizio del potere pubblicistico in materia di organizzazione del servizio sanitario e l’accertamento del titolo su cui si basa la gestione del pubblico servizio sanitario affidato mediante il sistema dell’accreditamento provvisorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 6620/2011, proposto da:<br />
<b>CMO Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>ASL Napoli 3 Sud<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosa Anna Peluso, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli,29; Regione Campania; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, n. 468/2011.</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Peluso;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorso può essere definito nel merito.<br />	<br />
La sentenza impugnata, pronunciata in forma semplificata, ha dichiarato “inammissibile per difetto di giurisdizione” il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento di diversi atti adottati dalla ASL Napoli 3 Sud (già ASL NA 5), concernenti la contestazione delle prestazioni mediche specialistiche svolte dalla società ricorrente, nell’ambito del rapporto di accreditamento con il Servizio Sanitario nel corso del 2010, con riferimento ai mesi da marzo a luglio.<br />	<br />
In particolare, gli atti impugnati in primo grado invitavano la ricorrente ad “emettere note di credito” a favore della ASL, per le prestazioni di Laboratorio lettera “R” del Nomenclatore Tariffario, asserendo che non siano rimborsabili in regime di accreditamento, in quanto “non previste per la branca”.<br />	<br />
L’appellante contesta la pronuncia, mentre l’amministrazione resiste al gravame.<br />	<br />
2. L’appello è fondato.<br />	<br />
La pronuncia del TAR richiama l’articolo 133, comma 1, lettera <i>c)</i>, del codice del processo amministrativo, in forza del quale:<br />	<br />
“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: (…) <i>c)</i> le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità.”<br />	<br />
3. A dire del TAR, la controversia in esame riguarda gli atti dell’amministrazione sanitaria “inerenti al recupero di indebiti su corrispettivi dovuti per l’erogazione di prestazioni assistenziali in regime di provvisorio accreditamento.” <br />	<br />
Pertanto, la domanda proposta riguarda “l’accertamento di un diritto soggettivo di credito al pagamento di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti del S.S.R.”<br />	<br />
Va osservato, però, che nel caso di specie, l’oggetto del ricorso di primo grado è rappresentato dalla impugnazione degli atti con cui l’amministrazione sanitaria ha disconosciuto la riconducibilità al rapporto di accreditamento provvisorio delle prestazioni di cui alla “lettera R”, svolte dalla ricorrente. Si tratta, cioè, di determinazioni dell’amministrazione, le quali, seppure ritenute prive di carattere provvedimentale (come affermato dal TAR), intendono mettere in discussione l’oggetto del rapporto di accreditamento tra la ASL e il centro medico appellante.<br />	<br />
4. È vero che l’interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla parte ricorrente ha contenuto patrimoniale e mira, in ultima analisi, al riconoscimento della pretesa creditoria alla remunerazione delle prestazioni specialistiche erogate agli assistiti privati. <br />	<br />
Ma è indiscutibile che la posizione sostanziale fatta valere in giudizio è direttamente correlata all’accertamento del titolo su cui si basa la gestione del pubblico servizio sanitario affidata al Centro appellante, mediante il sistema dell’accreditamento provvisorio.<br />	<br />
Il diritto soggettivo alle remunerazione delle prestazioni sanitarie specialistiche è intimamente intrecciato con le questioni riguardanti l’esercizio del potere pubblicistico in materia di organizzazione del servizio sanitario e la definizione del rapporto con il gestore privato.<br />	<br />
Si tratta, quindi, di una delle situazioni tipiche, nelle quali, alla luce degli indirizzi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza n. 204/2004), trova piena giustificazione la giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché resta centrale l’esercizio del potere pubblicistico e la verifica della sua legittimità.<br />	<br />
5. La controversia in esame, quindi, non riguarda la mera affermazione del diritto soggettivo al pagamento di un corrispettivo, ma investe la questione più ampia della sussistenza e dell’estensione della convenzione di accreditamento tra l’amministrazione e la parte appellante, con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.<br />	<br />
In concreto, si tratta di stabilire se l’accreditamento provvisorio comprenda, o meno, anche le prestazioni specialistiche incluse nella lettera “R” del Nomenclatore Tariffario. Tale questione non rileva in via meramente incidentale, per accertare la sussistenza del diritto soggettivo vantato dalla parte dalla appellante, ma costituisce l’oggetto principale della controversia. Ciò emerge dalla circostanza che la ASL ha ripetutamente asserito, con le note impugnate in primo grado, che il rapporto di accreditamento con l’appellante non comprende la branca di cui alla lettera R.<br />	<br />
La giurisprudenza delle Sezioni Unite è ferma nel ritenere che la giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste anche quando la richiesta di pagamento di somme di denaro si collega in modo diretto con la questione riguardante l’esistenza del potere dell’amministrazione concedente con riguardo all’espletamento dell’attività di servizio pubblico concessa, oppure sugli atti posti in essere dall’ente concedente nel corso del suo svolgimento (Cass., 23 dicembre 2005, n. 28501).<br />	<br />
6. Anche questa Sezione ha affermato il principio secondo cui la controversia avente ad oggetto il contenuto di un rapporto di tipo concessorio e le prestazioni rese nell&#8217;espletamento di un servizio pubblico -quale quello sanitario- resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (in base all&#8217;art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, nel testo sostituito dall&#8217;art. 7 della legge n. 205/2000, come emendato dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale e trasfuso nell&#8217;art. 133, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, allorché la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo o si valga della facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo (Cons. Stato Sez. III, 14 giugno 2011, n. 3611).<br />	<br />
Ora, nella vicenda in esame, gli atti impugnati si basano proprio sulla affermazione secondo cui l’interessata sarebbe priva del prescritto accreditamento.<br />	<br />
Ne deriva che la controversia non spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non è affatto limitata al solo accertamento del diritto alla corresponsione di indennità o altre somme pecuniarie, in relazione ad un rapporto “paritario” con l’amministrazione, ma investe il profilo pubblicistico della esatta portata del rapporto concessorio, attuato mediante lo strumento dell’accreditamento.<br />	<br />
7. In definitiva, l’appello deve essere accolto, con la conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.<br />	<br />
L’onere delle spese di questa fase del giudizio potrà essere stabilito con la decisione di merito.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l &#8216;appello e, per l&#8217;effetto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;<br />	<br />
Annulla la sentenza appellata e rinvia la causa al giudice di primo grado.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/10/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-31-10-2011-n-5823/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2011 n.5823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.5823</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-5-2007-n-5823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-5-2007-n-5823/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-5-2007-n-5823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.5823</a></p>
<p>Pres. est. F. Giamportone Rosaria Peraino (Avv. Francesco Fierro) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace). sull&#8217;improcedibilità del ricorso a seguito della presentazione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85; sulla necessità che la P.A. emani un nuovo provvedimento a seguito della richiesta di riesame dell&#8217;abusività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-5-2007-n-5823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.5823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-5-2007-n-5823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.5823</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. F. Giamportone  <br /> Rosaria Peraino (Avv. Francesco Fierro) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;improcedibilità del ricorso a seguito della presentazione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85; sulla necessità che la P.A. emani un nuovo provvedimento a seguito della richiesta di riesame dell&#8217;abusività dell&#8217;opera; sulla mancata conformità agli strumenti urbanistici di un immobile realizzato in area vincolata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Impugnazione di ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione – Successiva presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85 – Improcedibilità del ricorso.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Impugnazione di ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione – Successiva presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85 – Necessità che la P.A. emani un nuovo provvedimento – Sussiste.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Immobile realizzato su un’area vincolata – Conformità agli strumenti urbanistici – Non può ritenersi sussistente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85, successivamente alla impugnazione dell&#8217;ordinanza di demolizione &#8211; o alla notifica di altro genere di provvedimenti di irrogazioni di sanzioni relative ad abusi edilizi &#8211; produce l&#8217;effetto di rendere improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l&#8217;impugnazione stessa (1).</p>
<p>2. Il riesame dell’abusività dell&#8217;opera al fine di verificarne la eventuale sanabilità &#8211; provocato dall&#8217;istanza ex art. 13 legge n. 47/85 &#8211; comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito (di accoglimento o di rigetto) o implicito (di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell&#8217;impugnativa.</p>
<p>3. Laddove risulti per tabulas che l’immobile oggetto dell’istanza di accertamento di conformità è stato realizzato su di un’area soggetta a vincolo peasistico-ambientale, l’opera non può ritenersi in alcun modo conforme agli strumenti urbanistici vigenti.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. tra le tante, T.A.R. Campania, Sez. I, 18 maggio 2006 n. 4743 e 2 maggio 2005 n. 705; Sez. IV, 11 giugno 2004 n. 9421; T.A.R. Liguria, Sez. I, 29 settembre 2006 n. 1159</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;improcedibilità del ricorso a seguito della presentazione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85; sulla necessità che la P.A. emani un nuovo provvedimento a seguito della richiesta di riesame dell&#8217;abusività dell&#8217;opera; sulla mancata conformità agli strumenti urbanistici di un immobile realizzato in area vincolata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  5823/07         R.Sent. <br />
NN 9294/97 e  7255/98 R.G.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
 Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti nn. 9294/1997 e 7255/1998 proposti da</p>
<p> <b>Peraino Rosaria</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Fierro, e domiciliata presso la Segreteria del T.A.R.,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Pozzuoli</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Starace, presso il cui studio in Napoli, Riviera di Chiaia n. 207, è elettivamente domiciliato,</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO (previa sospensione)<br />
(quanto al ric. n. 9294/97)<br />
1) delle ordinanze sindacali nn. 49 e 60 del 29.7.1997 e n. 60 bis del 3.9.1997, concernente la sospensione dei lavori e la  demolizione del fabbricato abusivo realizzato dalla ricorrente in Pozzuoli, in  via Cuma Licola n. 174;<br />
2) di ogni altro atto propedeutico e consequenziale;<br />
(quanto al ric. n. 7255/1998)<br />
1) dell’ordinanza sindacale n. 29493 del 23.6.1998 di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e di acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale;<br />
2) del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985;<br />
3) di ogni altro atto propedeutico e consequenziale.<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati; <br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune intimato;<br />
Viste le note difensive prodotte dalla ricorrente nel ricorso n. 7255/1998;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Relatore il Presidente  Filippo Giamportone;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 16 maggio 2007 i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con un primo ricorso (n. 9294/1997), ritualmente notificato e depositato, la  ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, concernenti la sospensione dei lavori e la demolizione del fabbricato abusivo realizzato in Pozzuoli, in  via Cuma Licola n. 174.<br />
Ha dedotto le seguenti censure:<br />
1) Violazione di legge. Eccesso di potere. Omessa motivazione.<br />
Il manufatto non contrasta con gli strumenti urbanistici, per cui è sanabile ai dell’art. 13 della legge n. 47/1985;<br />
2) Inopportunità dei provvedimenti impugnati, in quanto contrastanti con l’interesse pubblico e fonte di danno grave ed irreparabile per la ricorrente.<br />
Con un secondo ricorso (n. 7255/1998), anch’esso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe, riguardanti l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, l’acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale ed il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985.<br />
A supporto dell’impugnativa sono state sostanzialmente dedotte le medesime doglianze prospettate con il primo ricorso.<br />
Conclusivamente, la ricorrente, per entrambi i ricorsi  ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento dei relativi provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese. <br />
Per resistere ai ricorsi di cui sopra si è costituito il Comune intimato , il quale però non prodotto scritti difensivi.<br />
Con ordinanza collegiale n. 1546 del 10.12.1997 la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnata con il primo ricorso è stata respinta, mentre con ordinanza n. 990 del 9.9.1998 è stata accolta l’istanza cautelare formulata in seno al secondo ricorso.<br />
In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato note difensive nel ricorso n. 7255/98, deducendo e documentando, in ordine al manufatto in argomento, la presentazione di due istanze di condono edilizio (una a suo nome e l’altra a nome del coniuge Baldi Salvatore) ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003. <br />
Alla pubblica udienza del 16 maggio 2007 i ricorsi, chiamati congiuntamente, sono  stati posti in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente, i due ricorsi, stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, vanno riuniti per essere decisi con una pronuncia.<br />
Il primo ricorso n. 9294/1997 è improcedibile.<br />
Posto che la ricorrente in data 15.12.1997 ha presentato  domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985 (ora art. 36 del D.L.vo  380/2001), osserva il Collegio che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di rilevare come la presentazione di tale istanza, successivamente alla impugnazione dell&#8217;ordinanza di demolizione -o alla notifica di altro genere di provvedimenti di irrogazioni di sanzioni relative ad abusi edilizi- produca l&#8217;effetto di rendere improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l&#8217;impugnazione stessa (Cfr. tra le tante, T.A.R. Campania, Sez. I, 18 maggio 2006 n. 4743 e 2 maggio 2005 n. 705; Sez. IV, 11 giugno 2004 n. 9421; T.A.R. Liguria, Sez. I, 29 settembre 2006 n. 1159)<br />
Ed invero, il riesame dell’abusività dell&#8217;opera al fine di verificarne la eventuale sanabilità -provocato dall&#8217;istanza degli interessati- comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito (di accoglimento o di rigetto) o implicito (di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell&#8217;impugnativa.<br />
Applicando siffatti criteri alla controversia in esame, nella quale la documentata presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria è successiva alla proposizione del ricorso avverso l’ordinanza  di demolizione adottata  dal Comune di Pozzuoli, deve dichiararsi l&#8217;improcedibilità del gravame, stante la sopravvenuta carenza di interesse al conseguimento di una qualche decisione avverso l’atto impugnato, destinato comunque ad essere sostituito dalle determinazioni esplicite od implicite adottate sulla proposta istanza di sanatoria.<br />
Il secondo ricorso n. 7255/98 è, viceversa, infondato.<br />
Con detto ricorso la ricorrente impugna il silenzio-rigetto formatasi sull’istanza di concessione edilizia in sanatoria avanzata ai sensi dell’art. 13 avanti citato.<br />
Al riguardo, assume l’interessata, oltretutto in maniera generica, che il manufatto abusivamente realizzato “non contrasta con gli strumenti urbanistici vigenti”, per cui non si comprende il rigetto tacito dell’istanza suddetta.<br />
Sul punto va rilevato che il predetto art. 13 (ora art. 36 del D.P.R. n. 380/2001) stabilisce che il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.<br />
Ebbene, dalla perizia giurata, allegata alla suddetta domanda di sanatoria, viene dato atto che l’area su cui è stato realizzato l’immobile ricade in zona E-A (agricola su aree di interesse archeologico) ed in zona P.I.R. (protezione integrale con restauro paesistico-ambientale)<br />
In buona sostanza, l’immobile in argomento è stato realizzato in area vincolata, sicchè non può ritenersi conforme agli strumenti urbanistici.<br />
Di ciò, peraltro, la ricorrente ha chiaro sentore, tanto che in data  9.12.2004 ha avanzato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003.<br />
Impregiudicato, pertanto, l’esito di detta domanda, sulla quale il Comune resistente è tenuto a pronunciarsi, il rigetto implicito della domanda ex art. 13 citato deve ritenersi legittimo.<br />
Dalla rilevata legittimità del silenzio-rigetto impugnato consegue anche, ai limitati fini che qui rilevano, la legittimità del provvedimento, parimenti impugnato, dell’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio del Comune.<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
In ordine ad entrambi i ricorsi si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare le relative spese, tenuto anche conto della risalenza dei ricorsi medesimi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, riuniti i ricorsi in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso n. 9294/97 e respinge il ricorso n. 7255/98.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli il 16 maggio 2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Filippo Giamportone, Presidente ed estensore;<br />
&#8211; Maria Abbruzzese, Consigliere;<br />
&#8211; Ida Raiola, Referendario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-30-5-2007-n-5823/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.5823</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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