<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5812 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5812/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5812/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>5812 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5812/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/11/2006 n.5812</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-7-11-2006-n-5812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-7-11-2006-n-5812/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-7-11-2006-n-5812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/11/2006 n.5812</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che dichiara illegittimo l’incremento delle tariffe di pedaggio autostradale (collegato agli investimenti effettivamente realizzati) considerato il grave ed irreparabile danno derivante all’appellante concessionaria dall’esecuzione della sentenza di primo grado, in relazione al bilancio della stessa nonché alla difficoltà di effettuare rimborsi o integrazioni postume. (G.S.) REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-7-11-2006-n-5812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/11/2006 n.5812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-7-11-2006-n-5812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/11/2006 n.5812</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che dichiara illegittimo l’incremento delle tariffe di pedaggio autostradale (collegato agli investimenti effettivamente realizzati) considerato il grave ed irreparabile danno derivante all’appellante concessionaria  dall’esecuzione della sentenza di primo grado, in relazione al bilancio della stessa nonché alla difficoltà di effettuare rimborsi o integrazioni postume. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 5812/2006<br />
Registro Generale: 8516/2006</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Paolo Salvatore<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Salvatore Cacace<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />
Cons. Eugenio Mele<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Novembre 2006<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>STRADA DEI PARCHI SP.A.</b>rappresentato e difeso da: Avv.  MARIO SANINO<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIALE PARIOLI N. 180  presso STUDIO LEGALE SANINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LAZIO</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  GENNARO TERRACCIANOcon domicilio  eletto in Roma  PIAZZA DI SPAGNA 35  presso GENNARO TERRACCIANO</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>A.N.A.S. S.P.A. &#8211; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>AUTOSTRADE PER L&#8217;ITALIA S.P.A.</b>  non costituitosi;<br />
<b>REGIONE ABRUZZO</b> rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  PAOLA DI SALVATORE, SANDRO PASQUALI e VINCENZO CERULLI IRELLI  con domicilio  eletto in Roma  VIA DORA,1 presso VINCENZO CERULLI IRELLI</p>
<p><b>TOTO S.P.A.</b>rappresentata e difesa dagli avvcati Giuliano Milia e Mirco D’Alicandro, domiciliata in Roma, Viale Mazzini, 119 presso l’avvocato Oreste Bisazza Terracini;<br />
<b>PROVINCIA DI TERAMO</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  ANTONIO ZECCHINO, PAOLO GRASSI e STELIO MANGIAMELI  con domicilio  eletto in Roma  VIA COLA DI RIENZO, 212<br />
presso STELIO MANGIAMELI</p>
<p><b>COMUNITA&#8217; MONTANA DEL GRAN SASSO ZONA “O”</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  PAOLO GRASSI e STELIO MANGIAMELI<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA COLA DI RIENZO, 212  presso STELIO MANGIAMELI</p>
<p>Interveniente ad Adiuvandum</p>
<p><b>ASS. ITALIANA SOCIETA&#8217; CONCESSIONARIE AUTOSTRADE E TRAFORI</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  ANGELO CLARIZIA<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2  presso ANGELO CLARIZIA</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III  9917/2006, resa tra le parti, concernente ADEGUAMENTI TARIFFARI PEDAGGI   AUTOSTRADALI ANNO 2006.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  A.N.A.S. S.P.A.<br />  ASS. ITALIANA SOCIETA&#8217; CONCESSIONARIE AUTOSTRADE E TRAFORI<br />  COMUNITA&#8217; MONTANA DEL GRAN SASSO ZONA “O”<br />  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br />  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />  PROVINCIA DI TERAMO    REGIONE ABRUZZO    REGIONE LAZIO<br />
TOTO S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice  e uditi  altresì, per le parti l’avvocato Sanino, l’avvocato Cerulli Irelli, l’Avvocato dello Stato Ventrella, l’avvocato Terracciano, l’avvocato Mangiameli e l’avvocato Clarizia;<br />
Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, il complesso dei motivi di appello &#8211; relativi sia al rito che al merito &#8211; presenta profili degni di positiva valutazione, quantomeno in parte qua;<br />
Considerato, altresì, che sussiste il requisito del pregiudizio grave e irreparabile che deriva alla Società appellante dalla esecuzione della sentenza impugnata, sia per la situazione relativa al riallineamento delle tariffe, sia per motivi di bilancio e finanziari, sia per la difficoltà se non impossibilità di rimborsi o integrazioni postume;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8516/2006) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Novembre 2006<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Sergio De Felice</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Paolo Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />Rosario Giorgio Carnabuci</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-7-11-2006-n-5812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/11/2006 n.5812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5812</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5812/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5812</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Cafini D’Aco e altri (Avv.ti G. Cusimano, L. C. Ocello e G. Ligato) c. Direzione Provinciale del Tesoro di Catanzaro, Ministero del tesoro (n.c.) il giudizio di ottemperanza delle decisioni della Corte dei Conti deve essere proposto dinanzi allo stesso giudice contabile che ha emesso la sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5812</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Cafini<br /> D’Aco e altri (Avv.ti G. Cusimano, L. C. Ocello e G. Ligato) c. Direzione Provinciale del Tesoro di Catanzaro, Ministero del tesoro (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>il giudizio di ottemperanza delle decisioni della Corte dei Conti deve essere proposto dinanzi allo stesso giudice contabile che ha emesso la sentenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Giurisdizione e competenza &#8211; Giudizio di ottemperanza per le decisioni della Corte dei Conti &#8211;  Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Proponibilità dinanzi alla Corte dei Conti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In virtù dell’interpretazione estensiva dell’art. 10, co.2, L. 205 del 2000, il giudizio di ottemperanza per le decisioni della Corte dei Conti deve essere  proposto dinanzi allo stesso giudice contabile che ha emesso la sentenza. Infatti la ratio della suddetta norma consiste nell’esigenza di ricondurre il sistema della giurisdizione contabile nella logica di maggiore efficienza della giurisdizione amministrativa, nel suo complesso, attribuendo allo stesso plesso giurisdizionale da cui deriva la decisione il potere di disporre del mezzo necessario alla sua esecuzione, sia che si tratti di sentenza non sospesa,  sia a maggior ragione se si tratti di sentenza ormai passata in giudicato e, quindi, fornita della certezza legale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il giudizio di ottemperanza delle decisioni della Corte dei Conti deve essere  proposto dinanzi allo stesso giudice contabile che ha emesso la sentenza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.5812/2005<br />
Reg.Dec.<br />
N.  2873 Reg.Ric.<br />
ANNO   2000</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2873 del 2000, proposto da<br />
<b>D’Aco Stefano, Ligato Vincenzo, Francese Giuseppe, Donato Teresa Maria, Russo Vittoria, Baiocco Ersilia, Minarchi Elena, Rizzo Domenica e Genua Antonino</b>,  rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Cusimano, Liliana Carla Ocello e Giovanni Ligato ed elettivamente domiciliati nello studio del primo in Roma, via Cola Di Rienzo n.264;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Direzione Provinciale del Tesoro di Catanzaro</b>, in persona del rappresentante legale p.t. e il Ministero del tesoro, in persona del Ministro in carica, non costituitisi in giudizio;<br />
per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro  n. 31  del 20 gennaio 1999, resa tra le parti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2005, relatore il Consigliere Domenico Cafini. Nessuno è comparso per le parti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>	1. Con ricorso proposto davanti al TAR per la Calabria, Catanzaro, gli istanti chiedevano l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.198/c/97 della Corte dei Conti, Sezione  giurisdizionale della Calabria, in data 14.11.1996, con la quale era stato riconosciuto il diritto degli interessati alla riliquidazione della pensione in conseguenza dell’aumento contrattuale recepito con il D.P.R. n.345/1983 nonché dei benefici conseguenti alla sua applicazione. E ciò in quanto la competente Direzione provinciale del tesoro non avrebbe corrisposto nei loro confronti i miglioramenti dovuti, cosi come riconosciuti nella predetta sentenza.<br />	<br />
Con decisione n.31/1999 il TAR adito dichiarava inammissibile il ricorso stesso avendo ritenuto mancante nella specie qualsiasi volontà elusiva del giudicato.<br />
Contro tale pronuncia è interposto l’odierno appello con il quale gli interessati chiedono che, previo annullamento della sentenza impugnata, sia disposta la liquidazione in loro favore delle pensioni secondo i criteri esatti esemplificati nel tabulato allegato al ricorso medesimo ovvero la nomina di un Commissario ad acta affinché determini i criteri di calcolo che applichino e liquidino in forma esatta i benefici pensionistici riconosciuti dalla citata sentenza della Corte dei Conti, passata in giudicato. <br />
L’Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2005 la causa è stata assunta in decisione.</p>
<p>2. Deve osservare, in diritto, la Sezione che nel giudizio di ottemperanza, introdotto successivamente alla entrata in vigore della L. 21 luglio 2000 n. 205 ed avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza passata in cosa giudicata di una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, deve essere negata la giurisdizione del Consiglio di Stato.<br />
Infatti, indipendentemente dalla formulazione dell’art. 10, commi  2 e 3, della citata L. n. 205/2000, va ritenuto che l’intento del legislatore sia stato quello di attribuire allo stesso giudice contabile la tutela delle posizioni soggettive in relazione agli obblighi nascenti, per le amministrazioni pubbliche, dalle decisioni dal medesimo pronunciate.<br />
La ratio legis è invero nel senso di ricondurre il sistema della giurisdizione contabile nella logica di maggiore efficienza della giurisdizione amministrativa, nel suo complesso, attribuendo allo plesso giurisdizionale da cui deriva la decisione il potere di disporre dello mezzo necessario alla sua esecuzione, sia che si tratti di sentenza non sospesa,  sia a maggior ragione se si tratti di sentenza ormai passata in giudicato e, quindi, fornita della certezza legale.<br />
Ora il Consiglio di Stato, su tale aspetto particolare, ha avuto già occasione di pronunciarsi, affermando il proprio difetto di giurisdizione (cfr., tra le tante, cfr. Cons. Stato, VI Sez. 30.1.2002, n.539; ord. 24.6.2003, n.2634; IV Sez., 3.4.2001 n. 1949; 7.11.2002 n. 6051) e rilevando, in particolare, come sarebbe del tutto irragionevole ritenere che, per effetto della nuova normativa, l’esecuzione delle sentenze non sospese dal giudice contabile spetterebbe a quest’ultimo, mentre, al contrario, il giudizio di ottemperanza sulle stesse continuerebbe a spettare al complesso Tribunali Amministrativi Regionali-Consiglio di Stato, sulla base del combinato disposto della norma contenuta nell’art. 37, comma 3, della L. 6.12.1971 n. 1034 e dell’art. 27 n. 4 T.U. 26.6.1924 n. 1054.<br />
La stessa esigenza ermeneutica che ha dato luogo alla interpretazione estensiva della disposizione da ultimo citata e di quella contenuta nella legge n. 1034 del 1971, per ciò che riguarda il riparto della competenza fra Tribunali Amministrativi Regionali nei giudizi di ottemperanza su sentenze della Coste dei Conti (cfr., Ad. Pl. 22.12.1990 n. 11), deve ora indurre ad interpretare estensivamente la disposizione di cui all’art. 10, commi 2 e 3 della citata legge n. 205/2000, come espressione di una volontà normativa volta ad attribuire la fase giurisdizionale della concreta ed affettiva attribuzione, all’amministrato, del bene della vita che ha già costituito oggetto dell’accertamento cognitivo, allo stesso giudice che tale accertamento ha compiuto. (in tal senso, cfr. Sez. IV, 26.5.2003, n.2819)<br />
Il principio della unità ed esclusività della giurisdizione contabile, che ha certamente ispirato la disposizione contenuta nella legge del 2000 non può certo esaurirsi nell’ambito del procedimento di (mera) esecuzione (delle sentenze non sospese) ed in funzione meramente acceleratoria, lasciando ad altro giudice il campo dell’ottemperanza, nel quale entrano in giuoco pregnanti profili di merito, incidenti sulla natura e consistenza del diritto e finiscono con involgere esigenze interpretative della sentenza.<br />
Ed è proprio con riferimento a tale ultimo profilo &#8211; come evidenziato nella richiamata giurisprudenza &#8211; che l’esigenza logico-ermeneutica di una interpretazione estensiva, si rende più evidente, ove si tenga conto che il sistema della giurisdizione contabile era, prima ancora della legge n.205/2000, nel senso della attribuzione alla giurisdizione (esclusiva) delle stesse sezioni giurisdizionali, delle questioni delle quali si facesse interpretazione delle proprie sentenze (art. 78 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12.7.1934, n. 1214 ed art. 25 del Regolamento approvato con R.D. 13.8.1933, n. 1038). <br />
Le disposizioni da ultimo indicate &#8211; che peraltro sono espressamente richiamate dall’art. 6 del D.P.R. 24.6.1998, n. 260 &#8211; evidenziano, da un lato, la gravosità di un sistema che in materia pensionistica, escludeva la Corte dei Conti dal giudizio di ottemperanza delle proprie decisioni nella materia pensionistica, lasciando tuttavia alla stessa, espressamente, la giurisdizione della interpretazione delle sue sentenze.<br />
E’ possibile obiettare, come già osservato da questo Consiglio,  che l’interpretazione delle disposizioni di cui ai citati artt. 78  T.U. n. 1214 del 1934 e 25 n. 1038 del 1933 è nel senso della loro applicabilità ai soli giudizi di responsabilità; però tale conclusione non fa che rafforzare l’esigenza di ricondurre ad unità il sistema della giurisdizione contabile e pensionistica, attribuendo allo stesso giudice la fase ulteriore della concreta ed effettiva attribuzione al sfera giuridica della parte vittoriosa il bene della vita sul quale si è incentrata la fase cognitoria.<br />
L’esigenza di attribuire allo stesso giudice le due fasi della tutela è del resto già presente nella legge del 1971 (con l’attribuzione ai Tribunali amministrativi regionali del giudizio di ottemperanza delle decisioni di tali organi, non soltanto di quelle che non ha subito il riesame del grado di appello, ma anche di quelle che dal giudice di appello hanno ricevuto conferma), ed è andato affinandosi con l’attribuzione al giudice del contenzioso tributario della giurisdizione nella materia di ottemperanza alle sue pronunce (art. 70 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546).<br />
In conclusione, nel contesto come sopra delineato, non può ritenersi che vi sia spazio per la persistente interpretazione estensiva dell’art. art. 37, comma 3, della legge 6.12.1971 n. 1034 e dell’art. 27 n. 4 T.U. 26.6.1924 n. 1054, nel senso di ritenere tuttora appartenenti al plesso TAR-Consiglio di Stato il giudizio di ottemperanza sui giudicati delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti nella materia pensionistica, ancorché intervenute anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 205 del 2000 e ancor prima della istituzione delle sezioni regionali della Corte medesima, essendo tutta la materia transitata nella giurisdizione esclusiva dello stesso giudice investito della cognizione, a norma del più volte richiamato art. 10 della novella del 2000. (in tal senso, cfr. n.2819/2003 cit.).<br />
Ritiene, pertanto la Sezione, sulla base delle recenti acquisizioni giurisprudenziali in materia, sopra richiamate, che vanno integralmente condivise, che per effetto della disposizione introdotta dall’art. 10 comma 2 della L. 21.7.2000 n. 205, il giudizio di ottemperanza per le decisioni della Corte dei Conti deve essere ormai proposto dinanzi allo stesso giudice contabile che ha emesso la sentenza della cui ottemperanza si discute, in ragione di una interpretazione estensiva della disposizione medesima, quale espressione di una volontà normativa intesa all’attuazione del principio di unità ed esclusività della giurisdizione contabile e pensionistica, con assegnazione allo stesso giudice della fase ulteriore della concreta ed effettiva attribuzione alla sfera giuridica della parte vittoriosa del bene della vita sul quale si è incentrata la fase cognitoria.<br />
Il ricorso in esame, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Nulla per le spese in favore dell’Amministrazione non costituita.</p>
<p align=center><b>P.	Q.  M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) dichiara inammissibile il ricorso per esecuzione del giudicato in epigrafe specificato.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 Luglio 20o5, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), con l’intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone				  Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe                                   	  Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini                                             Consigliere Est.<br />
Guido Salemi                                                  Consigliere<br />
Francesco Caringella                                      Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;17/10/2005<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-10-2005-n-5812/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.5812</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
