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	<title>5802 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5802 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5802</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5802/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5802/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5802</a></p>
<p>Pres. Luttazi, Rel. FrancavillaMottola V. e Merolli P. (Avv. F. Lucarelli) c.Comune di Montecompatri (Avv. F. Preziosi) sull&#8217;illegittimità del silenzio serbato dal Comune in merito all&#8217;istanza di esecuzione dell&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive, avanzata dai comproprietari del bene confinante Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Demolizioni &#8211; Istanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5802/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5802</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5802/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5802</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luttazi, Rel. Francavilla<br />Mottola V. e Merolli P. (Avv. F. Lucarelli)	c.Comune di Montecompatri (Avv. F. Preziosi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del silenzio serbato dal Comune in merito all&#8217;istanza di esecuzione dell&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive, avanzata dai comproprietari del bene confinante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Demolizioni &#8211; Istanza di esecuzione – Proprietari del bene confinante – Interesse &#8211; Sussiste – Silenzio &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il silenzio tenuto dal Comune nei confronti dei comproprietari del bene confinante con quello su cui è stata realizzata un’opera abusiva, in ordine all’istanza di esecuzione dell’ordinanza avente ad oggetto la demolizione delle stesse opere abusive. Infatti, sussiste l’obbligo del Comune di pronunciarsi, quale conseguenza della peculiare legittimazione dei ricorrenti, connessa alla loro qualità di proprietari del bene confinante ed interessati alla demolizione delle opere abusive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del silenzio serbato dal Comune in merito all&#8217;istanza di esecuzione dell&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive, avanzata dai comproprietari del bene confinante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio <br />
Sede di Roma &#8211; Sezione Interna I Quater</b></p>
<p> composto dai Signori Magistrati: &#8211; Dr. Giancarlo Luttazi &#8211; Presidente; &#8211; Dr.ssa Antonella Mangia – Giudice; &#8211; Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2247/07 R.G. proposto da<br />
<b>MOTTOLA VINCENZO</b> e <b>MEROLLI PAOLA</b> elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi n. 6 presso lo studio dell’avv. Federico Lucarelli che li rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI MONTECOMPATRI</b>, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Tuscolo n. 17 presso lo studio dell’avv. Francesco Preziosi che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI MONTECOMPATRI – SETTORE V AREA URBANISTICA – SEZIONE EDILIZIA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Tuscolo n. 17 presso lo studio dell’avv. Francesco Preziosi che lo rappresenta e difende</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>PESCATORE AGOSTINO</b> – non costituito in giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br />
 del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri in ordine all’istanza ricevuta dall’ente il 07/08/06 con cui Mottola Vincenzo e Merolli Paola hanno richiesto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 26 prot. n. 13640 del 29/08/02;</p>
<p>Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 29 maggio 2008;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ordinanza n. 26 prot. n. 13640 del 29/08/02 il Comune di Montecompatri ha ordinato a Pescatore Agostino di demolire le opere abusive ivi indicate.<br />
Con richiesta pervenuta all’ente locale il 07/08/06 Merolli Paola e Mottola Vincenzo, in qualità di comproprietari del bene adiacente a quello oggetto della citata ordina di demolizione, hanno richiesto al Comune di Montecompatri di eseguire il provvedimento repressivo.<br />
Con ricorso notificato in date 05/03/07 e 06/03/07 la Merolli ed il Mottola hanno adito questo Tribunale per ottenere, ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 1034/71, la declaratoria d’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri.<br />
Il Comune di Montecompatri, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 23/03/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Pescatore Agostino, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.<br />
Alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Mottola Vincenzo e Merolli Paola agiscono davanti a questo Tribunale per la declaratoria d’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri in ordine all’istanza, pervenuta all’ente il 07/08/06, con cui i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza n. 26 prot. n. 13640 del 29/08/02 emessa nei confronti di Pescatore Agostino ed avente ad oggetto la demolizione delle opere abusive ivi indicate.<br />
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio è fondata e merita accoglimento.<br />
Deve, innanzi tutto, essere disattesa l’eccezione con cui il Comune ha dedotto la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione da parte dei ricorrenti.<br />
Dall’esame degli atti si evince che i ricorrenti hanno conferito al proprio difensore mandato speciale ad litem attribuendogli “ogni più ampia facoltà di legge” e, quindi, proprio in virtù del tenore letterale della delega in esame, anche il potere di sottoscrivere il ricorso che, pertanto, risulta immune dal vizio prospettato.<br />
Parimenti infondata è l’eccezione d’irricevibilità in quanto l’atto introduttivo è stato tempestivamente notificato in date 05/03/07 e 06/03/07 ovvero entro il termine annuale previsto dall’art. 2 comma 5° l. n. 241/90 per la proposizione del giudizio avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’amministrazione e, nella fattispecie, decorrente dalla data (07/08/06) in cui l’istanza dei ricorrenti è pervenuta al Comune di Montecompatri.<br />
Deve, poi, essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione implicitamente proposta dal Comune di Montecompatri allorché deduce che la controversia riguarderebbe diritti soggettivi (e precisamente il diritto alla riservatezza dei ricorrenti e i diritti correlati ai rapporti di vicinato) come tali sottratti all’ambito applicativo degli artt. 2 l. n. 241/90 e 21 bis l. n. 1034/71.<br />
Contrariamente alla prospettazione di parte resistente nella fattispecie l’istanza dei ricorrenti è finalizzata all’esercizio di un potere amministrativo, quale è quello spettante al Comune ex art. 7 l. n. 47/85 nel caso di realizzazione di opere abusive, e non alla tutela di diritti soggettivi.<br />
Nel merito la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune è fondata e deve essere accolta.<br />
Ed, infatti, il Comune ha omesso ingiustificatamente di riscontrare, nel termine di 90 giorni previsto dall’art. 2 l. n. 241/90 per la conclusione del procedimento amministrativo, la richiesta presentata dai ricorrenti il 07/08/06.<br />
In particolare, nella fattispecie l’obbligo gravante sul Comune consegue alla peculiare legittimazione dei ricorrenti connessa alla loro qualità di comproprietari del bene confinante con quello su cui è stato realizzata l’opera abusiva e all’interesse alla demolizione della stessa.<br />
La statuizione di accoglimento emessa dal tribunale concerne solo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’ente locale e non si estende anche alla richiesta condanna del Comune a provvedere all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 26 del 29/08/02; ed infatti, la valutazione della fondatezza della pretesa vantata dai ricorrenti, implicitamente presupposta dalla predetta domanda, appare nella fattispecie preclusa dall’esistenza di altro giudizio (concordemente ammessa da entrambe le parti) avente ad oggetto proprio la legittimità dell’ordinanza di demolizione.<br />
Per questi motivi il Tribunale accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara, ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 1034/71, l’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri in ordine all’istanza, pervenuta all’ente il 07/08/06, con cui i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 26 del 29/08/02.<br />
Alla declaratoria in esame consegue la condanna del Comune ad emettere un provvedimento espresso in ordine alla predetta istanza nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento.<br />
Nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’ente locale il Collegio, su istanza dei ricorrenti, provvederà alla nomina del commissario ad acta.<br />
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del Comune di Montecompatri, in quanto soccombente.<br />
Sussistono, poi, giusti motivi per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti ed il controinteressato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:<br />
1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri in ordine all’istanza, pervenuta all’ente locale il 07/08/06, con cui i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 26 del 29/08/02;<br />
2) condanna il Comune di Montecompatri ad emettere un provvedimento espresso in ordine alla predetta istanza nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento;<br />
3) condanna il Comune di Montecompatri a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo si liquida in euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;<br />
4) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti ed il controinteressato;<br />
5) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-6-2008-n-5802/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.5802</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2004 n.5802</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-11-2004-n-5802/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-11-2004-n-5802/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2004 n.5802</a></p>
<p>G. Vacirca, Pres. &#8211; E. Di Santo, Est. M.L. Guaita Vallecchi e Centro Culturale ‘Il Bisonte’ Per Lo Studio Dell’arte Grafica (Avv. P. Golini) contro la Regione Toscana (Avv. V. Console) ed il Dirigente Responsabile del Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici, Servizio Attività Generali della Regione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-11-2004-n-5802/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2004 n.5802</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-11-2004-n-5802/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2004 n.5802</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca, Pres. &#8211; E. Di Santo, Est.<br /> M.L. Guaita Vallecchi e Centro Culturale ‘Il Bisonte’ Per Lo Studio Dell’arte Grafica (Avv. P. Golini) contro la Regione Toscana (Avv. V. Console) ed il Dirigente Responsabile del Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici, Servizio Attività Generali della Regione Toscana (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;ordinamento, anche alla luce D.L.vo. 6/03 recante &#8220;riforma del diritto societario&#8221;, non consente la trasformazione diretta di una Associazione in Fondazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Società ed associazioni &#8211; Art. 2500-octies C.C. (introdotto con il D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 6) – Trasformazione eterogenea – È limitata, alle sole ipotesi in cui si trasformi, o risulti dalla trasformazione, una società di capitali – Associazione trasformatasi in Fondazione &#8211; Diniego di iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 2500-octies del codice civile, introdotto con il D.L.vo. 17 gennaio 2003 n. 6 recante la riforma del diritto societario, disciplina le ipotesi di trasformazione eterogenea (ovvero tra tipologie associative di natura diversa) limitando, però, l’ambito di applicazione alle sole ipotesi in cui si trasformi, o risulti dalla trasformazione, una società di capitali. Pertanto deve ritenersi che, fuori dei casi in cui l’ordinamento appresti delle procedure per ottenere la trasformazione diretta, non sia consentito, sulla scorta dei soli principi generali, superare il modulo procedimentale ordinario estinzione del soggetto preesistente/costituzione del nuovo soggetto. Ne consegue che è legittimo il diniego, opposto ad una Associazione trasformatasi in Fondazione, all’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private (di cui all’art. 7 D.P.R. 361/00).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZ.</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 642/03 proposto da</p>
<p><b>GUAITA VALLECCHI Maria Luigia</b><br />
nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. della associazione “CENTRO CULTURALE ‘IL BISONTE’ PER LO STUDIO DELL’ARTE GRAFICA”, con sede in Firenze, Via del Giardino Serristori n.13/R, cod. fisc. 94009190482 e partita IVA 03417480484, nonché nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della fondazione “CENTRO CULTURALE ‘IL BISONTE’ PER LO STUDIO DELL’ARTE GRAFICA”, con sede in Firenze, Via del Giardino Serristori n.13/R, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Golini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Firenze, Via Gino Capponi n.26;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Toscana</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Vanna Console ed selettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, Via Cavour n.18;</p>
<p>&#8211; il <b>Dirigente Responsabile del Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici, Servizio Attività Generali della Regione Toscana</b> – Giunta Regionale Toscana, non costituito;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO <br />
del Decreto Dirigenziale n.278 del 24 gennaio 2003 con il quale il Dirigente Responsabile del Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici, Servizio Attività Generali della Regione Toscana – Giunta Regionale ha disposto di non procedere all’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui all’art.7 del d.p.r. 10 febbraio 2000 n.361, della trasformazione della Associazione Centro Culturale “Il Bisonte” per lo Studio dell’Arte Grafica (con sede in Firenze Via del Giardino Serristori n.13/R, riconosciuta persona giuridica privata con d.p.g.r.  n.492 del 2 novembre 1995 ed iscritta nel suddetto registro regionale al n.16), in Fondazione; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi ed in particolare, del parere della Conferenza di Servizi costituita ai sensi del decreto dirigenziale n.6258 del 19 dicembre 1995 in data 15 gennaio 2003 con il quale è stato espresso parere negativo in ordine alla trasformazione richiesta, della comunicazione del Responsabile del procedimento del Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici Servizio Attività Generali della Regione Toscana prot. 101/1670/3.15 del 29 gennaio 2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 luglio 2004 – relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>In data 9 dicembre 2002 la Sig.ra Maria Luigia Guaita, in qualità di Presidente dell’Associazione “Centro Culturale ‘Il Bisonte’ per lo Studio dell’Arte Grafica”, autorizzata in tal senso con delibera dell’assemblea degli associati in data 11 settembre 2002, presentava istanza di approvazione della trasformazione della suddetta Associazione in Fondazione di cui all’atto ricevuto dal notaio Mario Piccinini di Firenze in data 3 ottobre 2002, Repertorio n.54.083/21.602 e di autorizzazione al deposito dell’atto di trasformazione medesimo presso il competente Registro delle Persone Giuridiche. La fondazione sarebbe stata retta dallo Statuto allegato all’atto di trasformazione.<br />
Il procedimento si concludeva con decreto n.278 del 24 gennaio 2003, con il quale veniva negata l’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della trasformazione della suindicata Associazione in Fondazione. Nel decreto si prendeva atto, in motivazione, della posizione espressa in merito alla richiesta trasformazione dalla Conferenza di Servizi, a cui è attribuito l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti nei procedimenti in materia di persone giuridiche private di competenza regionale e l’acquisizione dei pareri necessari per una compiuta valutazione degli aspetti che devono essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art.3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2001 n.31/R.<br />
La Conferenza dei Servizi suddetta aveva motivato il proprio parere negativo alla richiesta trasformazione richiamando e facendo proprio il parere n.288 del 20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato, secondo il quale “(…) in ragione della diversità degli istituti dell’associazione, da un lato, e della fondazione, dall’altro, basati su presupposti giuridici e strutturali totalmente diversi cui l’ordinamento ricollega differenti assetti di poteri, di garanzie e di controlli che assumono significato specifico alla luce della volontà associativa o fondativi che ha dato vita all’ente, &#8220;non può esservi transizione diretta&#8221; (trasformazione) &#8220;dal modello dell’associazione a quello della fondazione (…) ferma restando la possibilità per gli associati di provvedere all’estinzione dell’associazione, con le modalità previste dallo Statuto o dal Codice civile, e di costituire un Ente diverso&#8221;”.<br />
Alla luce di tali considerazioni la Conferenza di Servizi aveva indicato l’iter ritenuto più corretto nel diritto vigente per raggiungere comunque il risultato perseguito con la richiesta di trasformazione: l’Associazione avrebbe dovuto dare vita ala Fondazione con apposito atto costitutivo e conferire ad essa il proprio patrimonio, dopodiché, considerati esauriti gli scopi associativi, avrebbe potuto disporre in ordine al proprio scioglimento e presentare istanza di estinzione.<br />
Con il ricorso in esame la Sig,ra Maria Luigia Guaita Vallecchi, nella qualità meglio specificata in epigrafe, impugnava, quindi, gli atti sopra indicati.<br />
Questi i motivi di ricorso:<br />
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art.18 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento in materia di persone giuridiche private e libertà di associazione, degli artt. 6 e 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, dell’art.1 della legge regionale 24 aprile 2001 n.19, degli artt. 1-4 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, degli artt. 3-6 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2001 n.31, degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n.241. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto dei presupposti, dell’errore, della carenza di istruttoria, della disparità di trattamento. Difetto ed incongruità della motivazione”.<br />
L’ampia formulazione teleologica dell’art.18 della Costituzione comporterebbe la possibilità di esercitare il diritto di associazione scegliendo liberamente la forma associativa da adottare, nonché il passaggio da una struttura all’altra, con l’unica conseguenza dell’applicabilità di differenti regimi giuridici e incontrando unicamente i limiti della legge penale e più in generale dell’ordine pubblico. <br />
In forza del diritto riconosciuto dall’art.18 della Costituzione, e del principio generale della libertà negoziale, la libertà di associazione nelle forme ritenute più idonee allo scopo perseguito, e dunque la libertà di modificare queste forme, costituirebbe la norma: il divieto, e quindi la non trasformabilità, integrerebbe l’eccezione.<br />
Nel nostro ordinamento non esisterebbero del resto norme che vietino la trasformazione di una formazione sociale in un’altra ed in particolare di un’associazione in fondazione ed anzi sarebbero presenti molteplici elementi dai quali sarebbe possibile ricavare l’opposto principio del favore dell’ordinamento per l’istituto della trasformazione.<br />
Inoltre il nostro ordinamento positivo oltre a quelle già indicate dal codice civile ha espressamente disciplinato anche ipotesi di trasformazione eterogenea, ovvero tra tipologie associative di natura diversa.<br />
In particolare, l’art.2500-octies del codice civile, introdotto con il D. Lgs. 17 gennzio 2003 n.6, recante la riforma del diritto societario disciplina le ipotesi di trasformazione eterogenea applicabile anche alle associazioni e fondazioni.<br />
2) “Violazione e falsa applicazione dell’art.1 della legge regionale 24 aprile 2001 n.19, degli artt.1-4 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, degli artt. 3-6 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2001 n.31, degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n.241. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo della violazione del giusto procedimento del difetto dei presupposti, della carenza della motivazione”.<br />
Nel caso di specie, l’Amministrazione, a fronte della richiesta della fondazione di essere iscritta nel registro delle persone giuridiche, non ha contestato la mancanza o l’insufficienza dei requisiti, necessari ex lege, né ha richiesto una eventuale integrazione documentale all’interessata, ma ha negato l’iscrizione sull’assunto che la fondazione non potrebbe nascere dalla trasformazione di un’associazione, effettuando in tal modo delle valutazioni discrezionali che non avrebbe potuto svolgere.<br />
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della legge n.241/90. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della carenza di motivazione, della disparità di trattamento, del difetto dei presupposti e del travisamento dei fatti”.</p>
<p align=center>***</p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Deve, innanzitutto, ritenersi del tutto improprio il riferimento all’art.18 Cost.. Tale disposizione, strettamente connessa all’ispirazione pluralista della nostra Costituzione, garantisce fondamentalmente all’individuo la libertà di perseguire qualsiasi finalità che non gli sia vietata come singolo dalla legge penale in collegamento con altri individui, dando vita nell’ambito della compagine associativa ad un vero ordinamento, distinto da quello statale, retto da vincoli giuridici. I singoli individui sono, dunque, liberi di creare soggetti associativi, di aderire ad essi o di recedere da essi. A loro volta le formazioni scaturite dall’esercizio della libertà di associazione hanno diritto di determinare in piena autonomia il proprio ordinamento e di gestire la propria esistenza e la propria attività in conformità dell’ordinamento suddetto senza arbitrarie ingerenze pubbliche e godono, nei limiti della compatibilità, dei diritti di cui sono titolari gli individui.<br />
Ciò non toglie che lo Stato possa porre limiti esterni a tale autonomia, nei limiti della ragionevolezza, per assicurarne l’armonia con l’ordinamento giuridico in cui i soggetti associativi si inseriscono o richiedere dei requisiti specifici relativi all’ordinamento interno delle associazioni al fine di attribuire a queste ultime particolari riconoscimenti o per consentire loro l’esercizio di determinate potestà o, più in generale, disciplinare i soggetti associativi nei loro rapporti con l’ordinamento generale statale e con gli altri soggetti dell’ordinamento con cui vengano in contatto.<br />
Così è, ad esempio, per il riconoscimento, che, se non condiziona l’esistenza giuridica delle associazioni o, comunque, l’esistenza di vincoli giuridici tra gli individui che le compongono, è condizione per il conseguimento dell’autonomia patrimoniale perfetta dell’associazione rispetto ai suoi membri verso l’esterno e, dunque, in relazione all’ordinamento giuridico generale.<br />
Nel caso di specie non si discute di una libertà di associazione che è stata appieno già esercitata nel momento in cui è stata creata l’associazione culturale oggetto dell’atto di trasformazione, ma delle procedure volte a rendere rilevante per l’ordinamento giuridico generale la volontà di tale soggetto associativo di mutare forma giuridica.<br />
Tale trasformazione non è garantita dalla tutela costituzionale della libertà di associazione come sopra intesa. Anzi, il riferimento alla libertà di associazione pare del tutto fuori luogo nel momento in cui si rivendica il diritto di transitare liberamente da un assetto a forte base personalistica, come è quello dell’associazione, ad un assetto a forte base patrimoniale, come è quello della fondazione.<br />
La ricorrente assimila, sotto tale profilo, indebitamente le figure dell’associazione e della fondazione che rimangono strutturalmente molto diverse tra loro a prescindere dai tratti di disciplina comune che indubbiamente sussistono. E’ noto, infatti, che le associazioni sono costituite da gruppi di persone che si riuniscono per perseguire uno scopo comune, persone la cui volontà, interna al soggetto associativo, determina l’ordinamento, la gestione e la fine dell’ente; le fondazioni, invece, sono figure destinate dalla volontà di un fondatore, esterna, pertanto, alle fondazioni stesse, alla gestione di un complesso di beni per il conseguimento di uno scopo stabile e non modificabile dai soggetti che tali beni amministrano.<br />
Neppure il principio della libertà negoziale è utile per affermare la illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione regionale all’operazione di trasformazione.<br />
Se certamente il diritto favorisce l’autonomia dei soggetti nel regolare i propri interessi anche sotto il profilo della scelta delle forme, tale autonomia non può, comunque, essere astratta dalla sua disciplina legale e dalla cornice di limiti che quest’ultima può porre all’autonomia suddetta  per la tutela di pubblici interessi.<br />
Ciò vale anche per la libertà di modificare le forme di disciplina dei propri interessi, che può necessitare di una regolamentazione specifica da parte del legislatore, laddove ciò sia richiesto per la tutela di altri interessi rilevanti per l’ordinamento.<br />
Con specifico riferimento al caso di specie, argomentare nel senso della libera trasformabilità delle forme giuridiche delle strutture associative in assenza di un espresso divieto in tal senso significa autorizzare una indebita applicazione dei principi, in quanto non si tiene conto del fatto che la transizione diretta da una forma giuridica può coinvolgere una serie di interessi ulteriori rispetto a quelli del soggetto associativo, che richiedono un’operazione di bilanciamento che solo il legislatore, nella sua discrezionalità, può effettuare.<br />
Ed è quanto si è verificato, ad esempio, con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, che ha sì previsto forme ampie di trasformazione eterogenea, limitandone, però, l’ambito di applicazione alle sole ipotesi in cui si trasformi, o risulti dalla trasformazione, una società di capitali, con ciò fornendo una ulteriore conferma che il favore per la trasformazione non possa essere inteso se non nei limiti obiettivi in cui si manifesta concretamente nel diritto positivo e, dunque, non possa essere dilatato oltre tali limiti.<br />
Alla luce di quanto sopra precisato, deve ritenersi che, fuori dei casi in cui l’ordinamento appresti delle procedure per ottenere la trasformazione diretta, non sia consentito, sulla scorta dei soli principi generali, superare il modulo procedimentale ordinario estinzione del soggetto preesistente/costituzione del nuovo soggetto, con quanto ne deriva in punto di trasparenza dell’operazione e di tutela dei creditori e dei terzi.<br />
Ulteriore conseguenza di ciò è che nessuna violazione della normativa statale e regionale che disciplina i procedimenti relativi alle persone giuridiche private si è realizzata da parte dell’Amministrazione regionale, non essendo previsto alcun procedimento di transizione da associazione a fondazione, ma solo procedimenti che incidono sull’esistenza dell’ente, la fattispecie del riconoscimento e dell’estinzione delle associazioni e delle fondazioni.<br />
Anche a voler prescindere dal fatto che la trasformazione diretta comporta l’esistenza di una serie di problematiche del tutto peculiari, l’applicazione alla trasformazione diretta da associazione in fondazione delle procedure previste dal diritto vigente per altre vicende relative alle persone giuridiche private ed, in particolare, della procedura di riconoscimento della personalità giuridica non poteva, in ogni caso, condurre al risultato sperato.<br />
Ai sensi dell’art.5, 4° comma, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2001 n.31/R, infatti, “Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, degli elementi patrimoniali e personali e della idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie al perseguimento delle finalità statutarie”. Nel caso di trasformazione diretta il controllo sul requisito del patrimonio, di particolare importanza, perché nelle persone giuridiche tale elemento è funzionale non solo al raggiungimento delle finalità dell’ente, ma anche alla soddisfazione delle ragioni dei creditori, si presenta del tutto impraticabile. Il venir meno a seguito della trasformazione diretta di una fase pubblica di confronto con i creditori dell’associazione non dà, infatti, alcuna certezza sull’integrità del patrimonio della neonata fondazione, esposto alle azioni dei creditori e, dunque, non valutabile nella sua idoneità a sostenere le finalità perseguite dal nuovo soggetto, né tale incertezza è superabile con chiarimenti o documentazione supplementari.<br />
L’operato dell’Amministrazione regionale appare, pertanto, corretto.<br />
Le considerazioni che precedono appalesano, infine, l’insussistenza del difetto di motivazione del provvedimento impugnato lamentato dalla ricorrente.<br />
La motivazione, sia pure attraverso le espressioni del parere del Consiglio di Stato, dà puntualmente conto delle diversità strutturali del tipo-associazione dal tipo-fondazione e della impossibilità di una transizione diretta dall’un modello all’altro sostanzialmente per l’inesistenza di una disciplina espressa di tale fattispecie. Trattandosi di una questione a monte rispetto a quella del riconoscimento della fondazione nessuna motivazione si richiedeva in ordine ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche del diniego di riconoscimento della fondazione stessa, essendo il diniego motivato non da ragioni che riguardavano impedimenti od insufficienze attinenti al nuovo soggetto aspirante al riconoscimento, ma al procedimento adottato, privo di riscontro nel diritto positivo. Ne risulta l’assoluta adeguatezza della motivazione.<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, respinge il ricorso n.642/2003 meglio indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 22 giugno 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni Vacirca	&#8211;			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo	&#8211;			Consigliere rel. est.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2004 n.5802</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-12-11-2004-n-5802/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. ed Est. RADESI Legambiente, Legambiente Lombardia Onlus, Italia Nostra Onlus, Milano Libri s.r.l., Basilio Rizzo, Milly Moratti (Avv.ti S. Nespor e L.A. De Cesaris) c/ Comune di Milano (Avv.ti M.R. Surano. M.R. Sala e C. Malinconico) e Ministero per i beni e le attività culturali (Avv.ra distrettuale) e Fondazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est.  RADESI<br /> Legambiente, Legambiente Lombardia Onlus, Italia Nostra Onlus, Milano Libri s.r.l., Basilio Rizzo, Milly Moratti (Avv.ti S. Nespor e L.A. De Cesaris) c/ Comune di Milano (Avv.ti M.R. Surano. M.R. Sala e C. Malinconico) e Ministero per i beni e le attività culturali (Avv.ra distrettuale) e Fondazione Teatro alla Scala di Milano (Avv.ti C. Santandrea, P. Golini e V. Gesmundo) e Consorzio Cooperative Costruzioni (Avv.ti G. Giuffrè e N. Massicci)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione ad impugnare la delibera di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di restauro e ristrutturazione del Teatro alla Scala di Milano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Opere pubbliche &#8211; Impugnazione di delibera di approvazione di progetto esecutivo – Legittimazione dei Consiglierei Comunali – Non sussiste &#8211; Motivi</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211;  Legittimazione ed interesse processuale &#8211;  Opere pubbliche – Impugnazione di delibera di approvazione di progetto esecutivo – Legittimazione del titolare di un esercizio commerciale – Sussiste – Condizioni &#8211; Motivi</p>
<p>3. Giustizia amministrativa &#8211; Legittimazione ed interesse processuale &#8211;  Opere pubbliche – Impugnazione di delibera di approvazione di progetto esecutivo – Legittimazione di associazioni ambientalistiche – Sussiste – Condizioni – Motivi</p>
<p>4. Giustizia amministrativa &#8211; Legittimazione ed interesse processuale &#8211;  Opere pubbliche – Impugnazione di delibera di approvazione di progetto esecutivo – Legittimazione delle sezioni locali di associazioni ambientalistiche – Sussiste &#8211; Condizioni</p>
<p>5. Opere pubbliche  – Delibere della Giunta comunale – Approvazione progetto esecutivo dei lavori – Progetto definitivo precedentemente approvato &#8211; Contrasto – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono privi di legittimazione all’impugnazione della delibera di approvazione del progetto esecutivo di un’opera pubblica (nella fattispecie la Scala di Milano) i consiglieri comunali non avendo gli stessi alcun interesse personale differenziato rispetto alla generalità dei consociati o di lesione alla loro sfera patrimoniale o morale, né risultando alcuna lesione specifica allo “ius officium”.</p>
<p>2. E’ legittimato all’impugnazione della delibera di approvazione del progetto esecutivo del Teatro alla Scala di Milano il titolare di un esercizio commerciale (nella fattispecie una libreria) prospiciente il teatro in quanto è indubbio che l’attività di demolizione del teatro stesso arreca un pregiudizio all’attività commerciale, pregiudizio tutelabile in sede giurisdizionale.<br />
3. La legittimazione ad agire delle associazioni ambientalistiche deve essere esaminata caso per caso con riferimento alla fattispecie concretamente sottoposta a giudizio, non potendosi ritenere sufficiente che il carattere ambientalistico di un’associazione riconosciuto in via giudiziale o amministrativa sia sufficiente a far ritenere sussistente in capo alla stessa la legittimazione ad agire avverso provvedimenti relativi ad interessi non ambientali in senso stretto.<br />
4. La legittimazione ad agire delle sezioni locali delle associazioni ambientalistiche è possibile solo nell’ipotesi in cui lo statuto dell’associazione attribuisca la rappresentanza legale dell’associazione anche al presidente delle differenti sezioni locali.</p>
<p>5. La delibera con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione della Scala non si pone in contrasto con il progetto definitivo precedentemente approvato. Ed invero il progetto esecutivo non è diverso per struttura, qualità e funzionalità dell’opera rispetto al progetto definitivo e le innovazioni presenti nello stesso rispondono alle richieste formulate dagli organi deputati alla tutela del bene culturale.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/12/1827/d">nota dell&#8217;Avv. Alessandro Dal Molin</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5737_5737.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-12-11-2004-n-5802/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2004 n.5802</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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