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	<title>579 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>579 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 18/10/2013 n.579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-18-10-2013-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-18-10-2013-n-579/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 18/10/2013 n.579</a></p>
<p>Pre. Guadagno – Est. Marongiu Consorzio Artigiani Edili ed Affini San Severo I (Avv. I. Lagrotta) c/ Comune di San severo (Avv.ti M. Carlino e A. Ceddia) nei confronti di I.A.L. Tecnocostruzioni S.r.l. uni personale (n.c.) va sospesa l&#8217;aggiudicazione definitiva per genericità del contratto di avvalimento Contratti della p.a. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-18-10-2013-n-579/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 18/10/2013 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-18-10-2013-n-579/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 18/10/2013 n.579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pre. Guadagno – Est. Marongiu<br /> Consorzio Artigiani Edili ed Affini San Severo I (Avv. I. Lagrotta) c/ Comune di San severo (Avv.ti M. Carlino e A. Ceddia) nei confronti di I.A.L. Tecnocostruzioni S.r.l. uni personale (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>va sospesa l&#8217;aggiudicazione definitiva per genericità del contratto di avvalimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Avvalimento – Presupposti – Effettiva disponibilità mezzi – Prova rigorosa – Mancanza – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospesa la determina del Comune di aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento del recupero di un ex mercato e rifunzionalizzazione sociale per laboratori arti e mestieri a causa della genericità del contratto di avvalimento stipulato tra la contro interessata ed altra impresa, recante, oltre al riferimento SOA, un succinto elenco di mezzi ed attrezzature, insuscettibile di far ritenere raggiunta la prova, posta a carico dell’impresa concorrente, che l’ausiliaria non si impegni semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2013, proposto da:</p>
<p>Consorzio Artigiani Edili e Affini San Severo I, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via Prospero Petroni, n. 15;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di San Severo, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Carlino e Angelo Ceddia, con domicilio eletto presso Maria Petrocelli in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 52; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>I.A.L. Tecnocostruzioni S.r.l. unipersonale, S.C.M. S.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. della determinazione dirigenziale dell’Area di Staff della Città di San Severo n. 44 del giorno 8 agosto 2013, reg. generale n. 1114 del 9.8.2013, di aggiudicazione definitiva, comunicata con nota prot. 462/gab del 20 agosto 2013 inviata a mezzo fax in data 28 agosto 2013;<br />	<br />
2. della determina reg. generale n. 1114 del 9.8.2013, adottata dalla Città di San Severo;<br />	<br />
3. ove occorra della medesima nota prot. 462/gab 20 agosto 2013, di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
4. del verbale di gara n. 7 del 17.0,6.2013, nella parte in cui il seggio di gara ha aggiudicato provvisoriamente in favore della I.A.L. Tecnocostruzioni S.r.l. i lavori di completamento del recupero dell’ex mercato coperto in piazza Tondi e rifunzionalizzazione sociale per laboratori arti e mestieri e recupero e rifunzionalizzazione dei locali dell’ex Camera del Lavoro da adibire a laboratori per anziani e giovani;<br />	<br />
5. del verbale di gara n. 1 del 22 aprile 2013, limitatamente alla parte in cui il seggio di gara ha ammesso al prosieguo della procedura di affidamento di lavori pubblici l’odierna controinteressata e, ove occorra, di tutti i verbali di gara (verbali n. 1 del 22.4.2013; n. 2 del 8.5.2013; n. 3 del 15.5.2013; n. 4 del 17.5.2013; n. 5 del 22.5.2013; n. 6 del 6.6.2013; n. 7 del 17.6.2013 e n. 8 del 24.7.2013);<br />	<br />
6. della determinazione dirigenziale n. 357 del 14.3.2013, e di tutti gli atti di gara allegati alla summenzionata determinazione, istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica;<br />	<br />
7. della determinazione dirigenziale n. 523 del 17.4.2013, ove occorra, con cui è stato nominato il seggio di gara <i>de quo</i>;<br />	<br />
8. della nota 433/gab del 23.7.2013 del Sindaco della Città di San Severo;<br />	<br />
9. della nota n. 1314/VI Area del 28 agosto 2013 del dirigente dell’Area Staff, avente ad oggetto: “Trasmissione dei verbali di gara della commissione di gara”;<br />	<br />
10. di tutti gli atti consequenziali, ancorché non conosciuti, lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente;<br />	<br />
e per la declaratoria<br />	<br />
di inefficacia del contratto d’appalto ove, <i>medio tempore</i>, stipulato;<br />	<br />
nonché per il risarcimento<br />	<br />
in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto <i>de quo</i> o, in via subordinata, per equivalente, in via prudenziale quantificato nel mancato utile (10% dell’offerta di gara), nel danno curriculare (5% dell’importo a base d’asta) nonché nelle spese sostenute per la partecipazione alla gara, ivi comprese le spese per la progettazione, con riserva di quantificazione in corso di causa anche a seguito di C.T.U.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Severo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 c.p.a.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, gli avv. Ignazio Lagrotta e avv. Angelo Ceddia;</p>
<p>Rilevata la genericità del contratto di avvalimento stipulato tra la controinteressata I.A.L. Tecnocostruzioni S.r.l. unipersonale e la S.C.M. S.r.l., recante soltanto, oltre al riferimento al requisito SOA, un succinto elenco di mezzi e attrezzature, identificati con il loro asserito valore, messi a disposizione dall’impresa ausiliaria, insuscettibile di far ritenere raggiunta la prova &#8211; che la più recente giurisprudenza pone a carico dell’impresa concorrente &#8211; che l’ausiliaria non si impegni semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto (cfr. da ultimo la pronuncia della Sezione n. 456/2013);<br />	<br />
Ritenuto di rinviare alla più appropriata sede del merito la disamina degli ulteriori profili di censura, con compensazione tra le parti costituite delle spese della presente fase;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la suindicata istanza cautelare incidentale e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate tra le parti costituite per la presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa la discussione del ricorso all’udienza pubblica del 13 marzo 2014.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario<br />	<br />
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/10/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-18-10-2013-n-579/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 18/10/2013 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2011 n.579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-6-2011-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-6-2011-n-579/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2011 n.579</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. RovelliP. M. (avv.ti M. Barberio e S. Porcu) c/ Comune di Maracalagonis, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, Direttore IV Servizio Assessorato Regionale Igiene e Sanità e nei confronti di B. M. (avv. C. Argiolas) sulle modalità di assegnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-6-2011-n-579/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2011 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-6-2011-n-579/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2011 n.579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Ravalli; <i>Est.</i> G. Rovelli<br />P. M. (avv.ti M. Barberio e S. Porcu) c/ Comune di Maracalagonis, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, Direttore IV Servizio Assessorato Regionale Igiene e Sanità e nei confronti di B. M. (avv. C. Argiolas)</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità di assegnazione di dispensari farmaceutici stagionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Igiene e sanità – Farmacie – Dispensari farmaceutici stagionali – Assegnazione – Previa individuazione dei criteri di scelta e motivazione del provvedimento finale &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di assegnazione di sedi farmaceutiche, deve ritenersi illegittima l’assegnazione di un  dispensario stagionale, laddove l’amministrazione non abbia previamente individuato i criteri che intende seguire nella scelta tra i farmacisti interpellati né adeguatamente motivato il provvedimento finale di scelta del farmacista assegnatario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2003, proposto da:	</p>
<p>P. M<b>.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio eletto presso il secondo avvocato in Cagliari, via Garibaldi n. 105; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Maracalagonis, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, Direttore IV Servizio Assessorato Regionale Igiene e Sanità; <br />	<br />
nei confronti di<br />	<br />
B. M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cesello Argiolas, con domicilio eletto presso Cesello Argiolas in Cagliari, via Logudoro n. 24; Collu Elena; <br />	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
della determinazione 23.07.2003 n. 1452 – 4° serv. Del direttore del IV servizio dell’assessorato dell’Igiene e sanità della Regione Sardegna, con la quale è stato assegnato al Dott. Marco Bianchini il dispensario farmaceutico stagionale della località Torre delle stelle e di ogni altro atto antecedente, successivo, comunque connesso<br />	<br />
e per il riconoscimento <br />	<br />
del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patiti in conseguenza degli atti illegittimi adottati dall’amministrazione regionale. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Bianchini Marco;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Porcu per la ricorrente e l’avvocato Argiolas per il controinteressato;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con nota del 2.03.2000 il Sindaco del Comune di Maracalagonis chiedeva alla Regione Sardegna l’attivazione di un dispensario farmaceutico stagionale al servizio delle località turistiche di Baccu Mandara, Geremeas e Torre delle stelle, precisando che la dottoressa Maddalena Perra, titolare della farmacia più vicina (Flumini di Quartu) era disponibile a gestirlo. <br />	<br />
L’assessorato regionale della sanità avviava il procedimento chiedendo all’ente provinciale per il Turismo la media delle presenze turistiche di Torre delle stelle e chiedeva altresì al Comune di Maracalagonis l’individuazione delle distanze delle farmacie della zona. <br />	<br />
Il Comune con nota prot. 7764 del 26.06.2003 attestava che la sede più vicina era quella di Flumini di Quartu. <br />	<br />
Con telegramma del 1 luglio 2003 veniva effettuato l’interpello dei titolari delle farmacie più vicine con l’avvertimento che “la mancata risposta entro il 4 luglio p.v. sarà considerata rinuncia”.<br />	<br />
Il giorno 2.07.2003 la dottoressa Perra comunicava la disponibilità alla gestione del dispensario con contestuale rinuncia a quello di Solanas.<br />	<br />
La ricorrente era l’unica ad aver risposto all’interpello entro il 4.07.2003.<br />	<br />
Il dispensario veniva affidato al dottor Bianchini che ha risposto all’interpello il giorno 8.07.2003.<br />	<br />
Avverso la determinazione di assegnazione insorgeva la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:<br />	<br />
violazione ed errata applicazione dell’art. 1 L. 221 del 1968 come sostituito dall’art. 6 L. 362 del 1991;<br />	<br />
eccesso di potere per difetto di motivazione, omessa indicazione delle ragioni del diverso avviso rispetto al criterio di preferenza previsto dall’art. 1 L. 221 del 1968 e alla prassi consolidata, difetto di istruttoria;<br />	<br />
eccesso di potere per illogicità derivante da contraddittorietà tra atti del procedimento e difetto di motivazione;<br />	<br />
eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti;<br />	<br />
violazione della parità di trattamento tra i concorrenti, delle regole procedimentali previamente stabilite e del giusto procedimento, omessa esclusione del controinteressato affidatario;<br />	<br />
violazione dell’art. 1 L. 221/1968 ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti. <br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.<br />	<br />
Si costituiva il dott. Bianchini, controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
In data 4.02.2011 la difesa della ricorrente depositava memoria.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 9.03.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Viene all’esame del Collegio la controversia inerente la legittimità della determinazione n. 1452 del 23.07.2003 con la quale il Direttore del IV servizio del’assessorato regionale della Sanità affidava il dispensario farmaceutico stagionale della località Torre delle Stelle al dott. Marco Bianchini.<br />	<br />
Nella motivazione del provvedimento si legge:<br />	<br />
“<i>atteso che hanno comunicato la propria disponibilità all’apertura del dispensario farmaceutico in questione la dottoressa Perra Maddalena, titolare della sede farmaceutica di Flumini di Quartu e già gestore del dispensario farmaceutico stagionale nella località turistica Solanas e il dott. Marco Bianchini titolare della sede farmaceutica di Maracalagonis;</i><br />	<br />
<i>ritenuto, onde garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica sull’intero territorio comunale anche nel periodo di massima affluenza turistica, di dover assegnare la gestione del dispensario farmaceutico al dott. Marco Bianchini titolare della sede farmaceutica unica di Maracalagonis, delimitata dall’intero territorio dello stesso comune, compresa la località turistica “Torre delle Stelle” sede dell’istituendo dispensario farmaceutico</i>”. <br />	<br />
Nel corso dell’istruttoria la Regione, con nota prot. 25026/4 del 26.06.2003 richiedeva al Sindaco del Comune di Maracalagonis “le distanze che intercorrono dalla località turistica “Torre delle stelle” alla soglia di ciascuna delle farmacie della zona”.<br />	<br />
Il Sindaco riscontrava la predetta nota in data 26.06.2003 segnalando le farmacie più vicine:<br />	<br />
quella della dottoressa Perra ( a circa 15 Km di distanza) e quella del Dott. Bianchini ( a circa 25 Km di distanza).<br />	<br />
La Regione, quindi, procedeva ad interpellare tre titolari di sedi farmaceutiche nelle persone del dottor Bianchini, della Dottoressa Collu e della Dottoressa Perra.<br />	<br />
Al momento della nomina, con la citata determinazione, si optava per il dott. Bianchini, che peraltro, rispondeva all’interpello in ritardo (in data 8.07.2003). <br />	<br />
La vicenda, così ricostruita in punto di fatto, è di agevole soluzione. <br />	<br />
Sono, in particolare, fondati il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di risolvere proprio la questione che qui occupa il Collegio, in particolare con sentenza della sez. V, 04 aprile 2006 , n. 1754.<br />	<br />
Le argomentazioni ivi esposte sono pienamente condivise dal Collegio. <br />	<br />
Va ricordato infatti che la legge 8 marzo 1968 n. 221, contenente &#8220;Provvidenze a favore dei farmacisti rurali&#8221;, nell&#8217;articolo 1, sostituito dall&#8217;articolo 6 della legge 8 novembre 1991 n. 362, prevede l&#8217;apertura di un dispensario farmaceutico, da affidare alla responsabilità di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, nei quali non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica (commi terzo e quarto). Nel quinto comma prevede che nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo e nelle altre località climatiche, balneari, termali o d&#8217;interesse turistico con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome possano autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l&#8217;apertura di dispensari farmaceutici occorrenti per far fronte all&#8217;aumento di popolazione nelle stagioni d&#8217;affluenza dei forestieri («tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica»); ma nulla dispone in ordine all&#8217;affidamento di questi dispensari farmaceutici &#8220;stagionali&#8221;. In sintesi, la legge prevede il criterio di affidamento dei dispensari cosiddetti annuali, e nulla dispone per l&#8217;affidamento di quelli stagionali.<br />	<br />
La questione da risolvere è, se ai dispensari stagionali si debba applicare la regola prevista per quelli annuali, o se essi debbano essere coperti con procedura concorsuale.<br />	<br />
Il Supremo consesso giurisdizionale amministrativo nella citata pronuncia ha ritenuto che “<i>la norma dettata dall&#8217;articolo 1 della legge n. 221 del 1968 a proposito delle farmacie annuali debba essere riferita ad ambo i casi di apertura di dispensario farmaceutico previsti dall&#8217;articolo stesso, e quindi anche al caso di dispensario stagionale previsto dal quinto comma, non per applicazione analogica della norma sull&#8217;affidamento prevista dal primo comma al caso del quinto comma (applicazione analogica che, per le ragioni esposte dal primo giudice, non sarebbe consentita), ma semplicemente per interpretazione complessiva dell&#8217;articolo 1; essendo ragionevole, e congruente con la successione di leggi che ha portato all&#8217;attuale testo dell&#8217;anzidetto articolo 1, concludere che non si è trattato di dimenticanza del legislatore, ma d&#8217;implicito riferimento alla norma sulla gestione dei dispensari non stagionali. Il testo originario dell&#8217;articolo 1 della legge n. 221 del 1968 prevedeva solo il caso dei dispensari sostitutivi delle farmacie nelle frazioni, con affidamento di preferenza al farmacista più vicino (affidamento concepito, nel quarto comma, come un onere: «Tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina; nel caso di sua rinunzia, il dispensario è gestito dal comune che vi provvede attraverso il medico condotto o altro sanitario»). Il legislatore del 1991, oltre ad accorpare nel quarto comma il precedente quinto comma («I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati»), ha aggiunto l&#8217;attuale quinto comma relativo ai dispensari stagionali, senza nulla prevedere in ordine alla loro gestione; ed è chiaro perciò che tale silenzio significa che il legislatore ha ritenuto applicabile la già esistente disposizione sulla gestione dei dispensari. È il caso di rilevare che l&#8217;articolo 6 della legge n. 362 del 1991, che appunto ha modificato l&#8217;originario testo dell&#8217;articolo 1 della legge n. 221 del 1991, è stato modificato dall&#8217;articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998 n. 61, che vi ha aggiunto il comma 1-bis, il quale prevede un&#8217;ulteriore ipotesi, temporanea, di apertura di dispensari farmaceutici (nelle zone dell&#8217;Umbria e delle Marche colpite da un terremoto), dei quali pure non è disciplinato l&#8217;affidamento”.</i><br />	<br />
E’ pur vero che nello spirito e nella lettera della l. 221/1968 (art. 1) il criterio della vicinanza geografica &#8211; al fine di assegnare la gestione di un dispensario farmaceutico &#8211; è meramente preferenziale e, pertanto, discrezionalmente integrabile dall&#8217;Amministrazione procedente, sia pure nel rispetto dei principi generali che presiedono al corretto svolgimento della azione amministrativa, ma è altrettanto vero che i criteri che l’Amministrazione intende seguire, in casi come quello posto all’attenzione del Collegio (in cui si è proceduto mediante un interpello di più farmacisti) devono essere previamente individuati e il provvedimento finale deve essere corredato di una adeguata motivazione. <br />	<br />
Nel caso qui scrutinato risulta:<br />	<br />
che l’Amministrazione regionale ha chiesto al Comune di Maracalagonis l’ubicazione delle farmacie più vicine;<br />	<br />
che ha proceduto, quindi, con un interpello senza previamente individuare i criteri con i quali avrebbe proceduto all’assegnazione del dispensario;<br />	<br />
che ha assegnato il dispensario al dott. Bianchini senza che dal provvedimento sia rinvenibile una qualche motivazione di tale scelta.<br />	<br />
Il provvedimento è, pertanto, manifestamente illegittimo e deve essere annullato in accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso.<br />	<br />
Restano assorbite le ulteriori censure dedotte avverso l’atto impugnato. <br />	<br />
La domanda risarcitoria deve, invece, essere rigettata in quanto sprovvista di qualsiasi supporto probatorio in ordine ai danni subiti ed alla loro quantificazione.<br />	<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto così decide:<br />	<br />
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la determinazione n. 1452 del 23.07.2003;<br />	<br />
respinge la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione e il controinteressato alle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 5.000/00 (cinquemila/00) come di seguito:<br />	<br />
€ 3.000/00 (tremila/00) a carico della Regione autonoma della Sardegna;<br />	<br />
€ 2.000/00 (duemila/00) a carico del dott. Marco Bianchini. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-6-2011-n-579/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2011 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2008 n.579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-7-11-2008-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-7-11-2008-n-579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-7-11-2008-n-579/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2008 n.579</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore Ecoservizi Coop Soc. s.r.l. (avv. L. Ferrò) c. Comune di Locri (n.c.), Società Mista &#8220;Locride Ambiente s.p.a.&#8221; (avv. F. Bevilacqua) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;affidamento diretto e senza gara di un servizio pubblico ad una società mista Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-7-11-2008-n-579/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2008 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-7-11-2008-n-579/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2008 n.579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore<br /> Ecoservizi Coop Soc. s.r.l. (avv. L. Ferrò) c. Comune di Locri (n.c.), Società Mista &#8220;Locride Ambiente s.p.a.&#8221; (avv. F. Bevilacqua)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;affidamento diretto e senza gara di un servizio pubblico ad una società mista</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Società mista – Servizio pubblico – Affidamento diretto e senza gara – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In virtù della normativa interna e comunitaria, è illegittimo l’affidamento diretto e senza gara di un servizio pubblico ad una società mista, a nulla rilevando che il socio privato sia stato scelto tramite procedura a evidenza pubblica, posto che la scelta con gara del socio, effettuata al momento della costituzione della società, non fa venir meno la necessità di svolgere una pubblica gara per il singolo servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 854 del 2008, proposto da:<br />
<b>Ecoservizi Coop Soc. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Luigia Ferrò, con domicilio eletto presso Salvatore Attinà, Avv. in Reggio Calabria, via Cairoli, 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Comune di Locri<i></b></i>, in persona del Sindaco, non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Societa&#8217; Mista &#8220;Locride Ambiente s.p.a.&#8221;<i></b></i>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Francesco Bevilacqua, con domicilio eletto presso Antonino Bizzintino, in Reggio Calabria, via P. Foti, 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) della deliberazione della Giunta Municipale di Locri n. 61 dell’8 maggio 2008, con cui, previa revoca della precedente delibera di Giunta n. 46/2008, è stata “autorizzata la rimodulazione e/o l’approvazione del nuovo schema negoziale necessario all’affidamento del servizio di raccolta differenziata alla società mista Locride Ambiente s.p.a.” (di cui il Comune è socio); <br />
b) della determina del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva – Servizio Tecnico n. 252 in data 22 maggio 2005, con cui è stato affidato all’indicata società il servizio in questione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Societa&#8217; Mista &#8220;Locride Ambiente Spa&#8221;;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/10/2008 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Parte ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale di Locri n. 61 dell’8 maggio 2008, con cui, previa revoca della precedente delibera di Giunta n. 46/2008, è stata “autorizzata la rimodulazione e/o l’approvazione del nuovo schema negoziale necessario all’affidamento del servizio di raccolta differenziata alla società mista Locride Ambiente s.p.a.” (di cui il Comune è socio), nonché la determina del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva – Servizio Tecnico n. 252 in data 22 maggio 2005, con cui è stato affidato all’indicata società il servizio in questione.<br />
Attraverso un solo e articolato motivo di gravame, parte ricorrente ha, in sostanza, osservato che: 1) la controinteressata è una società mista (in cui il socio privato è stato scelto tramite gara ad evidenza pubblica) e la normativa comunitaria e nazionale esclude in tale ipotesi la possibilità di un affidamento diretto del servizio; 2) solo la società ricorrente, in quanto cooperativa sociale che si occupa dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di giovani con difficoltà a trovare un lavoro, poteva essere diretta affidataria del servizio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1981.<br />
Il Comune di Locri, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.<br />
La controinteressata, ritualmente intimata, si è invece costituita in giudizio, eccependo l’irricevibilità del gravame (sul rilievo che la ricorrente era venuta a conoscenza della delibera di Giunta n. 61/2008 in data 8 maggio 2008 e aveva notificato il gravame solo il successivo 21 luglio), e sollecitando, in subordine, il suo rigetto nel merito in quanto infondato, in quanto l’art. 113, quinto comma, del decreto legislativo n. 267/2000 consentiva in tale ipotesi l’affidamento diretto e l’art. 5 della legge n. 381/1991 attribuiva all’Amministrazione una mera facoltà.<br />
Nella pubblica udienza del 22 ottobre 2008, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.<br />
Ad avviso del Collegio, l’eccezione di irricevibilità del gravame sollevata dalla controinteressata è infondata.<br />
La delibera n. 61 dell’8 maggio 2008, infatti, è stata pubblicata in data 21 maggio 2008 e a nulla rileva la circostanza che parte ricorrente ne abbia conosciuto il contenuto sostanziale, come dalla stessa riconosciuto, in epoca anteriore, in quanto l’art. 21 della legge n. 1034/1971 dispone che, per gli atti di cui non sia prevista la notifica individuale, il termine di giorni sessanta decorre dal momento in cui sia scaduto il termine della pubblicazione e, come ripetutamente affermato in giurisprudenza (per tutte, Consiglio di Stato, VI, n. 5105 del 3 ottobre 2007) il termine decadenziale per l’impugnativa di una delibera comunale decorre dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o da quella dell’effettiva piena conoscenza soltanto con riferimento a quei soggetti direttamente contemplati nell’atto o che siano immediatamente incisi dagli effetti dell’atto stesso (anche se non contemplati, al contrario), mentre per quanto concerne i terzi il termine decadenziale decorre dalla data di pubblicazione nell’albo pretorio.<br />
Quanto al merito del gravame, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nei termini di seguito indicati.<br />
Come già ritenuto in sede cautelare sulla scorta di quanto affermato dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, n. 1 del 3 marzo 2008, i cui riferimenti normativi e giurisprudenziali si intendono qui replicati), l’affidamento diretto e senza gara di un servizio pubblico ad una società mista, alla luce della nota normativa interna e comunitaria, è illegittimo (essendo all’uopo necessaria la partecipazione pubblica totalitaria del soggetto affidatario), a nulla rilevando che il socio privato sia stato scelto tramite procedura a evidenza pubblica. posto che la scelta con gara del socio, effettuata al momento della costituzione della società, non fa venir meno la necessità di svolgere una pubblica gara per il singolo servizio.<br />
Non sussiste, invece, la lamentata violazione dell’art. 5 della legge n. 381/1991, in quanto la norma, come osservato dalla controinteressata, attribuisce all’Amministrazione una mera facoltà (come risulta inequivocabilmente dall’espressione “possono”).<br />
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Anche in ragione della parzialmente reciproca soccombenza (che deriva dall’infondatezza della denunciata violazione dell’art. 5 della legge n. 381/1991), sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1) accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione e annulla la deliberazione della Giunta Municipale di Locri n. 61 dell’8 maggio 2008 e la determina del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva – Servizio Tecnico n. 252 in data 22 maggio 2005; <br />
2) compensa fra le parti le spese del presente giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi Passanisi, Presidente<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore<br />
Desirèe Zonno, Referendario</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/11/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-7-11-2008-n-579/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2008 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2008 n.579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-6-2-2008-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-6-2-2008-n-579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-6-2-2008-n-579/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2008 n.579</a></p>
<p>Pres. Guida, est. Bonauro MA.FRA s.r.l., (avv.ti Nicola Salvi e Fabrizio Vittoria) c. Comune di Ottaviano (n.c.), ISERNIA IMPIANTI s.r.l.,(avv. Sabatino Rainone), IMPRESA FERDINANDO VARRONE s.a.s. (avv. Antonio Bifolco) sulla ammissibilità del ricorso avverso le risultanze di una gara di appalto notificato ad un solo controinteressato e sull&#8217;applicabilità del principio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-6-2-2008-n-579/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2008 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-6-2-2008-n-579/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2008 n.579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guida, est. Bonauro<br /> MA.FRA s.r.l., (avv.ti Nicola Salvi e Fabrizio Vittoria) c. Comune di Ottaviano (n.c.), ISERNIA <br />IMPIANTI s.r.l.,(avv. Sabatino Rainone),  IMPRESA FERDINANDO VARRONE s.a.s. (avv. Antonio<br /> Bifolco)</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissibilità del ricorso avverso le risultanze di una gara di appalto notificato ad un solo controinteressato e sull&#8217;applicabilità del principio fissato dall&#8217;art. 21 co. 1 L. 1074/1971</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa – Ricorso – Avverso le risultanze di una gara per l’affidamento di pubblici appalti &#8211;  Proposto dal terzo classificato alla gara – Mancata notifica al secondo classificato – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa – Ricorso – Mancata notifica ad uno dei controinteressati – Applicabilità dell’art. 21 co. 1 L. 1074/1971 &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di impugnazione degli esiti delle gare per l’affidamento di pubblici appalti, è inammissibile il ricorso proposto dal concorrente terzo classificato alla gara che sia stato notificato solo alla stazione appaltante e al primo classificato, ma che non risulta notificato al secondo classificato, qualora il ricorso contenga specifiche censure anche in relazione alla ammissione alla gara del concorrente secondo classificato.</p>
<p>2. Per l’applicazione della regola processuale, consacrata nell&#8217;art. 21 comma 1, legge TAR (a tenore della quale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è sufficiente la notifica ad almeno uno dei controinteressati) è necessario analizzare il contenuto del ricorso, al fine di stabilire se a fronte delle censure fatte valere da parte ricorrente vi sia una indistinta posizione di una pluralità di controinteressati (tutti incisi in egual modo dall’eventuale accoglimento del ricorso) ovvero se, tenuto conto della complessità oggettiva del petitum, vi sia un unico controinteressato per ogni specifica parte del ricorso: nella prima ipotesi la notifica ad almeno un dei controinteressati determina l’obbligo per il Giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio; nella secondo ipotesi il ricorso è, almeno pro parte, inammissibile in relazione alle censure che coinvolgono il contraddittore pretermesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />
<b>Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli<br />
Prima Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Signori:<br />
Antonio	Guida			Presidente<br />	<br />
Fabio		Donadono		Componente<br />	<br />
Michele	Buonauro		Componente est.</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p>&#8211; Visto il ricorso n. 4047/2007  proposto da:<br />
<b>MA.FRA s.r.l</b>., rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Salvi e Fabrizio Vittoria, presso cui domicilia in Napoli, via Andrea D’Isernia, 16;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Comune di Ottaviano</b>, n.c.;<br />
&#8211; <b>ISERNIA IMPIANTI s.r.l.,</b> rappresentato e difeso dall’avv. Sabatino Rainone, presso cui domicilia in Napoli, Centro Direzionale, isola C/2, sc. A (studio Capotorto – Sito);</p>
<p><b>e con l’intervento <i>ad adiuvandum</i> di<br />
</b>&#8211; IMPRESA FERDINANDO VARRONE s.a.s. di Costantino Varrone, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Bifolco, domiciliato presso la Edijuris in Napoli, via Santa Lucia n. 20; </p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>&#8211; della nota n. 10750 del 5.7.2007 del Comune di Ottaviano;<br />
&#8211; della determina n. 187 del 4.7.2007 del responsabile del Comune di Ottaviano di aggiudicazione dell’affidamento dell’esercizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione;<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria, nella parte in cui non ha escluso dalla gara le offerte presentate dalle ditte Isernia Impianti e De Simone Anna;</p>
<p><b>nonché sul ricorso incidentale proposto da<br />
</b>&#8211; ISERNIA IMPIANTI s.r.l., come rappresentato e difeso;<br />
Visto il ricorso principale, il ricorso incidentale, con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata e dell’interventore, con le annesse produzioni;<br />
relatore alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007 il ref.  Michele Buonauro;<br />
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’impresa ricorrente impugna gli atti di svolgimento della gara indetta dal Comune di Ottaviano per l’affidamento biennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.<br />
In particolare censura l’ammissione delle offerte presentate dalla Isernia Impianti (aggiudicataria della gara) e dalla R.D. Impianti di De Simone Anna, tenuto conto che dall’esclusione di entrambe le candidate deriverebbe una nuova rideterminazione della soglia di anomalia, favorevole all’offerta presentata dalla ricorrente.<br />
Il ricorso si basa sulla denunziata incompletezza delle offerte presentate dalle due candidate. In particolare:<br />
a)	l’offerta di Isernia Impianti risulta priva della dichiarazione inerente il fatturato globale nel triennio (richiesta dal punto 11.B.4 del bando di gara); priva delle referenze bancarie (richieste dal punto 11.B.7 del bando di gara); non assistita dalla cauzione prevista (pari ad euro 3.000) avendo presentato una fideiussione per l’importo di 2.983 euro;<br />	<br />
b)	l’offerta di R.D. Impianti di De Simone Anna risulta carente in relazione alla dichiarazione inerente il fatturato globale nel triennio ed all’elenco dei servizi analoghi nel triennio (richiesta dal punto 11.B.4 del bando di gara).<br />	<br />
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva sarebbe avvenuta in tempi talmente brevi da impedire quel controllo dei requisiti in possesso della vincitrice prescritto dall’art. 48 del Codice degli Appalti.<br />
Si è costituita la controinteressata, la quale, oltre a contestare la fondatezza del ricorso principale, ha dispiegato ricorso incidentale volto ad impugnare le clausole del bando laddove esse siano lette secondo l’impostazione fornita dalla parte ricorrente.<br />
È intervenuta <i>ad adiuvandum</i> la ditta Varrone Ferdinando al solo fine di vede dichiarata l’inammissibilità dell’offerta della Isernia Impianti (ma non quella della R.D. Impianti di De Simone Anna), dalla quale discenderebbe un calcolo della soglia di anomalia ad essa favorevole.<br />
Acquisita l’istruttoria disposta con decreto presidenziale e respinta la domanda cautelare con ordinanza 2233/07, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI  DELLA  DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Può prescindersi dall’esame della ammissibilità dell’intervento <i>ad adiuvandum </i>e del ricorso incidentale, in quanto il ricorso principale non è ammissibile.<br />
In punto di fatto vale osservare che la ricorrente si è classificata al terzo posto della graduatoria finale, alle spalle dell’aggiudicataria Isernia Impianti e della seconda classificata Impresa De Simone.<br />
Il ricorso risulta notificato, oltre che alla stazione appaltante, esclusivamente nei confronti della aggiudicataria (prima controinteressata), mentre non è evocata in giudizio (e non si è costituita) la seconda classificata De Simone.<br />
Ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo, alla luce delle censure ivi sviluppate, dovesse essere notificato, nel termine decadenziale dei sessanta giorni, tanto alla controinteressata aggiudicataria che alla controinteressata classificatasi al secondo posto.<br />
Non può dubitarti della qualità di controinteressato in capo ad entrambe le candidate (Isernia Impianti e De Simone), sussistendo nei loro confronti ambedue i requisiti in base ai quali la giurisprudenza ha individuato tale posizione processuale, sia quello sostanziale (costituito dalla titolarità di una posizione giuridica di vantaggio scaturente dall&#8217;atto impugnato), sia quello formale (rappresentato dalla menzione o individuazione in base all&#8217;atto stesso).<br />
Nel caso in esame la ricorrente ha notificato il ricorso solo ad una controinteressata (Isernia Impianti) e dunque il contraddittorio non può ritenersi completo.<br />
Tuttavia il Collegio è chiamato a verificare se, nel caso di specie, possa farsi applicazione della regola processuale, consacrata nell&#8217;art. 21 comma 1, legge Tar, a tenore della quale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è sufficiente la notifica ad almeno uno dei controinteressati.<br />
Ad avviso del Collegio tale norma esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro, che comprenda cioè tutti i soggetti direttamente interessati dall&#8217;esito del ricorso; la valenza generale della regola del contraddittorio e la necessità di valorizzare le presupposte esigenze di tutela e di garanzia processuale dei soggetti titolari di posizioni antitetiche a quelle del ricorrente inducono ad analizzare il contenuto precipuo del ricorso, al fine di stabilire se a fronte delle censure fatte valere da parte ricorrente vi sia una indistinta posizione di una pluralità di controinteressati (tutti incisi in egual modo dall’eventuale accoglimento del ricorso) ovvero se, tenuto conto della complessità oggettiva del <i>petitum, </i>vi sia un unico controinteressato per ogni specifica parte del ricorso.<br />
La distinzione è gravida di conseguenza, poiché nella prima ipotesi la notifica ad almeno un dei controinteressati determina l’obbligo per il Giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio; laddove nell’altra ipotesi il ricorso è, almeno <i>pro parte</i>, inammissibile in relazione alle censure che coinvolgono il contraddittore pretermesso.<br />
Procedendo alla verifica del <i>petitum (recte </i>dei <i>petita</i>), è facile osservare che la ricorrente si duole di due distinte circostanze: la mancata esclusione  (ovvero illegittima ammissione) della offerente prima classificata (Isernia Impianti) e la mancata esclusione della seconda classificata (De Simone).<br />
In relazione a ciascuno specifico oggetto di censura è individuabile uno ed un unico controinteressato, nei cui confronti dunque la ricorrente era tenuta ad instaurare il contradditorio nei noti termini decadenziali.<br />
Pertanto, rilevato che il contradditorio non può ritenersi integro in relazione alle censura ricolte avvero l’ammissione alla gara dell’offerta della ditta De Simone (non evocata in giudizio), il ricorso deve ritenersi <i>in parte qua </i>inammissibile.<br />
Tuttavia la parziale inammissibilità del ricorso si riflette e si riverbera inevitabilmente anche sulla restanti censure (rivolte avverso la ammissione dell’offerta presentata dall’aggiudicataria Isernia Impianti): una volta che la posizione della seconda classificata è divenuta inattaccabile (per inammissibilità parziale del ricorso), è evidente che la ricorrente perde ogni interesse a coltivare l’impugnazione avverso la partecipazione della prima graduata. Ed invero dall’eventuale accoglimento del ricorso (per questa parte) non deriverebbe alla ricorrente alcun vantaggio concreto, poiché la gara andrebbe aggiudicata in favore della seconda classificata, la cui posizione è, per come detto, oramai intangibile.<br />
Ne deriva l’inammissibilità della restante parte del ricorso, per carenza di interesse alla decisione.<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, dichiara il ricorso epigrafato inammissibile.<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2007.<br />
Antonio Guida                      	Presidente<br />	<br />
Michele Buonauro		Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-6-2-2008-n-579/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2008 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.579</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che dispone la revoca della licitazione privata per la fornitura di sistemi digitalizzati per le immagini radiografiche e il risarcimento danni, se il provvedimento di revoca risulta congruamente motivato in relazione all’esigenza di acquisizione di sistemi tecnologici più efficienti. (G.S.) Reg. ordinanze: 579/08 Reg. generale:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che dispone la revoca della licitazione privata per la fornitura di  sistemi digitalizzati per le immagini radiografiche e il risarcimento danni, se il provvedimento di revoca risulta congruamente motivato in relazione all’esigenza di acquisizione di sistemi tecnologici più efficienti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Reg. ordinanze:  579/08<br />
Reg. generale: 9725/2007</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p align=center><b>Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Giuseppe Severini<br />  Cons. Aldo Fera<br /> Cons. Marzio Branca<br />Cons. Francesco Caringella  Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Febbraio 2008.</p>
<p>Visti gli art.33, commi terzo e quarto, e l’art.23 bis commi terzo e ottavo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:  Avv. FRANCESCO ANTONIO ARGENZIOcon domicilio eletto in RomaVIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19   pressoFRANCESCO ANTONIO ARGENZIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p>  <b>AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv. LIETTA CALZONIcon domicilio  eletto in RomaVIA PANAMA, 58pressoLUIGI MEDUGNO<br />
per la riforma,<br />previa sospensione dell’efficacia,<br />della sentenza del TAR UMBRIA &#8211; PERUGIA  n. 657/2007, resa tra le parti, concernente REVOCA LICITAZ. PRIV. FORNITURA SISTEMI DIGITALIZZ. IMMAGINI RADIOGRAF. &#8211; RIS.DANNO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza Tar Umbria n. 657/2007, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Argenzio e Calzoni;</p>
<p>Ritenuto che il provvedimento di revoca risulta congruamente motivato in relazione all’esigenza di acquisizione di sistemi tecnologici più efficienti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 9725/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, ……</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-579/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.579</a></p>
<p>Pres. Carbone – Est. Segreto – PM. Iannelli Ministero della Salute (avv. Stato) c. Maria Vincenza Gazzaneo (avv. Formato) fatto dannoso lungolatente: precisazioni delle SU sull&#8217;elemento psicologico della colpa Risarcimento del danno – Responsabilità aquiliana – Fatto dannoso lungolatente (Danno da contagio per soggetto emotrasfuso)- Comportamento omissivo – Elemento psicologico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-579/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-579/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Est. Segreto – PM. Iannelli<br /> Ministero della Salute (avv. Stato) c. Maria Vincenza Gazzaneo (avv. Formato)</span></p>
<hr />
<p>fatto dannoso lungolatente: precisazioni delle SU sull&#8217;elemento psicologico della colpa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Risarcimento del danno – Responsabilità aquiliana – Fatto dannoso lungolatente (Danno da contagio per soggetto emotrasfuso)- Comportamento omissivo – Elemento psicologico – Colpa &#8211; Prevedibilità ed evitabilità dell’evento – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della valutazione della responsabilità aquiliana per comportamento omissivo relativo alla responsabilità per fatto dannoso lungolatente l’elemento psicologico  della colpa deve ritenersi sussistente in conseguenza della prevedibilità dell’evento (nel caso si specie il contagio era intervenuto nel 1991 per trasfusione ma il test per la rilevazione del virus era già conosciuto sin dal 1988).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/11549_11549.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-579/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/9/2007 n.579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-9-2007-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-9-2007-n-579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-9-2007-n-579/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/9/2007 n.579</a></p>
<p>Non va sospesa l’ordinanza che impone bonifica di coperture in cemento-amianto. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza sospensiva del 22 gennaio 2008 n. 380 Ric. n. 1446/2007 Orde 200700579 REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,terza sezione, costituito da: Angelo De Zotti Presidente Rita</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-9-2007-n-579/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/9/2007 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-9-2007-n-579/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/9/2007 n.579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza che impone bonifica di coperture in cemento-amianto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11509/g">Ordinanza sospensiva del 22 gennaio 2008 n. 380</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ric. n. 1446/2007<br />
Orde 200700579</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,<br />terza sezione,</b></p>
<p>costituito da:<br />
Angelo De Zotti  Presidente<br />  Rita De Piero Consigliere, relatore<br />
Angelo Gabbricci Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 6 settembre 2007.<br />
Visto il ricorso n. 1446/2007 proposto da CA.PI. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Piva e Livio Passuello con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Comune di Vicenza</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Tirapelle e Loretta Checchinato con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p><b>l’A.R.P.A.V. – Padova</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>l’U.L.S.S. n. 6 – Dipartimento di Prevenzione  &#8211; Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – SPISAL-, </b> in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Horus S.a.S.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa  emissione di provvedimenti cautelari,<br />del provvedimento del Direttore del Settore Ambiente e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza  p.g.n. 26469 n. 371/95 del 14.6.2007, avente ad oggetto: “bonifica delle coperture in cemento-amianto. Stabili in Strada Ponti di Debba”.<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;<br />
uditi (relatore il Consigliere Rita De Piero), l’avv.to Passuello per la parte ricorrente e l’avv.to Checchinato per il Comune di Vicenza;<br />
considerato che – allo stato – il ricorso non appare sorretto da apprezzabili elementi di fumus boni juris;<br />
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, RESPINGE la domanda di misure cautelari.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Venezia, li 6 settembre 2007</p>
<p>Il Presidente<br />
l&#8217;Estensore<br />
Il Segretario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-9-2007-n-579/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/9/2007 n.579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-579/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.579</a></p>
<p>Va respinta per difetto di giurisdizione, la domanda cautelare avverso il decreto dirigenziale del Ministero della Salute, in tema di livelli di assistenza e principi etici di sistema. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANAFIRENZE SECONDA SEZIONE Registro Ordinanze: 579/2007Registro Generale: 904/2007 nelle persone dei Signori: GIUSEPPE PETRUZZELLI</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-579/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta per difetto di giurisdizione, la domanda cautelare avverso il decreto dirigenziale del Ministero della Salute, in tema di livelli di assistenza e principi etici di sistema. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 579/2007<br />Registro Generale: 904/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente <br />LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />STEFANO TOSCHEI Cons.,  relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 904/2007 proposto da:<br />
<b>CREPALDI ANGELINA IN Q.TA&#8217; DI MADRE TUTRICE DI ARTINI PAOLO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
STANCA MARCELLOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA PUCCINOTTI, 61presso STANCA MARCELLO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA SALUTE </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI N. 4<br />
presso la sua sede;<br />
 per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto dirigenziale del Ministero della Salute, Direzione Generale Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Ufficio VIII, Piazzale dell’Industria n. 20, prot. n. 10731 dell’8 maggio 2007;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA SALUTE</p>
<p>Udito il relatore Cons. STEFANO TOSCHEI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Marcello Stanca e Gabriella Onano avvocato dello Stato;</p>
<p>Rilevato che allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta, emerge il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, di talchè non possono ritenersi soddisfatti i presupposti per l’ammissibilità dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to Stefano Toschei &#8211;  Relatore, est.<br />
F.to Silvana Nannucci &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-579/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.579</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Manzi. Ric. Immobiliare Zues s.r.l. contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e nei confronti dei Comuni di Porto Recanati, Numana, Ancona, Stirolo, Camerano (Art. 97 Cost.; Art. 1, 3, 7 L. n° 241/90; D. Lgs. n° 490/99; D.P.R. n° 380/2001) interesse al ricorso,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-2-2005-n-579/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Manzi.<br /> Ric. Immobiliare Zues s.r.l. contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e nei confronti dei Comuni di Porto Recanati, Numana, Ancona, Stirolo, Camerano (Art. 97 Cost.;  Art. 1, 3, 7 L. n° 241/90; D. Lgs. n° 490/99; D.P.R. n° 380/2001)</span></p>
<hr />
<p>interesse al ricorso, comunicazione di avvio, indicazione precisa del bene in tema di vincolo ex D. Lgs. 499/99</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Legittimazione processuale – Provvedimento di imposizione di vincolo diretto ed indiretto su aree fabbricabili – Legittimazione attiva di società immobiliare proprietaria di un terreno – Sussiste.</p>
<p>2. Procedimento amministrativo &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 – In caso di Imposizione di vincolo diretto ed indiretto su aree fabbricabili – Inapplicabilità – Motivi – Comunicazione personale &#8211; Necessità.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Provvedimento di imposizione di vincolo diretto ed indiretto su aree fabbricabili – Necessità dell’indicazione della precisa delimitazione territoriale e delle implicazioni sul futuro utilizzo del bene – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Si deve riconoscere la legittimazione processuale al sindacato su un provvedimento di imposizione di vincolo ambientale in capo ad una società immobiliare che sia proprietaria di un terreno edificabile nell’area interessata, poiché detto provvedimento è idoneo ad arrecare effetti pregiudizievoli con evidente limitazione del diritto dominicale.</p>
<p>2. La comunicazione di avvio ex Art. 7 L. n° 241/1990 è di carattere generale, mentre quelle previste dagli Artt. 7 e 49 del D. Lgs. n° 490/1999 sono specifiche, riferendosi ai procedimenti di imposizione dei vincoli culturali diretto ed indiretto e, quindi, prevalgono sulla norma generale, con conseguente impossibilità di estendere alla comunicazione prevista per il vincolo “diretto” dall’Art. 7 del D. Lgs. n° 499/1999, la possibilità di effettuarla mediante forme di pubblicità alternative alla comunicazione personale.</p>
<p>3. L’indicazione degli elementi identificativi e della valutazione del bene da sottoporre a vincolo archeologico, storico, artistico, demo-etno-antropologico, storico-culturale – peraltro previste normativamente – deve consentire al diretto interessato – ma anche agli Enti Locali incisi dal provvedimento in punto di pianificazione territoriale &#8211; di poter valutare le possibili implicazioni che la specifica natura del vincolo avrà sul futuro utilizzo del bene</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL  TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE  DELLE  MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n.913 del 2003, proposto da<br />
<b>s.r.l. IMMOBILIARE ZEUS</b>, con sede in Jesi (AN) in persona del suo rappresentante legale rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Camiciola e Alessandro Lucchetti, presso il secondo elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini, n.156;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO per i BENI e le ATTIVITÀ CULTURALI</b>, in persona del Ministro pro-tempore, e la SOPRINTENDENZA REGIONALE per i BENI e le ATTIVITÀ CULTURALI delle MARCHE, in persona del Soprintendente pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; dei <b>COMUNI di PORTO RECANATI, ANCONA, NUMANA, SIROLO, CAMERANO</b>, in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del provvedimento n.3658 del 12.9.2003, con cui la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali delle Marche ha comunicato l’avvio del procedimento di imposizione del vincolo diretto ed indiretto ai sensi del D.Lgs. n.490/1999, mediante p<br />
&#8211; di ogni atto connesso e conseguente;</p>
<p>nonché per l’annullamento<br />
&#8211; degli altri provvedimenti impugnati con successivo atto di motivi aggiunti depositato il 6.10.2004 e precisamente:<br />
&#8211; del provvedimento definitivo di vincolo n.2582 del 30.4.2004, a firma del Soprintendente Regionale delle Marche per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 63 del 24.6.2004, adottato a conclusione del<br />
Visto i ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e della Soprintendenza regionale intimati;<br />
Vista l’ordinanza n.458 del 2 dicembre 2003, con cui è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione degli atti impugnati con il ricorso originario;<br />
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.2295 del 21 maggio 2004, recate la riforma della suddetta decisione cautelare, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione statale dei Beni Culturali;<br />
Visto il successivo atto di motivi aggiunti depositato in data 6.10.2004;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il Cons. Galileo Omero Manzi;<br />
Uditi gli avv.ti M. Camiciola e A. Lucchetti per la parte ricorrente, l’avvocato dello Stato A. Honorati per le Amministrazioni statali resistenti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 6.11.2003, depositato il 10.11.2003, la s.r.l. Immobiliare Zeus ha impugnato l’epigrafato provvedimento n.3658 del 12.9.2003, con cui la Soprintendenza Regionale delle Marche per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato l’avvio del procedimento di imposizione di vincolo diretto ed indiretto ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, di un vasto territorio di interesse culturale situato nei Comuni di Ancona, Sirolo, Numana, Camerano e Porto Recanati, qualificato come “Scalo Dorico e Monte Conero, Centro storico di Ancona, nonché ridossi naturali ed aree culturali ed archeologiche limitrofe”.<br />La ricorrente società Immobiliare Zeus, proprietaria di un’area edificabile situata in territorio del Comune di Porto Recanati denominata ex area industriale Montedison, ricompresa nel perimetro delle aree assoggettate al suddetto regime di tutela storico-culturale diretta ed indiretta, in quanto asserita pregiudicata dal suddetto procedimento di assoggettamento a vincolo storico-culturale dei terreni di sua proprietà, con l’iniziativa giudiziaria di cui è causa ha promosso il sindacato giurisdizionale degli atti suddetti, deducendo al riguardo le seguenti censure:<br />1) Eccesso di potere sotto il profilo della figura sintomatica dello sviamento e della conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art.97 della Costituzione ed all’art.1 della legge n.241 del 1990, nonché violazione dell’art.55 del D.Lgs. n.165 del 2001 dell’art.6 del D.M. n.55 del 2000.<br />La decisione di ricomprendere l’immobile di proprietà della ditta ricorrente nell’ambito delle aree da assoggettare al vincolo suddetto, secondo i difensori di parte attrice, è preordinata essenzialmente a sottoporre a tutela l’edificio costituente l’ex stabilimento industriale denominato capannone Nervi, per il quale in precedenza la Soprintendenza regionale ai Beni Culturali aveva adottato uno specifico provvedimento di vincolo fatto oggetto di specifico sindacato giurisdizionale; per cui con la nuova iniziativa di vincolo l’Amministrazione intimata si propone di superare l’insussistenza dei requisiti di legge per il perfezionamento della precedente iniziativa di tutela puntualmente evidenziata dall’attuale parte ricorrente.<br />Inoltre, l’atto di avvio del procedimento di vincolo di cui si con-troverte in questa sede, non poteva essere adottato dai funzionari che ne hanno assunto la paternità, in quanto gli stessi nelle persone dell’Arch. Scoppola, della Dott.ssa Lippi e del Geom. Carlini, risultano coinvolti in un procedimento penale relativamente al precedente provvedimento di vincolo del capannone Nervi, e, quindi, erano tenuti ad astenersi dall’adottare provvedimenti che potevano interessare la società ricorrente che aveva presentato esposti penali nei loro confronti.<br />2) Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, come imposto dall’art.1 della legge n.241 del 1990 e dall’art.97 della Costituzione, nonché dagli artt.2, 3, 4, 5 e 49 del D.Lgs. n.490 del 1999.<br />Il provvedimento oggetto di impugnazione, nella pretesa di assog-gettare a vincolo un’estensione di superficie pari all’intero territorio di ben cinque Comuni, ha realizzato un’impropria dilatazione delle finalità tipiche del vincolo diretto e indiretto, giustificato dall’esigenza di tutelare specifici beni immobili e mobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico o demo-antropologico, mentre, nel caso di specie, la competente Autorità amministrativa periferica del Ministero dei Beni Culturali ha illogicamente ampliato le proprie prerogative di tutela cui si è fatto cenno, proponendosi di assoggettare a regime di salvaguardia un vasto territorio per il quale ha riconosciuto un interesse geomorfologico naturale ed antropico, al punto da attribuire allo stesso un’importanza monumentale di insieme.<br />3) Incompetenza dell’Amministrazione intimata all’adozione del provvedimento impugnato per violazione degli artt.2, 3, 4, 5, 49 e 149 del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché della legge n.1150 del 1942 e del D.P.R. n.380 del 2001, come pure della relativa legislazione regionale di settore di cui alla legge urbanistica regionale Marche n.34 del 1992, in quanto l’adozione degli atti oggetto di gravame sarebbe avvenuta in palese elusione del principio di leale cooperazione dei poteri dello Stato affermato dall’art.118 della Costituzione, tenute presenti anche le competenze in materia della Regione e degli Enti locali.<br />	Inoltre, la competenza ad imporre regimi di tutela indiretta, secondo quanto previsto dall’art.49 del D.Lgs. n.490 del 1999, è riservata al Ministero dei Beni Culturali e non alle Soprintendenze periferiche le quali possono soltanto formulare proposte in tal senso.<br />4) Violazione dell’art.7 e seguenti della legge n.241 del 1990 sul procedimento amministrativo e dell’art.7 del D.Lgs. n.490 del 1999, a causa della omessa comunicazione personale dell’avviso di avvio del procedimento di imposizione del vincolo di cui si controverte, tenuto conto che con tale atto è stata imposta una misura di salvaguardia che rende immediatamente operativo il regime di vincolo delle aree della società ricorrente, seppure in via soltanto cautelare.<br />5) Violazione sotto altro profilo dell’art.7 della legge n.241 del 1990 e del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché falsa applicazione delle disposizioni recate dall’art.7, 3° comma del D.Lgs. n.368 del 1998, dall’art.13, 2° comma, e dall’art.14 del D.P.R. n.441 del 2000, con riferimento a quanto previsto anche in materia di motivazione degli atti amministrativi dall’art.3 della legge n.241 del 1990, a causa della mancata puntuale esternazione degli elementi caratterizzanti la valenza storico culturale dei terreni di proprietà della parte ricorrente che la Soprintendenza regionale intende sottoporre a regime di tutela, come espressamente richiesto dal citato art.7 del D.Lgs. n.490 del 1999, il quale impone che di tale peculiarità e valenza culturale si dia conto nell’avviso di avvio del procedimento di imposizione del vincolo.<br />6) Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità del-l’azione amministrativa, come desumibile dall’art.1 della legge n.241 del 1990 e dall’art.97 della Costituzione e dalle stesse norme del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché dalla elaborazione giurisprudenziale sulle norme suddette, da cui si desume che l’imposizione dei vincoli di natura storico-culturale non deve determinare un sacrificio sproporzionato ai proprietari dei beni sottoposti a tutela, rispetto alle finalità di pubblico interesse che con il regime di salvaguardia si intende perseguire.<br />Nella vicenda di cui è causa, a detta della parte ricorrente, con l’iniziativa procedimentale avviata dalla Soprintendenza regionale ai Beni culturali, si dà luogo ad una spropositata limitazione dei diritti dominicali della parte deducente con l’imposizione di un vincolo diretto ed indiretto dagli incerti contenuti giustificativi, con pregiudizio dell’affidamento del proprietario in questione il quale, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, aveva avviato legittime iniziative di sfruttamento edilizio delle aree di proprietà sottoposte a tutela con gli atti impugnati.<br />L’illogicità del nuovo regime di salvaguardia prefigurato per i terreni edificabili che la società ricorrente possiede nel Comune di Porto Recanati, troverebbe conferma anche nella circostanza che il provvedimento impugnato non reca alcuna plausibile indicazione delle ragioni che possono indurre a ritenere la porzione di territorio del Comune di Porto Recanati sottoposta alla pretesa di vincolo come affine e contigua al resto dell’amplissima estensione di territorio inclusa nel perimetro del più ampio vincolo.<br />7) Eccesso di potere sotto i diversi profili della carenza di motivazione, della contraddittorietà, nonché violazione dell’art.146, II comma del D.Lgs. n.490 del 1998 già art.1, del D.L. n.312 del 1985, convertito in L. n.431 del 1985, in quanto l’intimata Amministrazione dei Beni Culturali ha omesso di considerare che, ai sensi delle norme citate, non possono essere assoggettate a vincolo le aree che, alla data del 6.9.1985, risultavano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone A e B, come è appunto il caso di quelle di proprietà della società ricorrente di cui si controverte che risultavano qualificate come aree di completamento già nel Piano regolatore comunale del 1978 e come tali confermate anche dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento dello stesso al P.P.A.R..<br />8) Eccesso di potere nella figura tipica dello sviamento e della illogicità, in quanto nella zona vincolata non è stato ricompreso il nucleo storico del Comune di Porto Recanati, ma soltanto i terreni costituenti l’ex area industriale Montedison, ove insiste il manufatto denominato capannone Nervi che, tuttavia, non può essere assoggettato a vincolo storico-culturale, poichè la sua realizzazione non risale ad oltre 50 anni.<br />Per cui, l’atto oggetto di impugnazione, per quanto riguarda la tutela del territorio del Comune di Porto Recanati, si presenta sviato, dal momento che limita il regime vincolistico alle sole aree dell’ex impianto industriale Montedison, con l’asserito intento di sottoporre a tutela diretta ed indiretta un manufatto non assoggettabile comunque a vincolo, in rapporto al limitato tempo trascorso dalla sua edificazione.<br />In data 2.12.2003, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona per conto del Ministero dei Beni Culturali e della Soprintendenza Regionale, opponendo la inammissibilità del ricorso in quanto rivolto all’annullamento di un atto privo di contenuto provvedimentale, poichè l’avviso di avvio del procedimento ha una natura e una finalità esclusivamente notiziale, sostenendo nel contempo l’infondatezza di tutte le censure prospettate dalla parte ricorrente.<br />Con ordinanza n.458 del 2 dicembre 2003, il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato, sul presupposto della riconosciuta immediata lesività dello stesso, a causa della disposta applicazione cautelare, a titolo di norma di salvaguardia, delle limitazioni conseguenti all’imposizione del vincolo che l’Amministrazione si propone di imporre a conclusione del procedimento.<br />Tale Ordinanza è stata tuttavia riformata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione cautelare n.2295 del 21 maggio 2004, a seguito di appello dell’Amministrazione.<br />Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 16.9.2004, de-positato il 6.10.2004, la parte ricorrente ha esteso l’impugnativa anche al provvedimento definitivo di vincolo diretto ed indiretto n.2582 del 30.4.2004, pubblicato sul B.U.R. n.63 del 24.6.2004, nel frattempo adottato dal Soprintendente regionale per i Beni e le Attività Culturali, a conclusione del procedimento avviato con l’atto fatto oggetto di sindacato giurisdizionale con l’atto introduttivo del giudizio.<br />Avverso tale provvedimento definitivo di vincolo, con l’atto di motivi aggiunti, è stata in primo luogo dedotta la sua illegittimità derivata con la conseguente riproposizione di tutti i motivi di doglianza prospettati con il ricorso originario, con la contestuale deduzione di un nuovo vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta fatto dipendere dall’asserita elusione, da parte del Soprintendente, della decisione cautelate del TAR che, con la sospensione dell’esecuzione dell’atto di avvio del procedimento di vincolo impugnato con l’atto introduttivo del giudizio e la contestuale fissazione dell’udienza di merito per la decisione del relativo ricorso giurisdizionale, impediva la conclusione del procedimento sospeso.<br />Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 12.1.2005, apposita memoria con la quale ha diffusamente ribadito l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso e con il successivo atto di motivi aggiunti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I- Preliminarmente, il Collegio considera che la legittimazione al sindacato degli atti oggetto di impugnativa va senz’altro riconosciuta alla società ricorrente, in quanto proprietaria di aree edificabili sottoposte a regime di tutela con i provvedimenti impugnati i quali, quindi, sono in grado di arrecare effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica della parte attrice che viene a subire, per effetto del vincolo imposto con gli atti suddetti, una evidente limitazione delle prerogative insite nel proprio diritto dominicale per quanto riguarda lo sfruttamento edificatorio e comunque l’utilizzo dei terreni di proprietà.<br />II) Il ricorso introduttivo, in quanto diretto all’annullamento del provvedimento 12.9.2003, con cui la Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali della Marche ha comunicato l’avvio del procedimento di imposizione del vincolo diretto ed indiretto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la comunicazione stessa ha già cessato di avere efficacia con l’adozione, appunto, dei due previsti decreti di vincolo, adottati dalla Soprintendenza regionale il 30.4.2004, ed essendo stata pur sempre sospesa tempestivamente l’efficacia dell’atto di avvio del procedimento di vincolo con ordinanza adottata il 2.12.2003 da questo Tribunale, tenuto conto altresì che la sua riforma in appello é intervenuta dopo il 30.4.2004, data di adozione del provvedimento definitivo di vincolo diretto ed indiretto fatto oggetto di impugnativa con successivo atto di motivi aggiunti. Per cui, a ben vedere, l’applicazione delle misure di salvaguardia disposta con l’atto di avvio del procedimento di vincolo, per i motivi accennati, non ha di fatto trovato alcuna applicazione pri-ma dell’adozione dei provvedimenti definitivi di tutela diretta ed indi-retta impugnati con successivo atto di motivi aggiunti e, quindi, non avendo il suddetto atto di avvio del procedimento prodotto autonomi effetti pregiudizievoli medio tempore, una volta cessata la sua efficacia meramente procedimentale, è venuto meno anche l’interesse al relativo sindacato giurisdizionale.<br />Di conseguenza, si può assorbire l’esame della preliminare eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa dell’Amministrazione per i Beni Culturali ed Ambientali sul presupposto della natura solo endoprocedimentale della comunicazione di che trattasi.<br />III- Con l’atto di motivi aggiunti avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti definitivi di imposizione dei regimi di tutela diretta ed indiretta di cui si controverte, attraverso la deduzione del vizio di illegittimità derivata e la conseguente valorizzazione delle censure prospettate con il ricorso introduttivo, è stata dedotta l’incompetenza della Soprintendenza regionale all’emanazione del vincolo culturale indiretto, perché, l’art.49 del D.Lgs. n.490/1999 attribuisce al “Ministero” la facoltà di apporlo, sia pure su proposta del Soprintendente regionale, come conferma l’art.13, lett. b, del D.P.R. 29 dicembre 2000 n.441, allorché attribuisce al Soprintendente regionale il compito di adottare i provvedimenti previsti dagli artt.6 e 7 del D.Lgs. n.490 /1990 e non quelli previsti, appunto, dal successivo art.49, né nella fattispecie, sono richiamati eventuali provvedimenti di delega ministeriale al Soprintendente regionale delle Marche.<br />Il Collegio considera infondato questo preliminare motivo aggiunto di gravame, dal momento che, con decreto 8 giugno 2001 (G.U. 10.9.2001 n.210) il Direttore generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio ha delegato ai Soprintendenti regionali anche la possibilità di adottare le prescrizioni di tutela indiretta di cui all’art.49 del D.Lgs. n.490/1998.<br />IV) Sempre con l’atto di motivi aggiunti è stata, poi, riproposta la censura dedotta con il ricorso originario preordinata a far dipendere l’illegittimità propria dei due decreti 30.4.2004, cioè di vincolo diretto e di vincolo indiretto, dalla violazione dell’art.7 del D.Lgs. 20 ottobre 1999 n.490, in quanto la presupposta (e necessaria) comunicazione di avvio del procedimento di imposizione dei vincolo diretto è stata disposta (ed effettuata), escludendo la notificazione “personale” ai singoli proprietari, possessori o dei detentori dei beni che si intendeva vincolare.<br />Considera, al riguardo il Collegio che, alla data della sua adozione, la comunicazione dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo culturale diretto era, appunto, disciplinato dall’art.7 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato dal D.Lgs. n.490/1999, che, in rubrica, indica come fonte normativa di riferimento l’art.7 della legge n.241/1990.<br />A sua volta, l’art.7 della legge n.241/1990, sebbene consenta, in caso di elevato numero di destinatari, di derogare alla comunicazione “personale” con altre forme di pubblicità all’uopo ritenute idonee dal-l’Amministrazione, non dispone tuttavia in via generale alcun effetto cautelare direttamente connesso con l’avvio del procedimento amministrativo. Al contrario, l’immediata applicazione in via “cautelare” dei regimi di tutela diretta su beni immobili di proprietà privata previsti nel Testo Unico dei Beni culturali cui si è fatto cenno, è invece, espressamente stabilita dall’art.7 del T.U. approvato con il D.Lgs. n.490/1990 che ne fa dipendere l’automatica operatività con la comunicazione dell’avvio del procedimento di vincolo.<br />Di contro, per l’imposizione del vincolo indiretto, la comunicazione dell’avvio del procedimento prevista dall’art.49 del D.Lgs n.490 /1999, sebbene richiami il precedente art.7 sulla comunicazione del-l’avvio del procedimento per il vincolo diretto e, quindi, come indiretta fonte normativa di riferimento ancora l’art.7 della legge n.241/1990 &#8211; espressamente stabilisce la possibilità di effettuarla, in caso di elevato numero di destinatari, mediante altre “idonee forme di pubblicità”, ma precisa che solo con la comunicazione “personale” l’Amministra-zione ha la “facoltà” di adottare provvedimenti cautelari.<br />E’ evidente, quindi, che in sede di compilazione del Testo Unico approvato con il D.Lgs. n.490/1999, non è stata affatto disposta una mera trasposizione dell’art.7 della legge n.241/1990, ma le previsioni di tale norma procedimentale sono state in parte modificate per adeguarle alle finalità dello specifico procedimento cui accede.<br />In definitiva, anche se in entrambi i casi si tratta, letteralmente, di “comunicazione di avvio del procedimento”, quella prevista dalla legge n.241/1990 è di carattere generale, mentre quelle previste dagli artt. 7 e 49 della D.Lgs. n.490/1999 sono specifiche, si riferiscono, cioè, proprio ai procedimenti di imposizione dei vincoli culturali diretto ed indiretto e, quindi, prevalgono sulla norma generale, con conseguente impossibilità di estendere alla comunicazione prevista per il vincolo “diretto” dall’art.7 del D.Lgs. n.499/1999, sia la possibilità di effettuarla mediante forme di pubblicità alternative alla comunicazione personale, sia di ritenere comunque applicabili i principi giurisprudenziali intervenuti, appunto, per l’art.7 della legge n.241/1990, tra cui quello della equipollenza della conoscenza comunque acquisita del-l’avvio del procedimento alla sua comunicazione formale.<br />Per inciso e completezza di esame, la prevista comunicazione personale del vincolo diretto, neppure può essere sostituita con la notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art.150 c.p.c. (a parte la possibilità stessa di farvi riferimento) o applicando l’art.4 del regola-mento approvato con il D.M. 13.6.1994 n.495, come modificato dal D.M. 19.6.2002 n.165 (relativo alla disciplina della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi, però, della legge n.241/1990), che consente di rimpiazzare la comunicazione personale con altre forme di pubblicità da attuarsi con l’affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell’albo dell’Amministrazione e nel Bollettino Ufficiale del Ministero, perché non sussistono i presupposti per la loro applicazione analogica, dal momento che &#8211; proprio per le ragioni sopra evidenziate &#8211; le modalità con cui la comunicazione dell’avvio del procedimento di imposizione del vincolo culturale, diretto ed indiretto, deve essere portato a conoscenza dei soggetti interessati sono, appunto, espressamente disciplinate, ma nei termini di cui sopra, dagli artt.7 e 49 del D.Lgs. n.490/1999.<br />Ne’, tra l’altro, con riferimento al D.M. 19.6.2002 n.165 (che, per inciso, neppure, menziona gli artt.7 e 49 del D.Lgs. n.490/1999 e che reca norme di attuazione della legge n.241 del 1990 per quanto riguarda la normale attività amministrativa del Ministero dei Beni Culturali) può ammettersi che una norma regolamentare possa derogare ad uno specifico e sopravvenuto articolo di legge, anche se inserito, con modifiche, in un testo unico.<br />Quanto sopra, ad avviso del Collegio, comporta che:<br />a) la comunicazione dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo diretto doveva essere disposta in modo “personale”, proprio perché l’art.7 del D.Lgs. n.490/1999, non ha affatto previsto la possibilità di provvedervi con altre forme di pubblicità sostitutiva e tanto ha anche una sua logica spiegazione, a causa degli effetti cautelari ad essa immediatamente ed obbligatoriamente connessi, a loro volta decorrenti, appunto, da siffatta comunicazione, circostanza affatto irrilevante in relazione alle sanzioni stabilite per la loro eventuale violazione;<br />b) per la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’im-posizione del vincolo indiretto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.490 /1999 è, invece, consentito derogare alla informazione personale solo se l’Amministrazione non abbia contestualmente disposto effetti cautelari immediati.<br />Del resto, sarebbe quanto meno illogico dedurre che la comunica-zione personale è necessaria solo per quella relativa al vincolo indiretto, quando sono disposte misure cautelari, ed escluderne la necessità per il vincolo diretto, che già ope legis ha effetti cautelari.<br />In definitiva, alla comunicazione di che trattasi, proprio a causa dell’anticipazione degli effetti che sono propri del successivo provvedimento definitivo, è stata estesa la stessa forma di pubblicità prevista, appunto, per il provvedimento definitivo.<br />Peraltro, questa necessità della comunicazione personale dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo diretto era stata rilevata anche nella nota del 12.11.2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, allorché quest’ultimo ha invitato il Soprintendente regionale delle Marche a ritirare l’iniziale comunicazione, rilevando, appunto, che “la comunicazione individuale appare perfettamente coerente con le caratteristiche dei beni sottoponibili a vincolo monumentale, circoscritti per dimensioni e dei quali, conseguentemente, sono agevolmente individuabili i proprietari”.<br />Orbene, con la comunicazione 12.9.2003, di avvio del procedimento di contestuale imposizione sia del vincolo culturale diretto sia di quello indiretto, mentre per il vincolo diretto è stata confermata l’ap-plicazione, in via cautelare, delle disposizioni richiamate nel IV comma dell’art.7 del D.Lgs. n.490/1999, per il vincolo indiretto nessuna prescrizione cautelare è stata immediatamente disposta dalla Soprintendenza regionale: di contro, non è stata affatto disposta, né dagli atti di causa risulta altrimenti effettuata, la comunicazione personale dell’avvio dei due, contestuali procedimenti.<br />L’espressa scelta di omettere la preventiva comunicazione “personale” ai singoli proprietari, possessori o detentori dei beni che si intendeva tutelare con l’emanazione del vincolo “diretto”, come fondatamente dedotto nei motivi aggiunti in esame, costituisce, quindi, un effettivo motivo di illegittimità del procedimento seguito e poiché la mancata partecipazione di tale iniziativa nel modo prescritto rileva comunque sulla sua efficacia, anche se la conoscenza del procedimento intrapreso è stata diversamente acquisita (rilevando questa conoscenza aliunde solo ai fini della eventuale tempestività del ricorso), il decreto 30.4.2004 di imposizione del vincolo diretto è stato illegittimamente emanato in carenza di questo essenziale presupposto notiziale e poiché il vincolo indiretto accede &#8211; cioè ha, a sua volta, come unico presupposto necessario &#8211; al vincolo diretto contestualmente imposto, l’illegittimità di quest’ultimo comporta, a sua volta, anche l’il-legittimità del primo.<br />Il motivo di gravame esaminato è, dunque, da valutare fondato.<br />V) Con un ulteriore ordine di censure già dedotte con il ricorso originario e poi riproposte con l’atto di motivi aggiunti l’invocata illegittimità degli impugnati provvedimenti di vincolo diretto ed indiretto viene fatta dipendere dall’asserita violazione dei principi generali, desumibili dal D.Lgs. n.490/1999 e dalla disciplina del vincolo culturale diretto ed indiretto, in quanto le rispettive aree interessate non sono state affatto individuate con la necessaria precisione, né, per la loro vastità ed eterogeneità, presentano un unitario e specifico interesse culturale.<br />Il Collegio considera fondati i suindicati motivi di gravame.<br />Gli artt.2 e 3 del D.Lgs. n.490/1999, nell’elencare le varie tipologie di beni culturali soggetti alla disciplina del D.Lgs. n.490/1999, utilizza alcune volte le generali espressioni “cose mobili od immobili” che abbiano, appunto, rilevanza sotto il profilo storico, artistico, archeologico ecc., altre volte indica in concreto questi beni (collezioni, archivi, ville, ecc.); in nessun caso è, però, indicato come bene culturale il “territorio”.<br />E’ vero che, ai fini della semplificazione del procedimento, è senz’altro possibile l’imposizione di un vincolo c.d. “d’insieme”, come quello che si intende attuare con gli impugnati decreti, cioè contestualmente riferito ad una pluralità di beni tutti insistenti su una parte di territorio, ma proprio perché il vincolo è istituzionalmente in funzione dello specifico interesse da tutelare, tanto presuppone sia la continuità territoriale sia l’omogeneità dello specifico interesse culturale che lo caratterizza (storico, artistico, archeologico, ecc.), con la conseguenza che se questo interesse specifico è differenziato, in modo altrettanto differenziato deve essere vincolato il bene, mobile ed immobile, che ne ha le caratteristiche.<br />Nel caso in esame, la necessità di dover indicare specificatamente i beni che si intendeva tutelare e di evidenziarne in modo altrettanto specifico la rispettiva rilevanza culturale, era stata, peraltro, rilevata anche nella citata nota 12.11.2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, disattesa anche per questo aspetto.<br />Del resto, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.490/1999, il proprietario, il possessore o il detentore – non solo quindi, la collettività in generale – del singolo bene che si intende vincolare deve pur sempre essere edotto dei suoi “elementi identificativi e della sua valutazione” – cioè, quanto meno, se si tratta di vincolo archeologico o di vincolo storico o di vincolo artistico , di vincolo demo-etno-antropologico o di vincolo storico-culturale, ecc. e in base a quali specifici elementi tanto è desunto – e ciò non per una ragione meramente conoscitiva, ma perché deve essergli assicurato il riscontro, anche in sede di eventuale giudizio di legittimità, della sua ravvisabilità nel caso concreto, per cui deve essere messo in condizione di poter valutare le possibili implicazioni che la specifica natura del vincolo avrà sul futuro utilizzo del bene, dal momento che determinate modifiche o interventi edilizi potranno essere compatibili con un vincolo che tende a preservare una certa finalità ed incompatibili con un vincolo che abbia, invece, un’altra finalità.<br />Questa esigenza, peraltro, è propria anche degli Enti proposti alla gestione del territorio, allorché, in sede di pianificazione urbanistica – come, del resto, espressamente loro imposto dalla Soprintendenza regionale nei decreti adottati &#8211; devono stabilire in concreto se ed a quali condizioni sia consentito intervenire su di essi, oltre, ovviamente, all’assenso della competente Soprintendenza.<br />Orbene, proprio a causa della particolare vastità dell’area che è stata vincolata nel caso in esame, oggettivamente indifferenziata in quanto estesa a gran parte del territorio di cinque Comuni e su cui insistono non solo beni immobili, aree e parti di territorio ben distinti nella loro individualità (litorale, scalo dorico, centri storici, edifici di culto ed altri singoli edifici o monumenti, di cui alcuni già direttamente e specificamente vincolati con precedenti provvedimenti, per di più anche di natura paesistica e, quindi, ben diversi dal vincolo culturale che si impone) ma soprattutto per il loro rispettivo, specifico e distinto aspetto culturale (geomorfologico, storico, archeologico, architettonico, ambientale, artistico, di culto e demo-etno-antropologico, come, del resto, espressamente rilevato nel provvedimento di vincolo) ed in quanto comprensiva anche di numerose aree inedificate, di per sé comunque prive di valenza culturale, nonché destinate a strade, ad attrezzature turistiche, impianti sportivi, attività commerciali, è senz’altro da escludere quella necessaria omogeneità sia territoriale sia culturale, imprescindibile requisito per poter validamente imporre un vincolo “culturale” diretto ed indiretto c.d. d’insieme.<br />In merito alla dedotta indeterminatezza dell’ambito territoriale effettivo su cui insistono i due vincoli apposti, va premesso che:<br />&#8211; nel dispositivo del decreto di vincolo diretto si afferma che “l’intero sito” ritenuto di interesse particolarmente importante è “meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, nonché delineato nelle unite planimetrie e nella relazione di presa d’atto dei vincoli preesistenti”;<br />&#8211; nelle premesse del decreto si afferma, poi, che il suddetto intero sito “risulta distinto in Catasto come dall’individuazione della planimetria allegata che forma parte sostanziale ed imprescindibile del presente decreto”, mentre “si omette per brevità l’elencazione dei riferimenti catastali in considerazione delle numerose particelle relative al pro-montorio del Conero, ai singoli monumenti isolati, ai Centri Storici e alle aree archeologiche interne, visto che comunque l’oggetto del presente decreto è inequivocabilmente individuato, in quanto per quel che concerne la tutela degli edifici e degli spazi già in precedenza tutelati da vincoli preesistenti di ciascun nucleo presente sul promontorio, ogni singolo centro storico risulta circoscritto ed individuato nel perimetro riportato nella relativa strumentazione urbanistica e per quel che concerne le aree archeologiche, i nuclei antichi risultano compresi nell’acclusa delimitazione planimetrica”;<br />&#8211; nella relazione storico-tecnica e di individuazione del sito (allegato n.1) si afferma che “il promontorio del Conero, sotto il profilo paesistico, risulta già ripetutamente individuato anche come complesso unitario sottoposto a tutela, con diverse perimetrazioni e per effetto di diversi provvedimenti quali: un primo decreto ministeriale che ha tutelato parte dell’area già all’epoca delle ricostruzione post-bellica (e che si limita alla baia di Portonovo e alle falde del Conero), uno dei primi piani territoriali paesistici (il primo della Regione Marche, poi superato) nel 1971, il decreto ministeriale 31.7.1985 (preliminare alla legge 431/85) che invece comprende tutto il rilievo del Conero, estendendosi sul territorio dei Comuni di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana, infine la Regione Marche ha proceduto all’istituzione del Parco naturale del Conero, riprendendo approssimativamente la perimetrazione del 1985 (vedi più in dettaglio il prospetto cronologico riportato all’allegato 5)” e “considerato che i tre diversi siti, già individuati e perimetrati, nel loro insieme complessivo ed unitario concorrono alla precisa individuazione del promontorio (..)”.<br />Orbene, rileva il Collegio che, per quanto riguarda il vincolo diretto, dagli atti di causa risulta un’unica planimetria con il n.4 e l’in-testazione della Soprintendenza regionale, che, però, non è riportata nel B.U.R.M. del 24.6.2004 n.63, né risulta così pubblicata altra planimetria con il n.4.<br />A parte la rilevanza della sua mancata pubblicazione sul B.U.R.M., nella suindicata planimetria n.4 non solo è assente qualsiasi legenda, ma neppure sono altrimenti indicate quali siano le linee di effettiva delimitazione del sito nel suo complesso o dei singoli siti interni vincolati, né tanto è di per sé evidente, atteso che la planimetria si interrompe su un lato e reca plurime linee incomplete, cioè non individuano alcuna area ben definita, né si indica che cosa esse, in concreto, intendono altrimenti raffigurare o delimitare.<br />La delimitazione del sito nel suo complesso, nonché delle singole aree concretamente vincolate in modo diretto al suo interno, deve, quindi, essere di fatto ricostruita tenendo conto delle indicazioni contenute nella relazione storico-tecnica e negli altri allegati che, a loro volta, oltre ad usare più volte l’espressione “approssimativamente”, rinvia ad altre perimetrazioni, quali quelle dei vincoli preesistenti o dei piani urbanistici.<br />A ben vedere, si tratta, in effetti, di una individuazione affatto puntuale, ma subordinata a ricostruzioni interpretative che inevitabil-mente comportano valutazioni di natura soggettiva e, quindi, affatto predefinita in modo oggettivo, pur essendo questa oggettività comunque necessaria, dal momento che le proprietà immobiliari interessate (la cui individuazione catastale è stata, peraltro, deliberatamente ed espressamente omessa) debbono essere esattamente individuate ai fini della trascrizione, precisione ancor più necessaria, nel caso specifico, proprio a causa del connesso vincolo indiretto contestualmente apposto con l’altro decreto del 30.4.2004, soprattutto perché il vincolo indiretto, come si afferma nel relativo decreto e negli allegati, è stato imposto anche all’interno del più ampio territorio su cui insistono i beni vincolati direttamente.<br />Né, ovviamente, può ammettersi che la concreta perimetrazione dell’area sottoposta a vincolo diretto possa essere oggetto di formazione “progressiva” una volta emanato il provvedimento di vincolo e che, quindi, le singole proprietà, soprattutto con i riferimenti catastali, possano validamente e meglio individuarsi solo in sede di predisposizione degli atti per la trascrizione immobiliare.<br />Ancor più generica è, poi, la delimitazione del vincolo indiretto.<br />Come già accennato in precedenza, nel relativo decreto si afferma che nel caso specifico la tutela indiretta “non può essere espressa come d’ordinario mediante una fascia misurata in metri o perimetrata su carta, poiché dovrebbe spingersi a vincolare porzioni troppo estese del territorio, ma può essere più opportunamente espressa in gradi dell’angolo di modificazione dell’impatto visuale ammissibile” così che il vincolo indiretto “o di visuale” “potrà” essere “limitato alle sole porzioni del territorio circostante” (cioè il sito tutelato direttamente) “dalle quali siano effettivamente visibili l’insieme del promontorio o le sue parti: i centri storici contermini, i litorali di pertinenza e le aree archeologiche limitrofe (e viceversa che risultino visibili dalle zone sottoposte a tutela diretta), in particolare, ove dovesse occorrere, le Soprintendenze di settore forniranno puntualmente, su eventuale richiesta dei soggetti interessati, dati sulla individuazione dei beni immobili (edifici e terreni) soggetti indirettamente al presente decreto ai sensi dell’art.49 del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490”.<br />Orbene, anche se le Amministrazioni per i Beni Culturali possono imporre il vincolo indiretto con qualsiasi modalità a loro giudizio più opportuna ed a prescindere se un vincolo indiretto di “visuale” di edifici o immobili rilevanti sotto il profilo culturale possa estendersi “sino all’orizzonte”, va comunque tenuto presente che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.490/1999, il vincolo stesso deve pur sempre essere trascritto nei registri immobiliari; è evidente, quindi, che qualunque sia il modo con cui si intende apporlo, i riferimenti catastali delle singole proprietà immobiliari vincolate debbono essere sempre specificati e tanto, di fatto, obbliga proprio all’individuazione di ogni specifico immobile o area di riferimento, nella fattispecie, però, completamente assente e neppure desumibile da una planimetria esplicativa o riepilogativa.<br />Diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento, la fascia (o le fasce) di terreno (o area o territorio) interessata e la perimetrazione del vincolo indiretto debbono, quindi, sempre essere effettuate e non solo perché necessita la trascrizione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.490 /1999, ma anche per un ovvio principio di trasparenza dell’azione amministrativa, dal momento che ogni soggetto proprietario o possessore del bene vincolato																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 6.11.2003, depositato il 10.11.2003, la s.r.l. Immobiliare Zeus ha impugnato l’epigrafato provvedimento n.3658 del 12.9.2003, con cui la Soprintendenza Regionale delle Marche per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato l’avvio del procedimento di imposizione di vincolo diretto ed indiretto ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, di un vasto territorio di interesse culturale situato nei Comuni di Ancona, Sirolo, Numana, Camerano e Porto Recanati, qualificato come “Scalo Dorico e Monte Conero, Centro storico di Ancona, nonché ridossi naturali ed aree culturali ed archeologiche limitrofe”.<br />La ricorrente società Immobiliare Zeus, proprietaria di un’area edificabile situata in territorio del Comune di Porto Recanati denominata ex area industriale Montedison, ricompresa nel perimetro delle aree assoggettate al suddetto regime di tutela storico-culturale diretta ed indiretta, in quanto asserita pregiudicata dal suddetto procedimento di assoggettamento a vincolo storico-culturale dei terreni di sua proprietà, con l’iniziativa giudiziaria di cui è causa ha promosso il sindacato giurisdizionale degli atti suddetti, deducendo al riguardo le seguenti censure:<br />1) Eccesso di potere sotto il profilo della figura sintomatica dello sviamento e della conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art.97 della Costituzione ed all’art.1 della legge n.241 del 1990, nonché violazione dell’art.55 del D.Lgs. n.165 del 2001 dell’art.6 del D.M. n.55 del 2000.<br />La decisione di ricomprendere l’immobile di proprietà della ditta ricorrente nell’ambito delle aree da assoggettare al vincolo suddetto, secondo i difensori di parte attrice, è preordinata essenzialmente a sottoporre a tutela l’edificio costituente l’ex stabilimento industriale denominato capannone Nervi, per il quale in precedenza la Soprintendenza regionale ai Beni Culturali aveva adottato uno specifico provvedimento di vincolo fatto oggetto di specifico sindacato giurisdizionale; per cui con la nuova iniziativa di vincolo l’Amministrazione intimata si propone di superare l’insussistenza dei requisiti di legge per il perfezionamento della precedente iniziativa di tutela puntualmente evidenziata dall’attuale parte ricorrente.<br />Inoltre, l’atto di avvio del procedimento di vincolo di cui si con-troverte in questa sede, non poteva essere adottato dai funzionari che ne hanno assunto la paternità, in quanto gli stessi nelle persone dell’Arch. Scoppola, della Dott.ssa Lippi e del Geom. Carlini, risultano coinvolti in un procedimento penale relativamente al precedente provvedimento di vincolo del capannone Nervi, e, quindi, erano tenuti ad astenersi dall’adottare provvedimenti che potevano interessare la società ricorrente che aveva presentato esposti penali nei loro confronti.<br />2) Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, come imposto dall’art.1 della legge n.241 del 1990 e dall’art.97 della Costituzione, nonché dagli artt.2, 3, 4, 5 e 49 del D.Lgs. n.490 del 1999.<br />Il provvedimento oggetto di impugnazione, nella pretesa di assog-gettare a vincolo un’estensione di superficie pari all’intero territorio di ben cinque Comuni, ha realizzato un’impropria dilatazione delle finalità tipiche del vincolo diretto e indiretto, giustificato dall’esigenza di tutelare specifici beni immobili e mobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico o demo-antropologico, mentre, nel caso di specie, la competente Autorità amministrativa periferica del Ministero dei Beni Culturali ha illogicamente ampliato le proprie prerogative di tutela cui si è fatto cenno, proponendosi di assoggettare a regime di salvaguardia un vasto territorio per il quale ha riconosciuto un interesse geomorfologico naturale ed antropico, al punto da attribuire allo stesso un’importanza monumentale di insieme.<br />3) Incompetenza dell’Amministrazione intimata all’adozione del provvedimento impugnato per violazione degli artt.2, 3, 4, 5, 49 e 149 del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché della legge n.1150 del 1942 e del D.P.R. n.380 del 2001, come pure della relativa legislazione regionale di settore di cui alla legge urbanistica regionale Marche n.34 del 1992, in quanto l’adozione degli atti oggetto di gravame sarebbe avvenuta in palese elusione del principio di leale cooperazione dei poteri dello Stato affermato dall’art.118 della Costituzione, tenute presenti anche le competenze in materia della Regione e degli Enti locali.<br />	Inoltre, la competenza ad imporre regimi di tutela indiretta, secondo quanto previsto dall’art.49 del D.Lgs. n.490 del 1999, è riservata al Ministero dei Beni Culturali e non alle Soprintendenze periferiche le quali possono soltanto formulare proposte in tal senso.<br />4) Violazione dell’art.7 e seguenti della legge n.241 del 1990 sul procedimento amministrativo e dell’art.7 del D.Lgs. n.490 del 1999, a causa della omessa comunicazione personale dell’avviso di avvio del procedimento di imposizione del vincolo di cui si controverte, tenuto conto che con tale atto è stata imposta una misura di salvaguardia che rende immediatamente operativo il regime di vincolo delle aree della società ricorrente, seppure in via soltanto cautelare.<br />5) Violazione sotto altro profilo dell’art.7 della legge n.241 del 1990 e del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché falsa applicazione delle disposizioni recate dall’art.7, 3° comma del D.Lgs. n.368 del 1998, dall’art.13, 2° comma, e dall’art.14 del D.P.R. n.441 del 2000, con riferimento a quanto previsto anche in materia di motivazione degli atti amministrativi dall’art.3 della legge n.241 del 1990, a causa della mancata puntuale esternazione degli elementi caratterizzanti la valenza storico culturale dei terreni di proprietà della parte ricorrente che la Soprintendenza regionale intende sottoporre a regime di tutela, come espressamente richiesto dal citato art.7 del D.Lgs. n.490 del 1999, il quale impone che di tale peculiarità e valenza culturale si dia conto nell’avviso di avvio del procedimento di imposizione del vincolo.<br />6) Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità del-l’azione amministrativa, come desumibile dall’art.1 della legge n.241 del 1990 e dall’art.97 della Costituzione e dalle stesse norme del D.Lgs. n.490 del 1999, nonché dalla elaborazione giurisprudenziale sulle norme suddette, da cui si desume che l’imposizione dei vincoli di natura storico-culturale non deve determinare un sacrificio sproporzionato ai proprietari dei beni sottoposti a tutela, rispetto alle finalità di pubblico interesse che con il regime di salvaguardia si intende perseguire.<br />Nella vicenda di cui è causa, a detta della parte ricorrente, con l’iniziativa procedimentale avviata dalla Soprintendenza regionale ai Beni culturali, si dà luogo ad una spropositata limitazione dei diritti dominicali della parte deducente con l’imposizione di un vincolo diretto ed indiretto dagli incerti contenuti giustificativi, con pregiudizio dell’affidamento del proprietario in questione il quale, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, aveva avviato legittime iniziative di sfruttamento edilizio delle aree di proprietà sottoposte a tutela con gli atti impugnati.<br />L’illogicità del nuovo regime di salvaguardia prefigurato per i terreni edificabili che la società ricorrente possiede nel Comune di Porto Recanati, troverebbe conferma anche nella circostanza che il provvedimento impugnato non reca alcuna plausibile indicazione delle ragioni che possono indurre a ritenere la porzione di territorio del Comune di Porto Recanati sottoposta alla pretesa di vincolo come affine e contigua al resto dell’amplissima estensione di territorio inclusa nel perimetro del più ampio vincolo.<br />7) Eccesso di potere sotto i diversi profili della carenza di motivazione, della contraddittorietà, nonché violazione dell’art.146, II comma del D.Lgs. n.490 del 1998 già art.1, del D.L. n.312 del 1985, convertito in L. n.431 del 1985, in quanto l’intimata Amministrazione dei Beni Culturali ha omesso di considerare che, ai sensi delle norme citate, non possono essere assoggettate a vincolo le aree che, alla data del 6.9.1985, risultavano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone A e B, come è appunto il caso di quelle di proprietà della società ricorrente di cui si controverte che risultavano qualificate come aree di completamento già nel Piano regolatore comunale del 1978 e come tali confermate anche dallo strumento urbanistico in sede di adeguamento dello stesso al P.P.A.R..<br />8) Eccesso di potere nella figura tipica dello sviamento e della illogicità, in quanto nella zona vincolata non è stato ricompreso il nucleo storico del Comune di Porto Recanati, ma soltanto i terreni costituenti l’ex area industriale Montedison, ove insiste il manufatto denominato capannone Nervi che, tuttavia, non può essere assoggettato a vincolo storico-culturale, poichè la sua realizzazione non risale ad oltre 50 anni.<br />Per cui, l’atto oggetto di impugnazione, per quanto riguarda la tutela del territorio del Comune di Porto Recanati, si presenta sviato, dal momento che limita il regime vincolistico alle sole aree dell’ex impianto industriale Montedison, con l’asserito intento di sottoporre a tutela diretta ed indiretta un manufatto non assoggettabile comunque a vincolo, in rapporto al limitato tempo trascorso dalla sua edificazione.<br />In data 2.12.2003, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona per conto del Ministero dei Beni Culturali e della Soprintendenza Regionale, opponendo la inammissibilità del ricorso in quanto rivolto all’annullamento di un atto privo di contenuto provvedimentale, poichè l’avviso di avvio del procedimento ha una natura e una finalità esclusivamente notiziale, sostenendo nel contempo l’infondatezza di tutte le censure prospettate dalla parte ricorrente.<br />Con ordinanza n.458 del 2 dicembre 2003, il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato, sul presupposto della riconosciuta immediata lesività dello stesso, a causa della disposta applicazione cautelare, a titolo di norma di salvaguardia, delle limitazioni conseguenti all’imposizione del vincolo che l’Amministrazione si propone di imporre a conclusione del procedimento.<br />Tale Ordinanza è stata tuttavia riformata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione cautelare n.2295 del 21 maggio 2004, a seguito di appello dell’Amministrazione.<br />Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 16.9.2004, de-positato il 6.10.2004, la parte ricorrente ha esteso l’impugnativa anche al provvedimento definitivo di vincolo diretto ed indiretto n.2582 del 30.4.2004, pubblicato sul B.U.R. n.63 del 24.6.2004, nel frattempo adottato dal Soprintendente regionale per i Beni e le Attività Culturali, a conclusione del procedimento avviato con l’atto fatto oggetto di sindacato giurisdizionale con l’atto introduttivo del giudizio.<br />Avverso tale provvedimento definitivo di vincolo, con l’atto di motivi aggiunti, è stata in primo luogo dedotta la sua illegittimità derivata con la conseguente riproposizione di tutti i motivi di doglianza prospettati con il ricorso originario, con la contestuale deduzione di un nuovo vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta fatto dipendere dall’asserita elusione, da parte del Soprintendente, della decisione cautelate del TAR che, con la sospensione dell’esecuzione dell’atto di avvio del procedimento di vincolo impugnato con l’atto introduttivo del giudizio e la contestuale fissazione dell’udienza di merito per la decisione del relativo ricorso giurisdizionale, impediva la conclusione del procedimento sospeso.<br />Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 12.1.2005, apposita memoria con la quale ha diffusamente ribadito l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso e con il successivo atto di motivi aggiunti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I- Preliminarmente, il Collegio considera che la legittimazione al sindacato degli atti oggetto di impugnativa va senz’altro riconosciuta alla società ricorrente, in quanto proprietaria di aree edificabili sottoposte a regime di tutela con i provvedimenti impugnati i quali, quindi, sono in grado di arrecare effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica della parte attrice che viene a subire, per effetto del vincolo imposto con gli atti suddetti, una evidente limitazione delle prerogative insite nel proprio diritto dominicale per quanto riguarda lo sfruttamento edificatorio e comunque l’utilizzo dei terreni di proprietà.<br />II) Il ricorso introduttivo, in quanto diretto all’annullamento del provvedimento 12.9.2003, con cui la Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali della Marche ha comunicato l’avvio del procedimento di imposizione del vincolo diretto ed indiretto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la comunicazione stessa ha già cessato di avere efficacia con l’adozione, appunto, dei due previsti decreti di vincolo, adottati dalla Soprintendenza regionale il 30.4.2004, ed essendo stata pur sempre sospesa tempestivamente l’efficacia dell’atto di avvio del procedimento di vincolo con ordinanza adottata il 2.12.2003 da questo Tribunale, tenuto conto altresì che la sua riforma in appello é intervenuta dopo il 30.4.2004, data di adozione del provvedimento definitivo di vincolo diretto ed indiretto fatto oggetto di impugnativa con successivo atto di motivi aggiunti. Per cui, a ben vedere, l’applicazione delle misure di salvaguardia disposta con l’atto di avvio del procedimento di vincolo, per i motivi accennati, non ha di fatto trovato alcuna applicazione pri-ma dell’adozione dei provvedimenti definitivi di tutela diretta ed indi-retta impugnati con successivo atto di motivi aggiunti e, quindi, non avendo il suddetto atto di avvio del procedimento prodotto autonomi effetti pregiudizievoli medio tempore, una volta cessata la sua efficacia meramente procedimentale, è venuto meno anche l’interesse al relativo sindacato giurisdizionale.<br />Di conseguenza, si può assorbire l’esame della preliminare eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa dell’Amministrazione per i Beni Culturali ed Ambientali sul presupposto della natura solo endoprocedimentale della comunicazione di che trattasi.<br />III- Con l’atto di motivi aggiunti avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti definitivi di imposizione dei regimi di tutela diretta ed indiretta di cui si controverte, attraverso la deduzione del vizio di illegittimità derivata e la conseguente valorizzazione delle censure prospettate con il ricorso introduttivo, è stata dedotta l’incompetenza della Soprintendenza regionale all’emanazione del vincolo culturale indiretto, perché, l’art.49 del D.Lgs. n.490/1999 attribuisce al “Ministero” la facoltà di apporlo, sia pure su proposta del Soprintendente regionale, come conferma l’art.13, lett. b, del D.P.R. 29 dicembre 2000 n.441, allorché attribuisce al Soprintendente regionale il compito di adottare i provvedimenti previsti dagli artt.6 e 7 del D.Lgs. n.490 /1990 e non quelli previsti, appunto, dal successivo art.49, né nella fattispecie, sono richiamati eventuali provvedimenti di delega ministeriale al Soprintendente regionale delle Marche.<br />Il Collegio considera infondato questo preliminare motivo aggiunto di gravame, dal momento che, con decreto 8 giugno 2001 (G.U. 10.9.2001 n.210) il Direttore generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio ha delegato ai Soprintendenti regionali anche la possibilità di adottare le prescrizioni di tutela indiretta di cui all’art.49 del D.Lgs. n.490/1998.<br />IV) Sempre con l’atto di motivi aggiunti è stata, poi, riproposta la censura dedotta con il ricorso originario preordinata a far dipendere l’illegittimità propria dei due decreti 30.4.2004, cioè di vincolo diretto e di vincolo indiretto, dalla violazione dell’art.7 del D.Lgs. 20 ottobre 1999 n.490, in quanto la presupposta (e necessaria) comunicazione di avvio del procedimento di imposizione dei vincolo diretto è stata disposta (ed effettuata), escludendo la notificazione “personale” ai singoli proprietari, possessori o dei detentori dei beni che si intendeva vincolare.<br />Considera, al riguardo il Collegio che, alla data della sua adozione, la comunicazione dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo culturale diretto era, appunto, disciplinato dall’art.7 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato dal D.Lgs. n.490/1999, che, in rubrica, indica come fonte normativa di riferimento l’art.7 della legge n.241/1990.<br />A sua volta, l’art.7 della legge n.241/1990, sebbene consenta, in caso di elevato numero di destinatari, di derogare alla comunicazione “personale” con altre forme di pubblicità all’uopo ritenute idonee dal-l’Amministrazione, non dispone tuttavia in via generale alcun effetto cautelare direttamente connesso con l’avvio del procedimento amministrativo. Al contrario, l’immediata applicazione in via “cautelare” dei regimi di tutela diretta su beni immobili di proprietà privata previsti nel Testo Unico dei Beni culturali cui si è fatto cenno, è invece, espressamente stabilita dall’art.7 del T.U. approvato con il D.Lgs. n.490/1990 che ne fa dipendere l’automatica operatività con la comunicazione dell’avvio del procedimento di vincolo.<br />Di contro, per l’imposizione del vincolo indiretto, la comunicazione dell’avvio del procedimento prevista dall’art.49 del D.Lgs n.490 /1999, sebbene richiami il precedente art.7 sulla comunicazione del-l’avvio del procedimento per il vincolo diretto e, quindi, come indiretta fonte normativa di riferimento ancora l’art.7 della legge n.241/1990 &#8211; espressamente stabilisce la possibilità di effettuarla, in caso di elevato numero di destinatari, mediante altre “idonee forme di pubblicità”, ma precisa che solo con la comunicazione “personale” l’Amministra-zione ha la “facoltà” di adottare provvedimenti cautelari.<br />E’ evidente, quindi, che in sede di compilazione del Testo Unico approvato con il D.Lgs. n.490/1999, non è stata affatto disposta una mera trasposizione dell’art.7 della legge n.241/1990, ma le previsioni di tale norma procedimentale sono state in parte modificate per adeguarle alle finalità dello specifico procedimento cui accede.<br />In definitiva, anche se in entrambi i casi si tratta, letteralmente, di “comunicazione di avvio del procedimento”, quella prevista dalla legge n.241/1990 è di carattere generale, mentre quelle previste dagli artt. 7 e 49 della D.Lgs. n.490/1999 sono specifiche, si riferiscono, cioè, proprio ai procedimenti di imposizione dei vincoli culturali diretto ed indiretto e, quindi, prevalgono sulla norma generale, con conseguente impossibilità di estendere alla comunicazione prevista per il vincolo “diretto” dall’art.7 del D.Lgs. n.499/1999, sia la possibilità di effettuarla mediante forme di pubblicità alternative alla comunicazione personale, sia di ritenere comunque applicabili i principi giurisprudenziali intervenuti, appunto, per l’art.7 della legge n.241/1990, tra cui quello della equipollenza della conoscenza comunque acquisita del-l’avvio del procedimento alla sua comunicazione formale.<br />Per inciso e completezza di esame, la prevista comunicazione personale del vincolo diretto, neppure può essere sostituita con la notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art.150 c.p.c. (a parte la possibilità stessa di farvi riferimento) o applicando l’art.4 del regola-mento approvato con il D.M. 13.6.1994 n.495, come modificato dal D.M. 19.6.2002 n.165 (relativo alla disciplina della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi, però, della legge n.241/1990), che consente di rimpiazzare la comunicazione personale con altre forme di pubblicità da attuarsi con l’affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell’albo dell’Amministrazione e nel Bollettino Ufficiale del Ministero, perché non sussistono i presupposti per la loro applicazione analogica, dal momento che &#8211; proprio per le ragioni sopra evidenziate &#8211; le modalità con cui la comunicazione dell’avvio del procedimento di imposizione del vincolo culturale, diretto ed indiretto, deve essere portato a conoscenza dei soggetti interessati sono, appunto, espressamente disciplinate, ma nei termini di cui sopra, dagli artt.7 e 49 del D.Lgs. n.490/1999.<br />Ne’, tra l’altro, con riferimento al D.M. 19.6.2002 n.165 (che, per inciso, neppure, menziona gli artt.7 e 49 del D.Lgs. n.490/1999 e che reca norme di attuazione della legge n.241 del 1990 per quanto riguarda la normale attività amministrativa del Ministero dei Beni Culturali) può ammettersi che una norma regolamentare possa derogare ad uno specifico e sopravvenuto articolo di legge, anche se inserito, con modifiche, in un testo unico.<br />Quanto sopra, ad avviso del Collegio, comporta che:<br />a) la comunicazione dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo diretto doveva essere disposta in modo “personale”, proprio perché l’art.7 del D.Lgs. n.490/1999, non ha affatto previsto la possibilità di provvedervi con altre forme di pubblicità sostitutiva e tanto ha anche una sua logica spiegazione, a causa degli effetti cautelari ad essa immediatamente ed obbligatoriamente connessi, a loro volta decorrenti, appunto, da siffatta comunicazione, circostanza affatto irrilevante in relazione alle sanzioni stabilite per la loro eventuale violazione;<br />b) per la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’im-posizione del vincolo indiretto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.490 /1999 è, invece, consentito derogare alla informazione personale solo se l’Amministrazione non abbia contestualmente disposto effetti cautelari immediati.<br />Del resto, sarebbe quanto meno illogico dedurre che la comunica-zione personale è necessaria solo per quella relativa al vincolo indiretto, quando sono disposte misure cautelari, ed escluderne la necessità per il vincolo diretto, che già ope legis ha effetti cautelari.<br />In definitiva, alla comunicazione di che trattasi, proprio a causa dell’anticipazione degli effetti che sono propri del successivo provvedimento definitivo, è stata estesa la stessa forma di pubblicità prevista, appunto, per il provvedimento definitivo.<br />Peraltro, questa necessità della comunicazione personale dell’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo diretto era stata rilevata anche nella nota del 12.11.2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, allorché quest’ultimo ha invitato il Soprintendente regionale delle Marche a ritirare l’iniziale comunicazione, rilevando, appunto, che “la comunicazione individuale appare perfettamente coerente con le caratteristiche dei beni sottoponibili a vincolo monumentale, circoscritti per dimensioni e dei quali, conseguentemente, sono agevolmente individuabili i proprietari”.<br />Orbene, con la comunicazione 12.9.2003, di avvio del procedimento di contestuale imposizione sia del vincolo culturale diretto sia di quello indiretto, mentre per il vincolo diretto è stata confermata l’ap-plicazione, in via cautelare, delle disposizioni richiamate nel IV comma dell’art.7 del D.Lgs. n.490/1999, per il vincolo indiretto nessuna prescrizione cautelare è stata immediatamente disposta dalla Soprintendenza regionale: di contro, non è stata affatto disposta, né dagli atti di causa risulta altrimenti effettuata, la comunicazione personale dell’avvio dei due, contestuali procedimenti.<br />L’espressa scelta di omettere la preventiva comunicazione “personale” ai singoli proprietari, possessori o detentori dei beni che si intendeva tutelare con l’emanazione del vincolo “diretto”, come fondatamente dedotto nei motivi aggiunti in esame, costituisce, quindi, un effettivo motivo di illegittimità del procedimento seguito e poiché la mancata partecipazione di tale iniziativa nel modo prescritto rileva comunque sulla sua efficacia, anche se la conoscenza del procedimento intrapreso è stata diversamente acquisita (rilevando questa conoscenza aliunde solo ai fini della eventuale tempestività del ricorso), il decreto 30.4.2004 di imposizione del vincolo diretto è stato illegittimamente emanato in carenza di questo essenziale presupposto notiziale e poiché il vincolo indiretto accede &#8211; cioè ha, a sua volta, come unico presupposto necessario &#8211; al vincolo diretto contestualmente imposto, l’illegittimità di quest’ultimo comporta, a sua volta, anche l’il-legittimità del primo.<br />Il motivo di gravame esaminato è, dunque, da valutare fondato.<br />V) Con un ulteriore ordine di censure già dedotte con il ricorso originario e poi riproposte con l’atto di motivi aggiunti l’invocata illegittimità degli impugnati provvedimenti di vincolo diretto ed indiretto viene fatta dipendere dall’asserita violazione dei principi generali, desumibili dal D.Lgs. n.490/1999 e dalla disciplina del vincolo culturale diretto ed indiretto, in quanto le rispettive aree interessate non sono state affatto individuate con la necessaria precisione, né, per la loro vastità ed eterogeneità, presentano un unitario e specifico interesse culturale.<br />Il Collegio considera fondati i suindicati motivi di gravame.<br />Gli artt.2 e 3 del D.Lgs. n.490/1999, nell’elencare le varie tipologie di beni culturali soggetti alla disciplina del D.Lgs. n.490/1999, utilizza alcune volte le generali espressioni “cose mobili od immobili” che abbiano, appunto, rilevanza sotto il profilo storico, artistico, archeologico ecc., altre volte indica in concreto questi beni (collezioni, archivi, ville, ecc.); in nessun caso è, però, indicato come bene culturale il “territorio”.<br />E’ vero che, ai fini della semplificazione del procedimento, è senz’altro possibile l’imposizione di un vincolo c.d. “d’insieme”, come quello che si intende attuare con gli impugnati decreti, cioè contestualmente riferito ad una pluralità di beni tutti insistenti su una parte di territorio, ma proprio perché il vincolo è istituzionalmente in funzione dello specifico interesse da tutelare, tanto presuppone sia la continuità territoriale sia l’omogeneità dello specifico interesse culturale che lo caratterizza (storico, artistico, archeologico, ecc.), con la conseguenza che se questo interesse specifico è differenziato, in modo altrettanto differenziato deve essere vincolato il bene, mobile ed immobile, che ne ha le caratteristiche.<br />Nel caso in esame, la necessità di dover indicare specificatamente i beni che si intendeva tutelare e di evidenziarne in modo altrettanto specifico la rispettiva rilevanza culturale, era stata, peraltro, rilevata anche nella citata nota 12.11.2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, disattesa anche per questo aspetto.<br />Del resto, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.490/1999, il proprietario, il possessore o il detentore – non solo quindi, la collettività in generale – del singolo bene che si intende vincolare deve pur sempre essere edotto dei suoi “elementi identificativi e della sua valutazione” – cioè, quanto meno, se si tratta di vincolo archeologico o di vincolo storico o di vincolo artistico , di vincolo demo-etno-antropologico o di vincolo storico-culturale, ecc. e in base a quali specifici elementi tanto è desunto – e ciò non per una ragione meramente conoscitiva, ma perché deve essergli assicurato il riscontro, anche in sede di eventuale giudizio di legittimità, della sua ravvisabilità nel caso concreto, per cui deve essere messo in condizione di poter valutare le possibili implicazioni che la specifica natura del vincolo avrà sul futuro utilizzo del bene, dal momento che determinate modifiche o interventi edilizi potranno essere compatibili con un vincolo che tende a preservare una certa finalità ed incompatibili con un vincolo che abbia, invece, un’altra finalità.<br />Questa esigenza, peraltro, è propria anche degli Enti proposti alla gestione del territorio, allorché, in sede di pianificazione urbanistica – come, del resto, espressamente loro imposto dalla Soprintendenza regionale nei decreti adottati &#8211; devono stabilire in concreto se ed a quali condizioni sia consentito intervenire su di essi, oltre, ovviamente, all’assenso della competente Soprintendenza.<br />Orbene, proprio a causa della particolare vastità dell’area che è stata vincolata nel caso in esame, oggettivamente indifferenziata in quanto estesa a gran parte del territorio di cinque Comuni e su cui insistono non solo beni immobili, aree e parti di territorio ben distinti nella loro individualità (litorale, scalo dorico, centri storici, edifici di culto ed altri singoli edifici o monumenti, di cui alcuni già direttamente e specificamente vincolati con precedenti provvedimenti, per di più anche di natura paesistica e, quindi, ben diversi dal vincolo culturale che si impone) ma soprattutto per il loro rispettivo, specifico e distinto aspetto culturale (geomorfologico, storico, archeologico, architettonico, ambientale, artistico, di culto e demo-etno-antropologico, come, del resto, espressamente rilevato nel provvedimento di vincolo) ed in quanto comprensiva anche di numerose aree inedificate, di per sé comunque prive di valenza culturale, nonché destinate a strade, ad attrezzature turistiche, impianti sportivi, attività commerciali, è senz’altro da escludere quella necessaria omogeneità sia territoriale sia culturale, imprescindibile requisito per poter validamente imporre un vincolo “culturale” diretto ed indiretto c.d. d’insieme.<br />In merito alla dedotta indeterminatezza dell’ambito territoriale effettivo su cui insistono i due vincoli apposti, va premesso che:<br />&#8211; nel dispositivo del decreto di vincolo diretto si afferma che “l’intero sito” ritenuto di interesse particolarmente importante è “meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, nonché delineato nelle unite planimetrie e nella relazione di presa d’atto dei vincoli preesistenti”;<br />&#8211; nelle premesse del decreto si afferma, poi, che il suddetto intero sito “risulta distinto in Catasto come dall’individuazione della planimetria allegata che forma parte sostanziale ed imprescindibile del presente decreto”, mentre “si omette per brevità l’elencazione dei riferimenti catastali in considerazione delle numerose particelle relative al pro-montorio del Conero, ai singoli monumenti isolati, ai Centri Storici e alle aree archeologiche interne, visto che comunque l’oggetto del presente decreto è inequivocabilmente individuato, in quanto per quel che concerne la tutela degli edifici e degli spazi già in precedenza tutelati da vincoli preesistenti di ciascun nucleo presente sul promontorio, ogni singolo centro storico risulta circoscritto ed individuato nel perimetro riportato nella relativa strumentazione urbanistica e per quel che concerne le aree archeologiche, i nuclei antichi risultano compresi nell’acclusa delimitazione planimetrica”;<br />&#8211; nella relazione storico-tecnica e di individuazione del sito (allegato n.1) si afferma che “il promontorio del Conero, sotto il profilo paesistico, risulta già ripetutamente individuato anche come complesso unitario sottoposto a tutela, con diverse perimetrazioni e per effetto di diversi provvedimenti quali: un primo decreto ministeriale che ha tutelato parte dell’area già all’epoca delle ricostruzione post-bellica (e che si limita alla baia di Portonovo e alle falde del Conero), uno dei primi piani territoriali paesistici (il primo della Regione Marche, poi superato) nel 1971, il decreto ministeriale 31.7.1985 (preliminare alla legge 431/85) che invece comprende tutto il rilievo del Conero, estendendosi sul territorio dei Comuni di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana, infine la Regione Marche ha proceduto all’istituzione del Parco naturale del Conero, riprendendo approssimativamente la perimetrazione del 1985 (vedi più in dettaglio il prospetto cronologico riportato all’allegato 5)” e “considerato che i tre diversi siti, già individuati e perimetrati, nel loro insieme complessivo ed unitario concorrono alla precisa individuazione del promontorio (..)”.<br />Orbene, rileva il Collegio che, per quanto riguarda il vincolo diretto, dagli atti di causa risulta un’unica planimetria con il n.4 e l’in-testazione della Soprintendenza regionale, che, però, non è riportata nel B.U.R.M. del 24.6.2004 n.63, né risulta così pubblicata altra planimetria con il n.4.<br />A parte la rilevanza della sua mancata pubblicazione sul B.U.R.M., nella suindicata planimetria n.4 non solo è assente qualsiasi legenda, ma neppure sono altrimenti indicate quali siano le linee di effettiva delimitazione del sito nel suo complesso o dei singoli siti interni vincolati, né tanto è di per sé evidente, atteso che la planimetria si interrompe su un lato e reca plurime linee incomplete, cioè non individuano alcuna area ben definita, né si indica che cosa esse, in concreto, intendono altrimenti raffigurare o delimitare.<br />La delimitazione del sito nel suo complesso, nonché delle singole aree concretamente vincolate in modo diretto al suo interno, deve, quindi, essere di fatto ricostruita tenendo conto delle indicazioni contenute nella relazione storico-tecnica e negli altri allegati che, a loro volta, oltre ad usare più volte l’espressione “approssimativamente”, rinvia ad altre perimetrazioni, quali quelle dei vincoli preesistenti o dei piani urbanistici.<br />A ben vedere, si tratta, in effetti, di una individuazione affatto puntuale, ma subordinata a ricostruzioni interpretative che inevitabil-mente comportano valutazioni di natura soggettiva e, quindi, affatto predefinita in modo oggettivo, pur essendo questa oggettività comunque necessaria, dal momento che le proprietà immobiliari interessate (la cui individuazione catastale è stata, peraltro, deliberatamente ed espressamente omessa) debbono essere esattamente individuate ai fini della trascrizione, precisione ancor più necessaria, nel caso specifico, proprio a causa del connesso vincolo indiretto contestualmente apposto con l’altro decreto del 30.4.2004, soprattutto perché il vincolo indiretto, come si afferma nel relativo decreto e negli allegati, è stato imposto anche all’interno del più ampio territorio su cui insistono i beni vincolati direttamente.<br />Né, ovviamente, può ammettersi che la concreta perimetrazione dell’area sottoposta a vincolo diretto possa essere oggetto di formazione “progressiva” una volta emanato il provvedimento di vincolo e che, quindi, le singole proprietà, soprattutto con i riferimenti catastali, possano validamente e meglio individuarsi solo in sede di predisposizione degli atti per la trascrizione immobiliare.<br />Ancor più generica è, poi, la delimitazione del vincolo indiretto.<br />Come già accennato in precedenza, nel relativo decreto si afferma che nel caso specifico la tutela indiretta “non può essere espressa come d’ordinario mediante una fascia misurata in metri o perimetrata su carta, poiché dovrebbe spingersi a vincolare porzioni troppo estese del territorio, ma può essere più opportunamente espressa in gradi dell’angolo di modificazione dell’impatto visuale ammissibile” così che il vincolo indiretto “o di visuale” “potrà” essere “limitato alle sole porzioni del territorio circostante” (cioè il sito tutelato direttamente) “dalle quali siano effettivamente visibili l’insieme del promontorio o le sue parti: i centri storici contermini, i litorali di pertinenza e le aree archeologiche limitrofe (e viceversa che risultino visibili dalle zone sottoposte a tutela diretta), in particolare, ove dovesse occorrere, le Soprintendenze di settore forniranno puntualmente, su eventuale richiesta dei soggetti interessati, dati sulla individuazione dei beni immobili (edifici e terreni) soggetti indirettamente al presente decreto ai sensi dell’art.49 del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490”.<br />Orbene, anche se le Amministrazioni per i Beni Culturali possono imporre il vincolo indiretto con qualsiasi modalità a loro giudizio più opportuna ed a prescindere se un vincolo indiretto di “visuale” di edifici o immobili rilevanti sotto il profilo culturale possa estendersi “sino all’orizzonte”, va comunque tenuto presente che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.490/1999, il vincolo stesso deve pur sempre essere trascritto nei registri immobiliari; è evidente, quindi, che qualunque sia il modo con cui si intende apporlo, i riferimenti catastali delle singole proprietà immobiliari vincolate debbono essere sempre specificati e tanto, di fatto, obbliga proprio all’individuazione di ogni specifico immobile o area di riferimento, nella fattispecie, però, completamente assente e neppure desumibile da una planimetria esplicativa o riepilogativa.<br />Diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento, la fascia (o le fasce) di terreno (o area o territorio) interessata e la perimetrazione del vincolo indiretto debbono, quindi, sempre essere effettuate e non solo perché necessita la trascrizione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.490 /1999, ma anche per un ovvio principio di trasparenza dell’azione amministrativa, dal momento che ogni soggetto proprietario o possessore del bene vincolato																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche:<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso introduttivo in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse;<br />
&#8211; accoglie il successivo atto di motivi aggiunti al medesimo proposto per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli impugnati decreti datati 30.4.2004, adottati dalla Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali delle M<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
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