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	<title>5785 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5785 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5785</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2020-n-5785/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2020-n-5785/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5785</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Rina Antinfortunistica Snc di R. e N., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sesto Santucci, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Nardone in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92 contro Comune di Trevi non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2020-n-5785/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5785</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2020-n-5785/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5785</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Rina Antinfortunistica Snc di R. e N., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sesto Santucci, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Nardone in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92 contro Comune di Trevi non costituito in giudizio e nei confronti di P. &amp; A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Alberto Franchi e Ciro Gherardo Trabalza, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n.44)</span></p>
<hr />
<p>I presupposti della per la dichiarazione di improcedibilità  della domanda per sopravvenuta carenza di interesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; interesse a ricorrente &#8211; condizione dell&#8217;azione &#8211; è tale.<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; sopravvenuta carenza di interesse &#8211; declaratoria di improcedibilità  &#8211; presupposti.<br /> <br /> 3.- Processo amministrativo &#8211; ambito del giudizio amministrativo &#8211; generalità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d&#8217;ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell&#8217;azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione.</em><br /> <br /> <em>2. La dichiarazione di improcedibilità  della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità  della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l&#8217;utilità  della pronuncia del giudice.</em><br /> <br /> <em>3. In generale, l&#8217;ambito del giudizio amministrativo ha ad oggetto il controllo di legittimità  dell&#8217;esercizio del potere da parte della P.A., ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., e non incide, in materia edilizia, sull&#8217;esercizio della azione civilistica intrapresa dal vicino per far rispettare la normativa prevista dal codice civile. Specularmente, l&#8217;azione davanti il Giudice Ordinario non è subordinata all&#8217;annullamento dell&#8217;atto concessorio.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/10/2020<br /> <strong>N. 05785/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04986/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4986 del 2017, proposto da Rina Antinfortunistica Snc di R. e N., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sesto Santucci, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Nardone in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Trevi non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> P. &amp; A. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Alberto Franchi e Ciro Gherardo Trabalza, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n.44;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. per l&#8217;Umbria n. 338/2017.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Giordano Lamberti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; La società  appellante (RI.NA. Antinfortunistica S.n.c.), titolare di un lotto in zona PIP del Comune di Trevi, ha ottenuto dallo stesso Comune la concessione edilizia n. 3802/2001 per la costruzione di un immobile ad uso artigianale e per la realizzazione, sulla part. n. 590 di proprietà  dell&#8217;amministrazione, di una rampa di accesso alla sua attività , che doveva collegare la zona industriale Trevi 2000 con quella oggetto dell&#8217;intervento a completamento della viabilità  della zona.<br /> Tale rampa è stata realizzata nell&#8217;anno 2001.<br /> 2 &#8211; L&#8217;appellante riferisce che:<br /> a) il Comune di Trevi, al fine di ripristinare lo stato originario della rampa, deterioratasi con il suo utilizzo, ha emesso il permesso di costruire n. 1022/2010, per la sistemazione della rampa e la realizzazione di un muro di contenimento finalizzato a porla in sicurezza;<br /> b) lo stesso Comune ha poi emesso il provvedimento n. 37/2011 (con il quale ha annullato le concessioni edilizie n. 3802/2001 e n. 1022/2010) per poi annullarlo, con il provvedimento n. 38/2011 che ha disposto il ripristino della rampa secondo la concessione edilizia n. 3802/2001;<br /> c) tali provvedimenti sono stati oggetto di contenzioso innanzi al T.A.R. per l&#8217;Umbria, conclusosi con le sentenze n. 449/2013 e n. 64/2014 (passate in giudicato), che sanciscono la piena validità  della concessione edilizia n. 3802/2001 quale unico titolo legittimamente emesso per la realizzazione della rampa e, per conseguenza, il diritto di RINA di mantenere la rampa nei termini previsti in tale concessione;<br /> d) il Comune di Trevi ha poi emesso il permesso di costruire n. 1169/2012, con il quale ha onerato RI.NA. Antinfortunistica S.n.c. di una molteplicità  di prescrizioni che non sono state accettate dalla società  appellante e che sarebbero decadute automaticamente ai sensi dell&#8217;art. 15 TU n. 380/01 e 121 della LR n. 1/2015, tanto che lo stesso Comune di Trevi con il provvedimento n. 2456 del 18 febbraio 2015 ha rilevato l&#8217;intervenuta decadenza.<br /> 3 &#8211; Il Comune di Trevi ha infine emesso il provvedimento n. 3 del 2 marzo 2016, con il quale ha ordinato a RI.NA. Antinfortunistica s.n.c.: &#8220;<em>&#8230; 1) di procedere tramite l&#8217;ufficio preposto di questo comune (Ufficio Tributi) con il pagamento dell&#8217;occupazione del suolo pubblico sul quale insiste il manufatto in argomento secondo la richiesta dagli stessi presentata in data 9/11/2011 prot. n. 19500); 2) di adeguare il manufatto in argomento secondo l&#8217;ingombro e le dimensioni riportate nel PdC n. 1169/2012, previo picchettamento da concordare con l&#8217;Ufficio Urbanistica; 3) di eseguire le opere prescritte nel PdC n. 1169/2012 e non eseguite e pìù precisamente quelle rappresentate nella parte narrativa e consistenti in: a) realizzazione delle opere di regimazione delle acque meteoriche e delle griglie di raccolta; b) asfaltatura della rampa e spazi di risulta; c) apposizione di cartello indicante la proprietà  privata dell&#8217;area con la portata sostenibile della rampa e le indicazioni costruttive del manufatto, previa comunicazione di effettivo inizio dei lavori, con l&#8217;indicazione del direttore dei lavori e dell&#8217;impresa esecutrice secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 121, comma 3, della L.R n. 1/2015&#8230;&#8221;.</em><br /> 3.1- Avverso tale provvedimento RI.NA ha proposto ricorso al T.A.R. per l&#8217;Umbria.<br /> E&#8217; intervenuta in giudizio <em>ad opponendum</em> l&#8217;Officina Meccanica di P. e A., chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> 4 &#8211; Con la SCIA presentata il 19 dicembre 2016, la società  ricorrente ha dichiarato di voler effettuare lavori di manutenzione ordinaria tesi a ricondurre la rampa in esame allo stato assentito nel 2001; con atto del 4 gennaio 2017 il Comune ha inibito l&#8217;effettuazione dei lavori in ragione della pendenza del contenzioso.<br /> 5 &#8211; Con la sentenza n. 338/17, il T.A.R. adito ha rigettato il ricorso nella parte in cui era diretto ad ottenere la caducazione dell&#8217;ordine di realizzare sulla rampa gli interventi di cui al permesso di costruire n. 1169/2012; l&#8217;ha accolto per la parte dell&#8217;ordinanza con la quale il Comune di Trevi ha disposto il pagamento dell&#8217;occupazione del suolo pubblico.<br /> 6 &#8211; Avverso il primo capo della sentenza ha proposto appello la società  ricorrente in primo grado.<br /> 7 &#8211; La società  l&#8217;Officina Meccanica di P. e A., costituendosi in giudizio, ha rappresentato che il Tribunale di Spoleto e la Corte di Appello di Perugia, su azione possessoria del Consorzio Trevi 2000, hanno disposto a carico di RI.NA. &#8220;<em>l&#8217;eliminazione della rampa carrabile ivi realizzata e la riduzione in pristino, a propria cura e spese, dello stato dei luoghi</em>&#8220;.<br /> Tale statuizione è passata in giudicato, posto che i relativi giudizi di Cassazione non hanno inciso sulla stessa (<em>cfr</em>. sentenza n. 8798/2018 e ordinanza n. 29159/2019 della Corte di Cassazione).<br /> 8 &#8211; Tale fatto, sopravvenuto alla proposizione del ricorso, lo rende privo di interesse in rifermento alla prescrizioni che presuppongono il mantenimento della rampa ed impongono &#8220;<em>di adeguare il manufatto in argomento secondo l&#8217;ingombro e le dimensioni riportate nel PdC n. 1169/2012&#8243;Â </em>e di eseguire le ulteriori opere di adeguamento e messa in sicurezza della stessa.<br /> Come noto, l&#8217;interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d&#8217;ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell&#8217;azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (<em>ex multis</em> Cons. Stato Sez. V, 10.09.2010, n. 6549).<br /> E&#8217; altrettanto noto che la dichiarazione di improcedibilità  della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità  della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l&#8217;utilità  della pronuncia del giudice (<em>ex plurimis </em>Cons. St., Sez. IV, 9.9.2009, n. 5402; id., 11.10.2007, n. 5355).<br /> 8.1 &#8211; L&#8217;intangibilità  della statuizione che obbliga l&#8217;appellante alla rimozione della rampa, priva in radice di ogni utilità  la contestazione delle prescrizioni imposte dal Comune relativamente alla medesima rampa.<br /> Deve precisarsi che la condanna alla rimozione della rampa, in ragione dei rapporti di natura privatistica con la controparte, esclude che su tale aspetto possa incidere il profilo pubblicistico relativo alla sussistenza di un titolo che legittima la rampa e l&#8217;occupazione della particella pubblica ove la stessa è stata realizzata, trattandosi in ogni caso di un provvedimento che non può che essere rilasciato fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.<br /> In generale, l&#8217;ambito del giudizio amministrativo ha ad oggetto il controllo di legittimità  dell&#8217;esercizio del potere da parte della P.A., ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., e non incide sull&#8217;esercizio della azione civilistica intrapresa dal vicino per far rispettare la normativa prevista dal codice civile. Specularmente, l&#8217;azione davanti il Giudice Ordinario non è subordinata all&#8217;annullamento dell&#8217;atto concessorio (<em>cfr</em>. Corte Cass. 19/10/2015 n. 21119).<br /> Del resto, al riguardo, anche la Corte di Cassazione, nella citata sentenza che ha confermato la statuizione di condanna alla rimozione della rampa del giudice di merito, si è espressa nel senso che &#8220;<em>L&#8217;esperibilità  dell&#8217;azione di reintegrazione, nel rapporto fra privati, non trova ostacolo nel fatto che il comportamento del convenuto sia ricollegabile ad un&#8217;opera eseguita su autorizzazione della pubblica amministrazione&#038;Di conseguenza il fatto che la rampa di collegamento fosse stata assentita con concessione edilizia è del tutto irrilevante</em>&#8220;; aggiungendo anche che: &#8220;<em>In ogni caso la Corte di merito ha escluso &#8211; con accertamento in fatto &#8211; che la concessione autorizzasse la costruzione della rampa di collegamento</em>&#8220;.<br /> 9 &#8211; Alla luce delle ragioni che precedono, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve dichiararsi la parziale improcedibilità  del ricorso di primo grado nella parte in cui si contestano le disposizioni prescrittive per il mantenimento della rampa, ferma la statuizione del T.A.R di accoglimento del ricorso &#8211; in quanto non impugnata &#8211; in riferimento alla determinazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che ha disposto il pagamento dell&#8217;occupazione del suolo pubblico.<br /> Le spese di lite del doppio grado di giudizio, ad una valutazione globale della vicenda, possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la parziale improcedibilità  del ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione, ferma la statuizione di accoglimento del ricorso in riferimento alla determinazione che ha disposto il pagamento dell&#8217;occupazione del suolo pubblico.<br /> Spese di lite compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5785</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5785/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5785/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5785/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5785</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento ministeriale che differisce i termini di conclusione dei corsi per abilitazione all&#8217;insegnamento anche per corsi gia’ terminati o di imminente ultimazione, poiche’ prevale il principio di imparzialità visto nella prospettiva del rapporto costi/benefici in relazione all’obiettivo scolpito dalla legge, che impone un’analisi non limitata al</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5785/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5785</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento ministeriale che differisce i termini di conclusione dei corsi per abilitazione all&#8217;insegnamento anche per  corsi gia’ terminati o di imminente ultimazione, poiche’ prevale il principio di imparzialità visto nella prospettiva del rapporto costi/benefici in relazione all’obiettivo scolpito dalla legge, che impone un’analisi non limitata al parametro della contiguità temporale tra didattica (ultimata o di imminente ultimazione) ed esame finale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11030/g">Ordinanza sospensiva del 24 maggio 2007 n. 2501</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5785/07<br />
Registro Generale: 7799/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Aldo Scola<br />Cons. Francesco Bellomo Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 06 Novembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE &#8211;   MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLE RICERCHE </b><br />
rappresentati e difesi da:   AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AGUZZI SARA ed altri </b>rappresentati e difesi da:<br />
AVV. ANTONIO FINOCCHIARO &#8211; AVV. STEFANIA PEDACE &#8211; AVV. ANDREA MANZI<br />
con domicilio eletto in Roma<br />
VIA CONFALONIERI N. 5 presso Avv. Andrea Manzi</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione III BIS  n. 2501/2007, resa tra le parti, concernente CORSI PER ABILITAZIONE   ALL&#8217;INSEGNAMENTO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di                          della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AGUZZI SARA ed altri<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Bellomo e udito, altresì, per la parte resistente l’Avv.to Manzi;<br />
Ritenuto  &#8211; in adesione a precedenti specifici della Sezione – che l’appello vada accolto poichè, non risultando ad una sommaria indagine smentita la base legale del potere esercitato, il differimento della data di conclusione di corsi rivolti all’attribuzione di punteggi da far valere nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento scolastico (finalizzato ad evitare disparità di trattamento tra i diversi partecipanti) appare coerente con il principio di imparzialità dell’azione amministrativa e non pregiudizievole del principio di buon andamento, visto nella prospettiva del rapporto costi/benefici in relazione all’obiettivo scolpito dalla legge, che impone un’analisi non limitata – come invece fa l’ordinanza appellata – al parametro della contiguità temporale tra didattica (ultimata o di imminente ultimazione) ed esame finale.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7799/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 06 Novembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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