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	<title>5779 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5779 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2012 n.5779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-6-2012-n-5779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-6-2012-n-5779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2012 n.5779</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Bottiglieri Ladisa S.p.a. (Avv. A. Clarizia) c/ Senato della Repubblica (Avv. Stato) e nei confronti di Gemeaz Cusin S.p.a (Avv. G. Ciampoli, F. Bellocchio, D. Vaiano) sulla giustizia domestica in materia di appalti del Senato 1. Contratti pubblici – Appalti Senato – Ricorso – Contrasto direttiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-6-2012-n-5779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2012 n.5779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-6-2012-n-5779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2012 n.5779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Bottiglieri<br /> Ladisa S.p.a. (Avv. A. Clarizia) c/ Senato della Repubblica (Avv. Stato) e nei confronti di Gemeaz Cusin S.p.a (Avv. G. Ciampoli, F. Bellocchio, D. Vaiano)</span></p>
<hr />
<p>sulla giustizia domestica in materia di appalti del Senato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti pubblici – Appalti Senato – Ricorso – Contrasto direttiva CE 2007/66 – Non sussiste – Distinzione organo giudicante – Sufficienza.	</p>
<p>2. Contratti pubblici – Appalto pubblico – Aggiudicazione &#8211; Impugnazione – Giurisdizione – Fonte – Regolamento interno –  Autodichia – Ammissibilità.	</p>
<p>3. Contratti pubblici – Appalto pubblico – Aggiudicazione &#8211; Impugnazione – Risarcimento del danno – Non sussiste – Mancanza di giurisdizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di ricorsi relativi agli appalti pubblici, la direttiva 2007/66/CE, secondo la quale le controversie concernenti gare di appalto devono essere devolute ad un organo terzo e indipendente rispetto all’amministrazione aggiudicatrice, è inidonea ad intervenire negli ordinamenti interni e deve essere interpretata nel senso di realizzare procedure di ricorso rapide ed efficaci. Ne consegue l’ammissibilità per gli Stati membri del ricorso allo strumento dell’autodichia per risolvere procedure di affidamento indette dai propri Organi legislativi, quando gli organi di giurisdizione domestica sono tecnicamente e funzionalmente distinti da questi ultimi. 	</p>
<p>2. In materia di ricorsi relativi agli appalti pubblici, è ammissibile la giurisdizioni della P.A. in termini di autodichia su questioni afferenti procedure di affidamento indette dai propri Organi legislativi, anche quando la fonte di tale potere siano regolamenti c.d. minori, piuttosto che regolamenti delle Camere adottati ai sensi dell’art.64, comma 1, Cost., poiché il regolamento in parola, adottato dal Consiglio di presidenza ai sensi dell’art.12 del regolamento del Senato approvato ai sensi dell’art.64 Cost., partecipa alla stessa fonte di questi ultimi. Ne deriva la non incompatibilità circa il fatto che un regolamento interno sia destinato a conformare situazioni giuridiche che riguardino soggetti esterni all’istituzione che li adotta e che vengano ad avere, con l’istituzione, un rapporto di carattere giuridico disciplinato dallo stesso regolamento interno od altro da esso strettamente dipendente. 	</p>
<p>3. In materia di ricorsi relativi agli appalti pubblici, qualora la questione sia devoluta alla giurisdizione domestica dell’Amministrazione aggiudicatrice, la domanda risarcitoria proposta al giudice privo di giurisdizione sul rapporto sottostante deve ritenersi inammissibile, poiché comporterebbe un accertamento del titolo della pretesa stessa, la cui cognizione è correlata alla stessa materia del contendere rimessa alla giurisdizione domestica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05779/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 10861/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10861 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Ladisa s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Principessa Clotilde, n.2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Senato della Repubblica</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Gemeaz Cusin s.p.a.<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio, Diego Vaiano, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, Lungotevere Marzio, n.3; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del verbale n. 17 del 3.11.2009 della Commissione di gara, recante l&#8217;esclusione della Ladisa s.p.a. ed il collocamento della Gemeaz Cusin Ristorazione s.r.l. (ora Gemeaz Cusin s.p.a.) al primo posto nella graduatoria provvisoria;<br />	<br />
&#8211; della nota del Senato della Repubblica, Servizio provveditorato, Ufficio per le gare ed i contratti, n. II/6630/5.2. del 3.11.2009 con la quale sono state comunicate alla Ladisa s.p.a. le motivazioni inerenti la propria esclusione;<br />	<br />
&#8211; del verbale di seduta riservata n.14 del 14.10.2009;<br />	<br />
&#8211; del verbale di seduta pubblica n. 8 del 23 luglio 2009, nella parte in cui la Commissione ha deliberato di sottoporre la Ladisa s.p.a. a verifica di congruità dell&#8217;offerta, nonché del verbale di seduta riservata n. 8 <i>bis</i> di pari data, e del prece<br />
&#8211; della nota n. II/4387/5.2 del 23.07.2009 del Senato della Repubblica, Servizio provveditorato, Ufficio per le gare ed i contratti, recante la comunicazione alla Ladisa s.p.a. dell&#8217;apertura del procedimento di verifica di congruità dell&#8217;offerta;<br />	<br />
&#8211; delle note n. II/5096/5.2. del 4.8.2009 e n. II/5407/5.2 della stazione appaltante del Senato della Repubblica, Servizio provveditorato, Ufficio per le gare ed i contratti, relative rispettivamente alla richiesta di ulteriori chiarimenti ed alla convoca<br />
&#8211; dei verbali di seduta riservata n. 10 del 4.8.2009, n. 11 e 12, di data e contenuto sconosciuti; n. 12-<i>bis</i> del 21.9.2009, n. 13 del 24.9.2009, n. 14 del 14.10.2009, n. 15 del 15.10.2009, n. 16 del 26.10.2009;<br />	<br />
&#8211; all&#8217;occorrenza, della nota n. 212 del 12.10.2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali &#8211; Direzione provinciale del lavoro;<br />	<br />
&#8211; all&#8217;occorrenza, di tutti i verbali di gara;<br />	<br />
&#8211; all&#8217;occorrenza, del bando e di tutti gli altri documenti della <i>lex specialis</i> di gara, nonché dei chiarimenti e delle indicazioni fornite dall&#8217;Amministrazione nella fase antecedente alla presentazione delle offerte;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione provvisoria e definitiva, di data, estremi e contenuto sconosciuti;<br />	<br />
&#8211; degli esiti di gara pubblicati sulla G.U.C.E. S 230/2009 del 28.11.2009;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il contratto eventualmente stipulato (<I>RICORSO</I>);<br />	<br />
nonché<br />	<br />
&#8211; per la declaratoria di nullità, di annullamento, di inefficacia, di caducazione del contratto stipulato con Gemeaz Cuisin s.p.a. (<I>MOTIVI AGGIUNTI</I>);<br />	<br />
&#8211; per il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente (<I>MEMORIA NOTIFICATA</I>).</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Senato della Repubblica;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gemeaz Cusin s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 6 giugno 2012 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Ladisa s.p.a. si posizionava al primo posto della graduatoria provvisoria relativa alla procedura ristretta indetta dal Senato della Repubblica con bando pubblicato sulla G.U.C.E. in data 11 febbraio 2009 per l’affidamento in appalto quadriennale dei servizi di ristorazione, per importo pari a € 11.500.000, iva esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Nel prosieguo, l’offerta della società veniva sottoposta, al contempo, a verifica di congruità e a richiesta di elementi analitici di giustificazione delle voci componenti l’offerta economica oggetto di attribuzione di punteggio.<br />	<br />
Forniti i chiarimenti richiesti, la società apprendeva nella seduta pubblica di gara del 3 novembre 2009 di essere stata esclusa dalla procedura, essendo stata l’offerta ritenuta nel suo complesso inaffidabile. Nella stessa seduta la commissione di gara procedeva alla verifica dell’offerta della Gemeaz Cusin Ristorazione s.r.l. (poi Gemeaz Cusin s.p.a.), che aveva conseguito il punteggio complessivo più alto dopo la Ladisa, ritenendo tale offerta nel complesso affidabile.<br />	<br />
Conosciute successivamente le ragioni dell’esclusione, e appreso dell’aggiudicazione definitiva della gara alla Gemeaz Cusin, la Ladisa ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, avverso i quali ha dedotto:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 108 Cost. – Violazione della normativa comunitaria – Violazione della direttiva ricorsi 66/2007 – Violazione dei principi di terzietà ed indipendenza del giudice decidente – Violazione di legge – Eccesso di potere per illogicità, sviamento, perplessità.<br />	<br />
La cognizione delle controversie concernenti la gara <i>de qua</i>, diversamente da quanto previsto nella nota del 3 novembre 2009 e dal correlato punto VI.4.1) del bando di gara, non potrebbe essere rimessa alla Commissione contenziosa del Senato, essendo incontrovertibile la giurisdizione in materia del giudice amministrativo.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 86, commi 2 e 3, d.lgs. 163/2006 – Violazione dei punti I.3.5, I.5.1 e I.6.6 del capitolato d’oneri – Violazione di legge – Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento, perplessità.<br />	<br />
L’offerta della ricorrente non avrebbe potuto essere sottoposta a verifica di congruità, non risultando ricompresa nelle soglie previste dalla legge di gara per il sospetto di anomalia, né sarebbero stati sussistenti i presupposti per verificare comunque la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3, d.lgs. 163/2006, attesa la totale carenza dell’indicazione di elementi specifici a giustificazione della sottostante esigenza.<br />	<br />
Vieppiù, la scelta della commissione di gara di aprire la procedura di verifica dell’anomalia in relazione all’offerta della società sarebbe avvenuta ancor prima dell’esame dei giustificativi preventivi.<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 88, d.lgs. 163/2006 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione di ogni principio di buona amministrazione, efficienza e trasparenza – Violazione e falsa applicazione di ogni principio e norma in materia di procedure ad evidenza pubblica e di verifica di congruità delle offerte – Violazione del principio del contraddittorio – Violazione di legge – Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, contraddittorietà, perplessità.<br />	<br />
La verifica della congruità dell’offerta sarebbe stata avviata non su elementi specifici dell’offerta, bensì sui costi in generale della stessa, ciò che avrebbe impedito l’instaurazione del necessario contraddittorio procedimentale.<br />	<br />
Anche se nel corso del procedimento di verifica sarebbero poi emerse alcune questioni, su cui la società avrebbe fornito giustificazioni, la motivazione dell’esclusione verterebbe su aspetti mai precedentemente contestati, ed in relazione ai quali non sarebbero mai stati richiesti chiarimenti.<br />	<br />
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione di ogni principio di buona amministrazione, efficienza e trasparenza – Violazione e falsa applicazione di ogni principio e norma in materia di procedure ad evidenza pubblica e di verifica di congruità delle offerte – Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 88, d.lgs. 163/2006 – Violazione di legge – Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, contraddittorietà, perplessità.<br />	<br />
Sarebbe del tutto mancata, in ogni caso, la verifica che il prezzo offerto fosse o meno congruo ed attendibile in relazione alle prestazioni offerte, atteso che le motivazioni dell’esclusione farebbero emergere non elementi di incongruità dell’offerta tecnica ed economica, ma solo criticità nei giustificativi, elemento che, alla luce delle norme e dei principi delle procedure di gara, non potrebbe essere posto a base dell’esclusione.<br />	<br />
L’incongruità dell’offerta della società andrebbe esclusa sol che si consideri che non sono state contestate criticità inerenti la violazione della normativa sulla sicurezza o sul costo del lavoro, la sottostima dell’offerta o la mancata considerazione di alcuni costi, la non remuneratività.<br />	<br />
La conclusione che l’offerta della società non garantirebbe la corretta ed integrale esecuzione dell’appalto sarebbe stata affidata a locuzione dubitativa, inammissibile ed apodittica, mancando ogni certezza sugli elementi di approssimazione o di sottostima che inficerebbero l’offerta.<br />	<br />
In ogni caso le valutazioni svolte dalla stazione appaltante risulterebbero manifestamente illogiche, contraddittorie, inattendibili e caratterizzate da errori di fatto e da carenze istruttorie. <br />	<br />
In particolare, non sarebbe vero: che la percentuale di incidenza del costo del personale presso il ristorante dei senatori sarebbe stata modificata nelle varie giustificazioni presentate, questione dipendente dall’ambiguità del bando, non suscettibile in ogni caso di determinare la sottostima dell’offerta e chiarita dalla società in giustificazioni neppure menzionate nell’atto di esclusione; che la società avrebbe reso dichiarazioni non veritiere in ordine alla possibilità di usufruire di sgravi, criticità mai precedentemente contestata e in ogni caso superata dalla indicazione della società dei costi e delle incidenze del personale anche in assenza degli stessi; che sarebbe stata ridotta l’incidenza dei costi della sicurezza; che l’offerta presenterebbe uno scostamento dai valori medi di mercato per l’incidenza del costo delle derrate.<br />	<br />
Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, la ricorrente ne ha domandato l’annullamento.<br />	<br />
Si sono costituiti in resistenza il Senato della Repubblica e la Gemeaz Cusin s.p.a..<br />	<br />
Entrambe le parti resistenti hanno eccepito la carenza assoluta di giurisdizione dell’adito Tribunale in favore dell’Organo di autodichia del Senato, ed hanno confutato la fondatezza del ricorso, domandandone il rigetto. <br />	<br />
Con ordinanza 14 gennaio 2010, n. 182 la domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, dalla parte ricorrente incidentalmente proposta, è stata respinta.<br />	<br />
Con atto di motivi aggiunti interposto successivamente all’esperimento dell’accesso agli atti di gara la ricorrente ha domandato la declaratoria di nullità, di annullamento, di inefficacia, di caducazione del contratto nel frattempo stipulato con la contro-interessata, sostenendo, anche in raffronto con quanto contestato alla società, che l’offerta presentata dalla Gemeaz Cusin conterrebbe varie e gravi criticità non rilevate dal seggio di gara.<br />	<br />
I motivi aggiunti sono stati affidati alle censure di: Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione di ogni principio in materia di gare – Violazione dell’art. 2, d.lgs. 163/2006 – Violazione di legge – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, disparità di trattamento, perplessità.<br />	<br />
A mezzo di memoria notificata la ricorrente, argomentato anche in ordine alla illegittimità in via derivata dell’aggiudicazione disposta in favore della Gemeaz, ha formulato istanza di risarcimento in forma specifica, con richiesta di caducazione, nullità, invalidità ed inefficacia del contratto di appalto nel frattempo stipulato e di subentro nel servizio, ovvero per equivalente.<br />	<br />
Tutte le parti hanno affidato a memorie e a repliche lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive.<br />	<br />
In particolare, la Gemeaz Cusin ha eccepito ulteriormente la improcedibilità del gravame per violazione del principio del <i>ne bis in idem</i>, avendo la Ladisa, antecedentemente alla proposizione del ricorso innanzi a questa sede, instaurato identica impugnativa innanzi alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, che, ritenuta sussistente la propria competenza a decidere la controversia, ha respinto il gravame ritenendolo in parte inammissibile ed in parte infondato (decisione n. 409 del 29 luglio 2010). <br />	<br />
Agli atti di causa è stata, poi, versata la decisione del Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica n. 143 del 18 gennaio 2012, che ha respinto il ricorso presentato dalla Ladisa per l’annullamento o la riforma della decisione della Commissione contenziosa.<br />	<br />
La ricorrente, nel replicare alle spiegate eccezioni pregiudiziali, ha sostenuto da ultimo che, in ogni caso, non sussisterebbe alcuna preclusione in ordine alla cognizione da parte di questo Tribunale della domanda risarcitoria, formulata dalla società esclusivamente in questa sede.<br />	<br />
Il ricorso è stato, indi, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2012.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1.</i> L’art. 12 del regolamento del Senato della Repubblica, approvato dall&#8217;Assemblea il 17 febbraio 1971, al comma 1, come modificato dall&#8217;art. 1, della delibera del Senato 17 luglio 2002, nell’individuare le attribuzioni del Consiglio di presidenza, prevede, tra altro, che “Il Consiglio di presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, … approva i regolamenti interni dell&#8217;amministrazione del Senato …”.<br />	<br />
Con delibera 5 dicembre 2005, n. 180, pubblicata nella G.U. 19 dicembre 2005, n. 294, il Consiglio di presidenza del Senato ha adottato il “Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento”.<br />	<br />
Il comma 1 dell’art. 1 del regolamento adottato con la delibera 180/2005 recita che “Per i ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, sono competenti gli Organi di autodichia istituiti con deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato del 18 dicembre 1987, modificata nella riunione del 9 dicembre 1990, nella composizione prevista dal comma 2”. <br />	<br />
A sua volta il comma 2 prevede che “Per la trattazione dei ricorsi disciplinati dal presente regolamento, la Commissione contenziosa, istituita dalla citata deliberazione del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 1987, si riunisce con la partecipazione dei tre componenti Senatori e con due membri, nominati anch&#8217;essi dal Presidente del Senato, scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni d&#8217;esercizio”.<br />	<br />
In applicazione delle appena riferite previsioni, il bando della gara per cui è controversia, al punto VI.4.2), titolato “Procedure di ricorso”, ha precisato essere organismo responsabile delle procedure di ricorso, da presentarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume lesivo, la Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. <br />	<br />
<i>2.</i> Per effetto delle predette disposizioni, il ricorso in esame, a mezzo del quale Ladisa s.p.a. ha impugnato gli atti elencati in epigrafe, relativi alla procedura concorsuale indetta dal Senato per l’affidamento in appalto quadriennale dei servizi di ristorazione, cui ha infruttuosamente partecipato, va dichiarato inammissibile per carenza assoluta di giurisdizione dell’adito Tribunale, rientrando il gravato provvedimento di esclusione della società, nonché tutti gli atti connessi pure gravati, tra i “provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale”, per cui vi è giurisdizione domestica del Senato della Repubblica.<br />	<br />
Di tanto sembra essere consapevole la stessa società ricorrente, la quale, come emerge dagli atti di causa, antecedentemente all’azione intrapresa innanzi a questo Tribunale, ha adito avverso gli stessi atti impugnati nella presente sede la indicata giurisdizione domestica, avendo proposto, prima, ricorso alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, che ha respinto il gravame con decisione n. 409 del 29 luglio 2010, poi, ricorso al Consiglio di garanzia del Senato per l’annullamento o la riforma della decisione della Commissione contenziosa, che, con decisione n. 143 del 18 gennaio 2012, lo ha respinto.<br />	<br />
<i>3.</i> Nessuna delle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente è suscettibile di scalfire le predette conclusioni.<br />	<br />
<i>3.1.</i> Parte ricorrente, nel proporre con l’atto introduttivo del giudizio impugnativa anche avverso la predetta clausola di bando [punto VI.4.2)] che rammenta che la materia è soggetta alla giurisdizione domestica, sostiene che non può esservi dubbio, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia delle Comunità europee 17 settembre 1998, C-323/96), che il Senato è amministrazione aggiudicatrice, in quanto tale soggetta alla direttiva CE 66/2007, c.d. direttiva ricorsi, la quale stabilisce che l’organo che decide sulle controversie concernenti le gare d’appalto deve essere terzo ed indipendente rispetto all’amministrazione aggiudicatrice.<br />	<br />
E la ricorrente ritiene che tale condizione non sussista nel caso in esame, ove in relazione ad una gara indetta dal Senato si prevede che sia un organo dello stesso Senato a decidere sui relativi ricorsi.<br />	<br />
Le predette argomentazioni non sono persuasive.<br />	<br />
In linea generale, non può anzitutto non essere osservato che alla data di proposizione del gravame, notificato il 16 dicembre 2009 e depositato il successivo 17 dicembre, il termine per il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2007/66/CE (20 dicembre 2009) non era ancora decorso.<br />	<br />
In ogni caso, poi, la direttiva 2007/66/CE, nel perseguire l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle procedure di ricorso concernenti l’aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, introduce misure volte a realizzare “quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, rispettando in particolare il principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri” (trentaquattresimo considerando).<br />	<br />
In forza anche di tale premessa, la direttiva, nel rispetto dei diritti fondamentali e in osservanza dei principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mira, in particolare, a “garantire il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente all’articolo 47, primo e secondo comma, di detta Carta” (trentaseiesimo considerando).<br />	<br />
Conseguentemente, la direttiva in parola, con le modifiche alla direttiva 89/665/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, impone che i singoli Stati provvedano affinchè i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di una procedura di ricorso efficace e rapida, ma non interviene negli ordinamenti interni e, segnatamente, non impedisce agli Stati membri di prevedere procedimenti di autodichia per risolvere le controversie relative alle procedure di affidamento indette dai propri Organi legislativi.<br />	<br />
Né una siffatta preclusione si rinviene nella invocata sentenza della Corte di Giustizia, la quale attiene a fattispecie nella quale l’organo legislativo di uno stato membro aveva scelto un soggetto aggiudicatario senza una procedura concorsuale pubblica.<br />	<br />
Laddove, invece, il regolamento di amministrazione e contabilità del Senato: <br />	<br />
&#8211; all’art. 37 prescrive che l&#8217;attività dell&#8217;amministrazione del Senato in materia di lavori, servizi e forniture si svolge secondo procedure informate a principi di trasparenza, correttezza e tempestività, volte a garantirne la qualità, l&#8217;efficienza e l&#8217;e<br />
&#8211; all’art. 38 prevede che agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, i cui importi stimati, IVA esclusa, sono pari o superiori alle soglie comunitarie, si applicano la normativa comunitaria vigente e quella interna di recepimento; <br />	<br />
&#8211; all’art. 39 recita che agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo stimato, IVA esclusa, inferiore alle soglie comunitarie si applica la normativa di cui al Capo II dello stesso Titolo (che prevede che gli stessi siano affidati media<br />
Del resto, parte ricorrente non ha addotto alcun elemento volto ad evidenziare che la procedura contenziosa innanzi agli organi di giurisdizione domestica del Senato della Repubblica non rispetti i canoni ed i principi posti dal diritto comunitario, e ciò neanche quanto alla terzietà ed indipendenza degli organi competenti a decidere la controversia, profilo per il quale la società si è limitata a segnalare che trattasi di organi dello stesso Senato ovvero a evidenziare la composizione dell’organo di secondo grado della giurisdizione domestica.<br />	<br />
Ma, al riguardo, può essere osservato che, sia per il primo che per il secondo grado, trattasi di organi tecnicamente e funzionalmente distinti sia dall’organo che ha provveduto all’aggiudicazione (Collegio dei Senatori Questori) sia dalla commissione di gara (da questi nominata con delibera n. 131/XVI del 17 giugno 2009).<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
&#8211; la Commissione contenziosa viene nominata per l’intera legislatura dal Presidente del Senato nelle persone di tre senatori con particolari requisiti professionali (art. 4, comma 2, delibera 5 dicembre 2005), non facenti parte del Consiglio di presidenza<br />
&#8211; il Consiglio di garanzia viene nominato per l’intera legislatura dal Presidente del Senato nelle persone di tre senatori con particolari requisiti professionali (art. 4, comma 2, delibera 5 dicembre 2005). L&#8217;incarico è incompatibile con quello di membro<br />
Le osservazioni svolte sul punto dalla ricorrente non possono, pertanto, trovare positiva considerazione.<br />	<br />
<i>3.2.</i> Parte ricorrente, sempre nell’atto introduttivo del giudizio, sostiene ancora che la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle gare di appalto indette dal Senato della Repubblica è stata espressamente affermata dalla Sezione con la sentenza 11 febbraio 2006, n. 1030, nonchè dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 8 giugno 2007, n. 3008.<br />	<br />
Il rimando è inattuale.<br />	<br />
Le invocate statuizioni attengono entrambe a controversia antecedente al regolamento parlamentare adottato con la ridetta delibera del 5 dicembre 2005.<br />	<br />
Nell’appena detto superato contesto, la sentenza 1030/2006 della Sezione, confermata in sede di appello, raffrontando la posizione del Senato con quella della Camera dei deputati, aveva constatato che la giurisdizione domestica del Senato era limitata alle controversie relative allo <i>status</i> giuridico ed economico dei dipendenti e a quelle vertenti sull’esclusione dalle connesse procedure concorsuali.<br />	<br />
All’esito dell’adozione della delibera 5 dicembre 2005, invece, proprio la Sezione, con la sentenza 25 maggio 2007, n. 4784, ha preso atto del mutato quadro normativo, ancorchè in via meramente incidentale, riguardando la controversia decisa nella detta sede la materia del reclutamento dei dipendenti.<br />	<br />
In particolare, la Sezione ha osservato che “<i>E’evidente</i> …<i>che</i>” la sopravvenuta deliberazione del Consiglio di Presidenza, che ha approvato il regolamento sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento, e, segnatamente, l’art. 1, comma 1, che stabilisce che sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale sono competenti gli Organi di autodichia istituiti con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 18 dicembre 1987, modificata nella riunione del 9 dicembre 1990, nella composizione prevista dal regolamento stesso, “<i>estende tout court la giurisdizione domestica, con disposizione innovativa, agli atti concernenti soggetti estranei al Senato (segnatamente, per quanto riguarda gli atti adottati nell’ambito di una procedura di gara d’appalto, per i quali questo Tribunale aveva rilevato l’assenza, nel Regolamento del Senato, di uno specifico potere di autodichia – cfr. la cit. decisione n. 1030/2006)</i>” (Tar Lazio, I, 24 maggio 2007, n. 4784).<br />	<br />
<i>3.3.</i> Non rinvenendo il Collegio alcun motivo per discostarsi in questa sede dalla predetta interpretazione, che peraltro risulta conforme al chiaro dettato dell’art. 1, comma 1, della delibera 5 dicembre 2005, parte ricorrente non può essere seguita neanche laddove sostiene che la disposizione in parola “non stabilisce espressamente l’autodichia nelle controversie attinenti le gare d’appalto” (pag. 11 dell’atto introduttivo del giudizio).<br />	<br />
L’occasione è poi propizia per chiarire, senza che occorra spendere al riguardo molte parole, che è indubitabile che il servizio di ristorazione per cui è controversia sia funzionale principalmente allo svolgimento dell’attività dell’Assemblea, non potendo assumere, al riguardo, carattere identificativo la circostanza che lo stesso soddisfi anche ulteriori esigenze (ristorazione e caffetteria per i dipendenti), che si pongono in via ancillare rispetto alla prima.<br />	<br />
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, risulta propria della materia del bando l’esercizio di un potere di auto-organizzazione dell’Organo.<br />	<br />
<i>4.</i> Parte ricorrente afferma ancora che nel caso in esame non possa porsi una questione di autodichia, che potrebbe trovare fonte esclusivamente nei regolamenti delle Camere adottate ai sensi dell’art. 64, comma 1, Cost. – e nella specie per le controversie attinenti alle gare d’appalto il regolamento del Senato non la prevede – e non in una delibera del Consiglio di presidenza, qual’è quella del 5 dicembre 2005, ascribile al novero dei cd. “regolamenti minori”.<br />	<br />
Al riguardo, va prima di tutto segnalato che l’art. 12 del regolamento del Senato prevede, tra altro, che il Consiglio di presidenza “approva i regolamenti interni dell’amministrazione del Senato”.<br />	<br />
La locuzione, contrariamente a quanto ritiene parte ricorrente, è suscettibile di una lettura del tutto autonoma rispetto a quanto prevede l’immediato seguito della disposizione, che prosegue recitando “e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti”.<br />	<br />
Tra i regolamenti interni dell’amministrazione si annoverano infatti, <i>in primis</i>, quelli relativi al personale, senza che, per ciò stesso, questi ultimi possano ritenersi esaurire la categoria generale cui afferiscono.<br />	<br />
Né è <i>ex se</i> incompatibile che un regolamento “interno” possa anche avere efficacia esterna, nella misura in cui, contenendo la regola dell’agire dell’istituzione che lo adotta, e che ha il potere di farlo, è destinato inevitabilmente anche a conformare situazioni che riguardino soggetti esterni all’istituzione stessa, che vengano ad avere, però, con l’istituzione, un rapporto di carattere giuridico, o, meglio, “quel” rapporto di carattere giuridico regolato dal regolamento interno od altro da esso strettamente dipendente.<br />	<br />
Può conclusivamente osservarsi sul punto che altro esempio di regolamento del Senato della Repubblica che, come quello in esame, ha anche efficacia esterna e risulta approvato dal Consiglio di presidenza del Senato (1° giugno 2006) è il regolamento di amministrazione e contabilità.<br />	<br />
Quanto, invece, alla questione della valenza del regolamento in parola, si osserva che lo stesso, adottato dal Consiglio di presidenza ai sensi del citato art. 12 del regolamento del Senato approvato ai sensi dell’art. 64 Cost., partecipa della stessa fonte di quest’ultimo, rientrando nell’esercizio della “indipendenza guarentigiata” delle Assemblee parlamentari nei confronti di qualsiasi altro potere, con l’effetto che gli atti che ne costituiscono espressione non sono suscettibili di essere considerati singolarmente, ma vanno riguardati nel loro insieme, quali strumenti miranti ad assicurare la piena indipendenza di detti organi (sul punto, Corte Cost. 23 maggio 1985; Tar Lazio, I, 20 aprile 2005, n. 2905).<br />	<br />
<i>5.</i> Alla luce di quanto sin qui osservato, deve concludersi che l’impugnazione qui proposta, diretta avverso “atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento” del Senato della Repubblica, è devoluta ai competenti organi di giurisdizione domestica.<br />	<br />
Ciò che fa escludere, in via di diretta consequenzialità, che, come pure sostenuto dalla parte ricorrente, le pronunce intervenute nel detto ambito possano essere qui considerate come rese in sede di contestazione gerarchica.<br />	<br />
Il presente gravame va, indi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
<i>5.1.</i> Tale sorte, diversamente da quanto affermato da ultimo dalla parte ricorrente, non può non estendersi anche alla domanda risarcitoria, la quale non potrebbe essere autonomamente delibata dal giudice privo di giurisdizione sul rapporto sottostante senza involvere in uno scrutinio indiretto della legittimità degli atti impugnati, ovvero, in altre parole, senza accertare il titolo della pretesa risarcitoria, la cui cognizione è correlata alla stessa materia del contendere rimessa alla giurisdizione domestica.<br />	<br />
E anche nel caso in cui, per mera ipotesi, si volesse considerare la domanda risarcitoria alla stregua dei cosiddetti diritti patrimoniali consequenziali, essa risulterebbe, comunque, inammissibile, per essere già stata esclusa nella sede giurisdizionalmente competente la ricorrenza di una fattispecie generatrice di danno risarcibile.<br />	<br />
E’, infine, appena il caso di segnalare la non sussumibilità dell’odierna questione nell’alveo tracciato dalla sentenza del Consiglio di Stato, VI, 25 novembre 2008, n. 5782, in materia di risarcimento del danno subito da una società in conseguenza delle decisioni adottate da organi della giustizia sportiva, invocata dalla parte ricorrente.<br />	<br />
In quel contenzioso, infatti, l’intervento della giurisdizione statale, e del giudice amministrativo in particolare, è stato reso possibile dall’apprezzamento della (nota) sussistenza di una incerta linea di confine legislativa tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa, ovvero di una condizione non rinvenibile nella presente controversia.<br />	<br />
<i>6.</i> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) <br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile per assoluta carenza di giurisdizione del giudice adito. <br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, liquidate per ciascuna di esse parti in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA ove dovuti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-6-2012-n-5779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2012 n.5779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5779/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5779/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5779</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento che esclude dal concorso per l’ ammissione a scuole specializzazione medicina e chirurgia, nella parte in cui non consente la partecipazione al concorso anche ai soggetti privi di abilitazione al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda: i requisiti di ammissione alle procedure</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5779/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5779/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento che esclude dal concorso per l’ ammissione a scuole specializzazione medicina e chirurgia,  nella parte in cui non consente la partecipazione al concorso anche ai soggetti privi di abilitazione al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda: i requisiti di ammissione alle procedure selettive devono infatti essere posseduti entro il termine stabilito per la produzione della domanda. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11041/g">Ordinanza sospensiva del 27 giugno 2007 n. 3171</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5779/07<br />
Registro Generale: 7754/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Aldo Scola<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 06 Novembre 2007 .</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>UNIVERSITA&#8217; CATTOLICA DEL SACRO CUORE</b> rappresentata e difesa dagli Avv.  FEDERICO TEDESCHINI e  MICHELE DAMIANI con domicilio  eletto in Roma LARGO MESSICO,7 presso FEDERICO TEDESCHINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>NICOLOTTI NICOLA, SCAVONE GIUSEPPE, DI MOLFETTA IPPOLITA VALENTINA, SCOTTO DI CARLO CHIARA, GATTO ANNAMARIA, LATAGLIATA GAETANO, LAVANGA ROSA CANDIDA,</b> tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Gabriella Lopardi con domicilio eletto in Roma Viale Eritrea 71 presso il dott. Giusppe Cucinotta;</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>D&#8217;AMELIO ANTONIO, PUNZO GIOVANNI, VIRGILIO ROMEO, GIGLIA VERONICA, FABIANO MARIA CHIARA, FLORIO LUCIA, LOSURDO ANNA, DI LASCIO SIMONA, COLOZZA VALENTINA, ZACCONE VINCENZO COSIMO, PIANO CARLA, DI NUNZIO VALERIA, SERPIERI SAVERIO, INNOCENTI IDANNA, CESAREO VALENTINA,</b> tutti non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  III  BIS  n. 3171/2007, resa tra le parti, concernente AMMISSIONE A SCUOLE SPECIALIZZAZIONE MEDICINA E CHIRURGIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le   parti  l’avv.to Granara per delega dell’avv.to Tedeschini e l’avv.to Lopardi;<br />
Ritenuto:<br />
&#8211; che, in relazione alla pregressa giurisprudenza della Sezione in fattispecie analoghe, deve ribadirsi il principio del possesso dei requisiti di ammissione alle procedure selettive al termine stabilito per la produzione della domanda;<br />
&#8211; che la data per lo svolgimento del concorso è stata fissata dall’Università in attuazione di atto di indirizzo del Ministero restato inoppugnato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 7754/2007) 2, per l’effetto, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 06 Novembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5779/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2006 n.5779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-23-10-2006-n-5779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-23-10-2006-n-5779/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-23-10-2006-n-5779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2006 n.5779</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avanzata da un esercente di attivita’ affittacamere che, avendo chiesto la revoca di una qualificazione come 5 stelle di un adiacente albergo, impugni il diniego di revoca: infatti, non e’ possibile apprezzare un pregiudizio immediato ed irreparabile che possa essere vantato dall’affittacamere ricorrente. (G.S.) REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-23-10-2006-n-5779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2006 n.5779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-23-10-2006-n-5779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2006 n.5779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avanzata da un esercente di attivita’ affittacamere che, avendo chiesto la revoca di una qualificazione come 5 stelle di un adiacente albergo, impugni il diniego di revoca: infatti, non e’ possibile apprezzare un pregiudizio immediato ed irreparabile che possa essere vantato dall’affittacamere ricorrente. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO <br />
ROMA <br />
SEZIONE SECONDA TER </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 5779/2006 <br />
Registro Generale:  5427/2006<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>MICHELE PERRELLI Presidente   <br />
PAOLO RESTAINO Cons. <br />
ANTONIO VINCIGUERRA Cons. , relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 23 Ottobre 2006<br />
Visto il ricorso 5427/2006  proposto da:<br />
<b>SERENA GRAZIELLA + 1 </b><br />
<b>DE SANTIS MARIO AMMNISTRATORE CONDOMINIO EUROTEL CAPOCACCIA </b></p>
<p>rappresentato e difeso da:<br />
CARULLO AVV ANTONIOcon domicilio eletto in ROMALUNG.RE FLAMINIO, 46 PAL IV SC Bpresso<br />
GREZ AVV. GIAN MARCO<br />
contro</p>
<p><b>COMUNE DI ALGHERO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
ACCARDO AVV. LUCAcon domicilio eletto in ROMAV. LUIGI LUCIANI, 1presso MANCA BITTI AVV. DANIELE<br />
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<b>SOC MG SRL  </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
LAVITOLA AVV. GIUSEPPELAVITOLA AVV. LEONARDOcon domicilio eletto in ROMAVIA COSTABELLA, 23presso<br />
LAVITOLA AVV. GIUSEPPE  </p>
<p>e nei confronti di<b>M. G. S. R. L. </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
LAVITOLA AVV. GIUSEPPELAVITOLA AVV. LEONARDOPIREDDA AVV. ANDREAcon domicilio eletto in ROMAVIA COSTABELLA, 23presso<br />
LAVITOLA AVV. LEONARDO<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del rigetto dell’istanza di revoca della classificazione alberghiera dell’hotel Capo-Caccia</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI ALGHEROM. G. S. R. L.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRISOC MG SRL<br />
Udito il relatore Cons. ANTONIO VINCIGUERRA  e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente, rilevata l’impossibilità di apprezzamento di un pregiudizio immediato e  irreparabile;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter – RESPINGE la domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata nella Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, 23 ottobre 2006</p>
<p>Michele PERRELLI: Presidente</p>
<p>Antonio VINCIGUERRA: Relatore</p>
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