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	<title>5773 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5773 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5773</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-8-2019-n-5773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-8-2019-n-5773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5773</a></p>
<p>Sergio Santoro, Presidente, Estensore (Area 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta De Pretis, Luigi Manzi c. Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Segato nonchè Ministero dello Sviluppo Economico,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-8-2019-n-5773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-20-8-2019-n-5773/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5773</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Santoro, Presidente, Estensore  (Area 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta De Pretis, Luigi Manzi c. Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Segato nonchè Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Energie alternative: impianti fotovoltaico installati su serre .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Energie &#8211; Energie alternative &#8211; Fotovoltaico &#8211; impianti fotovoltaico installati su serre &#8211; tariffa incentivante &#8211; ammissibilità .</strong><br /> </span></p>
<hr />
<p><em>La struttura di sostegno di moduli fotovoltaici, assimilabili a pergole o tettoie, che consente anche di ombreggiare le colture sottostanti e di far scorrere le acque meteoriche piovane in un sistema di canalizzazione in serbatoi di raccolta per il successivo utilizzo a fini agricoli, è da ritenersi conforme a quanto previsto dalla Guida GSE Spa agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/08/2019<br /> <strong>N. 05773/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08817/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8817 del 2013, proposto da Area 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta De Pretis, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Segato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bradano, 26;<br /> Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04243/2013, resa tra le parti, concernente provvedimento di ammissione alla tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; Gse S.p.A e di Ministero dello Sviluppo Economico;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 23 luglio 2019 il Cons. Sergio Santoro e uditi per le parti gli avvocati Gaia Stivali per delega dell&#8217;avv. Luigi Manzi, Isabella Piracci dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e Daniele Vagnozzi per delega dell&#8217;avv. Andrea Segato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Erano impugnati in primo grado i seguenti atti:<br /> a) il provvedimento prot. n. GSE/P20120036931 del 24/02/12 con cui il G.S.E. aveva annullato il provvedimento del 31 agosto 2011 riconoscendo la tariffa incentivante nella misura di 0,346 euro /kWh;<br /> b) la comunicazione del G.S.E. del 28 novembre 2011 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela;<br /> c) la &#8220;Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico&#8221; pubblicata dal GSE nell&#8217;aprile 2009, nella parte in cui dà  la definizione di pergola, pensilina, tettoia e serra fotovoltaica<br /> d) decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto del 6 agosto 2010, nella parte in cui recepisce le definizioni della Guida del G.S.E.;<br /> 2. Erano dedotti violazione dell&#8217;art. 2 D.M. 19 febbraio 2007 ed eccesso di potere sotto vari profili ritenendosi che l&#8217;impianto realizzato fosse riconducibile a quelli di cui all&#8217;art. 2 lett. b2-b3 del D.M. del 19 febbraio 2007 cit. (recante <em>criteri e modalità  per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387</em>), cui dovrebbero spettare incentivi maggiori, servendo sia a sostegno dei pannelli fotovoltaici sia a proteggere le sottostanti coltivazioni dall&#8217;eccesso di radiazione solare, consentendo altresì la raccolta delle acque meteoriche, evitando così possibili allagamenti in occasione di precipitazioni particolarmente intense e garantendo l&#8217;accumulo di acqua piovana. Non si tratterebbe quindi di semplici pensiline, tettoie o pergole, che secondo la Guida G.S.E. sarebbero i soli manufatti privi di autonoma funzionalità  ma di veri e propri &#8220;impianti integrati&#8221;, previsti dall&#8217;all. 3 &#8211; art. 1 del D.M. cit.<br /> 3. Nella sentenza appellata, si premette che il G.S.E. aveva giù  riconosciuto all&#8217;impianto fotovoltaico denominato &#8220;Le Rene&#8221;, l&#8217;incentivazione prevista per gli impianti integrati dall&#8217;art. 2 comma 1° lettera b3) del d. m. del 19/02/07 in relazione alla tipologia 2 dell&#8217;Allegato 3 (<em>Tipologia specifica 2</em>: &#8220;<em>pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto</em>&#8220;), da ritenersi tassative, tenuto conto che agli impianti fotovoltaici viene riconosciuta una tariffa incentivante diversa a seconda della tipologia degli stessi. La categoria delle &#8220;<em>serre fotovoltaiche</em>&#8220;, richiamata dalla ricorrente a sostegno del carattere esemplificativo delle ipotesi previste nell&#8217;Allegato 3, sarebbe riconducibile alle ipotesi di cui ai nn.1 (&#8220;sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità  architettonica della superficie rivestita&#8221;) e 10 (&#8220;qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa&#8221;). L&#8217;impianto realizzato dalla ricorrente non rientrerebbe quindi nelle nozioni (quali risultanti dalla Guida predisposta dal G.S.E. come recepita dal D.M. del 06/08/10) di &#8220;pergola&#8221; (perchè non costituisce pertinenza di unità  a carattere residenziale), &#8220;pensilina&#8221; (perchè non è struttura posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali) e &#8220;tettoia&#8221; (perchè non è un manufatto che poggia sul muro di altro edificio), richiamate nel provvedimento del 31/08/11 per la concessione della maggiore tariffa incentivante ivi indicata, nè avrebbe autonoma funzionalità , dovendosi escludere ogni rilevanza all&#8217;ulteriore funzione di <em>ombreggiamento delle coltivazioni</em>Â e di <em>raccolta delle acque meteoriche</em>.<br /> Il TAR respingeva infine tutte le restanti censure relative al procedimento seguito.<br /> 4. L&#8217;appello è fondato.<br /> L&#8217;impianto &#8220;Le Rene&#8221; di proprietà  di Area 2 S.r.l. per cui era stata chiesta la speciale tariffa incentivante relativa ad impianti fotovoltaici con integrazione architettonica di cui all&#8217;art. 2, co. 1, lett. b3), del D.M. Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, consiste in strutture di sostegno di moduli fotovoltaici, assimilabili a pergole o tettoie, che consente anche di ombreggiare le colture sottostanti e di far scorrere le acque meteoriche piovane in un sistema di canalizzazione in serbatoi di raccolta per il successivo utilizzo a fini agricoli. Le strutture di sostegno dei moduli (pergole) consentono la lavorazione meccanizzata del terreno sottostante.<br /> Con il provvedimento impugnato del 24 febbraio 2012, il Gestore dei Servizi Elettrici-GSE Spa, annullava il provvedimento del 31 agosto 2011, con cui aveva ammesso l&#8217;impianto fotovoltaico alla tariffa incentivante di 0,4220 euro/kWh, e la riduceva a 0,346 euro/kWh.<br /> La <em>Guida GSE Spa agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell&#8217;integrazione architettonica del fotovoltaico</em>, tuttavia, stabilisce a pag. 8 del paragrafo <em>Integrazione architettonica parziale</em>: <em>Fotovoltaico &#8211; Integrazione architettonica parziale GSE Tipologia specifica 3 &#8211; Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in maniera complanare Serra fotovoltaica Il GSE riconosce come caso particolare di questa tipologia gli impianti fotovoltaici installati su serre. Per serra fotovoltaica si intende una struttura leggera di ferro o legno completamente trasparente utilizzata per coltivazioni agricole o per floricoltura</em>.<br /> E&#8217; chiaro quindi che l&#8217;impianto di cui trattasi corrisponde esattamente alla fattispecie prevista dal punto sopra riportato della Guida cit., e che pertanto il provvedimento impugnato illegittimamente non ne ha riconosciuto l&#8217;esatta natura e consistenza, dovendosi viceversa accogliere la domanda presentata dall&#8217;appellante Area 2 ed ammettere di conseguenza l&#8217;impianto fotovoltaico alla tariffa incentivante per le strutture integrate (pari a 0,422 euro/kWh).<br /> 5. Ed è appena il caso di ricordare, a conferma della validità  tecnico-scientifica della destinazione agricola dell&#8217;impianto fotovoltaico di cui si discute, che esso riproduce un <em>Progetto Studio di Fattibilità </em> realizzato ai sensi della L.R. Regione Veneto 18 maggio 2009 n.9 per <em>l&#8217;Integrazione Agricolo Fotovoltaica &#8220;Svolta Iperverde&#8221;</em>, secondo cui la realizzazione della struttura a <em>pergola agricola ombreggiante </em>è compatibile con l&#8217; attività  di coltivazione di vegetali (<em>Joint Project Università  di Verona 2009-2011: Studio degli effetti della diminuzione della radiazione luminosa sulla vite determinata dall&#8217;installazione soprachioma di pannelli fotovoltaici nel vigneto</em>). Lo studio oltretutto ha dimostrato la compatibilità  della coltivazione della vite con la produzione fotovoltaica sotto la pergola ombreggiante e ne ha misurato la validità  ed utilità  degli effetti (variazioni del grado zuccherino, di colore e aromi, maggior resistenza della pianta allo stress idrico).<br /> L&#8217;appello deve dunque accogliersi, con annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in totale riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado.<br /> Condanna il Gestore dei Servizi Elettrici &#8211; GSE S.p.A. alle spese di giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge, ed al rimborso del contributo unificato per il primo grado e quello di appello, se versati.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5773</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2008-n-5773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2008-n-5773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5773</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. ToscheiPaniconi F., E. e C. (Avv.ti E. Aliberti) c/ Comune di Roma (Avv. Com.) sulla sussistenza della giurisdizione del G.O. sulle controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi in materia di concessioni Giurisdizione e competenza – Concessioni – Indennità e canoni – Controversie &#8211; Giurisdizione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2008-n-5773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2008-n-5773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5773</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti         Est. Toschei<br />Paniconi F., E. e C. (Avv.ti E. Aliberti) c/ Comune di Roma (Avv. Com.)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione del G.O. sulle controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi in materia di concessioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Concessioni – Indennità e canoni – Controversie &#8211; Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di concessioni amministrative,  le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi sono riservate, ai sensi dall&#8217;art. 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario se presentano un contenuto meramente patrimoniale, per il quale non assume rilievo il potere di intervento della Pubblica amministrazione a tutela di interessi generali. Al contrario nei casi in cui la controversia coinvolge la verifica dell&#8217;azione autoritativa della Pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, o  investe l&#8217;esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, essa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cass. civ., SS.UU., 23 ottobre 2006 n. 22661.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza della giurisdizione del G.O. sulle controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi in materia di concessioni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori: Luigi TOSTI					Presidente; Silvestro Maria RUSSO			Componente; Stefano TOSCHEI				Estensore;																																																																																	</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. R.g 281 del 2008 proposto da</p>
<p><b>PANICONI Fabio,PANICONI Ercole,PANICONI Cinzia</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Aliberti ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Marianna Dionigi n. 29;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	il <b>COMUNE DI ROMA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ottavi ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	della determinazione dirigenziale n. prot. 61568 del 16.10.2007, comunicata il 19.10.2007, con la quale è stato richiesto il pagamento dell’indennizzo di cui all’art.1, comma 257, della legge n. 296 del 2006 per concessione demaniale marittima n. 197 del 14.04.1999, relativamente al mantenimento di un cottage ad uso residenza estiva all’interno del complesso denominato Maresole sito in Ostia Lido<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto antecedente, conseguente, comunque connesso.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i documenti allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio delle parti intimate ed i documenti prodotti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 16 aprile 2008 il dott. Stefano Toschei; presente per i ricorrenti l’avv. Ernesto Aliberti e per l’Amministrazione Comunale l’avv. Luigi D’Ottavi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso per come specificato in epigrafe parte ricorrente contesta dinanzi a questo Tribunale il provvedimento assunto dal Comune di Roma con il quale vengono avanzate richieste in ordine a presunti indennizzi dovuti per concessione demaniale.<br />
Riferisce parte ricorrente che, all’esito di numerose vicende che hanno caratterizzato il periodo di efficacia della concessione demaniale rilasciata, l’Amministrazione chiedeva il pagamento di un indennizzo ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge (finanziaria per il 2007) 27 dicembre 2006 n. 296.<br />
Sostenendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione di numerosi profili di censura dedotti, parte ricorrente ne chiede il giudiziale annullamento.<br />
Le parti intimate, costituendosi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché il difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma. Nel merito hanno contestato analiticamente la fondatezza delle avverse prospettazioni chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Alla udienza pubblica del 16 aprile 2008 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Viene all’esame del Tribunale lo scrutinio di un ricorso con il quale si contesta la legittimità della decisione assunta dal Comune di Roma di ingiungere alla parte ricorrente,all’esito della individuazione delle modalità di calcolo, anche sulla scorta di linee-guida fornite dalla Regione Lazio, il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di indennizzo con riferimento alla concessione demaniale marittima a suo tempo rilasciata.<br />
La scelta dell’Amministrazione fonda normativamente sulla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo la quale “Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l&#8217;occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l&#8217;indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l&#8217;applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi”.<br />
I provvedimenti impugnati, a parere di parte ricorrente, sarebbero palesemente affetti da illegittimità sia sotto il profilo dell’inadeguatezza dell’istruttoria che della insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero dovuto assistere le decisioni provvedimentali assunte dal Comune, da qui la richiesta di annullamento degli atti, presupposti e conseguenti, fatti esplicitamente oggetto di gravame.</p>
<p>2. – Il Collegio deve anzitutto farsi carico della eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione resistente, peraltro rilevabile d’ufficio trattandosi di questione inerente la sussistenza della competenza giurisdizionale in capo al giudice amministrativo in ordine alla causa petendi nella quale si compendia il ricorso proposto.</p>
<p>3. – Elemento centrale dello scrutinio sulla questione preliminare è costituito dall’individuazione della materia alla quale può ricondursi l’oggetto del gravame qui in esame.<br />
Appare evidente che, sulla scorta dell’indagine in merito ai documenti prodotti e degli atti difensivi depositati, l’espressione decisionale contenuta nell’atto gravato è rappresentata da una richiesta di indennizzo, quindi di una somma di denaro peraltro quantificata, che ha il suo presupposto in un titolo, già rilasciato, di concessione demaniale marittima.<br />
Sul punto giova rammentare che, come rilevato dalla Corte regolatrice della giurisdizione con orientamento rispetto al quale non v’è ragione di allontanarsi, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, dall&#8217;art. 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della Pubblica amministrazione a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell&#8217;azione autoritativa della Pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l&#8217;esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull&#8217;an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (in tal senso, Cass. civ., SS.UU., 23 ottobre 2006 n. 22661).<br />
In argomento, già in epoca antecedente rispetto all’orientamento sopra riferito, il giudice amministrativo si era determinato nel senso che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l&#8217;ingiunzione di pagamento del canone dovuto per l&#8217; occupazione abusiva di area demaniale, trattandosi di questione che investe nella sostanza la quantificazione dell&#8217; indennizzo preteso dalla p.a. per l&#8217; occupazione sine titulo del bene (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 15 novembre 2002 n. 3896 nonché, in epoca più recente, T.A.R. Toscana, Sez. I, 21 agosto 2007 n. 2032).<br />
D’altronde il ridetto orientamento giurisprudenziale si pone in perfetta linea adesiva con quanto fissato ormai definitivamente dalla Corte costituzionale nella sentenza 11 maggio 2006 n. 191, secondo la quale non vi è spazio per la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo laddove la controversia abbia ad oggetto una vicenda rispetto alla quale non viene in emersione alcuna contestazione circa l’esercizio di potestà autoritativa da parte della Pubblica amministrazione.</p>
<p>4. &#8211; Nel caso in esame, dunque, in disparte l’esplicito richiamo offerto dall’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, trattandosi di controversia attinente esclusivamente alla questione del calcolo e della richiesta dell’indennità asseritamente dovuta per la concessione demaniale marittima a suo tempo rilasciata, non si apprezzano momenti riconducibili ad un esercizio di potestà autoritativa, di talché deve dichiararsi l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.<br />
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione giudiziale delle spese di lite tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2008-n-5773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2006 n.5773</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-7-2006-n-5773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-7-2006-n-5773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2006 n.5773</a></p>
<p>Pres. Riggio Est. Blanda Azienda Agricola eredi Gasparri P. s.a.s. di Gasparri F. e C. , F.Gasparri ( Avv. G.Valeri) sul procedimento volto ad apporre un vincolo paesaggistico sulle zone di interesse archeologico di cui all&#8217; art. 1, lett. m), l. 431/85 1. Edilizia e urbanistica &#8211; Vincolo paesaggistico su</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-7-2006-n-5773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2006 n.5773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-7-2006-n-5773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2006 n.5773</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.    Riggio        Est. Blanda<br /> Azienda Agricola eredi Gasparri P. s.a.s. di Gasparri F. e C. , F.Gasparri ( Avv. G.Valeri)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul procedimento volto ad apporre un vincolo paesaggistico sulle zone di interesse archeologico di cui all&#8217; art. 1, lett. m), l. 431/85</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica &#8211; Vincolo paesaggistico su bellezze d’insieme – Presupposti &#8211; Carattere di bellezza naturale di ogni singolo bene – Necessità &#8211; Non sussiste &#8211; Notifica ex art. 6 l. 1497/39 – Necessità &#8211; Non sussiste – Pubblicazione in G.U. &#8211; Sufficienza. 																																																																																												</p>
<p>2.	Atto amministrativo &#8211; Procedimento &#8211; Comunicazione di avvio- In caso di procedimento di massa &#8211; Art. 8, co. 3, l. 241/90- Presupposti- Contenuto- Fattispecie.																																																																																												</p>
<p>3.	Edilizia e urbanistica- Provvedimento impositivo di un vincolo di natura archeologica – Art. 1 lett. m) l. 431/85 &#8211; Sindacabilità in sede giurisdizionale &#8211; Limiti – Conseguenze.																																																																																												</p>
<p>4.	Edilizia e urbanistica- Procedimento per l’adozione di un vincolo di natura archeologica – Art. 1 lett. m) l. 431/85 – Proposta della Soprintendenza Archeologica di inserimento di un’area fra le zone da sottoporre a vincolo – Natura &#8211;  Atto endoprocedimentale – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’imposizione di un vincolo su bellezze d’insieme e non individue non postula che ogni singolo bene compreso nel paesaggio abbia i caratteri di bellezza naturale, né richiede, dal punto di vista procedimentale, gli adempimenti della notifica e della trascrizione, che, l’art. 6 della l. 1497/1939 (in tema di protezione di bellezze naturali) prevede solo per il vincolo su bellezze individue(1),  essendo richiesta viceversa, ai sensi degli artt. 2 ,3 , e 4 della l. 1497/1939- ora confluiti negli artt. 140,141,142 del T.U. approvato con il d. lgs. 490/99, in materia di beni culturali e ambientali &#8211; la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale(2).</p>
<p>2. In tema di comunicazione di avvio del procedimento,  l’art. 8, co. 3, l. 241/90  si pone quale norma di chiusura dell’ordinamento che, in presenza di ipotesi marginali di procedimenti di massa, ove sussista un pericolo concreto di pregiudizio all’interesse pubblico, rende possibile lo svolgimento sollecito del procedimento indipendentemente dalla comunicazione personale, con applicazione soggetta al controllo giurisdizionale(3). Nella specie, la portata del vincolo imposto, interessante un’area di notevole estensione, ed il numero rilevante di soggetti ad esso interessati concretano i presupposti per il ricorso a forme di comunicazione alternative a quella personale, quali la trasmissione della copia della proposta di vincolo al municipio competente ai fini dell’affissione all’albo pretorio e l’avvio della procedura per la pubblicazione  sul Bollettino ufficiale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.</p>
<p>3. Il provvedimento impositivo di un vincolo di natura archeologica è emanato all’esito di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, se non per macroscopici ed evidenti vizi logici e palese travisamento dei fatti, con la conseguenza che ogni altra valutazione espressa sulla qualità e sul pregio dell’immobile attiene a profili di merito e come tale è insindacabile nel giudizio di legittimità. Ne deriva che in sede di imposizione di siffatto vincolo, il sacrificio subito dai proprietari delle aree, conseguenza diretta dell’adozione del vincolo stesso, non va necessariamente considerato, data la prevalenza e la priorità dell’interesse pubblico alla tutela dei beni archeologici (8 art. 9, co. 2, Cost), quale valore intrinseco rispetto all’interesse sotteso alla proprietà privata (art. 42 Cost.).</p>
<p>4. Nell’ambito del procedimento volto all’adozione di un vincolo su zone di interesse archeologico ex art. 1, lett. m) l. 431/85 (di conversione del D.L. 312/85, contenente disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale), la proposta della Soprintendenza Archeologica di inserimento di un’area fra le suddette zone, costituisce atto meramente endoprocedimentale, come tale non impugnabile autonomamente . (Pertanto, nella specie, pur se si riconoscesse l’asserita incompetenza di tale organo nel predisporre la suddetta proposta, quest’ultima non potrebbe inficiare il provvedimento che impone il vincolo).</p>
<p>1) Cfr. Cons. di Stato-Sez. IV, Sentenza 10 gennaio 2003 n. 8145<br />
2) Cfr. su tale disparità di disciplina, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale cfr.  sentenza 417/95<br />
3) Cfr. Cons. di Stato, Ad.Pl., 14/1999</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
(Sezione Seconda <i>quater</i>)<br />
</b>
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 7184/2000 proposto da <br />
<b>Azienda agricola eredi Gasparri Pietro S.a.s. di Gasparri Filippo e C. e da Filippo Gasparri</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Valeri, nello studio del quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Pasubio n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali,</b> in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato “<i>ex lege</i>” in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamneto del <br />
</b>&#8211; D.M. 29.01.1997 di inclusione “dell’area compresa tra il Tevere e la Via Flaminia da Prima Porta Malborghetto ricadente nella XX circoscrizione del Comune di Roma, fra le zone di interesse archeologico di cui all’art. 1, lett. m) della legge 8 agosto 1985, n. 431”;<br />
&#8211; della nota della Soprintendenza Archeologica di Roma n. 14.983 del 18 giugno 1996 di proposta di inclusione della suindicata area tra le “zone di interesse archeologico” <i>ex</i> articolo 1, lett. m) cit.-;<br />
&#8211; di ogni atto preordinato, connesso e/o conseguente;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla camera di consiglio del 24 maggio 2006 il Ref. Vincenzo Blanda;<br />
Uditi, ai preliminari, l&#8217;avv. Egidio Lizza, delegato dall’avv. Valeri, per i ricorrenti e l&#8217;avv. dello Stato Melillo per l’amministrazione resistente;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato il 27 aprile 2000, i ricorrenti, proprietari di un terreno di 140 ha circa sito in località Prima Porta, hanno impugnato il decreto in data 20.01.1997 con il quale il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha incluso l’area compresa tra il Tevere e la Via Flaminia da Prima Porta Malborghetto fra le zone di interesse archeologico di cui all’art. 1, lett. m) della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché la nota della Soprintendenza Archeologica di Roma n. 14.983 del 18 giugno 1996 contenente la proposta di inclusione della suindicata area tra le “zone di interesse archeologico” <i>ex</i> articolo 1, lett. m) cit.-.<br />
A sostegno del gravame gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi:<br />
1) <i>violazione e falsa indicazione degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990 e degli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali n. 495 del 1994; nonché degli articoli 2 e 3 della legge 1497 del 1939.<br />
</i>Il decreto impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990, nonché dell’art. 4 del regolamento approvato con D.M. 495/1994 con il quale il Ministero dei Beni Culturali ha regolato la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi di competenza di quel dicastero.<br />
Ai ricorrenti, pertanto, è stata preclusa la possibilità di partecipare al procedimento, tant’è che essi hanno conosciuto l’esistenza del menzionato D.M. con notevole ritardo.<br />
L’amministrazione, inoltre, non ha osservato quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1497 del 1939, avendo omesso di pubblicare e depositare “l’elenco delle località” vincolate presso i Comuni al fine di consentire agli interessati di presentare osservazioni sulle quali il Ministero si sarebbe dovuto pronunciare;<br />
2) <i>violazione e falsa applicazione degli artt. 1, lett. m) della legge n. 431/1985 e 1 ss. della legge n. 1497/1939</i>.<br />
Il vincolo paesistico ambientale previsto dalla legge 1497/1939 è autonomo rispetto a quello storico-archeologico di cui alla legge 1089/1989, stante l’autonomia dei relativi presupposti e dei mezzi di intervento devoluti, sul piano organizzativo, a settori diversi dell’apparato amministrativo.<br />
Alla luce di tale principio è evidente l’illegittimità del decreto impugnato in quanto è stato adottato sulla base di una proposta di vincolo proveniente da un’organo incompetente a formularla, costituito dalla Soprintendenza ai monumenti di Roma, la quale esercita le proprie funzioni esclusivamente nella materia storico-archeologico, senza alcuna competenza nella materia paesistico-ambientale;<br />
3) <i>violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, lett. m), della legge n. 431/1985 e 82 del d.P.R. n. 616/1977 eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
</i>Nel provvedimento impugnato non sono indicati gli elementi minimi necessari al fine di individuare la presenza nell’area interessata di valori archeologici secondo quanto previsto dall’articolo 1, lett. m), della legge n. 431/1985.<br />
A conclusione è chiesto l’annullamento dell’atto impugnato.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documenti e memoria, ove ha eccepito la legittimità del provvedimento impugnato, concludendo con richiesta di reiezione del ricorso per l’infondatezza delle censure.<br />
Alla Camera di Consiglio del 24 maggio 2006, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa comunicazione di avvio del procedimento che non ha consentito la loro partecipazione alla procedura che ha condotto all’adozione dell’impugnato decreto ministeriale.<br />
1.1. La censura non appare convincente.<br />
Gli interessati, infatti, non considerano che nel caso di specie il vincolo imposto con il decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali è un vincolo su bellezze d’insieme e non su bellezze individue (come risulta dalle premesse della determinazione ministeriale, in particolare dal 2° e 3° considerato) e, quindi, da un lato, non postula necessariamente che ogni singolo bene (o proprietà) compreso nel paesaggio abbia i caratteri di bellezza naturale; dall’altro, non richiede, sotto il profilo procedimentale, gli adempimenti della notifica e della trascrizione che l’art. 6 della legge n. 1497 del 1939 prevede solo per il vincolo su bellezze individue (cfr. in proposito Consiglio di Stato Sez. IV, 10.12.2003, n. 8145).<br />
Di conseguenza l’amministrazione non era tenuta a rispettare la procedura prescritta per la apposizione del vincolo sulle bellezze individue, ma quella relativa al vincolo sulle bellezze insieme contenuta negli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 1497 del 1939 ora confluiti negli artt. 140, 141 e 142 del Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 1999.<br />
La predetta disciplina, come osservato dal Consiglio di Stato nella sentenza innanzi citata, è stata, peraltro, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 28 luglio 1995, n. 417), la quale ha affermato che rientra nella ragionevole discrezionalità del legislatore, dovuta alla diversa struttura delle fattispecie, e non è quindi in contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 Cost., la diversa regolamentazione predisposta per la comunicazione degli atti impositivi dei vincoli di bellezze naturali, a seconda che si tratti di bellezze di insieme, per le quali l&#8217;art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497, (confermato dall&#8217;art. 1 <i>quinquies</i> del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985 n. 431) prevede la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ovvero di bellezze individue, per le quali l&#8217;art. 6 stessa legge richiede la notificazione.<br />
1.2. La disciplina si rivela infondata anche sotto il profilo della dedotta violazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/1990:<br />
In proposito la citata legge n. 241/1990 all’art. 7 prevede che la comunicazione di avvio del procedimento debba essere indirizzata, oltre che nei confronti di coloro ai quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, anche nei confronti di altri soggetti i quali potrebbero subire un pregiudizio purché siano individuati o facilmente individuabili; mentre il successivo art. 8, comma 3, dispone che nel caso in cui “per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa” l&#8217;amministrazione possa avvalersi di altre forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall&#8217;amministrazione medesima.<br />
Nell&#8217;esaminare la portata del menzionato art. 8, comma 3, la giurisprudenza ha rilevato che si tratta di una norma di chiusura dell&#8217;ordinamento che, in presenza di ipotesi marginali di procedimenti di massa, ove sussista un pericolo concreto di pregiudizio all&#8217;interesse pubblico, rende possibile lo svolgimento sollecito del procedimento indipendentemente dalla comunicazione personale, con applicazione soggetta al controllo giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 14 del 15.09.1999).<br />
La tipologia del procedimento c.d. “di massa”, come configurata dalla giurisprudenza, è caratterizzata, da un lato, dal coinvolgimento di numerosi proprietari interessati e, dall&#8217;altro, dalla ricerca di forme di pubblicizzazione degli atti idonee a garantire la partecipazione al procedimento medesimo.<br />
Così è stato affermato che “una forma di pubblicità locale da ritenersi idonea allo scopo, può consistere ad esempio nell&#8217;affissione dell&#8217;avviso completo di tutti gli elementi sopra indicati all&#8217;albo pretorio del comune o dei comuni in cui risiedono i soggetti interessati o su cui si trovano gli immobili oggetto del procedimento” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 25.03.1999, n. 330).<br />
Nel caso in esame la portata del vincolo imposto che interessa un’area di notevole estensione ed il numero verosimilmente rilevante di soggetti ad esso interessati concretano i presupposti per il ricorso alle forme di comunicazione, alternative alla comunicazione personale, rivolte al pubblico previste dall’art. 8 della legge n. 241/1990.<br />
Pertanto, il mezzo individuato dall’amministrazione, che con nota del 3 aprile 1996, n. 8104 ha comunicato l’avvio del procedimento al Comune di Roma, inviando copia dello schema di decreto e della planimetria e, con nota n. 8106 di pari data, ha trasmesso al Municipio competente copia della proposta di vincolo affinché fosse affissa all’albo pretorio appare idoneo e congruo rispetto alla finalità da conseguire.<br />
La Soprintendenza ai beni culturali ha, inoltre provveduto ad affiggere la medesima proposta all’albo delle proprie sedi per la visione al pubblico ed ha avviato la procedura per la pubblicazione della medesima proposta sul Bollettino ufficiale del Ministero.<br />
Orbene, pur potendosi ammettere che i ricorrenti, proprietari di un terreno all’interno dell’area sottoposta a vincolo, siano pregiudicati dal decreto impugnato, essi non possono essere annoverati, alla stregua di un criterio oggettivo, tra i soggetti individuati o facilmente individuabili.<br />
La notevole estensione dell’area oggetto della determinazione ministeriale lascia presupporre che i proprietari interessati dal provvedimento fossero numerosi e tali da impedire la loro esatta individuazione.<br />
Tale circostanza non risulta smentita dai ricorrenti i quali, nella memoria depositata il 12 maggio, si limitano ad affermare genericamente che non ricorrono le circostanze previste dall’art. 4, comma 2, del regolamento ministeriale approvato con D.M. 495 del 1994 che avrebbero consentito di rinunciare alla “comunicazione personale”, a senza fornire alcun principio di prova atto a dimostrare l’inesistenza delle oggettive condizioni difficoltà che avrebbero reso tale comunicazione particolarmente gravosa.  <br />
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.<br />
In proposito, giova premettere che il decreto impositivo di un vincolo di natura archeologica è emanato all’esito di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità se non per macroscopici ed evidenti vizi logici e palese travisamento dei fatti, con la conseguenza che ogni altra valutazione espressa sulla qualità e sul pregio dell’immobile attiene a profili di merito dell’azione amministrativa e, come tale, è insindacabile nel giudizio di legittimità. <br />
Da ciò consegue che, in sede di imposizione di siffatto vincolo, il sacrificio subito dai proprietari delle aree, conseguenza diretta dell’adozione del vincolo stesso, non va necessariamente considerato, data la prevalenza e la priorità dell’interesse pubblico alla tutela dei beni archeologici (art. 9, comma 2, Cost.), quale valore intrinseco rispetto all’interesse sotteso alla proprietà privata (art. 42 Cost.). <br />
Invero, non sembra che, nel caso di specie, la violazione degli artt. 1, lett. m), della legge 431/1985 e 1 della legge 1497/1939 possa dirsi avverata.<br />
Le censure mosse dai ricorrenti non mettono in discussione l’astratta apponibilità dei predetti limiti, ma riguardano unicamente la questione di fatto, dell’inserimento nell’area sottoposta a vincolo del terreno di proprietà, sebbene sia individuabile solo una singola e modesta presenza di natura archeologica.<br />
Sul punto la giurisprudenza, ferma restando l’esigenza di un’attenta valutazione di tutte le circostanze di fatto esistenti nonché delle diverse modalità ed intensità della presenza di beni archeologici in un determinato territorio da sottoporre a vincolo archeologico, riconosce alla P.A. un’ampia sfera di discrezionalità nella valutazione della presunta disseminazione dei reperti archeologici ed, in particolare, dei ruderi, anche se non ancora portati alla luce, considerando che la disciplina normativa vigente non richiede, ai fini della imposizione del provvedimento di notifica che i reperti siano stati già trovati e portati alla luce. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.11.1991, n. 874).<br />
Con più specifico riferimento alla sottoposizione a vincolo archeologico di un’intera area, considerata come un unicum inscindibile (anche laddove il rinvenimento di reperti archeologici abbia interessato soltanto alcuni dei terreni vincolati), la giurisprudenza la considera legittima, “purché nel provvedimento di imposizione di vincolo emergano specifiche ragioni che manifestino la razionalità della valutazione sulla unitarietà della zona di pregio archeologico” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 05.10.2001, n. 5247). <br />
Ed, ancora, il giudice di appello ha considerato “legittima l’imposizione da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali del vincolo di cui agli artt. 1 e 3 legge n. 1089/1939 su un intero complesso archeologico costituito da reperti in parte emergenti ed in parte interrati, ove sia stata data rigorosa motivazione sulla inscindibilità del complesso con indicazione dei singoli reperti e della loro ubicazione e dimostrato il suo carattere unitario in ragione dell’omogeneità della struttura.” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.7.1996, n. 950).<br />
Tanto premesso in generale, va sottolineato che, nel caso in esame, nella relazione scientifica allegata alla proposta di apposizione del vincolo del 18 giugno 1996 formulata dalla Soprintendenza Archeologica di Roma veniva evidenziata l’esistenza nell’area interessata di alcune strutture antiche e di altre rilevanti presenze archeologiche.<br />
Nel provvedimento di vincolo oggetto di impugnazione, è dato atto della presenza di tali beni evidenziando come solo alcuni di essi fossero già sottoposti a vincoli archeologici e paesistici, quali il complesso di Malborghetto, la Villa romana sulla Tiberina, la Tomba di Centocelle, la Tenuta di Procoio Nuovo<br />
Nell&#8217;apprezzamento tecnico discrezionale che ne è seguito il Ministero ha ritenuto, con un giudizio non sindacabile sotto il profilo del merito, che tutto il contesto territoriale fosse da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all’art. 1, lett. m), della legge n. 413/1985 per i valori archeologico monumentali presenti.<br />
Il procedimento seguito dall&#8217;amministrazione si rivela pertanto legittimo sotto il profilo dell’apprezzamento che determinato la decisione finale in esito alla compiuta acquisizione di tutti gli elementi di valutazione, fornendo, peraltro, chiara e specifica motivazione dell&#8217;<i>iter</i> logico seguito che ha portato alla imposizione del vincolo collegato.<br />
Invero, il provvedimento impugnato riguarda un comprensorio di notevoli dimensioni, nel quale le numerose presenze archeologiche sono state, come detto, puntualmente enumerate sia direttamente che attraverso il richiamo alla proposta della Soprintendenza (e, quindi, all’allegata relazione scientifica nonché alla  documentazione grafica e fotografica).<br />
Ciò senza considerare che sono gli stessi interessati, in sede di ricorso, ad ammettere l’esistenza di una presenza archeologica sebbene di modeste dimensioni nell’area di proprietà. <br />
Nè assume rilevanza, per il profilo considerato, quanto osservato dai ricorrenti circa la modesta presenza archeologica sulla porzione di loro proprietà, ben potendo la valutazione dell’amministrazione (sulla base di quanto osservato in precedenza) estendersi oltre gli stretti limiti spaziali direttamente interessati dal rinvenimento di reperti.<br />
A conclusioni negative deve pervenirsi anche con riferimento alle ulteriori censure con le quali è stato dedotta l’incompetenza della Soprintendenza ai Monumenti di Roma a formulare la proposta di vincolo ambientale.<br />
La vicenda in esame riguarda l’apposizione di un vincolo riguardante aree di interesse archeologico ai sensi dell’art. 1, lett. m), della legge n. 431/1985 di natura ubicazionale, per il quale è sufficiente la presenza originaria di valori archeologici nell’area considerata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.12.2003, n. 8145).<br />
Orbene occorre premettere che, nell’ambito del procedimento per l’adozione dei predetti vincoli, la proposta della Soprintendenza Archeologica costituisce un atto meramente endoprocedimentale, come tale non impugnabile autonomamente e non in grado, quindi, laddove si dovesse accogliere la tesi sostenuta dai ricorrenti, di inficiare il provvedimento impugnato.<br />
Va, altresì, rilevato che, trattandosi della proposta per la emanazione di un decreto di individuazione di “zone di interesse archeologico”, la Soprintendenza Archeologica di Roma non possa non essere considerata quale organo competente a predisporre siffatto atto.<br />
I ricorrenti, infatti, omettono di considerare che il vincolo paesaggistico di cui si tratta trae origine dal riconoscimento del comprensorio in argomento quale “zona di interesse archeologico”.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda <i>quater</i>, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2006.</p>
<p>Italo Riggio  &#8211;  Presidente<br />
Renzo Conti  &#8211;  Consigliere<br />
Vincenzo Blanda  &#8211;  Referendario est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-7-2006-n-5773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2006 n.5773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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