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	<title>577 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>577 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-577/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-577/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.577</a></p>
<p>Pres. Cirillo, Est. Fina Concernente le modalità di ripartizione del tetto di spesa aziendale. 1. Accreditamento e accordi – Determinazione dei tetti di spesa – Parametri. 2. Accreditamento e accordi – Determinazione dei tetti di spesa – Parametri – Criterio della spesa storica – Motivazione. 3. Accreditamento e accordi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-577/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-577/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo, Est. Fina</span></p>
<hr />
<p>Concernente le modalità di ripartizione del tetto di spesa aziendale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accreditamento e accordi – Determinazione dei tetti di spesa – Parametri.</p>
<p>2. Accreditamento e accordi – Determinazione dei tetti di spesa – Parametri – Criterio della spesa storica – Motivazione.</p>
<p>3. Accreditamento e accordi – Determinazione dei tetti di spesa – Parametri – Criterio della spesa storica – Mancato utilizzo del <em>budget</em>.</p>
<p>4. Accreditamento e accordi – Erogazione delle prestazioni – Accordo contrattuale unico – Inammissibilità.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve evidenziarsi che il criterio della spesa storica per giurisprudenza ormai specifica anche di questo Consiglio (CdS sez. III n. 5602/2013), costituisce un parametro valido e legittimo, cui ancorare la determinazione dei tetti di spesa sanitaria.</p>
<p>2. La scelta del criterio della spesa storica per la determinazione dei tetti di spesa sanitaria non necessita di una specifica motivazione.</p>
<p>3. La circostanza che la società abbia avviato una ristrutturazione aziendale con conseguente non utilizzazione del <em>budget </em>assegnato per l’esercizio precedente e rimodulazione dell’offerta che ha determinato una riduzione, superiore alla metà, dei posti letto accreditati, non poteva costituire valido presupposto per conservare i medesimi tetti di spesa acquisiti per l’anno 2012.</p>
<p>4. Un accordo contrattuale in relazione a più strutture distinte non può ritenersi ammissibile posto che la normativa di riferimento (art. 8-<em>quater</em> e <em>quinques</em> d.lgs. n. 502/1992) non sembra avallare tale impostazione atteso che le autorizzazioni, gli accreditamenti e gli accordi sono subordinati alla sussistenza dei requisiti, sia soggettivi, cioè legati alla professionalità del titolare, sia oggettivi, vale a dire, connessi all’idoneità della struttura.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00577/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 01488/2015 REG.RIC.<br />
<img decoding="async" alt="Descrizione: logo" height="67" src="file://localhost/Users/gennylucidi/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image002.png" width="59" /><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2015, proposto da:<br />
Associazione Italiana Strutture Sanitarie Private &#8211; Aissp, Kinetika Sardegna Srl, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Massimo Lai, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, Via Antoni Gramsci 24;<br />
contro<br />
Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Camba, Sandra Trincas, con domicilio eletto presso . Uff. Rappr. Reg.Ne Sardegna in Roma, Via Lucullo 24; Azienda Sanitaria Locale N.8 di Cagliari, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Uras, con domicilio eletto presso Mauro Cati in Roma, Via Cassiodoro 9;<br />
nei confronti di<br />
Casa di Cura Sant&#8217;Anna Srl, Azienda Sanitaria Locale N.5 di Oristano, Casa di Cura Villa Elena Srl, Sant&#8217;Antonio Srl; Nuova Casa di Cura Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Castelli, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 00654/2014, della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 01005/2014, resa tra le parti, concernente modalità di ripartizione del tetto di spesa aziendale per l&#8217;anno 2014<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Azienda Sanitaria Locale N.8 di Cagliari e di Nuova Casa di Cura Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati Maria Stefania Masini su delega di Massimo Lai, Roberto Uras e Carlo Castelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Vengono appellate le sentenze del Tar Sardegna- n. 654/2014 e n. 1005/2014 – con le quali erano rigettati: il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, proposti dalle odierne appellanti.<br />
Il nodo centrale della questione risiede nell’asserita illegittima estensione del criterio di distribuzione del budget regionale alle strutture private operanti nell’ambito territoriale della ASL di Cagliari.<br />
In forza del criterio distributivo utilizzato, vistosamente irragionevole, sostengono le interessate, era attribuito alla Kinetika, per tutte le sue tre sedi operative- Città di Quartu, Casa di cura Lay e Casa di cura Sant’Elena -, un tetto di spesa complessivo inferiore di € 1.657.206,00, rispetto a quello del 2012 e di € 938.924,00, rispetto a quello del 2013.<br />
Tale estensione, sempre ad avviso delle appellanti, costituisce violazione e falsa applicazione della Delibera D.RG. 2/1 del 22.1. 2014, nonché dell’art. 32/8°c della L. n. 449/1997 che attribuisce solo alla Regione e non anche all’azienda Sanitaria la potestà di stabilire autoritativamente i limiti massimi annuali di spesa e i preventivi annuali delle prestazioni.<br />
La sentenza non si è pronunciata, secondo le interessate, sulle censure di difetto d’istruttoria e di motivazione, limitandosi ad una valutazione d’intrinseca logicità del criterio adottato.<br />
Inoltre nessun chiarimento viene fornito in ordine all’applicazione della prevista decurtazione del 2,66% al tetto 2012 – art. 15 D.L. n. 95/2012 – decurtazione che , invece, risulta gravemente sperequata, stante la riduzione di un ulteriore importo di € 506.000, somma ridistribuita tra le altre strutture.<br />
.La carenza di motivazione, proseguono le appellanti, risulta evidente nella parte in cui non si ravvisano le questioni d’illogicità ed irragionevolezza del concetto di minor importo liquidabile, espresso nel criterio distributivo, senza valutare l’esistenza di fattori contingenti, non imputabili alla gestione della struttura (ristrutturazione aziendale e rimodulazione dell’offerta sanitaria) ed inoltre la sentenza ha errato nella parte in cui non ha rilevato che gran parte del mancato utilizzo del budget 2012 era dovuto al mancato utilizzo del budget medesimo per effetto dell’approvazione delle nuove Linee Guida per la codifica delle Schede di dimissione ospedaliera(SDO, DGR n.32/75 del 24.7.2012).<br />
Venendo all’esame di questo primo gruppo di censure, si osserva, quanto al primo punto, che la Delibera regionale n. 2/1 del 22.1. 2014 ha approvato per l’anno 2014, la ripartizione tra le ASL del tetto di spesa per l’acquisizione, dagli erogatori privati, delle prestazioni di assistenza ospedaliera.<br />
La ASL di Cagliari ha ritenuto di uniformarsi, nell’ambito della propria sfera di autonomia e discrezionalità, ai criteri fissati dalla Regione, diretti a privilegiare l’appropriatezza delle prestazioni – criterio del 2% -rispetto all’importo storico della spesa. Nella specie l’Azienda sanitaria ha dunque applicato i criteri regionali, utilizzando, per il 98%, il fatturato storico, liquidato nel 2012 e per il 2%, il parametro di qualità.<br />
Al riguardo deve evidenziarsi che il criterio della spesa storica per giurisprudenza ormai pacifica anche di questo Consiglio(CdS sez III n. 5602/2013), costituisce un parametro valido e legittimo, cui ancorare la determinazione dei tetti di spesa sanitaria.<br />
In proposito la scelta del criterio suddetto non necessita, pertanto, di una specifica motivazione.<br />
Detta determinazione non può essere condizionata, così come sostengono le appellanti, a situazioni contingenti, quali le ristrutturazioni aziendali, le quali non sono imposte dall’amministrazione, ma rientrano nella sfera delle scelte operate dall’imprenditore.<br />
Nella sostanza, per ciascuna casa di cura, si è preso a riferimento l’importo liquidabile nel 2012 e non il tetto di spesa, astrattamente considerato e dunque un dato reale, cioè il fatturato prodotto nel 2012, ma con decurtazione del 2,66%, in applicazione dell’art. 15 del D.L.95/2012.<br />
La circostanza che la società abbia avviato una ristrutturazione aziendale con conseguente non utilizzazione del budget assegnato per l’esercizio precedente e rimodulazione dell’offerta che ha determinato una riduzione, superiore alla metà, dei posti letto accreditati, non poteva, come si è detto, costituire valido presupposto per conservare i medesimi tetti di spesa acquisiti per l’anno 2012.<br />
In sostanza, rispetto al fatturato 2012, la società ricorrente, come sottolinea la decisione impugnata, ha subìto ,poi, una decurtazione contenuta di € 264.360,00, pari allo 0,65% del fatturato anzidetto.<br />
Peraltro in forza di uno specifico accordo AIOP- AISSP,la mancata utilizzazione della totalità del budget assegnato, consentiva la ridistribuzione delle risorse disponibili tra gli altri erogatori che avessero prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget stesso.<br />
Irrilevante appare la riduzione della tariffazione di alcune prestazioni(interventi odontoiatrici ecc.) restando indimostrata l’effettiva incidenza di tali specifiche attività sanitarie, sull’ammontare complessivo delle prestazioni effettuate e quindi sul budget assegnato.<br />
Sui punti anzidetti la sentenza impugnata è sufficientemente chiara ed articolata.<br />
Quanto all’applicazione del criterio di qualità comportante il riconoscimento del 2% del tetto di spesa, l’ASL , in esecuzione della Delibera regionale sopra indicata, aveva tenuto conto del rapporto tra due parametri:1. la percentuale LEA(livelli essenziali di assistenza) in regime 2”, cioè DH (day hospital medici + chirurgici); 2. il totale dei ricoveri LEA della casa di cura.<br />
Il primo indice del rapporto suindicato non poteva estendersi anche ai casi di ricovero ordinario, atteso che il criterio intendeva valorizzare “rectius” premiare le prestazioni sanitarie rese soltanto in regime diurno e quindi senza pernottamento nella struttura.<br />
Infine con riguardo al diritto a stipulare con l’ASL 8 un contratto unico in considerazione dell’unicità del centro di erogazione delle prestazioni, pur se distinto in distinte sedi operative, si osserva che la normativa di riferimento – art. 8 quater e quinques. D.lgs. n. 502/1992 – non sembra avallare tale impostazione, atteso che le autorizzazioni, gli accreditamenti e gli accordi sono subordinati alla sussistenza dei requisiti, sia soggettivi, cioè legati alla professionalità del titolare, sia oggettivi, vale a dire, connessi all’idoneità della struttura. Dal che si evince che un accordo contrattuale in relazione a più strutture distinte non era ammissibile.<br />
Con riferimento all’ulteriore gruppo di censure (motivi aggiunti al ricorso introduttivo) respinto con sent. 1005/2014 si rileva che tutti i dati, in base ai quali sono stati effettuati i conteggi, sono stati forniti dalle strutture sanitarie e che il Tar ha svolto accertamenti istruttori in base ai quali è emerso – relazione dell’Amministrazione sanitaria &#8211; che nelle prestazioni globali in DH erano computate non solo quelle rese in un’unica giornata, ma anche le prestazioni effettuate in una pluralità di giornate, cioè rese “a cicli” per il medesimo paziente, sicché le discordanze rappresentate dalla ricorrente- tra i dati in possesso della ASL e quelli rielaborati dall’interessata &#8211; non apparivano indicative di un errato computo delle prestazioni in DH svolte dalle rispettive case di cura.<br />
Peraltro la stessa ASL 8 aveva rilevato nella sua relazione che le indicazioni fornite attraverso il “fileA” non consentivano di acclarare la veridicità di quanto successivamente dichiarato dalla società ricorrente.<br />
Inoltre la ricostruzione operata dalla ricorrente medesima in ordine ai ricoveri diurni delle diverse strutture sanitarie (la discrasia tra date di ricovero e date di dimissioni non era indicativa di pernottamenti, poiché le prestazioni possono svilupparsi anche nell’arco di più giornate ) era, secondo le risultanze istruttorie, alquanto generica e non suffragata da dati probanti.<br />
In conclusione l’appello, essendo infondati tutti i motivi esaminati, risulta infondato e quindi deve essere respinto.<br />
Le spese di lite, tenuto conto del carattere prevalentemente interpretativo e della complessità delle questioni poste, possono compensarsi tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />
lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Spese compensate .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br />
Sergio Fina, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-2-2016-n-577/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/9/2012 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-9-2012-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-9-2012-n-577/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-9-2012-n-577/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/9/2012 n.577</a></p>
<p>Non va sospesa la comunicazione che la gara per l&#8217;affidamento di un multi servizio integrato (servizi di gestione energetica integrata, manutenzione, safety, assistenza tecnica e portineria) del Teatro La Fenice è stata aggiudicata al controinteressato, se non appaiono trovare riscontro le censure su cariche sociali, sul contenuto contrattuale della polizza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-9-2012-n-577/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/9/2012 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-9-2012-n-577/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/9/2012 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la comunicazione che la gara per l&#8217;affidamento di un multi servizio integrato (servizi di gestione energetica integrata, manutenzione, safety, assistenza tecnica e portineria) del Teatro La Fenice è stata aggiudicata al controinteressato, se non appaiono trovare riscontro le censure su cariche sociali, sul contenuto contrattuale della polizza fideiussoria, sui contratti di avvalimento e sulla necessaria specificazione delle singole parti di servizio che saranno eseguite dalle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00577/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01128/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>C.N.S. &#8211; Consorzio Nazionale Servizi Societa&#8217; Cooperativa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Elisa Toffano, Margherita Bonifacio, Marco Bertazzolo, con domicilio eletto presso Margherita Bonifacio in Venezia, S. Croce 312/A &#8211; Fondamenta Rizzi; <b>Studio Antonio Cappelli Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Bertazzolo, con domicilio eletto presso Margherita Bonifacio in Venezia, S. Croce 312/A &#8211; Fondamenta Rizzi;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Fondazione Teatro La Fenice di Venezia</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Guerrato Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Vettor Grimani, Michele Ottani, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G; Gemmo Spa, Safety Service Italia Soc. Coop.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota prot. n. 335412 del 25.6.2012 con cui la fondazione ha comunicato alla ricorrente che la gara per l&#8217;affidamento di un multi servizio integrato, comprendente i servizi di gestione energetica integrata, manutenzione, safety, assistenza tecnica e portineria è stata aggiudicata alla controinteressata;<br /> della determina n. 335012 del 22.6.2012 con cui la fondazione ha aggiudicato la gara; di tutti i verbali di gara inerenti; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e di Guerrato Spa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Guerrato Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Vettor Grimani, Michele Ottani, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, non appaiono sussistere elementi sufficienti a sostegno del fumus boni iuris del ricorso principale;<br />	<br />
che, in particolare, dalla documentazione versati in atti, non appare trovare idoneo riscontro la tesi secondo la quale il sig. De Pretto avrebbe mantenuto i propri poteri rappresentativi inerenti la carica di vicepresidente della Safety Service Italia Soc.coop. nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;<br />	<br />
che, del pari, alla luce del contenuto contrattuale della polizza fideiussoria stipulata in data 16.2.2012 e rilasciata da Finworld s.p.a. al R.T.I. controinteressato, non sembra revocabile in dubbio la validità della garanzia da essa fornita;<br />	<br />
che, anche la censura rivolta verso i contratti di avvalimento non appare sufficientemente supportata, così come non risulta l’assenza della necessaria specificazione delle singole parti di servizio che saranno eseguite dalle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo;<br />	<br />
che, peraltro, anche il ricorso incidentale, spiegato al fine di escludere la partecipazione della ricorrente, sia pure ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, non appare sorretto dal necessario fumus boni iuris;<br />
che sussistono, nondimeno, giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare proposta.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Silvia Coppari, Referendario, Estensore<br />	<br />
Enrico Mattei, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-9-2012-n-577/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/9/2012 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-577/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.577</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Ettore Manca – Estensore. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (avv. P. Quinto) c. Comune di Cutrofiano (avv. G. Pellegrino), Idea Engineering &#038; Architecture s.r.l. e altro (n.c.). sull&#8217;illegittimità del bando di gara che subordina il pagamento del compenso professionale per attività di progettazione al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-577/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-577/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Ettore Manca – Estensore.<br /> Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (avv. P. Quinto) c.<br /> Comune di Cutrofiano (avv. G. Pellegrino),<br />  Idea Engineering &#038; Architecture s.r.l. e altro (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del bando di gara che subordina il pagamento del compenso professionale per attività di progettazione al finanziamento dell&#8217;intervento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Incarico di progettazione – Bando di gara – Compenso professionale subordinato al finanziamento dell’intervento – Art.92 comma 1, d.lg. n.163 del 2006 – Illegittimità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Attività di progettazione – Compensi – Art.92 comma 1, d.lg. n.163 del 2006 – Abrogazione implicita – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di gara per l’affidamento di un incarico di progettazione, è illegittimo, per violazione dell’art.92 comma 1, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, il bando di gara che preveda espressamente che il pagamento del compenso professionale sia subordinato al finanziamento dell’intervento e che il professionista debba impegnarsi a non prendere alcun compenso, nemmeno per spese vive, qualora l’intervento non sia ammesso al finanziamento.	</p>
<p>2. In tema di corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico &#8211; amministrative ad essa connesse, l’art.92 comma 1, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, non è stato abrogato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 2 comma 1, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006 n. 248, perché il c.d. “decreto Bersani”, pur eliminando i minimi tariffari e consentendo di concordare tariffe parametrate ai risultati ottenuti, non contempla invece, espressamente, la diversa ipotesi in cui il compenso venga in toto subordinato al raggiungimento degli stessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Ex artt. 21 e 26 l. 1034/71 ss.mm.ii.,<br />
sul ricorso n. 1557 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’:<br />
&#8211; <b>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto, in Lecce alla via Garibaldi 43; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</i>il <b>Comune di Cutrofiano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino, in Lecce alla via Augusto Imperatore 16; <br />
&#8211;	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</i><b>Idea Engineering &#038; Architecture s.r.l.</b>, Salvatore Baglivo e Gianluca Candido, non costituiti; <br />
&#8211;	<br />
<i></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; del bando di gara a procedura aperta indetto dal Comune di Cutrofiano in data 22.9.2009 per l’affidamento di un incarico di progettazione;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, specificatamente, degli atti di approvazione del bando, degli atti della gara e della determina n. 211 Reg. Settore del 9.10.2009 e n. 904 Reg. Gen. di approvazione delle risultanze di gara.<b	
<br />	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cutrofiano.<br />	<br />
Visti gli atti della causa.<br />	<br />
Relatore alla camera di consiglio del 9 dicembre 2009 il dott. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Quinto e Pellegrino.<br />	<br />
Sentite le parti ai sensi dell’art. 21, comma 10, l. 1034/71, introdotto dalla l. 205/00.<br />	<br />
Osservato quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con il ricorso e i motivi aggiunti si esponeva che:<br />	<br />
1.1 il Comune di Cutrofiano indiceva una gara a procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di architettura, ingegneria e attività connesse nell’ambito del P.O. 2007/2013 &#8211; Asse VI &#8211; Linea d’intervento 6.2 relativo al finanziamento delle iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi.<br />	<br />
1.2 L’importo complessivo presunto veniva indicato in euro 90.000 e le attività oggetto dell’incarico concernevano: il supporto alla richiesta di finanziamento; la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; la direzione dei lavori; la contabilità e il coordinamento della sicurezza.<br />	<br />
1.3 Il bando precisava, quindi, che le attività di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza sarebbero state affidate solo ove l’intervento fosse stato ammesso al finanziamento, e, inoltre, che il pagamento del compenso professionale era “subordinato al finanziamento dell’intervento, mentre il professionista s’impegna a non prendere alcun compenso, nemmeno per spese vive, qualora l’intervento non venga ammesso a finanziamento”.<br />	<br />
1.4 L’Ordine degli ingegneri, cui il bando era stato trasmesso ai fini della pubblicità, contestava peraltro, con nota del 6.10.09, la legittimità della clausola indicata da ultimo.<br />	<br />
1.5 La gara veniva in ogni caso espletata e, infine, aggiudicata alla Idea Engineering &#038; Archicture s.r.l..<br />	<br />
2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i motivi che seguono:<br />	<br />
A) Violazione dell’art. 92 d.lgs. 163/06. <br />	<br />
3.- Successivamente alla proposizione del ricorso originario, quindi, venivano formulati motivi aggiunti, con cui l’Ordine degli ingegneri contestava gli atti tramite i quali il Comune, a fronte di un bando che prevedeva lavori per 750.000 euro, approvava un programma triennale delle opere pubbliche che, quanto all’urbanizzazione dell’area PIP, contemplava un intervento per 3.400.000 euro e ne disponeva quindi l’affidamento. <br />	<br />
3.1 Si muovevano, dunque, le seguenti censure:<br />	<br />
B) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 163/06. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere.<br />	<br />
4.- Costituitosi in giudizio, il Comune di Cutrofiano chiedeva il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti. <br />	<br />
5.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e per le ragioni che di seguito si indicheranno.<br />	<br />
6.- Il Tribunale ritiene in particolare fondato, e assorbente, il motivo di censura incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 92, comma 1, prima parte, d.lgs. 12.4.06, n. 163, a norma del quale <<Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico - amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata>>: nel caso in esame, invece, come già scritto, il bando di gara prevedeva espressamente che il pagamento del compenso professionale fosse “subordinato al finanziamento dell’intervento” e che il professionista doveva impegnarsi “a non prendere alcun compenso, nemmeno per spese vive, qualora l’intervento” non fosse stato ammesso al finanziamento. <br />	<br />
6.1 Il disposto legislativo, dunque, vietava clausole del tipo di quella appena richiamata, sicchè il bando e tutti gli atti di gara, ad esso conseguenti, sono illegittimi e debbono essere annullati.<br />	<br />
7.- Le conclusioni ora esposte, peraltro, neppure possono essere superate dalle pur suggestive argomentazioni svolte dalla difesa del Comune, la quale, in maniera articolata, deduceva l’avvenuta abrogazione della norma in parola per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, d.l. 4.7.06, n. 223, convertito in legge 4.8.06, n. 248 (<<In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:<br />	<br />
a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti>>).<br />	<br />
7.1 La tesi non può essere condivisa, posto che il cd. “decreto Bersani”, pur eliminando i minimi tariffari e consentendo di concordare tariffe parametrate ai risultati ottenuti, non contempla invece, espressamente, la diversa ipotesi in cui il compenso venga in toto subordinato al raggiungimento degli stessi: in una situazione di obiettiva incertezza del quadro normativo, dunque, diventa decisiva la circostanza che il legislatore, intervenendo, pur incisivamente, sull’art. 92 con il d.lgs. 11.9.08, n. 152 (il cd. terzo correttivo, successivo, si ricordi, al decreto Bersani), non abrogava né modificava la previsione del comma 1, prima parte.<br />	<br />
Non può che dedursene, dunque, la volontà di confermare la sopravvivenza del divieto (in tal senso anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la deliberazione n. 33 del 2009) e,quindi,il convincimento del legislatore in ordine alla esclusione del finanziamento come obiettivo cui possa essere parametrato il compenso (situazione in astratto configurabile al pari del patto di quota lite per gli avvocati). <br />	<br />
8.- A quanto fin qui esposto deve, infine, soltanto aggiungersi che:<br />	<br />
&#8211; non può escludersi l’interesse al ricorso sul presupposto che il Comune non avrebbe le risorse per realizzare in via autonoma le opere: nulla vieta, difatti, che, assicurando il compenso al progettista, l’effettiva esecuzione dell’intervento sia subordi<br />
&#8211; va respinta la domanda ex art. 96, u.c., c.p.c. avanzata dall’Ordine ricorrente, non essendovi gli estremi, una volta annullato il bando, per una condanna di tipo risarcitorio del Comune resistente.<br />	<br />
9.- Sussistono giusti motivi, per il carattere di novità delle questioni trattate, per compensare fra le parti le spese di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 1557/09 indicato in epigrafe.<br />	<br />
Respinge la domanda ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. formulata.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2009, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-20-2-2010-n-577/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2010 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-577/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-577/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.577</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento regionale di rigetto sul progetto “iniziative per la promozione dell&#8217;inclusione sociale” promosso da una provincia se la documentazione richiesta dalla Regione e’ esorbitante rispetto a quella richiesta dalla lex specialis originaria e risulta integralmente depositata dalla Provincia nella sua qualità di soggetto attuatore del programma e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-577/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-577/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento regionale di rigetto sul progetto “iniziative per la promozione dell&#8217;inclusione sociale” promosso da una provincia se la documentazione richiesta dalla Regione e’ esorbitante rispetto a quella richiesta dalla lex specialis originaria e  risulta integralmente depositata dalla Provincia nella sua qualità di soggetto attuatore del programma e stazione appaltante; ricorre altresì il periculum, alla luce dell’interesse pubblico del programma di incentivo sociale presentato dalla Provincia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 577/08<br />
Registro Generale: 9559/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />  Cons. Giuseppe Severini<br />  Cons. Aldo Fera<br /> Cons. Marzio Branca<br />Cons. Francesco Caringella  Est. ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PROVINCIA DI MILANO</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  LUCIANO FIORIcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLA VITE 7  pressoPIERO D&#8217;AMELIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  FEDERICO TEDESCHINI &#8211; Avv.  LUCIA TAMBORINO &#8211; Avv.  PIO DARIO VIVONEcon domicilio  eletto in RomaLARGO MESSICO,7pressoFEDERICO TEDESCHINI<br />
e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI ROVATO </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>COMUNE DI COLOGNO MONZESE </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  CARLO CERAMIcon domicilio  eletto in RomaLUNGOTEVERE FLAMINIO N. 46pressoGIAN MARCO STUDIO GREZ<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LOMBARDIA  &#8211;  MILANO:  SEZIONE  IV   n. 1483/2007, resa tra le parti, concernente RIGETTO PROGETTO   “INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL&#8217;INCLUSIONE SOCIALE”;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI COLOGNO MONZESE<br />REGIONE LOMBARDIA<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le   parti   gli avvocati L. Fiori, F. Tedeschini e Monti, quest’ultimo per delega di C. Cerami;</p>
<p>Reputato che l’appello cautelare è supportato dal prescritto fumus in quanto la documentazione richiesta dalla Regione Lombardia con la nota del 18.1.2007, esorbitante da quella richiesta dalla lex specialis originaria, risulta integralmente depositata dalla Provincia di Milano  nella sua qualità di soggetto attuatore del programma e stazione appaltante;<br />
Ritenuto che ricorre altresì il periculum, alla luce dell’interesse pubblico servito dal programma di incentivo sociale presentato dalla Provincia di Milano e dal Comune di Cologno Monzese;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 9559/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>IL DIRIGENTE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-577/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-577/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.577</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento comunale che istituisce un divieto di transito per veicoli con portata superiore a 26 tonnellate, sospensiva chiesta da un’impresa di costruzioni. (G.S.) N. 00577/2007 REG.ORD. N. 00781/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento comunale che istituisce un divieto di transito per veicoli con portata superiore a 26 tonnellate, sospensiva chiesta da un’impresa di costruzioni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00577/2007 REG.ORD.<br />
N. 00781/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 781 del 2007, proposto da:<b>Impresa Costruzioni Zanetti, Impresa Zmg,</b> rappresentati e difesi dagli avv. Italo Ferrari, Francesco Fontana, Gianfranco Fontana, con domicilio eletto presso Gianfranco Fontana in Brescia, via Diaz, 28;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Tremosine</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, con domicilio eletto presso Fiorenzo Bertuzzi in Brescia, via Diaz, 9;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
delle ordinanze del responsabile servizio di polizia locale 7.6.2007 n. 25 e 11.6.2007 n. 25bis per la disciplina della circolazione di istituzione divieto di transito per veicoli superiori a 24 tonnellate, rettificato poi a 26 tonnellate, in alcune vie comunali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Tremosine;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/07/2007 il dott. Roberto Scognamiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che, a una sommaria delibazione del ricorso, compatibile con la presente fase del giudizio, e allo stato degli atti con particolare riferimento alle pur sintetiche, ma esaustive motivazioni che sorreggono il provvedimento impugnato, NON appaiono sussistere gli elementi indicati dall’art. 21, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’art. 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205, per accogliere la istanza incidentale formulata da parte ricorrente, anche se non emergono per ora profili che inducono con evidenza a una ragionevole previsione del suo esito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia &#8211; Sezione di Brescia – RESPINGE la suindicata istanza di misure cautelari.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19/07/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Roberto Scognamiglio, Presidente, Estensore<br />
Mauro Pedron, Referendario<br />
Stefano Mielli, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-577/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.577</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento che diffida dall’esercizio dell’attività di vendita in mancanza di requisiti, qualora vi sia stato pregiudizio partecipativo sofferto dalla parte ricorrente. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANAFIRENZE SECONDA SEZIONE Registro Ordinanze: 577/2007 Registro Generale: 840/2007 nelle persone dei Signori: GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente LYDIA ADA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento che diffida dall’esercizio dell’attività di vendita in mancanza di requisiti, qualora vi sia stato pregiudizio partecipativo sofferto dalla parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 577/2007 <br />
Registro Generale: 840/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente <br />LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />STEFANO TOSCHEI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 840/2007  proposto da:<br />
<b>FABBRI STEFANO</b>rappresentato e difeso da:<br />
BITTONI MARIA e MICHELI MARIKAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA GORDIGIANI N. 26presso MONTEROSSI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SANSEPOLCRO</b>   rappresentato e difeso da:<br />
MACCARI LORIANO con domicilio eletto in FIRENZEVIA PORTA ROSSA, 6presso il suo studio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’ordinanza n. 67 del 18.05.2007 emessa dal Responsabile del Servizio, notificata in pari data, avente ad oggetto la “diffida dall’esercizio dell’attività di vendita in mancanza di requisiti” nonchè di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI SANSEPOLCRO</p>
<p>Udito il relatore Cons. STEFANO TOSCHEI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Marika Micheli ed Elisa Brocchi delegata da Loriano Maccari;</p>
<p>Rilevato che, allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta, emergono ictu oculi elementi utili ad evidenziare vizi della procedura che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, tenuto in particolare conto del pregiudizio partecipativo sofferto dalla parte ricorrente;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to  Stefano Toschei	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-577/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2006 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-21-3-2006-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-21-3-2006-n-577/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-21-3-2006-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2006 n.577</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo &#8211; Est. Gambato Spisani SACBO s.p.a. (avv. M.A. Sandulli, A. Santa Maria, L.R. Perfetti) c. Min. Trasporti e Infrastrutture, Min. Economia e Finanza e ENAC (avv. Stato) e Alitalia (avv. F.G. Scoca, G. F. Ferrari, N. Nascimbene &#8211; Assaeroporti (avv. M.A. Sandulli), interveniente ad adiuvandum Trasporti &#8211; Trasporto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-21-3-2006-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2006 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-21-3-2006-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2006 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo &#8211; Est. Gambato Spisani<br /> SACBO s.p.a. (avv. M.A. Sandulli, A. Santa Maria, L.R. Perfetti) c. Min. Trasporti e Infrastrutture, Min. Economia e Finanza e ENAC (avv. Stato) e Alitalia (avv. F.G. Scoca, G. F. Ferrari, N. Nascimbene &#8211; Assaeroporti (avv. M.A. Sandulli), interveniente <i>ad adiuvandum</i></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trasporti &#8211; Trasporto aereo &#8211; Diritti aeroportuali &#8211; L. n. 248 del 2005 – Norme transitorie &#8211; Effetti – Oneri per lo Stato a vantaggio delle compagnie aeree.<br />
Trasporti &#8211; Trasporto aereo &#8211; Diritti aeroportuali &#8211; L. n. 248 del 2005 – Norme transitorie &#8211; Effetti – Oneri per i gestori a vantaggio delle compagnie aeree.<br />
Trasporti &#8211; Trasporto aereo &#8211; Diritti aeroportuali &#8211; L. n. 248 del 2005 – Norme transitorie &#8211; Effetti – Aiuti di Stato &#8211; Fondato sospetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il regime transitorio dei diritti per l’uso degli aeroporti introdotto dall’art. 11 decies della l. n. 248 del 2005 intende trasferire sulle compagnie aeree operanti sugli scali italiani il beneficio della corrispondente riduzione dei canoni dovuti dai gestori all’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile , ponendo il relativo onere a carico dello Stato, sul quale grava analogamente il “differenziale” per recuperare eventuali scostamenti tra riduzione dei diritti e riduzione dei canoni.</p>
<p>Il regime transitorio dei diritti per l’uso degli aeroporti introdotto dall’art. 11 decies della l. n. 248 del 2005 ha per effetto, anziché quello di una graduale introduzione delle nuove regole di determinazione di tali diritti, teso ad un riequilibrio del settore, l’immediata entrata in vigore delle misure finanziariamente più incisive a carico dei gerenti degli scali aeroportuali, senza alcuna contropartita, a beneficio delle compagnie aeree.<br />
Una disciplina generale ed astratta, formalmente rivolta ad un intero settore, può costituire aiuto di Stato, ove concretamente interessi una o più imprese determinate: appare pertanto non manifestamente infondato ipotizzare che le misure riduttive dei diritti aeroportuali introdotte dalla l. n. 248 del 2005, che hanno innegabilmente come propria destinataria la compagnia di bandiera Alitalia, integrino un aiuto di Stato a vantaggio di tale soggetto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>L’ordinanza, pur respingendo, per mancanza di prova sull’irreparabilità del danno, l’istanza cautelare proposta avverso i provvedimenti applicativi delle succitate disposizioni di legge,  sottolinea che l’ipotesi prospettata dal gestore ricorrente (e supportata dall’interveniente Assaeroporti) che le misure transitorie da queste introdotte integrerebbero aiuto di Stato è tanto più fondata in quanto Alitalia stessa, nella relazione di bilancio, ha considerato la disciplina in questione come un efficace rimedio alla propria difficile situazione economica  e, in termini più espliciti, la stampa quotidiana ha parlato della normativa stessa – risultante dalla trasposizione del d.l. n. 211 del 2005 &#8211; come del “decreto salva Alitalia”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
</b><br />
<b> TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA LOMBARDIA <br />
SEZIONE DI BRESCIA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>nelle persone dei Signori:<br />
<b>FRANCESCO MARIUZZO Presidente 			<br />	<br />
FEDERICA TONDIN Ref. 		</b><br />	<br />
<b>FRANCESCO GAMBATO SPISANI Ref., relatore 		<br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella camera di consiglio del <b>21 marzo 2006 </p>
<p></b>Visto il ricorso 292/2006 proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>SACBO &#8211; SOCIETA&#8217; PER L&#8217;AEROPORTO CIVILE DI BERGAMO SPA 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentata e difesa da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>PERFETTI LUCA R. <br />
SANDULLI MARIA ALESSANDRA <br />
SANTA MARIA ALBERTO</i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in BRESCIA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA FERRAMOLA, 14  <br />
presso<br />
BINI MARIA UGHETTA  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b></p>
<p align=center>contro<br />
</b><i><br />
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI <br />
MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E FINANZE  <br />
E.N.A.C. ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE </p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>rappresentati e difesi da:<i></p>
<p align=center>AVVOCATURA DELLO STATO <br />
 con domicilio ope legis in BRESCIA  <br />
VIA S. CATERINA, 6 <br />
presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di <br />
ALITALIA LINEE AEREE SPA  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>rappresentata e difesa da:<i></p>
<p align=center>FERRARI GIUSEPPE FRANCO <br />
NASCIMBENE BRUNO <br />
SCOCA FRANCO GAETANO <br />
con domicilio eletto in BRESCIA <br />
PIAZZA  LOGGIA, 5  <br />
presso<br />
GITTI TARCISIO </p>
<p>e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di <br />
ASSAEROPORTI &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA GESTORI AEROPORTI </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>rappresentata e difesa da:<i></p>
<p align=center>SANDULLI MARIA ALESSANDRA <br />
con domicilio eletto in BRESCIA <br />
VIA FERRAMOLA, 14  <br />
presso BINI MARIA UGHETTA </p>
<p align=justify>
</i></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
per l&#8217;annullamento, previa adozione di misura cautelare, dell’atto di indirizzo del Ministero dei Trasporti 30.12.2005, per i  gestori aeroportuali, nonché delle note dell’ENAC, 20.1.2006 e 12.1.2006, relative alle misure attuative, e degli atti connessi;  </p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p><i><P ALIGN=CENTER>ALITALIA LINEE AEREE SPA <br />
ASSAEROPORTI &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA GESTORI AEROPORTI <br />
E.N.A.C. ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE <br />
MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E FINANZE <br />
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI <br />
</i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Udito il relatore Ref. FRANCESCO GAMBATO SPISANI e uditi, altresì, i difensori delle parti;</p>
<p>Rilevato:<br />
&#8211;	che con il presente ricorso la SACBO, gerente in forza di autorizzazione amministrativa dell’aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio (cfr. doc. 13 ricorrente, copia convenzione di gestione), censura quanto ai profili di cui appresso il regime di determinazione del canone dovuto per il diritto di gestire lo scalo e dei diritti aeroportuali derivante dalla l. 2 dicembre 2005 n°248 e dai provvedimenti applicativi della stessa, in particolare dall’atto di indirizzo 30 dicembre 2005 del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (doc. <i>a</i> ricorrente, copia di esso) e dalle misure attuative del nuovo regime deliberate dall’ENAC con atti 20 gennaio 2006 (doc. ti <i>b</i> e <i>c</i> ricorrente, copie di essi);<br />	<br />
&#8211;	che in dettaglio la SACBO, al pari di qualsiasi gestore aeroportuale, deriva in sintesi estrema il proprio eventuale utile operativo dalla differenza fra due principali voci di ricavo e di costo. Sul piano dei costi, essa deve corrispondere annualmente alla amministrazione, nella specie all’ ENAC un canone fisso (cfr. ricorso introduttivo, p. 3; il dato è incontestato); sul piano dei ricavi, incassa da vettori e passeggeri che utilizzano le strutture dell’aeroporto per imbarcarsi, sostare e approdarvi, corrispettivi denominati diritti (cfr. dic. 13 ricorrente citato, art. 8 della convenzione), il cui importo fino ad oggi è stato fissato, e periodicamente aggiornato, con provvedimenti amministrativi generali. Per completezza, va poi detto che a fianco di tali ricavi le concessionarie ne registrano altri, di natura non certa, derivanti dalle cd. attività “<i>non aviation</i>”, per esempio dalla vendita di spazi pubblicitari in aeroporto, dalla gestione di parcheggi e servizi di ristorazione, e simili;<br />	<br />
&#8211;	che sul predetto regime economico la novella legislativa, allo scopo dichiarato di incrementare la competitività degli scali italiani, ha inteso incidere con una nuova disciplina a regime e con un’altrettanto nuova disciplina transitoria. A regime, si prevede che l’ammontare dei diritti di cui sopra sia determinato per ogni singolo aeroporto attraverso un meccanismo particolare, che tenga conto fra l’altro dei ricavi delle attività <i>non aviation</i>. La disciplina transitoria prevede poi in primo luogo una riduzione generalizzata del 75% da applicare tanto alla voce di ricavo rappresentata dai diritti quanto alla voce di costo rappresentata dal canone; prevede ancora ulteriori interventi sul piano dei soli ricavi. In particolare, tale disciplina transitoria abroga da subito la maggiorazione prevista per i diritti relativi a operazioni notturne e impone una ulteriore decurtazione del 10 % all’importo incassabile a titolo di diritti per i gestori i quali non siano dotati di un sistema di contabilità analitica, dal quale desumere quali costi e quali ricavi vengano apportati al bilancio complessivo da ciascuna delle attività <i>non aviation</i> in concreto svolte;<br />	<br />
&#8211;	che di tale regime transitorio, sommariamente delineato, i provvedimenti impugnati rappresentano attuazione, come si desume in particolare dall’allegato all’atto di indirizzo, che reca la formula per calcolare la nuova misura dei diritti, ai dichiarati fini di “assicurare la neutralità economica per i gestori aeroportuali e l’allineamento delle riduzioni dei diritti con le riduzioni dei canoni” (doc. <i>a</i> ricorrente);<br />	<br />
&#8211;	che il primo ordine di censure dedotto dalla ricorrente avverso il suddetto regime transitorio, risultante dagli atti impugnati, fa centro sulla sua pretesa contrarietà al divieto posto in sede comunitaria dei cd. aiuti di Stato e sulla altrettanto pretesa sua contrarietà al regime comunitario, nel senso che esso causerebbe distorsione alla libertà di impresa latamente apprezzata, non consentendo alla concessionaria di recuperare i costi della gestione;<br />	<br />
&#8211;	che sotto il primo profilo, attinente la qualificazione del regime delineato in termini di aiuto di Stato, le censure suddette appaiono, nella sommarietà di valutazione imposta dalla presente sede cautelare, non sprovviste di <i>fumus</i>, per le ragioni che seguono;<br />	<br />
&#8211;	che in termini generali costituiscono aiuti di Stato, vietati dall’art. 87 del Trattato UE, tutti gli aiuti concessi dalla mano pubblica che “favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. In proposito, la Corte di Giustizia UE, sentenza 2 agosto 1974 in causa C-173/73, ha avuto modo di chiarire che non rientrano nel concetto le misure generali di politica economica, fin tanto però che esse non vadano a riguardare uno specifico settore produttivo; ha poi evidenziato, sentenza 15 marzo 2001 in causa C-265/99, che una disciplina apparentemente generale ed astratta, formalmente rivolta ad un intero settore, può costituire aiuto di Stato ove concretamente interessi una o più imprese determinate;<br />	<br />
&#8211;	che ciò premesso, il regime transitorio sul quale si controverte in questa sede, nel prevedere la descritta riduzione generalizzata dei canoni e dei diritti, intende trasferire sulle compagnie aeree le quali operino sugli scali italiani il beneficio della riduzione dei canoni, ponendo l’onere relativo a carico dello Stato, il quale li incassa. Ciò è confermato dallo stesso atto di indirizzo, che come si è detto calcola la riduzione ai fini di “assicurare la neutralità economica per i gestori aeroportuali e l’allineamento delle riduzioni dei diritti con le riduzioni dei canoni” (doc. <i>a</i> ricorrente, cit.) e prevede comunque un “differenziale”, sempre a carico del soggetto pubblico, per recuperare eventuali scostamenti. Avvalora la suesposta conclusione la circostanza per cui l’introdotto regime transitorio ha per effetto, anziché quello di una graduale introduzione delle nuove regole, l’immediata entrata in vigore delle misure finanziariamente più incisive a carico dei gerenti degli scali aeroportuali, ben lungi dal riequilibrio, pur previsto con riferimento a tutte le poste attive del bilancio di essi, da individuare nell’assetto a regime;<br />	<br />
&#8211;	che il beneficio così attribuito alle compagnie aeree si applica in astratto a qualsiasi compagnia, italiana o no, la quale operi su uno scalo italiano. E’ però innegabile, in concreto, come la principale destinataria di tali misure sia la compagnia di bandiera Alitalia, la quale utilizza gli scali nazionali con prevalenza rispetto alle concorrenti. Appare pertanto allo stato non manifestamente infondato ipotizzare un aiuto a vantaggio di tale soggetto, tanto più che la disciplina in discussione è stata considerata dall’Alitalia stessa un efficace rimedio alla propria presente difficile situazione economica (cfr. in proposito il doc. 11 ricorrente depositato all’udienza 21 marzo, estratto dalla relazione di bilancio Alitalia). In termini più espliciti, la stampa quotidiana (cfr. i ritagli citati in udienza dalla difesa della ricorrente) ha parlato della normativa stessa come del “decreto salva Alitalia”, e ciò non è privo di significato, se si ricorda che, se pure a fini in parte diversi, la giurisprudenza comunitaria, ha ritenuto gli articoli della stampa indizi valorizzabili per ravvisare appunto un aiuto di Stato in un trasferimento di risorse pubbliche: si veda la sentenza C. Giustizia UE 16 maggio 2002 in causa C-482/99;<br />	<br />
&#8211;	che tutto ciò posto è senz’altro vero che la sanzione tipica, per il caso di indebita corresponsione di aiuti di Stato, è rappresentata dall’intervento della Commissione europea. Contrariamente a quanto sostenuto dall’intimata Alitalia, non si tratta però dell’unica sanzione possibile, poiché la giurisprudenza comunitaria ammette, in casi particolari, la legittimazione di un soggetto privato, come potrebbe essere nella specie la SACBO, a far valere avanti al giudice nazionale l’illegittimità dell’aiuto in questione;<br />	<br />
&#8211;	che in relazione a quanto sopra, l’aiuto di Stato di che trattasi, a ritenerlo tale, rientrerebbe nella categoria degli aiuti posti in essere senza preventiva notifica alla Commissione europea, poiché tale adempimento non consta, e quindi ad esso si applicherebbe il cd. obbligo di <i>standstill</i>, ovvero di non esecuzione da parte dello Stato che ne è autore (in tal senso, la sentenza Corte di Giustizia UE 11 dicembre 1973 in causa C-120/73, cd. <i>Lorenz</i>).  In tal caso, sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, in particolare secondo la sentenza Corte di Giustizia UE 21 novembre 1991 in causa C-354/90, cd. del “salmone francese”, gli operatori nazionali che si assumono danneggiati dall’aiuto possono adire il giudice pure nazionale, per far rispettare l’obbligo di <i>standstill</i> in questione, e in tal senso la legittimazione della SACBO astrattamente sussiste;<br />	<br />
&#8211;	che il concreto interesse ad agire della SACBO medesima deriva dalle sue allegazioni, secondo le quali essa verrebbe danneggiata dalla disciplina in discussione. In tal senso, è innegabile che la SACBO stessa si trovi ad incassare con effetto immediato i diritti in misura ridotta, e che in caso di squilibrio fra la diminuzione degli stessi e quella dei costi per canoni il “differenziale” di cui si è detto sopra sia di corresponsione futura e non legata a termini certi. Vi è poi da considerare che comunque la riduzione dei diritti di volo notturno e l’ulteriore riduzione del 10% di cui si è detto sopra sono immediate e senza contropartita sul fronte dei costi, e pertanto la possibilità astratta di un pregiudizio per la SACBO stessa senza dubbio sussiste;<br />	<br />
&#8211;	che per quanto si riferisce a detti due ultimi prelievi, mentre per il secondo può riconoscersi che esso resta condizionato all’assolvimento di un onere di predisposizione di contabilità analitica da parte dei gerenti, il primo di essi è efficace da subito senza correttivo alcuno, il che incrementa la possibile diminuzione reddituale indotta dagli scostamenti fra costi e ricavi nella misura di cui sopra;<br />	<br />
&#8211;	che peraltro, sotto il profilo del danno grave e irreparabile la SACBO non ha dimostrato quali sarebbero per il proprio equilibrio di gestione le esatte conseguenze delle decurtazioni in parola. Sul punto specifico, il doc. 14 ricorrente contiene dati relativi ai soli diritti di volo notturno, ma non asseverati da alcun principio di prova in ordine al loro effettivo ammontare. I dati stessi sono poi sganciati da un collegamento con le altre voci di bilancio, e non sono in alcun modo assimilabili ad una perizia, o documento equivalente, che ricostruisca in modo ragionevole gli effetti del regime in discussione sui conti della ricorrente. Non è quindi possibile, allo stato, individuare neppure sommariamente in quale misura i servizi prestati per volo notturno, ora remunerati al pari di quelli diurni, si  traducano in una perdita corrispondente ai costi direttamente inerenti allegati. Non è quindi possibile ritenere provata l’allegazione per cui la SACBO, la quale pacificamente è obbligata a gestire l’aeroporto e a fornire tutte le prestazioni connesse (cfr. doc. 13 ricorrente, copia convenzione citata) e risente in modo particolare dell’abolizione dei diritti di volo notturno essendo, per fatto notorio, uno dei tre soli aeroporti italiani ad offrire il relativo servizio, si troverebbe a far ciò in condizioni di diseconomicità per l’imposta contrazione dei suoi ricavi;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
respinge, ai sensi di cui in motivazione, la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-21-3-2006-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/3/2006 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-577/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.577</a></p>
<p>Pres. A. Catoni, Est. M. Eliantonio De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta (Avv. ti P. Silvestri e A. Vasile) c. Comune di Torre dei Passeri (n.c.), Amministrazione Provinciale di Pescara (n.c.), Cappola Maria, Cappola Fernanda e Cappola Alessandra (Avv. G. Scorrano) interesse ad agire e previsioni urbanistiche Giustizia amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-577/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-577/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Catoni, Est. M. Eliantonio<br /> De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta (Avv. ti P. Silvestri e A. Vasile) c. Comune di Torre dei Passeri (n.c.), Amministrazione Provinciale di Pescara (n.c.), Cappola Maria, Cappola Fernanda e Cappola Alessandra (Avv. G. Scorrano)</span></p>
<hr />
<p>interesse ad agire e previsioni urbanistiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – interesse ad agire – strumento urbanistico – vicinanza dell’immobile all’area interessata dalla previsione urbanistica – sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’interesse ad agire consiste nell’utilità che il ricorrente può conseguire per effetto della pronuncia di annullamento, per cui l’ammissibilità del ricorso deve essere esclusa solo quando vi siano ostacoli alla possibilità in astratto di realizzare quella specifica utilità (nella specie la conservazione dell’inedificabilità del lotto confinante) attribuita con il vecchio strumento urbanistico e che il nuovo tende a comprimere</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Massimiliano Balloriani	Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 298/99, proposto da<br /> <b>De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta</b>, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia Silvestri e Alfonso Vasile, elettivamente domiciliati presso i propri difensori in Pescara, via Venezia, 25;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Torre dei Passeri</b>, in persona del Sindaco pro-tempore;<br />
&#8211; <b>l’Amministrazione provinciale di Pescara</b>, in persona del Presidente pro-tempore, entrambi non costituiti in giudizio;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Cappola Maria, Cappola Fernanda e Cappola Alessandra</b>, tutte rappresentate e difese dall’avv. Guido Scorrano, elettivamente domiciliate presso il proprio difensore in Pescara, viale Bovio, 160;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Torre dei Passeri, adottato con deliberazione consiliare 15 settembre 1992, n. 38, approvato con stralci e prescrizioni con deliberazione del Consiglio provinciale di Pescara 13 settembre 1996, n. 167, recepite con deliberazione consiliare 11 dicembre 1996, n. 49 ed entrato in vigore per effetto della pubblicazione sul B.U.R.A. n. 3 del 2 febbraio 1999, nella parte relativa alla particella n. 46, adiacente l’unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti; nonché degli atti presupposti e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle controinteressate;<br />
Viste l’ordinanza presidenziale istruttoria 16 settembre 2003, n. 26, e la documentazione esibita in adempimento della medesima;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Patrizia Silvestri per la parte ricorrente e l’avv. Giovanna Cappola – su delega dell’avv. Guido Scorrano – per le controinteressate;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I coniugi<b> </b>De Melis Franco e Sbaraglia Silvana Prunesta riferiscono di essere proprietari di fabbricati siti nel Comune di Torre dei Passeri, realizzati su terreno riportato in catasto al foglio 7, alla particella n. 47, in forza delle concessioni edilizie 14 settembre 1992, n. 32, e 21 luglio 1994, n. 41; riferiscono, altresì, che in sede di rilascio di tali concessioni, era stata utilizzata anche le potenzialità edificatoria della confinante particela n. 46, che era stata asservita con apposita convenzione, ritualmente trascritta.<br />
Con il ricorso in esame sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso il nuovo Piano Regolatore Esecutivo del Comune nella parte in cui ha reso edificabile, perché ricompresa nella zona B3, la predetta particella n. 46.<br />
Hanno dedotto a tal fine le seguenti censure:<br />
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti. <br />
L’Amministrazione non aveva considerato che la particella n. 46 era in realtà priva di ogni capacità edificatoria, per essere stata precedentemente asservita alla particella confinante. <br />
2) Violazione della normativa e dei principi in materia di urbanistica ed edilizia. Eccesso di potere per contraddittorietà, per disparità di trattamento e per sviamento.<br />
L’inserimento del terreno in questione in zona edificabile viola le norme che impongono nell’edificazione precisi rapporti tra la superficie del lotto ed i volumi realizzabili; inoltre, tale scelta contrasta con le precedenti manifestazioni di volontà della stessa Amministrazione, è illogica in relazione all’art. 46 delle N.T.A. del nuovo piano, che sancisce in via generale l’inedificabilità delle aree già asservite, ed è volta esclusivamente a favorire i proprietari di tale area. <br />
Il Comune di Torre dei Passeri e l’Amministrazione provinciale di Pescara, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.<br />
Si sono, invece, costituiti in giudizio le sig.re Cappola, proprietarie della predetta particella n. 46, che con memoria depositata il 15 maggio 1999, dopo aver eccepito l’inammissibilità del gravame per non avere i ricorrenti un interesse qualificato all’impugnativa, hanno contestato il fondamento delle censure dedotte.<br />
A seguito del deposito in giudizio di tale memoria i ricorrenti, con atto ritualmente notificato, hanno dedotto motivi aggiunti, con i quali hanno rilevato che:<br />
&#8211; l’utilizzazione di aree già asservite si risolve nel lasciare le costruzioni esistenti con gli standard di cui al D.M. 1448/68 insufficienti;<br />
&#8211; in violazione del principio costituzionale di buon andamento sono state effettuate scelte <i>ad personam</i> ed illogiche;<br />
&#8211; in violazione del principio di eguaglianza alcuni cittadini sono stati avvantaggiati senza alcuna giustificazione;<br />
&#8211; il P.R.E. non poteva essere operante sul punto, in quanto non si era verificata la condizione introdotta dalla Provincia, che aveva subordinato l’efficacia del piano alla introduzione di una norma diretta a disciplinare gli asservimenti pregressi. <br />
Tali doglianze i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato con memoria depositata il 23 settembre 2005. <br />
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Gli attuali ricorrenti sono proprietari di un fabbricato sito nel Comune di Torre dei Passeri, realizzato su terreno riportato in catasto al foglio 7, alla particella n. 47, in forza delle concessioni edilizie 14 settembre 1992, n. 32, e 21 luglio 1994, n. 41, che è stata assentita utilizzando anche le potenzialità edificatoria della confinante particella n. 46, asservita con apposita convenzione, ritualmente trascritta.<br />
Con il ricorso in esame – come sopra esposto – sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso il nuovo Piano Regolatore Esecutivo del Comune nella parte in cui tale piano ha reso edificabile, perché ricompresa nella zona B3, la predetta particella n. 46, di proprietà delle attuali controinteressate. <br />
Tale strumento urbanistico &#8211; analiticamente disciplinato quanto ai suoi contenuti dall’art. 12 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, oggi integrato e modificato dall’art. 10 della L.R. Abruzzo 27 aprile 1995, n. 70 &#8211; ha individuato, invero, come lotto edificabile la predetta particella n. 46 ed ha definito anche l’ubicazione dell’edificio che era possibile realizzare su tale lotto, mediante il disegno della sagoma di massimo ingombro.<br />
Con il gravame, in estrema sintesi, gli istanti contestano la legittimità di tale previsione di piano in ragione del pregresso asservimento dell’area in questione e ciò al fine di ottenere che resti inedificato il terreno confinante, con evidente vantaggio per l’edificio di loro proprietà.<br />
2. &#8211; Così meglio definito l’oggetto dell’impugnativa, deve in via pregiudiziale ulteriormente precisarsi che per un verso le controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità del gravame per non avere i ricorrenti un interesse qualificato all’impugnativa e per altro verso gli stessi ricorrenti hanno dedotto che l’impugnato il P.R.E. non avrebbe potuto essere operante sul punto, in quanto non si era verificata la condizione inserita dalla Provincia, che aveva subordinato l’efficacia del piano alla introduzione di una norma diretta a disciplinare gli asservimenti pregressi. <br />
A fine di esaminare tali questioni, aventi di certo carattere pregiudiziale, ritiene il Collegio di dover ripercorrere brevemente l’<i>iter</i> procedimentale di adozione e di approvazione dello strumento urbanistico in questione.<br />
Come, invero, si rileva dagli atti di causa, versati in giudizio dall’Amministrazione intimata in ottemperanza alla predetta ordinanza presidenziale istruttoria, deve osservarsi che il Consiglio provinciale di Pescara, all’epoca competente ad approvare il P.R.E., con la deliberazione 13 settembre 1996, n. 167, aveva approvato tale piano “con gli stralci e le prescrizioni di cui allegato verbale della Sezione Urbanistica Provinciale”. Ora nel verbale n. 43 del 17 luglio 1996, della S.U.P. erano state, tra l’altro, imposte alla lettera C), delle modifiche alle norme urbanistiche ed edilizie del P.R.E.; in particolare, al n. 2 bis), lettera b), era stata prescritta l’introduzione nelle N.T.A. “di un articolo che disciplini gli asservimenti pregressi”.<br />
Il Consiglio comunale di Torre dei Passeri, con deliberazione 11 dicembre 1996, n. 49, ha recepito integralmente “gli stralci e le prescrizioni” contenuti nella predetta deliberazione del consiglio provinciale; con lo stesso atto deliberativo, peraltro, il consiglio comunale ha testualmente anche deliberato “di dare atto che con successivo atto di questo Consesso si provvederà all’approvazione della normativa e relativi elaborati tecnici indicati dall’Ammi-nistrazione provinciale”.<br />
Va, inoltre, precisato che, come chiarito dal Comune nella cronistoria dell’<i>iter</i> procedimentale in questione versata in giudizio il 5 novembre 2003, l’Amministrazione comunale si è limitata ad inoltrare alla Provincia le tavole di piano adeguate secondo le prescrizioni e successivamente, pur avendo il S.U.P. con verbale n. 28 dell’8 ottobre 1998 indicato alcuni ulteriori adeguamenti da eseguire (tra cui anche quello relativo alla disciplina dei pregressi asservimenti), il Sindaco con avviso pubblicato sul B.U.R.A. n. 3 del 2 febbraio 1999, ha reso noto che il P.R.E. del Comune era totalmente operativo.<br />
Va, infine, chiarito che, così come concordemente confermato dalle parti costituite, l’Amministrazione comunale non ha mai provveduto ad introdurre nelle N.T.A. un articolo volto a disciplinare gli asservimenti pregressi, così come imposto dalla Provincia e così come lo stesso Comune si era riservato di approvare. Per cui, in definitiva, l’edificazione nel lotto in questione risulta allo stato disciplinata dall’art. 46 delle N.T.A., che nulla dispone in ordine alle aree precedentemente asservite; inoltre, essendo indicata la sagoma del costruendo edificio sulla particella in questione, tale area sembrerebbe allo stato edificabile, in relazione al predetto avviso del Sindaco pubblicato sul B.U.R.A., con il quale si era attestata la totale operatività del P.R.E. del Comune. <br />
3. &#8211; Fatte tali precisazioni, deve subito rilevarsi che è certamente priva di pregio la predetta eccezione di inammissibilità del gravame dedotta dalle controinteressate per non avere i ricorrenti un interesse qualificato all’impugnativa; invero, data la vicinanza tra l’immobile di proprietà dei ricorrenti e l’area in questione, sembra evidente che gli istanti abbiano interesse all’impugnativa.<br />
Infatti, come è noto, nel processo amministrativo, l’interesse ad agire consiste nell’utilità che il ricorrente può conseguire per effetto della pronuncia di annullamento, per cui l’ammissibilità del ricorso deve essere esclusa solo quando vi siano ostacoli alla possibilità in astratto di realizzare quella specifica utilità (nella specie la conservazione dell’inedificabilità del lotto confinante) attribuita con il vecchio strumento urbanistico e che il nuovo P.R.E tende a comprimere (Cons. St., IV, 1 marzo 2001, n. 1125).<br />
Sembra, pertanto, evidente che i ricorrenti abbiano interesse a contestare la legittimità delle nuove previsioni introdotte sul terreno confinante dal nuovo strumento urbanistico.<br />
4. &#8211; Così respinta tale eccezione di rito e per passare all’esame del merito del gravame, deve subito precisarsi che, ad avviso della Sezione, il ricorso appare fondato.<br />
Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la doglianza dedotta con i motivi aggiunti e con la quale gli istanti si sono nella sostanza lamentati del fatto che il Sindaco non avrebbe potuto dichiarare totalmente operante P.R.E. anche sul punto ora in contestazione, in quanto non si era verificata la condizione introdotta dalla Provincia, che aveva subordinato l’efficacia del piano alla introduzione di una norma diretta a disciplinare gli asservimenti pregressi.<br />
Si è, invero, sopra già ricordato la specifica prescrizione imposta dalla Provincia in sede di approvazione del piano (prescrizione la cui legittimità in questa sede non è certamente oggetto di contestazione); si è, inoltre, già anche chiarito che il Consiglio comunale di Torre dei Passeri, con deliberazione 11 dicembre 1996, n. 49, aveva recepito integralmente “gli stralci e le prescrizioni” contenuti nella predetta deliberazione del consiglio provinciale, riservandosi anche di approvare la normativa indicata dall’Amministrazione provinciale.     <br />
Ciò posto, sembra evidente al Collegio che il Sindaco non avrebbe potuto attestare la totale operatività del P.R.E. del Comune anche in relazione alle aree precedentemente asservite, in quanto, in relazione a tali aree il Consiglio comunale, in sede di recepimento delle prescrizioni della Provincia, si era riservato di approvare una specifica normativa. <br />
Di qui l’illegittimità a ragione lamentata con il gravame, in quanto il Sindaco avrebbe potuto attestare la piena operatività del nuovo piano in relazione alle aree precedentemente asservite solo dopo l’avvenuta integrazione sul punto delle N.T.A..   <br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato lo strumento urbanistico impugnato nella parte in cui ha reso definitivamente edificabile l’area adiacente quella di proprietà dei ricorrenti, precedentemente asservita; mentre restano, ovviamente, salve le ulteriori determinazioni del Comune in ordine alla disciplina degli asservimenti pregressi. <br />
Le spese, che &#8211; come di regola &#8211; seguono la soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Torre dei Passeri e si liquidano in dispositivo</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto annulla l’impugnato Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Torre dei Passeri, entrato in vigore per effetto della pubblicazione sul B.U.R.A. n. 3 del 2 febbraio 1999, nella parte relativa alla predetta area adiacente il fabbricato di proprietà dei ricorrenti e nei termini di cui in motivazione. <br />
Condanna il Comune di Torre dei Passeri al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 2.000 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 6 ottobre 2005.<br />
         Pubblicata mediante deposito il 17.10.2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-10-2005-n-577/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/10/2005 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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