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	<title>5753 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5753 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.5753</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-5753/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-5753/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.5753</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Ferrari Impresa Costruzioni Generali Alaimo s.r.l. ( Avv.ti F. Paletti, G. Rubino) c/ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Avv. dello Stato), Soa Impianti s.p.a.(n.c.) sui limiti di legittimità dell&#8217;inserimento nel casellario informatico della notizia relativa al rilascio di attestazioni in favore dell&#8217;impresa cessionaria sulla base</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-5753/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.5753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-5753/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.5753</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Baccarini        Est. Ferrari<br /> Impresa Costruzioni Generali Alaimo s.r.l. ( Avv.ti F. Paletti, G. Rubino) c/ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Avv. dello Stato), Soa Impianti s.p.a.(n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti di legittimità dell&#8217;inserimento nel casellario informatico della notizia relativa al rilascio di attestazioni in favore dell&#8217;impresa cessionaria sulla base di certificazioni false dell&#8217;impresa cedente</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Appalti pubblici &#8211; Annotazione nel casellario informatico della notizia relativa ad attestazioni rilasciate in base a certificazioni false &#8211; Art. 27, co. 2, lett. t, d.p.r. 34/2000 &#8211; Legittimità &#8211; In caso di certificazioni acquisite a seguito dell’acquisto di ramo d’azienda &#8211; Sussiste &#8211;  Ragioni &#8211; Limiti.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ex art. 27, co. 2, lett. t, d.p.r. 34/2000 (normativa sul sistema di qualificazione delle imprese) può legittimamente inserire nel casellario informatico la notizia  che un’attestazione di qualità è stata emessa sulla base di certificati che non hanno trovato un riscontro oggettivo in atti o attestazioni della p.a., anche quando, in caso di trasferimento di ramo d’azienda, si tratti di documentazione falsa dell’impresa cedente di cui quella cessionaria si sia servita ex art. 15, 9 co., d.p.r. 34/2000 (al fine di ottenere la predetta attestazione), poiché ciò costituisce esercizio di un potere discrezionale sindacabile solo nel caso di manifesta illogicità. In tal caso tuttavia è necessario che tale notizia sia fornita in modo completo, ossia  specificando la circostanza relativa all’appartenenza dei suddetti certificati alla cedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti di legittimità dell’inserimento nel casellario informatico della notizia relativa al rilascio di attestazioni in favore dell’impresa cessionaria sulla base di certificazioni false dell’impresa cedente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. Reg.Sent.<br />
Anno	2006<br />	<br />
N.  11235  Reg.Ric.<br />
Anno	2005																																																																																												</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
 &#8211; SEZIONE TERZA &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11235/05, proposto dalla</p>
<p> <b>Impresa Costruzioni Generali  Alaimo s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Paoletti e Girolamo Rubino  e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via G. Buzzoni n. 3,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata, nonché</p>
<p>nei confronti</p>
<p>della <b>Soa Impianti s.p.a. &#8211; Società Organismo di attestazione</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
della delibera del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella parte in cui si assume che l’attestazione n. 0522/49/01, rilasciata il 13 febbraio 2004, è stata emessa sulla base di certificazioni che non hanno trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di Pubbliche amministrazioni e si dispone l’inserimento del predetto accertamento nel casellario informatico, nonché  di ogni altro provvedimento antecedente, successivo o comunque connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;      <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 maggio 2006 il magistrato dott.ssa Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato in data 22 e 23 novembre 2005  l’Impresa Costruzioni Generali  Alaimo s.r.l. impugna la delibera del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella parte in cui si assume che l’attestazione n. 0522/49/01, rilasciatale il 13 febbraio 2004, è stata emessa sulla base di certificazioni che non hanno trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di Pubbliche amministrazioni e si dispone l’inserimento del predetto accertamento nel casellario informatico.<br />
Espone, in fatto, di aver acquistato, con atto del 23 luglio 2003, il ramo d’azienda della Ecomoviter s.r.l. operante nel settore degli appalti pubblici e di aver ottenuto, in data 13 febbraio 2004, la nuova attestazione dalla Soa Impianti s.p.a.  (n. 0522/49/01), a mezzo della quale è stata qualificata anche in base ai requisiti posseduti dalla cedente Ecomiviter s.r.l., ai sensi dell’art. 15, nono comma, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34. Successivamente, con  atto n. 6320 del 1° agosto 2005, la ricorrente ha a sua volta ceduto il proprio ramo d’azienda relativo ai lavori pubblici con l’annessa struttura (beni e risorse) alla Mcn s.r.l.. Ha quindi chiesto la cancellazione della propria attestazione, dovendosi procedere alla qualificazione del nuovo soggetto risultante dalla cessione. Senonché, nello stesso periodo l’Autorità per la  vigilanza sui lavori pubblici, in occasione di un controllo a campione, ha rilevato che l’attestazione che la ricorrente aveva acquisito a seguito dell’acquisto di ramo d’azienda, avvalendosi dei requisiti della Ecomoviter s.r.l., era stata emessa sulla base di certificazioni che non avevano trovato oggettivo riscontro in atti o attestazioni di Pubbliche amministrazioni. Peraltro, preso atto dell’intervenuta richiesta di cancellazione di detta attestazione, inoltrata dalla ricorrente a seguito della cessione del proprio ramo d’azienda, l’Autorità ha archiviato il procedimento sanzionatorio di annullamento dell’attestazione ma ha comunque disposto l’annotazione nel casellario informativo dell’accertamento effettuato.</p>
<p> 2. Avverso la predetta disposizione la ricorrente è insorta deducendo:<br />
a) Violazione e falsa applicazione  artt. 17 e 18 D.P.R. n. 34 del 2000 &#8211; Eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento dei fatti. L’annotazione è stata disposta ai sensi degli artt. 17, primo comma, lett. m) e 27, secondo comma, lett. t), D.P.R. n. 34 del 2000 senza considerare che la falsità dei certificati non era imputabile alla ricorrente ma alla cedente Ecomoviter s.r.l..</p>
<p>3. Si è costituita in giudizio l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici  per resistere al ricorso.</p>
<p>4. La Soa Impianti s.p.a. non si è costituita in giudizio.</p>
<p>5. Con ordinanza n. 559 del 26 gennaio 2006 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.</p>
<p>6. All’udienza del  24 maggio 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Come esposto in narrativa, a seguito  di una verifica a campione ex art. 14 D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha accertato che l’attestazione n. 0522/49/01, rilasciata all’impresa ricorrente Costruzioni Generali Alaimo s.r.l. il 13 febbraio 2004, era stata emessa sulla base di certificazioni che non avevano trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di Pubbliche amministrazioni. La stessa Autorità, preso atto che la società aveva chiesto la cancellazione della predetta attestazione per aver ceduto il relativo ramo d’azienda, ha ritenuto di non poter proseguire il procedimento sanzionatorio  di annullamento dell’attestazione, che ha quindi archiviato. Ha però giudicato opportuno, in applicazione degli artt. 17, primo comma, lett. m) [articolo, questo, citato solo nella parte motiva della delibera del 4 agosto 2005] e 27, secondo comma, lett. t), D.P.R. n. 34 del 2000 e delle determinazioni nn. 19 del 2002 e 1 del 2005,  inserire nel casellario informatico delle imprese la notizia che l’Impresa Costruzioni Generali  Alaimo s.r.l.  “ha chiesto la cancellazione dell’attestazione  n. 0522/49/01 del 13 febbraio 2004. La richiesta ha costituito anticipata esecuzione del procedimento di controllo dell’Autorità, che ha accertato che il rilascio dell’attestazione è avvenuto sulla base dei documenti, circa il possesso dei requisiti richiesti dal D.P.R. n. 34 del 2000 e s.m., che non hanno trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di Pubbliche amministrazioni”.<br />
Con un unico motivo la ricorrente afferma l’illegittimità di detta annotazione sul rilievo che la falsità dei certificati non è imputabile a lei  ma alla cedente Ecomoviter s.r.l. e che il possesso, da parte di  quest’ultima, di un’attestazione di qualità aveva fatto insorgere il legittimo affidamento sulla pregressa verifica, da parte della Soa, della veridicità dei certificati attestanti il possesso dei requisiti della cedente, di cui la ricorrente cessionaria si è avvalsa ex art. 15, nono comma, D.P.R. n. 34 del 2000.<br />
Il ricorso è fondato, seppure con le precisazioni di seguito riportate.<br />
Occorre preliminarmente  precisare che ai fini del decidere non rileva, come sembra ritenere l’Amministrazione nella relazione del 15 dicembre 2005, accertare se la falsità di certificati di esecuzione lavori  di un’impresa cedente, di cui l’impresa cessionaria si è servita ex art. 15, nono comma, D.P.R. n. 34 del 2000 per ottenere l’attestazione, possa o no portare all’annullamento della stessa attestazione da parte dell’Autorità per i lavori pubblici. Nel caso in esame, infatti, la stessa Autorità ha archiviato il procedimento di annullamento perché la ricorrente, che a sua volta aveva ceduto il proprio ramo d’azienda, aveva chiesto la cancellazione della contestata attestazione. Ciò che rileva, invece, è verificare se è o meno corretta l’annotazione che l’Autorità ha fatto nel casellario informatico.<br />
L’Autorità, nel preambolo della delibera impugnata, ha chiarito di ritenere necessaria l’annotazione della circostanza fattuale che “l’attestazione … è stata emessa sulla base di certificazioni che non hanno trovato riscontro oggettivo in fatti o attestazioni di pubbliche amministrazioni” nel casellario informatico delle imprese al precipuo fine di assicurare completezza e trasparenza dell’informazione. La normativa sul nuovo sistema di qualificazione delle imprese, attuato dal D.P.R.  n. 34 del 2000, prevede, infatti, un complesso meccanismo di pubblicizzazione dei dati relativi alle imprese qualificate, con l&#8217;istituzione presso l&#8217;Osservatorio dei lavori pubblici (art. 4, comma 10, lettera c), L. 11 febbraio 1994 n. 109) di un casellario informatico (art. 27 D.P.R. n. 34 del 2000) in cui vanno inseriti, appunto in via informatica, per ogni impresa qualificata, tra le altre “tutte le altre notizie  … che, indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario” (secondo comma, lett. t). <br />
Rileva però il Collegio che se l’Autorità ha ritenuto &#8211; nell’esercizio di un potere discrezionale sindacabile solo nel caso di manifesta illogicità &#8211; che la predetta notizia fosse di rilevanza tale da dover essere pubblicizzata ex art. 27, secondo comma, lett. t), D.P.R. n. 34 del 2000,  parimenti necessario è che la stessa sia fornita in modo completo, e cioè aggiungendo che i certificati non veritieri appartenevano alla cedente Ecomoviter s.r.l., dalla quale la soc. Costruzioni Generali Alaimo ha acquistato il relativo ramo d’azienda, circostanza quest’ultima che nella sua realtà fattuale è riconosciuta dalla stessa Autorità nella delibera impugnata.<br />
Alla ricorrente, del resto, non è attribuibile neanche un comportamento contrario all’ordinaria diligenza. Ha chiarito la stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Determinazione 5 giugno 2002 n. 11) che nel caso di acquisto di ramo d’azienda, affinché la trasmissione dei requisiti già spettanti al cedente abbia luogo, è sufficiente la sola manifestazione di volontà del cessionario di avvalersi degli stessi, e ciò in quanto la disamina della documentazione volta a verificare la sussistenza dei requisiti degli esecutori dei lavori pubblici spetta  esclusivamente agli organismi di attestazione autorizzati dall&#8217;Autorità a svolgere tale attività.<br />
Da questa premessa consegue la necessità che l’Autorità integri l’annotazione effettuata nel casellario informatico con la precisazione che le certificazioni di esecuzione lavori, in virtù delle quali era stata rilasciata all’ Impresa Costruzioni Generali  Alaimo s.r.l. l’attestazione n. 0522/49/01 del  13 febbraio 2004, appartenevano alla cedente Ecomoviter s.r.l..</p>
<p>2. In questi limiti il ricorso deve essere accolto.<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dall’ Impresa Costruzioni Generali  Alaimo s.r.l., lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì  24 maggio 2006, dal<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZAin Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Stefano Baccarini                            Presidente <br />
Germana Panzironi                        Componente<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-10-7-2006-n-5753/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2006 n.5753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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