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	<title>5751 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5751 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-12-2015-n-5751-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-12-2015-n-5751-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-12-2015-n-5751-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5751</a></p>
<p>Pres. Pajino, Est. Durante 1. Contratti della P.A. – Appalto di progettazione esecutiva e lavori – Indicazione del ribasso relativo alla progettazione e del ribasso relativo ai lavori &#8211; Omessa indicazione del ribasso percentuale unico – Legittimità – Sussiste – Ragioni – Possibilità di calcolare aritmeticamente il ribasso unico. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-12-2015-n-5751-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-12-2015-n-5751-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajino, Est. Durante</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Contratti della P.A. – Appalto di progettazione esecutiva e lavori – Indicazione del ribasso relativo alla progettazione e del ribasso relativo ai lavori &#8211; Omessa indicazione del ribasso percentuale unico – Legittimità – Sussiste – Ragioni – Possibilità di calcolare aritmeticamente il ribasso unico.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto di progettazione esecutiva e lavori – Mancata allegazione all’offerta economica della dichiarazione ex art. 118 DPR 207/2010 – Inserimento nella documentazione amministrativa di una dichiarazione equivalente – Legittimità dell’aggiudicazione – Sussiste.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;Deve ritenersi legittima l’aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di lavori, in favore di un concorrente che abbia indicato sia il ribasso percentuale relativo alla progettazione sia il ribasso percentuale relativo ai lavori, ma non anche il ribasso percentuale unico, laddove tale dato sia ricavabile da una mera operazione aritmetica.</p>
<p>2. Deve ritenersi legittima l’aggiudicazione di una gara di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori disposta a favore di un concorrente che non abbia corredato l’offerta economica della dichiarazione prevista dall’art. 118, co. 2, DPR 207/2010, laddove nella documentazione amministrativa era inserita una dichiarazione equivalente, atteso che la ratio dell’art. 118 è garantire che gli aspiranti concorrenti conoscano precisamente le obbligazioni da adempiere e, a tal fine, non servono formule sacramentali ma bastano dichiarazioni dal tenore univoco. (1)</p>
<p>(1) cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30/12/2003, n. 9189; parere AVCP n. 21 del 6/3/2013, n. 56 del 23/3/2011, n. 119 del 19/7/2012.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 05751/2015REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 07896/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 7896 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Brenta Lavori s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento con Freguglia s.r.l, B.T.B. Elettroidraulica s.r.l., A.S.P. Tecnologie s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto Carfagna, con domicilio eletto presso l’avvocato Alfredo Biagini in Roma, via Monte Zebio, n. 30;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Veneto Acque S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Barioli e Lorenzo Anelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Anelli in Roma, piazza dell&#8217;Orologio, n. 7;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Consorzio Stabile Idra Building Società Consortile a r.l. e Tecna Elettra Acque s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Stefania Lago, Andrea Manzi e Stefano Bigolaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I n. 583 del 25 maggio 2015, resa tra le parti, concernente aggiudicazione definitiva appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione opere del modello strutturale degli acquedotti del Veneto centrale &#8211; risarcimento danni</p>
<p>
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Veneto Acque S.p.A.;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale del Consorzio Stabile Idra Building Società Consortile a r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 il Consigliere Doris Durante;<br />
Uditi per le parti l’avvocato Roberto Carfagna, l’avvocato Chiara Pesce su delega dell&#8217;avvocato Lorenzo Anelli e l’avvocato Andrea Manzi;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1.- Brenta Lavori s.r.l., nella qualità in atti, con ricorso al TAR Veneto impugnava l’aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento con mandataria il Consorzio Stabile Idra Building Società Consortile a r.l. della gara indetta da Veneto Acque S.p.A., avente ad oggetto “<em>Appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere del Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto Centrale “Derivazione dalle falde del Medio Brenta” serbatoio di accumulo – Manufatto di interconnessione – Fornitura e posa condotte. Comuni di Carmignano di Brenta, Fontaniva e Cittadella</em>”, l’atto di comunicazione dell’aggiudicazione, l’atto di conferma della suddetta aggiudicazione, nonché alcuni verbali di gara.<br />
Essa ricorrente lamentava che la commissione di gara avesse ritenuto ammissibile e non avesse, invece, escluso l’offerta del raggruppamento aggiudicatario, malgrado la difformità dell’offerta dalle prescrizioni del bando di gara e che anzi avrebbe concesso al suddetto raggruppamento di regolarizzare l’offerta economica sia riguardo alla dichiarazione relativa al ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara, sia in merito alla dichiarazione di cui all’articolo 118 del d.p.r. n. 207/2010 richiesta al punto 10.3, lettera b) del disciplinare di gara.<br />
Chiedeva oltre all’annullamento dell’aggiudicazione, la caducazione o l’annullamento o la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che fosse stato&nbsp;<em>medio tempore</em>&nbsp;sottoscritto e del verbale di consegna lavori ove intervenuto, nonché la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno subito o in forma specifica o, in subordine, per equivalente.<br />
2.- Il raggruppamento aggiudicatario proponeva ricorso incidentale, deducendo l’illegittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente, malgrado la mancanza per tutta la durata della procedura dei necessari requisiti di qualificazione e malgrado avesse presentato in sede di gara la polizza fideiussoria incompleta, in quanto non intestata a tutti i componenti del costituendo raggruppamento.<br />
3.- Il TAR Veneto con la sentenza n. 583 del 25 maggio 2015 rigettava il ricorso, sulle considerazioni che:<br />
a) il calcolo del ribasso unico percentuale altro non è che un’operazione matematica, atteso che il detto ribasso unico è determinato dalla media della somma dei ribassi praticati sui lavori e sulle forniture;<br />
b) in una prospettiva sostanzialistica, la dichiarazione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;articolo 118, d.p.r. n. 207/2010 resa nell’ambito della documentazione amministrativa è comunque idonea a realizzare la finalità perseguita dalla suddetta norma potendosi ritenere acquisita la garanzia richiesta dalla stazione appaltante.<br />
4.- Con ricorso in appello Brenta Lavori s.r.l. nella qualità in atti ha impugnato la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento o la riforma per illogicità ed irragionevolezza per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; arbitraria ed illogica interpretazione della legge statale e della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara; per violazione dell’articolo 118, comma 1 del d.p.r. n. 207/2010, del disciplinare di gara (articoli 2 e 10.3) e dell’articolo 46 del d. lgs. n. 163 del 2006, nonché per violazione del principio di segretezza dell’offerte e travisamento dei fatti.<br />
5.- Si è costituita in giudizio Veneto Acque S.p.A. che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in appello perché notificato via posta dal procuratore mero domiciliatario non munito di procura alle liti e nel merito ha chiesto il rigetto dell’appello perché infondato in fatto e diritto.<br />
6.- Si è costituito in giudizio il raggruppamento aggiudicatario che ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso in appello per lo stesso motivo eccepito da Veneto Acque e nel merito ne ha dedotto l’infondatezza ed ha proposto appello incidentale per la riforma della sentenza gravata nella parte in cui non ha esaminato le censure dedotte con il ricorso incidentale che ha riproposto.<br />
7.- Alla camera di consiglio del 17 novembre 2015, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio si è riservato di decidere la causa con sentenza in forma semplificata e ne ha dato comunicazione alle parti.<br />
8.- L’appello principale è infondato nel merito e va respinto, sicché si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata da Veneto Acque e dalla controinteressata, in disparte la considerazione che la notificazione degli atti giudiziari essendo mera attività materiale può essere legittimamente effettuata dal domiciliatario, malgrado non sia munito di mandato.<br />
9.- Ad avviso dell’appellante, la commissione di gara illegittimamente avrebbe consentito all’aggiudicataria, che aveva indicato nell’offerta economica sia il ribasso percentuale relativo alla progettazione che il ribasso percentuale relativo ai lavori, ma non anche il ribasso percentuale unico (dato dalla media aritmetica dei due ribassi parziali) di dichiarare la percentuale di ribasso unico e poi, constatata l’erroneità del calcolo effettuato dal rappresentante della Tecna Elettra Acque s.r.l., presente alla seduta di gara in rappresentanza del raggruppamento, aveva provveduto alla correzione dell’errore e a calcolare correttamente il ribasso unico percentuale.<br />
A detta dell’appellante tale&nbsp;<em>modus procedendi</em>&nbsp;sarebbe illegittimo, in quanto, l’indicazione del ribasso deve considerarsi un adempimento doveroso non supplibile con il soccorso istruttorio, da ciò l’erroneità della sentenza impugnata che non avrebbe apprezzato la censura.<br />
L’assunto della appellante non può essere condiviso.<br />
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado,<br />
a) il punto 10.3 del disciplinare di gara non impone l’indicazione del ribasso percentuale unico a pena di esclusione;<br />
b) il ribasso unico percentuale è ricavabile con una semplice operazione aritmetica;<br />
c) la dichiarazione del ribasso unico percentuale rilasciata dal rappresentante del raggruppamento risultato aggiudicatario nella seduta pubblica di gara del 23 luglio 2014 non ha comportato alcuna operazione manipolativa o di adattamento dell’offerta, ma il risultato di una mera operazione aritmetica; essa, pertanto, non rappresenta la manifestazione di nuova e diversa volontà dell’offerente, ma la conferma di quanto già dichiarato in sede di offerta (cfr. sul punto, Cons. Stato, III, 27 marzo 2014, n. 1487; 17 luglio 2012, n. 4176).<br />
In conclusione, deve ritenersi che l’operato della commissione di gara non è illegittimo, avendo fatto mera applicazione dei principi giurisprudenziali improntati alla massima partecipazione delle imprese alle gare e ad alla corretta applicazione del soccorso istruttorio.<br />
10.- Brenta Lavori lamenta anche che la commissione di gara non avrebbe escluso dalla gara l’aggiudicataria malgrado alcune società concorrenti, tra cui la stessa controinteressata, non avessero corredato l’offerta economica della dichiarazione prevista dall’articolo 118, comma 2, d.p.r. n. 207/2010, ritenendo che la dichiarazione fornita dalle stesse nella documentazione amministrativa fosse equivalente e malgrado detta dichiarazione non fosse stata riportata nell’identica formulazione prevista dalla&nbsp;<em>lex</em>&nbsp;di gara.<br />
Le censure sono infondate.<br />
Come correttamente rilevato dal TAR, la&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;della dichiarazione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;articolo 118, comma 2, d.p.r. n. 207/2010 è quella di garantire la precisa conoscenza da parte degli aspiranti concorrenti delle obbligazioni da adempiere con la somma offerta in modo da tenere l’amministrazione al riparo da riserve e contestazione nella fase di esecuzione dell’appalto.<br />
Tale finalità non richiede formule sacramentali ma dichiarazioni dal tenore inequivoco, non rilevando che detta dichiarazione sia inserita nella busta A e non nella busta B dell’offerta economica.<br />
Non può, di conseguenza essere esclusa la concorrente, ove agli atti di gara sia presente la dichiarazione resa&nbsp;<em>ex</em>articolo 118, comma 2, d.p.r. n. 207/2010 e questa sia di contenuto equivalente, ma non identico, alle richieste della&nbsp;<em>lex</em>&nbsp;di gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9189; parere Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 21 del 6 marzo 2013, n. 56 del 23 marzo 2011, n. 119 del 19 luglio 2012).<br />
11.- Quanto alla circostanza che la commissione di gara abbia consentito alle concorrenti che ne hanno fatto richiesta di esplicitare ulteriormente gli impegni assunti con la sottoscrizione della documentazione amministrativa, essendosi tale intervento esaurito nella conferma di dichiarazioni già rese e non già di modifica o integrazione dell’offerta, esso rientrava in pieno nel concetto e nella finalità del soccorso istruttorio.<br />
Invero tale intervento è stata un’attività superflua ma per ciò stesso non potrebbe ricadere in danno delle concorrenti.<br />
12.- Per le ragioni esposte, essendo infondate le censure dedotte, l’appello principale deve essere respinto.<br />
A ciò consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale, non potendo conseguire all’esame di detto appello, alcun risultato utile.<br />
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza, secondo la liquidazione contenuta nel dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) decidendo sugli appelli in epigrafe indicati, così provvede:<br />
respinge l’appello principale;<br />
dichiara improcedibile l’appello incidentale.<br />
Condanna Brenta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge in favore di Veneto Acque S.p.A. e in euro 3.000,00 oltre accessori di legge in favore di Consorzio Stabile Idra Building Società Consortile a r.l. .<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dalla amministrazione.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/12/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-12-2015-n-5751-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-12-2015-n-5751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-12-2015-n-5751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5751</a></p>
<p>Pres. Pajno, est. Durante sull&#8217;irrilevanza della omessa indicazione del ribasso percentuale unico laddove ricavabile dalla somma di quelli sulla progettazione e sui lavori e sulla irrilevanza della mancata allegazione all’offerta economica della dichiarazione ex art. 118 DPR 207/2010 in presenza di altra equivalente nella parte amministrativa 1. Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-12-2015-n-5751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-12-2015-n-5751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajno, est. Durante</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza della omessa indicazione del ribasso percentuale unico laddove ricavabile dalla somma di quelli sulla progettazione e sui lavori e sulla irrilevanza della mancata allegazione all’offerta economica della dichiarazione ex art. 118 DPR 207/2010 in presenza di altra equivalente nella parte amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto di progettazione esecutiva e lavori – Indicazione del ribasso relativo alla progettazione e del ribasso relativo ai lavori &#8211; Omessa indicazione del ribasso percentuale unico – Legittimità – Sussiste – Ragioni – Possibilità di calcolare aritmeticamente il ribasso unico.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto di progettazione esecutiva e lavori – Mancata allegazione all’offerta economica della dichiarazione ex art. 118 DPR 207/2010 – Inserimento nella documentazione amministrativa di una dichiarazione equivalente – Legittimità dell’aggiudicazione – Sussiste.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>1. &nbsp;Deve ritenersi legittima l’aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di lavori, in favore di un concorrente che abbia indicato sia il ribasso percentuale relativo alla progettazione sia il ribasso percentuale relativo ai lavori, ma non anche il ribasso percentuale unico, laddove tale dato sia ricavabile da una mera operazione aritmetica.</p>
<p>2. Deve ritenersi legittima l’aggiudicazione di una gara di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori disposta a favore di un concorrente che non abbia corredato l’offerta economica della dichiarazione prevista dall’art. 118, co. 2, DPR 207/2010, laddove nella documentazione amministrativa era inserita una dichiarazione equivalente, atteso che la ratio dell’art. 118 è garantire che gli aspiranti concorrenti conoscano precisamente le obbligazioni da adempiere e, a tal fine, non servono formule sacramentali ma bastano dichiarazioni dal tenore univoco. (1)<br />
&nbsp;<br />
(1) cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30/12/2003, n. 9189; parere AVCP n. 21 del 6/3/2013, n. 56 del 23/3/2011, n. 119 del 19/7/2012.</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 05751/2015REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 07896/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 7896 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Brenta Lavori s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento con Freguglia s.r.l, B.T.B. Elettroidraulica s.r.l., A.S.P. Tecnologie s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto Carfagna, con domicilio eletto presso l’avvocato Alfredo Biagini in Roma, via Monte Zebio, n. 30;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Veneto Acque S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Barioli e Lorenzo Anelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Anelli in Roma, piazza dell&#8217;Orologio, n. 7;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Consorzio Stabile Idra Building Società Consortile a r.l. e Tecna Elettra Acque s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Stefania Lago, Andrea Manzi e Stefano Bigolaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I n. 583 del 25 maggio 2015, resa tra le parti, concernente aggiudicazione definitiva appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione opere del modello strutturale degli acquedotti del Veneto centrale &#8211; risarcimento danni</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Veneto Acque S.p.A.;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale del Consorzio Stabile Idra Building Società Consortile a r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 il Consigliere Doris Durante;<br />
Uditi per le parti l’avvocato Roberto Carfagna, l’avvocato Chiara Pesce su delega dell&#8217;avvocato Lorenzo Anelli e l’avvocato Andrea Manzi;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1.- Brenta Lavori s.r.l., nella qualità in atti, con ricorso al TAR Veneto impugnava l’aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento con mandataria il Consorzio Stabile Idra Building Società Consortile a r.l. della gara indetta da Veneto Acque S.p.A., avente ad oggetto “<em>Appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere del Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto Centrale “Derivazione dalle falde del Medio Brenta” serbatoio di accumulo – Manufatto di interconnessione – Fornitura e posa condotte. Comuni di Carmignano di Brenta, Fontaniva e Cittadella</em>”, l’atto di comunicazione dell’aggiudicazione, l’atto di conferma della suddetta aggiudicazione, nonché alcuni verbali di gara.<br />
Essa ricorrente lamentava che la commissione di gara avesse ritenuto ammissibile e non avesse, invece, escluso l’offerta del raggruppamento aggiudicatario, malgrado la difformità dell’offerta dalle prescrizioni del bando di gara e che anzi avrebbe concesso al suddetto raggruppamento di regolarizzare l’offerta economica sia riguardo alla dichiarazione relativa al ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara, sia in merito alla dichiarazione di cui all’articolo 118 del d.p.r. n. 207/2010 richiesta al punto 10.3, lettera b) del disciplinare di gara.<br />
Chiedeva oltre all’annullamento dell’aggiudicazione, la caducazione o l’annullamento o la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che fosse stato&nbsp;<em>medio tempore</em>&nbsp;sottoscritto e del verbale di consegna lavori ove intervenuto, nonché la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno subito o in forma specifica o, in subordine, per equivalente.<br />
2.- Il raggruppamento aggiudicatario proponeva ricorso incidentale, deducendo l’illegittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente, malgrado la mancanza per tutta la durata della procedura dei necessari requisiti di qualificazione e malgrado avesse presentato in sede di gara la polizza fideiussoria incompleta, in quanto non intestata a tutti i componenti del costituendo raggruppamento.<br />
3.- Il TAR Veneto con la sentenza n. 583 del 25 maggio 2015 rigettava il ricorso, sulle considerazioni che:<br />
a) il calcolo del ribasso unico percentuale altro non è che un’operazione matematica, atteso che il detto ribasso unico è determinato dalla media della somma dei ribassi praticati sui lavori e sulle forniture;<br />
b) in una prospettiva sostanzialistica, la dichiarazione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;articolo 118, d.p.r. n. 207/2010 resa nell’ambito della documentazione amministrativa è comunque idonea a realizzare la finalità perseguita dalla suddetta norma potendosi ritenere acquisita la garanzia richiesta dalla stazione appaltante.<br />
4.- Con ricorso in appello Brenta Lavori s.r.l. nella qualità in atti ha impugnato la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento o la riforma per illogicità ed irragionevolezza per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; arbitraria ed illogica interpretazione della legge statale e della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara; per violazione dell’articolo 118, comma 1 del d.p.r. n. 207/2010, del disciplinare di gara (articoli 2 e 10.3) e dell’articolo 46 del d. lgs. n. 163 del 2006, nonché per violazione del principio di segretezza dell’offerte e travisamento dei fatti.<br />
5.- Si è costituita in giudizio Veneto Acque S.p.A. che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in appello perché notificato via posta dal procuratore mero domiciliatario non munito di procura alle liti e nel merito ha chiesto il rigetto dell’appello perché infondato in fatto e diritto.<br />
6.- Si è costituito in giudizio il raggruppamento aggiudicatario che ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso in appello per lo stesso motivo eccepito da Veneto Acque e nel merito ne ha dedotto l’infondatezza ed ha proposto appello incidentale per la riforma della sentenza gravata nella parte in cui non ha esaminato le censure dedotte con il ricorso incidentale che ha riproposto.<br />
7.- Alla camera di consiglio del 17 novembre 2015, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio si è riservato di decidere la causa con sentenza in forma semplificata e ne ha dato comunicazione alle parti.<br />
8.- L’appello principale è infondato nel merito e va respinto, sicché si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata da Veneto Acque e dalla controinteressata, in disparte la considerazione che la notificazione degli atti giudiziari essendo mera attività materiale può essere legittimamente effettuata dal domiciliatario, malgrado non sia munito di mandato.<br />
9.- Ad avviso dell’appellante, la commissione di gara illegittimamente avrebbe consentito all’aggiudicataria, che aveva indicato nell’offerta economica sia il ribasso percentuale relativo alla progettazione che il ribasso percentuale relativo ai lavori, ma non anche il ribasso percentuale unico (dato dalla media aritmetica dei due ribassi parziali) di dichiarare la percentuale di ribasso unico e poi, constatata l’erroneità del calcolo effettuato dal rappresentante della Tecna Elettra Acque s.r.l., presente alla seduta di gara in rappresentanza del raggruppamento, aveva provveduto alla correzione dell’errore e a calcolare correttamente il ribasso unico percentuale.<br />
A detta dell’appellante tale&nbsp;<em>modus procedendi</em>&nbsp;sarebbe illegittimo, in quanto, l’indicazione del ribasso deve considerarsi un adempimento doveroso non supplibile con il soccorso istruttorio, da ciò l’erroneità della sentenza impugnata che non avrebbe apprezzato la censura.<br />
L’assunto della appellante non può essere condiviso.<br />
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado,<br />
a) il punto 10.3 del disciplinare di gara non impone l’indicazione del ribasso percentuale unico a pena di esclusione;<br />
b) il ribasso unico percentuale è ricavabile con una semplice operazione aritmetica;<br />
c) la dichiarazione del ribasso unico percentuale rilasciata dal rappresentante del raggruppamento risultato aggiudicatario nella seduta pubblica di gara del 23 luglio 2014 non ha comportato alcuna operazione manipolativa o di adattamento dell’offerta, ma il risultato di una mera operazione aritmetica; essa, pertanto, non rappresenta la manifestazione di nuova e diversa volontà dell’offerente, ma la conferma di quanto già dichiarato in sede di offerta (cfr. sul punto, Cons. Stato, III, 27 marzo 2014, n. 1487; 17 luglio 2012, n. 4176).<br />
In conclusione, deve ritenersi che l’operato della commissione di gara non è illegittimo, avendo fatto mera applicazione dei principi giurisprudenziali improntati alla massima partecipazione delle imprese alle gare e ad alla corretta applicazione del soccorso istruttorio.<br />
10.- Brenta Lavori lamenta anche che la commissione di gara non avrebbe escluso dalla gara l’aggiudicataria malgrado alcune società concorrenti, tra cui la stessa controinteressata, non avessero corredato l’offerta economica della dichiarazione prevista dall’articolo 118, comma 2, d.p.r. n. 207/2010, ritenendo che la dichiarazione fornita dalle stesse nella documentazione amministrativa fosse equivalente e malgrado detta dichiarazione non fosse stata riportata nell’identica formulazione prevista dalla&nbsp;<em>lex</em>&nbsp;di gara.<br />
Le censure sono infondate.<br />
Come correttamente rilevato dal TAR, la&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;della dichiarazione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;articolo 118, comma 2, d.p.r. n. 207/2010 è quella di garantire la precisa conoscenza da parte degli aspiranti concorrenti delle obbligazioni da adempiere con la somma offerta in modo da tenere l’amministrazione al riparo da riserve e contestazione nella fase di esecuzione dell’appalto.<br />
Tale finalità non richiede formule sacramentali ma dichiarazioni dal tenore inequivoco, non rilevando che detta dichiarazione sia inserita nella busta A e non nella busta B dell’offerta economica.<br />
Non può, di conseguenza essere esclusa la concorrente, ove agli atti di gara sia presente la dichiarazione resa&nbsp;<em>ex</em>articolo 118, comma 2, d.p.r. n. 207/2010 e questa sia di contenuto equivalente, ma non identico, alle richieste della&nbsp;<em>lex</em>&nbsp;di gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9189; parere Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 21 del 6 marzo 2013, n. 56 del 23 marzo 2011, n. 119 del 19 luglio 2012).<br />
11.- Quanto alla circostanza che la commissione di gara abbia consentito alle concorrenti che ne hanno fatto richiesta di esplicitare ulteriormente gli impegni assunti con la sottoscrizione della documentazione amministrativa, essendosi tale intervento esaurito nella conferma di dichiarazioni già rese e non già di modifica o integrazione dell’offerta, esso rientrava in pieno nel concetto e nella finalità del soccorso istruttorio.<br />
Invero tale intervento è stata un’attività superflua ma per ciò stesso non potrebbe ricadere in danno delle concorrenti.<br />
12.- Per le ragioni esposte, essendo infondate le censure dedotte, l’appello principale deve essere respinto.<br />
A ciò consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale, non potendo conseguire all’esame di detto appello, alcun risultato utile.<br />
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza, secondo la liquidazione contenuta nel dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) decidendo sugli appelli in epigrafe indicati, così provvede:<br />
respinge l’appello principale;<br />
dichiara improcedibile l’appello incidentale.<br />
Condanna Brenta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge in favore di Veneto Acque S.p.A. e in euro 3.000,00 oltre accessori di legge in favore di Consorzio Stabile Idra Building Società Consortile a r.l. .<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dalla amministrazione.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/12/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-12-2015-n-5751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5751/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5751</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Russo Co.Ge.P.Ar. Costruzioni Generali s.a.s. e Triade s.r.l. (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Comune di Portici (Avv. Irene Coppola) nei confronti di Izzo Mario Costruzioni s.r.l. e Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C. (Avv. Michele Spagna) sull&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto integrato di progettazione ed esecuzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5751/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5751/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Russo<br /> Co.Ge.P.Ar. Costruzioni Generali s.a.s. e Triade s.r.l. (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Comune di Portici (Avv. Irene Coppola) nei confronti di Izzo Mario Costruzioni s.r.l. e Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C. (Avv. Michele Spagna)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto integrato di progettazione ed esecuzione di lavori di restauro nel sito monumentale della Reggia di Portici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto integrato – Art. 48, d.lgs. 163/2006 – Termine perentorio di 10 giorni – Limiti di applicabilità – Attestati di esecuzione dei collaboratori esterni – Sussiste. 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Diffida ad agire in autotutela ex art. 243bis, co. 1, D.lgs. 163/2006 – Diniego dell’Amministrazione – Motivazione riproduttiva del provvedimento di aggiudicazione – Natura meramente confermativa – Conseguenza – Inammissibilità del ricorso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, qualora l’impresa concorrente intenda avvalersi di progettisti qualificati, questi ultimi non vanno considerati alla stregua di concorrenti ma sono collaboratori esterni. Pertanto l’impresa partecipante non è tenuta a produrre per costoro, nel termine di 10 giorni previsto dall’art. 48, D.lgs. 163/2006, gli attestati di esecuzione ex art. 263, co. 1, lett. b) del DPR 207/2010 né ad indicare le quote di partecipazione per la progettazione. (Nella specie il TAR ha ritenuto che non si applicasse il termine perentorio di 10 giorni per l’acquisizione di documenti ulteriori rispetto a quelli attinenti alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese concorrenti, pertanto ha giudicato legittima l’aggiudicazione e rigettato il ricorso in cui parte ricorrente lamentava la violazione di detto termine in capo ai progettisti indicati). (1)	</p>
<p>2. Nel caso di diffida ad agire in autotutela ex art. 243bis, co. 1, D.lgs. 163/2006, l’atto di diniego dell’Amministrazione che ribadisce le determinazioni assunte all’esito della gara, ha natura meramente confermativa, quindi non è autonomamente impugnabile.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV,. del 25 luglio 2005, n. 1237; T.A.R. Sardegna, Sezione I, 28 settembre 2010, n. 2270; T.A.R. Basilicata, Sezione I, 21 luglio 2011, n. 420.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 367 del 2013, proposto da:<br />
Co.Ge.P.Ar. Costruzioni Generali s.a.s. e Triade s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via dei Mille, 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Portici, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Irene Coppola, con la quale è domiciliato in Napoli, presso a Segreteria del T.A.R.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Izzo Mario Costruzioni s.r.l. e Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C., rappresentate e difese dall&#8217;avv. Michele Spagna, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via A. D&#8217;Isernia, 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’atto del Comune di Portici n.8698/UT del 21/12/2012, con cui è stato aggiudicato l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di restauro e recupero funzionale del maneggio coperto del sito reale borbonico della Reggia di Portici;<br />	<br />
e per ottenere il risarcimento del danno ingiusto sofferto a causa dell’attività amministrativa in contestazione.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Portici;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione ed il ricorso incidentale di Izzo Mario Costruzioni s.r.l. e Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato il 18 gennaio 2013 e depositato il giorno 21 seguente, Co.Ge.P.Ar. Costruzioni Generali s.a.s. e Triade s.r.l. hanno premesso di aver partecipato, riunite in A.T.I., alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di restauro e recupero funzionale del maneggio coperto del sito reale borbonico della Reggia di Portici, indetta con bando pubblicato in G.U.R.I. n. 53 del 9 maggio 2012 e sul B.U.R.C. n. 33 del 21 maggio 2012. La parte ricorrente ha esposto che, in esito allo svolgimento delle operazioni di gara, l’appalto veniva aggiudicato all’A.T.I. Izzo Mario Costruzioni s.r.l. e Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C. (prima classificata con punti 79,50), con atto del dirigente del IV Settore del Comune di Portici n.8698/UT del 21 dicembre 2012. A sostegno dell’impugnazione di quest’ultimo provvedimento e degli atti di gara presupposti, l’A.T.I. ricorrente, graduato al secondo posto con punti 78,78, ha dedotto i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del D. Lgs. 163/2006 – violazione dei principi di buona fede, correttezza e par condicio – eccesso di potere – sviamento;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione della lex specialis, dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 3 della L. 241!990 – eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità manifesta e della carenza o insufficienza della motivazione – difetto di istruttoria – inammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria;<br />	<br />
3) ulteriore violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i>– violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 163/2006 – eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità manifesta e della carenza o insufficienza della motivazione – difetto di istruttoria – inammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria;<br />	<br />
4) violazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta – sviamento nell’esercizio del potere amministrativo.<br />	<br />
Oltre alla domanda impugnatoria la ricorrente ha contestualmente chiesto la condanna dell’intimata amministrazione comunale al risarcimento del danno ingiusto asseritamente sofferto a causa dell’attività amministrativa in contestazione.<br />	<br />
Si è costituito in resistenza il Comune di Portici, che ha controdedotto in merito alle censure formulate <i>ex adverso</i> e concluso con richiesta di reiezione delle domande attoree.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio anche l’A.T.I. Izzo Mario Costruzioni s.r.l. &#8211; Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. <br />	<br />
In data 1 marzo 2013 l’A.T.I. controinteressata ha depositato ricorso incidentale.<br />	<br />
Il rigetto della domanda cautelare è stato confermato a seguito di appello con ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 899 del 12 marzo 2013.<br />	<br />
Le parti hanno successivamente prodotto memorie difensive e documenti insistendo nelle rispettive richieste.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2013, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Nel presente giudizio si controverte circa la legittimità della procedura con la quale è stato aggiudicato all’A.T.I. Izzo Mario Costruzioni s.r.l. e Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C. l’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di restauro e recupero funzionale del maneggio coperto del sito reale borbonico della Reggia di Portici.<br />	<br />
2. Con il primo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante l’unitarietà della prospettazione, l’A.T.I. Co.Ge.P.Ar. Costruzioni Generali s.a.s. e Triade s.r.l., seconda classificata, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38, 46 e 48 del D. Lgs. 163/2006, dei principi di buona fede, correttezza e <i>par condicio</i> nonché il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili. La parte ricorrente assume che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il concorrente poi risultato vincitore anziché consentirgli, dopo l’aggiudicazione provvisoria (del 23.10.2012), di integrare la documentazione mancante, ivi comprese le attestazioni relative alle prestazioni di servizi eseguiti dall’ing. P. Milione quale giovane professionista. Per di più in tal modo sarebbe stato oltrepassato illegittimamente il termine di dieci giorni stabilito dal secondo comma del citato art. 48, da reputarsi come perentorio. <br />	<br />
Le doglianze sono infondate.<br />	<br />
2.1. Giova premettere che: <br />	<br />
&#8211; il bando prevedeva un importo a base di gara di complessivi € 1.901.917,47 (più IVA), di cui € 50.000,00 per la progettazione esecutiva ed € 1.803.774,25 per i lavori, riferibili alla categoria OG2 (prevalente) ed alla categoria OS2-A (scorporabile), se<br />
&#8211; le odierne controinteressate chiedevano di partecipare alla procedura in forma di ATI costituenda di tipo verticale, con l’impegno della capogruppo Izzo Mario Costruzioni ad eseguire il 100% dei lavori della categoria OG2 e della mandante Giovanna Izzo<br />
&#8211; lo stesso concorrente, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del codice dei contratti pubblici, richiamato anche nella <i>lex specialis</i>, in sede di presentazione dell’offerta indicava per l’attività di progettazione il costituendo R.T.P. – composto dalla<br />
2.2. In punto di fatto occorre poi precisare che:<br />	<br />
&#8211; con nota del 25.10.2012, il dirigente del V Settore del Comune di Portici ha chiesto alla prima classificata, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, di trasmettere la documentazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnic<br />
&#8211; con atto acquisito al protocollo comunale il 31.10.2012, le imprese destinatarie dell’invito trasmettevano, oltre alla copia conforme dei certificati camerali riferiti alla capogruppo ed alla mandante e a due attestati di buon esito di lavori pertinenti<br />
&#8211; con nota del 22.11.2012, la stazione appaltante, reputando non esaustiva la documentazione trasmessa con riguardo al R.T.P. indicato per la progettazione chiedeva di esibire (nel termine perentorio di giorni 8) <i>“- attestati di esecuzione servizi di c<br />
&#8211; con nota pervenuta al Comune di Portici il 30.11.2012, la provvisoria aggiudicataria, pur rilevando l’esaustività della documentazione già esibita, allegava comunque gli ulteriori atti richiesti. <br />	<br />
2.3. Ciò posto, pur volendo aderire all’orientamento secondo cui il termine di dieci giorni previsto dall’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 ha carattere perentorio (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sezione VI, 8 marzo 2012, n. 1321; contra, sotto la vigenza dell’art. 10, comma 4, della legge n. 109/94, Consiglio di Stato, Sezione V, 29 novembre 2004 n. 7758; T.A.R. Campania, Sezione VIII, 11 gennaio 2008, n. 144) – ed in disparte il fatto che il suo superamento nel caso concreto non appare imputabile alla concorrente, che ha ottemperato alle due richieste istruttorie nei termini assegnati, ma alla stazione appaltante – va osservato che la procedura in esame si caratterizza come appalto integrato, ex art. 53, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, avendo ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice. In tale caso, come disposto dal successivo comma 3, gli operatori economici “<i>devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. </i>[…]”. Ribadito che l’aggiudicataria ha optato per la seconda alternativa, avendo indicato i progettisti dei quali avvalersi, è dirimente rilevare che questi ultimi – diversamente dalle gare per l’affidamento degli incarichi di progettazione – non assumono la qualità di concorrenti (e, in caso di eventuale aggiudicazione, di titolari del rapporto contrattuale con l’amministrazione appaltante), trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara, queste ultime in possesso delle attestazioni s.o.a. per le prestazioni relative ai lavori (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV,. del 25 luglio 2005, n. 1237; T.A.R. Sardegna, Sezione I, 28 settembre 2010, n. 2270; T.A.R. Basilicata, Sezione I, 21 luglio 2011, n. 420). Invero, le citate previsioni del codice dei contratti pubblici utilizzano in proposito l’espressione “<i>concorrente</i>”, con la quale si riferiscono inequivocabilmente al solo operatore economico che presenta la domanda di partecipazione alla gara. Ne consegue che non poteva esigersi che l’A.T.I. partecipante alla gara per l’affidamento dell’appalto dovesse indicare le quote di partecipazione dei soggetti qualificati per la progettazione ex art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. 163 del 2006 né che avesse l’onere di produrre per gli stessi (peraltro nel termine perentorio di dieci giorni dalla prima nota del 25.10.2012) gli attestati di esecuzione ex art. 263, comma 1, lettera b, del d. P.R. n. 207 del 2010, pure richiesti dalla stazione appaltante (con la seconda nota del 22.11.2012). A maggior ragione, neppure poteva pretendersi a carico del concorrente, a pena di esclusione, l’onere di traduzione in lingua italiana delle attestazioni in lingua francese circa i servizi resi dall’arch. D. Repelin, trattandosi di documenti (lettere di incarico del Ministero della cultura e della comunicazione – Ambasciata di Francia presso la Santa Sede) non redatti dalla concorrente né integranti l’offerta, ex art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006. <br />	<br />
In definitiva, le doglianze appena scrutinate non meritano accoglimento, dovendosi ribadire che l’amministrazione comunale, con la seconda nota istruttoria, ha disposto l’acquisizione di documenti ultronei rispetto all’oggetto dell’attività di controllo di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, in quanto non attinenti alla stretta dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all’aggiudicataria.<br />	<br />
3. Col secondo motivo si sostiene che il sig. M. Sampaolesi, nella qualità di progettista del restauro delle pertinenze decorative, non avrebbe reso le dichiarazioni richieste (relative ai requisiti di ordine generale ed alle cause di esclusione ed incompatibilità), ai sensi dell’art. 38 del codice degli appalti e della prescrizione contenuta a pena di esclusione nel disciplinare di gara (pagine 34-38).<br />	<br />
La prospettazione è infondata.<br />	<br />
Osserva il Collegio che la questione è stata già affrontata nel corso della procedura dalla commissione di gara, la quale, dopo aver disposto in prima battuta l’esclusione dell’odierna controinteressata (in data 30.8.2012), successivamente, sulla scorta delle osservazioni presentate nell’istanza di riesame (il 6.9.2012), l’ha correttamente riammessa in gara (con atto del 19.9.2012). Infatti, come si evince dalla documentazione versata in giudizio, il sig. Sampaolesi ha reso tutte le dichiarazioni richieste quale legale rappresentante e direttore tecnico della società Giovanna Izzo Restauri s.a.s., mandante della costituenda A.T.I., qualificata per la categoria OS2, classifica IV, e per progettazione ed esecuzione fino alla classifica III. Invero, il D.M. n. 294 del 2000 – recante “<i>Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici</i>” – all’art. 4, lettera a), richiede, per la dimostrazione dell’idoneità tecnica, la “<i>presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell&#8217;impresa, restauratore di beni culturali</i>”, ed all’art. 7 definisce tale ultima figura. Dunque, in primo luogo, la società Giovanna Izzo Restauri, essendo in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione, di categoria adeguata sia per l’esecuzione che per la progettazione nonché della figura di restauratore di beni culturali, non era tenuta ad associare e/o indicare al riguardo altro progettista qualificato; né occorreva che il soggetto sopra indicato dovesse rendere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti morali e giuridici anche nella veste di progettista del restauro, trattandosi di un’inutile duplicazione di atti inidonea a soddisfare alcun apprezzabile interesse giuridico. D’altra parte, la lettura eccessivamente formalistica della prescrizione di gara suggerita dalla ricorrente destinerebbe la clausola espulsiva a sicura declaratoria di nullità, ai sensi dell’art.46, comma 1-bis, del D.Lgs n.146/2006 (comma inserito dall’art.4, comma 2, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011 n.70), per violazione del principio di tassatività della cause di esclusione oltre che di quelli di proporzionalità e ragionevolezza, atteso che, secondo quanto già sopra osservato, l’allegazione documentale è in grado di assicurare<i> aliunde</i> l’amministrazione circa la completezza delle dichiarazioni ed il possesso dei requisiti prestabiliti.<br />	<br />
4. Il residuo motivo si palesa inammissibile. <br />	<br />
L’A.T.I. Co.Ge.P.Ar.-Triade ha contestato, infatti, l’atto (datato 17.1.2013) con cui l’amministrazione ha riscontrato negativamente la diffida diretta a sollecitare il potere di autotutela ex art. 243 bis del D. Lgs. 163/2006, atto che, limitandosi a ribadire le precedenti determinazioni, assume natura meramente confermativa e, in quanto tale, non è autonomamente impugnabile.<br />	<br />
5. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va respinto siccome infondato. <br />	<br />
5.1. Il ricorso incidentale proposto dall’A.T.I. controinteressata deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
5.2. La peculiarità e novità delle questioni trattate giustifica l’equa compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fermo restando che il contributo unificato per legge va posto a carico della parte soccombente. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n.367/2013, così statuisce:<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso principale;<br />	<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale;<br />	<br />
&#8211; compensa le spese di giudizio;<br />	<br />
&#8211; pone il solo contributo unificato a carico della parte soccombente.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Michele Buonauro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5751/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.5751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-11-2008-n-5751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-11-2008-n-5751/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-11-2008-n-5751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.5751</a></p>
<p>Pres. G. Trotta – Est. S. De Felice ETR Esazione Tributi spa (Avv.ti G. Visentini e E. Tonelli) c/ Agenzie delle Entrate-Direzione Centrale e Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato). sul diniego alle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi del rimborso relativo alle spese per l&#8217;affidamento a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-11-2008-n-5751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.5751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-11-2008-n-5751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.5751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Trotta – Est. S. De Felice<br /> ETR Esazione Tributi spa (Avv.ti G. Visentini e E. Tonelli) c/ Agenzie delle <br />Entrate-Direzione Centrale e Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv.<br /> Stato).</span></p>
<hr />
<p>sul diniego alle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi del rimborso relativo alle spese per l&#8217;affidamento a terzi di attività non previste dalla legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio pubblico – Riscossione tributi – Aziende concessionarie &#8211; Rimborso spese – Diniego – Legittimità – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di riscossione dei tributi, premesso che l’art. 1, lett. e), della legge 337/1998 non ha portata generale, ma riguarda solo la fattispecie peculiare relativa alle spese alla riscossione di somme successivamente sgravate o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali, si deve ritenere legittimo il diniego con il quale l’Agenzia delle entrate ha rifiutato, alle aziende concessionarie del servizio, il rimborso delle spese per l’affidamento a terzi del compito di acquisire visure ipotecarie e catastali, in quanto attribuire al concessionario le ulteriori spese, anche non necessarie, ponendole a carico dei debitori, significherebbe violare il precetto costituzionale di cui all’art. 23 (e anche dell’art. 53) secondo il quale non possono essere imposte ulteriori prestazioni patrimoniali ai cittadini se non in base alla legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso r.g.n. 3743/2007 proposto in appello da <br />
<b>ETR Esazione Tributi spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., anche in qualità di società incorporante della Sesit Puglia, servizio esazione imposte e tributi spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Gustavo Visentini e Enrico Tonelli, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma alla Piazza Barberini n.12, e sul ricorso r.g.n. 3744/2007 proposto in appello da ETR Esazione Tributi spa, in persona del legale rappresentante p.t., anche in qualità di società incorporante della Sesit Puglia, servizio esazione imposte e tributi spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Gustavo Visentini e Enrico Tonelli, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma alla Piazza Barberini n. 12, entrambi proposti</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale</b> nonché <b>Ministero dell’Economia e delle finanze,</b> in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici <i>ope legis</i> domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Melis Giuseppe</b>, non costituito;</p>
<p>per l’annullamento<br />
per il primo dei ricorsi, delle sentenze 15579/2006 e 15588/2006 e per il secondo, della sentenza 15588 del 2006, depositate in data  22 dicembre 2006 con le quali il TAR Lazio, sede di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla attuale appellante per l’annullamento  della risoluzione n. 1/E del 3 gennaio 2005 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrazione, avente ad oggetto “Rimborso delle spese esecutive di cui al decreto dirigenziale 21 novembre 2000. Precisazioni”.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della appellata amministrazione statale;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 4 novembre 2008 il Consigliere Sergio De Felice;<br />
Uditi l’avv. Gustavo Visentini e l’Avvocato dello Stato Fedeli;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorsi proposti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le società attuali appellanti, concessionarie del servizio nazionale della riscossione, hanno impugnato la risoluzione del 3 gennaio 2005 con la quale la Agenzia delle entrate ha previsto il diniego, alle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi, del rimborso delle spese per l’affidamento a terzi del compito di eseguire visure ipotecarie e catastali e di richiedere certificati ipotecari e catastali.<br />
Le ricorrenti deducevano che il provvedimento impugnato incideva su una situazione giuridica definita con decreto dirigenziale del 21 novembre 2000 che in conformità a legge aveva riconosciuto ai concessionari il diritto a ottenere in via integrale il rimborso delle suddette spese e quindi anche delle spese documentate sostenute nell’affidare a terzi una serie di attività indispensabili per la riscossione coattiva.<br />
In particolare, il problema affrontato con la circolare riguarderebbe le novità legislative introdotte dalla legge finanziaria del 2005, che avrebbe aggravato l’onere per il rimborso spettante ai concessionari a carico dei debitori morosi o degli enti impositori.<br />
Il giudice di primo grado, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo e l’interesse a ricorrere per la lesività attuale dell’atto impugnato, rigettava i proposti vizi di eccesso di potere e violazione di legge sotto vari profili, ritenendo legittimo l’operato dell’amministrazione.<br />
Negli atti di appello proposti (r.g.nn.3743 e 3744 del 2007), il primo (3743 del 2007) avverso le due diverse ma medesime sentenze (numero 15579 e 15588 del 2006), il secondo (3744 del 2007) solo avverso la seconda (numero 15588 del 2006) si espone la riforma del 1999 del servizio di riscossione al fine di recuperare efficienza al sistema della riscossione; si fa inoltre riferimento all’obbligo dei concessionari di individuare i beni dei debitori e il loro valore, nonché di verificare la esistenza di vincoli ai fini della iscrizione di ipoteca su di essi, a cui segue la eventuale fase espropriativa; si sostiene la necessità della autoorganizzazione delle attività di visura e certificazione ipocatastale anche mediante il ricorso a soggetti terzi; si fa riferimento alle innovazioni normative in materia di “riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecarie apportate dalla legge finanziaria del 2005 (il divieto di riutilizzo dei dati o meglio, il riutilizzo solo dietro pagamento di tributo); si fa riferimento al regime del rimborso delle spese anteriore all’impugnato provvedimento (riferimento alle Tabelle A e B, la prima in misura fissa per le spese relative alle procedure esecutive, la seconda per il rimborso “anche” delle spese vive sostenute “per quelle attività…necessariamente compiute da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva”); si descrive l’oggetto della impugnata risoluzione, che avrebbe introdotto un ulteriore illegittimo requisito, e cioè “la stretta connessione tra la rimborsabilità di una spesa viva e la sua riconducibilità ad un’attività il cui affidamento a terzi avviene sulla base di una disposizione di legge”.<br />
Con gli appelli si lamenta la erroneità della impugnata sentenza per violazione di legge e eccesso di potere sotto  svariati profili.<br />
Si deduce che per legge (articolo 17 comma 6 D.Lgs.112/1999) il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale “sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso”.<br />
L’articolo 1 della legge delega337 del 1998 prevederebbe il diritto inderogabile del concessionario al rimborso dei costi effettivamente sostenuti.<br />
A sostegno di tale tesi parte appellante menziona gli articoli 2777 e 2846 c.c. e 95 e 474 c.p.c..<br />
Si sostiene che l’articolo 17 sesto comma del D.Lgs.112/1999 possa attribuire alla tabella un valore ricognitivo e che il decreto dirigenziale può specificare solo la misura e le modalità del rimborso ma non può mai escludere il diritto del concessionario a riceverlo in relazione alle spese effettivamente sostenute.<br />
Si contestano le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice sulla base della interpretazione letterale dell’art. 1 lettera e) legge delega 337 del 1998, della disciplina civilistica e della specialità dell’art. 17 sesto comma D.Lgs.112/1999, nonché per la mancanza di necessarietà del ricorso a terzi.<br />
Si contesta la pronuncia di inammissibilità rispetto alla impugnativa del decreto dirigenziale del 2000, impugnato quale atto presupposto; si chiede la riforma della impugnata sentenza.<br />
Si è costituita la appellata amministrazione statale, chiedendo il rigetto degli appelli perché infondato.<br />
Alla udienza pubblica del 4 novembre 2008 le cause sono state trattenute in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.In via preliminare – in disparte il  rilievo secondo cui, <i>a rigore</i>, avverso due diverse sentenze vanno proposti due diversi appelli (il gravame unico rivolto avverso diverse sentenze quanto alle parti è inammissibile nel processo amministrativo, <i>ex plurimis</i>, Consiglio di Stato, IV, 14.7.1997, n. 806), che si ritiene di superare, affrontando la controversia nei suoi aspetti sostanziali per completezza di giudizio e sulla base di un principio di conservazione sostanziale degli atti &#8211; occorre disporre la obbligatoria riunione dei su indicati appelli ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., in quanto i diversi (ma uguali nei contenuti) appelli sono proposti anche avverso la medesima sentenza (15588 del 2006), oltre alla evidente connessione oggettiva e in parte soggettiva (essendo l’articolo 335 c.p.c. applicabile anche al processo amministrativo, deve essere disposta la riunione di appelli rivolti avverso la stessa sentenza, Consiglio di Stato, IV, 19 febbraio 2007, n. 889).<br />
2.Nel merito gli appelli sono infondati.<br />
Si discute in ordine alla legittimità della  risoluzione del 3 gennaio 2005 con la quale la Agenzia delle entrate ha previsto il diniego, alle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi, del rimborso delle spese per l’affidamento a terzi del compito di eseguire visure ipotecarie e catastali e di richiedere certificati ipotecari e catastali.<br />
3. E’ infondato il primo motivo di appello con il quale parte appellante, nel richiamare la tabella A,  fa richiamo alle norme del codice civile e del codice di procedura civile, che stabiliscano che vengono poste a carico del debitore tutte le spese sopportate dal creditore per l’espletamento delle procedure esecutive, spese che sono qualificate dalla legge come crediti privilegiati e preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.<br />
Parte appellante sostiene che l’articolo 17 comma 6 del D.Lgs.112 del 1999 abbia inteso attribuire alla tabella un valore meramente ricognitivo delle spese a  carico del debitore, perché non si potrebbe modificare il dettato della legge 337 del 1998 che all’articolo 1 lettera e) imporrebbe alla amministrazione il rimborso delle spese <i>effettivamente </i>sostenute ai fini della riscossione secondo i principi generali in materia di procedure esecutive.<br />
4. Gli assunti di parte appellante sono infondati.<br />
La previsione di rimborso delle spese <i>effettive</i> (effettivamente sostenute) in base all’articolo 1 richiamato da parte appellante non ha portata generale, ma riguarda solo la fattispecie peculiare relativa alle spese relative alla riscossione di somme successivamente sgravate o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali.<br />
In realtà la legge delega all’articolo 1, lettera e) prevede, quale criterio direttivo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, un “sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, <i>nonché</i> (<i>in aggiunta</i>) alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese <i>effettivamente</i> sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali…”.<br />
Da tale (principio, quale norma giuridica generale o) criterio direttivo, quale finalità della norma delegante, si evince che il rimborso delle spese effettive non abbia portata generale, ma riguardi esplicitamente (e quindi eccezionalmente) solo la peculiare fattispecie relativa alle spese relative alla riscossione di somme successivamente sgravate o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali. <br />
In ogni altra ipotesi la previsione di legge attribuisce prima al decreto legislativo e poi al Ministero un intervento normativo volto alla fissazione di criteri al fine di normalizzare i costi e i corrispettivi della riscossione e nel fissare una previsione di un sistema di compensi remunerativi collegati.<br />
L’articolo invocato della legge delega  non fornisce quindi  una disciplina inderogabile e interamente precettiva o predeterminata totalmente,  ma fornisce  un criterio direttivo di delega, lasciando certamente, come nella sua natura, al legislatore delegato la individuazione delle spese effettivamente rimborsabili coerentemente con il contenuto economico della concessione di riscossione.<br />
L’articolo 1 ha inteso modificare le norme preesistenti e in particolare l’art. 61 comma 5 ultimo periodo del DPR 43 del 1988, in base al quale in caso di inesigibilità del credito tale diritto era riconosciuto (e solo in tale caso) e il relativo costo gravava sull’ente creditore soltanto per la metà dell’importo delle spese e non per l’intero e effettivo onere sostenuto.<br />
5.Non corrisponde quindi al vero che la normativa richiamata attribuisca al concessionario il rimborso di ogni spesa affrontata per le procedure esecutive, compreso ogni tipo di affidamento a terzi anche al di fuori di una comprovata necessità.<br />
L’articolo 17, comma sesto, del D.Lgs.112 del 1999 a proposito della remunerazione del servizio di riscossione, prevede che al concessionario spetti il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, <i>sulla base</i> di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico: a) dell’ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all’art. 19, comma 1; b) del debitore, negli altri casi.<br />
Pertanto, la <i>remunerazione</i> del concessionario avviene anche attraverso il <i>rimborso</i> – ma non in assoluto – delle spese relative alle procedure esecutive.<br />
Si specifica nella normativa che il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spetta non in assoluto, ma <i>sulla base di una tabella approvata con decreto ministeriale</i>, con il quale sono stabilite anche le modalità di erogazione del rimborso stesso.<br />
6.Come bene ha osservato il primo giudice, vale la ulteriore considerazione secondo cui attribuire al concessionario le ulteriori spese, anche non necessarie, ponendole a carico dei debitori, significherebbe violare il precetto costituzionale di cui all’art. 23 (e anche dell’art. 53) secondo il quale non possono essere imposte ulteriori prestazioni patrimoniali (nella specie, l’affidamento ingiustificato a terzi al fine della visura ipotecaria o catastale) ai cittadini se non in base alla legge.<br />
7.E’ altresì errato il richiamo svolto all’art. 49 DPR 603 del 1972, che rinvia alla disciplina codicistica generale, così come ogni richiamo alla disciplina sia del codice civile che del codice di rito.<br />
Come già osservato dal primo giudice, tutte le norme richiamate, rispondenti al generale principio delle spese che si aggiungono al debito o alle spese del processo, non possono essere traslate <i>tout court</i> nel rapporto di concessione del servizio nazionale della riscossione, se non altro perché si è in presenza di tre soggetti al posto dei due previsti dal codice civile e di procedura, in quanto oltre al debitore e al creditore esiste anche il concessionario.<br />
Come è noto, compito principale del concessionario è la riscossione delle entrate tributarie e di altre entrate pubbliche, che devono poi essere trasferite alla tesoreria dello Stato.<br />
Il concessionario <i>non </i>è però <i>titolare</i> dei crediti da riscuotere, ma <i>è soltanto incaricato</i> della riscossione, tanto che le controversie sui crediti da riscuotere non vanno promosse nei suoi confronti, ma nei confronti dell’ente impositore.<br />
Pertanto, non in modo pertinente, viene richiamato il principio della soccombenza delle spese processuali (in ragione del quale al di fuori della ipotesi di compensazione reciproca, la giurisprudenza ritiene che la parte totalmente vittoriosa non possa essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese del giudizio).<br />
L’articolo 91 c.p.c. riguarda la condanna alle spese della parte soccombente in giudizio; l’art. 95 c.p.c. stabilisce che in caso di processi di esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente sono a carico di chi ha subito l’esecuzione.<br />
Vale inoltre la considerazione che il rinvio effettuato dall’art. 49 alla normativa generale non vale in caso di disciplina <i>speciale</i> di settore, come nella specie.<br />
8.A parte la questione della eventuale inammissibilità- che vale nella ottica della impugnazione in sede di legittimità dell’atto amministrativo generale, lesivo, immediatamente impugnabile e non invece, per esempio, nella ottica della giurisdizione esclusiva sul rapporto tra ente pubblico e gestore del servizio pubblico di riscossione o sul rapporto tra concedente e concessionario, dal quale sono esclusi però compensi, indennità e altro – il decreto del 21 novembre 2000 aveva già precisato che il diritto al rimborso è riconosciuto “per quelle attività riportare nella tabella in allegato B, <i>necessariamente </i>compiute da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva”.<br />
Si ripete, a parte la questione della parziale inammissibilità, rilevata già dal primo giudice (perché <i>in parte qua</i> l’atto impugnato sarebbe <i>riproduttivo</i> di quello precedente di cinque anni prima), deve ritenersi logico, ragionevole e non contraddittorio il richiamo al requisito della necessità dell’affidamento a terzi delle attività di acquisizione delle visure ipotecarie e catastali ai fini della riscossione e tale requisito è stato solo <i>ulteriormente specificato</i> nell’atto del 2005, con conseguente infondatezza delle censure di eccesso di potere, contraddittorietà, sviamento di potere.<br />
9.Attesa la legittimità della fissazione del requisito della necessarietà al ricorso a terzi,  parte appellante, peraltro, oltre il richiamo generico a normative sfavorevoli introdotte con la legge finanziaria,  non adduce alcun elemento o principio di prova  dal quale dedurre le asserite inefficienze dell’anagrafe tributaria e la impossibilità di accedere con affidabilità alle visure catastali, tali da rendere necessario e giustificato, come si assume, <i>un ricorso sistematico  e</i> <i>incontrollato </i>a collaboratori specializzati esterni.<br />
10.Per le considerazioni sopra svolte, gli appelli vanno respinti. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, così provvede:<br />
previa riunione, rigetta gli appelli, confermando le impugnate sentenze. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  4 novembre 2008, con l’intervento dei magistrati:<br />
Gaetano Trotta			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo			Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi		Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni				Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice			Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-11-2008-n-5751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.5751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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