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	<title>5748 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5748 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-8-2019-n-5748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-8-2019-n-5748/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5748</a></p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente, Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore; (Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Pasquali c. Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Lioi e Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Renato Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-8-2019-n-5748/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-8-2019-n-5748/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5748</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente, Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore;  (Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Pasquali c. Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Lioi e Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Renato Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi , n. 32; C. P., non costituita in giudizio; Associazione E. S. C., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino La Lumia e Mario Esposito)</span></p>
<hr />
<p>Il criterio della vicinitas, soprattutto in materia edilizia, quale autonoma e sufficiente situazione legittimante dei soggetti che chiedano la tutela al giudice amministrativo avverso titoli edilizi rilasciati a soggetti circonvicini, non costituisce principio giurisprudenziale consolidato, ritenendosi talvolta che il ricorrente debba sempre fornire anche la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Edilizia ed Urbanistica &#8211; diritto ad un ambiente urbano tranquillo e sicuro &#8211; legittimazione al ricorso al G.A. &#8211; cittadini residenti &#8211; criterio della vicinitas &#8211; rilievo.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il criterio della vicinitas, soprattutto in materia edilizia, quale autonoma e sufficiente situazione legittimante dei soggetti che chiedano la tutela al giudice amministrativo avverso titoli edilizi rilasciati a soggetti circonvicini, non costituisce principio giurisprudenziale consolidato, ritenendosi talvolta che il ricorrente debba sempre fornire anche la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla Salute ed all&#8217;Ambiente: tuttavia, la concreta posizione degli interessati rispetto all&#8217;immobile per cui è lite, la non contestata attività  svolgentesi nell&#8217;immobile de quo, Â la notoria situazione (nel caso di specie) di degrado urbano dell&#8217;area, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere &#8211; non irragionevolmente &#8211; sussistente una effettiva situazione di vulnus in capo alla parte ricorrente in relazione sia al diritto ad un ambiente urbano tranquillo e sicuro, sia in relazione, conseguentemente, anche al valore commerciale degli immobili di loro proprietà .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/08/2019<br /> <strong>N. 05748/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05479/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 5479 del 2010, proposto dal Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco <em>pro-tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Pasquali, con il quale è domiciliato presso gli uffici comunali in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;  <strong><em>contro</em></strong><br /> <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Lioi e Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Renato Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi , n. 32; Carla Pazzaglia, non costituita in giudizio;<br /> Associazione E. S. C., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino La Lumia e Mario Esposito, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Mario Esposito in Roma, via Lattanzio, 66;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II n. 1853/2010, resa tra le parti, concernente l&#8217;assegnazione di un immobile di proprietà  comunale;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di <em>Omissis</em>;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Associazione-E. S. C., che ha spiegato anche appello incidentale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Rosalda Rocchi, in sostituzione dell&#8217;avv. Pasquali, Filippo Lattanzi, in sostituzione dell&#8217;avv. Esposito, e Renato Lioi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Il signor C. S. e gli altri cittadini segnati in epigrafe, tutti residenti in Roma alla via dei Volsci nel quartiere S. Lorenzo, asserendo di aver più¹ volte, ma inutilmente, chiesto l&#8217;intervento dell&#8217;autorità  comunale per porre fine al grave degrado della zona, caratterizzato in modo intollerabile da un&#8217;incontrollata, intesa, disordinata e anche pericolosa vita notturna (per la presenza tra l&#8217;altro di un locale denominato &#8220;Dimmi di sì&#8221;, fonte di rilevante disturbo per la quiete pubblica fino a tarda notte), chiedevano al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza n. 12 del 18 febbraio 2009, con cui il Sindaco di Roma aveva disposto l&#8217;assegnazione a favore dell&#8217;Associazione E. S. C. (d&#8217;ora in avanti, anche solo Associazione), centro sociale occupante abusivo di altro immobile privato dal quale era stato sgomberato, d&#8217;un grande fabbricato di proprietà  comunale al tempo adibito a rimessa dell&#8217;AMA, sito alla via del Verano n. 78, ma con ingresso pure in via dei Volsci n. 159, ossia a poca distanza dalle loro abitazioni.<br /> L&#8217;impugnativa, rivolta, se ed in quanto necessario anche alle deliberazioni del Consiglio comunale di Roma n. 26 del 2 febbraio 1995 e n. 202 del 3 ottobre 1996, era affidata a due articolati gruppi di censure.<br /> 2. Nella resistenza del Comune di Roma (il quale deduceva l&#8217;infondatezza del ricorso, stante, per un verso, la sussistenza in capo alla predetta Associazione di tutti i presupposti legittimanti l&#8217;assegnazione a termini delle previsioni di cui alle deliberazioni consiliari n. 26 del 2 febbraio 1995 e n. 202 del 3 ottobre 1996 e, per altro verso, la provvisorietà  della predetta assegnazione) e dell&#8217;Associazione (la quale eccepiva il difetto assoluto di giurisdizione, la tardività  dell&#8217;avverso ricorso e comunque l&#8217;infondatezza di tutte le censure sollevate), l&#8217;adito tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, respinte le eccezione di inammissibilità  del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione (negando, per un verso, che nel caso di specie ricorresse un&#8217;ipotesi di azione popolare, essendo quella dei ricorrenti una sicura posizione di interesse legittimo, fondandosi il relativo interesse sui criteri della cd. <em>vicinitas</em> e dello stabile collegamento territoriale dei ricorrenti, e, per altro verso, rilevando che era in contestazione la legittimità  della concessione di un bene pubblico in veste autoritativa &#8211; l. 7 dicembre 2000 n. 383) e di tardività  dello stesso (non essendo stato provato dalle parti resistenti la piena conoscenza da parte dei ricorrenti dell&#8217;ordinanza impugnata in un momento anteriore al sessantesimo giorno precedente la notifica del predetto ricorso), accoglieva il ricorso ed annullava l&#8217;ordinanza impugnata.<br /> In particolare il predetto tribunale condivideva la tesi dei ricorrenti secondo cui per ottenere l&#8217;assegnazione d&#8217;un immobile pubblico in comodato, ai sensi dell&#8217;art. 33, c. 1 della l. 383 del 2000, un&#8217;associazione di promozione sociale doveva essere iscritta nell&#8217;apposito registro di cui all&#8217;art. 7 stessa legge, condizione necessaria per fruire dei benefici indicati nella stessa legge (art. 8, c. 4), di cui pacificamente non era in possesso l&#8217;Associazione; detta iscrizione del resto non costituiva un mero adempimento formale, ma implicava la sottoposizione delle associazioni ad una delibazione sull&#8217;effettività  dello svolgimento di attività  d&#8217;utilità  sociale, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà  e della dignità  degli associati e, se del caso, di tutti i soggetti terzi che ne condividessero tali scopi o se ne accostassero, pur senza un rapporto organico con il sodalizio; così che non era sufficiente una generica correlazione con le deliberazioni consiliari n. 26/95 e 202/96, precedenti all&#8217;entrata in vigore della l. 383/2000, non potendo neppure utilmente richiamarsi, ai fini della legittimità  dell&#8217;atto impugnato, la differenza tra comodato e concessione, non emergendo di quest&#8217;ultima nel caso di specie i presupposti, nemmeno nella presenza di un canone alquanto ridotto e del tutto simbolico.<br /> Con riferimento alle censure sollevate col secondo mezzo di ricorso il predetto tribunale riteneva sussistente anche il vizio di difetto di motivazione dell&#8217;ordinanza impugnata, rilevando che essa non conteneva alcun riferimento alle attività  di forte rilevanza sociale svolte dell&#8217;Associazione o al possesso parte di quest&#8217;ultima dei requisiti di legge (l. 383/2000), concludendo così che il rapporto instaurato tra P.A. intimata e controinteressata fosse proprio un comodato costituito a trattativa privata senza previa gara, in deroga tanto all&#8217;art. 12 della l. 241 del 1990, quanto all&#8217;art. 33, c. 1 della l. 383 del 2000.<br /> 3. Il Comune di Roma, ora Roma Capitale, il 31 maggio 2010 impugnava la predetta sentenza e ne chiedeva la riforma, deducendo innanzitutto l&#8217;erroneità  del rigetto sia dell&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso introduttivo del giudizio per difetto di interesse (in quanto il provvedimento impugnato costituiva in realtà  lo strumento per la realizzazione della finalità  di aggregazione sociale nel quartiere di San Lorenzo, così che i ricorrenti non potevano rispetto al predetto provvedimento impugnato una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata), sia di tardività  dello stesso; quanto al merito lamentava l&#8217;erronea accoglimento da parte del primo giudice delle tesi dei ricorrenti, negando la necessità  dell&#8217;iscrizione dell&#8217;Associazione ex l. 383 del 2000, in quanto tale iscrizione sarebbe stata solo facoltativa e connessa alle agevolazioni fiscali e sottolineando che la l. 11 agosto 1991 n. 266 individuava le associazioni di promozione sociale, prevendendo l&#8217;assegnazione in loro favore di immobili pubblici connessi a fini istituzionali, e non mancando di evidenziare che la tenuità  del canone, su cui si era appuntata l&#8217;attenzione del tribunale, non poteva assurgere ad elemento decisivo della pretesa illegittimità  del provvedimento impugnato.<br /> 4. L&#8217;Associazione E. S. C. si costituiva sostanzialmente aderendo alle conclusioni dell&#8217;amministrazione appellante e spiegando altresì appello incidentale, con il quale sottolineava l&#8217;assenza di requisiti di manifesta fondatezza nel ricorso introduttivo che potessero giustificare l&#8217;adozione della sentenza in forma abbreviata, ribadiva le eccezioni di inammissibilità  del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per carenza di interesse e di tardività  dello stesso, mentre, quanto al merito, negava anch&#8217;essa la necessità  dell&#8217;iscrizione ex l. 383 del 2000, insistendo sull&#8217;essenza concessoria dell&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile.<br /> Resistevano al gravame anche i ricorrenti in primo grado, deducendo l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello (in quanto avrebbe omesso di impugnare la parte di sentenza che aveva censurato l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile senza previa gara o regole predeterminate) e nel merito chiedendone il rigetto, stante &#8211; a loro avviso &#8211; la sostanziale correttezza della sentenza impugnata; peraltro venivano riproposti i motivi di censura spiegati in primo grado e non esaminati, circa la mancata valutazione delle disposizioni in materia di sicurezza nel collocare nello stabile <em>de quo </em>un&#8217;associazione a scopo aggregativo.<br /> 5. All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 luglio 2019 la causa è passata in decisione.<br /> 6. L&#8217;appello principale del Comune di Roma è infondato.<br /> 6.1. Non è meritevole infatti di favorevole considerazione la censura con cui l&#8217;amministrazione capitolina ha innanzitutto reiterato l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso di primo grado per la asserita carenza di legittimazione dei ricorrenti in quanto non titolari di una posizione soggettiva qualificata e differenziata rispetto alla comunità  residente nel quartiere San Lorenzo, criticando sul punto la decisione del giudice di primo grado che aveva assunto a tal fine il criterio della <em>vicinitas</em> rispetto all&#8217;immobile gestito dall&#8217;Associazione intimata, criterio ritenuto dall&#8217;appellante non sufficiente e da cui sarebbe derivato il difetto assoluto di giurisdizione.<br /> Non sfugge alla Sezione che il criterio della <em>vicinitas,</em> soprattutto in materia edilizia, quale autonoma e sufficiente situazione legittimante dei soggetti che chiedano la tutela al giudice amministrativo avverso titoli edilizi rilasciati a soggetti circonvicini, non costituisca principio giurisprudenziale consolidato, ritenendo talvolta che il ricorrente debba sempre fornire anche la prova concreta del <em>vulnus</em> specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute ed all&#8217;ambiente (Cons. Stato, V, 22 marzo 2016 n. 1182).<br /> Con riferimento tuttavia alla fattispecie in esame occorre rilevare che la concreta posizione degli interessati rispetto all&#8217;immobile di cui si tratta, la non contestata attività  che si svolge nel predetto immobile ad opera o su iniziativa dell&#8217;Associazione, la notoria situazione di degrado urbano dell&#8217;area (fatti tutti non smentiti, nè contestati dall&#8217;appellante), costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere &#8211; non irragionevolmente &#8211; sussistente una effettiva situazione di <em>vulnus</em> in capo ai ricorrenti in relazione sia al diritto ad un ambiente urbano tranquillo e sicuro, sia in relazione, conseguentemente, anche al valore commerciale degli immobili di loro proprietà .<br /> 6.2. E&#8217; ugualmente da respingere è il motivo di gravame con cui è stata riproposta la censura di tardività  del ricorso di primo grado.<br /> Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui non solo incombe sul resistente che eccepisca l&#8217;irricevibilità  di un ricorso per tardività  l&#8217;onere di fornire gli elementi di prova posti a fondamento della sua eccezione, non potendo lo stesso efficacemente invocare l&#8217;inversione di tale onere della prova (Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2018, n. 5843), per quanto tale prova deve essere assistita da rigorosi e univoci riscontri, ossia da elementi documentali dai quali possa arguirsi con assoluta certezza il momento della piena conoscenza dell&#8217;atto o del fatto (Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4962).<br /> Nel caso di specie tale rigorosa prova delle asserita tardività  non risulta essere stata data, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, in quanto il mero richiamo alla circostanza che sia stata fatta una petizione popolare (contro la presenza del centro sociale), ancorchè la stessa possa essere stata anche firmata da tutti o da alcuno dei ricorrenti, non integra gli estremi di per sì© della piena conoscenza del provvedimento amministrativo di concessione o assegnazione dell&#8217;immobile all&#8217;Associazione.<br /> 6.3. Quanto al motivo sub 2), che investe il merito della questione, ossia se l&#8217;Associazione E. S. C. poteva essere assegnataria in comodato o in concessione dell&#8217;immobile, la Sezione è dell&#8217;avviso che esso sia infondato.<br /> A fronte della tesi dell&#8217;appellante amministrazione secondo cui il tipo di rapporto giuridico (concessione o comodato) non rileverebbe ai fini della vicenda in esame, giacchè l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile sarebbe stata possibile ai sensi della l. 7 dicembre 2000 n. 383, poichè si trattava di un&#8217;associazione di promozione sociale (in particolare in virtà¹ del comma 1 dell&#8217;art. 32, secondo il quale<em>&#8220;Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà , non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività  istituzionali&#8221;), </em>così che l&#8217;iscrizione nel registro nazionale tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per gli affari sociali &#8211; sarebbe stata del tutto volontaria e determinante esclusivamente di agevolazioni fiscali, senza le conseguenze ostative affermate nella sentenza impugnata (tanto più¹ che il successivo comma 4 stabilisce che <em>&#8220;Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 2, che svolgono attività , rispettivamente, in Ã mbito regionale o provinciale&#8221;</em>), deve rilevarsi che la censura ignora il ragionamento del giudice di primo grado, secondo il quale l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile è avvenuta in violazione dell&#8217;art. 8 comma 4 della stessa l. 383 del 2000, per cui<em>&#8220;L&#8217;iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali (&#038;)&#8221;</em>; con l&#8217;assegnazione ci deve essere una convenzione che regola i rapporti tra ente assegnante ed Associazione assegnataria, così come è innegabile che il comodato o la concessione che sia non può che essere un beneficio previsto dalla l. 383/2000, soprattutto alla stregua della previsione di cui all&#8217;art. 32, comma 1, prima richiamata e del contenuto residuo dello stesso art. 32, laddove si prevedono stanziamenti di somme a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, rafforzandosi così il ragionamento posto a fondamento della sentenza impugnata.<br /> Nè può avere valore l&#8217;argomento, comunque debole, per cui la previsione della concessione in comodato di cui all&#8217;art. 32 della l. 383 del 2000 è inserita nella Sezione II del Capo III della stessa legge, intitolata <em>&#8220;Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni&#8221;</em>, intitolazione dalla quale, secondo l&#8217;appellante amministrazione, discenderebbe un ipotetico condizionamento da parte dell&#8217;iscrizione ai registri in parola per le sole agevolazioni fiscali: la tesi non è convincente, visto che in realtà  l&#8217;intitolazione investe in generale le agevolazioni e dunque tale dizione prova il contrario di quanto sostenuto nell&#8217;appello, ossia che la dimostrazione della meritevolezza di fatto dell&#8217;attività  svolta dall&#8217;associazione di promozione sociale, va verificata solo tramite la predetta iscrizione.<br /> Del resto la stessa l. 11 agosto 1986, n. 266, invocata dall&#8217;appellante prevede ai primi quattro commi dell&#8217;art. 6 che <em>&#8220;1. Le regioni e le province autonome disciplinano l&#8217;istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.</em><br /> <em>2. L&#8217;iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.</em><br /> <em>3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all&#8217;articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.</em><br /> <em>4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l&#8217;effettivo svolgimento dell&#8217;attività  di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato&#8221;</em>.<br /> L&#8217;iscrizione nello specifico registro era condizione necessaria anche nella previgente l. 266 del 1986 per accedere alle varie agevolazioni, tra cui ogni tipo di convenzione, alle quali erano accomunate anche quelle fiscali, le quali dunque non possono appartenere ad un genere diverso dalle altre forme generali di contributi.<br /> 6.4. Le considerazioni svolte confermano la correttezza della sentenza impugnata e rendono prive di autonoma rilevanza le censure sollevate con l&#8217;ultimo motivo di censura, in ordine alle ragioni poste a fondamento, in quanto queste ultime non potrebbero mai autonomamente giustificare e rendere legittima l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile all&#8217;Associazione E. S. C. che, in quanto associazione culturale come tale, non poteva essere destinataria di quell&#8217;assegnazione.<br /> 7. E&#8217; da respingere anche l&#8217;appello incidentale dell&#8217;Associazione E. S. C., le cui censure sostanzialmente coincidono con quelle sollevate con l&#8217;appello principale dal Comune di Roma, sin qui esaminato con esito negativo.<br /> 8. L&#8217;infondatezza degli appelli principale e incidentale priva di rilevanza anche le eccezioni sollevate dagli appellati ed esime la Sezione dall&#8217;esaminare le censure riproposte ex art. 101 c. p.a.<br /> 9. In conclusione i due appelli, principale ed incidentale, devono essere respinti.<br /> La natura delle questioni trattate e la risalenza della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello principale del Comune di Roma e su quello incidentale spiegato dall&#8217;Associazione E. S. C., li respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2007 n.5748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-28-5-2007-n-5748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-28-5-2007-n-5748/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-28-5-2007-n-5748/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2007 n.5748</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. M. Francavilla Gaetano De Nigris, Annarita De Nigris e Rosario De Nigris (Avv.ti Angelo Lombardi e Pellegrino Cavuoto) c. Comune di Benevento (Avv. Antonio Caroscio) e nei confronti di CISEB s.p.a. (n.c.). sul riparto di giurisdizione in materia urbanistico-edilizia in virtù delle statuizioni della Corte Costituzionale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. M. Francavilla <br /> Gaetano De Nigris, Annarita De Nigris e Rosario De Nigris (Avv.ti Angelo Lombardi e Pellegrino Cavuoto) c. Comune di Benevento (Avv. Antonio Caroscio) e nei confronti di CISEB s.p.a. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in materia urbanistico-edilizia in virtù delle statuizioni della Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204/2004 e 196/2006 ed in particolare, nei casi di occupazione appropriativa; sulla responsabilità del soggetto che delega le operazioni espropriative in solido con il soggetto delegato e sugli specifici oneri a suo carico; sul termine di decorrenza della prescrizione dell&#8217;azione risarcitoria in caso di irreversibile trasformazione del bene; sulla necessità di corrispondere una somma pari alla rivalutazione anno per anno della somma calcolata a titolo di risarcimento dei danni dal C.T.U., ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, a titolo di lucro cessante per mancata utilizzazione del bene</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Occupazione appropriativa – Controversie &#8211; Riparto di giurisdizione in virtù delle statuizioni della Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204/2004 e 196/2006.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Occupazione appropriativa – Controversie – Giurisdizione amministrativa – Non è subordinata al preventivo annullamento delle dichiarazione di pubblica utilità – Irreversibile trasformazione del fondo durante il periodo di occupazione legittima – Necessità.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Occupazione appropriativa – Controversie – Soggetto delegante il compimento delle procedure espropriative – Responsabilità solidale con il soggetto delegato – Sussiste.</p>
<p>4. Edilizia e Urbanistica – Occupazione appropriativa – Controversie – Soggetto delegante il compimento delle procedure espropriative – Responsabilità solidale con il soggetto delegato – Oneri a suo carico.</p>
<p>5. Edilizia e Urbanistica – Occupazione appropriativa – Controversie – Risarcimento del danno per irreversibile trasformazione del bene – Termine di prescrizione – Decorre dalla scadenza del termine di occupazione legittima e non dall’effettiva realizzazione dell’opera.</p>
<p>6. Edilizia e Urbanistica – Occupazione appropriativa – Controversie – Risarcimento del danno per irreversibile trasformazione del bene – Somma calcolata dal C.T.U. sul valore venale del bene – Rivalutazione anno per anno e interessi legale sulle somme annualmente rivalutate – Spettano a titolo di lucro cessante per mancata utilizzazione del bene.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel contesto risultante dalle sentenze della Corte costituzionale (n. 204/04 e n. 191/06), in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da comportamenti che, pur se illegittimi, costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e che quindi siano riconducibili all&#8217;esercizio di funzioni della p.a.(1).<br />
2. La sussistenza della giurisdizione amministrativa non è subordinata al preventivo annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, ma al solo fatto che l’irreversibile trasformazione del fondo sia avvenuta durante il periodo di occupazione legittima ed in presenza di un’efficace (all’epoca) dichiarazione di pubblica utilità(2).<br />
3. Ai fini dell&#8217;individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la delega al compimento delle operazioni espropriative non esime il delegante dai poteri di controllo e di stimolo dell&#8217;attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l&#8217;ente stesso corresponsabile dell&#8217;illecito.</p>
<p>4. Spetta al delegante l&#8217;onere di allegare e dimostrare di aver esercitato i propri poteri di controllo, esplicitandone i tempi e i modi; in quest’ottica la mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio nel termine di durata dell&#8217;occupazione legittima è sufficiente a far presumere, in assenza di contrarie risultanze processuali, il mancato esercizio di tali poteri(3).<br />
5. Quando l’irreversibile trasformazione del bene si realizza durante l’occupazione legittima, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di occupazione e non già dall’effettiva realizzazione dell’opera avvenuta in epoca anteriore. Ciò in quanto è proprio la scadenza del termine previsto per l’occupazione legittima che connota d’illiceità la fattispecie ed, in particolare, il possesso del bene da parte dell’amministrazione(4).<br />
6. Sulla somma calcolata dal C.T.U. a titolo di risarcimento dei danni subiti, spettano, dalla data in cui si è perfezionato l’illecito e fino al giorno di deposito della presente sentenza, la rivalutazione anno per anno e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, questi ultimi a titolo di lucro cessante da ritenersi presuntivamente provato in relazione alla mancata utilizzazione delle aree(5).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1). Cfr. Cass. SS.UU. n. 27193/06; in particolare, Corte Cost. n. 196/2006, in cui la Corte ha ritenuto “conforme alla Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo delle controversie relative a comportamenti (di impossessamento del bene altrui) collegati all&#8217;esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere”.<br />
(2). Cfr. Cass. SS.UU. n. 27193/06; Cass. SS.UU. n. 27191/06; Cass. SS.UU. n. 27190/06; Cons. Stato sez. VI n. 5190/06; Cons. Stato sez. VI n. 4763/06.<br />
(3). Cfr. Cass. n. 23279/06; Cass. n. 12626/06; Cass. n. 18237/02; Cass. n. 15686/01; Cons. Stato sez. IV n. 6184/04.<br />
(4). In questo senso Cass. SS. UU. n. 27193/06; Cass. n. 2824/06; Cass. n. 3007/04; Cass. n. 16037/03.<br />
(5). Cfr. Cons. Stato sez. IV n. 6064/06; Cass. n. 19510/05; Cass. n. 10354/05; Cass. n. 9410/06; Cass. n. 3871/04.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul riparto di giurisdizione in materia urbanistico-edilizia in virtù delle statuizioni della Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204/2004 e 196/2006 ed in particolare, nei casi di occupazione appropriativa; sulla responsabilità del soggetto che delega le operazioni espropriative in solido con il soggetto delegato e sugli specifici oneri a suo carico; sul termine di decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria in caso di irreversibile trasformazione del bene; sulla necessità di corrispondere una somma pari alla rivalutazione anno per anno della somma calcolata a titolo di risarcimento dei danni dal C.T.U., ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, a titolo di lucro cessante per mancata utilizzazione del bene</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 5748/07 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania <br />
 Sede di Napoli &#8211; Sezione Interna Quinta</b></p>
<p> composto dai Signori Magistrati: &#8211; Dr. Antonio Onorato &#8211; Presidente; &#8211; Dr. Andrea Pannone – Giudice; &#8211; Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6516/04 R.G. proposto da</p>
<p> <b>DE NIGRIS GAETANO</b>, <b>DE NIGRIS ANNARITA</b> e <b>DE NIGRIS ROSARIO</b> in proprio e nella qualità di eredi di Aquino Emilia elettivamente domiciliati in Napoli, Galleria Umberto I n. 8 presso lo studio dell’avv. Fernando Lombardi e rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli avv.ti Angelo Lombardi e Pellegrino Cavuoto del foro di Benevento<br />
CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI BENEVENTO</b>, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Trieste e Trento n. 48 presso lo studio dell’avv. Antonio Romano e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Antonio Caroscio del foro di Benevento</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>CISEB S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio</p>
<p>per la declaratoria dell’illegittimità della procedura espropriativa<br />
e per la condanna del Comune di Benevento e del Consorzio Ciseb, in solido, al pagamento dei danni subiti dagli eredi di Aquino Emilia per la perdita della proprietà del fondo occupato e dell’indennità di occupazione illegittima con interessi legali e rivalutazione<br />
o, in subordine, qualora il Tribunale non dovesse ritenere compiuta l’accessione invertita del fondo occupato, per la condanna del Comune di Benevento e del Consorzio Ciseb, in solido, al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima a decorrere dallo spirare dell’occupazione legittima sino all’effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione;</p>
<p>Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 05 aprile 2007;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato  il 30/04/04 e depositato il 14/05/04 De Nigris Gaetano, De Nigris Annarita e De Nigris Rosario, in proprio e nella qualità di eredi di Aquino Emilia, hanno chiesto la condanna del Comune di Benevento e della Ciseb s.p.a. al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’occupazione illegittima e dell’irreversibile trasformazione del suolo di loro proprietà sito in Benevento avvenute nell’ambito della procedura espropriativa promossa dall’ente locale per l’attuazione di un piano di zona relativo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di tipo sperimentale.<br />
Il Comune di Benevento, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 16/03/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
La Ciseb s.p.a., benchè ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
All’udienza pubblica del 05 aprile 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento.<br />
De Nigris Gaetano, De Nigris Annarita e De Nigris Rosario, in proprio e nella qualità di eredi di Aquino Emilia, chiedono la condanna del Comune di Benevento e della Ciseb s.p.a. al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’occupazione illegittima e dell’irreversibile trasformazione del suolo di loro proprietà sito in Benevento verificatesi a seguito della procedura espropriativa promossa dall’ente locale per l’attuazione di un piano di zona relativo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.<br />
Deve, innanzi tutto, essere esaminata l’eccezione pregiudiziale con cui il Comune di Benevento deduce il difetto di giurisdizione del giudice adito richiamando, a tal fine, le sentenze della Corte Costituzionale n. 204/04 e n. 191/06 e del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 2/06.<br />
L’eccezione è infondata e deve essere respinta.<br />
Come statuito dall’organo regolatore della giurisdizione, nel contesto risultante dalle sentenze della Corte costituzionale (n. 204/04 e n. 191/06), che hanno ritenuto illegittima la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia urbanistico-edilizia ed espropriativa solo qualora estesa a comportamenti non riconducibili nemmeno mediatamente all&#8217;esercizio di un pubblico potere, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione amministrativa le controversie (quali quella in esame) aventi ad oggetto il risarcimento del danno da comportamenti che, pur se illegittimi, costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi e che quindi siano riconducibili all&#8217;esercizio della p.a. (Cass. SS.UU. n. 27193/06).<br />
In particolare, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191/06 ha ritenuto “conforme alla Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo delle controversie relative a comportamenti (di impossessamento del bene altrui) collegati all&#8217;esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere”.<br />
Tale è il caso dell’irreversibile trasformazione del suolo privato, con destinazione all&#8217;opera pubblica (cd. occupazione appropriativa), avvenuta, durante il periodo di occupazione autorizzata, in presenza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità per effetto della quale la posizione soggettiva del proprietario è trasformata in interesse legittimo.<br />
Ne consegue che, contrariamente a quanto deduce il resistente, l’esistenza della giurisdizione amministrativa non è subordinata al preventivo annullamento della dichiarazione di pubblica utilità ma al solo fatto che l’irreversibile trasformazione del fondo sia avvenuta (come nella fattispecie in esame) durante il periodo di occupazione legittima ed in presenza di un’efficace (all’epoca) dichiarazione di pubblica utilità (Cass. SS.UU. n. 27193/06; Cass. SS.UU. n. 27191/06; Cass. SS.UU. n. 27190/06; Cons. Stato sez. VI n. 5190/06; Cons. Stato sez. VI n. 4763/06).<br />
E’, altresì, infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Benevento il quale, a tal fine, deduce l’esclusiva responsabilità della CISEB s.p.a. in quanto assegnataria delle aree individuate ai sensi della l. n. 167/62 e delegata all’espletamento delle procedure espropriative con delibera del Consiglio Comunale n. 497 del 14/06/83.<br />
In proposito deve essere rilevato che, ai fini dell&#8217;individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la delega al compimento delle operazioni espropriative non esime il delegante dai poteri di controllo e di stimolo dell&#8217;attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l&#8217;ente stesso corresponsabile dell&#8217;illecito.<br />
Spetta, pertanto, al delegante l&#8217;onere di allegare e dimostrare di aver esercitato i propri poteri di controllo, esplicitandone i tempi e i modi; in quest’ottica la mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio nel termine di durata dell&#8217;occupazione legittima è sufficiente a far presumere, in assenza di contrarie risultanze processuali, il mancato esercizio di tali poteri (Cass. n. 23279/06; Cass. n. 12626/06; Cass. n. 18237/02; Cass. n. 15686/01; Cons. Stato sez. IV n. 6184/04).<br />
Con riferimento specifico alla fattispecie in esame il Comune resistente non ha nemmeno dedotto di avere esercitato i poteri a sua disposizione in relazione alle operazioni della procedura ablativa delegate alla CISEB s.p.a. e tale omissione, del resto, è comprovata dalla natura e dall’importanza dell’adempimento mancante (adozione del decreto di espropriazione). <br />
Con un’ulteriore eccezione il Comune ha prospettato l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria perchè, già al momento dell’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, sarebbe trascorso il termine quinquennale previsto dall’art. 2947 c.c..<br />
L’eccezione non può essere accolta.<br />
Quando (come nell’ipotesi oggetto di causa) l’irreversibile trasformazione del bene si realizza durante l’occupazione legittima, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di occupazione e non già dall’effettiva realizzazione dell’opera avvenuta in epoca anteriore (come, invece, dedotto dal Comune resistente).<br />
Ciò in quanto è proprio la scadenza del termine previsto per l’occupazione legittima che connota d’illiceità la fattispecie ed, in particolare, il possesso del bene da parte dell’amministrazione (in questo senso Cass. SS. UU. n. 27193/06; Cass. n. 2824/06; Cass. n. 3007/04; Cass. n. 16037/03).<br />
Nell’ipotesi oggetto di causa, come risulta dalla delibera della Giunta Municipale n. 1966 del 26/05/89 e dalla consulenza tecnica redatta nel corso del giudizio civile inizialmente proposto dagli odierni ricorrenti, l’occupazione legittima è iniziata con l’immissione in possesso avvenuta il 09/08/89 e la sua durata, inizialmente quinquennale, è stata prorogata fino all’08/08/97 con delibera di Giunta Municipale n. 683 del 18/05/94.<br />
Ne consegue che quando è intervenuto il primo atto interruttivo (risalente al 07 agosto 1999 data in cui è stata notificata la citazione avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta davanti al giudice ordinario: si veda pag. 2 della sentenza n. 1616/03 emessa dal Tribunale di Benevento) il termine di prescrizione quinquennale non si era compiuto il che impone la reiezione della relativa eccezione proposta dal Comune di Benevento.<br />
Nel merito il ricorso è fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, deve essere accolto.<br />
I ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni a seguito dell’irreversibile trasformazione che ha riguardato il suolo di loro proprietà per effetto della procedura espropriativa promossa dal Comune di Benevento e realizzata dalla CISEB s.p.a. per l’attuazione di un piano di zona che prevedeva la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.<br />
Dagli atti (si veda, in particolare, la consulenza tecnica redatta dall’arch. Piccialli nell’ambito del giudizio civile proposto dai ricorrenti) è emerso che la proprietà identificata nel catasto terreni del Comune di Benevento al foglio 100, particella n. 232 dell’estensione di mq. 877 è stata occupata dalla CISEB s.p.a. nell’ambito della procedura espropriativa e destinata irreversibilmente all’uso pubblico, anche se non interessata fisicamente dalla realizzazione delle opere previste nel progetto, in quanto la sua potenzialità edificatoria è stata utilizzata dal soggetto espropriante ai fini del rilascio della concessione edilizia n. 2380/91 necessaria per l’espletamento degli interventi previsti dal piano di zona nelle aree limitrofe.<br />
Nessun dubbio sussiste circa la mancata emissione del decreto di esproprio durante il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, identificabile nella delibera di Giunta Municipale n. 1966 del 26/05/89, essendo tale circostanza pacificamente ammessa dalle parti di causa.<br />
Circa la quantificazione dei danni conseguenti all’irreversibile trasformazione del fondo può essere condivisa la determinazione effettuata dal c.t.u. nominato nel giudizio civile il quale, ai sensi dell’art. 5 bis d.l. n. 333/92, ha stimato in euro 18.811,65 il danno verificatosi alla data del 09/08/97 in cui si è perfezionata l’occupazione appropriativa.<br />
La stima in esame è ritenuta congrua dall’ente locale e dai ricorrenti i quali ultimi, però, chiedono un’ulteriore somma per i 300 mq. residui di loro proprietà divenuti inutilizzabili.<br />
Quest’ultima domanda non può, però, essere accolta in quanto dalla consulenza si evince che la particella n. 233 è rimasta in proprietà dei ricorrenti e che di essa solo 30 mq sono effettivamente inutilizzabili; della diminuzione di valore di tale piccola porzione il consulente ha tenuto conto nella determinazione del valore venale del bene espropriato calcolato in euro 39,00 al mq. (pag. 8 dell’elaborato) sicchè il riconoscimento del risarcimento anche per l’area inutilizzabile di 30 mq costituirebbe un’inammissibile duplicazione delle voci di danno.<br />
Sulla somma così calcolata spetta, a decorrere dal 09/08/97 (data in cui si è perfezionato l’illecito) e fino al giorno di deposito della presente sentenza, la rivalutazione anno per anno e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, questi ultimi a titolo di lucro cessante da ritenersi presuntivamente provato in relazione alla mancata utilizzazione delle aree (Cons. Stato sez. IV n. 6064/06; Cass. n. 19510/05; Cass. n. 10354/05; Cass. n. 9410/06; Cass. n. 3871/04).<br />
Non può, invece, essere riconosciuta l’indennità di occupazione illegittima in quanto non configurabile nella fattispecie posto che, come già precisato, dal giorno successivo all’08/08/97, termine finale dell’occupazione legittima, si è verificata l’occupazione appropriativa per effetto della quale il bene è passato in proprietà dell’ente pubblico.<br />
Per questi motivi il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto in precedenza specificato.<br />
Le spese di lite, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico dei resistenti in ragione della loro prevalente soccombenza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:<br />
1) rigetta la domanda con cui i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità di occupazione illegittima;<br />
2) per il resto accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna, in solido, il Comune di Benevento e la CISEB s.p.a. a pagare, in favore dei ricorrenti, la somma di euro 18.811,65 oltre rivalutazione monetaria dal 09/08/97 ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate il tutto fino alla data di deposito della presente sentenza;<br />
3) condanna il Comune di Benevento e la Ciseb s.p.a. a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida, per ognuno dei predetti enti intimati, in euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;<br />
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 05 aprile 2007.</p>
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