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	<title>574 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>574 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-574/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.574</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con cui l&#8217;Agenzia delle Dogane ha revocato alla ricorrente l&#8217;autorizzazione alla gestione di un deposito doganale di tipo c, se vi e’ difetto istruttorio e motivazionale non risultando esplicitate le ragioni del ritenuto “venir meno del requisito soggettivo ai fini del mantenimento dell’autorizzazione de qua”; ritenuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-574/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-574/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con cui l&#8217;Agenzia delle Dogane ha revocato alla ricorrente l&#8217;autorizzazione alla gestione di un deposito doganale di tipo c, se vi e’ difetto istruttorio e motivazionale non risultando esplicitate le ragioni del ritenuto “venir meno del requisito soggettivo ai fini del mantenimento dell’autorizzazione de qua”; ritenuto difatti che la procedura di liquidazione volontaria cui è sottoposta la ricorrente non comporti in via necessitata e automatica il venir meno delle garanzie necessarie per l’ordinato svolgimento delle operazioni, potendo quest’ultimo essere ugualmente garantito medianti strumenti prescrittivi proporzionati e, inoltre, a parer del Collegio, il richiamo espresso dalla circolare ministeriale n.16/D del 28.4.2006 alla necessaria assenza di stati di liquidazione, non comporta la applicata consequenzialità dovendo tale normativa (pur sempre interna alla P.A.) essere concretamente valutata e applicata alla fattispecie concreta mediante apposite autonome valutazioni dell’Amministrazione tenuta all’adozione del provvedimento finale; osservato infine che, nelle more, la ricorrente ha depositato copia di dichiarazione di intento da parte della società Marmi Lanza S.p.A. all’acquisto di una fornitura di n.300 blocchi grezzi di granito di tipi vari versando un acconto di € 30.000,00 sicchè tale operazione ben potrà essere valutata dalla P.A. ai fini suindicati, tanto più che l’eventuale scorporo dell’IVA ai sensi dell’art. 8/c del d.p.r. 633/1972 sarà applicato solo in presenza dei requisiti ivi previsti dovendo pur sempre gravare, in assenza di questi, sull’utilizzatore finale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00574/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01300/2012 REG.RIC.           	</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima	</p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Industria Marmifera Fasanese Imarfa Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Minelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sante Madaro in Lecce, piazza Ludovico Ariosto, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Agenzia delle Dogane</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce presso la sede di quest’ultima in via Rubichi; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Unipol Assicurazioni Spa</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 8158/ru del 17/5/2012, recapitato a mezzo raccomandata a/r in data 23/5/2012, con cui l&#8217;Agenzia delle Dogane &#8211; Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata ha revocato alla ricorrente l&#8217;autorizzazione alla gestione di un deposito doganale di tipo c (codice meccanografico 6195 q) ubicato in Savelletri di Fasano (Br) s.s. 379 km. 15,200;<br />	<br />
ove occorra, nei limiti dell&#8217;interesse della ricorrente, della nota prot. n. 5652/ru del 10/4/2012, con cui l&#8217;Agenzia delle Dogane ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento di revoca;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Agenzia delle Dogane;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti G. Minelli , G. Marzo ;	</p>
<p>Considerato che l’impugnato provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla gestione del deposito doganale adottato dall’Agenzia intimata appare scontare il dedotto difetto istruttorio e motivazionale non risultando esplicitate le ragioni del ritenuto “venir meno del requisito soggettivo ai fini del mantenimento dell’autorizzazione de qua”;<br />	<br />
ritenuto difatti che la procedura di liquidazione volontaria cui è sottoposta la ricorrente non comporti in via necessitata e automatica il venir meno delle garanzie necessarie per l’ordinato svolgimento delle operazioni, potendo quest’ultimo essere ugualmente garantito medianti strumenti prescrittivi proporzionati e, inoltre, a parer del Collegio, il richiamo espresso dalla circolare ministeriale n.16/D del 28.4.2006 alla necessaria assenza di stati di liquidazione, non comporta la applicata consequenzialità dovendo tale normativa (pur sempre interna alla P.A.) essere concretamente valutata e applicata alla fattispecie concreta mediante apposite autonome valutazioni dell’Amministrazione tenuta all’adozione del provvedimento finale;<br />	<br />
osservato infine che, nelle more, la ricorrente ha depositato copia di dichiarazione di intento da parte della società Marmi Lanza S.p.A. all’acquisto di una fornitura di n.300 blocchi grezzi di granito di tipi vari versando un acconto di € 30.000,00 sicchè tale operazione ben potrà essere valutata dalla P.A. ai fini suindicati, tanto più che l’eventuale scorporo dell’IVA ai sensi dell’art. 8/c del d.p.r.633/1972 sarà applicato solo in presenza dei requisiti ivi previsti dovendo pur sempre gravare, in assenza di questi, sull’utilizzatore finale.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />
Accoglie l’istanza cautelare di cui in epigrafe e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia dl provvedimento impugnato.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica che si terrà nella prima udienza utile del gennaio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-9-2012-n-574/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/9/2012 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</a></p>
<p>Non va sospesa la gara di un Comune per il servizio di vigilanza di Uffici giudiziari, cui partecipi un concorrente che, in conformita’ al bando, acquisisca l’approvazione prefettizia della tariffa successivamente alla presentazione dell’offerta. Le tariffe di legalita’ possono infatti essere utilizzate per la verifica di congruita’. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara di un Comune per il servizio di vigilanza di Uffici giudiziari, cui partecipi un concorrente che, in conformita’ al bando, acquisisca l’approvazione prefettizia della tariffa successivamente alla presentazione dell’offerta. Le tariffe di legalita’ possono infatti essere utilizzate per la verifica di congruita’. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 574/2007<br />Registro Generale: 913/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente<br /> LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons., relatore<br />
STEFANO TOSCHEI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 913/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA LIBURNIA SERVIZI S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:CALUGI GIOVANNIcon domicilio eletto in FIRENZEVIA GINO CAPPONI N. 26presso il suo studio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GROSSETO</b>  rappresentato e difeso da:POZZI FRANCESCO MASSIMO e CRUCIANI SUSANNAcon domicilio eletto in FIRENZELUNGARNO A. VESPUCCI N. 20presso POZZI FRANCESCO MASSIMO<br />
<b>PREFETTURA DI GROSSETO  </b>non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI GROSSETO </b>non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC. I.M.G.G. S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:MASCITELLI PAOLOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.<br />
e nei confronti di<br /><b>SOC. POLIZIA PRIVATA GRIFONE S.R.L. </b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>FANTONI CLAUDIO LEG. RAPPR. POLIZIA PRIVATA GRIFONE   S.R.L.   </b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’art. 14 del Capitolato d’oneri della gara svolta dall’Amministrazione comunale di Grosseto per l’affidamento per la durata di 3 anni, della gestione del servizio di vigilanza armata diurna presso i palazzi sedi degli Uffici giudiziari, trasmesso alle Imprese partecipanti alla gara, tra cui la ricorrente, con lettera di invito prot. n. 144342 del 28 dicembre 2006, e del relativo provvedimento di approvazione sconosciuto alla ricorrente; della determinazione n. 549 adottata il 28 marzo 2007, con cui il Dirigente della Polizia Municipale di Grosseto ha approvato gli atti della gara sopra indicata ed ha affidato alla Società I.M.G.G. Srl il servizio di vigilanza e sorveglianza armata diurna presso gli edifici sede degli uffici giudiziari di Grosseto per tre anni; di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso, ed in particolare, dell’invito alla gara prot. n. 144342 del 28 dicembre 2006; del verbale della seduta della Commissione della gara sopra indicata svoltasi il 24 gennaio 2007; dei provvedimenti prot. n. 82 area I P.A. e prot. n. 83 Area I P.A. del 22 marzo 2007, con cui il Prefetto di Grosseto ha approvato, rispettivamente in relazione alla Società Polizia Privata Grifone Srl ed alla I.M.G.G. la tariffa oraria “da praticarsi limitatamente all’espletamento del servizio di vigilanza armata diurna ai palazzi sedi dei locali Uffici Giudiziari”; nonchè di ogni altro atto, anche istruttorio, a questi ultimi presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorchè incognito;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI GROSSETO<br />SOC. I.M.G.G. S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Giovanni Calugi, Chiara Rigoni delegata da Francesco Massimo Pozzi e Paolo Mascitelli;</p>
<p>Considerato che l’art. 14 del Capitolato non appare preclusivo della possibilità che l’impresa concorrente acquisisca l’approvazione prefettizia della tariffa successivamente alla presentazione dell’offerta;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli	&#8211; Presidente<br />	<br />
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007</p>
<p>Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574-2/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</a></p>
<p>Non va sospesa la procedura di gara e la gestione del servizio di vigilanza armata diurna dei locali del locale Tribunale, se l’aggiudicatario può dimostrare, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, di poter acquisire l’approvazione prefettizia della tariffa successivamente alla presentazione dell’offerta. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la procedura di gara e la gestione del servizio di vigilanza armata diurna dei locali del locale Tribunale, se l’aggiudicatario può dimostrare, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, di poter acquisire l’approvazione prefettizia della tariffa successivamente alla presentazione dell’offerta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 574/2007 <br />
Registro Generale: 913/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente<br /> LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons., relatore<br />
STEFANO TOSCHEI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 913/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA LIBURNIA SERVIZI S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CALUGI GIOVANNIcon domicilio eletto in FIRENZEVIA GINO CAPPONI N. 26presso il suo studio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GROSSETO </b> rappresentato e difeso da:<br />
POZZI FRANCESCO MASSIMO e CRUCIANI SUSANNAcon domicilio eletto in FIRENZELUNGARNO A. VESPUCCI N. 20presso POZZI FRANCESCO MASSIMO<br />
<b>PREFETTURA DI GROSSETO </b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI GROSSETO</b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>SOC. I.M.G.G. S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:<br />
MASCITELLI PAOLOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.<br />
e nei confronti di <br />
<b>SOC. POLIZIA PRIVATA GRIFONE S.R.L.</b>non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>FANTONI CLAUDIO LEG. RAPPR. POLIZIA PRIVATA GRIFONE   S.R.L.</b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
 previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’art. 14 del Capitolato d’oneri della gara svolta dall’Amministrazione comunale di Grosseto per l’affidamento per la durata di 3 anni, della gestione del servizio di vigilanza armata diurna presso i palazzi sedi degli Uffici giudiziari, trasmesso alle Imprese partecipanti alla gara, tra cui la ricorrente, con lettera di invito prot. n. 144342 del 28 dicembre 2006, e del relativo provvedimento di approvazione sconosciuto alla ricorrente; <br />
della determinazione n. 549 adottata il 28 marzo 2007, con cui il Dirigente della Polizia Municipale di Grosseto ha approvato gli atti della gara sopra indicata ed ha affidato alla Società I.M.G.G. Srl il servizio di vigilanza e sorveglianza armata diurna presso gli edifici sede degli uffici giudiziari di Grosseto per tre anni; <br />
di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso, ed in particolare, dell’invito alla gara prot. n. 144342 del 28 dicembre 2006;<br />del verbale della seduta della Commissione della gara sopra indicata svoltasi il 24 gennaio 2007; dei provvedimenti prot. n. 82 area I P.A. e prot. n. 83 Area I P.A. del 22 marzo 2007, con cui il Prefetto di Grosseto ha approvato, rispettivamente in relazione alla Società Polizia Privata Grifone Srl ed alla I.M.G.G. la tariffa oraria “da praticarsi limitatamente all’espletamento del servizio di vigilanza armata diurna ai palazzi sedi dei locali Uffici Giudiziari”; <br />
nonchè di ogni altro atto, anche istruttorio, a questi ultimi presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorchè incognito;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI GROSSETO <br />
SOC. I.M.G.G. S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Giovanni Calugi, Chiara Rigoni delegata da Francesco Massimo Pozzi e Paolo Mascitelli;</p>
<p>Considerato che l’art. 14 del Capitolato non appare preclusivo della possibilità che l’impresa concorrente acquisisca l’approvazione prefettizia della tariffa successivamente alla presentazione dell’offerta;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-574/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-574/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-574/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.574</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente; M. Eliantonio – Estensore. D’A. N. (avv.ti C. Tatozzi e F. Barbara) c. la PREFETTURA DI CHIETI (Avv. distr. St.) sulla valutazione di pericolosità prodromica all&#8217;emanazione del divieto di detenzione di armi Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Divieto di detenzione armi &#8211; Giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-574/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-574/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente; M. Eliantonio – Estensore.<br /> D’A. N. (avv.ti C. Tatozzi e F. Barbara) c. la PREFETTURA DI CHIETI (Avv. distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla valutazione di pericolosità prodromica all&#8217;emanazione del divieto di detenzione di armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Divieto di detenzione armi &#8211; Giudizio prognostico sulla pericolosità – Necessità &#8211; Ampiezza e limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi alle persone “ritenute capaci di abusarne”, la valutazione della pericolosità del richiedente l’autorizzazione alla detenzione di armi non deve essere correlata alla sola eventuale commissione di reati; ed infatti, per poter essere autorizzati alla detenzione di armi non basta non aver riportato sentenze penali di condanna, occorrendo, altresì, essere persona di condotta irreprensibile ed esente da vicende anche remote e vivere in modo trasparente e corretto in famiglia e nei rapporti civili con gli altri consociati. (1) Purtuttavia, tale potestà di prevenzione che, in tema di divieto di detenzione delle armi, la legge assegna all’autorità di Pubblica Sicurezza non può essere esercitata in base a presunzioni astratte o a meri elementi indiziari, ma richiede &#8211; ai fini del giudizio prognostico del possibile abuso &#8211; un’attenta e motivata considerazione delle qualità soggettive del detentore dei mezzi di possibile offesa, delle sue condizioni, dello stile di vita e degli ambienti di frequentazione, dalle quali possa collegarsi l’evento dannoso che si vuole prevenire (2).</p>
<p></b>_________________________________<br />
(<i>1) Il Collegio abruzzese ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il provvedimento di divieto di detenzione di armi al soggetto nei cui confronti era stata proposta una denuncia-querela, poi ritirata, da parte della convivente per violenze fisiche e sessuali alla stessa prodotte e documentate: così da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 13 luglio 2006 , n. 4487, e 23 giugno 2006, n. 3992.<br />
 (2) In motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 6 ottobre 2005 , n. 5438. Il Collegio sottolinea che la giurisprudenza richiede, in definitiva, per un verso, che l’istruttoria sui profili rilevanti punto deve essere particolarmente attenta e completa e, per altro verso, che il provvedimento finale deve dar conto dello svolgimento di tale istruttoria.Sul tema, di recente, T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 7 marzo 2007 n. 366, con nota di richiami, secondo cui “L&#8217;ambito valutativo di cui dispone l&#8217;Amministrazione nel vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, è particolarmente esteso, e incontra il solo limite dell&#8217;arbitrio. Ne discende che ai fini dell’adozione della misura cautelativa è sufficiente il convincimento dell&#8217;Amministrazione circa la prevedibilità ed alla capacità di abuso del destinatario, supportato da un giudizio fondato su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua la sfera di libertà dell&#8217;individuo è destinata a recedere a fronte del bene della sicurezza collettiva.”.</i> (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara </p>
<p>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 661/04, proposto da <br />
<B>D’A. N. </B>, rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Tatozzi, elettivamente domiciliato con il proprio difensore in Pescara, via Firenze, 206, presso lo studio dell’avv. Francesco Barbara;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
la <B>PREFETTURA DI CHIETI</B>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso cui domicilia;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del decreto del Prefetto di Chieti 28 settembre 2004, n. 5401/6D/Area 1, con il quale è stata rigettata la domanda del ricorrente di revoca del divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti; nonché degli atti presupposti e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Chieti;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e udito, altresì, l’avv. dello Stato Maria Grazia Lopardi per l’Amministrazione resistente;<br />
Nessuno comparso per la parte ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Prefetto di Chieti, con decreto 2 luglio 1997, n. 2630/6-D/II Sett., ha vietato al sig. Nicolò D’Angelo, possessore di una carabina ad aria compressa, di detenere armi, munizione e materiali esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Tale provvedimento è stato assunto in ragione del fatto che all’interessato erano stati comminati gli arresti domiciliari in quanto presunto responsabile del reato di violenza sessuale continuata e che lo stesso aveva manifestato “<i>particolari condizioni emotive tali da far temere, da parte dello stesso, un uso improprio dell’arma da lui detenuta</i>”.<br />
Con sentenza 26 settembre 1997, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p. e ss., il G.I.P. di Chieti ha applicato allo stesso la pena di 9 mesi e giorni 10 di reclusione.<br />
Il 5 marzo 2004 l’interessato ha chiesto la revoca del predetto decreto, ma il Prefetto di Chieti, con decreto 28 settembre 2004, n. 5401/6D/Area 1, dopo aver acquisito note informative del Comando provinciale dei carabinieri di Chieti e della Questura di Chieti, ha rigettato tale domanda sulla base del testuale rilievo che “<i>non sono venute meno le situazioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento prefettizio a suo tempo adottato</i>”. Nei predetti atti istruttori, invero, era stato rilevato oltre al predetto precedente penale, anche il fatto che “<i>il predetto, nel recente passato, ha manifestato sintomi di crisi depressive</i>”. <br />
Con il ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo la censura di eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria.<br />
Ha in merito dedotto che la precedente condanna, peraltro irrogata da più di sette anni ed in base all’art. 444 c.p.p., era irrilevante in relazione alla richiesta revoca del divieto di detenzione di armi, anche perché non contiene  alcun accertamento positivo sulla responsabilità dell’imputato; inoltre, il rilievo secondo cui l’istante avrebbe manifestato sintomi di crisi depressive sarebbe frutto di presunzioni infondate, in quanto l’istante non è mai stato sottoposto a visita da parte di specialisti.<br />
Il Prefetto di Chieti si è costituito in giudizio, depositando oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una articolata relazione dell’Amministrazione.<br />
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
L’impugnato provvedimento con il quale il Prefetto di Chieti ha rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere la revoca del decreto 2 luglio 1997, n. 2630/6-D/II Sett., recante il divieto di detenere armi, munizione e materiali esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è motivato sulla base del testuale rilievo che non erano venute “<i>meno le situazioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento prefettizio a suo tempo adottato</i>”. <br />
Negli atti istruttori, assunti dal Comando provinciale dei carabinieri di Chieti e dalla Questura di Chieti, era stato, invero, evidenziato che l’istante aveva un precedente penale (sentenza 26 settembre 1997, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p. e ss., dal G.I.P. di Chieti di applicazione della pena di 9 mesi e giorni 10 di reclusione) e che “<i>il predetto, nel recente passato” </i>aveva <i>“manifestato sintomi di crisi depressive</i>”.<br />
Con il ricorso in esame – come sopra esposto – l’istante, nel dedurre la censura di eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria, si è lamentato nella sostanza delle seguenti circostanze: <br />
a) che la precedente condanna, peraltro irrogata da più di sette anni ed in base all’art. 444 c.p.p., era irrilevante in relazione alla richiesta revoca del divieto di detenzione di armi, anche perché non conteneva  alcun accertamento positivo sulla responsabilità dell’imputato e perché assunta in relazione ad una imputazione non attinente all’uso delle armi (l’istante, professore in un Istituto tecnico, era imputato del fatto di aver costretto alcune alunne a subire atti sessuali);<br />
 b) che la circostanza di aver manifestato sintomi di crisi depressive sarebbe frutto di presunzioni infondate, in quanto l’istante non era mai stato sottoposto ad alcuna visita da parte di specialisti.<br />
Tali doglianze, ad avviso del Collegio, appaiono fondate.<br />
Va, invero, in merito ricordato che l’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi alle persone “<i>ritenute capaci di abusarne</i>”. <br />
Ora, la giurisprudenza amministrativa, interpretando tale normativa, ha in merito avuto modo di precisare che la valutazione della pericolosità del richiedente l’autorizzazione alla detenzione di armi non deve essere correlata alla sola eventuale commissione di reati; ed infatti, per poter essere autorizzati alla detenzione di armi non basta non aver riportato sentenze penali di condanna, occorrendo, altresì, essere persona di condotta irreprensibile ed esente da vicende anche remote e vivere in modo trasparente e corretto in famiglia e nei rapporti civili con gli altri consociati. Conseguentemente, è stata ritenuto legittimo il provvedimento di divieto di detenzione di armi al soggetto nei cui confronti era stata proposta una denuncia-querela, poi ritirata, da parte della convivente per violenze fisiche e sessuali alla stessa prodotte e documentate (così da ultimo, Cons. St., sez. VI, 13 luglio 2006 , n. 4487, e 23 giugno 2006, n. 3992).<br />
Purtuttavia, la stessa giurisprudenza ha anche precisato che tale potestà di prevenzione che, in tema di divieto di detenzione delle armi, la legge assegna all’autorità di Pubblica Sicurezza non può essere esercitata in base a presunzioni astratte o a meri elementi indiziari, ma richiede &#8211; ai fini del giudizio prognostico del possibile abuso &#8211; un’attenta e motivata considerazione delle qualità soggettive del detentore dei mezzi di possibile offesa, delle sue condizioni, dello stile di vita e degli ambienti di frequentazione, dalle quali possa collegarsi l’evento dannoso che si vuole prevenire (così Cons. St., sez. VI, 6 ottobre 2005 , n. 5438). Conseguentemente, è stato chiarito per un verso che l’istruttoria sul punto deve essere particolarmente attenta e completa e per altro verso che il provvedimento finale deve dar conto dello svolgimento di tale istruttoria.<br />
Ciò posto, deve osservarsi che, dall’esame degli atti versati in giudizio dall’Amministrazione, non sembra che sia stata svolta un’attenta istruttoria sulle qualità soggettive del ricorrente ed, in particolare, sul predetto precedente penale, sulle sue condizioni attuali, sul suo stile di vita e sugli ambienti di frequentazione. <br />
In particolare, quanto al predetto precedente penale va ricordato che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indubbiamente un importante elemento negativo per il soggetto condannato, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui ha ammesso una sua insussistente responsabilità; pertanto, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza ed esonera, di conseguenza, l’Amministrazione dall’accertare la reale colpevolezza del condannato (cfr. Cass. SS.UU., 31 luglio 2006 , n. 17289). Fatta tale premessa e considerato che la predetta condanna costituisce indubbiamente una circostanza negativa all’adozione della richiesta revoca del divieto di detenzione delle armi, va rilevato che, essendo decorsi più di sette anni dalla predetta sentenza di condanna, l’Amministrazione avrebbe dovuto anche svolgere una specifica indagine sul successivo comportamento del ricorrente (specie presso il posto di lavoro), atteso che l’istante, pur avendo subito la predetta condanna in relazione ad un fatto gravissimo, che ne avrebbe imposto il licenziamento, continua ancora a svolgere la sua attività di insegnamento.<br />
Dall’esame degli atti non risulta, però, che tale indagine sia stata svolta presso l’Amministrazione di appartenenza e presso i soggetti abitualmente frequentati dallo stesso (colleghi ed alunni).<br />
Quanto, poi, al fatto che l’istante avrebbe manifestato sintomi di crisi depressive, va rilevato che tale valutazione sulle condizioni di salute del ricorrente non risulta sia stata effettuata previo lo svolgimento di una visita medica da parte di uno specialista, che abbia attestato, assumendosi le relative responsabilità, il reale stato di salute psichica dello stesso.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto in ragione delle predette carenze istruttorie e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato. Mentre restano ovviamente salvi i successivi e meglio motivati provvedimenti dell’Amministrazione, la quale, prima di disporre la revoca del divieto di detenzione delle armi, dovrà svolgere una più attenta istruttoria sulle qualità soggettive del ricorrente ed, in particolare, sulle sue condizioni psichiche e sullo stile di vita e sugli ambienti lavorativi e di frequentazione.  <br />
Sussistono, per concludere, in ragione del vizio meramente formale lamentato, giuste ragioni per disporre la totale com¬pensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.    </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, <b>accoglie</b> il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Prefetto di Chieti 28 settembre 2004, n. 5401/6D/Area 1.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 24 maggio 2007.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito il 30/05/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-574/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2006 n.574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-9-2006-n-574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-9-2006-n-574/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-9-2006-n-574/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2006 n.574</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Tramaglini Ric. Burattini Fausto contro Regione Marche e nei confronti di Smargiasso + 1 non ammissione alla prova orale di un concorso ed autonoma impugnazione Concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della p.a. – Esito negativo della prova scritta – Immediata lesività – Omessa impugnazione dell’atto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-9-2006-n-574/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2006 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-9-2006-n-574/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2006 n.574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Tramaglini<br /> Ric. Burattini Fausto contro Regione Marche e nei confronti di Smargiasso + 1</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non ammissione alla prova orale di un concorso ed autonoma impugnazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della p.a. – Esito negativo della prova scritta – Immediata lesività – Omessa impugnazione dell’atto di non ammissione all’orale – Irricevibilità del ricorso &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’atto di non ammissione alla fase orale di una prova concorsuale non può essere considerato alla stregua di atto infraprocedimentale, e non è, quindi, impugnabile solo con l&#8217;atto conclusivo – costituito dal provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori –, ma deve essere oggetto di autonoma iniziativa impugnatoria, entro i termini di legge, in quanto costituisce, per il destinatario, il provvedimento finale che chiude il procedimento concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 01145 del 2000, proposto da: </p>
<p><b>BURATTINI Fausto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonella Nuzzoli, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29; </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>la <B>REGIONE MARCHE</B>, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gentili e Lucilla Di Ianni, elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Giannelli 36, presso gli uffici del Servizio Legale della Regione Marche; </p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>SMARGIASSO Mario e POLONARA Leonardo</b>, non costituiti in giudizio; </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2730 del 3 novembre 1999 e n. 3090 del 6 dicembre 1999, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di “Funzionario Geologo”, bandito co<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Regionale n. 1119 CE/PRS del 6 giugno 2000, pubblicata sul BUR n. 62 del 19 giugno 2000, di approvazione della graduatoria di merito, composta da cinque candidati idonei, e di nomina del vincitore, sig. Mario Smargiasso;<br />
&#8211; dei verbali di concorso dal numero 1 al 10 e di tutti gli atti concorsuali, compresi gli allegati, della Commissione giudicatrice;<br />
&#8211; dei giudizi insufficienti e dei voti numerici attribuiti al ricorrente all’esito delle prove scritte e della mancata ammissione alle prove orali, in conseguenza del mancato superamento delle prove scritte, comunicata con lettera raccomandata a.r. del 10<br />
&#8211; del decreto del dirigente del Servizio Personale della Regione Marche n. 382 del 17 maggio 1995, con cui è stato ammesso a partecipare al concorso il dott. Mario Smargiasso;<br />
&#8211; di tutti gli altri atti presupposti, connessi, conseguenti o comunque correlati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 05/04/2006, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il ricorrente ha impugnato con ricorso notificato in data 16 agosto 2000, gli atti relativi alle operazioni concorsuali per il conferimento di n. 1 posto di “Funzionario Geologo” presso la Regione Marche, sotto diversi profili.<br />
Il bando di concorso prevedeva che i candidati avrebbero dovuto affrontare una prova scritta, una prova tecnico pratica, equiparata ad una prova scritta ai fini di cui all’art. 9 comma 1 D.P.R. 686/1957, ex art. 6 comma 2 del bando, ed una prova orale.<br />
L’ammissione allo svolgimento della prova orale era subordinato al conseguimento di un punteggio medio minimo di ventuno/trentesimi nella prova scritta ed in quella tecnico pratica, con un punteggio minimo in ciascuna delle due prove di diciotto/trentesimi, secondo il sistema indicato dall’art. 9 D.P.R. 686/1957.<br />
Il ricorrenti non è stato ammesso a sostenere la prova orale per avere riportato dei punteggi inferiori al minimo utile nelle due prime prove; in particolare, il dott. Burattini ha ottenuto il punteggio di sedici/trentesimi nella prova nella prova tecnico pratica. <br />
L’esito delle due prime prove, e la conseguente non ammissione del candidato alla prova orale, è stata comunicata al ricorrente con raccomandata ricevuta in data 13 aprile 2000, in cui veniva tra l’altro riferito che all’albo del Servizio Personale era affisso il foglio con i risultati della valutazione dei titoli e delle prove scritte di tutti i candidati.<br />
Con la ricezione delle comunicazioni ha iniziato a decorrere il termine per proporre l&#8217;impugnativa; il ricorrente, infatti è stato direttamente informato dell’esistenza del provvedimento che ne sanciva l’esclusione dalla prosecuzione del procedimento concorsuale e, di conseguenza, dal novero dei futuri idonei e vincitori; il provvedimento di esclusione doveva pertanto essere tempestivamente impugnato, in quanto idoneo a produrre una lesione diretta ed attuale del suo interesse.<br />
L’esclusione dal concorso, d’altro canto, non può essere considerata alla stregua di atto infraprocedimentale, e quindi impugnabile solo con l&#8217;atto conclusivo costituito dal provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori, tenuto conto che l’atto in parola, in relazione all’interesse del ricorrente, costituisce il provvedimento finale che chiude, per ciò che lo riguarda, il procedimento concorsuale: &#8220;ai fini della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabile ciò che rileva non è la sua collocazione al termine del procedimento, bensì il carattere costitutivo degli effetti che all&#8217;atto stesso si ricollegano, ancorché il modulo procedimentale preveda ulteriori atti capaci di incidere sull&#8217;efficacia del provvedimento principale&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 1992, n. 692; 20 novembre 1993, n. 1027). E’ d’altra parte pacifico che gli atti altrimenti definibili come infraprocedimentali vanno immediatamente impugnati se per il destinatario determinano un definitivo arresto del procedimento, impedendone lo sviluppo ulteriore in grado di soddisfare gli interessi a cui era finalizzata la partecipazione.<br />
Nella specie, le votazioni ottenute nelle prime due prove hanno determinato direttamente l’esclusione del ricorrente dalla prosecuzione della procedura selettiva, secondo quanto prescritto dal bando di concorso. E poiché dal momento della ricezione delle comunicazioni lo stesso è divenuto consapevole dell&#8217;immediata lesività dell&#8217;atto, consistente nella preclusione della possibilità di diventare vincitore del concorso o quantomeno essere incluso tra gli idonei, da allora sono cominciati a decorrere i termini per l&#8217;impugnabilità del provvedimento.<br />
Poiché il ricorso è stato notificato in data 16 agosto 2000, ben oltre il termine di sessanta giorni iniziato a decorrere, come detto, il 13 aprile 2000, il ricorso è evidentemente tardivo e pertanto irricevibile.<br />
Si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-9-2006-n-574/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2006 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2005 n.574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-1-2005-n-574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-1-2005-n-574/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2005 n.574</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. A. Monaciliuni Afra Beton s.r.l (Avv. G. Marone) contro Prefetto della Provincia di Napoli (Avv. Stato) sui poteri dell&#8217;Amministrazione appaltante nei casi di informativa antimafia interdittiva 1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia interdittiva – Effetti – Potere discrezionale dell’Amministrazione appaltante di valutare l’informativa – Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-1-2005-n-574/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2005 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-1-2005-n-574/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2005 n.574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. A. Monaciliuni<br /> Afra Beton s.r.l  (Avv. G. Marone) contro Prefetto della Provincia di Napoli (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui poteri dell&#8217;Amministrazione appaltante nei casi di informativa antimafia interdittiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia interdittiva – Effetti – Potere discrezionale dell’Amministrazione appaltante di valutare l’informativa – Non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia interdittiva – Effetti – Potere discrezionale dell’Amministrazione di appaltante di valutare la possibilità della prosecuzione dell’appalto in capo alla società interdetta – Sussiste &#8211; Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso di informativa antimafia di natura interdittiva non residuano margini di apprezzamento a valle per i soggetti che la stessa hanno richiesta, che non possono che trarne le dovute conseguenze in termini di legge, in quanto il sistema normativo vigente non consente alcun rimando alla scelta della stazione appaltante circa la decisione sull’idoneità antimafia dell’imprenditore di rendersi appaltatore di lavori pubblici.</p>
<p>2. In caso di informativa antimafia interdittiva l&#8217;unico spazio di un possibile margine di discrezionalità della stazione appaltante destinataria dell&#8217;informazione (tipica) può rinvenirsi nella valutazione della convenienza per l&#8217;amministrazione e nell&#8217;opportunità per l&#8217;interesse pubblico della prosecuzione del rapporto contrattuale già in corso di svolgimento. Tale valutazione può tuttavia rinvenire un suo spazio possibile solo allorchè il rapporto contrattuale sia in corso di esecuzione già da un cospicuo lasso di tempo e sussistano concrete ragioni che rendano del tutto sconveniente per l&#8217;amministrazione l&#8217;interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori che formano l&#8217;oggetto del contratto revocando.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui poteri dell’Amministrazione appaltante nei casi di informativa antimafia interdittiva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA                          <br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania <br />
&#8211;	Sezione Prima &#8211;</b></p>
<p>composto dai Magistrati 1) dr. Giancarlo Coraggio                            &#8211; Presidente; 2) dr. Arcangelo Monaciliuni                     &#8211; Consigliere, relatore; 3) dott. Paolo Corciulo                               &#8211; 1^ referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10591/2004 Reg. gen., proposto dalla<br />
<b>società Afra Beton s.r.l.</b>, in persona dell&#8217;amministratore unico, legale rappresentante p.t., Vincenzo Cappiello, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, dall&#8217;avv. Gherardo Marone, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, viale Cesareo Console, n. 3</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Prefetto della Provincia di Napoli</b>, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio distrettuale di Napoli, via Diaz, n. 11, domicilia;</p>
<p>&#8211; la <b>T.A.V. &#8211; Treno Alta Velocità s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell&#8217;atto di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Luigi Piscitelli e Carlo Iaccarino, con domicilio eletto presso l</p>
<p>&#8211; il <b>consorzio Iricav Uno</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell&#8217;atto di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè, Luigi Strano e Girolamo Sarnelli, con domicilio eletto presso<br />
&#8211; la <b>società Condotte d&#8217;Acqua</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell&#8217;atto di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè, Luigi Strano e Girolamo Sarnelli, con domicilio eletto pre</p>
<p>&#8211;	la <b>Sif &#8211; Società Italiana Fondazioni s.p.a.</b>, <b>l&#8217;Eurofin s.p.a.</b>, l&#8217;<b>Europea 92 s.p.a.</b>, la <b>Ricci Costruzioni s.r.l.</b> e l&#8217;<b>Impregeco &#8211; Costruzioni Generali s.a.s.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento (previa  sospensione)<br />
&#8211; del provvedimento dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Napoli, prot. n. 86/Area 1 bis del 30.6.2004, con la quale si informa che la ricorrente società Afra Beton s.p.a. è esposta al pericolo di condizionamenti da parte della criminalità<br />
&#8211; delle note aventi ad oggetto la rescissione dei contratti per la fornitura di calcestruzzo relativa alle opere di realizzazione della linea Milano-Napoli, tratta Roma-Napoli, quali inviate: dalla Tav, il 4.8.2004; dal consorzio Ircav Uno, il 5.8.2004; d</p>
<p>Visti l’atto introduttivo del giudizio, in una ai relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;intimato Ufficio territoriale del Governo e l&#8217;annessa produzione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tav, Condotte D&#8217;Acqua ed Iricav; Uno ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti depositati dalla parte ricorrente, a valere quali memorie e motivi aggiunti, in una all&#8217;allegata documentazione; <br />
Viste le memorie prodotte anche dalle restanti parti; <br />
Visti gli atti tutti di causa, in essi compresa l&#8217;ordinanza presidenziale n. 128 15 settembre 2004, recante l&#8217;ordine di deposito degli atti provvedimentali ed istruttori emessi dall&#8217;amministrazione; <br />
Vista la documentazione prodotta in esecuzione del cennato ordine;<br />
Relatore il Consigliere, dr. Arcangelo Monaciliuni;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, notificato il 6.9.2004 e depositato il successivo giorno 10 dello stesso mese, la società Afra Beton s.r.l. ha adito questo Giudice per ottenerne l’annullamento della determinazione del Prefetto di Napoli datata 30.6.2004, con la quale si informa (la Tav s.p.a.) che la Afra Beton è esposta al pericolo di condizionamenti da parte della criminalità organizzata e si revoca, per l&#8217;effetto, la precedente informativa del 17.4.2003. <br />
La richiesta di annullamento è estesa alle diverse determinazioni, succedutesi a catena e sopra specificate, recanti la rescissione dei contratti per la fornitura di calcestruzzo, già stipulati dai diversi soggetti pure sopra specificati nell&#8217;ambito dei lavori autostradali, tratta Roma-Napoli.<br />
A sostegno del gravame, denunce di violazione della normativa che regge la materia ed eccesso di potere sotto più profili, alla stregua della situazione fattuale qui data, non adeguatamente presa in considerazione dall&#8217;Autorità procedente, oltre che per violazione dell&#8217;art. 7 della l. 241/1990.<br />
L&#8217;avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l&#8217;amministrazione statale intimata ed ha replicato agli assunti di parte attorea, insistendo per l&#8217;infondatezza del gravame. <br />
In giudizio si sono costituite alcune della società intimate (Tav, Condotte D&#8217;Acqua ed Iricav Uno) ed hanno dedotto la natura vincolata delle determinazioni assunte, all&#8217;esito della sopravvenuta informazione interdittiva e, aggiungono le ultime due società, della conseguente determinazione della committente Tav. Nelle memorie successive si sono poi soffermate anche a sostenere il merito delle determinazioni prefettizie.<br />
Con ordinanza presidenziale n. 128 del 15.9.2004, in adesione a richiesta attorea, si è ordinato alla Prefettura di Napoli di depositare la nota prefettizia impugnata e gli atti alla stessa presupposti. L&#8217;Amministrazione ha eseguito in data 4 ottobre 2004.<br />
Tutte le parti hanno offerto la propria documentata prospettazione all&#8217;esito di detta produzione, a partire da quella ricorrente che ha insistito per la fondatezza delle proposte doglianze, asseritamente risultate in tutto confermate a seguito dell&#8217;acquisizione degli atti istruttori posti a presupposto del provvedimento prefettizio.<br />
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 il ricorso è stato assunto in decisione, presenti i procuratori delle parti costituite che hanno insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p> 1- Va in primo luogo precisato che, a differenza di quanto sostenuto ex parte attorea (nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, ovvero prima del deposito effettuato dall&#8217;amministrazione), il provvedimento prefettizio qui in esame non può essere qualificato come informativa supplementare, quale prevista dall’art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n. 629, convertito dalla l. 12.10.1982, n. 726, articolo aggiunto dall’art. 2 l. 5.11.1988, n. 486, la cui perdurante vigenza nell’ordinamento è stata dapprima riconosciuta dalla giurisprudenza e poi confermata dal legislatore con l’art. 10, comma 9, del d. l.vo 3.6.1998, n. 252.<br />
Il Prefetto di Napoli, a mezzo del provvedimento in esame (n. 86/area 1/Bis del 29 giugno 2004), &#8220;letti gli artt. 4 del d. l.vo 490/1994 e l&#8217;art. 10 del d.P.R. 252/1998,&#8221; &#8230;.. ritiene &#8220;che l&#8217;Afra Beton s.p.a. sia esposta al pericolo di condizionamenti da parte della criminalità organizzata, pur non sussistendo nei confronti dell&#8217;amministratore unico della medesima società cause di divieto di cui all&#8217;art. 10 della l. 31.5.1965, n. 575&#8221; e prosegue precisando che  &#8220;Per l&#8217;effetto, l&#8217;informativa antimafia liberatoria rilasciata in data 17.4.2003 è revocata&#8221;.<br />
Trattasi quindi, e pacificamente, di informativa interdittiva e non di informativa supplementare che, peraltro, impone la trasmissione degli elementi a presupposto del giudizio, come richiesto dalla circolare ministeriale del 1994 che invita i Prefetti a dare conto del suo carattere supplementare, appunto, segnalando alle P.A. destinatarie che le notizie trasmesse non hanno carattere vincolante (cfr., sul punto, in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 11.9.2001, n. 4724).</p>
<p>2- Ciò chiarito, e per l&#8217;effetto, vanno respinte le denunce rivolte alle determinazioni cui tramite i diversi soggetti sopra indicati, a catena, sopravvenuto il cennato provvedimento prefettizio, hanno rescisso i contratti stipulati con la ricorrente per la fornitura di calcestruzzo  nell&#8217;ambito dei lavori autostradali, tratta Roma-Napoli.  <br />
In presenza di un&#8217;informativa preclusiva di tal fatta non residuano margini di apprezzamento a valle per i soggetti che la stessa hanno richiesta, che non possono che trarne le dovute conseguenze in termini di legge.<br />
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, l&#8217;informativa prefettizia non può essere considerata come meramente volta ad attivare il potere discrezionale di valutazione della stazione appaltante destinataria circa il permanere dell’aggiudicazione, bensì determina ineludibilmente la sorte della medesima. Ciò in quanto la valutazione e la conseguente decisione circa la sussistenza di tentativi di condizionamenti mafiosi dell’impresa, tali da imporre la cessazione di rapporti giuridico-economici con la P.A., non può che spettare ex lege in via esclusiva al Prefetto ed è inconfigurabile –secondo canoni di buona amministrazione– un potere discrezionale dell’ente locale in funzione di contrasto alla criminalità organizzata. <br />
In definitiva il sistema normativo vigente non consente alcun rimando alla scelta della stazione appaltante circa la decisione sull’idoneità antimafia dell’imprenditore di rendersi appaltatore di lavori pubblici (Tar Campania, sezione prima, già sentenza n. 1076/2000 e, in tali sensi, la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 3124/2003).<br />
Tale conclusione non è contraddetta dal dettato normativo di cui all&#8217;art. 11 del d.l.vo 3 giugno 1998, n. 252, secondo cui sussisterebbe un potere discrezionale ove, come qui avvenuto, le informazioni prefettizie interdittive sopravvengano a contratto già concluso.<br />
Il punto è stato chiarito dalla Sezione che ha delimitato l&#8217;area entro cui la discrezionalità può ragionevolmente esplicarsi, secondo un&#8217;interpretazione logico-sistematica della disposizione che non contraddica l&#8217;effetto interdittivo proprio dell&#8217;istituto (Tar Campania, sezione prima, sentenze n. 919 e 8562/2004).<br />
E&#8217; evidente, ha osservato la Sezione e qui il Collegio riconferma, che non potrà ammettersi alcuna discrezionalità della stazione appaltante nell&#8217;apprezzare e nel valutare la sussistenza e l&#8217;entità, o la rilevanza, dei tentativi di infiltrazione o di condizionamento malavitosi nelle scelte dell&#8217;impresa contraente, riferiti dal Prefetto.<br />
L&#8217;unico spazio di un possibile margine di discrezionalità della stazione appaltante destinataria dell&#8217;informazione (tipica) può rinvenirsi nella valutazione della convenienza per l&#8217;amministrazione e nell&#8217;opportunità per l&#8217;interesse pubblico della prosecuzione del rapporto contrattuale già in corso di svolgimento. Tale valutazione può tuttavia rinvenire un suo spazio possibile solo allorchè il rapporto contrattuale sia in corso di esecuzione già da un cospicuo lasso di tempo e sussistano concrete ragioni che rendano del tutto sconveniente per l&#8217;amministrazione l&#8217;interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori che formano l&#8217;oggetto del contratto revocando. Solo stringenti ragioni di interesse pubblico a non interrompere un servizio essenziale, difficilmente rimpiazzabile in temi rapidi, o a completare un&#8217;opera in corso di ultimazione, et similia, potrebbero invero giustificare il sacrificio del prevalente (di regola) interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica che presiede ai poteri interdittivi antimafia. <br />
E ciò comporta che la motivazione dovrà essere ampia a supporto della determinazione di proseguire il rapporto in funzione dell&#8217;esistenza di dette circostanze, ma non per l&#8217;opposto caso in cui, in assenza di queste ultime, non via siano ragioni per vanificare la portata dell&#8217;informazione interdittiva. In quest&#8217;ultimo caso, invero, a giustificare l&#8217;adozione del provvedimento è sufficiente il rinvio alla stessa, come qui avvenuto, atteso che il provvedimento prefettizio è intervenuto a ridosso della prima informativa e di esso hanno immediatamente preso atto i soggetti qui intimati come controinteressati, senza che sia dato evincere dalla documentazione versata in atti e dalla stessa prospettazione attorea che si fosse in presenza di prestazioni significative già effettuate, a tacere della loro natura (fornitura di calcestruzzo), di certo non peculiare.<br />
3- Previo rigetto della denuncia di violazione dell&#8217;art. 7 della l. n. 241/1990, sempre in adesione al consolidato orientamento della Sezione che nega ingresso ad ipotesi di partecipazioni procedimentali nelle fattispecie date, connotate da ragioni di segretezza, urgenza ed attivate da richieste avanzate ex lege (e qui si tratta in sostanza di un prosieguo accertativo e decisionale), può a questo punto esaminarsi il merito della questione. <br />
Va premesso che, come già ripetutamente affermato in precedenti analoghi, il potere attribuito dalla legge in materia di liberatorie antimafia ha ampia latitudine reggendosi oltre che sulle fattispecie tipiche indicate dalle lettere a) e b) del comma 7 dell&#8217;art. 10 d.P.R. 252/1998 su qualsiasi altra fonte, come reso inequivoco da un esame dell’intera normativa di settore e specificato dalla successiva lettera c) dell’art. 10, comma 7, in commento: sugli accertamenti disposti dal Prefetto.<br />
Ben vero che, in tali ultime evenienze, laddove cioè le situazioni in discorso non siano desunte dai provvedimenti tipici indicati dal legislatore (nel qual caso l’obbligo motivazionale può ritenersi soddisfatto a mezzo di mero richiamo alla loro esistenza), necessita dar conto degli elementi in forza dei quali si è pervenuti alla conclusione raggiunta e del nesso causale fra gli uni e l’altra. <br />
Occorre, tuttavia, aver sempre chiaro che, per il rilievo degli interessi implicati, si è in presenza di una anticipazione della soglia di difesa sociale, di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, laddove si prescinde da soglie di rilevanza probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l’affidabilità dell’impresa affidataria dei lavori, complessivamente intesa (Cons. Stato, Sez. sesta, 14 gennaio 2002, n. 149); peraltro, anche nel campo del diritto penale si considerano già punibili talune attività preparatorie, perseguendosi l’agente per una condotta che non raggiunge i crismi del tentativo punibile ex art. 56 c.p. (Tar Campania, Sezione prima, 30 maggio 2000, n. 1700).<br />
E’, altresì’, pacifico che il sindacato del giudice amministrativo  non può impingere nel merito restando circoscritto, in sintesi, a verificare sotto il profilo della logicità il significato attribuito agli elementi di fatto e l’iter seguito per pervenire a certe conclusioni (C.C. sentenza n. 103/1993; Cons. Stato, Sez. quinta, n. 2969/2001; Tar Campania, Sez. prima, ex multis, n. 13601 del 17.12.2003 e n. 5002 del 16 settembre 2002) in un settore peculiare e non direttamente comparabile con altri (cfr., al riguardo, per i principi che se ne possono trarre ed anche qui applicare, la recente sentenza della Corte costituzionale 5 novembre 2004, n. 321).<br />
Ciò, beninteso, non comporta alcuna negazione di tutela -della tutela approntata dall&#8217;ordinamento- da accordarsi, operando la cennata verifica, ogni qual volta emerga una carenza di presupposti fattuali idonei alla bisogna e/o una loro valutazione non adeguatamente ponderata (cfr., per esempi di tal fatta, da ultimo, sempre questa Sezione, n. 8562 dell&#8217;11 maggio 2004 e 9668 del 22 giugno 2004) anche ratione temporis (n. 6608 del 24.10.2002).<br />
4- Orbene, nel caso dato, a seguito delle integrazioni istruttorie disposte dal Tribunale, il quadro che se ne ricava è il seguente.<br />
Il Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA), il 16 aprile 2003 riteneva potersi rilasciare, allo stato, provvedimento liberatorio antimafia nei confronti della ditta Afra Beton, nella quale il Giuliano Rocco non riveste formalmente incarichi, poichè nelle motivazioni della sentenza di assoluzione del 12.7.2001 (di cui si dirà in avanti) si esclude che il Giuliano Rocco possa rivestire il ruolo di imprenditore camorrista essendo stato il medesimo ritenuto dall&#8217;A.G. vittima di estorsione da parte del clan Nuzzo. <br />
Seguiva, il giorno dopo, l&#8217;informativa liberatoria, poi revocata con il provvedimento prefettizio qui all&#8217;esame, dopo aver &#8220;Letta l&#8217;informativa del raggruppamento operativo speciale Carabinieri &#8211; Sezione anticrimine di Napoli n. 37943 del 30.1.2004; Vista la nota della Direzione investigativa antimafia di Napoli n. 3322 del 5 maggio 2004; Visto il verbale del GIA del 24 giugno 2004&#8221;.<br />
A far giungere a diversa conclusione erano diversi elementi fra loro connessi:<br />
a- la riconducibilità dell&#8217;Afra Beton al Giuliano Rocco per una serie di ragioni, di cui si dirà in avanti; <br />
b- la diversa portata attribuita all&#8217;assoluzione in ambito penale del Giuliano Rocco ed i precedenti del medesimo; <br />
c- la circostanza che questi dal mese di luglio del 2002 lavorasse alle dipendenze dell&#8217;Afra Beton con mansioni di responsabile dei contratti da stipulare.</p>
<p>4.1- Fermo che il mutamento di orientamento dell’amministrazione rientra nella fisiologia dell’esercizio della funzione in esame (Tar Campania, sezione prima, n. 2616/2002), i numerosi elementi indicati per affermare la riconducibilità al Giuliano dell&#8217;Afra Beton appaiono al Collegio del tutto sufficienti alla bisogna: Cappiello Vincenzo, amministratore unico dell&#8217;Afra Beton, è cugino di primo grado di Giuliano Rocco; lo stabilimento della Afra Beton è sito sulla SS. 87 Km. 10,100 e, precisamente, nello stesso luogo ove prima esercitava la propria attività la Giuliano Calcestruzzi, gestita dal Giuliano Rocco; alcuni mezzi di quest&#8217;ultima risultano allo stato appartenere alla Afra Beton; sui cantieri della Tav operavano mezzi della Afra Beton; il ripetuto Giuliano Rocco dimostra egli stesso di essere in realtà il proprietario dell&#8217;Afra Beton presentandosi con biglietti da visita che li accomunano.  <br />
Detti elementi (le relazioni ne aggiungono altri specifici, ma ci si può fermare qui) come detto confermano l&#8217;assunto sia della DIA che del GIA in ordine al collegamento individuato. Del resto, parte ricorrente, sul punto, più che negare la circostanza, si sofferma ad evidenziare che tali elementi non sono sopravvenuti, per essere preesistenti alla già rilasciata informativa liberatoria (cfr. pag. 6 e 7 dell&#8217;atto depositato il 6 dicembre 2004).</p>
<p>4.2- Può passarsi a verificare la diversa portata attribuita all&#8217;assoluzione in ambito penale del Giuliano Rocco ed i precedenti del medesimo, sulla quale invece si diffonde la difesa attorea.<br />
Il GIA fa luogo ad una più approfondita lettura degli elementi ricavabili dalla sentenza del 12.7.2001, per concludere che Rocco Giuliano, pur essendo stato assolto da tutti i reati a lui ascritti nell&#8217;ambito del procedimento penale sfociato in detta sentenza, &#8220;partecipava attivamente al sistema estorsivo impiantato dai più potenti clan operanti sul territorio campano&#8221;, con &#8220;condotte che, seppur ritenute da Tribunale di penale non significative sul piano strettamente penalistico, invece dal punto di vista della prevenzione amministrativa antimafia non possono che essere valutate negativamente in quanto oggettivamente funzionali agli interessi della criminalità organizzata e rilevano, comunque, un condizionamento nelle scelte e negli indirizzi nella società Afra Beton&#8221;. <br />
Tale conclusione non si presta a censure.<br />
E&#8217; vero che, come reiteratamente evidenziato dalla ripetuta difesa della ricorrente, la sentenza del Tribunale di Nola, sez. 1^, del 12.7.2001, assolve il Giuliano Rocco dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto; ma vero anche che se la motivazione del giudice penale conclude affermando che &#8220;Sussistono perciò tutti i presupposti per ritenere che Giuliano Rocco fosse vittima di estorsione da parte del clan&#8221; in precedenza afferma che &#8220;non può configurarsi nel caso in esame l&#8217;ipotesi dell&#8217;imprenditore camorrista, giacchè benchè il Giuliano ricevesse dei vantaggi economici dal clan, tuttavia questi non erano frutto di un pactum sceleris, bensì del suo involontario stato di assoggettamento dovuto alla capacità intimidatoria del gruppo&#8221; (pag. 195 della sentenza, che vede imputate  più persone). <br />
Ma tale stato è del tutto sufficiente a dimostrare il tentativo di ingerenza della criminalità organizzata, esso -e non l&#8217;accertamento della sussistenza della figura dell&#8217;imprenditore camorrista- richiesto dalla normativa per precludere il contatto con la P.A (Cons. Stato, sez. IV, 3058/2001, Tar Campania, sez. 1^, 1946/2000; 1789/1999; 2881/1997). <br />
Se, invero, appartiene, all&#8217;ambito penale effettuare quell&#8217;indagine &#8220;indubbiamente delicata e complessa, nella quale al prudente apprezzamento del giudice è affidato il difficile compito di individuare la fluida linea di confine tra lecito ed illecito e di distinguere le situazioni nella quali l&#8217;imprenditore è complice delle organizzazioni criminali da quelle nelle quali egli è vittima, il soggetto passivo delle attività delinquenziali&#8221; (Cass. sez. 1^ penale, 5.1.1999), ossia discernere fra contiguità compiacente e contiguità soggiacente, nel diverso ambito qui dato, come sopra rilevato è sufficiente il solo tentativo dell&#8217;associazione criminale (si intende, concretantesi in fatti significativi) a costituire presupposto idoneo alla bisogna. <br />
E l&#8217;accertamento penale di tale circostanza -qui indubbiamente avutosi in una ai vantaggi economici ricevuti- rende del tutto logica la conclusione cui si è pervenuti, peraltro calata all&#8217;interno di un quadro indiziario più vasto, non solo perchè risalente negli anni, ma perchè vede ancora il Giuliano componente del consiglio di amministrazione del consorzio Pro.cal, implicato a sua volta nelle indagini sulla criminalità organizzata campana (operazione Spartacus). Elementi tutti che, come leggesi in particolare nella ripetuta relazione del GIA, hanno concorso alla decisione di far luogo all&#8217;informazione interdittiva.</p>
<p>5- Orbene, alla stregua di quanto sopra, ivi compresa la significativa ulteriore circostanza del rapporto organico del Giuliano con l&#8217;Afra Beton con mansioni di responsabile dei contratti da stipulare,  non vi è necessità di proseguire l&#8217;esame dei residui elementi indicati dalla Prefettura e contestati ex parte attorea (denuncia del Giuliano per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e riciclaggio; denunce per reati contro l&#8217;incolumità pubblica; ect.). Ed invero, il quadro sopra indicato è sufficiente a mandare indenne da utili censure il provvedimento impugnato. <br />
In conseguenza, il ricorso è infondato e siccome tale va respinto con le consequenziali statuizioni di cui in dispositivo.<br />
Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate integralmente fra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-1-2005-n-574/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2005 n.574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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