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	<title>5739 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5739 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5739</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5739/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5739/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5739</a></p>
<p>Pres.Piscitello – Est.Durante Leccis Rosella (Avv. G.L.Falchi) c/ Comune di Cagliari (Avv.ti C. Curreli e F. Melis) 1. Processo amministrativo – Perenzione del ricorso – Artt. 23 e 25 legge T.A.R. – Domanda di fissazione di udienza – Revoca o cancellazione dal ruolo &#8211; Esaurimento efficacia – Atto di procedura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5739/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5739</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5739/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5739</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.</i>Piscitello – <i>Est.</i>Durante<br /> Leccis Rosella (Avv. G.L.Falchi) c/ Comune di Cagliari (Avv.ti C. Curreli e F. Melis)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Perenzione del ricorso – Artt. 23 e 25  legge T.A.R. – Domanda di fissazione di udienza – Revoca o cancellazione dal ruolo &#8211; Esaurimento efficacia – Atto di procedura – Necessità. 	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Perenzione del ricorso &#8211; Artt. 23 e 25  legge T.A.R. – Domanda di fissazione di udienza – Presentazione – Necessità – Termine – Due anni – Atto di procedura – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge T.A.R. la presentazione della domanda di fissazione di udienza sposta sul giudice l’iniziativa processuale, sicché, salvo che la causa sia giunta all’udienza in discussione, la domanda non deve essere rinnovata dalla parte ogni due anni e la perenzione è impedita per tutto il tempo in cui l’iniziativa spetta al giudice. Esauriti gli effetti della domanda di fissazione di udienza per la revoca della domanda stessa o per la cancellazione della causa dal ruolo, l’onere di impulso torna alle parti, le quali per evitare la perenzione dovranno porre in essere qualsiasi atto di procedura, posto che per ottenere una nuova fissazione d’udienza dovranno presentare l’apposita domanda. 	</p>
<p>2. La perenzione opera se nel termine di due anni dal deposito del ricorso la parte non presenta la domanda di fissazione di udienza indipendentemente dal fatto che siano compiuti atti di procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9109 del 1998, proposto da: 	</p>
<p>Leccis Rosella, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gian Luigi Falchi, con domicilio eletto presso Gianluigi Falchi in Roma, via Benozzo Gozzoli, 82; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Curreli e Federico Melis, con domicilio eletto presso l’avv. Isabella Lesti Quinzio Belardini in Roma, via Arenula, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI n. 00829/1997, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Doris Durante;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Besi e Lesti, su delega rispettivamente degli avv.ti Falchi e Curreli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Leccis Rosella, già dipendente dell’IPAB e transitata nei ruoli del Comune di Cagliari, con ricorso proposto al TAR Sardegna, notificato al Comune il 19 giugno 1989, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla percezione di somme dovute a diverso titolo dal Comune e non corrisposte, relative al periodo lavorativo presso l’IPAB.<br />	<br />
In particolare, essa chiedeva:<br />	<br />
1) le differenze sull’indennità integrativa speciale corrisposta dal mese di giugno 1981 al mese di giugno 1983 nella ridotta misura di lire 100.000 al mese.<br />	<br />
2) lo stipendio non corrisposto dal 1° luglio 1983 al 1°aprile 1985, periodo in cui era stata messa a disposizione a tempo indeterminato dal commissario prefettizio dell’IPAB;<br />	<br />
3) la corresponsione del 10% della retribuzione corrisposta dopo il 1985;<br />	<br />
4) l’indennità di turno maturata dal novembre 1985 al dicembre 1988.<br />	<br />
Il tutto maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi.<br />	<br />
2.- Il TAR Sardegna con sentenza parziale n. 860 del 10 luglio 1993, quanto alla domanda avente ad oggetto le differenze sull’indennità integrativa speciale, disponeva istruttoria per acquisire ulteriori documenti dall’amministrazione, dando atto della infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell’amministrazione, essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione.<br />	<br />
Per il resto respingeva il ricorso e per queste parti la sentenza veniva impugnata con separato appello.<br />	<br />
3.- Espletata l’istruttoria, con sentenza n. 829 del 1997, il TAR Sardegna, accogliendo la relativa eccezione del Comune, dichiarava perento il ricorso, non essendo stata depositata istanza di fissazione di udienza nell’arco del biennio dalla comunicazione dell’espletamento dell’istruttoria.<br />	<br />
4.- Leccis Rosella, con l’atto di appello qui in esame, ha impugnato la sentenza, chiedendone l’annullamento per erronea dichiarazione di perenzione, assumendo che la costituzione del nuovo difensore nel biennio dall’espletamento dell’istruttoria, integrerebbe un atto di procedura idoneo a evitare la perenzione e perché nelle cause di pubblico impiego non sarebbe necessaria l’istanza di fissazione di udienza, essendo questa fissata d’ufficio.<br />	<br />
5.- Il Comune di Cagliari, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello.<br />	<br />
6.- Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 31 maggio 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.<br />	<br />
7.- La controversia, <i>ratione temporis, </i>ricade nella disciplina della perenzione contenuta negli artt. 23 e 25 della legge T.A.R., nell&#8217;art 40 T.U. CDS e nell&#8217;art. 45 RD 642/1907.<br />	<br />
Ai sensi dell&#8217;art 23 della legge T.A.R. &#8220;<i>la discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall&#8217;amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso</i>&#8220;.<br />	<br />
L&#8217;art. 25 dispone che &#8220;<i>i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura</i>&#8221; (con la riforma del processo amministrativo il termine di perenzione è stato di ridotto ad 1 anno ai sensi dell’art. 81 del d.lgs n. 104/10).<br />	<br />
L&#8217;armonizzazione tra le due norme conferma un orientamento secondo cui la presentazione della domanda di fissazione di udienza sposta sul giudice l&#8217;iniziativa processuale, sicché, salvo che la causa sia giunta all&#8217;udienza di discussione, la domanda non deve essere rinnovata dalla parte ogni due anni e la perenzione è impedita per tutto il tempo in cui l&#8217;iniziativa spetta al giudice. <br />	<br />
L&#8217;articolo 25 trova, quindi, applicazione nei casi in cui, esauriti gli effetti della domanda di fissazione d&#8217;udienza per la revoca della domanda stessa o per la cancellazione della causa dal ruolo, l&#8217;onere di impulso sia tornato alle parti le quali per evitare la perenzione dovranno porre in essere qualsiasi atto di procedura, posto che ovviamente per ottenere una nuova fissazione d&#8217;udienza dovranno presentare l&#8217;apposita domanda.<br />	<br />
Per contro la perenzione opera se nel termine di due anni dal deposito del ricorso la parte non presenta la domanda di fissazione di udienza indipendentemente dal fatto che siano compiuti altri atti di procedura (anche la domanda volta ad ottenere la misura cautelare non vale a impedire la perenzione. In tali casi il ricorso diventa improcedibile).<br />	<br />
Ciò posto, per l’ipotesi qui in esame, di istruttoria disposta con sentenza, si ha perenzione per mancata rinnovazione della domanda di fissazione d&#8217;udienza dopo l&#8217;espletamento dell&#8217;attività istruttoria, poiché con la fissazione dell&#8217;udienza, in seguito alla quale il collegio provvede all&#8217;istruttoria, l&#8217;originaria istanza di fissazione d&#8217;udienza ha perso efficacia avendo raggiunto il suo effetto.<br />	<br />
Quanto sin qui esposto conclude per il rigetto dell’appello, avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione della disciplina in materia.<br />	<br />
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-10-2011-n-5739/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.5739</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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