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	<title>573 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>573 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2021 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-29-6-2021-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-29-6-2021-n-573/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2021 n.573</a></p>
<p>Pres. Criscenti &#8211; Est. Scianna Sull&#8217;omesso versamento del contributo ANAC nelle gare di appalto Contratti della p.a. &#8211; Versamento contributo ANAC &#8211; Omissione &#8211; Non comporta l&#8217;esclusione dalla gara &#8211; Salve e ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione. Fatte salve le ipotesi in cui la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-29-6-2021-n-573/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2021 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-29-6-2021-n-573/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2021 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscenti &#8211; Est. Scianna</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;omesso versamento del contributo ANAC nelle gare di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della p.a. &#8211; Versamento contributo ANAC &#8211; Omissione &#8211; Non comporta l&#8217;esclusione dalla gara &#8211; Salve e ipotesi in cui la <em>lex specialis</em> preveda una espressa comminatoria di esclusione.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Fatte salve le ipotesi in cui la <em>lex specialis</em> preveda una espressa comminatoria di esclusione, l&#8217;omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l&#8217;estromissione dalla gara; b) ciò anche in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza 2 giugno 2016, C 27/15-sentenza &#8220;Pippo Rizzo&#8221;) nella parte in cui  stato affermato &#8220;che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità  ostano ad una regola dell&#8217;ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l&#8217;operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perchè non espressamente indicata dagli atti di gara&#8221;; c) di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all&#8217;art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di adempimento (si ripete: versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all&#8217;alveo dell&#8217;offerta economica e di quella tecnica: di qui la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell&#8217;impresa partecipante.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 287 del 2021, proposto da Cop S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Città  Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Domenico Squillacioti non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Agnana Calabra, B.L. Costruzioni S.r.l., ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della comunicazione di esclusione, prot. n. 31276/2021 del 30/04/2021, trasmessa alla ricorrente dalla Città  Metropolitana di Reggio Calabria, in relazione alla gara per &#8220;l&#8217;affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell&#8217;esecuzione di lavori, sulla base del progetto definitivo relativo ai lavori di &#8220;Messa in sicurezza dell&#8217;area a rischio PAI&#8221;, Località  Praca &#8211; Centro Abitato. C.I.G.: 8676078E0C Comune di Agnana Calabra&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per la dichiarazione di nullità  delle clausole del bando e del disciplinare di gara che dovessero non consentire il soccorso istruttorio e/o ritenere tempestivo il versamento per le ipotesi di forza maggiore (ivi compresi i punti 1.1 e 2.1.6. del disciplinare, qualora non si dovesse ritenere superata, in caso di forza maggiore, l&#8217;esclusione del concorrente dalla procedura di gara);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del 21 aprile 2021, con la quale  stato circoscritto al &#8220;termine di scadenza del bando di gara&#8221;, il momento ultimo entro il quale la ricorrente avrebbe dovuto effettuare il pagamento del contributo ANAC;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento con cui  stato reso noto l&#8217;esito provvisorio della procedura aperta telematica del 19/04/2021 (seduta pubblica virtuale del 29/04/2021) con il quale  stata proposta l&#8217;aggiudicazione in favore di B.L. Costruzioni S.R.L &#8211; Ing. Squillacioti Domenico;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota di riscontro prot. n. 34245 dell&#8217;11 maggio 2021 alla richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente il 5 maggio 2021 ed eventuali ulteriori note che dovessero sopravvenire in replica all&#8217;ultima richiesta del 17 maggio 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ammissione alla selezione della B.L. Costruzioni S.R.L &#8211; Ing. Squillacioti Domenico e la relativa aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;aggiudicazione definitiva, eventualmente sopravvenuta in corso di causa, del contratto, nonchè di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Città  Metropolitana di Reggio Calabria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 il dott. Antonino Scianna, con causa passata in decisione senza discussione orale, ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">1. In data 26.03.2021, la Città  Metropolitana di Reggio Calabria bandiva la gara per &#8220;<i>l&#8217;affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell&#8217;esecuzione di lavori, sulla base del progetto definitivo relativo ai lavori di messa in sicurezza dell&#8217;area a rischio PAI</i>&#8220;, in località  Praca del Comune di Agnana Calabra. L&#8217;importo totale dell&#8217;appalto era di ¬ 452.786,25 ed il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 12.00 del 19 aprile 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avviata la procedura, la stazione appaltante con nota prot. 31276 del 30.04.2021 comunicava alla odierna ricorrente che la commissione in data 29.04.2021 ne aveva disposto l&#8217;esclusione dalla gara, in quanto &#8220;<i>la ricevuta prodotta a seguito di soccorso istruttorio, attesta il versamento del contributo ANAC in data successiva alla scadenza del termine di presentazione dell&#8217;offerta. In assenza di comunicazioni disponibili sul sito ANAC attestanti il malfunzionamento della piattaforma, in considerazione della circostanza che tutti i concorrenti hanno correttamente eseguito il versamento del contributo entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, non può ritenersi correttamente eseguito il pagamento dopo il suddetto termine</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, all&#8217;esito dell&#8217;esame da parte del seggio di gara della documentazione amministrativa prodotta, era emerso che la ricorrente non aveva proceduto al tempestivo versamento del contributo previsto a favore dell&#8217;ANAC dall&#8217;art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, in esecuzione delle disposizioni del bando (art. 10) e del disciplinare (punto 2.1.6), il seggio di gara ha richiesto all&#8217;impresa, in sede di soccorso istruttorio, di documentare il versamento del contributo in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell&#8217;offerta e, verificata l&#8217;intempestività  del ridetto versamento, ne ha disposto l&#8217;esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">La COP SrL, in data 5 maggio 2021, avanzava istanza di riesame del provvedimento di esclusione, evidenziando di non aver potuto provvedere nei termini al pagamento del contributo ANAC a causa di un malfunzionamento del sito dell&#8217;Autorità , che avrebbe impedito il pagamento tempestivo del ridetto contributo. Tale istanza veniva però riscontrata negativamente dall&#8217;amministrazione intimata con nota prot. n. 34245 dell&#8217;11 maggio 2021. Nel frattempo con atto del 30.04.2021, veniva pubblicato l&#8217;esito provvisorio della procedura competitiva, che vedeva prima graduata la BL costruzioni SRL dell&#8217;ing. Domenico Squillacioti odierna controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Contro il provvedimento di esclusione, per la dichiarazione di nullità  delle clausole del bando e del disciplinare di gara che dovessero impedire il soccorso istruttorio e precludere la possibilità  di considerare tempestivo il tardivo versamento del contributo ANAC in ipotesi di forza maggiore, e per l&#8217;annullamento degli altri atti indicati in epigrafe,  perciò insorta con il presente ricorso, notificato il 29 maggio 2021 e depositato il successivo 7 giugno 2021 la COP S.r.L.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, con un&#8217;unica ed articolata censura, deduce violazione di legge e dei principi costituzionali e comunitari in tema di buona amministrazione e del principio generale di legalità ; violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e della <i>lex specialis</i> di gara; eccesso di potere per sviamento, illogicità , irrazionalità ; violazione dei principi di proporzionalità , collaborazione e buona fede; violazione del giusto procedimento e dei principi del <i>favor partecipationis</i> e dell&#8217;interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale; violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 1218 c.c. difetto di presupposto in fatto e diritto, manifesta illogicità  ed inadeguatezza della motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Lamenta in sintesi la difesa della ricorrente, che il tardivo versamento del contributo ANAC sarebbe da attribuire ad un malfunzionamento del sito dell&#8217;Autorità  registrato la mattina del 19 aprile 2021, che le avrebbe impedito di effettuare il versamento medesimo entro le ore 12.</p>
<p style="text-align: justify;">Il seggio di gara non avrebbe correttamente valutato la dichiarazione sostitutiva e la documentazione prodotta (in particolare lo screenshot della pagina del sito dell&#8217;autorità  anticorruzione che riportava il codice di errore), al fine di giustificare l&#8217;impossibilità  di adempiere tempestivamente al pagamento del contributo. A sostegno della tesi esposta la ricorrente produce relazione tecnica di parte, denunziando che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all&#8217;attivazione del soccorso istruttorio, ritenendo tempestivo il versamento del contributo ANAC in ragione della situazione descritta ricondotta a causa di forza maggiore, ed in applicazione dei principi generali di buona fede, <i>favor partecipationis</i> ed interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In data 14 giugno 2021 si  costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata che, con memoria del 16 giugno 2021, ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le disposizioni del bando e del disciplinare che obbligavano, a pena di esclusione, i partecipanti a provvedere entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte al versamento della contribuzione prevista dall&#8217;art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, ed evidenziando come non vi siano prove della situazione di forza maggiore evidenziata dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso  stato trattenuto in decisione all&#8217;esito della camera di consiglio del 9 giugno 2021, ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176, che consente tra l&#8217;altro la possibilità  di definire del giudizio ai sensi dell&#8217;art. 60 cpa omesso ogni avviso, le cui disposizioni sono state prorogate sino al 31 luglio 2021 dall&#8217;articolo 6, comma 1, lettera e), del D.L. 1 aprile 2021, n. 44.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Ad avviso del Collegio le censure dedotte sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; pacifico che la commissione di gara, non avendo rinvenuto agli atti il documento attestante il versamento del contributo per cui  causa ha attivato il soccorso istruttorio, ai sensi dell&#8217;art. 83 comma 9 d.lgs. n. 50 del 2016, e che l&#8217;odierna ricorrente ha sì prodotto la prova dell&#8217;avvenuto versamento all&#8217;ANAC, che però  stato effettuato solo 21 aprile 2021, cio due giorni dopo la scadenza del termine indicato come tassativo dalla legge di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Come correttamente evidenziato dalla difesa della resistente amministrazione, l&#8217;art. 10 del bando prevedeva che &#8220;<i>Ã‰ fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di provvedere al versamento della contribuzione prevista dall&#8217;art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, da effettuarsi secondo le modalità  previste dalla Delibera dell&#8217;Autorità  del 18/12/2019 n. 1197.</i>&#8221; Mentre il punto 2.1.16 del disciplinare (erroneamente indicato come 2.1.6, in ogni caso la previsione  alla pagina 17 dell&#8217;allegato 003:2 del deposito originale) precisava che &#8220;<i>L&#8217;omessa presentazione della ricevuta potà  essere sanata ai sensi dell&#8217;art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già  effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell&#8217;offerta</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Collegio, in linea con l&#8217;insegnamento della prevalente giurisprudenza, ha già  evidenziato (sentenze nn. 543 e 544 del 15 settembre 2020) che &#8220;<i>fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione, l&#8217;omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l&#8217;estromissione dalla gara; b) ciò anche in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza 2 giugno 2016, C 27/15-sentenza &#8220;Pippo Rizzo&#8221;) nella parte in cui  stato affermato &#8220;che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità  ostano ad una regola dell&#8217;ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l&#8217;operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perchè non espressamente indicata dagli atti di gara&#8221;; c) di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all&#8217;art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di adempimento (si ripete: versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all&#8217;alveo dell&#8217;offerta economica e di quella tecnica: di qui la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell&#8217;impresa partecipante&#8221;,</i>(in termini Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali coordinate interpretative, la circostanza che nelle leggi di gara fosse prevista la sanzione espulsiva in relazione alla violazione dell&#8217;obbligo di effettuare il versamento del contributo ANAC, e fosse anche circoscritta la possibilità  di effettuare il pagamento entro il termine per la presentazione delle offerte, rende non censurabile l&#8217;operato della commissione di gara che una volta riscontrato, all&#8217;esito del soccorso istruttorio, che la criticità  ascritta alla concorrente non si sostanziava in una mera carenza di produzione documentale, quanto piuttosto nell&#8217;inosservanza di un termine perentorio per l&#8217;incombente <i>de quo</i>, ha correttamente ritenuto non adempiuta la prescrizione di gara ed applicato la sanzione prevista.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Quanto alla dedotta causa di forza maggiore che avrebbe impedito alla ricorrente di effettuare il versamento nei termini previsti, appare tranciante la considerazione che unitamente al pagamento on line, il disciplinare di gara prevedeva al punto 2.1.16 (come detto erroneamente indicato come 2.1.6), la possibilità  di effettuare il pagamento mediante avviso, &#8220;<i>utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking &#8211; servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio &#8211; tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma anche a non voler tenere conto di questo, come detto, tranciante rilievo, osserva il Collegio che, a tutto concedere, da quanto dedotto dal ricorrente sarebbe provato un malfunzionamento del sito dell&#8217;ANAC alle ore 9.30 del 19 aprile 2021, o sino alle ore 9.30 del 19 aprile 2021, però nessun altro tentativo di pagamento  documentato da quel momento e sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte che, come già  evidenziato, era fissato per le ore 12.00 di quello stesso 19 aprile.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza parte ricorrente non ha offerto alla valutazione del Collegio nè prove di ulteriori tentativi di pagamento online effettuati tra le ore 9.31 e le ore 12.00 del 19 aprile 2021, nè attestazioni relative a malfunzionamenti del sito dell&#8217;ANAC nella giornata in questione, idonee a corroborare la prospettata causa di forza maggiore impeditiva del pagamento, nè tantomeno la prova di aver tentato di pagare il contributo tramite un prestatore di servizi di pagamento abilitato a pagoPA.</p>
<p style="text-align: justify;">Per altro, va osservato anche che il ridetto versamento fu effettuato dalla ricorrente ben due giorni dopo la scadenza del termine previsto, e solo dopo l&#8217;attivazione del soccorso istruttorio da parte della resistente amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta dalla documentazione in atti, che la richiesta di produrre la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC venne infatti inviata dalla commissione di gara alla ricorrente alle ore 9.48 del 21 aprile 2021 (allegato 018:14 del deposito originale della ricorrente), e che il versamento venne effettuato alle ore 19.22 dello stesso giorno (allegato 006:5 del deposito originale della ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">7. In conclusione in ragione di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto perchè infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della resistente amministrazione nella misura indicata in dispositivo, mentre la mancata costituzione in giudizio dei controinteressati esonera il Collegio da ogni statuizione relativa alle spese di lite nei loro confronti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Città  Metropolitana di Reggio Calabria, delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese nei confronti dei controinteressati che non si sono costituiti in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza con l&#8217;utilizzo della piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Caterina Criscenti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea De Col, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Scianna, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-29-6-2021-n-573/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2021 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2019 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-7-11-2019-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-7-11-2019-n-573/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-7-11-2019-n-573/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2019 n.573</a></p>
<p>R. Potenza ,Pres.; D. Carrarelli, Est. Diritto all&#8217;istruzione del disabile: è illegittima la condotta dell&#8217;istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie. Istruzione- disabile &#8211; diritto all&#8217;istruzione &#8211; monte ore di sostegno settimanali insufficiente &#8211; illegittimità . Il diritto all&#8217;istruzione del disabile, ed in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-7-11-2019-n-573/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2019 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Potenza ,Pres.;  D. Carrarelli, Est.</span></p>
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<p>Diritto all&#8217;istruzione del disabile:  è illegittima la condotta dell&#8217;istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Istruzione- disabile &#8211; diritto all&#8217;istruzione &#8211; monte ore di sostegno settimanali insufficiente &#8211; illegittimità .</span></p>
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<div style="text-align: justify;"> <em>Il diritto all&#8217;istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall&#8217;art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà  collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l&#8217;amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall&#8217;apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità  del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all&#8217;integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità  nell&#8217;apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell&#8217;istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie. E&#8217; poi da rilevare che, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all&#8217;alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l&#8217;assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall&#8217;organo collegiale competente a stabilire la gravità  dell&#8217;handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave; esso inoltre non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all&#8217;istruzione .</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/11/2019<br /> <strong>N. 00573/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00048/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dai sig.ri -OMISSIS- in qualità  di genitori esercenti la potestà  sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Stefano Mingarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  <em>contro</em><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;  <em>per l&#8217;annullamento</em><br /> a) dei verbali n. -OMISSIS- del &#8220;gruppo di lavoro per l&#8217;inclusione&#8221; dell&#8217;Istituto comprensivo &#8220;-OMISSIS-&#8221; di Foligno &#8211; conosciuti soltanto il -OMISSIS- a seguito di accesso agli atti con il quale sono state assegnate al minore -OMISSIS-, bambino affetto da disturbo dello spettro autistico e certificato disabile grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, n.12,5 ore;<br /> b) del P.E.I., progetto educativo individualizzato, conosciuto soltanto a seguito di accesso agli atti;<br /> c) di ogni altro atto, anche non conosciuto, con il quale l&#8217;Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato alla scuola di riferimento gli insegnanti di sostegno per l&#8217;anno scolastico in corso ed in ogni caso ad ogni atto in base al quale sono state assegnate al ricorrente un numero di ore inferiore al rapporto 1:1 con l&#8217;insegnante di sostegno;<br /> d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale Umbria e dell&#8217;Istituto Comprensivo -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Ricorrenti -OMISSIS- in qualità  di genitori esercenti la potestà  sul minore -OMISSIS-, per l&#8217;annullamento, previa sospensiva:<br /> a) dei verbali n. -OMISSIS- del &#8220;gruppo di lavoro per l&#8217;inclusione &#8220;dell&#8217;Istituto comprensivo &#8220;-OMISSIS-&#8221; di Foligno &#8211; conosciuti soltanto il -OMISSIS- a seguito di accesso agli atti con il quale sono state assegnate al minore -OMISSIS-, bambino affetto da disturbo dello Spettro Autistico e certificato disabile grave ai sensi della Legge n.104/1992, n.12,5 ore;<br /> b) del P.E.I., progetto educativo individualizzato conosciuto soltanto a seguito di accesso agli atti;<br /> c) di ogni altro atto, anche non conosciuto, con il quale l&#8217;Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato alla scuola di riferimento gli insegnanti di sostegno per l&#8217;anno scolastico in corso ed in ogni caso ad ogni atto in base al quale sono state assegnate al ricorrente un numero di ore inferiore al rapporto 1:1 con l&#8217;insegnante di sostegno;<br /> d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.<br /> I ricorrenti hanno, altresì, chiesto l&#8217;accertamento del diritto del minore al numero massimo di ore consentito per l&#8217;anno scolastico in corso -OMISSIS- e per quelli successivi, e, per l&#8217;effetto, la condanna dell&#8217;amministrazione ad attribuire al ricorrente il numero massimo di ore di sostengo per l&#8217;anno scolastico -OMISSIS- e per quelli successivi, nonchè la condanna dell&#8217;amministrazione resistente al risarcimento dei danni per l&#8217;omessa assegnazione delle ore di sostegno pari a 1.000,00 euro per ogni mese di sostegno negato o a quella diversa somma, maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa.<br /> 1.1. Riferisce, in punto di fatto, la parte ricorrente che il minore -OMISSIS- affetto da acclarato handicap grave ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992, riconosciuto dalla Competente Commissione Medica locale della ASL n. 2 -OMISSIS-come &#8220;portatore di handicap in situazione di gravità &#8220;. Nel -OMISSIS-, a seguito di visita specialistica di neuropsichiatria infantile, veniva richiesto &#8220;l&#8217;insegnante di sostegno per il massimo delle ore consentite&#8221;. Nell&#8217;-OMISSIS-, a seguito di nuova visita medica presso la competente Commissione medica locale, veniva accertato l&#8217;autismo infantile e riconosciuto come &#8220;minore invalido con necessità  di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita&#8221;, con l&#8217;attribuzione dell&#8217;indennità  di accompagnamento.<br /> Pertanto, parte ricorrente evidenzia che, in relazione alle sue condizioni il minore necessiterebbe di sostegno scolastico per l&#8217;intero orario di 25 ore e con rapporto 1:1. Tale necessità  di rapporto 1:1 sarebbe stata acclarata, oltre che dalla documentazione medica versata in atti, anche dal medesimo Istituto Comprensivo &#8220;-OMISSIS-&#8221; laddove quest&#8217;ultimo ha richiesto all&#8217;Ufficio Scolastico Regionale l&#8217;attribuzione di un numero di insegnanti di sostegno pari a quello degli alunni affetti da handicap grave ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.<br /> 1.2. Considerato che al minore sono state attribuite 12,5 ore di sostegno anzichè 25 e con un rapporto di 1:2, anzichè 1:1, e che l&#8217;Istituto Scolastico non ha riscontrato la diffida avanzata dagli odierni ricorrenti, questi hanno agito in giudizio argomentando motivi in diritto come di seguito riassunti.<br /> i. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto il profilo dell&#8217;omessa valutazione del disturbo del ricorrente e della sua gravità , nonchè difetto assoluto di motivazione dei provvedimenti; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5 del 24 febbraio 1994, 12 comma 5 della legge n. 104 del 1992 così come modificato dal d.lgs. n. 66 del 2017, e 10, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010. In particolare, si censura il difetto di istruttoria e/o di motivazione dell&#8217;assegnazione del numero di ore inferiore a quelle richieste dall&#8217;Istituto scolastico, tra l&#8217;altro sulla base di documentazione medica proveniente da organi pubblici. In considerazione del disposto dell&#8217;art. 10, comma 5, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per cui &#8220;in sede di formulazione del piano educativo individualizzato&#8221;, il gruppo elabora &#8220;proposte relative all&#8217;individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l&#8217;indicazione del numero delle ore di sostegno&#8221;, parte ricorrente ritiene che tali proposte siano vincolanti; pertanto, il contegno dell&#8217;Ufficio scolastico regionale violerebbe detta disposizione di legge, non avendo dato seguito alle richieste vincolanti dell&#8217;Istituto scolastico, oltre ad aver omesso ogni motivazione al riguardo.<br /> ii. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancata ponderazione degli interessi in gioco per aver ritenuto prevalenti le esigenze di bilancio rispetto ai diritti costituzionalmente garantiti al soggetto disabile. Eccesso di potere per illogicità  ed ingiustizia manifesta; violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2 e 38 della Costituzione e 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come risultanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010.<br /> Parte ricorrente ha, altresì, avanzato richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale richiamando precedenti pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto ai minori che si sono visti negare illegittimamente le ore di sostegno un importo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, che oscilla tra gli ottocento e i mille euro per ogni mese di sostegno negato.<br /> 2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, l&#8217;Ufficio scolastico regionale per l&#8217;Umbria e l&#8217;Istituto comprensivo &#8220;-OMISSIS-&#8220;, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato. La difesa erariale ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso per mancata intimazione ad almeno uno dei controinteressati. Nel merito della questione, è stato evidenziato come la scuola abbia posto in essere tutte le misure per garantire una più¹ ampia assistenza al minore, anche attraverso soluzioni che consentissero di ottimizzare le risorse disponibili, quali il &#8220;Laboratorio per l&#8217;inclusione&#8221;, e come dalla relazione di fine anno versata in atti emergano dei miglioramenti compiuti dal bambino. Il quantum orario settimanale del sostegno è stato determinato in base ai criteri fissati dall&#8217;USR ex l. n. 104 del 1992 e riguardo alla dotazione organica provinciale ed ai criteri normativi; inoltre, i criteri in base ai quali l&#8217;Autorità  procedente ha determinato l&#8217;impegno temporale in favore del minore emergono dalla documentazione versata agli atti di causa. Si è, quindi, evidenziato che il docente di sostegno è assegnato alla classe e non al singolo alunno, in ragione di un criterio che esclude la destinazione di un docente al solo minore diversamente abile e in ragione di moduli operativi &#8211; in particolare quanto al monte-ore e alle cattedre di sostegno &#8211; che devono tener conto, in particolare, delle concrete risorse disponibili.<br /> 3. Con ordinanza n. -OMISSIS- l&#8217;istanza di sospensiva cautelare è stata rigettata.<br /> 4. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi in vista della trattazione in pubblica udienza. In particolare, la difesa erariale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi concluso l&#8217;a.s. -OMISSIS-.<br /> 5. All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;-OMISSIS-, l&#8217;avvocato di parte ricorrente ha dichiarato che permane l&#8217;interesse all&#8217;assegnazione delle ore di sostegno anche per gli anni successivi all&#8217;a.s. -OMISSIS-. L&#8217;avvocato dello Stato si è opposto alla valutazione relativa agli anni successivi, estranei al presente giudizio; indi la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 6. E&#8217; materia del contendere la legittimità  degli atti gravati nella parte in cui hanno comportato la mancata attribuzione al figlio minore dei ricorrenti di un numero di ore di sostegno ritenuto pari alle ore di frequenza scolastica e con rapporto 1:1. L&#8217;Istituto scolastico di appartenenza, a seguito dell&#8217;adozione di apposito PEI (programma educativo individualizzato), ha riconosciuto al minore l&#8217;insegnante di sostegno per 12,5 ore settimanali.<br /> 7. Preliminarmente deve essere disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità  per mancata intimazione di almeno un controinteressato, sollevata dalla difesa erariale. Come evidenziato dalla parte ricorrente, infatti, nella fattispecie in esame motivi di tutela della privacy dei minori affetti da gravi patologie ha comportato l&#8217;oscuramento dei relativi dati negli atti ostesi; non sussistevano, pertanto, i presupposti di conoscibilità  di cui all&#8217;art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Nè ritiene il Collegio di dover ordinare l&#8217;integrazione del contraddittorio alla luce dell&#8217;esito della lite.<br /> 8. In primo luogo deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità  della domanda laddove riferita agli anni successivi all&#8217;anno scolastico -OMISSIS-, come da eccezione formulata dalla difesa dell&#8217;Amministrazione in pubblica udienza. Difatti la domanda con la quale si chiede l&#8217;accertamento ed il riconoscimento del diritto dell&#8217;alunno disabile ad ottenere una pronuncia conformativa per gli anni scolastici successivi, al fine di poter usufruire del sostegno scolastico per il numero di ore commisurato alle sue effettive reali esigenze di disabile grave, non può essere ritenuta ammissibile in quanto con riguardo agli anni scolastici successivi a quello nel quale viene proposto il ricorso, la relativa domanda viene articolata in difetto di qualsiasi prospettazione di lesione, posto che per tali anni l&#8217;Amministrazione scolastica non ha ancora assunto alcuna determinazione; manca, conseguentemente, una condizione necessaria per la proposizione della relativa domanda, ossia l&#8217;interesse ad agire (cfr. C.d.S., Ad. Plen., 12 aprile 2016, n. 7; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 30 aprile 2018, n. 973). Come è giù  stato evidenziato del g.a., &#8220;[m]ancherebbe, conseguentemente, una condizione necessaria per la proposizione della relativa domanda, ossia l&#8217;interesse ad agire (è noto, invero, che nel processo amministrativo, l&#8217;interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l&#8217;interesse ad agire di cui all&#8217;art. 100 cod. proc. civ., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall&#8217;effettiva utilità  che potrebbe derivare a quest&#8217;ultimo dall&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;atto impugnato: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4). Resta fermo che per gli anni futuri rimane l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di adottare i provvedimenti di propria competenza onde consentire l&#8217;attuazione delle misure che saranno previste per la piena integrazione scolastica della alunna disabile, secondo le ore che dovranno essere puntualmente indicate (arg. ex cit. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 30 aprile 2018, n. 973; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 30 marzo 2017, n. 927). &#038;[Si] ritiene di dover richiamare anche l&#8217;orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 5019; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 7 maggio 2018, n. 3057) che &#8211; pur pervenendo ad un diverso esito (di rigetto nel merito, più¹ che di inammissibilità  in rito) &#8211; ha chiarito che la domanda rivolta pro futuro debba essere disattesa posto che la determinazione delle numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta va effettuata dall&#8217;Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del disabile e, in particolare, sulla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile. Ciù² si desume dalla natura di tale situazione giuridica soggettiva e dal conseguente trattamento normativo riservatagli dal legislatore, per cui la stessa non si presta ad essere cristallizzata in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più¹ rispondente allo stato evolutivo del minore e deve essere quantificata alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali peraltro devono tenere conto dei bisogni del disabile e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all&#8217;Istituto scolastico; fermo restando l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato. Per la quantificazione delle ore di sostegno per gli anni scolastici futuri opererà , quindi, il meccanismo dinamico di ricognizione del fabbisogno e concreta determinazione del numero di ore spettanti tramite l&#8217;elaborazione periodica del P.E.I., che terrà  conto delle condizioni esistenti, anche in relazione ad eventuali mutamenti nel tempo delle esigenze educative&#8221; (TAR Veneto, sez. I, 19 ottobre 2018, n. 976).<br /> 9. Così riperimetrato l&#8217;oggetto del giudizio, è necessario esaminare l&#8217;eccezione di improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa erariale in ragione della conclusione dell&#8217;a.s. -OMISSIS-.<br /> Preliminarmente, appare opportuno ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha più¹ volte affermato che &#8220;il diritto all&#8217;istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall&#8217;art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà  collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l&#8217;amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall&#8217;apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità  del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all&#8217;integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità  nell&#8217;apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell&#8217;istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie. E&#8217; poi da rilevare che, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all&#8217;alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l&#8217;assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall&#8217;organo collegiale competente a stabilire la gravità  dell&#8217;handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave; esso inoltre non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all&#8217;istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393)&#8221; (TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 aprile 2019, n. 5127; Id., 8 marzo 2018, n. 2609; Id., 8 agosto 2018, n. 8918). Nè la garanzia di un adeguato sostegno può trovare un limite nella disponibilità  delle risorse finanziarie; infatti, &#8220;alla stregua della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, poichè l&#8217;eventuale indisponibilità  delle risorse finanziarie non può costituire valido motivo per denegare l&#8217;assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguate al disabile grave perchè ciù² significherebbe negargli la fruizione del diritto fondamentale all&#8217;istruzione &#038; La normativa di fonte primaria infatti non contempla l&#8217;indisponibilità  delle risorse finanziarie quale valido motivo per denegare l&#8217;assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguate al soggetto affetto da grave disabilità , secondo la &quot;lettura&quot; data a tale normativa dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, che ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonchè l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui escludeva la possibilità , giù  contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità  grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente. La Corte Costituzionale, infatti, ha indicato come la normativa primaria vigente sancisce il diritto del disabile ad avere assicurato un sostegno pieno, non limitabile da esigenze finanziarie, per i disabili che si trovino in condizione di particolare gravità &#8221; (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 marzo 2019, n. 1214).<br /> Tanto premesso, nel caso in esame, a fronte della chiusura dell&#8217;a.s. -OMISSIS- venuto meno l&#8217;interesse all&#8217;annullamento dei provvedimenti gravati; tuttavia, la parte ricorrente ha evidenziato la permanenza dell&#8217;interesse alla trattazione del giudizio con riferimento alla richiesta condanna dell&#8217;Amministrazione scolastica al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. subito dal minore per il mancato riconoscimento di un adeguato sostegno.<br /> 9.1. Ciù² posto, la richiesta di risarcimento del danno, esaminata ai sensi ai sensi dell&#8217;art. 34, comma terzo, cod. proc. amm., non può trovare accoglimento. In disparte ogni ulteriore valutazione, difetta nel caso in esame la prova del danno subito, in quanto l&#8217;unico aggravamento accertato agli atti risulta risale all&#8217;-OMISSIS-, ed è, pertanto, anteriore all&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico in esame. Secondo un orientamento consolidato &#8220;per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, il richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali, sia nell&#8217;an che nel quantum, il pregiudizio subito, anche se collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale, e ciù² perchè la categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un&#8217;ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell&#8217;integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza (deducibile da specifiche circostanze da cui possa desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale) ed in ordine alla sua riferibilità  eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2018, n. 5460; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 16 aprile 2018, n. 4136). Il danno non patrimoniale, quindi, anche quando discende dalla violazione di diritti fondamentali della persona, non è mai in re ipsa, ma deve essere sempre allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento (Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4286; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 11 giugno 2018, n. 989). Deve, pertanto, respingersi la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo stata fornita dimostrazione alcuna della circostanza che la disabile, durante il periodo in cui non ha usufruito dell&#8217;insegnante di sostegno nella misura dovuta, abbia subito un peggioramento ovvero una regressione ovvero che ci sia stata una incidenza negativa nella sua vita di relazione con gli altri alunni o che, comunque, non sia stato possibile raggiungere gli obiettivi indicati nel P.E.I. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2489; Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2017, n. 2425). In difetto di tale prova verrebbe, infatti, risarcito un danno in re ipsa, con ciù² violando i principi più¹ volte affermati in giurisprudenza in ordine alla necessità  della prova del danno-conseguenza. Nè può invocarsi in senso contrario la possibilità  di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale, essendo tale modalità  di liquidazione comunque sempre subordinata all&#8217;impossibilità  di determinare, nel suo preciso ammontare, un danno-conseguenza incerto nel quantum ma certo nell&#8217;an; un danno-conseguenza, in altri termini, la cui concreta ed effettiva verificazione sia stata, comunque, oggetto di allegazione e di prova (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4291; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4781)&#8221; (TAR Veneto, sez. I, 19 ottobre 2018, n. 976).<br /> 10. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte improcedibile ed in parte respinto, come da motivazione.<br /> La peculiarità  e la delicatezza delle questioni trattate giustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed in parte infondato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1, 2 e 5 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità  di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all&#8217;oscuramento delle generalità  del minore, dei soggetti esercenti la potestà  genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2013 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-1-2013-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-1-2013-n-573/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-1-2013-n-573/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2013 n.573</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Cernese, est. Carlo Buonauro Cementi Moccia S.p.A. (Avv. Antonio Lamberti) c. Comune di Caserta (Avv. Camillo Lerio Miani) sull&#8217;ordinanza contingibile e urgente adottata in presenza di un'&#8221;urgenza qualificata&#8221; Edilizia e urbanistica &#8211; Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Adottata in presenza di un’”urgenza qualificata”- Obbligo di comunicazione di avvio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-1-2013-n-573/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2013 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-1-2013-n-573/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2013 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Cernese, est. Carlo Buonauro <br />  Cementi Moccia S.p.A. (Avv. Antonio Lamberti) c. Comune di Caserta (Avv. Camillo Lerio Miani)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ordinanza contingibile e urgente adottata in presenza di un'&#8221;urgenza qualificata&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica &#8211; Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Adottata in presenza di un’”urgenza qualificata”-  Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento-Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, anche avente soltanto valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (1).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p> (1.) Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11357 del 2001, proposto da:<br />
Cementi Moccia S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso Antonio Lamberti in Napoli, via Mattia Preti N.10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Camillo Lerio Miani, con domicilio eletto presso Camillo Lerio Miani in Napoli, via Toledo 116; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>provv.to prot.n. 046113 dell&#8217;8.11.2001 &#8211; riduzione immediata del 50% e per la durata di 30 giorni dei cicli di lavorazione dell&#8217;impianto</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Caserta;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorso – volto a contestare il provvedimento in epigrafe indicato recante l’ordine di riduzione immediata del 50% e per la durata di 30 giorni dei cicli di lavorazione dell&#8217;impianto sia per incongruenze istruttorio-motivazionali che per inosservanze procedimentali &#8211; è fondato in relazione alla assorbente censura nella quale è dedotta la violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241, per le argomentazioni che di seguono si riportano.<br />	<br />
Nella fattispecie il Comune di Caserta, non utilizzando strumenti ordinari ovvero consensuali di amministrazione, ed optando, in alternativa, per lo strumento autoritativo del provvedimento contingibile ed urgente, illegittimamente non ha coinvolto nel procedimento la società ricorrente, consentendole di partecipare in contraddittorio agli accertamenti ed alle verifiche necessarie per individuare la soluzione ottimale, tecnica e logistica, della peculiare problematica sottesa all’impugnata ordinanza, rinunciando così ad un apporto della stessa. che, sarebbe stato quanto mai opportuno anche per i profili sostanziali della vicenda che di seguito saranno evidenziati<br />	<br />
In punto di diritto, il Collegio condivide quanto rilevato in giurisprudenza secondo cui il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente soltanto valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764), anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovraordinazione tra l’esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l’esigenza del privato inciso dall’atto amministrativo di avere conoscenza dell’avvio del procedimento (Cfr: T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168); ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.<br />	<br />
Pertanto, non accennandosi nell’impugnata ordinanza a quali siano stati gli specifici e stringenti motivi di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, non sussisteva alcuna concreta ragione per adottare il provvedimento impugnato in assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento della diretta interessata che, nel caso di specie, sarebbe stato quanto mai opportuno, non solo per consentire di dimostrare il suo punto di vista circa le modalità di rilevazione ed effettuazione dei rilevanti accertamenti tecnici, ma anche per identificare congiuntamente le misure più idonee per rendere praticamente attuabile qualsivoglia tipo di intervento.<br />	<br />
Né rilevano le contrarie argomentazioni avanzate dall’amministrazione resistente ed incentrate sulla sostanziale consapevolezza dell’odierna ricorrente delle immissioni inquinanti per effetto di una serie di comunicazioni (note Arpac; telegrammi del Responsabile Ecologia; fax della prefettura in atti): queste ultime, invero, per un verso, confermano, per effetto di una lunga serie di pregressi adempimenti procedimentali, l’assenza di un profilo di assoluta immediatezza nella contestata situazione di pericolo, tale da rendere eccezionalmente consentita la deroga all’obbligo comunicativo ex art. 7 cit; per altro verso, avendo ad oggetto soltanto specifici episodi di immissioni, non si presentano idonee a determinare quel consapevole e completo rapporto informativo preliminare ad un contraddittorio effettivo ed esaustivo sulle modalità di esercizio del potere amministrativo.<br />	<br />
Al riguardo – passando ai profili sostanziali della vicenda – deve rilevarsi che effettivamente sai nell’impugnata ordinanza che nei richiamati supporti endoprocedimatali (relazione del Dirigente Ecologia e consulente ambientale; relazione APAC) emerge che, nel periodo considerato e dalle tre postazioni attivate, sussiste il superamento del livello della polvere PM 10 oltre i limiti di 40 mg/mc (con concentrazione massima di 91 mg/mc), di tal che appare astrattamente sussistente il presupposto per l’attivazione dei poteri per il contenimento della concentrazione di PM 10 nei limiti normativamente fissati; tuttavia, in considerazione degli aspetti di discrezionalità provvedimentale sottesi a tale potestà amministrativa ed all’assenza di necessaria consequenzialità in punto di statuizioni decisionali della P.A., permane il dovere di instaurazione di un leale rapporto collaborativo non essendo irrilevante, anche per la correttezza della decisione amministrativa, il meccanismo del contraddittorio procedimentale.<br />	<br />
Ed, invero, come rilevato nella fase cautelare del presente giudizio, da un lato, la natura degli obiettivi di cui al richiamato art. 4 del d.m. 25.11.1994, in relazione alla necessaria base annuale del valore da prendere in considerazione ai fini delle verifiche, rende la fattispecie di superamento dei suddetti obiettivi di qualità – ove rilevata su diversa e minore base cronologica – inidonea a fungere da presupposto per l’esercizio del generale potere del sindaco di adozione di ordinanze extra ordinem in caso di emergenze sanitarie o di igiene a carattere esclusivamente locale ex artt. 50 e 54 TUEL; dall’altro lato, i meri riferimenti normativi evidenziati non appaiono, sul piano della sufficienza istruttoria e della congruità motivazionale, idonei a sorreggere il provvedimento contingibile ed urgente, che per il suo carattere extra ordinem richiede una specifica motivazione sul pericolo grave ed attuale alla salute e sulla impossibilità di misure alternative (quali, ad esempio, la sospensione del traffico veicolare).<br />	<br />
Conclusivamente il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento con lo stesso impugnato e con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative che il Comune dovrà adottare, tenendo conto che, in questa materia, necessitano comunicazione di avvio del procedimento ed istruttoria adeguata, svolta in contraddittorio delle parti. Va invece respinta la domanda risarcitoria non soltanto in relazione ai soli profili di illegittimità formale-procedimentale in questa sede evocati (con conseguente inconfigurabilità, nella specie, di quella situazione di grave violazione idonea a concretizzare il requisito psicologico minimo della colpa della P.A.), ma anche – ed in stretta connessione con tale ultimo rilievo &#8211; in relazione all’accertata situazione di superamento dei limiti di concentrazione delle polveri di PM 10.<br />	<br />
Le spese, anche in ragione dell’esito del giudizio, possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. prot.n. 046113 dell&#8217;8.11.2001, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi; respinge la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />	<br />
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
</b>Il 24/01/2013<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-1-2013-n-573/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2013 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2012 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-7-9-2012-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-7-9-2012-n-573/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-7-9-2012-n-573/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2012 n.573</a></p>
<p>I. De Marco Pres. Est. &#8211; A. De Marco Pres. Agg. &#8211; P.M. A. Pomponio P. Marchini (Avv. R. Righi) sul riparto di giurisdizione in tema di azione di responsabilità per mala gestio nei confronti di amministratori di società per azioni partecipate da un ente pubblico Giurisdizione e competenza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-7-9-2012-n-573/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2012 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-7-9-2012-n-573/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2012 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. De Marco Pres. Est. &#8211; A. De Marco Pres. Agg. &#8211; P.M. A. Pomponio<br /> P. Marchini (Avv. R. Righi)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in tema di azione di responsabilità per mala gestio nei confronti di amministratori di società per azioni partecipate da un ente pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Azione di responsabilità per mala gestio nei confronti di amministratore di spa &#8211; Partecipata da un ente pubblico – Distinta personalità giuridica ed autonomia patrimoniale &#8211; Danno erariale – Insussistenza – Giurisdizione della Corte dei Conti &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia per il risarcimento del danno subito da una società per azioni – che ancorchè partecipata da un ente pubblico, opera in regime di diritto privato – in conseguenza di atti di mala gestio imputati al suo amministratore esula dalla giurisdizione della Corte di Conti. Difatti per effetto della distinta personalità giuridica ed autonomia patrimoniale della società rispetto all’Ente pubblico partecipante eventuali danni non integrano gli estremi del danno erariale poichè si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società (soggetta alle regole del diritto privato) e non del socio pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/20343_20343.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-centrale-dappello-sentenza-7-9-2012-n-573/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale centrale d&#8217;appello &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2012 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-573/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-573/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.573</a></p>
<p>Va sospesa, con invito all&#8217;amministrazione a provvedere, la sentenza concernente procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di un impianto produzione energia da fonte eolica; il Giudice di primo grado ha statuito che “restano salvi, per le ricorrenti, gli effetti favorevoli e non contestati della determina di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-573/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-573/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con invito all&#8217;amministrazione a provvedere, la sentenza concernente procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di un impianto produzione energia da fonte eolica; il Giudice di primo grado ha statuito che “restano salvi, per le ricorrenti, gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening, ossia l’esonero dalla valutazione di impatto ambientale per due aerogeneratori su sedici”, ma l&#8217;appellante aspirava ad ottenere i sette aerogeneratori già ritenuti idonei, sotto il profilo ambientale, dalla Regione Puglia; appare appunto sorretta da consistente “fumus boni juris” la censura con la quale è stata rilevata la contraddittorietà della sentenza appellata nel punto in cui, da una parte il TAR argomenta nel senso che il provvedimento impugnato è illegittimo laddove dispone un’ulteriore riduzione degli aerogeneratori ammissibili da sette a due, in applicazione del cosiddetto parametro di controllo di cui all’art. 14 del regolamento regionale n. 16 / 06, e dall’altra il Giudice di primo grado fa salvo l’esonero dalla valutazione di impatto ambientale per (soli) due aerogeneratori su sedici anziché per i sette aerogeneratori ritenuti idonei dalla Regione sotto l’aspetto ambientale. Quanto al danno, esso sussiste ed è grave e irreparabile, sicche&#8217; l’istanza cautelare va accolta e, per l’effetto, va sospesa l’esecutività della sentenza nella parte in cui ha disposto l’esonero dalla valutazione di impatto ambientale per due aerogeneratori su sedici anziché per i sette aerogeneratori già ritenuti idonei, sotto il profilo ambientale, dal Settore Ecologia della Regione Puglia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00573/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10072/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10072 del 2011, proposto da <b>Margherita srl</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Paisiello, 55;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, n. c. ; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Serracapriola</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giulio Scapato, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 1332/2011, resa tra le parti, concernente PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE &#8211; IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA DA FONTE EOLICA;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Serracapriola, “ad adiuvandum” della posizione dell’appellante;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del TAR limitatamente alla parte in cui, nell’accogliere il ricorso n. R. G. 831 del 2009 proposto dalla società Marcherita contro la determinazione regionale n. 118 dell’11.3.2009, il Giudice di primo grado ha statuito che “restano salvi, per le ricorrenti, gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening, ossia l’esonero dalla valutazione di impatto ambientale per due aerogeneratori su sedici”, anziché per i sette aerogeneratori già ritenuti idonei, sotto il profilo ambientale, dal Settore Ecologia della Regione Puglia;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 7 febbraio 2012 il cons. Marco Buricelli e udito per la parte appellante l’avvocato Vetrò, per delega dell&#8217;avv. Scoca;	</p>
<p>considerato che, a un primo e sommario esame, appare sorretta da consistente “fumus boni juris” la censura sub 2) con la quale è stata rilevata la contraddittorietà della sentenza appellata nel punto in cui, da una parte il TAR argomenta nel senso che il provvedimento impugnato è illegittimo laddove dispone un’ulteriore riduzione degli aerogeneratori ammissibili da sette a due, in applicazione del cosiddetto parametro di controllo di cui all’art. 14 del regolamento regionale n. 16 / 06 (fine pag. 9 sent.), e dall’altra il Giudice di primo grado fa salvo l’esonero dalla valutazione di impatto ambientale per (soli) due aerogeneratori su sedici anziché per i sette aerogeneratori ritenuti idonei dalla Regione sotto l’aspetto ambientale;<br />	<br />
che il danno sussiste ed è grave e irreparabile e che, per l’effetto, l’istanza cautelare va accolta e, per l’effetto, va sospesa l’esecutività della sentenza nella parte in cui ha disposto l’esonero dalla valutazione di impatto ambientale per due aerogeneratori su sedici anziché per i sette aerogeneratori già ritenuti idonei, sotto il profilo ambientale, dal Settore Ecologia della Regione Puglia.<br />	<br />
Per la discussione del ricorso in appello nel merito viene sin da ora fissata l’udienza del 19 giugno 2012, ore di rito.<br />	<br />
Spese del procedimento cautelare compensate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero 10072/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata, per le ragioni e nei limiti indicati in motivazione.	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : le compensa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-573/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-573/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-573/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.573</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare avverso una delibera comunale che sospende sine die la pronuncia su domande di permesso edilizio, poiche&#8217; – in pendenza di un procedimento amministrativo avviato a domanda di parte – la conclusione del procedimento non può rimanere sospesa sine die, ma deve essere definita con provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-573/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-573/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare avverso una delibera comunale che sospende sine die la pronuncia su domande di permesso edilizio, poiche&#8217; – in pendenza di un procedimento amministrativo avviato a domanda di parte – la conclusione del procedimento non può rimanere sospesa sine die, ma deve essere definita con provvedimento espresso e motivato ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. 241/90; in conseguenza si impone all&#8217; Amministrazione di concludere entro i tempi prescritti il procedimento avviato con la domanda di concessione edilizia presentata dal ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00573/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 02403/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonino Butta&#8217;</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Caruso, con domicilio eletto presso avv. Francesco Caruso, in Catania, via Monfalcone, 22;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Acicastello</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanna Miano, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
ricorso introduttivo<br />	<br />
della deliberazione del Consiglio comunale di Acicastello n. 16 del 3 marzo 2010;	</p>
<p>motivi aggiunti<br />	<br />
del provvedimento prot. 29049 del 10.12.2010;<br />	<br />
del parere della C.E.C. espresso in data 4.11.2010;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Acicastello;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorrente non sembra essersi avvalso degli strumenti giuridici previsti dall’art. 2, co. 6 e 7, della L.R. 17/1994 per la rituale formazione tacita del titolo edilizio richiesto;<br />	<br />
Considerato che pertanto, la pratica è stata considerata – sia dall’Amministrazione, sia dalla ricorrente – ancora in itinere (come dimostra il provvedimento impugnato con motivi aggiunti);<br />	<br />
Ritenuto in generale che – in pendenza di un procedimento amministrativo avviato a domanda di parte – la sua conclusione non può rimanere sospesa sine die, ma deve essere definita con provvedimento espresso e motivato ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. 241/90;<br />	<br />
Ritenuto fondata – sotto questo profilo &#8211; la doglianza di parte ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti affinchè l’Amministrazione concluda entro i tempi prescritti il procedimento avviato con la domanda di concessione edilizia presentata dal ricorrente.<br />	<br />
Fissa la trattazione del merito per la seconda udienza pubblica del mese di Febbraio 2012.<br />	<br />
Condanna il Comune al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 200.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Biagio Campanella, Presidente<br />	<br />
Salvatore Schillaci, Consigliere<br />	<br />
Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-573/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-4-2011-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-4-2011-n-573/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-4-2011-n-573/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.573</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Bernardinis Est. Fintecna S.p.A. (Avv.ti B.G. Carbone e F. Giampietro) contro la Provincia di Livorno (Avv.ti F. Barbensi e S. Spizzamiglio) e nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato) della Regione Toscana(Avv.ti V. Console</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-4-2011-n-573/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-4-2011-n-573/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres.  &#8211; P. De Bernardinis Est.<br /> Fintecna S.p.A. (Avv.ti B.G. Carbone e F. Giampietro) contro la Provincia di Livorno (Avv.ti F. Barbensi e S. Spizzamiglio) e nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato) della Regione Toscana(Avv.ti V. Console ed A. Paletti) l’A.R.P.A. Toscana ed altri (tutti non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti estintivi o meno delle fusioni societarie alla luce del novellato art. 2504-bis c.c. e sulla sua portata non retroattiva, sul concetto di &ldquo;continuità normativa&rdquo; e sulla legittimità dell&#8217;ordine di bonifica trasmesso jure successionis mediante fusione per incorporazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Commercio ed industria – Fusione societaria &#8211; Art. 2504-bis c.c. come modificato dal d.lgs. n. 6/2003 &#8211; Non prevede più l’estinzione della società incorporata &#8211; Non ha portata retroattiva	</p>
<p>2. Fonti – Successione nel tempo di previsioni legislative &#8211; Concetto di “continuità normativa” &#8211; Nozione	</p>
<p>3. Ambiente – Bonifica di siti inquinati &#8211; Mancanza di continuità normativa tra gli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c. e l’art. 17 del cd. decreto Ronchi &#8211; Non impedisce di applicare il comando contenuto nel medesimo art. 17 a soggetti estintisi prima del 1997 ed al successore universale di tali soggetti – Fattispecie relativa ad Italsider S.p.A., Nuova Italsider S.p.A. e Fintecna S.p.A</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Con la riforma del diritto societario dettata dal d.lgs. n. 6/2003, il nuovo testo dell’art. 2504-bis c.c. (ancora rubricato “Effetti della fusione”) stabilisce al primo comma che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. La norma è stata interpretata (valorizzando il dato letterale del nuovo art. 2504-bis c.c., che – a differenza del precedente – non contiene più il riferimento all’effetto estintivo della fusione) nel senso che nel nuovo regime la fusione (anche paritaria) non determina l’estinzione della società incorporata, dando luogo invece, ad una vicenda evolutiva del medesimo soggetto, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo costituito dall’integrazione reciproca delle società che partecipano all’operazione. Il nuovo art. 2504-bis c.c. però non ha portata retroattiva cosicché per le vicende di fusioni (come quelle qui in esame) realizzate prima della riforma del 2003 la fusione produce automaticamente l’effetto estintivo delle società partecipanti paritariamente alla fusione, o della società incorporata	</p>
<p>2. Il concetto di “continuità normativa” indica un criterio esegetico utile per risolvere le problematiche di diritto intertemporale, specialmente in quei settori dell’ordinamento in cui più forte si avverte l’esigenza di contemperare il rigore del principio di legalità con la necessità di scongiurare vuoti nelle trame normative, per garantire una regolazione stabile di fenomeni socialmente sensibili (donde il suo utilizzo nei problemi di successione di leggi penali nel tempo). Esso descrive un particolare atteggiarsi, “debole” o “a bassa innovatività”, della forza di legge ogni volta che, alla formale successione di previsioni legislative, non corrisponda una reale eliminazione, né una radicale modifica della normativa cronologicamente anteriore, cosicché i precetti in questa contenuti, malgrado la legge sopravvenuta e, con questa, la modifica del “veicolo normativo”, continuano a sopravvivere immutati nell’ordinamento giuridico, ancorché trasfusi in un diverso “contenente” legislativo. Per aversi “continuità normativa” è necessario che la disposizione temporalmente posteriore sia diretta alla tutela degli stessi beni giuridici protetti dalla precedente, e che rispetto a quest’ultima sia isomorfica. La caratteristica dell’isomorfismo non viene meno ove la norma successiva contenga tutti gli elementi strutturali della precedente e, in più, preveda elementi cd. specializzanti. La “continuità normativa” condiziona l’applicazione del principio di irretroattività ex art. 11 delle preleggi, dovendosene rinvenire un esempio (oltre che nel caso delle leggi interpretative ed in quello dell’applicazione di una legge posteriore a fattispecie che si sono perfezionate prima della sua entrata in vigore) proprio nelle ipotesi in cui vi sia successione tra soggetti. In tale evenienza il nesso di “continuità normativa” tra due previsioni consente di riconoscere come già esistenti in passato, nel patrimonio del dante causa, effetti giuridici precisati da leggi successive, le quali hanno un tale nesso con le previsioni anteriori vigenti prima dell’estinzione dello stesso dante causa. 	</p>
<p>3. In tema di bonifica di siti inquinati la diversità di regime giuridico e, per conseguenza, la mancanza di continuità normativa tra gli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c., da un lato, e l’art. 17 del D.Lgs. 22797 (cd. decreto Ronchi), dall’altro, non impedisce di applicare il comando contenuto nel medesimo art. 17 a soggetti estintisi prima del 1997, quali l’Italsider S.p.A. e la Nuova Italsider S.p.A., ed al successore universale di tali soggetti, Fintecna S.p.A., sebbene quest’ultima non abbia mai svolto direttamente essa stessa l’attività estrattiva cui è riconducibile l’inquinamento prodotto. Infatti, il nesso di continuità normativa esistente tra gli artt. 17 e 51-bis del d.lgs. n. 22 cit. e l’art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982 giustifica l’imposizione dell’obbligo di intervento ex art. 32 cit., poi specificato e precisato dal predetto art. 17, in capo alle danti causa dell’odierna ricorrente, e la sua trasmissione jure successionis alla ricorrente stessa, in virtù della disciplina dettata dagli artt. 2504, ultimo comma, c.c. e 2504-bis c.c., nel testo all’epoca vigente. E va rilevato che l’art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982 – disposizione del tutto in grado di dettare misure ablatorie personali in conformità all’art. 23 Cost., giacché contenuta in un decreto legislativo – è norma entrata in vigore quando ancora la concessione mineraria de qua non era scaduta e, pertanto, era indubbia la sussistenza dei relativi obblighi in capo al concessionario, a nulla rilevando che, di fatto, a fine 1981 l’attività estrattiva si fosse quasi completamente interrotta ed i cantieri delle miniere dell’Isola d’Elba fossero stati definitivamente chiusi. Ne consegue la legittimità dell’ordine di bonifica impugnato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso con motivi aggiunti, numero di registro generale 252 del 2009, proposto dalla	</p>
<p>Fintecna S.p.A. – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., in persona del direttore generale pro tempore e procuratore speciale, avv. Pierpaolo Dominedò, rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Giovanni Carbone e Franco Giampietro e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Capialbi, in Firenze, via XXIV maggio 20 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Livorno, in persona del dirigente pro tempore del Dipartimento Tutela dell’Ambiente e del Territorio, arch. Reginaldo Serra, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federigo Barbensi e Serena Spizzamiglio e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria, in Firenze, via dei Rondinelli 2<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri 4<br />
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vanna Console ed Arianna Paletti e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Firenze, p.zza dell’Unità Italiana 1	</p>
<p>A.R.P.A. Toscana, non costituita in giudizio;</p>
<p>Comune di Rio Marina, non costituito in giudizio;	</p>
<p>Comune di Porto Azzurro, non costituito in giudizio;	</p>
<p>Comune di Capoliveri, non costituito in giudizio;	</p>
<p>Demanio Servizi S.p.A, non costituita in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>a) quanto al ricorso originario</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; del provvedimento a firma del dirigente del Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio – Unità di Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Livorno n. 146 del 20 novembre 2008, notificato con raccomandata del 2 dicembre 2008, con cui è stato individuata Fintecna S.p.A. quale responsabile dell’inquinamento del compendio minerario dei siti estrattivi dell’Isola d&#8217;Elba;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi la relazione dell’Ufficio in data 22 luglio 2008 allegata al provedimento dirigenziale, lo studio A.R.P.A.T. (in esso richiamato) del gennaio 2004 denominato “Indagine ambie<br />
<br />	<br />
b) quanto ai motivi aggiunti depositati il 29 giugno 2009:<br />	<br />
per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensiva.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; del provvedimento a firma del dirigente del Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio – Unità di Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Livorno, n. 75 del 7 maggio 2009, con cui si diffida la Fintecna S.p.A. a provvedere entro 45 giorni dalla notificazione, alla presentazione dell’elaborato tecnico che preveda la descrizione del modello concettuale preliminare del sito e la predisposizione del piano di indagine ambientale finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, nonché a procedere al successivo completamento dell’iter di caratterizzazione del sito;<br />	<br />
&#8211; dei tre allegati al suddetto provvedimento;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale finalizzato ad imporre alla Fintecna S.p.A. la bonifica ed il recupero di quei siti minerari ubicati in Capoliveri (Livorno) ivi compresi, per quanto possa occorrere anche in via autonom<br />
<br />	<br />
c) quanto ai secondi motivi aggiunti depositati il 1° dicembre 2009:<br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
&#8211; del provvedimento a firma del dirigente del Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio – Unità di Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Livorno, n. 153 del 16 ottobre 2009, contenente presa d’atto dell’inottemperanza della Fintecna SpA all’atto d<br />
-di ogni altro atto comunque presupposto connesso e consequenziale al precedente</p>
<p>c) quanto ai terzi motivi aggiunti depositati il 22 febbraio 2010:<br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
&#8211; della determinazione a firma del responsabile del Servizio Edilizia Privata – Demanio e Vincolo Idrogeologico del Comune di Capoliveri, n. 729 del 4 dicembre 2009, con cui si dispone l’avvio di attività sostitutiva per la bonifica dell’area ex mineraria<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale finalizzato ad imporre alla Fintecna S.p.A. (o in danno della stessa) la bonifica ed il recupero di quei siti minerari ubicati in Capoliveri, ivi compresi, per quanto occorrer possa anch<br />
<br />	<br />
e) quanto ai quarti motivi aggiunti depositati il 21 maggio 2010:<br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
&#8211; della determinazione a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici e Tutela del Territorio del Comune di Porto Azzurro, n. 32 dell’8 marzo 2010, con cui è stato disposto l’avvio dell’attività sostitutiva per la messa in sicurezza e la<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale finalizzato ad imporre alla Fintecna S.p.A. o in danno di Fintecna S.p.A., la bonifica, ivi compresi, per quanto occorrer possa anche in via autonoma, gli atti e provvedimenti già impugn<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto connesso e consequenziale ai precedenti richiamati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Livorno, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dell’Agenzia del Demanio e della Regione Toscana;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti, depositati il 29 giugno 2009;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione degli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla società ricorrente; <br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 641/09 del 31 luglio 2009, con cui è stata respinta la domanda di sospensione;<br />	<br />
Visti gli ulteriori motivi aggiunti depositati il 1° dicembre 2009, il 22 febbraio 2010 ed il 21 maggio 2010;<br />	<br />
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto il d.lgs. n. 104/2010, contenente il codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 23 novembre 2010 il dott. Pietro De Berardinis; <br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società esponente, Fintecna S.p.A., con il ricorso indicato in epigrafe impugna il provvedimento a firma del dirigente del Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio – Unità di Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Livorno n. 146 in data 20 novembre 2008, che l’ha individuata come soggetto responsabile dell’inquinamento dell’ex compendio minerario dei siti estrattivi dell’isola d’Elba e, per conseguenza, come destinataria dell’ordinanza di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006. Ciò, in quanto l’esponente è subentrata nei rapporti giuridici al soggetto che per ultimo ha svolto l’attività mineraria alla quale è riconducibile lo stato di contaminazione rilevato dall’indagine eseguita dall’A.R.P.A.T. nell’ex compendio minerario.<br />	<br />
L’esponente sottolinea che, sebbene lo sfruttamento delle miniere dell’isola d’Elba fosse già in atto nel corso del XIX secolo, le concessioni minerarie risalgono al 1924 e furono rilasciate alla Società concessionaria delle miniere dell’Elba, che venne incorporata nell’ILVA, alla quale la concessione fu rinnovata fino al 1946. Peraltro, all’ILVA era subentrata, nel maggio 1939, la società Mineraria Siderurgica Ferromin, cui la concessione venne rinnovata fino al 1950 e poi fino al 1965. Essendo subentrata l’Italsider S.p.A., questa ottenne la proroga della concessione mineraria fino al 1970 e, poi, il rinnovo fino al 1982. In tale anno è scaduta definitivamente la concessione per l’estrazione del ferro (mentre proseguiva ancora per un po’ quella di olivina), ed all’Italsider S.p.A. è subentrata la Nuova Italsider S.p.A., che ha inutilmente cercato di restituire le aree al Ministero delle Finanze, stante l’intervenuta scadenza della concessione. Quindi la Nuova Italsider S.p.A. proponeva ricorso al Tribunale di Livorno ottenendo la nomina a sequestratario ex art. 1216, secondo comma, c.c.. Nel 1989 la Nuova Italsider S.p.A. conferiva il proprio complesso aziendale all’Ilva S.p.A., poi nel 1995 la Sofinpar Finanziaria ha acquisito il patrimonio dell’Ilva S.p.A., mentre l’Iritecna ne assorbiva gli aspetti produttivi, venendo successivamente incorporata nella Fintecna S.p.A.. Quest’ultima, su sua richiesta, veniva sostituita dal Tribunale di Livorno come sequestrataria dell’ex area mineraria, che dopo ulteriori passaggi veniva affidata in gestione ai Comuni competenti per territorio (Capoliveri, Rio Marina e Porto Azzurro), i quali vi provvedono tramite società miste.<br />	<br />
Dopo una prima ordinanza dei succitati Comuni di messa in sicurezza dei siti, emanata nei confronti dell’esponente e dell’Agenzia del Demanio, ma annullata da questo T.A.R., la Provincia di Livorno ha adottato il provvedimento impugnato, avverso il quale la Fintecna S.p.A. ha formulato i seguenti motivi di ricorso:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 e del r.d. n. 1443/1927, eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento ed illogicità manifesta, in quanto le società che si sono succedute quali concessionarie avrebbero s<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006, anche in relazione all’art. 17 della direttiva CE 2004/35, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi con riferimento al divieto di applicazione retroattiva delle norme di legge, e<br />
&#8211; ulteriore violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006 in relazione all’art. 17 della direttiva CE 2004/35 ed all’art. 11 delle preleggi quanto al divieto di applicazione retroattiva delle norme di legge, eccesso di potere per illogicità manif<br />
&#8211; ulteriore violazione delle stesse disposizioni, eccesso di potere per difetto ed errore dei presupposti e per sviamento, poiché lo studio dell’A.R.P.A.T. richiamato dall’atto gravato non individuerebbe situazioni critiche di inquinamento come quella pre<br />
Successivamente la Provincia di Livorno – Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio – Unità di Servizio Tutela Ambiente adottava l’atto dirigenziale n. 75 del 7 maggio 2009, con cui, richiamato il proprio provvedimento n. 146 del 20 novembre 2008, gravato con il ricorso originario, e facendo seguito allo stesso, ordinava alla Fintecna S.p.A. di provvedere agli interventi di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, con tale atto la Fintecna S.p.A. è stata diffidata a presentare l’elaborato tecnico recante la descrizione del modello concettuale preliminare del sito e la predisposizione del piano di indagine finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ed a procedere al successivo completamento dell’iter di caratterizzazione del sito.<br />	<br />
Avverso siffatto atto dirigenziale è insorta la società ricorrente, impugnandolo con motivi aggiunti depositati il 29 giugno 2009 e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.<br />	<br />
A supporto del gravame, la ricorrente ha dedotto il vizio di illegittimità derivata dal provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio, riproponendo le medesime censure già formulate nei confronti di quest’ultimo – qualificate in termini di vizi autonomi, oltre che di illegittimità derivata –, pur se esposte in un diverso ordine rispetto all’atto introduttivo stesso.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio la Provincia di Livorno e la Regione Toscana, depositando ciascuna una memoria in cui hanno eccepito l’infondatezza delle doglianze formulate dalla Fintecna S.p.A. ed hanno concluso per la reiezione del gravame, previa reiezione dell’istanza cautelare. Si sono costituiti in giudizio, altresì, il Ministero dell’Ambiente e l’Agenzia del Demanio. Quest’ultima ha depositato una memoria, in cui ha eccepito l’infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, l’inopponibilità alla Provincia di Livorno dell’accordo concluso tra l’Agenzia stessa e la ricorrente e da questa invocato a sostegno delle proprie doglianze.<br />	<br />
Nella Camera di consiglio del 28 luglio 2009 il Collegio, ritenuto ad un sommario esame il ricorso privo di fumus boni juris, attesa l’applicabilità alla società ricorrente della normativa di cui al d.lgs. n. 22/1997, con conseguente irrilevanza dell’argomentazione basata sulla puntuale esecuzione delle direttive dell’Amministrazione concedente, nonché sprovvisto di periculum in mora, alla luce degli adempimenti imposti con l’atto dirigenziale di cui veniva richiesta la sospensione, con ordinanza n. 641/09 ha respinto l’istanza cautelare.<br />	<br />
Con successivi motivi aggiunti depositati il 1° dicembre 2009, il 22 febbraio 2010 ed il 21 maggio 2010, la ricorrente Fintecna S.p.A. ha impugnato, rispettivamente:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento a firma del dirigente del Dipartimento dell’Ambiente e del Territorio – Unità di Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Livorno n. 153 in data 16 ottobre 2009, con il quale la Provincia, preso atto dell’inottemperanza della Fintecn<br />
&#8211; la determinazione del Comune di Capoliveri n. 729 in data 4 dicembre 2009, con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006, l’avvio dell’attività sostitutiva per la bonifica dell’area ex mineraria di Calamita, località “Il V<br />
&#8211; la determinazione del Comune di Porto Azzurro n. 32 in data 8 marzo 2010, con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006, l’avvio dell’attività sostitutiva per la bonifica dell’area ex mineraria di Terranera.<br />	<br />
A supporto dei predetti motivi aggiunti la ricorrente ha formulato il vizio di illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati in precedenza, riproponendo le medesime censure già formulate avverso questi ultimi (censure qualificate in termini di vizi autonomi, oltre che considerate attestative della dedotta illegittimità derivata).<br />	<br />
Il Comune di Capoliveri ed il Comune di Porto Azzurro non si sono costituiti in giudizio.<br />	<br />
In vista dell’udienza pubblica la società ricorrente, la Provincia di Livorno e la Regione Toscana hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive conclusioni.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso originario e con i motivi aggiunti indicati in epigrafe la Fintecna S.p.A. ha impugnato i provvedimenti attraverso i quali è stata individuata quale soggetto responsabile dell’inquinamento dell’ex compendio minerario dei siti estrattivi dell’isola d’Elba (ed in particolare, dei comprensori minerari ubicati nei Comuni di Rio Marina, Capoliveri e Porto Azzurro) e, perciò, quale destinataria dell’ordine di bonifica di detto compendio o, in caso di inottemperanza all’ordine (con conseguente esecuzione d’ufficio da parte della P.A.), quale destinataria dei relativi oneri economici.<br />	<br />
L’argomento su cui si incentrano essenzialmente le doglianze della ricorrente – tanto da spingerla, a partire dal primo gruppo di motivi aggiunti, ad anteporlo ad ogni altra censura, invertendo l’ordine dei motivi di gravame seguito in precedenza – consisterebbe nell’illegittima applicazione alla stessa ricorrente di una normativa (il “decreto Ronchi”, d.lgs. n. 22/1997, i cui contenuti sono stati trasfusi nel d.lgs. n. 152/2006) sopravvenuta rispetto ai fatti ed entrata in vigore in un’epoca in cui l’attività estrattiva si era conclusa da tempo, ed il concessionario che l’aveva svolta si era estinto. Ciò, attesa la cessazione dell’attività estrattiva nel 1982 e la perdita della disponibilità giuridica del compendio da parte dell’ex concessionario almeno a decorrere dal 1987 (quando, a seguito di una decisione del Tribunale di Livorno, l’Italsider S.p.A., che aveva mantenuto la disponibilità del compendio dopo la scadenza della concessione, è stata nominata sequestrataria dell’area ex art. 1216 c.c.).<br />	<br />
Quindi, mentre l’eventuale inquinamento sarebbe riconducibile all’attività estrattiva intrapresa dalle imprese minerarie succedutesi nel tempo a partire almeno dall’Ottocento e fino al 1982, la Fintecna S.p.A. sarebbe stata chiamata, ben dopo la conclusione dell’attività estrattiva, solo per poco tempo e da un punto di vista esclusivamente giuridico, a succedere alle società del settore: la società, infatti, non ha mai svolto in prima persona la predetta attività estrattiva ed ha solo rivestito per breve tempo la posizione di sequestrataria giudiziale dell’area (posizione priva di valenza imprenditoriale e che, comunque, è venuta anch’essa meno nel 2003).<br />	<br />
La società ricorrente richiama la più recente giurisprudenza, che avrebbe chiaramente evidenziato la mancanza di continuità normativa tra il regime giuridico della responsabilità anteriore al cd. decreto Ronchi – incentrato sugli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c. – e quello introdotto dal d.lgs. n. 22/1997, poi trasfuso nell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006. Per effetto di detta discontinuità (la quale dipende dalle profonde differenze tra i due citati regimi di responsabilità), sarebbe illegittima la pretesa della P.A. di applicare l’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 ad un soggetto estinto prima della data di entrata in vigore di siffatta norma, trattandosi di una non consentita applicazione retroattiva della legge. <br />	<br />
In sostanza, alla luce della giurisprudenza invocata, l’illegittimità degli atti impugnati si ricaverebbe dai seguenti elementi:<br />	<br />
1) dal fatto che la Fintecna S.p.A. non ha mai eseguito direttamente l’attività estrattiva, né prima né dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 22/1997, cosicché non potrebbe essere considerata quale diretta responsabile della contaminazione;<br />	<br />
2) dal fatto che il soggetto concessionario dell’attività mineraria avrebbe operato fino al 1982 e cioè in epoca anteriore al cd. decreto Ronchi, quando la normativa vigente in materia di responsabilità si rinveniva nel codice civile, mentre nel periodo successivo a detto decreto non avrebbe svolto alcuna attività, con il corollario che non sussisterebbe il presupposto richiesto dalla giurisprudenza affinché possa applicarsi la disciplina sulle bonifiche dei siti: presupposto per cui il soggetto che ha posto in essere la condotta in epoca anteriore al d.lgs. n. 22/1997 deve essere lo stesso che opera al momento del verificarsi dell’inquinamento, dopo l’entrata in vigore di tale nuova normativa;<br />	<br />
3) infine, dall’avvenuta estinzione del soggetto (Italsider S.p.A.) che ha operato nell’ex compendio minerario fino al 1982, trattandosi di un soggetto che si è fuso per incorporazione nell’ILVA S.p.A. con atto notarile del 31 ottobre 1990, con il corollario che gli obblighi di bonifica di cui al d.lgs. n. 22 cit. non sarebbero potuti sorgere in capo al predetto concessionario, né transitare nel patrimonio dell’odierna ricorrente quale successore universale.<br />	<br />
Nella stessa prospettiva di fondo – ma sotto altro e concorrente profilo – la ricorrente non potrebbe essere legittimamente ritenuta la società subentrata nei rapporti giuridici al soggetto che per ultimo ha svolto l’attività estrattiva ed al quale sarebbe riconducibile lo stato di contaminazione. Sarebbe, cioè, erronea l’individuazione di Fintecna S.p.A. quale soggetto tenuto alla bonifica, perché ultima società subentrata, dopo una lunga serie di passaggi societari, a Nuova Italsider S.p.A. nei rapporti giuridici afferenti al complesso minerario dell’Isola d’Elba. Infatti, le società concessionarie, cui è subentrata la ricorrente, avrebbero sempre operato sotto il controllo della P.A. concedente, dando puntuale esecuzione agli obblighi da questa loro imposti circa gli scavi, la sistemazione dei fronti e le risistemazioni ambientali. Per di più il Tribunale di Livorno, adito dalla Nuova Italsider S.p.A. ai sensi dell’art. 1216 c.c., avrebbe riconosciuto che si dovevano considerare esauriti, per effetto della scadenza della concessione, tutti gli obblighi ricadenti sulla predetta società, la nomina della stessa quale sequestrataria rispondendo solo ad esigenze di garanzia della manutenzione ordinaria e della sorveglianza del compendio, per la sicurezza delle persone. Ne discenderebbe che, essendo da quel momento la Nuova Italsider S.p.A. esente da qualsiasi ulteriore responsabilità inerente la pregressa attività estrattiva condotta, l’incorporante Fintecna S.p.A. non avrebbe potuto essere individuata (in luogo di essa) quale soggetto responsabile della contaminazione.<br />	<br />
Nella memoria conclusiva la Fintecna S.p.A. torna sui profili ora visti, evidenziando, in replica alle argomentazioni delle controparti, i seguenti ulteriori elementi:<br />	<br />
a) le società concessionarie (ILVA, Ferromin, Italsider) avrebbero svolto l’attività di estrazione del ferro nel regime anteriore al decreto Ronchi e l’ultima di esse, l’Italsider S.p.A., è stata incorporata nell’ILVA S.p.A. nel 1990, quando ancora non esisteva l’indicato decreto legislativo, né, perciò, un obbligo di bonifica ricavabile dal medesimo, sicché un tale obbligo non avrebbe potuto trasmettersi jure successionis all’odierna ricorrente;<br />	<br />
b) l’esistenza di una continuità normativa dovrebbe negarsi non solo – come già visto – tra il d.lgs. n. 22/1997 e la disciplina del codice civile, ma anche tra l’art. 51-bis del d.lgs. n. 22 cit. e l’art. 32 del d.P.R. n. 915/1982 (dal cui comma 2 sarebbe invece desumibile, secondo la Regione Toscana, l’insorgere di un obbligo di intervento, poi ripreso e specificato dall’art. 17 del cd. decreto Ronchi): in definitiva, l’obbligo di bonifica sarebbe stato disciplinato per la prima volta dal d.lgs. n. 22/1997 e dal d.m. n. 471/1999, in un momento, cioè, in cui valevano i discorsi sulla definitiva interruzione dell’attività estrattiva e sull’estinzione del concessionario, sopra riportati;<br />	<br />
c) la Corte di Giustizia avrebbe di recente fornito significativo sostegno alle tesi esposte nel ricorso, osservando che una disciplina nazionale, la quale vada a regolare i casi di inquinamento ambientale non rientranti (ratione temporis o materiae) nell’ambito applicativo della direttiva n. 2004/35/CE, dovrà rispettare i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento (principi che, come già rilevato nel quarto ricorso per motivi aggiunti, porterebbero ad escludere l’applicazione retroattiva di discipline impositive di obblighi di facere).<br />	<br />
Nessuna delle suesposte argomentazioni può essere condivisa.<br />	<br />
Va, anzitutto, evidenziata la continuità giuridica tra il soggetto titolare della concessione mineraria per l’Isola d’Elba e l’odierna ricorrente, dovendosi condividere la tesi della Regione Toscana, per la quale Fintecna S.p.A. è diretta espressione del medesimo soggetto che, tramite varie trasformazioni societarie e senza soluzione di continuità, ha sfruttato i siti minerari in questione.<br />	<br />
La questione necessita di un approfondimento, a specificazione e parziale correzione di quanto si è affermato in proposito in sede cautelare.<br />	<br />
Ed invero, secondo la concorde ricostruzione delle parti, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), la Nuova Italsider S.p.A. – subentrata nel corso del 1982 all’Italsider S.p.A., concessionaria delle miniere dell’Isola d’Elba dal 1965, e che perciò era subentrata alla predetta Italsider S.p.A. nei rapporti giuridici inerenti alla concessione stessa al momento (31 dicembre 1982) della definitiva scadenza di quest’ultima – con atto notarile datato 31 ottobre 1990 si è fusa per incorporazione nell’ILVA S.p.A. (all. 1 depositato dalla ricorrente il 31 maggio 2010); nel maggio 1997 ILVA S.p.a. è stata incorporata nell’Iritecna S.p.A., la quale, a sua volta, dopo essere stata posta in liquidazione, è stata incorporata nel maggio 2000 nella Fintecna S.p.A., odierna ricorrente. E come rammenta la difesa regionale, tutte le società interessate, a totale partecipazione statale, facevano capo all’I.R.I. (in veste di Ente di gestione delle partecipazioni statali). <br />	<br />
Orbene, tanto la disciplina codicistica vigente al tempo della scadenza della concessione mineraria (1982) ed al tempo della fusione per incorporazione della Nuova Italsider S.p.A. nell’ILVA S.p.A. (1990), quanto la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 22/1991, recante il recepimento delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie, e vigente nel 1997 (cioè al tempo dell’emanazione del cd. decreto Ronchi), quanto infine quella odierna, introdotta con il d.lgs. n. 6/2003 (recante la riforma del diritto societario), sanciscono la continuità nei rapporti giuridici tra le società poc’anzi nominate e la ricorrente.<br />	<br />
Più in particolare, nella disciplina del codice civile anteriore al d.lgs. n. 22/1991, dopo la previsione dell’art. 2501 c.c., secondo cui la fusione di più società può eseguirsi mediante costituzione di una società nuova, o tramite incorporazione in una società di una o più altre, l’art. 2504, ultimo comma, c.c., stabiliva che la società incorporante o quella risultante dalla fusione assume i diritti ed obblighi delle società estintesi (per effetto della fusione). Nel medesimo senso, l’art. 2504-bis c.c. (rubricato “Effetti della fusione”), aggiunto dall’art. 13 del d.lgs. n. 22/1991, stabiliva al primo comma che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”. Pertanto, come precisato dalla giurisprudenza, nel regime precedente alla modifica dell’art. 2504-bis c.c. ad opera del d.lgs. n. 6/2003, la fusione di società determina una situazione giuridica corrispondente alla successione universale e produce l’estinzione delle società che partecipano alla fusione o della società incorporata, nonché il contestuale sub-ingresso della società risultante dalla fusione o di quella incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici atti e passivi facenti capo alle società estinte (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. lav., 22 marzo 2010, n. 6845; Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2003, n. 5716). <br />	<br />
Con la riforma del diritto societario dettata dal d.lgs. n. 6/2003, il nuovo testo dell’art. 2504-bis c.c. (ancora rubricato “Effetti della fusione”) stabilisce al primo comma che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. In giurisprudenza si è, quindi, affermato un orientamento rivolto a negare che, nel nuovo regime, la fusione (in specie, per quanto qui interessa, la fusione per incorporazione) determini l’estinzione della società incorporata, dando luogo essa, invece, ad una vicenda evolutiva del medesimo soggetto, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo costituito dall’integrazione reciproca delle società che partecipano all’operazione (Cass. civ., SS.UU., 8 febbraio 2006, n. 2637; id., 14 settembre 2010, n. 19509). Analogamente, in caso di fusione paritaria, non c’è la creazione di alcun nuovo soggetto di diritto (v. Cass. civ., SS.UU., n. 19509/2010, cit.). Gli argomenti addotti da questa giurisprudenza si fondano, essenzialmente, sulla valorizzazione del dato letterale del nuovo art. 2504-bis c.c., che – a differenza del precedente – non contiene più il riferimento all’effetto estintivo della fusione, e che, inoltre, sottolinea come la società risultante dalla fusione o quella incorporante proseguano in tutti i rapporti (anche processuali) anteriori alla fusione.<br />	<br />
Il problema sorto allora in giurisprudenza è quello circa la natura di norma interpretativa e, pertanto, circa la portata retroattiva o meno del nuovo art. 2504-bis c.c.: problema risolto negativamente dalla giurisprudenza, con il corollario che, per le vicende di fusioni (come quelle qui in esame) realizzate prima della riforma del 2003, è stato mantenuto fermo l’orientamento anteriore, secondo il quale la fusione produceva automaticamente l’effetto estintivo delle società partecipanti paritariamente alla fusione, o della società incorporata (cfr., per gli argomenti a sostegno di tale conclusione, Cass. civ., SS.UU., n. 19509/2010, cit.).<br />	<br />
Dall’ora vista ricognizione del contesto normativo di riferimento non discende, tuttavia, nel caso di specie, alcuna negazione della continuità dei rapporti giuridici tra le società preesistenti, fusesi per incorporazione (alle quali è riconducibile per vari passaggi lo svolgimento dell’attività estrattiva), e l’odierna ricorrente. Non si può, cioè, in alcun modo sostenere – come invece fa la ricorrente – che il fatto che il concessionario dell’attività estrattiva si sia estinto per fusione tramite incorporazione in epoca ben anteriore al 1997, dunque ben prima dell’emanazione del “decreto Ronchi”, comporta che nessun obbligo di bonifica poteva sorgere in capo al predetto concessionario e trasmettersi, per successione universale, in capo alla medesima ricorrente. Al contrario, va controllato se il contesto normativo in cui hanno operato le società concessionarie determinasse o meno l’insorgere in capo a queste ultime di un obbligo di intervento, perché se tale controllo desse esito positivo, non potrebbe più dubitarsi che, in base alla successione nei rapporti giuridici sancita dal vecchio art 2504, ultimo comma, c.c., nonché dall’art. 2504-bis c.c. nel testo di cui al d.lgs. n. 22/1991, un simile obbligo sia transitato nel patrimonio della Fintecna S.p.A..<br />	<br />
In altre parole, il fatto che nel regime giuridico preesistente al 2003 la fusione comportasse sempre l’estinzione della società fusasi (su base paritaria o per incorporazione), mentre è solo con il regime giuridico posteriore al 2003 che la società fusasi o incorporata non si estingue, ma si “evolve” nella società che scaturisce dalla fusione, non ha nessun rilievo ai fini che qui interessano: invero, si tratta di circostanza che non è in grado di infirmare in nessun modo la continuità dei rapporti giuridici (sia nella vecchia che nella nuova disciplina giuridica delle fusioni di società) tra i soggetti preesistenti e quelli che scaturiscono dal processo di fusione, siano o no quest’ultimi dei soggetti nuovi. <br />	<br />
A riprova di quanto esposto, si sottolinea che la continuità dei rapporti giuridici tra la società estinta a seguito di fusione per incorporazione e la società incorporante, è stata sostenuta proprio da quella giurisprudenza (Cass. civ., SS.UU., n. 19509/2010, cit.) la quale ha escluso la portata retroattiva del nuovo art. 2504-bis c.c. ed ha, quindi, confermato l’estinzione, nelle fusioni anteriori al 2003, delle società incorporate (e così, per quanto qui rileva, l’estinzione della Nuova Italsider S.p.A. a seguito della sua incorporazione, nell’ottobre del 1990, nell’ILVA S.p.A.). Si è, infatti, osservato che la tesi favorevole all’interpretazione retroattiva del nuovo art. 2504-bis c.c. (e, dunque, alla permanenza in vita di uno stesso soggetto giuridico, senza nascita di alcun soggetto nuovo, anche in caso di fusioni anteriori al 2003) elencava a proprio sostegno alcune disposizioni anteriori al 2003, che sembravano seguire l’idea dell’effetto modificativo e non estintivo derivante dalle fusioni. Si tratta degli artt. 29 e 32 del d.lgs. n. 231/2001 (in tema di responsabilità degli Enti per i reati commessi dai dirigenti), dell’art. 15 del d.P.R. n. 34/2000 (recante il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, la l. n. 109/1994) e dell’art. 4 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U. bancario). La giurisprudenza in esame ha, però, replicato che queste norme sono dettate soltanto dalle peculiari esigenze proprie di ognuno dei sistemi normativi all’interno dei quali sono inserite, che hanno privilegiato le esigenze di continuità dei rapporti giuridici facenti capo alle società partecipanti: ma – chiariscono le Sezioni Unite della Cassazione – le suindicate esigenze di continuità non sono per nulla incompatibili con la configurazione del fenomeno in termini di successione tra soggetti giuridici. A dimostrazione di ciò, si menziona l’art. 172 del d.P.R. n. 917/1986 (T.U. delle imposte dirette), che, pur essendo diretto a garantire l’adempimento degli obblighi e l’esercizio dei diritti tributari delle società fuse e di quelle incorporate, continua a riferirsi all’effetto estintivo discendente dal compimento delle operazioni di fusione (Cass. civ., SS.UU., n. 19509/2010, cit.). <br />	<br />
Da quanto finora detto emerge, quindi, la necessità di vedere se in capo alle società cui è succeduta, quale successore a titolo universale, la ricorrente, sia maturato (in base al contesto normativo allora vigente) un obbligo di intervento/bonifica di tenore analogo a quello dettato dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, che si sia trasmesso jure successionis alla ricorrente stessa ed abbia giustificato l’adozione, nei confronti di questa, dei provvedimenti gravati. La giurisprudenza di segno contrario invocata sul punto dalla Fintecna S.p.A. si fonda (come già visto) sull’insussistenza di una continuità normativa tra il regime di imputazione della responsabilità extracontrattuale disciplinato dal c.c. (in particolare dagli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c.) e quello stabilito dall’art. 17 del “decreto Ronchi”, negando detta continuità ed evidenziando la differenza ontologica tra l’obbligazione secondaria di tipo risarcitorio prevista dal codice civile e la misura ablatoria personale ex art. 17 cit.: misura, la cui adozione crea in capo al destinatario un obbligo di attivazione, consistente nel porre in essere atti e comportamenti unitariamente finalizzati al recupero ambientale dei siti inquinati (C.d.S., Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055). In questa prospettiva, nemmeno altre norme in vigore al tempo di svolgimento dell’attività estrattiva ed obiettivamente poste a presidio della conservazione del valore ambiente, con finalità di contrasto delle condotte suscettibili di ingenerare inquinamento (l’art. 9 del r.d. n. 45/1901; l’art. 9 del r.d. n. 1406/1931; gli artt. 216, 226 e 227 del r.d. n. 1265/1934, T.U. delle leggi sanitarie; l’art. 17 del d.P.R. n. 303/1956), si porrebbero in rapporto di continuità normativa con l’art. 17 del d.lgs. n. 22 cit., poiché – osserva il Consiglio di Stato – si tratta di disposizioni che contemplavano divieti o doveri (alcuni dei quali rafforzati pure da sanzioni amministrative o penali) e tuttavia nessuna di esse recava specifici obblighi di fare, del genere di quelli prescritti dall’art. 17 cit.: il corollario del ragionamento è che l’applicazione delle previsioni del “decreto Ronchi” a condotte poste in essere in epoca anteriore all’entrata in vigore di questo si risolve in un’inaccettabile e vietata applicazione retroattiva della disciplina (innovativa) introdotta dal decreto stesso.<br />	<br />
In proposito, il Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni dell’ora vista giurisprudenza circa le (indubbie) differenze tra il regime giuridico della responsabilità stabilito dagli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c. e quello desumibile dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, con il corollario dell’impossibilità di considerare quest’ultima disposizione come meramente procedimentale e priva di innovatività sotto il profilo sostanziale, in quanto destinata solamente a regolare l’attuazione in via amministrativa, al momento della scoperta dell’inquinamento, dell’obbligo risarcitorio ex art. 2058 c.c.. Nondimeno il Collegio sottolinea come proprio la sentenza invocata dalla ricorrente indichi, quale esempio dello schema della cd. continuità normativa, il caso del rapporto tra l’art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982 e l’art. 51-bis del d.lgs. n. 22/1997 (norma, quest’ultima, che presidia con la sanzione penale l’adempimento dell’obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dall’art. 17 cit.), richiamando sul punto le Sezioni penali della Corte di Cassazione (cfr. Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 1999, n. 280; esiste anche un indirizzo contrario, ma più risalente).<br />	<br />
Il punto deve essere approfondito, in quanto, ad avviso del Collegio, è proprio il nesso di continuità normativa esistente tra l’art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982 e l’art. 51-bis del d.lgs. n. 22 cit. che giustifica l’imposizione dell’obbligo di intervento a carico della ricorrente e, per tal via, consente di superare il discorso sull’irretroattività poc’anzi esposto.<br />	<br />
L’art. 32, secondo comma, cit., contiene una disciplina transitoria, secondo la quale “sino all’entrata in vigore della normativa regionale di cui all’art. 6 lettera f) (norme integrative e di attuazione del d.P.R. n. 915/1982 per l’organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione), i soggetti di cui all’art. 1, primo comma, devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistenti”.<br />	<br />
In base all’art. 51-bis, invece, “chiunque cagiona l’inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall’art. 17, comma 2, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all’articolo 17…..”.<br />	<br />
La decisione del Consiglio di Stato in discorso (C.d.S., Sez. V, n. 6055/2008, cit.) dà una compiuta definizione del concetto di “continuità normativa”, che conviene riportare per esteso. Si tratta di un criterio esegetico utile per risolvere le problematiche di diritto intertemporale, specialmente in quei settori dell’ordinamento in cui più forte si avverte l’esigenza di contemperare il rigore del principio di legalità con la necessità di scongiurare vuoti nelle trame normative, per garantire una regolazione stabile di fenomeni socialmente sensibili (donde il suo utilizzo nei problemi di successione di leggi penali nel tempo). Esso descrive un particolare atteggiarsi, “debole” o “a bassa innovatività”, della forza di legge ogni volta che, alla formale successione di previsioni legislative, non corrisponda una reale eliminazione, né una radicale modifica della normativa cronologicamente anteriore, cosicché i precetti in questa contenuti, malgrado la legge sopravvenuta e, con questa, la modifica del “veicolo normativo”, continuano a sopravvivere immutati nell’ordinamento giuridico, ancorché trasfusi in un diverso “contenente” legislativo. Per aversi “continuità normativa” è necessario che la disposizione temporalmente posteriore sia diretta alla tutela degli stessi beni giuridici protetti dalla precedente, e che rispetto a quest’ultima sia isomorfica. La caratteristica dell’isomorfismo non viene meno, per il Consiglio di Stato, ove la norma successiva contenga tutti gli elementi strutturali della precedente e, in più, preveda elementi cd. specializzanti. La “continuità normativa” condiziona l’applicazione del principio di irretroattività ex art. 11 delle preleggi, dovendosene rinvenire un esempio (oltre che nel caso delle leggi interpretative ed in quello dell’applicazione di una legge posteriore a fattispecie che si sono perfezionate prima della sua entrata in vigore) proprio nelle ipotesi in cui vi sia successione tra soggetti. In tale evenienza – cui, secondo il Collegio, afferisce la fattispecie oggetto del ricorso in epigrafe – il nesso di “continuità normativa” tra due previsioni consente di riconoscere come già esistenti in passato, nel patrimonio del dante causa, effetti giuridici precisati da leggi successive, le quali hanno un tale nesso con le previsioni anteriori vigenti prima dell’estinzione dello stesso dante causa. Ed infatti, la giurisprudenza ha riconosciuto che la nuova normativa di cui al d.lgs. n. 22 cit. ha reso strutturale e permanente la medesima condotta incriminata dalla norma transitoria ex art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982, ampliandola e precisandola ulteriormente alla stregua del combinato disposto degli artt. 17 e 51-bis del predetto “decreto Ronchi” (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 280/1999, cit.). D’altro lato, al pari dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, l’art. 32, secondo comma, cit. ha prescritto un obbligo personale di fare, che si sostanzia in un comportamento attivo, tanto che la costante giurisprudenza ha configurato la relativa fattispecie criminosa quale reato permanente, in quanto l’attività illecita persiste con la ripetuta inerzia del soggetto obbligato ad intervenire al fine di evitare l’effetto temuto (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. III, 21 maggio 1996, n. 9332; id., 6 luglio 1994, Cassaniti).<br />	<br />
Da quanto ora detto deriva che la pur riconosciuta diversità di regime giuridico e, per conseguenza, la mancanza di continuità normativa tra gli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c., da un lato, e l’art. 17 del cd. decreto Ronchi, dall’altro, non impedisce di applicare il comando contenuto nel medesimo art. 17 a soggetti estintisi prima del 1997, quali l’Italsider S.p.A. e la Nuova Italsider S.p.A., ed al successore universale di tali soggetti, Fintecna S.p.A., sebbene quest’ultima non abbia mai svolto direttamente essa stessa l’attività estrattiva. Infatti, il nesso di continuità normativa esistente tra gli artt. 17 e 51-bis del d.lgs. n. 22 cit. e l’art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982 giustifica l’imposizione dell’obbligo di intervento ex art. 32 cit., poi specificato e precisato dal predetto art. 17, in capo alle danti causa dell’odierna ricorrente, e la sua trasmissione jure successionis alla ricorrente stessa, in virtù della disciplina dettata dagli artt. 2504, ultimo comma, c.c. e 2504-bis c.c., nel testo all’epoca vigente. E va rilevato che l’art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982 – disposizione del tutto in grado di dettare misure ablatorie personali in conformità all’art. 23 Cost., giacché contenuta in un decreto legislativo – è norma entrata in vigore quando ancora la concessione mineraria de qua non era scaduta e, pertanto, era indubbia la sussistenza dei relativi obblighi in capo al concessionario, a nulla rilevando che, di fatto, a fine 1981 l’attività estrattiva si fosse quasi completamente interrotta ed i cantieri delle miniere dell’Isola d’Elba fossero stati definitivamente chiusi (v. p. 7 dello studio dell’A.R.P.A.T. del 2004 intitolato “Indagine ambientale sulle aree ex minerarie dell’Isola d’Elba”, all. 2 della Provincia di Livorno). <br />	<br />
All’ora vista conclusione non si può obiettare che essa contrasterebbe con il principio di personalità della responsabilità penale, tenuto conto che, in base alla disciplina sopra riportata, Fintecna S.p.A. è soggetto giuridicamente distinto dalle società succedutesi nell’attività estrattiva, pur se successore universale delle stesse. Una tale obiezione è, a ben vedere, confutata dalla disciplina dettata dai già ricordati artt. 29 e 32 del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità “da reato” degli Enti (che si atteggia in modo ben diverso dalla responsabilità penale delle persone fisiche). Invero, gli artt. 29 e 32 cit. – entrati in vigore prima della riforma del diritto societario del 2003 e, pertanto, nel contesto normativo più sopra illustrato, in cui la fusione su base paritaria o per incorporazione determinava l’estinzione automatica delle società partecipanti alla fusione o di quella incorporata – stabiliscono, rispettivamente:<br />	<br />
a) l’art. 29, che nei casi di fusione, anche per incorporazione, l’Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione;<br />	<br />
b) l’art. 32, comma 1, che nei casi di responsabilità dell’Ente risultante dalla fusione, o beneficiario della scissione, per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione (commissione di un nuovo reato entro i cinque anni dalla condanna definitiva per un precedente illecito) anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli Enti partecipanti alla fusione o dell’Ente scisso per reati commessi anteriormente alla suesposta data di efficacia della fusione o scissione.<br />	<br />
Alla medesima conclusione in ordine alla legittimità dell’individuazione della Fintecna S.p.A. quale destinataria dell’ordine di bonifica ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 22/1997 (ed ora ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006), si perviene anche sulla base di un distinto e concorrente profilo – sviluppato da altra giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VI, 9 ottobre 2007, n. 5283) – basato sul carattere permanente della situazione di inquinamento. Si è, infatti, rilevato che l’inquinamento è situazione permanente, in quanto perdura fino a che non ne siano rimosse le cause ed i parametri ambientali siano riportati entro i limiti normativamente accettabili: ciò comporta che le previsioni del d.lgs. n. 22/1997 vanno applicate a qualunque sito risulti attualmente inquinato, a prescindere dal momento nel quale possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica. <br />	<br />
Ne deriva l’applicabilità dell’art. 51-bis del d.lgs. n. 22 cit. a qualsiasi situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo e, dunque, anche alla vicenda in esame. Secondo la giurisprudenza in commento, infatti, la norma collega la pena non al momento in cui viene cagionato l’inquinamento o il relativo pericolo, ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della bonifica, secondo la procedura di cui all’art. 17. Non si tratta, perciò, di dare alla norma portata retroattiva, ma di applicare la legge ratione temporis, onde far cessare gli effetti (che solo la bonifica può elidere) di una condotta omissiva a carattere permanente: la sanzione, cioè, colpisce non l’inquinamento prodotto in epoca precedente, ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo (C.d.S., Sez. VI, n. 5283/2007, cit.). In questo senso depone anche la giurisprudenza della Cassazione penale, secondo cui l’art. 51-bis cit. si configura quale reato omissivo di pericolo presunto, che si consuma ove il soggetto non proceda ad adempiere l’obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dal precedente art. 17 (cfr. Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2000, n. 1783).<br />	<br />
In senso critico, altra giurisprudenza, più sopra citata (C.d.S., Sez. V, n. 6055/2008, cit.), ha messo in evidenza come la soluzione ora vista, che porta ad applicare l’art. 17 del “decreto Ronchi” anche a situazioni di inquinamento per le quali il fatto generatore risalisse ad epoca remota, a condizione che fossero in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, richiede che il soggetto autore dell’inquinamento esista già prima di tale entrata in vigore e continui ad esistere anche dopo. Ciò, perché è necessario individuare una partecipazione causale di questo soggetto nell’eziogenesi del danno, pur potendosi suddividere la condotta in due fasi, una commissiva, e l’altra omissiva ed avente ad oggetto la non eliminazione delle conseguenze dell’evento. Nei casi, però, di successione a titolo universale non si ravviserebbe nessuna partecipazione causale del successore all’eziogenesi dell’evento, con il corollario che l’applicazione dell’art. 17 al successore stesso incorrerebbe, anche sotto il profilo in esame, nella violazione del principio di irretroattività ex art. 11 delle preleggi. Ma, in realtà, tale obiezione riconduce al punto analizzato in precedenza, giacché è proprio la decisione in commento ad affermare che il superamento dell’obiezione stessa è possibile, almeno in teoria, se si ipotizzi la trasmissione jure successionis in capo al successore dell’obbligo di provvedere: sicché, a ben vedere, il tutto si riporta alla negazione di siffatta trasmissibilità per l’ostacolo rappresentato dalla discontinuità normativa che separa l’art. 17 cit. dalla disciplina del codice civile in materia di responsabilità contrattuale. Un simile ostacolo, tuttavia, in base a quanto esposto prima, può essere superato alla luce della continuità normativa esistente – e riconosciuta dalla stessa decisione ora in esame – tra l’art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982 e l’art. 51-bis del cd. decreto Ronchi, con il corollario della legittimità dell’individuazione di Fintecna S.p.A. quale soggetto destinatario dell’ordine di intervento, anche sotto il profilo qui analizzato.<br />	<br />
Nemmeno può condividersi l’obiezione avanzata in argomento da altra giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. I, 19 aprile 2007, n. 1913), secondo la quale la tesi del reato permanente potrebbe essere usata per sostenere l’applicazione del cd. decreto Ronchi anche a situazioni di inquinamento in atto al momento della sua entrata in vigore, ma il cui fatto generatore risalga nel tempo, solo se il soggetto, autore della condotta in epoca anteriore al d.lgs. n. 22 cit., non si sia nel frattempo estinto, in quanto ad ipotizzare diversamente la fattispecie dell’illecito sarebbe arbitrariamente scomposta e la porzione imputabile al successore universale consisterebbe nel solo evento, che però, considerato isolatamente, non può dar luogo a nessuna responsabilità.<br />	<br />
A tale obiezione può, invero, replicarsi che qui non c’è alcuna scomposizione arbitraria dell’illecito nella condotta (commissiva e da attribuire al soggetto estinto) e nell’evento, che rimarrebbe in capo al successore universale, poiché anche a quest’ultimo viene imputata una condotta (stavolta di tipo omissivo), consistente nel non essersi attivato per rimediare alle conseguenze lesive dell’illecito, in ragione della cd. posizione di garanzia originata dalla pregressa condotta commissiva (realizzata dal dante causa e trasmessasi jure successionis). E va aggiunto che la giurisprudenza sopra riportata, cui il Collegio aderisce (C.d.S., Sez. VI, n. 5283/2007, cit.) ritiene che una simile soluzione possa esser applicata anche nei confronti di un soggetto che nel frattempo abbia perso la disponibilità delle aree interessate: quindi, a fortiori essa risulta applicabile al caso della Fintecna S.p.A., che ha mantenuto la posizione di sequestrataria dell’area fino al 2003.<br />	<br />
Del resto, la decisiva conferma dell’applicabilità dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 alla fattispecie in esame e, per conseguenza, della legittimità dell’individuazione di Fintecna S.p.A. quale destinatario dell’ordine di intervento, si ricava, sul piano positivo, dall’art. 114, comma 7, della l. n. 388/2000, a tenor del quale chiunque abbia adottato o adotti le procedure ex art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e di cui al d.m. n. 471/1999, o abbia stipulato (o stipuli) accordi di programma previsti nell’ambito di dette normative, “non è punibile per i reati direttamente connessi all’inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22/1997” che siano stati accertati a seguito dell’attività svolta, su notifica dell’interessato, ex art. 17 cit., ove la realizzazione ed il completamento degli interventi ambientali abbiano luogo in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. Ad avviso del Collegio, la disposizione in discorso, avendo introdotto una causa di non punibilità penale per le contaminazioni realizzate prima dell’entrata in vigore del “decreto Ronchi”, conferma l’applicabilità di tale decreto legislativo a situazioni di inquinamento ingenerate prima della sua entrata in vigore e tuttora in atto, perché se l’applicabilità stessa fosse stata da escludere, non ci sarebbe stato bisogno di introdurre la predetta causa di non punibilità e l’art. 114, comma 7, cit., sarebbe stato del tutto superfluo. Ma ciò contrasta con il principio generale di conservazione dei valori giuridici, quale canone ermeneutico che impone la scelta dell’interpretazione di una norma più aderente ai precetti costituzionali (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2002, n. 14900; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 giugno 2006, n. 4239): scelta che, certo, non sarebbe quella di privilegiare un significato della norma (qui, l’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997), tale da rendere altra norma, ad essa posteriore, (l’art. 114, comma 7, cit.) del tutto inutile e priva di valore precettivo.<br />	<br />
Inconferente risulta, ancora, il richiamo, ad opera della società ricorrente, ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, che conducono ad escludere l’ammissibilità, nella materia in discorso, di un’applicazione retroattiva della normativa di riferimento. La premessa da cui muove la società è, infatti, erronea, in quanto dalle argomentazioni sopra esposte si deduce che, nella vicenda in esame, non è configurabile, per effetto dei provvedimenti gravati, alcuna applicazione retroattiva del d.lgs. n. 22/1997 (e del contenuto di esso trasfuso nel d.lgs. n. 152/2006).<br />	<br />
Da ultimo, prive di valore sono le doglianze della ricorrente, dedotte con il primo motivo del ricorso originario e poi riprese nei motivi aggiunti, incentrate:<br />	<br />
a) sull’avere le società succedutesi come concessionarie dell’attività estrattiva agito sempre sotto il controllo e seguendo le istruzioni della P.A. concedente;<br />	<br />
b) sull’essere stato stipulato tra Fintecna S.p.A. e l’Agenzia del Demanio un accordo che liberava la società stessa da ogni responsabilità che potesse sorgere per le cessate attività.<br />	<br />
Invero, in relazione al punto a) è agevole replicare che l’eventuale individuazione di altri soggetti (e specificamente, dell’Amministrazione statale concedente) come corresponsabili dell’inquinamento non esclude in alcun modo le responsabilità dell’odierna ricorrente, potendosi al più configurare una responsabilità solidale, per la quale, ove fosse dimostrata, la medesima ricorrente potrà azionare gli opportuni rimedi in sede di rivalsa, sul piano della ripartizione delle spese in relazione al peso delle rispettive responsabilità. Peraltro, per quel che rileva, nella presente sede detta dimostrazione non è stata data dalla ricorrente, che ne sarebbe stata onerata, anche a seguito della replica della Provincia di Livorno, per cui la concessione mineraria prevede solo la disciplina in tema di coltivazione delle cave, senza alcun riferimento alla tutela ambientale.<br />	<br />
Il discorso sulla possibilità di una rivalsa esaurisce, altresì, la replica all’obiezione circa la rilevanza da assegnare all’accordo tra Fintecna S.p.A. e l’Agenzia del Demanio, di cui al suindicato punto b): accordo che, certamente, in quanto “res inter alios acta”, non può in alcun modo essere opposto alla Provincia di Livorno ed alle altre Amministrazioni che hanno adottato gli atti gravati, quali soggetti terzi, estranei rispetto all’accordo medesimo (art. 1372 c.c.).<br />	<br />
Da quanto fin qui detto si desume l’infondatezza dei primi tre motivi del ricorso originario, nonché dei motivi rubricati da 1) a 4) nei vari ricorsi per motivi aggiunti (coincidenti con i precedenti, con la sola aggiunta dell’illegittimità derivata, rubricata quale motivo aggiunto n. 1), e con la già citata inversione nell’ordine di trattazione delle doglianze). Resta da esaminare l’ultima censura, dedotta con l’ultimo motivo dell’atto introduttivo e dei motivi aggiunti (rispettivamente, n. 4) nel gravame originario, n. 5) nei vari motivi aggiunti), avente ad oggetto l’errore nei presupposti e lo sviamento da cui sarebbero affetti gli atti impugnati, per avere essi del tutto travisato le valutazioni contenute nello studio dell’A.R.P.A.T. del 2004, intitolato “Indagine ambientale sulle ex aree minerarie della Toscana”. Detto studio, che è posto a fondamento degli atti gravati ed esplicitamente richiamato dai provvedimenti della Provincia di Livorno (nn. 146/2008, 75/2009 e 153/2009), secondo la Fintecna S.p.A. non individuerebbe situazioni critiche di inquinamento e soprattutto non le configurerebbe in termini di consequenzialità rispetto all’attività estrattiva svolta fino al 1982. Lo studio in questione, infatti, segnalerebbe solo alcuni valori alterati riconducibili alla presenza di maggiori concentrazioni di elementi naturali, per giunta derivanti non dall’azione umana, ma dal convogliamento delle acque meteoriche. Dallo studio, piuttosto, si desumerebbe che un contributo, nel determinare la situazione di degrado dell’ex compendio minerario elbano, è attribuibile allo stato di abbandono in cui la P.A. avrebbe lasciato le strutture dismesse. <br />	<br />
Se, poi, lo studio dell’A.R.P.A.T. dovesse intendersi quale documento che suffraga l’individuazione delle danti causa di Fintecna S.p.A. e, per esse, di quest’ultima, quale soggetto tenuto ad intervenire, lo studio stesso si porrebbe in contraddizione con le risultanze dell’indagine svolta dall’E.N.E.A. e, in ogni caso, sarebbe affetto da inadeguatezza dell’istruttoria circa le cause concomitanti alle quali ascrivere la contaminazione delle aree e circa l’incidenza effettiva di tali cause nel tempo: infatti, il lungo lasso di tempo trascorso dalla cessazione dell’attività estrattiva avrebbe imposto una maggior attenzione ed un maggior rigore nella disamina delle concause.<br />	<br />
Il motivo è palesemente infondato.<br />	<br />
Lo studio dell’A.R.P.A.T. del 2004 è estremamente esaustivo e contiene – dopo una parte generale dedicata all’inquadramento storico-giuridico della materia ed a quello geologico dell’Isola d’Elba – ampi approfondimenti per ciascuna delle aree prese in esame, dove viene svolta un’ampia disamina della situazione per ogni area, traendosene, in un paragrafo finale, le relative conclusioni. <br />	<br />
A confutare i rilievi, peraltro piuttosto generici, della ricorrente, basta analizzare le conclusioni che lo studio de quo riporta in ordine all’area mineraria di Rio Albano, considerata quella con maggiori problematiche tra le aree minerarie elbane: conclusioni in cui si dà atto della presenza di discariche di rifiuti e di inerti da demolizione e si evidenzia la forte contaminazione delle acque interne, ma si riconduce la contaminazione alle modalità con cui venne eseguita l’attività estrattiva, le quali hanno portato all’attuale morfologia del territorio. In particolare, il fatto che le coltivazioni fossero a cielo aperto (in genere per avanzamento a gradini o tagli frontali) e che, una volta esaurito il cantiere, lo si utilizzasse come discarica per gli sterili derivanti dal nuovo cantiere, ha condotto nel tempo alla formazione, nell’area in esame, di ampi pianori e di ristagni d’acqua all’interno delle escavazioni, non completamente riempiti con gli sterili. Anche per l’area sita nel Comune di Porto Azzurro (cd. Terranera) l’ex miniera risulta interamente occupata da un piccolo specchio d’acqua, le cui acque recano concentrazioni di metalli (anche se meno elevate rispetto ad altre aree). Quanto, poi, all’area di Calamita, ubicata in Comune di Capoliveri, alla quale si riferisce, relativamente alla località “Il Vallone”, il provvedimento comunale di avvio dell’esecuzione della bonifica in sostituzione (ed in danno) dell’odierna ricorrente, gravato con i motivi aggiunti, lo studio le dedica un’ampia disamina, evidenziando come si tratti dell’area più intensamente coltivata dell’isola.<br />	<br />
Come si legge nella parte generale dello studio (v. il paragrafo “le aree minerarie dell’Isola d’Elba, p. 20), la tecnica estrattiva fondata sulle miniere a cielo aperto, in cui si procedeva per abbattimento discendente ed avanzamento a gradini o tagli frontali, aprendo man mano nuovi filoni e riempiendo quelli esauriti con gli sterili derivanti dai nuovi cantieri, era, dunque, di impiego generalizzato, Ciò, per il Collegio, è sufficiente a scolpire le responsabilità dei concessionari dell’attività estrattiva, in disparte il ruolo di eventuali concause: queste potranno, ancora una volta, aver rilievo solo in sede di rivalsa, per stabilire l’esatto grado di corresponsabilità di ognuno degli attori, ma non possono in alcun modo escludere il coinvolgimento dei concessionari, e per essi del loro successore universale, nella determinazione dello stato di inquinamento.<br />	<br />
La bibliografia dello studio, infine, dimostra che gli autori di questo hanno tenuto conto anche della precedente indagine svolta dall’E.N.E.A. nel 1991 (citata in detta bibliografia), così superandosi le doglianze mosse sul punto dalla ricorrente: quest’ultima peraltro, non documenta specifici punti di contrasto tra l’uno e l’altro studio, limitandosi ad invocare una diversità nelle rispettive conclusioni che, di per sé, certamente non può essere ritenuta sintomo di illegittimità dell’indagine eseguita dai tecnici dell’A.R.P.A.T., svoltasi a notevole distanza di tempo dalla precedente (più di dieci anni) e quindi, presumibilmente, anche con diversi strumenti e tecnologie.<br />	<br />
Donde la complessiva infondatezza anche dell’ultimo motivo, in relazione a tutte le doglianze in cui esso è articolato.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso originario ed i ricorsi per motivi aggiunti sono nel loro complesso infondati e, pertanto, devono essere integralmente respinti.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, nei confronti delle Amministrazioni costituitesi e che hanno espletato difesa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e su quelli per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in € 2.000,00 per ognuna delle Amministrazioni che hanno espletato difesa (Agenzia del Demanio, Regione Toscana e Provincia di Livorno), per complessivi € 6.000,00 (seimila/00), più gli accessori di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/04/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-4-2011-n-573/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-573/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-573/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.573</a></p>
<p>Non va sospesa l’ordinanza comunale di sospensione di autorizzazione sanitaria ad un’impresa di lavorazione carni, se risulta, sotto l’aspetto del danno grave, che sia venuta meno la disponibilità del locale adibito a stalla, in parte demolito e in parte alienato a terzi. (G.S.) vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZ.MISTA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-573/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-573/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza comunale di sospensione di autorizzazione sanitaria ad un’impresa di lavorazione carni, se risulta, sotto l’aspetto del danno grave,  che sia venuta meno la disponibilità del locale adibito a stalla,  in parte demolito e in parte alienato a terzi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZ.MISTA &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11558/g">Ordinanza sospensiva del 12 settembre 2007 n. 768</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 573/08<br />
Registro Generale: 9712/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />  Cons. Giuseppe Severini<br />  Cons. Aldo Fera Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Francesco Caringella<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  COMUNE DI TERLIZZI</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  FRANCESCO SANTOROcon domicilio  in RomaPIAZZA CAPO DI FERRO 13  pressoSEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DITTA INDIVIDUALE CARNIPUGLIA DI RUGGIERI VINCENZO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  VITO PETRAROTAcon domicilio  eletto in RomaVIA CESARE FRACASSINI 18pressoROBERTO VENETTONI<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; BARI: Sezione Mista  n. 768/2007, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE   SANITARIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DITTA INDIVIDUALE CARNIPUGLIA DI RUGGIERI VINCENZO<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Fera   e uditi, altresì, per le   parti  gli avvocati F. Santoro e Bruno Ricciardelli per delega Petrarota;</p>
<p>Considerato che, essendo venuta meno la disponibilità del locale adibito a stalla (in parte demolito e in parte alienato a terzi), quantomeno sotto il profilo della tutela cautelare non è configurabile l’esistenza di un danno grave ed irreparabile, che giustifichi la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 9712/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-573/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-573/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.573</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con cui il Comune ordina ai ricorrenti la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, di loro proprietà, qualora emergano elementi che inducano ad escludere la loro addebitabilità di condotta negligente in ordine al dovere di vigilanza dell’area, situata in adiacenza ad una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-573/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-573/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con cui il Comune ordina ai ricorrenti la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, di loro proprietà, qualora emergano elementi che inducano ad escludere la loro addebitabilità di condotta negligente in ordine al dovere di vigilanza dell’area, situata in adiacenza ad una strada statale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  573/2007 <br />
Registro Generale:  863/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente <br />LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA Cons., relatore<br />
STEFANO TOSCHEI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 863/2007  proposto da:<br />
GAGLIARDI ROCCO, SICIGNANO FRANCESCO,<br /><b>COOP. AGRICOLA LE RENE S.R.L.</b> e <b>FRATI GUIDO</b>rappresentati e difesi da:VIRGONE FRANCESCO e POLETTI DIANORAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PISA</b>rappresentato e difeso da:LAZZERI GLORIA, GIGLIOTTI GIUSEPPINA e CAPONI SUSANNAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DUCA D&#8217;AOSTA 2presso FERRARONI GRAZIELLA<br />
<b>COMUNE DI PISA &#8211; DIRE. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE </b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’ordinanza n. D-16/80 del 26.02.2007 conosciuta dai ricorrenti: quanto al sig. Francesco Scigliano in data 10.03.2007, quanto al sig. Guido Frati in data 05.03.2007, quanto al sig. Gagliardi Rocco non ancora notificata, adottata dal Comune di Pisa – Direzione Ambiente e Protezione, mediante la quale si ordina ai suddetti ricorrenti la caratterizzazione della massa, la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi dell’area di loro proprietà in corrispondenza alla S.S. 1 Aurelia KM. 330+650;<br />
di ogni altro atto e provvedimento antecedente e successivo funzionalmente collegato al predetto, qualora lesivo degli interessi dei ricorrenti;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI PISA<br />
Udito il relatore Cons. LYDIA  ADA ORSOLA SPIEZIA  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Francesco Virgone e Gloria Lazzeri;<br />
Considerato che dagli atti di causa sono emersi elementi che inducono ad escludere l’addebitabilità ai ricorrenti di condotta negligente in ordine al dovere di vigilanza circa la situazione dell’area di cui sono proprietari, situata in adiacenza alla S.S. Aurelia;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente<br />
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-573/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.573</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-573/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-573/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.573</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente; M. Eliantonio – Estensore. G. R. (avv.ti C. Tatozzi, M. Citrulli e F. Barbara) c. il COMUNE DI CHIETI (avv.ti G. Trifone, M. Morgione e P. Tracanna) sui limiti del potere discrezionale di determinazione dei requisiti d&#8217;ammissione alla gara pubblica 1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-573/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-573/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.573</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente; M. Eliantonio – Estensore.<br /> G. R. (avv.ti C. Tatozzi, M. Citrulli e F. Barbara) c. il COMUNE DI CHIETI (avv.ti G. Trifone, M. Morgione e P. Tracanna)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del potere discrezionale di determinazione dei requisiti d&#8217;ammissione alla gara pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della P.A. – Impugnazione di clausole immediatamente lesive – Previa presentazione della domanda di partecipazione – Necessità – Non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Ammissione &#8211; Domande di partecipazione &#8211; Termini – Abbreviazione – Ragioni d’urgenza – Ammissibilità.<br />
3. Contratti della P.A. – Gara – Ammissione &#8211; Requisiti – Individuazione discrezionale da parte della P.A. – E’ legittima – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di impugnazione della lex specialis di gara da parte di un’impresa appartenente al settore coinvolto dalla procedura, che già in base alle prescrizioni del bando (ritenute illegittime) verrebbe esclusa, non è richiesto che tale soggetto sia poi tenuto a presentare domanda di partecipazione alla gara al fine di potere contestare le clausole del bando per lui lesive (1)</p>
<p>2. L’art. 10 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 prevede, da un lato, che il termine di presentazione delle domande di partecipazione non debba essere inferiore a trentasette giorni e, da altro lato, che possa essere fissato un termine inferiore “nei casi in cui l’urgenza renda inidonei i termini previsti”. (2)</p>
<p>3. La normativa vigente non preclude alle Stazioni appaltanti la possibilità di chiedere requisiti ulteriori, logicamente connessi all’oggetto dell’appalto; ne consegue che nel bando di gara l’Amministrazione appaltante può di certo autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. (3)</p>
<p></b>________________________________</p>
<p><i>(1) Cfr., da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA- Sentenza 10 ottobre 2006, n. 6026, e T.A.R. VENETO – SEZIONE I &#8211; Sentenza 8 novembre 2006 n. 3739.<br />
T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II TER &#8211; Sentenza 8 marzo 2006 n. 1775, in questa Rivista, con nota di richiami, secondo cui “E’ ammissibile l’impugnazione del bando di gara da parte di chi non abbia partecipato alla procedura selettiva a causa della mancanza dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti, in quanto, altrimenti, si limiterebbe la legittimazione di un soggetto, sostanzialmente leso da un bando, al mero formalismo della presentazione di una domanda che avrebbe comportato la sicura esclusione.”.<br />
Sulle clausole che impongono oneri formali di partecipazione alla procedura, v. CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza 7 giugno 2006 n. 3424, in questa Rivista, che ha ritenuto che “Non sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando quando si intenda contestare le clausole che definiscono gli oneri formali di partecipazione alla procedura – tra cui le modalità di presentazione delle domande di partecipazione – atteso che dette clausole non sono assimilabili a quelle che, definendo requisiti soggettivi di partecipazione, sono invece immediatamente impugnabili: infatti, le prime possono richiedere accertamenti e valutazioni dall’esito non scontato, con riferimento al loro effettivo rispetto, alla possibilità di adempimenti equivalenti ed alla loro concreta incidenza, sicché la attuale lesività di esse si manifesta, in linea di principio, solo al momento della concreta applicazione.”.  <br />
(2) Il Collegio ritiene adeguatamente motivata la disposta riduzione dei termini fino a venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, rilevando che il Comune aveva espressamente motivato sull’ “</i>urgenza dovuta a situazione di proroga provvisoria del precedente appalto scaduto<i>.”.<br />
(3) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 15 settembre 2006 n. 5377, e da ultimo T.A.R. PUGLIA – LECCE – SEZIONE II &#8211; Sentenza 12 dicembre 2006, n. 5850.<br />
Il Collegio abruzzese ha escluso che la previsione del bando fosse “</i>irragionevole (i.e. aver svolto negli ultimi tre esercizi servizi di nettezza urbana in Comuni con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti e con un fatturato di € 21.000.000), non pertinente, incongrua ed illogicamente limitativa della più ampia partecipazione delle imprese alla gara in quanto il Comune di Chieti ha in realtà una popolazione di 56.000 abitanti ed in quanto il corrispettivo presunto della gara per il quinquennio è di poco superiore a € 21.000.000<i>.” (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 95/04, proposto da <br />
<B>G. R. </B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Camillo Tatozzi e Massimo Cirulli, elettivamente domiciliato con i propri difensori in Pescara, via Firenze, 206, presso lo studio dell’avv. Francesco Barbara;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI CHIETI</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura comunale, in persona degli avv.ti Giuliano Trifone, Marco Morgione e Patrizia Tracanna, domiciliato con i propri difensori in Pescara presso la Segreteria di questo Tribunale;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del bando di gara indetto dal Comune di Chieti per l’affidamento del servizio di igiene urbana e servizi accessori; nonché degli atti presupposti e connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Roberto Janigro &#8211; su delega degli avv.ti Camillo Tatozzi e Massimo Cirulli &#8211; per la parte ricorrente e l’avv. Giuliano Trifone per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Comune di Chieti ha indetto una licitazione privata con procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di igiene urbana e servizi accessori; il relativo bando è stato spedito per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 14 gennaio 2004.<br />
La ditta ricorrente, dopo aver premessa di essere iscritta all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria I, classe B, con il ricorso in esame è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale bando, nella parte in cui era stato fissato al 3 febbraio 2004 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ed era stato richiesto, quale requisito di partecipazione, l’aver svolto negli ultimi tre esercizi servizi di nettezza urbana in Comuni con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti e con un fatturato di € 21.000.000.   <br />
Ha dedotto a tal fine le seguenti censure:<br />
1) Violazione dell’art. 10 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.<br />
Il bando ha fissato in venti giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, senza però esternare le ragioni giustificative dell’urgenza. Tali ragioni non sono rinvenibili neppure nella deliberazione della Giunta municipale 10 giugno 2003, n. 1977, che ha demandato al Dirigente l’indizione della gara.<br />
2) Violazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 28 aprile 2000, n. 83, e dei principi comunitari di proporzionalità, di adeguatezza e di ragionevolezza.<br />
L’istante è iscritto all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria I, classe B, e può quindi svolgere il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in Comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti; purtuttavia, non può partecipare alla gara in questione in quanto non ha svolto negli ultimi tre esercizi servizi di nettezza urbana in Comuni con popolazione superiore 60.000 abitanti, avendo svolto un servizio analogo solo nel Comune di Francavilla al Mare, avente una popolazione di 25.000 abitanti, e con un fatturato nel triennio di circa € 6.000.000. Tale previsione del bando appare irragionevole ove si consideri che il Comune di Chieti ha una popolazione di 52.000 abitanti e che, anche in caso di associazione di imprese, tale requisito doveva essere posseduto da tutte le imprese associate. Inoltre, anche la richiesta di aver avuto nel triennio un fatturato di € 21.000.000 appare limitativo della più ampia partecipazione delle imprese, ove si consideri che il corrispettivo presunto della gara per il quinquennio è di € 21.350.000.<br />
Tali censure la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 24 aprile 2007.<br />
Il Comune di Chieti si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 12 maggio 2007 ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del gravame per non avere la parte ricorrente presentato domanda di partecipazione alla gara. Nel merito ha, infine, diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con il ricorso in esame – come sopra esposto – la parte ricorrente ha impugnato il bando della gara indetta dal Comune di Chieti per l’affidamento del servizio di igiene urbana e servizi accessori.<br />
Con tale impugnativa è stato censurato il bando in questione relativamente ai seguenti aspetti:<br />
a) nella parte in cui era stato fissato al 3 febbraio 2004 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;<br />
b) nella parte in cui era stato richiesto, quale requisito di partecipazione, l’aver svolto negli ultimi tre esercizi servizi di nettezza urbana in Comuni con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti e con un fatturato di € 21.000.000.   <br />
2. &#8211; In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione dedotta dall’Amministrazione resistente, con la quale si è prospettata l’inammissibilità del gravame per non avere la parte ricorrente mai presentato domanda di partecipazione alla gara.<br />
Tale eccezione è priva di pregio.<br />
Giova, invero, in merito ricordare che, come è noto, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che l’onere di immediata impugnazione del bando di gara è riferito alle clausole riguardanti i requisiti soggettivi di partecipazione perché determinano un immediato arresto procedimentale, cioè per le clausole che comportano la sicura esclusione dalla gara, mentre tutte le altre vanno impugnate insieme con l’aggiudicazione, dal momento che solo in caso d’aggiudicazione ad altri sorge l’interesse del concorrente a impugnare il bando come gli altri atti della procedura (cfr. per tutti Cons. St., Ad. pl., 29 gennaio 2003, n. 1). Pertanto, i bandi di gara, se contenenti clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti, come appunto quella che si riferisce ai requisiti soggettivi di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità sia dell’impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione dal concorso, che costituisce atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell’impugnazione contestuale del bando stesso e dell’esclusione, ove siano decorsi i termini per ricorrere contro il bando medesimo (da ultimo Cons. Giust. amm. Reg. Sic, 27 ottobre 2006, n. 615, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 17 gennaio 2007, n. 50, e T.A.R. Piemonte, 16 gennaio 2007, n. 10).<br />
Inoltre, la stessa giurisprudenza ha anche precisato che in caso di impugnazione della <i>lex specialis </i>di gara da parte di un’impresa appartenente al settore coinvolto dalla procedura, che già in base alle prescrizioni del bando (ritenute illegittime) verrebbe esclusa, non è richiesto che tale soggetto sia poi tenuto a presentare domanda di partecipazione alla gara al fine di potere contestare le clausole del bando per lui lesive (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 10 ottobre 2006, n. 6026, e T.A.R. Veneto, sez. I, 8 novembre 2006 n. 3739).<br />
Con riferimento a tali principi costantemente affermati dalla giurisprudenza sembra, di conseguenza evidente che il gravame, così come proposto, non sia inammissibile.<br />
3. &#8211; Così risolta tale questione di rito, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame. <br />
Il ricorso, va subito precisato, è privo di pregio.<br />
Con il primo motivo l’istante, nel contestare il fatto che il bando di gara aveva fissato in venti giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, si è lamentato nella sostanza del fatto che non erano esternate le ragioni giustificative dell’urgenza, ragioni che non erano rinvenibili neppure nella deliberazione della Giunta municipale 10 giugno 2003, n. 1977, che aveva demandato al Dirigente l’indizione della gara.<br />
Tale doglianza si fonda su un erroneo presupposto di fatto.<br />
Da un’attenta lettura del bando in questione, ed in particolare della alla sezione IV, si rileva, invero, che si era scelta la procedura “<i>ristretta accelerata</i>” ed a giustificazione della scelta della procedura in questione si era indicata la seguente ragione: “<i>urgenza dovuta a situazione di proroga provvisoria del precedente appalto scaduto</i>”.<br />
Chiarito tale aspetto, va osservato che l’art. 10 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, di cui è stata denunciata la violazione, prevede da un lato che il termine di presentazione delle domande di partecipazione non debba essere inferiore a trentasette giorni (I comma) e da altro lato che possa essere fissato un termine inferiore “<i>nei casi in cui l’urgenza renda inidonei i termini previsti</i>” (VIII comma).  <br />
Ora nel caso di specie sembra evidente che non sussista il vizio denunciato, in quanto l’Amministrazione, contrariamente a quanto ipotizzato con il gravame, aveva esternato le ragioni giustificative dell’urgenza.<br />
4. &#8211; Con il secondo motivo di ricorso l’istante ha impugnato il bando nella parte in cui era stato richiesto, quale requisito di partecipazione, l’aver svolto negli ultimi tre esercizi servizi di nettezza urbana in Comuni con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti e con un fatturato di € 21.000.000. <br />
Con il motivo in questione ha dedotto che tale previsione del bando sarebbe irragionevole e limitativo della più ampia partecipazione delle imprese alla gara in quanto il Comune di Chieti ha una popolazione di 52.000 abitanti ed in quanto il corrispettivo presunto della gara per il quinquennio era di € 21.350.000. <br />
Ha, inoltre, dedotto che sarebbe irragionevole l’ulteriore prescrizione secondo cui, anche in caso di associazione di imprese, tale requisito doveva essere posseduto da tutte le imprese associate, in quanto tale prescrizione impediva la sua partecipazione alla gara, anche in associazione con altre imprese, in quanto aveva svolto un servizio analogo solo nel Comune di Francavilla al Mare, avente una popolazione di 25.000 abitanti, e con un fatturato nel triennio di circa € 6.000.000.<br />
Va al riguardo subito precisato che, relativamente a tale ultimo aspetto, la parte ricorrente ha effettuato una lettura parzialmente erronea del bando in questione; tale bando, invero, relativamente alla possibilità di costituire associazioni di imprese, non prevede che i predetti requisiti debbano essere posseduti da tutte le imprese associate, ma contiene un prescrizione diversa. Prevede, infatti, al n. 5, lettere <i>f</i>) e <i>g</i>) , che la capogruppo debba possedere obbligatoriamente il requisito dello svolgimento del servizio di nettezza urbana in Comuni con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti ed il fatturato del 60% di € 21.000.000; mentre per le mandanti è previsto il possesso “<i>nel triennio</i>” del requisito dello svolgimento del servizio (cioè in tre anni debbono essere stati serviti 60.000 abitanti, quindi anche 20.000 all’anno) e, sempre“<i>nel triennio</i>”, del 20% del fatturato (cioè in tre anni le mandanti debbono aver avuto un fatturato € 4.200.000).<br />
Con riferimento a tale reale contenuto del bando, sembra innanzi tutto evidente che l’istante ben avrebbe potuto partecipare alla gara, ove avesse costituito una idonea associazione temporanea di imprese, in quanto la stessa nel triennio aveva servito 75.000 abitanti, con un fatturato di circa € 6.000.000.<br />
Fatta tale precisazione, il problema giuridico che nella sostanza il Collegio è chiamato a risolvere è quello volto ad accertare se sia o meno irragionevole il bando in questione nella parte in cui aveva richiesto, quale requisito di partecipazione, l’aver svolto negli ultimi tre esercizi servizi di nettezza urbana in Comuni con popolazione non inferiore a 60.000 abitanti e con un fatturato di € 21.000.000.<br />
Sul punto va ricordato che, come è noto, la normativa vigente non preclude alle Stazioni appaltanti la possibilità di chiedere requisiti ulteriori, logicamente connessi all’oggetto dell’appalto. Per cui nel bando di gara l’Amministrazione appaltante può di certo autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5377, e da ultimo T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. II, 12 dicembre 2006, n. 5850).<br />
Ciò posto, ad avviso della Sezione, non sembra che la predetta previsione del bando sia irragionevole, non pertinente, incongrua ed illogicamente limitativa della più ampia partecipazione delle imprese alla gara in quanto il Comune di Chieti ha in realtà una popolazione di 56.000 abitanti ed in quanto il corrispettivo presunto della gara per il quinquennio è di poco superiore a € 21.000.000.  <br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.    <br />
La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, <b>respinge</b> il ri¬corso specificato in epigrafe.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore del Comune di Chieti delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 4.000 (quattromila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 24 maggio 2007.</p>
<p>
Pubblicata mediante deposito il 30/05/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-5-2007-n-573/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2007 n.573</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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