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	<title>5724 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5724 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2017 n.5724</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-12-2017-n-5724/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-12-2017-n-5724/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-12-2017-n-5724/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2017 n.5724</a></p>
<p>Pres. Salvatore Veneziano, Est. Olindo Di Popolo Prestazioni sanitarie- l. r. Campania n. 9/2009 &#8211; art. 9, comma 3, della l. r. Campania n. 9/2009 â€“ diritto alla salute â€“ art. 32 Cost.- rapporti di collaborazione -Â  Asl e strutture private autorizzate â€“ parametri di fabbisogno &#8211; delibera della Giunta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-12-2017-n-5724/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2017 n.5724</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-12-2017-n-5724/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2017 n.5724</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore Veneziano, Est. Olindo Di Popolo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Prestazioni sanitarie- l. r. Campania n. 9/2009 &#8211; art. 9, comma 3, della l. r. Campania n. 9/2009 â€“ diritto alla salute â€“ art. 32 Cost.- rapporti di collaborazione -Â  Asl e strutture private autorizzate â€“ parametri di fabbisogno &#8211; delibera della Giunta regionale della Campania n. 1168/2005.<br /> Â </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Non puÃ² essere legittimamente rimosso il rapporto di collaborazione con le strutture private autorizzate per lâ€™erogazione di livelli assistenziali per il paziente diabetico fintantochÃ© non risulti pienamente e definitivamente realizzata la programmata riorganizzazione della rete diabetologica mediante strutture pubbliche allâ€™uopo allestite in modo tale da non compromettere la continuitÃ , lâ€™adeguatezza e la tempestivitÃ  dei trattamenti terapeutici in favore dei pazienti colpiti da diabete mellito, nel rispetto dei parametri di fabbisogno stabiliti.</div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/12/2017 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 05724/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00800/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p> ha pronunciato la presente  </p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 800 del 2016, proposto da:Â <br /> -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, Diabetologia Emotest Srl, CMGM Diabetologia Srl, Centro Polidiagnostico Benedetto Croce, Centro di Diagnostica Medica Srl, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, viale Gramsci, n. 10;Â <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> ASL Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guglielmo Ara, Amalia Carrara, domiciliati presso la Segreteria del TAR Campania, in Napoli, piazza Municipio, n. 64;Â <br /> Commissario ad acta per la prosecuzione piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz, n. 11;<br /> Regione Campania, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della delibera dellâ€™ASL Napoli 2 Nord n. 25/2016: riorganizzazione della rete diabetologica.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dellâ€™ASL Napoli 2 Nord e del Commissario ad acta per la prosecuzione piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p> 1. Con ricorso notificato il 15 febbraio 2016 e depositato il 19 febbraio 2016, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in veste di pazienti affetti da diabete mellito, nonchÃ© la Diabetologia Emotest s.r.l., la C.M.G.M. Diabetologia s.r.l., il Centro di Diagnostica Medica s.r.l. e il Centro Polidiagnostico â€œBenedetto Croceâ€ con domicilio eletto presso lo studio dellâ€™avv. Abbamonte, in Napoli, viale Gramsci, 16;Â  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio eletto presso lâ€™Avvocatura regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;Â <br /> Comune di Piedimonte Matese, non costituito in giudizio;Â  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p> AISLA, non costituita in giudizio;Â   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p> del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 261 del 18/7/2016: programma regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e disabili gravi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p> 1. Col ricorso in epigrafe, la -OMISSIS- (in appresso, -OMISSIS-), nonchÃ© -OMISSIS-, in qualitÃ  di tutore legale di -OMISSIS-, impugnavano, chiedendone lâ€™annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: &#8211; il decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione, Ricerca, Lavoro, politiche culturali e sociali della Regione Campania n. 261 del 18 luglio 2016, avente per oggetto il programma regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi; &#8211; ove occorrente, la nota dellâ€™Ambito territoriale C4 â€“ Comune di Piedimonte Matese, prot. n. 10166, del 28 luglio 2016.<br /> 2. Il programma regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi, approvato col gravato decreto dirigenziale n. 261 del 18 luglio 2016, prevedeva, in particolare, al punto 3.1.3, che: â€œa paritÃ  di punteggio Barthel, lâ€™ammissione dei richiedenti al programma di assegni di cura si esplica secondo le seguenti prioritÃ  fino ad esaurimento delle risorse disponibili: 1) persone affette da SLA e malattie del motoneurone o da altre patologie gravissime che hanno giÃ  beneficiato di un assegno di cura (nell&#8217;ambito di un progetto di cure domiciliari) ai sensi della DGRC n. 34/2013 o dei d.d. n. 884/2014 e n. 442/2015, previa rivalutazione in UVI per la definizione dell&#8217;entitÃ  dell&#8217;assegno; 2) persone con disabilitÃ  gravissima giÃ  incluse nelle cure domiciliari, che hanno beneficiato di prestazioni tutelari o di assegno di cura, previa rivalutazione in UVI per la modifica del PAI e la definizione dell&#8217;entitÃ  dell&#8217;assegno; 3) nuovi utenti, che abbiano presentato contestualmente domanda di accesso alle cure domiciliari e richiesta di assegno di curaâ€ essere iscritti alla sezione degli avvocati amministrativisti.<br /> 1.2. Sotto il secondo profilo sussiste lâ€™interesse ad impugnare lâ€™avviso pubblico in quanto gli elenchi eventualmente formati, seppure venuti a scadenza nelle more del giudizio dopo dodici mesi dalla formazione, sono soggetti ad aggiornamento e rinnovo che postulano per loro natura la conservazione, in qualche misura, degli effetti della prima iscrizione.<br /> 2. Nel merito ha rilievo il fatto che la procedura oggetto di avviso pubblico ha ad oggetto singoli incarichi di difesa in giudizio.<br /> 2.1.- CiÃ² stante, non Ã¨ soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici vigenteÂ <em>ratione temporis</em>Â distinguendosi daiÂ <em>servizi legali</em>Â di cui allâ€™allegato II B sub 21 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, il cui affidamento segue le regole prescritte dagli articoli 20 e 21 dello stesso decreto legislativo.<br /> Lâ€™orientamento maggioritario della giurisprudenza ritiene infatti che il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessitÃ  contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto dâ€™opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica e con la stessa procedura dettata per i contratti esclusi dallâ€™art. 27 del d.lgs. n. 163/2006, in ragione del fatto che lâ€™assunzione della difesa di parte in sede processuale Ã¨ caratterizzata dallâ€™aleatorietÃ  del giudizio, dalla non predeterminabilitÃ  degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari secondo la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.<br /> 2.2.- Cionondimeno, venendo in rilevo atti di disposizione di risorse pubbliche, lâ€™attivitÃ  di selezione del difensore dellâ€™ente pubblico, pur non essendo soggetta allâ€™obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, deve essere condotta nel rispetto dei principi generali dellâ€™azione amministrativa in materia di imparzialitÃ , trasparenza e adeguata motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruitÃ  della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da soddisfare (in termini Consiglio di Stato 2730/2012; TAR Reggio Calabria n. 38/2016,Â <em>contra</em>, fra le altre, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 20 luglio 2011, n. 604).<br /> La necessitÃ  di controllo dellâ€™azione amministrativa, insita nel richiamo ai predetti principi, e la natura fiduciaria, tendenzialmente insindacabile, dellâ€™incarico di assistenza e rappresentanza legale trovano sintesi nel disposto dellâ€™art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, specificamente dettato per attivitÃ  di prestazione dâ€™opera di cui si riporta uno stralcio, per quanto di interesse: â€œ<em>Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimitÃ :</em><br /> [â€¦]<br /> <em>d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.</em><br /> <em>Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione [di natura occasionale o coordinata e continuativa] per attivitÃ  che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albiÂ </em>[â€¦]â€con individuate specializzazioni&quot;.</em>(cfr. Cassazione Civile, sez. lav. 30 maggio 2016 n. 11130).<br /> 3.6. Nessuna discriminazione Ã¨ recata dal D.M. del 28.4.1998 tra sanitari chiamati a svolgere le medesime funzioni, siano essi militari o civili, cosÃ¬ da doversi configurare un difetto di legittimitÃ  dell&#8217;atto per eccesso di potere, per disparitÃ  di trattamento o ingiustizia manifesta, atteso che tali figure sintomatiche ricorrono solo quando, in situazioni identiche o analoghe, l&#8217;Amministrazione abbia applicato trattamenti diversi.<br /> La disparitÃ  di trattamento Ã¨, infatti, sinonimo di eccesso di potere solo quando vi sia una assoluta identitÃ  di situazioni oggettive, che valga a testimoniare dell&#8217;irrazionalitÃ  delle diverse conseguenze tratte dall&#8217;Amministrazione.<br /> Come evidenziato dallo stesso appellante il medico, in sede di visita, puÃ² ritenere necessario prescrivere ulteriori accertamenti, da effettuarsi sempre presso strutture pubbliche e non Ã¨ dubbio che sia corretto che essi siano disimpegnati nel medesimo contesto.<br /> L&#8217;appellante sostiene che per la visita necessaria al rilascio della certificazione non sarebbe previsto l&#8217;utilizzo di alcuna strumentazione particolare e che il singolo medico, ove occorra, potrebbe dotarsi dei necessari strumenti anche nel proprio ambulatorio privato, ma con ciÃ² finisce per riconoscere l&#8217;utilitÃ  di procedere a detto incombente in una struttura attrezzata, non mancando i casi che necessitano approfondimenti multidisciplinari.<br /> 3.7. Quanto al bilanciamento degli interessi collegati alla funzione certificativa in questione il T.A.R., poi, si Ã¨ correttamente limitato ad osservare che quello alla sicurezza pubblica assume rango primario e prevalente, rispetto a quello dei liberi professionisti a svolgere tale attivitÃ .<br /> 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 2.000,00 in favore del Ministero della Salute appellato e costituito. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in misura di Euro 2000,00 in favore del Ministero della Salute appellato e costituito.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autoritÃ  amministrativa.<br /> CosÃ¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati: </p>
<div style="text-align: center;">Antonino Anastasi, Presidente<br /> Fabio Taormina, Consigliere<br /> Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore<br /> Giuseppe Castiglia, Consigliere<br /> Luca Lamberti, Consigliere</div>
<p> Â  Â  Â  Â  Â  Â  <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong> Â  <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Carlo Schilardi</strong> Â  <strong>Antonino Anastasi</strong> Â  Â  Â  Â  Â  IL SEGRETARIO  </p>
<div style="clear: both;">Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-12-2017-n-5724/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2017 n.5724</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2017 n.5724</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-12-2017-n-5724-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-12-2017-n-5724-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-12-2017-n-5724-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2017 n.5724</a></p>
<p>Pres. Salvatore Veneziano, Est. Olindo Di Popolo Prestazioni sanitarie- l. r. Campania n. 9/2009 &#8211; art. 9, comma 3, della l. r. Campania n. 9/2009 – diritto alla salute – art. 32 Cost.- rapporti di collaborazione &#8211;  Asl e strutture private autorizzate – parametri di fabbisogno &#8211; delibera della Giunta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-12-2017-n-5724-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2017 n.5724</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-12-2017-n-5724-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2017 n.5724</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore Veneziano, Est. Olindo Di Popolo</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Prestazioni sanitarie- l. r. Campania n. 9/2009 &#8211; art. 9, comma 3, della l. r. Campania n. 9/2009 – diritto alla salute – art. 32 Cost.- rapporti di collaborazione &#8211;  Asl e strutture private autorizzate – parametri di fabbisogno &#8211; delibera della Giunta regionale della Campania n. 1168/2005.<br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Non può essere legittimamente rimosso il rapporto di collaborazione con le strutture private autorizzate per l’erogazione di livelli assistenziali per il paziente diabetico fintantoché non risulti pienamente e definitivamente realizzata la programmata riorganizzazione della rete diabetologica mediante strutture pubbliche all’uopo allestite in modo tale da non compromettere la continuità, l’adeguatezza e la tempestività dei trattamenti terapeutici in favore dei pazienti colpiti da diabete mellito, nel rispetto dei parametri di fabbisogno stabiliti.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/12/2017 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 05724/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00800/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p> ha pronunciato la presente  </p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 800 del 2016, proposto da: <br /> -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, Diabetologia Emotest Srl, CMGM Diabetologia Srl, Centro Polidiagnostico Benedetto Croce, Centro di Diagnostica Medica Srl, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, viale Gramsci, n. 10; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> ASL Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guglielmo Ara, Amalia Carrara, domiciliati presso la Segreteria del TAR Campania, in Napoli, piazza Municipio, n. 64; <br /> Commissario ad acta per la prosecuzione piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz, n. 11;<br /> Regione Campania, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della delibera dell’ASL Napoli 2 Nord n. 25/2016: riorganizzazione della rete diabetologica.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASL Napoli 2 Nord e del Commissario ad acta per la prosecuzione piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>   </p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p> 1. Con ricorso notificato il 15 febbraio 2016 e depositato il 19 febbraio 2016, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in veste di pazienti affetti da diabete mellito, nonché la Diabetologia Emotest s.r.l., la C.M.G.M. Diabetologia s.r.l., il Centro di Diagnostica Medica s.r.l. e il Centro Polidiagnostico “Benedetto Croce” impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, recanti, da un lato, l’interruzione dei rapporti di collaborazione (instaurati mediante contratti di servizio) tra l’ASL Napoli 2 Nord e le strutture private autorizzate all’erogazione di prestazioni sanitarie nella branca di diabetologia (c.d. centri antidiabete) e, d’altro lato, l’istituzione di centri diabetologici pubblici e di ambulatori dedicati per garantire l’intera assistenza diabetologica ai soggetti residenti nel territorio dell’ASL Napoli 2 Nord: &#8211; delibera del Commissario straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord n. 25 del 18 gennaio 2016; &#8211; nota dell’ASL Napoli 2 Nord – UOC Accreditamento e controllo della spesa sanitaria, prot. n. 928, del 16 dicembre 2015; &#8211; nota del Subcommissario sanitario dell’ASL Napoli 2 Nord, prot. n. 52990, del 28 dicembre 2015; relazioni istruttorie aziendali del 4 gennaio 2016, prot. n. UOSD Diab 01/2016, e del 15 gennaio 2016.<br /> 2. A sostegno dell’esperito gravame, deducevano, in estrema sintesi, che: &#8211; in violazione del diritto fondamentale alla salute, nonché contraddittoriamente, in difetto di istruttoria e di motivazione, sarebbero state destinate all’assistenza diabetologica strutture e risorse inidonee, sul piano quantitativo e qualitativo, a supplire efficacemente al servizio finora erogato dai centri privati nel settore de quo ed a garantire, quindi, ai pazienti diabetici livelli prestazionali adeguati (onde fronteggiare, segnatamente, sia la patologia principale sia le complicanze – cardiologiche, nefrologiche, ottiche e neurologiche – da essa indotte); &#8211; in violazione del principio di legittimo affidamento e in mancanza delle condizioni di cui all’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, l’amministrazione sanitaria intimata sarebbe venuta meno all’impegno – assunto con delibera del Direttore generale n. 80 del 26 gennaio 2012 – di “assicurare ai centri, per l’investimento imprenditoriale richiesto in merito alla nuova organizzazione di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 642/2009, la garanzia della continuità dell’attività fino all’accreditamento istituzionale definitivo”.<br /> 3. Costituitasi l’intimata ASL Napoli 2 Nord, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto.<br /> Si costituiva, altresì, in giudizio per resistere al ricorso il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania.<br /> 4. All’udienza pubblica del 25 ottobre 2017, la causa era trattenuta in decisione.<br /> 5. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, esso si rivela fondato alla luce delle seguenti argomentazioni, già sviluppate dalla Sezione nella sentenza n. 1787 del 3 aprile 2017, concernente la medesima vicenda dedotta nel presente giudizio.<br /> 6. Innanzitutto, giova illustrare il quadro normativo-istituzionale e socio-sanitario di riferimento.<br /> 6.1. Le “Linee di indirizzo per l&#8217;organizzazione dell&#8217;attività diabetologica e percorso assistenziale per il paziente diabetico”, approvate con delibera della Giunta regionale della Campania n. 1168/2005, avevano previsto, per i pazienti colpiti da diabete mellito, in rapporto alla gravità di tale patologia, accanto ad un primo livello assistenziale, affidato ai medici di medicina generale, e ad un terzo livello assistenziale, consistente nel ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria o in day hospital, un secondo livello assistenziale, assicurato dai centri di diabetologia da organizzare a guisa di unità operative territoriali.<br /> Avevano, quindi, precisato che: “Per quanto attiene al fabbisogno di tali strutture si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale 31 dicembre 2001, n. 7301, che prevede che il rapporto ottimale tra domanda ed offerta sia valutabile, a livello di programmazione aziendale, sulla base del programma di attività territoriali, che le Aziende Sanitarie Locali adottano ai sensi dell&#8217;art. 3 quater del d.lgs. n. 229/1999. Pertanto si ribadisce il concetto, già espresso nella l. r. n. 32/1994 e nelle linee guida pubblicate sul BURC 3 agosto 1995, n. 37, della competenza territoriale dell&#8217;erogazione delle prestazioni diabetologiche. La menzionata legge prevedeva inoltre un fabbisogno di 1 centro diabetologico ogni 250.000 abitanti, ma alla luce dell&#8217;aumento della prevalenza della patologia diabetica, del mancato raggiungimento degli obiettivi del P.S.R., e della deospedalizzazione della patologia diabetica imposta dal decreto sui L.E.A., è necessaria una rivalutazione di tale dato, dando come indicazione alle ASL, ai fini di un&#8217;equità assistenziale sul territorio regionale e di una maggiore efficienza di tali strutture, la istituzione di un centro diabetologico ogni 100.000-150.000 abitanti. In tale programmazione è indispensabile tener conto della densità abitativa del territorio esaminato, valutando nel fabbisogno assistenziale l&#8217;accessibilità ai servizi, pertanto in territori con scarsa densità abitativa è possibile prevedere rapporti più bassi”.<br /> 6.2. L’art. 9, commi 1-4, della l. r. Campania n. 9/2009 ha, poi, stabilito che: “1. Il centro diabetologico territoriale, pubblico o accreditato, ha come obiettivo principale la cura dei diabetici di tipo I, delle gravide diabetiche e dei diabetici di tipo II con complicanze, attraverso l&#8217;integrazione con gli altri livelli assistenziali e con i centri diabetologici pediatrici per il passaggio all&#8217;età adulta dei bambini diabetici. 2. Deve essere istituito un centro diabetologico ogni 100.000-150.000 abitanti. In tale programmazione è indispensabile tener conto della densità abitativa del territorio esaminato, valutando nel fabbisogno assistenziale l&#8217;accessibilità ai servizi. Pertanto, per i territori con scarsa densità abitativa è possibile prevedere rapporti più bassi. 3. Il centro diabetologico deve prevedere un&#8217;organizzazione assistenziale strutturata in team diabetologico interdisciplinare (TDI), coordinato dallo specialista diabetologo. Del TDI fanno parte specialisti in cardiologia, oculistica e nefrologia. Il TDI si avvale della consulenza di altri specialisti tra cui il neurologo e lo psicologo. Sono parte integrante del TDI gli infermieri professionali con formazione nel campo diabetologico, i dietisti e i podologi. Il medico di medicina generale è parte integrante del team secondo il modello assistenziale della gestione integrata. 4. L&#8217;assistenza al paziente diabetico deve essere organizzata in conformità delle linee di indirizzo per l&#8217;organizzazione dell&#8217;attività diabetologica e percorso assistenziale per il paziente diabetico approvate con delibera di Giunta regionale 16 settembre 2005, n. 1168, e successive integrazioni”.<br /> 6.3. Con delibera n. 642/2009, la Giunta regionale della Campania ha, inoltre, disposto che: &#8211; “ai pazienti diabetici della Regione Campania, debbano essere erogate, sia da parte dei centri pubblici sia di quelli ‘già convenzionati’, le prestazioni in esenzione individuate nel d.m. 329/1999 e successive modificazioni, con i relativi codici e tariffe di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 1874/1998”; &#8211; “alla luce delle già richiamate linee di indirizzo sulla gestione dei pazienti diabetici (delibera della Giunta regionale della Campania n. 37/2004 e delibera della Giunta regionale della Campania n. 1168/2005) possano essere erogate, sia da parte dei centri pubblici che di quelli ‘già convenzionati’, anche le prestazioni attinenti alla patologia diabetica, comprese nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 1874/1998, con compartecipazione alla spesa da parte del paziente”.<br /> 6.4. Sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord le prestazioni diabetologia sono state finora erogate, oltre che dai distretti sanitari e dai medici di medicina generale, anche – sulla base di contratti di servizio all’uopo stipulati con l’amministrazione sanitaria – da strutture private autorizzate ai sensi della delibera della Giunta regionale della Campania n. 7301/2001.<br /> 6.5. Il rapporto convenzionale con le menzionate strutture private autorizzate fu interrotto con delibera commissariale dell’ASL Napoli 2 Nord n. 653 del 30 giugno 2011 in vista della divisata conversione della rete di assistenza ai pazienti diabetici nell’alveo esclusivo del settore pubblico.<br /> 6.6. Gli effetti del suindicato provvedimento furono, però, sospesi, in sede cautelare da questo adito Tribunale amministrativo regionale – nel giudizio introdotto con ricorso iscritto a r.g. n. 4708/2011 – con ord. n. 1494/2011, cosicché l’ASL Napoli 2 Nord, in data 19 gennaio 2012, stipulò un accordo transattivo con i centri diabetologici privati ricorrenti, recepito nella delibera aziendale n. 80 del 26 gennaio 2012 e comportante la prosecuzione del rapporto di collaborazione con i centri anzidetti fino al relativo accreditamento istituzionale.<br /> Nel citato accordo transattivo era stato, in particolare, rilevato che:<br /> “- esiste una insufficienza delle strutture pubbliche alla presa in carico di tutti i pazienti diabetici dell&#8217;ASL;<br /> &#8211; sono presenti liste di attesa anche per la sola redazione del piano terapeutico annuale nelle strutture pubbliche;<br /> &#8211; la sinergia tra i professionisti impegnati nella cura del paziente diabetico è presente solo in parte nelle strutture pubbliche e quindi manca la garanzia totale del day service;<br /> &#8211; non esiste uniformità di assistenza sul territorio dell&#8217;ASL;<br /> &#8211; gran parte dei pazienti sono in carico da circa 20 anni nei centri privati;<br /> &#8211; la mancata migrazione dei pazienti in strutture provvisoriamente accreditate di ASL viciniori contribuisce ad un benessere per essi per gli evitati spostamenti e un vantaggio per l’ASL per il controllo diretto delle prestazioni e per la riduzione delle tariffe;<br /> &#8211; esiste un evidente risparmio dell&#8217;ASL, coniugandosi il contratto con i centri privati con una riduzione delle tariffe per le prestazioni erogate e con un tetto di spesa definito e quindi con l&#8217;applicazione di ulteriori regressioni tariffarie in caso di superamento dello stesso”.<br /> 6.7. Anche all’indomani di simili approdi, il progetto di conversione della rete di assistenza ai pazienti diabetici nell’alveo esclusivo del settore pubblico non è stato abbandonato, ma è stato ulteriormente implementato dall’amministrazione sanitaria resistente.<br /> Precipuamente sulla scorta delle linee programmatiche enucleate nella nota del 4 gennaio 2016, prot. n. UOSD Diab 01/2016, e nella “relazione attività clinico-assistenziale per la gestione del paziente con diabete mellito a carico dell’ASL Napoli 2 Nord”, quest’ultima è addivenuta all’adozione della gravata delibera commissariale n. 25 del 18 gennaio 2016, ove ha sancito l’avvio della “riorganizzazione di tutta l’attività assistenziale di diabetologia, per garantirla attraverso i propri distretti sanitari e presidi ospedalieri” e, quindi, previsto “l’istituzione di centri diabetologici pubblici e di ambulatori dedicati”.<br /> 6.8. Lo stato corrente di riorganizzazione della rete diabetologica, preordinata e circoscritta da tale provvedimento al settore pubblico, risulta così ritratto – senza essere contraddetto o emendato dalle evidenze documentali del presente giudizio – nella sentenza n. 1787 del 3 aprile 2017, sulla scorta della relazione istruttoria prot. n. 9/2016 e della nota del 4 gennaio 2017, prot. n. 772, dell’ASL Napoli 2 Nord, acquisite ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, cod. proc. amm. nel giudizio con essa definito.<br /> 6.8.1. “Questa Azienda – recita la menzionata relazione istruttoria prot. n. 9/2016 – si è dotata dl una rete di strutture diabetologiche territoriali distrettuali, costituite dalla organizzazione in teams degli specialisti diabetologi (che svolgono funzione di coordinamento dei percorsi assistenziali, per i pazienti diabetici) insieme agli specialisti oculista, cardiologo, nefrologo, neurologo (che dedicano in maniera specifica una parte del monte orario distrettuale ai PDTA per diabetici), coadiuvati da infermieri dedicati e forniti di canali di comunicazione diretta personale, cartacea (libretto paziente con DM) e informatizzata con MMG. Queste strutture diabetologiche sono dotate di punti prelievi per gli esami ematochimici, che vengono lavorati nei laboratori centralizzati, mentre alcune utilizzano strumenti analizzatori interni alla struttura diabetologica (Pozzuoli) o al distretto (Frattamaggiore).<br /> Tutti i punti di assistenza diabetologica pubblica aziendale ASL NA 2 Nord sono dotati di postazioni pc in rete con: &#8211; software di gestione informatizzata delle prescrizioni presidi per diabetici (diabetologia Net) su WEB, aperto a tutti i prescrittori aziendali (territoriali, ospedalieri e strutture autorizzate) utile a favorire l&#8217;omogeneità e l&#8217;appropriatezza prescrittiva, aperto al Dipartimento di Farmacovigilanza e interfacciato con la Piattaforma regionale: a tale sistema sono accreditati anche tutti i MMG ASL Na 2 Nord … per il rinnovo dei PT presidi ai propri assistiti diabetici arruolati alla G.I.<br /> Tale rete è così in grado di erogare le prestazioni previste per i diabetici nei percorsi di cura correlati ai vari livelli di gravità e/o complessità con il coinvolgimento appropriato dei MMG, delle strutture diabetologiche territoriali e delle strutture ospedaliere”.<br /> Nella medesima relazione prot. n. 9/2016 figurano, altresì, illustrate le misure volte a fronteggiare la transizione alla programmata rete diabetologica pubblica, articolata in complessive sei strutture dedicate.<br /> “L&#8217;Azienda – prosegue il documento in parola – ha valutato il numero di pazienti già in carico presso i centri a contratto e il numero e la tipologia di prestazioni ad essi erogate nell&#8217;ultimo anno; ha raccolto dai distretti sanitari e dai presidi ospedalieri relazioni sulla garanzia erogativa per competenza territoriale del nuovo carico di lavoro (con riferimento alle prestazioni già erogate nel 2015 dalle strutture private) ed ha ritenuto di poter garantire assistenza ai pazienti già in cura presso tali centri attraverso le risorse già disponibili e con un processo di ulteriore efficientamento e potenziamento della offerta assistenziale, ponendo in essere, contestualmente, iniziative che abbattessero o riducessero al minimo i disagi per i pazienti nel periodo critico di transizione: potenziamento immediato dell’assistenza diabetologica attraverso incrementi orari a diabetologi interni per circa 14 ore settimanali più ulteriori 76 ore settimanali attribuite prima con incarico temporaneo, poi in questi giorni trasformato, dopo pubblicazione, in contratti a tempo indeterminato. L&#8217;Azienda ad oggi dispone di circa 710 ore settimanali di diabetologia e, tenendo conto che la citata attuazione della gestione integrata in collaborazione can i MMG aveva già negli ultimi anni razionalizzato, riducendoli, gli accessi impropri dei pazienti diabetici presso le strutture diabetologiche pubbliche (come quelli dei pazienti non complicati e in buon compenso metabolico prima ripetuti durante l&#8217;anno per il solo controllo dei dati antropometrici o per la proroga di validità PT distribuzione presidi), tale monte orario si sta dimostrando sufficiente, nel nuovo sistema, a sostenere il carico di lavoro assistenziale”.<br /> Proprio al fine di gestire la fase di transizione al nuovo sistema, l’ASL Napoli 2 Nord, con note del 26 gennaio 2016, prot. n. 71/A, e del 4 febbraio 2016, prot. n. 5981, aveva già provveduto a incrementare il monte ore dei propri specialisti diabetologi.<br /> 6.8.2. “Il processo di riorganizzazione delle attività diabetologiche ai pazienti con diabete mellito in ASL Na 2 Nord avviato nel corso del 2016 – recita, poi, la nota dell’ASL Napoli 2 Nord, prot. n. 772, del 4 gennaio 2017 – … è in fase di progressiva e avanzata realizzazione.<br /> L&#8217;apposita Commissione, istituita per l&#8217;analisi e il monitoraggio della risposta assistenziale alla patologia diabetica sull&#8217;intero territorio aziendale, ha ribadito la necessità di accelerare il processo di accorpamento delle strutture ambulatoriali diabetologiche esistenti, allocandole fisicamente all&#8217;interno delle sei strutture diabetologiche territoriali individuate, pur rilevando che già è stato prestato servizio ai diabetici ASL Na 2 Nord nel corso del 2016 con organizzazione in percorsi integrati, senza che venissero rilevate segnalazioni di particolari disservizi da parte dei pazienti diabetici e/o dei medici di medicina generale presso il centro di segnalazione telefonica appositamente costituito all&#8217;inizio dell&#8217;anno.<br /> E&#8217; stato pertanto affidato a un gruppo di lavoro così costituito: dott. Antonio Cajafa, responsabile UOC Cure Primarie; dott. Giovanni Scatozza, responsabile UOSD Diabetologia; dott. Giuseppe Schiano di Cola, dipartimento Prevenzione; arch. Mauro Rullo, Ufficio Tecnico; il compito di verificare analiticamente in ciascuna sede la disponibilità e la idoneità di ambienti utili ad ospitare le attività diabetologiche e delle specialità correlate, mirate alla prevenzione, allo screening e alla cura del diabete e delle sue complicanze.<br /> Il gruppo di lavoro ha prodotto la relazione in allegato cui è seguito l&#8217;affido alle ditte incaricate dei lavori di adeguamento, ove indicati, da concludere entro il gennaio 2017, utili alla concessione dei relativi documenti autorizzativi.<br /> L&#8217;UOC Cure Primarie ha in atto la modifica contrattuale delle sedi di assegnazione degli specialisti dedicati (diabetologi, cardiologi, oculisti, nefrologi e neurologi); al CUP è in atto la variazione e rimodulazione delle agende di prenotazione dedicate ai PDTA Diabete; la Direzione Sanitaria aziendale si è fatta carico di vigilare sulla ridistribuzione delle Unità infermieristiche dedicate, garantendo l&#8217;assegnazione su ciascuna sede di almeno 4 infermieri + 1 amministrativo.<br /> Il cronoprogramma concordato prevede: &#8211; 20 gennaio – 1° febbraio 2017, attivazione delle SDA: Casoria, via Alcide De Gasperi, 43; Marano, via Mario Musella (già via Giovanni Falcone, 4); Pozzuoli, Via Terracciano, 21; &#8211; 1 – 15 febbraio 2017, attivazione delle SDA: Acerra, via Flavio Gioia, 2; Frattamaggiore, via Padre Mario Vergara, 228; Villaricca, Corso Italia.<br /> Le sei strutture diabetologiche individuate assicureranno una dotazione iniziale di personale con le seguenti figure: &#8211; specialisti in Diabetologia, n. 3 (114 ore settimanali) almeno 100 in fase di start up; &#8211; specialisti in Oculistica, n. 1 per almeno 20 ore settimanali in fase di start up; &#8211; specialisti in Cardiologia, n. 1 per almeno 20 ore settimanali in fase di start up; &#8211; infermieri, n. 4; &#8211; specialista in Neurologia, n. 1 per almeno 6 ore settimanali in fase di start up; &#8211; specialista in Nefrologia, n. 1 per almeno 6 ore settimanali in fase di start up.<br /> E&#8217; stato inoltre costituito un gruppo di lavoro così composto: dott. Jole Gaeta, specialista diabetologo ambulatoriale; dott. Ezechiele de Luca, specialista diabetologo ambulatoriale; dott. Ettore Petraroli, coordinatore branca specialisti diabetologi; dott. Maurizio Olivares, coordinatore branca specialisti cardiologi; dott. Alfredo Digiovanni, coordinatore branca specialisti oculisti; dott. Silvana Galdiero, coordinatore branca specialisti neurologi; sig.ra Fabiana Anastasio, Coordinamento regionale Associazioni pazienti diabetici; dott. Domenico Adinolfi, MMG; dott. Antonio Cajafa, Direttore UOCCP; dott. Giovanni Scatozza, UOSD Diabetologia; cui è stato affidato il compito dell&#8217;aggiornamento e della condivisione dei PDTA dedicati in ASL Na 2 Nord ai pazienti con diabete mellito, in relazione all&#8217;accorpamento delle attività presso le sei sedi individuate, da completare entro il 15 febbraio 2017”.<br /> 7. “Da quanto sopra – rileva la Sezione nella sentenza n. 1787 del 3 aprile 2017 – emerge un dato oggettivo e innegabile … e cioè che, al momento attuale … sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord non figurano centri antidiabete ex art. 9, comma 3, della l. r. Campania n. 9/2009 (aventi un&#8217;organizzazione assistenziale strutturata in team diabetologico interdisciplinare, coordinato dallo specialista diabetologo, composto da specialisti in cardiologia, oculistica e nefrologia, dal medico di medicina generale, da infermieri professionali con formazione nel campo diabetologico, da dietisti e podologi, nonché coadiuvato da altri specialisti, quali il neurologo e lo psicologo) già allestiti ed operanti, così come previsto dalla delibera della Giunta regionale della Campania n. 1168/2005.<br /> Al di là dei profili programmatici – ampiamente sviluppati nella nota del 4 gennaio 2016, prot. n. UOSD Diab 01/2016, nella “relazione attività clinico-assistenziale per la gestione del paziente con diabete mellito a carico dell’ASL Napoli 2 Nord” e nella relazione prot. n. 9/2016 –, la citata nota dell’ASL Napoli 2 Nord, prot. n. 772, del 4 gennaio 2017 si limita a contemplare la prossima, ma non ancora compiuta attivazione di sei ‘strutture diabetologiche territoriali’ (localizzate in Casoria, Marano, Pozzuoli, Acerra, Frattamaggiore, Villaricca) per il periodo 20 gennaio – 15 febbraio 2017, laddove – a tenore della gravata delibera commissariale n. 25 del 18 gennaio 2016 e della menzionata relazione prot. n. 9/2016 – l’attuale assistenza diabetologica pubblica rimane confinata entro i perimetri ambulatoriali dei distretti sanitari e dei presidi ospedalieri, attraverso l’incremento del monte ore delle prestazioni specialistiche erogabili”.<br /> 8. “Di ciò – prosegue la sentenza n. 1787 del 3 aprile 2017 – è, d’altronde, conferma il contenuto del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania n. 35 del 30 maggio 2016, dove, per il territorio dell’ASL Napoli 2 Nord, a fronte di un fabbisogno di 11 centri antidiabete (pubblici o privati), non figura alcuna struttura pubblica esistente e soltanto due strutture pubbliche programmate”.<br /> 9. Di qui, dunque, l’illegittimità della determinazione assunta dall’amministrazione sanitaria resistente, la quale, senza tener conto dei parametri di fabbisogno enucleati delibera della Giunta regionale della Campania n. 1168/2005 e dall’art. 9, comma 3, della l. r. Campania n. 9/2009 (un centro diabetologico ogni 100.000-150.000), in rapporto ad una popolazione di circa 1.050.000 residenti, e pretermettendo le disposizioni dettate con delibera della Giunta regionale della Campania n. 642/2009 in funzione di indeclinabili esigenze di continuità terapeutica a beneficio dei pazienti colpiti da diabete mellito, nonché affrettatamente abbandonando l’approccio invalso con la delibera commissariale n. 80 del 26 gennaio 2012, ha interrotto i rapporti di collaborazione (instaurati mediante contratti di servizio) con le strutture private autorizzate, nonostante l’assenza di centri antidiabete pubblici già allestiti ed operanti.<br /> E’ pur vero, cioè, che la scelta di concentrare l’assistenza diabetologica entro una rete esclusivamente pubblica attiene al merito discrezionale delle scelte programmatiche dell’amministrazione, finalizzate al contenimento della spesa pubblica nel settore sanitario – scelte insindacabili, come tali, dall’adito giudice amministrativo –, ed è, anzi, coerente con la direttiva – impartita col citato decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania n. 35 del 30 maggio 2016 – “di potenziare la presenza nelle Aziende Sanitarie Locali dei centri di diabetologia prevedendo anche di soddisfare prioritariamente il fabbisogno non coperto tramite l’offerta pubblica”, nonché con l’obiettivo “di ridurre il notevole onere finanziario derivante dalla erogazione di prestazioni di diabetologia da parte di strutture sanitarie non accreditate con il Servizio sanitario regionale”, laddove, peraltro, “la sussistenza … di contratti di servizio con strutture private non accreditate con il Servizio sanitario regionale per le prestazioni della branca della diabetologia configura circostanza eccezionale, e quindi transitoria, rispetto al regime vigente per le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie di diabetologia con onere a carico del Servizio sanitario regionale” (Cons. Stato, sez. III, ord. n. 1996/2016).<br /> Ma è altrettanto vero che, fintantoché non risultasse pienamente e definitivamente realizzata la programmata riorganizzazione della rete diabetologica mediante strutture pubbliche all’uopo allestite per l’erogazione del secondo livello assistenziale, l’assetto garantito dai rapporti di collaborazione (instaurati mediante contratti di servizio) con le strutture private autorizzate non avrebbe potuto essere legittimamente rimosso senza compromettere la continuità, l’adeguatezza e la tempestività dei trattamenti terapeutici in favore dei pazienti colpiti da diabete mellito.<br /> 10. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza dei profili di censura dianzi scrutinati, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata delibera del Commissario straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord n. 25 del 18 gennaio 2016, restando comunque salva – per quanto rimarcato retro, sub n. 9 – ogni ulteriore determinazione dell’amministrazione sanitaria resistente in esito alla piena e definitiva attuazione della programmata riorganizzazione della rete diabetologica mediante centri debitamente attrezzati ed operanti sul territorio, nonché proporzionati al fabbisogno assistenziale della popolazione residente.<br /> 11. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera del Commissario straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord n. 25 del 18 gennaio 2016.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Veneziano, Presidente<br /> Paolo Corciulo, Consigliere<br /> Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Olindo Di Popolo</strong>   <strong>Salvatore Veneziano</strong></div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2013 n.5724</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2013-n-5724/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2013 n.5724</a></p>
<p>Pres. F. Caringella – Est. A. Bianchi R. M. A. Lupis e K. Iannizzi (avv. M. Salazar) vs Comune di Grotteria (avv. W. Ferrante) ed altri sulla legittimità dell&#8217;ammissione al cd. voto assistito di un elettore che, pur non facendo parte delle categorie tipizzate previste dalla legge, non è in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2013-n-5724/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2013 n.5724</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2013-n-5724/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2013 n.5724</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Caringella – Est. A. Bianchi<br /> R. M. A. Lupis e K. Iannizzi (avv. M. Salazar) vs Comune di Grotteria (avv. W. Ferrante) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;ammissione al cd. voto assistito di un elettore che, pur non facendo parte delle categorie tipizzate previste dalla legge, non è in grado di deambulare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni –– Elettore e candidato – Legittimazione a ricorrere – Sussiste – Ragione – Autonomia e diversità delle qulità.	</p>
<p>2. Elezioni – Voto assistito – Ammissibilità – Presupposti – Impedimento fisico &#8211; Interpretazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia elettorale è legittimato a ricorrere il cittadino elettore e candidato in quanto le qualità possono concorrere e sovrapporsi attesa l’autonomia delle stesse e la loro diversità formale e sostanziale. È sufficiente pertanto l’accertamento dei diversi presupposti propri delle due qualifiche (1).	</p>
<p>2. È legittima l’ammissione al cd voto assistito di un elettore impossibilitato a deambulare autonomamente ed a compiere gli atti elementari della vita, necessitando di assistenza continua di accompagnatore.  Infatti, l’art. 41 del Dpr n. 570/1960 ammette al voto assistito oltre ai ciechi, agli amputati alle mani ed agli affetti da paralisi, anche coloro che risultino afflitti da “altro impedimento di analoga gravità”. L’indeterminatezza dell’espressione manifesta l’intento di non delimitare in modo rigoroso l’ambito delle menomazioni che ostacolano l’esercizio del voto, consentendo di attribuire rilievo anche a patologie innominate che presentino evidenti somiglianze con i casi tipizzati, tali da riconoscere l’effettiva sussistenza di quella eadem ratio che essa sola giustifica il ricorso al voto assistito. 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Ad. Plen. nn. 3/2010 e 10/2005.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8818 del 2012, proposto da:<br />
Raffaele Maria Alberto Lupis, Katiuscia Iannizzi, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Michele Salazar, con domicilio eletto presso Michele Salazar in Roma, piazza Oreste Tommasini N. 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Grotteria; Sottocommissione Elettorale Circondariale di Siderno, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Wally Ferrante, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Salvatore Leoncini, Vincenzo Attilio Salvatore Loiero, Nicodemo Tarantino, Giuseppe Seminara, Domenico Salvatore Pasquale Lupis, Marco Nigro, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giovanni Gerace, con domicilio eletto presso Giuseppe Antico in Roma, via di Ripetta, 258; Nicola Andrianò, Domenico Fuda, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Morabito, Filomena Pellicanò, con domicilio eletto presso Roberto Marino in Roma, via Giuseppe Donati N. 32; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00671/2012, resa tra le parti, concernente elezioni alla carica di sindaco e consigliere comunale del comune di Grotteria in data 6 e 7 maggio 2012</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sottocommissione Elettorale Circondariale di Siderno e di Salvatore Leoncini e di Vincenzo Attilio Salvatore Loiero e di Nicodemo Tarantino e di Giuseppe Seminara e di Domenico Salvatore Pasquale Lupis e di Marco Nigro e di Nicola Andrianò e di Domenico Fuda;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati nelle preliminari Salazar,Gerace, Pellicano,Caselli per Ferrante nella discussione Salazar,Gerace, Pellicano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Nei giorni 6 e 7 maggio 2012 si svolgeva, nel comune di Grotteria, la competizione elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.<br />	<br />
All’esito delle operazioni elettorali veniva proclamato sindaco il candidato Leoncini Salvatore della lista “Progresso per Grotteria”, con 752 voti.<br />	<br />
La lista “Uniti per Grotteria” raccoglieva 751 voti, mentre la lista n. 3 “ReAzione Popolare”, di cui facevano parte Raffaele Maria Alberto Lupis e Katiuscia Iannizzi, riportava 328 voti validi.<br />	<br />
Proprio questi ultimi, con il ricorso introduttivo del giudizio, impugnavano dinnanzi al Tar Calabria le operazioni elettorali ed il verbale di proclamazione degli eletti, chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
Con successivo atto di motivi aggiunti, i medesimi impugnavano poi la delibera della Giunta Comunale di Grotteria che autorizzava il sindaco a conferire mandato per la resistenza in giudizio, nonché il diniego di accesso ai dati relativi ad alcune tessere elettorali.<br />	<br />
Con sentenza n. 671/2012, il Tar adito dichiarava infondati (ed in parte inammissibili) i numerosi motivi di illegittimità formulati con il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti, dichiarando altresì la cessata materia del contendere con riferimento al diniego di accesso agli atti, in quanto esibiti nelle more del giudizio .<br />	<br />
Avverso tale pronuncia i signori Lupis e Iannizzi hanno quindi interposto l’odierno appello, con riferimento ai i soli motivi nn. 8 e 9 del ricorso introduttivo disattesi dal Tar, rinunciando alle restanti censure.<br />	<br />
Tutti i controinteressati evocati in prime cure si sono costituiti in giudizio, chiedendo i signori Adrianò e Fuda (esponenti della lista “Uniti per Grotteria” seconda in graduatoria ) l’accoglimento dell’appello, il sindaco Leoncini e gli altri il rigetto dello stesso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Come precisato in punto di fatto, gli appellanti assumono l’erroneità della gravata sentenza limitatamente alla sola parte in cui ha disatteso i motivi nn. 8 e 9 dedotti con l’atto introduttivo del giudizio.<br />	<br />
Con il primo di tali motivi, veniva contestata l’effettuazione del c.d. voto “<i>assistito</i>”da parte della Signora Racco Angela Maria ai sensi dell’art. 41 D.P.R. n. 570/1960, in quanto la stessa non sarebbe afflitta da alcuna delle patologie indicate dalla disposizione, né la certificazione medica attestante l’inabilità sarebbe stata redatta da medico all’uopo legittimato.<br />	<br />
Con il secondo, veniva lamentata la violazione dell’art. 12 Dpr n. 299/2000, in ragione di alcune irregolarità nelle sezioni 3 e 5 riguardo all’annotazione delle tessere elettorali nel registro dei votanti.<br />	<br />
Il Tar ha respinto ambedue i motivi per carenza di interesse , in quanto anche l’eventuale accertamento delle illegittimità lamentate non avrebbe prodotto alcuna utilità ai ricorrenti (c.d. “<i>prova di resistenza</i>”), posto che il riconoscimento di alcuni voti soltanto non avrebbe modificato gli esiti della competizione elettorale nei loro confronti.<br />	<br />
Quanto poi all’assunto che gli odierni appellanti avrebbero agito anche quali semplici elettori del Comune di Grotteria, con interesse quindi diverso e più ampio rispetto a quella dei candidati, il Tar ha in primo luogo espresso dubbi circa la sovrapponibilità delle due qualità ed ha comunque respinto la censura sotto l’assorbente profilo per cui non sarebbe stata dimostrata la qualifica di elettore, non essendo stati prodotti in giudizio i certificati elettorali perentoriamente richiesti dall’art. 83/11 Dpr n. 570/1960.<br />	<br />
Deducono gli appellanti l’erroneità di tali conclusioni,avendo gli stessi tempestivamente depositato i certificati elettorali , essendo indubbia la possibilità di agire nella duplice qualità di candidati ed elettori e sussistendo quindi , in tale ultima veste ,il loro interesse alla correttezza delle operazioni elettorali indipendentemente dalla c.d. “<i>prova di resistenza</i>”.<br />	<br />
2. La doglianza va disattesa,nei sensi di seguito precisati.<br />	<br />
3. Vero è,per un verso, che le qualità di cittadino elettore e di candidato sono sovrapponibili, attesa l’autonomia delle stesse e la loro diversità formale e sostanziale,come dedotto dai ricorrenti.<br />	<br />
L’accertamento dei diversi presupposti propri delle due qualifiche, infatti,è sufficiente a legittimare il ricorrente ad agire con ambedue le qualità, che in queste situazioni pertanto concorrono e si sovrappongono (cfr. Ad. Plen. n. 3/2010 e n. 10/2005).<br />	<br />
Vero è,poi,che gli appellanti hanno tempestivamente depositato in giudizio i certificati elettorali,risultando oggettivamente tale circostanza dalla documentazione in atti (cfr. prot. n. 2397 del 26.06.2012).<br />	<br />
È altrettanto vero ,però, che la volontà di agire contemporaneamente nella richiamata duplice veste di elettore e candidato,deve risultare espressamente ed in modo inequivoco dall’atto introduttivo del giudizio, non potendo di certo essere dichiarata <i>incidenter tantum</i> nel corso del processo, per finalità nuove ed ulteriori.<br />	<br />
Ciò posto in linea di principio,osserva il Collegio come nella specie i ricorrenti, pur avendone la possibilità ed i requisiti, non abbiano agito anche quali elettori del Comune di Grotteria, bensì solo come candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale.<br />	<br />
Ed infatti, con il ricorso introduttivo ( vedi pag. 2 ) gli stessi hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati ai soli fini dell’“<i>accertamento del diritto di essi ricorrenti a vedersi proclamati eletti</i>” e nulla più,agendo quindi esclusivamente quali candidati senza riferimento alcuno anche alla loro qualità di elettori .<br />	<br />
Pertanto, la dichiarazione di voler agire anche quale cittadini elettori, formulata solo nel corso del giudizio di prime cure ma non nell’atto introduttivo, è tardiva, con conseguente inammissibilità dei motivi nn. 8 e 9 del ricorso introduttivo.<br />	<br />
Invero,come correttamente rilevato sul punto dal Tar , i motivi dedotti non superano la c.d. prova di resistenza, in quanto il loro accoglimento non produrrebbe comunque alcuna apprezzabile utilità ai signori Lupis e Iannizzi ( nella richiamata qualità di candidati ).<br />	<br />
4. Ciò posto,osserva il Collegio come le censure dedotte risultino comunque prive di fondamento.<br />	<br />
4.1 Ed invero, quanto all’asserita illegittimità del voto espresso dalla signora Racco, va rilevato che l’art. 41 del Dpr n. 570/1960 ammette al voto assistito oltre ai ciechi ,agli amputati alle mani ed agli affetti da paralisi, anche coloro che risultino afflitti da “<i>altro impedimento di analoga gravità</i>”. Nella specie, tale ultima condizione risulta acclarata dalla CTU medico legale disposta dal Giudice del lavoro di Locri, che ha accertato l’incapacità della signora Racco di deambulare autonomamente e di compiere gli atti elementari della vita, necessitando di assistenza continua e di un accompagnatore.<br />	<br />
Pertanto, l’indeterminatezza dell’espressione usata dal legislatore manifesta l’intento di non delimitare in modo rigoroso l’ambito delle menomazioni che ostacolano l’esercizio del voto, consentendo di attribuire rilievo anche a patologie innominate che presentino evidenti somiglianze con i casi tipizzati, tali da riconoscere l’effettiva sussistenza di quella <i>eadem ratio</i> che essa sola giustifica il ricorso al voto assistito (Cons. Stato, sez. V, n. 1520/2001).<br />	<br />
4.2 Quanto invece alle censure che si riferiscono alle operazioni effettuate nelle sezioni nn. 3 e 5 se ne rileva parimenti l’infondatezza, posto che le obiezioni ivi mosse risultano riconducibili a semplici errori materiali relativi alla verbalizzazione delle operazioni, e non a vere e proprie irregolarità interferenti sulle operazioni di voto.<br />	<br />
5. Conclusivamente la gravata sentenza va confermata,pur se con le diverse argomentazioni sopra esposte, e l’appello respinto ,siccome palesemente infondato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge .<br />	<br />
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di ambedue i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre IVA e CPA, da corrispondersi nella somma di euro 4.000,00 in favore dei controinteressati Leoncini, Loiero, Lupis, Seminara, Nigro e Tarantino e nella somma di euro 2.000,00 in favore del Comune di Grotteria, per la sua costituzione solo nel giudizio di prime cure.<br />	<br />
Compensa per il resto le spese nei confronti dei cointeressati Adrianò e Fuda.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Caringella, Presidente FF<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-11-2013-n-5724/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2013 n.5724</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5724</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2005-n-5724/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2005-n-5724/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2005-n-5724/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5724</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Sestini Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter &#038; C. (Avv.ti W. Viscardini Donà e M. Attanasio) c/ Ministero Economia e Finanze ( Avv. dello Stato) sulla giurisdizione del G.O. in materia di aiuti comunitari 1) Industria e commercio &#8211; Aiuti comunitari &#8211; Erogazione di contributi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2005-n-5724/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5724</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2005-n-5724/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5724</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Sestini<br /> Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter &#038; C. (Avv.ti  W. Viscardini Donà e M. Attanasio) c/ Ministero Economia e Finanze ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. in materia di aiuti comunitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Industria e commercio &#8211; Aiuti comunitari &#8211;  Erogazione di contributi – Assenza di valutazioni discrezionali in capo alla P.A. – Diritto soggettivo – Sussistenza – Condizioni</p>
<p>2)  Giurisdizione e competenza – Erogazione contributi comunitari – Restituzione all’ esportazione &#8211; Regolamento CEE 3665/97 – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste – Motivi – Normativa comunitaria – Disciplina puntuale dei presupposti e della procedura</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) In materia di aiuti comunitari, sussiste diritto soggettivo in capo ai beneficiari qualora le disposizioni comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali, mentre ove l&#8217;erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero non discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscano esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione stessa è di interesse legittimo, nascente da norme di azione e non già di relazione.</p>
<p>2) Sussiste giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa al  recupero della somma erogata a titolo di “restituzione all’esportazione”, contributo comunitario previsto e disciplinato dal Regolamento CEE 3665/97, come modificato dal successivo regolamento n. 815/97,  avendo, la normativa comunitaria intervenuta a disciplinare il contributo in questione, analiticamente previsto i presupposti materiali e le regole procedurali ai fini della concessione dello stesso contributo e residuando in capo all’amministrazione non un potere discrezionale ma un mero potere di riscontro dei presupposti <i>de qua.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
-SEZIONE II &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5426 del 1998 proposto dalla<br />
<b>Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti  Wilma Viscardini Donà e Marco Attanasio, ed elettivamente  domiciliata presso lo studio del medesimo Avvocato Attanasio in Roma, Via Ofanto n. 18;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliato ex lege;<br />
per l’annullamento:<br />
del provvedimento prot. 31899 – n. 225/97 dell’intimato Ministero, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, Direzione Compartimentale per le Contabilità Centralizzate, con cui è stato disposto nei confronti della società ricorrente il recupero della somma di Lire 3.142.720, a valere sulla somma a suo tempo erogata a titolo di anticipazione sul contributo comunitario “restituzione all’esportazione”, previsto e disciplinato dal Regolamento CEE 3665/97 e successive modificazioni.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione finanziaria; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  27 aprile 2005 il dr. Raffaello Sestini, uditi gli avvocati Attanasio per la Soc. ricorrente e l’avv. dello Stato Venturini per l’Amministrazione resistente; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>        Con il proposto gravame la società ricorrente, operante nel settore del commercio internazionale della carne bovina, ha impugnato la determinazione indicata in epigrafe, con cui l’intimata amministrazione ha disposto il recupero di una parte della somma a suo tempo erogata a titolo di “restituzione all’esportazione”, contributo comunitario previsto e disciplinato dal Regolamento CEE 3665/97, come modificato dal successivo regolamento n. 815/97.<br />
       In particolare, la ricorrente ha presentato una dichiarazione di esportazione, accettata dall’Autorità competente, in data 15 dicembre 1995, ed entro il prescritto termine di dodici mesi ha proposto l’istanza di saldo e svincolo della cauzione, corredandola della documentazione ritenuta necessaria (bolla doganale di esportazione, lettera di vettura internazionale, certificato di sdoganamento nel paese terzo destinatario), e facendo poi seguire l’ulteriore documento costituito dal certificato di analisi.<br />
       L’intimata amministrazione finanziaria ha, peraltro, chiesto il recupero della somma indicata in epigrafe, pari al 15% dell’anticipazione erogata, maggiorata del 15%, osservando che il predetto certificato sarebbe stato presentato “oltre i tre mesi dalla data di notifica, ma entro i diciotto mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale”.<br />
       Allo scadere del termine per la formazione del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico presentato, la ricorrente ha, quindi, adito questo Tribunale, deducendo l’illegittimità del provvedimento impugnato per errore manifesto, eccesso di potere e violazione di legge.<br />
       L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio,  eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel me<br />rito, l’infondatezza delle doglianze prospettate.<br />
       Con ordinanza n. 1245/1998, questo Tribunale  ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.<br />
       Alla pubblica udienza del 27 aprile 2005 il ricorso è stato, infine, assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>       Con il proposto gravame è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stato disposto il recupero dell’importo, erogato alla società ricorrente a titolo di anticipazione del contributo comunitario denominato “restituzione all’esportazione”.<br />
       Il ricorso deve essere dichiarato, in linea con quanto eccepito dall’intimata amministrazione e con la recente giurisprudenza di questa Sezione, inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale.<br />
       Al riguardo deve essere osservato che:<br />
a) in materia di aiuti comunitari, la posizione dei beneficiari è di diritto soggettivo allorquando le disposizioni comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali, mentre ove l&#8217;erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero non discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscano esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione stessa è di interesse legittimo, nascente da norme di azione e non già di relazione, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez.IV, n.2224 del 12/4/2001; n. 3040 del 14/5/2004; sez. VI, n. 763 del 31/5/1996);<br />
b) nella fattispecie in esame la normativa comunitaria intervenuta a disciplinare il contributo in questione (regolamento CEE 3665/87 come modificato dal successivo regolamento n. 815/97) ha analiticamente previsto i presupposti materiali e le regole procedurali ai fini della concessione dello stesso contributo, per cui all’amministrazione è stato attribuito solamente un mero potere di riscontro di tali presupposti, come è concretamente accaduto nella controversia in trattazione;<br />
c) la specifica controversia in esame, in particolare, consegue all’ordinario svolgimento della procedura, che si articola nell’erogazione di una anticipazione finanziaria su domanda e nel successivo saldo dell’importo del contributo, previa verifica, da parte dell’Amministrazione, dei documenti attestanti la regolarità dell’avvenuta operazione. Il beneficiario ha, quindi,  l’onere di far pervenire la medesima documentazione entro i termini prescritti, pena la revoca, totale o (come nella fattispecie in esame) parziale, del contributo da parte dell’Amministrazione,  che non può compiere, quindi, alcun apprezzamento discrezionale circa i diversi interessi pubblici e privati coinvolti;<br />
d) conseguentemente, avuto presente che la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base alla prospettazione delle parti bensì in ragione del c.d. petitum sostanziale, e cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio, (ex plurimis Cass. Civ. Sez. UU. n. 130 del 12/4/2000), il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, stante che la posizione soggettiva di cui si invoca la tutela ha natura di diritto soggettivo. <br />
       Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter &#038; C., come in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:<br />
Domenico   LA MEDICA      &#8211; Presidente<br />
Roberto      CAPUZZI            &#8211; Consigliere<br />
Raffaello SESTINI                 &#8211; Primo referendario,  estensore</p>
<p>IL PRESIDENTE                              IL GIUDICE ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2005-n-5724/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5724</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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