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	<title>5721 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5721</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5721/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5721</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro Omissis, non costituito in giudizio) Sulla interpretazione dell&#8217;art. 24, c. 10,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5721</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5721</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro Omissis, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla interpretazione dell&#8217;art. 24, c. 10, Dlgs. n. 286/1998 in tema di lavoratori stranieri immigrati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Stranieri &#8211; lavoratori immigrati &#8211; art. 24, c. 10, Dlgs. n. 286/1998 &#8211; ratio.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il disposto dell&#8217;art. 24, comma 10, d.lvo n. 286/1998 &#8211; ai sensi del quale &#8220;il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività  lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l&#8217;immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all&#8217;articolo 3, comma 4&#8221; &#8211; prefigura una netta distinzione tra l&#8217;attività  lavorativa stagionale, che legittima il soggiorno in Italia dello straniero in funzione del relativo svolgimento, ed il rapporto di lavoro subordinato in vista del quale viene richiesta la conversione del titolo di soggiorno: consegue, da siffatta impostazione normativa, la necessità  di non operare alcuna commistione tra il presupposto legittimante la presentazione della domanda di conversione (rappresentato, appunto, dallo svolgimento, nella misura minima prevista, del lavoro stagionale) e l&#8217;effetto giuridico perseguito (connesso all&#8217;ottenimento di un titolo di soggiorno ordinario).</em><br /> <em>Discende, da tale rilievo, che la maturazione del presupposto legittimante la presentazione della domanda di conversione, anche al fine di garantire l&#8217;effettività  della sottostante motivazione, non può che avvenire nello svolgimento dell&#8217;attività  di lavoro stagionale, che ha consentito l&#8217;ingresso originario dello straniero sul territorio italiano.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/09/2020<br /> <strong>N. 05721/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06653/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6653 del 2019, proposto da Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Ezio Fedullo e udito l&#8217;Avvocato dello Stato Isabella Piracci;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con la sentenza appellata, il T.A.R. Lombardia ha accolto il ricorso proposto dall&#8217;odierno appellato, cittadino indiano, avverso il provvedimento del 9 ottobre 2018, col quale la Prefettura di Alessandria aveva decretato il rigetto dell&#8217;istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale da quello presentata, sul rilievo che &#8220;il sig. -OMISSIS- non ha rispettato la normativa prevista dal T.U. 286/1998 e s.m.i. che prevede che il cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per lavoro stagionale non possa intraprendere altra attività  lavorativa che non rientri tra quelle stagionali&#8221;.<br /> Il T.A.R., premesso che il vigente art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 prevede testualmente che &#8220;il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività  lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l&#8217;immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all&#8217;articolo 3, comma 4&#8221;, e rilevato che &#8220;il legislatore non definisce la nozione di &#8220;regolare attività  lavorativa&#8221;, laddove le circolari congiunte del Ministero dell&#8217;Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2016 e del 17 gennaio 2018 prevedono che &#8220;(&#038;) per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità  di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10 art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l&#8217;assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l&#8217;avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonchè i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate &#8216;a giornate&#8217; e non a mesi, ai fini della conversione dovrà  risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale&#8221;, ha ritenuto la fondatezza del motivo inteso a sostenere che la normativa vigente, in tema di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale, nulla dice in ordine all&#8217;ipotesi in cui il cittadino straniero, oltre ad avere lavorato come stagionale, abbia prestato attività , con il medesimo permesso di soggiorno, come lavoratore non stagionale&#8221;, richiedendo &#8220;la legge, in proposito, esclusivamente la dimostrazione di un periodo di lavoro non inferiore a tre mesi ed un numero minimo di ore lavorate, oltre alla regolare proposta lavorativa&#8221;.<br /> La sentenza viene contestata, negli esiti dispositivi e nei presupposti motivazionali, dall&#8217;Amministrazione appellante.<br /> Tanto premesso, l&#8217;appello è meritevole di accoglimento.<br /> Assume rilievo decisivo, nel senso della fondatezza della domanda di riforma, il disposto dell&#8217;art. 24, comma 10, d.lvo n. 286/1998, ai sensi del quale &#8220;il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività  lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l&#8217;immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all&#8217;articolo 3, comma 4&#8221;.<br /> La norma prefigura infatti una netta distinzione tra l&#8217;attività  lavorativa stagionale, che legittima il soggiorno in Italia dello straniero in funzione del relativo svolgimento, ed il rapporto di lavoro subordinato in vista del quale viene richiesta la conversione del titolo di soggiorno: consegue, da siffatta impostazione normativa, la necessità  di non operare alcuna commistione tra il presupposto legittimante la presentazione della domanda di conversione (rappresentato, appunto, dallo svolgimento, nella misura minima prevista, del lavoro stagionale) e l&#8217;effetto giuridico perseguito (connesso all&#8217;ottenimento di un titolo di soggiorno ordinario).<br /> Discende, da tale rilievo, che la maturazione del presupposto legittimante la presentazione della domanda di conversione, anche al fine di garantire l&#8217;effettività  della sottostante motivazione, non può che avvenire nello svolgimento dell&#8217;attività  di lavoro stagionale, che ha consentito l&#8217;ingresso originario dello straniero sul territorio italiano.<br /> Consegue dalle considerazioni che precedono che, avendo l&#8217;interessato prestato attività  lavorativa di tipo non stagionale presso la ditta pubblicitaria HI-FI, non può che farsi applicazione alla fattispecie in esame dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale secondo il quale &#8220;qualora venga presentata dal lavoratore straniero un&#8217;istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, non possono essere considerate le ulteriori esperienze lavorative che non siano oggetto specifico dell&#8217;attività  consentita in forza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Diversamente, il lavoro stagionale diverrebbe da presupposto per la conversione a mera occasione per la ricerca di impieghi di carattere diverso al solo fine di far confluire la domanda per il<br /> conseguimento di un soggiorno per lavoro subordinato nella specifica proceduta per la conversione con indubbio vantaggio per il lavoratore extracomunitario&#8221; (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3469).<br /> L&#8217;appello, in conclusione, deve essere accolto, e conseguentemente respinto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.<br /> La peculiarità  dell&#8217;oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e conseguentemente respinge, in riforma della sentenza appellata, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.<br /> Spese dei due gradi di giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5721</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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