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	<title>5719 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5719 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5719</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5719</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Masini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via dei Prati Fiscali, n. 321 contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-9-2020-n-5719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.5719</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Masini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via dei Prati Fiscali, n. 321 contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12)</span></p>
<hr />
<p>Sulla procura alle liti nel processo amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; procura alle liti &#8211; art. 83 CPC &#8211; interpretazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Per la giurisprudenza di legittimità  la procura alle liti deve essere conferita su un atto in senso lato processuale, così¬ da rivelare la sua inerenza allo specifico processo per il quale la procura stessa è stata rilasciata. La medesima giurisprudenza, tuttavia, afferma che l&#8217;elenco degli atti indicati dall&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c. per l&#8217;apposizione della procura non è tassativo.</em><br /> <em>La giurisprudenza amministrativa, a sua volta, dopo aver ammesso la necessità  del conferimento della procura su un atto lato sensu processuale, ha, tuttavia, sottolineato come non vi sia nullità  della procura qualora l&#8217;atto sul quale è apposta, sebbene esuli dall&#8217;elenco dell&#8217;art. 83 c.p.c., sia comunque idoneo a raggiungere lo scopo ed abbia raggiunto il suo effetto, manifestando inequivocabilmente la volontà  della parte di conferire l&#8217;incarico difensivo e consentendo di riferire con certezza l&#8217;attività  svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.</em><br /> <em>Sulla base degli elementi indicati, si deve ritenere che &#8211; almeno nel caso di specie ove l&#8217;incarico defenzionale è stata apposta sul provvedimento questorile impugnato- la procura alle liti, pur se apposta su un atto diverso da quelli elencati dall&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c., sia stata comunque validamente conferita: depongono in questo senso sia quanto rilevato circa la non tassatività  dell&#8217;elenco di cui al predetto art. 83, sia l&#8217;idoneità  dell&#8217;atto su cui è stata apposta la procura a raggiungere il suo scopo. Del resto il principio del raggiungimento dello scopo, previsto in linea generale dall&#8217;art. 156, terzo comma, c.p.c. e pacificamente applicabile anche al processo amministrativo, fa divieto al giudice di pronunciare la nullità  di un atto del processo, nel caso in cui tale atto abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato</em>.<br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/09/2020<br /> <strong>N. 05719/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05589/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5589 del 2016, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Masini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via dei Prati Fiscali, n. 321<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> <em>previa sospensione,</em><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo per il Lazio &#8211; Roma, Sezione Seconda Quater, -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso R.G. -OMISSIS-, proposto dallo straniero avverso il provvedimento del Questore di Viterbo che ha disposto l&#8217;archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentata dal ricorrente il 9 ottobre 2014.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br /> Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dall&#8217;appellante;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Vista l&#8217;ordinanza della Sezione -OMISSIS-del 7 ottobre 2016, con cui è stata accolta la suindicata domanda di sospensione;<br /> Vista la memoria difensiva del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l&#8217;avv. Dario Masini e l&#8217;Avvocato dello Stato Isabella Piracci;<br /> Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS-, cittadino extracomunitario, propone appello nei confronti della sentenza breve del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II-quater, -OMISSIS-, chiedendone la riforma, previa tutela cautelare.<br /> 1.1. La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dallo straniero avverso il provvedimento del Questore di Viterbo che ha disposto l&#8217;archiviazione, per incompetenza territoriale, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, da lui presentata il 9 ottobre 2014.<br /> 1.2. In particolare il T.A.R. ha dichiarato l&#8217;inammissibilità  del ricorso in forza della circostanza per cui il cittadino extracomunitario ha rilasciato al difensore la procura alle liti non a margine del ricorso, nè su apposito e distinto foglio ad esso congiunto, ma sul provvedimento questorile impugnato. Per di pìù la procura sarebbe conferita per il giudizio dinanzi a questo Consiglio di Stato e per il giudizio di ottemperanza, ma non anche per il giudizio di primo grado dinanzi al T.A.R..<br /> 1.3. La sentenza appellata richiama, in proposito, l&#8217;insegnamento della giurisprudenza di legittimità  (Cass. civ., Sez. III, 17 settembre 2013, n. 21154), secondo cui è non è valida una procura apposta su foglio separato non avente natura processuale. Infatti, pur non avendo l&#8217;elenco degli atti, in calce o a margine dei quali può essere apposta la procura a norma dell&#8217;art. 83 c.p.c., carattere tassativo, tuttavia si deve pur sempre trattare di atti che determinano l&#8217;ingresso della parte in giudizio, cioè di atti lato sensu processuali, poichè la natura processuale degli atti ne rivela l&#8217;inerenza allo specifico processo per il quale la procura stessa è rilasciata, con il corollario che la natura processuale dell&#8217;atto su cui la procura è apposta diviene componente essenziale di questa. Gli atti elencati dall&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c., sono sempre atti processuali, con la sola eccezione del precetto, il quale, tuttavia, &#8211; aggiunge la Cassazione &#8211; è atto preliminare o presupposto estrinseco dell&#8217;esecuzione, a cui è funzionalmente collegato, il che spiega il suo inserimento nell&#8217;elenco del citato art. 83.<br /> 1.4. Il T.A.R. ha condiviso l&#8217;insegnamento della Cassazione, la cui applicazione alla vicenda in esame comporta l&#8217;invalidità  della procura, perchè rilasciata &#8211; peraltro non per il giudizio di primo grado &#8211; su un atto, qual è il provvedimento impugnato, che non può essere qualificato sotto nessun profilo come atto processuale.<br /> 2. Nell&#8217;appello lo straniero contesta l&#8217;iter argomentativo e le conclusioni dei giudici di primo grado, deducendo con il primo motivo le censure di erronea applicazione ed interpretazione, ad opera della sentenza impugnata, degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 24, 40 e 44 c.p.a., nonchè dell&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c..<br /> 2.1. In particolare, l&#8217;appellante lamenta:<br /> a) che il vizio della procura, non sollevato dalla controparte processuale, non avrebbe potuto essere rilevato d&#8217;ufficio, non comportando esso dubbi sull&#8217;autenticità  della firma, ma solo l&#8217;impossibilità  del difensore di autenticarla e, quindi, non dando luogo a una questione di nullità  radicale del giudizio così¬ introdotto;<br /> b) che il T.A.R. avrebbe errato nel negare al provvedimento impugnato la natura di atto processuale, trattandosi di atto inerente alla proposizione del ricorso, che avrebbe potuto essere paragonato, in via quantomeno di analogia, all&#8217;atto di precetto elencato nell&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c., visto che con il diniego impugnato la P.A. non si è limitata a rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno, ma ha anche disposto il respingimento dello straniero dal territorio nazionale (immediatamente esecutivo ed eseguito);<br /> c) che la procura non sarebbe stata rilasciata per il solo giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, ma pure per quello dinanzi al T.A.R., poichè essa risulta apposta subito sotto la clausola del provvedimento impugnato che reca l&#8217;avviso della possibilità  della sua impugnazione dinanzi al T.A.R. nel termine di sessanta giorni. Pertanto, la menzione, nella procura, del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato e del giudizio di ottemperanza non avrebbe altro significato che quello di estendere il potere della procura a tali gradi e fasi del processo;<br /> d) che la mancata autenticazione della firma sarebbe un&#8217;irregolarità  non soggetta alla sanzione della nullità  e della conseguente inammissibilità  del ricorso, restando ferma in ogni caso la validità  della firma del mandante &#8211; la cui autenticità  non è contestata &#8211; anche a voler riconoscere una carenza di legittimazione del procuratore nell&#8217;autentica della suddetta firma.<br /> 2.2. A quest&#8217;ultimo riguardo l&#8217;appellante richiama la giurisprudenza espressasi sulla questione degli effetti della mancata autenticazione della firma apposta nel mandato alle liti, ritenendo tale ipotesi equiparabile alla fattispecie &#8211; qui sussistente &#8211; dell&#8217;autenticazione resa fuori dai casi (i.e.: dagli atti) previsti dalla legge, ed affermando che anche nel processo amministrativo &#8211; al pari di quello civile &#8211; sarebbe vigente la regola secondo cui la mancata autenticazione della firma non comporta di per sè la nullità  della procura.<br /> 2.3. Con il secondo motivo di appello lo straniero ha dedotto, poi, le censure di violazione e mancata applicazione dell&#8217;art. 182 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 40 e 44 c.p.a., e violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost..<br /> 2.4. Il sig. -OMISSIS- lamenta in particolare la violazione dell&#8217;art. 182 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69/2009, in base al quale il giudice adito, anche ove avesse voluto ritenere sussistente, nel caso di specie, un vizio di nullità  della procura, avrebbe comunque dovuto assegnare alla parte un termine per la rinnovazione della stessa, rectius: un termine per il rilascio di una procura nuova e regolare, tale da sanare i vizi della precedente.<br /> 2.5. Da ultimo, lo straniero chiede che il giudice di appello, superata la declaratoria di inammissibilità  contenuta nella sentenza di appello, esamini i motivi di illegittimità  del diniego impugnato formulati nel ricorso di primo grado, pervenendo all&#8217;accoglimento di questo.<br /> 3. Si è costituito nel giudizio di appello il Ministero dell&#8217;Interno ed ha depositato una memoria con cui si è difeso nel merito, eccependo la legittimità  delle motivazioni che hanno supportato il diniego impugnato.<br /> 3.1. In particolare, secondo la difesa erariale l&#8217;archiviazione dell&#8217;istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dipenderebbe sia dall&#8217;incompletezza della documentazione allegata all&#8217;istanza, non sanata dallo straniero (che si era reso irreperibile, trovandosi in Senegal, e, pertanto, non ha risposto alla comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241/1990), sia comunque dalla mancanza in capo allo stesso del requisito reddituale.<br /> 3.2. L&#8217;appellante ha proposto istanza di sospensione della sentenza impugnata, accolta dalla Sezione con ordinanza -OMISSIS-del 7 ottobre 2016, in ragione: a) della complessità  delle questioni da affrontare nel merito; b) dell&#8217;incongruità  della motivazione del provvedimento di archiviazione della domanda di rinnovo basata sull&#8217;incompetenza, a fronte della lamentata irreperibilità  dello straniero al domicilio indicato; c) del pregiudizio grave e irreparabile.<br /> 3.3. All&#8217;udienza pubblica del 17 settembre 2020, nella comparsa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 4. L&#8217;appello è fondato e da accogliere.<br /> 4.1. Risultano innanzitutto fondate, nei termini di seguito riportati, le censure contenute nel primo motivo dell&#8217;appello, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità  del ricorso di primo grado operata dal T.A.R. nella sentenza impugnata.<br /> 4.2. Vero è che per la giurisprudenza di legittimità  la procura alle liti deve essere conferita su un atto in senso lato processuale, così¬ da rivelare la sua inerenza allo specifico processo per il quale la procura stessa è stata rilasciata (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 6 dicembre 2017, n. 29205; id., Sez. I, 2 agosto 2012, n. 13912; id., Sez. III, 29 agosto 2011, n. 17693). La medesima giurisprudenza, tuttavia, afferma che l&#8217;elenco degli atti indicati dall&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c. per l&#8217;apposizione della procura non è tassativo (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 13 settembre 2017, n. 21216; id., Sez. II, 27 giugno 2003, n. 10251).<br /> 4.3. La giurisprudenza amministrativa, a sua volta, dopo aver ammesso la necessità  del conferimento della procura su un atto lato sensu processuale, ha, tuttavia, sottolineato come non vi sia nullità  della procura qualora l&#8217;atto sul quale è apposta, sebbene esuli dall&#8217;elenco dell&#8217;art. 83 c.p.c., sia comunque idoneo a raggiungere lo scopo ed abbia raggiunto il suo effetto, manifestando inequivocabilmente la volontà  della parte di conferire l&#8217;incarico difensivo e consentendo di riferire con certezza l&#8217;attività  svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (C.d.S., V, 7 dicembre 2010, n. 8622, che richiama Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2005, n. 7920).<br /> 5. Sulla base degli elementi appena indicati, si deve ritenere che nel caso di specie la procura alle liti, pur se apposta su un atto diverso da quelli elencati dall&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c., sia stata comunque validamente conferita. Depongono in questo senso sia quanto detto circa la non tassatività  dell&#8217;elenco di cui al predetto art. 83, sia l&#8217;idoneità  dell&#8217;atto su cui è stata apposta la procura a raggiungere il suo scopo. Si ricorda, sul punto, che il principio del raggiungimento dello scopo, previsto in linea generale dall&#8217;art. 156, terzo comma, c.p.c. e pacificamente applicabile anche al processo amministrativo (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 5 giugno 2013, n. 3101; Sez. V, 11 gennaio 2012, n. 83 e 25 novembre 2010, n. 8235), fa divieto al giudice di pronunciare la nullità  di un atto del processo, nel caso in cui tale atto abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato.<br /> 5.1. Orbene, nel caso in esame il provvedimento del Questore di Viterbo, di archiviazione dell&#8217;istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo straniero, contiene nella parte finale la seguente dicitura, aggiunta a penna: &#8220;Il sottoscritto &#8211;OMISSIS- nomina ad esser rappresentato e difeso, l&#8217;avv. Dario Masini ed elegge domicilio presso il suo studio. Procura valida per impugnare CdS e giudizio di ottemperanza&#8221;. Seguono la data, la firma e l&#8217;autentica della firma da parte dell&#8217;avv. Dario Masini. Ad avviso del Collegio, nel caso di specie la modalità  di conferimento della procura prescelta dallo straniero: a) rende inequivoca la sua volontà  di conferire il mandato difensivo in relazione a un giudizio che non può essere altro che quello di impugnazione del citato provvedimento questorile; b) consente di riferire l&#8217;attività  svolta dal difensore in tale giudizio al medesimo sig. -OMISSIS-, titolare della posizione sostanziale controversa.<br /> 5.2. Nè si potrebbe obiettare che nella fattispecie per cui è causa la volontà  della parte di conferire il mandato non sarebbe inequivoca, alla luce del fatto &#8211; sottolineato dai giudici di primo grado &#8211; che la procura rilasciata all&#8217;avv. Masini indichi espressamente solo il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato e quello di ottemperanza. La procura risulta, infatti, apposta dal cittadino straniero in prossimità  della clausola del provvedimento gravato che reca l&#8217;avviso della possibilità  della sua impugnazione dinanzi al T.A.R. nel termine di sessanta giorni, cosicchè è credibile l&#8217;assunto dell&#8217;appellante per cui la sola menzione del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato e del giudizio di ottemperanza &#8211; e non anche del giudizio dinanzi al T.A.R. &#8211; avrebbe l&#8217;unico valore di estendere il mandato, oltre che al processo di primo grado, al processo di appello ed a quello di ottemperanza. In questo senso depongono, del resto, sia la formula &#8220;impugnare CdS&#8221;, che manifesta verosimilmente la volontà  della parte di estendere la rappresentanza processuale al giudizio di impugnazione della sentenza di primo grado dinanzi, per l&#8217;appunto, al Consiglio di Stato, sia il richiamo al giudizio di ottemperanza, che sottende la volontà  dello straniero di portare ad esecuzione la sentenza e, quindi, altrettanto verosimilmente, presuppone l&#8217;esito a sè favorevole del giudizio di primo grado.<br /> 6. Ritenuto, quindi, il ricorso dinanzi al T.A.R. ammissibile per quanto appena esposto, occorre ora addivenire all&#8217;esame del merito del ricorso, non versandosi in un&#8217;ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a. (cfr. C.d.S., A.P., 30 luglio 2018, n. 10). Orbene, reputa il Collegio che nel merito il predetto ricorso sia fondato e da accogliere, in virtà¹ della fondatezza delle censure di contenuto sostanziale con esso dedotte, il cui accoglimento, denotando un&#8217;illegittimità  pìù radicale del provvedimento impugnato, rende superflua l&#8217;analisi di quelle di contenuto formale (cfr. C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 4, par. 9.3.4.2).<br /> 6.1. Al riguardo occorre premettere che la circostanza per cui dicitura, contenuta nell&#8217;atto di appello, in base alla quale le ragioni del ricorso di primo grado &#8220;qui di seguito vengono testualmente trascritte&#8221; non sia stata seguita in concreto dalla ridetta trascrizione, non osta alla disamina delle ragioni stesse. Da un lato, infatti, lo straniero, sempre nell&#8217;atto di appello, si è rifatto &#8220;a quanto esposto nel primo grado di giudizio&#8221;, invocando l&#8217;esame da parte di questo Consiglio di Stato delle succitate ragioni del ricorso dinanzi al T.A.R.; d&#8217;altro lato, come giÃ  visto, l&#8217;Amministrazione ha depositato nel giudizio di appello una memoria con cui si è difesa argomentando specificamente per l&#8217;infondatezza nel merito delle doglianze di controparte.<br /> 6.2. Ciò premesso, reputa il Collegio che, nel merito, sia fondato il quarto motivo del ricorso di primo grado, a mezzo del quale lo straniero ha censurato l&#8217;illegittima applicazione, ad opera della Questura, dell&#8217;art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, a tenor del quale &#8220;(&#038;.), gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale&#8221;. Nel caso di specie, infatti, non vi è alcuna prova che lo straniero (il quale sostiene di esser risultato irreperibile al domicilio dichiarato per essersi dovuto recare in Senegal ad assistere la moglie inferma) abbia trasferito altrove il proprio domicilio, come ritenuto dall&#8217;Amministrazione.<br /> 6.3. Le ulteriori motivazioni addotte dalla difesa erariale in sede di memoria, che richiamano da un lato l&#8217;incompletezza della documentazione allegata all&#8217;istanza di rinnovo, dall&#8217;altro il lungo periodo di tempo trascorso dalla presentazione dell&#8217;istanza, e infine la carenza del requisito reddituale, oltre a non essere convincenti in fatto e in diritto, costituiscono in ogni caso un&#8217;inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 28 luglio 2020, n. 4801 e 19 gennaio 2018, n. 357 Sez. II, 6 maggio 2020, n. 2860; Sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5984), atteso che detto provvedimento richiama esclusivamente, a fondamento della disposta archiviazione della pratica, l&#8217;irreperibilità  del sig. -OMISSIS- al domicilio da lui dichiarato.<br /> 7. In conclusione, l&#8217;appello è fondato e da accogliere, dovendo la sentenza impugnata essere nel suo complesso riformata.<br /> 7.1. In particolare, in riforma della sentenza appellata il ricorso di primo grado deve essere dichiarato ammissibile, nonchè fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del quarto motivo ivi dedotto. Per conseguenza, deve essere annullato il provvedimento con esso impugnato, a mezzo del quale l&#8217;istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stata archiviata.<br /> 8. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese tra le parti, attesa la complessità  della questione di rito sopra esaminata.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sezione Terza (III^), così¬ definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.5719</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-2-2016-n-5719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-2-2016-n-5719/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.5719</a></p>
<p>Pres. L. Ramacci – Rel. A. Scarcella Sull&#8217;onere probatorio incombente in capo a chi invoca l&#8217;applicabilità di una disciplina in deroga nella materia della gestione dei rifiuti e sulla configurabilità della colpa nei reati contravvenzionali di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006. 1. Rifiuti – Attività di gestione – Regime giuridico</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Ramacci – Rel. A. Scarcella</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;onere probatorio incombente in capo a chi invoca l&#8217;applicabilità di una disciplina in deroga nella materia della gestione dei rifiuti e sulla configurabilità della colpa nei reati contravvenzionali di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div>1. Rifiuti – Attività di gestione – Regime giuridico in deroga – Natura eccezionale – Onere della prova – Incombe su chi lo invoca.<br />
&nbsp;<br />
2. Rifiuti – Attività di gestione – Reati contravvenzionali – Colpa derivante da comportamento della P.A. – Elemento soggettivo – Non configurabilità – Presupposti &#8211; Buona fede – Ordinaria diligenza – Dovere di informazione – Espletamento di accertamenti.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div>1. Il presupposto della inapplicabilità del regime ordinario di gestione dei rifiuti e della contestuale applicabilità del regime giuridico più favorevole deve essere provato da chi lo invoca, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
2. In materia di gestione dei rifiuti, la buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l&#8217;elemento soggettivo ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole. Tale elemento è stato riconosciuto in presenza di un comportamento, ancorché penalmente rilevante, ma indotto dalla P.A. Diversamente, la pura e semplice ignoranza dell&#8217;agente sia sulla normativa di settore che sul carattere illecito della propria condotta, non confortata da provvedimenti espressi dell&#8217;autorità amministrativa né da richieste di chiarimenti sul punto, né tantomeno da un orientamento giurisprudenziale incerto, non è idonea ad escludere la sussistenza della &#8220;colpa&#8221; normativamente richiesta per la punibilità dell&#8217;agente. Ne discende, dunque, che, per chi non svolga professionalmente una attività nel settore di interesse, la scusabilità dell&#8217;ignoranza della legge penale comporta necessariamente che questi assolva con il criterio dell&#8217;ordinaria diligenza, al cosiddetto &#8220;dovere di informazione&#8221;, attraverso l&#8217;espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<pre>
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEZIONE TERZA PENALE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Dott. RAMACCI&nbsp;&nbsp; Luca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Presidente&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Dott. DE MASI&nbsp;&nbsp; Oronzo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; Consigliere&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Dott. SOCCI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Angelo M.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Consigliere&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Dott. SCARCELLA Alessio&nbsp;&nbsp; -&nbsp; rel. Consigliere&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Dott. RICCARDI&nbsp; Giuseppe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Consigliere&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
ha pronunciato la seguente:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sentenza&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
sul ricorso proposto da: </pre>
<pre>
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CUNEO; </pre>
<pre>
nel proc. c/: </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D.C., n. (OMISSIS); </pre>
<pre>
avverso&nbsp; la&nbsp; sentenza&nbsp; del&nbsp; GIP&nbsp; del&nbsp; tribunale&nbsp; di&nbsp; CUNEO&nbsp; in&nbsp;&nbsp; data </pre>
<pre>
07/01/2015; </pre>
<pre>
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; </pre>
<pre>
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella; </pre>
<pre>
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto </pre>
<pre>
Procuratore&nbsp;&nbsp; Generale&nbsp; Dott.&nbsp; SELVAGGI&nbsp; Eugenio&nbsp;&nbsp; che&nbsp;&nbsp; ha&nbsp;&nbsp; chiesto </pre>
<pre>
l'annullamento&nbsp; senza&nbsp; rinvio della sentenza con&nbsp; restituzione&nbsp; degli </pre>
<pre>
atti al tribunale per l'ulteriore corso. </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Fatto</h3>
<p>RITENUTO IN FATTO<br />
1. Con sentenza emessa in data 30/12/2014, depositata in data 07/01/2015, il GIP presso il tribunale di CUNEO ha assolto D. C., con la formula perchè il fatto non costituisce reato, dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, (raccolta, trasporto e commercio non autorizzati di rifiuti metallici) perchè, pur non essendo iscritto all&#8217;Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nel corso del (OMISSIS) raccoglieva, trasportava e rivendeva ad una società rifiuti metallici per due volte per complessivi kg. 410 (fatti contestati come commessi tra il (OMISSIS)).<br />
2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CUNEO, impugnando la sentenza predetta con cui deduce tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..<br />
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all&#8217;art. 606 c.p.p., lett. c), sotto il profilo della violazione di legge in relazione all&#8217;art. 459 c.p.p., comma 3.<br />
In sintesi, la censura investe l&#8217;impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice avrebbe erroneamente prosciolto l&#8217;imputato dal reato addebitato, anzichè provvedere alla restituzione degli atti al PM procedente; ed invero, si osserva, nella sentenza si fa riferimento a lacune investigative, sostenendo che difetti nella richiesta di emissione di decreto penale ogni accertamento su tipologia esatta di materiale, sull&#8217;esatta entità dei ricavi per averne indicazioni sulla estemporaneità o sistematicità delle condotte in capo ai soggetti agenti; se tale era la situazione del materiale all&#8217;esame del giudice, sostiene il PM ricorrente, non sarebbe stato possibile per il GIP prosciogliere ex art. 129 cod. proc. pen. l&#8217;imputato, ma, versandosi in una situazione di mancanza di dati su elementi ritenuti rilevanti per la decisione, avrebbe dovuto essere disposta la restituzione a norma dell&#8217;art. 459 c.p.p., comma 3; in tal senso, del resto, osserva il ricorrente, si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (il riferimento, nel ricorso è alla nota decisione delle Sezioni Unite Cardoni n. 18 del 9/06/1995 ed alla conforme giurisprudenza successiva, di cui il ricorrente richiama Sez. 3, Carboni n. 15034/2012 e Sez. 3, Fusco, n. 45934/2014).<br />
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all&#8217;art. 606 c.p.p., lett. b), sotto il profilo della violazione di legge in relazione all&#8217;art. 5 cod. pen..<br />
In sintesi, la censura investe l&#8217;impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, non vi erano in atti gli estremi per ipotizzare la sussistenza di un errore inevitabile sulla norma penale, in particolare per escludere che i soggetti agenti si trovassero in una situazione di &#8220;errore inevitabile&#8221;; a tal proposito, ricorda il PM ricorrente, esiste un sistema pubblico di raccolta di rifiuti urbani, come ricorda la stessa motivazione dell&#8217;impugnata sentenza che richiama il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 198; il servizio comunale di raccolta differenziata si occupa dei rifiuti urbani ingombranti metallici o meno e, nel territorio interessato, con servizio di raccolta sotto casa; i soggetti agenti, invece, hanno operato in una prospettiva di privatizzazione dei ricavi e di collettivizzazione dei costi, in quanto gli stessi avrebbero individuato centro di recupero disposti ad acquistare irregolarmente materiale che tutti hanno venduto come privati e non come ditte &#8211; come emergerebbe dal fatto che presso la ditta che riceveva i rifiuti l&#8217;imputato ha utilizzato non la propria partita IVA ma il proprio codice fiscale individuale -, e, nel fare tali operazioni, i privati non avrebbero contatto nè il servizio comunale nè avrebbero avuto alcuna indicazione nè dall&#8217;Amministrazione comunale nè da orientamenti giurisprudenziali; in sostanza, sostiene il PM ricorrente, nello svolgimento di tale attività economica motivata da scelte di profitto, seppur minimale, è mancato qualsiasi accertamento delle regole che avrebbero dovuto trovare applicazione, condotta inquadrabile quantomeno nella colpa per negligenza ed imperizia; censurabile, peraltro, sarebbe la sentenza laddove sostiene l&#8217;esistenza di una complessità normativa in materia, smentita dal dato oggettivo per il quale non è in corso alcuna liberalizzazione del mercato dei rifiuti, metallici e non; a tal proposito, il PM ricorda le decisioni di questa Corte circa la rilevanza della cd. ignoranza inevitabile con riferimento ai reati contravvenzionali (Sezioni Unite Calzetta n. 8154 del 10/06/1994), richiamando anche la più recente giurisprudenza (Sez. 3, Cangialosi, n. 49910/2009) che, con riferimento alla buona fede idonea ad escludere nei reati contravvenzionali l&#8217;elemento soggettivo, richiede pur sempre un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole; nel caso in esame, invece, di ciò non vi sarebbe traccia, non esistendo nè un consolidato indirizzo nè tantomeno una pronuncia di legittimità, conclude il ricorrente, che escluda la rilevanza penale alle condotte di gestione di rifiuti.<br />
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all&#8217;art. 606 c.p.p., lett. b), sotto il profilo della violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.<br />
In sintesi, la censura investe l&#8217;impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice avrebbe erroneamente prosciolto l&#8217;imputato dal reato addebitato richiamando il disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, comma 5, ossia facendo riferimento all&#8217;espressa esenzione dal FIR (formulario di identificazione del rifiuto) per trasporti del produttore rifiuti che siano occasionali e sporadici; sul punto, sostiene il PM ricorrente, non v&#8217;è dubbio che il fatto addebitato rientri nel capo di applicazione della norma contestata, in quanto il reato de quo è un reato impropriamente comune in quanto necessariamente legato allo svolgimento di un&#8217;attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima; ciò sarebbe confermato, prosegue il ricorrente, dalla interpretazione fornita da questa stessa Corte (il riferimento è alla recente sentenza di questa Sezione, ric. Lazzaro, n. 29992/2014), che ha anche precisato come a nulla rilevi la minore o maggiore entità del volume di affari al quale il giudice del merito sembra attribuire rilievo; in sostanza, puntualizza il PM ricorrente, un&#8217;attività di ripetuto commercio di rifiuti metallici per quantitativi significativamente eccedenti i trasporti occasionali e sporadici come definiti dal legislatore, anche se non integra la principale o l&#8217;esclusiva fonte di reddito dell&#8217;agente integrerebbe comunque l&#8217;attività sanzionata penalmente; nella sentenza impugnata, invece, difetterebbe ogni indicazione dell&#8217;assoluta occasionalità richiesta da questa Corte per derivarne l&#8217;irrilevanza penale della stessa; anzi, conclude il PM, nel caso in esame in almeno due distinte occasioni nel corso del primo semestre (OMISSIS) l&#8217;imputato avrebbe rivenduto complessivamente alla società destinataria dei rifiuti metallici oltre sei volte il quantitativo massimo annuale di quanto definito dalla legge come trasporto occasionale e sporadico, indice di una vera e propria attività ancorchè secondaria e non ad un&#8217;operazione assolutamente occasionale.<br />
3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 4/06/2015, il Procuratore Generale presso la S.C. ha chiesto annullarsi l&#8217;impugnata sentenza, essendo fondati tutti e tre i motivi di ricorso, richiamando le argomentazioni già sviluppate dall&#8217;impugnante con il ricorso.</p>
<h3 align="center">·Diritto</h3>
<p>CONSIDERATO IN DIRITTO<br />
4. Il ricorso è fondato.<br />
5. Ed invero, quanto al primo motivo, come correttamente osservato dal PM ricorrente, nella sentenza si fa riferimento a lacune investigative, sostenendo che difettasse nella richiesta di emissione di decreto penale ogni accertamento su tipologia esatta di materiale, sull&#8217;esatta entità dei ricavi per averne indicazioni sulla estemporaneità o sistematicità delle condotte in capo ai soggetti agenti. Orbene, non può non convenirsi con l&#8217;impugnante e con il P.G. presso questa Corte che, se tale era la situazione del materiale all&#8217;esame del giudice, non sarebbe stato possibile per il GIP prosciogliere ex art. 129 cod. proc. pen. l&#8217;imputato, ma, versandosi in una situazione di mancanza di dati su elementi ritenuti rilevanti per la decisione, avrebbe dovuto essere disposta la restituzione a norma dell&#8217;art. 459 c.p.p., comma 3.<br />
Sul punto pacifico è infatti l&#8217;orientamento giurisprudenziale, correttamente ricordato dal PM e dal PG, secondo cui il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l&#8217;emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell&#8217;art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell&#8217;art. 530 c.p.p., comma 2, alle quali, prima del dibattimento &#8211; non essendo stata la prova ancora assunta &#8211; l&#8217;art. 129 non consente si attribuisca valore processuale (Sez. U, n. 18 del 09/06/1995 &#8211; dep. 25/10/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 202375; conf. Sez. Unite, 9 giugno 1995 n. 19, 20, 21, 22, rispettivamente in proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi). Trattaso di principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo: Sez. 3, n. 45934 del 09/10/2014 &#8211; dep. 06/11/2014, P.G. in proc. Fusco, Rv.<br />
260941). L&#8217;affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui l&#8217;imputato sarebbe caduto in errore scusabile allorquando ha conferito il materiale al centro di raccolta anzichè all&#8217;isola ecologica, si fonda invero su una serie di elementi che danno per presupposte anche lacune investigative che finirebbero per incidere sull&#8217;elemento soggettivo, nel senso che non vi sarebbe prova che l&#8217;imputato fosse consapevole del carattere illecito della propria condotta nè che fosse stato messo nella condizione di conoscere che il conferimento da parte sua del materiale di scarto alla società destinataria fosse contrario alla normativa di settore.<br />
Tutto ciò, però, avrebbe dovuto condurre non al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma ad adottare il provvedimento restitutorio di cui all&#8217;art. 459 c.p.p., comma 3, come correttamente sostenuto dal PM ricorrente e dal P.G. presso questa S.C..<br />
6. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso.<br />
Ed invero, al fine di valutare la sussistenza della buona fede escludente la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo ex art. 5 cod. pen., il GIP richiama alcuni elementi (presunta complessità della normativa che disciplina la gestione dei rifiuti, soggetta a continue modifiche e che ha per naturali destinatari le imprese produttrici dei rifiuti e i professionisti del settore e le imprese che li gestiscono in maniera professionale; la natura di extrema ratio del diritto penale che sanzionerebbe offese concrete e significative ai beni protetti dalla normativa penale; l&#8217;incensuratezza dell&#8217;imputato, che non svolge professionalmente detta attività; il modesto guadagno che avrebbe tratto dalla cessione dei rifiuti; la qualità di privato cittadino che non è nella condizione di conoscere nel dettaglio la complessa normativa sui rifiuti e specialmente la distinzione tra rifiuto consegnato all&#8217;isola ecologica o al centro di raccolta e i limiti che la legge impone per il secondo conferimento), per pervenire alla conclusione che questi sarebbe caduto in un errore scusabile allorquando ha conferito il materiale al centro di raccolta anzichè all&#8217;isola ecologica, buona fede che sarebbe comprovata dall&#8217;aver declinato al centro di raccolta le proprie generalità corrette, ciò che denotava l&#8217;assenza di consapevolezza di commettere un reato.<br />
6.1. Trattasi di argomentazioni prive di pregio, come correttamente evidenziato dal PM ricorrente dal PG presso questa S.C..<br />
Ed infatti, osserva il Collegio, è pacifico, proprio nella materia che ci occupa (gestione dei rifiuti), che la buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l&#8217;elemento soggettivo ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole. Tuttavia, in quelle decisioni emesse da questa stessa Sezione che hanno fatto applicazione di tale principio, l&#8217;applicazione della scriminante della buona fede è sempre stata riconosciuta in presenza di un comportamento, ancorchè penalmente rilevante, ma indotto dal comportamento della P.A. (v. ad es., Sez. 3, n. 49910 del 04/11/2009 &#8211; dep. 30/12/2009, Cangialosi e altri, Rv. 245863, in cui è stata riconosciuta la buona fede del ricorrente che, rivoltosi all&#8217;autorità amministrativa relativamente ad un&#8217;attività di smaltimento di rifiuti, si era ripetutamente sentito confermare da quest&#8217;ultima che la stessa non fosse necessaria; da ultimo, Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014 &#8211; dep. 09/10/2014, Paris, Rv. 260657, sempre relativa a violazione della normativa sui rifiuti, in cui questa Corte ha escluso che l&#8217;invocata buona fede del ricorrente possa derivare da un fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare).<br />
Diversamente, come nel caso in esame, la pura e semplice ignoranza dell&#8217;agente sia sulla normativa di settore che sul carattere illecito della propria condotta &#8211; come sostanzialmente la qualifica il GIP nella sentenza impugnata, non confortata da provvedimenti espressi dell&#8217;autorità amministrativa nè da richieste di chiarimenti sul punto, nè tantomeno da un orientamento giurisprudenziale incerto, non è idonea ad escludere la sussistenza della &#8220;colpa&#8221; normativamente richiesta per la punibilità dell&#8217;agente. Ed invero, dev&#8217;essere qui ricordato, con le Sezioni Unite di questa Corte, che a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l&#8217;ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l&#8217;autore dell&#8217;illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell&#8217;ordinaria diligenza, al cosiddetto &#8220;dovere di informazione&#8221;, attraverso l&#8217;espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell&#8217;illecito anche in virtù di una &#8220;culpa levis&#8221; nello svolgimento dell&#8217;indagine giuridica. Per l&#8217;affermazione della scusabilità dell&#8217;ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l&#8217;agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell&#8217;interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 dei 10/06/1994 &#8211; dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885). Ne discende, dunque, che, per chi non svolga professionalmente una attività nel settore di interesse &#8211; qual è l&#8217;imputato nella vicenda in esame -, la scusabilità dell&#8217;ignoranza della legge penale comporta necessariamente che questi assolva con il criterio dell&#8217;ordinaria diligenza &#8211; come sottolineato dalle Sezioni Unite -, al cosiddetto &#8220;dovere di informazione&#8221;, attraverso l&#8217;espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.<br />
E nulla di tutto ciò emerge dall&#8217;impugnata sentenza, se non un atto, questo sì, di buona fede del GIP, nel valutare come mancante l&#8217;elemento soggettivo del reato in esame per l&#8217;ignoranza (certamente evitabile, così ponendosi il caso al di fuori dei limiti applicativi dell&#8217;efficacia scusante della buona nelle contravvenzioni ex art. 5 cod. pen., per come interpretato dalla celeberrima sentenza della Corte cost. n. 364 del 1988) dell&#8217;agente sia sulla normativa di settore che sul carattere illecito della propria condotta.<br />
Da ultimo, e conclusivamente sul punto, non può mancarsi di rilevare come anche al privato cittadino che intenda svolgere un&#8217;attività di gestione di rifiuti (nella specie, raccolta di rifiuti prodotti da terzi e consegna per fini di lucro degli stessi ad un operatore professionale) è infatti richiesto l&#8217;assolvimento di quella diligenza che richiede la cd. conoscenza parallela nella sfera laica o conoscenza da profano (sorta nel diritto tedesco come Parallelwertung in der Laiensphare), nel senso che, per l&#8217;attribuibilità a titolo di colpa del fatto all&#8217;agente, occorre certamente che questi si rappresenti anche gli aspetti che fondano la rilevanza giuridica delle situazioni di fatto richiamate dalla fattispecie, e quindi è necessario che il reo abbia avuto consapevolezza &#8211; sia pure, appunto, secondo la &#8220;conoscenza parallela nella sfera laica&#8221; &#8211; che ciò che stava commerciando costituisse un bene soggetto ad un particolare regime di gestione. E, nel caso in esame, non può mettersi in dubbio che, anche senza una particolare avvedutezza, per poter commercializzare 410 kg. di rifiuti metallici occorresse quantomeno informarsi presso l&#8217;autorità se ciò poteva esser fatto del tutto liberamente o se occorresse invece una qualche forma di autorizzazione, nella specie l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Gestori, come previsto dalla normativa di settore, non essendo peraltro trattato &#8211; come correttamente rileva il PM ricorrente &#8211; della modesta gestione di un rifiuto costituito &#8220;una lattina vuota raccolta da terra&#8221; o di un episodio isolato di chi si disfi &#8220;di un armadio blindato&#8221; rivendendolo al centro di recupero&#8221;, ma di una condotta che, essendo reiterata nel tempo (due occasioni nel (OMISSIS)), riguardava quantitativi eccedenti oltre sei volte quello massimo annuale normalmente consentito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, comma 5 norma peraltro, come si dirà nel paragrafo che segue, non applicabile al caso di specie. Occasionalità della condotta, dunque, nella specie, inesistente.<br />
7. Fondato, infine, è anche il terzo motivo di ricorso.<br />
Sul punto, il GIP sostiene che secondo la normativa che regola la materia, il privato può conferire rifiuti speciali non pericolosi presso un centro autorizzato per la raccolta, in maniera rara (rectius, occasionale) e sporadica, per non più di quattro volte l&#8217;anno, con il limite ogni volta di 30 kg. e il tetto massimo di 100 kg.<br />
Trattasi di normativa inapplicabile al caso di specie, ciò integrando un grave errore di diritto.<br />
Il riferimento, nella specie, è al disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193 che, com&#8217;è noto, sotto la rubrica &#8220;Trasporto dei rifiuti&#8221; prevede, per quanto qui di interesse, al comma 5 che &#8220;5.<br />
Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all&#8217;art. 188-bis, comma 2, lett. a), nonchè per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all&#8217;art. 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, nè ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, nè al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all&#8217;art. 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l&#8217;anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l&#8217;anno&#8221;.<br />
Orbene, è palese dalla lettura della norma in esame che la normativa in questione esenta dall&#8217;obbligo di cui al comma 1 (obbligo che i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione), tre ipotesi: a) trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; b) trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri; c) trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta.<br />
A ben vedere, il caso sub iudice non rientra in alcuna delle ipotesi di esenzione, atteso che siamo in presenza di un trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato non dal produttore dei rifiuti stessi (come normativamente richiesto dal comma 5), ma da un soggetto che ha provveduto alla raccolta di rifiuti prodotti da terzi e che ne opera la commercializzazione, per fini di lucro (non importa se traendovi somme consistenti o meno), consegnandoli ad un operatore professionale, ossia al gestore di un centro di raccolta.<br />
La tipologia di soggetto che viene in esame nel caso di specie non rientra nella nozione di &#8220;produttore di rifiuti&#8221; di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. f) che qualifica come tale solo &#8220;il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)&#8221;, quanto, piuttosto, in quella di &#8220;detentore&#8221;, descritta dalla successiva lett. h), che qualifica come tale &#8220;il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso&#8221;. Ed è indubbio che il detentore dei rifiuti, se non rispetta le previsioni della normativa di settore risponde del reato di gestione abusiva di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. Sul punto, infatti, correttamente il PM ricorrente ed il PG evidenziano come non v&#8217;è dubbio che il fatto addebitato rientri nel capo di applicazione della norma contestata, in quanto il reato de quo è un reato impropriamente comune in quanto necessariamente legato allo svolgimento di un&#8217;attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima. Quanto sopra è effettivamente confermato dalla interpretazione fornita recentemente da questa stessa Corte, secondo cui il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all&#8217;esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l&#8217;applicabilità della deroga di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5 per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l&#8217;esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014 &#8211; dep. 08/01/2015, P.M. in proc. Seferovic, Rv. 261959; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014 &#8211; dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266). Giurisprudenza, questa, che ha peraltro chiarito come a nulla rilevi la minore o maggiore entità del volume di affari al quale il giudice del merito sembra attribuire rilievo.<br />
In sostanza, convenendosi con il PM ricorrente e con il PG presso questa S.C., è indubbio che un&#8217;attività di ripetuto commercio di rifiuti metallici per quantitativi significativamente eccedenti i trasporti occasionali e sporadici come definiti dal legislatore, anche se non integra la principale o l&#8217;esclusiva fonte di reddito dell&#8217;agente, integra comunque l&#8217;attività sanzionata penalmente. Ciò soprattutto a fronte di una motivazione della sentenza impugnata nella quale, invece, difetta ogni indicazione dell&#8217;assoluta occasionalità richiesta da questa Corte per derivarne l&#8217;i rilevanza penale della stessa, assoluta occasionalità che è smentita ex actis proprio dal fatto che in due occasioni nel corso del primo semestre (OMISSIS) l&#8217;imputato ha rivenduto complessivamente alla società destinataria dei rifiuti metallici oltre sei volte il quantitativo massimo annuale di quanto definito dalla legge come trasporto occasionale e sporadico, indice di una vera e propria attività ancorchè secondaria e non di un&#8217;operazione assolutamente occasionale. Se, dunque, tale limite non sarebbe valso a consentire l&#8217;applicabilità della deroga nel caso di &#8220;trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri&#8221;, a maggior ragione non trova applicazione nei confronti del &#8220;detentore&#8221; dei medesimi che trasporti rifiuti prodotti da terzi per conferirli ad altri facendone così commercio, tenuto altresì conto che, per giurisprudenza costante di questa Sezione, ai fini della configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell&#8217;impresa che li produce (da ultimo: Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 &#8211; dep. 02/03/2015, Pmt in proc. Cristinzio e altro, Rv.<br />
262514).<br />
Infine, e conclusivamente, non va nemmeno dimenticato che il presupposto della inapplicabilità del regime ordinario di gestione dei rifiuti e della contestuale applicabilità del regime giuridico più favorevole andrebbe provato da chi lo invoca, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, e di ciò non v&#8217;è traccia nel caso di specie (giurisprudenza costante: v., sull&#8217;onere probatorio incombente in capo a chi invoca l&#8217;applicabilità di una disciplina in deroga nella materia della gestione dei rifiuti, da ultimo, Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015 &#8211; dep. 17/04/2015, Fortunato, Rv. 263336).<br />
8. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per l&#8217;ulteriore corso al Tribunale di CUNEO, altro giudice.</p>
<h3 align="center">·PQM</h3>
<pre>
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al tribunale di CUNEO. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 7 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2016
</pre>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-2-2016-n-5719/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.5719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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