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	<title>5701 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5701 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5701/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5701</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. G. Ferente (Avv.ti A. Fiorini ed A. D&#8217;Amato) contro il Ministero dell&#8217;Interno (non costituito) e la Questura di Arezzo (Avvocatura dello Stato) sulla competenza del questore del luogo dove sono stati commessi i fatti di reato e sulla illegittimità per indeterminatezza del provvedimento DASPO 1. Giochi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5701/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5701/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> G. Ferente (Avv.ti A. Fiorini ed A. D&#8217;Amato) contro il Ministero dell&#8217;Interno (non costituito) e la Questura di Arezzo (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza del questore del luogo dove sono stati commessi i fatti di reato e sulla illegittimità per indeterminatezza del provvedimento DASPO</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giochi e scommesse &#8211; Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89 &#8211; Competenza del questore del luogo dove sono stati commessi i fatti di reato – Sussiste</p>
<p>2. Giochi e scommesse &#8211; Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89 – Mancata chiara indicazione dei luoghi oggetto di divieto – Indeterminatezza &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di provvedimenti previsti dall&#8217;art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni, conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l&#8217;atipicità delle prescrizioni rispetto alle ordinarie misure di prevenzione esclude l&#8217;applicabilità &#8220;de plano&#8221; della regola di determinazione della competenza dettata dall&#8217;art. 4 l. n. 1423 del 1956. Al contrario, il radicamento della competenza in capo al questore del luogo dove sono stati commessi i fatti di reato (o gli episodi di violenza o le condotte di incitamento alla violenza) trova solidi elementi a sostegno nella circostanza che la misura &#8220;de qua&#8221; è collegata ad una situazione di pericolosità desunta in via esclusiva dai fatti specifici commessi in occasioni di manifestazioni sportive e non dalla complessiva personalità dell&#8217;obbligato</p>
<p>2. Stante il disposto dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni, il quale prevede “il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate”, è illegittimo per indeterminatezza il provvedimento DASPO nella parte in cui si applica a “tutte le manifestazioni sportive ove si disputano incontri di calcio di campionato e coppe nazionali delle serie professionistiche o tornei nazionali od internazionali cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette o la Nazionale italiana di calcio, ossia a competizioni sportive diverse da quelle a cui partecipa la squadra di calcio del Grosseto”</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza del questore del luogo dove sono stati commessi i fatti di reato e sulla illegittimità per indeterminatezza del provvedimento DASPO</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 5071 REG. SENT.<br />
ANNO 2006<br />
n.  640  Reg. Ric.<br />
Anno 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>Sul ricorso 640/2005  proposto da:</p>
<p><b>FERENTE GIACOMO </b> rappresentato e difeso da: FIORINI ANTONIO  D&#8217;AMATO ALESSANDRO<br />
con domicilio eletto in FIRENZE  VIA GIAMBATTISTA VICO N. 32  presso CAVINI SOFIA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>   non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>QUESTURA DI AREZZO</b>   rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in FIRENZE  VIA DEGLI ARAZZIERI 4  presso la sua sede;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento emesso il 4 febbraio 2005 dal Questore della Provincia di Arezzo dottor Bontempi, notificato il 5 febbraio 2005;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 25 ottobre 2006, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti S.Cavini e M.Raugei (avv. Stato);<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e DIRITTO</b></p>
<p>	Considerato che il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio motivato con riferimento a un episodio avvenuto in occasione dell’incontro di calcio “Sangiovannese-Grosseto” del 30 gennaio 2005;<br />	<br />
	Considerato che non è fondata la censura di incompetenza del Questore di Arezzo, alla luce della giurisprudenza più recente secondo cui, in tema di provvedimenti previsti dall&#8217;art. 6 l. n. 401 del 1989 e successive modificazioni, conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l&#8217;atipicità delle prescrizioni rispetto alle ordinarie misure di prevenzione esclude l&#8217;applicabilità &#8220;de plano&#8221; della regola di determinazione della  competenza dettata dall&#8217;art. 4 l. n. 1423 del 1956; al contrario, il radicamento della competenza  in capo al questore del luogo dove sono stati commessi i fatti di reato (o gli episodi di violenza o le condotte di incitamento alla violenza) trova solidi elementi a sostegno nella circostanza che la misura &#8220;de qua&#8221; è collegata ad una situazione di pericolosità desunta in via esclusiva dai fatti specifici commessi in occasioni di manifestazioni sportive e non dalla complessiva personalità dell&#8217;obbligato (Cass. pen., I, 15 giugno 2004, n. 29114; T.A.R. Lombardia, I, 5 febbraio 2004, n. 477; T.A.R. Umbria, 31 agosto 2004, n. 489);<br />	<br />
	Considerato che il provvedimento risulta sufficientemente motivato;<br />	<br />
Visto il decreto 5 febbraio 2005 di perquisizione con contestuale informazione di garanzia del Procuratore della Repubblica;<br />
	Considerato che non è fondata la doglianza di violazione dell&#8217;art. 7 L. n. 241 del 1990, atteso il riferimento alla necessità e urgenza in relazione al caso concreto;<br />	<br />
	Ritenuto che sia fondata la censura di indeterminatezza  delle manifestazioni sportive a cui si riferisce il divieto, essendo previsto dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni, “il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate”;<br />	<br />
	Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba accogliersi in parte e che il provvedimento debba essere annullato nella parte in cui si applica a tutte le manifestazioni sportive ove si disputano incontri di calcio di campionato e coppe nazionali delle serie professionistiche o tornei nazionali od internazionali cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette o la Nazionale italiana di calcio, ossia a competizioni sportive diverse da quelle a cui partecipa la squadra di calcio del Grosseto;<br />	<br />
	Ritenuto che, attesa la reciproca soccombenza, le spese debbano dichiararsi compensate tra le parti;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie parzialmente il ricorso e annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui si applica a competizioni sportive diverse da quelle a cui partecipa la squadra di calcio del Grosseto.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze il 25 ottobre 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giovanni Vacirca                    Presidente, est.<br />
Andrea Migliozzi                    Consigliere<br />
Eleonora Di Santo                   Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 NOVEMBRE 2006<br />
Firenze, lì 6 NOVEMBRE 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-11-2006-n-5701/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2006 n.5701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2004 n.5701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-8-11-2004-n-5701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-8-11-2004-n-5701/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2004 n.5701</a></p>
<p>Pres. RIGGIO, Est. BELLUCCI Sweden Diagnostics s.r.l. (Avv.ti R. Monatti e B. Amadio) c/ Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Mialno (Avv. A. Colombo) e Medical Systems s.p.a. (Avv.ti R. Damonte e Q. Lombardo) nella gara d&#8217;appalto va tutelata la par condicio anche nella fase di rilancio delle offerte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-8-11-2004-n-5701/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2004 n.5701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-8-11-2004-n-5701/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2004 n.5701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. RIGGIO, Est. BELLUCCI<br /> Sweden Diagnostics s.r.l. (Avv.ti R. Monatti e B. Amadio) c/ Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Mialno (Avv. A. Colombo) e Medical Systems s.p.a. (Avv.ti R. Damonte e Q. Lombardo)</span></p>
<hr />
<p>nella gara d&#8217;appalto va tutelata la par condicio anche nella fase di rilancio delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara &#8211;  Partecipazione alla gara – Acquiescenza della lex specialis – E’ esclusa &#8211; Motivi</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Offerte di gara &#8211;  Rilancio delle offerte economiche in busta chiusa – Rispetto del principio di imparzialità e parità di trattamento – Sussiste<br />
3. Contratti della P.A. – Offerte di gara &#8211;  Rilancio delle offerte economiche – Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Disciplina</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gare &#8211; Offerte di gara – Anomalia di una componente del corrispettivo proposto – Valutazione complessiva dell’offerta – E’ necessaria</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La partecipazione alla gara non costituisce acquiescenza al capitolato ed alla lettera di invito, in quanto né il capitolato, né la lex specialis della procedura concorsuale sono immediatamente lesivi al momento della presentazione dell’offerta, fatto salvo il diverso caso della previsione di clausole c.d. escludenti.</p>
<p>2. Tutta la procedura di gara, ivi compresa quella del rilancio delle offerte, deve essere governata dal principio della parità di trattamento degli offerenti : la tutela della par condicio è compiutamente assicurata imponendo, anche nella fase del rilancio, che le offerte siano presentate in busta chiusa, e non mediante interpelli, in successione tra loro, sia pure in seduta segreta.</p>
<p>3. La gara migliorativa presuppone, per sua natura, la conoscenza della precedenti offerte (sia economiche che tecniche) : non può dirsi, quindi, che la fase di rilancio collida con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p>4. La valutazione di attendibilità dell’offerta non va condotta con esclusivo riferimento alle singole voci, in quanto occorre sempre verificare la loro incidenza sull’offerta nel suo insieme: l’accertata anomalia di una determinata componente del corrispettivo proposto non significa, dunque, che sia necessariamente inattendibile l’offerta complessiva.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/11/1806/d">nota dell&#8217;Avv. Lorella Fumarola</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5624_5624.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-8-11-2004-n-5701/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2004 n.5701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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