<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>570 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/570/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/570/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 11:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>570 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/570/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.570</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-570/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-570/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.570</a></p>
<p>Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giampaolo Raia, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giancarlo Perone in Roma, via Gramsci, 20, contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-570/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-570/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.570</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giampaolo Raia, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giancarlo Perone in Roma, via Gramsci, 20, contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12)</span></p>
<hr />
<p>Sul nesso causale fra patologie e attività  lavorativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Pubblico impiego &#8211; infermità  causa di servizio &#8211; giudizio tecnico &#8211;  tale &#8211; sindacabilità  del G.A. &#8211;  limitata.<br />  <br /> 2.- Pubblico impiego &#8211; Soprintendente della Polizia penitenziaria &#8211; impatto emotivo di fatti traumatici (nel caso di specie, suicidio di detenuti) &#8211; rilevanza causale sulla patologia contratta &#8211; va esclusa.<br />  </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La dipendenza dell&#8217;infermità  da causa di servizio si sostanzia in un giudizio tecnico, censurabile in sede di legittimità  solo per eventuali errori di fatto, ovvero per illogicità  o contraddizioni.</em><br />  <br /> <em>2. Pur se rilevante, non  bastevole a ritenere la dipendenza di una patologia rispetto alla prestazione lavorativa, l&#8217;impatto emotivo di eventi di indubbia drammaticità  quali quelli descritti negli atti di causa (ad esempio assistere a suicidi di detenuti).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 18/01/2021<br />  </p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 6920 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giampaolo Raia, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giancarlo Perone in Roma, via Gramsci, 20,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero della giustizia, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia riscontratagli.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l&#8217;art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, il Cons. Antonella Manzione.<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. L&#8217;appellante, già  ricorrente in primo grado, all&#8217;epoca dei fatti vice-sovrintendente della Polizia penitenziaria, in data 7 aprile 2007 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità  di-OMISSIS-. Il 3 ottobre 2007  stato sottoposto a visita presso la Commissione medica ospedaliera di Taranto, che riscontrava l&#8217;infermità  lamentata e gli riconosceva una menomazione all&#8217;integrità  fisica ascrivibile alla Tabella A-6^ categoria, -OMISSIS-, annessa al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Gli atti sono quindi passati all&#8217;esame del Comitato per la verifica delle cause di servizio, il quale -nella seduta del 23 aprile 2008- ha espresso motivatamente il parere che l&#8217;infermità  in questione non sia dipendente da causa di servizio, confermandolo anche all&#8217;esito del riesame richiesto dall&#8217;interessato (2 aprile 2009).<br /> Il Direttore generale del personale e della formazione (Area della Previdenza) del Dipartimento dell&#8217;Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, con il decreto in data 3 settembre 2009, oggetto dell&#8217;odierna impugnazione, ha recepito i pareri del Comitato e respinto la domanda.<br /> Con il ricorso di primo grado n.r.g. -OMISSIS-, proposto al T.A.R. per la Calabria, l&#8217;interessato ha impugnato il diniego, chiedendone l&#8217;annullamento, con contestuale accertamento del diritto all&#8217;equo indennizzo.<br /> Il T.A.R. adito ha respinto il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS-. La medesima sentenza ha inoltre dichiarato irricevibile perchè tardiva la doglianza pure proposta avverso la nota del 23 novembre 2011, con la quale l&#8217;Amministrazione ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte durante l&#8217;aspettativa speciale <em>ex</em> art. 12 del d.P.R. n. 170/1007, non essendo stato impugnato nei termini il sotteso decreto del 2 marzo 2010, notificato il 29 marzo 2010, in base al quale il ricorrente risultava debitore della somma di euro -OMISSIS-.<br /> 4. Con l&#8217;appello indicato in epigrafe, l&#8217;interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza del T.A.R., il ricorso di primo grado sia accolto, limitando le censure al contenuto del decreto del 3 settembre 2009.<br /> L&#8217;Amministrazione si  costituita per resistere all&#8217;appello, depositando la documentazione inerente il procedimento in data 7 settembre 2020. L&#8217;appellante, a sua volta, con note d&#8217;udienza del 19 novembre 2020, anche alla luce della documentazione di controparte, ha insistito nella propria prospettazione, richiamando nello specifico il punto 6 dell&#8217;appello, laddove evidenzia, peraltro in maniera sintetica e generica, l&#8217;avvenuto svolgimento di attività  lavorativa particolarmente impegnativa e logorante dal punto di vista sia fisico che psichico, tale da far affermare «<em>con un apprezzabile grado di probabilità </em>», ma nessuna evidenza scientifica, l&#8217;incidenza quale causa o concausa della patologia riscontrata.<br /> 5.Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2020, svoltasi con modalità  da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, la causa  stata trattenuta in decisione.<br />  <br /> DIRITTO<br /> 6. L&#8217;appello risulta infondato e va respinto.<br /> 7. Il Collegio osserva innanzi tutto che l&#8217;appellante non ha dedotto avverso gli atti impugnati violazioni di legge o vizi di forma o di procedura, nè con riferimento al procedimento amministrativo conclusosi con il decreto direttoriale, nè con riferimento al giudizio di primo grado.<br /> La contestazione riguarda essenzialmente il merito dei pareri negativi espressi dal Comitato per la verifica delle cause di servizio, circa la dipendenza dell&#8217;infermità  da causa di servizio, che sarebbero stati acriticamente avallati (&#8220;pilatescamente&#8221;, secondo la colorita ricostruzione di parte) dal primo giudice. Peraltro, trattandosi di un giudizio tecnico, esso  censurabile in sede di legittimità  solo per eventuali errori di fatto, ovvero per illogicità  o contraddizioni (cfr.<em>ex multis</em> Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4049; <em>id</em>., 23 ottobre 2020, n. 6405). Vizi di questo genere nella fattispecie non sono ravvisabili in concreto.<br /> Ed invero, la motivazione del parere del Comitato, benchè sintetica, risulta esauriente e persuasiva.<br /> Essa consiste in una breve descrizione della causa cui ricondurre la patologia (&#8220;<em>-OMISSIS-da -OMISSIS&#8211;OMISSIS-</em>&#8220;), precisando ulteriormente che l&#8217;-OMISSIS-vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale e concludere che essa nel caso di specie non  collegabile all&#8217;attività  lavorativa.<br /> In altre parole, dalla motivazione del parere &#8211; vincolante ai sensi dell&#8217;art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001 &#8211; emerge che il Comitato ha inteso escludere la causa di servizio non solo limitatamente alla fattispecie concreta, per considerazioni di fatto attinenti alla stessa, stante che i &#8220;-OMISSIS-&#8221; alla base del -OMISSIS-nella generalità  dei casi  da correlare a fattori vari, anche costituzionali, come tali non in rapporto con l&#8217;attività  lavorativa (quale che sia) svolta dal soggetto. Rileva il Collegio come non risulti provata peraltro la sottoposizione ad una situazione di stress aggiuntivo e logorante oltre la fisiologia riveniente dalle innegabili difficoltà  intrinseche alla tipologia di servizio espletato, sicchè sul punto il Comitato ha escluso la sussistenza di &#8220;<em>specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante</em>&#8220;. Ciò non significa affatto disconoscere la rilevanza dell&#8217;impatto emotivo di eventi di indubbia drammaticità  quali quelli genericamente descritti nell&#8217;atto di appello (ad esempio assistere a suicidi di detenuti), bensì rilevare la mancata individuazione di &#8220;specifiche&#8221; e circostanziate situazioni aggiuntive tali da aver potuto determinare la patologia riscontrata, per contro ricondotta a fattori causali analiticamente descritti secondo le comuni risultanze scientifiche.<br /> 8. In conclusione, l&#8217;appello va respinto.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-<em>septies</em> del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell&#8217;appellante.<br /> Così deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Antonella Manzione, Consigliere, Estensore<br /> Carla Ciuffetti, Consigliere.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-570/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2018 n.570</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-1-2018-n-570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-1-2018-n-570/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-1-2018-n-570/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2018 n.570</a></p>
<p>Pres. Balucani/Est. Pescatore Sulla legittimazione ad impugnare gli atti di gara Contratti P.A. – Gara – Impresa – Esclusione – Atti di gara – Impugnativa – Esclusione – Ragioni     È inammissibile, per difetto di legittimazione, l’impugnativa dagli atti di gara dell’impresa che sia stata legittimamente esclusa. In effetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-1-2018-n-570/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2018 n.570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-1-2018-n-570/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2018 n.570</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Balucani/Est. Pescatore</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimazione ad impugnare gli atti di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Gara – Impresa – Esclusione – Atti di gara – Impugnativa – Esclusione – Ragioni  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">È inammissibile, per difetto di legittimazione, l’impugnativa dagli atti di gara dell’impresa che sia stata legittimamente esclusa. In effetti tale soggetto, per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo a partecipare alla gara, ma anche a contestare gli esiti e la legittimità della scansioni procedimentali, dovendo il suo interesse protetto essere qualificato quale interesse di “mero fatto”, non dissimile da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo ad impugnarne gli atti. In particolare, per poter delibare la carenza di legittimazione, rileva ogni forma di estromissione dalla gara, anche se disposta in fasi successive all’atto iniziale di ammissione, ma comunque deputate, seppure solo in senso logico, all&#8217;accertamento della regolare partecipazione del concorrente, anche sotto il profilo dei requisiti oggettivi dell’offerta.<br />  <br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 26/01/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00570/2018REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06801/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong></div>
<p> ha pronunciato la presente  </p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 6801 del 2017, proposto da: <br /> Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo 18;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Azienda Sanitaria Locale N. 1 Avezzano &#8211; Sulmona &#8211; L&#8217;Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35/B; <br /> Europa Multiservice S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Ortenzi, Marcello Pacifico, Giulio Cerceo, Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni N. 3;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p> Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenza Di Martino e Matilde Tariciotti, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Pompeo Magno N. 7;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p> della sentenza del T.A.R. Abruzzo, sede dell’Aquila, n. 247/2017, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di lavanolo e sistemi antidecubito, per il fabbisogno della A.S.L. per un periodo di quattro anni, rinnovabile per ulteriori quattro anni;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Servizi Ospedalieri S.p.A., dell’Azienda Sanitaria Locale N. 1 Avezzano &#8211; Sulmona &#8211; L&#8217;Aquila e della Europa Multiservice S.r.l.;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Giuliano Di Pardo, Roberto Colagrande, Giulio Cerceo, Massimo Ortenzi, Michele Rosario Luca Lioi, Vincenza Di Martino e Matilde Tariciotti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>   </p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p> 1. Con ricorso intentato innanzi al Tar Abruzzo la Hospital Service S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento, conosciuto il 30.9.2016, con cui è stata esclusa dalla procedura di gara indetta dalla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila – avente ad oggetto l’affidamento del servizio di lavanolo e sistemi antidecupito, divisa in due lotti e di durata quadriennale rinnovabile. Unitamente all’atto di esclusione, sono stati impugnati l’atto di indizione della gara, il disciplinare, il capitolato tecnico e i relativi allegati, il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice e tutti i verbali di gara.<br /> L’esclusione è derivata dal conseguimento da parte della ricorrente di un punteggio di 25,57/60,00, inferiore alla soglia di sbarramento (di punti 31) prevista dal disciplinare (al punto 7.3 &#8211; pag. 14) per il lotto n. 1.<br /> Per effetto di altre esclusione, sono rimaste in gara solamente la Servizi Ospedalieri e la Europa Multiservice.<br /> 2. A fondamento dell’impugnativa, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: A) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006 e del Dpr n. 207 del 2010, in quanto risulterebbe incongruo il punteggio conferito alla sua offerta tecnica dalla commissione rispetto alle soluzioni pregevoli e ai prodotti apprezzabili proposti; B) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006 e del Dpr n. 207 del 2010, in quanto la Servizi Ospedalieri non avrebbe dovuto essere ammessa alla procedura, non avendo l’amministratore della stessa dichiarato di aver riportato condanne penali; C) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006, del Dpr n. 207 del 2010 e della legge n. 241 del 1990, in quanto sarebbe illogico che la prima graduata sia una società di pochi dipendenti e con un fatturato non elevato; D) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006 e del Dpr n. 207 del 2010, in quanto la Stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la congruità delle offerte delle società rimaste in gara, con riferimento agli oneri per la sicurezza; E) in via subordinata, ai fini dell’annullamento dell’intera procedura di gara, violazione del d.lgs. n. 163 del 2006, del dl n. 66 del 2014, del dl n. 95 del 2012, della l.r. n. 25 del 2000, in quanto la procedura di gara non è stata autorizzazione dalla Regione Abruzzo; F) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006 e del Dpr n. 207 del 2010, in quanto l’ing. Andreassi, membro della commissione giudicatrice, avrebbe partecipato attivamente alle attività istruttorie afferenti la medesima gara. Inoltre i commissari non sarebbero esperti del settore di riferimento; G) violazione degli artt. 1, 2, 66, 67 e 70 del d.lgs. n. 163 del 2006 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto il disciplinare di gara e l’allegato L indicano diversi elementi sulla cui base andava redatta la relazione tecnica.<br /> 3. Con successivi motivi aggiunti, depositati il 21.12.2016, l’impugnativa è stata estesa nei confronti dell’aggiudicazione disposta in favore di Europa Multiservice, con delibera n. 1868 del 2016.<br /> A tal fine, la ricorrente ha dedotto: A) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006, del Dpr n. 207 del 2010, della lex specialis, difetto di istruttoria e illogicità, sostanzialmente contestando la legittimità della valutazione svolta dalla commissione giudicatrice in merito alle offerte tecniche presentate, in quanto elusive dei principi di proporzionalità, progressività nell’attribuzione dei punteggi, di motivazione, con riferimento al criterio sub a), b), c), d), e), 2a), 2b), 2c) e 2d); B) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006, della direttiva 2004/18 CE, della lex specialis, difetto di istruttoria e illogicità, violazione dei principi in tema di verbalizzazione, in quanto la commissione giudicatrice non avrebbe verbalizzato le 15 sedute svoltesi per la valutazione delle offerte tecniche.<br /> 4. Infine, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 24.2.2017, la Hospital Service S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i medesimi atti già gravati con il ricorso principale, deducendo ulteriori censure alla luce dell’accesso anche delle offerte tecniche presentate dalla Europa Multiservice S.r.l. e dalla Servizi Ospedalieri S.p.a..<br /> A tal fine, la ricorrente ha dedotto: A) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006, del Dpr n. 207 del 2010, della lex specialis, difetto di istruttoria e illogicità dei giudizi e dei punteggi, in quanto la Europa Multiservice non avrebbe offerto le fodere e le lenzuola per la pediatria e le culle in tre fantasie come richiesto dall’allegato A1 del capitolato, non avrebbe corredato l’offerta della coperta invernale con il certificato ministeriale attestante il superamento del test dei fumi Airbus ATS, non avrebbe presentato l’illustrazione fotografica, in almeno 7 colori, delle divise del personale, non avrebbe proposto una casacca con colletto per gli allievi operatori, per numerosi articoli di biancheria non avrebbe dimostrato l’impiego di materiali ipoallergenici e antitossici, avrebbe presentato diversi articoli non conformi alle caratteristiche obbligatorie, avrebbe offerto un sistema di gestione informatico non conforme, non garantendo la tracciabilità in uso, in guardaroba e in lavanderia; B) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006, del Dpr n. 207 del 2010, della lex specialis, difetto di istruttoria e illogicità dei giudizi e dei punteggi, in quanto la Servizi Ospedalieri non avrebbe presentato l’illustrazione fotografica, in almeno 7 colori, delle divise del personale, per numerosi articoli di biancheria non avrebbe dimostrato l’impiego di materiali ipoallergenici e antitossici, non avrebbe corredato l’offerta della coperta invernale con il certificato ministeriale attestante il superamento del test dei fumi Airbus ATS.<br /> 5. Stante tale articolata proposizione di motivi di doglianza, la ricorrente ha quindi invocato in primis l’annullamento dell’atto di esclusione dal prosieguo della procedura per mancato raggiungimento del punteggio minimo qualità, e quindi la riammissione in gara ed il risarcimento del danno; in subordine, l’annullamento della procedura selettiva.<br /> 6. Si sono costituite in giudizio la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e la Europa Multiservice S.r.l., eccependo l’inammissibilità del ricorso e insistendo, nel merito, per la sua infondatezza.<br /> 7. Il Tar Abruzzo, con la sentenza n. 247/2017, ha respinto il primo dei motivi aggiunti, inteso a contestare la differenza di punteggio attribuita all’offerta della ricorrente rispetto alle altre due concorrenti ; e, per il resto, ha dichiarato tutte le ulteriori censure &#8211; avverso l’ammissione dell’aggiudicataria e della seconda graduata, nonché avverso lo svolgimento della gara &#8211; inammissibili per difetto di legittimazione ad agire della Hospital Service, in quanto l’assenza di un legittimo titolo di partecipazione alla gara ha privato la concorrente del diritto a contestarne gli esiti.<br /> 8. Avverso la sentenza di primo grado, la ricorrente deduce le seguenti censure.<br /> 8.1. Con primo motivo, la Hospital Service lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto avverso la nomina della commissione giudicatrice sotto il duplice profilo: <em>i</em>) della incompatibilità del commissario Ing. Andreassi; <em>ii</em>) della incompetenza degli altri commissari.<br /> Ciò in quanto la formazione ab origine illegittima della commissione avrebbe invero legittimato l’appellante ad azionare l’interesse, strumentale, all’annullamento integrale della procedura, al fine di conseguirne la re-indizione; ed il vizio dedotto sarebbe stato idoneo a travolgere sin dall’inizio ogni attività svolta dalla commissione e avrebbe quindi avuto un impatto sulla valutazione delle offerte tecniche e, dunque, sulla sua ammissione al prosieguo della gara e sulla sua legittimazione a censurarne lo svolgimento.<br /> 8.2. Con secondo motivo di appello Hospital Service contesta la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto e dichiarato inammissibili le doglianze avanzate in primo grado avverso l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione alle offerte in gara.<br /> 8.3. Sulla scorta dei predetti due motivi di appello, Hospital Service ripropone (da pag. 10 a pag. 39) i motivi non esaminati dal TAR Abruzzo, sia finalizzati all’annullamento integrale della gara, sia articolati per contestare i giudizi espressi dalla Commissione al fine di escludere l’appellante, sia infine proposti avverso l’ammissione della seconda classificata Servizi Ospedalieri nonché dell’aggiudicataria Europa Multiservice.<br /> 9. Si sono costituite in giudizio la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, e la Europa Multiservice S.r.l., replicando alle deduzioni avversarie, eccependone l’inammissibilità sotto svariati profili e chiedendone la reiezione.<br /> Si è costituita altresì la Servizi Ospedalieri S.p.a., la quale ha svolto deduzioni adesive a quelle della parte ricorrente in relazione ad una serie di motivi da essa condivisi e dedotti nel separato giudizio R.G. 6256/2017, intesi alla caducazione integrale della procedura.<br /> Ha invece argomentato in replica ai motivi concernenti l’asserita erronea valutazione della sua offerta e l’illegittima sua ammissione alla gara.<br /> 10. Espletato lo scambio di memori e repliche, la causa è stata assunta in decisione all’esito dell’udienza pubblica di discussione del 18.1.2018. </p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p> 1. Ragioni di ordine logico impongono la disamina in via prioritaria del secondo motivo di appello, inteso a rimuovere il provvedimento di esclusione e quindi la causa originante la carenza di legittimazione ad agire.<br /> 1.1. Il motivo è infondato. Sotto un primo profilo, esso si articola in censure generiche e formali indirizzate nei confronti della sentenza impugnata, prive, tuttavia, di specifici elementi di contestazione &#8211; pure prescritti dall’art. 101 c.p.a. &#8211; volti a incrinare il percorso argomentativo e logico-giuridico seguito dai giudici di prime cure.<br /> 1.2. Ad una premessa introduttiva intesa semplicemente a denunciare (ma senza approfondire) l’erroneità della sentenza appellata, fa infatti seguito una riproposizione di tutti i motivi di ricorsi illustrati in primo grado e non esaminati dal TAR.<br /> 1.3. Si consideri, tuttavia, che la sentenza di primo grado, dopo una preliminare enunciazione dei limiti entro i quali può essere condotto il sindacato giurisdizionale su atti esplicativi di discrezionalità tecnica, ha affrontato la disamina delle doglianze avanzate osservando, con considerazioni da questo Collegio condivise, che:<br /> &#8211; per ogni elemento di valutazione contestato, la Hospital Service si era limitata a riprodurre un confronto tra la propria relazione tecnica e quella dell’aggiudicataria e della seconda graduata, sostenendo l’erroneità e l’illogicità del giudizio tecnico della commissione;<br /> &#8211; nondimeno, come risultava invece dall’allegato al verbale n. 2, la commissione aveva adeguatamente e sufficientemente motivato il proprio giudizio tecnico, enucleando le ragioni di apprezzamento positivo dell’offerta della Europa Multiservice e della Servizi Ospedalieri e le ragioni di minor valorizzazione dell’offerta della ricorrente, con riferimento ai singoli criteri e sub criteri;<br /> &#8211; rispetto a questo motivato giudizio, le censure formulate non avevano evidenziato profili né di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, né di errore di fatto: con riferimento ai diversi criteri e sub criteri analiticamente considerati, infatti, il giudizio della commissione giudicatrice trovava rispondenza in precisi elementi della relazione tecnica della Europa Multiservice, di cui era stata adeguatamente e sufficientemente motivata la valutazione in termini positivi. Per contro, dall’esame della relazione tecnica della Hospital Service non risultavano elementi tali da far ritenere che la valutazione della commissione si fosse fondata su presupposti fattuali erronei;<br /> &#8211; la ricorrente aveva dunque preteso di sostituire il proprio giudizio tecnico a quello espresso dalla commissione giudicatrice, sollecitando al Giudice, in modo non ammissibile, un nuovo esame delle offerte tecniche in gara.<br /> 1.4. Come già esposto, la parte appellante non si è premurata di sottoporre a puntuale critica l’ordito argomentativo che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso.<br /> Al contrario, Hospital Service si è limitata ad evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dal TAR, il ricorso di primo grado conteneva la rappresentazione di molteplici profili di illogicità, nonché di assoluta carenza di proporzionalità e disparità di trattamento; di tali profili si fa accenno nel motivo di appello, rinviando ogni approfondimento alla successiva riproposizione delle corrispondenti doglianze di primo grado.<br /> 1.5. Tale modalità di formulazione del motivo di appello risulta evidentemente inammissibile, dal momento che nel giudizio amministrativo costituisce specifico onere dell’appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata; ed infatti, l’appello al Consiglio di Stato non si può limitare a una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal Giudice di primo grado, ma deve contenere una critica obiettiva ai capi di sentenza appellati; la mera riproposizione è ammessa solo se il Giudice di primo grado non abbia esaminato i motivi o li abbia disattesi con argomenti palesemente inconferenti, ma in questo caso il ricorrente deve comunque contestare la mancanza o la non pertinenza della motivazione (Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.2017, n. 2882; Id., sez. V, 12.6.2017 n. 2839; Id., Sez. VI, 5.4.2017, n. 1589; Id., Sez. IV, 27.1.2017, n. 337; Id., Sez. VI, 23.6.2016, n. 2782).<br /> 1.6. L’unica più circostanziata contestazione alla sentenza di primo grado fa riferimento al fatto che la stessa attesta una corrispondenza tra il giudizio della Commissione e la relazione tecnica allegata dalla Europa Multiservice S.r.l., mentre di analoga corrispondenza non fa menzione con riguardo alla Servizi Ospedalieri S.p.a..<br /> 1.7. Si tratta, tuttavia, di rilievo inconferente, in quanto non si dimostra da parte dell’appellante che tale corrispondenza difetterebbe.<br /> 1.8. Peraltro, la censura, facendo esclusivo riferimento alla posizione della seconda graduata, senza toccare la posizione della prima graduata, non appare in grado di incrinare la complessiva tenuta logica della comparazione effettuata dalla commissione.<br /> 1.9. Ancora, l’argomentazione della parte appellante non tiene conto del tenore complessivo della motivazione svolta sul punto in sentenza, la quale dà atto che la commissione ha adeguatamente e sufficientemente giustificato il proprio giudizio tecnico &#8211; con riferimento ai singoli criteri e sub criteri &#8211; enucleando le ragioni di apprezzamento positivo sia dell’offerta della Europa Multiservice, sia dell’offerta della Servizi Ospedalieri, e le ragioni di minor valorizzazione dell’offerta della ricorrente. Dunque, la pronuncia di primo grado attesta una comparazione espletata attraverso un ponderato raffronto esteso a tutte le offerte delle tre menzionate concorrenti, le cui risultanze sono confluite nei giudizi analitici contenuti nell’allegato al verbale n. 2.<br /> 1.10. Infine, anche se esaminata nel merito la censura risulta infondata, in quanto dalla disamina della relazione tecnica della Servizi Ospedalieri non risultano elementi tali da far ritenere che la valutazione della commissione si sia fondata su erronei presupposti fattuali.<br /> 1.11. Più in generale, con riferimento ai plurimi profili di censura intesi a contestare i punteggi attribuiti alla Commissione, occorre osservare che la consistenza dei rilievi formulati non è tale da evidenziare un palese e manifesto travisamento dei fatti, ovvero un’arbitraria e manifesta illogicità e irrazionalità, trattandosi piuttosto di spunti finalizzati ad una riconsiderazione e valorizzazione di singoli elementi contenutistici, argomentati per giungere a conclusioni diverse da quelle espresse dalla Commissione.<br /> Si tratta peraltro di censure prospettate secondo un metodo parcellizzato, che orienta la rivisitazione dei giudizi attraverso l’estrapolazione di elementi parziali e non coincidenti con i criteri di giudizio previsti nel disciplinare, intesi nella loro complessiva portata.<br /> 1.12. Per l’insieme delle considerazioni esposte, il secondo motivo di appello non può essere accolto.<br /> 2. Ne consegue che anche le ulteriori censure non possono trovare accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.<br /> 2.1. Innanzitutto, la prospettazione di parte appellante presuppone un inammissibile rovesciamento dell’ordine di trattazione dei motivi di censura come dedotti in primo grado, in forza del quale si pretende di anteporre alle altre censure, la doglianza preordinata all’annullamento dell’intera procedura di gara (e riferita in particolare alla composizione della Commissione), che nel ricorso di primo grado era invece posposta e subordinata rispetto alle censure riferite al provvedimento di esclusione.<br /> 2.2. Tale intendimento si pone in contrasto con il principio che fa obbligo al Giudice di rispettare l’ordine di graduazione dei motivi di gravame individuato dalla stessa parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015).<br /> 2.3. Attenendosi a tale canone procedurale, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha esaminato e delibato, in via prioritaria, il primo motivo di censura prospettato dalla Hospital Service S.r.l. (come integrato con la proposizione dei motivi aggiunti), riguardante l’asserita illegittima esclusione della predetta società dalla gara per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, posponendo ad esso le censure formulate contro l’ammissione dell’aggiudicataria e della seconda graduata, nonché quelle volte a comportare l’intera caducazione della procedura di gara.<br /> 2.4. D’altra parte, ponendosi l’esclusione come causa della perdita della legittimazione ad agire in giudizio, una ragione di ordine logico impone come prioritaria la contestazione dell’atto di esclusione, solo da essa potendo il ricorrente conseguire quel titolo giuridico di legittimazione all’azione (derivante da una valida partecipazione alla gara), in difetto del quale ogni altra doglianza non potrebbe essere avanzata.<br /> 2.5. La giurisprudenza è infatti ferma nel ritenere che, nel caso in cui l&#8217;amministrazione abbia escluso dalla gara il concorrente, questi non abbia la legittimazione ad impugnare gli atti di gara, a meno che non ottenga una pronuncia di accertamento della illegittimità dell&#8217;esclusione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2011).<br /> 2.6. Similmente, anche l&#8217;interesse strumentale alla caducazione e riedizione della gara può assumere rilievo solo dopo il positivo riscontro della legittimazione al ricorso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2011).<br /> 3. Va peraltro respinta la tesi secondo la quale, essendo la Hospital Service S.r.l., al momento della nomina della Commissione di gara, un legittimo concorrente all’incanto, per ciò stesso essa può vantare la titolarità della legittimazione e dell’interesse, anche strumentale, ad agire in giudizio.<br /> 3.1. In dissenso da tale argomentazione e in aggiunta a quanto già esposto, occorre innanzitutto osservare che la legittimazione al ricorso va valutata all’atto della proposizione dell’azione, e a quell’epoca l’esclusione della ricorrente dalla gara era già intervenuta.<br /> 3.2. In secondo luogo, deve ribadirsi che nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici, è carente di legittimazione ad agire il soggetto che non abbia mai partecipato alla gara, o che vi abbia partecipato ma che ne sia stato correttamente escluso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2014).<br /> 3.3. Ciò posto, per poter delibare la carenza di legittimazione, rileva ogni forma di estromissione dalla gara, anche se disposta in fasi successive all’atto iniziale di ammissione, ma comunque deputate (anche solo in senso logico) all&#8217;accertamento della regolare partecipazione del concorrente, anche sotto il profilo dei requisiti oggettivi dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2014).<br /> 3.4. Sulla base di tale impostazione è stata esclusa la legittimazione ad agire di imprese escluse per inidoneità della offerta tecnica (Cons. Stato, sez. IV, n. 57/1986, richiamata da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2011), ipotesi alla quale può essere equiparata quella dell’impresa esclusa per mancato superamento della soglia di punteggio minimo attribuibile all’offerta tecnica medesima (cfr., in termini, Cons. Stato, 2852/2017).<br /> 3.5. Non vi è dunque margine, sotto questo aspetto, per differenziare tra le cause di esclusione, e in particolare tra quelle derivanti da carenze delle condizioni soggettive e quelle originate da altre cause &#8211; quali le carenze oggettive dell&#8217;offerta &#8211; poiché anche nel caso in cui l&#8217;atto di ammissione alla gara sia viziato per ragioni oggettive, riguardanti l&#8217;offerta in sé considerata, resta fermo il difetto di legittimazione del ricorrente principale (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2011).<br /> 3.6. Solo a valle della verifica sui titoli di partecipazione alla gara &#8211; così complessivamente intesi &#8211; si collocano quelle ulteriori valutazioni (finalizzate alla attribuzione di punteggi piuttosto che alla verifica dell’anomalia) che non incidono sulla legittimazione ad agire, in quanto presuppongono il superamento di ogni questione inerente la regolare presenza dell&#8217;impresa (o della sua offerta) nella gara (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2014).<br /> 3.7. Tornando ai rilievi svolti dalla parte appellante, occorre dunque ribadire che la sua mera partecipazione “di fatto” alla gara &#8211; derivante da una inziale ammissione poi superata da un provvedimento di esclusione &#8211; non è sufficiente ad attribuirle la legittimazione al ricorso, atteso che detta situazione legittimante deriva da una qualificazione di carattere normativo che postula il positivo esito del sindacato della ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva.<br /> 3.8. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di legittimazione, l’impugnativa dell’impresa, quale è l’appellante, che sia stata legittimamente esclusa dalla gara, dato che tale soggetto, per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo a partecipare alla gara, ma anche a contestare gli esiti e la legittimità della scansioni procedimentali, dovendo il suo interesse protetto essere qualificato quale interesse di “mero fatto”, non dissimile da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo ad impugnarne gli atti (cfr., in particolare, Cons. Stato, sez. IV, n. 4180/2016; n. 3688/2016 e n. 1560/2016).<br /> 4. Per quanto esposto, deve ritenersi che la sentenza appellata meriti conferma e che debbano essere respinti, per le ragioni illustrate, tutti i motivi di impugnazione dedotti in appello.<br /> 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br /> lo respinge.<br /> Condanna la parte appellante a rifondere in favore delle parti resistenti costituite le spese di lite che liquida per ciascuna di esse in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Lanfranco Balucani, Presidente<br /> Umberto Realfonzo, Consigliere<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore<br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-1-2018-n-570/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2018 n.570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/4/2012 n.570</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-4-2012-n-570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-4-2012-n-570/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-4-2012-n-570/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/4/2012 n.570</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza di demolizione opere difformi emessa da un Comune se sussiste il presupposto del periculum in mora, atteso che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata comporterebbe la demolizione dell’intera costruzione, compresa la parte di essa conforme alla disciplina urbanistica; inoltre la valutazione dei contrapposti interessi suggerisce di approfondire l’esame del merito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-4-2012-n-570/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/4/2012 n.570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-4-2012-n-570/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/4/2012 n.570</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza di demolizione opere difformi emessa da un Comune se sussiste il presupposto del periculum in mora, atteso che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata comporterebbe la demolizione dell’intera costruzione, compresa la parte di essa conforme alla disciplina urbanistica; inoltre la valutazione dei contrapposti interessi suggerisce di approfondire l’esame del merito in sede di pubblica udienza, sospendendo nelle more il provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00570/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00724/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 724 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Giovanna Anny Locatelli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Luca Formilan, con domicilio eletto presso Vittorio Angiolini in Milano, via Chiossetto, 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Corbetta</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Provincia di Milano</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza di demolizione opere difformi del Comune di Corbetta n. 1 del 25 gennaio 2012.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 il dott. Gaia Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, sussiste il presupposto del periculum in mora, atteso che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata comporterebbe la demolizione dell’intera costruzione, compresa la parte di essa conforme alla disciplina urbanistica;<br />	<br />
considerato che, la valutazione dei contrapposti interessi, suggerisce di approfondire l’esame del merito in sede di pubblica udienza, sospendendo nelle more il provvedimento impugnato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 25 ottobre 2012 ore di rito.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Giovanni Zucchini, Primo Referendario<br />	<br />
Gaia Palmieri, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 24/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-4-2012-n-570/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/4/2012 n.570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.570</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-570/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-570/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.570</a></p>
<p>Va accolta la domanda di sospensione avverso il provvedimento con cui il Comune esprime diniego all’apertura di un centro estetico per destinazione d’uso diversa, se l’area in cui ricade l’immobile ove si intende iniziare detta attività, è urbanisticamente indifferente, prevedendo artigianato di servizio o commerciale. E’ infatti nella facoltà del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-570/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-570/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.570</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda di sospensione avverso il provvedimento con cui il Comune esprime diniego all’apertura di un centro estetico per destinazione d’uso diversa, se l’area in cui ricade l’immobile ove si intende iniziare detta attività, è  urbanisticamente indifferente, prevedendo artigianato di servizio o commerciale. E’ infatti nella facoltà del proprietario consentire l’esercizio dell’una o dell’altra attività nei locali senza che il Comune possa imporre di provvedere con D.I.A. al mutamento di destinazione (nel caso specifico, si trattava di una sospensiva esecutiva di precedente comando cautelare emesso ai fini del riesame dell’affare). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:   570/2007<br />Registro Generale:	1916/2006 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente, relatore<br />
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.<br />STEFANO TOSCHEI Cons.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 1916/2006  proposto da:<br />
<b>SOC. FAGUS S.A.S. DI RICCARDO FRASSI &#038; C. </b><br />
rappresentato e difeso da:AZZENA ALBERTO e COLOMBINI NICOLAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PISA </b><br />
rappresentato e difeso da:LAZZERI GLORIA, GIGLIOTTI GIUSEPPINA e CAPONI SUSANNAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DUCA D&#8217;AOSTA 2presso FERRARONI GRAZIELLA<br />
<b>SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE COMUNE DI PISA  </b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI PISA </b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>PUGLIESI SANDRA </b> rappresentato e difeso da:VAGLIO GIOVANNI e DI CERBO LORENZAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.<br />
per l’annullamento, <br />
previa sospensione,<br />
&#8211; della comunicazione di irricevibilità della procedura SUAP prot. n.36418 del 13 ottobre 2006 a firma del responsabile del procedimento dr.Luis De La Fuente del Comune di Pisa-Direzione 21-Qualità edilizia e trasformazione urbana-Sportello per le attivit<br />
&#8211; e di ogni eventuale atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché incognito al ricorrente, ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota della Direzione Edilizia Privata del Comune di Pisa del 19 maggio 2006.<br />
e per la conseguente condanna<br />
&#8211; del Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Società Fagus, nella misura in cui verranno quantificati in corso del provvedimento in epigrafe impugnato.</p>
<p>con atto depositato in data 19 febbraio 2007:<br />
per l’esecuzione<br />
dell’ordinanza resa dalla Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1055/2006 con cui in accoglimento della domanda di sospensione cautelare svolta dalla ricorrente veniva disposto all’Amministrazione che “considerato che appaiono fondati i primi tre motivi di impugnativa e che al danno paventato può ovviarsi disponendo che l’amministrazione intimata riesamini l’affare alla luce degli stessi, accoglie in tali termini la domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1071, n. 1034;</p>
<p>e con motivi aggiunti depositati in data 1 giugno 2007:</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />della determinazione n. D – 21/227 del 20 marzo 2007 a firma del Dirigente del Servizio Qualità Città, Arredo Urbano, Edilizia Residenziale del Comune di Pisa, con cui si prevede che “l’autorizzazione all’apertura del centro estetico de quo verrà immediatamente rilasciata non appena perverrà all’ufficio la d.i.a. con la dichiarazione dei proprietari della destinazione d’uso artigianale così come sarebbe avvenuto solo che tale dichiarazione fosse intervenuta nel corso del procedimento concluso con l’atto impugnato con il ricorso n. 1916/2006”;<br />
di ogni eventuale atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè incognito al ricorrente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI PISA<br />PUGLIESI SANDRA<br />
Udito il relatore Presidente GIUSEPPE PETRUZZELLI e uditi altresì per le parti gli avv.ti Alberto Azzena, Nicola Colombini e Gloria Lazzeri;</p>
<p>Ritenuto che, essendo l’area, in cui ricade l’immobile ove la ricorrente intende iniziale l’attività di centro estetico, urbanisticamente indifferente, artigianale di servizio ovvero commerciale, appare nella facoltà del proprietario consentire l’esercizio dell’una o dell’altra attività nei locali individuati, senza imposizione da parte del Comune allo stesso di provvedere con DIA al mutamento di destinazione d’uso;<br />
Ritenuto pertanto che ad un primo sommario esame il ricorso appare non privo di elementi di fondatezza nonchè di elementi di pregiudizio grave ed irreparabile;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa e, per l’effetto, ordina all’amministrazione del Comune di Pisa, in persona del dirigente responsabile arch. Mario Pasqualetti, di conformarsi a quanto stabilito in motivazione entro 7 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.<br />
Nel caso di inottemperanza ad suddetto ordine, nomina fin d’ora un commissario ad acta, nella persona di un funzionario della Prefettura di Pisa (designato dal Prefetto) il quale ottempererà  alla presente ordinanza nei successivi 10 giorni rilasciando l’autorizzazione di cui è causa, con eventuali spese a carico del Comune.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 21 giugno 2007</p>
<p>F.to Giuseppe Petruzzelli &#8211; Presidente, est.<br />
F.to Silvana Nannucci	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 giugno 2007<br />
Firenze, lì 22 giugno 2007</p>
<p>Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Silvana Nannucci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2007-n-570/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2007 n.570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2006 n.570</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-9-2006-n-570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-9-2006-n-570/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-9-2006-n-570/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2006 n.570</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Tramaglini Ric. Di Tommaso contro l’INAL, nei confronti di Ratiofarm s.r.l. diritto di accesso e corrispondenza della p.a. Diritto di accesso – Accesso a corrispondenza indirizzata alla p.a. contenente espressioni oltraggiose relative all’attività d’ufficio del dipendente – Prevalenza dell’esigenza di riservatezza di terzi – Non sussiste Deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-9-2006-n-570/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2006 n.570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-9-2006-n-570/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2006 n.570</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Tramaglini<br /> Ric. Di Tommaso contro l’INAL, nei confronti di Ratiofarm s.r.l.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">diritto di accesso e corrispondenza della p.a.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto di accesso – Accesso a corrispondenza indirizzata alla p.a. contenente espressioni oltraggiose relative all’attività d’ufficio del dipendente – Prevalenza dell’esigenza di riservatezza di terzi – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve essere consentito il diritto di accesso da parte del dipendente pubblico alla corrispondenza, inviata all’amministrazione, che contenga espressioni ingiuriose ed offensive nei confronti del richiedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 00302 del 2006, proposto da:<br />
<b>DI TOMMASO Marco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Loredana Scoli, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29; </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>l’<B>INAIL</B>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mimì De Rose, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Reg.le I.N.A.I.L. in Ancona, via Piave, 25; </p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>NATALI Lina</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento della Direzione Centrale Risorse Umane dell’INAIL, n. PV-1486 in data 28 febbraio 2006, di rigetto dell’istanza di accesso a documenti proposta dal ricorrente;</p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’Amministrazione a consentire l’accesso ai documenti richiesti dal ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’INAIL &#8211; Direzione Regionale Marche;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 06/06/2006, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1. Il ricorrente è dirigente medico di I livello presso la sede INAIL di Macerata.<br />
Riferisce che, in data 18 gennaio 2006, durante una riunione dei dirigenti medici, il Vice Direttore Regionale dell’ente gli aveva riferito dell’esistenza di una lettera di lamentele inoltrata da una signora la quale, sottoposta in data 18 luglio 2005 a visita medica di revisione dal ricorrente, ne aveva fortemente contestato la condotta.<br />
Il ricorrente aveva quindi chiesto alle direzioni Generale e Regionale dell’Istituto di avere una copia di tale lettera di doglianze, sul rilievo che nella nota sarebbe stato descritto “in modo oltraggioso e non corrispondente a verità” il comportamento tenuto dal medico durante la visita medica della scrivente.<br />
La Direzione Centrale &#8211; Risorse Umane dell’INAIL, con il provvedimento impugnato, respingeva la richiesta di accesso, sostenendo che l’istante non fosse portatore di un “interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante”, poiché la lettera della quale chiedeva copia non aveva “prodotto alcun provvedimento a suo carico”. <br />
Il ricorrente ritiene che l’Amministrazione abbia erroneamente ritenuto che l’istante non fosse portatore di un interesse personale e concreto, correlato ad una situazione giuridicamente rilevante, segnalando che la lettera di lamentele in questione riguardava direttamente la sua persona ed il suo operato, e che, pertanto, la conoscenza del documento era certamente strumentale rispetto alla tutela della sua dignità professionale.</p>
<p>2. Il ricorso è fondato.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il diritto di accesso ai documenti riconosciuto dagli artt. 22 e seguenti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, prevale sull&#8217;esigenza di riservatezza dei terzi ogni qualvolta l&#8217;accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente (Cons. St., Ad. Pl., 4 febbraio 1997, n. 5; sez. V, 3 aprile 2000, n. 1916; Csi., 22 marzo 2000, n. 124; TAR Piemonte, sez. I, 2 settembre 1999, n. 551).<br />
Tale riconosciuta prevalenza del diritto alla conoscenza dei documenti amministrativi rispetto alla loro segretezza per ragioni di tutela della riservatezza di terze persone è stata desunta dalle puntuali previsioni contenute nell&#8217;art. 24, comma 2, lettera D), della L. n. 241 del 1990, fedelmente riprodotte nell&#8217;art. 8, cpv., del relativo regolamento d&#8217;esecuzione di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, le quali, pur in presenza di una teorica preclusione all&#8217;ostensione di atti per motivi di riservatezza di terze persone, gruppi o imprese, stabiliscono che l&#8217;accesso va comunque assicurato nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia, allorquando tale ricognizione del contenuto dei documenti nella disponibilità dell&#8217;Amministrazione sia necessario per la cura o la difesa di interessi giuridici.<br />
Ciò comporta che, a prescindere dai casi di documenti coperti da segreto di Stato dichiarati riservati dalla legge, per i quali, quindi, sussiste un assoluto divieto di esibizione e visione, secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 24, comma 1, della L. n. 241 del 1990, per tutti gli altri documenti la regola generale è la libera consultazione degli atti, salva la possibilità per le singole Amministrazioni di sottrarre all&#8217;accesso determinati documenti nella loro disponibilità, da individuare espressamente con appositi atti regolamentari, per salvaguardare specifiche esigenze di interesse pubblico indicate dal Legislatore (art. 24, comma 2, della L. n. 241 del 1990), tra cui anche la riservatezza dei terzi, con l&#8217;obbligo tuttavia in quest&#8217;ultimo caso di garantire, comunque, almeno la semplice visione degli atti classificati riservati, se l&#8217;istanza ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri diritti ed interessi.<br />
È stato anche chiarito che la nozione di interesse giuridicamente rilevante ex art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 è più ampia rispetto a quella d&#8217;interesse all&#8217;impugnazione, caratterizzata quest’ultima dall&#8217;attualità e concretezza, e consente la legittimazione all&#8217;accesso a chiunque possa dimostrare che il documento amministrativo sia astrattamente idoneo a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti indipendentemente da una lesione giuridica.<br />
Nel caso di specie, la lettera che il ricorrente intende esaminare contiene, secondo quanto riferitogli in via informale da suoi superiori gerarchici, delle forti contestazioni sulla condotta professionale del medico; tale documento, dunque, per un verso potrebbe, in teoria, determinare l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, per altro verso potrebbe indurre il ricorrente ad agire giudizialmente per la salvaguardia della propria dignità professionale, anche in via penale, qualora ne ricorressero gli estremi.<br />
Va ancora rilevato che il rifiuto dell’INAIL di esibire la lettera non appare giustificato dall’esigenza di tenere riservati dei dati sensibili, in quanto il documento conterrebbe una mera ricostruzione storica di un evento cui l’istante ha direttamente partecipato e gli eventuali dati sensibili ivi contenuti sarebbero presumibilmente comunque a lui noti in relazione al suo ufficio (Cons. Stato, Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n. 5).<br />
Il ricorso va quindi accolto e l’Istituto resistente va pertanto condannato a consentire l’accesso al documento in questione.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-9-2006-n-570/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2006 n.570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
