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	<title>57 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>57 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul rapporto fra le norme che disciplinano il subappalto nei due diversi ambiti  degli appalti e delle concessioni.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rapporto-fra-le-norme-che-disciplinano-il-subappalto-nei-due-diversi-ambiti-degli-appalti-e-delle-concessioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 08:14:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rapporto-fra-le-norme-che-disciplinano-il-subappalto-nei-due-diversi-ambiti-degli-appalti-e-delle-concessioni/">Sul rapporto fra le norme che disciplinano il subappalto nei due diversi ambiti  degli appalti e delle concessioni.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Appalti &#8211; Concessioni &#8211; Subappalto &#8211; Artt. 105 e 174 d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Rapporto tra norme. Dalla lettura dei due articoli relativi al subappalto, ossia l’art. 105 e l’art. 174, emerge con chiarezza che nessuna integrazione rispetto al limite del subappalto sussiste da parte dell’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rapporto-fra-le-norme-che-disciplinano-il-subappalto-nei-due-diversi-ambiti-degli-appalti-e-delle-concessioni/">Sul rapporto fra le norme che disciplinano il subappalto nei due diversi ambiti  degli appalti e delle concessioni.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rapporto-fra-le-norme-che-disciplinano-il-subappalto-nei-due-diversi-ambiti-degli-appalti-e-delle-concessioni/">Sul rapporto fra le norme che disciplinano il subappalto nei due diversi ambiti  degli appalti e delle concessioni.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Appalti &#8211; Concessioni &#8211; Subappalto &#8211; Artt. 105 e 174 d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Rapporto tra norme.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla lettura dei due articoli relativi al subappalto, ossia l’art. 105 e l’art. 174, emerge con chiarezza che nessuna integrazione rispetto al limite del subappalto sussiste da parte dell’art. 105 rispetto all’art. 174 e che quanto disposto dal predetto art. 105 <i>ratione temporis</i> vigente circa il limite del 30% non era assolutamente applicabile all’art. 174 proprio per espressa disposizione legislativa atteso che lo stesso art. 174, al comma 8, individua puntualmente le disposizioni dell’art. 105 applicabili anche alle concessioni, stabilendo che <i>“8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell&#8217;articolo 105.”. </i>Il menzionato richiamo espresso previsto dal comma 8 dell’art. 174 rende chiaro, con ogni evidenza, che il coordinamento fra le due norme che disciplinano il subappalto nei due diversi ambiti (appalti e concessioni) è normato dalle stesse, in particolare dall’art. 174 che individua le (uniche) disposizioni dell’art. 105 applicabili anche al subappalto per le concessioni e fra tali disposizioni manca quella relativa al limite del 30% che, dunque, risulta pacificamente non applicabile al subappalto per le concessioni in quanto non prevista dall’art. 174 e non richiamata dal predetto articolo che, si ribadisce, ha espressamente risolto il problema del coordinamento con l’art. 105 individuando puntualmente le sole disposizioni di tale articolo applicabili anche alle concessioni ed omettendo, con chiara scelta legislativa, ogni riferimento al limite percentuale per il subappalto che, pertanto, in base al principio <i>“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”</i>, risulta chiaramente non applicabile alle concessioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Panzironi &#8211; Est. Baraldi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 202 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
De Vizia Transfer S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Ati con Urbaser Sa, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti &#8211; Atersir, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Iren Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Filippo Pacciani, Antonio D’Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Simone Uliana in Parma, B.Go Felino, 3;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della Determina dirigenziale n. 148 del 14 luglio 2021, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Iren Ambiente S.p.A. della gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma – CIG: 72029985FC;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi inclusi tutti i verbali di gara nonché, la determina n. 165 del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto <i>“Esito di verifica di congruità dell&#8217;offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 97, c. 3 e 32 del D.lgs. n. 50/2016”</i>, con la quale si è preso atto dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice, si è approvata la relazione allegata (del pari impugnata) contenente le risultanze dell’istruttoria della verifica di congruità e si è proposta l’aggiudicazione a favore di Iren Ambiente S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove e per quanto occorra, di tutti gli atti costituenti la <i>lex specialis</i> di gara e delle risposte ai quesiti pubblicate dalla stazione appaltante, ivi inclusi il “bando integrale e il capitolato d&#8217;oneri”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto del raggruppamento ricorrente al subentro nel medesimo</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per la dichiarazione del diritto di accesso ai documenti costituenti l’offerta tecnica ed economica dell&#8217;aggiudicataria e ai documenti del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta medesima, previo, ove occorra, annullamento delle note di Atersir di diniego parziale di accesso del 16 agosto 2021 e del 3 settembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso incidentale, presentato da Iren Ambiente S.p.A. il 4 ottobre 2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione dirigenziale Atersir n. 101 del 1 giugno 2021, comunicata via PEC il 9 giugno 2021, con la quale è stata confermata l’ammissione in gara di De Vizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della <i>“Relazione conclusiva del supplemento istruttorio sull&#8217;esistenza delle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 80, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all&#8217;operatore economico RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A.”</i>, allegata alla determina ATERSIR n. 101 del 1 giugno 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, anche non conosciuti, connessi al procedimento istruttorio sull&#8217;esistenza delle cause di esclusione a carico di De Vizia conclusosi con la determina ATERSIR n. 101 del 1 giugno 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle determinazioni dirigenziali Atersir n. 148 del 14 luglio 2021 e n. 196 del 16 settembre 2021, nella parte in cui non hanno escluso dalla gara De Vizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da De Vizia Transfer S.p.A., in proprio e Ati con Urbaser Sa, il 21 ottobre 2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione n. 196 del 16 settembre 2021 con la quale Atersir dichiarava efficace l’aggiudicazione già pronunciata con la determinazione n. 148/2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. PG.AT/2021/0009367 del 14 ottobre 2021 con la quale Atersir confermava quanto indicato nelle precedenti interlocuzioni con riferimento all’istanza di accesso già presentata dalla De Vizia s.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Iren Ambiente S.p.A. e dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti &#8211; Atersir;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Iren Ambiente S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con delibera CAMB/2017/62 del 13 settembre 2017, il Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti &#8211; Atersir (d’ora in poi, Atersir), approvava gli atti di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma, per la durata di quindici anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con delibera CAMB/2017/68 del 27 settembre 2017, il Consiglio d’Ambito di Atersir approvava nuovamente gli atti di gara, al precipuo fine di recepire le sopravvenute indicazioni della Regione Emilia-Romagna aventi ad oggetto la delimitazione del perimetro delle attività comprese nell’affidamento in applicazione della normativa regionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il bando di gara veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 198 del 14 ottobre 2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che sul sito di Atersir.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 16 aprile 2018 si chiudevano i termini di partecipazione alla procedura di affidamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Presentavano offerta due concorrenti: Iren Ambiente S.p.A. e il RTI formato da De Vizia Transfer S.p.A. (mandataria) e da Urbaser S.A. (mandante).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 19 aprile 2018, si riuniva il Seggio di gara in seduta pubblica al fine di al fine di provvedere alla valutazione dell’ammissibilità, sotto il profilo amministrativo, delle offerte pervenute.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella seduta pubblica del 29 maggio 2018, il Seggio di gara dichiarava la completezza della documentazione amministrativa finalizzata all’ammissione dei concorrenti e, conseguentemente, concludeva la seduta pubblica, comunicando <i>che “…il seggio di gara procederà in seduta riservata alle dovute verifiche in ordine ai requisiti speciali, tecnici ed economici, dichiarati dai concorrenti in questa fase…”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con determinazione n. 110 del 9 luglio 2018, assunta a <i>“Conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti”</i>, il Direttore dell’Agenzia disponeva l’ammissione di <i>“entrambi gli operatori economici, IREN Ambiente S.p.A. e Costituendo RTI tra De Vizia Transfer S.p.A. (capogruppomandataria) e URBASER S.A. (mandante), alle successive fasi della procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma– CIG:72029985FC</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso il sopra menzionato provvedimento proponevano ricorso, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del c.p.a., <i>ratione temporis</i> vigente, De Vizia Transfer S.p.A. ed Iren ambiente S.p.A., contestando entrambe l’ammissione dell’altro concorrente alla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale complessa vicenda contenziosa è stata definita dalle seguenti pronunce:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sentenze TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 311/2018 e Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2511/2019 sul ricorso dell’RTI De Vizia avverso l’ammissione di Iren Ambiente S.p.A., entrambe di reiezione dei ricorsi presentati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sentenze TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 310/2018 e Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2407/2019 sul ricorso Iren Ambiente S.p.A. avverso l’ammissione dell’RTI De Vizia, concluse con sentenza di accoglimento parziale di questo Tribunale e di rigetto del Consiglio di Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In seguito alle sopra menzionate sentenze sui ricorsi Iren Ambiente S.p.A., la stazione appaltante ha emesso il provvedimento n. 94 del 13 giugno 2019, con cui ha ammesso il costituendo RTI De Vizia alle fasi successive della gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso tale provvedimento Iren Ambiente S.p.A. ha proposto ricorso per ottemperanza presso questo Tribunale che, previa conversione del rito con sentenza non definitiva n. 256/2019, con sentenza n. 30/2020 lo ha dichiarato inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso tali sentenze ha proposto appello Iren Ambiente S.p.A. ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4013 del 24 maggio 2021, ha accolto il predetto appello ed ha dichiarato la nullità della determinazione n. 94 del 13 giugno 2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel frattempo Atersir, preso atto delle sentenze di questo Tribunale, ha proseguito nello svolgimento della procedura di appalto e con determinazione del Direttore n. 165 del 12 ottobre 2020, di cui in epigrafe, avente ad oggetto <i>“Esito verifica di congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 97, c. 3 e 32 del D.lgs. n. 50/2016”</i>, è stata approvata la Relazione contenente le risultanze dell’istruttoria di verifica della congruità tecnico-economica dell’offerta dell’operatore economico Iren Ambiente S.p.A ed è stato proposto all’organo competente l’aggiudicazione a favore di Iren Ambiente S.p.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con successiva deliberazione n. 101 del 1° giugno 2021, Atersir, a seguito di procedimento istruttorio in ottemperanza alla sopra menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 4013 del 24 maggio 2021, ha confermato l’ammissione alla gara di De Vizia Transfer S.p.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con determinazione dirigenziale n. 148 del 14 luglio 2021, di cui in epigrafe, è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Iren Ambiente S.p.A. del <i>“contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma &#8211; CIG:72029985FC per un importo pari a Euro 778.387.133,00”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso il sopra menzionato provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17 settembre 2021, la società De Vizia Transfer S.p.A., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Ati con Urbaser Sa, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Violazione degli artt. 105 e 164 del D.lgs. n. 50/2016; falsa applicazione dell’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016; violazione dei principi di imparzialità e tutela della concorrenza; eccesso di potere per sviamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara (art. 26 dello schema di contratto); violazione e falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 105 e 164 del D.lgs. n. 50/2016; violazione dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016; violazione dei principi di imparzialità e tutela della concorrenza; eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione, sviamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) Violazione di legge per mancata esclusione di Iren Ambiente S.p.A. per anomalia e non congruità dell’offerta. Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 105 e 164 del D.lgs. n. 50/2016; violazione dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016; Violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara (punti “O”, punto 9, ed “R” del bando di gara); eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) Violazione dell’art. 17 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 26 del 23 dicembre 2011;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5) Violazione dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; violazione dei principi in tema di valutazione comparativa delle offerte economiche; violazione dei principi di buon andamento, efficienza, imparzialità, proporzionalità; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha, inoltre, domandato che venga dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato e che venga accertato il proprio diritto al subentro nel medesimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sempre col ricorso introduttivo del presente giudizio, poi, parte ricorrente ha formulato domanda di accesso all’offerta di Iren Ambiente S.p.A., ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo che siano annullati i provvedimenti di diniego parziale di accesso alla predetta offerta emessi da Atersir in data 16 agosto 2021 e 3 settembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio, in data 21 settembre 2021, Iren Ambiente S.p.A., chiedendo la reiezione del ricorso e depositando, poi, in data 4 ottobre 2021, articolata memoria di difesa e contestuale ricorso incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, con tale ricorso incidentale Iren Ambiente S.p.A. ha impugnato la determinazione dirigenziale di Atersir n. 101 del 1° giugno 2021, comunicata via PEC il 9 giugno 2021, con la quale è stata confermata l’ammissione in gara di De Vizia nonché gli atti ad essa connessi, in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), f) e f-bis), comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, e dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione alla mancata dichiarazione di precedenti gravi illeciti professionali. Violazione e falsa applicazione del punto I. 1.1 del bando e delle linee guida ANAC n. 6 del 16 novembre 2016. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, in particolare per violazione del principio di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale in relazione al principio di onnicomprensività della dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta e sviamento, violazione del principio di par condicio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e f-bis), del D.lgs. n. 50/2016, e dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione alla mancata dichiarazione di precedenti gravi illeciti professionali. Violazione e falsa applicazione del punto I. 1.1 del bando e delle linee guida ANAC n. 6 del 16 novembre 2016. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, in particolare per violazione del principio di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale in relazione al principio di onnicomprensività della dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta e sviamento, violazione del principio di par condicio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e f-bis), del D.lgs. n. 50/2016, e dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione alla mancata dichiarazione di precedenti gravi illeciti professionali. Violazione e falsa applicazione del punto I. 1.1 del bando e delle linee guida ANAC n. 6 del 16 novembre 2016. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, in particolare per violazione del principio di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale in relazione al principio di onnicomprensività della dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta e sviamento, violazione del principio di par condicio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio, in data 4 ottobre 2021, Atersir, chiedendo la reiezione del ricorso introduttivo, ivi compresa la domanda di accesso in esso formulata, e, con successiva memoria del 15 novembre 2021, anche del ricorso incidentale proposto da Iren Ambiente S.p.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 21 ottobre 2021, parte ricorrente, preso atto del fatto che in data 16 settembre 2021 Atersir, con determinazione n. 196, aveva dichiarato efficace l’aggiudicazione disposta nei confronti di Iren Ambiente S.p.A. già pronunciata con la determinazione n. 148/2021 e che, inoltre, la predetta stazione appaltante, con nota PG.AT/2021/0009367 del 14 ottobre 2021, aveva confermato il rigetto parziale dell’istanza di accesso, ha proposto motivi aggiunti, con cui ha impugnato i sopra menzionati provvedimenti, ritenuti illegittimi per illegittimità derivata, deducendo i medesimi motivi già proposti col ricorso introduttivo del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 17 novembre 2021, è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 278/2021, con cui, con riguardo all’istanza cautelare, è stata disposta la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 15 dicembre 2021 mentre, per quanto concerne l’istanza di accesso avanzata da De Vizia Transfer S.p.A., la stessa è stata respinta statuendo che <i>“l’Agenzia, poichè Iren ha motivato e comprovato le esigenze di riservatezza di alcune parti della sua offerta, e parte ricorrente non ha dimostrato che l’accesso integrale all’offerta di Iren risulta indispensabile alla sua difesa, ha attuato un equo bilanciamento degli interessi consentendo l’accesso parziale agli atti richiesti con il provvedimento impugnato, che deve considerarsi pienamente legittimo”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le parti hanno poi depositato relative memorie e, inoltre, parte ricorrente, con nota del 6 dicembre 2021, ha chiesto il rinvio della trattazione del merito della causa visto che la stessa aveva impugnato la sopra menzionata ordinanza collegiale n. 278/2021 avanti al Consiglio di Stato che non si era ancora pronunciato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preso atto di ciò, all’udienza pubblica del 15 dicembre 2021 la causa è stata rinviata ad altra data.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 17 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha emesso l’ordinanza n. 8421/2021 con cui ha dichiarato inammissibile il proposto appello avverso l’ordinanza collegiale n. 278/2021 in quanto <i>“per costante giurisprudenza di questo Consiglio l’appello contro l’ordinanza istruttoria che decide un’istanza di accesso in corso di causa ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.a. è pacificamene inammissibile, trattandosi di provvedimento non decisorio, fermo che del mancato accoglimento della propria istanza la parte può dolersi impugnando la sentenza che definisce il merito in I grado: per tutte, sez. IV 26 novembre 2014 n.5850 e sez. VI 22 gennaio 2002 n.403;”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le parti hanno poi depositato memorie finali e, infine, all’udienza pubblica del 26 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. &#8211; Il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato nel merito e va respinto mentre il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. &#8211; Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati affermando che <i>“La lex specialis di gara è illegittima laddove (art. 36 dello schema di contratto di servizio allegato al bando e disciplinare di gara) consente di affidare in subappalto una quota (pari al 45%) dei servizi di gran lunga superiore a quella massima consentita dalla normativa vigente al momento della indizione della gara (30%).”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, secondo parte ricorrente la predetta disposizione sarebbe illegittima e non rileverebbe, nel caso di specie, che <i>“trattasi di un contratto di concessione e che l’art. 174 del decreto legislativo non prevede uno specifico limite quantitativo al subappalto. È vero anzi il contrario: proprio perché la norma appena menzionata nulla dice al riguardo, trova applicazione, in virtù del rinvio disposto dall’art. 164, secondo comma, del codice, il limite indicato nell’art. 105 che, nella versione applicabile ratione temporis alla gara in oggetto, è pari al 30%.”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. &#8211; Il motivo è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio osserva che la disposizione di cui all’art. 174 del codice degli appalti non prevede un limite percentuale per il subappalto e tale disposizione è applicabile nel presente caso in quanto trattasi di concessione mentre l’art. 105 del predetto codice, richiamato da parte ricorrente, disciplina il subappalto con riferimento alla diversa disciplina degli appalti e non è, dunque, applicabile al presente caso, relativo, come detto sopra, all’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né il richiamo all’art. 164, comma 2, del codice degli appalti, operato da parte ricorrente, rende applicabile anche alla concessione il limite del subappalto previsto (al tempo della gara) negli appalti di cui all’art. 105.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Difatti l’art. 164, comma 2, espressamente stabilisce che <i>“2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla piana lettura della norma si evince che la stessa fa riferimento a disposizioni relative a principi generali e ad altre fattispecie estranee al limite di subappalto e, inoltre, l’applicazione viene disposta solo in quanto le predette disposizioni siano compatibili mentre, nel presente caso, esistono due distinti articoli che regolano il subappalto rispettivamente nella parte II del codice, relativa ai contratti di appalto, e nella parte III del predetto codice, relativa alle concessioni, e tali due articoli (rispettivamente, l’art. 105 per la II parte e l’art. 174 per la III) regolano compiutamente l’istituto del subappalto nei due diversi ambiti e, pertanto, non è fondata la tesi di parte ricorrente secondo cui l’art, 174 sarebbe integrato, sul punto del limite percentuale del subappalto, dall’art. 105 del medesimo codice degli appalti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, tale conclusione circa la non sussistenza di un limite percentuale per il subappalto nel caso di concessioni, come condivisibilmente dedotto dalla controinteressata, <i>“è coerente con le caratteristiche della figura, costituendo il naturale pendant del rischio imprenditoriale che assume il concessionario e quindi della maggiore autonomia organizzativa attribuitagli nella gestione del rapporto con la PA.”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né, sul punto, risulta convincente quanto dedotto da parte ricorrente nella propria memoria del 15 novembre 2021, quando sostiene che le difese avversarie <i>“non chiariscono per quale motivo il richiamo generale posto dall’art. 164 del codice alle norme che disciplinano gli appalti in quanto compatibili non consentirebbe di riferire il limite anche alle concessioni”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio rileva che, proprio dalla lettura dei due articoli relativi al subappalto sopra menzionati, ossia l’art. 105 e l’art. 174, emerge con chiarezza che nessuna integrazione rispetto al limite del subappalto sussiste da parte dell’art. 105 rispetto all’art. 174 e che quanto disposto dal predetto art. 105 <i>ratione temporis</i> vigente circa il limite del 30% non era assolutamente applicabile all’art. 174 proprio per espressa disposizione legislativa atteso che lo stesso art. 174, al comma 8, individua puntualmente le disposizioni dell’art. 105 applicabili anche alle concessioni, stabilendo che <i>“8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell&#8217;articolo 105.”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, il sopra menzionato richiamo espresso previsto dal comma 8 dell’art. 174 rende chiaro, con ogni evidenza, che il coordinamento fra le due norme che disciplinano il subappalto nei due diversi ambiti (appalti e concessioni) è normato dalle stesse, in particolare dall’art. 174 che individua le (uniche) disposizioni dell’art. 105 applicabili anche al subappalto per le concessioni e fra tali disposizioni manca quella relativa al limite del 30% che, dunque, risulta pacificamente non applicabile al subappalto per le concessioni in quanto non prevista dall’art. 174 e non richiamata dal predetto articolo che, si ribadisce, ha espressamente risolto il problema del coordinamento con l’art. 105 individuando puntualmente le sole disposizioni di tale articolo applicabili anche alle concessioni ed omettendo, con chiara scelta legislativa, ogni riferimento al limite percentuale per il subappalto che, pertanto, in base al principio <i>“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”</i>, risulta chiaramente non applicabile alle concessioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, sul punto, il Collegio osserva che, in disparte ogni considerazione circa il principio di diritto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza Vitali, risultano condivisibili le conclusioni dell’Amministrazione resistente secondo cui <i>“l’art. 174 rappresenta la fedele trasposizione dell’art. 42 della direttiva 2014/23/UE, il quale non prevede alcun limite quantitativo o percentuale al ricorso al subappalto. Qualunque interpretazione della normativa nazionale che si discosti dalle disposizioni della direttiva n. 23 deve dunque essere ritenuta sic et simpliciter contraria al diritto europeo.”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. &#8211; Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto <i>“La corretta lettura delle disposizioni della lex specialis (e l’unica idonea ad escluderne la radicale illegittimità per contrasto con l’art. 105 del codice) è quella che impone di applicare il contratto FISE-UTILITAIA a tutte le prestazioni oggetto di concessione, indipendentemente dal soggetto (concessionario o subaffidatario) che le espleti, così come prescritto dall’art. 105 cit.”</i> mentre, nel caso <i>de quo</i>, ciò non sarebbe avvenuto atteso che <i>“l’aggiudicataria &#8211; a fronte di un costo del lavoro che dovrebbe essere sostanzialmente identico per i due concorrenti (tenuti entrambi all’applicazione del medesimo contratto collettivo) – ha ritenuto di poter offrire, “giustificandone” i costi (e sul punto ci si riserva espressamente di avanzare motivi aggiunti), un monte ore superiore di quasi il 50% a quello offerto dalla ricorrente (1.264.636 a fronte di 846.669)”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né, al riguardo, tale discrasia fra le due offerte potrebbe essere giustificata dall’applicazione dell’art. 26, comma 3, dello schema di contratto, secondo cui “<i>Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l&#8217;attività oggetto del subaffidamento.”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo parte ricorrente, difatti, <i>“la eccezione posta dall’art. 26 dello schema di contratto deve correttamente intendersi come riferita esclusivamente a ipotesi marginali di prestazioni accessorie e strumentali connesse all’oggetto dell’appalto svolte da soggetti che per tale ragione (diversità di oggetto) applicano contratti diversi. Qualora, viceversa, si intendesse ampliare strumentalmente la portata di tale disposizione fino a consentire di applicare contratti diversi peggiorativi ai dipendenti di qualsiasi soggetto diverso dal concessionario anche laddove gli stessi svolgano le stesse identiche attività oggetto della concessione se ne dovrebbe necessariamente inferire la nullità e illegittimità dell’art. 26 per violazione dell’art. 105 del codice degli appalti che non consente di utilizzare il subappalto per aggirare le garanzie tutela dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore.”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. &#8211; Il motivo è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2.1. &#8211; Il Collegio rileva che l’articolo 26 dello schema di contratto stabilisce, al comma 2, che <i>“Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE).”</i> e, poi, al comma 3, quanto sopra riportato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla lettura di tale schema di contratto, pertanto, si evince che il gestore deve applicare solo al proprio personale il contratto individuato dalla legge di gara, ossia il contratto FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE, mentre non vi è alcun vincolo per il contratto applicabile dal subappaltatore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, la norma richiamata da parte ricorrente, ossia l’articolo 105 del codice degli appalti, prevede, sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’obbligo per il subappaltatore, ai commi 9 e 14, di applicare il medesimo contratto ma tali commi non sono richiamati dal comma 8 dell’art. 174 del medesimo codice degli appalti, che disciplina &#8211; come sopra illustrato &#8211; il subappalto nelle concessioni coordinandolo con quello negli appalti, né, va evidenziato, in sede di introduzione puntuale di tale obbligo di applicazione dei medesimi contratti, avvenuto con il DL n. 77/2021 che è intervenuto sul comma 14 dell’articolo 105, il legislatore è intervenuto anche sull’art. 174, relativo al subappalto nelle concessioni, così ribadendo la diversità fra le due situazioni, ossia il subappalto nei confronti di un appaltatore ed il subappalto nei confronti di un concessionario, come dedotto anche dall’Amministrazione resistente secondo cui <i>“laddove il legislatore ha voluto imporre un obbligo in tal senso, lo ha sancito espressamente, come con la novella introdotta al comma 14 del citato art. 105 ad opera dell’art. 49 comma 1 del d.l. n. 77/2021 conv. con mod. in l. n. 108/2021”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2.2. &#8211; Inoltre, sul punto, va ricordato che la controinteressata ha ingaggiato, in subappalto, delle cooperative sociali e tale circostanza risulta rilevante ai fini della ulteriore infondatezza del motivo di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che, con riferimento a tale tipologia di cooperativa, la giurisprudenza si è espressa nel senso che le stesse debbano applicare il proprio contratto collettivo di settore e, in un caso analogo al presente, relativo alla gestione dei rifiuti, ha statuito, con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio, che <i>“5.1. L’appellante, avente veste giuridica di cooperativa sociale, ben può partecipare alle gare pubbliche (cfr. art. 3, comma 1, lett. p), nonché art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016; in precedenza, v. art. 34 d.lgs. n. 163 del 2006), ivi incluse quelle in tema di rifiuti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3571), in considerazione del valore fondamentale costituito dalla massima apertura al mercato delle procedure pubbliche di selezione del contraente, cui è informata l’intera legislazione unionale e nazionale in subiecta materia. 5.2. La cooperativa sociale che partecipa a gare pubbliche è tenuta a rispettare il proprio CCNL di settore (cfr. art. 30 d.lgs. n. 50 del 2016): non solo ciò è naturaliter coerente con la natura giuridica dell’impresa, con la relativa connotazione sociale e, a monte, con il rapporto biunivoco che lega forma giuridica cooperativa e contrattazione collettiva applicabile, ma un obbligo (che si volesse trarre implicitamente dalla lex specialis) di adozione di un CCNL diverso da quello fisiologicamente applicabile avrebbe l’effetto equivalente di scoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche delle imprese cooperative sociali e si porrebbe, pertanto, in tensione con i fondamentali ed inderogabili valori giuridici unionali e nazionali di massima apertura del mercato degli appalti pubblici.”</i> (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4353/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per tutto quanto sopra argomentato, dunque, il ricorso al subappalto in favore di cooperative sociali che applicano il proprio contratto collettivo non risulta illegittimo, in quanto non viola nel presente caso né le (pertinenti) norme del codice degli appalti, ossia l’art. 174, né la <i>lex specialis</i> di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. &#8211; Col terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto Iren Ambiente S.p.A. avrebbe dovuto essere esclusa per anomalia dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, secondo parte ricorrente la stazione appaltante non avrebbe approfondito, nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dalla medesima svolto, la circostanza che la controinteressata aveva offerto <i>“un ribasso nettamente superiore”</i>, pari al 4,27% (a fronte del ribasso del 2,33% offerto dalla ricorrente) pur offrendo un monte ore superiore rispetto a quello offerto dalla ricorrente, calcolato dalla medesima nella percentuale di circa il 50% (1.246.636 a fronte di 846.669), e, pertanto, <i>“è evidente che la relativa offerta economica è ictu oculi incongrua ed insostenibile”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. &#8211; Il motivo è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio osserva che l’affermazione di parte ricorrente costituisce, con tutta evidenza, una mera allegazione, senza alcun riscontro concreto e, dunque, non provata ed infondata atteso che dalla semplice constatazione del differente ribasso rispetto al diverso numero di ore offerte non può certo trarsi la conclusione che la predetta offerta economica sia insostenibile e, conseguentemente, l’offerta anomala, dovendo il giudizio di anomalia dipendere da concrete circostanze non allegate col presente motivo di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Risulta, dunque, condivisibile quanto affermato sul punto dalla difesa della controinteressata secondo cui la censura di che trattasi non è stata formulata <i>“sulla base di dati specifici, bensì limitandosi ad una censura per così dire di assoluto principio e, in ultima analisi, ipotetica”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, va evidenziato che parte ricorrente afferma, nel presente motivo di ricorso, che il ribasso offerto dalla controinteressata risulta, come detto sopra, <i>“nettamente superiore”</i> al proprio salvo poi, nel quinto motivo di ricorso, affermare, sempre con riferimento al ribasso offerto, che <i>“La differenza tra le due offerte è minima (differenza tra i due ribassi offerti pari all’1,94% !!!)”</i>, e, quindi, formulando affermazioni fra loro palesemente contraddittorie che corroborano, una volta di più, l’infondatezza dei motivi di ricorso articolati su tali affermazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. &#8211; Col quarto motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati affermando che la legge regionale Emilia-Romagna n. 26/2011 conterrebbe espresse disposizioni relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed alle cooperative sociali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, parte ricorrente afferma che l’articolo 17 della sopra menzionata legge dispone che <i>“i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B &lt;… omissis …&gt; per la gestione operativa dei centri di raccolta o per l’effettuazione di attività amministrativa connessa alle operazioni preliminari per l’avvio al recupero o allo smaltimento”</i> e, dunque, <i>“sembra che le cooperative sociali possano svolgere solo queste due attività e non appare legittimo prevedere il loro utilizzo per la esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, tanto più ove tale utilizzo si risolva in una elusione delle norme poste a garanzie dei lavoratori e della stazione appaltante”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. &#8211; Il motivo è palesemente infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio osserva, <i>in primis</i>, che l’inconsistenza del motivo di ricorso di che trattasi risulta evidente dal fatto che parte ricorrente utilizza il termine “sembra” (ossia un termine dubitativo) per affermare quanto le cooperative sociali potrebbero fare nel campo della gestione dei rifiuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, il Collegio osserva che, con riferimento alla figura delle cooperative sociali, la capacità di partecipare alle gare e svolgere poi le attività da esse previste consegue alla loro capacità civile di soggetti che possono svolgere un’attività commerciale e, dunque, tale capacità, afferente sia all’ordinamento civile (in quanto stabilisce le attività che tali società possono espletare), sia alla tutela della concorrenza (in quanto relativa alla partecipazione agli appalti pubblici alla stregua degli altri soggetti economici) può essere regolata unicamente dalla legge statale e non certo dalle leggi regionali, che verrebbero a creare dei trattamenti differenziati su base regionale per le cooperative sociali del tutto contrari alla Costituzione, atteso che le sopra citate materie (tutela della concorrenza ed ordinamento civile) sono materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, della Costituzione, come rilevato anche da parte resistente secondo cui <i>“un’interpretazione teleologica della norma regionale nel senso di limitare le attività delle cooperative sociali alle sole due attività indicate dal ricorrente appare non costituzionalmente orientata.”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, sul punto, il Collegio osserva che parte ricorrente, ai fini della propria tesi, ha riportato nel ricorso introduttivo solo una parte dell’art. 17 della legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2011, il cui comma 1 stabilisce quanto segue: <i>“1. Fermo restando la possibilità per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, della legge n. 381 del 1991 per la gestione operativa dei centri di raccolta o per l&#8217;effettuazione di attività amministrativa connessa alle operazioni preliminari per l&#8217;avvio al recupero o allo smaltimento.”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla piana lettura dell’intera disposizione si evince, dunque, che, come condivisibilmente affermato dalla società controinteressata, <i>“…(i) le cooperative possono svolgere tutte le attività relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, potendo anche partecipare direttamente alle relative gare (il che implica che, a maggior ragione, possano assumere i servizi in subappalto); (ii) i gestori possono “avvalersi” delle specifiche cooperative di tipo B (persone svantaggiate) per determinati compiti strumentali alla gestione del servizi, al di fuori dello schema contrattuale del subappalto.”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. &#8211; Col quinto motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati affermando che la formula utilizzata per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica, basata sul metodo “bilineare”, avrebbe creato effetti distorsivi atteso che <i>“a fronte di due offerte assolutamente paragonabili tra di loro la differenza del punteggio economico assegnato è enorme”</i>, pari a 13,05 punti sui 30 assegnabili, e, dunque, ne discenderebbe <i>“con evidenza l’illegittimità del criterio seguito per l’attribuzione dei punteggi all’offerta economica, che si è tradotta nella attribuzione alla aggiudicataria di un differenziale di punteggio non giustificato dalla effettiva differenza dei ribassi offerti”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2.1. &#8211; Il motivo è, <i>in primis</i>, inammissibile per difetto di interesse, atteso che, come risulta dal quarto verbale della Commissione di Gara relativo alla seduta pubblica del 5 giugno 2020, all’esito dell’esame delle offerte tecniche l’offerta della ricorrente aveva conseguito un punteggio, riparametrato, nettamente inferiore a quello della controinteressata (punti 59,43 rispetto a punti 70) e, dunque, attesa la circostanza, incontestata, che l’offerta economica della ricorrente è più alta di quella di Iren Ambiente S.p.A., ne deriva che non vi è interesse concreto da parte della società ricorrente alla contestazione della formula matematica utilizzata dalla stazione appaltante per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica in quanto, visti i dati di partenza, l’applicazione di qualsiasi formula comporterebbe il conseguimento, da parte di De Vizia Transfer S.p.A., di un punteggio minore rispetto a quello conseguito da parte della controinteressata, non potendo certo conseguire un’offerta economica maggiore un punteggio migliore rispetto a quello attribuito all’offerta economica più bassa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale circostanza risulta, altresì, confermata dal fatto che anche sulla base della metodologia dell’interpolazione lineare basata sul prezzo, ritenuta da parte ricorrente la metodologia più indicata con esplicazione, nel corpo del ricorso, di un’ipotesi dei relativi punteggi attribuibili alle due offerte sulla base della predetta metodologia, l’offerta della controinteressata sarebbe comunque risultata migliore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2.2. &#8211; Premesso quanto sopra, il motivo è altresì anche infondato nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene utile, innanzitutto, richiamare quanto già sopra statuito circa la palese contraddizione fra quanto sostenuto da parte ricorrente nel presente motivo di ricorso circa la sussistenza, nel presente caso, di una differenza fra le due offerte <i>“minima”</i>, e quanto dalla stessa affermato nel terzo motivo di ricorso circa il fatto che il ribasso offerto dalla controinteressata era <i>“nettamente superiore”</i> rispetto a quanto offerto dalla ricorrente (e tale ribasso, dunque, in tale prospettiva, avrebbe reso l’offerta economica di Iren Ambiente S.p.A. <i>“ictu oculi incongrua ed insostenibile”</i>).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, passando all’analisi del presente motivo di ricorso, il Collegio rileva che, come dedotto dalla controinteressata, <i>“Il motivo muove dal riscontro postumo della circostanza fattuale (ovviamente imprevedibile) della partecipazione alla gara di due soli concorrenti, per inferirne l’irragionevolezza della scelta del metodo in parola, che esplicherebbe la sua funzione solo in presenza di almeno tre offerte.”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È stata, dunque, la partecipazione alla gara di che trattasi di sole due imprese a divaricare così sensibilmente il punteggio delle due offerte economiche che, secondo parte ricorrente, sarebbero (si ripete, solo nel quinto motivo di ricorso) <i>“assolutamente paragonabili”</i> mentre <i>“qualora il criterio di valutazione del punteggio fosse stato quello dell’interpolazione lineare sul ribasso, (si rimarca che ANAC ne sconsiglia l’applicazione laddove la stazione appaltante intenda limitare la concorrenza basata sul prezzo), il risultato sarebbe stato ben diverso”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sopra menzionata affermazione non può, però, comportare l’illegittimità del metodo di valutazione dell’offerta economica scelto dalla stazione appaltante, ossia il metodo “bilineare”, in quanto la scelta dello stesso risulta del tutto legittima atteso che si tratta di un metodo in uso che, come rimarcato dalla odierna resistente, è <i>“raccomandato dalla stessa ANAC per limitare una concorrenza basata sul prezzo a favore di un confronto concorrenziale precipuamente fondato sugli elementi qualitativi dell’offerta”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rientra, dunque, nella piena discrezionalità della stazione appaltante la scelta della metodologia di valutazione dell’offerta economica ritenuta più idonea e, nel presente caso, l’aver scelto una metodologia che, in astratto, limitava la concorrenza sul prezzo a fronte della valutazione degli elementi qualitativi costituisce scelta che certamente non può essere tacciata di irragionevolezza o illogicità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né, inoltre e in via dirimente, la stazione appaltante poteva prevedere quante offerte sarebbero pervenute per la gara di che trattasi, atteso che si trattava di una procedura aperta, e, pertanto, risulta del tutto condivisibile quanto affermato dalla controinteressata secondo cui <i>“E’ del tutto evidente che il contesto ricostruito ex post dalla ricorrente non può fungere da parametro di ragionevolezza della scelta ex ante della PA relativa ad un aspetto strutturale della procedura di gara”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale conclusione risulta ribadita da rilevante giurisprudenza, pienamente condivisa dal Collegio, secondo cui <i>“in sede di predisposizione della formula per il calcolo del punteggio, la stazione appaltante compie una scelta funzionale all’obiettivo negoziale, evidentemente senza poter considerare il concreto sviluppo di tale formula in funzione di un dato (il numero delle imprese che presenteranno offerte) non noto e non prevedibile a quel momento, come correttamente rilevato dal T.A.R.”</i>(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3297/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. &#8211; Premesso quanto sopra con riferimento allo scrutinio del ricorso principale, si può ora passare all’esame dei motivi aggiunti, depositati in data 21 ottobre 2021, e, al riguardo, il Collegio osserva che gli stessi sono infondati nel merito e vanno respinti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal riguardo, il Collegio osserva che, con i sopra menzionati motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato la determinazione n. 196 del 16 settembre 2021, con cui Atersir ha dato atto dell’esito positivo della verifica dei requisiti della controinteressata, dichiarando efficace l’aggiudicazione nei suoi confronti, e la nota n. 9367 del 14 ottobre 2021, con la quale veniva confermato il diniego parziale all’accesso all’offerta di Iren Ambiente S.p.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente afferma che <i>“I vizi di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione prot. 148/21, gravato con il ricorso introduttivo, inficiano altresì in via derivata la determinazione n. 196/21 e la nota prot. prot. PG.AT/2021/0009367 del 14/10/2021 impugnate in questa sede, stante lo stretto rapporto di presupposizione e connessione funzionale che legano questa ultime al primo, vizi che pertanto vengono espressamente riproposti”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preso atto che parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nei motivi aggiunti per illegittimità derivata degli stessi, il Collegio non può, dunque, che ribadire quanto sopra affermato relativamente al ricorso principale circa la legittimità degli atti impugnati e, pertanto, stabilire che non sussiste altresì alcuna illegittimità derivata degli atti impugnati con i motivi aggiunti, fermo restando che il diniego sull’accesso è stato già oggetto di autonoma pronuncia con ordinanza collegiale n. 278/2021 di questo Tribunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. &#8211; Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti depositati in data 21 ottobre 2021, è infondato nel merito e va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. &#8211; La declaratoria di infondatezza del ricorso principale e dei relativi motivi aggiunti, con conferma della legittimità dell’aggiudicazione definitiva a favore di Iren Ambiente S.p.A., comporta che il gravame incidentale di quest’ultima, teso all’esclusione di parte ricorrente, debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, ai sensi dell’art. 35 del c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il collegio, difatti, osserva che nessuna utilità potrebbe derivare all’odierna controinteressata dallo scrutinio del ricorso incidentale in accordo a quanto statuito da condivisibile giurisprudenza secondo cui <i>“…una volta esaminato e ritenuto infondato il ricorso principale ed i suoi motivi aggiunti, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, il ricorso incidentale escludente, proposto dall’aggiudicataria, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (l’aggiudicazione)”</i>(Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3094/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. &#8211; Le spese del presente giudizio, <i>ex</i> art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; respinge il ricorso principale ed i relativi motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di Iren Ambiente S.p.a. e di Atersir, liquidate in € 3.000,00 ciascuno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Germana Panzironi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Jessica Bonetto, Primo Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimo Baraldi, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rapporto-fra-le-norme-che-disciplinano-il-subappalto-nei-due-diversi-ambiti-degli-appalti-e-delle-concessioni/">Sul rapporto fra le norme che disciplinano il subappalto nei due diversi ambiti  degli appalti e delle concessioni.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Bernardo Massari, Presidente, Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore PARTI: Terna Rete Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Virginia Ripa Di Meana; Terna Rete Italia S.r.l. e Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. non costituite in giudizio; contro Comune di Gardone Val Trompia, non costituito in giudizio;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bernardo Massari, Presidente, Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore PARTI: Terna Rete Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Virginia Ripa Di Meana; Terna Rete Italia S.r.l. e Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. non costituite in giudizio; contro Comune di Gardone Val Trompia, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>In tema di demanio stradale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Demanio e patrimonio &#8211; demanio stradale &#8211; canone concessorio del demanio stradale ex art 27 CDS &#8211; canone non ricognitorio &#8211;  tale &#8211; condutture elettriche &#8211; titolo di utilizzazione &#8211; autorizzazione ex art. 120 del RD 1775/1933 e costituzione della servità¹ di elettrodotto &#8211; corresponsione di un canone ex art. 4 della legge 1501/1961 e dall&#8217;art. 6 del DM 258/1998 &#8211;  dovuto.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada, che prevede l&#8217;imposizione del canone non ricognitorio, ha natura di clausola di chiusura del sistema e, quindi, va applicato a qualsiasi utilizzazione del demanio stradale che non trovi uno specifico titolo in una disciplina di settore, tenuto conto del peso gravante sulla strada, del valore economico della concessione e del vantaggio ricavato dall&#8217;utente.<br /> Nel caso delle condutture elettriche, il titolo di utilizzazione del demanio stradale  costituito dall&#8217;autorizzazione ex art. 120 del RD 1775/1933 (per la rete nazionale di trasporto dell&#8217;energia elettrica, v. ora l&#8217;autorizzazione unica ex art. 1-sexies del DL 29 agosto 2003 n. 239) e la costituzione della servità¹ di elettrodotto comporta la corresponsione di un canone disciplinato dall&#8217;art. 4 della legge 1501/1961 e dall&#8217;art. 6 del DM 258/1998.<br />  </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 18/01/2021<br /> <strong>N. 00057/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01017/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2013, proposto da<br /> Terna Rete Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Virginia Ripa Di Meana, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Panni in Brescia, via S. Bartolomeo, 9;<br /> Terna Rete Italia S.r.l. e Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Gardone Val Trompia, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del &#8220;Regolamento comunale per l&#8217;applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio&#8221; del Comune di Gardone Val Trompia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 27 giugno 2013, di cui la società  ricorrente ha avuto conoscenza con la nota del 1 agosto 2013, prot. n. 8559.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Dato atto che la controversia  stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 25 del d.l. 137/2020 e dell&#8217;art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Il ricorso in esame tende a espungere dall&#8217;ordinamento le norme del regolamento comunale con cui il Comune di Gardone Val Trompia ha previsto la possibilità  dell&#8217;imposizione di un canone concessorio non ricognitorio, a fronte dell&#8217;occupazione di strade pubbliche, anche da parte di concessionari di pubblico servizio, quale  la ricorrente.<br /> Più precisamente, il Comune ha deliberato l&#8217;introduzione del canone non ricognitorio di cui all&#8217;art. 27 del d. lgs. 285/1992, assoggettando al pagamento di tale canone patrimoniale le occupazioni permanenti delle sedi stradali e delle relative fasce di rispetto e prevedendo la decurtazione dello stesso dal COSAP (art. 3 del regolamento) e, dunque, la debenza di quest&#8217;ultimo solo per la parte eccedente il canone non ricognitorio.<br /> Con il ricorso in esame  stata, quindi, dedotta l&#8217;illegittimità  del regolamento sotto due principali profili:<br /> 1. la violazione del principio che vieta la doppia imposizione per il medesimo titolo, derivante dalla violazione degli artt. 120 e 125 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775, recanti una disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella generale prevista dal Codice della Strada, che impone, per le condutture elettriche, la costituzione di una servità¹ di elettrodotto, con pagamento di un canone annuo regolato, quanto all&#8217;importo, dall&#8217;art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 e dall&#8217;art. 6 del DM 2 marzo 1998, n. 258;<br /> 2. la erronea applicazione dell&#8217;art. 27 del d.l.vo 1992 n. 285, in quanto il peso gravante sul demanio stradale nel caso di condutture interrate sarebbe nullo, così come il vantaggio del concessionario e, dunque, anzichè un calcolo a metri lineari o a metri quadrati, avrebbe dovuto essere effettuata una stima forfettaria.<br /> Data tale ricostruzione in fatto, si ritiene necessario premettere che  ormai costante l&#8217;orientamento di questo Tribunale (ribadito, da ultimo, con riferimento proprio alla stessa società  ricorrente, nella sentenza n. 560/2020) che porta all&#8217;accoglimento dei ricorsi del tenore di quello in esame sulla scorta delle seguenti considerazioni:<br /> &#8211; il rapporto tra concessionario del servizio di distribuzione dell&#8217;energia elettrica e il Comune  regolato dall&#8217;apposita convenzione sottoscritta in occasione della costituzione della servità¹ di elettrodotto;<br /> &#8211; il presupposto per la legittima imposizione di un canone concessorio  rappresentato dal fatto che lo stesso deve colpire un uso particolare di uno specifico bene pubblico (diversamente si tratterebbe di un inammissibile tributo ambientale) e non un uso generalizzato della strada e delle sue pertinenze;<br /> &#8211; la quantificazione del canone di cui all&#8217;art. 27 del codice della strada presupporrebbe, in assenza della prevista disposizione di attuazione, un&#8217;apposita istruttoria comunale per l&#8217;individuazione della quota del costo di manutenzione delle strade riferibile all&#8217;esclusivo vantaggio dei gestori dei servizi a rete;<br /> &#8211; al contrario, i provvedimenti impugnati si limitano ad individuare una tariffa per metro lineare senza giustificare gli elementi presi a base per la quantificazione degli importi.<br /> Sviluppando i principi regolatori così individuati, anche il ricorso in esame merita accoglimento.<br /> L&#8217;art. 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada, che prevede l&#8217;imposizione del canone non ricognitorio, ha, infatti, natura di clausola di chiusura del sistema e, quindi, va applicato a qualsiasi utilizzazione del demanio stradale che non trovi uno specifico titolo in una disciplina di settore, tenuto conto del peso gravante sulla strada, del valore economico della concessione e del vantaggio ricavato dall&#8217;utente.<br /> Nel caso delle condutture elettriche, il titolo di utilizzazione del demanio stradale  costituito dall&#8217;autorizzazione <em>ex</em> art. 120 del RD 1775/1933 (per la rete nazionale di trasporto dell&#8217;energia elettrica, v. ora l&#8217;autorizzazione unica ex art. 1-<em>sexies</em> del DL 29 agosto 2003 n. 239) e la costituzione della servità¹ di elettrodotto comporta la corresponsione di un canone disciplinato dall&#8217;art. 4 della legge 1501/1961 e dall&#8217;art. 6 del DM 258/1998.<br /> Ne consegue che l&#8217;imposizione anche del canone non ricognitorio con riferimento a occupazioni connesse all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di distribuzione dell&#8217;energia elettrica finisce per integrare una duplicazione dell&#8217;imposizione basata sul medesimo presupposto impositivo non suscettibile di riconoscimento nell&#8217;ordinamento (cfr., in tal senso, la citata sentenza di questo Tribunale n. 560/2020).<br /> Ciò comporta la declaratoria dell&#8217;illegittimità  del regolamento impugnato, nonostante lo stesso sia rispettoso dell&#8217;art. 63 del d. lgs. 1997, n. 446, che, nel riconoscere al Comune la facoltà  di scegliere tra l&#8217;applicazione, a fronte dell&#8217;occupazione permanente di propri beni patrimoniali indisponibili e demaniali, della TOSAP o del COSAP (e, quindi, tassa o canone) ha espressamente previsto che: &#8220;<em>Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l&#8217;importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.</em>&#8220;.<br /> Il comma secondo dell&#8217;art. 3 del regolamento impugnato stabilisce, infatti, che &#8220;<em>dall&#8217;importo dovuto a titolo di COSAP viene detratto quello del canone non ricognitorio pagato dal concessionario; il canone non ricognitorio  dovuto per l&#8217;intero ammontare, mentre il COSAP  dovuto solo per la parte eccedente</em>&#8221; e, pertanto, l&#8217;alternatività  risulta rispettata.<br /> Cionondimeno, per quanto già  più sopra rappresentato, la corresponsione del canone non ricognitorio non può essere chiesta al concessionario che corrisponda già  un canone per l&#8217;occupazione della strada, sulla scorta della norma di settore, nella misura prevista nell&#8217;atto di concessione.<br /> Tutto ciò premesso e considerato che  ormai costante da oltre due anni il suddetto inquadramento giuridico del canone non ricognitorio, tanto che ciò ha condotto moltissime amministrazioni al ritiro in autotutela degli atti regolamentari, le spese del giudizio non possono che seguire l&#8217;ordinaria regola della soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla l&#8217;atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l&#8217;Amministrazione intendeà  adottare.<br /> Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell&#8217;Amministrazione, nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori, se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso nella camera di consiglio svoltasi con collegamento da remoto ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 25 del d. l. 137/2020 nel giorno 14 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Bernardo Massari, Presidente<br /> Mauro Pedron, Consigliere<br /> Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-57/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2020 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-3-2020-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-3-2020-n-57/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-3-2020-n-57/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2020 n.57</a></p>
<p>Pres. M. Cartabia; Est. G. Coraggio. Tribunale ordinario di Palermo (rimettente); Commissione Provinciale per l&#8217;Artigianato di Palermo e OMISSIS (intervenienti nel giudizio incidentale); Presidente del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato). Sulla salvaguardia dell’interesse pubblico, libero dall’inquinamento mafioso, che prevale sulla libertà di iniziativa economica privata 1. Codice delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-3-2020-n-57/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2020 n.57</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Cartabia; Est. G. Coraggio. Tribunale ordinario di Palermo (rimettente); Commissione Provinciale per l&#8217;Artigianato di Palermo e OMISSIS (intervenienti nel giudizio incidentale); Presidente del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>Sulla salvaguardia dell’interesse pubblico, libero dall’inquinamento mafioso, che prevale sulla libertà di iniziativa economica privata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Codice delle Leggi Antimafia – Artt. 3 e 41 Cost &#8211; Interdittiva antimafia –Funzione anticipatoria e difesa della legalità – Prevalenza &#8211; Non fondatezza della q.l.c. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><em>1. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 89 bis e 92, co. 3 e 4, del d.Lgs. n. 59/2011, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., potendo l’interdittiva antimafia legittimamente estromettere l’impresa dal circuito dell’economia legale, e non solo da quello dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. </em></div>
<div><em>Il ricorso all’interdittiva antimafia quale strumento amministrativo in grado di arrecare un così grave sacrificio alla libertà di iniziativa economica privata, non può ritenersi sproporzionato rispetto ai valori in gioco, la cui tutela impone di colpire in anticipo e con una risposta efficace il fenomeno mafioso.</em></div>
</div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p>SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento vertente tra R.M. S., in proprio e nella qualità di titolare della ditta S. S. di R.M. S., e la Commissione provinciale per l’artigianato della Provincia di Palermo costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Palermo-Enna, con ordinanza del 10 maggio 2018, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2018.<br />
Visti gli atti di costituzione di R.M. S., in proprio e nella qualità di titolare della ditta S. S. di R.M. S., e della Commissione provinciale per l’artigianato della Provincia di Palermo costituita presso la CCIAA di Palermo-Enna, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;<br />
uditi gli avvocati Girolamo Rubino per R.M. S. in proprio e nella qualità di titolare della ditta S. S. di R.M. S., e Lillo Fiorello per la Commissione provinciale per l’artigianato della Provincia di Palermo costituita presso la CCIAA di Palermo-Enna, nonché l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020.</p>
<p>Ritenuto in fatto<br />
1.− Il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 10 maggio 2018, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.<br />
2.− Il giudice a quo premette di essere stato adito da R.M. S., in proprio e nella qualità di titolare della ditta S. S. di R.M. S., che ha impugnato, ai sensi dell’art. 7, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato), la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane disposta dalla Commissione provinciale per l’artigianato, dopo che il ricorso proposto in via amministrativa alla Commissione regionale per l’artigianato era rimasto senza esito.<br />
3.− Il provvedimento di cancellazione richiamava gli artt. 67 e 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, ed era fondato sulla nota della Prefettura di Palermo con la quale veniva comunicato, ai sensi dell’art. 91, comma 7-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, l’adozione, nei confronti della suddetta impresa artigiana, di informazione antimafia interdittiva.<br />
4.− Il rimettente precisa, quindi, di non essere stato chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti della informazione antimafia interdittiva, che è devoluta alla giurisdizione amministrativa, ma a sindacarne le conseguenze, e cioè se tale misura integri o meno il presupposto per la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane.<br />
Tanto premesso, il Tribunale di Palermo osserva quanto segue.<br />
5.− L’art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 ricollega all’applicazione di una misura di prevenzione personale «con provvedimento definitivo» il divieto di ottenere benefici, erogazioni pubbliche, autorizzazioni, concessioni e iscrizioni di vario genere, comprese «altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati» (lettera f), nonché, ai sensi del comma 2, la decadenza di diritto da quelli già ottenuti.<br />
L’art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 individua i soggetti pubblici tenuti all’acquisizione della documentazione antimafia, mentre l’art. 84 del medesimo decreto legislativo definisce il contenuto della comunicazione antimafia e della informazione antimafia.<br />
La prima, ai sensi dell’art. 84, comma 2, «consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67».<br />
La seconda, ai sensi dell’art. 84, comma 3, «consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4».<br />
L’informazione antimafia è richiesta solo per operazioni che superino certe soglie di valore, ovvero che siano poste in essere in settori sensibili.<br />
A differenza della comunicazione antimafia, che ha una valenza ricognitiva dell’esistenza di cause di revoca, decadenza o divieto tipizzate, l’informazione antimafia è il frutto di una valutazione dell’autorità prefettizia, che, fondandosi su una serie di elementi sintomatici, esprime un motivato giudizio, in chiave preventiva, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa, interdicendole l’inizio o la prosecuzione di attività con l’amministrazione pubblica, o l’ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione, e determinando la revoca di quelli già eventualmente in essere.<br />
In tale contesto, si inserisce l’art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, che stabilisce al comma 1: «Quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un’informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia».<br />
Al successivo comma 2, la suddetta disposizione sancisce: «L’informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta».<br />
6.− Assume il rimettente che l’art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 ha esteso al settore delle autorizzazioni, tradizionalmente inciso dalla comunicazione antimafia, gli effetti dell’informazione antimafia, ampliando l’ambito di rilevanza del tentativo di infiltrazione mafiosa.<br />
Tale impostazione, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, è coerente con l’impostazione del d.lgs. n. 159 del 2011, e la stessa non può dar luogo a perplessità, allorchè trovi applicazione nel caso in cui non vi sia un rapporto contrattuale con l’amministrazione pubblica, atteso che, anche in ipotesi di attività soggette a mera autorizzazione, l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.<br />
7.− Tanto premesso, il Tribunale di Palermo afferma di condividere i princìpi espressi dal Consiglio di Stato in ordine alla pervasività e alla profonda lesività dell’infiltrazione mafiosa nell’economia, e alla conseguente necessità di una risposta efficace da parte dello Stato che si estenda a tutto campo, e che dunque ‒elidendo in radice la libertàdi iniziativa economica privata assicurata dall’art. 41 Cost. ‒sostanzialmente elimini dal circuito dell’economia legale, e non solo da quello dei rapporti con la pubblica amministrazione, i soggetti economici infiltrati dalle associazioni mafiose, che, in quanto tali, quella iniziativa esercitano in contrasto con l’utilità sociale, e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.<br />
Tuttavia, il rimettente ritiene che una legislazione che affida tale radicale risposta ad un provvedimento amministrativo, quale è l’informazione antimafia, sostanzialmente equiparandola negli effetti ad un provvedimento giurisdizionale definitivo, pone dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.<br />
8.− Ad avviso del rimettente è irragionevole ricollegare al rilascio dell’informazione antimafia interdittiva, dunque ad un atto di natura amministrativa, gli stessi effetti ‒e cioèil divieto generalizzato di ottenere tutti i provvedimenti indicati nell’art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, e la decadenza di diritto da tutti quelli eventualmente già ottenuti ‒che il suddetto art. 67 riconnette all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione personale, vale a dire alla definitività di un provvedimento di natura giurisdizionale.<br />
Ciò apparirebbe irragionevole anche considerando che:<br />
− l’effetto dell’informazione antimafia interdittiva è immediato ai sensi dell’art. 91, comma 7-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, e non è subordinato alla definitività del provvedimento;<br />
− l’autorità amministrativa non può procedere ad alcuna esclusione delle decadenze e dei divieti, a differenza di quanto può fare il tribunale, in ragione della previsione dell’art. 67, comma 5, del medesimo decreto legislativo, «nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia».<br />
9.− Il rimettente richiama, quindi, la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2018, che ha affermato che la disposizione di cui all’art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 non esorbitava dalla delega legislativa: «Con questa disposizione il legislatore delegante, prendendo evidentemente le mosse dalla situazione di estrema gravità ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, ha concesso al legislatore delegato di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l’adozione di un’informazione antimafia, giustifichi un impedimento non alla sola attività contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche ai diversi contatti che con essa possano realizzarsi nei casi ora indicati dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011».<br />
La Corte costituzionale, inoltre, ha affermato la ragionevolezza della suddetta disposizione atteso che: «La fattispecie delineata dall’art. 89-bis censurato si riconnette a una situazione di particolare pericolo di inquinamento dell’economia legale, perché il tentativo di infiltrazione mafiosa viene riscontrato all’esito di una nuova occasione di contatto con la pubblica amministrazione, che, tenuta a richiedere la comunicazione antimafia in vista di uno dei provvedimenti indicati dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, si imbatte in una precedente documentazione antimafia interdittiva. Non è perciò manifestamente irragionevole che, secondo l’interpretazione dell’art. 89-bis censurato condivisa dallo stesso rimettente, a fronte di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il legislatore […], reagisca attraverso l’inibizione, sia delle attività contrattuali con la pubblica amministrazione, sia di quelle in senso lato autorizzatorie, prevedendo l’adozione di un’informazione antimafia interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione antimafia».<br />
10.− Il giudice a quo afferma, tuttavia, che è irragionevole ricomprendere nella sfera d’incidenza dell’inibitoria, ma soprattutto nella sfera della decadenza, tutti i provvedimenti previsti dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, senza escludere quelli che sono il presupposto dell’esercizio della attività imprenditoriale privata che non comporti alcun rapporto con la pubblica amministrazione e alcun impatto su beni e interessi pubblici.<br />
Assume il rimettente che travolgere, per effetto dell’informazione antimafia interdittiva, anche i provvedimenti, quale quello in esame, che sono esclusivamente funzionali all’esercizio di una attività imprenditoriale puramente privatistica, significa espungere un soggetto dal circuito dell’economia legale privandolo in radice del diritto, sancito dall’art. 41 Cost., di esercitare l’iniziativa economica e ponendolo in tutto e per tutto nella stessa situazione di colui che risulti destinatario di una misura di prevenzione definitiva adottata in sede giurisdizionale, anzi in una situazione deteriore ove si consideri il contenuto derogatorio dell’art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011.<br />
Infine, benché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 4 del 2018 abbia affermato che: «[n]aturalmente spetta alla giurisprudenza comune, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all’informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia», il rimettente ritiene di non poter procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi detta distinzione, anche in ragione della interpretazione della norma da parte della giurisprudenza amministrativa.<br />
11.− Si è costituita nel giudizio incidentale la parte del giudizio a quo, che ha chiesto dichiararsi l’illegittimità costituzionale delle norme censurate.<br />
Dopo aver aderito alla prospettazione del rimettente, la parte privata ha dedotto la violazione di un ulteriore parametro costituzionale e cioè l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, in riferimento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 23 febbraio 2017, de Tommaso contro Italia, e 28 giugno 2018, G.I.E.M. srl e altri contro Italia.<br />
Ricorda come la prima delle suddette pronunce ha riconosciuto che la disciplina italiana sulle misure di prevenzione non rispetta gli standard di prevedibilità ed accessibilità imposti dal principio di legalità insito nell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, attinente alla libertà di circolazione, mentre la seconda sentenza richiama il legislatore italiano al rispetto del principio di proporzionalità in materia di misure repressive e/o sanzionatorie.<br />
12.− Anche la Commissione provinciale per l’artigianato della Provincia di Palermo si è costituita nel giudizio incidentale chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.<br />
Richiama l’attività consultiva e la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) soggiacciono alla informazione antimafia.<br />
13.− È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi inammissibili o non fondate le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo.<br />
14.− In particolare, l’Avvocatura generale ha osservato quanto segue.<br />
Le questioni sarebbero state sollevate in termini del tutto generici, in quanto il rimettente non individua con precisione la specifica disposizione censurata né la pronuncia da adottare per eliminare la denunciata illegittimità costituzionale.<br />
Non sarebbe stata, altresì, chiarita la rilevanza delle questioni.<br />
Con riguardo alla dedotta lesione dell’art. 3 Cost., dall’ordinanza di rimessione non emergerebbero elementi per ritenere violato il principio di uguaglianza.<br />
In relazione all’art. 41 Cost., osserva l’Avvocatura generale dello Stato che il legislatore ha introdotto l’istituto in questione, ritenendo che la salvaguardia dell’interesse pubblico, libero da qualsivoglia inquinamento mafioso, sia prioritaria rispetto alla tutela della libertà di iniziativa economica, come affermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.<br />
Inoltre, la valutazione del prefetto è di tipo preventivo e non sanzionatorio, ed è volta a contrastare il metodo mafioso che costituisce un danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.<br />
Considerato in diritto<br />
1.− Il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 10 maggio 2018, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.<br />
Le censure sono svolte rispetto all’art. 89-bis e solo in via conseguenziale nei confronti dell’art. 92, commi 3 e 4.<br />
1.1.− Il rimettente osserva che con le norme censurate si sono estesi gli effetti della informazione antimafia interdittiva agli atti elencati nell’art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 − tradizionalmente incisi dalla comunicazione antimafia interdittiva – e, in particolare, a quelli funzionali all’esercizio di una attività imprenditoriale puramente privatistica, così privando un soggetto del diritto, sancito dall’art. 41 Cost., di esercitare l’iniziativa economica, e ponendolo nella stessa situazione di colui che risulti destinatario di una misura di prevenzione personale applicata con provvedimento definitivo.<br />
Riconosce la pervasività e la lesività dell’infiltrazione mafiosa nell’economia, e la necessità di una risposta efficace e che elimini i soggetti economici infiltrati dalle associazioni mafiose dal circuito dell’economia legale, e non solo da quello dei rapporti con la pubblica amministrazione. Tuttavia, ritiene che una legislazione che affida tale radicale risposta ad un provvedimento amministrativo, quale è l’informazione antimafia prefettizia, ponga dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.<br />
Sarebbe infatti irragionevole ricollegare ad un provvedimento di natura amministrativa gli stessi effetti di una misura di prevenzione applicata con un provvedimento di natura giurisdizionale, incidendo sull’esercizio dell’iniziativa economica.<br />
Ciò, anche considerando che:<br />
− l’effetto dell’informazione antimafia interdittiva è immediato ai sensi dell’art. 91, comma 7-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, e non è subordinato alla definitività del provvedimento;<br />
− l’autorità amministrativa non può procedere ad alcuna esclusione delle decadenze e dei divieti, a differenza di quanto può fare il tribunale, in ragione della previsione dell’art. 67, comma 5, del medesimo decreto legislativo, «nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia».<br />
1.2.− Il rimettente ricorda la sentenza di questa Corte n. 4 del 2018, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 3 Cost., ma ribadisce che appare una irragionevole lesione della libertà d’impresa ricomprendere nella sfera d’incidenza dell’inibitoria, ma soprattutto della decadenza, che conseguono alla informazione antimafia interdittiva, tutti i provvedimenti previsti dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo, senza escludere quelli che sono il presupposto dell’esercizio di una attività imprenditoriale meramente privata.<br />
1.3. Conclude che, benché la Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2018 abbia affermato che: «[n]aturalmente spetta alla giurisprudenza comune, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all’informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia», non può procedersi ad un’interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi detta distinzione, anche alla luce della lettura della norma data dalla giurisprudenza amministrativa.<br />
2.− In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità degli ulteriori profili di censura sollevati dalla parte privata, ricorrente nel giudizio a quo e costituitasi nel presente giudizio incidentale, che ha prospettato la lesione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, in riferimento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 23 febbraio 2017, de Tommaso contro Italia, e 28 giugno 2018, G.I.E.M. srl e altri contro Italia.<br />
Si tratta, infatti, di censure tese ad allargare il thema decidendum, e che non possono essere prese in considerazione (da ultimo, sentenze n. 27 del 2019, n. 14 del 2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016).<br />
Sono altresì inammissibili le eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate dalla difesa dello Stato, in quanto non sussistono le dedotte carenze dell’ordinanza di rimessione.<br />
3.− Ai fini dell’esame del merito, va premesso che la normativa in questione incide su un contesto ampiamente noto e studiato (e di cui il giudice a quo è perfettamente consapevole), caratterizzato dalla costante e crescente capacità di penetrazione della criminalità organizzata nell’economia.<br />
3.1.− La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87), nella relazione conclusiva del 7 febbraio 2018, ha rilevato che sono vulnerabili anche i mercati privati e in particolare i «settori connotati da elevato numero di piccole imprese, basso sviluppo tecnologico, lavoro non qualificato e basso livello di sindacalizzazione, dove il ricorso a pratiche non propriamente conformi con la legalità formale diviene prassi diffusa» (pag. 22).<br />
Soggiunge la Commissione che «[q]ui le mafie possono offrire diversi tipi di servizi alle imprese, come la protezione, l’elusione della libera concorrenza, il contenimento del conflitto con i lavoratori, l’immissione di liquidità. Tuttavia, nei mercati privati è possibile ravvisare anche le forme più evidenti di imprenditoria mafiosa, quando sono gli stessi boss, famiglie o affiliati ad assumere in vario modo il controllo delle imprese, investendo in attività legali i capitali ricavati da estorsioni e traffici illeciti. Le imprese mafiose rivelano un’elevata capacità di realizzare profitti proprio per la possibilità di avvalersi di mezzi preclusi alle imprese lecite nella regolamentazione della concorrenza, nella gestione della forza lavoro, nei rapporti con lo Stato, nella disponibilità di risorse finanziarie» (pag. 22).<br />
3.2.− Il fenomeno mafioso è stato poi oggetto − specie negli ultimi tempi – di una ricca e sistematica giurisprudenza amministrativa, su cui si è a lungo soffermata la relazione sull’attività della Giustizia amministrativa del Presidente del Consiglio di Stato per l’anno giudiziario 2020 (parte allegata, paragrafo “Attività giurisdizionale”, punto 5.1.).<br />
Ne emerge un quadro preoccupante non solo per le dimensioni ma anche per le caratteristiche del fenomeno, e in particolare – e in primo luogo − per la sua pericolosità (rilevata anche da questa Corte: sentenza n. 4 del 2018). Difatti la forza intimidatoria del vincolo associativo e la mole ingente di capitali provenienti da attività illecite sono inevitabilmente destinate a tradursi in atti e comportamenti che inquinano e falsano il libero e naturale sviluppo dell’attività economica nei settori infiltrati, con grave vulnus, non solo per la concorrenza, ma per la stessa libertà e dignità umana.<br />
Le modalità, poi, di tale azione criminale non sono meno specifiche, perché – si desume sempre dalla giurisprudenza citata nella relazione – esse manifestano una grande “adattabilità alle circostanze”: variano, cioè, in relazione alle situazioni e alle problematiche locali, nonché alle modalità di penetrazione, e mutano in funzione delle stesse.<br />
4.− È alla luce di questi dati che va valutata la scelta di affidare all’autorità amministrativa questa misura, che pure si caratterizza per la sua particolare gravità.<br />
Quello che si chiede alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori prima ricordati, compito naturale dell’autorità giudiziaria, bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento.<br />
È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità che si colloca il provvedimento in questione, al quale, infatti, viene riconosciuta dalla giurisprudenza natura «cautelare e preventiva» (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 6 aprile 2018, n. 3), comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa.<br />
4.1.− Deriva dalla natura stessa dell’informazione antimafia che essa risulti fondata su elementi fattuali più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari.<br />
Si afferma infatti nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 30 gennaio 2019, n. 758 e 3 aprile 2019, n. 2211), che l’atto implica una valutazione tecnico-discrezionale dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, e se, da una parte, deve considerare una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011: quali i cosiddetti delitti spia), altri, a condotta libera, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che «può» desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata» (citato art. 91, comma 6).<br />
5.− Tutto ciò, peraltro, non comporta che nella specie si debba ritenere violato il principio fondamentale di legalità sostanziale, che presiede all’esercizio di ogni attività amministrativa.<br />
5.1.− Al riguardo, la stessa giurisprudenza ha anzitutto precisato (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 9 febbraio 2017, n. 565, punto 12) che «l’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale […], richiedano alla prefettura una attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa».<br />
Tale quadro deve emergere, poi, da una motivazione accurata che nella specie assume una rilevanza affatto particolare (sentenza prima citata) come ha affermato anche questa Corte in un caso affine (sentenza n. 103 del 1993, che ha preso in esame la disciplina dei provvedimenti di scioglimento di consigli comunali e provinciali allorché emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata, o su forme di condizionamento).<br />
5.2.− Infine, queste complesse valutazioni che – come si è rilevato – sono, sì, discrezionali, ma dalla forte componente tecnica, sono soggette ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo.<br />
Di fatto è questa la portata delle numerose sentenze amministrative che si sono occupate dell’istituto. Esse non si limitano ad un controllo “estrinseco” (così ancora una volta la relazione citata) e, pur dando il giusto rilievo alla motivazione, procedono ad un esame sostanziale degli elementi raccolti dal prefetto, verificandone la consistenza e la coerenza.<br />
5.3.− Il risultato di questo impegno è la individuazione di un nucleo consolidato (sin dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 3 maggio 2016, n. 1743, come ricorda la sentenza della terza sezione, 5 settembre 2019, n. 6105) di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale.<br />
Tra queste: i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa; la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un “volto di legalità” idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi “benefici”; l’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.<br />
Si tratta di puntualizzazioni di cui va apprezzata la rilevanza alla luce di quella giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 24 del 2019) che, anche se relativa a fattispecie diversa, ha valorizzato l’apporto fornito da una giurisprudenza costante e uniforme, al fine di delimitare l’applicazione di disposizioni legislative incidenti su diritti costituzionalmente protetti, pure caratterizzate da una certa genericità.<br />
6.− Il dato normativo, arricchito dell’articolato quadro giurisprudenziale, esclude, dunque, la fondatezza dei dubbi di costituzionalità avanzati dal rimettente in ordine alla ammissibilità, in sé, del ricorso allo strumento amministrativo, e quindi alla legittimità della pur grave limitazione della libertà di impresa che ne deriva.<br />
In particolare, quanto al profilo della ragionevolezza, la risposta amministrativa, non si può ritenere sproporzionata rispetto ai valori in gioco, la cui tutela impone di colpire in anticipo quel fenomeno mafioso, sulla cui gravità e persistenza – malgrado il costante e talvolta eroico impegno delle Forze dell’ordine e della magistratura penale – non è necessario soffermarsi ulteriormente.<br />
In questa valutazione complessiva dell’istituto un ruolo particolarmente rilevante assume il carattere provvisorio della misura.<br />
È questo il senso della disposizione dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale l’informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi, cosicché alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, con l’effetto, in caso di conclusione positiva, della reiscrizione nell’albo delle imprese artigiane, nella specie, e in generale del recupero dell’impresa al mercato. E va sottolineata al riguardo la necessità di un’applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile.<br />
7.− Quanto alle altre caratteristiche del provvedimento evidenziate dal rimettente, esse non sono tali da pregiudicarne la costituzionalità.<br />
7.1.− Non anzitutto la sua efficacia immediata, che, all’evidenza, è connaturata ai provvedimenti amministrativi, e a cui comunque si può porre rimedio in sede giurisdizionale con una pressoché immediata sospensione nella fase cautelare.<br />
7.2.− L’altro rilievo attiene alla impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall’art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, e cioè l’esclusione da parte del giudice delle decadenze e dei divieti previsti, nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia.</p>
<p>La differenza, che in parte trova una compensazione nella temporaneità dell’informazione antimafia (ciò che valorizza ulteriormente l’importanza del riesame periodico cui sono chiamate le autorità prefettizie), merita indubbiamente una rimeditazione da parte del legislatore, ma non può essere oggetto di una pronuncia specifica poiché non è dedotta in modo autonomo (non vi è infatti alcun riferimento al caso concreto), e come argomento integrativo e secondario dell’illegittimità dell’informazione interdittiva non ha una incidenza determinante.<br />
8.– Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo, devono essere dichiarate non fondate in riferimento agli indicati parametri costituzionali.<br />
Per Questi Motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020.<br />
F.to:<br />
Marta CARTABIA, Presidente<br />
Giancarlo CORAGGIO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020.</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-3-2020-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-3-2020-n-57/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.57</a></p>
<p>M aria Cartabia Presidente, Giancarlo Coraggio redattore; La rilevanza del fenomeno mafioso come segnalato nella giurisprudenza amministrativa. 1.- Criminalità  &#8211; mafie &#8211; rilevanza del fenomeno come segnalato nella giurisprudenza amministrativa  2.- Criminalità  &#8211; D.Lgs. n. 159/2011 &#8211; artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4 &#8211; contrarietà  agli articoli 3</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-3-2020-n-57/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.57</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M aria Cartabia Presidente, Giancarlo Coraggio redattore;</span></p>
<hr />
<p>La rilevanza del fenomeno mafioso come segnalato nella giurisprudenza amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Criminalità  &#8211; mafie &#8211; rilevanza del fenomeno come segnalato nella giurisprudenza amministrativa<br /> <br /> 2.- Criminalità  &#8211; D.Lgs. n. 159/2011 &#8211; artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4 &#8211; contrarietà  agli articoli 3 e 41 Cost. &#8211; non sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il fenomeno mafioso è stato oggetto&#8221;specie negli ultimi tempi &#8211; di una ricca e sistematica giurisprudenza amministrativa (su cui si è a lungo soffermata la relazione sull&#8217;attività  della Giustizia amministrativa del Presidente del Consiglio di Stato per l&#8217;anno giudiziari): ne emerge un quadro preoccupante non solo per le dimensioni ma anche per le caratteristiche del fenomeno, e in particolare &#8211; e in primo luogo&#8221;per la sua pericolosità . Difatti la forza intimidatoria del vincolo associativo e la mole ingente di capitali provenienti da attività  illecite sono inevitabilmente destinate a tradursi in atti e comportamenti che inquinano e falsano il libero e naturale sviluppo dell&#8217;attività  economica nei settori infiltrati, con grave vulnus, non solo per la concorrenza, ma per la stessa libertà  e dignità  umana. Le modalità , poi, di tale azione criminale non sono meno specifiche, perchè &#8211; si desume sempre dalla giurisprudenza citata nella relazione &#8211; esse manifestano una grande &#8220;adattabilità  alle circostanze&#8221;: variano, cioè, in relazione alle situazioni e alle problematiche locali, nonchè alle modalità  di penetrazione, e mutano in funzione delle stesse.</em><br /> <br /> <em>2. Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento vertente tra R.M. S., in proprio e nella qualità  di titolare della ditta S. S. di R.M. S., e la Commissione provinciale per l&#8217;artigianato della Provincia di Palermo costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Palermo-Enna, con ordinanza del 10 maggio 2018, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.<br /> Visti gli atti di costituzione di R.M. S., in proprio e nella qualità  di titolare della ditta S. S. di R.M. S., e della Commissione provinciale per l&#8217;artigianato della Provincia di Palermo costituita presso la CCIAA di Palermo-Enna, nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 14 gennaio 2020 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;<br /> uditi gli avvocati Girolamo Rubino per R.M. S. in proprio e nella qualità  di titolare della ditta S. S. di R.M. S., e Lillo Fiorello per la Commissione provinciale per l&#8217;artigianato della Provincia di Palermo costituita presso la CCIAA di Palermo-Enna, nonchè l&#8217;avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.  &#8220;Il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 10 maggio 2018, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.<br /> 2.  &#8220;Il giudice a quo premette di essere stato adito da R.M. S., in proprio e nella qualità  di titolare della ditta S. S. di R.M. S., che ha impugnato, ai sensi dell&#8217;art. 7, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l&#8217;artigianato), la cancellazione dall&#8217;albo delle imprese artigiane disposta dalla Commissione provinciale per l&#8217;artigianato, dopo che il ricorso proposto in via amministrativa alla Commissione regionale per l&#8217;artigianato era rimasto senza esito.<br /> 3.  &#8220;Il provvedimento di cancellazione richiamava gli artt. 67 e 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, ed era fondato sulla nota della Prefettura di Palermo con la quale veniva comunicato, ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 7-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, l&#8217;adozione, nei confronti della suddetta impresa artigiana, di informazione antimafia interdittiva.<br /> 4.  &#8220;Il rimettente precisa, quindi, di non essere stato chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti della informazione antimafia interdittiva, che è devoluta alla giurisdizione amministrativa, ma a sindacarne le conseguenze, e cioè se tale misura integri o meno il presupposto per la cancellazione dall&#8217;albo delle imprese artigiane.<br /> Tanto premesso, il Tribunale di Palermo osserva quanto segue.<br /> 5.  &#8220;L&#8217;art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 ricollega all&#8217;applicazione di una misura di prevenzione personale «con provvedimento definitivo» il divieto di ottenere benefici, erogazioni pubbliche, autorizzazioni, concessioni e iscrizioni di vario genere, comprese «altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività  imprenditoriali, comunque denominati» (lettera f), nonchè, ai sensi del comma 2, la decadenza di diritto da quelli giÃ  ottenuti.<br /> L&#8217;art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 individua i soggetti pubblici tenuti all&#8217;acquisizione della documentazione antimafia, mentre l&#8217;art. 84 del medesimo decreto legislativo definisce il contenuto della comunicazione antimafia e della informazione antimafia.<br /> La prima, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 2, «consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;articolo 67».<br /> La seconda, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 3, «consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;articolo 67, nonchè, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 91, comma 6, nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società  o imprese interessate indicati nel comma 4».<br /> L&#8217;informazione antimafia è richiesta solo per operazioni che superino certe soglie di valore, ovvero che siano poste in essere in settori sensibili.<br /> A differenza della comunicazione antimafia, che ha una valenza ricognitiva dell&#8217;esistenza di cause di revoca, decadenza o divieto tipizzate, l&#8217;informazione antimafia è il frutto di una valutazione dell&#8217;autorità  prefettizia, che, fondandosi su una serie di elementi sintomatici, esprime un motivato giudizio, in chiave preventiva, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa all&#8217;interno dell&#8217;impresa, interdicendole l&#8217;inizio o la prosecuzione di attività  con l&#8217;amministrazione pubblica, o l&#8217;ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione, e determinando la revoca di quelli giÃ  eventualmente in essere.<br /> In tale contesto, si inserisce l&#8217;art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, che stabilisce al comma 1: «Quando in esito alle verifiche di cui all&#8217;articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un&#8217;informazione antimafia interdittiva e ne dÃ  comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all&#8217;articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia».<br /> Al successivo comma 2, la suddetta disposizione sancisce: «L&#8217;informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta».<br /> 6.  &#8220;Assume il rimettente che l&#8217;art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 ha esteso al settore delle autorizzazioni, tradizionalmente inciso dalla comunicazione antimafia, gli effetti dell&#8217;informazione antimafia, ampliando l&#8217;ambito di rilevanza del tentativo di infiltrazione mafiosa.<br /> Tale impostazione, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, è coerente con l&#8217;impostazione del d.lgs. n. 159 del 2011, e la stessa non può dar luogo a perplessità , allorchè trovi applicazione nel caso in cui non vi sia un rapporto contrattuale con l&#8217;amministrazione pubblica, atteso che, anche in ipotesi di attività  soggette a mera autorizzazione, l&#8217;esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l&#8217;economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica.<br /> 7.  &#8220;Tanto premesso, il Tribunale di Palermo afferma di condividere i princÃ¬pi espressi dal Consiglio di Stato in ordine alla pervasività  e alla profonda lesività  dell&#8217;infiltrazione mafiosa nell&#8217;economia, e alla conseguente necessità  di una risposta efficace da parte dello Stato che si estenda a tutto campo, e che dunque  elidendo in radice la libertà  di iniziativa economica privata assicurata dall&#8217;art. 41 Cost.  sostanzialmente elimini dal circuito dell&#8217;economia legale, e non solo da quello dei rapporti con la pubblica amministrazione, i soggetti economici infiltrati dalle associazioni mafiose, che, in quanto tali, quella iniziativa esercitano in contrasto con l&#8217;utilità  sociale, e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà  e alla dignità  umana.<br /> Tuttavia, il rimettente ritiene che una legislazione che affida tale radicale risposta ad un provvedimento amministrativo, quale è l&#8217;informazione antimafia, sostanzialmente equiparandola negli effetti ad un provvedimento giurisdizionale definitivo, pone dubbi di legittimità  costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.<br /> 8.  &#8220;Ad avviso del rimettente è irragionevole ricollegare al rilascio dell&#8217;informazione antimafia interdittiva, dunque ad un atto di natura amministrativa, gli stessi effetti  e cioè il divieto generalizzato di ottenere tutti i provvedimenti indicati nell&#8217;art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, e la decadenza di diritto da tutti quelli eventualmente giÃ  ottenuti  che il suddetto art. 67 riconnette all&#8217;applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione personale, vale a dire alla definitività  di un provvedimento di natura giurisdizionale.<br /> Ciò apparirebbe irragionevole anche considerando che:<br />&#8220;l&#8217;effetto dell&#8217;informazione antimafia interdittiva è immediato ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 7-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, e non è subordinato alla definitività  del provvedimento;<br />&#8220;l&#8217;autorità  amministrativa non può procedere ad alcuna esclusione delle decadenze e dei divieti, a differenza di quanto può fare il tribunale, in ragione della previsione dell&#8217;art. 67, comma 5, del medesimo decreto legislativo, «nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all&#8217;interessato e alla famiglia».<br /> 9.  &#8220;Il rimettente richiama, quindi, la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2018, che ha affermato che la disposizione di cui all&#8217;art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 non esorbitava dalla delega legislativa: «Con questa disposizione il legislatore delegante, prendendo evidentemente le mosse dalla situazione di estrema gravità  ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, ha concesso al legislatore delegato di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l&#8217;adozione di un&#8217;informazione antimafia, giustifichi un impedimento non alla sola attività  contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche ai diversi contatti che con essa possano realizzarsi nei casi ora indicati dall&#8217;art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011».<br /> La Corte costituzionale, inoltre, ha affermato la ragionevolezza della suddetta disposizione atteso che: «La fattispecie delineata dall&#8217;art. 89-bis censurato si riconnette a una situazione di particolare pericolo di inquinamento dell&#8217;economia legale, perchè il tentativo di infiltrazione mafiosa viene riscontrato all&#8217;esito di una nuova occasione di contatto con la pubblica amministrazione, che, tenuta a richiedere la comunicazione antimafia in vista di uno dei provvedimenti indicati dall&#8217;art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, si imbatte in una precedente documentazione antimafia interdittiva. Non è perciò manifestamente irragionevole che, secondo l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 89-bis censurato condivisa dallo stesso rimettente, a fronte di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il legislatore [&#038;], reagisca attraverso l&#8217;inibizione, sia delle attività  contrattuali con la pubblica amministrazione, sia di quelle in senso lato autorizzatorie, prevedendo l&#8217;adozione di un&#8217;informazione antimafia interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione antimafia».<br /> 10.  &#8220;Il giudice a quo afferma, tuttavia, che è irragionevole ricomprendere nella sfera d&#8217;incidenza dell&#8217;inibitoria, ma soprattutto nella sfera della decadenza, tutti i provvedimenti previsti dall&#8217;art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, senza escludere quelli che sono il presupposto dell&#8217;esercizio della attività  imprenditoriale privata che non comporti alcun rapporto con la pubblica amministrazione e alcun impatto su beni e interessi pubblici.<br /> Assume il rimettente che travolgere, per effetto dell&#8217;informazione antimafia interdittiva, anche i provvedimenti, quale quello in esame, che sono esclusivamente funzionali all&#8217;esercizio di una attività  imprenditoriale puramente privatistica, significa espungere un soggetto dal circuito dell&#8217;economia legale privandolo in radice del diritto, sancito dall&#8217;art. 41 Cost., di esercitare l&#8217;iniziativa economica e ponendolo in tutto e per tutto nella stessa situazione di colui che risulti destinatario di una misura di prevenzione definitiva adottata in sede giurisdizionale, anzi in una situazione deteriore ove si consideri il contenuto derogatorio dell&#8217;art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011.<br /> Infine, benchè la Corte costituzionale, con la sentenza n. 4 del 2018 abbia affermato che: «[n]aturalmente spetta alla giurisprudenza comune, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all&#8217;informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia», il rimettente ritiene di non poter procedere ad un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi detta distinzione, anche in ragione della interpretazione della norma da parte della giurisprudenza amministrativa.<br /> 11.  &#8220;Si è costituita nel giudizio incidentale la parte del giudizio a quo, che ha chiesto dichiararsi l&#8217;illegittimità  costituzionale delle norme censurate.<br /> Dopo aver aderito alla prospettazione del rimettente, la parte privata ha dedotto la violazione di un ulteriore parametro costituzionale e cioè l&#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione all&#8217;art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, in riferimento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, 23 febbraio 2017, de Tommaso contro Italia, e 28 giugno 2018, G.I.E.M. srl e altri contro Italia.<br /> Ricorda come la prima delle suddette pronunce ha riconosciuto che la disciplina italiana sulle misure di prevenzione non rispetta gli standard di prevedibilità  ed accessibilità  imposti dal principio di legalità  insito nell&#8217;art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, attinente alla libertà  di circolazione, mentre la seconda sentenza richiama il legislatore italiano al rispetto del principio di proporzionalità  in materia di misure repressive e/o sanzionatorie.<br /> 12.  &#8220;Anche la Commissione provinciale per l&#8217;artigianato della Provincia di Palermo si è costituita nel giudizio incidentale chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.<br /> Richiama l&#8217;attività  consultiva e la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui le attività  soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o segnalazione certificata di inizio attività  (SCIA) soggiacciono alla informazione antimafia.<br /> 13.  &#8220;Ãˆ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi inammissibili o non fondate le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo.<br /> 14.  &#8220;In particolare, l&#8217;Avvocatura generale ha osservato quanto segue.<br /> Le questioni sarebbero state sollevate in termini del tutto generici, in quanto il rimettente non individua con precisione la specifica disposizione censurata nè la pronuncia da adottare per eliminare la denunciata illegittimità  costituzionale.<br /> Non sarebbe stata, altresì¬, chiarita la rilevanza delle questioni.<br /> Con riguardo alla dedotta lesione dell&#8217;art. 3 Cost., dall&#8217;ordinanza di rimessione non emergerebbero elementi per ritenere violato il principio di uguaglianza.<br /> In relazione all&#8217;art. 41 Cost., osserva l&#8217;Avvocatura generale dello Stato che il legislatore ha introdotto l&#8217;istituto in questione, ritenendo che la salvaguardia dell&#8217;interesse pubblico, libero da qualsivoglia inquinamento mafioso, sia prioritaria rispetto alla tutela della libertà  di iniziativa economica, come affermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.<br /> Inoltre, la valutazione del prefetto è di tipo preventivo e non sanzionatorio, ed è volta a contrastare il metodo mafioso che costituisce un danno alla sicurezza, alla libertà  e alla dignità  umana.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.  &#8220;Il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 10 maggio 2018, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.<br /> Le censure sono svolte rispetto all&#8217;art. 89-bis e solo in via conseguenziale nei confronti dell&#8217;art. 92, commi 3 e 4.<br /> 1.1.  &#8220;Il rimettente osserva che con le norme censurate si sono estesi gli effetti della informazione antimafia interdittiva agli atti elencati nell&#8217;art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011&#8243;tradizionalmente incisi dalla comunicazione antimafia interdittiva &#8211; e, in particolare, a quelli funzionali all&#8217;esercizio di una attività  imprenditoriale puramente privatistica, così¬ privando un soggetto del diritto, sancito dall&#8217;art. 41 Cost., di esercitare l&#8217;iniziativa economica, e ponendolo nella stessa situazione di colui che risulti destinatario di una misura di prevenzione personale applicata con provvedimento definitivo.<br /> Riconosce la pervasività  e la lesività  dell&#8217;infiltrazione mafiosa nell&#8217;economia, e la necessità  di una risposta efficace e che elimini i soggetti economici infiltrati dalle associazioni mafiose dal circuito dell&#8217;economia legale, e non solo da quello dei rapporti con la pubblica amministrazione. Tuttavia, ritiene che una legislazione che affida tale radicale risposta ad un provvedimento amministrativo, quale è l&#8217;informazione antimafia prefettizia, ponga dubbi di legittimità  costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.<br /> Sarebbe infatti irragionevole ricollegare ad un provvedimento di natura amministrativa gli stessi effetti di una misura di prevenzione applicata con un provvedimento di natura giurisdizionale, incidendo sull&#8217;esercizio dell&#8217;iniziativa economica.<br /> Ciò, anche considerando che:<br />&#8220;l&#8217;effetto dell&#8217;informazione antimafia interdittiva è immediato ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 7-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, e non è subordinato alla definitività  del provvedimento;<br />&#8220;l&#8217;autorità  amministrativa non può procedere ad alcuna esclusione delle decadenze e dei divieti, a differenza di quanto può fare il tribunale, in ragione della previsione dell&#8217;art. 67, comma 5, del medesimo decreto legislativo, «nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all&#8217;interessato e alla famiglia».<br /> 1.2.  &#8220;Il rimettente ricorda la sentenza di questa Corte n. 4 del 2018, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 3 Cost., ma ribadisce che appare una irragionevole lesione della libertà  d&#8217;impresa ricomprendere nella sfera d&#8217;incidenza dell&#8217;inibitoria, ma soprattutto della decadenza, che conseguono alla informazione antimafia interdittiva, tutti i provvedimenti previsti dall&#8217;art. 67 del medesimo decreto legislativo, senza escludere quelli che sono il presupposto dell&#8217;esercizio di una attività  imprenditoriale meramente privata.<br /> 1.3.  &#8220;Conclude che, benchè la Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2018 abbia affermato che: «[n]aturalmente spetta alla giurisprudenza comune, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all&#8217;informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia», non può procedersi ad un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi detta distinzione, anche alla luce della lettura della norma data dalla giurisprudenza amministrativa.<br /> 2.  &#8220;In via preliminare, va rilevata l&#8217;inammissibilità  degli ulteriori profili di censura sollevati dalla parte privata, ricorrente nel giudizio a quo e costituitasi nel presente giudizio incidentale, che ha prospettato la lesione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, in riferimento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, 23 febbraio 2017, de Tommaso contro Italia, e 28 giugno 2018, G.I.E.M. srl e altri contro Italia.<br /> Si tratta, infatti, di censure tese ad allargare il thema decidendum, e che non possono essere prese in considerazione (da ultimo, sentenze n. 27 del 2019, n. 14 del 2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016).<br /> Sono altresì¬ inammissibili le eccezioni di inammissibilità  delle questioni sollevate dalla difesa dello Stato, in quanto non sussistono le dedotte carenze dell&#8217;ordinanza di rimessione.<br /> 3.  &#8220;Ai fini dell&#8217;esame del merito, va premesso che la normativa in questione incide su un contesto ampiamente noto e studiato (e di cui il giudice a quo è perfettamente consapevole), caratterizzato dalla costante e crescente capacità  di penetrazione della criminalità  organizzata nell&#8217;economia.<br /> 3.1.  &#8220;La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87), nella relazione conclusiva del 7 febbraio 2018, ha rilevato che sono vulnerabili anche i mercati privati e in particolare i «settori connotati da elevato numero di piccole imprese, basso sviluppo tecnologico, lavoro non qualificato e basso livello di sindacalizzazione, dove il ricorso a pratiche non propriamente conformi con la legalità  formale diviene prassi diffusa» (pag. 22).<br /> Soggiunge la Commissione che «[q]ui le mafie possono offrire diversi tipi di servizi alle imprese, come la protezione, l&#8217;elusione della libera concorrenza, il contenimento del conflitto con i lavoratori, l&#8217;immissione di liquidità . Tuttavia, nei mercati privati è possibile ravvisare anche le forme pìù evidenti di imprenditoria mafiosa, quando sono gli stessi boss, famiglie o affiliati ad assumere in vario modo il controllo delle imprese, investendo in attività  legali i capitali ricavati da estorsioni e traffici illeciti. Le imprese mafiose rivelano un&#8217;elevata capacità  di realizzare profitti proprio per la possibilità  di avvalersi di mezzi preclusi alle imprese lecite nella regolamentazione della concorrenza, nella gestione della forza lavoro, nei rapporti con lo Stato, nella disponibilità  di risorse finanziarie» (pag. 22).<br /> 3.2.  &#8220;Il fenomeno mafioso è stato poi oggetto&#8221;specie negli ultimi tempi &#8211; di una ricca e sistematica giurisprudenza amministrativa, su cui si è a lungo soffermata la relazione sull&#8217;attività  della Giustizia amministrativa del Presidente del Consiglio di Stato per l&#8217;anno giudiziario 2020 (parte allegata, paragrafo &#8220;Attività  giurisdizionale&#8221;, punto 5.1.).<br /> Ne emerge un quadro preoccupante non solo per le dimensioni ma anche per le caratteristiche del fenomeno, e in particolare &#8211; e in primo luogo&#8221;per la sua pericolosità  (rilevata anche da questa Corte: sentenza n. 4 del 2018). Difatti la forza intimidatoria del vincolo associativo e la mole ingente di capitali provenienti da attività  illecite sono inevitabilmente destinate a tradursi in atti e comportamenti che inquinano e falsano il libero e naturale sviluppo dell&#8217;attività  economica nei settori infiltrati, con grave vulnus, non solo per la concorrenza, ma per la stessa libertà  e dignità  umana.<br /> Le modalità , poi, di tale azione criminale non sono meno specifiche, perchè &#8211; si desume sempre dalla giurisprudenza citata nella relazione &#8211; esse manifestano una grande &#8220;adattabilità  alle circostanze&#8221;: variano, cioè, in relazione alle situazioni e alle problematiche locali, nonchè alle modalità  di penetrazione, e mutano in funzione delle stesse.<br /> 4.  &#8220;Ãˆ alla luce di questi dati che va valutata la scelta di affidare all&#8217;autorità  amministrativa questa misura, che pure si caratterizza per la sua particolare gravità .<br /> Quello che si chiede alle autorità  amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori prima ricordati, compito naturale dell&#8217;autorità  giudiziaria, bensì¬ di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità  di intervento.<br /> Ãˆ in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità  che si colloca il provvedimento in questione, al quale, infatti, viene riconosciuta dalla giurisprudenza natura «cautelare e preventiva» (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 6 aprile 2018, n. 3), comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa.<br /> 4.1.  &#8220;Deriva dalla natura stessa dell&#8217;informazione antimafia che essa risulti fondata su elementi fattuali pìù sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perchè sintomatici e indiziari.<br /> Si afferma infatti nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 30 gennaio 2019, n. 758 e 3 aprile 2019, n. 2211), che l&#8217;atto implica una valutazione tecnico-discrezionale dell&#8217;autorità  prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell&#8217;impresa, e se, da una parte, deve considerare una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011: quali i cosiddetti delitti spia), altri, a condotta libera, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell&#8217;autorità  amministrativa, che «puòÂ» desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all&#8217;attività  delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l&#8217;attività  di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività  criminose o esserne in qualche modo condizionata» (citato art. 91, comma 6).<br /> 5.  &#8220;Tutto ciò, peraltro, non comporta che nella specie si debba ritenere violato il principio fondamentale di legalità  sostanziale, che presiede all&#8217;esercizio di ogni attività  amministrativa.<br /> 5.1.  &#8220;Al riguardo, la stessa giurisprudenza ha anzitutto precisato (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 9 febbraio 2017, n. 565, punto 12) che «l&#8217;equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà  di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità  sostanziale [&#038;], richiedano alla prefettura una attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa».<br /> Tale quadro deve emergere, poi, da una motivazione accurata che nella specie assume una rilevanza affatto particolare (sentenza prima citata) come ha affermato anche questa Corte in un caso affine (sentenza n. 103 del 1993, che ha preso in esame la disciplina dei provvedimenti di scioglimento di consigli comunali e provinciali allorchè emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità  organizzata, o su forme di condizionamento).<br /> 5.2.  &#8220;Infine, queste complesse valutazioni che &#8211; come si è rilevato &#8211; sono, sì¬, discrezionali, ma dalla forte componente tecnica, sono soggette ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo.<br /> Di fatto è questa la portata delle numerose sentenze amministrative che si sono occupate dell&#8217;istituto. Esse non si limitano ad un controllo &#8220;estrinseco&#8221; (così¬ ancora una volta la relazione citata) e, pur dando il giusto rilievo alla motivazione, procedono ad un esame sostanziale degli elementi raccolti dal prefetto, verificandone la consistenza e la coerenza.<br /> 5.3.  &#8220;Il risultato di questo impegno è la individuazione di un nucleo consolidato (sin dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 3 maggio 2016, n. 1743, come ricorda la sentenza della terza sezione, 5 settembre 2019, n. 6105) di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività  sostanziale.<br /> Tra queste: i provvedimenti &#8220;sfavorevoli&#8221; del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità  penale, sono perà² sintomatici della contaminazione mafiosa; la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità  tale da far ritenere una conduzione familiare e una &#8220;regia collettiva&#8221; dell&#8217;impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia &#8220;clanica&#8221;; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell&#8217;impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società  compie attività  di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un &#8220;volto di legalità &#8221; idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità , volto ad ottenere i relativi &#8220;benefici&#8221;; l&#8217;inserimento in un contesto di illegalità  o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità .<br /> Si tratta di puntualizzazioni di cui va apprezzata la rilevanza alla luce di quella giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 24 del 2019) che, anche se relativa a fattispecie diversa, ha valorizzato l&#8217;apporto fornito da una giurisprudenza costante e uniforme, al fine di delimitare l&#8217;applicazione di disposizioni legislative incidenti su diritti costituzionalmente protetti, pure caratterizzate da una certa genericità .<br /> 6.  &#8220;Il dato normativo, arricchito dell&#8217;articolato quadro giurisprudenziale, esclude, dunque, la fondatezza dei dubbi di costituzionalità  avanzati dal rimettente in ordine alla ammissibilità , in sè, del ricorso allo strumento amministrativo, e quindi alla legittimità  della pur grave limitazione della libertà  di impresa che ne deriva.<br /> In particolare, quanto al profilo della ragionevolezza, la risposta amministrativa, non si può ritenere sproporzionata rispetto ai valori in gioco, la cui tutela impone di colpire in anticipo quel fenomeno mafioso, sulla cui gravità  e persistenza &#8211; malgrado il costante e talvolta eroico impegno delle Forze dell&#8217;ordine e della magistratura penale &#8211; non è necessario soffermarsi ulteriormente.<br /> In questa valutazione complessiva dell&#8217;istituto un ruolo particolarmente rilevante assume il carattere provvisorio della misura.<br /> Ãˆ questo il senso della disposizione dell&#8217;art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale l&#8217;informativa antimafia ha una validità  limitata di dodici mesi, cosicchè alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell&#8217;interdittiva, con l&#8217;effetto, in caso di conclusione positiva, della reiscrizione nell&#8217;albo delle imprese artigiane, nella specie, e in generale del recupero dell&#8217;impresa al mercato. E va sottolineata al riguardo la necessità  di un&#8217;applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non pìù giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile.<br /> 7.  &#8220;Quanto alle altre caratteristiche del provvedimento evidenziate dal rimettente, esse non sono tali da pregiudicarne la costituzionalità .<br /> 7.1.  &#8220;Non anzitutto la sua efficacia immediata, che, all&#8217;evidenza, è connaturata ai provvedimenti amministrativi, e a cui comunque si può porre rimedio in sede giurisdizionale con una pressochè immediata sospensione nella fase cautelare.<br /> 7.2.  &#8220;L&#8217;altro rilievo attiene alla impossibilità  di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall&#8217;art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, e cioè l&#8217;esclusione da parte del giudice delle decadenze e dei divieti previsti, nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all&#8217;interessato e alla famiglia.<br /> La differenza, che in parte trova una compensazione nella temporaneità  dell&#8217;informazione antimafia (ciò che valorizza ulteriormente l&#8217;importanza del riesame periodico cui sono chiamate le autorità  prefettizie), merita indubbiamente una rimeditazione da parte del legislatore, ma non può essere oggetto di una pronuncia specifica poichè non è dedotta in modo autonomo (non vi è infatti alcun riferimento al caso concreto), e come argomento integrativo e secondario dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;informazione interdittiva non ha una incidenza determinante.<br /> 8.- Pertanto, le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo, devono essere dichiarate non fondate in riferimento agli indicati parametri costituzionali.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Giancarlo CORAGGIO, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/7/2019 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-7-2019-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Nota a sentenza a T.A.R. Lazio (Roma), Sez. II ter del 21 giugno 2019, n. 8121 a cura di Riccardo Segamonti SI ALLA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI SE LA SCELTA E&#8217; MOTIVATA a cura di Riccardo Segamonti Prologo  La suddivisione dell&#8217;appalto in lotti può essere derogata se la stazione appaltante</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-7-2019-n-57/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/7/2019 n.57</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-21-6-2019-n-8121/">T.A.R. Lazio (Roma), Sez. II ter del 21 giugno 2019, n. 8121</a> a cura di Riccardo Segamonti</p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><b>SI ALLA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI SE LA SCELTA E&#8217; MOTIVATA</b></p>
<p style="text-align: right;">a cura di Riccardo Segamonti</p>
<p align="JUSTIFY"><i><b>Prologo </b></i></p>
<p align="JUSTIFY">La suddivisione dell&#8217;appalto in lotti può essere derogata se la stazione appaltante ne motiva la mancanza nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica. Tanto è stato stabilito dalla sezione Ii Ter del Tar Lazio con la sentenza n. 8121 dello scorso 21 giugno 2019.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo il giudice amministrativo, la suddivisione dell&#8217;appalto in lotti, prevista dall&#8217;art. 51, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che favorisce l&#8217;accesso alle gare pubbliche delle micro, piccole e medie imprese, può essere derogata dalla stazione appaltante con una decisione adeguatamente motivata. Lo stesso art. 51, al comma 1, secondo periodo, afferma infatti che &#8220;le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell&#8217;appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera d&#8217;invito e nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY"><i><b>Il fatto </b></i><i>Â </i></p>
<p align="JUSTIFY">Con un giudizio incardinato innanzi al Tar Lazio, è stata contestata &#8211; tra le altre cose &#8211; la mancata suddivisione dell&#8217;appalto in lotti.</p>
<p align="JUSTIFY">Più¹ nel dettaglio, è stata criticata la non corretta applicazione del  combinato disposto degli artt.  30 e 51 del d.lgs. 50/2016 e 3 l. n. 241/90. Ad avviso della ricorrente, infatti, la stazione appaltante avrebbe violato il principio di concorrenza, massima partecipazione e proporzionalità  della gara d&#8217;appalto.</p>
<p align="JUSTIFY"><i><b>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo </b></i></p>
<p align="JUSTIFY">Il Tar Lazio chiamato a dirimere l&#8217;indicata controversia ribadisce i limiti che circoscrivono l&#8217;utilizzo della suddivisione dell&#8217;appalto in lotti e pertanto afferma che la mancata suddivisione può essere derogata con una decisione adeguatamente motivata ai sensi e per gli effetti della norma contenuta dall&#8217;art. 51, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 50/16.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel caso di specie, infatti, l&#8217;onere motivazionale è stato ritenuto assolto dalla stazione appaltante con la delibera in esame, con cui ha specificato che &#8220;è previsto un unico lotto in quanto la gara ha una unicità  a livello progettuale, organizzativo e gestionale legata anche alle sinergie tra le varie attività  e sedi che non si rende compatibile con la suddivisione in lotti&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo il giudice amministrativo l&#8217;onere motivazionale prescritto dall&#8217;art. 51, comma 1, d. lgs. n. 50/16 è stato correttamente adempiuto dalla stazione appaltante in quanto è richiamato nella delibera dal bando di gara.</p>
<p align="JUSTIFY">La scelta della stazione appaltante di non suddividere l&#8217;appalto in lotti è espressione di una valutazione discrezionale sindacabile in sede giurisdizionale e rilevabile solo sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità , oltre che dell&#8217;adeguatezza dell&#8217;istruttoria.</p>
<p align="JUSTIFY">Sulla base di tale ragionamento, il Tar conclude che la stazione appaltante ha la facoltà  di non suddividere l&#8217;appalto in lotti purchè motivi la sua scelta.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/7/2019 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-7-2019-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-7-2019-n-57/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-7-2019-n-57/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/7/2019 n.57</a></p>
<p>Accordi tra P.A. ed erogazioni a fondo perduto per opere viarie a cura dell&#8217;avv. Maurizio Lucca. Accordi tra P.A. ed erogazioni a fondo perduto per opere viarie a cura dell&#8217; avv. Maurizio Lucca, Segretario Generale Enti locali La Corte dei Conti, sez. controllo Veneto con Deliberazione n. 135 del 23</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-7-2019-n-57/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/7/2019 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-7-2019-n-57/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/7/2019 n.57</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Accordi tra P.A. ed erogazioni a fondo perduto per opere viarie a cura dell&#8217;avv. Maurizio Lucca.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><b>Accordi tra P.A. ed erogazioni a fondo perduto per opere viarie</b></p>
<p style="text-align: right;"><em>a cura dell&#8217; avv. Maurizio Lucca, Segretario Generale Enti locali</em></p>
<p align="JUSTIFY">La Corte dei Conti, sez. controllo Veneto con Deliberazione n. 135 del 23 maggio 2019, interviene per chiarire lo spazio di finanziamento, da parte di un&#8217;Amministrazione locale, di un&#8217;opera pubblica da realizzarsi in un territorio diverso da quello di appartenenza.</p>
<p align="JUSTIFY">Nello specifico: la possibilità  di realizzare un intervento di viabilità  sovracomunale contenuto nel Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), attraverso un modello convenzionale PP (pubblico &#8211; pubblico) che assegna un contributo a fondo perduto, in relazione all&#8217;interesse primario per la Comunità .</p>
<p align="JUSTIFY">Va fatta un&#8217;analisi giuridica di perimetro dell&#8217;istituto convenzionale.</p>
<p align="JUSTIFY">Nell&#8217;ambito delle forme consensuali di esercizio e cooperazione organizzativa dell&#8217;azione amministrativa tra Amministrazioni pubbliche o soggetti partecipati, infatti rientrano a pieno titolo gli &#8220;<i>accordi di partenariato/cooperazione</i>&#8221; nel modello generale individuato dall&#8217;articolo 15 della Legge n. 241 del 1990: l&#8217;accordo è uno strumento procedurale «<i>per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività  di interesse comune</i>» di più¹ Amministrazioni e dovrebbe fungere da strumento normativo di sollecitazione di una possibile ricomposizione, in via consensuale, della inevitabile frammentazione delle competenze tra più¹ livelli e soggetti amministrativi<a href="#sdfootnote1sym">1</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;accordo si perfeziona attraverso la sottoscrizione di una convenzione (forma scritta <i>ad validitatem</i> per la stipula degli accordi)<a href="#sdfootnote2sym">2</a>, che per la disciplina del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), trova collocazione nell&#8217;art. 30 al fine di «<i>svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni</i>» stabilendo «<i>i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie</i>»<a href="#sdfootnote3sym">3</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;accordo, quale norma di chiusura e delineandosi strutturalmente diverso dalla &#8220;<i>conferenza di servizi</i>&#8220;<a href="#sdfootnote4sym">4</a>, ha lo scopo di assolvere una funzione pubblica, concentrando le scelte e gli interessi decisionali attraverso un negozio consensuale con natura plurisoggettiva pubblica, autolimitando le Amministrazioni coinvolte mediante una sequenza procedimentale di reciproche concessioni e obblighi per la risoluzione di &#8220;<i>interessi comuni</i>&#8221; (è prevalente la finalizzazione istituzionale perseguita)<a href="#sdfootnote5sym">5</a>, avendo cura di esercitare le specifiche competenze mediante &#8220;<i>complementari e sinergiche</i>&#8220;<a href="#sdfootnote6sym">6</a> attività  per realizzare il miglior risultato possibile dell&#8217;interesse pubblico che è alla base dell&#8217;accordo<a href="#sdfootnote7sym">7</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">In questa prospettiva di interazione degli interessi, il ricorso alla definizione di un accordo abilita la singola Amministrazione coinvolta a presentare una sua proposta che, nella sua articolazione, può riguardare anche aspetti di competenza di altre Amministrazioni e che, se accolta dagli altri enti e soggetti partecipanti all&#8217;accordo, dovrà  comunque essere fatta propria, in relazione al soggetto che è titolato alla competenza esterna, questo quando il promotore dell&#8217;accordo, pur appartenendo ad una Amministrazione, ha una competenza differenziata<a href="#sdfootnote8sym">8</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Il contenuto e la funzione elettiva degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni è, pertanto, quella di regolare le rispettive attività  funzionali, purchè di nessuna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti<a href="#sdfootnote9sym">9</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Si ricava che gli effetti giuridici vengono a consolidarsi al momento della sua sottoscrizione, che coincide con le dichiarazioni concludenti e contestuali delle Amministrazioni partecipanti, in mancanza di sottoscrizione non vi sarà  coincidenza di effetti, nè si potrà  parlare di perfezionamento di obbligazioni, <i>rectius</i> dell&#8217;esistenza dell&#8217;accordo<a href="#sdfootnote10sym">10</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; di rilievo osservare che l&#8217;accordo giunge al termine di un procedimento amministrativo delle singole Amministrazioni (approvano lo schema di accordo e, in questa fase, viene esplicitata la motivazione, <i>ex</i> art. 3 della Legge n. 241/90) che intendono collaborare per garantire un interesse reciproco (perseguito da entrambe), sottoscrivendo il documento definiscono i propri compiti con una coincidenza di causa.</p>
<p align="JUSTIFY">Chiarito il modello convenzionale ed entrando nel pronunciamento n. 135/2019 della Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, si inquadra la questione all&#8217;interno del contesto territoriale relativo «<i>ad un intervento su rete stradale</i>» all&#8217;interno degli enti della cosiddetta &#8220;<i>comunità  metropolitana</i>&#8221; dovendo verificare la compatibilità  dello &#8220;<i>spostamento patrimoniale</i>&#8221; si premette:</p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY">l&#8217;art. 13 del TUEL, vede il Comune esercitare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità , dell&#8217;assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;</p>
<li>
<p align="JUSTIFY">sotto il profilo inerente alla gestione della rete stradale, ai sensi dell&#8217;art. 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) il Comune è chiamato, quale ente proprietario delle strade, a provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonchè attrezzature, impianti e servizi al fine di garantire la sicurezza e la fluidità  della circolazione<a href="#sdfootnote11sym">11</a>.</p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; noto in presenza di proprietà  pubblica (ma anche di un uso pubblico) vi è un connesso potere di regolamentazione della strada, <i>ex</i> artt. 2, comma 1 e 20 del D.Lgs. n. 285/1992, ben potendo l&#8217;Amministrazione civica esercitare l&#8217;esercizio dell&#8217;azione possessoria <i>iure pubblico</i>, attribuita al sindaco, <i>ex </i>art. 378 della Legge n. 2248/1865, per garantirne la fruibilità <a href="#sdfootnote12sym">12</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Il potere esercitato, dal cit. art. 378, stabilisce che «<i>per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose&#038; l&#8217;ordinare la riduzione al primitivo stato</i>», risulta di competenza dei sindaci «<i>quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni</i>», e con l&#8217;art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), questo potere viene ora affidato, in generale, ai dirigenti, tra cui specificatamente include (<i>ex</i> comma terzo, sub g), la competenza ad emettere «<i>tutti i provvedimenti di &#038; riduzione in pristino di competenza comunale</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; noto, altresì, che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni indicati dagli artt. 823 e 824 c.c., tra cui, dunque, anche le strade appartenenti ai Comuni e, in tale materia, non è possibile ipotizzare la modifica della titolarità  del bene per effetto di comportamenti occupativi o di impossessamento da parte dei privati, stante il divieto di usucapione del demanio di cui all&#8217;art. 823 c.c.<a href="#sdfootnote13sym">13</a>, rimarcando il pieno dominio pubblico sulle strade comunali.</p>
<p align="JUSTIFY">Stabilito il quadro normativo, l&#8217;adesione (mediante convenzionamento) dell&#8217;Ente locale alla &#8220;<i>comunità  metropolitana</i>&#8220;, composta da una serie di Amministrazioni locali, ha come scopo «<i>la volontà  di sviluppare iniziative concertate in ambito metropolitano nelle varie sfere di attribuzione degli Enti locali al fine di coordinare azioni ed interventi ed ottimizzare le risorse</i>», ed il PATI rappresenta lo strumento di pianificazione strutturale del territorio.</p>
<p align="JUSTIFY">La Corte si sofferma, pertanto, nel modello procedimentale delle convenzioni, <i>ex</i> art. 30 TUEL, riconducibile a contratti di diritto pubblico, che istituiscono una forma di cooperazione tra gli enti locali per l&#8217;esercizio di funzioni amministrative comuni, e in tale negozio si devono trovare i riscontri agli obblighi reciproci, compresi quelli di natura finanziaria: «<i>lo strumento, giù  di per sì© pienamente legittimo per regolare i rapporti reciproci tra enti locali in ordine ad azioni di interesse comune, si inserisce peraltro in una cornice precostituita, rappresentata dal PATI, che dovrebbe garantire possibilità  di ponderazione di costi e benefici nell&#8217;interno di un quadro di interventi coordinato e concordato nell&#8217;ambito dello stesso territorio</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">La legittimità  della convenzione sottoscritta, <i>ex</i> art. 30 TUEL, conduce anche all&#8217;esclusione dall&#8217;ambito di applicazione del diritto dell&#8217;Unione in materia di contratti pubblici, in quanto non lesive del principio di concorrenza<a href="#sdfootnote14sym">14</a>, atteso che le norme del diritto dell&#8217;Unione in materia di appalti pubblici non sono applicabili ai contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l&#8217;adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a condizione che tali contratti siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d&#8217;interesse pubblico.</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, è stato riconosciuto legittimo un accordo per il servizio di elisoccorso tecnico &#8211; sanitario tra una Regione ed il Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento dei VV.FF., in quando la convenzione coniugava, da un lato, la tutela della salute affidata, <i>ex</i> art. 117, 3 comma Cost. alle Regioni, e, in particolare, il sistema di urgenza ed emergenza sanitaria 118, con «<i>la salvaguardia dell&#8217;incolumità  delle persone</i>» che il Decreto Legislativo n. 139/2006 (artt. 1 e 24) affida al Corpo nazionale dei VV.FF.: il trasporto sanitario ordinario in linea generale è soggetto ad evidenza pubblica, eccezion fatta per il caso in cui ricorrano i presupposti del c.d. partenariato pubblico &#8211; pubblico, istituto anch&#8217;esso di carattere generale nell&#8217;Ordinamento italiano<a href="#sdfootnote15sym">15</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Pare giusto rammentare che, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici non trovano applicazione agli accordi conclusi «<i>esclusivamente tra due o più¹ amministrazioni aggiudicatrici</i>» quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni<a href="#sdfootnote16sym">16</a>:</p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY">l&#8217;accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell&#8217;ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;</p>
<li>
<p align="JUSTIFY">l&#8217;attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all&#8217;interesse pubblico;</p>
<li>
<p align="JUSTIFY">le Amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività  interessate dalla cooperazione;</p>
<li>
<p align="JUSTIFY">l&#8217;applicazione delle norme in materia di appalti pubblici quando sono interessate Amministrazioni pubbliche non trova applicazione se si tratta di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, ove tale incombenza viene assegnata dal legislatore.</p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">Non vengono posti in discussione<i> </i>i principi dell&#8217;interesse generale alla concorrenza, attraverso cui si attua la massima partecipazione degli operatori economici privati in funzione dell&#8217;individuazione di quello maggiormente idoneo ad aggiudicarsi il contratto affidato dall&#8217;Amministrazione perseguendo, diversamente, un interesse comune alle stesse Pubbliche Amministrazioni<a href="#sdfootnote17sym">17</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;obbligo della gara può escludersi solo in caso di contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l&#8217;adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi: ipotesi questa configurabile quando dette forme di cooperazione siano rette unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d&#8217;interesse pubblico<a href="#sdfootnote18sym">18</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">A margine, si osserva che i destinatari degli accordi sono le Amministrazioni pubbliche, sicchè i privati non possono essere portatori di diritti soggettivi nascenti dall&#8217;accordo ma, se incisi dallo stesso, sono portatori di un interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo, suscettibile di tutela con gli ordinari rimedi consentiti dall&#8217;ordinamento<a href="#sdfootnote19sym">19</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">A ben vedere, l&#8217;Ente locale nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità  amministrativa nell&#8217;individuazione delle modalità  di gestione dei propri servizi, qualora intenda assegnare gli stessi ad un soggetto esterno dovrà  espletare una procedura concorsuale, oppure potrà  gestire il servizio stesso mediante gli istituti previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 in convenzione con altre Amministrazioni locali, secondo le previsioni degli art. 30 e ss. del Testo Unico degli Enti Locali, e più¹ in generale mediante accordo tra P.A., <i>ex</i> art. 15 della Legge n. 241/1990.</p>
<p align="JUSTIFY">In termini diversi, la scelta di operare la gestione diretta senza ricorrere al mercato rientra nell&#8217;esercizio della funzione pubblica assegnata all&#8217;Amministrazione a cui sono affidate competenze su beni e servizi in nome e per conto della collettività , confermando che la compatibilità  delle scelte amministrative con i fini dell&#8217;Ente pubblico, ai sensi dell&#8217;art. 1 della Legge n. 241/1990, devono essere ispirate a criteri di economicità  e di efficacia secondo il canone indicato nell&#8217;art. 97 Cost., per cui la verifica della legittimità  dell&#8217;attività  amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti, soprattutto ove sia accertato che tali costi (esterni) siano superiori<a href="#sdfootnote20sym">20</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Il modello convenzionale deve, quindi, stabilire le reciproche obbligazioni, ripartendo in base a dei criteri prestabiliti i costi gestionali:</p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY">l&#8217;accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l&#8217;obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità  istituzionali degli enti coinvolti;</p>
<li>
<p align="JUSTIFY">alla base dell&#8217;accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità  secondo criteri di reciprocità ;</p>
<li>
<p align="JUSTIFY">i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l&#8217;accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno<a href="#sdfootnote21sym">21</a>.</p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">Si deve, allora, rimarcare «<i>l&#8217;opportunità  di valorizzazione dello strumento convenzionale, per definire con precisione le reciproche obbligazioni, al fine di evitare il rischio che l&#8217;ente si ritrovi esposto a situazioni non programmate</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">La Corte valutato la correttezza del modello convenzionale, si sofferma sulla possibilità  di un «<i>spostamento patrimoniale da un ente all&#8217;altro per finalità  d&#8217;interesse della collettività  dei cui interessi l&#8217;ente contributore è rappresentativo, ma per interventi da realizzarsi entro l&#8217;ambito di competenza dell&#8217;ente sovvenzionato</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">Se, quindi, si possa finanziarie un&#8217;opera pubblica di interesse comune ma da realizzarsi su territorio non proprio, ove la giurisprudenza contabile ha avuto modo di elaborare da tempo il principio generale per il quale, se l&#8217;azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività  rientranti nelle finalità  perseguite dal Comune, l&#8217;erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell&#8217;utilità  che l&#8217;ente o la collettività  ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico, effettuato dal soggetto che riceve il contributo<a href="#sdfootnote22sym">22</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Detto in termini più¹ espliciti, in assenza di un espresso divieto normativo, se l&#8217;azione di finanziamento ad un altro Ente pubblico &#8211; per la realizzazione di un intervento che proietta un&#8217;utilità  sull&#8217;Amministrazione che finanzia &#8220;<i>a fondo perduto</i>&#8221; &#8211; questo fatto non può considerarsi alieno ai benefici diretti sull&#8217;Amministrazione erogatrice e non costituisce un impoverimento alla stessa, ciù² a prescindere dal formale soggetto destinatario in via diretta dell&#8217;attribuzione patrimoniale (garantendo l&#8217;applicazione dei principi di parità  di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l&#8217;attività  amministrativa).</p>
<p align="JUSTIFY">In effetti, se l&#8217;interesse primario è pubblico e gli istituti giuridici consentono di soddisfare tale interesse pubblico, quale la viabilità  che collega i territori (ed è indice certo di sviluppo non potendo pensare di realizzare un&#8217;economia di mercato in assenza di strade di collegamento), risulta indifferente (neutro) sia la fonte di finanziamento che il soggetto attuatore, se, appunto, il fine ultimo e le ricadute sono rivolte alla popolazione di un determinato territorio, essendo istituzionalmente «<i>Il comune è l&#8217;ente locale che rappresenta la propria comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo</i>», <i>ex</i> comma 2 dell&#8217;art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000<a href="#sdfootnote23sym">23</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Questo orientamento trova conferma nella considerazione che se gli Enti locali, in via generale, rivolgono la propria attività  nei confronti della propria popolazione e del proprio territorio, questo non preclude un&#8217;azione comunale tesa ad estendere i servizi, ad es. extrascolastici, a favore di soggetti non residenti nel territorio comunale, all&#8217;esito di una valutazione discrezionale dell&#8217;Ente, con relativo accollo dei corrispondenti oneri contributivi: il detto allargamento della platea dei destinatari dei servizi comunali a favore di non residenti (mediante convenzionamento), deve risultare corroborato da un superiore interesse pubblico e, quindi, da un&#8217;utilità  effettiva che, anche se in via indiretta, produca un concreto vantaggio nei confronti della stessa collettività  territoriale<a href="#sdfootnote24sym">24</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Il contributo erogato dall&#8217;Amministrazione a beneficio non esclusivo della propria Comunità , ma anche di quella insediata presso un differente territorio, risulta legittimo «<i>se e nella misura in cui l&#8217;impegno finanziario del Comune contributore sia proporzionato al beneficio che ne trae la propria collettività  di riferimento</i>», con una valutazione, sia istruttoria che di merito politico (in adesione al principio di congruità  della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi coinvolti), che valorizza il bene generale, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità , specie ove sia dimostrato che i maggiori benefici dell&#8217;intervento ricadano nel Comune erogatore del contributo, realizzando &#8211; da un punto di vista economico &#8211; una negoziazione di esternalità  positive.</p>
<p align="JUSTIFY">Si comprende, <i>de plano</i>, che attraverso l&#8217;investimento, seppure su un comune contermine, i benefici generati ricadano indirettamente nella viabilità  propria, dimostrando quella convenienza diretta realizzata attraverso lo strumento convenzionale, accollandosi il relativo onere, cosa che consente la realizzazione dell&#8217;intervento ritenuto altrimenti non sufficientemente vantaggioso dal Comune proprietario del tratto: i benefici maggiori sono di fatto per il Comune erogatore più¹ che per quello ricevitore del contributo, confermando che «<i>l&#8217;attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività  insediata sul territorio sul quale insiste il Comune</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">Il pregio della Deliberazione n. 135 del 23 maggio 2019, della Corte dei Conti, sez. controllo Veneto, è quello di aver riaffermato i principi di autonomia (<i>ex</i> art. 5 Cost.) delle singole Amministrazioni locali nel perseguire l&#8217;interesse generale e la sua cura, nonchè i doveri di solidarietà  e cooperazione nel rendere effettivo tale principio di buona amministrazione (<i>ex</i> art. 97 Cost.), dove l&#8217;effettività  e l&#8217;essenzialità  (la c.d. concretezza) «<i>in termini di</i><i> legittimità  della sottostante azione, deve necessariamente sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità  stanziata sul territorio, posto che il Comune è l&#8217;ente locale che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità </i>».</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote1anc">1</a>&#x2; Cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 19 febbraio 1987, n. 7 e Deliberazione A.N.AC. 30 gennaio 2019 n. 58. Gli accordi di cui all&#8217;art. 15, si differenziano rispetto a quelli dell&#8217;art. 11 della Legge n. 241/1990: la situazione di equiordinazione che caratterizza gli accordi tra P.A, deve essere ricondotta alle normali dinamiche dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, improntati al principio di leale collaborazione e non può essere pertanto equiparata alla situazione di interesse legittimo del privato nei confronti del potere, anche ove questo sia esercitato con lo strumento degli accordi procedimentali, di cui all&#8217;articolo 11 della cit. Legge, T.A.R. Piemonte, sez. I, 23 aprile 2019, n. 463.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>&#x2; La forma scritta è finalizzata a rappresentare il momento finale della procedura, manifestando la volontà  di obbligarsi, identificando con precisione il contenuto negoziale, Cass. Civ., sez. I, 26 ottobre 2007, n. 22537.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>&#x2; Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2016, n. 3861.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote4anc">4</a>&#x2; Il primo comma dell&#8217;articolo 15 della Legge n. 241 dispone, infatti, «<i>anche al di fuori delle ipotesi previste dall&#8217;articolo 14</i>», ovvero della «<i>conferenza di servizi</i>».</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>&#x2; Il c.d. &#8220;<i>protocollo di legalità </i>&#8221; va qualificato, sotto il profilo formale, come un accordo fra Pubbliche Amministrazioni, per disciplinare e sviluppare la collaborazione in attività  riguardanti l&#8217;attuazione di una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia, mediante la predisposizione di modalità  e strumenti appropriati a contrastare l&#8217;inquinamento della criminalità  organizzata, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 3 agosto 2006, n. 7849.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote6anc">6</a>&#x2; T.A.R. Liguria, sez. II, 14 ottobre 2014, n. 1437.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>&#x2; T.A.R. Liguria, sez. II, 26 settembre 2014, n. 1375.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>&#x2; E&#8217; il caso di un&#8217;approvazione di un «<i>accordo di programma</i>», <i>ex</i> art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del sindaco, e poi ratificato dal consiglio comunale, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 1001.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote9anc">9</a>&#x2; Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3849.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>&#x2; Non può considerarsi vincolante l&#8217;accordo preso a norma dell&#8217;art. 15 della Legge n. 241/90 laddove non sia stato sottoscritto da una delle parti che devono considerarsi necessarie alla stipula dell&#8217;accordo stesso, Cons. Stato, sez.VI, 19 giugno 2008, n. 3066.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote11anc">11</a>&#x2; Regola contenuta anche nell&#8217;art. 39 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (Legge sulle opere pubbliche) &#8211; allegato F, che pone infatti a carico dei comuni gli oneri di &#8220;<i>costruzione, sistemazione e mantenimento</i>&#8221; delle strade comunali, così come specularmente l&#8217;art. 37 pone a carico delle province i medesimi oneri relativi alle strade provinciali.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote12anc">12</a>&#x2; Il potere di autotutela demaniale che si attiva attraverso l&#8217;ordinanza di messa in ripristino non è riducibile all&#8217;azione possessoria privatistica (artt. 1168 e ss. cod. civ.) ma è correlato alla finalità  di ripristinare la disponibilità  del bene pubblico in favore della collettività , a prescindere dalle modalità  concrete nelle quali si è giunti all&#8217;occupazione abusiva in via di fatto e quali ne siano le cause, Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2015, n. 2196; sez. VI, 26 aprile 2018, nn. 2519 e 2520.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote13anc">13</a>&#x2; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 febbraio 2016, n. 1680; T.A.R. Lombardia, Milano, 3 dicembre 2018, n. 2725.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote14anc">14</a>&#x2; Corte Giustizia U.E., Grande Sezione, 19 dicembre 2012, in C-159/11.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote15anc">15</a>&#x2; Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5968. Cfr. ANAC, Delibera n. 833 del 1 agosto 2017, richiesta parere, «<i>Ministero della Salute, convenzioni con la Croce Rossa Italiana</i>», AG 16/2017/AP.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote16anc">16</a>&#x2; Cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 4631/2017, che cita le sentenze della CGUE nelle cause C- 159/11, C-564/11, C-386/11 e C-352/12.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote17anc">17</a>&#x2; Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2018, n. 7117.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote18anc">18</a>&#x2; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 1 febbraio 2019, n. 548. Rientra nel c.d. partenariato pubblico-pubblico a carattere orizzontale, realizzato tramite accordi tra diverse Amministrazioni, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea a partire dalla sentenza 9 giugno 2009, C-480/06.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote19anc">19</a>&#x2; Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 361.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote20anc">20</a>&#x2; T.A.R. Veneto, sez. I, 24 giugno 2016, n. 665.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote21anc">21</a>&#x2; Per uno schema di convenzione/accordo PP, si rinvia ad un contributo di chi scrive, <i>Partenariato tra pubbliche amministrazioni con schema di accordo di cooperazione</i>, I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2019, n. 2.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote22anc">22</a>&#x2; Corte Conti, sez. contr. Lombardia, deliberazioni n. 262/2012/PAR, 262/2014/PAR e 279/2015/PAR; sez. contr. Piemonte, deliberazione n. 29/2016/PAR.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote23anc">23</a>&#x2; In questo senso, deve essere riconosciuta al Comune, in quanto ente rappresentativo della comunità  locale del proprio territorio, la legittimazione alla impugnativa di atti regionali e provinciali che incidono in maniera generalizzata e indifferenziata sulla propria comunità , imponendo ad essa oneri tributari in materia di rifiuti sproporzionati e comunque superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3428.</p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote24anc">24</a>&#x2; Corte Conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione 23 marzo 2018, n. 30.</p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-7-2019-n-57/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/7/2019 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2019 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-8-2-2019-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-8-2-2019-n-57/</guid>

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<p>M. M. Chiarini Pres., M. Buricelli Rel. PARTI: Iren Energia S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti I. Conte e E. Conte c. Regione Campania rappr. e difesa dagli avv.ti A. Marzocchella e R. Panariello e c. Ausino S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti F. Accarino e F. Tedeschini. La destinazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-8-2-2019-n-57/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2019 n.57</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. M. Chiarini Pres., M. Buricelli Rel. PARTI: Iren Energia S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti I. Conte e E. Conte c. Regione Campania rappr. e difesa dagli avv.ti A. Marzocchella e R. Panariello e c. Ausino S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti F. Accarino e F. Tedeschini.</span></p>
<hr />
<p>La destinazione prioritaria delle risorse idriche al &quot;consumo umano&#8221; è preminente rispetto agli scopi idroelettrici, in ossequio anche a quanto stabilito chiaramente sia dagli articoli 2 e 9 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e sia dagli artt. 144 e 167 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; autorizzazione provvisoria &#8211; principio di tipicità  degli atti amministrativi &#8211; legittimità </p>
<p>2. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; autorizzazione provvisoria &#8211; legittimità </p>
<p>3. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; concorrenza &#8211; uso della risorsa idrica &#8211; consumo umano &#8211; destinazione prioritaria</p>
<p>4. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; autorizzazione provvisoria &#8211; realizzazione opere &#8211; necessità  collaudo</p>
<p>5. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; bisogni essenziali della collettività  &#8211; limitazioni uso delle acque &#8211; riduzione canone di concessione</p>
<p></span></p>
<hr />
<p>1. In merito al principio di tipicità  degli atti amministrativi, le autorizzazioni provvisorie a derivare ben possono trovare una base legale nell&#8217;art. 17, co. 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 là  dove è previsto il divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica &#8220;senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell&#8217;autorità  competente&#8221;.</p>
<p>2. La previsione di cui all&#8217;art. 43, ult. comma, del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 assurge a base legale principale da porre a sostegno degli atti autorizzativi provvisori a derivare in virtà¹ della quale il Ministro dei lavori pubblici (ora, la Regione) &quot;può imporre temporanee limitazioni all&#8217;uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell&#8217;acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più¹ opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze&quot;.</p>
<p>3. La destinazione prioritaria delle risorse idriche al &quot;consumo umano&#8221; è preminente rispetto agli scopi idroelettrici, in ossequio anche a quanto stabilito chiaramente sia dagli articoli 2 e 9 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e sia dagli artt. 144 e 167 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.</p>
<p>4. Le autorizzazioni provvisorie a derivare trovano una loro base legale nel r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, per cui appare evidente che abbisognano di opere per poter essere effettivamente esercitate e, quindi, è giocoforza consentire il collaudo dei relativi lavori.</p>
<p>5. Nel caso di limitazioni all&#8217;utilizzo delle acque in concessione per garantire la soddisfazione di bisogni essenziali della collettività , può avere luogo una riduzione del canone demaniale di concessione di derivazione rapportato alle riduzioni temporali e quantitative del prelievo d&#8217;acqua.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-8-2-2019-n-57/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2019 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Basilicata &#8211; Deliberazione &#8211; 7/10/2015 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-basilicata-deliberazione-7-10-2015-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-basilicata-deliberazione-7-10-2015-n-57/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-basilicata-deliberazione-7-10-2015-n-57/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Basilicata &#8211; Deliberazione &#8211; 7/10/2015 n.57</a></p>
<p>SCALIA &#8211; PINTO Servizi sociali – Modalità di affidamento &#8211; Appalto &#160; Con la deliberazione n. 57/2015/PAR la Sezione per la Basilicata ha risposto al quesito con il quale un Comune ha chiesto se sia legittimo espletare la funzione istituzionale inerente l’erogazione dei “servizi alla persona” mediante affidamento in appalto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-basilicata-deliberazione-7-10-2015-n-57/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Basilicata &#8211; Deliberazione &#8211; 7/10/2015 n.57</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">SCALIA &#8211; PINTO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Servizi sociali – Modalità di affidamento &#8211; Appalto</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la deliberazione n. 57/2015/PAR la Sezione per la Basilicata ha risposto al quesito con il quale un Comune ha chiesto se sia legittimo espletare la funzione istituzionale inerente l’erogazione dei “servizi alla persona” mediante affidamento in appalto dei suddetti servizi.<br />
Il Collegio rileva che i “servizi alla persona” godono di un “regime alleggerito”, rientrando nei settori “esclusi” -in tutto ovvero in parte- dalla disciplina del D.lgs. 163/2006 (cfr. art. 3, punto 18); pertanto, l’affidamento in appalto nel settore dei servizi sociali è attualmente regolato dal combinato disposto degli artt. 20 e 27 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 20 allegato II, lett. B) del D.lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 163/2006, l’affidamento deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,&nbsp; imparzialità, parità&nbsp;&nbsp; di trattamento, trasparenza, proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l&#8217;oggetto&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; contratto. Si applicano altresì i commi 2, 3 e 4 dell’art. 2 del medesimo d.lgs. 163/2006.<br />
La disciplina degli appalti di servizi nel settore in questione, peraltro, deve coordinarsi con la normativa speciale vigente nella materia dei servizi sociali. Tale normativa è oggi prevista dalla legislazione regionale in attuazione dei principi fondamentali e delle disposizioni contenute nella legge n.328/2000 e nel relativo decreto di attuazione (DPCM 30 marzo 2001). Si delinea un sistema di protezione sociale “integrato” “a rete”, programmato ed organizzato secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità.<br />
Alla luce della ricostruzione della normativa in materia, la Sezione ritiene che il ricorso allo strumento dell’affidamento in appalto sia ammesso, purché comporti un miglioramento in termini di efficienza e di rapporto “qualità-prezzo” dei servizi sociali rispetto alla produzione in via diretta o in associazione con altri enti locali.<br />
Il Collegio precisa che occorre nondimeno preservare i connotati essenziali dell’appalto così come codificati dall’art. 1655 c.c., al fine di evitare che l’appalto si risolva in una modalità alternativa non di produzione e/o gestione del servizio (come tale consentita in linea generale dall’ordinamento) ma di “mera acquisizione di personale” in violazione/elusione di specifici vincoli -anche finanziari- previsti dalla normativa vigente; nel caso in cui non siano rispettati i requisiti tipici dell’appalto fissati dall’art. 1665 c.c., il contratto sarà nullo per violazione di norme imperative.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<h3 style="text-align: right;">SRCBAS/57/2015/PAR</h3>
<h3 style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA</strong></h3>
<h3><em>Nella Camera di Consiglio del 30 luglio 2015</em></h3>
<h3><em>composta dai magistrati</em></h3>
<p>&nbsp;<br />
dr. Rosario Scalia &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
dr. Giuseppe Teti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dr.ssa Vanessa Pinto &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario, Relatore;</p>
<h3>&nbsp;</h3>
<p><strong>VISTO</strong> l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
<strong>VISTO</strong> il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
<strong>VISTA</strong> la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;<br />
<strong>VISTO</strong> il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;<br />
<strong>VISTA</strong> la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed in particolare l’art. 7, comma 8;<br />
<strong>VISTO</strong> l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;<br />
<strong>VISTA</strong> la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;<br />
<strong>VISTA</strong> la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;<br />
<strong>VISTA</strong> la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Policoro (MT) (Prot. n. 1711);<br />
<strong>VISTA </strong>l’Ordinanza n. 23/2015 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario dott.ssa Vanessa Pinto;<br />
udito il relatore<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<pre>
Il Comune di Policoro, premettendo che ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 267/2000 sono compresi – tra le funzioni istituzionali dell’Ente- anche i servizi alla persona e che, pertanto, trattandosi di attività di natura ordinaria il Comune non può fare ricorso &nbsp;ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, poiché tale istituto prevede &nbsp;che <em>“ lett. c) la prestazione deve essere di natura&nbsp; temporanea&nbsp; e&nbsp; altamente qualificata;&nbsp; non&nbsp; e'&nbsp; ammesso&nbsp; il&nbsp;&nbsp; rinnovo;&nbsp;&nbsp; l'eventuale&nbsp;&nbsp; proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale,&nbsp; al&nbsp; solo fine di completare il&nbsp; progetto&nbsp; e&nbsp; per&nbsp; ritardi&nbsp; non&nbsp; imputabili&nbsp; al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico</em>” e che, sempre ai sensi del predetto articolato, “<em>Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e&nbsp; continuativa per&nbsp; lo&nbsp; svolgimento&nbsp; di&nbsp; funzioni&nbsp;&nbsp; ordinarie&nbsp;&nbsp; o&nbsp;&nbsp; l'utilizzo&nbsp;&nbsp; dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che&nbsp; ha&nbsp; stipulato&nbsp; i&nbsp; contratti</em>” (cfr. comma 6, art. 7 cit), chiede di sapere se “(..) <em>laddove non sia possibile gestire i Servizi Sociali con personale interno, non potendo ricorrere ai contratti di collaborazione, possa procedere legittimamente, secondo quanto disposto dall’art. 20 del Dlgs 163/2006, allegato II B “Servizi Sanitari e Sociali</em>”.</pre>
<pre>
Inoltre, ed al fine di contestualizzare il quesito dal punto di vista normativo, il Comune riporta alcune disposizioni della normativa nazionale e regionale di riferimento e, in particolare:</pre>
<pre>
a) il disposto di cui al comma 3, dell’art. 5 della legge&nbsp; n. 328/2000 (legge quadro sul sistema integrato dei servizi sociali) ai sensi del quale &lt;&lt;<em>Le&nbsp; regioni,&nbsp; secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla&nbsp; base&nbsp; di&nbsp; un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi&nbsp; dell'articolo&nbsp; 8&nbsp; della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro&nbsp; centoventi&nbsp; giorni&nbsp; dalla&nbsp; data&nbsp; di&nbsp; entrata&nbsp; in&nbsp; vigore della presente&nbsp; legge,&nbsp; con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 2,della&nbsp; presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i&nbsp;&nbsp; rapporti&nbsp; tra&nbsp; enti&nbsp; locali&nbsp; e&nbsp; terzo&nbsp; settore,&nbsp; con&nbsp; particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. 4.&nbsp; Le regioni disciplinano altresi', sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalita' previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi&gt;</em>&gt;; nonché </pre>
<pre>
b) la legge regionale della Basilicata n. 4 del 14 febbraio 2007 (Rete regionale integrata dei servizi alla cittadinanza sociale”) con la quale “(..) <em>la Regione Basilicata ha definito i criteri relativi alla gestione dei servizi sociali comunali e d’ambito, stabilendo principi e priorità</em> (..)” e, in particolare, l’art. 7 (Relazioni sindacali e tutela degli operatori), co 1, 2 e 3 “1. <em>La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti operanti nella rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, in relazione alle rispettive competenze e responsabilità, garantiscono l’attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale, vigilano sulla corretta applicazione dei contratti di lavoro ed assicurano il confronto permanente con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare previsti dalla presente legge.</em> (..) 3. <em>La Regione e gli enti locali vigilano sull’osservanza dei regimi contrattuali degli operatori dei servizi di cui alla presente legge e adottano le misure necessarie perché i soggetti interessati provvedano alla immediata regolarizzazione dei rapporti di lavoro eventualmente difform</em>i“; ed il comma 8 dell’art. 14 “Ruolo e attività degli attori sociali” ai sensi del quale&nbsp; “<em>La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo delle cooperative sociali e delle imprese sociali nel quadro dello sviluppo delle politiche sociali integrate. A tal fine enti locali e Aziende Sanitarie Locali e possono stipulare con esse accordi e convenzioni anche attraverso strumenti innovativi di collaborazione per l’attivazione e gestione di servizi e attività sociali e socio-sanitarie di particolare rilevanza territoriale</em>”.</pre>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong><br />
<strong>In via preliminare, sull’ammissibilità</strong></div>
<p><strong>1</strong>.La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, pareri in materia di contabilità pubblica.<br />
A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. La previsione dell’inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del Legislatore di creare a regime un sistema capace di razionalizzare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze. Nell’esercizio della funzione consultiva l’Organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall’art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all’art. 123 della Costituzione, non può esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l’attivazione della stessa.<br />
Ai sensi del sopra citato disposto normativo (cfr. art. 7, comma 8, legge 131/2003) l’esercizio di tale attività consultiva è sottoposto a due condizioni preliminari, la pima di natura soggettiva (requisito soggettivo) e la seconda di natura oggettiva (requisito oggettivo).</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Requisito soggettivo</strong></div>
<p><strong>2.</strong> Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli Enti Locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l’altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004.<br />
Nel caso in esame, considerato che la Regione Basilicata non ha ancora istituito il Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere &#8211; provenendo dal Sindaco del Comune di Policoro, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente &#8211; si palesa comunque ammissibile sotto il profilo soggettivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Requisiti oggettivi</strong></div>
<p><strong>3</strong>. Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta alla “<em>materia di contabilità pubblica</em>”.<br />
La perimetrazione del significato e della portata dell’espressione “<em>materia di contabilità pubblica” </em>è stata oggetto di specifici interventi – in chiave ermeneutica &#8211; della Corte dei conti (cfr., tra le altre, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014 ).<br />
Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, la “materia della contabilità pubblica” non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa <em>“(..) con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali”</em> (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).<br />
Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia “<em>la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli </em>“(cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).<br />
Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei “<em>quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”</em> (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla “materia della contabilità pubblica”.<br />
Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.<br />
Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione “<em>non si rinvengono quei caratteri –se non di esclusività– di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore</em>” (cfr. Sezione Autonomie delibera n.3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa.<br />
L’ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all’esecuzione da parte dell’Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l’esercizio <em>ex post</em> della funzione consultiva.<br />
<strong>4</strong>. Nel caso in esame, il quesito, per come formulato, si riferisce ad una fattispecie concreta, come tale estranea al perimetro dell’attività consultiva come sopra intestata alla Corte dei conti. Tuttavia valutando la fattispecie dal punto di vista astratto, si ritiene che l’oggetto del quesito rientri nella materia della contabilità pubblica come sopra dinamicamente intesa, in quanto direttamente connesso alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche necessarie all’espletamento di funzioni istituzionali/fondamentali dell’Ente, in un’ottica di sana gestione finanziaria e tutela dei propri equilibri di bilancio.<br />
Per l’effetto, la Sezione ritiene di analizzare la fattispecie, dal punto di vista generale ed astratto, individuando gli istituti giuridici e la normativa, anche finanziaria, sottesi alla richiesta in esame, il tutto senza che tale attività ermeneutica possa sostituirsi alle scelte gestionali che sono e restano di esclusiva competenza dell’Amministrazione istante.<br />
<strong>5</strong>. Pertanto, nei limiti del perimetro sopra tracciato, la richiesta di parere, risultando ammissibile anche da punto di vista oggettivo, può essere esaminata nel merito.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>NEL MERITO</strong></div>
<p><strong>6</strong>. <strong>Inquadramento del quesito</strong><br />
Il Comune istante chiede di sapere se sia possibile (<em>rectius </em>legittimo) espletare la funzione istituzionale inerente l’erogazione dei “servizi alla persona”, mediante affidamento in appalto dei suddetti servizi ai sensi dell’art. 20, Allegato II B, del Dlgs 163/20006 (Codice dei Contratti), alla luce dell’attuale panorama normativo, anche regionale, di riferimento.<br />
Il Comune, nella formulazione dell’istanza di parere, pone l’utilizzo dell’istituto dell’affidamento in appalto come “ipotesi organizzativa alternativa” all’impossibilità di utilizzare personale proprio ed all’impossibilità di conferire incarichi ex art. 7, comma 6, del Dlgs 165/01 giusto divieto ivi contenuto di utilizzare tale tipologia di incarichi per l’espletamento di funzioni di natura “ordinaria”.<br />
<strong>6.1</strong> Pertanto, il quesito, per come formulato, necessita di un preliminare chiarimento in merito alle possibili “interferenze” tra natura ordinaria/istituzionale della funzione ed affidamento a terzi, in tutto o in parte, dei servizi che la conformano.<br />
Sul punto, risulta opportuno chiarire che non è la natura “istituzionale” (e, quindi, ordinaria) della funzione ad inibire “in sé” il ricorso a formule organizzatorie esterne all’Ente; è l’utilizzo distorto di tali formule organizzatorie ad essere vietato dalla legge, qualora funzionali ad eludere specifici vincoli e prescrizioni della normativa, anche finanziaria, vigente.<br />
Nel caso prospettato dal Comune istante, per esempio, la <em>ratio</em> sottesa al divieto di cui al all’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 è&nbsp; quella di evitare e, nel caso, sanzionare, l’utilizzo (<em>rectius</em> “abuso”) di tale formula organizzativa – al di fuori dello specifico perimetro di legittimità disegnato dal legislatore- per eludere le specifiche prescrizioni dettate in materia di personale alle dipendenze della PA (tra le varie, si ricordano i disposti di cui all’art. 35 del Dlgs 165/01&nbsp; in tema di modalità di reclutamento del personale e l’art. 36 del medesimo articolato, che disciplina le ipotesi tassative di deroga al normale rapporto di lavoro&nbsp; di tipo subordinato e a tempo indeterminato) (cfr. <em>ex pluribus,</em> Sez. centrale controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012).<br />
Alla luce di quanto sopra, occorre quindi verificare se, ed in quali termini, l’affidamento in appalto di servizi conformanti “funzioni istituzionali” sia consentito dall’ordinamento vigente e, nel caso, individuarne il perimetro di legittimità nello specifico settore dei servizi sociali.<br />
<strong>6.2</strong> L’attuale sistema normativo e finanziario&nbsp; consente – in linea generale – la possibilità di “esternalizzare”, cioè acquisire &nbsp;ovvero affidare all’esterno, in tutto o in parte, servizi conformanti le funzioni istituzionali/fondamentali dell’Ente, purchè tale “esternalizzazione” sia effettuata – anche in concreto- in conformità alle prescrizioni ed ai vincoli finanziari della normativa vigente, nonchè risulti funzionale ad efficientare l’<em>agere </em>pubblico, in termini di economicità, efficacia ed efficienza (cfr. art. 97 Cost).<br />
In tale caso, infatti, l’Ente non dismette la titolarità della funzione, ma – sussistendone i suddetti presupposti &#8211;&nbsp; decide di esercitarla ricorrendo ad un “apparato” esterno, e cioè ad un soggetto terzo dotato di una propria autonoma ed autosufficiente struttura organizzativa.<br />
A seconda della peculiare conformazione del rapporto tra Ente – soggetto affidatario e utenza del servizio, la gestione del servizio (e, quindi, l’espletamento della funzione) sarà effettuata “in via diretta” ovvero “indiretta”.<br />
In via diretta, nel caso in cui oggetto dell’affidamento sia esclusivamente l’acquisto di servizi funzionali all’esercizio del proprio <em>munus</em> pubblico.<br />
In via indiretta, nel caso in cui l’oggetto dell’affidamento sia la gestione ed erogazione del servizio a favore della collettività amministrativa.<br />
Nel primo caso si tratterà di acquisto di “servizi strumentali”, nel secondo caso di “concessione del diritto di gestire” servizi pubblici.<br />
<strong>6.3</strong> In linea generale, e salvo le precisazioni di seguito effettuate, l’istituto dell’affidamento in appalto sarà utilizzato per l’acquisto dei servizi strumentali, mentre nell’ipotesi di affidamento della “gestione” del servizio, lo strumento giuridico di riferimento sarà il contratto di concessione di servizi.</p>
<pre>
La differenza sostanziale tra i due istituti è la modalità di remunerazione del servizio ed il rischio (di insoluto) a questa connesso; nel contratto di appalto, il costo del servizio è ad esclusivo carico dell’Amministrazione e, salvo ipotesi patologiche di inadempimento/inesatto adempimento contrattuale, il corrispettivo è &nbsp;certo (in quanto concordato) nell’ <em>an </em>e –in linea generale- nel <em>quantum</em> e nel <em>quando</em>;&nbsp; mentre nella concessione di servizi&nbsp; “(..) <em>la controprestazione a&nbsp; favore&nbsp; del concessionario&nbsp;&nbsp; consiste&nbsp;&nbsp; unicamente&nbsp;&nbsp; nel&nbsp;&nbsp; diritto&nbsp;&nbsp; di &nbsp;&nbsp;gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” </em>(Cfr. <em>ex pluribus</em>, Consiglio di stato, sent.&nbsp; 21 maggio 2014 n. 2624)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.</pre>
<pre>
Tale distinzione è insita nella struttura del rapporto che, nell'appalto di servizi intercorre tra due soggetti (la prestazione è a favore dell'amministrazione), mentre nella concessione di servizi pubblici intercorre tra tre soggetti, nel senso che la prestazione è diretta agli utenti del servizio, a carico dei quali viene rimesso il relativo onere remunerativo (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13).</pre>
<p>In entrambi i casi l’Ente resta titolare della funzione, con la differenza che nel primo caso il rapporto tra Ente e soggetto terzo “fornitore” non assume rilevanza esterna.</p>
<pre>
E’ in questa accezione che il servizio fornito dall’appaltatore si configura come “strumentale” all’espletamento della funzione da parte dell’Ente (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2013, n. 936).</pre>
<p>Nel secondo caso, invece, è il soggetto terzo che eroga il servizio a favore della collettività, sulla base di un apposito atto di “delega” (<em>rectius</em> “concessione”) da parte dell’Ente; in tale caso l’Ente, quale titolare della funzione, conserva tutti i poteri di controllo e vigilanza in merito alla qualità dei servizi resi ed alle modalità, anche economiche, di erogazione degli stessi, ivi inclusa la possibilità di revocare la “concessione” nel caso in cui il soggetto erogatore risulti inadempiente agli impegni assunti nei confronti dell’Ente “concedente” ovvero non risulti più in possesso dei requisiti necessari per erogare il servizio.<br />
<strong>6.4</strong> Fermo quanto sopra, nel caso in cui – per come concretamente conformato – la gestione del servizio venga effettuata con costi a totale carico dell’Amministrazione (come per esempio nel caso in cui l’Amministrazione per ragioni di politica sociale, intenda fiscalizzare integralmente il servizio) &nbsp;l’istituto di riferimento non sarà più la “concessione di servizi”, essendo venuto meno il &nbsp;requisito essenziale della remunerazione a (pressoché) totale “rischio” del soggetto concessionario, ma il contratto di appalto, con tutte le conseguenze a questo connesse, anche&nbsp; in termini di applicazione “piena” delle prescrizioni contenute nel Dlgs 163/06 (cfr. &nbsp;in senso conforme, tra le altre, Corte dei conti, Sez. reg. di controllo Lombardia parere n.457/2013; nonché, nell’ambito della giurisprudenza amministrativa e <em>, con trattazione indiretta della questione, Cons. Stato, Sez. V, sentenza 13 dicembre 2006 n. 7369 e TAR Campania Napoli Sez. I, sentenza 24 aprile 2008, n. 2533; TAR. Lombardia, Brescia Sez. II, sentenza 27 maggio 2010, n. 2164; Cons. Stato Sez. V, sentenza 22 marzo 2010, n. 1651 con specifico riferimento all’art. 13 del “decreto Bersani”).</em><br />
<strong>6.5</strong> Alla luce di quanto sopra, pertanto, lo strumento dell’affidamento in appalto verrà in rilievo non solo laddove il contratto abbia per oggetto la produzione di un servizio &#8220;strumentale&#8221; al proprio funzionamento, ma anche per nel caso in cui l’Ente decida di affidare all’esterno la gestione di servizi pubblici locali indirizzati alla collettività territoriale, senza caricare il soggetto affidatario del rischio della (mancata) remunerazione.<br />
<strong>7</strong>. Delineato come sopra il perimetro “funzionale” dell’affidamento in appalto di servizi, al fine di verificare la legittimità, anche in concreto, del ricorso a tale formula organizzatoria, occorre avere riguardo all’effettiva applicazione dell’istituto in esame, e ciò al fine di evitare che lo stesso si risolva – in realtà- in una modalità alternativa non di produzione e/o gestione del servizio (come tale consentita in linea generale dall’ordinamento), ma di “mera acquisizione di personale” in violazione/elusione di specifici vincoli, anche finanziari, della normativa vigente (cfr. <em>ex pluribus</em> Cass. Sez. Lavoro, sent.&nbsp; n.&nbsp; 27 novembre 2012, n. 21030 e n. 17049 del 23 giugno 2008).<br />
A tale fine, occorre avere riguardo ai connotati essenziali dell’istituto così come codificati dall’art. 1655 del codice civile, ai sensi del quale&nbsp; <em>“</em><em>L&#8217;</em><a href="http://www.brocardi.it/dizionario/2013.html" title="Dizionario Giuridico: Appalto"><em>appalto</em></a><em> è il </em><a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1690.html" title="Dizionario Giuridico: Contratto"><em>contratto</em></a><em> con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un&#8217;opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.</em><br />
Alla luce di tale disposto, pertanto, ai fini della “genuinità” dell’appalto, dovranno risultare effettivamente sussistenti: l’organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione del servizio<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, l’assunzione dei rischi connessi all’espletamento del servizio e il pagamento del corrispettivo a carico del soggetto “committente”.<br />
In caso contrario, il contratto di appalto non sarà genuino e sarà nullo per violazione di norme imperative, con tutti gli effetti e le responsabilità a questo conseguenti.<br />
<strong>8.</strong> Con specifico riferimento ai contratti di appalto nel settore pubblico, la disciplina di riferimento è contenuta nel Dlgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e nel connesso regolamento di attuazione.<br />
Tale articolato normativo è stato adottato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE&#8221; e s.m.i, al fine di informare il sistema di approvvigionamento “sul mercato” di lavori, forniture e servizi&nbsp; da parte delle pubbliche amministrazioni ai principi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e, in particolare, il principio di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tali principi sono alla base anche delle tre nuove Direttive emanate dall’Unione Europea in data 26 marzo 2014 e che gli Stati Membri dovranno recepire nei rispettivi ordinamenti entro il 18 aprile 2016<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.</p>
<pre>
<strong>8.1</strong> I “servizi alla persona” oggetto di odierna disamina godono di un “regime alleggerito”, rientrando nei settori “esclusi” – in tutto ovvero in parte- dalla disciplina del Dlgs 163/06 ovvero in esso non contemplati (cfr. cfr. art. 3, punto 18).</pre>
<pre>
Per l’effetto, l’affidamento in appalto nel settore dei servizi sociali è attualmente disciplinato dal combinato disposto degli artt. 20 e 27 del Dlgs 163/2006.</pre>
<pre>
Ai sensi dell’art. 20 allegato II, lett. B) del Dlgs 163/06 <em>“L'aggiudicazione degli appalti aventi&nbsp; per&nbsp; oggetto&nbsp; i&nbsp; servizi elencati&nbsp; nell'allegato&nbsp;&nbsp; II&nbsp;&nbsp; B&nbsp;&nbsp; e'&nbsp;&nbsp; disciplinata&nbsp;&nbsp; esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso&nbsp; sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225&nbsp; (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”</em> .</pre>
<pre>
I servizi sanitari e sociali sono espressamente previsti nell’<a href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=006G0184&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-05-02&amp;art.idGruppo=40&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2#art">allegato II B</a> come servizi di categoria 25 – numero di riferimento <a href="http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/cpc/index_it.htm">CPC</a> 93. </pre>
<pre>
Ai sensi dell’art. 27 del Codice dei Contratti, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei <u>principi di economicità, efficacia,&nbsp; imparzialità, parità&nbsp;&nbsp; di trattamento, trasparenza, proporzionalità</u>. </pre>
<pre>
L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto&nbsp;&nbsp; del&nbsp;&nbsp; contratto.</pre>
<pre>
Ai contratti in parola si applicano altresì i commi 2, 3 e 4 dell’art. 2; per l’effetto anche in relazione a tali fattispecie:</pre>
<pre>
&lt;&gt;a)b)c)C.d.S., 25 gennaio 2012 n. 324, C.d.S., Adunanza Plenaria, 3 marzo 2008 n. 1 , T.A.R. Lazio, 8 luglio 2008 n. 6424; nonché Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici, &nbsp;deliberazione n. 25 dell’8 marzo 2012).
In via generale, si ritiene che anche nel settore dei contratti c.d. “esclusi”, debbano&nbsp; essere osservati tutti i &nbsp;principi generali in materia di affidamenti pubblici desumibili dalla normativa comunitaria e nazionale, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione, tra cui il principio di pubblicità &nbsp;(cfr. C.d.S., 3 dicembre 2008, n. 5943, T.A.R. Lombardia, 11 gennaio 2010 n. 11).
Il regime di pubblicità assume, infatti, un ruolo fondamentale rispetto al perseguimento della più ampia ed effettiva concorrenza tra le imprese, di conseguenza, la sua adeguatezza <u>non può che misurarsi sulla sua idoneità a consentire un reale confronto concorrenziale tra una pluralità di imprese</u>, secondo una valutazione di strumentalità e funzionalità delle forme. 
Qualora l'importo dell'appalto superi le soglie stabilite dalla normativa comunitaria, sarà necessario provvedere a pubblicizzare adeguatamente la procedura in questione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.
</pre>
<pre>
In tale ottica è stato ritenuto, altresì, applicabile anche al settore dei “servizi esclusi” la verifica del possesso dei requisiti di moralità cui all’art. 38 del Codice dei contratti, e ciò come principio inderogabile immanente al sistema (cfr. <em>ex plurimis</em>, Consiglio di Stato, sent. n. 2725 del 21 maggio 2013)<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.</pre>
<pre>
<strong>8.3</strong> Alla luce di quanto sopra, pertanto, il regime alleggerito conformato dal Codice dei Contratti in relazione agli appalti di servizi nel settore sociale è – allo stato- disciplinato dagli artt. 20 e 27 del Codice dei Contratti, così come sopra ridisegnati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.</pre>
<pre>
Da ciò ne consegue, peraltro, che le altre disposizioni del Codice dei contratti che non costituiscono al contempo principi comunitariamente tutelati, non si applicano al settore dei servizi sociali.</pre>
<pre>
Ci si riferisce, tra gli altri, al disposto di cui all’art. 33, comma 3 <em>bis</em> del Codice dei Contratti ai sensi del quale -a decorrere dal 1 novembre 2015- i Comuni&nbsp;&nbsp; non&nbsp;&nbsp; capoluogo&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; provincia&nbsp;&nbsp; devono obbligatoriamente &nbsp;&nbsp;procedere a forme aggregate di gestione dell’acquisto di beni, servizi e forniture (Unioni di comuni o Accordo consortile) ovvero ricorrere agli strumenti e/o ai soggetti aggregatori della domanda ivi identificati. </pre>
<pre>
Nel caso dei servizi sociali tale prescrizione non può trovare applicazione, e ciò giusto regime di esenzione espressamente codificato ai sensi del sopra citato combinato disposto degli artt. 20 e 27.</pre>
<p><strong>9</strong>. Fermo quanto sopra, la disciplina dell’affidamento degli appalti di servizi nel settore sociale deve essere necessariamente analizzata ed armonizzata alla luce della normativa speciale vigente nel settore.<br />
Tale normativa è oggi contenuta nella legislazione regionale, in attuazione dei principi fondamentali e delle disposizioni contenute nella legge n.328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e nel relativo decreto di attuazione (DPCM 30 marzo 2001).</p>
<pre>
Tale articolato normativo ha introdotto nel panorama normativo di riferimento un sistema di protezione sociale “integrato” “a rete”, programmato ed organizzato secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali (cfr. art.1, comma 1 legge cit.).</pre>
<pre>
Tale sistema “a rete” prevede il coinvolgimento, sia nella fase della programmazione che nella fase dell’offerta&nbsp; dei servizi ed interventi sociali, di soggetti “privati” e, in particolare, di coloro che operano nel cosi detto Terzo Settore, e cioè di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazione di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati, attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi (cfr. art. 1, comma 5 e art. 5 legge cit.).</pre>
<pre>
I connotati essenziali del nuovo volto del sistema di protezione sociale sono: la valorizzazione del ruolo del Terzo Settore e l’introduzione di un sistema integrato di erogazione dei servizi,&nbsp; nell’ambito del quale il coordinamento, la concertazione e la cooperazione tra enti pubblici &nbsp;e tra questi ed il settore privato&nbsp; vengono portati a sistema, funzionalmente al perseguimento di un’offerta sociale più efficiente ed efficace, anche in termini di qualità delle prestazioni e degli interventi svolti (cfr. art. 3, comma 1, legge cit.).</pre>
<pre>
<strong>9.1</strong> In tale contesto, i Comuni sono titolari “<em>delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale</em>” e le esercitano, adottando gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini (cfr. art. 6, legge cit.).</pre>
<pre>
A tale fine, assume un ruolo fondamentale la fase di <u>programmazione e progettazione</u> “concertata”, anche con i soggetti del terzo settore, degli interventi e servizi sociali da erogare, con indicazione delle priorità e dei settori di innovazione e coordinamento delle risorse umane e finanziarie locali (cfr. art. 6, comma 2, lett. a).</pre>
<pre>
La legge quadro affida alle regioni la regolamentazione di dettaglio dei rapporti tra enti locali e terzo settore <em><u>“con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona</u></em>”, e ciò sulla base dell’atto “indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona” emanato dal Governo ai sensi del DPCM 30 marzo 2001 (cfr. comma 3, art. 5 legge 328/2000). </pre>
<pre>
<strong>9.2</strong> Il DPCM del 30 marzo 2001 “fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra comuni e loro forme associative con i soggetti del terzo settore ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla legge 328/2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nelle attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (cfr. art. 1 DPCM 30 marzo 2001).</pre>
<pre>
Il provvedimento in esame definisce l’ambito soggettivo del c.d. “Terzo Settore”, includendo oltre alle organizzazione di volontariato, le associazioni, gli enti di promozione sociale, gli organismi di cooperazione, le cooperative sociali le fondazioni e gli enti di patronato, tutti i soggetti privati “non a scopo di lucro”. </pre>
<pre>
Ai sensi dell’art. 4 (Selezione dei soggetti del Terzo Settore) i Comuni possono “acquistare” ovvero “affidare” l’erogazione dei servizi sociali in favore dei soggetti del terzo settore, previa specifica selezione da effettuarsi sulla base dei seguenti elementi:</pre>
<pre>
&lt;&gt;a)b)a)b)c)a)b)c)d)<!--  -->L’affidamento dei servizi a soggetti accreditati avviene mediante la stipula di contratti, secondo gli schemi-tipo predisposti dalla Regione e nell’ambito dei volumi di attività, delle risorse finanziarie rese disponibili e delle prescrizioni qualitative determinati in sede di programmazione regionale e locale. </pre>
<ul>
<li>L’affidamento del servizio viene disposta previo confronto tra una pluralità di offerte secondo modalità e procedure conformi alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia negoziale. Nell’esame delle proposte vengono adottati criteri che bilancino il perseguimento della convenienza economica con la valutazione dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale, di capacità organizzativa e di conoscenza del contesto sociale, oltre che con l’applicazione di standards relativi ai livelli di efficacia e appropriatezza delle prestazioni e con la relativa certificazione di qualità di rilevanza comunitaria.</li>
<li>Nell’affidamento dei servizi vengono comunque verificate ed assicurate le condizioni afferenti all’osservanza dei principi ed al possesso dei requisiti richiamati agli artt. 5 (tutela dei diritti dei cittadini utenti), 6 (Carta della qualità dei servizi sociali) e 7 (Relazioni sindacali e diritti degli operatori).</li>
<li>Per l’affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore si applicano le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 30 marzo 2001, nella legge 13 giugno 2005 n. 118 e nelle connesse norme di attuazione, nonché le specifiche disposizioni normative <u>in materia di cooperazione sociale, di volontariato e di associazionismo di promozione sociale</u>. A tal fine la Regione emana appositi atti di indirizzo per la valorizzazione delle funzioni specifiche delle diverse componenti del terzo settore e per la definizione di convenzioni, intese ed accordi con esse, ivi comprese le forme partecipate di progettazione e sperimentazione gestionale.</li>
<li>Per l’affidamento di servizi integrati di particolare complessità, espressamente indicati dalla programmazione regionale, tra i quali l’assistenza domiciliare anche a carattere tutelare, i servizi residenziali di riabilitazione e recupero a carattere socio-educativo, i servizi semiresidenziali per la riabilitazione educativa e sociale, i servizi socioeducativi a carattere assistenziale all’infanzia e all’adolescenza, le comunità familiari richiedenti interventi di continuità professionale, i gruppi appartamento, i servizi e le attività socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, l’assistenza educativa territoriale, i nidi per l’infanzia, le attività dirette all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, si procede all’indizione di un appalto-concorso o di altra procedura ad evidenza pubblica tra imprese sociali, cooperative sociali, loro raggruppamenti o consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.</li>
</ul>
<pre>
<strong>10.5</strong> Per la parte non espressamente codificata dall’art. 22, restano ferme le previsioni contenute nel DPCM del 30 marzo 2001 e, in particolare, il combinato disposto degli artt. 4 e 5, già esaminati ed ai quali si rinvia, in particolare, per i profili inerenti le modalità di preselezione dei soggetti del terzo settore da cui acquistare i servizi, la perimetrazione dell’oggetto dell’acquisto e le modalità di aggiudicazione dell’appalto</pre>
<pre>

&nbsp;</pre>
<pre>
<strong>11</strong>. Da quanto sopra ne discende che sino all’entrata “in funzione” della normativa regionale, il Comune potrà ricorrere all’istituto dell’affidamento in appalto di servizi:</pre>
<pre>
&lt;&gt;a)b)<!-- name="_ftnref6" title=""-->[6].</pre>
<pre>
La fase di programmazione, peraltro, costituisce uno strumento fondamentale ai fini di tutela e salvaguardia dei propri equilibri di bilancio.</pre>
<pre>
In tale sede, infatti, dovranno essere individuate non solo le modalità operative di erogazione del servizio sociale ma anche le risorse finanziarie a tale fine necessarie. Tali risorse finanziarie dovranno essere previste e valutate nel loro volume aggregato, per poi essere ripartite tra i vari enti “associati”, sulla base degli accordi assunti in sede di convenzione e riportate nei rispettivi bilanci di previsione annuali e pluriennali. Il tutto in un’ottica di sana gestione finanziaria e tutela dei rispettivi equilibri di bilancio, anche al fine di evitare <em>ab origine</em> l’emersione di debitoria fuori bilancio. </pre>
<pre>
Sempre in sede di programmazione, dovranno essere individuate ed adeguatamente argomentate le ragioni alla base dell’impossibilità di espletare tale funzione mediante personale proprio dei Comuni associati, nonché le ragioni alla base della scelta di affidare in appalto la produzione e/o la gestione del servizio, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, rispetto alle altre formule organizzative consentite dalla normativa regionale in esame, il tutto al fine di corredare di adeguata motivazione, ai sensi dell’art. 3 del legge 241/90, la formula organizzativa individuata.</pre>
<pre>
Peraltro, come di recente ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione la programmazione costituisce uno strumento fondamentale per <em>“garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, la concorrenza nel mercato e, per tali vie, prevenire la corruzione e garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa.” (</em>cfr. da ultimo, ANAC “ Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore ed alle cooperative sociali”- Documento di consultazione del 6 luglio 2015).</pre>
<pre>
Tale peculiare formula di gestione “associata” dei servizi integrati regionali si pone in linea con le scelte del legislatore nazionale in tema di esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.</pre>
<pre>
<strong>13</strong>. Con specifico riferimento ai vincoli finanziari sottesi all’affidamento in appalto dei servizi in esame, l’Ente dovrà rispettare specifiche prescrizioni.</pre>
<pre>
In particolare, trattandosi di acquisto di servizi, dovrà essere considerata, sin dalla fase della programmazione, la normativa sulla tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali codificata ai sensi del Dlgs 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, e ciò anche al fine di assumere i provvedimenti organizzativi di cui all’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L 78/2009 (conv. Legge 102/2009).</pre>
<pre>
Il Dlgs 231/2002, attuativo della normativa comunitaria 35/2000/CE, sulla tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali, codifica in trenta giorni (salvo estenderlo sino a 60 in determinate ipotesi tassativamente previste) il termine per il pagamento dei debiti derivanti dalle transazioni commerciali.</pre>
<pre>
Decorso inutilmente tale termine, scattano, in via automatica e senza necessità di atto di messa in mora, gli interessi moratori.</pre>
<pre>
Gli interessi moratori sono previsti nella misura degli interessi legali di mora (cfr. art. 5).</pre>
<pre>
Tale peculiare disciplina è applicata anche alle pubbliche amministrazioni.</pre>
<pre>
In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 4 “<em>Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, <u>purchè in modo espresso</u>, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò&nbsp; sia&nbsp; giustificato&nbsp; dalla&nbsp; natura&nbsp; o&nbsp; dall'oggetto&nbsp;&nbsp; del contratto&nbsp; o&nbsp; dalle&nbsp; circostanze&nbsp; esistenti&nbsp; al&nbsp; momento&nbsp; della&nbsp;&nbsp; sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine</em> <em>deve essere provata per iscritto“.</em></pre>
<pre>
Il ritardato pagamento dei debiti commerciali comporta, inoltre, conseguenze rilevanti in termini di “blocco” delle assunzioni di personale che l’ente intende effettuare a qualsiasi titolo.</pre>
<pre>
Ai sensi del comma 2, dell’art. 41 del DL 66/2014 “<em>Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.&nbsp; 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti&nbsp; superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015,&nbsp; rispetto&nbsp; a quanto disposto dal decreto&nbsp; legislativo&nbsp; 9 &nbsp;ottobre&nbsp; 2002,&nbsp; n.&nbsp; 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a&nbsp; qualsiasi&nbsp; titolo,&nbsp;&nbsp; con&nbsp;&nbsp; qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi&nbsp; i&nbsp; rapporti&nbsp; di&nbsp; collaborazione coordinata&nbsp; e&nbsp; continuativa&nbsp; e&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; somministrazione,&nbsp;&nbsp; anche&nbsp;&nbsp; con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di&nbsp; servizio&nbsp; con&nbsp; soggetti privati che si configurino come elusivi della presente&nbsp; disposizione (..)”.</em></pre>
<pre>

&nbsp;</pre>
<pre>
<strong>14.</strong> Alla luce di quanto sopra, ed al fine di rispondere in maniera conclusiva al quesito, la Sezione ritiene che, anche alla luce della normativa speciale vigente nel settore sociale, il ricorso allo strumento dell’affidamento in appalto sia ammesso, nei limiti e secondo i termini sopra evidenziati.</pre>
<pre>
In particolare, alla luce della normativa regionale vigente nel settore, i Comuni dovranno esercitare “in forma associata” i servizi sociali.</pre>
<pre>
In quest’ottica non si ritiene precluso – in via assoluta - il ricorso allo strumento dell’affidamento in appalto dei servizi sociali.</pre>
<pre>
Ciò che cambia è che la scelta del “se e secondo quali termini” ricorrere al mercato (del Terzo Settore) per acquistare servizi sociali o per affidarne la gestione, dovrà essere assunta nell’ambito ed in esecuzione di tale “gestione associata”.</pre>
<pre>
La gestione associata dei servizi sociali comporta, peraltro, un obbligo di motivazione più pregnante, e ciò proprio in virtù della peculiare compagine “fortificata” derivante dall’associazione dei Comuni, nell’ambito della quale dovrebbe essere (almeno in linea di principio) più efficiente ed economico reperire i mezzi e le risorse anche professionali per espletare in via diretta il servizio, in regime di autoproduzione.</pre>
<pre>
In tale ottica, la scelta di esternalizzazione dovrà avere come primo parametro di confronto, l’effettivo “efficientamento” della macchina amministrativa, in termini di rapporto “qualità- prezzo” dei servizi da produrre ed erogare in via diretta ovvero per il tramite del Terzo Settore.</pre>
<pre>
Tale peculiare forma di funzionamento “aggregata” si pone, peraltro, in linea con i <em>desiderata</em> del legislatore nazionale che ne ha sancito l’obbligatorietà con riferimento alle funzioni fondamentali dei comuni di minori dimensioni (cfr. art. 14, comma 28 e ss DL 78/2010), nonché – in relazione agli appalti di servizi nei settori “non esclusi” - con riferimento ai comuni non capoluoghi di provincia (cfr. art. 33, comma 3 bis Dlgs 163/06).</pre>
<pre>
Ed è consentita anche dai principi dell’ordinamento comunitario, nei limiti in cui tale scelta non comporti “<em><u>un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI”<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><strong><u>[8]</u></strong></a>.</u></em></pre>
<pre>
Inoltre, in fase di programmazione, dovranno essere adeguatamente considerati i vincoli finanziari vigenti in tema di tempestività dei pagamenti. In tale ottica assume un ruolo fondamentale un’adeguata attività di programmazione degli impegni e delle relative coperture finanziarie.</pre>
<pre>
Il tutto avendo chiaro che il ricorso allo strumento dell’appalto come mera modalità di “acquisizione di personale” (quindi in assenza dei requisiti di genuinità dell’appalto sopra evidenziati), configura un’espressa violazione di legge, con tutte le conseguenze a questo connesse, in termini di nullità del contratto e di responsabilità anche erariale dei soggetti che vi hanno dato causa.</pre>
<pre>

&nbsp;</pre>
<pre>
&nbsp;</pre>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata rende nelle sopra esposte considerazioni il proprio parere in relazione alle richieste formulate dal Sindaco del Comune di Policoro (MT) con la nota in epigrafe citata.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></div>
<h3>Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all’Amministrazione richiedente.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 30 luglio 2015</h3>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il RELATORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il PRESIDENTE<br />
F.to Dott.ssa Vanessa PINTO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Dott. Rosario SCALIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Depositata in Segreteria il 7 ottobre 2015<br />
&nbsp;&nbsp; IL FUNZIONARIO<br />
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO<br />
F.to Dott. Giovanni Cappiello</div>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> E ciò ad eccezione del caso in cui per la peculiare natura del servizio da rendere, “<em>al concessionario</em> <em>venga imposto di praticare nei confronti degli&nbsp; utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla&nbsp; somma&nbsp; del&nbsp; costo&nbsp; del servizio e&nbsp; dell&#8217;ordinario&nbsp; utile&nbsp; di&nbsp; impresa,&nbsp; ovvero&nbsp; qualora&nbsp; sia necessario&nbsp;&nbsp; assicurare&nbsp;&nbsp; al&nbsp;&nbsp;&nbsp; concessionario&nbsp;&nbsp;&nbsp; il&nbsp;&nbsp;&nbsp; perseguimento dell&#8217;equilibrio&nbsp; economico-finanziario&nbsp; degli&nbsp; investimenti&nbsp; e&nbsp; della connessa &nbsp;gestione&nbsp; in&nbsp; relazione&nbsp; alla&nbsp; qualità&nbsp; del&nbsp; servizio&nbsp;&nbsp; da prestare” </em>(cfr. art. 30, comma 2, D.lgs 163/06). Il tale caso, potrà essere fissato un contributo (prezzo) anche a carico dell’Ente pubblico</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Per “mezzi necessari” s’intendono le risorse economiche, professionali, strumentali e quant’altro necessario all’espletamento del servizio.&nbsp;</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> &nbsp;In data 28 marzo 2014 sono state pubblicate nella <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:094:FULL&amp;from=IT">Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea L. 94/65</a> le tre direttive che riformano il settore degli appalti e delle concessioni: <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0025&amp;rid=3">la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti &#8220;settori speciali</a>&#8221; (acqua, energia, trasporti e servizi postali), <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024&amp;rid=2">la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari</a> e la <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0023&amp;rid=1">direttiva 2014/23/UE</a> sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione. Le direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni delle nuove norme nell&#8217;ordinamento nazionale entro il 18 aprile 2016.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> La nuova Direttiva 2014/24/UE, con specifico riferimento agli appalti nel settore sociale pur&nbsp; confermando&nbsp;&nbsp; il regime alleggerito (in considerazione della dimensione limitatamente transfrontaliera, di tale tipologia di servizi), ha ribadito che “I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell’importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un’ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo <u>solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali, pubblicato dal comitato per la protezione sociale</u>. Nel definire le procedure da utilizzare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi alla persona, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero inoltre perseguire gli obiettivi della semplificazione e riduzione dell’onere amministrativo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> La giurisprudenza amministrativa è ormai pacificamente orientata a sostenere che “<em>La regola secondo la quale tutti coloro che prendono parte all’esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti morali, può essere considerato un principio di tutela della par condicio, dell’imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa, per cui deve trovare applicazione anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice. Nei contratti c.d. esclusi può non esigersi il medesimo</em> <em>rigore formale di cui all’art. 38 d.lgs. n 163/2006 e gli stessi vincoli procedurali, ma resta inderogabile la sostanza, ossia il principio che i soggetti devono avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti va verificato</em> (cfr. <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825, cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759).</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Tale formula organizzativa, si pone peraltro in linea con il disposto di cui all’art. 14, comma 27, del Dl 78/2010 che impone ai comuni sotto i 5000 abitanti di gestire in forma associata le proprie funzioni fondamentali, estendendone l’ambito di applicazione a tutti i comuni, indipendentemente al bacino demografico di riferimento</div>
<div id="ftn7">
<pre>
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Ai sensi del comma 28, dell’art. 14 del Dl 78/2010, così come riscritto dal Dl 95/2012&nbsp; “<em>I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero&nbsp; fino&nbsp; a 3.000&nbsp; abitanti&nbsp; se appartengono&nbsp; o&nbsp; sono&nbsp; appartenuti&nbsp; a&nbsp; comunità' montane, esclusi i comuni il cui&nbsp; territorio&nbsp; coincide&nbsp; integralmente con quello di una o di più isole e il comune di&nbsp; Campione&nbsp; d'Italia<u>, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante&nbsp; unione&nbsp; di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di&nbsp; cui&nbsp; al comma 27, ad esclusione della lettera&nbsp; l)</u>.”</em></pre>
<pre>
Inoltre, ai sensi del comma 29 del medesimo articolato normativo “<em>I comuni non&nbsp; possono&nbsp; svolgere&nbsp; singolarmente&nbsp; le&nbsp; funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa</em>”.</pre>
<p>&nbsp;</p>
<pre>
Per l’effetto, i Comuni compresi nel perimetro applicativo di tale articolato, nella scelta delle formule organizzative da utilizzare per l’esercizio, diretto ovvero indiretto, delle proprie funzioni fondamentali, ivi incluse quelle relative ai servizi sociali, devono considerare tale obbligo di gestione associata, e ciò anche tenuto conto che a decorrere dal 31 dicembre 2014 tutte le funzioni fondamentali dei suddetti Comuni devono essere gestite in forma associata, tramite convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 267/2000, pena l’attivazione del potere sostitutivo dello Stato ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 131/2003.[7]</pre>
<pre>
Alla luce di quanto sopra, pertanto, i comuni incisi dal disposto in esame non potranno in via autonoma affidare in appalto la produzione e/o gestione dei servizi sociali, se non nella misura in cui tale modalità di esercizio sia decisa ed eseguita di comune accordo tra gli enti partecipanti alla gestione associata.</pre>
</div>
<div id="ftn8">
<pre>
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Sul punto l’ultima direttiva UE 2014/24/Ue prevede che “<em>Nei mercati degli appalti pubblici dell’Unione si registra una forte tendenza all’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti in termini di numero di amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo. <u>Tuttavia, l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI”.</u></em></pre>
<pre>

&nbsp;</pre>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-basilicata-deliberazione-7-10-2015-n-57/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Basilicata &#8211; Deliberazione &#8211; 7/10/2015 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2015 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-31-3-2015-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-31-3-2015-n-57/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-31-3-2015-n-57/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2015 n.57</a></p>
<p>Pres. Criscuolo Red. Morelli Sulle azioni risarcitorie proposte anteriormente all&#8217;entrata in vigore del c.p.a. Processo amministrativo &#8211; Azioni risarcitorie &#8211; Prima dell&#8217;entrata in vigore del c.p.a. &#8211; Prescrizione quinquennale &#8211; Applicabilità L’art. 2 del Titolo II dell’Allegato 3 (Norme transitorie) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 &#8211; nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-31-3-2015-n-57/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2015 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-31-3-2015-n-57/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2015 n.57</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo   Red. Morelli</span></p>
<hr />
<p>Sulle azioni risarcitorie proposte anteriormente all&#8217;entrata in vigore del c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Azioni risarcitorie &#8211; Prima dell&#8217;entrata in vigore del c.p.a. &#8211; Prescrizione quinquennale &#8211; Applicabilità</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’art. 2 del Titolo II dell’Allegato 3 (Norme transitorie) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 &#8211; nel prevedere (sotto la rubrica «Ultrattività della disciplina previgente») che «Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice [del processo amministrativo] continuano a trovare applicazione le norme previgenti» &#8722; non è altrimenti interpretabile che nel senso della sua riferibilità anche (e a maggior ragione) all’ipotesi di successione tra un termine sostanziale, qual è quello di prescrizione, ed un termine processuale precedentemente non previsto, quale appunto il termine di decadenza sub art. 30 c.p.a., essendo una diversa lettura della predetta disposizione (nel senso, restrittivo, della sua riferibilità solo a termini processuali «in corso») innegabilmente contra Constitutionem, per la compromissione che ne deriverebbe, non solo della tutela, ma della esistenza stessa della situazione soggettiva.&nbsp;Alle azioni risarcitorie proposte anteriormente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo trova applicazione il regime di prescrizione quinquennale di diritto comune (art. 2947 cod. civ.) e non il termine decadenziale di cui al sopravvenuto art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">ORDINANZA N. 57<br />
ANNO 2015<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
ORDINANZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra Cugnata Giovanni e il Comune di Chiavari con ordinanza del 22 gennaio 2014, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2014.<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.<br />
Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni da illegittima esclusione da un bando comunale di gara per l’esecuzione di lavori pubblici, l’adito Tribunale amministrativo regionale per la Liguria &#8722; al fine del decidere sulla eccezione preliminare, formulata dalla resistente amministrazione, di inammissibilità della domanda, per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) &#8722; ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 30, comma 5, per sospetto contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, nonché con l’art. 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);<br />
che, in punto di rilevanza, si argomenta nell’ordinanza di rimessione, che &#8722; pur ricollegandosi la proposta azione risarcitoria ad un provvedimento comunale, ed al successivo suo annullamento in esito a ricorso straordinario al Capo dello Stato, risalenti (entrambi) ad epoca precedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo &#8722; «il collegio dovrebbe dichiarare inammissibile il ricorso» in ragione, appunto, della denunciata disposizione di cui al comma 5 del menzionato art. 30 &#8722; applicabile, per la sua natura di norma processuale, anche ai giudizi in corso &#8722; con la quale il legislatore dal 2010 ha sostituito il previgente termine prescrizionale con il nuovo termine di decadenza (nel caso sub iudice in concreto non osservato), per effetto del quale l’azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi (connessa a quella di annullamento del provvedimento lesivo), ove non formulata nel corso dello stesso giudizio di annullamento, può essere proposta «sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza»;<br />
che, ciò premesso, dubita, però, il rimettente che la riferita disposizione (la quale precluderebbe, nel giudizio a quo l’esame, nel merito, della domanda risarcitoria) sia compatibile con i parametri evocati, in relazione ai quali, dunque, sollecita a questa Corte lo scrutinio di legittimità costituzionale;<br />
che, infatti, ad avviso di detto TAR, la non manifesta infondatezza della questione così sollevata «discende[rebbe], innanzi tutto, dal rilievo della irragionevole compressione del diritto di difesa in giudizio della parte danneggiata, con violazione degli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione», quale implicata dalla introduzione, senza un titolo legittimante e in assenza di un tertium comparationis, di un termine decadenziale in tema di azione risarcitoria, atteso che &#8722; come chiarito da «un ininterrotto e coerente insegnamento» &#8722; la decadenza ha per oggetto un “atto” (che per effetto di esso non può più essere compiuto), mentre ove si tratti, come nella specie, di “un rapporto”, la correlativa estinzione per inerzia del titolare del diritto non sarebbe altrimenti riconducibile che all’istituto della prescrizione;<br />
che, a maggior ragione, irragionevole sarebbe, comunque, la previsione di decadenza dalla domanda risarcitoria, quale ricollegata dal censurato comma 5 dell’art. 30 in esame, non già alla contestuale impugnazione del provvedimento lesivo, bensì alla diversa fattispecie di già acquisita certezza della illegittimità del provvedimento stesso;<br />
che risulterebbe, infine, violato, sempre secondo il rimettente, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, in tema di “giusto processo”, «in quanto il legislatore nazionale, fissando il suddetto ristretto termine decadenziale, ha interferito nell’amministrazione della giustizia, attribuendo alla pubblica amministrazione una posizione di vantaggio in assenza di “motivi imperativi di interesse generale”, come enucleati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo»;<br />
che, è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o, in subordine, per la manifesta infondatezza della questione.<br />
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria &#8722; nel presupporre che il denunciato art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 si applichi, in ragione della sua natura processuale, anche nel giudizio a quo, introdotto anteriormente alla sua entrata in vigore &#8722; non tiene adeguatamente conto della disposizione di cui all’art. 2 del Titolo II dell’Allegato 3 (Norme transitorie) del decreto stesso;<br />
che, infatti, detta ultima disposizione &#8722; nel prevedere, (sotto la rubrica «Ultrattività della disciplina previgente») che «Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice [del processo amministrativo] continuano a trovare applicazione le norme previgenti» &#8722; non è altrimenti interpretabile che nel senso della sua riferibilità anche (e a maggior ragione) all’ipotesi di successione tra un termine sostanziale, qual è quello di prescrizione, ed un termine processuale precedentemente non previsto, quale appunto il termine di decadenza sub art. 30 citato, essendo una diversa lettura della predetta disposizione (nel senso, restrittivo, della sua riferibilità solo a termini processuali «in corso») innegabilmente contra Constitutionem, per la compromissione, che ne deriverebbe, non solo della tutela ma della esistenza stessa della situazione soggettiva (così, da ultimo, anche Consiglio di Stato, sezione terza, 22 gennaio 2014, n. 297);<br />
che, pertanto, essendo vigente il regime di prescrizione quinquennale di diritto comune (art. 2947 cod. civ.) al momento della proposizione dell’azione risarcitoria di che trattasi, è a quel regime &#8722; e non alla sopravvenuta disciplina di cui al censurato art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010 &#8722; che il TAR avrebbe dovuto far riferimento ai fini della statuizione da adottare in ordine alla ammissibilità (rectius: tempestività) del ricorso;<br />
che, per altro, anche agli effetti di detta (corretta) prospettiva decisoria (che, sia pur per altra via, conduce allo stesso risultato avuto di mira dall’ordinanza di rimessione), il TAR trascura, comunque, di precisare se il giudizio principale sia stato, o non, introdotto entro il quinquennio dall’adozione del provvedimento dell’amministrazione comunale da cui trae causa la domanda risarcitoria;<br />
che, dunque, la motivazione sulla rilevanza della questione sollevata è, sotto duplice profilo, carente, dal che la manifesta inammissibilità della questione stessa.</p>
<p>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, nonché all’art.117, comma primo, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l’ordinanza in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 2015.<br />
F.to:<br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br />
Mario Rosario MORELLI, Redattore<br />
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Gabriella Paola MELATTI</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-31-3-2015-n-57/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 31/3/2015 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-57/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.57</a></p>
<p>Pres. Schillaci – Est. Bruno R.F. (avv. Pergolizzi) / Comune di Milazzo (avv. Amato) sul computo dei termini a ritroso per il deposito di memorie ai sensi del nuovo codice sul processo amministrativo e sulla ammissibilità o meno dell&#8217;errore scusabile Processo amministrativo – Deposito di memorie difensive – Termine –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-57/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-57/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.57</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schillaci – Est. Bruno<br /> R.F. (avv. Pergolizzi) / Comune di Milazzo (avv. Amato)</span></p>
<hr />
<p>sul computo dei termini a ritroso per il deposito di memorie ai sensi del nuovo codice sul processo amministrativo e sulla ammissibilità o meno dell&#8217;errore scusabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Deposito di memorie difensive – Termine – Art. 73 cod. proc. amm. –Interpretazione – Applicabilità a tutti i processi pendenti – Errore scusabile – Ammissibilità – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 73 del nuovo codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 104/2010, prevede che le memorie difensive debbano essere depositate almeno 30 giorni liberi antecedenti l’udienza di trattazione, termine che, ove non rispettato, implica la tardività del deposito. Non può ritenersi applicabile il previgente termine di dieci giorni, atteso che il regime transitorio dettato dall’art. 2, della parte IV del c.p.a., stabilisce che solo “<i>per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.</i>”. Pertanto, poiché il termine del “vecchio rito” per il deposito delle memorie difensive pari a dieci giorni liberi antecedenti l’udienza non era “in corso” (ossia, pendente) alla data di entrata in vigore del nuovo codice (16 settembre 2010), viene meno il presupposto di diritto che consentirebbe l’applicabilità del regime processuale previgente, ciò in considerazione della circostanza che non è la data dell’atto di fissazione dell’udienza pubblica, ma la condizione di “pendenza” del termine, a determinare l’applicazione del vecchio regime processuale.<br />	<br />
Non è invocabile l’istituto dell’errore scusabile, atteso che i termini processuali per il deposito delle memorie d’udienza sono chiari, non possono determinare dubbi interpretativi, e soprattutto erano, nella specie, pienamente vigenti (e rispettabili).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3086 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Impresa Ruggeri Francesco, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nazareno Pergolizzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Catania; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Milazzo in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Amato, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n. 239 del 26.09.2008 con la quale è stato denegato il rilascio della C.E. in sanatoria richiesta ex art. 13 L. 47/1985;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milazzo in persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente impresa Ruggeri Francesco ha acquistato la proprietà di un immobile di antica costruzione sito in territorio del Comune di Milazzo; ha successivamente ottenuto a proprio favore la voltura della autorizzazione n. 269/06, già rilasciata alla precedente proprietaria dell’edificio, avente ad oggetto il <i>restauro conservativo</i> dell’immobile; ha infine comunicato l’avvio dei lavori così autorizzati.<br />	<br />
A seguito di un sopralluogo della Polizia Municipale è stata contestata l’illegittima attività di demolizione e contestuale ricostruzione dell’edificio, cui è seguito il sequestro del cantiere.<br />	<br />
L’impresa ricorrente ha allora presentato domanda ex art. 13 della L. 47/1985 per ottenere l’autorizzazione edilizia in sanatoria; ma il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento n. 239 del 26.09.2008 – intimando anche la demolizione dell’abuso – rilevando che, sebbene sia stata mantenuta la sagoma e la volumetria del preesistente edificio, l’intervento realizzato rientra nel concetto di “<i>ricostruzione edilizia</i>” e non di “<i>restauro conservativo</i>” che è l’unica forma di trasformazione del territorio consentita nella zona dalle N.T.A. del PRG.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento è stato ritualmente proposto il ricorso in epigrafe, con il quale si denuncia:<br />	<br />
<i>violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della L. 47/1985 – violazione e falsa applicazione dell’art. 31, co. 1, lett. c) della L. 457/1978 – eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria</i>;<br />	<br />
In sintesi, la ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato si basi su una istruttoria erronea e/o incompleta, dato che i lavori realmente eseguiti sono consistiti solo nella parziale sostituzione di alcune parti del preesistente edificio che, in quanto fatiscenti, si stavano disgregando già con l’inizio dei lavori. L’attività espletata, quindi, prosegue la ricorrente, integra pienamente il concetto giuridico di restauro conservativo per il quale era stato rilasciato dal Comune apposito titolo.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio per resistere l’intimato Comune di Milazzo.<br />	<br />
Con ordinanza n. 314/09 è stata respinta la domanda cautelare allegata al ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza istruttoria n. 494/09 questa Sezione ha disposto verificazione nominando il Dirigente dell’Ufficio del Genio civile di Messina, con il compito di accertare “<i>la effettiva sussistenza e, in caso affermativo, la rilevanza quantitativa – nell’ambito dell’edificio oggetto di causa – di elementi strutturali preesistenti (muri perimetrali od altro), residuati dalla vecchia struttura dell’immobile, che sarebbero stati lasciati intatti nel corso dei lavori eseguiti dalla ditta ricorrente, ed ai quali sarebbero state accorpate ed aggiunte le nuove costruzioni in c.a. e laterizi costituenti il novum della costruzione</i>”.<br />	<br />
In data 17 giugno 2010 il verificatore ha depositato la relazione, munita di allegati, e la propria nota spese.<br />	<br />
In vista dell’udienza pubblica del 2 dicembre 2010 la ricorrente ha depositato in data 10 novembre 2010 una perizia giurata ed il successivo giorno 18 una memoria difensiva; quest’ultima è stata però messa in busta chiusa dagli uffici di Segreteria in quanto ritenuta tardiva.<br />	<br />
All’udienza, la causa è passata in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Preliminarmente, deve essere valutata la tempestività del deposito della memoria difensiva eseguito in data 18.11.2010 in vista dell’udienza pubblica fissata per il 2.12.2010.<br />	<br />
La memoria è da ritenere senz’altro depositata fuori termine, e non può essere quindi tenuta in considerazione ai fini della decisione. Al riguardo va ricordato che l’art. 73 del nuovo codice del processo amministrativo approvato col D. Lgs. 104/2010 prevede che le memorie difensive debbano essere depositate almeno 30 giorni liberi antecedenti l’udienza di trattazione, termine che nel caso di specie non risulta evidentemente rispettato. Né potrebbe sostenersi l’applicabilità del “vecchio” termine di dieci giorni previsto dalla previgente legislazione (art. 23 L. Tar), come argomentato oralmente in udienza dal difensore della ricorrente. In proposito, si rileva che il regime transitorio dettato dall’art. 2, della parte IV del c.p.a., stabilisce che solo “<i>Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.</i>”. Orbene, partendo dalla premessa che il termine del “vecchio rito” per il deposito delle memorie difensive pari a dieci giorni liberi antecedenti l’udienza non era “in corso” (ossia, pendente) alla data di entrata in vigore del nuovo codice (16 settembre 2010), viene meno il presupposto di diritto che consentirebbe l’applicabilità del regime processuale previgente. Si ribadisce al riguardo che non è la data dell’atto di fissazione dell’udienza pubblica, ma la condizione di “pendenza” del termine, a determinare l’applicazione del vecchio regime processuale.<br />	<br />
Né potrebbe invocarsi – come anche sostenuto – l’istituto dell’errore scusabile, atteso che i termini processuali per il deposito delle memorie d’udienza sono chiari, non possono determinare dubbi interpretativi, e soprattutto erano pienamente vigenti (e rispettabili) in considerazione del fatto che il decreto di fissazione dell’udienza pubblica è del 2.09.10, il nuovo codice è entrato in vigore in data 16.09.2010, l’udienza pubblica è stata fissata per dopo circa tre mesi dalla decretazione, ossia il 2.12.2010; ne consegue che parte ricorrente avrebbe ben potuto conoscere la vigenza delle nuove norme ed avrebbe goduto pacificamente dei tempi tecnici ivi stabiliti per approntare le proprie difese.</p>
<p>2. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
Dalla relazione di verificazione è emerso che “<i>l’unico elemento strutturale preesistente residuato dalla vecchia struttura dell’immobile (…) è un muro che adesso si trova a tergo della struttura realizzata (…) e il muro di perimetro della cisterna (…) che in gran parte risulta interrato e giace su terreno fortemente scosceso.</i>”. <br />	<br />
Si può, quindi, concludere – anche grazie all’ausilio dei grafici allegati alla relazione &#8211; che solo il muro di fondo della vecchia costruzione è rimasto inalterato, mentre gli altri lati dell’edificio, le tramezzature interne e le coperture sono elementi costruttivi assolutamente nuovi.<br />	<br />
Tale conclusione risulta peraltro avallata anche dai dati evidenziati nella consulenza di parte depositata dalla ricorrente, nella quale si corrobora (involontariamente) la tesi dell’amministrazione resistente laddove si sottolinea che la parte residua è pari a circa il 50% della superficie muraria, mentre oltre il 40% della stessa sarebbe di nuova costruzione. <br />	<br />
Per di più, si evince dalla pianta allegata alla relazione di verificazione che il muro preesistente lasciato integro solo a tergo della costruzione non sia stato inglobato nell’edificio fino a costituire una parte integrante (seppur minore) della superficie muraria, ma è stato lasciato in piedi con funzione quasi simbolica (a voler testimoniare un “restauro” più presunto che reale), dato che in aderenza alla vecchia parete risulta tracciata in pianta una muratura nuova che corre parallela e si chiude in cerchio con le altre nuove pareti.<br />	<br />
Quindi, non si è in presenza – come si assume in ricorso &#8211; di un <i>restauro conservativo</i>, definito dall’art. 20, lett. c, della L.R. 71/1978 come “<i>interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l&#8217; organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell&#8217; organismo stesso, ne consentano destinazioni d&#8217;uso con essi compatibili.</i>”. <br />	<br />
E’ stato, infatti, precisato che “<i>Devono considerarsi interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli che rispettano gli elementi tipologici, formali e strutturali del complesso edilizio sul quale è opportuno agire, così come stabilito dall&#8217;art. 20 l. reg. sic. 27 dicembre 1978 n. 71</i>” (C.G.A. 356/1994), e che “<i>Sono qualificabili interventi di restauro e risanamento conservativo gli interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell&#8217;edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura; per contro, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia le opere rivolte a creare un organismo in tutto o in parte diverso da quello oggetto di intervento.</i>” (Cons. Stato, IV, 2981/2008).<br />	<br />
In conclusione, non può integrare la tipologia del restauro conservativo un intervento edilizio che si sia sviluppato attraverso la cospicua (o maggioritaria) realizzazione di elementi strutturali del tutto nuovi, che si affiancano a pochi relitti murari preesistenti e costituiscono larga percentuale della complessiva superficie muraria, soprattutto allorquando siano lasciati integri solo alcuni elementi strutturali preesistenti allo scopo di costituire un simbolico paravento della nuova costruzione. <br />	<br />
Il ricorso va pertanto respinto, e la ricorrente sopporterà le spese processuali indicate in dispositivo, comprese le spese concernenti la verificazione che saranno liquidazione con separato decreto presidenziale ai sensi dell’art. 66, co. 4, del c.p.a. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese a carico dell’impresa ricorrente per Euro 2.500 oltre IVA, CPA e spese generali.<br />	<br />
Dispone l’invio del fascicolo al Presidente della Sezione, a cura della Segreteria, per la liquidazione del compenso del verificatore<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Salvatore Schillaci, Presidente FF<br />	<br />
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere<br />	<br />
Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-14-1-2011-n-57/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2011 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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