<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>569 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/569/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/569/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 11:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>569 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/569/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.569</a></p>
<p>Giampiero Paolo Cirillo Presidente, Antonella Manzione Consigliere, estensore; PARTI: (Luigi D. in proprio e quale titolare dell&#8217;omonima impresa edile, successivamente dai signori Vincenzo Rosario D., Ruggiero Roberto D. e Anna Maria Graziano, in proprio e quali soci della Società  di fatto &#8220;Eredi di D. Luigi&#8221;, rappresentati e difesi dagli avvocati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giampiero Paolo Cirillo Presidente, Antonella Manzione Consigliere, estensore; PARTI: (Luigi D. in proprio e quale titolare dell&#8217;omonima impresa edile, successivamente dai signori Vincenzo Rosario D., Ruggiero Roberto D. e Anna Maria Graziano, in proprio e quali soci della Società  di fatto &#8220;Eredi di D. Luigi&#8221;, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Caputi Iambrenghi e Francesco Muscatello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vincenzo Picardi, n. 4/B</span></p>
<hr />
<p>Sulla impugnazione dell&#8217;atto sostanzialmente confermativo nei contenuti dei precedenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Processo amministrativo &#8211; impugnazione &#8211; atto mera narrativa della cronistoria di effetti ormai cristallizzati di precedenti dinieghi &#8211; inammissibilità  &#8211; va pronunciata.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E&#8217; inammissibile il ricorso avverso una determina dirigenziale che, rispetto a dinieghi già  cristallizzati in atti precedenti, si presenta come meramente narrativa della cronistoria di effetti ormai ineludibilmente prodotti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 18/01/2021<br /> <strong>N. 00569/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07144/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7144 del 2012, proposto dal signor Luigi D. in proprio e quale titolare dell&#8217;omonima impresa edile, successivamente dai signori Vincenzo Rosario D., Ruggiero Roberto D. e Anna Maria Graziano, in proprio e quali soci della Società  di fatto &#8220;Eredi di D. Luigi&#8221;, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Caputi Iambrenghi e Francesco Muscatello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vincenzo Picardi, n. 4/B,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la Regione Puglia, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 846/2012, resa tra le parti, concernente la decadenza da contributi regionali per interventi di edilizia residenziale.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dei signori Vincenzo Rosario D., Ruggiero Roberto D. e Anna Maria Graziano, quali eredi del signor Luigi D., nonchè soci della omonima Società ;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l&#8217;art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, il Cons. Antonella Manzione.<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il signor Luigi D. era titolare di un&#8217;impresa edile che ha realizzato 34 alloggi nell&#8217;ambito di un intervento di edilizia residenziale pubblica per i quali ha beneficiato di agevolazione ai sensi della l. n. 457 del 1978 e della l.r. n. 17 del 1984 nel territorio del Comune di Barletta.<br /> Il beneficio, consistito nell&#8217;accollo della metà  degli interessi del mutuo contratto con l&#8217;Istituto San Paolo, gli veniva concesso con decreto assessorile n. 538 del 27 giugno 1989, poi modificato con decreto n. 34 del 15 aprile 1994 in forza della concordata riduzione del numero degli alloggi (originariamente erano 38). In data 13 maggio 1991, in pendenza del termine per la commercializzazione degli alloggi, chiedeva di cambiare le regole dell&#8217;agevolazione, usufruendo della possibilità , riveniente dall&#8217;art. 10 della medesima l.r. n. 17 del 1984, per come novellato dall&#8217;art. 8 della l.r. n. 8 del 1986, di concedere in locazione, anzichè alienare, gli immobili ancora invenduti (in numero di sette), per i quali il beneficio veniva pattuito nell&#8217;accollo dell&#8217;80 % degli interessi a carico della Regione. Il tutto veniva formalizzato nella convenzione del 4 novembre 1991, registrata a Bari al n. 18673 il 5 novembre 2011, poi trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Trani il 18 febbraio 1992 al n. 4759 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 23 marzo 1992. L&#8217;art. 2 di ridetta convenzione demandava ad un decreto assessorile la concessione delle nuove agevolazioni aventi decorrenza dal semestre successivo alla registrazione del contratto. Stipulati i sette contratti, con decreto in data 31 luglio 1992 la Regione attestava negli inquilini il possesso dei requisiti richiesti. Seguiva il decreto assessorile che dichiarava che i soldi erano già  stati stanziati con il precedente analogo atto n. 953 del 3 dicembre 1985, con ciò sostanzialmente fissando il tetto massimo del contributo, a prescindere dalle modalità , in quanto originariamente statuito. A seguito di lettera di messa in mora alla Regione per mancata erogazione del contributo pattuito, l&#8217;Amministrazione gli trasmetteva con nota accompagnatoria prot. n. 6428/A3 del 14 dicembre 2001 la diffida inoltrata all&#8217;istituto mutuante affinchè non richiedesse i contributi regionali per i sette alloggi in questione (prot. n. 4074/A3 del 16 luglio 2001); a ciò faceva seguito la determina dirigenziale n. 70 del 24 febbraio 2004, di declaratoria della decadenza dal precedente contributo, per mancata vendita di tutti e 34 gli alloggi; di conferma della mancata erogazione della seconda agevolazione, per la quale non sarebbe mai stato assunto un formale impegno finanziario. 2. Avverso entrambi i provvedimenti l&#8217;interessato ha proposto ricorso al T.A.R. per la Puglia con distinti ricorsi contrassegnati rispettivamente dai nn.r.g. 500/2002 e 1083/2004. Il T.A.R. adito, dopo averli riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva, li ha dichiarati inammissibili, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia a favore della Regione Puglia con riferimento al primo, compensandole, in relazione al secondo. In particolare, il provvedimento di sospensione-diffida riferito alla seconda tipologia di agevolazione costituirebbe mera conferma di ben tre precedenti dinieghi, rispettivamente in data 4 ottobre 1993, 16 novembre 1993 e 18 novembre 1993, non impugnati nei termini; quanto alla determina del 2004, egualmente troverebbe fondamento sulla constatazione del mancato conseguimento dell&#8217;esecutività  da parte del decreto assessorile n. 258, a sua volta non impugnato.<br /> 3. Il signor Luigi D. ha appellato la richiamata sentenza avanzando un unico motivo di gravame, articolato in distinti paragrafi riferiti alle due tipologie di agevolazioni, in relazione alle quali, nel ripercorrere l&#8217;<em>iter</em> concessorio, ha via via evidenziato gli asseriti errori ricostruttivi del primo giudice. In primo luogo, dunque, le note del 1993 non avrebbero affatto valenza di diniego formale, confermato dall&#8217;atto del 14 dicembre 2001; il decreto assessorile n. 258 del 1992 non sarebbe privo di esecutività ; l&#8217;affidamento nel buon esito della vicenda era riposto in una serie di atti formalizzati, non ultima la richiamata convenzione del 1991; l&#8217;interessato avrebbe acquisito il diritto soggettivo di natura patrimoniale a beneficiare dell&#8217;ulteriore contributo; non si paleserebbe corretta la decadenza anche dalla prima agevolazione, in ragione di presunte problematiche correlate alla prima.<br /> 4. La Regione Puglia non si  costituita in giudizio.<br /> 5. A seguito del decesso, in data 24 febbraio 2018, dell&#8217;originario appellante, si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio dei medesimi difensori, gli eredi, in epigrafi nominativamente identificati. In data 31 ottobre 2020 hanno prodotto memoria per ribadire la propria prospettazione, nuovamente sintetizzata con note di udienza in data 27 novembre 2020.<br /> 6. Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2020, svoltasi con modalità  da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, la causa  stata trattenuta in decisione.<br />  <br /> DIRITTO<br /> 7. Il Collegio ritiene che l&#8217;appello debba essere accolto solo in parte, respinto per il resto.<br /> 8. Merita conferma l&#8217;affermazione del primo giudice che il diniego di adesione alla seconda modalità  di erogazione del contributo era stato già  reso noto alla parte con tre precedenti provvedimenti, inoppugnati. In particolare, sia la nota del 4 ottobre 1993 prot. n. 7313 del dirigente del servizio gestione finanziaria dell&#8217;assessorato all&#8217;urbanistica, che le successive del 16 novembre 1993, e del 14 dicembre 1993, del coordinatore dello stesso assessorato, quest&#8217;ultima anche a riscontro di contestazioni formulate per il tramite del proprio legale, esplicitavano chiaramente l&#8217;impossibilità  di dare seguito al decreto assessorile n. 258, in quanto non finanziato.<br /> A ciò consegue l&#8217;affermata inammissibilità  del ricorso n.r.g. 500/2002 in quanto proposto avverso un atto non soltanto sostanzialmente confermativo nei contenuti dei precedenti, ma addirittura meramente esecutivo degli stessi, mediante istruzioni impartite all&#8217;istituto mutuante, poi condivise per conoscenza con il richiedente. Ne consegue altresì l&#8217;inammissibilità  <em>in parte qua</em> del ricorso n.r.g. 1083/2004,avverso la determina dirigenziale n. 70 del 2004: essendosi i dinieghi già  cristallizzati negli atti precedenti, essa si presenta come meramente narrativa della cronistoria di effetti ormai ineludibilmente prodotti. Nè a diverse conclusioni  possibile addivenire valorizzando l&#8217;affidamento riposto nella validità  della convenzione siglata tra le parti, in quanto se  vero che la Regione non ha formalizzato un recesso dalla stessa, evidentemente ritenendolo assorbito nella mancata adozione in termini regolari degli atti attuativi -il previsto decreto assessorile- nemmeno essa  stata tempestivamente azionata dalla parte, che ha reiteratamente insistito per il riconoscimento della propria richiesta, ricevendone solo i tre dinieghi non impugnati.<br /> 8. A diverse conclusioni si ritiene di dover giungere con riferimento alla affermata decadenza anche dal beneficio originario in ragione della mancata vendita nei termini dei sette alloggi residui per completare la prevista alienazione di tutti e trentaquattro quelli realizzati. Il Collegio ritiene infatti che la possibilità  di commutare in facoltà  di locazione anzichè di vendita parte degli alloggi edificati  stata legittimamente rivendicata dall&#8217;imprenditore, in quanto normativamente prevista. D&#8217;altro canto, la Regione non ha immediatamente rigettato l&#8217;istanza, incentivando anzi l&#8217;aspettativa nel buon esito del procedimento mediante la stipula della richiamata convenzione. Se pertanto quest&#8217;ultima non assume rilievo, a fronte della mancata tempestiva impugnazione degli atti di diniego, ai fini della attuale censurabilità  degli stessi, ormai consolidatisi, ne ha sicuramente in termini di scriminante della condotta all&#8217;epoca posta in essere in prospettiva di accesso al contributo nelle nuove modalità  richieste. In sintesi, il fatto che per un vizio del decreto assessorile, ammesso che lo fosse, tale seconda agevolazione sia stata negata, non può comportare retroattivamente e in chiave indebitamente sanzionatoria la decadenza anche dal precedente beneficio. Le vicende inerenti la seconda agevolazione, cio, come correttamente rivendicato dall&#8217;appellante, non potevano coinvolgere la prima, pregiudicandola: la stipula della convenzione del 1991 era di per sè sufficiente a giustificare la condotta posta in essere di locazione degli alloggi, alle condizioni date, dopo averne fatto richiesta in tempo utile.<br /> 9. Per quanto sopra detto, il Collegio ritiene di accogliere l&#8217;appello nei sensi e limiti sopra esplicitati e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 846 del 2012, accogliere in parte il ricorso di primo grado n.r.g. 1083/2004, annullando la determina n. 70 del 2004 per la parte in cui ha disposta la decadenza dalla agevolazione accordata con il decreto assessorile n. 34 del 15 aprile 1991; respingerlo per il resto.<br /> 10. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 846 del 2012, accoglie in parte il ricorso n.r.g. 1083/2004, con conseguente annullamento della determina n. 70 del 2004 con riferimento alla dichiarata decadenza dall&#8217;agevolazione accordata con decreto n. 34/1991, di rettifica del precedente n. 538/1989; lo respinge per il resto.<br /> Spese del grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Antonella Manzione, Consigliere, Estensore<br /> Carla Ciuffetti, Consigliere</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-1-2021-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.569</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, l&#8217;esclusione di un&#8217;offerta dalla procedura di appalto di fornitura e messa in opera case dell&#8217;acqua per presunte difformità dell’offerta rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara, vista la perizia tecnica giurata depositata dalla società, in cui viene attestata la sostanziale conformità dell’offerta da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, l&#8217;esclusione di un&#8217;offerta dalla procedura di appalto di fornitura e messa in opera case dell&#8217;acqua per presunte difformità dell’offerta rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara, vista la perizia tecnica giurata depositata dalla società, in cui viene attestata la sostanziale conformità dell’offerta da questa proposta alle prescrizioni del disciplinare di gara. Considerato che il contratto relativo alla fornitura per cui è causa non è stato stipulato. Ritenuto di dover accogliere il proposto appello cautelare , ai fini del riesame da parte della stazione appaltante della posizione della società ricorrente esclusa, anche alla luce della richiamata perizia tecnica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00569/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10358/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10358 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Interdonato Orazio Q.Le Leg.Rappres., Pres.Cda e Amm.Deleg.Societa&#8217; Terminter S.r.l., </b>rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Romano, Fabrizio Tigano, Maria Rita Fama&#8217;, con domicilio eletto presso Bruno Tassone in Roma, via G.Pierluigi Da Palestrina 19;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Cap Holding S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Masini, Cristina Colombo, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, via della Vite, 7; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Dkr Drinkatering Srl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE IV n. 01655/2011, resa tra le parti, concernente APPALTO FORNITURA E MESSA IN OPERA CASE DELL&#8217;ACQUA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Cap Holding S.p.A.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Romano e Masini;	</p>
<p>Vista la perizia tecnica giurata depositata in atti dall’appellante società in data 2 febbraio 2012 , in cui viene attestata la sostanziale conformità dell’offerta da questa proposta alle prescrizioni del disciplinare di gara.<br />	<br />
Considerato che il contratto relativo alla fornitura per cui è causa non è stato stipulato.<br />	<br />
Ritenuto di dover accogliere il proposto appello cautelare , ai fini del riesame da parte della stazione appaltante della posizione della società Terminter, anche alla luce della richiamata perizia tecnica.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 10358/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado ai fini del riesame della posizione della società Terminter , anche alla luce della perizia tecnica di cui in motivazione.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue :spese compensate: 	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.569</a></p>
<p>Va sospeso, su istanza di frontisti, il permesso di costruire rilasciato per un seminterrato (escluso dal computo della superficie lorda) che secondo il P.R.G. Dovrebbe essere “interamente costruito nel sottosuolo”, condizione quest’ultima che &#8211; sulla base degli elaborati di progetto agli atti &#8211; non parrebbe verificarsi nel caso di specie;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su istanza di frontisti, il permesso di costruire rilasciato per un seminterrato (escluso dal computo della superficie lorda) che secondo il P.R.G. Dovrebbe essere “interamente costruito nel sottosuolo”, condizione quest’ultima che &#8211; sulla base degli elaborati di progetto agli atti &#8211; non parrebbe verificarsi nel caso di specie; ritenuto necessario, ai fini della definitiva decisione sull’istanza cautelare, acquisire copia integrale del progetto approvato, completo di tutte le tavole; Ritenuto che, attesa l’entità dell’intervento e la vicinanza all’immobile di proprietà dei ricorrenti, sussista il periculum derivante dall’esecuzione del progetto assentito; ordina al comune di depositare presso la Segreteria del T.A.R., entro un mese, copia integrale del progetto approvato, completo di tutti gli elaborati; accoglie nel frattempo la domanda incidentale di sospensione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00569/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01237/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Savi, Giuseppe Verga, Agata Vella, Giovanni La Ferla e Carlo Caffarelli</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Barra e Paolo Donadoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Macaggi, 21/5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Chiavari</b>, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; <b>Ministero per i beni culturali ed ambientali</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Chiglia s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ardo Arzeni e Renato Mottola, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, via C.R. Ceccardi, 1/23; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
di permesso di costruire.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Chiglia s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;	</p>
<p>Rilevato come, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso si appalesi assistito da fumus, con particolare riguardo al terzo motivo di ricorso;<br />	<br />
Rilevato infatti che, affinché un manufatto con fronti aperti in soprassuolo pari od inferiori ad 1/3 del suo perimetro possa ritenersi seminterrato (e quindi escluso dal computo della s.l.p.), l’art. 5.14.4. delle N.T.A. del P.R.G. richiede che esso sia “interamente costruito nel sottosuolo come Vu1”, condizione quest’ultima che &#8211; sulla base degli elaborati di progetto agli atti &#8211; non parrebbe verificarsi nel caso di specie rispetto al piano cantine;<br />	<br />
Ritenuto necessario, ai fini della definitiva decisione sull’istanza cautelare, acquisire copia integrale del progetto approvato, completo di tutte le tavole;<br /> <br />
Ritenuto che, attesa l’entità dell’intervento e la vicinanza all’immobile di proprietà dei ricorrenti, sussista il periculum derivante dall’esecuzione del progetto assentito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)<br />	<br />
Ordina al comune di Chiavari di depositare presso la Segreteria del T.A.R., entro il 5 gennaio 2012, copia integrale del progetto approvato, completo di tutti gli elaborati;<br />	<br />
Fissa per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare l’udienza del 12 gennaio 2012, alle ore 9,30.<br />	<br />
Accoglie nel frattempo la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
Spese della fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />	<br />
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2011 n.569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-569/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2011 n.569</a></p>
<p>Va sospesa, con ammissione con riserva, l&#8217;esclusione da gara per affidamento, mediante procedura aperta, di servizi ed attività relative alla gestione di una Residenza sanitaria assistenziale, esclusione avvenuta sulla base della presenza di un&#8217;asseverazione, da parte di un revisore dei conti, del Piano economico finanziario (PEF). Cio&#8217; perche&#8217; alla concessione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-569/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2011 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-569/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2011 n.569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con ammissione con riserva, l&#8217;esclusione da gara per affidamento, mediante procedura aperta, di servizi ed attività relative alla gestione di una Residenza sanitaria assistenziale, esclusione avvenuta sulla base della presenza di un&#8217;asseverazione, da parte di un revisore dei conti, del Piano economico finanziario (PEF). Cio&#8217; perche&#8217; alla concessione di servizi, di cui si controverte, non si applicano, per espressa previsione dell’art. 30 comma 1 codice contratti, le disposizioni del medesimo codice, salvo &#8211; cfr. settimo comma stesso art. 30 &#8211; quelle sul contenzioso (parte IV) e di cui all’art. 143 (concessione di ll.pp.), in quanto compatibili; vi e&#8217; inoltre, nei confronti della definizione della platea di soggetti da autorizzare all’asseverazione, un atteggiamento per così dire “ondivago”, sul tenore letterale dell’art. 153. Sennonche&#8217; la garanzia dell’asseverazione non risiede nella sua provenienza da questo o quel soggetto, una volta che tutti siano ugualmente e professionalmente qualificati; inoltre, non è rinvenibile uno specifico interesse pubblico ad escludere determinate figure professionali, fornite di specifica abilitazione ex lege come i revisori dei conti. Nel caso di specie, tale considerazione risulta ulteriormente avvalorata dal particolare oggetto dell’affidamento (gestione pluriennale di una RSA), in relazione al quale non è dato vedere, ad una prima delibazione, quali maggiori garanzie potrebbero derivare all’Amministrazione concedente da una asseverazione del relativo piano economico-finanziario, rilasciata da parte un istituto di credito rispetto a quella proveniente da un revisore dei conti; inoltre, occorre considerare che l’affidamento controverso è stata disposto in favore dell’unico concorrente rimasto in gara (l’ATI controinteressata). In conclusione, l’asseverazione, da parte di un revisore dei conti, del PEF presentato dalla ricorrente non può essere considerata legittima causa di esclusione della stessa dalla procedura concorsuale de qua, con la conseguenza che la ricorrente deve essere ammessa con riserva al prosieguo della procedura e che la Commissione di gara deve effettuare la valutazione anche dell’offerta della ricorrente, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00569/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00721/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 721 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Universiis Societa&#8217; Cooperativa Sociale</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Trombadore, Enrico Fedozzi e Francesco Borsetta, con domicilio eletto presso il primo in Brescia, via Diaz, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Azzano San Paolo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Ughetta Bini, Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso la prima in Brescia, via Ferramola, 14; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>A.T.I. Coop. Soc. Società Dolce con Carpe Diem Service Coop. Soc., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Zilioli e Antonio Rossi, con domicilio eletto presso il primo in Brescia, via Moretto, 56; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del 8.4.2011, di esclusione da gara per affidamento, mediante procedura aperta, di servizi ed attività relative alla gestione di una Residenza sanitaria assistenziale;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Azzano San Paolo e di A.T.I. Carpe Diem Service Coop. Soc. con Coop. Soc. Società Dolce;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il motivato decreto cautelare monocratico di accoglimento n. 517/2011 merita conferma in questa sede collegiale per le seguenti, ulteriori ragioni e precisazioni:<br />	<br />
i) pur non annoverando formalmente l’epigrafe del ricorso, tra i provvedimenti oggetto di impugnazione, la clausola del disciplinare di gara che impone, a pena di esclusione, l’asseverazione del PEF da parte di un Istituto di Credito, il primo motivo dello stesso ricorso risulta inequivocabilmente diretto avverso detta previsione, sia nell’intitolazione (per quanto non cristallina: “violazione e falsa applicazione di legge del bando di gara in relazione all’art. 153 Codice degli appalti”), sia, soprattutto, nel corpo della censura (cfr. primo periodo: “la richiesta da parte dell’ente pubblico di un piano finanziario di asseverazione da parte di un ente creditizio non appare in linea con il dettato normativo del codice degli appalti laddove l’ambito oggettivo di applicazione della norma e i relativi presupposti di applicazione riguardo all’istituto de quo è rappresentato dalla realizzazione di lavori pubblici …”; e terzo e ultimo periodo: “…conseguentemente il provvedimento oggetto di gravame, la cui lesività si è attualizzata con l’esclusione della ricorrente, è illegittimo per violazione di legge in riferimento all’art. 153 codice degli appalti”;<br />	<br />
ii) la suddetta censura presenta consistenti elementi di fondatezza, in quanto all’istituto della concessione di servizi, di cui qui si controverte, non si applicano, per espressa previsione dell’art. 30 comma 1 codice contratti, le disposizioni del medesimo codice, salvo &#8211; cfr. settimo comma stesso art. 30 &#8211; quelle sul contenzioso (parte IV) e di cui all’art. 143 (concessione di ll.pp.), in quanto compatibili; e la giurisprudenza è, per l’appunto, orientata a circoscrivere, in linea generale, la necessità dell’asseverazione all’istituto della finanza di progetto (cfr. TAR Napoli n. 19311/2010, citata nel menzionato decreto n. 517/2011);<br />	<br />
iii) peraltro, l’ordinamento ha assunto &#8211; nel corso del tempo e nei confronti della definizione della platea di soggetti da autorizzare all’asseverazione &#8211; un atteggiamento per così dire “ondivago”, come dimostrano i ripetuti interventi del legislatore sul punto, a modifica e/o ripristino del tenore letterale dell’art. 153;<br />	<br />
iv) siffatta mobilità normativa sta a significare:<br />	<br />
&#8211; che la garanzia dell’asseverazione non risiede nella sua provenienza da questo o quel soggetto, una volta che tutti siano ugualmente e professionalmente qualificati;<br />	<br />
&#8211; e che, sul punto, non è rinvenibile uno specifico interesse pubblico ad escludere determinate figure professionali, fornite di specifica abilitazione ex lege comei revisori dei conti;<br />	<br />
v) nel caso di specie, tale considerazione risulta ulteriormente avvalorata dal particolare oggetto dell’affidamento (gestione pluriennale di una RSA), in relazione al quale non è dato vedere, ad una prima delibazione, quali maggiori garanzie potrebbero derivare all’Amministrazione concedente da una asseverazione del relativo piano economico-finanziario, rilasciata da parte un istituto di credito rispetto a quella proveniente da un revisore dei conti;<br /> <br />
vi) inoltre, occorre considerare che l’affidamento controverso è stata disposto in favore dell’unico concorrente rimasto in gara (l’ATI controinteressata);<br />	<br />
vii) in conclusione, l’asseverazione, da parte di un revisore dei conti, del PEF presentato dalla ricorrente non può essere considerata legittima causa di esclusione della stessa dalla procedura concorsuale de qua, con la conseguenza che la ricorrente deve essere ammessa con riserva al prosieguo della procedura e che la Commissione di gara deve effettuare la valutazione anche dell’offerta Universiis, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ACCOGLIE la domanda cautelare e sospende l’impugnato provvedimento di esclusione, agli ulteriori e specifici effetti indicati al capo vii) della motivazione.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 19 ottobre 2011, ore di rito.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare, in ragione dell’attività interpretativa della domanda, svolta al capo i) della motivazione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore<br />	<br />
Stefano Tenca, Primo Referendario<br />	<br />
Mara Bertagnolli, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-569/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2011 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2008 n.569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-19-2-2008-n-569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-19-2-2008-n-569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-19-2-2008-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2008 n.569</a></p>
<p>Pres. Marchitiello, est. RussoC. M. (Avv. A. Zaza D&#8217;Aulisio) c. Regione Lazio (Avv. G. Terracciano), G. Z. (Avv. D. Perifano) solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, co. 1. e 2 L.R. Lazio n. 8/2007, laddove, disciplinando la situazione dei componenti degli organi istituzionali già dichiarati decaduti in base a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-19-2-2008-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2008 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-19-2-2008-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2008 n.569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Marchitiello, est. Russo<br />C. M. (Avv. A. Zaza D&#8217;Aulisio) c. Regione Lazio (Avv. G. Terracciano), G. Z. (Avv. D.  Perifano)</span></p>
<hr />
<p>solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, co. 1. e 2 L.R. Lazio n. 8/2007, laddove, disciplinando la situazione dei componenti degli organi istituzionali già dichiarati decaduti in base a leggi regionali dichiarate illegittime dalla Corte Cost., reintroduce di fatto una ipotesi di spoils system</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Spoils system – Soggetti decaduti ex lege – Reintegra &#8211; L.R. Lazio n. 8/2007 – Mera ipotesi alternativa ed apparente – Violazione artt. 3, 24, 97, 103, 113 e 117 Cost. – Q.l.c.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione dell’art. 1 , co. 1. e 2 l.r. Lazio n. 8/2007, la quale, disciplinando la situazione dei componenti degli organi istituzionali già dichiarati decaduti in base a disposizioni legislative regionali dichiarate illegittime da Corte Cost. n. 104/2007, contempla la reintegra del dirigente come mera ipotesi alternativa  e non come dovere della Regione Lazio. D&#8217;altronde, la soluzione predisposta contrasta anche con gli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost. e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, poiché la disposizione in questione limita la tutela giurisdizionale al solo profilo risarcitorio. Inoltre la disciplina introdotta sembra debordare dalla potestà che è al riguardo riconosciuta alle Regioni dall&#8217;art. 117 Cost.: la materia (limiti agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale e alla gamma dei poteri cautelari nel processo amministrativo) rientra infatti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, lett. L), Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, co. 1. e 2 L.R. Lazio n. 8/2007, laddove, disciplinando la situazione dei componenti degli organi istituzionali già dichiarati decaduti in base a leggi regionali dichiarate illegittime dalla Corte Cost., reintroduce di fatto una ipotesi di spoils system</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			     <br />	<br />
	    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>N. 569/08 REG.DEC.<br />
 N. 7687      REG.RIC.	<br />	<br />
       ANNO 2005</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>composto dai Signori: Claudio Marchitiello		Presidente; Aniello Cerreto			Consigliere; Nicola Russo			Consigliere est.; Giancarlo Giambartolomei	Consigliere; Francesco Giordano		Consigliere																																																																																		</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7687/05 proposto dal<br />
dr. <b>Carlo Mirabella</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, Vicolo Orbitelli 31</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. prof. Gennaro Terracciano, con domicilio eletto in Roma, Piazza di Spagna n. 35</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del dott. <b>Giancarlo Zotti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Diego Perifano con domicilio eletto in Roma, Via Cosseria 2 presso Alfredo Placidi</p>
<p>per l&#8217;annullamento e la riforma<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR del Lazio, Latina, n. 612/2005, recante reiezione della domanda cautelare proposta in via incidentale in primo grado avverso gli atti con i quali la Regione Lazio ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall&#8217;incarico di direttore generale della ASL di Frosinone;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Lazio e del dott. Giancarlo Zotti nonché le memorie tutte delle parti;<br />
Relatore il cons. Nicola Russo;<br />
Uditi nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2007 gli avv.ti Zaza D’Aulisio e Perifanio, per sé e per delega dell’avv. Terracciano; <br />
Vista l&#8217;ordinanza n. 6193/07 in data 27 novembre 2007;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. La causa concerne la decadenza del dott. Carlo Mirabella dalla carica di direttore generale della Azienda USL di Frosinone in applicazione della disciplina normativa regionale in base alla quale i vertici degli organi istituzionali, salvo conferma da disporsi con le stesse modalità della nomina, vengono meno con l&#8217;insediamento del nuovo Consiglio regionale (cd. spoil system).</p>
<p>2. Questo Consiglio di Stato, chiamato a suo tempo a pronunciarsi sulla questione, inviò gli atti alla Corte costituzionale valutando rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 97, 32 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali istitutive dell&#8217;anzidetto sistema di spoil system.</p>
<p>3. Con sentenza n. 104 del 2007, la Corte costituzionale, ritenendoli in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento dell&#8217;amministrazione desumibili dall&#8217;art. 97 Cost., ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005 n. 9 e dell&#8217;art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1. La Corte costituzionale, richiamate le parole del relatore nella Seconda sottocommissione dell&#8217;Assemblea costituente sul testo che sarebbe divenuto l&#8217;art. 97 Cost. (per le quali l&#8217;esigenza di introdurre nella Costituzione anche disposizioni riguardanti la pubblica amministrazione è funzionale all&#8217;esigenza &#8220;di assicurare ai funzionari alcune garanzie per sottrarli alle influenze dei partiti politici&#8221; e di &#8220;garantire una certa indipendenza ai funzionari dello Stato, per avere un&#8217;amministrazione obiettiva della cosa pubblica e non un&#8217;amministrazione dei partiti&#8221;), ha in particolare stabilito che le citate disposizioni legislative regionali, nella parte in cui attribuiscono alla Regione il potere di rimuovere a proprio piacimento tutti i dirigenti degli organi istituzionali, violano i principi di imparzialità e di buon andamento perché la decisione dell&#8217;organo politico relativa alla cessazione anticipata dall&#8217;incarico di direttore generale di Asl deve rispettare il principio del giusto procedimento e ciò in quanto &#8220;la dipendenza funzionale del dirigente non può diventare dipendenza politica&#8221;.</p>
<p>4. A seguito di tale pronunzia parte ricorrente chiedeva la fissazione di una nuova camera di consiglio per la prosecuzione dell&#8217;appello cautelare, invocando l&#8217;adozione di ogni misura idonea a garantire il principio di effettività della tutela giurisdizionale.</p>
<p>5. Con ordinanza n. 2700 del 29 maggio 2007, resa in altro giudizio avente ad oggetto la domanda di reintegra di distinto dirigente regionale (anch&#8217;esso decaduto per effetto della disciplina regionale istitutiva del meccanismo di spoil system dichiarato incostituzionale dal Giudice delle leggi), la Sezione, preso atto dal punto di vista del fumus della pronunzia della Corte costituzionale, accordava tutela cautelare in forma specifica disponendo il ripristino della situazione vigente all&#8217;atto della decadenza.</p>
<p>6. Analoga misura cautelare veniva disposta a favore del ricorrente all&#8217;esito della Camera di Consiglio del 19 giugno 2007. Con ordinanza n. 3069/07 in pari data veniva in particolare accolta la domanda di provvedimento d&#8217;urgenza sotto forma di ordine di reintegra.</p>
<p>7. Nel frattempo, peraltro, con la legge regionale del Lazio 13 giugno 2007 n. 8 (pubblicata il 20 giugno 2007 e vigente dal giorno successivo alla pubblicazione), venivano approvate &#8220;disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale&#8221;. Il testo legislativo si compone di due articoli. L&#8217;art. 1 così dispone:<br />
	1. La Giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte Costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di lavoro, è autorizzata a deliberare in via alternativa:<br />	<br />
	a) il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro;<br />	<br />
	b) un&#8217;offerta di equo indennizzo.<br />	<br />
	2. La soluzione di cui al comma 1, lettera b), è comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi.&#8221;<br />	<br />
L&#8217;art. 2 si limita a stabilire l&#8217;immediata entrata in vigore della disposizione recata dall&#8217;art. 1.</p>
<p>8. Il ricorrente dott. Mirabella non sottoscriveva peraltro alcun accordo ed anzi chiedeva l&#8217;esecuzione della ordinanza di reintegra ritenendo che la legge successiva non potesse impedirne il corso. Opposta era la posizione del controinteressato il quale, sulla scorta dell&#8217;entrata in vigore del citato testo normativo, chiedeva la revoca dell&#8217;ordinanza di reintegra del 19 giugno 2007.<br />
Entrambe le domande venivano esaminate nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2007.</p>
<p>9. Nella camera di consiglio del 27 novembre 2007, visti gli atti difensivi depositati dalle parti e uditi i rispettivi difensori, la Sezione, con separata ordinanza n. 6193/07, ha disposto la sospensione del giudizio per rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative che la Regione Lazio ha introdotto nelle more del presente giudizio al fine di disciplinare la posizione dei soggetti  già destinatari dello spoil system (art. 1 della l.r. n. 8/2007), riservando all’esito la decisione sulla istanza di revoca presentata dal controinteressato dott. Zotti e sulla istanza di esecuzione presentata dal dott. Mirabella. Ciò anche a conferma dell&#8217;orientamento assunto in altro caso analogo (quello del dott. Condò), nel cui procedimento è stata assunta ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale n. 5388/07 in data 16 ottobre 2007.</p>
<p>10. Prima di illustrare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale occorre farsi carico, nei limiti della cognizione propria della presente fase cautelare, delle eccezioni preliminari. Circa l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione, la Sezione ritiene di poter ribadire il punto di vista già espresso con la propria ordinanza n. 5838/05 e ritenuto non implausibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 104 del 2007: la non conferma del dirigente, destinata a svolgersi con le stesse modalità della nomina, postula infatti l&#8217;esercizio di uno (straordinario) potere discrezionale al cospetto del quale non è configurabile pariteticità delle contrapposte posizioni delle parti. Non diverso appare, d&#8217;altronde, l&#8217;orientamento della Corte regolatrice la quale, proprio a partire dal rilievo che la non conferma (quella che, nel nostro caso, ha fatto sì che il ricorrente fosse dichiarato decaduto in virtù del meccanismo di spoil system poi dichiarato non conforme a Costituzione) &#8220;implica una valutazione discrezionale sull&#8217;idoneità del Direttore generale a svolgere l&#8217;incarico affidatogli&#8221;, ha ritenuto devoluta alla giurisdizione del g.a. l&#8217;impugnazione del relativo provvedimento (Cass. Sez. un., ord. n. 2065, 11 febbraio 2003).</p>
<p>11. Superate le questioni di rito, va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2007, il ricorrente ha già ottenuto tutela cautelare. <br />
	 Sennonché, come già ricordato, nelle more del presente giudizio è entrato in vigore l&#8217;art. 1 della l.r. 13 giugno 2007, n. 8, il quale disciplinando la situazione dei componenti degli organi istituzionali già dichiarati decaduti in base a disposizioni legislative regionali dichiarate illegittime ad opera della Corte costituzionale, certamente si applica alla fattispecie in questione e certamente preclude a questo giudice remittente, di disporre l&#8217;esecuzione della propria ordinanza cautelare del 19 giugno 2007. Infatti, sebbene la l.r. n. 8 del 2007 contempli in via generale, per l&#8217;ipotesi considerata, l&#8217;alternativa tra il reintegro nelle cariche (art. 1, primo comma, lett. a) e un&#8217;offerta di equo indennizzo (art. 1, primo comma, lett. b), sempre l&#8217;art. 1, al secondo comma, è netto nello stabilire che &#8220;la soluzione di cui al comma 1, lettera b) [n.d.r. un&#8217;offerta di equo indennizzo] è comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi&#8221;.<br />	<br />
	Nella specie ciò vuol appunto dire che, essendo indiscutibilmente decorso l&#8217;anzidetto termine semestrale, la riportata disciplina legislativa regionale impedisce di far luogo ad esecuzione (essendo nel caso in esame consentito il solo indennizzo) e depone anzi nel senso della necessità di far luogo a revoca dell&#8217;ordinanza di reintegra, come chiesto dal controinteressato.<br />	<br />
	Né la disciplina legislativa regionale recata dalla l.r. n. 8 del 2007 può esser ritenuta non applicabile ai dirigenti che si sono gravati davanti agli organi giurisdizionali poiché essa sarebbe destinata ad operare solo nei confronti di coloro che hanno fatto acquiescenza ai provvedimenti di decadenza. Così non può essere perché, nell&#8217;attuale assetto del sistema di giustizia amministrativa, la declaratoria di incostituzionalità della legge non comporta la caducazione di quegli atti amministrativi che, pur trovando fondamento nella disposizione di legge annullata, non siano stati tempestivamente gravati. Sicché la l. r. n. 8 del 2007 si preoccuperebbe (irragionevolmente) di apprestare misure compensative con riferimento a provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili oltre che a vantaggio di soggetti che, per libera scelta, hanno deciso di non gravarsi nelle sedi giurisdizionali.<br />	<br />
	La disciplina in questione è dunque applicabile alla fattispecie considerata, risulta preclusiva dell&#8217;adozione di misure di esecuzione della tutela cautelare in forma specifica già accordata e rileva anzi ai fini della sua revoca per motivi sopravvenuti.<br />	<br />
	Di qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che la Sezione ritiene di dover prospettare sotto i profili di non manifesta infondatezza che si passa ad illustrare.<br />	<br />
12. Come si è appena ricordato, l&#8217;art. 1 della l.r. Lazio n. 8 del 2007 (approvato nelle more del presente giudizio dopo la sentenza della Corte costituzionale) riferendosi ai dirigenti allontanati dalla carica per effetto di disposizioni dichiarate incostituzionali, prospetta per essi l&#8217;alternativa tra la reintegra (art. 1, primo comma, lett. a) e un&#8217;offerta di equo indennizzo (art. 1, primo comma, lett. b), beninteso offrendo tale alternativa agli organi regionali e non alle vittime dello spoil system.<br />
	Ciò significa, per quanto qui rileva, che la intiera disciplina legislativa regionale posta dall&#8217;art. 1 della l.r. Lazio n. 8 del 2007, delineando la reintegra del dirigente come mera ipotesi alternativa (per di più, come vedremo più avanti, soltanto apparente) e non come dovere della Regione Lazio, non che fa altro che reintrodurre la possibilità di far luogo a quel meccanismo di spoil system che la Corte costituzionale ha già ritenuto non conforme a Costituzione, per violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento dell&#8217;amministrazione desumibili dall&#8217;art. 97 Cost., con la sentenza 104 del 2007. <br />	<br />
	D&#8217;altronde, l&#8217;ipotesi alternativa dell&#8217;indennizzo (ostativa alla reintegra) posta dall&#8217;art. 1, secondo comma, della stessa l.r. n. 8 del 2007, oltre a costituire lo strumento per reintrodurre il meccanismo di spoil system già caducato dalla Corte costituzionale (a ben vedere, quello introdotto dalla l. r. n. 8 del 2007 non è altro che una forma onerosa di spoil system) e quindi oltre ad incorrere nella stessa violazione dell&#8217;art. 97 Cost. che la Corte costituzionale ha già rilevato con la ridetta sentenza n. 104 del 2007, contrasta anche con gli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost. e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale anche nei confronti degli atti della p.a. che da essi è desumibile e che è stato più volte riaffermato dalla Corte costituzionale. La disposizione in questione limita infatti la tutela giurisdizionale al solo profilo risarcitorio, non solo in contrasto con la fisionomia di tale tutela quale essa è ormai invalsa anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ma anche senza un&#8217;apprezzabile ragione giustificativa (profilo rilevante ex art. 3 Cost. in termini di ragionevolezza della classificazione legislativa) giacché la possibilità di ottenere la reintegra è incongruamente posta come mera alternativa solo per il caso dei dirigenti che siano stati allontanati per effetto di disposizioni legislative regionali poi dichiarate incostituzionali e non anche per la generalità dei dirigenti eventualmente dichiarati decaduti alla stregua di provvedimenti ritenuti illegittimi nelle competenti sedi, i quali ultimi continuano a godere del diritto alla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale.<br />	<br />
	Il convincimento circa la contrarietà a Costituzione del meccanismo introdotto dalla l. r. Lazio n. 8 del 2007 è destinato a rafforzarsi se si considera che quello che fino ad ora è stato qui qualificato come alternativa (pur paradossalmente rimessa alla Regione) tra reintegra e indennizzo -per effetto dell&#8217;art. 1, secondo comma, di tale testo legislativo- non è altro che un&#8217;alternativa apparente.  L&#8217;art. 1, al secondo comma, è infatti chiaro nello stabilire che &#8220;la soluzione di cui al comma 1, lettera b) [n.d.r. un&#8217;offerta di equo indennizzo] è comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi&#8221;. Il che, appunto, è quanto dire che la soluzione di cui al comma 1, lett. b (vale a dire il mero indennizzo con esclusione della reintegra) opera sempre. Da questo punto di vista, ricordato che la l. r. in questione è destinata a regolare il caso di dirigenti dichiarati decaduti per effetto di disposizioni legislative regionali poi giudicate incostituzionali, è sufficiente rilevare che appartiene alla categoria dei fatti notori la circostanza che, dato l&#8217;attuale assetto del giudizio sulle leggi (che non prevede un sindacato diffuso e che doverosamente comporta anche il rispetto di numerosi adempimenti d&#8217;ordine processuale quali  la notifica alle parti, la comunicazione ai due rami del Parlamento, la pubblicazione dell&#8217;ordinanza in Gazzetta Ufficiale, ecc.), non è realisticamente ipotizzabile che, nel termine di sei mesi indicato dall&#8217;art. 1, secondo comma, della l. r. Lazio n. 8 del 2007, sia possibile ottenere una pronunzia di annullamento da parte del Giudice delle leggi. Di qui, appunto, oltre al contrasto dell&#8217;art. 1, secondo comma, della l.r. in questione quanto meno per irragionevolezza della relativa classificazione (art. 3 Cost.), la conferma che quella delineata dall&#8217;art. 1, primo comma, della stessa l. r. non è altro che un&#8217;alternativa apparente e che, come tale, essa costituisce la reintroduzione, a favore della Regione Lazio, del potere di spoil system (questa volta in forma onerosa, &#8220;a pagamento&#8221;) già caducato dalla Corte costituzionale.<br />	<br />
	Si aggiunga che la l. r. n. 8 del 2007 è stata calendarizzata, approvata (e resa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione) non solo quando erano ancora pendenti tutti i procedimenti giurisdizionali che avevano dato luogo alla ridetta pronuncia della Corte costituzionale n. 104 del 2007, ma anche e soprattutto immediatamente dopo che questo Consiglio di Stato, in uno di quei procedimenti (cfr. ord. 2700/07), aveva già accordato tutela cautelare in forma specifica sotto forma di reintegra. Ciò che rende obiettivo il dubbio che la disciplina legislativa in questione sia stata posta, con eccesso di potere legislativo e con violazione dell&#8217;art. 101 Cost., non per regolare astrattamente la materia ma per incidere sulle sorti del procedimento giurisdizionale in corso.<br />	<br />
	Si aggiunga, infine, che quelle introdotte dalla disciplina legislativa regionale sospettata di incostituzionalità sono disposizioni palesemente debordanti dalla potestà che è al riguardo riconosciuta alle Regioni dall&#8217;art. 117 Cost.: la materia (limiti agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale e alla gamma dei poteri cautelari nel processo amministrativo) rientra infatti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, lett. L), Cost. Di qui l&#8217;ulteriore profilo di incostituzionalità a carico del complesso delle disposizioni legislative recate dall&#8217;art. 1 della L.R. Lazio n. 8/2007.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe e solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 103, 113 e 117, lett. L), Cost,  ordinando l&#8217;immediata trasmissione degli atti della causa alla Corte costituzionale.<br />
Ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Lazio, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2007.<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/02/08 <br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-19-2-2008-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2008 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.569</a></p>
<p>vedi anche: T.A.R. PIEMONTE, SEZ.II &#8211; Ordinanza sospensiva del 17 ottobre 2007 n. 531 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 569/08 Registro Generale: 9506/2007 Sezione Quinta composto dai Signori: Pres. Emidio Frascione Cons. Giuseppe Severini Cons. Aldo Fera Est. Cons.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. PIEMONTE, SEZ.II &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11564/g">Ordinanza sospensiva del 17 ottobre 2007 n. 531</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 569/08<br />
Registro Generale: 9506/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />  Cons. Giuseppe Severini<br />  Cons. Aldo Fera Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Francesco Caringella ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MIZAR SRL<br />GRUPPO BODINO SPA<br />TECNOSERVIZI SRL<br />DEDALO SAS DI LUISELLA ITALIA &#038; C.</b><br />rappresentato e difeso da:Avv.  ANGELO CLARIZIA &#8211;   Avv.  PAOLA CHIRULLI &#8211;   Avv.  STEFANO VINTIcon domicilio  eletto in RomaVIA EMILIA, 88 pressoPAOLA CHIRULLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PIEMONTE</b> rappresentato e difeso da:Avv.  GABRIELE PAFUNDI &#8211; Avv.  GIOVANNA SCOLLOcon domicilio  eletto in RomaV. GIULIO CESARE, 14 SC A/4pressoGABRIELE PAFUNDI<br />
e nei confronti di<br />
<b>EUPHON COMMUNICATION SPA IN P. E Q. CAPOGR. A.T.I.</b>rappresentato e difeso da:Avv.  MARIO SANINO &#8211; Avv.  MASSIMO LONGO &#8211; Avv.  VILMA ALIBERTIcon domicilio  eletto in RomaVIALE PARIOLI N.180pressoMARIO SANINO<br />
<b>ATI &#8211; CITTA&#8217; DELLA SCIENZA SCPA ONLUS</b>rappresentato e difeso da:Avv.  MARIO SANINO &#8211; Avv.  MASSIMO LONGO &#8211; Avv.  VILMA ALIBERTIcon domicilio  eletto in RomaVIALE PARIOLI N.180pressoMARIO SANINO<br />
<b>ATI &#8211; CINECITTA&#8217; STUDIOS SPA</b> rappresentato e difeso da:Avv.  MARIO SANINO &#8211; Avv.  MASSIMO LONGO &#8211; Avv.  VILMA ALIBERTIcon domicilio  eletto in RomaVIALE PARIOLI N.180pressoMARIO SANINO<br />
<b>ATI &#8211; UNCITY SPA </b>rappresentato e difeso da:Avv.  MARIO SANINO &#8211; Avv.  MASSIMO LONGO &#8211; Avv.  VILMA ALIBERTIcon domicilio  eletto in RomaVIALE PARIOLI N.180pressoMARIO SANINO<br />
<b>ATI &#8211; SPACE SPA</b> rappresentato e difeso da:Avv.  MARIO SANINO &#8211; Avv.  MASSIMO LONGO &#8211; Avv.  VILMA ALIBERTIcon domicilio  eletto in RomaVIALE PARIOLI N.180pressoMARIO SANINO<br />
<b>ATI &#8211; KOPA ENGINEERING SPA</b>rappresentato e difeso da:Avv.  MARIO SANINO &#8211; Avv.  MASSIMO LONGO &#8211; Avv.  VILMA ALIBERTIcon domicilio  eletto in RomaVIALE PARIOLI N.180pressoMARIO SANINO<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  PIEMONTE  &#8211;  TORINO: Sezione  II   n. 531/2007, resa tra le parti, concernente APPALTO PER SVILUPPO   PROGETT., REALIZZ. E MANUTENZ. MUSEO SCIENZE NATURALI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ATI &#8211; CINECITTA&#8217; STUDIOS SPA<br />ATI &#8211; CITTA&#8217; DELLA SCIENZA SCPA ONLUS<br />ATI &#8211; KOPA ENGINEERING SPA<br />ATI &#8211; SPACE SPA<br />ATI &#8211; UNCITY SPA<br />EUPHON COMMUNICATION SPA IN P. E Q. CAPOGR. A.T.I.<br />REGIONE PIEMONTE<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Fera   e uditi, altresì, per le   parti  gli avvocati P. Chirulli, A. Clarizia, G. Pafundi, S. Scollo, M. Sanino, M. Longo e V. Aliberti;<br />
Considerato che non emergono dall’atto di appello ragioni per discostarsi dalla decisione cautelare assunta in primo grado; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 9506/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-5-2-2008-n-569/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2008 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-569/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.569</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, nelle more dell’acquisizione della prova dell’avvenuta notifica del provvedimento della Questura di altro capoluogo. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANAFIRENZE PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 569 /2007Registro Generale: 806/2007 nelle persone dei Signori: GAETANO CICCIO&#8217; PresidenteELEONORA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-569/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-569/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, nelle more dell’acquisizione della prova dell’avvenuta notifica del provvedimento della Questura di altro capoluogo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 569 /2007<br />Registro Generale: 806/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente<br />ELEONORA DI SANTO Cons., relatore<br />
BERNARDO MASSARI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 06 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 806/2007  proposto da:<br />
<b>GUOPENG XU</b>rappresentato e difeso da:VIVALDI ERIKAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso   SEGRETERIA T.A.R.  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI LIVORNO</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento della Questura di Livorno di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno CAT. A.12 Str./2006.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
QUESTURA DI LIVORNO<br />
Udito il relatore Cons. ELEONORA DI SANTO  e uditi, altresì, per leparti gli avv.ti: E.Vivaldi e P.Pirollo (Avv. St.);<br />
Ritenuto che ai fini del decidere sia necessario acquisire prova della avvenuta notifica del provvedimento della Questura di Pescara dell’11 maggio 2006, la cui relazione non è stata prodotta in allegato alla nota della Questura di Livorno-Ufficio Immigrazione del 4 giugno 2007, depositata  il 6 giugno 2007;<br />
Ritenuto di dover interinalmente sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>assegna all’ Amministrazione intimata il termine di giorni 30 (trenta) per la produzione di quanto indicato in motivazione.<br />
Sospende l’efficacia del provvedimento impugnato sino alla Camera di Consiglio del 17 ottobre 2007 cui rinvia la causa per il prosieguo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della 1^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio del 6 e del 20 giugno 2007.<br />
Firenze, 20 giugno 2007</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò	&#8211; Presidente<br />	<br />
F.to Eleonora  Di Santo &#8211; Relatore, est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 giugno 2007<br />
Firenze, lì 21 giugno 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-569/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.569</a></p>
<p>Processo – Legittimazione e interesse processuale – Spontanea esecuzione di un’ordinanza cautelare – Acquiescenza – Non sussiste La spontanea esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato (nel caso di specie il pagamento di una sanzione pecuniaria) successiva al rigetto della domanda cautelare non è di per sé elemento provante l’avvenuta acquiescenza, atteso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Legittimazione e interesse processuale – Spontanea esecuzione di un’ordinanza cautelare – Acquiescenza – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La spontanea esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato (nel caso di specie il pagamento di una sanzione pecuniaria) successiva al rigetto della domanda cautelare non è di per sé elemento provante l’avvenuta acquiescenza, atteso che il comportamento del ricorrente attuativo della pronuncia sfavorevole è necessitato, in quanto, essendo la stessa immediatamente esecutiva sussiste l’obbligo di conformarvisi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 587 del 2002, proposto da: </p>
<p><b>Franceschiello Cosimo e Toledo Nicoletta</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi, Luigi Giorgi, Giulietta Redi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 &#8211; 8; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Comune di Borghetto Santo Spirito</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Gaggero, con domicilio eletto presso Paolo Gaggero in Genova, via Roma 3/9; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>dell&#8217;ordinanza-ingiunzione prot. n. 1038/59 UT.ED del 04.03.2002 con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica ha disposto l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 9, secondo comma, della legge 47 del 28.02.1985 determinando a titolo di contributo concessorio la somma di &#8364;. 1.902,13, ed ha altresì disposto l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 12, secondo comma, della legge 47 del 28.02.1985 determinando il costo di produzione stabilito in base alla legge 27.07.1978, n. 992 e smi in ragione di &#8364;. 4.974,22 e, conseguentemente, ha determinato la relativa sanzione in ragione di &#8364;. 9.948,44 (corrispondente al doppio del costo di produzione delle parti dell&#8217;opera realizzata in difformità dell&#8217;atto autorizzativo) oltre ad avere ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell&#8217;ulteriore importo di &#8364;. 516,46 quale importo dovuto per diritti di segreteria previsti dalla legge n. 68 del 18.03.1993, nonchè di ogni altro altro atto o provvediimento antecedente o comunque connesso con quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Borghetto Santo Spirito;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/03/2007 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il gravame introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti esponevano di aver presentato domanda di sanatoria edilizia dopo che la domanda di condono era stata respinta perché le opere contemplate negli elaborati progettuali non erano solo interne come asserito. Anche tale istanza veniva respinta per contrasto con l’art. 42 reg edil. Avviato il procedimento sanzionatorio si concludeva con l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’atto in epigrafe, comprensiva di euro 1.902,13 di contributo, 9.948,44 a titolo di oblazione e euro 516,46 per diritti di segreteria.<br />
All&#8217;atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:<br />
&#8211; violazione di legge in quanto sarebbe inapplicabile la normativa posta a fondamento della sanzione trattandosi di opere del 1965 ed in quanto è stato realizzata una superficie minore di quella prevista;<br />
&#8211; violazione dell’art. 3 l. 24190 e difetto di motivazione, in quanto dall’atto non si comprende il calcolo della sanzione irrogata;<br />
&#8211; violazione di legge ed eccesso di potere in quanto il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato ai sensi degli artt. 12 l. 4785 e 14 l. 39278;<br />
&#8211; violazione di legge e difetto di motivazione e presupposti non essendo stato esplicato il pubblico interesse visto il trascorrere del tempo dalla realizzazione dell’abuso.<br />
Il Comune di Borghetto, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame.<br />
Con ordinanza cautelare n. 3382002 questo Tribunale amministrativo regionale respingeva la domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 2232007 la causa passava in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>In via preliminare, va esclusa l’improcedibilità del gravame, eccepita dalla difesa comunale, in quanto l’avvenuto pagamento della sanzione è successivo al rigetto della sospensiva e tale circostanza, unitamente alle dichiarazioni rese in proposito negli atti difensivi, appare sufficiente ad escludere la sussistenza dei presupposti dell’acquiescenza; a quest’ultimo proposito, va ribadito che la spontanea esecuzione di una pronuncia di primo grado, immediatamente esecutiva, non può configurarsi come acquiescenza alla stessa, salvo che non sussistano univoci elementi da cui possa desumersi la volontà di accettare la decisione di primo grado, atteso che il comportamento della parte attuativo della pronuncia sfavorevole è necessitato, in quanto, essendo la stessa esecutiva, sussiste l&#8217;obbligo di conformarvisi. Nel caso di specie non è stato fornito alcun elemento in proposito, anzi l’esecuzione successiva al rigetto della domanda cautelare fornisce presunzioni, non superate, in senso diametralmente opposto.<br />
Del pari irrilevante in termini di acquiescenza appare l’originaria istanza di parte ricorrente (cfr. sub doc. n. 6 di parte resistente) la quale ha ad oggetto la sanatoria e l’applicazione delle relative disposizioni; ciò non può costituire ragione di preclusione della possibilità di contestare in sede giurisdizionale l’applicazione concreta delle stesse norme invocate sotto l’aspetto sanzionatorio ed il calcolo delle somme dovute. In generale, poi, non è configurabile una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell&#8217;interesse legittimo, effettuata prima della lesione di quest&#8217;ultimo, ossia nel momento in cui, non essendo ancora attuale la lesione stessa, lo strumento di tutela non è ancora azionabile, né si può ipotizzare alcuna acquiescenza nei riguardi di un provvedimento amministrativo ancora non emanato.<br />
Passando all’analisi del merito della controversia, il ricorso appare infondato.<br />
Relativamente al primo ordine di motivi, se per un verso, contrariamente a quanto dedotto e come emerge dall’analisi degli atti, la parte di abuso che non ha dato luogo ad aumento di superfici non è stata sanzionata in termini di aumento di valore, per un altro verso l’applicazione del contributo concessorio è applicabile agli abusi sanzionati ai sensi dell’art. 9 l. 4785, anche laddove oggetto di sanzione pecuniaria. A quest’ultimo proposito assumono dirimente rilievo le seguenti considerazioni: in via generale la natura delle sanzioni in materia edilizia, oggetto di applicazione obiettiva e aventi finalità ripristinatoria; in via particolare il dato letterale della norma, in specie dell’ultimo comma dell’art. 9 a tenore del quale “é comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articolo 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10”. In via residuale va altresì evidenziata l’irragionevolezza di una diversa interpretazione laddove, in caso di accoglimento della istanza di sanatoria parte ricorrente si sarebbe vista applicare una somma presumibilmente maggiore.<br />
Per ciò che concerne il secondo ed il terzo ordine di motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tesi entrambi a censurare il calcolo di determinazione delle somme richieste, l’analisi degli atti del procedimento e non del solo provvedimento conclusivo evidenzia come il calcolo si sia congruamente fondato sul prospetto delle superfici presentato dagli stessi privati e specificato in termini evidenti (cfr. tabella doc. 8 di parte resistente). Inoltre, per ciò che concerne l’invocato art. 14 l. 39278, se per un verso la norma è stata abrogata in epoca ben anteriore all’inizio del procedimento in questione, per un altro verso parte ricorrente non ha fornito alcun elemento in sede di istanza (né di prova in questa sede) al fine di ritenere applicabile la somma inferiore per la vetustà dell’immobile, in specie in considerazione del fatto che l’ultimazione deve aver riguardo a tutto l’intervento compreso l’abuso sanzionato in variante a quanto realizzato sulla scorta dell’originario titolo.<br />
Le considerazioni da ultimo svolte circa la mancata dimostrazione della vetustà dell’abuso e l’avvio dell’iter sostanzialmente su istanza di parte escludono del pari la fondatezza dell’ultimo ordine di motivi. In proposito va altresì ribadito, con la prevalente opinione giurisprudenziale, che la sanzione pecuniaria prevista dall&#8217;art. 12 comma 2, l. n. 47 del 1985 ha come presupposto la parziale difformità dalla concessione edilizia, e l&#8217;impossibilità di provvedere alla demolizione senza pregiudicare la parte dell&#8217;opera realizzata in conformità; nessun obbligo di addurre particolari ragioni di pubblico interesse incombe, pertanto, sull&#8217;amministrazione (Cfr. ad es. T.A.R. Valle d&#8217;Aosta Aosta, 18 luglio 2002 , n. 83, T.A.R. Veneto, sez. II, 21 dicembre 2001 , n. 3052 e Consiglio Stato , sez. V, 08 giugno 1994 , n. 614).<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in esame appare infondato e, pertanto, va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22/03/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Renato Vivenzio, Presidente<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/03/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-27-3-2007-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2007 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2005 n.569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-18-4-2005-n-569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-18-4-2005-n-569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-18-4-2005-n-569/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2005 n.569</a></p>
<p>Pres. Giallombardo, Est. Bertagnolli. GHAZALI Abid e RACHED Fatima contro Ministero dell’Interno, Questura di Trapani in materia di ricongiungimento di familiari di cittadino extracomunitario presente in Italia Condizione giuridica dello straniero &#8211; Cittadini stranieri extracomunitari &#8211; Presenza nel territorio dello Stato &#8211; Rilascio della carta di soggiorno – Familiari &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-18-4-2005-n-569/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2005 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-18-4-2005-n-569/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2005 n.569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giallombardo, Est. Bertagnolli. <br /> GHAZALI Abid e RACHED Fatima contro Ministero dell’Interno, Questura di Trapani</span></p>
<hr />
<p>in materia di ricongiungimento di familiari di cittadino extracomunitario presente in Italia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Condizione giuridica dello straniero &#8211; Cittadini stranieri extracomunitari &#8211;  Presenza nel territorio dello Stato &#8211; Rilascio della carta di soggiorno – Familiari  &#8211; Istituto della ricongiunzione – Non è un diritto autonomo – Conseguenze  &#8211; Requisiti – Devono sussistere in capo ai richiedenti ed in capo al familiare cui intendono ricongiungersi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In forza di quanto disposto dagli artt. 9 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 16, c. 4 del D.P.R. 394/99, i familiari dello straniero la cui presenza sul  territorio italiano è da ricondursi all’operare dell’istituto della ricongiunzione familiare non hanno un autonomo diritto ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno laddove non vi abbia diritto il familiare con regolare permesso di soggiorno con cui si sono ricongiunti. Solo se ed in quanto lo straniero abbia tutti i requisiti per ottenere il rilascio della carta di soggiorno &#8211; ed in particolare non abbia riportato condanne per alcuno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 – quest’ultima  può essere concessa anche in favore dei familiari, i quali, a loro volta, non debbono, per poterne godere, essi stessi avere  precedenti penali appartenenti alla categoria ora richiamata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in materia di ricongiungimento di familiari di cittadino extracomunitario presente in Italia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 569-05 Reg. Sent.<br />
N.  481   Reg. Gen.<br />
 ANNO    2005</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
 Sezione Prima</b></p>
<p>  ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso, corredato dalla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, n. 481/2005 Sezione Prima, proposto da<br />
<b>GHAZALI Abid</b> e <b>RACHED Fatima</b> in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori GHAZALI Dounia e GHAZALI Anas, rappresentati e difesi dall’Avv. Danilo Frattaglia ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Pasculli n.7 presso lo studio dell’Avv.to Bartolo Musciotto,</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>&#8211; la <b>Questura della provincia di Trapani</b>,  in persona del suo legale rappresentante pro tempore,<br />
entrambe rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato presso cui sono domiciliati;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211;	del decreto Cat. A12/Imm./05/II Sez./REI del 9 febbraio 2005, con il quale il Questore di Trapani, rigettava l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno per sè, per il proprio coniuge e per i figli. 																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio dell’8 marzo 2005 il Referendario dott.ssa Mara Bertagnolli;<br />
Visti gli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dagli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono – in sede di camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare – la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata in ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso;<br />
Accertata la completezza del contradditorio e dell’istruttoria;<br />
Uditi l’avv. F. Todaro in sostituzione dell’avv. D. Frattagli per il ricorrente e l’avv. dello Stato G. Pignatone per l’Amministrazione intimata;<br />
Ritenuti sussistere i presupposti per una decisione in forma semplificata;</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>Ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.” Il rilascio della carta di soggiorno è però escluso, in forza del combinato disposto di tale norma e dell’art. 16, c. 4 del D.P.R. 394/99, nel caso in cui il richiedente abbia, come nel caso di specie, riportato condanna, anche non definitiva e non abbia ottenuto la riabilitazione, per uno dei reati di cui agli art. 380 e 381 c.p.p..<br />
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, dato il tenore delle disposizioni ora richiamate, il rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari sia subordinato al fatto che lo straniero richiedente abbia i requisiti per ottenerla in prima persona; sarebbe infatti privo di alcun senso ammettere che lo straniero, il quale non abbia diritto alla carta di soggiorno a causa della mancanza di uno dei presupposti di legge, possa comunque farla ottenere, attraverso la propria richiesta, ai familiari &#8211; personalmente privi dei requisiti per accedere al rilascio della stessa &#8211; grazie ad un improbabile combinarsi di requisiti personali dell’istante e di altri propri dei familiari. In tal modo verrebbero, infatti, ad essere valutati l’”anzianità di presenza” sul territorio ed il reddito propri del congiunto-richiedente, il quale non ha però diritto alla carta a causa dei propri precedenti penali – e nei cui confronti la richiesta stessa dovrebbe quindi essere negata &#8211; e la personale “condotta” (e quindi l’assenza di condanne) dei familiari stessi.<br />
Appare quindi coerente con i principi che regolano il soggiorno dello straniero in Italia affermare che il coniuge e più in generale i familiari di colui che non è cittadino, i quali abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per l’operare dell’istituto del ricongiungimento familiare, non possano vantare anche un’autonoma pretesa al rilascio della carta di soggiorno; essi vi hanno diritto in quanto la carta possa essere legittimamente rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante in Italia con cui i medesimi si sono ricongiunti ai sensi dell’art. 29 del citato d. lgs. 286/98 e a condizione che, naturalmente, essi stessi non abbiano riportato condanne penali per reati che rientrino tra quelli di cui agli artt. 380 e 381 del c.p.p.. Una tale lettura della norma, del resto, fa sistema con il regime del ricongiungimento familiare in generale: considerato che quest’ultimo è ammesso solo se lo straniero già sul territorio italiano sia dotato di un regolare permesso di soggiorno, infatti, appare del tutto coerente che i familiari possano ottenere la carta di soggiorno solo come estensione agli stessi degli effetti della carta rilasciata allo straniero che abbia i requisiti per richiederla a proprio favore.<br />
Né il Collegio ritiene che una tale interpretazione della norma possa rappresentare un’incostituzionale estensione degli effetti penali della condanna a soggetti diversi dal reo (i familiari), dovendosi riscontrare il semplice venir meno di un presupposto di legge (la mancanza di condanne per reati di una certa tipologia), il quale rileva non solo nei confronti del reo, ma anche della sua famiglia.<br />
Peraltro la carta di soggiorno attribuisce delle posizione giuridiche soggettive che non assurgono al rango di quei diritti essenziali, costituzionalmente tutelati, i quali sono comunque garantiti allo straniero, anche se non in possesso di detto documento. <br />
Si configura quindi razionale e giustificata, alla luce dei principi dell’ordinamento, la scelta operata dal legislatore ordinario che, nell’operare un bilanciamento dell’interesse dello straniero con gli altri valori costituzionali sottesi, ha legittimamente escluso gli stranieri con determinati precedenti penali (e, conseguentemente, le loro famiglie) dal godimento di taluni “privilegi”, quali quelli collegati al possesso della carta di soggiorno (e quindi il diritto di fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto, la possibilità di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino, nonché di accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto e di partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l&#8217;elettorato quando previsto dall&#8217;ordinamento ed infine l’ammissibilità dell’espulsione solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale).<br />
Ne risulta dimostrata la manifesta infondatezza del ricorso.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2005, con l&#8217;intervento dei Sigg.ri Magistrati:<br />
#NOME?	  &#8211; Presidente<br />	<br />
&#8211; Salvatore Veneziano        &#8211; Consigliere.<br />
#NOME?		  &#8211; Referendario -est.<br />	<br />
Angelo Pirrone, Segretario.</p>
<p>Depositata in Segreteria  il 18/04/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-18-4-2005-n-569/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2005 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-4-5-2004-n-569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-4-5-2004-n-569/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-4-5-2004-n-569/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.569</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. A. Maggio Fuji Medical Systems Italia s.p.a (Avv. F. Campari) c. Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (Avv. G. Contu), Ferrania Imaging Tecnologies s.p.a (avv.ti prof. M. A. Quaglia, P. Gaggero e S. Pinna) e Kodak s.p.a., (n.c.) per le modifiche al bando di gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-4-5-2004-n-569/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-4-5-2004-n-569/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. A. Maggio <br />  Fuji Medical Systems Italia s.p.a (Avv. F. Campari)  c. Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (Avv. G. Contu), Ferrania Imaging Tecnologies s.p.a (avv.ti prof. M. A. Quaglia, P. Gaggero e S. Pinna) e Kodak s.p.a., (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>per le modifiche al bando di gara non basta la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A.- gara – modifica della lex specialis- pubblicazione sul solo sito internet – insufficienza																																																																																												</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa – risarcimento in forma specifica – ordine alla P.A. di adottare atti amministrativi- inconfigurabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La modificazione della lex specialis della gara, o quanto meno l’avviso della introduzione della modifica deve essere divulgata mediante forme di pubblicità non diverse da quelle richieste per l’indizione della procedura concorsuale, non essendo a tal fine sufficiente la mera pubblicazione della modifica sul sito internet della stazione appaltante.																																																																																												</p>
<p>2.	La domanda di risarcimento in forma specifica non può sostanziarsi in una domanda tesa ad ordinare all’amministrazione l’emanazione di provvedimenti amministrativi, anche se di carattere vincolato, tanto più laddove la situazione soggettiva azionata si configuri come interesse legittimo pretensivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Per le modifiche al bando di gara non basta la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.	 569/2004<br />	<br />
Ric. nn. 1604/2003<br />
50/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />	<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi nn° 1604/03 e 50/04 proposti da<br />
<b>Fuji Medical Systems Italia s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvia Campari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo Castelli, in Cagliari, via Tuveri n° 16; </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia</b>, in persona del Direttore Generale rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Contu, presso il cui studio in Cagliari, via Ancona n° 3, è elettivamente domiciliata;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Ferrania Imaging Tecnologies s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. M. Alberto Quaglia, Paolo Gaggero e Silvio Pinna, ed elettivamente domiciliata   presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, via S. Lucifero n° 65;</p>
<p><b>Kodak s.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del verbale in data 20/11/2003 con cui l’apposita Commissione di gara ha provvisoriamente aggiudicato alla Ferrania Imaging Tecnologies s.p.a un appalto, bandito dall’Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia, per la fornitura di materiale radiografico, prodotti chimici, cassette radiografiche, schermi di rinforzo e attrezzature di sviluppo e stampa;<br />
della clausola di cui al punto n° 6 del bando di gara;<br />
dell’avviso di rettifica con cui l’Azienda intimata ha soppresso l’art. 4, quarto punto, del capitolato speciale d’appalto;<br />
dei verbali della Commissione di gara antecedenti a quello in data 20/11/2003;<br />
della determinazione 25/11/2003 n° 1252 con cui il Direttore Generale della suddetta Azienda Sanitaria ha definitivamente aggiudicato l’appalto in questione alla Ferrania s.p.a.;</p>
<p>per la declaratoria<br />
della nullità del contratto stipulato con l’aggiudicataria;</p>
<p>nonché per la condanna<br />
dell’amministrazione intimata alla reintegrazione in forma specifica ovvero al risarcimento dei danni per equivalente.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati.<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 15/4/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì l’avv. C. Castelli, in sostituzione dell’avv. F. Campari, per la parte ricorrente e l’avv. G. Contu per l’amministrazione resistente, nonché l’avv. S. Pinna per la controinteressata.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia, ha indetto una procedura aperta, soggetta per importo alla disciplina comunitaria, per la fornitura di materiale radiografico, prodotti chimici, cassette radiografiche, schermi di rinforzo e attrezzature di sviluppo e stampa stabilendo, tra l’altro, al punto 6 del bando – spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 8/8/2003 &#8211; che le offerte dovessero pervenire entro il 3/10/2003 e all’art. 4, punto 4, del capitolato speciale d’appalto, che “tutte le attrezzature richieste non potranno essere di marca diversa rispetto alle pellicole offerte”.<br />
La detta prescrizione di capitolato è stata, poi, soppressa con determinazione in data 18/9/2003, pubblicata in pari data sul sito internet dell’Azienda.Alla gara ha partecipato la Fuji Medical Systems Italia s.p.a. classificandosi terza dietro la Kodak s.p.a. e la Ferrania Imaging Tecnologies s.p.a. dichiarata aggiudicataria provvisoria con verbale in data 20/11/2003. <br />
Ritenendo aggiudicazione provvisoria, previsione di cui al punto 6 del bando e citata determinazione in data 18/9/2003, illegittime, la Fuji le ha impugnate con l’odierno ricorso (rubricato al n° 1604/03) col quale, oltre all’annullamento dei suddetti atti, ha, anche, domandato la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto stipulato, nonché la reintegrazione in forma specifica.</p>
<p>Queste le censure dedotte.<br />
1) L’art. 6, 1° comma del D.Lgs. 24/7/1992 n° 358 prevede che “nei pubblici incanti (come quello di cui si controverte) di cui all&#8217;articolo 9, comma 1, lettera a), il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara”.<br />
Il successivo comma 5, del medesimo articolo, dispone, poi, che laddove “le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d&#8217;oneri, il termine di cui al comma 1 deve essere adeguatamente prorogato”.<br />
Nel caso che occupa, pur essendo previsto che i concorrenti dovessero procedere a pena di esclusione ad effettuare un sopralluogo presso i locali dell’Azienda, il termine di ricezione delle offerte è stato prorogato di soli quattro giorni, che evidentemente non può essere considerato congruo.<br />
Il punto 6 del bando che fissa il termine per la ricezione delle offerte viola, quindi, il citato art. 6 del D.Lgs. n° 358/1992 ed è viziato da eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di proporzionalità. <br />
2) L’Azienda intimata ha profondamente modificato le regole di gara, quindici giorni prima della scadenza dei termini per presentare offerta, senza fissarne di nuovi.<br />
Così facendo ha determinato una non consentita abbreviazione dei termini minimi per la ricezione delle offerte stabiliti dal legislatore.2 bis) Anche ammettendo che l’Azienda potesse introdurre la disposta modifica senza il rispetto dei suddetti termini minimi, non avrebbe potuto, comunque, prescindere dal fissare nuovi termini per presentare offerta. <br />3) La disposta soppressione dell’art. 4 punto 4 del capitolato speciale d’appalto, è, altresì, illegittima in quanto introduce una incisiva modificazione delle regole di gara destinate, invece, a rimanere immutate nel corso di tutta la procedura concorsuale a salvaguardia della par condicio fra i concorrenti.<br />
4) L’amministrazione appaltante ha disposto una revoca parziale delle regole di gara senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione. Mancanza questa aggravata dal fatto che la modifica è intervenuta in prossimità della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte e che la stessa è stata pubblicata solo per via telematica.<br />
5) L’odierna ricorrente ha effettuato il sopralluogo imposto dal disciplinare di gara negli stessi giorni in cui l’intimata amministrazione ha disposto di modificare il capitolato speciale d’appalto. In quella occasione, in base ai principi di correttezza e buona fede, l’Azienda – tramite suoi funzionari o attraverso il responsabile del procedimento – avrebbe dovuto informare la stessa ricorrente della deliberata modificazione.</p>
<p>Con motivi aggiunti la ricorrente ha, poi, esteso l’impugnazione all’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione 25/11/2003 n° 1252, ripetendo le censure già dedotte con l’atto introduttivo del giudizio; ha inoltre contestato, ulteriormente, all’Azienda Sanitaria, la mancata osservanza, con riguardo alla disposta modifica della legge di gara, delle prescritte forme di pubblicità (motivo 2 ter). ha inoltre domandato, subordinatamente al mancato accoglimento della richiesta di reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno per equivalente.<br />
Con nuovo ricorso (rubricato al n° 50/04), di contenuto identico al precedente, la Fuji ha, poi, riproposto tutte le pretese con quest’ultimo azionate. <br />
Si sono costituite in giudizio tanto l’amministrazione intimata che la controinteressata Ferrania, depositando separate memorie con cui si sono  opposte, sia nel rito che nel merito, all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 15/4/2004 la causa su richiesta delle parti è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Data l’evidente connessione i due ricorsi possono essere riuniti.<br />
In via pregiudiziale vanno affrontate le questioni di rito sollevate dall’amministrazione resistente e dalla controinteressata.<br />
Entrambe le controparti deducono, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso n° 1604/03 perché rivolto contro un’aggiudicazione provvisoria.<br />
L’eccezione è infondata. Ed invero, come emerge da quanto specificato in narrativa, l’impugnazione proposta col suddetto ricorso n° 1604/03 è stata estesa, con i motivi aggiunti, all’atto di aggiudicazione definitiva.<br />
L’Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia eccepisce, poi, l’inammissibilità del ricorso n° 50/04, perché diretto contro un atto non ancora divenuto esecutivo, stante la pendenza del termine per il controllo. <br />
Anche tale eccezione va disattesa.<br />
Come si ricava dagli atti processuali, la determinazione 25/11/2003 n° 1252, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi, ha acquistato efficacia (in quanto riconosciuta esente da vizi ed approvata dall’autorità tutoria) nelle more del giudizio e ciò è sufficiente, per consolidata giurisprudenza, a sorreggere l’interesse al ricorso (cfr. Cons. Stato, IV sez., 1/9/1997 n° 937).<br />
La controinteressata contesta, invece, in relazione ad entrambi i ricorsi, la sussistenza dell’interesse ad agire, per non avere la ricorrente, terza classificata, mosso censure alla posizione della seconda graduata.<br />
Nemmeno questa eccezione coglie nel segno.<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare che, l’eventuale accoglimento della pretesa azionata, avrebbe per conseguenza l’integrale travolgimento della procedura di gara, e ciò priva di rilievo la circostanza che la ricorrente non abbia rivolto censure contro la posizione di altra concorrente che la precede.<br />
Il ricorso va, quindi, esaminato nel merito, partendo dalla domanda impugnatoria. <br />
Appaiono fondate le censure dedotte, in entrambi i ricorsi, con i motivi 2 e 2 ter, che possono essere trattate in unico contesto.<br />
L’intimata Azienda Sanitaria, dopo aver indetto una procedura aperta, di rilevanza comunitaria, per la fornitura di “materiale radiografico, prodotti chimici, cassette radiografiche, schermi di rinforzo e attrezzature di sviluppo e stampa”, ha soppresso, quindici giorni prima della scadenza del termine di ricezione delle offerte, l’art. 4 punto 4 del capitolato speciale d’appalto &#8211; in base al quale attrezzature e pellicole da fornire  avrebbero dovuto essere della stessa marca &#8211; ed ha dato avviso di tale modifica della disciplina di gara sul proprio sito internet.<br />
Orbene, non è dubitabile che siffatta modificazione abbia avuto un rilevantissimo impatto sostanziale nell’economia della gara. Ed invero, l’eliminazione del vincolo di omogeneità di marca tra attrezzature e pellicole da fornire, ha ampliato, significativamente, le possibilità dei concorrenti di modulare la propria offerta. <br />
La modificazione della lex specialis della gara così disposta, o quanto meno l’avviso della sua introduzione, avrebbe dovuto, pertanto, essere divulgata mediante forme di pubblicità non diverse da quelle richieste per l’indizione della procedura concorsuale.<br />
La mera pubblicazione della modifica di che trattasi sul proprio sito internet, operata dall’intimata Azienda, non soddisfa, pertanto, i requisiti di un’adeguata forma di pubblicazione.<br />
Obietta la controinteressata che le norme sulla pubblicazione si riferiscono, formalmente, solo ai bandi e non ai suoi allegati, per cui, nella specie, riguardando la modifica unicamente il capitolato speciale, non sussisteva alcuno specifico onere di pubblicazione, tanto più che il suddetto capitolato, anche nella sua originaria versione, era stato pubblicato solamente per via informatica.<br />
L’obiezione non può essere condivisa.<br />
Il bando di gara ha la funzione di rendere edotti i potenziali interessati dell’intendimento dell’amministrazione di contrattare e delle regole fondamentali della competizione, le quali possono essere contenute anche negli allegati al bando (capitolato speciale d’appalto o disciplinare di gara), a patto che in esso sia individuato un criterio certo per il reperimento degli stessi.<br />
Ne consegue che quando la disciplina di gara, ancorché contenuta negli allegati al bando, viene modificata, la variazione dev’essere resa nota  mediante forme di pubblicità identiche a quelle prescritte per il bando stesso. <br />Il carattere sostanziale della modificazione della disciplina di gara introdotta dalla stazione appaltante, imponeva, poi, di assegnare ai concorrenti un nuovo termine per presentare offerta, non inferiore a quello minimo prescritto dall’art. 6, 1 ° comma del D. Lgs. 24/7/1992 n° 358. <br />
La domanda impugnatoria va, quindi, accolta, mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate. <br />
La domanda tendente ad ottenere che sia dichiarata la “nullità, o l’inefficacia, o la caducazione automatica” del contratto stipulato sulla base dell’annullata aggiudicazione, non può, invece, trovare accoglimento, non risultando dimostrato che la stipula del medesimo sia effettivamente intervenuta.<br />
Quanto alla domanda risarcitoria, va dichiarata inammissibile quella rivolta ad ottenere la reintegrazione in forma specifica.<br />
La pronuncia domandata si risolverebbe nell’accertamento del contenuto dell’attività amministrativa da porre in essere a seguito dell’annullamento e in un conseguente ordine di facere all’amministrazione. Ma, come è stato autorevolmente affermato, in “base della disciplina vigente non appare … ammissibile una domanda tesa nella sostanza ad ordinare all’amministrazione l’emanazione di provvedimenti amministrativi, anche se di carattere vincolato …”, tanto più laddove la situazione soggettiva azionata si configuri come interesse legittimo pretensivo (cfr., Cons. Stato, VI sez., 18/6/2002 n° 3338 T.A.R. Sardegna 6/5/2003 n° 543).<br />
La domanda di risarcimento per equivalente va, invece, rigettata, in quanto totalmente sfornita di prova sotto il profilo della sussistenza e dell’entità dei danni che la ricorrente assume di aver subito a causa dell’attività posta in essere dalla stazione appaltante.<br />
Le spese seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti dell’amministrazione resistente, mentre possono essere compensate nei riguardi della Ferrania.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA<br />
Riunisce i ricorsi in epigrafe ed accoglie la domanda impugnatoria con i medesimi proposta, per l’effetto annullando l’impugnato atto di aggiudicazione definitiva.<br />
Rigetta la domanda di accertamento proposta con ambedue i ricorsi. <br />
In parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta, secondo quanto specificato in motivazione, la domanda risarcitoria parimenti proposta coi medesimi ricorsi.<br />
Condanna l&#8217;amministrazione intimata al pagamento di parte delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento) oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. Compensa le suddette spese nei confronti della controinteressata costituita.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 15/4/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: <br />
Paolo Turco,		 	Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni,	 	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio, 		Consigliere – estensore.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 4 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-4-5-2004-n-569/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
