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	<title>5671 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5671 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/8/2019 n.5671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-8-2019-n-5671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-8-2019-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/8/2019 n.5671</a></p>
<p>Fabio Franconiero, Presidente, Angela Rotondano, Consigliere, Estensore; (Stanley International Betting Limited (ora Magellan Robotech Limited), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro, Anna Marcantonio e Daniela Agnello c. Stanleybet Malta Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-8-2019-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/8/2019 n.5671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-8-2019-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/8/2019 n.5671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Franconiero, Presidente, Angela Rotondano, Consigliere, Estensore;  (Stanley International Betting Limited (ora Magellan Robotech Limited), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro, Anna Marcantonio e Daniela Agnello c. Stanleybet Malta Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto A. Jacchia, Daniela Agnello, Fabio Ferraro, Anna Marcantonio, Antonella Terranova c. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>Non contrasta con le regole europee la scelta di indire una gara per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto sulla base del modello a concessionario unico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Giochi e scommesse &#8211; concessione della gestione del servizio del gioco del lotto &#8211; gara indetta sulla base del c.d. modello monoproviding esclusivo &#8211; violazione delle regole europee &#8211; non sussiste.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non contrasta con le regole europee la scelta di indire una gara per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto sulla base del modello a concessionario unico: il modello monoproviding soddisfa, infatti, l&#8217;esigenza dello Stato di confrontarsi nella gestione di quel gioco con un unico ed affidabile operatore scelto mediante una procedura aperta, competitiva, non discriminatoria e trasparente.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/08/2019<br /> <strong>N. 05671/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06137/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6137 del 2016, proposto da Stanley International Betting Limited (ora Magellan Robotech Limited), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro, Anna Marcantonio e Daniela Agnello, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Antonella Terranova in Roma, via Vincenzo Bellini 24;<br /> Stanleybet Malta Limited, in persona del legale rappresentante<em>Â pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto A. Jacchia, Daniela Agnello, Fabio Ferraro, Anna Marcantonio, Antonella Terranova, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Antonella Terranova in Roma, via Vincenzo Bellini 24;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Lottoitalia s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Romano, Roberto Baratta, Roberto Mastroianni, Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Filippo Arturo Satta, con domicilio eletto presso lo studio Satta Romano &amp; Associati in Roma, Foro Traiano, 1/a; ottomatica s.p.a., non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Roma, Sezione II, 21 aprile 2016, n. 4651, resa tra le parti;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Lottoitalia s.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Daniela Agnello, Fabio Ferraro, Antonella Terranova, Anna Romano, Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Roberto Baratta e dello Stato Del Fante;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1.La società  Stanley International Betting Limited (ora Magellan Robotech Limited), registrata nel Regno Unito, e la StanleyBet Malta Limited, sua controllata con sede in Malta (di seguito congiuntamente <em>&#8220;Stanley&#8221;</em>), autorizzate all&#8217;esercizio di giochi e scommesse in numerosi Stati membri e attive anche in Italia nel settore delle scommesse sportive, propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio &#8211; Roma, II, 21 aprile 2016, n. 4651 che ha respinto <em>&#8220;perchè infondato&#8221;</em>Â il ricorso per l&#8217;annullamento degli atti della <em>&#8220;procedura di selezione aperta per l&#8217;affidamento in concessione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa&#8221;</em>, indetta dall&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (successore <em>ex lege </em>dell&#8217;Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 150 del 21 dicembre 2015, in attuazione dell&#8217;art. 1, comma 653, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (recante <em>&#8220;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato&#8221;</em> &#8211; c.d. legge di stabilità  2015).<br /> 1.1. Con quest&#8217;ultima disposizione &#8211; di cui le società  ricorrenti chiedevano, altresì, la previa disapplicazione <em>&#8220;ove occorra&#8221;</em>&#8211; il legislatore aveva, infatti, in vista della scadenza della concessione vigente, demandato all&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito <em>&#8220;ADM&#8221;</em>) il compito di indire e aggiudicare la gara per l&#8217;affidamento della nuova concessione avente ad oggetto la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa,<em>&#8220;per la sua raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all&#8217;art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528 e successive modificazioni, (&#038;)sia a distanza&#8221;</em>.<br /> 1.2. In particolare, la richiamata disposizione normativa (della quale le ricorrenti, per quanto più¹ diffusamente si dirà , prospettavano il contrasto sia con i principi eurounitari di libertà  di stabilimento e proporzionalità  sia con quelli costituzionali di uguaglianza, libertà  di iniziativa economica, libertà  di concorrenza) aveva previsto che la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa fosse affidata in concessione aggiudicata da ADM<em>&#8220;nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità  morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria&#8221;</em>.<br /> 1.3. Nel contempo con la norma citata il legislatore aveva stabilito le seguenti condizioni essenziali della procedura in esame:Â <em>a)</em>Â la durata prevista della concessione era fissata in nove anni, non rinnovabili;<em>Â b) </em>il compenso per il concessionario era individuato nell&#8217;aggio del 6 per cento della raccolta di gioco;  <em>c)</em>Â il criterio dell&#8217;aggiudicazione era quello dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa;  <em>d)</em>Â quanto alla componente prezzo, la base d&#8217;asta, per le offerte al rialzo, era pari ad euro 700.000.000, da versarsi da parte dell&#8217;aggiudicatario in tre <em>tranches</em>Â secondo la tempistica e nella misura ivi stabilita.<br /> 1.4. In attuazione dell&#8217;art. 1, comma 653, della legge di stabilità  2015 ADM aveva dunque pubblicato (sulla G.U.U.E. del 17 dicembre 2015 e sulla G.U.R.I. del 21 dicembre 2015) il bando di gara e l&#8217;annesso schema di convenzione per l&#8217;affidamento della concessione <em>de qua</em>: essa aveva ad oggetto il servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi a quota fissa anche con partecipazione a distanza, nonchèÂ <em>&#8220;degli ulteriori giochi numerici a quota fissa, anche con partecipazione a distanza, che l&#8217;ADM riterrà  in qualsiasi momento di commercializzare per mezzo della rete distributiva&#8221;</em>Â (in base alla previsione di cui all&#8217;art. 2.1 del Capitolato).<br /> 1.5. Ai fini che qui rilevano per la comprensione delle complesse questioni sottese alle censure formulate dalle appellanti, giova sin d&#8217;ora richiamare le previsioni di maggiore interesse stabilite dal bando di gara per regolare la procedura in oggetto.<br /> 1.5.1. Il punto 5.3. del capitolato d&#8217;oneri (di seguito<em>&#8220;il Capitolato&#8221;</em>) prevedeva, quale requisito di capacità  economica e finanziaria, il conseguimento, nel triennio 2012/2014 o nel triennio 2013/2015, di un fatturato complessivo connesso alle attività  di gestione o raccolta del gioco pari ad almeno euro 100.000.000.<br /> 1.5.2. Il punto 5.4 del Capitolato prevedeva, quali requisiti di capacità  tecnica: a) la raccolta di gioco pari ad almeno euro 350.000.000Â <em>(&#8220;relativamente a tipologie di giochi effettuati tramute terminali di gioco&#8221;</em>) nei medesimi trienni alternativamente indicati (ovvero una raccolta proporzionalmente rapportata all&#8217;effettivo periodo, nel caso di candidato operante nel settore da meno di tre anni, ma da almeno diciotto mesi); b) il possesso della certificazione di qualità  dei sistemi di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sui sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni conforme alla norma ISO IEC 27001.<br /> 1.5.3. La <em>lex specialis</em> prevedeva, altresì, un requisito specifico per partecipare alla gara costituito dalla pregressa esperienza nella gestione o raccolta di gioco sulla base di un valido ed efficace titolo abilitativo in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo.<br /> 1.6. L&#8217;offerta economica (ai sensi del punto 12.4 del Capitolato) consisteva<em>Â &#8220;nell&#8217;offerta al rialzo sull&#8217;importo minimo a base d&#8217;asta previsto in € 700.000,00; le offerte al rialzo dovranno essere formulate con importo minimo di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), come precisato nelle istruzioni contenute nell&#8217;allegato</em>&#8220;.<br /> 1.6.1. Il punto 15.3 del Capitolato prevedeva l&#8217;aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, con attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 punti, così articolato: fino ad un massimo di 30 punti, riferito all&#8217;offerta tecnica secondo le regole indicate nel capitolo 17 del Capitolato; fino ad un massimo di 70 punti, riferito all&#8217;offerta economica secondo le regole indicate nel capitolo 18 del Capitolato.<br /> 1.7. Il punto 11 del Capitolato richiedeva anche di presentare un piano di investimenti, un progetto organizzativo e un progetto di sviluppo, redatti secondo le istruzioni contenute nell&#8217;Allegato B; mentre il punto 13 del Capitolato prevedeva che il candidato fosse tenuto a presentare una garanzia provvisoria di € 5.000.000,00 con impegno a portarla ad € 40.000.000 in caso di aggiudicazione.<br /> 1.8. La legge di gara prevedeva, inoltre, la facoltà , per i concorrenti, di fare ricorso all&#8217;avvalimento (cfr. punto 5.5. del Capitolato) ovvero alle diverse forme di partecipazione in forma aggregata (punto 4.1 del Capitolato).<br /> 1.9. Altra previsione di rilievo ai fini che qui interessano (sulla quale pure si appuntavano le critiche delle società  ricorrenti) era poi quella contenuta nell&#8217;art. 22.1 dello Schema di Convenzione in base alla quale <em>&#8220;Al termine del periodo di concessione, il concessionario devolve ad ADM, senza alcun onere a carico della stessa e a sua richiesta, tutti i beni materiali e immateriali che costituiscono la rete costituita dai punti di raccolta fisici nonchè la proprietà  dell&#8217;intero sistema automatizzato, comprensivo della disponibilità  dei locali, delle apparecchiature, ivi compresi i terminali presso tutti i punti di raccolta, degli impianti, delle snellire dei programmi degli archivi e di quanto altro occorre per il completo funzionamento, gestione e funzionalità  del sistema stesso risultante dell&#8217;ultimo inventario approvato da ADM; tali beni al momento della devoluzione devono essere liberi da diritti e pretese di terzi&#8221;.</em><br /> 1.9.1. A tale specifico riguardo, l&#8217;art. 1, comma 653, della legge di stabilità  2015 prevedeva, tra le condizioni essenziali, l&#8217;obbligo del concessionario di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco <em>&#8220;secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità , secondo il piano di investimento che costituisce parte dell&#8217;offerta tecnica&#8221;</em>.<br /> 2. Le società  Stanley, sostenendo che le misure introdotte dal legislatore prima, con la disciplina normativa in esame, e da ADM poi, con gli atti della procedura, pur formalmente volte a garantire l&#8217;apertura del mercato nel settore dei giochi in questione, in sostanza avessero introdotto gravi restrizioni e asimmetrie in danno degli operatori di minori dimensioni, impugnavano, dinanzi al Tribunale amministrativo, oltre al bando, i seguenti atti di gara:Â <em>a)</em>Â il nomenclatore unico delle definizioni;  <em>b)</em>Â il capitolato d&#8217;oneri con i relativi allegati;  <em>c)</em>Â il capitolato tecnico con l&#8217;allegato tecnico;  <em>d)</em>Â lo schema di atto di convenzione;  <em>e)</em>Â l&#8217;allegato I- livelli di servizi e penali;  <em>f)</em>Â la nota dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 22 dicembre 2015, con la quale era stata riscontrata negativamente la nota di parte ricorrente dell&#8217;11 dicembre 2015;  <em>g)</em>Â tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.<br /> 2.1. Le esponenti premettevano che la gestione del gioco del lotto inerisce a due tipi di concessioni, quella per la raccolta delle giocate, riservata esclusivamente ai rivenditori dei generi di monopolio (i tabaccai) sulla base del modello a più¹ concessionari (c.d.Â <em>multiproviding</em>Â non esclusivo), e quella per i servizi di estrazione, collegamento e automazione, affidata in via diretta alla società  Lottomatica s.p.a., sino all&#8217;indizione della gara oggetto della controversia: gara alla quale le società  ricorrenti, pur avendo i requisiti di fatturato e possedendo l&#8217;esperienza e la capacità  tecnica per candidarsi seriamente alla gestione del servizio, non avevano inteso partecipare (in quanto assumevano che le previsioni della <em>lex specialis</em> avrebbero reso impossibile e, comunque, inutile la presentazione di un offerta) e di cui perciù² domandavano in via principale l&#8217;annullamento.<br /> 2.2. Le società  Stanley chiedevano, infatti, la rimozione delle misure, asseritamente discriminatorie e distorsive, adottate da ADM con la <em>lex specialis</em>Â della procedura in questione: e, per un verso, contestavano la scelta di indire la gara secondo il c.d. modello<em>Â monoproviding</em>Â esclusivo che, insieme alla previsione di elevatissimi e irragionevoli requisiti speciali, avrebbe escluso dalla procedura medesima le ricorrenti e molti altri operatori del settore, riservando di fatto la partecipazione alla gara alla sola concessionaria uscente (la Lottomatica s.p.a.) o, al più¹, ad un ristretto numero di operatori di dimensioni straordinariamente elevate; per altro verso, paventavano che la <em>lex specialis</em> della nuova gara, mediante la previsione di clausole escludenti (sulla cui legittimità  aveva espresso perplessità , evidenziandone le criticità , anche il Consiglio di Stato nel parere n. 878 del 28 ottobre 2015), fosse costruita <em>&#8220;su misura&#8221;</em>Â per la concessionaria uscente (che oltretutto aveva giù  beneficiato per un ventennio dell&#8217;affidamento diretto della concessione e del suo rinnovo tacito, in virtà¹ dell&#8217;allora controversa possibilità  di affidare concessioni traslative di pubblici poteri senza procedura concorsuale).<br /> Le ricorrenti affermavano la propria legittimazione a ricorrere sostenendo che, sebbene disponessero dei requisiti di fatturato (avendo un fatturato di 500 milioni annui) e di raccolta, nonchè della capacità  tecnica ed esperienza richiesti dalla <em>lex specialis</em>Â e non avessero perà² partecipato alla gara, avevano, tuttavia, manifestato in più¹ occasioni un concreto interesse all&#8217;aggiudicazione del servizio del gioco del lotto ad ADM, chiedendole (con nota dell&#8217;11 dicembre 2015) di riconsiderarne complessivamente l&#8217;impianto quanto alla scelta del modello<em> monoproviding</em>, a taluni requisiti di qualificazione escludenti, alla devoluzione gratuita della rete alla scadenza della concessione: la decisione di non partecipare alla competizione sarebbe stata, pertanto, determinata dal convincimento che, da un lato, il modello <em>monoproviding</em>, del quale si contestava in radice l&#8217;adozione per l&#8217;assegnazione dei servizi di estrazione, collegamento e automazione oggetto della presente gara, restringeva l&#8217;accesso al mercato di nuovi operatori, dall&#8217;altro (come dimostrato dalla consulenza di parte a firma dell&#8217;economista dott. Matteo Merini, depositata in vista dell&#8217;udienza pubblica dinanzi al Tribunale amministrativo) che le condizioni e i requisiti previsti dal bando,Â <em>&#8220;pur ragionevoli a prima vista&#8221;,Â </em>celavano in realtà un meccanismo che riservava nei fatti la partecipazioneal solo operatore <em>incumbent,</em>Â escludendo chiunque altro.<br /> A conforto delle tesi prospettate, le ricorrenti evidenziavano che alla procedura in questione aveva difatti partecipato unicamente il raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria Lottomatica s.p.a. (con una quota di partecipazione pari al 62% circa) ed altre tre società  mandanti (Arianna 2001 s.p.a., Italian Gaming Holding a.s. e Novomatic s.p.a.), risultato all&#8217;esito delle operazioni aggiudicatario definitivo (giusta determinazione prot. n. RU47031 del 16 maggio 2016, anch&#8217;essa impugnata dalle società  ricorrenti con autonomo ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio).<br /> 2.3. In particolare, il ricorso introduttivo era affidato a cinque motivi di diritto con cui erano dedotte le seguenti censure:<br /> <em>&#8220;I) Incompatibilità  dell&#8217;art. 1, comma 653, della legge di stabilità  2015 e degli atti di gara impugnati con norme e principi dell&#8217;Unione in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi; violazione dei principi di congruenza, non discriminazione e proporzionalità , trasparenza ed imparzialità  della P.A.; eccesso di potere per difetto di motivazione;</em><br /> <em>II) Violazione e falsa applicazione dei principi e della parità  di trattamento di cui all&#8217;art. 3 Cost., della libertà  di iniziativa economica di cui all&#8217;art. 41 Cost. e della libertà  di concorrenza di cui all&#8217;art. 117 comma 2, lett. E) Cost.; eccesso di potere per irragionevolezza;</em><br /> <em>III) Violazione di norme e principi dell&#8217;Unione in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi; violazione della direttiva 2014/23/UE e dei principi di congruenza, non discriminazione e proporzionalità ,trasparenza ed imparzialità  della P.A.; eccesso di potere per illogicità  manifesta e per difetto di motivazione; sviamento di potere;</em><br /> <em>IV) Violazione dei principi comunitari in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi sotto altro profilo; violazione dei principi di congruenza, non discriminazione e proporzionalità , trasparenza ed imparzialità  della P.A.; eccesso di potere per difetto di motivazione;</em><br /> <em>V) Violazione dei principi di trasparenza in relazione alla devoluzione a titolo gratuito della rete.&#8221;</em><br /> 2.4. Con il primo motivo di ricorso, Stanley lamentava che i criteri di selezione del concessionario erano stati concepiti, nella disciplina normativa prima e negli atti applicativi poi, in modo tale da rendere obiettivamente possibile solo a Lottomatica e ad un ristretto numero di operatori di grandissima dimensione di aggiudicarsi la gara: ciù² in palese contrasto con gli articoli 49 e 56 del Trattato di Funzionamento dell&#8217;Unione Europea (di seguito <em>&#8220;TFUE&#8221;</em>) che riconoscono il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi.<br /> La scelta del modello <em>monoproviding</em> esclusivo &#8211; a differenza di quello <em>multiproviding</em>Â adottato per altri giochi, concorsi a pronostici, videolotterie e scommesse &#8211; avrebbe, infatti, ostacolato l&#8217;accesso al mercato di nuovi operatori, in assenza di valide ragioni idonee a giustificarla.<br /> In primo luogo, le ricorrenti sostenevano che il gioco del lotto non differirebbe da una semplice scommessa a quota fissa, risolvendosi nell&#8217;estrazione di determinati numeri sulle c.d. ruote delle varie città .<br /> Peraltro, l&#8217;esclusiva in favore di un solo operatore sarebbe ancor più¹ censurabile in quanto neppure circoscritta al solo gioco del lotto, ma estesa invece anche ad altri giochi numerici, come il 10 e lotto, nonchè a <em>&#8220;qualunque ulteriore gioco numerico a quota fissa che ADM riterrà  in qualsiasi momento di voler commercializzare per mezzo della rete Distributiva&#8221;</em>Â (cfr. l&#8217;art. 2.1 del capitolato d&#8217;oneri).<br /> Inoltre, le ricorrenti rammentavano che la Corte la Corte di Giustizia, nella sentenza 24 gennaio 2013, nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11, ha affermato quanto segue : <em>«Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che concede un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l&#8217;organizzazione e il funzionamento dei giochi d&#8217;azzardo ad un organismo unico, qualora, da un lato, tale normativa non risponda realmente all&#8217;intento di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività  in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall&#8217;altro, non sia garantito uno stretto controllo da parte delle autorità  pubbliche sull&#8217;espansione del settore dei giochi d&#8217;azzardo, soltanto nella misura necessaria alla lotta alla criminalità  connessa a tali giochi, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare»</em>.<br /> Alla luce di tali affermazioni la disciplina speciale regolante la fattispecie in esame non troverebbe, sempre ad avviso delle ricorrenti, giustificazione in esigenze di interesse generale e non supererebbe il &#8220;test di coerenza e sistematicità &#8221; al fine di verificare l&#8217;effettiva proporzionalità  di una misura restrittiva: in particolare, non si spiegherebbe perchè le attività  di service <em>providing</em>Â relative ad altri giochi, maggiormente pericolose per la tutela dell&#8217;ordine pubblico e dei consumatori (quali scommesse e videolotterie), sono esercitate da più¹ operatori in competizione tra di loro, mentre il servizio del gioco del lotto automatizzato, che presenta minori criticità , debba essere affidato ad un solo operatore.<br /> Nè la scelta del modello monoconcessionario, con le restrizioni alle libertà  di stabilimento e di prestazione dei servizi che ne conseguono, potrebbe ritenersi dettata dall&#8217;intento di ridurre le occasioni di gioco (vista l&#8217;espansione esponenziale delle opportunità  di gioco e della pubblicità , anche tramite internet, che ha caratterizzato gli ultimi anni) o da esigenze erariali (stante la sicura maggiore redditività  per lo Stato che deriverebbe dall&#8217;adozione del modello <em>multiproviding</em>Â e dall&#8217;ampliamento della rete di raccolta a soggetti diversi dai rivenditori di generi di monopolio).<br /> 2.5. Con il secondo motivo di ricorso le società  Staley denunciavano il contrasto della disciplina normativa di cui all&#8217;art. 1, comma 653, della legge di stabilità  2015 e dei relativi atti applicativi con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), libertà  di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e libertà  di concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).<br /> La gara per la concessione sarebbe stata sottratta al mercato e alla libera competizione sì da agevolare il concessionario uscente con un&#8217;evidente disparità  di trattamento non sorretta da alcuna adeguata giustificazione: l&#8217;obiettivo di tutela dell&#8217;ordine pubblico e dei consumatori ben potrebbe essere adeguatamente realizzato attraverso un modello <em>multi providing</em>.<br /> Ne risulterebbero sconfessate anche le chiare indicazioni dell&#8217;Autorità  Garante per la Concorrenza e per il Mercato (di seguito <em>&#8220;AGCM&#8221;</em>): quest&#8217;ultima, con la segnalazione AS404 del 28 giugno 2017, aveva richiesto di garantire la contendibilità  dei diversi giochi in occasione del rilascio dei nuovi titoli, evitando di attribuire esclusive ad un unico operatore.<br /> Per contro, i criteri di selezione del concessionario erano stati delineati in modo tale da rendere possibile aggiudicarsi la concessione solo al concessionario uscente e ad un esiguo numero di operatori di straordinarie dimensioni.<br /> 2.6. Ad ulteriore riprova e specificazione di queste ultime affermazioni, le critiche articolate con il terzo motivo si appuntavano, quindi, sull&#8217;offerta economica, sui requisiti di capacità  finanziaria e sull&#8217;importo delle garanzie richieste, costituenti altrettante preclusioni alla partecipazione.<br /> In primo luogo, il legislatore italiano avrebbe previsto una base d&#8217;asta (pari a 700 milioni di euro) irragionevole e sproporzionata rispetto ai requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico- organizzativi: dal raffronto con questi ultimi emerge, infatti, che l&#8217;importo della base d&#8217;asta per il prezzo offerto è pari al doppio della soglia di capacità  tecnica e a sette volte il fatturato generato nel triennio di riferimento; sicchè un&#8217;offerta a rialzo su tale importo base non potrà  che interessare operatori che realizzano fatturati e volumi di raccolta di gran lunga superiori rispetto a quelli nominalmente richiesti dalla <em>lex specialis</em> (caratterizzata, per di più¹, da previsioni e condizioni eccedenti le obiettive necessità  operative e organizzative della concessione).<br /> Nonostante l&#8217;intervenuta riduzione dei requisiti di fatturato e di raccolta a seguito del parere del Consiglio di Stato del 7 agosto 2016, la <em>lex specialisÂ </em>continuerebbe a porsi in contrasto con le previsioni degli articoli 49 ss. e 56 ss. del TFUE e della Direttiva 2014/23/UE, risultando i criteri di selezione previsti dall&#8217;ADM ancora non congruenti con i considerando n. 63 e n. 67 della Direttiva stessa.<br /> In particolare, la <em>lex specialis</em> sarebbe stata illegittima ed immediatamente lesiva perchè rivolta a pochissimi operatori, in grado di realizzare un&#8217;elevata capacità  di indebitamento o di reperimento di mezzi propri: difatti, anche un operatore come Stanley &#8211; che realizza, a livello di gruppo, un fatturato annuo pari a circa 500 milioni di euro e che è in possesso dei requisiti di fatturato e di raccolta previsti dal bando &#8211; non sarebbe comunque in grado di farsi affidare dal sistema bancario o di reperire capitali di rischio nell&#8217;ordine di 700/800 milioni di euro.<br /> 2.7. Con il quarto motivo di ricorso le società  esponenti lamentavano che la<em> lex specialis </em>contenesse diverse disposizioni idonee ad interferire con le vicende contenziose e con l&#8217;attività  del gruppo Stanley nel settore dei giochi e delle scommesse.<br /> Le censure si appuntavano, in particolare, sulle clausole di cui al punto 9.1. lett. b. del Capitolato d&#8217;oneri e all&#8217;art. 30 lett. h) e k) dello schema di convenzione inerente a talune ipotesi di decadenza dalla concessione.<br /> La prima clausola prevedeva l&#8217;obbligo di dichiarare, tra l&#8217;altro, di non aver commesso <em>&#8220;violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito intendendosi per gravi le violazioni che comportano l&#8217;omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato all&#8217;articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni&#8221;</em>.<br /> L&#8217;art. 30.2 dello schema di convenzione stabiliva invece che può determinare decadenza dalla concessione <em>&#8220;ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che ADM, in ragione della sua natura, della gravità , delle modalità  di esecuzione e della connessione con l&#8217;oggetto dell&#8217;attività  affidata in concessione, valuti tale da far escludere l&#8217;affidabilità , la professionalità  e l&#8217;idoneità  morale del concessionario&#8221;</em>Â (lett. h), nonchè ogni ipotesi in cui <em>&#8220;il concessionario viola la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società  controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano altri giochi assimilabili al gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa senza averne il prescritto titolo ovvero ad altri giochi vietati dall&#8217;ordinamento italiano&#8221;</em>Â (lett. k).<br /> A tale riguardo le ricorrenti evidenziavano che esse operano in Italia attraverso punti di raccolta denominati Centri Trasmissione Dati (c.d. CTD), presso i quali offrono servizi di scommesse sportive (che gli utenti possono concludere per via telematica accedendo adÂ <em>un server</em>Â della Stanley ubicato nel regno Unito o in un altro Stato Membro, pagando presso i detti Centri le puntate o riscuotendo le vincite) in regime di libera prestazione di servizi e in assenza di concessione; aggiungevano poi che, sebbene tale <em>modus operandi</em>Â fosse stato riconosciuto legittimo sia dalla Corte di Giustizia sia dalla Corte di Cassazione, l&#8217;ADM continuava a mantenere una posizione di segno contrario, come dimostrerebbe il contenzioso (sia penale sia tributario) in atto di cui sono parti il gruppo Stanley e la stessa Agenzia.<br /> Per tali ragioni le suddette previsioni, nella misura in cui hanno stabilito una valutazione ampiamente discrezionale dell&#8217;ADM sulle ipotesi che possono dare luogo ad esclusione dalla gara o a decadenza dalla concessione e determinato così incertezza su simili evenienze, avrebbero rivestito una portata dissuasiva rispetto alla partecipazione alla gara nei confronti di un imprenditore di normale avvedutezza (e ancor più¹ nel caso di Stanley per il quale la partecipazione alla gara avrebbe richiesto la rinuncia all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  tramite i propri CTD, per non incorrere nella sanzione espulsiva o decadenziale).<br /> 2.8. Infine, con il quinto motivo di doglianza, le ricorrenti lamentavano che ADM, prima di disciplinare il profilo inerente la devoluzione a titolo gratuito della rete al termine della concessione, avrebbe dovuto prudenzialmente attendere la decisione della Corte di Giustizia nella causa C-375/14, avente ad oggetto un&#8217;analoga disciplina nel settore delle scommesse.<br /> 2.9. Come giù  evidenziato, al fine di avvalorare le proprie tesi difensive, le ricorrenti depositavano nel giudizio di primo grado una consulenza economica a firma del dottor Matteo Merini (di seguito <em>&#8220;Memoria Merini&#8221;</em>), ove si poneva in rilievo la necessità  di operare una valutazione complessiva delle previsioni del bando e, in dettaglio, di quelle relative: alla base d&#8217;asta; alla ristretta finestra temporale in cui dovevano essere pagati dall&#8217;aggiudicataria i corrispettivi del prezzo offerto (comprensivo dell&#8217;ammontare dei rilanci obbligatori); alla prestazione di una garanzia definitiva di 40 milioni di euro al momento dell&#8217;affidamento del servizio; alla realizzazione entro i primi cinque anni di un piano di investimenti di valore complessivo non inferiore a 90 milioni di euro per l&#8217;aggiornamento della rete. Dette previsioni, pur apparentemente ragionevoli, in realtà  davano luogo ad un meccanismo che riservava la competizione al solo concessionario uscente Lottomatica, generando esse di fatto la necessità  di un fabbisogno finanziario immediato pari a circa 750/800 che, unitamente al fatturato richiesto dal bando, imporrebbe al concorrente di reperire in un solo anno risorse pari tra le 21 e 24 volte il fatturato annuo indicato.<br /> 2.9.1. Inoltre, per effetto delle stringenti condizioni di patrimonializzazione prescritte dalla <em>lex specialis</em> al concorrente &#8211; al quale era, da un lato, consentito di indebitarsi fino al 400 per cento del suo patrimonio netto (art. 9.2. lett. f) del capitolato) e dall&#8217;altro imposto il rispetto degli altri indici di solidità  patrimoniale di cui al Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD &#8211; sarebbe fortemente limitata la sua capacità  di indebitamento, soprattutto di lungo periodo, da parametrarsi costantemente al patrimonio netto: ne conseguirebbe che, alla stregua di tali elementi, soltanto due operatori, Lottomatica (e la sua controllante IGT) e WHG Ltd (e la sua controllante William Hill plc) erano qualificati per partecipare poichè soltanto gli operatori che avessero giù  posseduto un patrimonio netto superiore ad un miliardo di euro avrebbero, ad un tempo, potuto ricorrere al finanziamento esterno e soddisfare i requisiti di solidità  patrimoniale richiesti dal bando. Ad un esame più¹ approfondito, anzi, neppure WHG Ltd avrebbe rispettato i requisiti indicati dal d.m. 28 giugno 2011 e, in definitiva, soltanto la società  Lottomatica avrebbe potuto partecipare alla gara.<br /> Tali considerazioni confermerebbero l&#8217;intrinseca attitudine escludente della legge di gara che consentiva l&#8217;ingresso alla selezione competitiva solo agli operatori di grandi dimensioni: invero, i candidati avrebbero dovuto generare un flusso di cassa annuo che assommasse complessivamente fino a sette-otto volte il fatturato richiesto dal bando e che non avrebbero potuto in alcun modo reperire dai proventi derivanti dall&#8217;esercizio della concessione (che avrebbero al più¹ consentito di generare un flusso di cassa pari a circa 133,2 milioni di euro annui, ossia il 33, 3% dell&#8217;aggio dovuto al concessionario, quantificabile in circa 400 milioni di euro all&#8217;anno), con conseguente impossibilità  per l&#8217;aggiudicatario di far fronte agli impegni assunti, peraltro entro una tempistica (imposta dal bando) eccessivamente rigorosa (si pensi <em>in primis</em>Â al pagamento entro trenta giorni dall&#8217;aggiudicazione dell&#8217;importo di 350 milioni di euro).<br /> Nè sarebbe alternativa percorribile l&#8217;emissione di nuove azioni da destinarsi a terzi per raggiungere il fabbisogno finanziario richiesto in quanto tale scelta modificherebbe la compagine proprietaria con i connessi problemi di <em>governante</em> e perdita del controllo della società : piuttosto, potrebbe in concreto optarsi solo per apporti di capitale proprio (quali il finanziamento in conto capitale o gli aumenti del capitale sociale), strumenti riservati perà² ancora una volta alle società  appartenenti a gruppi multinazionali di grandissime dimensioni (come Eurobet Italia- Coral Group ed Intralot Italia- Intralot PLC), sufficientemente liquidi e adeguatamente patrimonializzati per sopperire al fabbisogno finanziario delle proprie controllate, intenzionate a partecipare alla gara.<br /> In definitiva, con il mezzo in esame le ricorrenti sostenevano che il complesso delle condizioni e dei requisiti previsti da ADM con la <em>lex specialis</em>Â si sarebbe tradotto in una sorta di requisito occulto che aveva operato, mediante il combinato disposto dell&#8217;ingente fabbisogno finanziario e del contemporaneo rispetto dei requisiti di solidità  patrimoniale, come una fortissima barriera all&#8217;ingresso di operatori di piccole e medie dimensioni, impossibilitati a partecipare anche ove avessero rispettato tutti gli altri requisiti previsti dal bando.<br /> 2.9.2. In via istruttoria, le società  Stanley richiedevano che, in caso di contestazione dei dati e documenti rappresentati nella Memoria Merini, il Tribunale disponesse una consulenza tecnica d&#8217;ufficio ai sensi degli articoli 63, comma 4, Cod. proc. amm. e 67 Cod. proc. amm. per l&#8217;acquisizione di elementi di valutazione e giudizio sulle condizioni di qualificazione dei partecipanti che postulano specifiche competenze tecnico-economiche.<br /> 3. In subordine,Â le società  ricorrenti chiedevano, altresì, il rinvio alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE, delle questioni pregiudiziali prospettate con riferimento all&#8217;art. 1, comma 653, della legge di stabilità  2015 e agli atti applicativi impugnati al fine di verificare la compatibilità  con il diritto comunitario (ed in particolare con il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonchè con i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà  di concorrenza, proporzionalità  e coerenza) delle relative previsioni in punto di:Â <em>a)</em>Â modello di concessionario <em>monoproviding</em>Â esclusivo (prescelto solo in relazione al servizio del gioco del Lotto e non per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse);  <em>b)</em>Â base d&#8217;asta (di gran lunga superiore rispetto ai requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolato d&#8217;oneri);  <em>c)</em>Â alternatività  del tipo di quella che discende dall&#8217;art. 30 dello schema di convenzione tra la partecipazione alla gara per l&#8217;assegnazione di una nuova concessione ed esercizio della libertà  di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, sì da comportare la rinunzia all&#8217;attività  trasfrontaliera nonostante quest&#8217;ultima sia stata più¹ volte riconosciuta legittima dalla Corte di Giustizia (con sentenze 6 novembre 2003, in C-243/01 Gambelli, 6 marzo 2007 nelle cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, e 16 febbraio 2012, nelle cause riunite C 72/10 e C 77/10, Costa-Cifone).<br /> 3.1. Le ricorrenti chiedevano, altresì, in subordine, la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità  costituzionale prospettate con riferimento alle citate disposizioni della legge di stabilità  2015 per violazione degli artt. 3, 41 e 117 comma 2, lett. e), della Costituzione.<br /> 3.2. Si costituivano in resistenza il Ministero dell&#8217;Economia e della Finanze (di seguito <em>&#8220;il MEF&#8221;</em> o<em>&#8220;il Ministero&#8221;</em>) e l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; non si costituiva invece nel giudizio di primo grado la controinteressata Lottomatica s.p.a., benchè ritualmente evocata.<br /> 3.3. Preliminarmente le Amministrazioni intimate eccepivano l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse (stante il possesso da parte delle società  ricorrenti, per loro stessa ammissione, dei requisiti di partecipazione) e la tardività  delle censure afferenti l&#8217;impianto della gara (rispetto alla pubblicazione della legge di stabilità  del 2015 e, comunque, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa del parere interlocutorio del Consiglio di Stato del 7 agosto 2015); nel merito, ne argomentavano comunque l&#8217;infondatezza, alla stregua delle concrete modalità  di funzionamento del gioco del Lotto, fondato su un sistema necessariamente <em>multiproviding</em>Â a valle (quanto alla raccolta delle giocate, affidata a oltre 33.000 ricevitorie, operanti in virtà¹ di concessione) e <em>monoprovidingÂ </em>a monte (per quanto invece attiene a tutte le attività  di estrazione, collegamento e gestione costituenti oggetto specifico della gara in questione); in ogni caso, sostenevano la carenza di una lesione attuale della sfera giuridica delle società  ricorrenti, in quanto la base d&#8217;asta, i requisiti speciali e l&#8217;importo delle garanzie richieste non sarebbero state nè preclusive della partecipazione alla gara nè irragionevoli.<br /> 3.4. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo, prescindendo per ragioni di economia processuale dalle esame delle eccezioni in rito formulate <em>in limine</em>Â dalle Amministrazioni, ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure proposte.<br /> 3.5. In primo luogo, il Tribunale ha trattato congiuntamente i primi due motivi di ricorso e li ha rigettati, evidenziando la ragionevolezza di un modello <em>monoproviding</em>Â e la sua rispondenza anche a finalità  di interesse generale: da un lato, esso crea una minore competizione all&#8217;interno del mercato (realizzando una logica di governo responsabile e non competitiva del gioco); dall&#8217;altro si attaglia alle peculiarità  del gioco del lotto, unico in cui lo Stato assume il rischio di impresa e nel quale sussiste una netta distinzione tra la fase della raccolta, affidata ad una rete di ricevitorie diffuse capillarmente su tutto il territorio nazionale, e la fase della gestione affidata ad un unico concessionario, peculiarità  che lo differenziano rispetto ad altri giochi.<br /> Pertanto, la previsione di un sistema a più¹ concessionari auspicato dalle ricorrenti imporrebbe, secondo il Tribunale, la necessità  di un coordinamento affidato ad una sorta di &#8220;superconcessionario&#8221; (o, quantomeno, la costituzione di una rete di collegamento presso l&#8217;ADM) che tenga indenni l&#8217;Amministrazione da eventuali responsabilità  derivanti da inadempimenti di tali soggetti, con maggiori oneri per l&#8217;Erario.<br /> 3.6. Il Tribunale amministrativo adito ha altresì ritenuto che non valesse alle ricorrenti invocare nè la segnalazione dell&#8217;AGCM AS 403 del 27 giugno 2007 (nella quale si chiariva che <em>«anche nel mercato dei giochi e delle scommesse l&#8217;ingresso dovrebbe avvenire nel rispetto del principio costituzionale di libertà  di iniziativa economica e dei principi comunitari di non discriminazione, di parità  di trattamento, di mutuo riconoscimento e di proporzionalità &#8220;Â </em>evitando di stabilire condizioni di accesso tali da favorire gli operatori di gioco giù  attivi sul mercatomediante previsione di <em>&#8220;criteri di selezione che non appaiono proporzionati al pur condivisibile obiettivo di attribuire il titolo ad operare a soggetti dotati di stabilità  economica- finanziaria e di esperienza tecnico-organizzativa&#8221;</em>); nè la sentenza della Corte di Giustizia del 21 gennaio 2013, nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11 (con la quale è stato affermato che <em>«gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale &#038; che concede un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l&#8217;organizzazione e il funzionamento dei giochi d&#8217;azzardo ad un organismo unico, qualora, da un lato, tale normativa non risponda realmente all&#8217;intento di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività  in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall&#8217;altro, non sia garantito uno stretto controllo da parte delle autorità  pubbliche sull&#8217;espansione del settore dei giochi d&#8217;azzardo, soltanto nella misura necessaria alla lotta alla criminalità  connessa a tali giochi, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare»</em>).<br /> 3.6.1. Quanto alla segnalazione dell&#8217;AGCM, essa, avendo ad oggetto le <em>&#8220;Modalità  di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale&#8221;</em>Â (in definitiva, inerendo ad una concessione per la raccolta delle giocate), non potrebbe perciù² riferirsi a concessioni come quella in esame (riguardante, invece, soltanto la <em>&#8220;gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa&#8221;</em>): le indicazioni operative fornite dall&#8217;AGCM risulterebbero comunque rispettate nel caso concreto (come dimostrerebbe l&#8217;assenza di limitazioni alla costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa ai fini della partecipazione alla gara in questione).<br /> 3.6.2. Con riguardo alla citata sentenza della Corte di Giustizia essa si riferiva, sempre secondo il Tribunale, ad una fattispecie ben diversa nella quale le società  Stanley ed altri operatori del settore si dolevano dell&#8217;istituzione di un monopolio statale da parte dello Stato greco nel settore dei giochi d&#8217;azzardo mediante affidamento diretto e senza gara ad una società  pubblica maggioritaria di un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l&#8217;organizzazione e il funzionamento, per venti anni, dei giochi: mentre nel caso oggetto di giudizio, le ricorrenti contestavano la scelta dello Stato italiano di affidare il servizio relativo alle attività  di gestione automatizzata del Lotto ad unico concessionario <em>&#8220;scelto mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria&#8221;</em>. In tal modo, sarebbero, dunque, assicurate sia la &#8220;concorrenza nel mercato&#8221; della raccolta del gioco del Lotto, sia la &#8220;concorrenza per il mercato&#8221; relativo alla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato.<br /> 3.7. Il Tribunale amministrativo ha parimenti ritenuto infondate le doglianze articolate con il terzo motivo inerente all&#8217;asserita irragionevolezza e sproporzione della base d&#8217;asta e alla violazione, da parte dell&#8217;ADM, dei principi di ragionevolezza, proporzionalità  e concorrenza nella fissazione dei requisiti di partecipazione alla gara, costituenti un&#8217;indebita limitazione dell&#8217;accesso al mercato per le imprese interessate a candidarsi come la Stanley: ha, infatti, rilevato che, per un verso, non fosse precluso alle concorrenti, per soddisfare i requisiti speciali di cui fossero state singolarmente carenti, partecipare nelle forme di aggregazione associativa consentite dal bando (come, peraltro, aveva fatto la stessa aggiudicataria Lottomatica, il che smentirebbe pure l&#8217;assunto delle ricorrenti secondo cui la nuova gara e il modello<em>Â monoproviding</em>Â sarebbero stati costruiti &#8220;su misura&#8221; per il concessionario uscente), ovvero per il tramite di società  direttamente o indirettamente controllanti o controllate, in Italia o in altro Stato dello Spazio Economico Europeo e, nel caso di società  consortile o consorzio, posseduti anche cumulativamente dalle imprese componenti (purchè per almeno 1/3 da un&#8217;unica impresa); per altro verso la base d&#8217;asta, per quanto elevata, era determinata dall&#8217;esigenza di tutela dei rilevantissimi pubblici connessi alla gestione del gioco del lotto e proporzionata sia all&#8217;entità  economica della concessione (tenuto conto dei dati storici e del gettito generato per l&#8217;Erario: nel solo 2015, pari a circa 1,2 miliardi) sia all&#8217;aggio, previsto dal legislatore nella misura del 6 per cento della raccolta e tale da comportare, per il concessionario, un ricavo annuo pari a 400 milioni di euro (e a circa 3,7 miliardi di euro per l&#8217;intera durata, novennale, della concessione).<br /> Allo stesso tempo, il Tribunale ha condiviso le deduzioni svolte dalle Amministrazione resistenti in merito all&#8217;adeguatezza e proporzionalità  rispetto alla tipologia e all&#8217;oggetto della prestazione per la quale era stata indetta la gara anche dei requisiti speciali prescritti da ADM con la <em>lex specialis</em>, tenuto conto in particolare:Â <em>a)</em>Â dei dati storici (negli ultimi cinque esercizi la raccolta dei giochi numerici a quota fissa è stata sempre superiore a 6 miliardi all&#8217;anno, generando così un fatturato per il concessionario di circa 400 milioni annui);  <em>b) </em>del fatto che tali requisiti sono inferiori al fatturato annuo che potrà  derivare dalla concessione e sono comunque contenuti se raffrontati alla base d&#8217;asta;  <em>c)</em>Â della possibilità  che l&#8217;aggio annuale giù  nel primo anno generi un fatturato superiore a 400 milioni di euro, ossia a pari a poco meno della metà  del fabbisogno finanziario richiesto;  <em>d)</em>Â del fatto che sia rimasto del tutto sfornito di prova il timore, espresso dalle ricorrenti, di non vedere realizzato l&#8217;obiettivo del rapporto di indebitamento previsto dal citato d.m. del 28 giugno 2011, considerando altresì che tale rapporto non costituiva condizione di ammissione alla selezione competitiva, ma atteneva alla mera fase esecutiva del rapporto concessorio;  <em>e)</em>Â della circostanza che, per stessa ammissione delle ricorrenti, almeno quattro operatori del settore erano in possesso dei requisiti di partecipazione e che le società  Stanley avevano pure omesso di indicarne altri di grandissime dimensioni (sebbene dovesse pure ritenersi, ad avviso del Tribunale, che le prescrizioni in tema di fabbisogno finanziario e limiti all&#8217;indebitamento avessero in effetti precluso a gran parte dei quindici operatori economici indicati dall&#8217;ADM, benchè in possesso dei requisiti speciali previsti dal bando, di partecipare singolarmente alla gara).<br /> In conclusione, il Tribunale amministrativo ha ritenuto, alla luce delle risultanze del giudizio, che la disciplina posta dalla <em>lex specialis</em> non avesse determinato un&#8217;indebita limitazione della concorrenza: e ha fondato, tra l&#8217;altro, il suo convincimento proprio sulle valutazioni espresse nella &#8220;memoria Merini&#8221; in ordine alla effettiva e concreta possibilità  di partecipazione alla gara, anche singolarmente, quanto meno degli operatori di maggiori dimensioni.<br /> Il Collegio di prime cure ha in particolare dato rilievo a quei passaggi (si veda pagina 22 e 27 della consulenza di parte depositata dalle ricorrenti in primo grado) ove si riconosceva che:Â <em>a) </em>la possibilità  di un finanziamento in conto capitale o mediante un aumento di capitale riservato agli azionisti esistenti fosse in concreto praticabile dalle filiali italiane di gruppi nazionali di grandissime dimensioni (e, tra questi, Eurobet Italia e Intralot erano proprio due dei quindici operatori del settore indicati dalle Amministrazioni resistenti); <em>b)</em> gli operatori potevano di fatto, a loro discrezione, scegliere tutte le modalità  possibili per reperire il fabbisogno finanziario necessario;  <em>c)</em>Â nell&#8217;ambito di un campione di undici operatori, ben tre di essi (IGT/Lottomatica, La Francaise de Jeux, Paddy Power Betfair) avrebbero potuto partecipare con successo alla gara.<br /> Oltre a tali considerazioni, il Tribunale ha rilevato poi che non vi erano preclusioni alla possibilità  di partecipare ricorrendo ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad una società  consortile, il che escludeva anche la prospettata violazione della direttiva 2014/23/UE: risultava perciù² pienamente rispettato il dettato del considerando n. 63 ove si afferma un principio generale, secondo il quale la congruità  della scelta di criteri di selezione operata dalla stazione appaltante non deve essere valutata solo con riferimento al singolo candidato perchè, salvo casi eccezionali, le stazioni appaltanti devono consentire a ciascun operatore economico di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti facendo ricorso <em>&#8220;alle capacità  di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l&#8217;operatore dimostri all&#8217;amministrazione aggiudicatrice o all&#8217;ente aggiudicatore che disporrà  delle risorse necessarie&#8221;</em>.<br /> 3.8. La sentenza in epigrafe ha poi respinto il quarto motivo di impugnazione, ritenendo che le clausole con esso censurate dalle ricorrenti non potessero tradursi in una forma di dissuasione dal partecipare alla gara.<br /> A tale riguardo, il Tribunale ha, in primo luogo, osservato che, sebbene in passato la Corte di Giustizia (cfr. le sentenze 6 novembre 2003, in C-243/01 Gambelli; 6 marzo 2007 nelle cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica; e 16 febbraio 2012, nelle cause riunite C 72/10 e C 77/10, Costa-Cifone) e la Corte di Cassazione abbiano effettivamente affermato che il diritto dell&#8217;Unione osta a che vengano applicate sanzioni per l&#8217;esercizio di un&#8217;attività  organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di soggetti (quali i gestori dei CTD) legati ad un operatore (la Stanley) che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell&#8217;Unione &#8211; purtuttavia tale <em>ius singulare</em>Â dovesse oramai ritenersi venuto meno: inoltre, ha richiamato al riguardo un proprio precedente (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 5 marzo 2015, n. 3793).<br /> In tale decisione il Tribunale amministrativo aveva giù  avuto modo di precisare che:Â <em>a)</em>Â le società  Stanley International Betting Limited e Stanleybet Malta Limited hanno impugnato il bando della c.d. gara Monti (ossia della gara indetta ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 9-<em>octies</em>, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44, per l&#8217;affidamento in concessione di duemila concessioni per l&#8217;esercizio congiunto dei giochi pubblici attraverso l&#8217;attivazione di rete fisica di negozi di gioco e relativa conduzione) perchè hanno correttamente inteso gli effetti che tale gara avrebbe prodotto sullo &#8220;sdoppiamento&#8221; della disciplina del mercato dei giochi, ponendo fine allo <em>ius singulare</em>Â riservato agli operatori di altri Stati membri ai quali in passato erano state illegittimamente negati i titoli per operare nel mercato italiano;  <em>b)</em>Â difatti la &#8220;gara Monti&#8221; è stata prevista dal legislatore al dichiarato fine di <em>&#8220;rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco&#8221;</em>Â e le predette società  nel ricorso proposto avverso il relativo bando hanno espressamente dichiarato il proprio interesse ad aggiudicarsi le nuove concessioni, interesse che sarebbe stato, invece, insussistente se l&#8217;operatività  del sistema dei CTD in assenza di concessione fosse stata comunque garantita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;  <em>c)</em>Â l&#8217;integrale reiezione delle censure dedotte dalle società  Stanley avverso il bando della &#8220;gara Monti&#8221; (per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4199 del 20 agosto 2013 e n. 3985 del 25 agosto 2015, nonchè della sentenza della Corte di Giustizia 22 gennaio 2015 in C/463-13) vale a dimostrare che tale gara ha effettivamente sortito l&#8217;effetto di porre termine al predetto <em>ius singulare</em>.<br /> Tanto premesso, il Collegio di prime cure ha, quindi, ritenuto che il motivo non meritasse accoglimento in quanto, da un lato, la clausola di cui al punto 9.1. del capitolato si limitava a recepire la disposizione normativa di cui all&#8217;art. 38 del Codice dei Contratti pubblici; dall&#8217;altro, quanto alle cause di decadenza dello schema di convenzione, le censure delle ricorrenti si infrangevano irrimediabilmente su quanto giù  statuito dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alla <em>lex specialis</em>Â relativa alla gara per l&#8217;affidamento delle duemila concessioni di cui all&#8217;art. 10, comma 9-<em>octies</em>, del decreto legge n. 16 del 2012 e alle previsioni di decadenza contenute nelle clausole di cui all&#8217;art. 23 dello schema di convenzione relativo a tali concessioni (cfr. Cons. di Stato, IV, 20 agosto 2013, n. 4199 che ha respinto l&#8217;appello delle Stanley, richiamando le valutazioni giù  espresse dalla Sezione Consultiva nel parere n. 3337 del 19 luglio 2012 e aderendo alle argomentazioni della decisione della Corte di Giustizia Costa- Cifone).<br /> In particolare, il Tribunale ha rammentato che nel parere in oggetto la Sezione Consultiva aveva rilevato come <em>sine dubio</em>Â la nuova formulazione dell&#8217;art. 23 (ove si disponeva la decadenza dalla concessione perÂ <em>&#8220;ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che AAMS, in ragione della sua natura, della gravità , delle modalità  di esecuzione e della connessione con l&#8217;oggetto dell&#8217;attività  affidata in concessione, valuti tale da far escludere l&#8217;affidabilità , la professionalità  e l&#8217;idoneità  morale del concessionario&#8221;</em>,Â <em>&#8220;nel caso di organizzazione, esercizio e raccolta di giochi pubblici con modalità  e tecniche diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative regolamentari e convenzionali vigenti&#8221;</em>Â e nei <em>&#8220;casi di violazione accertata dagli organi competenti della normativa in materia di repressione delle scommesse e del gioco anomalo, illecito e clandestino, nonchè per frode in competizione sportiva nonchè nei casi di grave violazione della normativa in materia antimafia e di antiriciclaggio&#8221;</em>) presentasse un grado di gran lunga superiore di chiarezza e analiticità  rispetto alla previgente formulazione, ove la previsione di decadenza era genericamente collegata adÂ <em>&#8220;ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con AAMS&#8221;</em>.<br /> Alla luce di tali statuizioni, il Collegio di primo grado ha, dunque, ritenuto che le censurate disposizioni dell&#8217;art. 30 dello schema di convenzione (sostanzialmente corrispondenti a quelle dell&#8217;art. 23 dello schema di convenzione relativo alle concessioni di cui all&#8217;art. 10, comma 9-octies, del decreto legge n. 16/2012), lungi dal costituire un mezzo per dissuadere le società  ricorrenti dal partecipare alla gara, fossero pienamente legittime perchè fissano, con sufficiente determinatezza, precisione, cause di decadenza del concessionario connesse a condotte obiettivamente suscettibili di determinare il venir meno del rapporto fiduciario con l&#8217;ADM.<br /> Nè, al fine di escludere la legittimità  degli obiettivi ragionevolmente perseguiti dall&#8217;Amministrazione con le indicate previsioni di decadenza, avrebbero potuto assumere rilievo le vicende contenziose invocate dalle società  ricorrenti che non potrebbero comunque perpetuare lo <em>ius singulare</em>Â riservato in passato alle ricorrenti stesse, da ritenersi definitivamente venuto meno per effetto della gara indetta ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 9-<em>octies</em>, del decreto legge n. 16 del 2012.<br /> 3.9. Infine, il Tribunale ha respinto, ritenendolo infondato, anche il quinto mezzo di censura, rilevando che la devoluzione a titolo gratuito della rete al concessionario uscente, in assenza di un divieto <em>ex lege</em>, non fosse previsione irragionevole nè sproporzionata e che non fossero invocabili i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28 gennaio 2016 (c.d. sentenza Laezza), in quanto afferente a fattispecie ben diversa da quella in esame: nel caso di specie, infatti, la clausola sulla cessione gratuita era volta non solo a garantire la continuità  del servizio relativo al gioco del lotto automatizzato, ma anche ad assicurare la <em>par condicio</em>Â di tutti i partecipanti alla gara e ad evitare indebiti vantaggi competitivi a favore del concessionario uscente e in danno di quello subentrante e, in definitiva, la produzione di quegli stessi effetti discriminatori che la citata decisione della Corte di Giustizia mirava a scongiurare.<br /> 4. Avverso la sentenza hanno proposto appello le società  Stanley ricorrenti in primo grado, deducendone l&#8217;erroneità  e l&#8217;ingiustizia e chiedendone la riforma per i seguenti motivi di diritto:Â <em>&#8220;I) Violazione dell&#8217;art. 24 della Costituzione e dei principi del contraddittorio e di parità  delle parti (anche in relazione a previsioni del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40 del 25 maggio 2015). Violazione del principio di parità  delle parti e dei principi del doppio grado di giurisdizione e dell&#8217;equo processo; II) Violazione di norme e principi dell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Violazione dei principi di congruenza, non discriminazione e proporzionalità , trasparenza ed imparzialità  della P.A., nonchè dei principi di parità  di trattamento (art. 3 Cost.), di libertà  di iniziativa economa (art. 41 Cost.) e di libertà  di concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. Carenza di motivazione. Violazione degli artt. 24 e 113 Cost. Violazione dei principi comunitari dell&#8217;effetto utile, di effettività  dei rimedi giurisdizionali e del primato; III) Carenza di motivazione ed erronea valutazione dei mezzi di prova. Violazione dell&#8217;art. 63.4. CPA e carenza di istruttoria. Violazione dei principi di libertà  di stabilimento e di prestazione dei servizi, di norme della direttiva 214/23/UE e dei principi di congruenza, non discriminazione, trasparenza ed imparzialità  della P.A. sotto un diverso profilo; IV) Carenza di motivazione e violazione di norme e principi del diritto dell&#8217;Unione in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi sotto altri riguardi. Violazione dei principi di congruenza, non discriminazione e proporzionalità , trasparenza ed imparzialità  della P.A.; V) Violazione delle libertà  garantite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE sotto un&#8217;ancora ulteriore profilo. Violazione di legge nonchè dei principi di congruenza e proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa. Insufficienza della motivazione&#8221;.</em><br /> 4.1. Con i mezzi di censura rubricati le appellanti hanno, in via principale, chiesto che la sentenza impugnata sia dichiarata nulla, se del caso con rinvio della causa al giudice di primo grado ex art. 105 Cod. proc. amm. e, in subordine, riformata con conseguente annullamento degli atti della legge di gara, sostanzialmente riproponendo tutti i motivi del ricorso di prime cure e contestando puntualmente i rispettivi capi della sentenza che li hanno respinti.<br /> 4.2. In subordine, le appellanti hanno chiesto il rinvio degli atti da parte di questo Consiglio, quale giudice nazionale di ultima istanza, alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ai sensi dell&#8217;art. 267, comma terzo, TFUE in relazione alle questioni di interpretazione pregiudiziale sottese al presente appello, ricorrendone i presupposti (rilevanza della questione, assenza di precedente interpretazione su identica questione da parte della Corte e dell&#8217;evidenza della corretta applicazione del diritto dell&#8217;Unione tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi).<br /> 4.3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Lottoitalia s.r.l.<br /> Le appellate hanno anzitutto riproposto <em>in limine</em>, con memoria ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., le eccezioni di rito inerenti l&#8217;inammissibilità , improponibilità  e irricevibilità  del ricorso di prime cure per carenza di interesse e legittimazione al ricorso delle società  Stanley e tardività  dell&#8217;impugnativa proposta (rispetto alla pubblicazione del parere del Consiglio di Stato del 7 agosto 2015); nel merito, hanno comunque argomentato l&#8217;infondatezza del gravame e la correttezza della sentenza impugnata, illustrando diffusamente con le memorie in atti le proprie tesi difensive.<br /> 4.4. Con memoria depositata in vista dell&#8217;udienza camerale del 27 ottobre 2016, le appellanti hanno rinunziato alla domanda di sospensiva e chiesto che la trattazione dell&#8217;istanza cautelare incidentalmente formulata fosse abbinata alla discussione del merito.<br /> 4.4.1. Con la medesima memoria, le appellanti Stanley hanno, inoltre, dedotto l&#8217;inammissibilità  delle eccezioni di rito sollevate dalla difesa erariale e dalla Lottomatica perchè solo riproposte ex art. 101, comma 2, Cod, proc. amm. e non ritualmente introdotte con appello incidentale, benchè il Tribunale non le avesse ritenute nei fatti assorbite ma si fosse, nel merito, pronunziato su di esse, rilevandone l&#8217;effettiva infondatezza.<br /> 4.5. All&#8217;esito dell&#8217;udienza dell&#8217;11 maggio 2017, la Sezione, con ordinanza n. 2808 del 12 giugno 2017, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea sulle questioni comunitarie sottese all&#8217;appello: ha, pertanto, sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte e disposto la trasmissione a quest&#8217;ultima degli atti.<br /> 4.6. Con sentenza del 19 dicembre 2018 (causa pregiudiziale C-371/17 Stanley International Betting e Stanleybet Malta) la Corte di Giustizia si è pronunziata sull&#8217;affare che le è stato rimesso in ordine alle questioni interpretative degli articoli 49 e 56 TFUE e alla compatibilità  con i principi e le libertà  ivi affermati di una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale.<br /> La Corte di Giustizia ha altresì chiarito l&#8217;inapplicabilità  sotto il profilo temporale alla fattispecie <em>de qua</em>Â della direttiva concessioni; non ha, invece, affrontato, perchè non oggetto di rinvio pregiudiziale da parte della Sezione (per le ragioni di cui si dirà  nel prosieguo) il tema della devoluzione a titolo gratuito della rete alla scadenza della concessione.<br /> 4.7. Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica, fissata su richiesta delle appellanti, le parti costituite hanno depositato memorie e repliche, richiamandosi anche a quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi prima del disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.<br /> 4.8. In tali memorie, le difese delle appellate hanno poi eccepito di non accettare alcun contraddittorio rispetto alla c.d. seconda &#8220;memoria Merini&#8221; e al &#8220;parere Nera&#8221;, trattandosi di documenti prodotti solo nel giudizio di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, ma non ritualmente depositati nelle forme, nei termini e nei modi prescritti dal codice del processo amministrativo nel giudizio principale di appello.<br /> 4.9. All&#8217;udienza pubblica del 30 aprile 2019, udita la rituale discussione dei difensori delle parti costituite, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 5. L&#8217;appello delle società  Stanley, operanti in Italia nel settore delle scommesse sportive, sottopone alla Sezione complesse questioni concernenti la legittimità  e la compatibilità  con il diritto comunitario della procedura di gara organizzata dall&#8217;ADM ai fini dell&#8217;affidamento della concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, nonchè della disciplina con cui il legislatore ha stabilito l&#8217;indizione della gara e ne ha delineato le condizioni essenziali.<br /> Va anzitutto evidenziato come la raccolta delle giocate (che non è oggetto della gara in esame) è affidata per legge alle ricevitorie che operano sulla base di un autonomo rapporto concessorio con lo Stato, esercitando la corrispondente attività  a titolo proprio (unitamente a quella di rivenditore di generi di monopolio).<br /> La gara in esame attiene, invece, alla concessione di tutte le attività  di gestione automatizzata della rete di raccolta finalizzate al collegamento a sistemi centralizzati della raccolta stessa (e quindi delle ricevitorie che la effettuano), per consentire il puntuale riscontro e controllo delle giocate effettuate, delle vincite, dei pagamenti; oltre al collegamento informatizzato di tutte le ricevitorie, il concessionario effettua, inoltre, le operazioni di estrazione dei numeri vincenti, il controllo delle giocate e la determinazione delle giocate vincenti, il pagamento delle vincite, l&#8217;effettuazione della ritenuta alla fonte sui relativi proventi, il versamento all&#8217;Erario dell&#8217;utile e delle ritenute alla fonte.<br /> 5.1. Ai fini di una migliore comprensione delle molteplici questioni sottese all&#8217;appello, è dunque preliminarmente opportuna una ricostruzione, sia pur sintetica, della disciplina normativa di interesse.<br /> 5.2. Il lotto, gioco di sorte avente origini antiche consistente nell&#8217;estrazione dei numeri dall&#8217;1 al 90 sulle c.d. ruote che determinano le vincite e l&#8217;attribuzione di premio secondo quote prestabilite, è stato da sempre riservato allo Stato che ne ha gestito la raccolta delle giocate mediante una rete di ricevitorie, secondo le regole e i criteri fissati nel R.D.L. 10 ottobre 1938, n. 1933.<br /> 5.3. Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge 2 agosto 1982, n. 528 del 1982 (recante <em>&#8220;Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto</em>&#8220;), <em>&#8220;l&#8217;esercizio del gioco del Lotto è riservata allo Stato. Il servizio del lotto è affidato all&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell&#8217;ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione&#8221;.</em><br /> L&#8217;art. 2, secondo comma, della stessa legge stabilisce che <em>&#8220;il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, dell&#8217;emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema nonchè del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite&#8221;.</em><br /> 5.4. Al fine di modernizzare il sistema di raccolta, il d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, ha poi previsto che la raccolta venisse automatizzata, anche mediante affidamento in concessione che, in esecuzione del disposto normativo, veniva effettivamente attribuita ad una società , con decreto del Ministero delle Finanze del 1993.<br /> 5.5. Successivamente, come si è detto, l&#8217;art. 1, comma 653, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità  2015) ha stabilito i criteri e i requisiti per procedere all&#8217;affidamento del servizio del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa con procedure di rilevanza europea.<br /> Pertanto, l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (subentrata <em>ex lege</em> all&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), investita direttamente dal legislatore (che ne stabiliva al contempo le regole essenziali) del compito di indire e aggiudicare la gara per l&#8217;affidamento della concessione <em>de qua&#8221;ad una qualificata impresa, con pregresse esperienze nella gestione e raccolta del gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità  morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria</em>&#8220;, procedeva alla pubblicazione del bando (in G.U.C.E. il 17 dicembre 2015 e in G.U.R.I. il 21 dicembre 2015) e degli altri documenti di gara (sul suo sito istituzionale il successivo 22 dicembre) che prescrivevano i requisiti di partecipazione come sinteticamente ricostruiti in narrativa (e dei quali le odierne appellanti sostenevano e continuano a sostenere il carattere preclusivo ai fini dell&#8217;ammissione alla selezione competitiva).<br /> 5.6. Le società  Stanley, ritenendo che fosse stato loro impedito di partecipare alla gara, ricorrevano quindi in giustizia per l&#8217;annullamento della procedura, sostanzialmente lamentando che l&#8217;art. 1, comma 653, nonchè alcuni requisiti di partecipazione e talune clausole previste nel bando, nel capitolato e nello schema di convenzione non fossero compatibili con il diritto eurounitario, con particolare riguardo ai principi di proporzionalità , congruenza, trasparenza, non discriminazione, libertà  di stabilimento, libertà  di concorrenza e con i principi costituzionali (di parità  di trattamento, libertà  di iniziativa economica e di concorrenza), nonchè con la direttiva 2014/23/UE.<br /> 5.7. Il Tribunale adito ha, tuttavia, ritenuto infondate tutte le censure formulate dalle ricorrenti ritenendo non irragionevole la scelta del c.d. modello<em>Â monoprovidingÂ </em>esclusivo nè in concreto ostativi alla partecipazione di operatori diversi dal concessionario uscente Lottomatica i requisiti previsti dalla <em>lex specialis.</em><br /> 5.8. Con l&#8217;appello in epigrafe le società  Stanley hanno chiesto in via principale dichiararsi la nullità  della sentenza del Tribunale amministrativo con rinvio al primo giudice ai sensi dell&#8217;art. 105 Cod. proc. amm. per violazione del diritto di difesa e lesione del contraddittorio e, in subordine, hanno contestato nel merito, chiedendone la riforma, le statuizioni di rigetto dei motivi di ricorso.<br /> 5.8.1. In dettaglio, con il primo motivo di appello Stanley ha lamentato la mancata conoscenza della memoria dell&#8217;Avvocatura di Stato depositata in data 5 febbraio 2016 nel giudizio di primo grado perchè non risultante nella schermata del fascicolo telematico nella quale era data evidenza solo al deposito dei documenti allegati alla memoria: ciù² avrebbe determinato la violazione dell&#8217;art. 24 Cost., del principio di parità  delle parti, del doppio grado di giurisdizione e del diritto ad un equo processo, per l&#8217;impossibilità  di replicare alle argomentazioni ivi dedotte nel primo giudizio ed anche nel giudizio di appello alla luce delle previsioni del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40 del 25 maggio 2015 sull&#8217;estensione dei ricorsi e degli atti difensivi e sui relativi limiti ivi stabiliti.<br /> 5.8.2. Con il secondo mezzo le appellanti censurano l&#8217;errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che gli atti gravati non siano in contrasto con il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi sanciti dagli artt. 49 e 56 del TFUE, nè con gli artt. 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) Cost. che sanciscono i principi di uguaglianza, libertà  di iniziativa economica e di concorrenza.<br /> Le appellanti tornano, infatti, a sostenere la tesi secondo la quale il gioco del lotto non sarebbe differente da una semplice scommessa a quota fissa, stante la possibilità  di pronosticare anche in quel caso il risultato di un evento (l&#8217;esito di un&#8217;estrazione numerica) al quale sono associate delle quote predefinite di vincita.<br /> Alla luce di tale natura l&#8217;anomalo modello concessorio prescelto non troverebbe affatto giustificazione in funzione delle sue asserite peculiarità : sarebbe, quindi, del tutto fuorviante (oltre che contraddetta dalla stessa difesa erariale laddove riconosce che esso garantisce all&#8217;Erario entrate nell&#8217;ordine di 1,2 miliardi di euro annui) l&#8217;affermazione delle Amministrazioni, recepita anche in sentenza, secondo la quale solo nel gioco del lotto lo Stato si assumerebbe il rischio di impresa.<br /> Per converso, il lotto produrrebbe per definizione un saldo netto positivo a favore dello Stato, trattandosi di un gioco &#8220;non matematicamente equo&#8221; in quanto paga al vincitore somme di gran lunga inferiori rispetto a quella, equa, legata alla probabilità  teorica dell&#8217;estrazione dei numeri vincenti.<br /> Le motivazioni della sentenza impugnata, secondo le appellanti, non convincono neppure con riferimento alla struttura della rete del lotto, che troverebbe la sua origine in una normativa risalente, e non giù  in giustificazioni di carattere economico, gestionale o organizzativo: non si ravvisano difatti preclusioni alla costituzione di un eventuale centro di coordinamento tra i vari concessionari presso ADM (come giù  avviene per le scommesse <em>on line</em>, che affluiscono al totalizzatore nazionale attraverso una rete cui sono collegati i diversi operatori), nè a che la rete sia, in concreto, strutturata in modo da identificare la fonte di eventuali disservizi (e così manlevare lo Stato da eventuali responsabilità  per fatti dei concessionari).<br /> Il modello <em>multiproviding</em> rappresenterebbe, dunque, la soluzione economicamente più¹ vantaggiosa (nella misura in cui consentirebbe di ripartire il rischio <em>default</em>Â tra più¹ concessionari), senza dare luogo alla &#8220;competizione all&#8217;interno del mercato&#8221; paventata dal primo giudice (posto che la competizione tra più¹ concessionari non si dispiegherebbe nei riguardi dei giocatori): il gioco del lotto è unico e interamente prefigurato sicchè non sarebbe possibile per i concessionari variarne la struttura e i contenuti <em>&#8220;al fine di rendere l&#8217;offerta più¹ attraente di quella dei loro concorrenti&#8221;</em>, sì da tradursi in un incremento dell&#8217;esposizione alle ludopatie a danno dei consumatori.<br /> In realtà  gli obiettivi che (secondo la sentenza appellata) avrebbero in ipotesi giustificato la scelta del sistema<em> monoproviding</em> sarebbero ugualmente realizzabili attraverso un modello <em>multiproviding</em> non esclusivo.<br /> Del resto, anche la Corte di Giustizia ha chiarito che <em>&#8220;&#8230; gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che concede un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l&#8217;organizzazione e il funzionamento dei giochi d&#8217;azzardo ad un organismo unico, qualora, da un lato, tale normativa non risponda realmente all&#8217;intento di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività  in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall&#8217;altro, non sia garantito uno stretto controllo da parte delle autorità  pubbliche sull&#8217;espansione del settore dei giochi d&#8217;azzardo, soltanto nella misura necessaria alla lott</em>a<em>Â alla criminalità  connessa a tali giochi, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare&#8230;&#8221;</em>Â (Corte di Giustizia 24.01.2013, Cause Riunite C-186/11 e C-209/11, Stanleybet International Ltd. e altri/OPAP, punto 21; cfr. anche CGUE 15.09.2011, Causa C-347/09, Dickinger e timer, punto 41; CGUE 03.06.2010, Causa C-258/08, Ladbrokes &amp; Gaming e a.; ed inoltre CGUE 16.02.2012, Cause Riunite C-72/10 e C-77/10, Costa e Cifone, punto 61).<br /> Al contrario, gli atti di gara come congegnati sottrarrebbero l&#8217;affidamento della concessione al libero mercato e alla concorrenza, contravvenendo anche alle raccomandazioni dell&#8217;AGCM circa la necessità  di assicurare la contendibilità  in occasione del rilascio dei nuovi titoli ed evitare nuove attribuzioni di esclusive; a maggior ragione detti atti avrebbero poi violato il principio di uguaglianza tra offerenti che dovevano essere messi in condizioni di partecipare alla gara pubblica su un piano di parità  e senza discriminazione ove si fosse, soprattutto, tenuto conto che l&#8217;ammissione alla procedura era in concreto possibile, per la maggior parte degli operatori, non singolarmente, ma solo facendo ricorso al raggruppamento temporaneo di imprese e alle altre forme associative previste dal bando.<br /> Vero è che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, la compatibilità  con il diritto dell&#8217;Unione della più¹ intensa di tutte le misure restrittive, quale è un monopolio, potrebbe <em>&#8220;&#8230; essere ammessa sulla base delle misure derogatorie, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità  pubblica, espressamente previsti dagli articoli 45 CE e 46 CE, applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi in forza dell&#8217;articolo 55 CE, ovvero possa essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da ragioni imperative di interesse generale &#8230;&#8221;</em> (Corte di Giustizia, Stanleybet International Ltd. ed a., cit., punto 22. In punto anche Corte di Giustizia, Dickinger e Omer, cit. punto 42].<br /> E perà², nella fattispecie in esame non ricorrerebbero affatto, ad avviso delle appellanti, le ravvisate esigenze imperative di interesse generale (quali la tutela dei consumatori e dell&#8217;ordine sociale), vista l&#8217;inidoneità  della scelta del modello monoconcessionario, adottato peraltro solo in un ambito (quello dei servizi di estrazione, collegamento e automazione del Lotto) che presenta minori criticità , a ridurre le occasioni di gioco (come comproverebbe l&#8217;espansione esponenziale del settore e della relativa pubblicità ).<br /> Dirimenti in relazione a tale profilo sarebbero, ancora una volta, le statuizioni della Corte di Giustizia, secondo cui <em>&#8220;&#8230; uno Stato membro non può legittimamente invocare ragioni di ordine pubblico attinenti alla necessità  di ridurre le occasioni di gioco, qualora le autorità  pubbliche di tale Stato incitino e incoraggino i consumatori a partecipare a giochi d&#8217;azzardo al fine di consentire all&#8217;Erario di ritrarne degli utili &#8230;&#8221;</em>Â [CGUE, Dickinger e Omer, cit., punto 62]. In particolare, la circostanza che <em>&#8220;&#8230; nel caso di questi altri giochi d&#8217;azzardo, diversi da quelli sottoposti al monopolio pubblico in questione nella causa principale, le autorità  competenti conducano &#8230; politiche intese ad incoraggiare la partecipazione agli stessi piuttosto che a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività  in tale settore in modo coerente e sistematico, produce la conseguenza che l&#8217;obiettivo di prevenzione dell&#8217;incitamento a spese eccessive legate al gioco e di lotta contro la dipendenza da quest&#8217;ultimo, il quale era alla base dell&#8217;istituzione del citato monopolio, non può più¹ essere efficacemente perseguito mediante quest&#8217;ultimo, sì che esso cessa di essere giustificabile in riferimento all&#8217;art. 49 CE &#8230;&#8221;</em>Â (CGUE 08.09.2010, Causa C-46/08, Carmen Media Group, punto 68). E nella sentenza Costa Cifone cit. (punto 62)., la Corte ha riconosciuto che <em>&#8220;&#8230; il settore dei giochi d&#8217;azzardo in Italia è stato per lungo tempo caratterizzato da una politica di espansione finalizzata ad aumentare gli introiti fiscali e dunque, in tale contesto, non è possibile invocare alcuna giustificazione fondata sugli obiettivi della limitazione della propensione al gioco dei consumatori o della limitazione dell&#8217;offerta di giochi &#8230;&#8221;.</em><br /> In conclusione, la scelta del modello monoconcessionario non è nè giustificata nè proporzionata ed idonea a perseguire in modo coerente e sistematico i motivi imperativi di interesse generale nel settore dei giochi: motivi che non possono certo, per pacifica giurisprudenza, essere integrati neppure da esigenze di ordine economico.<br /> Pertanto, la disciplina normativa che ha previsto un siffatto modello dovrà , dunque, secondo le appellanti, essere disapplicata per incompatibilità  con il diritto comunitario o, in subordine, essere sottoposta al vaglio di legittimità  costituzionale in relazione agli artt. 3, 41, 117, comma 2, lett. e) Cost.<br /> Le appellanti tornano perciù², con il mezzo in esame, a sostenere qui la tesi secondo la quale gli atti gravati non superano il test di coerenza e sistematicità  che, per costante giurisprudenza, costituisce parametro di apprezzamento delle misure restrittive delle libertà  fondamentali adottate degli Stati Membri in materia di servizi di gioco.<br /> 5.8.3. Con il terzo motivo di impugnazione, Stanley assume che la motivazione della sentenza appellata sulla non irragionevolezza e proporzionalità  della base d&#8217;asta sarebbe solo apparente tenuto conto che una misura può ritenersi tale solo quando sia non eccedente rispetto allo scopo, ovvero quando risulti corrispondente a quanto strettamente necessario per raggiungerlo.<br /> Ove il Tribunale avesse fatto buon governo di tali principi si sarebbe dunque avveduto che la base d&#8217;asta non andava raffrontata all&#8217;aggio riconosciuto al concessionario che corrisponde al ricavo lordo, ma al margine di guadagno del concessionario al netto degli ammortamenti che, parametrata alla durata della concessione, dava luogo ad un valore finanche inferiore alla base d&#8217;asta.<br /> Nè il primo giudice avrebbe fornito argomentazioni convincenti con riguardo alla valenza escludente e discriminatoria della <em>lex specialis</em>, da valutarsi con riguardo al complesso dei requisiti e delle condizioni in essa prescritti.<br /> Le statuizioni della sentenza appellata, per un verso, non avrebbero adeguatamente motivato sui profili di criticità  adeguatamente rappresentati nella &#8220;memoria Merini&#8221;, del tutto travisando le affermazioni ivi riportate (ed omettendo finanche di disporre il richiesto e necessario approfondimento istruttorio), per altro verso sarebbero contraddittorie li dove riconoscono che quei requisiti e quelle condizioni avrebbero sì precluso a gran parte dei quindici operatori indicati da ADM di prendere alla gara, ma al contempo non avrebbero comportato un&#8217;indebita restrizione della concorrenza: non si comprenderebbe, invero, come un tale risultato possa prodursi ove si ponga mente alla circostanza, puntualmente argomentata e comprovata dalle ricorrenti, che solo operatori di dimensioni eccezionalmente elevate avrebbero potuto partecipare alla competizione e avere concrete <em>chances</em>Â di aggiudicazione.<br /> Per contro, gli operatori di piccole e medie dimensioni avrebbero potuto essere ammessi solo facendo ricorso alle capacità  e alla qualificazione (che da solo non sarebbe stato in grado di possedere) di altri soggetti attraverso RTI, società  consortili o consorzi.<br /> Non è dato comprendere allora come si possa escludere, come ritenuto dal primo giudice, la lesione della concorrenza: ed infatti, l&#8217;esercizio delle libertà  garantite dal TFUE ed i principi richiamati in rubrica non possono che fare capo al singolo soggetto, quantomeno in forma potenziale, lasciando a lui solo la scelta della veste, singola oppure associata, con cui partecipare alla procedura concorsuale.<br /> In conclusione, la restrittività  delle previsioni in discorso discende proprio dal fatto che la partecipazione alla selezione è stata drasticamente onerata o resa di fatto impossibile dalla necessità  (per gli operatori che non siano di enormi dimensioni) di ricorrere a forme associative.<br /> A voler seguire poi <em>in toto</em>Â il ragionamento del primo giudice secondo cui neppure Lottomatica avrebbe potuto partecipare da sola (argomento utilizzato per smentire l&#8217;assunto di un bando costruito su misura per l&#8217;operatore <em>incumbent</em>, ma del tutto privo di fondamento ove si consideri che detta modalità  partecipativa era, in realtà , non la conseguenza di una necessità , ma esclusivamente il frutto di una libera e autonoma scelta imprenditoriale di Lottomatica) si dovrebbe finanche pervenire alla conclusione che la <em>lex specialis</em>Â sarebbe totalmente escludente.<br /> In tesi, sarebbe poi fallace l&#8217;ulteriore argomento valorizzato dal Tribunale in base al quale sarebbe stato possibile che una filiale italiana beneficiasse di finanziamenti dei propri azionisti: da tale (solo ipotetica) possibilità  non discende, infatti, in alcun modo (come invece ha ritenuto il Collegio di prime cure) che essi fossero in effetti realizzabili (e difatti non lo erano affatto per la carenza, in capo agli operatori potenzialmente interessati, dei necessari requisiti di solidità  patrimoniale per partecipare alla gara).<br /> 5.8.4. Con il quarto motivo di appello le società  Stanley chiedono a questo Consiglio di apprezzare (ed emendare) l&#8217;errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel negare il carattere illegittimo delle clausole di cui al punto 9.1, lett. b), del capitolato d&#8217;oneri e all&#8217; art. 30 dello schema di convenzione, prevedenti ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione.<br /> In particolare, sarebbe erronea e ingiusta la sentenza impugnata nel non riconoscere nè l&#8217;indeterminatezza delle disposizioni inerenti le previste ipotesi decadenziali, rimesse alla valutazione discrezionale dell&#8217;ADM, nè l&#8217;incertezza che tali previsioni determinano sullo svolgimento del rapporto concessorio e sulla stessa permanenza della concessione in capo al concessionario, tanto da essere idonee a dissuadere un imprenditore di normale avvedutezza dal partecipare alla gara; e sarebbero parimenti erronee quelle statuizioni della sentenza che hanno escluso l&#8217;ingiustificata interferenza di dette previsioni con diverse vicende contenziose di Stanley, tutt&#8217;ora <em>sub judice</em>, e con le sue differenti attività  svolte mediante i propri CTD nel comparto dei servizi di gioco e scommessa.<br /> Non varrebbe ad avvalorare la correttezza di una siffatta esclusione il vaglio che, in relazioni ad analoghe previsioni, avrebbe fatto questo Consiglio in sede consultiva nel parere n. 3337 del 2012, richiamato dal Tribunale: ciù² in quanto tali valutazioni non potevano allora (e non possono ora) vincolare il convincimento del giudicante. Questi avrebbe per contro dovuto apprezzare come le previsioni qui impugnate si presentino ancora più¹ incerte e vaghe di quelle contenute negli atti della c.d. &#8220;gara Monti&#8221; (laddove, ad esempio, neppure richiedono, come previsto invece dall&#8217;art. 23 dello schema di convenzione di quella gara, che la violazione della normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino da parte del concessionario sia <em>&#8220;accertata dagli organi competenti&#8221;</em>).<br /> Pertanto, le menzionate clausole che contemplano tali ipotesi di decadenza non soddisfano le coordinate ermeneutiche indicate dalla Corte di Giustizia per valutarne la legittimità  (cfr. in particolare la sentenza Costa e Cifone, richiamata anche dal Tribunale amministrativo, ove, evidenziata la particolare gravità  della misura decadenziale, si chiarisce che <em>&#8220;per consentire ad ogni potenziale offerente di valutare con certezza il rischio che gli vengano applicate simili sanzioni, per garantire l&#8217;assenza di rischi di favoritismo o arbitrarietà  da parte dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice e, infine, per garantire il rispetto del principio di certezza del diritto, è necessario che le circostanze nelle quali le suddette sanzioni verranno applicate siano enunciate in modo chiaro, preciso e univoco &#8230;&#8221;</em>).<br /> In tesi, con le previsioni censurate ADM avrebbe inteso riproporre fattispecie di decadenza e revoca analoghe a quelle giù  censurate dalla menzionata pronunzia della Corte, illegittime perchè escludenti (<em>id est</em>: impeditive di una proficua partecipazione alla gara) nei confronti della Stanley: ed infatti, ancorchè la Corte di Giustizia si sia più¹ volte positivamente pronunciata (con le sentenze c.d. Gambelli, Placanica, Costa e Cifone e Laezza) sulle prestazioni di servizi rese dalla società  appellante tramite la rete di CTD, le clausole in oggetto (e in particolare quella di cui all&#8217;art. 30.2, lett. k), dello schema di convenzione, che riguarda il caso in cui un operatore commercializzi giochi assimilabili al gioco del lotto automatizzato e agli altri giochi numerici a quota fissa senza la relativa concessione o autorizzazione) comporterebbero, per la partecipazione alla gara in questione, la necessaria rinunzia da parte di Staley al proprio <em>modus operandi</em>Â (benchè riconosciuto legittimo dalla giurisprudenza europea) al fine di evitare di incorrere nella sanzione decadenziale. Tali clausole avrebbero così finito per sovvertire o eludere il giudicato della Corte di Giustizia sulla legittimità  della gestione delle attività  connesse ai giochi in regime di libera prestazione svolte dalle società  Stanley per il tramite dei CTD.<br /> Le ipotesi di decadenza e revoca dalla concessione impugnate erano, dunque, immediatamente lesive nei confronti delle appellanti in ragione della certezza della sanzione dopo l&#8217;aggiudicazione, interferendo con le vicende contenziose della Stanley e tendendo a rimettere in discussione un diritto acquisito dopo ben quattro decisioni della Corte di Giustizia.<br /> 5.8.5. Infine, con il quinto mezzo di doglianza Stanley censura l&#8217;errore in cui sarebbe incorso il primo giudice in ordine all&#8217;illegittimità  della clausola recata dall&#8217;art. 22.1 dello schema di convenzione, che prevede la devoluzione a titolo gratuito della rete del concessionario al termine della concessione. Sul punto, nonostante la Corte di Giustizia si fosse giù  pronunciata con la ricordata sentenza c.d. Laezza, il Tribunale ha disatteso le censure di Stanley che ne evidenziavano la contrarietà  al diritto dell&#8217;Unione con riferimento agli artt. 49 e 56 TFUE, nell&#8217;erroneo convincimento che il caso ivi deciso fosse diverso da quello oggi in discussione.<br /> In realtà , il primo giudice non spiega affatto in cosa consisterebbe la diversità  su cui fonda la sua decisione, limitandosi ad affermare che <em>&#8220;&#8230; invece la fattispecie in esame si caratterizza perchè la clausola di cui all&#8217;art. 22 dello schema di convenzione precisa i termini, le modalità  e l&#8217;oggetto della cessione non onerosa al termine della concessione &#8230;&#8221;.</em><br /> Di contro, la clausola oggetto del giudizio Laezza coincideva perfettamente con quella impugnata con il ricorso introduttivo ed anzi, nel caso di specie, la previsione della cessione a titolo gratuito si presenterebbe ancor più¹ onerosa (specie, per gli operatori che non detengono concessioni a titolo esclusivo), poichè il valore economico della rete del monoconcessionario del gioco del Lotto è di gran lunga più¹ elevato di quello della rete di uno dei tanti concessionari (duemila solo a seguito dell&#8217;ultimo bando di gara del 2012) delle scommesse sportive.<br /> Per tali ragioni, ad avviso delle appellanti le motivazioni fornite dal Tribunale si presentano, ad un tempo, oscure e non condivisibili.<br /> 5.9. Le appellanti hanno altresì reiterato la richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE in relazione alle questioni interpretative e di compatibilità  con il diritto comunitario della disciplina normativa di cui all&#8217;art. 1, comma 653, della Legge di stabilita 2015 (che prevede un modello di concessionario <em>monoproviding</em>, asseritamente allo scopo di limitare l&#8217;offerta di questo gioco e di salvaguardare il rischio di impresa assunto dallo Stato, ma in realtà  in assenza di un&#8217;idonea causa di giustificazione), nonchè della legge di gara (quanto alla previsione di una base d&#8217;asta straordinariamente elevata e non oggettivamente giustificata rispetto ai requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico-organizzativi prescritti, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolato d&#8217;oneri, ed alle ipotesi di esclusione e decadenza contemplate).<br /> 6. Con ordinanza n. 2808 del 12 giugno 2017 la Sezione ha, dunque, sospeso il giudizio e rinviato in alla Corte di Giustizia, ai sensi dell&#8217;art. 267 del TFUE le seguenti questioni pregiudiziali:<br /> A) <em>&#8220;se il diritto dell&#8217;Unione &#8211; e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonchè i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà  di concorrenza, proporzionalità  e coerenza &#8211; debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella posta dell&#8217;art. 1, comma 653, della legge di stabilità  2015 e dai relativi atti attuativi, che prevede un modello di concessionario monoproviding esclusivo in relazione al servizio del gioco del Lotto, e non giù  per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse&#8221;;</em><br /> B) <em>&#8220;se il diritto dell&#8217;Unione &#8211; e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/23/UE, nonchè i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà  di concorrenza, proporzionalità  e coerenza &#8211; debba essere interpretato nel senso che osta ad un bando di gara che prevede una base d&#8217;asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolati d&#8217;oneri della gara per l&#8217;assegnazione della concessione del gioco del Lotto&#8221;</em>;<br /> C) &#8220;<em>se il diritto dell&#8217;Unione &#8211; e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonchè e la direttiva 2014/23/UE, nonchè i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà  di concorrenza, proporzionalità  e coerenza &#8211; deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina che prevede l&#8217;imposizione di un&#8217;alternatività  di fatto fra divenire assegnatari di una nuova concessione e continuare ad esercitare la libertà  di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, alternatività  del tipo di quella che discende dall&#8217;art. 30 dello Schema di Convenzione, cosi che la decisione di partecipare alla gara per l&#8217;attribuzione della nuova concessione comporterebbe la rinunzia all&#8217;attività  transfrontaliera, nonostante la legittimità  di quest&#8217;ultima attività  sia stata riconosciuta più¹ volte dalla Corte di Giustizia&#8221;</em>.<br /> La Sezione ha, in particolare, ritenuto che <em>&#8220;le questioni comunitarie, formulate in modo articolato e ben argomentato dall&#8217;appellante, siano suscettibili di rinvio alla Corte di Giustizia UE</em>&#8221; in quanto non solo <em>&#8220;sono all&#8217;evidenza rilevanti per la decisione della causa&#8221;</em>, ma per esse <em>&#8220;non è applicabile la cosiddetta teoria dell&#8217;atto chiaro, in base alla quale il giudice nazionale non deve nemmeno operare il rinvio pregiudiziale, qualora il contenuto della norma comunitaria che intende applicare si ponga agli occhi dell&#8217;interprete con un evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio(cfr., per tutte, Corte Giust. CE, 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit)&#8221;</em>; ha ricordato poi come, al di fuori dell&#8217;ipotesi dell&#8217;atto chiaro su indicato, il mancato rinvio pregiudiziale costituisca nel nostro ordinamento nazionale un caso di responsabilità  del giudice (ex legge 27 febbraio 2015, n. 18 che ha modificato l&#8217;art. 2, comma 3, Legge 13 aprile 1988, n. 117 sul Risarcimento dei danni cagionati nell&#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità  civile dei magistrati e ha introdotto il comma 3-<em>bis</em>Â al predetto art. 2).<br /> 7. Con la sentenza del 19 dicembre 2018 (Causa pregiudiziale C-375/17 Stanley International Betting e Stanley Bet Malta) la Corte di Giustizia UE, respinta l&#8217;eccezione di irricevibilità  della domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Lottoitalia e dal governo italiano (le quali assumevano che la decisione di rinvio si sarebbe limitata a riprodurre i quesiti sollevati dalla Stanley, senza esporre le ragioni che hanno indotto il giudice nazionale a rivolgersi alla Corte e senza dimostrare la necessità  dei quesiti stessi) e ritenendo che, per converso, la domanda in questione definisse esaurientemente il contesto giuridico e fattuale del procedimento principale mediante precise indicazioni che consentivano di valutare positivamente la rilevanza delle questioni, ha fornito le risposte ai quesiti formulati dal giudice del rinvio, statuendo i seguenti principi a cui questi dovrà  attenersi nella decisione della causa principale:<br /> <em>&#8220;1) Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un modello a concessionario unico, a differenza degli altri giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse, ai quali si applica un modello a più¹ concessionari, a condizione che il giudice nazionale accerti che la normativa interna persegue effettivamente in modo coerente e sistematico i legittimi obiettivi fatti valere dallo Stato membro interessato.</em><br /> <em>2) Gli articoli 49 e 56 TFUE, nonchè i principi di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità , devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una discussione nel procedimento principale, i quali prevedano, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un importo a base d&#8217;asta elevato, a condizione che tale importo sia formulato in maniera chiara, precisa e univoca e sia oggettivamente giustificato, aspetti questi la cui verifica incombe al giudice nazionale.</em><br /> <em>3) Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, come quella in discussione nel procedimento principale, contenuta in uno schema di convenzione per il rapporto di concessione predisposto per una pubblica gara, e la quale preveda la decadenza dalla concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa:</em><br /> <em>&#8211; in presenza di qualsiasi ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, in ragione della sua natura, della gravità , delle modalità  di esecuzione e della connessione con l&#8217;oggetto dell&#8217;attività  affidata in concessione, valuti tale da far escludere l&#8217;affidabilità , la professionalità  e l&#8217;idoneità  morale del concessionario,</em><br /> <em>&#8211; oppure qualora il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società  controllate o collegate ovunque ubicate commercializzi altri giochi assimilabili al gioco del lotto automatizzato e agli altri giochi numerici a quota fissa senza averne il prescritto titolo,Â a condizione che tali clausole siano giustificate, risultino proporzionate all&#8217;obiettivo perseguito e siano conformi al principio di trasparenza, aspetti questi la cui verifica incombe al giudice nazionale sulla scorta delle indicazioni fornite nella presente sentenza&#8221;.</em><br /> 7.1. La Corte di Giustizia ha, altresì, preliminarmente chiarito l&#8217;inapplicabilità  <em>ratione temporis</em> della Direttiva 2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione: ha, infatti, evidenziato che il bando di gara controverso nel procedimento principale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione europea il 17 dicembre 2015, ossia prima della scadenza, in data 18 aprile 2016, del termine per la trasposizione della direttiva 2014/23, senza peraltro che risulti che tale trasposizione fosse giù  stata effettuata nell&#8217;ordinamento nazionale al momento della pubblicazione.<br /> 8. Può dunque procedersi all&#8217;esame dei motivi di censura formulati dall&#8217;appellanti, alla luce dei principi statuiti dalla Corte di Giustizia nella sentenza resa su questioni pregiudiziali sottoposte da questo Consiglio con la citata ordinanza collegiale.<br /> 8.1. A tale riguardo, è opportuno infatti evidenziare che il diritto comunitario conferisce alla Corte di Giustizia UE il ruolo di interpretazione del diritto dell&#8217;Unione, senza attribuzioni nella risoluzione del caso, ed al giudice nazionale il ruolo di decisione della controversia in virtà¹ delle emergenze processuali e del diritto interno, tramite eventualmente la disapplicazione della norma nazionale contraria al diritto eurounitario (v. punti 8 ed 11 delle Raccomandazioni all&#8217;attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale 2016/C 439/01; v. per tutte C. Giust. Cee 27 marzo 1963, Da Costa en Schaake NV e a. c. Amministrazione olandese delle imposte).<br /> Giova, altresì, evidenziare che le decisioni della Corte di Giustizia, in quanto volte a chiarire l&#8217;interpretazione delle norme comunitarie, hanno valenza di fonte del diritto (v. Corte Cost. 23 aprile 1985, n. 113) ed effetto e portata vincolante per il giudice remittente: esse vincolano altresì le giurisdizioni di grado superiore chiamate a pronunciarsi sulla medesima causa (con effetti <em>erga omnes</em> e al di fuori del giudizio principale), al punto che il rifiuto, da parte di una giurisdizione nazionale, di tener conto di una sentenza della Corte può implicare l&#8217;apertura di una procedura di infrazione e la presentazione da parte della Commissione del ricorso di inadempimento di cui all&#8217;art. 258 del TFUE.<br /> Va perà² anche precisato che, con la restituzione degli atti al Giudice <em>a quo</em> e il riavvio del giudizio riemergono profili di autonomia del giudice nazionale il quale potrebbe, ritornando sulla disamina degli atti, anche ritenere per ipotesi irrilevante la disposizione normativa per cui era stata sollevata la questione pregiudiziale o interrogare nuovamente la Corte per chiarimenti (art. 158 Regolamento procedura della Corte) o non esaustività  della decisione (ritenendo quindi necessario sottoporle un&#8217;ulteriore questione pregiudiziale).<br /> Resta fermo che il giudice nazionale non può, comunque, discostarsi dalla sentenza resa in via pregiudiziale poichè la Corte di Giustizia <em>&#8220;risolve, con la forza del giudicato, una o più¹ questioni di diritto comunitario e vincola il giudice nazionale per la definizione della lite principale&#8221;</em> (ordinanza 5 marzo 1986, causa 69/85, <em>Wunsche Handelsgesellschaft</em>, Racc. p. I- 11435, punto 49).<br /> 8.2. All&#8217;esito della pronunzia della Corte di Giustizia e del riavvio del giudizio, le parti costituite hanno depositato memorie e repliche con cui hanno insistito per la correttezza delle rispettive tesi e ribadito l&#8217;erroneità  degli assunti avversari alla luce dei principi ivi statuiti, soffermandosi analiticamente sulle risposte fornite dalla Corte ai singoli quesiti e riportandosi, per il resto, a quanto giù  evidenziato e dedotto nei propri scritti precedenti al rinvio pregiudiziale.<br /> 8.3. In particolare, con le memorie depositate in vista dell&#8217;udienza pubblica del 30 aprile 2019, le società  appellanti hanno prospettato che le risposte fornite dalla Corte di Giustizia nella propria decisione rispetto ai tre quesiti pregiudiziali sollevati da questo Consiglio,Â <em>&#8220;se correttamente contestualizzate e interpretate&#8221;</em>, convergano nella medesima direzione: vale a dire sull&#8217;esistenza di una vistosa disparità  di trattamento ai fini della gara controversa tra la posizione di Lottomatica e quella degli eventuali subentranti.<br /> 8.3.1. Le società  Stanley sono, dunque, tornate a contestare che la normativa interna, incentrata sull&#8217;adozione del modello monoconcessionario, non persegue effettivamente in modo coerente e sistematico i legittimi obiettivi fatti valere dallo Stato membro interessato.<br /> Il giudice del rinvio (alla quale la Corte ha rimesso la verifica di tale accertamento in ordine all&#8217;effettività , coerenza e sistematicità  del sistema interno) dovrebbe allora riconoscere che l&#8217;unica giustificazione addotta a sostegno del modello <em>monoproviding</em>Â da parte delle Amministrazioni appellate, ovvero l&#8217;assunzione del rischio di impresa nella gestione del gioco del Lotto da parte dello Stato, integra un motivo essenzialmente economico.<br /> Il rischio imprenditoriale paventato è, infatti, meramente astratto e nominale, tenuto conto della giù  evidenziata non equità  in senso matematico del gioco del lotto e della concomitante assenza di costi fissi per lo Stato, e quindi di ardua verificazione (come dimostrato nella seconda &#8220;memoria Merini&#8221;), tant&#8217;è che mai si è in concreto verificato per lo Stato Italiano dal 1997 ad oggi (in quanto la somma che in caso di vincita il giocatore si vede attribuire è largamente inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto attendersi sulla base di calcoli probabilistici).<br /> Le appellanti hanno poi ribadito che il modello <em>monoproviding</em> non potrebbe neppure giustificarsi sulla paventata contrazione del gettito fiscale (trattandosi di motivazione solo economica e risultando, peraltro, ben più¹ redditizio per le casse dello Stato l&#8217;adozione di un modello <em>multiproviding</em>), su esigenze connesse al perseguimento della semplificazione amministrativa o di ordine pratico perchè correlate ad evitare i prospettati inconvenienti per l&#8217;azione amministrativa: nessuno di questi motivi risulta infatti idoneo e adeguato a giustificare deroghe alle libertà  e ai principi fondamentali e, in particolare, restrizioni alle libertà  di stabilimento e prestazione dei servizi dei candidati, come avvenuto nel caso di specie.<br /> Non soccorrono poi neppure le esigenze di tutela dell&#8217;ordine pubblico e dei consumatori, tant&#8217;è vero che il modello a più¹ concessionari (in competizione tra loro) è da tempo utilizzato per l&#8217;attività  di <em>service providing</em> di altri giochi che <em>ictu oculi</em> presentano maggiori criticità  rispetto al gioco del Lotto.<br /> 8.3.2. Le appellanti sostengono, altresì, che nella gara in esame non siano soddisfatte le condizioni indicate dalla Corte in risposta al quesito pregiudiziale e da valutarsi ad opera del giudice del rinvio: vale a dire se l&#8217;elevato importo a base d&#8217;asta sia stato formulato in modo chiaro, preciso e univoco, e sia stato oggettivamente giustificato.<br /> Le società  appellanti ribadiscono, infatti, l&#8217;assunto secondo cui l&#8217;importo a base d&#8217;asta, unitamente agli altri requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico organizzativa, nonchè alle previsioni sui rilanci e alla rigorosa tempistica della relativa corresponsione, sulla costituzione di una garanzia definitiva di 40 milioni di euro e sull&#8217;obbligo di realizzazione da parte dell&#8217;aggiudicatario di un piano di investimenti per l&#8217;aggiornamento della rete (previsioni che presupponevano un fabbisogno finanziario immediato nell&#8217;ordine di 750-800 milioni di euro), celava di fatto un meccanismo che riservava la partecipazione al solo concessionario uscente, costituendo una fortissima barriera all&#8217;ingresso per gli aspiranti candidati: un&#8217;ulteriore limite alla partecipazione e all&#8217;aggiudicazione della gara per questi ultimi era, poi rappresentato, dalle stringenti condizioni di patrimonializzazione imposte che rappresentavano un limite esogeno alla capacità  strutturale di indebitamento, mentre anche l&#8217;ipotesi di autofinanziamento (per le ragioni evidenziate nella Prima e nella Seconda Memoria Merini) avrebbe confermato l&#8217;intrinseca vocazione escludente del bando per tutti gli operatore che non avessero enormi dimensioni.<br /> Le appellanti hanno poi lamentato l&#8217;inadeguatezza della ristretta tempistica intercorrente tra la pubblicazione del Bando e la presentazione dell&#8217;offerta economica tale da accentuare l&#8217;asimmetria informativa giù  esistente tra il concessionario uscente e gli altri operatori interessati (come dimostrerebbe il &#8220;parere Nera&#8221; &#8211; depositato nel giudizio pregiudiziale- dal quale risulta che, nel caso del Regno Unito, la <em>National Lottery Commission</em> aveva messo a disposizione dei potenziali aspiranti, un&#8217;ampia gamma di informazioni dettagliate per mezzo di una Virtual Data Room ed aveva affidato a dei consulenti esterni delle ricerche volte a consentire una migliore conoscenza del mercato e del funzionamento del gioco, al fine di ridurre il vantaggio competitivo del concessionario uscente).<br /> 8.3.3. Questo Consiglio, ad avviso delle appellanti, dovrebbe poi concludere che le censurate clausole di decadenza di cui all&#8217;art. 30, lett. h) e k), dello schema di convenzione non soddisfano le condizioni poste dalla Corte di Giustizia nella sua decisione, risultando le medesime clausole non giustificate, non proporzionate all&#8217;obiettivo perseguito e non conformi al principio di trasparenza.<br /> A tale riguardo, le società  Stanley nella memoria in vista dell&#8217;udienza pubblica hanno richiamato la recente sentenza della Corte Costituzionale 21 marzo 2019, n. 63 che ha riconosciuto l&#8217;applicazione del principio di retroattività  della legge più¹ favorevole con riferimento alle sanzioni amministrative: secondo la prospettazione delle appellanti, pertanto, anche la decadenza dalla concessione, avendo natura e finalità  punitive, dovrebbe rispettare le garanzie e i principi che la Costituzione e la CEDU riservano alle sanzioni penali e perciù² devono essere previste dalle legge e formulate in modo preciso e prevedibile sì da consentire ai soggetti interessati di prefigurare le conseguenze del loro comportamento.<br /> Al contrario, lo schema di convenzione della gara in esame avrebbe <em>&#8220;dilatato le ipotesi di decadenza ben oltre quanto previsto dalla legge&#8221;</em>: sicchè non si verificherebbe, nella specie, quanto richiesto dalla Corte di Giustizia che ammette sì la <em>&#8220;possibilità  di conferire all&#8217;amministrazione giudicatrice la facoltà  di pronunciare la decadenza in assenza di una sentenza definitiva&#8221;</em>, ma solo <em>&#8220;ove siano soddisfatte condizioni rigorosamente disciplinate dalla legge&#8221;</em>.<br /> A conforto dei propri assunti, le appellanti Stanley richiamano le valutazioni espresse nel parere di questo Consiglio sul superenalotto (parere Consiglio di Stato, II, 2018, n. 1520,reso con riguardo alla <em>&#8220;Procedura di selezione per l&#8217;affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonchè di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale&#8221;</em>): in tale sede il Consiglio di Stato ha infatti messo in rilievo come <em>&#8220;avuto riguardo alla natura esiziale e gravemente pregiudizievole per gli interessi e l&#8217;immagine del concessionario del provvedimento di decadenza, il riferimento al mero &#8220;rinvio a giudizio&#8221;, ossia ad un atto del processo penale che non contiene ancora alcun accertamento di reità , possa essere giustificato solo in presenza di una fonte di carattere primario che, in considerazione della peculiarità  e delicatezza del settore, preveda le specifiche deroghe al generale principio, fatto proprio dall&#8217;art. 80 del codice dei contratti pubblici, per il quale è sempre necessario un accertamento passato in giudicato&#8221;.</em><br /> ADM avrebbe poi puntualmente recepito (condividendole quanto meno <em>per facta concludentia</em>) le indicazioni fornite da questo Consiglio in sede consultiva, eliminando dalla versione definitiva dello Schema di Convenzione del Superenalotto l&#8217;ipotesi di decadenza dalla concessione in caso di rinvio a giudizio (e in tal modo ammettendone l&#8217;incongruenza e sproporzione).<br /> Tali indicazioni e il comportamento ad esso conforme tenuto da ADM dimostrerebbero dunque la censurabilità  delle controverse clausole di decadenza perchè anch&#8217;esse riconducibili ad una scelta discrezionale dell&#8217;Amministrazione e non fondate su norme di legge nè su criteri trasparenti, univoci, prevedibili e determinati.<br /> Le appellanti hanno, inoltre, ribadito che non assume rilievo ai fini del decidere il merito del contenzioso in essere tra il gruppo Stanley e lo Stato Italiano, bensì la circostanza che detto contenzioso non sia stato ancora definito e sia ancora <em>sub iudice</em>: una clausola che, nei fatti, attribuisce unilateralmente ad una parte di tale contenzioso (l&#8217;ADM) mani libere nell&#8217;applicazione della sanzione della decadenza dalla concessione assumerebbe, nei fatti, una valenza ancor più¹ gravemente escludente nei confronti delle società  Stanley.<br /> 8.3.4. Le appellanti hanno poi evidenziato che la sentenza della Corte non ha affrontato (perchè non oggetto del rinvio pregiudiziale da parte di questo Consiglio) il tema della cessione a titolo gratuito della rete.<br /> A tale riguardo, ha dunque ribadito l&#8217;applicabilità  nel caso di specie delle medesime considerazioni e dei principi statuiti nella sentenza c.d. Laezza (28 gennaio 2016, Causa C-375/14), vista la coincidenza delle clausole che formavano oggetto di quel giudizio con quella impugnata da Stanley nel giudizio <em>a quo</em>: nel caso di specie, anzi, la clausola in questione riveste ancor più¹ portata dissuasiva della partecipazione alla gara, stante il valore della rete del monoconcessionario del Lotto, assai più¹ elevato di quello della rete di uno dei numerosi concessionari di altri giochi.<br /> Nel caso in cui questo giudice di appello ritenga invece di discostarsene, le appellanti hanno chiesto proporsi un nuovo rinvio pregiudiziale sulla questione ai sensi dell&#8217;art. 267, comma 3, TFUE.<br /> 8.4. Per converso, la difesa erariale e Lottomatica sostengono che la Corte di Giustizia, nel valutare in modo specifico le peculiarità  della contestata concessione, pur rimettendo al giudice nazionale il compito di verificare in concreto &#8211; entro i limiti tracciati dalla pronuncia stessa &#8211; se vi siano le condizioni richieste ai fini della corretta osservanza dei principi eurocomunitari, abbia preso inequivocabilmente posizione su tutte le questioni pregiudiziali dichiarando l&#8217;infondatezza dei dubbi di conformità  alle regole europee sollevati con i quesiti stessi.<br /> Le appellanti avrebbero, invece, del tutto obliterato nelle proprie memorie i contenuti della sentenza della Corte, trascurandone del tutto passaggi significativi che consentono, senza dubbio, di comprendere il positivo apprezzamento della Corte stessa rispetto ai principi comunitari e alle norme parametro menzionate da questo giudice di appello nell&#8217;ordinanza di rinvio pregiudiziale.<br /> 9.  I motivi di appello sono tutti infondati, il che esime la Sezione dallo scrutinio delle eccezioni preliminari, sollevate <em>in limine</em>Â dalle difese delle appellate, di inammissibilità  per carenza di interesse e di legittimazione al ricorso e per la sua tardività  (eccezioni sulle quali- osserva il Collegio per mera completezza &#8211; il Tribunale non si è pronunziato nel merito, dichiarando <em>expressis verbis</em> di poterne prescindere<em>&#8220;per ragioni di economia processuale&#8221;</em> e che, pertanto, sono state ritualmente riproposte nel presente giudizio con memoria ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.).<br /> 10. In primo luogo, deve evidenziarsi come non si sia in concreto consumata la dedotta lesione del diritto di difesa e la mancanza del contraddittorio processuale che costituirebbe una delle ipotesi (aventi, in coerenza con il generale principio dell&#8217;effetto devolutivo-sostitutivo dell&#8217;appello, carattere eccezionale e tassativo e non suscettibili, pertanto, di interpretazioni analogiche o estensive, come statuito dalla giurisprudenza e, in particolare, da Cons. di Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2018, n. 10; Ad. Plen. 5 settembre 2018, n. 14), di rinvio al primo giudice ai sensi dell&#8217;art. 105 Cod. proc. amm.<br /> 10.1. Detta lesione non può infatti essere integrata, nel caso di specie, dalla mera circostanza per cui non sarebbe stata data evidenza nella schermata del fascicolo telematico alla memoria depositata dalla difesa erariale in vista della camera di consiglio fissata nel giudizio di primo grado per la discussione dell&#8217;istanza cautelare.<br /> 10.2. Deve, infatti, ritenersi che tale omissione non abbia messo le ricorrenti in una condizione di concreta impossibilità  di difendersi adeguatamente e di replicare alle argomentazioni ivi sviluppate.<br /> 10.3. Ciù² non solo e non tanto perchè la stessa difesa erariale aveva richiamato espressamente, nella breve replica depositata per l&#8217;udienza pubblica, la precedente memoria difensiva che era stata depositata in copia cartacea, richiamandosi alle argomentazioni ivi sviluppate (che pertanto le ricorrenti Stanley avevano l&#8217;onere di verificare) ovvero perchè, come pure bene dedotto dall&#8217;Avvocatura, nell&#8217;odierno giudizio, instaurato in epoca anteriore all&#8217;entrata in vigore del processo amministrativo telematico, si doveva tener conto del deposito cartaceo delle relative memorie.<br /> 10.4. A riguardo, va anzitutto osservato come nei due gradi di giudizio la parte ricorrente abbia avuto modo di svolgere ampiamente le sue difese, sviluppando ampiamente i motivi proposti con il ricorso introduttivo, anche attraverso un&#8217;articolata consulenza tecnica di parte con cui ha, in realtà , puntualmente contestato tutte le argomentazioni e i contenuti delle memorie delle Amministrazioni e anche quelle di cui alla memoria depositata il 5 febbraio 2016: l&#8217;asserita mancata conoscenza della memoria dell&#8217;Avvocatura in vista della camera di consiglio, seguita poi da nuove produzioni difensive, repliche e l&#8217;udienza pubblica per la discussione del merito, non risulta dunque idonea ad incidere, inibendolo, sul diritto di difesa delle ricorrenti nel primo giudizio.<br /> 10.5. Accertato che non si versa in una delle ipotesi eccezionali e tassative che impongono l&#8217;annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice, deve poi osservarsi che, comunque, il supposto vizio (come peraltro incidentalmente ammesso dalle stesse appellanti nella formulazione della censura) sarebbe emendabile in virtà¹ dell&#8217;effetto devolutivo-sostitutivo del giudizio di appello: le deduzioni difensive di Stanley, seppure non esaminate dal Tribunale, potranno, infatti, essere scrutinate da questo giudice, senza che il diritto di difesa delle appellanti possa neppure ritenersi conculcato in considerazione dei limiti dimensionali imposti per i ricorsi e le memorie dal citato decreto presidenziale in attuazione della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (limiti che sono comunque derogabili e del quale la parte ben poteva chiedere l&#8217;autorizzazione al superamento alla luce della rilevanza della causa e delle circostanze rappresentate con la presente censura).<br /> 10.6. In conclusione, l&#8217;omissione lamentata dalle appellanti (quanto al mancato deposito telematico e alla carenza di evidenza conferita proprio a quella specifica memoria) non ha esplicato alcun rilievo causale rispetto all&#8217;asserita lesione del diritto di difesa.<br /> 11. Può dunque procedersi all&#8217;esame nel merito dell&#8217;appello, con la precisazione che, nel valutare i motivi di censura formulati dalle appellanti, la soluzione della causa dovrà  essere conforme e coerente alle risposte interpretative fornite dalla Corte di Giustizia ai quesiti pregiudiziali sottoposti da questo Consiglio e che, inoltre, non si terrà  conto dei documenti (la Seconda Memoria Merini e il Parere Nera) depositati soltanto nel giudizio di rinvio pregiudiziale: documenti che, in ogni caso &#8211; si rileva per mera completezza &#8211; non avrebbero assunto alcuna portata rilevante ai fini del decidere nè potrebbero dar luogo ad una pronunzia diversa; essi, infatti, non introducono elementi di novità  idonei a sovvertire e a confutare le corrette motivazioni della decisione di prime cure.<br /> 12. In primo luogo è infondato il secondo motivo di appello con cui le società  Stanley hanno prospettato l&#8217;irragionevolezza e l&#8217;illegittimità  della scelta del modello di concessione <em>monoproviding</em> per l&#8217;affidamento dei servizi oggetto di gara.<br /> 12.1. La decisione della Corte di Giustizia ha affrontato e risolto positivamente il tema (oggetto del primo quesito posto dall&#8217;ordinanza di rinvio) della compatibilità  comunitaria della gestione del servizio del gioco del Lotto secondo il modello<em> monoproviding</em>.<br /> 12.2. A tale riguardo, la Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza in base alla quale <em>&#8220;una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale la quale subordini l&#8217;esercizio di un&#8217;attività  economica all&#8217;ottenimento di una concessione e preveda varie ipotesi di decadenza dalla concessione costituisce un ostacolo alle libertà  garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE (sentenze del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, CÃ¢€&#8217;72/10 e CÃ¢€&#8217;77/10, EU:C:2012:80, punto 70, nonchè del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting e Stanleybet Malta, CÃ¢€&#8217;463/13, EU:C:2015:25, punto 46)&#8221;</em>: e ciù²Â <em>&#8220;indipendentemente dal fatto che venga utilizzato un modello di concessionario unico oppure un modello a più¹ concessionari&#8221;</em>.<br /> 12.3. La Corte ha comunque anche statuito che, in assenza di un&#8217;armonizzazione a livello eurounitario del settore dei giochi d&#8217;azzardo,<em>Â &#8220;gli Stati membri restano liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in questa materia, godendo al contempo di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta del livello di protezione dei consumatori e dell&#8217;ordine sociale che essi considerano più¹ appropriato&#8221;;  </em>ha chiarito, inoltre, come <em>&#8220;le restrizioni che detti Stati impongono devono perà² soddisfare le prescrizioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda segnatamente la loro giustificazione sulla scorta di motivi imperativi di interesse generale e la proporzionalità  (v., in tal senso, sentenza dell&#8217;8 settembre 2016, Politanò, C-225/15, EU:C:2016:545, punti 39 e 40 nonchè la giurisprudenza ivi citata)&#8221;.</em><br /> La Corte ha, in definitiva, rimesso al giudice nazionale il compito di verificare <em>&#8220;se una siffatta restrizione possa essere ammessa a titolo di misure derogatorie, per ragioni di interesse pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità  pubblica, espressamente previste dagli articoli 51 e 52 TFUE, applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell&#8217;articolo 62 TFUE, oppure possa essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi di interesse generale (sentenza del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting e Stanleybet Malta, C-463/13, EU:C:2015:25, punto 27 nonchè la giurisprudenza ivi citata&#8221;,Â </em>rilevando come l&#8217;identificazione degli obiettivi effettivamente perseguiti dalla normativa nazionale rientra nella competenza del giudice del rinvio, al quale pure spetta di verificare l&#8217;effettiva proporzionalità  delle prescrizioni imposte dallo Stato interessato sia pur tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte stessa.<br /> 12.4. Se, dunque, gli inconvenienti amministrativi e le ragioni economiche non costituiscono un motivo adeguato a giustificare un ostacolo ad una libertà  fondamentale garantita dal diritto dell&#8217;Unione, secondo la giurisprudenza europea (cfr. in tal senso sentenza del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting e Stanleybet Malta, C-463/13) possono invece essere qualificati come motivi imperativi di interesse generale (perciù² atti a giustificare delle restrizioni alle libertà  fondamentali riconosciute dagli articoli 49 e 56 TFUE) la protezione dei consumatori e la prevenzione delle frodi e dell&#8217;incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco.<br /> 12.5. Muovendo da tali premesse, la Corte ha conclusivamente rilevato come se uno degli obiettivi della normativa controversa consiste effettivamente nel ridurre la competizione all&#8217;interno del particolare mercato della gestione del servizio del gioco del lotto, il modello a concessionario unico sembra allora idoneo a raggiungere tale obiettivo: ciù² in quanto l&#8217;applicazione della concorrenza tra più¹ operatori autorizzati a gestire gli stessi giochi d&#8217;azzardo può comportare un effetto pregiudizievole per i consumatori, legato al fatto che <em>&#8220;tali operatori sarebbero inclini a rivaleggiare per inventiva al fine di rendere la loro offerta più¹ attraente di quella dei loro concorrenti, con conseguente aumento delle spese legate al gioco nonchè dei rischi di dipendenza dal gioco stesso&#8221;</em>.<br /> La Corte ha parimenti escluso che possa assumere rilievo per escludere la proporzionalità  della normativa in discussione nel procedimento principale la circostanza che il legislatore abbia optato per il modello<em> monoproviding</em> solo per la gestione del gioco del lotto (e non per gli altri giochi): tale proporzionalità  deve essere valutata, invero, solo avendo riguardo agli obiettivi in concreto perseguiti (<em>in primis</em>Â il contrasto della ludopatia e la prevenzione delle spese eccessive legate al gioco).<br /> 12.6. Deve, dunque, verificarsi in concreto se le autorità  competenti dello Stato membro conducano politiche intese a incoraggiare la partecipazione ai giochi d&#8217;azzardo diversi da quelli rientranti nel sistema a concessione unica, anzichè volte a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività  in tale settore in modo coerente e sistematico.<br /> Pertanto, la Corte ha conclusivamente statuito che gli articoli 49 e 56 del TFUE non ostano ad una normativa nazionale (come quella qui in discussione) la quale preveda, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto, un modello a concessionario unico, a differenza degli altri giochi, pronostici e scommesse, <em>&#8220;a condizione che il giudice nazionale accerti che la normativa interna persegue effettivamente in modo coerente e sistematico i legittimi obiettivi fatti valere dallo Stato membro interessato&#8221;</em>.<br /> 12.7. Alla luce di tali indicazioni interpretative fornite dalla Corte, deve ritenersi come le ragioni che hanno orientato la scelta legislativa di un siffatto modello (scelta poi recepita negli atti di gara impugnati) siano effettivamente ascrivibili a fattispecie meritevoli di tutela secondo l&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione: essa è infatti giustificata da ragioni di controllo e vigilanza a presidio dell&#8217;ordine pubblico e della pubblica sicurezza (che improntano peraltro, nel nostro ordinamento, l&#8217;intero settore dei giochi e delle scommesse) e da motivi di imperativi di interesse generale; il che esclude che essa comporti una violazione delle libertà  garantite degli articoli 49 e 56 TFUE.<br /> 12.7.1. In primo luogo, è innegabile che le peculiarità  del gioco del Lotto abbiano necessariamente determinato la scelta a monte (non per i servizi di raccolta delle giocate affidata alla rete di ricevitorie capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale, ma per i servizi automatizzati di estrazione, gestione della raccolta, riscossione degli importi dovuti e pagamento delle vincite) di un sistema monoconcessionario.<br /> 12.7.2. Il gioco del lotto è in effetti l&#8217;unico in cui lo Stato sopporta il c.d. rischio banco, ossia quello che le vincite siano superiori alle giocate effettuate: non può, infatti, condividersi l&#8217;assunto di Stanley secondo cui si tratterebbe di un rischio puramente teorico e nominale, perchè non rileva la circostanza che in concreto non si sia mai verificata una siffatta evenienza nè la percentuale di probabilità  del suo effettivo accadimento, bensì l&#8217;astratta possibilità  (che non può escludersi con una probabilità  vicina alla certezza) della sua verificazione durante l&#8217;attività  di impresa, potenzialmente idonea ad avere effetti negativi sulla medesima.<br /> E&#8217; evidente, allora, come, in tal senso, il modello <em>monoproviding</em> soddisfi <em>in primis</em> l&#8217;esigenza dello Stato (il quale sopporta in via esclusiva il rischio di impresa nei termini su indicati) di confrontarsi nella gestione di quel gioco con un unico ed affidabile operatore scelto mediante una procedura aperta, competitiva, non discriminatoria e trasparente.<br /> 12.7.3. La scelta del modello <em>monoproviding</em> non si esaurisce, tuttavia, in ragioni connesse alle peculiarità  del gioco del lotto: ma, proprio in ragione di tali innegabili peculiarità , non può dubitarsi che detta scelta risponda ad una fondamentale esigenza di ordine pubblico e pubblica sicurezza, convogliando il gioco in un circuito unico e controllato sì da rendere possibile un rapido, agevole e trasparente controllo dell&#8217;Amministrazione sulla sua gestione e da prevenire il rischio di frode e di infiltrazioni di organizzazione criminali; obiettivi questi da tempo perseguiti dal legislatore nazionale nel settore dei giochi.<br /> 12.7.4. Ed infatti, le attività  affidate al concessionario unico della gestione del lotto automatizzato, oggetto della presente concessione, sono complesse e strettamente correlate tra loro, riguardando anche le attività  di gestione della raccolta delle giocate, l&#8217;aggiornamento telematico della rete telematica, la riscossione degli importi dovuti e il pagamento delle vincite, nonchè la gestione e l&#8217;amministrazione contabile e l&#8217;intera attività  di rendicontazione (verso banche e operatori finanziari): la scelta del concessionario unico risponde, dunque, anche a motivazioni di carattere gestionale, ma non nel senso di esaurirsi in esse; esso nella misura in cui attua, invero, la garanzia di un più¹ efficace e sicuro controllo dell&#8217;Amministrazione statale sulla gestione del gioco, assicura al contempo un più¹ adeguato livello di prevenzione dai rischi di frodi e infiltrazioni di organizzazioni criminali.<br /> In più¹ occasioni, infatti, la Corte di Giustizia ha dichiarato, per quanto concerne la normativa italiana in materia di giochi d&#8217;azzardo, che l&#8217;obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità  collegata ai giochi d&#8217;azzardo (finalizzata a garantire la continuità  dell&#8217;attività  legale di raccolta di gioco, arginando lo sviluppo di attività  illegali e parallele) è idoneo a giustificare le restrizioni della libertà  fondamentali derivanti da tale normativa.<br /> 12.7.5. Inoltre, detto modello, vista la sua unicità , assicura una migliore tutela dei consumatori: esso, infatti, garantisce lo stesso livello di sevizio, la medesima tecnologia e la continuità  nel pagamento delle vincite, consolidando la fiducia nel sistema da parte degli utenti.<br /> Per contro, il modello <em>multiproviding</em> invocato dalle appellanti, considerata anche l&#8217;estensione della rete sul territorio, potrebbe determinare assai più¹ facilmente occasioni di frodi e irregolarità  nelle giocate (ma anche per quanto concerne il versamento allo Stato di ritenute e utili) e nel contempo, deresponsabilizzando i singoli concessionari, sarebbe pure foriera di incertezze, con effetti negativi sulla raccolta e sui consumatori, e i conseguenti rischi di tenuta del sistema nel suo complesso sì da comportare anche il pericolo di proliferazione di reti illegali del lotto.<br /> 12.8. Nel contempo, non è revocabile in dubbio che il modello <em>monoprovidingÂ </em>rappresenta un efficace strumento per realizzare una politica regolatoria responsabile e non competitiva del gioco del lotto: esso finisce così per garantire una più¹ efficace e incisiva tutela dei consumatori perchè impedisce la concorrenza tra più¹ operatori (con il conseguente aumento esponenziale delle spese legate al gioco e delle connesse patologie), ontologicamente insita nel modello a concessionario plurimo.<br /> Quest&#8217;ultima porterebbe in effetti gli operatori a rivaleggiare tra loro sul piano dell&#8217;inventiva, anche mediante la creazione di nuove forme di giochi numerici, sì da rendere la loro offerta più¹ attraente di quella dei concorrenti, al fine di accaparrarsi nuovi utenti, creando al contempo fenomeni di competizione aggressiva per assicurarsi i punti di raccolta più¹ redditizi: come bene dedotto dalla difesa di Lottomatica, insieme alla pluralità  delle reti, aumenterebbero altresì i punti di raccolta che non sarebbero più¹ controllabili dalla rete informatica, con i conseguenti rischi di abusi o frodi.<br /> Il modello <em>monoproviding</em>Â risponde, dunque, ad una logica di gestione responsabile, dando origine ad una minore competizione all&#8217;interno di questo mercato particolare: del resto, la definizione e il consolidamento dei valori del gioco responsabile possono essere perseguiti esclusivamente attraverso lo sviluppo di messaggi coerenti e mediante una comunicazione univoca e uniforme che presuppone un&#8217;unica regia, possibile solo in un modello <em>monoproviding</em>.<br /> Peraltro, non a caso un siffatto modello, come dimostrato dalle appellate e contrariamente a quanto assume Stanley, non costituisce affatto unÂ <em>unicum</em>Â nè in una logica comparatistica nè nel settore dei giochi nell&#8217;ambito del nostro ordinamento (ove anche altri giochi, quali quelli a totalizzatore nazionale, sono esercitati da un concessionario unico): ad ogni modo, la circostanza è ininfluente ai fini del decidere, posto che la stessa Corte di Giustizia ha chiarito come lo Stato, nell&#8217;esercizio dell&#8217;ampio potere discrezionale che gli compete per quanto riguarda il livello di protezione dei consumatori e la scelta dell&#8217;ordine sociale ritenuto più¹ appropriato, legittimamente può optare per un sistema dualistico nel quale convivano entrambi i sistemi nei diversi settori (come peraltro si desume dalla stessa Direttiva concessioni, la quale, pur non applicabile <em>ratione temporis</em>Â alla fattispecie, prevede la possibilità  di affidare una concessione <em>&#8220;ad uno o più¹ operatori economici&#8221;</em>: cfr. art. 5, par. 1 e considerando n. 11).<br /> La Corte ha, infatti, chiarito che la valutazione della proporzionalità  della normativa in discussione non può riferirsi alle differenti modalità  di organizzazione e gestione del gioco in taluni settori e non in altri: in ogni caso, in disparte le evidenziate peculiarità  che, in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza, giustificherebbero una differente disciplina, deve registrarsi una tendenziale dismissione da parte del legislatore italiano del modello <em>multi providing</em>Â anche in generale per le altre concessioni di gioco ed un complessivo superamento dell&#8217;opzione a favore di più¹ operatori (cfr. art. 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, modificando l&#8217;art. 21 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. 102 del 2009, ha stabilito che le concessioni di gioco sono affidate <em>&#8220;indistintamente ad uno o più¹ soggetti&#8221;</em>).<br /> Non può che rilevarsi poi la contraddittorietà  delle tesi prospettate dalle appellanti nella misura in cui, da un lato, asseriscono che l&#8217;opzione del modello in esame riposerebbe unicamente su giustificazioni economiche, dall&#8217;altro auspicano l&#8217;adozione di un modello <em>multiproviding</em>Â senza indicare nè comprovare le ragioni per cui esso sarebbe idoneo (o lo sarebbe di più¹) a perseguire obiettivi imperativi di interesse generale, ma solo facendo riferimento proprio ad una sua asserita maggiore redditività  per lo Stato.<br /> 12.9. In conclusione, non può condividersi l&#8217;assunto delle appellanti secondo cui i motivi addotti a sostegno della legittimità  di un siffatto modello avrebbero esclusivamente carattere economico o gestionale e non sarebbero giustificati nè alla luce delle peculiarità  del gioco del lotto nè della ricorrenza di motivi imperativi di interesse generale: al contrario, il modello <em>monoproviding</em> rappresenta un sistema idoneo a realizzare finalità  di ordine sociale e sicurezza pubblica, nonchè una politica regolatoria responsabile del settore, in linea con numerosi interventi del legislatore nazionale in tal senso.<br /> 12.9.1. A tale proposito si pensi, a mero titolo esemplificativo:Â <em>a)</em>Â al d.l. 13 settembre 2012, n. 158, recante <em>&#8220;Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più¹ alto livello di tutela della salute&#8221;</em>, e in particolare all&#8217;art. 7 &#8211;<em>&#8220;Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l&#8217;attività  sportiva non agonistica&#8221;</em>;  <em>b)</em>Â al d.l. n. 158 del 2012, conv. con mod. in l. n. 189 del 2012, che dispone l&#8217;esistenza di un obbligo dell&#8217;amministrazione a porre in essere interventi limitativi nella regolamentazione delle attività  di gioco ai fini della tutela della salute e ispirati al principio di precauzione; c) alla disciplina di cui all&#8217;art.1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, volta a garantire un sistema più¹ sicuro in materia di prevenzione di frodi e manomissioni e a diminuire le occasioni di gioco mediante una riduzione delle c.d.Â <em>slot machine</em>;  <em>d)</em>Â e, da ultimo (ma non meno importante), alle disposizioni di cui al capo III (rubricato <em>&#8220;Misure per il contrasto del gioco d&#8217;azzardo&#8221;</em>) del d.l. 12 luglio 2018, n 87 recante <em>&#8220;Disposizioni urgenti per la dignità  dei lavoratori e delle imprese&#8221;</em>, ed in particolare all&#8217;art. 9Â <em>&#8220;Divieto di pubblicità  di giochi e scommesse</em>&#8220;.<br /> 12.9.2. Alla luce delle discipline richiamate, non può dunque disconoscersi che la normativa interna ha, nel tempo, perseguito in modo coerente e sistematico gli obiettivi fatti valere dallo Stato, di tutela del giocatore e contrasto dei fenomeni ludopatici che rendono legittime le deroghe e le limitazioni delle liberte riconosciute dal diritto dell&#8217;Unione, quali la libertà  di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.<br /> 12.9.3. Del resto, tali considerazioni trovano fondamento nella consolidata giurisprudenza europea che, in più¹ occasioni, ha riconosciuto la conformità  ai principi dell&#8217;Unione, delle discipline nazionali per la raccolta e gestione del gioco lecito, purchè non pongano discriminazioni in base alla nazionalità  degli operatori e siano preordinate alla tutela dei consumatori e alla protezione dell&#8217;ordine pubblico e sociale, nei limiti dei principi di proporzionalità  e ragionevolezza (in tal senso, Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea 30 giugno 2011, in C-21/08,Â <em>Zeturf</em>; 6 marzo 2007, in cause riunite C/338.04 e C 360/04, Placanica; 6 novembre 2003, in causa C-243/01,Â <em>Gambelli</em>); anche la giurisprudenza nazionale (si veda <em>ex multis</em>Â Cons. di Stato, VI, 11 marzo 2019, n. 1618; Consiglio di Stato, V, n. 4867 dell&#8217;8 agosto 2018 che ha ritenuto legittima la misura con cui un Comune aveva disposto limitazioni, prescrivendone la sospensione in una determinata fascia oraria, al funzionamento degli apparecchi per l&#8217;esercizio del gioco di cui all&#8217;art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S) ha a più¹ riprese affermato la legittimità  delle limitazioni previste dal sistema concessorio nel mercato dei giochi sulla scorta delle stesse previsioni comunitarie, perchè giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori, la prevenzione delle frodi, di turbative all&#8217;ordine sociale e dell&#8217;incitamento ad una spesa eccessiva legata al gioco, e perciù² proporzionate all&#8217;obiettivo perseguito.<br /> 12.9.4. Per le ragioni indicate, una specifica disciplina del gioco del lotto non può ritenersi, dunque, nè ingiustificata nè irragionevole, risultando anzi coerente con le specifiche finalità  di interesse pubblico (perseguite in maniera coerente e sistematica) e con la politica dell&#8217;intero comparto dei giochi attuata dallo Stato: essa, infatti, è volta a realizzare, con modalità  adeguate e proporzionate (perchè commisurate e non eccedenti rispetto allo scopo), obiettivi imperativi di interesse generale che lo rendono pienamente conforme ai dettami stabiliti dalla Corte di Giustizia.<br /> 12.9.5. In definitiva, meritano conferma le statuizioni di prime cure che correttamente avevano ritenuto legittimo e ragionevole l&#8217;adozione nella specie del modello <em>monoproviding</em>Â a monte (per la concessione relativa alle attività  di gestione automatizzate della rete di raccolta del gioco del Lotto) e pluriconcessionario a valle per la raccolta delle giocate, perchè idoneo ad assicurare sia la &#8220;concorrenza nel mercato&#8221; della raccolta del gioco del lotto, sia la &#8220;concorrenza per il mercato&#8221; relativo alla gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato: e che hanno, quindi, rilevato come, da un lato, fossero inconferenti e non pertinenti i richiami operati dalle Stanley alle segnalazioni e ai pareri dell&#8217;Autorità  garante della concorrenza e alla sentenza della Corte di Giustizia del 21 gennaio 2013, cause riunite C-186 e C-209/11 (che si riferiva al ben diverso dell&#8217;affidamento diretto e senza gara), dall&#8217;altro come detto modello, creando una minore competizione all&#8217;interno del mercato, realizzasse una logica di governo responsabile (<em>id est</em>: non competitivo) del gioco.<br /> 13. Risulta parimenti infondato il terzo motivo d&#8217;appello, concernente la base d&#8217;asta della procedura di evidenza pubblica per l&#8217;affidamento della concessione, di cui le appellanti hanno sostenuto la natura irragionevole, sproporzionata e finanche escludente.<br /> 13.1. Anche tale questione è stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia che si è pronunziata sulla compatibilità  con il diritto comunitario.<br /> 13.1.2. In particolare, la Corte, dopo aver ricordato che la base d&#8217;asta costituisce, in effetti, un elemento in grado di incidere sulla partecipazione alla gara, da scrutinarsi secondo parametri di proporzionalità  e nel rispetto generale del canone di trasparenza, ha escluso che l&#8217;assunto di Stanley, secondo cui la base d&#8217;asta, ammontante ad euro 700 milioni (ossia il doppio del requisito di capacità  economica e finanziaria previsto al punto 5.3. del capitolato d&#8217;oneri), sia tale da influire sul carattere oggettivo del valore stimato del contratto.<br /> La Corte di Giustizia ha, infatti, ribadito che tutte le condizioni e le modalità  della procedura di aggiudicazione, ivi compresa la base d&#8217;asta e il valore stimato del contratto (che deve essere fondato su criteri oggettivi), devono essere formulate in maniera chiara, precisa e univoca, per assicurare un&#8217;informazione effettiva e adeguata dai parte dei candidati <em>&#8220;ragionevolmente informati e normalmente diligenti&#8221;</em>, fissando dei limiti al potere discrezionale dell&#8217;autorità  concedente nella determinazione di tali requisiti; e sulla base di tali premesse, aderendo alle conclusioni dell&#8217;Avvocato Generale, ha chiarito che detto valore va valutato <em>&#8220;anche in rapporto all&#8217;entità  economica assai elevata della concessione, pari ad euro 6600 milioni annui, ed all&#8217;aggio annuale riconosciuto al concessionario per la gestione del servizio pari al 6% delle somme raccolte, ossia euro 400 milioni circa, nonchè in rapporto alla possibilità  di cui disponevano gli eventuali candidati a partecipare alla procedura come raggruppamenti di imprese&#8221;;  </em>ha, infine, richiamato la sentenza del Tribunale amministrativo dalla quale risultava che almeno quindici operatori soddisfacevano tale criterio per partecipare alla gara.<br /> La Corte ha, quindi, conclusivamente statuito che, da un lato, l&#8217;importo a base d&#8217;asta in discussione è stato formulato in maniera chiara, precisa e univoca, dall&#8217;altro che <em>&#8220;sembra essere oggettivamente giustificato&#8221;</em>.<br /> 13.2. Alla stregua delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia (la quale ha rimesso a questo giudice la verifica finale del carattere proporzionato della normativa nazionale in discussione), va respinto, perchè infondato, il terzo motivo di censura dedotto dalle appellanti. Infatti, le statuizioni della decisione pregiudiziale sono di per sì© in grado di confutare gli assunti delle società  Stanley.<br /> 13.3. Anche il Tribunale amministrativo, operando analogo ragionamento a quello svolto dalla Corte (con argomentazione che la Sezione condivide pienamente e che intende confermare), ha rilevato come la base d&#8217;asta non presentasse i censurati profili di irragionevolezza e sproporzione, poichè essa andava rapportata e commisurata all&#8217;elevato valore della concessione (e, in definitiva, ai rilevatissimi interessi pubblici ad essa sottesi) ed era comunque bilanciata dall&#8217;aggio riconosciuto dal concessionario. A tale riguardo, la difesa erariale ha dedotto che nell&#8217;anno 2017, per il gioco del Lotto, a fronte di una raccolta di euro 7.500.000.000, l&#8217;aggio, pari al 6 per cento della raccolta stessa spettante al concessionario, ammontava ad euro 450.000.000.<br /> 13.4. L&#8217;ADM, dunque, nella quantificazione dell&#8217;importo a base d&#8217;asta, ha correttamente tenuto conto degli unici elementi di rilievo per valutare il profitto atteso dal concessionario, vale a dire il compenso percepito per l&#8217;attività  di raccolta e la sostenibilità  dei relativi costi (correlati ai necessari investimenti tecnologici per garantire la regolarità  e l&#8217;efficienza del servizio): tali criteri oggettivi sono stati poi resi noti in anticipo a tutti i possibili partecipanti.<br /> 13.5. Dalle statuizioni della Corte si trae, dunque, conferma alle validità  delle affermazioni della sentenza appellata laddove ha evidenziato come la misura della base d&#8217;asta (peraltro da tempo integralmente corrisposta da Lottomatica unitamente al rialzo del 10 % offerto per un valore di complessivi 770 milioni) fosse in linea con quanto previsto da analoghi bandi pubblicati negli ultimi anni per l&#8217;affidamento in concessione delle altre principali tipologie di scommesse e giochi pubblici (si pensi alla fissazione dell&#8217;importo del c.d. diritto all&#8217;ingresso nella misura di 800 milioni di euro, ritenuta <em>&#8220;non incongrua e nemmeno discriminatoria, risultando, per quanto di notevolissima consistenza, compatibile con le finalità , gli interessi &#8220;in gioco&#8221; e le caratteristiche tecniche della procedura selettiva per cui è causa&#8221;</em>, il cui bando era volto ontologicamente a <em>&#8220;selezionare i principali operatori del settore del gioco, soggetti decisamente forti ed idonei a sopportare &#038;l&#8217;urto iniziale di un esborso così cospicuo&#8221;</em>: in questi termini Cons. di Stato, Sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1705).<br /> Deve poi rilevarsi, come ha peraltro evidenziato la Corte di Giustizia, che la normativa in argomento prevedesse non un pagamento in un&#8217;unica soluzione ma scaglionato in tre rate, nel corso degli anni 2015-2017 del prezzo indicato nell&#8217;offerta del concorrente risultato vincitore.<br /> 13.6. Nè risulta dimostrato l&#8217;assunto di Stanley secondo cui la base d&#8217;asta di valore così elevato, unitamente ai prescritti requisiti di capacità  economico-finanziaria e tecnico-organizzativi <em>&#8220;pur ragionevoli a prima vista&#8221;</em>Â a motivo della dimensione economica del servizio, celavano in realtà  un meccanismo &#8220;occulto&#8221;, operando come una fortissima barriera all&#8217;ingresso per i nuovi operatori, nell&#8217;ambito di una gara costruita &#8220;su misura&#8221; per il concessionario uscente. Tali affermazioni appaiono, infatti, alla luce delle risultanze del giudizio, mere congetture, rimaste sfornite di prova quanto all&#8217;effettiva esistenza di un canale preferenziale o, comunque, di unÂ <em>favor partecipationis</em>Â riservato dall&#8217;Amministrazione alla sola Lottomatica.<br /> 13.6.1. Del resto, la partecipazione di quest&#8217;ultima alla procedura in raggruppamento temporaneo è circostanza neutra priva di rilevanza ai fini del decidere, in quanto non dimostrativa di una sua impossibilità  a parteciparvi singolarmente, ma frutto, per ammissione delle stesse appellanti, di una libera e autonoma scelta imprenditoriale della Lottomatica. Nulla ostava, dunque, a che anche le società  appellanti facessero ricorso, come consentito dalla <em>lex specialis</em>, alle capacità  di altri operatori per soddisfare i requisiti di partecipazione alla gara, non potendo ritenersi che la libertà  di stabilimento e di prestazione dei servizi fossero conculcate dalla impossibilità  per gli operatori economici, perchè di minori dimensioni o comunque privi dei requisiti di ammissione, di competere singolarmente per l&#8217;aggiudicazione della concessione. In definitiva, non può ritenersi di per sì© illegittimo l&#8217;esercizio da parte della concorrente, risultata aggiudicataria, di una facoltà  espressamente consentita dalla legge di gara.<br /> 13.7. Vero è, piuttosto, che l&#8217;indicazione dei requisiti partecipativi, formulata in maniera chiara, precisa e univoca, mira inevitabilmente ad assicurare l&#8217;aggiudicazione della gara ad un soggetto dotato di adeguata affidabilità  e solidità  patrimoniale: tale obiettivo, legittimamente perseguito dal legislatore prima e dall&#8217;amministrazione poi, non è tuttavia censurabile.<br /> 13.8. A diverse conclusioni non si giunge poi sulla scorta degli indici di solidità  patrimoniale posti dal decreto del MEF del 28 luglio 2011, richiamati dalla &#8220;memoria Merini&#8221; depositata da Stanley in primo grado e confutata dal Tribunale: tali indici, da un lato, non erano requisiti di partecipazione alla gara (sì che andavano valutati solo nella fase esecutiva della concessione, ben potendo l&#8217;aggiudicatario adeguarvisi durante il rapporto concessorio), dall&#8217;altro andavano valutati complessivamente e non loro insieme, secondo un giudizio ponderato che tenesse conto della diversa tipologia e della tipologia del gioco, nonchè del momento in cui la valutazione viene effettuata (come stabilito nella circolare prot n. 2011/22367Strategie/ UD del 5 agosto 2001 dell&#8217;ADM).<br /> In ogni caso, anche a voler leggere tali indici singolarmente, alla gara avrebbero potuto partecipare (sulla base di quanto riportato nella stessa Memoria Merini) cinque operatori, ovvero Eurobet Italia, IntraLot Italia, La Francaise des Jeux, Paddy Betfair e Lottomatica, tutti facenti parte del campione analizzato dal consulente delle appellanti (campione, peraltro, incompleto per avere il consulente omesso di considerare concessionari di grandissime dimensioni, quali Sisal s.p.a., SNAI s.p.a. e Bet 365).<br /> Per mera completezza, deve poi osservarsi come la consulenza di parte non abbia tenuto conto delle maggiori entrate derivanti dall&#8217;aggiudicazione e dalla gestione della rete, circostanza dirimente ai fini della determinazione dell&#8217;effettivo indebitamento dell&#8217;aggiudicatario.<br /> 13.9. In conclusione, il motivo in esame va respinto e vanno confermati i capi e le motivazioni della sentenza di prime cure laddove hanno ritenuto le clausole della <em>lex specialis</em>, censurate dalla società  Stanley, inidonee a determinare un&#8217;indebita restrizione e limitazione della concorrenza e dell&#8217;accesso al mercato in questione: risultano, infatti, pienamente rispettate le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, che consentono di ritenere l&#8217;individuazione della base d&#8217;asta <em>de qua</em>Â non contraria ai principi e alle libertà  riconosciute del diritto dell&#8217;Unione, perchè proporzionati al valore del contratto e fondati su criteri oggettivi, elementi tutti resi noti in anticipo ai potenziali concorrenti secondo i principi di trasparenza, uguaglianza e <em>par condicio</em>.<br /> Per le stesse ragioni, non può ritenersi che la disciplina normativa in argomento, di cui le appellanti hanno invocato la disapplicazione, violi i principi costituzionali di uguaglianza, libertà  di iniziativa economica e libertà  di concorrenza.<br /> 14. Anche il quarto motivo di doglianza, con cui Stanley si doleva delle ipotesi di revoca e decadenza della concessione contenuto nello schema di convenzione, prospettando l&#8217;interferenza con diverse vicende contenziose ancora <em>sub iudice</em>Â che la riguardavano, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia con l&#8217;ordinanza 2808/2017 di questa Sezione.<br /> 14.1. Va, anzitutto, precisato che le appellanti, sebbene nell&#8217;articolare il motivo abbiano genericamente dedotto l&#8217;erroneità  dei capi della sentenza che hanno negato anche il carattere illegittimo delle clausole di cui punto 9.1.lett. b) del capitolato, non hanno tuttavia sviluppato specifiche censure avverso i medesimi. Le critiche formulate dalla Stanley con il mezzo in esame si sono infatti in concreto appuntate solo sulle clausole di decadenza dalla concessione previste dall&#8217;art. 30, lett. h) e k), dello schema di convenzione.<br /> A prescindere dall&#8217;inammissibilità Â <em>in parte qua</em>Â del mezzo di impugnazione, deve comunque rilevarsi che meritano conferma le statuizioni di prime cure che hanno rilevato la legittimità  della clausola in esame perchè con essa l&#8217;Amministrazione si è limitata a recepire previsioni legislative (e, in specie, quella dell&#8217;art. 38 dell&#8217;allora vigente codice dei contratti pubblici in base al quale sono esclusi dalla partecipazione alla procedure di gara i soggetti che <em>&#8220;hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti&#8221;</em>).<br /> 14.2. Stanley, dunque, ha censurato e continua a censurare con il mezzo in esame le previsioni, contenute nello schema di convenzione, che prevedono la decadenza dalla concessione nel caso in cui il concessionario venga rinviato a giudizio per reati suscettibili di incrinare il rapporto fiduciario con l&#8217;Amministrazione (art. 30 lett. h) o commetta violazioni delle norme in materia di repressione del gioco illecito, anomalo e clandestino (art. 30 lett. k).<br /> Nelle memorie e nelle repliche depositate in vista dell&#8217;udienza pubblica, le appellanti hanno ulteriormente dedotto che la prima ipotesi decadenziale si porrebbe in palese conflitto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019 e con il parere del Consiglio di Stato, II, n. 1520 del 2018 sulla gara per il superenalotto, il quale avrebbe stigmatizzato una clausola di analogo tenore in quanto suscettibile di dilatare eccessivamente le ipotesi ivi contemplate rispetto al novero delle cause di esclusione contemplate dall&#8217;art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.<br /> 14.3. Così delineato ilÂ <em>thema decidendum,</em>Â giova in primo luogo evidenziare che la Corte di Giustizia ha preliminarmente chiarito che, pur avendo in passato constatato l&#8217;incompatibilità  con il diritto dell&#8217;Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l&#8217;attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d&#8217;azzardo, non si è tuttavia mai pronunciata sulla legittimità  della gestione delle attività  connesse ai giochi d&#8217;azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale. In tal modo, la Corte ha, dunque, disatteso il postulato su cui <em>&#8220;la terza questione sollevata dal giudice del rinvio sembra fondarsi&#8221;</em>, ovvero quello secondo cui la sua giurisprudenza avrebbe riconosciuto la legittimità  della gestione delle attività  connesse a giochi d&#8217;azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD (<em>id est</em>: in assenza di concessione e senza autorizzazione di polizia).<br /> Alla luce di tale precisazione, la Corte ha dunque proceduto a riformulare la terza questione <em>&#8220;nel senso che, tramite essa, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 e 56 TFUE, nonchè i principi di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità , debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione, come quella in discussione nel procedimento principale, contenuta in uno schema di convenzione per il rapporto di concessione predisposto per una pubblica gara, e la quale preveda la decadenza dalla concessione per la gestione del servizio del gioco del lotto: &#8211; in presenza di qualsiasi ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, in ragione della sua natura, della gravità , delle modalità  di esecuzione e della connessione con l&#8217;oggetto dell&#8217;attività  affidata in concessione, valuti tale da far escludere l&#8217;affidabilità , la professionalità  e l&#8217;idoneità  morale del concessionario; &#8211; oppure qualora il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società  controllate o collegate ovunque ubicate commercializzi altri giochi assimilabili al gioco del lotto senza averne il prescritto titolo&#8221;</em>.<br /> Riformulato così il quesito pregiudiziale e rammentato che le clausole di decadenza dalla concessione, costituendo ostacolo alle libertà  garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE, devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e devono soddisfare il criterio di proporzionalità , la Corte di Giustizia ha dunque rilevato che le clausole di cui all&#8217;art. 30, lett. h), dello schema di convenzione <em>&#8220;descrivono in maniera succinta ma chiara le condizioni che devono essere soddisfatte prima che l&#8217;ADM decida di pronunciare la decadenza, di modo che un candidato ragionevolmente avveduto e normalmente diligente non può incontrare difficoltà  a comprendere l&#8217;ambito di applicazione e la portata della clausola stessa&#8221;</em>.<br /> Rilevato, infatti, che la gravità  della sanzione postula che il concessionario sia posto <em>ex ante </em>nella condizione di prevederne l&#8217;irrogazione e che ciù² richiede a sua volta che <em>&#8220;le circostanze nelle quali la sanzione può essere applicata siano enunciate in modo chiaro, preciso e univoco&#8221;</em>, la Corte ha, dunque, evidenziato che la clausola in esame<em>Â &#8220;sembra rispondere a tale requisito, fatte salve le verifiche che competono al giudizio del rinvio&#8221;</em>.<br /> Nella decisione pregiudiziale ai fini della valutazione in ordine alla prevedibilità  e accessibilità  per la generalità  degli operatori delle circostanze che comportano la decadenza, si dà  rilievo al fatto che i presupposti per il rinvio a giudizio sono disciplinati nell&#8217;ordinamento italiano dalle norme del codice di procedura penale.<br /> Quanto poi alla questione se la clausola soddisfi anche le prescrizioni derivanti dal principio di proporzionalità  (in base al quale le restrizioni imposte dalla normativa nazionale non devono andare oltre quanto necessario per raggiungere l&#8217;obiettivo perseguito), la Corte di Giustizia ha conclusivamente ritenuto che sebbene la decadenza automatica postuli una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la commissione di un reato connesso con l&#8217;oggetto dell&#8217;attività  affidata in concessione, ben può riconoscersi all&#8217;Amministrazione la facoltà  di disporre la decadenza anche in assenza di una sentenza definitiva &#8220;<em>ove siano soddisfatte condizioni rigorosamente disciplinate dalla legge&#8221;</em>Â e nel momento in cui si verifichino fatti idonei a rimettere in discussione l&#8217;affidabilità  del concessionario <em>&#8220;segnatamente a causa della commissione di un reato connesso con l&#8217;oggetto dell&#8217;attività  affidata in concessione&#8221;</em>.<br /> 14.4. In presenza di accadimenti tali da pregiudicare il rapporto fiduciario con il concessionario, deve essere dunque riconosciuto all&#8217;Amministrazione il potere discrezionale di disporre la decadenza, tenendo conto che il relativo margine di discrezionalità , come rilevato dalla Corte europea (v. par. 77 della decisione pregiudiziale) <em>&#8220;incontra un limite duplice&#8221;</em>:Â <em>in primis</em>, la decadenza presuppone il previo intervento di un&#8217;autorità  giudiziaria indipendente dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice, la quale, a seguito di una domanda del pubblico ministero, formuli un imputazione fondata su un complesso di indizi probanti raccolti nell&#8217;ambito di un indagine penale; in secondo luogo, il reato commesso deve essere &#8220;connesso&#8221; con l&#8217;oggetto dell&#8217;attività  affidata in concessione.<br /> 14.5. Infine, la Corte di Giustizia ha statuito che nell&#8217;esaminare il carattere proporzionato di tali clausole,Â <em>&#8220;il giudice del rinvio dovrà  altresì tener conto del fatto che la decadenza di un operatore economico dal contratto di concessione non può essere considerata proporzionata qualora la normativa nazionale non preveda nè un&#8217;efficace possibilità  di ricorso in sede giurisdizionale, nè un risarcimento del danno subito nell&#8217;ipotesi in cui, successivamente, tale esclusione si rivelasse ingiustificata&#8221;</em>: qualora, dunque, l&#8217;operatore escluso o il concorrente dichiarato decaduto dispongano di un diritto di ricorso effettivo per contestare il fatto di essere stati dichiarati, rispettivamente, escluso o decaduto, e gli interessati possano ottenere un risarcimento del danno subito nell&#8217;ipotesi in cui, successivamente, l&#8217;esclusione o la decadenza si rivelassero ingiustificate, compreso il caso in cui ciù² sia conseguenza di una violazione del diritto dell&#8217;Unione, simili clausole devono essere considerate rispondenti alle prescrizioni derivanti dal principio di proporzionalità .<br /> 14.6. Tanto premesso, la Sezione qui rileva come le statuizioni della Corte di Giustizia sgomberano il campo dai dubbi in ordine ai profili di criticità  prospettati dalle appellanti in relazione alle contestate clausole della convenzione, escludendo che esse siano <em>ex se </em>illegittime, consentendo, al contempo, sulla base dei parametri fissati, di elidere anche i paventati pericoli di influenza della clausola in esame e di quelle ipotesi decadenziali sul contenzioso in essere tra Stanley e lo Stato Italiano relativo a vicende, di rilevanza penale, che riguardando i c.d. CTD (Centri trasmissione dati) attraverso i quali le società  appellanti operano sul territorio italiano,.<br /> 14.6.1. Va anzitutto osservato, infatti, che i timori rappresentati dalle appellanti sono privi di consistenza alla luce del contenuto delle clausole convenzionali controverse che prevedono, quale causa di decadenza, il rinvio a giudizio per gravi ipotesi di reato &#8220;connesse&#8221; con l&#8217;oggetto della concessione: va da sì© che le vicende giudiziarie che interessano le appellanti e i loro Centri di trasmissione dati, attraverso i quali operano sul territorio italiano, non potrebbero ritenersi rilevanti ai fini della decadenza poichè afferiscono alle attività  di raccolta del gioco, mentre la concessione per cui è causa (che non è appunto una concessione di gioco, ma di servizi) ha ad oggetto la gestione dei servizi di estrazione, collegamento e automazione del lotto e degli altri giochi a quota fissa.<br /> Una volta chiarito poi che la Corte non si è pronunziata nè ha mai riconosciuto nella propria giurisprudenza la legittimità  della gestione delle attività  connesse a giochi d&#8217;azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD (in assenza di titolo concessorio), Stanley non può dolersi della presunta incongruenza e sproporzione della clausola che dispone la decadenza in caso di violazione, da parte del concessionario, della normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino. Tale clausola risponde, infatti, alla realizzazione di primari interessi generali, risultano proporzionate all&#8217;obiettivo legittimamente perseguito in modo coerente e sistematico dallo Stato Italiano (che è quello di contrastare infiltrazioni della criminalità  nel settore dei giochi e arginare lo sviluppo di un&#8217;attività  illegale e parallela) ed è conforme al principio di trasparenza, in quanto formulata in modo chiaro, preciso e univoco.<br /> 14.7. Per quanto concerne la verifica di proporzionalità  di tali clausole demandata al giudice nazionale, si deve ritenere che nel caso di specie siano soddisfatte nel nostro ordinamento le condizioni poste dal giudice europeo, vale a dire la possibilità  di ricorso in sede giurisdizionale per contestare la legittimità  della clausola ed ottenere la tutela risarcitoria ove si accerti, all&#8217;esito del giudizio, che l&#8217;esclusione e la decadenza furono illegittimamente disposte. Infatti, in base all&#8217;art. 24 Cost., tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi; l&#8217;art. 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il Codice del processo amministrativo dispone che<em>&#8220;La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo&#8221;; </em>l&#8217;art. 34, comma 1, Cod. proc. amm. stabilisce inoltre che:<em>&#8220;in caso di accoglimento del ricorso, il giudice nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; b) ordina all&#8217;amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine; c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all&#8217;adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell&#8217;articolo 2058 del codice civile. L&#8217;azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all&#8217;articolo 31, comma 3, contestualmente all&#8217;azione di annullamento del provvedimento di diniego o all&#8217;azione avverso il silenzio; d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato; e) dispone le misure idonee ad assicurare l&#8217;attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l&#8217;ottemperanza.&#8221;</em>; i commi terzo e quarto della norma in esame prevedono, inoltre, che:<em>&#8220;Quando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più¹ utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori. 4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall&#8217;accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l&#8217;adempimento degli obblighi ineseguiti.&#8221; </em>Solo allorquando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti<em>Â &#8220;pienamente soddisfatta&#8221;</em>, il giudice dichiarerà  cessata la materia del contendere.<br /> 14.7.1. Alla luce di tali disposizioni, l&#8217;operatore economico e l&#8217;aggiudicatario che siano stati, rispettivamente, esclusi dalla selezione o dichiarati decaduti dalla concessione potranno certamente rivolgersi al giudice per ottenere l&#8217;annullamento dell&#8217;atto illegittimo e il risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;attività  provvedimentale, lesiva dei propri interessi, della Pubblica Amministrazione.<br /> 14.8. Nè possono ricavarsi argomenti contrari a supporto delle tesi delle appellanti (sì da escludere la legittimità  e proporzionalità  di una previsione di decadenza rimessa alla valutazione discrezionale dell&#8217;ADM in presenza di qualsiasi ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, in ragione della sua natura, della gravità , delle modalità  di esecuzione e della connessione con l&#8217;oggetto dell&#8217;attività  affidata in concessione, valuti tale da far escludere 1&#8217;affidabilità , la professionalità  e l&#8217;idoneità  morale del concessionario) dalle perplessità  espresse da questo Consiglio in sede consultiva nel parere n. 1520 dell&#8217;11 giugno 2018 (in relazione alla <em>&#8220;Procedura di selezione per l&#8217;affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonchè di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale&#8221;</em>). In quel caso questo Consiglio non si è infatti pronunciato criticamente sulla circostanza per cui la decadenza fosse correlata al mero rinvio a giudizio, ma ha solo rilevato come il riferimento ad un tale atto del processo penale che non contiene ancora alcun accertamento di reità  possa essere giustificato solo in presenza di una fonte di carattere primario (individuata in quel caso nell&#8217;art. 24, comma 25, del d.l. 6 luglio 2011, n. 9) che <em>&#8220;in considerazione delle peculiarità  e delicatezza del settore, preveda le specifiche deroghe al generale principio, fatto proprio dall&#8217;art. 80 del codice dei contratti pubblici, per il quale è sempre necessario un accertamento penale passato in giudicato&#8221;.</em><br /> Come bene rilevato dalle difese delle appellate, la circostanza che l&#8217;Amministrazione abbia poi eliminato la clausola in parola nel bando di gara dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (SuperEnalotto) non costituisce un&#8217;ammissione <em>per facta concludentia</em>Â dell&#8217;illegittimità , incongruenza o arbitrarietà  della clausola nè un&#8217;inversione di rotta da parte dell&#8217;Agenzia rispetto al bando di gara del servizio automatizzato del gioco del lotto, ma deriva dalla constatazione della sua sostanziale inutilità  in un gioco a totalizzatore.<br /> 14.8.1. Nè risulta pertinente il richiamo operato dalle appellanti ai principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale 21 marzo 2019, n. 63, che ha statuito l&#8217;applicazione della retroattività  della legge più¹ favorevole anche con riferimento alle sanzioni amministrative.<br /> Invero, non è in discussione che le clausole controverse siano state formulate in modo da consentire ai partecipanti alla gara di prefigurare le conseguenze del loro comportamento nè che la facoltà  discrezionale dell&#8217;Amministrazione di disporre la decadenza fosse subordinata a condizioni rigorosamente disciplinate dalla legge: come statuito dalla Corte di Giustizia <em>&#8220;poichè i presupposti per il rinvio a giudizio sono disciplinati nell&#8217;ordinamento italiano dalle norme del codice di procedura penale, essi sono accessibili e prevedibili per la generalità  degli operatori&#8221;</em>, tenuto inoltre conto del fatto che il rinvio a giudizio viene disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero, dunque da<em>Â &#8220;un&#8217;autorità  giudiziaria indipendente dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice la quale formuli un&#8217;imputazione fondata su un complesso di indizi probanti raccolti nell&#8217;ambito di un&#8217;indagine penale&#8221;</em>. (cfr. par. 77 della sentenza della Corte di Giustizia).<br /> Tanto premesso, giova evidenziare come la richiamata sentenza della Corte Costituzionale afferisce al differente caso in cui una successiva disposizione normativa aveva modificato le sanzioni di cui all&#8217;art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1999 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), così affrontando la questione della legittimità  della legge con la quale si escluda l&#8217;applicazione della <em>lex mitiorÂ </em>alle sanzioni amministrative pecuniarie: i principi ivi affermati non si attagliano, dunque, alla fattispecie <em>de qua</em>, in quanto, per un verso, non viene in discussione alcun intervento normativo che abbia modificato la disciplina applicabile (nè tantomeno le appellanti indicano la legge più¹ favorevole eventualmente non applicata), per altro verso si verte non giù  di sanzioni amministrative con finalità  punitive e afflittive (alle quali, pertanto, trovano applicazione i principi delÂ <em>ne bis in idem</em>Â e le medesime garanzie delle sanzioni penali), ma di clausole decadenziali nell&#8217;ambito di un rapporto concessorio.<br /> Dette clausole sono, in particolare, volte a tutelare l&#8217;interesse generale ad interrompere l&#8217;esecuzione del rapporto <em>in itinere </em>in presenza di accadimenti sopravvenuti, quali la commissione di un reato connesso all&#8217;oggetto dell&#8217;attività  o la violazione della normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino, che hanno rimesso in discussione l&#8217;affidabilità  e l&#8217;integrità  del concessionario e irrimediabilmente compromesso l&#8217;<em>intuitus fiduciae </em>in esso riposto quale esecutore del servizio: e tanto anche a presidio dell&#8217;immagine e dell&#8217;efficienza dell&#8217;Amministrazione, la quale non deve essere percepita dai consociati e dall&#8217;intera collettività  come struttura disorganizzata e inerte, avvezza a mantenere rapporti contrattuali con esecutori non più¹ integri (o dei quali finanche si accerti, al termine della concessione, la responsabilità  penale) e incapace di reagire al fine di ripristinare la legalità  violata e di tutelare effettivamente gli interessi pubblici alla cui cura è preposta.<br /> 14.8.2. In conclusione, il Collegio rileva come lo scopo principale della clausola sia quello di evitare che soggetti che rappresentano e amministrano le società  concessionarie di gioco in Italia possano continuare ad operare in modo illecito anche in pendenza di procedimenti penali di grande rilevanza, in coerenza con il primario interesse pubblico di contrastare e prevenire fenomeni criminali nell&#8217;esercizio delle attività  affidate dallo Stato in concessione.<br /> 14.9. Per le indicate motivazioni, il motivo va respinto e meritano conferma le statuizioni della sentenza di prime cure che hanno ritenuto che le censurate disposizioni dell&#8217;art. 30 dello schema di convenzione, lungi dal costituire un mezzo per dissuadere le società  ricorrenti dal partecipare alla gara, sono pienamente legittime perchè fissano, con sufficiente determinatezza, cause di decadenza del concessionario connesse a condotte che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l&#8217;ADM.<br /> A tal fine, in particolare, il Tribunale amministrativo correttamente ha dato rilievo decisivo alle considerazioni svolte con riferimento alla <em>lex specialis</em>Â relativa alla gara per l&#8217;affidamento delle concessioni in materia di scommesse di cui all&#8217;art. 10, comma 9-<em>octies</em>, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazione nella l. 26 aprile 2012, n. 44, prima da questo Consiglio nel parere n. 3337 del 19 luglio 2012 e poi dallo stesso Tribunale nella sentenza n. 1884 del 20 febbraio 2013, con cui è stata respinta l&#8217;impugnazione del bando di gara e delle clausole di decadenza proposta dalle società  Stanley: quest&#8217;ultima decisione è stata poi confermata dal giudice d&#8217;appello (con la sentenza della IV Sezione, n. 4199 del 20 agosto 2013).<br /> Ed infatti, nel parere menzionato, all&#8217;esito del raffronto tra la prima clausola dell&#8217;art. 23 e l&#8217;analoga prescrizione inserita nello schema di convenzione attinente alle procedure di gara del 2006 &#8211; richiamati i principi della Corte di Giustizia nella sentenza Costa-Cifone e rievocata la circostanza che alla Corte sovranazionale era apparsa non rispondente a tali principi, con riserva di verifica, da parte del giudice di rinvio, circa la chiarezza, precisione ed univocità , la previsione di decadenza ricollegata <em>&#8220;ad ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con AAMS&#8221;</em>&#8211; si invitava l&#8217;Amministrazione a valutare <em>&#8220;se introdurre ulteriori elementi di specificazione che valgano a rafforzare il rispetto delle esigenze di chiarezza, precisione ed univocità  sancite nella richiamata pronuncia&#8221;</em>. Tali rilievi sono stati recepiti, appunto, con la modifica e la riformulazione della clausola da parte dell&#8217;Agenzia appellata nel senso di prevedere la necessità , ai fini della decadenza, di un provvedimento di rinvio a giudizio per reati tali da <em>&#8220;escludere l&#8217;affidabilità , la professionalità  e l&#8217;idoneità  morale del concessionario&#8221;</em>.<br /> Detta clausola è stata poi ritenuta dalle sentenze citate legittima, perchè attinente alla fase di esecuzione e gestione del rapporto contrattuale (e non giù  a quella di ammissione alla gara) sicchè esse &#8220;<em>oltre a non essere escludenti nei termini giù  visti appaiono chiare, univoche, e sinanco doverose&#8221;</em>, per la loro funzione preventiva nei confronti di un operatore sospettato, sulla base di indizi concludenti, di essere implicato in attività  criminali, e rispondente al principio di proporzionalità  rispetto all&#8217;interesse protetto, in considerazione della delicatezza del settore e dei rilevanti motivi di interesse pubblico sottesi alla sua regolamentazione.<br /> 15. Deve, infine, essere scrutinato il quinto motivo di censura con cui le appellanti lamentano l&#8217;errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel giudicare in ordine all&#8217;illegittimità  della clausola recata dall&#8217;art. 2.1. dello schema di convenzione che prevede la devoluzione a titolo gratuito della rete del concessionario al termine della concessione.<br /> 15.1. Al riguardo va anzitutto precisato che tale questione non ha formato oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: nelle memorie difensive in vista della discussione del merito le appellanti continuano dunque ad insistere su un presunto contrasto di tale clausola con i principi della pronunzia della Corte di Giustizia (Terza Sezione, 28 gennaio 2016, causa C375/14 c.d. sentenza Laezza), assumendo che verterebbe su identica questione, chiedendo pertanto un altro rinvio pregiudiziale ex 267 TFUE per il caso in cui questo giudice decida di discostarsi dai principi ivi affermati.<br /> Le appellanti hanno anzi sostenuto che tale aspetto non avrebbe formato oggetto di uno specifico quesito pregiudiziale a causa dell&#8217;asserito convincimento da parte della Sezione della chiara ed evidente applicabilità  dei principi affermati dalla c.d. sentenza Laezza al caso oggetto di giudizio: in tesi, i profili di incompatibilità  con il diritto dell&#8217;Unione della clausola di devoluzione gratuita della rete, per la loro univocità , avrebbero verosimilmente indotto questo giudice a non sollevare, nell&#8217;odierno giudizio, la questione pregiudiziale.<br /> 15.2. Tali assunti sono errati.<br /> 15.3. Non meritano, infatti, censura le statuizioni della sentenza appellata laddove hanno rilevato che <em>&#8220;non giova alle società  ricorrenti invocare la suddetta sentenza della Corte di Giustizia 28 gennaio 2016&#8221;</em>, in quanto la fattispecie esaminata in quella sentenza è ben diversa da quella in esame.<br /> 15.4. Va in primo luogo osservato che con la sentenza richiamata la Corte sovranazionale si è pronunziata sulla disposizione di cui all&#8217;art. 25 dello schema di convenzione relativo alle concessioni di cui all&#8217;art. 10, comma 9-<em>octies</em>, del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16 (recante <em>&#8220;Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento&#8221;</em>, conv. con modificazioni dalle legge del 26 aprile 2012, n. 44) in relazione alla gara per l&#8217;attribuzione fino ad un numero massimo di duemila concessioni con scadenza al 30 giugno 2016.<br /> Tale clausola, oggetto della sentenza della Corte di Giustizia, prevedeva l&#8217;impegno <em>&#8220;dietro espressa richiesta [dell&#8217;ADM], e per il periodo nella stessa stabilito&#8221;</em>, del concessionario <em>&#8220;a cedere a titolo non oneroso, all&#8217;atto della cessazione dell&#8217;attività  per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca, [all&#8217;ADM] o ad altro concessionario da essa individuato con criteri di concorsualità , l&#8217;uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà  che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, liberi da diritti e pretese di terzi, secondo le modalità  previste nei commi seguenti</em>&#8220;, previa individuazione dei beni oggetto di cessione nell&#8217;inventario e nei suoi successivi aggiornamenti.<br /> 15.4.1. Nel pronunziarsi sulla compatibilità  comunitaria di una siffatta clausola la Corte di Giustizia ha statuito che <em>&#8220;gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all&#8217;atto della cessazione dell&#8217;attività  per scadenza del termine della concessione, l&#8217;uso dei beni materiali e immateriali di proprietà  che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell&#8217;obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare&#8221;</em>.<br /> 15.5. Tanto premesso, deve dunque rilevarsi come il giudice di prime cure non si sia affatto discostato dai principi della sentenza sul c.d. caso Laezza, ma di quei principi abbia fatto piuttosto corretta applicazione, alla luce delle innegabili diversità  esistenti tra le due fattispecie oggetto di giudizio.<br /> In quel caso specifico, infatti, la devoluzione a titolo gratuito della rete veniva censurata in considerazione dell&#8217;anomala durata delle concessione, confinata <em>ex lege</em>Â a soli quaranta mesi: pertanto, secondo la Corte sovranazionale, &#8220;<em>nell&#8217;ipotesi in cui il contratto di concessione, concluso per una durata sensibilmente più¹ breve di quella dei contratti conclusi prima dell&#8217;adozione del decreto legge del 2012, giunga alla sua scadenza naturale, il carattere non oneroso di una siffatta cessione forzata pare contrastare con il requisito di proporzionalità , in particolare quando l&#8217;obiettivo di continuità  dell&#8217;attività  autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure meno vincolanti, quali la cessione forzata, ma a titolo oneroso a prezzi di mercato, dei beni in questione&#8221;</em>.<br /> 15.6. In altri termini, le statuizioni della Corte di Giustizia non consentono di ritenere che la devoluzione gratuita della rete sia di per sì© illegittima: essa nondimeno, potrebbe rivelarsi contraria al principio di proporzionalità  in presenza di specifiche circostanze (che dovranno essere verificate dal giudice del rinvio), come nel caso esaminato nella c.d. sentenza Laezza in ragione della brevità  della concessione (il tema dirimente affrontato nella sentenza della Corte europea era, infatti, proprio quello della disparità  di trattamento dei nuovi concessionari rispetto a quelli che, in base al previgente regime, avevano potuto fruire di un periodo di ammortamento più¹ lungo degli investimenti effettuati).<br /> In particolare, in quel caso la Corte di Giustizia ha sostanzialmente ritenuto che una clausola siffatta fosse compatibile con il diritto dell&#8217;Unione e proporzionata solo laddove fosse giustificata da motivi di interesse legittimo, idonea a contribuire alla realizzazione dell&#8217;obiettivo di interesse generale perseguito e non eccedente rispetto a tale realizzazione.<br /> 15.6.1. E&#8217; evidente, allora, come, proprio mutuando i principi e applicando i parametri vincolanti per il giudice del rinvio fissati in quella sentenza (su identica questione interpretativa), si giunga (in ragione delle specifica diversità  della fattispecie oggetto di giudizio) ad opposte conclusioni in punto di proporzionalità  della clausola nella concessione in esame, avente una durata novennale, tale quindi da consentire l&#8217;integrale ammortamento degli investimenti, ivi inclusi quelli sostenuti per l&#8217;aggiornamento tecnologico della rete.<br /> 15.6.2. Sotto altro diverso ma concorrente profilo, come bene osservato dalle appellate, la devoluzione a titolo gratuito della rete non rappresenterebbe una passività  per il concessionario: dai bilanci dei precedenti concessionari, può infatti evincersi che al termine del rapporto concessorio il valore della rete era pari a zero e il valore delle migliorie apportate era stato pienamente ammortizzato (cfr. memoria della Lottomatica per l&#8217;udienza pubblica del 30 aprile 2019, pagine 33-34).<br /> 15.7. Correttamente, dunque, l&#8217;Agenzia ha stabilito la devoluzione gratuita della rete, trattandosi di infrastruttura altamente tecnologica e soggetta a rapita obsolescenza: diversamente, la cessione a titolo oneroso sarebbe suscettibile di dar luogo ad un indebito arricchimento del concessionario uscente.<br /> 15.7.1. Inoltre, altro elemento di differenziazione tra le due fattispecie, correttamente rilevato dal Tribunale amministrativo, è che la clausola controversa qui impugnata si caratterizza in quanto, diversamente da quella esaminata dalla Corte, precisa i termini, le modalità  e l&#8217;oggetto della cessione non onerosa al termine della concessione.<br /> 15.7.2. Vero è che, diversamente dalla clausola che prevedeva la cessione gratuita dell&#8217;uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà  che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco nella fattispecie oggetto della decisione pregiudiziale della Corte di Giustizia, nella gara per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato, viceversa, il mancato inserimento di tale clausola avrebbe finito per determinare i medesimi effetti discriminatori che la sentenza della Corte di Giustizia ha inteso scongiurare, creando un indebito vantaggio competitivo a favore del concessionario uscente (se diverso dall&#8217;aggiudicatario).<br /> 15.7.3. Al contrario, la clausola di devoluzione gratuita della rete non può in concreto ritenersi lesiva di alcun interesse dei partecipanti alla gara, ai quali non sono imposti ulteriori oneri ostativi, posto che essi, se diversi dall&#8217;operatore uscente, erediteranno alla scadenza del termine di durata una rete giù  integralmente realizzata dal precedente concessionario e l&#8217;aggiorneranno <em>&#8220;secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità &#8220;</em>, mediante gli investimenti (previsti nel piano che costituisce parte dell&#8217;offerta tecnica) destinati ad essere remunerati dall&#8217;aggio riconosciuto e integralmente ammortizzati nel corso della concessione.<br /> 15.8. La clausola in esame risulta, dunque, pienamente conforme al principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, perchè da un lato, stante il suo carattere essenziale, è finalizzata a garantire la continuità  del relativo servizio relativo al gioco del Lotto, rendendo più¹ sicura e più¹ agevole la successione del gestore entrante, dall&#8217;altro essa è volta ad assicurare la <em>par condicio</em>Â di tutti i partecipanti alla gara che non saranno tenuti a corrispondere alcunchè al concessionario uscente nè ad affrontare costi aggiuntivi per realizzare una nuova rete di consistenti dimensioni (sì da richiedere un maggior impegno finanziario proprio al nuovo operatore che volesse candidarsi alla gara, con conseguente pregiudizio per ilÂ <em>favor partecipationis</em>).<br /> 15.8.1. Il concessionario uscente del servizio di gestione del lotto automatizzato, del resto, era giù  subentrato gratuitamente nella gestione della rete esiste (in virtà¹ e per effetto dell&#8217;articolo 29 del Decreto Ministeriale 17 marzo 1993), sicchè la previsione di una vendita forzata della rete, nel caso di aggiudicazione allo stesso (come difatti avvenuto), avrebbe determinato un&#8217;ingiustificata locupletazione a suo favore: era, dunque, ragionevole prevedere, come nella previgente disciplina, che l&#8217;aggiudicatario del servizio restituisse gratuitamente la rete all&#8217;eventuale nuovo concessionario al termine della concessione.<br /> 15.8.2. Tali profili sono stati tutti ben colti e valorizzati dal primo giudice che correttamente li ha ritenuti dirimenti ai fini della decisione sulla legittimità  della clausola in parola.<br /> 15.8.3. Il primo giudice non si è, dunque, discostato dai principi della sentenza della Corte di Giustizia del 28 gennaio 2016, come asseriscono le appellanti, ma, rilevata l&#8217;esistenza di oggettive e ontologiche differenze tra la fattispecie esaminata dalla Corte sovranazionale e quella al suo vaglio (quanto alla diversa natura della rete ad oggetto della concessione, agli adempimenti del gestore e alla stessa gestione della rete che, nel caso esaminato in quella decisione, era del tipo<em>Â multiproviding</em>), proprio sulla base dei parametri fissati, sulla questione di interpretazione del diritto comunitario, dalla Corte europea, vincolanti per il giudice nazionale, ha correttamente ritenuto che la clausola in esame fosse legittima e compatibile, in quanto giustificata da motivi di interesse legittimo, idonea a contribuire alla realizzazione dell&#8217;obiettivo di interesse legittimo perseguito e proporzionata rispetto all&#8217;obiettivo di interesse generale perseguito, perchè non imposta arbitrariamente nè eccedente quanto necessario allo scopo.<br /> 15.8.4. Non possono, invero, disconoscersi le oggettive peculiarità  del servizio in esame e non apprezzarsi le specificità  delle due fattispecie che attengono, a monte, alla natura stessa della concessione oggetto di affidamento che afferiva:Â <em>a)</em>Â nel c.d. caso Laezza ad una concessione di gioco (inerente alla raccolta delle giocate) e, dunque, alla devoluzione gratuita dell&#8217;uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà  che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, liberi da diritti e pretese dei terzi, di uno dei tanti concessionari in regime<em>Â multiproviding</em>;  <em>b)</em>Â nella presente gara, ad una concessione di servizi e, conseguentemente, al subentro a titolo gratuito dell&#8217;aggiudicatario (unico) della concessione nell&#8217;intero sistema automatizzato, comprensivo della disponibilità  dei locali, delle apparecchiature, ivi compresi i terminali presso tutti i punti di raccolta, degli impianti, delle strutture dei programmi, degli archivi e di quanto altro occorre per il completo funzionamento, gestione e funzionalità  del sistema stesso, in definitiva in una rete di ben altre e consistenti dimensioni.<br /> 15.8.5. Per tali ragioni, non sussistono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale come richiesto dalle appellanti.<br /> Ed infatti, la Sezione, nell&#8217;ambito della funzione di filtro riconosciuta al giudice <em>a quo</em>, ha ritenuto a suo tempo di non rimettere alla Corte di Giustizia alcun quesito pregiudiziale su tale profilo (che, invero, non aveva formalmente costituito, come desumibile dal ricorso in appello, oggetto dei quesiti pregiudiziali proposti in subordine dalle appellanti: cfr. pagina 35-36 dell&#8217;atto di appello), non a caso richiamando a più¹ riprese la c.d. teoria dell&#8217;atto chiaro, in base al quale il giudice nazionale non deve nemmeno operare il rinvio pregiudiziale, qualora il contenuto della norma comunitaria che intende applicare si ponga agli occhi dell&#8217;interprete con un evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio: ed ha, pertanto, ritenuto che tale situazione non ricorresse in relazione alle questioni formulate dalle appellanti (che andavano rimesse in via pregiudiziale alla Corte per la verifica di compatibilità  di una normativa interna come quella in discussione) e che, invece, non andasse sottoposta alla Corte di Giustizia la questione inerente alla devoluzione gratuita della rete, sulla quale la stessa Corte si era giù  pronunziata fissando i principi ermeneutici su indicati.<br /> Ebbene, proprio l&#8217;applicazione dei principi e dei criteri indicati dalla Corte di Giustizia nella decisione del 28 gennaio 2016, invocata dalle appellanti, consente di pervenire ad un giudizio di piena compatibilità  e proporzionalità  della clausola in esame.<br /> 15.9. Altrettanto correttamente il primo giudice ha, poi, evidenziato come nessun rilievo assume la disposizione dell&#8217;art. 1, comma 948, della legge n. 208 del 2015, che ha abrogato la disposizione dell&#8217;art. 1, comma 78, lett. b), numero 26), della legge n. 220 del 2010, ove si prevedeva che l&#8217;aggiornamento dello <em>&#8220;schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l&#8217;esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici&#8221;</em>Â comprendesse l&#8217;inserimento della <em>&#8220;previsione della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all&#8217;atto della scadenza del termine di durata della concessione, esclusivamente previa sua richiesta in tal senso, comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione&#8221;</em>.<br /> Difatti, l&#8217;abrogazione di tale disposizione per effetto della norma menzionata determina solo il venir meno dell&#8217;obbligo di inserimento della clausola relativa alla cessione non onerosa della rete al termine della concessione, ma non comporta alcun divieto in tal senso: resta ferma, dunque, la facoltà  di prevedere la devoluzione gratuita, purchè detta clausola risulti giustificata da motivi di interesse legittimo, idonea a contribuire alla realizzazione dell&#8217;obiettivo di interesse legittimo perseguito (nel caso di specie la continuità  del funzionamento della rete automatizzata del gioco del lotto e la tutela dei principi di massima partecipazione alla gara e parità  di trattamento dei concorrenti, assicurando il più¹ rapido subentro, in condizioni di parità , del nuovo concessionario) e proporzionata rispetto all&#8217;obiettivo di interesse generale perseguito.<br /> 16. Infine, il Collegio rileva come non sussistano i presupposti per l&#8217;accoglimento delle richieste istruttorie formulate dalle appellanti: a prescindere dall&#8217;eccezione di inammissibilità  sollevata a riguardo dalle appellate, non si ravvisa, infatti, l&#8217;indispensabilità  del mezzo di prova richiesto in relazione alle valutazioni riguardanti il modello<em>Â monoproviding</em>Â e la base d&#8217;asta, trattandosi di valutazioni di carattere esclusivamente giuridico e attinenti ad aspetti in relazione ai quali la Corte di Giustizia si è pronunziata, statuendo i principi interpretativi e fissando i parametri e i criteri vincolanti in relazione ai profili che spetta al giudice del rinvio verificare.<br /> 17. Per le ragioni esposte, l&#8217;appello va respinto.<br /> 18. Sussistono giusti motivi, in considerazione dell&#8217;oggettiva complessità  e novità  delle questioni giuridiche trattate, per disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di giustizia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, dalle società  Stanley International Betting Limited (ora Magellan Robotech Limited) e Stanleybet Malta Limited, lo respinge.<br /> Dispone compensarsi tra le parti le spese di giustizia.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2018 n.5671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-10-2018-n-5671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Santoro, Est. Gambato Spisani Sul rapporto tra l usucapione e il diritto di prelazione storico artistica sullo stesso immobile Beni culturali Usucapione Possesso ventennale Diritto di prelazione storico artistica Rapporti.   In tema di usucapione, il possesso ventennale di un bene immobile non estingue il diritto di prelazione storico</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-10-2018-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2018 n.5671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Est. Gambato Spisani</span></p>
<hr />
<p>Sul rapporto tra l  usucapione e il diritto di prelazione storico artistica sullo stesso immobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali    Usucapione    Possesso ventennale    Diritto di prelazione storico artistica    Rapporti.<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di usucapione, il possesso ventennale di un bene immobile non estingue il diritto di prelazione storico artistica spettante allo Stato, salvo nei casi in cui, in generale, il possesso sia stato esercitato secondo modalità confliggenti con il diritto di prelazione stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> Pubblicato il 03/10/2018<br /> <strong>N. 05671/2018REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06807/2012 REG.RIC.</strong><br /> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6807 del 2012, proposto dai signori: <br /> Fabio Gervasi e Nicoletta Gervasi, rappresentati e difesi dagli avvocati Arnaldo Foschi e Fabrizio Lemme, con domicilio eletto presso lo studio dell  avvocato Lemme in Roma, corso Francia, 197; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br /> il Comune di Rocca San Casciano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Simoni e Maria Giulia Roversi Monaco, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> signora Saura Teresa Marini, non costituito in giudizio; <br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione II, 13 aprile 2012 n.881, resa fra le parti, la quale ha respinto il ricorso n.405/2005 R.G. proposto per l  annullamento:<br /> a) della determinazione 4 marzo 2005 n.51, conosciuta in data imprecisata, con la quale il Segretario comunale del Comune di Rocca San Casciano ha esercitato nei confronti dei proprietari Fabio e di Nicoletta Gervasi il diritto di prelazione ai sensi dell  art. 62 comma 3 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42 sull  immobile denominato   Castellaccio  , vincolato come da D.M. 22 novembre 1974, che si trova sul terreno distinto al catasto comunale al foglio 23, mappali 98. 99, 139, 140, 141, 142, 201 e parte del 95;<br /> degli atti preparatori, ovvero:<br /> b) della deliberazione 8 dicembre 2004 n.70, pubblicata all  albo pretorio dal 9 dicembre 2004, con la quale il Consiglio comunale di Rocca San Casciano ha disposto l  esercizio della prelazione medesima;<br /> c) dell  atto 11 ottobre 2004 prot. n.12875, con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Ravenna ha disposto il non esercizio della prelazione predetta, salvo l  esercizio da parte degli enti territoriali;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali, della Sopraintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna e del Comune di Rocca San Casciano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l  avvocato Antonella Anselmo per delega dell&#8217;avv. Fabrizio Lemme, l  avvocato Barbara Simoni e l  avvocato dello Stato Giuseppe Cimino;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con atto 7 aprile 1978 rep. n.36.648 racc. n.6998 Notaro De Simone di Forlì, ivi registrato il giorno 24 aprile 1978 al n.1670 atti pubblici, i ricorrenti appellanti hanno acquistato dalla controinteressata a titolo di compravendita, per un prezzo dichiarato di 13 milioni di vecchie lire il Castellaccio di Rocca San Casciano, situato sul terreno distinto al catasto di quel Comune alla partita 833, foglio 23, particelle 83, 84, 212, 98, 99, 132, 134, 137, 138, 139, 140, 213, 142 e foglio 32, particelle 1 e 121, vincolato quale bene culturale come da decreto del Ministro dell  istruzione del 22 novembre 1974, dato che si tratta del rudere dell  antica fortezza che dà il nome al paese (doc. ti 3 e 4 in I grado ricorrenti appellanti, decreto di vincolo ed atto di acquisto).<br /> Nonostante ciò, e nonostante che nel corpo dell  atto (doc. 4 in I grado ricorrenti appellanti, cit. a p. 2 articolo 1) si desse atto del vincolo esistente, all  epoca la vendita non venne denunciata all  autorità statale per metterla in condizione di esercitare il proprio diritto di prelazione ai sensi dell  allora vigente art.31 della l. 1 giugno 1939 n.1089 (fatto non controverso in causa).<br /> I ricorrenti appellanti hanno quindi proceduto alla denuncia solo in epoca molto posteriore, con atto fatto pervenire il giorno 13 settembre 2004 alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Ravenna, registrato il giorno successivo al prot. n.11668 (citato nei doc ti 9 e 10 in I grado ricorrente appellante), e ciò, a loro dire, per   togliere ogni dubbio sulla regolarizzazione formale della propria posizione proprietaria   (ricorso di I grado, p. 4 prime righe).<br /> A fronte di ciò, la Soprintendenza, con atto 11 ottobre 2004 prot. n.12875, ha comunicato di non voler esercitare in proprio la prelazione, ritenendo l  immobile   non utilizzabile a fini istituzionali  , salvo però   l  esercizio di tale diritto   nel termine di legge   da parte degli enti territoriali  , così come attualmente previsto dagli artt. 61 e 62 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42 (doc. 9 in I grado ricorrente appellante, atto citato).<br /> Effettivamente, il Comune intimato appellato ha quindi deciso di esercitare tale diritto, con deliberazione 8 dicembre 2004 n.70 del consiglio comunale e conforme atto 4 marzo 2005 prot. n.51 del Segretario comunale, il tutto motivato con una relazione che fa riferimento, in sintesi estrema, al significato storico del bene, che come si è detto dà il nome al paese, e alla possibilità di restaurarlo come   principale e importante punto di partenza e riferimento della visione progettuale di ricucitura e di messa a sistema dell  assetto urbano  , nonché come elemento di un più ampio circuito di antichi castelli resi visitabili ai turisti, che si trovano nei comuni vicini e rappresentano un aspetto caratteristico di quella zona (doc. ti 1 e 2 in I grado ricorrente appellante, atto del Segretario e delibera consiliare, ove la relazione storica è l  allegato B, da cui a p. 4 la citazione).<br /> Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto contro tali atti, ritenendo in sintesi la prelazione legittimamente spettante al Comune e da esso correttamente esercitata, anche sotto il profilo del prezzo da corrispondere, fatto pari a quello indicato nell  originario atto di compravendita del 1978, pari oggi a  ¬ 6.713,94.<br /> Contro tale sentenza, i ricorrenti hanno proposto impugnazione, con appello che contiene i seguenti quattro motivi:<br /> &#8211; con il primo di essi, deducono errore da parte della sentenza di I grado nella parte in cui non riconosce una presunta rinuncia ad esercitare la prelazione da parte della Soprintendenza, rinuncia che risiederebbe nella ricordata affermazione per cui il bene non era utilizzabile per i fini istituzionali di tale ufficio;<br /> &#8211; con il secondo motivo, deducono errore da parte della sentenza di I grado nella parte in cui non ritiene che l  esercizio della prelazione fosse ormai precluso dall  intervenuto loro acquisto del bene a titolo originario per usucapione ventennale;<br /> &#8211; con il terzo motivo, deducono ulteriore errore da parte della sentenza di I grado nella parte in cui riconosce legittimo per l  esercizio della prelazione il pagamento dell  importo originariamente pattuito come prezzo della compravendita, anziché l  importo rivalutato;<br /> &#8211; con il quarto motivo, deducono infine la incostituzionalità per eccesso di delega delle norme sull  esercizio della prelazione da parte degli enti locali e invitano questo Giudice a sollevare la relativa questione.<br /> Hanno resistito l  amministrazione statale, con atto 5 ottobre 2012, e memoria 25 luglio 2018 e il Comune, con atto 29 ottobre 2012, memoria 25 luglio e replica 3 settembre 2018, ed hanno chiesto che l  appello sia respinto; in particolare, il Comune ha dedotto e documentato di avere già impegnato e liquidato spese di un certo ammontare per il restauro ed il recupero della struttura (doc. ti Comune da 3 a 5, delibere relative)<br /> Alla pubblica udienza del giorno 25 settembre 2018, infine, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. L  appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.<br /> 2. Il primo motivo di appello, centrato su una presunta rinuncia alla prelazione da parte della Soprintendenza, è infondato in fatto, dato che, a semplice lettura dell  atto come riportato in premesse, si comprende come l  inutilizzabilità del bene fosse riferita ai fini istituzionali di quell  ufficio, e facesse salva in modo espresso una possibile diversa valutazione da parte degli enti locali, che poi c  è stata da parte del Comune. Anche a semplice logica, infatti, si può comprendere come un bene come quello per cui è causa possa risultare di poca o nessuna utilità per l  ufficio ministeriale che sovrintende a un sito di interesse mondiale come Ravenna, mentre possa essere di grande importanza per la piccola comunità alla quale ha dato il nome nel corso dei secoli.<br /> 3. E   a sua volta infondato il secondo motivo di appello, centrato su una presunta incompatibilità fra l  esercizio della prelazione e l  acquisto a titolo originario che i ricorrenti appellanti affermano maturato a loro favore per usucapione, essendo trascorsi più di vent  anni dall  atto.<br /> 3.1 Come è noto, ai sensi degli artt. 1158 c.c. e seguenti, la proprietà di un bene, si acquista a titolo originario in forza del possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto del bene stesso per un periodo variabile, nella specie ventennale, trattandosi di un bene immobile; va però puntualizzato che, nel silenzio della legge in proposito, non esiste una logica incompatibilità fra l  usucapione di un bene e l  eventuale permanenza sullo stesso di pretese altrui genericamente intese, fra le quali potrebbe rientrare anche la prelazione per cui è causa. Il problema si pone specificamente per i beni immobili, per i quali non esiste una norma analoga all  art. 1153 comma 2 c.c. per cui la proprietà di un bene mobile acquistata in buona fede da chi non sia proprietario si acquista libera da diritti altrui sulla cosa che non risultino dal titolo.<br /> 3.2 La problematica, cui ci si riferisce parlando di ammissibilità dell  <em>usucapio libertatis</em>, ovvero di presunta retroattività dell  usucapione, non ha trovato una compiuta analisi in giurisprudenza, al di là di decisioni come Cass. sez. II 27 marzo 2001 n.4412, per cui nel nostro ordinamento la <em>usucapio libertatis</em> non esisterebbe, ovvero Cass. civ. sez. II 28 giugno 2000 n.8972, per cui l  usucapione avrebbe invece effetto retroattivo, e quindi le pretese altrui sul bene si estinguerebbero.<br /> 3.3 Un  analisi più approfondita viene invece dalla prassi notarile, la quale sottolinea la necessità di risolvere caso per caso l  interrogativo, avuto riguardo da un lato alle caratteristiche del possesso esercitato e dall  altra alla natura della pretesa altrui che si vorrebbe estinta: l  estinzione si verificherà tutte le volte in cui, in generale, il possesso ventennale sia stato esercitato in modo confliggente con la pretesa in esame. Si fa l  esempio di una servitù di passaggio sul fondo usucapito, che non si estingue se, nel periodo dell  usucapione, il titolare di essa ha potuto continuare a passare sul fondo interessato così come la servitù gli permette.<br /> 3.4 Applicando tale principio al caso concreto, si deve allora ritenere che mancano gli elementi per ritenere che il possesso ventennale, in sé non controverso, da parte dei ricorrenti appellanti sia stato esercitato in modo confliggente con la prelazione sì da estinguerla; in altri termini, costoro hanno continuato a possedere un bene soggetto a prelazione con tale caratteristica. Una incompatibilità non si può certo ravvisare, in primo luogo, con la richiesta di autorizzare una manutenzione straordinaria (doc. 5 in I grado ricorrente appellante), che potrebbe provenire in astratto anche da un non proprietario, e nulla dice su un possesso al fine di acquistare tale diritto; lo stesso va detto per la richiesta di un contributo statale (doc. 6 in I grado ricorrente appellante), che anzi presuppone trattarsi di un bene culturale. Il riconoscimento del permanere della prelazione va invece riconosciuto in positivo nell  atto di tardiva denuncia della vendita, che non avrebbe significato alcuno se non ammettendo che i ricorrenti appellanti avessero accettato la possibilità di un esercizio di essa.<br /> 4. E   infondato e va respinto anche il terzo motivo, relativo al prezzo da pagare per l  esercizio della prelazione medesima, determinato nell  importo originariamente pattuito, che oggi è una somma modesta, per effetto dell  inflazione. Come già osservato dal Giudice di I grado, la questione è stata affrontata e risolta dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 giugno 1996 n.269, ove si osserva che si tratta della conseguenza dell  inadempimento all  obbligo di presentare una tempestiva denuncia, e quindi, si osserva qui, di un pregiudizio che l  interessato deve sopportare dato che lo avrebbe potuto evitare con l  ordinaria diligenza. I ricorrenti appellanti hanno contestato tale conclusione riferendosi alle decisioni della Corte europea dei diritti dell  Uomo 5 gennaio 2002 e 28 maggio 2002 sul cd caso Beyeller, lo stesso, per inciso, che diede origine alla ricordata sentenza della Corte costituzionale, ma il richiamo non è pertinente. La lettura di tali ultime due decisioni consente infatti di rilevare che il pregiudizio ritenuto ingiustificato dalla Corte discendeva non dal ritardato esercizio della prelazione astrattamente considerato, ma dalla specifica circostanza per cui, nel caso in questione, lo Stato italiano, dopo avere ricevuto tardivamente la denuncia della vendita di un importante bene culturale, per ragioni che non si conoscono, attese ancora cinque anni prima di esercitare la prelazione, lasciando l  interessato in uno stato di incertezza appunto ingiustificato. Si tratta quindi di una fattispecie essenzialmente diversa da quella per cui è causa, in cui l  esercizio è stato, dopo la denuncia, tempestivo.<br /> 5. Da ultimo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per presunto eccesso di delega prospettata nel quarto motivo di appello. E   sufficiente in proposito rilevare che l  istituto della prelazione artistica estesa agli enti locali venne introdotto con l  art. 149 comma 5 ultima parte del d. lgs. 31 marzo 1998 n.112, per cui   <em>Lo Stato può rinunciare all&#8217;acquisto ai sensi dell&#8217;articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla Regione, Provincia o Comune interessati la relativa facoltà</em>.  <br /> Non può quindi configurarsi alcun eccesso rispetto alle deleghe in materia di beni culturali contenute rispettivamente nell  art. 1 della l. 8 ottobre 1997 n.352 e nell  art. 10 della l. 6 luglio 2002 n.137, le quali hanno dato origine al T.U. 29 ottobre 1999 n.490 e al successivo vigente d lgs. 22 gennaio 2004 n.42, e avevano ad oggetto il riordino della normativa di settore.<br /> 6. La particolarità della controversia, sulla quale non constano precedenti editi negli esatti termini, è giusto motivo per compensare le spese.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull  appello in epigrafe indicato (ricorso n.6807/2012 R.G.), lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore<br /> Davide Ponte, Consigliere</p>
<p>  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-10-2018-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2018 n.5671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2014 n.5671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-5-11-2014-n-5671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-5-11-2014-n-5671/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2014 n.5671</a></p>
<p>Pres. Conti – Est. Cestaro Julie Italia S.r.l.(Avv. Gabriele) c/ Regione Campania(Avv. Palma) 1. Giustizia amministrativa – Diritto di accesso – D.lgs n. 33 del 2013 – Diritto di accesso civico – Ambito intertemporale di applicazione – Condizioni – Conseguenze 2. Giustizia amministrativa –Diritto di accesso procedimentale – D.lgs. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-5-11-2014-n-5671/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2014 n.5671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-5-11-2014-n-5671/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2014 n.5671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti – Est. Cestaro<br /> Julie Italia S.r.l.(Avv. Gabriele) c/ Regione Campania(Avv. Palma)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Diritto di accesso – D.lgs n. 33 del 2013 – Diritto di accesso civico – Ambito intertemporale di applicazione – Condizioni – Conseguenze</p>
<p>2. Giustizia amministrativa –Diritto di accesso procedimentale – D.lgs. n. 33 del 2013 –Obblighi di pubblicazione – Atti &#8211;  Sussiste – Conseguenze – Diritto di accesso civico &#8211; Riconoscimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il  c.d. diritto di accesso civico, introdotto dal D.lgs. 33/2013, sussiste anche in relazione ad  atti ad efficacia durevole adottati prima dell’entrata in vigore del predetto d.lgs. 33/2013 e soggetti a pubblicazione, ai sensi del medesimo decreto legislativo, fino a quando detti  atti producano i propri effetti.</p>
<p>2. All’accesso procedimentale classico di cui alla L. 241/1990 il D. lgs. 33/2013  ha affiancato il c.d. accesso civico che garantisce all’intera collettività il diritto di conoscere gli atti adottati dalla pubblica amministrazione in funzione di controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena realizzazione del principio di trasparenza. Ne consegue che  per gli atti compresi negli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 possono operare cumulativamente tanto il diritto di accesso classico ex L.241/1990 quanto il diritto di accesso civico, mentre, per gli atti non rientranti in tali obblighi di pubblicazione, opera solo il diritto di accesso procedimentale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3206 del 2014, proposto da: <br />
Julie Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guido Gabriele, con domicilio eletto presso Guido Gabriele in Napoli, via Generale Orsini 46; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosaria Palma dell’avvocature regionale, con domicilio eletto in via S. Lucia 81 presso l’Avvocatura regionale; </p>
<p>nei confronti di<br />
Digitcampania S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante, non costituita; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della nota della responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della G.R. della Campania n.pg/2014/310872 con cui si denega l&#8217;accesso civico ai sensi del combinato richiesto dalla ricorrente con istanza del 18/04/2014; <br />
e per il riconoscimento del diritto di accesso civico agli atti richiesti con la predetta istanza;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.1. Parte ricorrente, la JULIE ITALIA s.r.l., agisce per il riconoscimento del diritto di “accesso civico” ai sensi del D.lgs. 33/2013 in relazione alla propria istanza del 18.04.2014 con cui aveva chiesto l’ostensione degli atti che hanno portato all’assegnazione dei fondi del POR – FESR Regione Campania. Afferma, infatti, la ricorrente che la Regione avrebbe pubblicato sul proprio sito web esclusivamente l’indicazione dei beneficiari dei finanziamenti, del progetto e dell’importo finanziato, mentre sarebbe stata tenuta a pubblicare tutti i documenti di cui agli artt. 26 e 27 D.lgs. 33/2013.<br />
1.2. Sostiene, poi, parte ricorrente che, alla propria richiesta, l’Amministrazione avrebbe opposto un sostanziale diniego con la nota 310872 del 07.05.2014 rimandando a un link dove non sarebbero presenti tutte le informazioni la cui pubblicazione è imposta dalle citate norme.<br />
2.1. L’Amministrazione chiede il rigetto del ricorso affermando che:<br />
-) la richiesta in oggetto sarebbe mal posta, trattandosi in realtà di un accesso cd. procedimentale classico (ex L.241/1990) per l’evidente interesse diretto della ricorrente;<br />
-) gli atti richiesti sono stati formati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 33/2013 con conseguente applicazione solo della disciplina relativa all’accesso cd. procedimentale ex L. 241/1990;<br />
-) comunque, per la genericità della richiesta, non riferita ad atti specifici, non era stato possibile soddisfare la pretesa del ricorrente.<br />
2.2. All’esito dell’udienza camerale del 22.10.2014, il ricorso era trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>3.1. In linea generale, va detto che, con il D.lgs. 33/2013, il legislatore italiano ha modificato la prospettiva del diritto di accesso; all’accesso procedimentale classico di cui gli artt. 22 e ss L. 241/1990, necessariamente collegato alle specifiche esigenze del richiedente (need to know), si è aggiunto il cd. accesso civico &#8211; mutuato anche dall’esempio degli ordinamenti anglosassoni (si veda il Freedom of Information Act, cd. FOIA statunitense) e da specifici settori dell’ordinamento (per la materia ambientale, v. la Convenzione di Aarhus, recepita con L. 195/2005) &#8211; che garantisce all’intera collettività il diritto di conoscere gli atti adottati dalla pubblica amministrazione in funzione di controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena realizzazione del principio trasparenza (right to know).<br />
3.2. In questa prospettiva vanno lette le affermazioni di principio riportate ai primi articoli del decreto legislativo 33/2013 secondo cui la trasparenza:<br />
&#8211; è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l&#8217;organizzazione e l&#8217;attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risor<br />
&#8211; «concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell&#8217;utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione»;<br />
&#8211; è «condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino» (art<br />
3.3. Tali disposizioni, poi, sono pienamente e direttamente applicabili alle Regioni e agli Enti locali in quanto tutti gli obblighi contemplati dal decreto vengono intesi quali «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale, di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione» (art. 1 co. 3). <br />
4.1. Quanto precede dimostra non solo la piena applicabilità della disciplina all’ente intimato (che, del resto, non contesta questo aspetto), ma anche la necessità di interpretare le norme del decreto in modo funzionale a che venga effettivamente perseguita la finalità di rendere pienamente trasparente l’azione dei pubblici poteri, affinché vi sia piena attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali.<br />
4.2. Alla luce di tale conclusione, va analizzata l’eccezione dell’amministrazione relativa alla circostanza che le disposizioni del decreto (in vigore dal 20.04.2013) non sarebbero applicabili ad atti relativi a un bando “indiscutibilmente anteriore” all’entrata in vigore del decreto, perché relativo ai fondi POR FESR 2007-2013.<br />
4.3. Ebbene, tale conclusione pecca di formalismo e, del resto, se il decreto fosse applicabile ai soli atti formatisi dopo la sua entrata in vigore, l’effettiva operatività delle sue disposizioni risulterebbe procrastinata anche in misura assai rilevante; si pensi, ad esempio, agli obblighi di pubblicazione delle piante organiche, dei dati organizzativi, dei dati sui compensi a favore dei titolari di determinati incarichi che, declinando il principio affermato dalla Regione, incorrerebbero nell’obbligo di pubblicazione solo allorché venisse adottato un “nuovo” atto in materia (ad es. di rideterminazione della pianta organica o del compenso), mentre non sarebbero da pubblicarsi gli atti che, pure, ‘reggono’ la situazione attuale, se perfezionatisi prima dell’entrata in vigore del decreto.<br />
4.4. Il principio da affermare è, all’opposto, che gli atti che dispieghino ancora i propri effetti siano da pubblicare, nelle modalità previste, secondo quanto disposto dall’art. 8 co. 3 del d.lgs. 33/2013 che, appunto, prevede l’obbligo di pubblicare gli atti contenenti i dati previsti dal decreto medesimo «per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell&#8217;anno successivo a quello da cui decorre l&#8217;obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti». In tal senso, depone anche la circolare n. 2/2013 del 19.07.2013 del dipartimento della funzione pubblica (al par. 1.3, primo capoverso), con cui si è inteso fornire alle amministrazioni le prime indicazioni operative circa gli obblighi di pubblicazioni previsti dal decreto; essa chiarisce, infatti, che gli obblighi di pubblicazione divengono efficaci alla data di entrata in vigore del decreto senza che sia necessario attendere alcun decreto applicativo, così ribadendo, ulteriormente, la necessità che la disciplina divenga immediatamente effettiva.<br />
4.5. Nel caso di specie, non è contestato che il programma POR FESR 2007-2013 fosse operativo all’atto dell’entrata in vigore del decreto e che la gran parte dei finanziamenti ancora oggi non sia stato erogata (si prevede di erogare tutto il finanziamento entro l’ottobre 2015; la quota più consistente del finanziamento, ancora erogato solo in ragione del 30% della somma stanziata, è, infatti, stata attribuita a un’agenzia di comunicazione ‘in house’ della Regione Campania; v. doc. depositato all’udienza del 22.10.2014 da parte ricorrente, relativo all’elenco affidamenti per il piano di comunicazione POR FESR); esso è, quindi, ricompreso negli obblighi di pubblicazione di cui al decreto e, del resto, tale conclusione è confermata dallo stesso contegno della Regione Campania che ha effettivamente pubblicato sul sito internet gli atti del relativo procedimento, pur se, come meglio si dirà a breve, non con la completezza richiesta dal d.lgs. 33/2013.<br />
5.1.1. L’Amministrazione, poi, contesta che la parte ricorrente avrebbe dovuto far ricorso, comunque, all’accesso procedimentale classico di cui alla L. 241/1990 poiché si tratta di un soggetto potenzialmente interessato all’assegnazione dei fondi POR FESR; l’argomento è destituito di fondamento in quanto l’accesso civico è uno strumento che si aggiunge a quelli esistenti, senza eliderli, ma sovrapponendosi agli stessi. <br />
5.1.2. L’accesso tradizionale di cui alla L.241/1990 continua ad operare con i propri diversi presupposti e disciplina, ma la circostanza che un soggetto possa essere titolare di una posizione differenziata tale da essere tutelata con tale tipologia di accesso, non impedisce certo al medesimo soggetto di avvalersi dell’accesso civico, qualora ne ricorrano i presupposti. Per gli atti compresi negli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013, quindi, potranno operare cumulativamente tanto il diritto di accesso ‘classico’ ex L. 241/1990 quanto il diritto di accesso civico ex D.lgs. 33/2013, mentre, per gli atti non rientranti in tali obblighi di pubblicazione, opererà, evidentemente, il solo diritto di accesso procedimentale ‘classico’ di cui alla L. 241/1990. <br />
5.1.3. A ragionare diversamente, si giungerebbe al risultato che il cittadino privo di interesse specifico potrebbe far ricorso all’accesso civico di cui al D.lgs. 33/2013, mentre il soggetto portatore di un interesse specifico dovrebbe dimostrare i più stringenti presupposti sottesi all’interesse procedimentale di tipo tradizionale (art. 22 L. 241/1990). Anche tale eccezione è, quindi, priva di fondamento.<br />
5.2.1. Infine, la Regione Campania contesta la genericità della richiesta che non le avrebbe consentito di capire quali siano gli atti di cui il ricorrente avrebbe chiesto la pubblicazione. <br />
5.2.2. Tale contestazione, peraltro, rivela l’equivoco di fondo in cui è ricaduto l’ente intimato che continua a far applicazione dei principi di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 rispetto a una richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013; la richiesta della parte (in atti) è chiaramente riferita agli elementi la cui pubblicazione obbligatoria è direttamente imposta dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e, quindi, non necessita di particolari specificazioni. Gli atti contemplati dal d.lgs. 33/2013, quindi, ben possono essere richiesti facendo un sintetico riferimento alle norme che ne prevedono la pubblicazione. <br />
6.1. Superata la questione circa l’ ‘an’ dell’obbligo di pubblicazione e la corrispondente sussistenza del diritto all’accesso civico secondo le modalità del decreto legislativo 33/2013, va esaminata la questione relativa alla correttezza dell’operato dell’Amministrazione che ha pubblicato solo talune informazioni e, in particolare, secondo quanto è dato rilevare dal documento depositato all’odierna udienza camerale da parte ricorrente (elenco affidamenti, cit.): a) il nome del beneficiario del finanziamento; b) l’indicazione del tipo di progetto; c) l’importo finanziato; d) la durata del servizio; e) l’importo liquidato.<br />
6.2. Le norme invocate, artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013, da parte ricorrente stabiliscono, invece, quanto segue:<br />
-) «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell&#8217;articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, co<br />
-) «1. La pubblicazione di cui all&#8217;articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:<br />
a) il nome dell&#8217;impresa o dell&#8217;ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; <br />
b) l&#8217;importo del vantaggio economico corrisposto; <br />
c) la norma o il titolo a base dell&#8217;attribuzione; <br />
d) l&#8217;ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; <br />
e) la modalità seguita per l&#8217;individuazione del beneficiario; <br />
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.<br />
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell&#8217;ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l&#8217;esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell&#8217;articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione» (art. 27).<br />
6.3. Appare, quindi, evidente che non tutte le informazioni richieste siano state pubblicate e, in particolare, che manchino i documenti di cui ai punti d), e) ed f) del citato art. 27 d.lgs. 33/2013 ( d) l&#8217;ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l&#8217;individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato). <br />
7.1. Tanto premesso, in ragione della fondatezza del ricorso nei termini appena precisati, deve essere ordinato all’amministrazione di pubblicare i documenti di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 27 co. 1 d.lgs. 33/2013 con le modalità descritte nel secondo comma del medesimo articolo.<br />
7.2. La novità della questione in rapporto alla questione di diritto intertemporale induce alla integrale compensazione delle spese di lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: <br />
-) accoglie il ricorso e, per l’effetto,<br />
-) ordina alla Regione Campania di pubblicare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza le informazioni di cui all’art. 27 D.lgs. 33/2013 indicate in motivazione al par. 6.3., secondo le modalità previste dall’art. 27 co. 2 D.lgs. 33<br />
-) compensa le spese di lite.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Renzo Conti, Presidente<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere<br />
Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/11/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-5-11-2014-n-5671/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2014 n.5671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5671/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5671</a></p>
<p>Pres. Trotta – Est. Realfonzo Artco Servizi Soc. Coop (Avv. R. Paviotti) c/ Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa (Avv. C. Guccione) e nei confronti Società Icarus Servizi Srl (Avv. A. Clarizia, F. Idone e M.I. Leonardo) sulla immediata impugnazione per lesività di un bando di gara per mancata indicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta – Est. Realfonzo<br /> Artco Servizi Soc. Coop (Avv. R. Paviotti) c/ Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa (Avv. C. Guccione) e nei confronti Società Icarus Servizi Srl (Avv. A. Clarizia, F. Idone e M.I. Leonardo)</span></p>
<hr />
<p>sulla immediata impugnazione per lesività di un bando di gara per mancata indicazione dei costi di sicurezza &ldquo;non soggetti a ribasso&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Bando di gara – Clausole escludenti – Impugnazione immediata – Necessità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Bando di gara – Clausole escludenti – Mancata indicazione costi della sicurezza – Impossibile elaborazione offerta – Impugnazione immediata – Ammissibilità. 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Bando di gara – Clausole escludenti – Impugnazione intero procedimento – Interesse strumentale – Impugnazione immediata – Necessità – Termine di decadenza art.120 C.P.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’impugnazione dei bandi, dei disciplinari, dei capitolati speciali di gara e delle relative lettere di invito è conseguenza della lesione della posizione soggettiva dell’interessato, che di regola diventa attuale e concreta con gli atti che di questi fanno applicazione. In via di eccezione devono essere impugnati immediatamente i bandi idonei a generare una lesione immediata e diretta della situazione soggettiva dell&#8217;interessato, qualora contengano clausole c.d. “escludenti”, correlate cioè all’illegittima richiesta del possesso di determinati requisiti di qualificazione la cui mancanza inibisce o rende vana la partecipazione.	</p>
<p>2. La presenza nel bando di gara clausole che impediscano – indistintamente a tutti i concorrenti – una corretta, e consapevole, elaborazione della propria proposta economica – in quanto risulti mancante la prescritta indicazione dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” – in violazione dei cardini procedimentali della concorrenza e della par condicio tra tutti i partecipanti alla gara, legittima i soggetti lesi ad una immediata impugnazione degli atti di indizione della gara.	</p>
<p>3. Il gravame con cui si lamenta l’illegittimità di un bando, che si assume erroneamente indetto su di un illegittimo termine di comparazione economica tra le diverse offerte e diretto a minare ab origine l’intero procedimento concorsuale, è legittimato da un interesse di natura esclusivamente strumentale e come tale deve essere tempestivamente azionato. Ne consegue l’applicazione del termine decadenziale di cui all’art.120 C.P.A. e la conseguente irricevibilità del gravame poiché tardivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3043 del 2012, proposto da:<br />
Artco Servizi Soc. Coop., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso Roberto Paviotti in Roma, via Luigi Canina, 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio Guccione, con domicilio eletto presso Claudio Guccione in Roma, via Flaminia N. 135; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società Icarus Servizi Srl (Ex Gs 2000 Srl), rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Francesca Idone, Maria Ida Leonardo, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 00415/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di pulizia, disinfezione e derattizzazione dei propri beni</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa e di Società Icarus Servizi Srl (Ex Gs 2000 Srl);<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Claudio Guccione, Angelo Clarizia e G. Pesce su delega di Roberto Paviotti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente gravame la società ricorrente, nona classificata su 23 partecipanti, impugna la decisione di rigetto del ricorso di primo grado, con cui aveva chiesto l’annullamento di tutti gli atti della gara d’appalto, indetta dalla Società “Autostrada Brescia- Verona- Vicenza –Padova S.p.A.” per l’affidamento biennale dei servizi di pulizia dei caselli, piazzali, fabbricati ed aree pertinenziali, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. <br />	<br />
L’appellante, senza l’intestazione di formali rubriche di gravame,deduce la violazione dell&#8217;articolo 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici (allora vigente, e poi abrogato con il D.L. 6.12.2011, n.201), in quanto il bando di gara non avrebbe indicato il costo del lavoro come voce “<i>non sottoponibile a ribasso</i>”.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Autostrada appellata che, con memoria, ha rilevato l’inammissibilità dell’appello rispettivamente: per la mancata richiesta di annullamento della sentenza di primo grado; per la mancata impugnativa del bando; e per non aver dimostrato il superamento della c.d. “prova di resistenza”. <br />	<br />
A sua volta la società ICARUS Servizi, con la memoria di costituzione e con gli scritti difensivi per la discussione ha rilevato: &#8212; l’irricevibilità del ricorso per tardività della domanda, &#8212; l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse; l’inesistenza dei presupposti processuali, e la mancata dimostrazione di una posizione legittimante.<br />	<br />
Nel merito le parti appellate hanno altresì sottolineato l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Chiamata all&#8217;udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>___ 1.§. La società appellante, precedente affidataria dell’appalto dei servizi di pulizia per cui è causa, assume l’erroneità della sentenza con cui è stata ritenuta legittima una procedura aperta, e rigettato la censura per cui la Società Autostrada avrebbe violato l&#8217;articolo 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici (vigente al momento del bando, e poi abrogato), in base al quale &#8220;l&#8217;offerta migliore è altresì determinata <i>al netto delle spese relative al costo del personale</i>, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro&#8221;.<br />	<br />
L’amministrazione nel fissare la base d’asta in € 2.373.425,16 &#8212; di cui € 120.000 come corrispettivo fisso ed invariabile per i costi per la sicurezza &#8212; illegittimamente avrebbe omesso di indicare separatamente l’ammontare delle spese di personale. <br />	<br />
Di conseguenza l’offerta aggiudicataria non sarebbe stata individuata, come previsto dalla legge, al netto delle spese relative al costo del personale. Al riguardo l’ArtCo sottolinea che, sulla base della propria esperienza, e tenendo conto di un numero congruo di ore di lavoro, aveva offerto il 21,2% sul prezzo base d’asta, mentre l’aggiudicataria aveva presentato un ribasso incredibile del 42,48%, che avrebbe giustificato con l’asserita maggiore professionalità del proprio personale.<br />	<br />
Contrariamente a quanto interpretato dal TAR, l’appellante non avrebbe affatto richiesto l’integrazione automatica di una lex specialis lacunosa, bensì aveva affermato l’erroneità di una regola di gara formulata in termini tali da porsi in patente violazione di una norma che non consentiva l’inclusione degli oneri per il fattore lavoro nella base di gara.<br />	<br />
Erroneamente il Tar avrebbe quindi affermato che la disposizione de quo non poteva <i>“… essere letta come vincolante la stazione appaltante a includerla nella lex specialis, trattandosi di norma di legge che mira alla individuazione dell&#8217;offerta da preferirsi, e non all&#8217;inclusione diretta nel bando di gara</i>” . <br />	<br />
Per la società appellante in sintesi:<br />	<br />
&#8212; le relative possibili difficoltà applicative non potevano giustificare la totale disapplicazione delle norme;<br />	<br />
&#8212; neppure la sua rapida abrogazione poteva portare ad equiparare il regime successivo a quello della sua precedente vigenza;<br />	<br />
&#8212; la norma era ripetitiva di un’analoga previsione di cui all’articolo 23 della l.r. Umbria 21 gennaio 2010 n.3, in materia di lavori pubblici; ed era stata applicata dal Comune di Ferrara e dalla Consip. <br />	<br />
Non sarebbe quindi convincente il rilievo del Tar per cui l’interpretazione proposta dalla società ArtCo si “<i>sarebbe posta in conflitto diretto con la disposizione postulante l&#8217;inammissibilità dell&#8217;esclusione automatica, atteso che risponde ai principi comunitari invece quello di verifica della congruità dell&#8217;offerta”.</i><br />	<br />
La società appellante non aveva ritenuto che si trattasse di una disposizione c.d. “escludente”, ma di una clausola la cui lesività avrebbe potuto verificarsi solamente in esito alla conclusione della gara. <br />	<br />
A nulla rilevando l’intervenuta successiva abrogazione della disposizione, la società appellante conclude che, in ogni caso, avrebbe avuto un interesse strumentale alla sua rinnovazione, potendo ben aspirare a risultare aggiudicataria.<br />	<br />
___ 2. Nell’ordine logico delle questioni devono essere esaminate unitariamente, per il loro carattere assorbente, le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso di primo grado. <br />	<br />
___2.§.1. Con un’eccezione, già introdotta in primo grado, sostanzialmente analoga, le difese di entrambe le appellate lamentano la tardività del gravame di primo grado per l’immediata lesività del bando (nonché del disciplinare e del capitolato di gara) che non avrebbe necessitato dell’aggiudicazione finale della gara.<br />	<br />
In primo grado l’ArtCo non avrebbe impugnato una clausola asseritamente lesiva delle sue posizioni in relazione ad un eventuale, futuro ed incerto esito della gara, ma avrebbe invece contestato la modalità stessa di richiesta dell’offerta. La questione della lesività immediata del bando non avrebbe potuto essere circoscritta allo stretto ambito dei requisiti richiesti per partecipare alla gara, ma sarebbe propria di ogni situazione nella quale è certo che l’applicazione della clausola non potrà che essere fatta in un unico senso, cioè quello che presenta con evidenza il carattere di asserito pregiudizio (cfr. Cons. Stato, sezione IV, 26 novembre 2009 n.7441).<br />	<br />
___2.§.2. Con una seconda eccezione, l’impresa appellata rileva inoltre l’inammissibilità per difetto di interesse in primo grado della ricorrente, la quale afferma il suo interesse strumentale alla ripetizione del procedimento ed alla partecipazione alla gara, senza tuttavia dimostrare la sua probabilità di ottenere l’appalto. L’abolizione del comma 3-bis dell’art. 81 del d.lgs. n. 163/2012 Cod. Contratti, impedirebbe infatti di rifare la gara con la regola che l’appellante ritiene violata. <br />	<br />
L’interesse azionato dalla ArtCo, che all’epoca, era l’affidataria del servizio, avrebbe assunto un rilievo di mero fatto, in quanto evidentemente collegato a proseguire il servizio nelle more della ripetizione della gara. <br />	<br />
In ogni caso l’impugnativa sarebbe dunque inammissibile per difetto di un interesse giuridicamente tutelabile. <br />	<br />
___2.§.3. Le eccezioni possono essere condivise nei sensi, e nei limiti che seguono.<br />	<br />
Come è noto (cfr: Consiglio Stato A. Plen., 24 giugno 2002, n. 3) i bandi, i disciplinari, i capitolati speciali di gara, e le relative lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, in quanto solo in tale secondo momento diventa attuale, e concreta, la lesione della situazione soggettiva dell&#8217;interessato. In via di eccezione, il predetto orientamento ha poi coerentemente affermato che debbano essere impugnati immediatamente i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della situazione soggettiva dell&#8217;interessato, qualora contengano clausole c.d. escludenti”, correlate cioè all’illegittima richiesta del possesso di determinati requisiti di qualificazione la cui mancanza inibisce o rende vana la partecipazione. <br />	<br />
Tuttavia né l’indirizzo ricordato, e né la giurisprudenza che si è successivamente formata, si pongono in senso contrario con la necessità di procedere all’impugnativa immediata degli atti di indizione della gara quando le clausole impediscano &#8212; indistintamente a tutti i concorrenti &#8212; una corretta, e consapevole, elaborazione della propria proposta economica.<br />	<br />
In tali casi infatti si pregiudica il corretto esercizio della gara, in violazione dei cardini procedimentali della concorrenza e della par condicio tra tutti i partecipanti alla gara. <br />	<br />
Ciò avviene in particolare quando ricorrono:<br />	<br />
&#8212; regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così proprio la A.P. n. 3 cit.).<br />	<br />
&#8212; disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell&#8217;offerta (cfr. Cons. S<br />
&#8212; condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V 21 novembre 2011 n. 6135); <br />	<br />
&#8212; imposizione di obblighi <i>contra ius</i> (es. cauzione definitiva pari all&#8217;intero importo dell&#8217;appalto: Cons. Stato, Sez. II, 19/2/2003, n.2222/01); <br />	<br />
&#8212; gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell&#8217;offerta (come ad es. quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall&#8217;aggiudicatario), ovvero si<br />
&#8212; atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III 03 ottobre 2011 n. 5421).<br />	<br />
Proprio a tale ultima fattispecie deve essere ragguagliata l’ipotesi in esame.<br />	<br />
Qui l’impugnazione è infatti diretta a rivendicare l’applicazione del disposto dell&#8217;articolo 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, nel testo allora vigente (e successivamente abrogato con il D.L. 6.12.2011, n.201), in base al quale &#8220;l&#8217;<i>offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale</i>”.<br />	<br />
La clausola andava però tempestivamente impugnata nel relativo termine decadenziale di cui all’art. 120 c.p.a. perché era esclusivamente basata sulla denuncia della sostanziale erroneità della base d’asta. La lesione dell’interesse si sarebbe manifestata immediatamente a prescindere dall’esplicazione dell’intero procedimento d’appalto, proprio in quanto si lamentava l’illegittimità di un bando, che si assumeva erroneamente indetto su un illegittimo termine di comparazione economica tra le diverse offerte. <br />	<br />
Si tratta di una censura strutturalmente diretta da minare <i>ab origine</i> l’intero procedimento concorsuale, perché la mancata applicazione dell’indicazione dei costi del lavoro “non ribassabili“, si risolveva nell’impossibilità di una corretta esplicazione dell’offerta da parte di tutti i concorrenti, e quindi determinava immediatamente un <i>vulnus</i> effettivo all’intero confronto concorrenziale.<br />	<br />
Quando si persegue solo la ripetizione della gara con una differente regolazione negoziale, l’interesse ha natura esclusivamente strumentale e come tale deve essere tempestivamente azionato.<br />	<br />
Nel caso in esame, l’impresa non aveva dunque alcuna reale necessità di attendere l&#8217;esito della gara, ma avrebbe dovuto azionarsi contro una disciplina, asseritamente illegittimamente, della struttura economica, tecnica e funzionale dell’offerta. <br />	<br />
In realtà, contrariamente a quanto dichiarato del ricorrente in primo grado, nel caso in esame l’intento realmente perseguito era quindi quello, di mero fatto, diretto all’ulteriore continuazione nella gestione del servizio in conseguenza dell’impossibilità della società, nona classificata, di conseguire giudizialmente l’attribuzione dell’appalto. <br />	<br />
In definitiva, in accoglimento delle eccezioni delle appellate, il gravame di prime cure deve essere dichiarato irricevibile ex art. 35 c.p.a.m, perché tardivo ai sensi del 5° co dell’art.120 c.p.a. . <br />	<br />
Il ricorso di primo grado è stato infatti proposto solo il 20 dicembre 2011, ben oltre il termine dei 30 gg. decorrente dalla pubblicazione degli atti di gara avvenuta il 2 agosto 2011. <br />	<br />
___3.§. La natura pregiudiziale ed assorbente delle considerazioni che hanno portato all’accoglimento dell’eccezione, consente di prescindere dall’esame dei restanti profili di censura di merito dedotti dall’appello.<br />	<br />
In conseguenza, la sentenza di primo grado deve essere confermata, sia pure con l’integrale sostituzione della motivazione con le considerazioni di cui sopra. <br />	<br />
Le spese, secondo le regole generali di cui all’art. 26 del c.p.a., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando: <br />	<br />
___ 1. respinge l&#8217;appello, come in epigrafe proposto e per l’effetto, confermando la sentenza di primo grado con differenti motivazioni, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.<br />	<br />
___ 2. Condanna l’appellante alle spese del presente giudizio che, vengono partitamente liquidate in ragione di rispettivamente in € 3000,00 oltre ad IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti appellate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2004 n.5671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-2-12-2004-n-5671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-2-12-2004-n-5671/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-2-12-2004-n-5671/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2004 n.5671</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Roberto M. Bucchi – Estensore Borini Costruzioni s.p.a. (avv. V. Caputi Jambrenghi e C. Vivani) c. Comune di Bari (avv. R. Lanza e A. Farnelli) sulla titolarità di un interesse legittimo in capo all&#8217;appaltatore che, pretendendo un equo indennizzo ex art. 2041 c.c., impugna la delibera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-2-12-2004-n-5671/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2004 n.5671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-2-12-2004-n-5671/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2004 n.5671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Roberto M. Bucchi – Estensore<br /> Borini Costruzioni s.p.a. (avv. V. Caputi Jambrenghi e C. Vivani) c. Comune di Bari (avv. R. Lanza e A. Farnelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla titolarità di un interesse legittimo in capo all&#8217;appaltatore che, pretendendo un equo indennizzo ex art. 2041 c.c., impugna la delibera di reiezione del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Appalto pubblico – Equo indennizzo – Pretesa – Debito fuori bilancio – Riconoscimento della legittimità – Decisione del Comune – Appaltatore – Interesse legittimo.</p>
<p>2. Autonomia e decentramento – Disciplina di province, comuni ed enti locali – Consiglio comunale – Art.194 lett. e), d.lg. n.267 del 2000 – Deliberazione – Motivazione – Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui un appaltatore chieda il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell’art.2041, c.c., e il Comune appaltante deliberi, ai sensi dell’art.194 lett. e), d.lg. 18 agosto 2000 n.267, di respingere il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, l’appaltatore è titolare di una posizione di interesse legittimo, in quanto il predetto riconoscimento presuppone una valutazione discrezionale in ordine alla utilità e all’arricchimento della prestazione acquisita dalla p.a. in violazione degli obblighi di cui all’art.191 commi 1, 2 e 3.</p>
<p>2. Nel caso in cui un appaltatore chieda il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell’art.2041, c.c., la deliberazione del Consiglio comunale prevista dall’art.194 lett. e), d.lg. 18 agosto 2000 n.267, rappresenta l’atto finale di riconoscimento formale del debito, che conclude il procedimento volto ad accertare la sussistenza ed i limiti dell’utilità ed arricchimento per l’ente derivanti dalla prestazione eseguita fuori contratto; pertanto, l’organo comunale adotta un provvedimento discrezionale che può essere positivo o negativo, ma in entrambi casi deve indicare espressamente le ragioni per le quali ha riconosciuto o meno l’utilità e l’arricchimento per l’ente e quindi la legittimità o meno del debito fuori bilancio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 159 del 2004, proposto dalla</p>
<p><b>BORINI COSTRUZIONI S.p.a.</b>, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante p. t. Ing. Carlo Borini, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi del Foro di Bari e dall’Avv. Claudio Vivani del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bari, via Abate Eustasio n. 5, per procura speciale in calce al ricorso;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI BARI</b>, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso notificato, dagli Avvocati Rossana Lanza ed Augusto Farnelli, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Marchese di Montrone n. 5;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bari n. 148 del 20.10.2003, avente ad oggetto “parcheggio in elevazione autosilo piazza Balenano e mercato coperto. Riconoscimento maggiori oneri sostenuti a titolo di equo indennizzo. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi art. 194, lett. e) decreto legislativo 267/2000. Respinta”;<br />
di tutti gli atti ad essa allegati e dalla stessa richiamati, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 18 novembre 2004, il dott. Roberto M. Bucchi.<br />
Uditi, altresì, l’avv. Vivani per la ricorrente e l’avv. Farnelli per il Comune di Bari.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 10 gennaio 2004 e depositato il successivo 23 gennaio, la società Borini Costruzioni impugnava il provvedimento del consiglio comunale del Comune di Bari meglio descritto in epigrafe, con il quale l’organo dell’ente deliberava, ex art. 194 lett. e) del D.L.vo n. 267/2000, di respingere il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalle opere realizzate dalla ricorrente in base all’”atto unilaterale d’obbligo” sottoscritto in data 25.5.1992.<br />
Esponeva la ricorrente che tali opere si resero necessarie per risolvere una serie di problematiche impreviste (proteste dei commercianti ambulanti ecc…) sorte durante i lavori relativi all’affidamento in concessione della progettazione, esecuzione e gestione di un autosilo in elevazione, da realizzarsi in Bari su un area compresa fra la via Dieta di Bari e la piazza Balenzano, nonché della progettazione ed esecuzione di un mercato coperto annesso all’autosilo.<br />
In  forza della predetta aggiudicazione la ricorrente e il Comune di Bari in data 6.12.88 stipularono una convenzione che prevedeva la concessione all’affidataria, da parte del Comune, del diritto di superficie, ex art. 952 del c. c., sull’area destinata ad autosilo per la durata di cinquanta anni e, alla scadenza di tale termine, l’acquisizione della proprietà dell’autosilo in capo al Comune; veniva altresì prevista la immediata acquisizione gratuita della zona del mercato da parte del Comune.<br />
Il corrispettivo dell’affidatario era invece costituito dal diritto di gestire la parte di parcheggio destinata ad uso pubblico e di percepire i corrispettivi versati dai cittadini utenti, nonché dalla facoltà di alienare la proprietà superficiaria della porzione di posti auto non vincolata all’uso pubblico, per un massimo della metà della superficie totale.<br />
Nel corso dei lavori, a seguito delle proteste sollevate dai commercianti ambulanti e da alcuni cittadini, la ricorrente sottoscrisse, in data 29.5.1992, l’atto unilaterale d’obbligo succitato, di cui la Giunta Regionale prendeva atto con deliberazione n. 4582  in data 9.9.1992, erroneamente opinando che l’atto unilaterale prevedesse l’impegno a realizzare le opere “a propria cura e spese”, mentre nulla di tutto ciò era affermato nell’impegno assunto dalla Borini.<br />
In data 29.10.2003 fu rilasciata la variante della concessione edilizia che consentiva l’esecuzione delle prestazioni extracontrattuali.<br />
In relazione a queste ultime l’affidataria rivolse un una prima richiesta parziale di indennizzo in data 29.7.1994, ricordando che le opere realizzate e le prestazioni menzionate non erano comprese nel progetto presentato in sede di appalto-concorso e dunque erano estranee alla concessione.<br />
Detta richiesta fu ribadita con lettera del 14.4.1995 in cui la fattispecie descritta veniva ricondotta all’”arricchimento senza causa ex art. 2041 c. c..<br />
Il Consorzio Bari Europarc (dal 23.10.92 al 7.7.98 subentrato nel rapporto concessorio alla Borini) redasse e trasmise in data 21.6.95 al Comune uno schema di perizia di variante corredato dal relativo computo metrico e delle analisi dei prezzi.<br />
L’Alta Sorveglianza prese atto della richiesta dell’affidataria e dello schema di perizia di variante e si pronunciò in merito con una nota in data 22.6.95 che riconosceva alla Bari Europarc una maggiore spesa per l’importo di £. 502.500.000, o in alternativa la possibilità di prolungare la durata della concessione.<br />
I lavori vennero ultimati, collaudati e presi in consegna dal Comune che accettava così anche le prestazioni extracontrattuali poste in essere dall’affidataria.<br />
Dopo ulteriori richieste di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., in data 16.4.98 il Segretario generale ammetteva la possibilità di un indennizzo pecuniario.<br />
Con delibera del 1.10.2001 il Consiglio Comunale, richiamata la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e alla Mobilità che riconduceva la fattispecie all’arricchimento senza causa, ne riconosceva l’utilità delle prestazioni extracontrattuali svolte e proponeneva un indennizzo di £.392.141.000, non approvò l’oggetto.<br />
Seguirono altre diffide della Borini alle quali il Direttore della Ripartizione LL.PP. rispose, con nota del 19.5.2003, che l’Amministrazione nel procedere al riesame della problematica intendeva riproporre proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio a titolo di equo indennizzo, derivante dai maggiori oneri sostenuti per la realizzazione dell’opera in oggetto, quantificato in € 194.420,20 (£. 376.450.000).<br />
Avviata la nuova istruttoria, la Ripartizione Edilizia Pubblica con nota del 10.6.2003 confermò l’avviso espresso nel 2001, proponendo un indennizzo di £. 376.455.912, e altrettanto risulta alla ricorrente aver fatto l’Avvocatura Comunale con nota in data 17.7.2003.<br />
Con deliberazione n. 148 del 20.10.2003 il Consiglio Comunale respinse la proposta per il riconoscimento dell’equo indennizzo. <br />
Quanto sopra premesso, la ricorrente impugnava detto provvedimento deducendo i seguenti motivi di illegittimità:<br />
I) Violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 per difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per illogica ed immotivata contraddizione fra premesse e dispositivo; violazione dell’art. 194 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000, sotto un primo profilo.<br />
II) Violazione dell’art. 194 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000, sotto un secondo profilo. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.<br />
Con atto depositato il 9.3.2004 si costituiva in giudizio il Comune di Bari che con memoria del 5.11.2004 eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) In via preliminare va rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione.<br />
Osserva il Collegio che la posizione giuridica di cui la ricorrente chiede tutela nel presente giudizio non è la pretesa al pagamento dell’equo indennizzo spettante ai sensi dell’art. 2041 c.c. ma l’interesse legittimo al riconoscimento, da parte del Comune del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D.L.vo n. 267/2000.<br />
Tale riconoscimento infatti presuppone una valutazione discrezionale in ordine alla utilità e all’arricchimento della prestazione acquisita dall’Amministrazione in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del D.L.vo cit., rispetto alla quale la posizione giuridica dell’interessato è di interesse legittimo.<br />
2) Nel merito il ricorso è fondato.<br />
3) Con il primo motivo di ricorso la Borini deduce i seguenti vizi di illegittimità: violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 per difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per illogica ed immotivata contraddizione fra premesse e dispositivo; violazione dell’art. 194 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000, sotto un primo profilo.<br />
Sostiene che il provvedimento impugnato è affetto da evidente ed assoluta mancanza di motivazione, né tale carenza può ritenersi soddisfatta da quanto dichiarato nel dibattito dai consiglieri Pannarale e Fusaro.<br />
4) Il motivo è fondato.<br />
5) L’art. 194 del D.L.vo n. 267/2000 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) prevede la possibilità, da parte degli enti locali, del  riconoscimento a posteriori della legittimità dei debiti fuori bilancio mediante una formale deliberazione.<br />
La norma indica una serie di atti o fatti dai quali tale debiti possono originarsi, tra i quali, sotto la lettera e), “l’acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 della legge cit., nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.<br />
Sono ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 del c.c. in cui l’Amministrazione risulta debitrice verso il privato che abbia compiuto una prestazione a suo favore a condizione e nei limiti della riconosciuta utilità.<br />
Pertanto, la deliberazione consiliare prevista dall’art. 194 cit. rappresenta l’atto finale di riconoscimento formale del debito, che conclude il procedimento volto ad accertare la sussistenza ed i limiti dell’utilità ed arricchimento per l’ente derivanti dalla prestazione eseguita fuori contratto.<br />
L’organo comunale adotta un provvedimento discrezionale che può essere positivo o negativo, ma in entrambi casi deve indicare espressamente le ragioni per le quali ha riconosciuto o meno l’utilità e l’arricchimento per l’ente e quindi la legittimità o meno del debito fuori bilancio. <br />
6) Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la deliberazione impugnata di contenuto negativo, non solo non contiene alcuna indicazione delle ragioni per le quali non ha riconosciuto le anzidette utilità ed arricchimento né la legittimità del debito, ma il suo dispositivo, limitato ad un laconico “delibera di respingere l’argomento in oggetto”, si pone in evidente contraddizione con i presupposti di fatto e di diritto in essa contenuti, dai quali emerge l’incontestato riconoscimento da parte di diversi organi (in particolare la Ripartizione LL.PP) dell’utilità pubblica e dell’arricchimento per il Comune derivanti dalle prestazioni effettuate fuori contratto dalla Borini.<br />
7) Sono quindi fondate le censure di difetto di motivazione e contraddittorietà nei confronti del provvedimento impugnato e pertanto il ricorso deve essere accolto.<br />
8) Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame del secondo motivo di ricorso considerato il profilo assorbente di quello accolto.<br />
9) Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari &#8211; Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe.<br />
Condanna il Comune di Bari alle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.000 (tremila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 18 novembre 2004, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Amedeo Urbano        Presidente <br />
Dott. Raffaele Greco	        Componente<br />	<br />
Dott. Roberto M. Bucchi    Componente Rel.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-2-12-2004-n-5671/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2004 n.5671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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