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	<title>567 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>567 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sul voto numerico alle prove di un concorso pubblico o di un esame.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-voto-numerico-alle-prove-di-un-concorso-pubblico-o-di-un-esame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 09:50:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-voto-numerico-alle-prove-di-un-concorso-pubblico-o-di-un-esame/">Sul voto numerico alle prove di un concorso pubblico o di un esame.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Prove scritte &#8211; Correzione &#8211; Commissione &#8211; Voto numerico &#8211; Legittimità &#8211; Condizioni. Il voto numerico attribuito da una Commissione alle prove di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione normativa, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, integrando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-voto-numerico-alle-prove-di-un-concorso-pubblico-o-di-un-esame/">Sul voto numerico alle prove di un concorso pubblico o di un esame.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-voto-numerico-alle-prove-di-un-concorso-pubblico-o-di-un-esame/">Sul voto numerico alle prove di un concorso pubblico o di un esame.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Prove scritte &#8211; Correzione &#8211; Commissione &#8211; Voto numerico &#8211; Legittimità &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il voto numerico attribuito da una Commissione alle prove di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione normativa, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, integrando una motivazione <em>ex se</em> sufficiente, non necessitante di ulteriori spiegazioni. Tale principio è valido, tuttavia, alla sola condizione che vengano prefissati dalla medesima Commissione dei criteri valutativi di massima da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto. Ne consegue che, qualora manchino tali criteri di massima, oltre a precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, la valutazione in forma numerica deve essere ritenuta illegittima, posto che, in difetto di specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con relativi punteggi, idonei a delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione e a renderlo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, risulta incomprensibile l’<em>iter</em> logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove, precludendo in radice la possibilità di operare un controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Dello Preite &#8211; Est. Fusaro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">Lecce – Sezione Seconda</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 228 del 2023, proposto da<br />
Raffaele Pinto, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Vantaggiato e Raffaele Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">di Chiara Franco, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Tassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della nota prot. n. 17140 del 21.2.2023 (comunicata a mezzo PEC il 22.2.2023), con cui l’ASL Brindisi ha comunicato al ricorrente l’attribuzione dell’incongruo punteggio di 17/30 relativamente alla prova pratica espletata il 10.02.2023 e, per effetto di tanto, la non ammissione del medesimo alla prova orale, per mancato superamento della citata prova, per non aver raggiunto la soglia di sufficienza fissata in 21/30;</p>
<p style="text-align: justify;">– nonché, di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi, ove occorra: il verbale n. 8 della Commissione relativo alle operazioni di correzione della prova pratica; ogni eventuale altro provvedimento di ammissione dei candidati alla prova orale che non annoveri il nominativo del ricorrente in conseguenza di quanto sopra;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi e di Chiara Franco;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori avv. A. Vantaggiato per la parte ricorrente e avv. G. Misserini, in sostituzione dell’avv. V. A. Pappalepore, per la ASL di Brindisi;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con deliberazione n. 2224 del 26.8.2021, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “ASL Brindisi”) ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami – il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 23.9.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2021 – per la copertura di un posto di Dirigente Avvocato.</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaele Pinto ha partecipato al predetto concorso, superando la prima prova scritta (con assegnazione di un voto pari a 30/30) e ottenendo, invece, un voto insufficiente nella seconda prova pratica (voto pari a 17/30, a fronte di un voto minimo necessario per l’ammissione alla prova successiva di 21/30).</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota n. 17140 del 21.2.2023, ASL Brindisi ha pertanto comunicato all’odierno ricorrente la mancata ammissione del medesimo alla prova orale.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Con il ricorso in esame, notificato in data 7.3.2023 e depositato il successivo 8.3.2023, Raffaele Pinto ha impugnato dunque in questa sede la predetta nota, unitamente agli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, e, sulla base di un unico ordine di motivi di doglianza (“<em>Eccesso di potere per difetto di motivazione, perplessità, incongruenza e contraddittorietà, nonché per violazione, erronea e falsa applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione di concorso – Illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Erronea presupposizione – Violazione dei principi di buon andamento e par condicio – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.</em>”), ha contestato la correttezza dell’operato di ASL Brindisi, chiedendo al Tribunale di annullare gli atti in gravame, previa concessione di idonea tutela interinale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita nel presente giudizio ASL Brindisi in data 23.3.2023 per resistere al ricorso azionato dalla controparte, nonché Chiara Franco, in pari data, con mera memoria di rito.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Con ordinanza n. 167 del 3.4.2023, la domanda cautelare formulata da Raffaele Pinto è stata accolta e, per l’effetto, è stato ordinato all’Amministrazione di sottoporre l’elaborato del ricorrente ritenuto insufficiente a nuova correzione ad opera di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione ha successivamente ottemperato al predetto provvedimento cautelare, valutando positivamente la seconda prova del ricorrente (con assegnazione del voto minimo di 21/30), consentendo allo stesso di essere ammesso con riserva alla prova orale e di essere, infine, collocato al settimo posto della graduatoria di merito approvata con delibera prot. n. 1960 del 27.7.2023.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. All’udienza pubblica del 13.3.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata da ASL Brindisi nella propria memoria conclusionale depositata in data 27.12.2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la tesi prospettata dalla resistente, più precisamente, in pendenza di giudizio sarebbe venuto meno l’interesse ad agire del ricorrente atteso che, da una parte, questi non ha provveduto ad impugnare la graduatoria di merito di cui alla delibera n. 1960/2023, con conseguente cristallizzazione della situazione di fatto <em>medio tempore</em> verificatasi, e considerato che, dall’altra, il completamento delle prove concorsuali e il proficuo inserimento nella graduatoria finale di merito hanno determinato il soddisfacimento dell’interesse sostanziale della parte azionato in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Tale ricostruzione non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva, invero, che Raffaele Pinto è stato ammesso all’espletamento alla prova orale ed è stato poi inserito al settimo posto della graduatoria di merito adottata da ASL Brindisi “<em>con riserva</em>”; di tal che permane senza dubbio l’interesse della parte a un pronunciamento di questo Tribunale, tenuto conto della natura evidentemente provvisoria della collocazione del ricorrente all’interno della graduatoria <em>de qua</em>, derivante dalla mera esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 167 del 3.4.2023 ad opera dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Né, sotto diverso profilo, può condividersi la prospettazione della resistente con riferimento al presunto onere della controparte di impugnare la suddetta graduatoria, non avendo la stessa alcuna portata lesiva con riguardo alla sfera giuridica del ricorrente, costituendo, al contrario, un atto favorevole per quest’ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Nel merito, il ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le censure sollevate nell’atto introduttivo di giudizio, il ricorrente lamenta anzitutto un vizio motivazionale in riferimento all’operato valutativo della Commissione di concorso, allegando, in particolare, l’impossibilità di comprendere le ragioni che hanno indotto la stessa ad assegnare alla seconda prova del ricorrente una valutazione insufficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. La doglianza in esame è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per pacifico orientamento interpretativo della giurisprudenza amministrativa, infatti, il voto numerico attribuito da una Commissione alle prove di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione normativa, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, integrando una motivazione <em>ex se</em> sufficiente, non necessitante di ulteriori spiegazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio è valido, tuttavia, alla sola condizione che vengano prefissati dalla medesima Commissione dei criteri valutativi di massima da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, qualora manchino tali criteri di massima, oltre a precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, la valutazione in forma numerica deve essere ritenuta illegittima, posto che, in difetto di specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con relativi punteggi, idonei a delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione e a renderlo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, risulta incomprensibile l’<em>iter</em> logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove, precludendo in radice la possibilità di operare un controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo (in tal senso, <em>ex multis</em>, di recente Cons. Stato, Sez. II, nn. 4247 e 4188 del 2023; Id., Sez. VI, n. 5639/2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, traslando le suddette coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, si rileva che, pur essendo stati individuati dalla Commissione taluni criteri di massima volti a guidare il procedimento valutativo relativamente alla seconda prova di concorso (“<em>aderenza della risposta alla traccia estratta</em>”, “<em>competenza sugli argomenti trattati</em>”, “<em>proprietà di linguaggio</em>”, nonché “<em>chiarezza e correttezza di esposizione</em>”, come si evince dal verbale n. 7 del 10.2.2023, <em>sub</em> doc. 4, fascicolo di parte ricorrente), la stessa Commissione ha però poi omesso di puntualmente specificare, in accordo con quanto preteso dall’orientamento pretorio appena richiamato, i singoli punteggi da riferire a ciascun criterio individuato.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altro canto, va parimenti osservato che le ragioni sottese all’assegnazione del voto negativo alla prova svolta da Raffaele Pinto non risultano ricavabili neppure da ulteriori elementi, atteso che l’elaborato del candidato appare del tutto privo di qualsivoglia segno grafico o commento alla luce dei quali poter eventualmente comprendere sulla base di quali criteri di massima la prova di cui si discute sia stata considerata insufficiente da parte della Commissione (cfr. doc. 6, fascicolo di parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alla luce di quanto precede, il ricorso in esame deve essere accolto, assorbito ogni ulteriore censura in esso formulata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’effetto, gli atti impugnati in questa sede devono essere annullati nella parte in cui è stato assegnato un voto insufficiente alla seconda prova di concorso espletata dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a carico di ASL Brindisi, previa compensazione delle stesse tra le restanti parti in considerazione della mera costituzione in giudizio dell’odierna controinteressata e dell’assenza, dunque, di alcuna controdeduzione nei confronti della controparte.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.500,00 (duemilaecinquecento/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nino Dello Preite, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Fusaro, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Baiocco, Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di diniego di assunzione per inidoneità fisica all&#8217;impiego.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-o-sulle-controversie-in-materia-di-diniego-di-assunzione-per-inidoneita-fisica-allimpiego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 10:55:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86001</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-o-sulle-controversie-in-materia-di-diniego-di-assunzione-per-inidoneita-fisica-allimpiego/">Sulla giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di diniego di assunzione per inidoneità fisica all&#8217;impiego.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Concorsi pubblici &#8211; Provvedimento di comunicazione dell&#8217;intenzione di non costituire il rapporto di lavoro &#8211; A causa dell&#8217;inidoneità fisica al servizio &#8211; Impugnazione &#8211; Devoluzione alla giurisdizione del Giudice Ordinario &#8211; Giudice Amministrativo &#8211; Difetto di giurisdizione. Rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia avente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-o-sulle-controversie-in-materia-di-diniego-di-assunzione-per-inidoneita-fisica-allimpiego/">Sulla giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di diniego di assunzione per inidoneità fisica all&#8217;impiego.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-o-sulle-controversie-in-materia-di-diniego-di-assunzione-per-inidoneita-fisica-allimpiego/">Sulla giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di diniego di assunzione per inidoneità fisica all&#8217;impiego.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Concorsi pubblici &#8211; Provvedimento di comunicazione dell&#8217;intenzione di non costituire il rapporto di lavoro &#8211; A causa dell&#8217;inidoneità fisica al servizio &#8211; Impugnazione &#8211; Devoluzione alla giurisdizione del Giudice Ordinario &#8211; Giudice Amministrativo &#8211; Difetto di giurisdizione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia avente a oggetto l&#8217;impugnazione del provvedimento con cui viene comunicata da parte della p.a. l’intenzione di non costituire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa del mancato riscontro, all&#8217;esito della visita effettuata dal medico competente, della piena e incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica, in quanto vertente su un requisito – quello dell’idoneità fisica all’impiego – da accertarsi in via strettamente prodromica all’assunzione e immissione in servizio in un momento inequivocabilmente successivo alla approvazione della graduatoria concorsuale, che ricade con tutta evidenza nella fattispecie normativamente individuata delle “<em>controversie concernenti l’assunzione al lavoro</em>” devolute dal legislatore alla cognizione del giudice ordinario giusta l’art. 63, co. 1 del d.lgs. 165/2001.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Malanetto &#8211; Est. Cerroni</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><em>ex</em> art. 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2022, proposto da<br />
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Fantini, Alessandra Favre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Fabio Fantini in Torino, via Vanvitelli n. 13/B;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale AL, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Castellotti, Maria Daniela Cogo, Elio Gianni Garibaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Asl At – Azienda Sanitaria Locale At, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della comunicazione dell’ASL AL, registro Ufficiale -OMISSIS-, comunicata in pari data, avente ad oggetto “<em>Assunzione a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro cat. D – nota prot. -OMISSIS-</em>“, con la quale veniva comunicato al Dottor -ricorrente-l’intenzione di non costituire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato “<em>in quanto la visita medica effettuata in data 10.03.2022 da parte del Medico Competente non ha riscontrato la sussistenza della piena ed incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica (CPS TPALL)</em>“;</p>
<p style="text-align: justify;">– della nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – S.PRE.S.A.L. dell’ASL AL, registro Ufficiale ASL AL-OMISSIS-, comunicata in pari data, avente ad oggetto “<em>Giudizio conclusivo della Commissione Esaminatrice. Ricorso avverso al giudizio del Medico Competente – ex art. 41, comma 9, D. Lgs. 81/08″, con la quale veniva confermato il giudizio impugnato ovvero “Idoneo parzialmente permanentemente con prescrizioni: nelle attività che comportano movimentazione manuale di carichi applicare il frazionamento del carico con peso massimo movimentabile pari a 3 Kg</em>“;</p>
<p style="text-align: justify;">– di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale AL;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 11 e 35, co. 1 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">– il dott. -Ricorrente-, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, si è collocato utilmente al 26° posto nella graduatoria del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto in forma congiunta tra l’ASL AL e l’ASL AT, per la copertura a tempo indeterminato di n. 18 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;</p>
<p style="text-align: justify;">– convocato per l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, come requisito necessario per l’assunzione a norma dell’art. 1, lett. b) del bando, il -ricorrente-riceveva un giudizio di idoneità parziale con prescrizioni consistenti nella limitazione delle attività che comportano movimentazione dei carichi con frazionamento per pesi massimi movimentabili pari a 3 kg; siffatto giudizio trovava conferma in sede di ricorso <em>ex</em> art. 41, co. 9 d.lgs. 81/2008 con provvedimento del 2 maggio 2022 del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro – S.PRE.S.A.L. della Regione Piemonte;</p>
<p style="text-align: justify;">– conseguentemente, l’ASL Alessandria, con nota del 18 marzo 2022, comunicava al -ricorrente-l’intenzione di non costituire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato “<em>in quanto la visita effettuata in data 10.03.2021 da parte del medico competente non ha riscontrato la sussistenza della piena e incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica (CPS TPALL)</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che:</p>
<p style="text-align: justify;">– il -ricorrente-ha gravato il provvedimento della ASL Alessandria con ricorso innanzi a questo Tribunale affidandosi a due motivi di censura con cui – previa domanda di sospensiva – stigmatizza, da un lato, la fallacia della determinazione della Azienda Sanitaria locale in contrasto con precedenti giudizi di idoneità resi da altre ASL e in pieno travisamento della scheda mansionale precipua del profilo professionale per cui si concorreva e, dall’altro, la carenza istruttoria e motivazionale del giudizio medico sotteso alla predetta determinazione sfavorevole;</p>
<p style="text-align: justify;">– la Azienda Sanitaria si è ritualmente costituita in giudizio e ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, esulando il segmento procedimentale per cui è causa dalle procedure concorsuali per l’assunzione <em>ex</em> art. 63, co. 4 d.lgs. n. 165 del 2001, e deducendo l’infondatezza nel merito del gravame con conclusiva richiesta di reiezione;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">– a norma dell’art. 1 del bando di concorso in tema di requisiti generali di ammissione “<em>l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio; è richiesta la sussistenza della piena e incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche</em>”, e analogamente a tenore dell’art. 8 “<em>l’Amministrazione accerta, prima dell’immissione in servizio, con visita medica di controllo, l’idoneità fisica all’impiego dei vincitori del concorso</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– la controversia <em>de qua</em> verte, dunque, su un requisito – quello dell’idoneità fisica all’impiego – da accertarsi in via strettamente prodromica all’assunzione e immissione in servizio in un momento inequivocabilmente successivo alla approvazione della graduatoria concorsuale, indi ricade con tutta evidenza nella fattispecie normativamente individuata delle “<em>controversie concernenti l’assunzione al lavoro</em>” devolute dal legislatore alla cognizione del giudice ordinario giusta l’art. 63, co. 1 del d.lgs. 165/2001;</p>
<p style="text-align: justify;">– tale <em>ratio decidendi</em> trova conforto nella giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, alla stregua della quale “<em>l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti, si riferisce al solo reclutamento tramite procedura concorrenziale e non anche alle controversie aventi ad oggetto l’accertamento all’idoneità tecnica successiva alla formazione della graduatoria della selezione</em>”, controversie nelle quali si intende invece far valere il diritto al lavoro (<em>cfr., ex plurimis</em>, Cass. civ., Sezioni Unite, 28 maggio 2007, n. 12348, T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 25 marzo 2019, n. 336);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, conclusivamente:</p>
<p style="text-align: justify;">– in accoglimento dell’eccezione di rito, di dover declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà essere riassunta con salvezza di effetti sostanziali e processuali entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato in ossequio alla disciplina positiva sulla <em>translatio judicii</em> dettata dall’art. 11. c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ravvisare giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Indica come giudice competente, ai sensi dell’art. 11, comma primo, c.p.a. il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine indicato dal comma secondo della medesima disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Malanetto, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Flavia Risso, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2018 n.567</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2018-n-567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2018-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2018 n.567</a></p>
<p>Pres. Romano, Est. Viola Farmaci LEA Libertà prescrittiva del medico Competenze statali esclusive Raccomandazioni di organi tecnici regionali.      Le raccomandazioni di organi tecnico-consultivi regionali che hanno ad oggetto modalità prescrittive di farmaci sono lesive delle posizioni giuridiche di aziende farmaceutiche titolari dei relativi diritti di commercializzazione e, nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2018-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2018 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2018-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2018 n.567</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romano, Est. Viola</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Farmaci    LEA    Libertà prescrittiva del medico    Competenze statali esclusive    Raccomandazioni di organi tecnici regionali. <br />  <br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Le raccomandazioni di organi tecnico-consultivi regionali che hanno ad oggetto modalità prescrittive di farmaci sono lesive delle posizioni giuridiche di aziende farmaceutiche titolari dei relativi diritti di commercializzazione e, nella misura in cui invadano sfere di competenza attribuite in via esclusiva ad organi statali, sono suscettibili di essere dichiarate illegittime.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/04/2018</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00567/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01246/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> <br /> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br /> <strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2017, proposto da:<br /> Indivior Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Francesco Cataldo, Andrea Fantappiè, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Fantappiè in Firenze, via Palestro n. 3;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Cei, Silvia Carli, domiciliata ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;<br /> Regione Toscana, non costituita in giudizio;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">L. Molteni &amp; C. dei F.Lli Alitti Società di Esercizio s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Gianluca Cattani, Maurizio Delfino, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio Veneto n. 1;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">della nota in data 29 giugno 2017 dell&#8217;Azienda USL Toscana Nord Ovest, nonché delle   raccomandazioni della CTR   citate nell  atto impugnato e, comunque, del verbale della riunione della CTR del 2 dicembre 2015, da ultimo conosciuto dalla ricorrente.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Usl Toscana Nord Ovest e di L. Molteni &amp; C. dei F.Lli Alitti Società di Esercizio s.p.a.;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  </div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La ricorrente è un  azienda farmaceutica titolare dei diritti di commercializzazione in Italia della specialità medicinale SUBOXONE, a base dell  associazione di principi attivi Buprenorfina e Naloxone, indicato per il trattamento sostitutivo della dipendenza da oppioidi e utilizzato nell&#8217;ambito del complessivo intervento di tipo medico, sociale e psicologico su adulti e adolescenti di età superiore ai 15 anni che abbiano dato il proprio consenso alla cura della tossicodipendenza.<br /> Con nota del 29 giugno 2017 (inviata ai Direttori dei Dipartimenti interessati), il Direttore Sanitario dell  Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest dettava una direttiva inerente al &lt;&gt; dal seguente tenore: &lt;&gt;; la raccomandazione della C.T.R. (Commissione Terapeutica Regionale) richiamata nel testo del provvedimento era individuata dalla ricorrente nel verbale della riunione del 2 dicembre 2015 che, con riferimento ai medicinali contenenti l  associazione precostituita buprenorfina/naloxone (come il SUBOXONE), aveva così concluso (punto n. 4 del verbale): &lt;&gt;.<br /> Gli atti sopra richiamati erano impugnati dalla ricorrente che articolava censure di: 1) violazione dell  art. 15, comma 11-ter, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. n. 135/2012, inserito dall&#8217;articolo 13-bis, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. n. 221/2012, violazione dell  art. 117 Cost., incompetenza, violazione diretta dell  art. 32 Cost, eccesso di potere per difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto; 2) illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del principio della libertà prescrittiva del medico curante, espressione dell  art. 32 Cost, sviamento di potere; 3) sviamento di potere per avere inteso l  amministrazione dettare indirizzi prescrittivi motivati solo con riferimento al minore costo per il SSN, violazione art. 32 Cost., eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza e difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br /> Si costituivano in giudizio l  A.U.S.L. Toscana Nord Ovest e la L. MOLTENI &amp; C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio s.p.a. (evocata in giudizio dalla stessa ricorrente), controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità del ricorso, sotto vari profili.<br /> Con ordinanza 7 novembre 2017 n. 646, la Sezione respingeva l  istanza cautelare proposta con il ricorso, sulla base della seguente motivazione: &lt;&gt;.<br /> In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possano trovare accoglimento le eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità del ricorso proposte dalle difese dell  A.U.S.L. Toscana Nord Ovest e della L. MOLTENI &amp; C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio s.p.a.<br /> A questo proposito, deve preliminarmente rilevarsi come il contenuto precettivo dell  impugnata nota 29 giugno 2017 del Direttore Sanitario dell  Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest non si esaurisca nella sola predeterminazione del budget (come limitativamente sostenuto dalle difese dell  Amministrazione resistente e della L. MOLTENI &amp; C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio s.p.a.), ma contenga evidente riferimento alla volontà (e necessità) di dare applicazione alle &lt;&gt; ovvero ad una finalità che attribuisce alla nota in questione anche un  evidente efficacia sulle modalità prescrittive dei relativi farmaci.<br /> In questa prospettiva, appaiono evidenti, da un lato, l  astratta efficacia lesiva del detto provvedimento (che non si limita a problematiche budgetarie, ma incide sulle modalità prescrittive dei farmaci) e, dall  altro, la legittimazione e l  interesse della ricorrente anche ad estendere l  impugnazione alla presupposta deliberazione assunta in materia dalla Commissione Terapeutica Regionale; deliberazione che è stata poi correttamente individuata dalla ricorrente nel punto n. 4 del verbale della riunione della C.T.R. del 2 dicembre 2015 (che ha trattato le problematiche relative ai medicinali contenenti l  associazione precostituita buprenorfina/naloxone), con soluzione espressamente validata dalla difesa dell  A.U.S.L. Toscana Nord Ovest che ha espressamente confermato come si tratti proprio dell  atto che ha dato origine all  intera problematica, così rendendo sostanzialmente inutili i tentativi della difesa della L. MOLTENI &amp; C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio s.p.a. di prospettare una qualche incertezza (comunque ingenerata dall  evidente laconicità dell  atto dell  A.U.S.L. Toscana Nord Ovest) in ordine all  atto deliberativo realmente lesivo dell  interesse della ricorrente, con conseguenziale inammissibilità per genericità della relativa impugnazione.<br /> Non può poi trovare accoglimento l  ulteriore eccezione di irricevibilità per tardività dell  impugnazione del verbale della riunione della C.T.R. del 2 dicembre 2015 apparendo di tutta evidenza, da un lato, la mancanza di un sistema di pubblicità della detta deliberazione (ed in definitiva, della prova giudiziale della conoscenza della raccomandazione in data anteriore da parte della ricorrente) e, dall  altro, la possibilità di impugnare il detto atto unitamente all  atto applicativo (la già richiamata nota 29 giugno 2017 del Direttore Sanitario dell  Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest), secondo la notissima teorica dell  atto presupposto.<br /> Quanto sopra rilevato in ordine all  incidenza della nota 29 giugno 2017 del Direttore Sanitario dell  Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest sul regime prescrittivo dei farmaci (profilo lesivo che si specifica e diviene evidente solo attraverso il riferimento al verbale della riunione della C.T.R. del 2 dicembre 2015) non è poi sostanzialmente contraddetto dalla recente sentenza del T.A.R. Piemonte 14 febbraio 2018, n. 2017, citata dalla difesa dell  A.U.S.L. Toscana Nord Ovest, trattandosi di decisione che si è limitata ad affermare l  impossibilità per il Giudice amministrativo, per effetto dei tradizionali limiti di sindacato sul merito delle scelte amministrative, di sindacare le Linee-guida relative all  appropriatezza terapeutica e prescrittiva di farmaci già assoggettati a regime di equivalenza terapeutica, facendo però espressamente salva la legittimità del sindacato sulle &lt;&gt;, ovvero proprio con i principi posti a base dei primi due motivi di ricorso.<br /> Del resto, il carattere prescrittivo della nota 29 giugno 2017 del Direttore Sanitario dell  Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest appare evidente anche alla luce dell  assegnazione all  obiettivo del risparmio di spesa atteso nei termini del 10% di &lt;&gt;, evidentemente ai fini della valutazione dei Dirigenti, così sancendo ulteriormente il carattere prescrittivo di una direttiva destinata ad orientare e incidere sulle scelte prescrittive; ulteriore riprova del carattere prescrittivo del provvedimento sono poi i dati contenuti nel documento n. 11-bis dell  Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest, che evidenziano un sostanziale calo del ricorso al SUBOXONE nel corso del 2017 rispetto al 2017 che è ragionevole riportare all  intervento del provvedimento impugnato, piuttosto che a una spontanea minore propensione dei medici alla prescrizione, come prospettato dalla difesa dell  Amministrazione resistente.<br /> Sostanzialmente irrilevante appare poi l  intervento di nuovi obiettivi di budget relativi all  anno 2018; indipendentemente dall  intervento dei detti criteri (la cui definitiva approvazione non è neanche documentata in giudizio) appare, infatti, di tutta evidenza come l  interesse della ricorrente a proporre la detta impugnazione si radichi sugli effetti che l  atto impugnato ha comunque esplicato nel corso del 2017 e sull  effetto di   trascinamento   sugli anni successivi (visto che le proposte depositate in giudizio sembrano orientarsi per la conferma della spesa farmaceutica relativa all  anno 2017).<br /> Come sostanzialmente già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 7 novembre 2017 n. 646), il fatto che la società ricorrente, per effetto della delib. G.R. 6 settembre 2017 n. 960, risulti fornitrice, sia delle preparazioni a base di buprenorfina/naloxone che delle preparazioni a base di buprenorfina viene ad individuare la natura patrimoniale dell  interesse posto a base del ricorso (con i correlativi riflessi in ordine al periculum in mora già rilevati in sede cautelare), ma non incide sull  interesse a proporre un ricorso avverso atti che incidono sulla domanda di farmaci da parte dell  Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest, determinando quella voluta riduzione (illegittima per quanto si dirà) della domanda del farmaco di maggior costo (il SUBOXONE a base dell  associazione di principi attivi Buprenorfina e Naloxone) che ha originato l  intera problematica.<br /> Nel merito, il primo ed il secondo motivo di ricorso sono poi fondati e devono pertanto essere accolti.<br /> La ricorrente ha corredato le due censure di una precisa ricerca giurisprudenziale in ordine alla pacifica giurisprudenza che si è formata in materia che rende sostanzialmente inutili altre indicazioni; appare pertanto del tutto sufficiente, il richiamo di una delle decisioni più recenti in materia: &lt;&gt; (Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2017, n. 4546; si veda anche la successiva 27 novembre 2017, n. 5560).<br /> Del tutto analogamente a quanto ritenuto da Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2017, n. 4546, i contributi e gli studi richiamati dalla difesa dell  A.U.S.L. Toscana Nord Ovest non possono poi &lt;&gt;.<br /> In definitiva i due primi motivi di ricorso devono essere accolti, con conseguenziale annullamento degli atti impugnati; il carattere assorbente dell  accoglimento permette poi di procedere all  assorbimento del terzo motivo di ricorso; la novità della questione per la giurisprudenza della Sezione permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l  effetto, dispone l  annullamento della nota 29 giugno 2017 del Direttore Sanitario dell  Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest e del punto n. 4) del verbale della riunione del 2 dicembre 2015 della Commissione Terapeutica Regionale.<br /> Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Saverio Romano, Presidente<br /> Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Cacciari, Consigliere<br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-4-2018-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2018 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/6/2011 n.567</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-6-2011-n-567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-6-2011-n-567/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-6-2011-n-567/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/6/2011 n.567</a></p>
<p>vanno sospesi i provvedimenti di collaudo e richiesta versamento somme per espropriazione (limitatamente ad una fideiussione prevista da convenzione di lottizzazione), poiche&#8217; occorre distinguere tra svincolo della fideiussione prevista da una convenzione di lottizzazione a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, rispetto alla fideiussione costituita a garanzia della rifusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-6-2011-n-567/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/6/2011 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-6-2011-n-567/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/6/2011 n.567</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">vanno sospesi i provvedimenti di collaudo e richiesta versamento somme per espropriazione (limitatamente ad una fideiussione prevista da convenzione di lottizzazione), poiche&#8217; occorre distinguere tra svincolo della fideiussione prevista da una convenzione di lottizzazione a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, rispetto alla fideiussione costituita a garanzia della rifusione delle spese sostenute dall’Amministrazione comunale per l’esproprio, precisando che la fideiussione per opere di urbanizzazione non può essere utilizzata per garantire obbligazioni della ricorrente (espropri) diverse da quelle dedotte nei richiamati articoli della convenzione di lottizzazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00567/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00996/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 996 del 2011, proposto da <b>Roma S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Borelli e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia &#8211; Mestre, Calle del Sale, 33;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Verona</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;<br /> <br />
le <b>Assicurazioni Generali s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gaetano Guzzardi, con domicilio eletto presso lo stesso in Venezia, S. Croce, 468/B; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; del provvedimento comunale del 10.3.2011 prot. gen. 007 n. 60066 di partecipazione presa d&#8217;atto collaudo e richiesta versamento somme per espropriazione;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Verona dell’8.3.2011 n. 900 di presa d&#8217;atto del certificato di collaudo definitivo e svincolo parziale delle garanzie;<br />	<br />
&#8211; della nota del Comune di Verona del 9.2.2011 prot. gen. U.O.054 n. 34939 anno 11 Titolo 04 Classe 08 di rinvio dello svincolo della fideiussione al momento dell&#8217;effettivo rimborso delle somme stabilite;<br />	<br />
&#8211; della nota del Comune di Verona del 28.4.2011 prot. gen. 007 n. 102732.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e delle Assicurazioni Generali s.p.a.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 il referendario Marina Perrelli e uditi l’avvocato Borrelli per la parte ricorrente, l’avvocato Guzzardi per le Assicurazioni Generali s.p.a. e l’avvocato Michelon per il Comune intimato;	</p>
<p>Ritenuto che per quanto attiene al presupposto del fumus sembrano emergere – ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare- elementi di fondatezza tali da far prevedere un esito positivo della lite, almeno per quanto concerne lo svincolo della fideiussione prevista dall’art. 4 della convenzione di lottizzazione, costituita a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, a differenza della fideiussione di cui all’art. 12, costituita a garanzia della rifusione delle spese sostenute dall’Amministrazione comunale per l’esproprio;<br />	<br />
Ritenuto, infatti, che l’art. 4 stabilisce l’importo della fideiussione come «pari all’importo presunto dei lavori commisurato ai costi reali secondo stime analitiche» e il successivo art. 6 ne prevede la riduzione al 50% «non appena terminati i lavori di tutte le opere di urbanizzazione» e lo svincolo totale dopo il collaudo definitivo, effettivamente avvenuto il 26.2.2010;<br />	<br />
Ritenuto, quindi, che la detta fideiussione non può essere utilizzata per garantire obbligazioni della ditta ricorrente diverse da quelle dedotte nei richiamati articoli della convenzione di lottizzazione;<br /> <br />
Ritenuto che appaiono sussistere giustificati motivi, in ragione dell’accoglimento parziale della misura cautelare, per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende i provvedimenti impugnati limitatamente alla fideiussione di cui all’art. 4 della convenzione di lottizzazione del 31.3.2004;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di marzo 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-30-6-2011-n-567/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/6/2011 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.567</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-4-2011-n-567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-4-2011-n-567/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-4-2011-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.567</a></p>
<p>Pers. M. Nicolosi, Est. I. Correale Comitato “Salute e Ambiente” (Avv. D. Carissimi) c/o Provincia di Arezzo (Avv. M. Manneschi) 1) Comitato – Legittimazione a ricorrere – Solo se dotato di una propria personalità distinta 2) Comitato – Legittimazione a ricorrere – Negata se la forma associativa è temporanea 3)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-4-2011-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-4-2011-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.567</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pers. M. Nicolosi, Est. I. Correale<br /> Comitato “Salute e Ambiente” (Avv. D. Carissimi) c/o Provincia di Arezzo (Avv. M. Manneschi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Comitato – Legittimazione a ricorrere – Solo se dotato di una propria personalità distinta	</p>
<p>2) Comitato – Legittimazione a ricorrere – Negata se la forma associativa è temporanea	</p>
<p>3) Comitati – Legittimati a ricorrere se compresi nell’art. 13 l. n. 349/1986 – O se in possesso di determinati requisiti: stabilità, continuità, rappresentatività – Prova possesso requisiti – Sul comitato	</p>
<p>4) “Associazioni di comodo” – Esclusa la legittimazione a ricorrere</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) La legittimazione a ricorrere sussiste in quanto un soggetto giuridico possa vantare la titolarità di una posizione incisa dell’azione amministrativa e ciò non accade quando un comitato spontaneo di cittadini è invece caratterizzato da una forma associativa temporanea, essendo volto alla protezione dei soggetti che ne sono parte e non ha una sua personalità giuridica distinta da questi ultimi, né può ritenersi dotato di quel carattere di stabilità consistente nel fatto di svolgere all’esterno la propria attività da tempo ed in via continuativa (Cons. Stato, Sez.V, 23.4.07, n .1830; Sez. VI, 11.7.08, n. 3507).	</p>
<p>2) La giurisprudenza ha affermato che deve essere esclusa la legittimazione ad agire dei comitati istituiti in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato, costituenti una mera proiezione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte e che quindi non sono portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio. Diversamente si consentirebbe una sorta di azione popolare che non é ammessa dall’ordinamento (T.A.R. Lazio Lt I, 8.7.09, n. 670; T.A.R. Puglia, Ba, Sez. III, 15.4.09, n. 866).	</p>
<p>3) La giurisprudenza di questa Sezione (TAR Toscana, Sez. II, 21.1.11, n. 121 e 31.8.10, n. 5144), evidenzia che, in generale, le associazioni ambientaliste, non comprese nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 13 della legge n. 349 del 1986, sono legittimate a impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali qualora perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, abbiano un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.<br />
(…) inoltre per costante principio giurisprudenziale, la prova della legittimazione attiva incombe sulla parte ricorrente (C.G.R.S., 13.12.10, n. 1477; TAR Valle Aosta, 18.3.99, n. 56; TAR Veneto, Sez. I, 12.5.93, n. 445; Tar Lazio, Sez. III, 20.6.91, n. 337)	</p>
<p>4) In particolare, è stato evidenziato che se deve trattarsi di un ente il cui statuto preveda come fine istituzionale la protezione di un determinato bene a fruizione collettiva, cioè di un dato interesse diffuso o collettivo, l&#8217;ente medesimo deve essere in grado, per la sua organizzazione e struttura, di realizzare concretamente le proprie finalità ed essere dotato di stabilità, nel senso che deve svolgere all&#8217;esterno la propria attività in via continuativa (Cons. Stato, Sez. VI, 11.7.08, n. 3507). L&#8217;azione, pertanto, deve assumere connotazioni tali da creare in capo all&#8217;ente una situazione sostanziale meritevole di tutela, al fine di escludere la legittimazione a ricorrere delle c.d. “associazioni di comodo”, la cui attività non riflette effettive esigenze collettive e continuative (TAR Campania, Sa, Sez. II, 20.12.10, n. 13718).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A) sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Comitato “Salute e Ambiente”, in persona del legale rappresentante pro tempore, Landucci Alfredo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniele Carissimi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Leandro Chiarelli in Firenze, via G. La Pira, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Arezzo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marco Manneschi, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Chimet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Alboni, Silvia Bondi e Domenico Iaria, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Firenze, via de’Rondinelli, 2; </p>
<p>B) sul ricorso numero di registro generale 951 del 2010, proposto da:<br />
Comitato “Salute e Ambiente”, in persona del legale rappresentante pro tempore, Landucci Alfredo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniele Carissimi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Leandro Chiarelli in Firenze, via G. La Pira, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Arezzo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marco Manneschi, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Chimet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Alboni e Domenico Iaria, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via de’Rondinelli, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A) quanto al ricorso n. 1690 del 2007:<br />	<br />
1) del provvedimento prot. n. 119/EC della Provincia di Arezzo del 21.08.2007;<br />	<br />
del provvedimento integrato prot. n. 250/EC della Provincia di Arezzo del 31.12.2003;<br />	<br />
nonchè di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. <br />	<br />
2) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 18.02.2008<br />	<br />
del provvedimento dirigenziale n. 195/EC della Provincia di Arezzo del 6.12.2007;<br />	<br />
nonchè di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>B) quanto al ricorso n. 951 del 2010:<br />	<br />
del provvedimento dirigenziale n. 51/EC del 16 marzo 2010 (prot. 5129941-01-01-10), con il quale è stata approvata la nuova Autorizzazione integrata ambientale &#8211; AIA per l’impianto Chimet, con sostituzione dell’AIA rilasciata nel 2007;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto o consequenziale derivante dall&#8217;attuazione del provvedimento.</p>
<p>Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memoria di costituzione nei due giudizi della Provincia di Arezzo e della Chimet S.p.A., con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l’istanza cautelare dei ricorrenti nel ricorso n. 1690/07;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti delle due cause;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2010 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con un primo ricorso a questo Tribunale, notificato il 17 ottobre 2007, depositato il successivo 26 ottobre e iscritto al n.r.g. 1690/2007, il Comitato in epigrafe, premettendo considerazioni sulla propria legittimazione ad agire, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti, pure evidenziati in epigrafe, con cui la Provincia di Arezzo, in data 31 dicembre 2003, aveva autorizzato, con prescrizioni, la Chimet spa all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti, fino al 31 dicembre 2008, presso l’impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da lei gestito in Comune di Civitella in Val di Chiana e con cui, in data 21 agosto 2007, ne aveva disposto l’integrazione per ulteriori quantitativi massimi.<br />	<br />
Il Comitato ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue:<br />	<br />
<i>“Violazione dei principi di precauzione – Violazione e falsa applicazione art. 32 Cost. – Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA-IPPC) – Eccesso di potere per carenza istruttoria – Sviamento di potere”</i>.<br />	<br />
I provvedimenti apparivano illegittimi sia perché non tenevano conto della previsione normativa che, a fronte della tipicità dell’impianto in questione, sanciva l’obbligo di previa procedura di v.i.a. sia perché la configurazione dell’impianto stesso aveva comportato modifiche essenziali che richiedevano tale obbligatoria procedura.<br />	<br />
Inoltre, il Comitato ricorrente chiedeva anche la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto verificatosi in capo ai soggetti facenti parte del medesimo e tutti residenti nelle vicinanze dell’impianto, a causa del superamento di limiti massimi consentiti per diverse sostanze inquinanti, riscontrato anche dall’ARPAT di Arezzo.<br />	<br />
Con separata istanza, notificata il 6 dicembre 2007 e depositata il successivo 18 dicembre, il Comitato ricorrente chiedeva anche la sospensione dei provvedimenti impugnati, rappresentando quali elementi di pericolo i richiamati sforamenti di concentrati inquinanti.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la Provincia di Arezzo, rilevando primariamente la tardività del ricorso, in riferimento all’impugnato provvedimento del dicembre 2003, e l’inammissibilità dello stesso, in riferimento a quello dell’agosto 2007, perché l’efficacia dello stesso era limitata all’anno 2007 ed era superata dall’intervenuta autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Chimet spa.<br />	<br />
Quest’ultima pure si costituiva in giudizio, con memoria di pura forma, rilevando la carenza di legittimazione nonchè l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, come successivamente illustrato in una memoria depositata il 15 gennaio 2008.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2008, la trattazione della domanda cautelare era rinviata, su istanza di parte ricorrente, a quella del merito della controversia.<br />	<br />
Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati il 18 febbraio 2008, il Comitato ricorrente chiedeva anche l’annullamento del provvedimento dirigenziale provinciale del 6 dicembre 2007 con il quale era rilasciata alla Chimet spa l’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto in questione.<br />	<br />
In particolare il Comitato, richiamando integralmente i motivi di cui al ricorso introduttivo che riteneva applicabili anche al nuovo provvedimento impugnato, lamentava ulteriormente:<br />	<br />
<i>“III Motivo. Nullità della emessa autorizzazione integrata ambientale”</i>.<br />	<br />
Richiamando la differenza ontologica tra procedimento per la v.i.a. e procedimento per il rilascio dell’a.i.a., il Comitato ricorrente riteneva che nel caso di specie il primo non aveva preceduto il secondo, non potendosi neanche dare luogo a v.i.a. in ratifica, essendo la valutazione ambientale un presupposto preliminare e preventivo dell’autorizzazione in questione.<br />	<br />
“<i>Violazione di legge”.</i><br />	<br />
L’a.i.a. rilasciata violava in modo palese i principi della disciplina sulle emissioni in atmosfera, consentendo di immettere inquinanti senza alcun valore limite nei periodi di avviamento e di spegnimento né qualificava la potenzialità massima termica del forno, come imposto dal d.lgs. n. 133 del 2005, art. 5, comma 6, ma fissava dei parametri presuntivi sulla base del flusso di rifiuti, consentendo così in futuro la possibilità di aggirare la normativa e di mutare il flusso dei rifiuti senza svolgere una procedura di v.i.a.. Inoltre non trattava in alcun punto gli scarichi ed i valori relativi per le acque di lavaggio dei fumi, in violazione della normativa del “codice ambiente” sugli scarichi e senza fissazione di ulteriori parametri, e rimandava a successivi provvedimenti, non noti, da parte del Comune l’integrazione in materia di inquinamento acustico, senza neanche il necessario approfondimento in sede istruttoria dell’esame della nutrita documentazione depositata nel corso del procedimento.<br />	<br />
Le altre parti costituite depositavano memorie ad ulteriore sostegno ed illustrazione delle proprie eccezioni e tesi difensive di merito. In particolare la Chimet spa estendeva ad un terzo difensore il mandato difensivo.<br />	<br />
La pubblica udienza del 14 ottobre 2009 era rinviata su istanza di parte per consentire la trattazione organica nella medesima udienza con altri ricorsi proposti in relazioni ai medesimi provvedimenti impugnati nella presente sede.<br />	<br />
Con un secondo ricorso, notificato il 29 maggio 2010, depositato il successivo 10 giugno e iscritto al r.n.g. 951/2010, il medesimo Comitato chiedeva l’annullamento del provvedimento dirigenziale provinciale nel frattempo adottato il 16 marzo 2010 con il quale era stata rilasciata una nuova a.i.a. per l’impianto della Chimet spa, in sostituzione di quella del 2007 oggetto dei precedenti motivi aggiunti.<br />	<br />
Ripercorrendo le premesse del contenzioso e insistendo sulla propria legittimazione processuale a ricorrere, il Comitato ricorrente lamentava quanto segue.<br />	<br />
“<i>I. Violazione dei principi di precauzione – Violazione e falsa applicazione art. 32 Cost. – Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA-IPPC) – Eccesso di potere per carenza istruttoria – Sviamento di potere</i>”. <br />	<br />
Il Comitato ricorrente, in sostanza, riproponeva il primo motivo del ricorso n. 1690/2007, rimarcando che l’a.i.a. non assorbe la v.i.a., che quest’ultima la deve precedere e che, nel caso di specie, tale rapporto di consequenzialità non era stato rispettato, ricorrendo un’ipotesi di modifica sostanziale dell’impianto, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 152/06, come novellato nel 2008.<br />	<br />
Analogamente al primo ricorso, anche in questo il Comitato ricorrente concludeva l’esposizione chiedendo il risarcimento del danno subito dai proprietari di immobili finitimi facenti parte del Comitato medesimo.<br />	<br />
Si costituivano anche in questo giudizio la Provincia di Arezzo e la Chimet spa, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
In prossimità della nuova udienza di merito del 22 dicembre 2010, rinviata dal 26 ottobre 2010, tutte le parti depositavano memorie a sostegno delle rispettive tesi ed eccezioni difensive.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2010, quindi, le cause erano trattenute in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio ritiene di disporre la riunione dei due ricorsi al fine di deciderli con un’unica sentenza, attesa la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva dei medesimi in relazione ai motivi di ricorso proposti.<br />	<br />
Il Collegio, passando all’esame del primo ricorso, deve considerare le eccezioni preliminari sollevate e ritiene fondata quella di carenza di legittimazione attiva del Comitato ricorrente. <br />	<br />
Il Collegio, infatti, secondo l’orientamento recente di questo Tribunale (TAR Toscana, Sez. I, 2.12.10, n. 6710), evidenzia che la legittimazione a ricorrere sussiste in quanto un soggetto giuridico possa vantare la titolarità di una posizione incisa dell’azione amministrativa e ciò non accade quando un comitato spontaneo di cittadini è invece caratterizzato da una forma associativa temporanea, essendo volto alla protezione dei soggetti che ne sono parte e non ha una sua personalità giuridica distinta da questi ultimi, né può ritenersi dotato di quel carattere di stabilità consistente nel fatto di svolgere all’esterno la propria attività da tempo ed in via continuativa (Cons. Stato, Sez.V, 23.4.07, n .1830; Sez. VI, 11.7.08, n. 3507). <br />	<br />
Nel caso di specie il Collegio rileva la circostanza che la costituzione del Comitato ricorrente sia avvenuta solo il 9 settembre 2007, pochi giorni prima della proposizione del ricorso n. 1690/2007.<br />	<br />
Come ricordato, la giurisprudenza ha affermato che deve essere esclusa la legittimazione ad agire dei comitati istituiti in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato, costituenti una mera proiezione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte e che quindi non sono portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio. Diversamente si consentirebbe una sorta di azione popolare che non é ammessa dall’ordinamento (T.A.R. Lazio Lt I, 8.7.09, n. 670; T.A.R. Puglia, Ba, Sez. III, 15.4.09, n. 866).<br />	<br />
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso, non può ritenersi “radicato” nel territorio il Comitato ricorrente, costituitosi solo nel settembre 2007, come detto.<br />	<br />
Il Collegio, inoltre, ribadendo recente specifica giurisprudenza di questa Sezione (TAR Toscana, Sez. II, 21.1.11, n. 121 e 31.8.10, n. 5144), evidenzia che, in generale, le associazioni ambientaliste, non comprese nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 13 della legge n. 349 del 1986, sono legittimate a impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali qualora perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, abbiano un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.<br />	<br />
Come ricordato nelle due sentenze ora richiamate, anche se è vero che l&#8217;affidamento al Ministero dell&#8217;ambiente, ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste e dei comitati non esclude la possibilità per il giudice di valutare, caso per caso, la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali – come riconosciuto dallo stesso Comitato ricorrente citando Cons. Stato, Sez. IV, 21.11.05, n. 6467 &#8211; la verifica di tale capacità di agire, anche in relazione all’art. 18 l.n. 349/86, è comunque assoggettata a precise e circoscritte condizioni (Cons. Stato, Sez. IV, 2.10.06, n. 5760 e 19.2.10 n. 1001), diversamente configurandosi un’azione popolare non prevista dall’ordinamento.<br />	<br />
In concreto, contrariamente a quanto pur suggestivamente e diffusamente illustrato negli scritti difensivi del Comitato ricorrente, un’associazione non riconosciuta, territorialmente delimitata, deve garantire il possesso dei requisiti, quanto a scopo, rappresentanza, articolazione territoriale, non occasionalità o contingibilità, attività costante di promozione di iniziative volte all’accrescimento dell’interesse verso valori ambientali propri del territorio di riferimento non dissimili, nel dovuto rapporto rispetto all’ambito territoriale di riferimento, a quelli propri delle associazioni riconosciute, essendo stati tali requisiti individuati dalla legge in via eccezionale e nella giusta mediazione &#8211; a temperamento del principio di personalità dell’azione in riferimento alla protezione di un interesse personale e attuale – come condizione necessaria al riconoscimento di un’iniziativa processuale a tutela di interessi ambientali coinvolgenti interessi diffusi della collettività.<br />	<br />
Diversamente, difetterebbe l’elemento di collegamento soggettivo con l’insieme degli interessi diffusi aventi a riferimento i valori ambientali da promuovere e perseguire, i quali solo divenendo stabilmente propri del soggetto esponenziale non sarebbero più adespoti e come tali lasciati all’esclusiva cura della pubblica amministrazione (di questa Sezione, n. 5144/10 cit.).<br />	<br />
Nel caso di specie non si riscontrano in capo al Comitato ricorrente i suddetti integrali requisiti.<br />	<br />
Infatti è’ depositato in atti l’atto costitutivo in cui si legge (art. 2) che il medesimo “…persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e che ha lo scopo di tutelare in via continuativa e stabile la salute dei cittadini e l’ambiente nel territorio della Val di Chiana” (come da modifica del Consiglio Direttivo del 1 ottobre 2007) ma tali profili appaiono del tutto generici, in assenza di prova della effettiva e consolidata rappresentatività fondata sul collegamento stabile con il territorio interessato che deve però consolidarsi, obiettivamente, in un periodo di tempo significativo, che nel caso di specie è essente in quanto il Comitato risulto costituito solo il 9 settembre 2007. <br />	<br />
La carenza di adeguata consistenza e rappresentatività degli interessi considerati, inoltre, deve valutarsi anche con riferimento al numero degli associati (T.A.R. Toscana, Sez. II, 5.2.98, n. 145) e questi, a quel che risulta nell’atto costitutivo, erano solo in numero di tredici.<br />	<br />
Quel che traspare dall’atto costitutivo è, quindi, solo un’iniziativa di poco anteriore alla proposizione del ricorso n. 1690/2007 – pur essendo l’impianto autorizzato da tempo &#8211; e quindi strumentalmente finalizzata al promuovimento dell’azione giurisdizionale che di li a poco sarebbe stata intentata, con la conseguenza che ciò non consente di ritenere la legittimazione del Comitato ricorrente (Tar Toscana, Sez. II, n. 5144/10 cit.).<br />	<br />
Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in riferimento al ricorso n. 951/10.<br />	<br />
E’ vero, infatti, che nel frattempo erano decorsi circa tre anni dalla proposizione del precedente ricorso e dei motivi aggiunti, ma è altrettanto vero che non risulta dimostrato che, nel frattempo, il Comitato ricorrente abbia dato luogo ad una costante opera di radicamento nel territorio e di proposizione di iniziative a sostegno dello scopo sociale in tutte le sedi indicate nell’atto costitutivo depositato in giudizio.<br />	<br />
Nella specie, oltre a quanto dedotto in precedenza in merito al ricorso n. 1690 del 2007, si richiamano nuovamente i principi generali in argomento sintetizzati dalla giurisprudenza cui il Collegio ritiene di aderire.<br />	<br />
Può considerarsi indirizzo, infatti, ormai consolidato quello secondo cui l&#8217;interesse diffuso si trasforma in interesse collettivo, e diventa, quindi, interesse legittimo tutelabile in giudizio, solo nel momento in cui, indipendentemente dalla sussistenza della personalità giuridica, l&#8217;ente dimostri la sua rappresentatività rispetto all&#8217;interesse che intende proteggere. Rappresentatività che deve essere desunta da una serie di indici elaborati &#8211; non senza contrasti in effetti &#8211; dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni.<br />	<br />
In particolare, è stato evidenziato che se deve trattarsi di un ente il cui statuto preveda come fine istituzionale la protezione di un determinato bene a fruizione collettiva, cioè di un dato interesse diffuso o collettivo, l&#8217;ente medesimo deve essere in grado, per la sua organizzazione e struttura, di realizzare concretamente le proprie finalità ed essere dotato di stabilità, nel senso che deve svolgere all&#8217;esterno la propria attività in via continuativa (Cons. Stato, Sez. VI, 11.7.08, n. 3507). L&#8217;azione, pertanto, deve assumere connotazioni tali da creare in capo all&#8217;ente una situazione sostanziale meritevole di tutela, al fine di escludere la legittimazione a ricorrere delle c.d. “associazioni di comodo”, la cui attività non riflette effettive esigenze collettive e continuative (TAR Campania, Sa, Sez. II, 20.12.10, n. 13718).<br />	<br />
Infine, l&#8217;organismo collettivo deve essere portatore di un interesse localizzato, nel senso che deve sussistere uno stabile collegamento territoriale tra l&#8217;area di afferenza dell&#8217;attività dell&#8217;ente e la zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (“criterio della c.d. vicinitas”).<br />	<br />
Ebbene, il Collegio rileva che ancora al momento della proposizione del ricorso in esame non risulta che il Comitato ricorrente avesse svolto attività significative da cui desumere l&#8217;esistenza di un&#8217;azione stabile e continuativa a sostegno dell’interesse di riferimento.<br />	<br />
Non risultano, infatti, iniziative specifiche &#8211; quali ulteriori ricorsi giurisdizionali relativi ad altre problematiche, convegni, visite guidate, borse di studio o altro &#8211; cui fare riferimento per dimostrare la legittimazione del Comitato ricorrente, considerando che i presupposti processuali &#8211; tra cui rientra senz&#8217;altro la legittimazione ad agire &#8211; devono sussistere al momento della proposizione della domanda e non possono essere desunti da eventi verificatisi successivamente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3507/08 cit.).<br />	<br />
Non è tanto, quindi, il numero degli associati a rilevare – che il Comitato ricorrente afferma di essere nell’ordine delle centinaia – ma la costanza e varietà delle iniziative assunte che si assumono come elementi qualificanti ai fini della legittimazione a ricorrere.<br />	<br />
Poiché, per costante principio giurisprudenziale, la prova della legittimazione attiva incombe sulla parte ricorrente (C.G.R.S., 13.12.10, n. 1477; TAR Valle Aosta, 18.3.99, n. 56; TAR Veneto, Sez. I, 12.5.93, n. 445; Tar Lazio, Sez. III, 20.6.91, n. 337), per quanto dedotto, deve quindi concludersi nel senso che, al momento della proposizione del secondo ricorso, il Comitato ricorrente era privo di effettiva rappresentatività rispetto all&#8217;interesse che intendeva proteggere, in quanto la sua azione risultava carente di stabilità e continuità, non potendo dirsi che il Comitato abbia svolto attività significative da cui desumere l&#8217;esistenza di un&#8217;azione caratterizzata nel senso illustrato.<br />	<br />
Alla luce delle precedenti deduzioni, quindi, il ricorso n. 1690/2007 ed i relativi motivi aggiunti nonché il ricorso n. 951/2010 devono essere dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione attiva. <br />	<br />
Ne consegue che anche la domanda risarcitoria collegata non può trovare accoglimento.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:<br />	<br />
1) dispone la riunione dei due ricorsi;<br />	<br />
2) li dichiara inammissibili per carenza di legittimazione attiva;<br />	<br />
3) rigetta la domanda risarcitoria;<br />	<br />
4) condanna il Comitato ricorrente a corrispondere alla Provincia di Arezzo ed alla Chimet spa le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio del 22 dicembre 2010 e del 3 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/04/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-4-2011-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.567</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-567/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.567</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, se il ricorrente non prospetta un pregiudizio grave ed irreparabile. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA FIRENZE PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 567/ 2007 Registro Generale: 914/2007 nelle persone dei Signori: GAETANO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.567</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, se il ricorrente non prospetta un pregiudizio grave ed irreparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 567/ 2007<br />
Registro Generale: 914/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente <br />
ELEONORA DI SANTO Cons.<br />BERNARDO MASSARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 914/2007  proposto da:<br />
<b>SERAFINI PIERANGELO </b><br />
rappresentato e difeso da: CATTANI PAOLO &#8211; GENTILI CHIARAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA LA MARMORA 55presso GENTILI CHIARA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>PREFETTURA DI LUCCA</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>QUESTURA DI LUCCA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del decreto del Questore di Lucca cat. 6 F/2007Diuv. P.A.S. del 12.03.2007 con il quale si stabilisce la revoca della licenza di porto di fucile  per uso caccia n. 942480-L;<br />
nonché di ogni altro provvedimento presupposto, o conseguente ancorchè  di estremi ignoti al ricorrente<br />Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />PREFETTURA DI LUCCA<br />QUESTURA DI LUCCA<br />
Designato relatore il Dott. BERNARDO MASSARI  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti: A.Gentili per G.Gentili e M. Gramaglia ( Avv. Stato); <br />
Considerato che il ricorrente non prospetta alcuna deduzione in ordine alla sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile;<br />
ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 205/2000 coordinato con l’art. 1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della 1^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Firenze, 20 giugno 2007</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò &#8211; Presidente<br />
F.to Bernardo Massari &#8211; Relatore, est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 giugno 2007<br />
Firenze, lì 20 giugno 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-567/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.567</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-567/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.567</a></p>
<p>Pres. L. Tosti; Est. R. Panunzio M. G. (avv. A. M. Lei) c IACP di Sassari (avv. G. Masala) e nei confronti di S. F. (n. c.) sui presupposti per l&#8217;attribuzione a favore dei pubblici dipendenti del L.E.D. ex artt. 35 e 36 D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333 Pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-567/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-567/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.567</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti; Est. R. Panunzio<br /> M. G. (avv. A. M. Lei) c IACP di Sassari (avv. G. Masala) e nei confronti di S. F. (n. c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;attribuzione a favore dei pubblici dipendenti del L.E.D. ex artt. 35 e 36 D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Stipendi, assegni ed indennità – L.E.D. – Spettanza – Presupposti – Riconoscimento del servizio anche ai fini giuridici – Necessità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell&#8217;attribuzione ai pubblici dipendenti del livello economico differenziato previsto dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, il servizio rilevante è solo quello svolto in posizione di ruolo presso la stessa Amministrazione (1), o anche, il servizio che sia stato, comunque, riconosciuto non solo ai fini economici, ma anche giuridici. (2) L’istituto in questione, finalizzato alla monetizzazione della professionalità, costituisce una maggiorazione retributiva conferita a dipendenti, senza determinare l&#8217;istituzione di nuove posizioni funzionali di lavoro, giacché si risolve nell&#8217;attribuzione di un incremento stipendiale correlato non ad un mutamento di mansioni, ma al riconosciuto possesso da parte di taluni dipendenti, in comparazione con i pari grado, di una maggiore produttività ed impegno professionale (3). Devono, pertanto, nella valutazione dei titoli di servizio, essere computati solo ed esclusivamente quei servizi che sono stati riconosciuti al dipendente cumulativamente sia ai fini economici che ai fini giuridici, in quanto il riconoscimento “ai soli fini economici” di un servizio non comporta alcuna valutazione in termini di professionalità e di impegno dispiegato dal dipendente, ma comporta solo il computo di un periodo lavorativo ai fini di un aumento della retribuzione attuale e differita.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. in motivazione: TAR CAMPANIA – NAPLI &#8211; Sentenza 11 febbraio 2003, n. 766, in relazione ai giovani assunti ex L. n. 285/1977; e TAR PUGLIA – LECCE – SEZIONE II – Sentenza 6 novembre 1999, n. 747, in relazione a lavoro dipendente svolto in virtù di convenzioni<br />
(2) Il Collegio include tra i servizi valutabili ai fini dell’attribuzione del L.E.D. quelli che siano stati, comunque, riconosciuti dall’Amministrazione, sia ai fini economici, che giuridici. <br />
Secondo T.A.R. CALABRIA CATANZARO, Sezione II – Sentenza 8 ottobre 2002, n. 2323, Foro amm. TAR 2002, 3394 (s.m.) il livello economico differenziato, istituito dall&#8217;art. 35, d.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, recepito per la regione Calabria con la l. reg. 5 maggio 1990, n. 30 è un beneficio retributivo previsto per una parte dei dipendenti degli enti locali appartenenti alle qualifiche professionali comprese tra la prima e la settima. Detto emolumento è concretamente attribuito sulla base di una procedura selettiva paraconcorsuale fondata su titoli (culturali, professionali e di servizio), cui è ammesso a partecipare chi è in possesso del requisito dell&#8217;anzianità dell&#8217;effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica, alla data del 31 dicembre dell&#8217;anno precedente a quello della selezione (art. 36 d.P.R. cit.); pertanto, alla luce di tale dettato normativo, il richiamo al servizio prestato deve intendersi effettuato nel senso che deve essere valutato esclusivamente quello effettivamente svolto nella qualifica, con esclusione di ogni estensione a quello prestato eventualmente in posizione non di ruolo, poiché prestato sotto altra forma e precedentemente rispetto alla data dell&#8217;immissione in servizio fissata nell&#8217;atto di inquadramento del dipendente nella qualifica.<br />
(3) Cfr. in termini, citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 10 luglio 2002 n. 3863.<br />
Secondo T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 11 marzo 2004, n. 586, in Foro amm., T.A.R. 2004, 880 (s.m.) appartiene al Giudice ordinario la giurisdizione sull&#8217;attribuzione, in tema di pubblico impiego, del Livello Economico Differenziato, posto che detta procedura non può assimilarsi al concorso interno, in quanto si risolve nella valorizzazione della professionalità acquisita e non nell&#8217;attribuzione di nuove e diverse mansioni, riconducibili a funzioni superiori e/o posizioni contrattuali diverse. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA		</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul <b>ricorso n. 561/95</b> proposto da</p>
<p><B>M. G.</B>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Maria Lei, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Carrara n. 4, presso lo studio Trullu;<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
lo <B>IACP DI SASSARI</B>, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Masala, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di <B>S. F.</B>, non costituita in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della delibera del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Sassari n. 322 del 23/12/1994, avente ad oggetto &#8220;Riadozione delibera n. 7 del 21/1/1994 relativa all’attribuzione dei L.E.D.” limitatamente alla posizione della ragioniera Sotgiu.<br />
<BR><br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 21 febbraio 2007  il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La ricorrente presta servizio di ruolo presso lo IACP di Sassari ed è  inquadrata nella settima qualifica funzionale, come la controinteressata Sotgiu Francesca.<br />
Con la delibera n. 118 del 27 maggio 1992, il Consiglio di amministrazione dell&#8217;Istituto ha dato applicazione alle previsioni normative di cui agli articoli 35 e 36 del D.P.R. 333/1990 ed ha approvato i criteri per l&#8217;attribuzione al proprio personale dei livelli economici differenziati di professionalità (LED).<br />
Il Consiglio di amministrazione dell&#8217;Istituto ha, quindi, istituito una apposita commissione, denominata &#8220;Nucleo di valutazione”, alla quale è stato affidato l&#8217;incarico di valutare i titoli del personale e, conseguentemente, di predisporre le graduatorie per l&#8217;attribuzione dei livelli economici differenziati agli aventi diritto. Sempre con la delibera n. 118/92 il Consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento, che, nella Tabella A, nota I –servizio &#8211; al punto A, prevede che, per l&#8217;attribuzione del punteggio per titoli di servizio, la valutazione del servizio prestato dev&#8217;essere limitata a quello &#8220;formalmente riconosciuto dall&#8217;Ente sia ai fini economici che giuridici&#8221;.<br />
Il Nucleo di valutazione ha ritenuto di considerare anche il servizio che il personale dell’Istituto aveva prestato nel periodo antecedente all&#8217;immissione nei ruoli dell’Istituto, anche se lo stesso era stato riconosciuto ai soli fini della progressione economica.<br />
Tale decisione del Nucleo di valutazione è stata ratificata dal Consiglio di amministrazione dell&#8217;Istituto, con delibera n. 7 del 21/1/1994, ma tale provvedimento è stato annullato dalla Giunta regionale il 21/6/1994.<br />
 Il Consiglio di amministrazione ha, quindi, adottato una nuova delibera, la n. 322 del 23/12/1994, con la quale ha confermato l&#8217;attribuzione alla controinteressata di complessivi punti 29,55, grazie al riconoscimento di punti 1,40 per il servizio prestato prima dell&#8217;immissione in ruolo.<br />
Contro tale atto propone, l&#8217;interessata, ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di censura:<br />
1) violazione dei principi generali dell&#8217;ordinamento in materia di pubblico impiego; il servizio prestato a titolo precario e a tempo determinato, prima dell&#8217;immissione in ruolo non può essere fatto valere per conseguire modifiche migliorative della propria qualifica funzionale.<br />
2) Eccesso di potere per violazione delle disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio di amministrazione dell&#8217;Istituto con delibera n. 118/92; nel regolamento che definisce i criteri per l&#8217;attribuzione dei livelli economici differenziati di professionalità, nella Tabella A, nota I – Servizio &#8211; al punto A è stabilito che la valutazione del servizio prestato dev&#8217;essere limitata al servizio &#8220;formalmente riconosciuto dall&#8217;ente sia ai fini economici che giuridici&#8221;. Le locuzioni &#8220;sia&#8230; che&#8221; hanno un valore congiuntivo e non alternativo, viceversa l&#8217;ente ha ritenuto di potere interpretare la predetta dicitura nel senso che siano valutabili, singolarmente, sia il servizio riconosciuto ai soli fini economici sia quello riconosciuto ai fini giuridici.<br />
3) Eccesso di potere per violazione delle disposizioni di cui all&#8217;art.  42 del regolamento organico dell’Istituto; la norma prevede che il servizio prestato prima dell&#8217;immissione in ruolo possa essere valutato ai soli fini economici e non anche a quelli giuridici, come invece è accaduto nella predisposizione della graduatoria impugnata.<br />
4) eccesso di potere per contraddittorietà manifesta; in precedenza l’Istituto ha sempre disposto che al servizio prestato prima dell&#8217;immissione in ruolo non potesse essere riconosciuto alcun valore sotto il profilo giuridico.<br />
5) eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione; il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato la Commissione a non applicare il principio secondo il quale il servizio prestato prima dell&#8217;immissione in ruolo produce i suoi effetti ai soli fini economici e non anche a quelli giuridici.<br />
6) eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità; alcuni componenti il Nucleo di valutazione, pur trovandosi nella stessa posizione della ricorrente, hanno espresso il proprio parere favorevole alla tesi secondo cui il servizio prestato prima dell&#8217;immissione in ruolo può essere legittimamente valutato per l&#8217;attribuzione del punteggio relativo al computo dell&#8217;anzianità di servizio.<br />
7) eccesso di potere per sviamento dall&#8217;interesse pubblico; la partecipazione di soggetti che si trovano nella stessa posizione della ricorrente ai lavori della commissione di valutazione ha condizionato i lavori della stessa, ed ha fatto prevalere l&#8217;interesse privato sull’interesse pubblico, in quanto gli stessi hanno espresso la propria opinione in merito ad una questione che li riguardava in prima persona.<br />
8) violazione delle disposizioni di cui all&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241; né il Nucleo di valutazione né il Consiglio di amministrazione hanno motivato la mancata presa in considerazione del ricorso in opposizione che la ricorrente aveva, a suo tempo, presentato.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata che, per il tramite del proprio difensore, eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnativa della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 7 del 21.01.1994, della quale la delibera impugnata sarebbe meramente confermativa, nel merito, controdeduce alle tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese. <br />
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2007, presenti i difensori delle le parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente è stata collocata in graduatoria in una posizione deteriore rispetto alla controinteressata, pertanto il presente giudizio verte sulla valutabilità del servizio prestato fuori ruolo a tempo determinato da quest&#8217;ultima, ai fini dell’assegnazione del punteggio utile per l’attribuzione del livello economico differenziato di professionalità (LED), nell’ambito della graduatoria predisposta dal “Nucleo di valutazione”, nominato dall’Istituto intimato. <br />
Si esamina, in quanto pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa della delibera n. 7 del 21.1.1994, con la quale il Consiglio di amministrazione dell’Istituto aveva approvato, per la prima volta, la graduatoria oggi contestata.<br />
Assume, l’amministrazione intimata, che la delibera n. 322 del 23.12.2004 impugnata è meramente confermativa della precedente, pertanto il primo atto di approvazione della graduatoria avrebbe dovuto essere impugnato nei termini.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
La prima delibera del Consiglio di amministrazione, di ratifica dell’operato del Nucleo di valutazione, n. 7 del 21.01.1994, è stata annullata dalla Giunta Regionale in data 21.6.1994, con la seguente motivazione: “<i>Il servizio valutabile è tutto quello formalmente riconosciuto dall&#8217;Ente sia ai fini economici che giuridici e quindi appare legittima esclusivamente l&#8217;attribuzione del punteggio per il servizio il cui riconoscimento sia stato effettuato ad un tempo agli effetti economici e giuridici&#8221;. <br />
</i>A seguito di tale annullamento, l’Istituto intimato ha emanato un secondo provvedimento, con motivazione più articolata, confermando la precedente determinazione.<br />
Tale situazione comporta che la prima delibera non dovesse essere impugnata, per due ordini di ragioni: a) perché era già stata annullata in sede di controllo da parte della Regione e, b) perché, comunque, vi è stata una nuova e più approfondita valutazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento del secondo atto adottato, il ché comporta che quest&#8217;ultimo, sulla base della costante e consolidata giurisprudenza, non possa ritenersi “meramente confermativo” del precedente.<br />
Superata l’eccezione pregiudiziale, si passa all’esame del merito della causa.<br />
Con l&#8217;art. 35 del D.P.R. n. 333 del 1990 è stato istituito per il personale dipendente dagli Enti locali l&#8217;istituto del livello economico differenziato di professionalità (LED), riservato alle figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese tra la prima e la settima.<br />
Detto beneficio consiste in una maggiorazione stipendiale attribuita ad un numero limitato di dipendenti, determinato nella misura percentuale indicata dal quarto comma del medesimo art. 35, in rapporto alla dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica.<br />
Al fine di individuare i dipendenti beneficiari di tale incremento stipendiale, l&#8217;art. 36 ha previsto una procedura selettiva tra coloro che siano in possesso di una anzianità minima triennale di servizio nella qualifica, con esclusione delle categorie di personale indicate al quinto comma del precedente art. 35 destinatarie di benefici di altra natura.<br />
Detta selezione viene compiuta mediante la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio posseduti dagli interessati in relazione alla qualifica di riferimento, secondo criteri obiettivi e predeterminati stabiliti in sede di contrattazione decentrata.<br />
L’Istituto Autonomo Case Popolari di Sassari ha recepito tale istituto nel proprio ordinamento e, con il regolamento approvato con delibera n. 118 del 1992, ha stabilito le modalità applicative del beneficio; nella tabella A, nota I – servizio- ha chiarito che, per l’attribuzione del punteggio per titoli di servizio, la valutazione del servizio prestato deve essere limitata al servizio “<i>formalmente riconosciuto dall’Ente sia ai fini economici che giuridici”.</i><b> </b><br />
Il Collegio precisa che il regolamento non è stato prodotto in giudizio, ma che l’espressione sopra riportata è contenuta nel ricorso, fra virgolette, ed è stata testualmente confermata dalla controparte.<br />
La circostanza è rilevante perché dall’interpretazione di tale prescrizione discende la decisione della presente controversia.<br />
Mentre la ricorrente ritiene, con il secondo mezzo, che tale formulazione intenda dare rilevanza solo al servizio riconosciuto cumulativamente sia a fini economici che giuridici, l’amministrazione  considera i due profili alternativamente e, quindi, ha attribuito ai concorrenti &#8211; in generale &#8211; il relativo punteggio, in presenza dell’uno o dell’altro riconoscimento, e &#8211; in particolare &#8211; alla controinteressata ha attribuito il punteggio di 1,.40 punti per il servizio prestato prima dell’immissione nei ruoli, a tempo determinato presso lo stesso Istituto. Tale servizio gli era stato riconosciuto con delibera n. 226 del 30.6.1982 (non depositata in giudizio, ma non contestata dalla controparte) del Consiglio di amministrazione dello IACP “<i>ai soli fini della progressione economica”.<br />
</i>Ritiene il Collegio che sia da accogliere la tesi della ricorrente alla stregua delle seguenti considerazioni.<br />
La giurisprudenza diverse volte si è espressa in materia sostenendo, con orientamento condiviso da questo Tribunale, che, ai fini dell&#8217;attribuzione ai pubblici dipendenti del livello economico differenziato previsto dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, il servizio rilevante è solo quello svolto in posizione di ruolo presso la stessa Amministrazione (cfr. in termini: Tar Campania Napoli n. 766 &#8211; 11 febbraio 2003, in relazione ai giovani assunti ex 285/1977 e Tar Puglia Lecce, II sez., n. 747 &#8211; 6 novembre 1999, in relazione a lavoro dipendente svolto in virtù di convenzioni), o anche, aggiunge il Collegio, il servizio che sia stato, comunque, riconosciuto <i>non solo ai fini economici, ma anche giuridici.<br />
</i>L’istituto in questione, finalizzato alla monetizzazione della professionalità, costituisce una maggiorazione retributiva conferita a dipendenti, senza determinare l&#8217;istituzione di nuove posizioni funzionali di lavoro, giacché si risolve nell&#8217;attribuzione di un incremento stipendiale correlato non ad un mutamento di mansioni, ma al riconosciuto possesso da parte di taluni dipendenti, in comparazione con i pari grado, di una maggiore produttività ed impegno professionale (cfr. in termini: CdS, sez. VI, n. 3863 &#8211; 10 luglio 2002). Devono, pertanto, nella valutazione dei titoli di servizio, essere computati solo ed esclusivamente quei servizi che sono stati riconosciuti al dipendente cumulativamente sia ai fini economici che ai fini giuridici, in quanto il riconoscimento “ai soli fini economici” di un servizio non comporta alcuna valutazione in termini di professionalità e di impegno dispiegato dal dipendente, ma comporta solo il computo di un periodo lavorativo ai fini di un aumento della retribuzione attuale e differita. <br />
Conclusivamente, ad avviso del Collegio, la formula del regolamento dell’Istituto sopra riportata deve essere interpretata in tale senso, non essendo conforme ai principi generali che, per un miglioramento economico basato soprattutto sulla professionalità acquisita nel tempo dal pubblico dipendente, possa ritenersi valutabile un servizio fuori ruolo riconosciuto, dalla stessa amministrazione, limitatamente agli effetti della progressione economica. <br />
Alla stregua delle considerazioni svolte ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso è accolto, per l’effetto deve essere annullata la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’IACP di Sassari n. 322 del 23/12/1994, limitatamente all&#8217;attribuzione alla ragioniera Sotgiu Francesca di 1,40 punti, per il servizio prestato prima dell&#8217;immissione nei ruoli dell’Istituto stesso e già riconosciuto dall’amministrazione ai soli fini economici.<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Accoglie</b> il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla la delibera del Consiglio di amministrazione dell&#8217;Istituto Autonomo Case Popolari di Sassari n. 322 del 23/12/1994, limitatamente all&#8217;attribuzione alla rag. Francesca Sotgiu di 1,40 punti, per il servizio prestato prima dell&#8217;immissione nei ruoli dell’Istituto stesso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti, 		Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 	Consigliere – estensore;<br />	<br />
Francesco Scano, 	Consigliere.</p>
<p><b>Depositata in segreteria oggi: 30/03/2007<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-567/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2004 n.567</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-1-2004-n-567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-1-2004-n-567/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2004 n.567</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, Est. Politi &#8211; AR Alimentari s.r.l. c. Ministero della Difesa e R.T.I. IN.AL.CA. e a. 1. Processo – processo amministrativo – ricorso incidentale – esame prioritario rispetto al ricorso principale – condizioni. 1. Il giudice amministrativo è tenuto a dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-1-2004-n-567/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2004 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-1-2004-n-567/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2004 n.567</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, Est. Politi &#8211; AR Alimentari s.r.l. c. Ministero della Difesa e R.T.I. IN.AL.CA. e a.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – processo amministrativo – ricorso incidentale – esame prioritario rispetto al ricorso principale – condizioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudice amministrativo è tenuto a dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale; e ciò, in particolare, nel caso in cui tali questioni si riverberino sull’esistenza stessa dell’interesse a ricorrere in capo al ricorrente principale, in quanto esse, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione, e quindi su una questione di rito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il G.A. deve dare prioritaria considerazione al ricorso incidentale laddove esso tenda a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine processuale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sez.I Bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 11139 del 2003, proposto<br />
da <b>AR Alimentari s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Loredana Milone e Luigi Ambrosino, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Dei Fontej n. 20, presso lo studio di queat’ultimo</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>controinteressato Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra IN.AL.CA. Industria Alimentare Carni S.p.A. e I.D.A. s.r.l.</b>, in persona della Società capogruppo IN.AL.CA., nella persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno, Alessandra Romano e Letizia Mazzarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via Panama n. 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della nota prot. 1/CD/1330 del 24 giugno 2003, con cui viene richiesta integrazione documentale ad entrambe le Società del controinteressato Raggruppamento temporaneo di imprese;<br />
&#8211; del verbale relativo alla fase di prequalificazione delle concorrenti, dei verbali di gara del 23 luglio 2003 e del 18 settembre 2003 della Commissione aggiudicatrice nominata dalla Stazione appaltante, nelle parti in cui il Raggruppamento temporaneo di<br />
&#8211; della nota prot. n. UCT/3/4041 del 25 luglio 2003, avente ad oggetto la relazione di congruità dell’offerta del predetto R.T.I.;<br />
&#8211; del verbale prot. n. UCT/2/4128 del 30 luglio 2003 relativo alla verifica della potenzialità tecnica della Società mandante I.D.A. s.r.l.;<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ivi compresi l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipulazione del relativo contratto<br />
nonché per il risarcimento<br />
del pregiudizio ai sensi dell&#8217;art. 7 della l. 21 luglio 2000 n. 205</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata e della predetta parte controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della controversia;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 15 dicembre 2003 il Cons. Roberto POLITI;<br /> uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Premette la ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione ad una gara a licitazione privata con procedura accelerata, indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di n. 341.509 razioni speciali di viveri da combattimento, lotto unico.<br />
Soggiunge che, a termini di bando, le imprese partecipanti avrebbero dovuto documentalmente dimostrare – in una con la domanda di partecipazione alla gara – la propria capacità economica e finanziaria, segnatamente con riferimento al fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari ed alle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni.<br />
L’Amministrazione procedente, in sede di prequalificazione, avrebbe chiesto integrazioni documentali al controinteressato R.T.I. IN.AL.CA – I.D.A.<br />
Analogamente, nel corso dell’espletamento del sub-procedimento preordinato alla verifica di congruità dell’offerta da quest’ultimo presentata, venivano richieste alla mandante I.D.A. s.r.l. ulteriori documenti integrativi essenziali, sempre in asserita violazione del principio di par condicio fra i concorrenti.</p>
<p>Contesta ora parte ricorrente lo svolgimento della gara – ed il conclusivo esito, sostanziatosi nell’aggiudicazione della stessa in favore del suddetto R.T.I. – deducendo i seguenti argomenti di censura:</p>
<p>1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della Direttiva 93/36/CEE. Violazione della lex specialis del bando di gara e della lettera di invito. Violazione del principio generale della par condicio fra i concorrenti, dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di tutela della effettività della concorrenza (artt. 2 e 3, par. 1, lett. g), 4 Trattato CEE). Istruttoria carente. Sviamento.<br />
Nel rilevare come la domanda di partecipazione alla gara de qua, presentata dal controinteressato Raggruppamento, fosse incompleta relativamente a taluni rilievi documentali previsti invece dal bando quali elementi da produrre a pena di inammissibilità, sottolinea parte ricorrente l’illegittimità della richiesta di integrazione documentale ad esso formulata dall’Amministrazione procedente, in luogo della quale quest’ultima avrebbe dovuto, invece, procedere senz’altro all’esclusione del predetto R.T.I.<br />
La mandante I.D.A. s.r.l. sarebbe, inoltre, priva di taluno dei requisiti di partecipazione (forniture effettuate nell’ultimo triennio) in quanto costituita solo nell’agosto 2002.</p>
<p>2) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. 358/92. Violazione della lex specialis del bando di gara e della lettera di invito. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere – motivazione illogica, apparente e perplessa. Arbitrarietà. Irragionevolezza. Illogicità. Manifesto sviamento.<br />
Anche il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dal Raggruppamento poi proclamato aggiudicatario della gara si presenterebbe viziato, in quanto il conclusivo giudizio di “congruità” non terrebbe conto degli elementi – asseritamente inadeguati – rappresentati dal “monte-ore lavorative” e dalle “spese generali, oneri finanziari ed ammortamento”.</p>
<p>3) Violazione della lex specialis del bando di gara e della lettera di invito.<br /> Violazione del principio generale della par condicio fra i concorrenti, dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di tutela dell’effettività della concorrenza (artt. 2 e 3 par. 1, lett. g), 4 Trattato CEE)<br />
Anche il sopraluogo effettuato in sede di verifica tecnico-economica della Società mandante I.D.A. si rivelerebbe viziato in ragione della preclusa richiesta, alla Società interessata, di documentazione integrativa (rispetto a quella presentata in una con la domanda di partecipazione alla gara);<br /> ulteriormente rilevando l’asserita carenza sostanziale della certificazione di qualità ISO della suddetta mandante.<br />
Con motivi aggiunti alle controparti notificati in data 11 dicembre 2003, parte ricorrente ha quindi impugnato:<br />
&#8211; la nota prot. n. 1/CD/2425 del 22 settembre 2003, recante aggiudicazione definitiva al R.T.I. controinteressato;<br />
&#8211; il conseguenziale contratto sottoscritto in data 11 novembre 2003;<br />
&#8211; la nota prot. n. 1/CD/2859 del 16 ottobre 2003 con cui i suddetto R.T.I. viene autorizzato ad avvalersi di un sub-fornitore sprovvisto di certificazione ISO;<br />
sulla base dei seguenti argomenti di censura:</p>
<p>4) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della Direttiva 93/36/CEE. Violazione della lex specialis del bando di gara e della lettera di invito. Violazione del principio generale della par condicio fra i concorrenti, dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di tutle adella effettività della concorrenza (artt. 2 e 3, par. 1, lett. g), 4 del Trattato CEE). Istruttoria carente. Sviamento.<br /> Illegittimità derivata: ribadendosi, nella circostanza, la preminenza del criterio c.d. “letterale” di interpretazione della lex specialis di gara e, con esso, dell’obbligatoria esclusione della partecipante sprovvista di taluno dei requisiti da essa indicati, con esclusione di ogni ipotesi di consentita integrabilità postuma di essi;</p>
<p>5) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. 358/92. Violazione della lex specialis del bando di gara e della lettera di invito. Violazione e falsa applicazione della direttiva UCT sulla verifica di congruità delle offerte prot. n. UCT/3/2067/COM del 28 aprile 2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere. Motivazione illogica, apparente e perplessa.<br /> Arbitrarietà, irragionevolezza ed illogicità manifeste.<br /> Sviamento ed illegittimità derivata: contestandosi le risultanze emergenti dalla scheda giustificativa dell’offerta economica presentata dal raggruppamento risultato poi aggiudicatario;</p>
<p>6) Violazione della lex specialis del bando di gara e della lettera di invito.<br /> Violazione del principio generale della par condicio fra i concorrenti, del principio di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost):<br /> denunziandosi, in particolare, che l’Azienda sub-fornitrice indicata dal R.T.I. aggiudicatario sia sfornita della prescritta certificazione ISO.<br />
Conclude la parte ricorrente:<br />
&#8211; insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura;<br />
&#8211; e sollecitando inoltre – ai sensi dell&#8217;art. 7, lett. c), della l. 21 luglio 2000 n. 205 (che ha sostituito l&#8217;art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) – il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato<br />
L&#8217;Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.</p>
<p>Si è inoltre costituita in giudizio IN.AL.CA. Industria Alimentare Carni S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con I.D.A. s.r.l., proponendo ricorso incidentale con il quale vengono dedotte le seguenti censure:</p>
<p>• Violazione e falsa applicazione del bando di gara e dei principi in materia di procedure concorsuali ad evidenza pubblica. Eccesso di potere per errore nei presupposti: difetto di istruttoria</p>
<p>• Violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di determinazione dei requisiti di ammissione alla gara valevoli per le imprese partecipanti in ATI. Eccesso di potere per illogicità ed incoerenza del contenuto precettivo del bando<br />
in quanto la Società ricorrente sarebbe in possesso di certificazione di qualità ISO inidonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara; ulteriormente sottolineandosi che:<br />
&#8211; anche AR Alimentari avrebbe beneficiato di una richiesta di integrazione documentale successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara;<br />
&#8211; e, comunque, i requisiti di capacità tecnico-economica (dei quali la ricorrente contesta sia in possesso dalla mandante I.D.A. s.r.l.) sarebbero, cumulativamente, posseduti dal R.T.I.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il giudizio relativo al presente ricorso – chiamato all&#8217;odierna Camera di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3, comma I, della l 21 luglio 2000 n. 205.<br />
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un&#8217;esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un&#8217;immediata definizione del merito della controversia.<br />
Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, la rilevabile fondatezza del ricorso incidentale proposto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese IN.AL.CA. – I.D.A. impone la pronunzia di declaratoria di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso principale proposto da AR Alimentari.</p>
<p>2. Dalla certificazione rilasciata nei confronti dell’odierna ricorrente dalla SGS ICS s.r.l. risulta che AR Alimentari s.r.l. è in possesso di certificazione di qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001 – ed. 2000 relativa al Settore EA: 03, per “porzionatura e confezionamento di prodotti a base di carne e prodotti a base di latte”.<br />
Ciò posto, va osservato come il bando di gara (punto III.2.1) espressamente abbia stabilito che le “imprese sia singole che raggruppate che desiderano partecipare alla gara dovranno presentare … apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante la società riguardante la produzione diretta di almeno un elemento alimentare costitutivo della razione da combattimento, nonché il possesso dell’apparato sottovuoto necessario per l’assemblaggio dei componenti della razione stessa”.<br />
Ora, se la menzionata produzione diretta di almeno un elemento alimentare costitutivo della razione da combattimento entrava, giusta quanto precedentemente osservato, nel novero dei requisiti assistiti dal carattere di obbligatoria dimostrazione ai fini dell’ammissione alla partecipazione alla procedura di gara de qua, ne consegue, con intuibile evidenza, che la certificazione di qualità dovesse attestarne (anche) il corrispondente possesso ad opera della Ditta interessata a prendere parte alla selezione.<br />
Come precedentemente rilevato, la certificazione ISO 9001 rilasciata in capo alla ricorrente AR Alimentari:<br />
&#8211; concerne i soli elementi relativi alla “porzionatura e confezionamento di prodotti a base di carne e prodotti a base di latte”;<br />
&#8211; ma non anche la produzione di almeno un elemento alimentare costitutivo della razione onde trattasi;<br />
per l’effetto dovendosi necessariamente inferire – in accoglimento delle censure dal raggruppamento IN.AL.CA. – I.D.A. proposte con ricorso incidentale – che l’offerta dell’odierna ricorrente avrebbe dovuto essere, in ragione della divisata formulazione della certificazione di qualità, esclusa dalla procedura di selezione di che trattasi.<br />
Né, in contrario avviso, rilevano le argomentazioni dalla ricorrente esplicitate – a confutazione del ricorso incidentale all’esame – con i suddetti motivi aggiunti, in quanto:<br />
&#8211; la circostanza che AR Alimentari s.r.l. si sia resa, in passato, aggiudicataria di altri appalti indetti dall’Amministrazione della Difesa riveste, con ogni evidenza, carattere di mero fatto e, quindi, è giuridicamente irrilevante ai fini onde trattasi- e, comunque, anche la dichiarazione riguardante la produzione diretta “di almeno un elemento alimentare costitutivo della razione da combattimento” (nella fattispecie: “cappuccino liofilizzato”) prodotta dalla ricorrente non è assistita, giusta quanto p</p>
<p>3. All’accoglimento (nei limiti di cui sopra) del ricorso incidentale proposto dal R.T.I. IN.AL.CA. – I.D.A. ed al conseguente annullamento della determinazione (di cui al verbale n. 7460 del 23 luglio 2003) con la quale la ricorrente AR Alimentari s.r.l. è stata ammessa alla gara de qua, accede, con ogni evidenza, la declaratoria di improcedibilità del gravame da quest’ultima presentato.<br />
E’ infatti noto l’insegnamento giurisprudenziale che annette prioritaria considerazione al ricorso incidentale laddove tale strumento di tutela processuale tenda a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine processuale.<br />
In tale ipotesi, il giudice è tenuto a dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale; e ciò, in particolare, nel caso in cui tali questioni si riverberino sull’esistenza stessa dell’interesse a ricorrere in capo al ricorrente principale, in quanto esse, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione, e quindi su una questione di rito (ad esempio, quando – come nel caso in esame – il ricorso incidentale concerna un aspetto del procedimento di gara in contestazione che incida sulla stessa legittimità della partecipazione del ricorrente: cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2002 n. 2468).<br />
In altri termini, se è vero l’esame del ricorso incidentale è, di regola, condizionato dalla rilevata fondatezza del gravame principale, è altresì vero che, ove questo contenga motivi che mettono in discussione il titolo di legittimazione del ricorrente principale (assumendosi che esso avrebbe dovuto essere escluso dalla gara d&#8217;appalto; e che, conseguentemente, non era ammissibile il suo gravame contro l’aggiudicazione), allora tale mezzo di impugnazione va esaminato in via preliminare, atteso il carattere pregiudiziale che viene in tal modo ad acquisire (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 10 giugno 2002 n. 1190; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 4 ottobre 2000 n. 3393; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 29 maggio 2000 n. 445).</p>
<p>4. Alla stregua di quanto sopra resa manifesta la prioritaria considerazione dal Collegio annessa all’esaminato ricorso incidentale, non può che darsi atto:<br />
&#8211; dell’illegittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente principale, disposta in violazione delle prescrizioni in materia di certificazione di qualità ISO;<br />
&#8211; e, conseguentemente e per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale nei termini di cui sopra, della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente principale all&#8217;annullamento dei provvedimenti gravati (annullamento da cui, in ragione del pro<br />
Alla dichiarata improcedibilità del ricorso principale, giusta quanto precedentemente esposto, consegue la preclusa delibazione della domanda risarcitoria (dalla stessa ricorrente principale accessivamente formulata), la cui esaminabilità necessariamente postula la fondatezza (e, quindi, l’accoglimento) del mezzo di tutela a carattere impugnatorio.<br />
Sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell&#8217;art. 3, I comma, della l 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso indicato in epigrafe, così dispone:<br />
&#8211; accoglie il ricorso incidentale proposto dal R.T.I. costituito fra IN.AL.CA. S.p.A. e I.D.A. s.r.l. e, per l’effetto, annulla gli atti di gara, limitatamente all’ammissione alla procedura selettiva in questione della ricorrente principale;<br />
&#8211; dichiara, conseguentemente, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale proposto da AR Alimentari s.r.l.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2003, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Cesare MASTROCOLA – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Antonella MANGIA – Referendario<br />
IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-1-2004-n-567/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2004 n.567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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