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	<title>5663 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5663 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.5663</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-10-2011-n-5663/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-10-2011-n-5663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.5663</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Saltelli P.F. (Avv. G. D&#8217;Alessio) / A.T.E.R. di Roma (Avv. M. Vassallo) sul riparto di giurisdizione in materia di alloggi di edilizia economica e popolare 1. Edilizia ed urbanistica – Alloggi popolari – Riparto giurisdizione – Fase di attribuzione alloggio – Giurisdizione G.A. – Fase successiva di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-10-2011-n-5663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.5663</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini   Est. Saltelli<br />  P.F. (Avv. G. D&#8217;Alessio) / A.T.E.R. di Roma (Avv. M. Vassallo)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in materia di alloggi di edilizia economica e popolare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Alloggi popolari – Riparto giurisdizione – Fase di attribuzione alloggio – Giurisdizione G.A. – Fase successiva di locazione – Giurisdizione G.O. – Ragioni	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Controversia – Occupazione sine titulo – Giurisdizione G.O. – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all&#8217;assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito all’assegnazione ( fase priva di valenza pubblicistica i cui atti non costituiscono espressione di una ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato). 	</p>
<p>2. In tema di controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, in mancanza di un qualsivoglia atto di assegnazione/concessione dell’alloggio non può invocarsi l’applicazione dell’articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (ora art. 133, co. 1, n. 6, lett. b), c.p.a.) e della conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spettando pertanto la cognizione della controversia de qua, sulla base del criterio del petitum sostanziale, al giudice ordinario, da ritenersi fornito della potestas iudicandi ogni qual volta il ricorrente ingiunto opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo (più o meno fondatamente o plausibilmente) accampato in ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7625 del 2011, proposto da:<br />
<B>PARTIS FABRIZIO</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giorgio D&#8217;Alessio, con domicilio eletto presso Alfiero Costantini in Roma, via Cola di Rienzo, n. 163; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>A.T.E.R. di Roma</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michelina Vassallo, con domicilio eletto presso l’avv. Michelina Vassallo in Roma, via F.Paulucci E&#8217; Calboli, n. 20/E;<br />
<B>ROMA CAPITALE</B>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difesa dall’avv. Luigi D’Ottavi, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III quater, n. 7064 dell’8 agosto 2011, resa tra le parti, concernente DECRETO DI RILASCIO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA OCCUPATO SENZA TITOLO;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A.T.E.R. di Roma e Roma Capitale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati D&#8217; Alessio e Cutellè, su delega dell&#8217; avv. Vassallo;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>PREMESSO CHE:<br />	<br />
a) con sentenza n. 7064 dell’8 agosto 2011 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III quater, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal sig. Fabrizio Partis avverso il decreto emesso dall’A.T.ER. del Comune di Roma in data 9 luglio 2009 per il rilascio dell’alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma alla via Pietro Maffi, n. 1, scala U, int. 186, in quanto occupato sine titulo; <br />	<br />
b) l’interessato con rituale e tempestivo atto di appello ha chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendo la sussistenza nella controversia de qua della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo qualificabile quale interesse legittimo la posizione giuridica vantata in relazione all’avviato procedimento di sanatoria della posizione di detenzione senza titolo dell’alloggio in questione, e chiedendo quindi l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso proposto in primo grado ovvero, previa affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, il rinvio dell’affare al giudice di primo grado;<br />	<br />
c) sia Roma Capitale che l’A.T.E.R. del Comune di Roma, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza;<br />	<br />
RILEVATO in punto di fatto che, come emerge dalla lettura dell’impugnato decreto di rilascio dell’alloggio, lo stesso è fondato esclusivamente sull’occupazione sine titulo dell’immobile; <br />	<br />
CONSIDERATO CHE:<br />	<br />
a) come recentemente ribadito anche da questa Sezione (11 agosto 2010, n. 5621), per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione &#8211; a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall&#8217;art. 11, comma 13, del DPR 30.9.1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall&#8217;assegnazione per mancata occupazione dell&#8217;alloggio nel termine prescritto &#8211; è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all&#8217;assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito all’assegnazione (quest’ultima essendo una fase priva di valenza pubblicistica i cui atti non costituiscono espressione di una ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come valutazione del rispetto da parte dell&#8217;assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge);<br />	<br />
a) in mancanza di un qualsivoglia atto di assegnazione/concessione dell’alloggio non può neppure invocarsi l’applicazione dell’articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (ora art. 133, co. 1, n. 6, lett. b), c.p.a.) e della conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spettando pertanto la cognizione della controversia <i>de qua</i>, sulla base del criterio del petitum sostanziale, al giudice ordinario, da ritenersi fornito della potestas iudicandi ogni qual volta il ricorrente ingiunto opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo (più o meno fondatamente o plausibilmente) accampato in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze dei servizi etc., sanatoria, contrapponendosi all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio (C.d.S., sez. V, 6 ottobre 2005, n. 5890; Cass., SS.UU., ord. 11 marzo 2004, n. 5051; Id., 16 luglio 2001, n. 9647; 23 febbraio 2001, n. 67; 7 novembre 2000, n. 1155; 10 agosto 2000, n. 564, nonché recentemente, proprio in tema di rilascio di alloggio emesso nei confronti di occupante abusivo, Cass. SS.UU. 25 novembre 2009, n. 24764; 12 giugno 2006, n. 13527); <br />	<br />
RITENUTO CHE pertanto la sentenza impugnata deve essere confermata, con conseguente rigetto dall’appello, potendosi tuttavia compensare le spese del presente grado di giudizio in ragione della particolarità del substrato fattuale della controversia;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/10/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-10-2011-n-5663/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2011 n.5663</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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