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	<title>5644 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5644 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.5644</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-5644/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-5644/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.5644</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore PARTI: (ASS. COOP. Società  Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi n. 32 contro La Cometa Società  Cooperativa Sociale Onlus, Unione Montana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-5644/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.5644</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-5644/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.5644</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore PARTI:  (ASS. COOP. Società  Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi n. 32 contro La Cometa Società  Cooperativa Sociale Onlus, Unione Montana Potenza Esino Musone &#8211; non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulle previsioni dell&#8217; art. 53 Dlgs. n. 50/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Contratti pubblici &#8211; accessibilità  agli atti &#8211; art. 53 Dlgs. n. 50/2006 &#8211; microsistema normativo della accessibilità  &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le previsioni di cui all&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 presentano una formulazione analoga (con alcune varianti lessicali) a quella precedentemente racchiusa nell&#8217;art. 13, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tradizionalmente intese come norma dalla portata eccezionale, sia sul piano soggettivo, nel senso essa consente di riconoscere la legittimazione all&#8217;accesso solo a chi abbia preso parte alla gara pubblica; sia sul piano oggettivo, nel senso che l&#8217;ostensione documentale può essere accordata solo in funzione della tutela in giudizio degli interessi del soggetto legittimato. La previsione di particolari limiti oggettivi e soggettivi all&#8217;accessibilità  degli atti concernenti le procedure di affidamento e l&#8217;introduzione di veri e propri divieti di divulgazione del contenuto di determinati atti, si pongono come regole destinate a disciplinare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità  degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti pubblici. Come tali, esse tracciano una sorta di microsistema normativo, collegato alla peculiarità  del settore considerato, pur all&#8217;interno delle coordinate generali tracciate dalla l. n. 241 del 1990.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/09/2020<br /> <strong>N. 05644/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04534/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4534 del 2019, proposto da ASS. COOP. Società  Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi n. 32;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> La Cometa Società  Cooperativa Sociale Onlus, Unione Montana Potenza Esino Musone &#8211; non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00121/2019, resa tra le parti, concernente diniego di accesso agli atti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Giovanni Pescatore e udito per la parte appellante l&#8217;avvocato Francesco Lilli su delega di Alessandro Lucchetti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. La Cometa Società  Cooperativa Sociale Onlus ha partecipato alla gara di cui al bando del 20/7/2018, per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di gestione della casa di ospitalità  del Comune di Castelraimondo.<br /> 2. In data 22/9/2018, ad operazioni di gara non ancora concluse (essendo intervenuta l&#8217;aggiudicazione definitiva solo in data 22/10/18), la Cometa Società  Cooperativa ha presentato istanza di accesso a tutta la documentazione riguardante la procedura e le offerte delle altre concorrenti, prospettando l&#8217;esigenza di verificarne la legittimità .<br /> 3. L&#8217;istanza è stata immediatamente evasa con trasmissione della documentazione ritenuta al momento accessibile e rinvio dell&#8217;accesso all&#8217;ulteriore documentazione all&#8217;esito della formale conclusione della gara e della conseguente aggiudicazione del servizio.<br /> 4. Con i provvedimenti impugnati dalla stessa Società  Cooperativa Cometa nel primo grado di giudizio, l&#8217;istanza di accesso è stata definitivamente accolta, fatta eccezione per l&#8217;offerta tecnica dell&#8217;aggiudicataria Asscoop Cooperativa Sociale Onlus e per le giustificazioni richieste in sede di verifica dell&#8217;anomalia.<br /> 5. La secretazione di questa parte della documentazione è stata giustificata sulla base della dichiarazione resa dall&#8217;offerente Asscoop Cooperativa Sociale Onlus, nel Mod.1 allegato alla domanda di partecipazione, ai sensi dell&#8217;art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016.<br /> 6. Con sentenza n. 121 del 21.2.2019, pronunciata sul ricorso della Cometa Società  Cooperativa, il Tar per le Marche ha preliminarmente respinto l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;impugnativa sollevata dalle parti resistenti per la mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.<br /> Nel merito, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego dell&#8217;accesso, evidenziando come lo stesso si fondi &#8220;<em>..esclusivamente sulla seguente dichiarazione, resa dall&#8217;aggiudicataria, secondo la quale il proprio Progetto di Gestione del Servizio &#8220;contiene segreti tecnici e commerciali relativi a esperienza maturata nel settore e solidità  e organizzazione dell&#8217;impresa risultanti da un know how che è il frutto della pìù che trentennale esperienza di impresa del settore della cooperativa, comprovati da un modello organizzativo e modalità  gestionali di elevato standard qualitativo, nonchè strumenti e innovazioni che a nostro avviso giustificano che non vengano resi pubblici al fine di evitare pregiudizio alla cooperativa medesima&#8221; (cfr. domanda di partecipazione, punto 24, pag. 7)</em>&#8220;.<br /> Il giudice di primo grado ha concluso trattarsi di &#8220;<em>giustificazione del tutto generica e stereotipata, applicabile acriticamente a qualsiasi situazione ed in evidente contrasto con la prescrizione, ex art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la dichiarazione, circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, deve essere &#8220;motivata e comprovata&#8221;; cioè ben circostanziata e documentata in relazione al caso specifico</em>&#8220;.<br /> 7. Appella in questa sede la Asscoop Cooperativa Sociale Onlus, da un lato ribadendo l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione (unica attività  in funzione della quale era stato esercitato l&#8217;accesso); dall&#8217;altro, evidenziando la sussistenza di valide e comprovate ragioni ostative all&#8217;acquisizione della documentazione, stante la dichiarazione in merito alla sussistenza di segreti tecnici o commerciali, resa in termini pienamente conformi al disposto dell&#8217;art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016.<br /> 8. Con memoria depositata il 4 gennaio 2020 la parte appellante ha reso noto che, con sentenza del Tar Marche n. 523 dell&#8217;8.8.2019, il ricorso della &#8220;Cometa&#8221; avverso gli atti della procedura di gara è stato dichiarato irricevibile.<br /> 9. L&#8217;appello è stato infine discusso e posto in decisione all&#8217;udienza del 24 settembre 2020. In quella sede il Collegio ha ottenuto conferma da parte ricorrente del passaggio in giudicato della sentenza n. 523/2019 e ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile incidenza di tale circostanza sulla procedibilità  dell&#8217;azione ex art. 116 c.p.a..<br /> DIRITTO<br /> 1. Occorre premettere che, in base all&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 50/2016:<br /> &#8212; &#8220;<em>.. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: .. a) alle informazioni fornite nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici o commerciali</em>&#8221; (comma 5);<br /> &#8212; &#8220;<em>in relazione all&#8217;ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l&#8217;accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto</em>&#8221; (comma 6).<br /> 2. Le previsioni <em>de quibus</em> presentano una formulazione analoga (con alcune varianti lessicali) a quella precedentemente racchiusa nell&#8217;art. 13, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che la giurisprudenza amministrativa ha tradizionalmente inteso come norma dalla portata eccezionale, sia sul piano soggettivo, nel senso essa consente di riconoscere la legittimazione all&#8217;accesso solo a chi abbia preso parte alla gara pubblica; sia sul piano oggettivo, nel senso che l&#8217;ostensione documentale può essere accordata solo in funzione della tutela in giudizio degli interessi del soggetto legittimato.<br /> 3. La previsione di particolari limiti oggettivi e soggettivi all&#8217;accessibilità  degli atti concernenti le procedure di affidamento e l&#8217;introduzione di veri e propri divieti di divulgazione del contenuto di determinati atti, si pongono come regole destinate a disciplinare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità  degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti pubblici. Come tali, esse tracciano una sorta di microsistema normativo, collegato alla peculiarità  del settore considerato, pur all&#8217;interno delle coordinate generali tracciate dalla l. n. 241 del 1990 (cfr. Tar Lazio, sez. II, n. 4945/2019 che richiama Cons. Stato, sez. V, n. 3079/2014).<br /> Si tratta di previsioni molto pìù restrittive di quelle contenute nell&#8217;art. 24, l. n. 241 cit., posto che nel regime ordinario l&#8217;accesso è consentito ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale (cfr. Cons. Stato, sez. V, nn. 3953/2018 e 4813/2017).<br /> 4. Costituisce essenziale corollario applicativo delle premesse di principio sin qui tracciate la regola di scrutinio che, proprio in applicazione della disciplina di cui al menzionato art. 53, impone al giudice &quot;<em>[&#8230;] un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità  della documentazione richiesta [&#8230;] allo specifico fine di verificare la sussistenza del concreto nesso di strumentalità  tra la documentazione oggetto dell&#8217;istanza di accesso e la tutela difesa in giudizio degli interessi della stessa impresa ricorrente, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso [&#8230;]</em>&quot; (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6083/2018).<br /> 5. Nel caso in esame, la società  ricorrente ha formulato istanza di accesso ad una serie di atti inerenti allo svolgimento della procedura di gara alla quale ha preso parte, evidenziando espressamente (sia in sede procedimentale che giudiziale) la preordinazione dell&#8217;istanza di accesso alla tutela giudiziale dei propri interessi, da attuarsi mediante ricorso avverso gli atti di gara (v. pag. 2 del ricorso di primo grado).<br /> Diventa rilevante a questo punto constatare che l&#8217;impugnativa degli atti di gara è stata dichiarata irricevibile con sentenza definitiva passata in giudicato (come confermato dalla parte appellante nel corso dell&#8217;udienza del 24 settembre 2020) e che tale sopravvenienza priva la parte appellata di un interesse attuale e concreto all&#8217;acquisizione della documentazione richiesta in ostensione (Cons. Stato, sez. V, n. 4502/2019, Tar Lazio sez. II, n. 983/2020 e 4945/2019).<br /> 6. Per tale ragione, appurata la sopravvenuta carenza di interesse ad azionare la pretesa oggetto del ricorso di primo grado, non resta che dare atto della improcedibilità  dell&#8217;azione ex art. 116 c.p.a., atteso che dall&#8217;invocato accesso la parte non potrebbe trarre alcuna utilità  ai fini della sua difesa in giudizio.<br /> 7. Di riflesso, la sopravvenuta carenza dell&#8217;interesse al ricorso ex art. 116 c.p.a. determina l&#8217;improcedibilità  sia dell&#8217;impugnativa originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, sia dell&#8217;appello, stante l&#8217;unitarietà  del rapporto processuale articolatosi nei due gradi. Non vertendosi in una ipotesi di difetto della condizione dell&#8217;azione inficiante il solo giudizio di appello, deve infine disporsi l&#8217;annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (v. in tal senso, <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, sez. IV, n. 4741/2018; Cons. Stato, sez. V, nn. 4699/2017 e 6021/2018).<br /> 8. L&#8217;esito della lite, definita su una sopravvenienza incidente su una questione pregiudiziale di carattere processuale, giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto:<br /> &#8211; dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnata sentenza senza rinvio e dichiara improcedibile l&#8217;appello;<br /> &#8211; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore<br /> Raffaello Sestini, Consigliere</div>
<p> Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-5644/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.5644</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5644</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-8-2019-n-5644/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-8-2019-n-5644/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5644</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Air Liquide Sanità  Service s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale c. Regione Lombardia, non costituita in giudizio; Azienda Ospedaliera Niguarda Ca&#8217; Granda e Azienda Sanitaria Locale di Milano, non costituite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-8-2019-n-5644/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5644</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-8-2019-n-5644/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5644</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Air Liquide Sanità  Service s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale c. Regione Lombardia, non costituita in giudizio; Azienda Ospedaliera Niguarda Ca&#8217; Granda e Azienda Sanitaria Locale di Milano, non costituite in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Una determinazione regionale aventi natura programmatoria si configura come atto amministrativo generale, cui è applicabile lo speciale regime di esenzione delle regole di comunicazione e motivazione previsto dall&#8217;art. 13, 1° comma, L. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Sanità  pubblica &#8211; Sanità  Regionale &#8211; Regione Lombardia &#8211; remunerazione delle funzioni cc.dd. non tariffabili -caratteristiche e disciplina.</strong><br /> 2.- <strong>Sanità  pubblica &#8211; Sanità  Regionale &#8211; Regione Lombardia &#8211; atti di programmazione indirizzati a tutte le strutture sanitarie &#8211; L. 241/1990 &#8211; garanzie procedimentali &#8211; speciale regione di esenzione ex art. 13 L. 241/1990 &#8211; applicabilità .</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.La Regione è titolare del potere di determinare, nell&#8217;an e nel quantum, la remunerazione delle funzioni cc.dd. non tariffabili, caratterizzate cioè da una finalità  integrativa del regime prestazionale fondato sull&#8217;applicazione del cd. nomenclatore tariffario ed attraverso le quali il sistema sanitario regionale mira a coprire costi fissi aggiuntivi non frazionabili e a &quot;premiare&quot; il particolare livello di efficacia e di efficienza organizzativa delle strutture sanitarie, in rapporto al numero e alla complessità  della casistica elaborata. Ciù² attraverso il riconoscimento di un beneficio economico ulteriore rispetto al finanziamento delle prestazioni rese, comunque giù  remunerate secondo le regole generali: trattasi di un potere dalle caratteristiche intimamente discrezionale, avente ad oggetto l&#8217;assegnazione alle strutture sanitarie di un contributo che non ha carattere sinallagmatico ma risponde piuttosto alla nozione di sovvenzione pubblica, rispetto al quale la norma di legge regionale (nella specie, della Regione Lombardia) prefigura un potere della Giunta ampiamente discrezionale nel quantum, rispetto al quale la legge non ha prefissato nè l&#8217;entità  della somma da erogare nè i presupposti dell&#8217;erogabilità .</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Una determinazione regionale aventi natura programmatoria e che ha come destinatarie tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate e operanti nella regione (nella specie, Lombardia) si configura come atto amministrativo generale, cui è applicabile lo speciale regime di esenzione delle regole di comunicazione e motivazione previsto dall&#8217;art. 13, 1° comma, L. 241/1990.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/08/2019<br /> <strong>N. 05644/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07861/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7861 del 2017, proposto da Air Liquide Sanità  Service s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Brunetti in Roma, via XXIV Maggio n. 43;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Lombardia, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Azienda Ospedaliera Niguarda Ca&#8217; Granda e Azienda Sanitaria Locale di Milano, non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00834/2017, resa tra le parti<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 luglio 2019 il Cons. Ezio Fedullo e udito per la parte appellante l&#8217;Avvocato Filippo Brunetti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con la sentenza appellata, il T.A.R. Lombardia ha respinto il ricorso proposto dalla odierna società  appellante &#8211; Air Liquide Sanità  Service s.p.a. (di seguito &#8220;ALSS&#8221;), attiva nel settore della produzione e fornitura di gas medicinali ed, in particolare, affidataria, dall&#8217;anno 2004, della gestione del Centro di Ossigenoterapia Iperbarica presso l&#8217;Ospedale Niguarda di Milano &#8211; avverso la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 2190 del 25 luglio 2014, recante determinazioni, relativamente all&#8217;anno 2013, in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati.<br /> La menzionata deliberazione regionale veniva contestata in primo grado, in particolare, nella parte in cui determinava, per la suddetta annualità , il contributo per le c.d. funzioni non tariffabili attribuite alla ricorrente medesima, relative ai servizi di medicina iperbarica in pronta disponibilità  erogati in regime di accreditamento presso l&#8217;A.O. Niguarda, che la Regione aveva quantificato nell&#8217;importo di € 70.512, discostandosi immotivatamente ed irragionevolmente, a fronte di costi effettivamente sostenuti nell&#8217;anno per € 654.520 ed in mancanza di variazioni (se non di tipo incrementativo) nella struttura dei costi, nel livello organizzativo e nella tipologia/qualità  del servizio reso, rispetto al comportamento tenuto negli anni precedenti (2004/2011), in relazione ai quali era stata riconosciuta annualmente la ben più¹ elevata somma di € 504.000.<br /> Il T.A.R. Lombardo respingeva tutte le censure attoree, ritenendo non ravvisabili i vizi di carenza istruttoria, insufficienza motivazionale, illogicità , disparità  di trattamento, lesione del principio di affidamento e violazione delle garanzie procedimentali con esse dedotti.<br /> Le conclusioni reiettive recate dalla sentenza appellata, unitamente alle argomentazioni atte a sorreggerle, costituiscono quindi oggetto dei motivi di appello formulati dalla parte appellante, al cui esame può quindi senz&#8217;altro procedersi, dopo aver operato l&#8217;opportuno inquadramento della <em>res controversa</em>.<br /> Deve infatti premettersi che il presente giudizio attiene alle modalità  di esercizio del potere regionale di determinare, nell&#8217;<em>an</em> e nel <em>quantum</em>, la remunerazione delle funzioni cc.dd. non tariffabili, caratterizzate cioè da una finalità  integrativa del regime prestazionale fondato sull&#8217;applicazione del cd. nomenclatore tariffario ed attraverso le quali &#8220;il sistema sanitario regionale mira a coprire costi fissi aggiuntivi non frazionabili e a &quot;premiare&quot; il particolare livello di efficacia e di efficienza organizzativa delle strutture sanitarie, in rapporto al numero e alla complessità  della casistica trattata. Ciù² attraverso il riconoscimento di un beneficio economico ulteriore rispetto al finanziamento delle prestazioni rese, comunque giù  remunerate secondo le regole generali&#8221; (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4935 del 13 agosto 2018, alla quale si farà  più¹ volte riferimento <em>infra</em>).<br /> La parte appellante, pur non disconoscendo il carattere intimamente discrezionale del potere <em>de quo</em> &#8211; avente ad oggetto, come affermato dalla sentenza appellata e non contestato con l&#8217;appello, l&#8217;assegnazione alle strutture sanitarie di un contributo che &#8220;non ha carattere sinallagmatico ma risponde piuttosto alla nozione di sovvenzione pubblica, rispetto al quale la norma di legge regionale prefigura un potere della Giunta ampiamente discrezionale nel <em>quantum</em>, rispetto al quale la legge non ha prefissato nè l&#8217;entità  della somma da erogare nè i presupposti dell&#8217;erogabilità &#8221; &#8211; lamenta, in sintesi, che l&#8217;Amministrazione regionale avrebbe immotivatamente applicato una gravosa regressione tariffaria, pari alla percentuale dell&#8217;85%, rispetto alla misura delle funzioni <em>de quibus</em> riconosciuta per le precedenti annualità , nonostante la sostanziale identità , in prospettiva diacronica (<em>ergo</em>, nel corso delle diverse annualità ), sia dei criteri di riparto del fondo all&#8217;uopo destinato sia, sotto il profilo organizzativo, quantitativo e qualitativo, del servizio reso, finendo per di più¹, con tale censurato modus operandi, per equiparare la struttura appellante alle altre che, pur svolgendo la medesima funzione, sostengono costi decisamente inferiori in rapporto al diverso (ed asseritamente inferiore) livello qualitativo ed organizzativo del servizio dalle stesse reso.<br /> Tanto sinteticamente premesso, l&#8217;appello non è meritevole di accoglimento.<br /> Si impone, tuttavia, una considerazione preliminare che, pur non esaurendo la complessiva trama delle questioni sollevate (in ordine alle quali si dirà  nel prosieguo, anche alla luce della giurisprudenza della Sezione in materia), evidenzia un primo quanto insuperabile profilo di fragilità  delle deduzioni attoree, laddove in particolare mirano a sostenere che l&#8217;Amministrazione regionale, mediante il provvedimento impugnato, avrebbe ingiustamente assimilato, ai fini della determinazione del contributo di cui si tratta, la struttura appellante alle altre che svolgono identico servizio (ILMI Milano; Istituto di Fisokinesiterapia di Zingonia; Istituto Clinico Città  Brescia), in dispregio delle differenze qualitative (e dei connessi maggiori costi) che caratterizzerebbero quello prestato dalla prima, siccome tenuta ad adeguarsi alle gravose prescrizioni all&#8217;uopo formulate con la convenzione di affidamento (anche quanto al personale dell&#8217;A.O. Niguarda da impiegare nello svolgimento del servizio), rispetto alle ordinarie modalità  erogative osservate dalle seconde.<br /> Deve invero osservarsi che la stessa parte appellante deduce che il servizio presso l&#8217;Ospedale Niguarda viene prestato in A.T.I., fin dal 2004, con l&#8217;Istituto Medico Lombardo per la Medicina Iperbarica (ovvero con il citato ILMI) e che, mediante la delibera impugnata, il trattamento aggiuntivo (rispetto a quello determinato su base tariffaria) delle due strutture, per l&#8217;anno 2013, è stato omogeneizzato: ebbene, poichè deve presumersi (non essendo, peraltro, dedotto il contrario) che le due strutture si attengano, nella erogazione del servizio, alle medesime condizioni organizzative e qualitative, essendo astratte ai medesimi vincoli contrattuali di gestione, da tale rilievo non può non trarsi la logica deduzione che la delibera impugnata, lungi dall&#8217;integrare il vizio sperequativo lamentato, abbia prodotto, all&#8217;opposto, l&#8217;effetto di ripristinare il principio di parità  di trattamento che la parte appellante assume violato.<br /> A corroborare tale conclusione, sovviene altresì la considerazione che, come dedotto sempre dalla parte appellante, nell&#8217;anno 2011 il contributo alla stessa riconosciuto è stato ridotto di circa € 65.000, e che tale riduzione si è tradotta in un corrispondente incremento di quello assegnato all&#8217;ILMI per la medesima annualità : ebbene, anche tale circostanza reca supporto alla tesi secondo cui la parte appellante e l&#8217;associato ILMI concorrono all&#8217;esercizio della funzione <em>de qua</em>Â secondo modalità  organizzative uniformi, sì da rendere non giustificato il riconoscimento della stessa, sul piano contributivo, in misura differenziata.<br /> Fatte tali considerazioni preliminari e di ordine generale, e venendo all&#8217;esame dei motivi di appello, ritiene in primo luogo la Sezione che l&#8217;illegittimità  della delibera impugnata non possa essere predicata sulla (sola) scorta di una sua eventuale carenza motivazionale.<br /> Premesso infatti che, come sancito con la citata (e recente) sentenza n. 4935/2018 di questa stessa Sezione, &#8220;la delibera impugnata (contenutisticamente e teleologicamente affine a quella oggetto del presente giudizio, <em>n.d.e.</em>) si iscrive nel novero degli atti generali sottratti all&#8217;obbligo motivazionale, atteso quanto previsto dall&#8217;art. 13 della L. 241/90&#8243;, il sindacato giurisdizionale sollecitato dalla parte appellante non può non incentrarsi, coerentemente con la natura della delibera impugnata e del potere di cui essa costituisce espressione, sul riscontro della ragionevolezza/logicità  della determinazione contestata, secondo lo schema tipico del sindacato sul cd. eccesso di potere, al cui compimento non possono che concorrere, oltre alle risultanze procedimentali formalmente intese, tutti gli elementi fattuali e valutativi apportati, anche in sede difensiva, dai soggetti del giudizio (alla cui valorizzazione, quindi, non potrebbe opporsi il principio di divieto di integrazione postuma del provvedimento impugnato, richiamato dalla parte appellante al fine di sostenere l&#8217;irrilevanza ai fini del decidere delle allegazioni difensive regionali, sulle quali si dirà  <em>infra</em>).<br /> In siffatto contesto, quindi, non può attribuirsi, ai fini della emersione del suindicato vizio della funzione (amministrativa) <em>de qua</em>, rilievo esclusivo alla dedotta divergenza tra la misura in cui il contributo in questione è stato riconosciuto alla parte appellante negli anni assunti a raffronto (2004-2011 da un lato, 2013 dall&#8217;altro).<br /> Siffatta circostanza, infatti, denota esclusivamente, in termini meramente estrinseci e descrittivi, il diverso <em>modus operandi </em>attuato dall&#8217;Amministrazione nel susseguirsi degli esercizi, laddove essa, al fine di concretizzare un vero e proprio sintomo di irragionevolezza del provvedimento impugnato, suscettibile di condurre alla sua caducazione, presupporrebbe la contestuale allegazione e dimostrazione, <em>ex aliis</em> e nell&#8217;ordine: 1) della imperscrutabilità  dei criteri applicati nell&#8217;anno 2013 ai fini della assegnazione delle risorse destinate al finanziamento delle cd. funzioni non tariffabili; 2) della identità  dei criteri applicati al medesimo fine nelle diverse annualità ; 3) della effettiva uniformità , nelle diverse annualità  oggetto di confronto, delle condizioni erogative del servizio osservate dalla parte interessata, limitatamente a quelle rilevanti alla stregua dei criteri suindicati, una volta constatane (eventualmente) la perdurante identità ; 4) del fatto che la &#8211; diversa ed inferiore &#8211; misura con la quale la funzione non tariffabile è stata riconosciuta nell&#8217;anno (2013) oggetto di controversia, rispetto agli anni pregressi, non tiene irragionevolmente conto di quelle (dichiaratamente speciali, rispetto alle modalità  di esercizio osservate da altre strutture, e come tali meritevoli di un corrispondente e migliore trattamento economico) condizioni (si veda, sul punto, il menzionato precedente laddove, in termini analoghi, evidenzia che &#8220;in difetto di una adeguata contestualizzazione e di un raffronto comparativo di dati, la sola affermazione di continuità  nello svolgimento dell&#8217;attività  di assistenza riabilitativa &#8211; in termini e con modalità  invariate rispetto agli anni precedenti &#8211; non è in grado di segnalare e rendere percepibile alcun limite di incongruenza negli atti impugnati&#8221;).<br /> Tanto premesso, ed iniziando dal profilo <em>sub</em> 1), deve osservarsi che, come evidenziato dal giudice di primo grado, l&#8217;allegato n. 1 della delibera impugnata, recante l'&#8221;esplicitazione dei criteri di assegnazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale per l&#8217;anno 2013&#8243;, indica, per le funzioni non tariffabili di emergenza-urgenza e con precipuo riguardo al &#8220;servizio di medicina iperbarica in pronta disponibilità &#8220;, i seguenti criteri: &#8220;detta funzione è stata calcolata sulla base dei costi effettivamente sostenuti e dichiarati dalle singole strutture e dei costi standard regionali e dei ricavi conseguiti a fronte dei servizi resi in emergenza&quot;.<br /> I criteri suindicati, ed in particolare quello incentrato sui &#8220;costi effettivamente sostenuti e dichiarati dalle singole strutture e dei costi standard regionali&#8221;, devono essere letti in maniera coordinata con le premesse della delibera impugnata, laddove precisa che &#8220;l&#8217;applicazione del limite del 40% debba comunque garantire gli importi determinati per le funzioni dell&#8217;Emergenza-Urgenza in quanto finalizzati alla copertura dei costi minimi di esercizio di questo peculiare ambito&#8221;.<br /> Ebbene, come evidenziato in sede difensiva dalla Regione, nell&#8217;ambito del giudizio di primo grado, e opportunamente ripreso dalla sentenza appellata, &#8220;per l&#8217;anno 2013 la sovvenzione è stata assegnata sulla base dei seguenti parametri: a. contributo afferente al personale medico anestesista, calcolato su costo orario per giornate per numero giornate feriali e festive (36.432 eur + 21504 eur); b. contributo afferente al personale non medico calcolato con gli stessi parametri (è stato valorizzato il costo del personale non medico &#8211; 1 tecnico iperbarico e 1 infermiere sulle giornate festive (21.504 eur), per un totale di 79.440 euro&#8221;.<br /> Ribadito che la deduzione <em>de qua</em> non può essere espunta, sol perchè introdotta in sede difensiva, dall&#8217;ambito degli elementi rilevanti ai fini del complessivo sindacato di ragionevolezza esperibile nei confronti della delibera impugnata, deve osservarsi che essa si pone coerentemente quanto evidentemente in linea con i criteri suindicati, con particolare riferimento a quello incentrato sulla &#8220;copertura dei costi minimi di esercizio&#8221; della funzione <em>de qua</em>Â e del &#8220;costo-standard&#8221;.<br /> Nè tra il criterio dei &#8220;costi minimi&#8221; e quello dei &#8220;costi standard regionali&#8221;, ovvero quello dei &#8220;costi effettivamente sostenuti&#8221;, può assumersi sussistere alcun profilo di contraddittorietà , atteso che il nesso ravvisabile tra gli stessi (e testualmente instaurato dalla delibera impugnata) induce ad attribuire rilevanza ai &#8220;costi effettivamente sostenuti&#8221; nella misura in cui siano in linea con i &#8220;costi minimi&#8221;, ovvero con i &#8220;costi standard regionali&#8221;, che dei &#8220;costi minimi&#8221; costituiscono un parametro oggettivo di determinazione.<br /> Ove poi si ritenesse, in ciù² assecondando il ragionamento dipanato dalla parte appellante, che il criterio dei &#8220;costi effettivamente sostenuti&#8221; vada inteso ed applicato in modo autonomo rispetto agli altri suindicati, non potrebbe non osservarsi che la parte appellante, con l&#8217;istanza del 23 settembre 2013 (intesa a richiedere la remunerazione delle funzioni non tariffabili dalla stessa espletate nella suddetta annualità ), si limita ad operare una quantificazione dei costi asseritamente sostenuti, senza tuttavia corredarla di alcuna documentazione di supporto, atta a consentire di considerarli, secondo il criterio menzionato, come &#8220;effettivamente sostenuti&#8221;: sì che, in mancanza dell&#8217;assolvimento di tale onere probatorio da parte della struttura interessata, il riferimento ai &#8220;costi standard regionali&#8221;, nell&#8217;accezione sopra illustrata, non potrebbe non apparire l&#8217;unica soluzione concretamente praticabile da parte dell&#8217;Amministrazione regionale.<br /> In ogni caso, ed anche al fine di tenere conto della pertinente deduzione di parte appellante, intesa a sostenere che la quantificazione dei &#8220;costi effettivamente sostenuti&#8221; dalla stessa, nella misura di circa € 600.000, trova idoneo fondamento dimostrativo nel principio di non contestazione,Â <em>ex</em>Â art. 64, comma 2, c.p.a., deve rilevarsi che la Regione appellata, con la memoria depositata in data 23 dicembre 2016 agli atti del giudizio di primo grado, pur non contestando espressamente e puntualmente la suddetta deduzione della originaria ricorrente, ha esplicitato il percorso logico-giuridico che ha condotto al riconoscimento alla stessa della funzione non tariffabile <em>de qua</em>, nella misura contestata.<br /> In particolare, come giù  accennato, con la predetta memoria la difesa regionale ha rilevato che &#8220;lo scostamento (tra la misura richiesta e quella concretamente riconosciuta, <em>n.d.e.</em>) è legato alla corretta valorizzazione del misuratore in termini di efficienza del rapporto costi-ricavi: lo standard regionale. Per la determinazione dei costi standard ci si è avvalsi dei seguenti parametri: a. contributo afferente al personale medico anestesista, calcolato su costo orario per giornate per numero giornate feriali e festive (36.432 eur + 21504 eur); b. contributo afferente al personale non medico calcolato con gli stessi parametri (è stato valorizzato il costo del personale non medico &#8211; 1 tecnico iperbarico e 1 infermiere sulle giornate festive (21.504 eur), per un totale di 79.440 euro. I valori poi iscritti in delibera (per la ricorrente 70.000) sono l&#8217;esito dei processi di abbattimento relativi ai tetti di funzione e di sistema: nei casi in cui la differenza costi-ricavi è risultata inferiore al costo standard accertato (dunque 79.440 euro), è stato riconosciuto il minore importo&#8221;.<br /> Ebbene, si evince dai rilievi difensivi regionali (sulla cui rilevanza ai fini del decidere sarebbe ridondante ulteriormente soffermarsi) che la mancata considerazione dei &#8220;costi effettivamente sostenuti&#8221;, nella misura indicata dalla parte appellante, è discesa dalla integrazione del suddetto criterio di assegnazione con quello incentrato sui &#8220;costi standard regionali&#8221; e sui ricavi conseguiti nell&#8217;esercizio della funzione: rilievo questo che risulta sufficiente a contrastare le obiezioni di opacità  motivazionale e contraddittorietà  comportamentale mossi dalla parte appellante all&#8217;azione regionale.<br /> Ove poi si ritenesse di condividere la deduzione attorea, intesa a sottolineare la non riferibilità  del criterio dei &#8220;costi minimi&#8221;, espressamente concernente l&#8217;attività  di emergenza/urgenza, alla funzione <em>de qua</em>, relativa alla medicina iperbarica in pronta disponibilità , che la parte appellante allega non essere sovrapponibili, deve rilevarsi, da un lato, che l&#8217;allegato 1 della delibera n. 2190/2014 dedica precipuamente alla seconda gli specifici criteri dei &#8220;costi effettivamente sostenuti e dichiarati dalle singole strutture&#8221;, dei &#8220;costi standard regionali&#8221; e dei &#8220;ricavi conseguiti a fronte dei servizi resi in emergenza&#8221;, dall&#8217;altro lato, che la Regione Lombardia, con la citata memoria, ha in primo grado esaurientemente evidenziato il percorso determinativo delle risorse assegnate nell&#8217;anno 2013, in applicazione proprio dei criteri suindicati.<br /> Nè varrebbe sostenere, come fa la parte appellante, l&#8217;improprietà  del riferimento ai &#8220;ricavi conseguiti a fronte dei servizi resi in emergenza&#8221;, non essendo &#8211; essa allega &#8211; tutte le prestazioni di medicina iperbarica, cui si riferisce la funzione non tariffabile in discorso, in &#8220;pronta disponibilità &#8220;, atteso che è sempre la parte appellante, con la citata istanza del 23 settembre 2013, ad affermare che la funzione <em>de qua</em>Â viene erogata in condizioni di &#8220;emergenza/urgenza&#8221; (ovvero in condizioni assimilabili alla ridetta &#8220;pronta disponibilità &#8220;).<br /> Non può poi non osservarsi, in riferimento al criterio decisorio <em>sub</em>Â 2), che l&#8217;assunto attoreo della perfetta identità  inter-temporale dei criteri regolatori dell&#8217;attività  di assegnazione del fondo destinato alle funzioni non tariffabili non corrisponde alla realtà  documentale, così come travasata agli atti del giudizio mediante la produzione della stessa parte appellante.<br /> Basti evidenziare, a titolo esemplificativo, che l&#8217;allegato 1 della deliberazione n. IX/4231 del 25 ottobre 2012, concernente &#8220;determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l&#8217;anno 2011&#8221;, non contiene alcun riferimento, nel suo allegato 1, ai criteri suindicati: sì che basterebbe il riferimento al criterio (formulato <em>ab origine</em>Â con la delibera impugnata) dei &#8220;costi standard&#8221; al fine di giustificare la differente misura di riconoscimento, per l&#8217;anno 2012, della funzione <em>de qua</em>.<br /> Quanto invece al criterio decisorio <em>sub</em>Â 3), una volta enucleati (sebbene con il contributo difensivo della parte intimata) i criteri applicati dalla Regione nell&#8217;assegnazione delle risorse e chiarito che non è dato predicare alcun rapporto di perfetta identità  tra i criteri vigenti negli anni antecedenti al 2013 e quelli dettati per quest&#8217;ultima annualità , non può non discenderne che la predicata invarianza delle condizioni organizzative (e della loro affermata complessità  ed onerosità ) del servizio reso dalla parte appellante non pone in luce, ammessa la fondatezza della deduzione in punto di fatto, alcun dato decisivo ai fini dell&#8217;invocato sindacato di ragionevolezza, non ponendo in risalto circostanze e/o elementi decisivi ai fini dell&#8217;applicazione dei criteri (non contestati, nella loro valenza prescrittiva) riferiti alla suddetta annualità .<br /> Infine, non possono accogliersi, in relazione al profilo decisorio <em>sub</em>Â 4), le deduzioni attoree, intese a dimostrare il vizio di disparità  di trattamento (sub specie della applicazione di un trattamento uniforme a situazioni non omologabili) che inficerebbe la delibera impugnata.<br /> In particolare, non risulta suffragata da adeguata dimostrazione la tesi secondo cui la parte appellante erogherebbe il servizio secondo modalità  organizzative maggiormente complesse e standards qualitativi superiori ai criteri minimi fissati con la D.G.R. n. 6/34873 del 27 febbraio 1998 (Approvazione delle linee guida per la gestione delle camere iperbariche collocate in ambienti sanitari pubblici e privati).<br /> Invero, non può ascriversi rilevanza decisiva, in tal senso, alle prescrizioni capitolari, atte a conformare il servizio reso dalla parte appellante presso l&#8217;Ospedale Niguarda ed in base alle quali l&#8217;aggiudicataria doveva assicurare una cospicua dotazione di personale impiegando personale della stessa A.O., doveva riconoscere a quest&#8217;ultima un canone di locazione per l&#8217;utilizzo degli spazi e di talune attrezzature e doveva &#8220;fornire una squadra di reperibilità  24 h/g per 365 gg/a formata da personale medico, infermieristico, tecnico iperbarico per far fronte ai trattamenti di urgenza-emergenza anche per pazienti critici&#038;&#8221; nonchè &#8220;garantire l&#8217;ottemperanza alle DGR richiamate&#038; nonchè i protocolli di emergenza&#8221;, i quali dovevano essere &#8220;concordati ed approvati dalla Direzione Sanitaria del Niguarda&#8221;.<br /> Premesso che il profilo dimostrativo <em>de quo</em> non può ritenersi soddisfatto attraverso l&#8217;applicazione del cd. principio di non contestazione di cui all&#8217;art. 64, comma 2, c.p.a., come asserito dalla parte appellante, il quale ha tutt&#8217;al più¹ ad oggetto i &#8220;fatti&#8221; (ovvero le suindicate modalità  &#8220;differenziate&#8221; di svolgimento del servizio) e non gli aspetti valutativi che quei fatti assumono ad oggetto (quale, nella specie, la maggiore complessità  del servizio erogato dalla parte appellante, nella misura in cui potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento di una maggiore misura della corrispondente funzione non tariffabile), deve osservarsi, da un lato, che l&#8217;aspetto &#8220;personale&#8221; risulta essere stato preso in considerazione dall&#8217;Amministrazione regionale, come dalla stessa (ammissibilmente, per quanto detto) evidenziato in sede difensiva, senza che la parte appellante muovesse sul punto specifiche contestazioni (se non quelle, come dedotto, intese a lamentare la violazione del divieto di integrazione postuma del provvedimento), dall&#8217;altro lato, che la prestazione del servizio di medicina iperbarica in un contesto di emergenza/urgenza (con il connesso ricorso alle dotazioni organizzative all&#8217;uopo necessarie) risulta propria di tutte le strutture che, come dedotto dalla stessa parte appellante, svolgono la medesima funzione (ciù² che non consente di attribuire ad essa alcun rilievo discretivo ai fini di una corrispondente e maggiore assegnazione di risorse regionali).<br /> Del resto, proprio la caratterizzazione del contributo <em>de quo</em>Â come aggiuntivo rispetto al sistema di remunerazione a tariffa, in quanto finalizzato (cfr. la sentenza appellata) &#8220;a coprire i costi fissi aggiuntivi (es. costi di attesa, immobilizzazione irreversibili) indefettibilmente connessi alla specifica tipologia di servizio sanitario ovvero i costi dell&#8217;elevato standard erogato (es. funzioni di qualità )&#8221;, preclude di utilizzare lo stesso in funzione remunerativa di voci giù  ricomprese nelle corrispondenti tariffe: ciù² che esige particolare attenzione nella fissazione del contributo <em>de quo</em>Â e, di riflesso, uno specifico onere probatorio in capo alla struttura interessata, al fine di dimostrare l&#8217;inidoneità  della misura fissata a livello regionale alla adeguata copertura dei costi sostenuti.<br /> Deve solo aggiungersi che, simmetricamente alla evidenziata carenza probatoria, la parte appellante non dimostra che l&#8217;Istituto Lombardo per la Medicina Iperbarica ed il Centro Iperbarico Verbano &#8220;erogano un servizio meno articolato e complesso e meno costoso di quello erogato da ALSS&#8221;.<br /> Quanto infine alla questione, sollevata con ulteriore motivo di appello, concernente la carenza, nel procedimento che ha condotto all&#8217;adozione della delibera impugnata, di una adeguata fase di carattere programmatorio, atta a rendere compatibile la scelta adottata con le esigenze operative delle aziende interessate, è sufficiente richiamare le considerazioni formulate sulla stessa con la giù  citata sentenza n. 4935/2018, laddove in particolare si afferma che &#8220;i criteri a cui è improntata la retribuzione delle funzioni non tariffabili possono essere stabiliti anche successivamente all&#8217;esercizio preso a riferimento, in quanto si tratta di parametri di misurazione che, in alcuni casi, non dipendono affatto dal comportamento delle aziende, mentre, in altri, tendono a soppesare risultati derivanti dalla applicazione di standard generali di diligenza ai quali ogni operatore dovrebbe conformarsi (in tal senso Cons. Stato, sez. III, n. 2444/2016). Sulla stessa tematica questa Sezione ha giù  affermato che &quot;la valutazione della qualità , d&#8217;altro canto, non può che essere legata a fattori, la cui conoscenza preventiva si appalesa superflua in quanto espressione delle regole comuni di diligenza operativa, ovvero correlata a variabili indipendenti perfino dalle scelte della struttura&quot; (Cons. Stato, sez. III, n. 3693/2018). Di non minor conto è la considerazione che il riconoscimento economico di queste funzioni non tariffabili si aggiunge alla autonoma ed indipendente remunerazione delle singole prestazioni mediante l&#8217;applicazione del nomenclatore. Con il beneficio di che trattasi, difatti, l&#8217;Amministrazione, in ragione del limite delle risorse economiche disponibili, mira ad incentivare un più¹ elevato standard delle prestazioni nelle strutture che erogano trattamenti rientranti nella casistica ove si attivano maggiori risorse o che rivela maggiori indici di efficienza. Le funzioni non tariffate sono assegnate agli enti beneficiari quale &quot;quota indistinta, con facoltà  di destinazione all&#8217;interno dell&#8217;Azienda secondo le necessità &quot; (cfr. D.G.R. n. 9765/2008, con le sole eccezioni ivi previste): anche ciù² induce a ravvisare la natura non corrispettiva della remunerazione delle funzioni non tariffabili. Per contestare la razionalità  del sistema di retribuzione delle funzioni non tariffabili, infine, non risulta pertinente il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di retroattività  dei tetti di spesa (v., <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, sez. III, n. 5855/2013), dovendosi qui ribadire che, come giù  affermato dall&#8217;Adunanza Plenaria nella sentenza n. 4 del 2012, la tardività  non è motivo in sì© sufficiente a rendere illegittima la determinazione sopravvenuta nel corso dell&#8217;anno alla luce del necessario bilanciamento tra il nucleo irriducibile del diritto alla salute e i limiti imposti da imprescindibili esigenze di carattere finanziario&#8221;.<br /> Tali condivisibili rilievi consentono altresì di escludere la sussistenza del vizio di violazione del legittimo affidamento (asseritamente formatosi in capo alla parte appellante per effetto della misura in cui le funzioni non tariffabili le sono state riconosciute per gli anni pregressi), dovendo solo aggiungersi agli stessi che l&#8217;esercizio del potere <em>de quo</em>, per la sua incontestata connotazione discrezionale, non può che adeguarsi alla naturale mutevolezza delle condizioni di fatto e degli orientamenti politico-amministrativi che ne sono alla base: ciù² che si oppone alla tutela <em>tout court</em>Â delle posizioni consolidate ed alla stessa ravvisabilità  di queste ultime in capo agli operatori interessati.<br /> La citata sentenza offre spunti risolutivi anche con riguardo alla questione concernente gli asseriti vizi del procedimento, sotto lo specifico profilo relativo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento (integrale) della istanza di remunerazione, trovandosi in essa condivisibilmente affermato che &#8220;l&#8217;avversata deliberazione &#8211; avendo come destinatarie tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate e operanti nella regione Lombardia &#8211; si configura come atto amministrativo generale, cui è applicabile lo speciale regime di esenzione delle regole di comunicazione e motivazione previsto dall&#8217;art. 13, 1° comma, L. 241/1990. In analogo giudizio questa stessa Sezione, a fronte della lamentata violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio di cui alla L. n. 241 del 1990, e comunque del difetto di preventiva concertazione e consultazione con le rappresentanze dei soggetti che operano nel servizio sanitario regionale, ha dichiarato l&#8217;infondatezza di tali motivi di censura, affermando che si tratta di un &quot;atto generale e, come tale, sottratto dall&#8217;art. 13 della l. n. 241 del 1990 alla disciplina dell&#8217;art. 7 della stessa legge, dovendosi ascrivere la delibera contestata al novero &quot;degli atti aventi natura programmatoria, la cui adozione influisce, nella materia qui in esame, sulla possibilità  stessa di disporre delle risorse per remunerare le prestazioni erogate&quot;. Nè sussiste alcuna violazione della concertazione prevista dalla D.G.R. n. 3776 del 2006, la quale concerne le regole generali di sistema per l&#8217;intero esercizio del 2007 e non giù  lo specifico settore degli standard di qualità , qui all&#8217;esame&quot; (Cons. Stato, sez. III, n. 2444/2016)&#8221;.<br /> Infondato, infine, è il motivo di appello inteso a lamentare che è mancata ogni preliminare determinazione degli indicatori di efficacia ed efficienza.<br /> Premesso che la parte appellante desume tale esigenza dalla sentenza del T.A.R. Milano n. 493/2011, e che questa, a sua volta, la estrapola dal disposto di cui all&#8217;art. 13, comma 15, l.r. n. 31/1997, deve osservarsi che il disposto primario non consente tale corollario interpretativo, limitandosi a statuire che &#8220;la Giunta regionale con proprio provvedimento costituisce un fondo e determina le modalità  del suo riparto e assegnazione, finalizzandolo alla remunerazione delle funzioni non tariffabili. Per il finanziamento dei progetti specifici definiti dagli strumenti della programmazione regionale la Giunta regionale definisce le somme a carico del fondo sanitario da attribuire alle Aziende sanitarie con vincolo di destinazione&#8221;.<br /> In ogni caso, ed in chiave risolutiva, deve rilevarsi che, come giù  osservato, la Regione ha applicato il criterio del &#8220;costo standard&#8221;, incentrato sulla differenza costi-ricavi, il quale rileva proprio come specificazione del parametro di efficienza, mentre ogni ipotizzata tardività  di tale determinazione deve ritenersi ininfluente, ai fini della validità  della delibera impugnata, alla luce dei rilievi dianzi formulati.<br /> Per concludere, le considerazioni svolte rendono ininfluente, ai fini del decidere, l&#8217;espletamento dell&#8217;istruttoria richiesta dalla parte appellante, essendo giù  acquisiti al giudizio gli elementi utili ai fini della decisione.<br /> L&#8217;appello deve essere quindi complessivamente respinto, mentre la mancata costituzione della parte appellata esime da ogni pronuncia in ordine al regolamento delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Nulla sulle spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p> </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2006 n.5644</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-9-2006-n-5644/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Varrone Est. Luce Ministero dell’ Interno(Avv. Gen. Stato) c/ G. Avenia (Avv.E. Torelli) in tema di gestione delle attività di intermediazione nel settore delle scommesse per conto di società estere Autorizzazioni e Concessioni- Denuncia di inizio di attività &#8211; Attività di intermediazione relativa a giuoco e scommesse per conto</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone   Est. Luce<br /> Ministero dell’ Interno(Avv. Gen. Stato) c/ G. Avenia (Avv.E. Torelli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di gestione delle attività di intermediazione nel settore delle scommesse per conto di società estere</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e Concessioni- Denuncia di inizio di attività &#8211; Attività di intermediazione relativa a giuoco e scommesse per conto di società estera- Richiesta della licenza di cui all’art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – Diniego – Divieto di prosecuzione dell’attività &#8211; Legittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento del Questore che, previo divieto di prosecuzione dell’attività comunicata con denuncia di inizio della stessa, nega l’autorizzazione alla gestione dell’attività di intermediazione nel settore delle scommesse per conto di società estera, atteso che la  vigente normativa nazionale in materia di scommesse, oltre a non porsi in contrasto con alcun principio di  diritto comunitario o costituzionalmente garantito, è volta a sottoporre a controllo preventivo e successivo la gestione delle lotterie, delle scommesse e dei giuochi d’azzardo, proponendosi non già di contenere la domanda e l’offerta di giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale. Né sussistono dubbi sull’adeguatezza e proporzionalità di un sistema così articolato, essenzialmente basato sulla riserva pubblica e sulla soggezione dei concessionari ad autorizzazione di polizia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.5644/2006<br />
Reg.Dec.<br />
N. 571 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)<br />
</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso in appello n. 571/2006 proposto dal <br />
<B>MINISTERO DELL’INTERNO-QUESTORE PROVINCIA DI CASERTA-</B> rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>AVENIA GIUSEPPINA IN PROPRIO E QUALE SOCIO AMMINISTRATORE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SPORTBET SNC, DI MATTEO LUISA IN PROPRIO E QUALE SOCIO AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SPORTBET SNC</B> rappresentate e difese dagli avv.ti Daniela Agnello, Evelina Torrelli e Riccardo Maoli con domicilio eletto in Roma via Bertoloni n. 55, presso lo studio dell’avv. Evelina Torrelli;</p>
<p>Interveniente ad Adiuvandum<br />
<B>SISAL SPA E MATCH POINT SPA</B>, rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Bernardi con domicilio eletto in Roma via Monte Zebio n. 28;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo – L’Aquila n. 866/2005.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle società appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce. Udito l’avv. dello Stato Greco, l’avv. Torrelli l’avv. Maoli e l’avv. Agnello;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con sentenza n. 866/2005, del 29 giugno/20 ottobre 2005 il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo annullava il provvedimento del Questore di Caserta che negava a Avenia Giuseppina e Di Matteo Luisa l’autorizzazione alla gestione dell’attività di intermediazione nel settore delle scommesse per conto di società estera. Contro l’indicata sentenza il Ministero dell’interno proponeva appello al Consiglio di Stato chiedendo, con ricorso notificato il 29.12.2005, la riforma dell’impugnata decisione con il rigetto del ricorso proposto in primo grado. Il ricorso, nella resistenza della parte appellata e con l’intervento ad adiuvandum di Sisal Spa e Match Point Spa chiamato per l’udienza odierna, all’esito, è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. Assumendo di essere titolari di un centro di raccolta e di trasmissione di dati relativi alle scommesse per conto della Stanley international betting di Liverpool, autorizzata dal Governo britannico ad operare nel settore, Avenia Giuseppina e Di Matteo Luisa comunicavano alla Questura di Caserta, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, di avere dato avvio all’attività di relativa intermediazione, e chiedevano il rilascio della licenza di cui all’art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L’autorizzazione era negata dalla Questura che vietava, anzi, la prosecuzione dell’intrapresa iniziativa: l’art. 88 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato dall’art. 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001), disponeva, infatti, che la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati (e tale non erano i richiedenti) da parte di Ministeri o di altri enti cui la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. Ai sensi, inoltre, dell’art. 4 bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come introdotto dall’indicata legge n. 388/2000, le sanzioni (penali) di cui allo stesso articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero. <br />
2. La Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 20 ottobre 1999, in C-67/98 e del 6 novembre 2003, in C-243/01 aveva poi, ritenuto che le disposizioni del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi non ostano a una normativa nazionale, come quella italiana, che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse sugli eventi sportivi, ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tali attività e ove le restrizioni da essa imposte non siano sproporzionate rispetto a tali obiettivi, e che spetta al giudice nazionale verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente agli obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi. Inoltre con la sentenza n. 42187, del 30 settembre 2003, depositata il 5 novembre successivo, la terza sezione penale della Cassazione aveva stabilito che l’attività svolta dalla società britannica doveva ritenersi assoggettabile alla disciplina sanzionatoria di cui al già richiamato art. 4 delle legge n. 401/89, con sentenza delle sezioni unite della Cassazione penale n. 23272, del 26 aprile 2004, era stato affermato che la normativa italiana in materia di gestione delle sommesse e dei concorsi pronostici, anche se caratterizzata da innegabile espansione dell’offerta, persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali, possono giustificare le restrizioni che essa pone ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.<br />
3. Il provvedimento del Questore era, tuttavia, annullato dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, secondo cui la normativa nazionale vigente in materia di scommesse e di concorsi pronostici (art. 88 r.d. n. 773/1931 ed art. 4 legge 410/1989) posta a base dell’impugnato diniego, poiché realizzava un regime di monopolio in favore dello Stato, non poteva avere applicazione in quanto  incompatibile con i principi comunitari della libertà di stabilimento (art. 43 Trattato UE) e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea (art. 49). Secondo i giudici di primo grado, la funzione di controllo per motivi di ordine pubblico, virtualmente idonei a giustificare (ex art. 46 del Trattato) le restrizioni nazionali agli anzidetti principi comunitari, risultava nella realtà ampiamente superata e smentita da una politica legislativa di notevole incentivazione dell’offerta, alla quale è sotteso il dichiarato, effettivo e prevalente interesse d’incrementare il gettito fiscale in favore dell’erario. Il divieto contemplato dalle norme interne era, in particolare- sempre secondo il Tribunale amministrativo regionale- da un lato, del tutto indiscriminato, riguardando eventi e giochi che travalicano quelli prestabiliti sotto l’egida del Coni e dell’Unire (soggetti abilitati al rilascio delle concessioni) e dall’altro contrastante con i principi costituzionali enunciati negli artt. 3, 10, 11, 15 e 41 della Costituzione, oltre che in violazione del principio della proporzionalità (più di una volta evocato nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea): i motivi d’interesse generale, ove effettivamente sussistenti- secondo i giudici di primo grado- non dovrebbero mai superare la soglia di stretta necessarietà che consente di raggiungere l’obiettivo perseguito, posto che il controllo sull’attività in questione per motivi di ordine pubblico, da una parte, e l’interesse fiscale, dall’altra, ben possono essere realizzati in sede di rilascio dell’autorizzazione di polizia (invano richiesta nel caso di specie). <br />
4. L’indica decisione è errata e va riformata. <br />
Come, infatti, è stato più volte affermato in giurisprudenza- e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale- la  vigente normativa nazionale in materia di scommesse  non si pone in contrasto con alcuno dei richiamati principi di  diritto comunitario, né viola alcuno dei diritti costituzionalmente garantiti cui hanno fatto riferimento i giudici di primo grado. La politica espansiva delle scommesse, richiamata dall’impugnata sentenza, pur contraddicendo lo scopo sociale di limitare la propensione al gioco, è, tuttavia, coerente con quello di evitarvi, per quanto possibile, le infiltrazioni criminali: sicché, la stessa non è incompatibile con i motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, che a norma degli artt. 46 e 55 del Trattato Ce, sono altrettanto (se non di più) idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La legislazione italiana, in particolare, volta com’è a sottoporre a controllo preventivo e successivo la gestione delle lotterie, delle scommesse e dei giuochi d’azzardo, si propone non già di contenere la domanda e l’offerta di giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale. Indipendentemente, quindi, da quanto osservato dai giudici di primo grado in ordine alla modalità di realizzazione della comparazione (che dovrebbe effettuarsi in sede di rilascio dell’autorizzazione) tra l’interesse fiscale e quello attinente all’ordine pubblico, non vi è alcun dubbio sull’adeguatezza e proporzionalità di un sistema così articolato, essenzialmente basato sulla riserva pubblica e la possibilità di concessione ad altri soggetti, nonché sulla soggezione dei concessionari ad autorizzazione di polizia; infatti, la stessa giurisprudenza comunitaria ha più volte riconosciuto il potere discrezionale di ogni Stato membro di scegliere per il perseguimento del suo scopo o la strada del divieto delle scommesse e dei corsi pronostici o quella, alternativa, della concessione della relativa gestione a soggetti più o meno rigidamente controllati (Cass. SS.UU 26 aprile- 18 maggio 2004). A ciò va aggiunta la considerazione che la delineata normativa nazionale non ha alcun carattere discriminatorio giacché il sistema di accesso alle concessioni di cui all’art. 2, comma 6, del D.M. 2 giugno 1998, n. 174 ed all’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, non distingue tra società italiane e società estere interessate alla gara per le concessioni ed inoltre, ai sensi dell’art. 22, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), alle procedure concorrenziali per l’affidamento delle concessioni di cui ai citati regolamenti del 1998 possono partecipare anche le società di capitali e che, con la riforma del diritto societario italiano a far data dal 1 gennaio 2004, è stata perfezionata la parificazione giuridica del regime delle società italiane a quello delle altre società europee aperte che fanno appello al mercato del capitale di rischio (Cons. St. sez. VI, n. 5898/2005). Normativa, peraltro, anche ripresa e meglio articolata con l’art. 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.<br />
5. Né a conclusione diversa rispetto a quella indicata possono indurre i rilievi della parte resistente, secondo cui il caso all’esame del collegio non può essere risolto alla stregua delle precedenti soluzioni giurisprudenziali stanti la diversità della forma e natura dei provvedimenti richiesti alla Questura e l’asserita evoluzione della problematica successivamente all’indicata sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione. Nel caso di specie, la richiesta di autorizzazione sarebbe stata presentata in stretta aderenza alle  indicazioni della menzionata sentenza della Cassazione,  allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal T.u.l.p.s.: le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, quindi- nella rappresentazione della resistente potevano essere assicurate e garantite dall’amministrazione in sede di rilascio della chiesta autorizzazione. Del resto- sottolinea ancora la parte appellata- anche successivamente all’indicata sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione, molti giudici di merito si sarebbero pronunziati in senso opposto alla soluzione ivi adottata, disapplicando le norme interne in materia di scommesse clandestine per contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Inoltre, il Tribunale di Teramo e di Termoli avrebbero di nuovo rimesso la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia comunitaria presso cui si sarebbe già tenuta l’udienza di trattazione orale. La terza e la quarta sezione penale della Cassazione avrebbero, poi, rinviato a nuovo ruolo alcuni processi avanti ad esse pendenti in attesa della nuova decisione della Corte comunitaria. Ed ancora, la Commissione della Comunità avrebbe dato avvio, in data 4 aprile 2006, ad una procedura di richiamo del Governo italiano a presentare le proprie osservazioni in merito ad un’asserita violazione degli obblighi imposti dal Trattato. Tutto ciò- sempre nella prospettazione della resistente- se non alla reiezione dell’appello, dovrebbe comportare, quanto meno, la remissione della questione alla Corte di giustizia comunitaria ai sensi dell’art. 234 del Trattato Ce o la sospensione del giudizio in attesa della nuova decisione della Corte indicata, o comunque dovrebbe imporre di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa richiamata per violazione degli artt. 3, 10, 11, 24 e 41 della Costituzione.<br />
6. Il fatto, invero, che le resistenti, unitamente alla Stanley internazional betting, abbiano allegato all’istanza di autorizzazione la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui al testo unico di pubblica sicurezza, non ha- ad avviso del collegio- alcuna incidenza in ordine alla valutazione della compatibilità del delineato sistema interno con quello comunitario. Come già rilevato in precedenza, l’ordinamento nazionale del settore, ancorché implicante una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, è, tuttavia, compatibile con il Trattato comunitario, dato che trova giustificazione in esigenze di ordine e di sicurezza pubblica di cui agli articoli 46 e 55 del Trattato medesimo, i quali a tali libertà consentono agli Stati di derogare per ragione di ordine pubblico. E la compatibilità con il Trattato comunitario- come pure precedentemente rilevato- sussiste ancorché sia stato previsto un meccanismo di sostanziale riserva pubblica  nella gestione delle scommesse, nella considerazione che lo stesso consente di canalizzare il fenomeno dei giochi pronostici in circuiti controllabili al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale, senza comportare, nel contempo, alcuna limitazione alla concorrenza dal momento che è stata prevista la piena liberalizzazione dell’accesso alle concessioni. Sembra, inoltre, di chiara evidenza come non spetti al giudice di sostituirsi al legislatore nell’individuazione delle modalità operativa che garantiscono al meglio la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica commisurandola, eventualmente, al perseguimento di altri interessi anch’essi di rilievo pubblicistico (per il caso di specie, quelli fiscali); e di ritenere, quindi- come ha fatto il Tribunale amministrativo regionale- che il controllo, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dovrebbe essere realizzato al momento del rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza, anziché prevedendo una riserva della gestione dell’attività in favore dello Stato o di suoi concessionari. <br />
7. E’, inoltre, pacifico in dottrina e giurisprudenza che l’art. 177, comma 3, del Trattato Ce va interpretato nel senso che le giurisdizioni nazionali, le cui decisioni non sono impugnabili secondo l’ordinamento interno, non sono tenute all’obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte comunitaria ove la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto d’interpretazione da parte della Corte ed ove la disposizione comunitaria s’imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (Corte giust. Ce, 6 ottobre 1982). Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di giustizia europea, ai sensi dell’art. 177 del Trattato istitutivo della Cee, volto ad ottenere l’interpretazione delle norme comunitarie, trova la sua giustificazione nell’esigenza di assicurare la corretta ed uniforme applicazione del diritto comunitario in tutti i paesi membri; di modo che l’obbligatorietà del rinvio viene meno quando la questione sia materialmente identica ad altra già sollevata e già decisa in via pregiudiziale, ed in ogni ipotesi in cui la risposta al quesito si imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio interpretativo (Cass. Sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1804). Il che è quanto avvenuto per il caso esaminato rispetto al quale, come già rilevato, la Corte di giustizia comunitaria ha in più occasioni già avuto modo di chiarire che la normativa comunitaria – che è poi l’unica la quale può essere oggetto di rinvio pregiudiziale- va interpretata nel senso che le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi possono essere derogate dagli Stati membri per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e nel senso che non spetta ad essa Corte ma al giudice nazionale verificare se la normativa interna, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa propone non risultino sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. A ciò va aggiunto che- in base alla stessa prospettazione della parte resistente- al fine della risoluzione della controversia in esame non vi è necessità di fare applicazione di alcuna norma di diritto comunitario di dubbia interpretazione, riguardando la questione devoluta al collegio la  sola verifica dell’adeguatezza e proporzionalità del delineato sistema interno in materia di giochi e scommesse rispetto alla proclamata esigenza di tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica; questione interpretativa la quale, come più volte ribadito dalla Corte comunitaria, è di pertinenza esclusiva del giudice nazionale. Adeguatezza e proporzionalità che- ad avviso del collegio- così come ritenuto dalle sezioni unite della Cassazione penale e per le ragioni precedentemente richiamate, risultano pienamente rispettate. La mancanza delle condizioni per disporre un rinvio alla Corte di giustizia comunitaria esclude, inoltre, la possibilità della sospensione del giudizio in corso, sia con riferimento all’ipotesi di cui al richiamato art. 177 del Trattato, che tale rinvio presuppone, sia con riferimento all’art. 295 del codice di procedura civile che- ad avviso del collegio-non può avere applicazione nei casi in cui si faccia questione di rinvio pregiudiziale alla Corte indicata. Potendo, inoltre, l’ordine e la sicurezza pubblica costituire un limite all’iniziativa economica che, pur essendo libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, e stante la già richiamata liberalizzazione all’accesso alla concessione per la gestione delle considerate attività, appare, poi, evidente che non sussiste violazione dei principi costituzionali cui ha fatto riferimento il Tribunale amministrativo regionale. Va considerato, infine, che alcuna rilevanza per la verifica della legittimità del provvedimento impugnato in primo grado ha il rappresentato scostamento di alcune decisioni di giudici penali rispetto all’indirizzo delle sezioni unite della Cassazione, né la sollecitazione della Commissione europea al Governo italiano per le proprie osservazioni in merito ad un’asserita violazione degli obblighi imposti dal Trattato.<br />
Va, da ultimo, rilevato, che le ricorrenti Avenia Giuseppina e Di Matteo Luisa lamentano la lesione di un loro preteso interesse sostanziale che tuttavia differisce da quello considerato nelle richiamate sentenze della Corte di Giustizia.<br />
Invero, le ricorrenti intendono svolgere attività di intermediazione per conto ed in nome di società estere che non hanno inteso avvalersi del diritto di stabilimento in Italia per lo svolgimento della suddetta attività.<br />
Tale interesse è privo di tutela, in quanto la legislazione nazionale relega “il gioco e la scommessa” a livello di obbligazione naturale, privi di tutela giuridica in caso di mancato adempimento dell’obbligazione da parte del promittente.<br />
L’Autorità amministrativa non è, pertanto, legittimata ad autorizzare lo svolgimento di un’attività che non consentirebbe al vincitore del gioco o della scommessa di evocare in giudizio la controparte, nel caso di mancato adempimento della propria obbligazione (naturale) di pagamento del premio o della scommessa.<br />
La riserva allo Stato di tale tipo di attività fu sì che l’unica deroga ammessa a tale principio civilistico riguarda la possibilità che l’attività venga svolta da un soggetto munito di concessione o di autorizzazione rilasciate dalle prescritte Autorità nonché, come si è dinanzi precisato, da un soggetto incaricato dal concessionario o dal titolare della autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.<br />
Il principio di tipicità degli atti o provvedimenti amministrativi, unito a quello che relega il gioco e le scommesse nell’ambito delle obbligazioni naturali, fa sì che le suddette attività possono assumere rilevanza sul piano normativo, per qualsiasi soggetto privato, solo se svolto nei precisati limiti; vale a dire da chi è munito dei prescritti requisiti, così come precisati nella richiamata normativa primaria.<br />
L’attività di intermediazione, in altri termini, è giuridicamente rilevante in questo campo solo se svolta in nome e per conto di un soggetto concessionario autorizzato ed in tale misura può essere assentito dalla pubblica Autorità.<br />
8. L’appello va, conseguentemente, accolto, con la riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto in primo grado e la compensazione delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi per la complessità della lite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie l’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza rigetta il ricorso proposto in primo grado al Tribunale amministrativo regionale. Spese compensate.<br />
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.</p>
<p>Così deciso il 14 luglio 2006 in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con l’intervento dei sigg:<br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Sabino Luce				Consigliere Est.<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;27/09/2006</p>
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