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	<title>5632 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5632 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2020 n.5632</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2020-n-5632/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2020-n-5632/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2020 n.5632</a></p>
<p>Giancarlo Montedoro, Presidente, Davide Ponte, Consigliere, Estensore; PARTI: (Daniele U., rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Ballerini, Paolo Rolfo, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Rolfo in Roma, via Appia Nuova 96 contro Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2020-n-5632/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2020 n.5632</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2020-n-5632/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2020 n.5632</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro, Presidente, Davide Ponte, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Daniele U., rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Ballerini, Paolo Rolfo, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Rolfo in Roma, via Appia Nuova 96 contro Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici del Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e nei confronti di Comune di Arona non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla richiesta di concessione in sanatoria di un&#8217;opera edilizia in relazione all&#8217;ordine di demolizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; abusi edilizi &#8211; ordine di demolizione &#8211; richiesta di concessione in sanatoria &#8211; effetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La richiesta di concessione in sanatoria di un&#8217;opera edilizia non inficia la legittimità  dell&#8217;ordine di demolizione impartito in precedenza, quando la domanda di sanatoria sia stata poi respinta, atteso che l&#8217;ordine di demolizione risulta illegittimo soltanto se viene adottato all&#8217;indomani della domanda di sanatoria; ciò in ragione del fatto che l&#8217;istanza di sanatoria impedisce che l&#8217;Amministrazione prima del suo esame si attivi per eliminare un abuso che potrebbe essere sanato. L&#8217;ordine di demolizione è, infatti, un atto vincolato che poggia sull&#8217;atto presupposto che accerta la presenza di un abuso edilizio, con la conseguenza che l&#8217;efficacia dell&#8217;ordine di demolizione resta sospesa all&#8217;indomani della presentazione della domanda di sanatoria, ma al momento in cui la stessa venga respinta, l&#8217;ordine di demolizione torna a spiegare i suoi effetti, nè appare necessario che l&#8217;amministrazione adotti un ulteriore ordine di demolizione, poichè la domanda di sanatoria non caduca l&#8217;ordine di demolizione, ma ne sospende gli effetti, che ricominciano a decorrere a far data dall&#8217;adozione del diniego di sanatoria.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/09/2020<br /> <strong>N. 05632/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08593/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong> SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 8593 del 2014, proposto da Daniele U., rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Ballerini, Paolo Rolfo, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Rolfo in Roma, via Appia Nuova 96;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici del Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Comune di Arona non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01430/2014, resa tra le parti, concernente parere negativo su accertamento compatibilità  ambientale e ripristino dello stato dei luoghi<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici del Piemonte;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Davide Ponte, nessuno è presente per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Con l&#8217;appello in esame l&#8217;odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1430 del 2014 con cui il Tar Piemonte ha respinto l&#8217;originario gravame; quest&#8217;ultimo era stato proposto dalla medesima parte istante al fine di ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento 29.01.08 n. 18814 prot. mediante il quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte aveva ordinato la rimessa in pristino di immobile di proprietà  del ricorrente.<br /> In particolare, in relazione all&#8217;immobile de quo &#8211; situato in Arona via Pertossi n. 18 ed assoggettato ad un duplice vincolo, monumentale e paesaggistico &#8211; l&#8217;amministrazione odierna appellata aveva contestato l&#8217;avvenuta realizzazione di un terrazzo, &#8220;dissimulato dalla copertura in coppi&#8221; e giÃ  rilevabile in base a delle immagini fotografiche del 1992, non autorizzato nè con procedura ordinaria nè nell&#8217;ambito di una richiesta di autorizzazione in sanatoria presentata nel 1987.<br /> Il ricorso veniva respinto dal Tar rispetto a tutti i motivi dedotti.<br /> Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello:<br /> &#8211; violazione degli artt. 7 e 21 octies l. 241 del 1990;<br /> &#8211; violazione degli artt. 160 e 167 d.lgs. 42 del 2004 e del principio che fa divieto di irrogare sanzioni prima di aver deciso la domanda di sanatoria, eccesso di potere per contraddittorietà  ed illogicità ;<br /> &#8211; violazione dell&#8217;art. 160 cit. per mancata valutazione dell&#8217;assenza di danno;<br /> &#8211; violazione dell&#8217;art. 160 cit. ed eccesso di potere per intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio e per carenza di motivazione in relazione al tempo trascorso.<br /> La parte appellata statale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell&#8217;appello. Non si costituiva in giudizio il Comune di Arona<br /> Alla pubblica udienza del 24 settembre 2020 la causa passava in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. L&#8217;appello è infondato.<br /> 2. In linea di fatto, risultano nella sostanza non contestate e pacifiche tra le parti sia la consistenza delle opere in contestazione che la sussistenza del duplice vincolo, storico artistico (atto datato 19 novembre 1942) e paesaggistico (d.m. 28 aprile 1959).<br /> 3.1 In linea di diritto, prima facie infondato è il primo ordine di motivi, a fronte del pacifico principio, operante a maggior ragione in caso di opere abusivamente realizzate su beni specificamente vincolati, che esclude la necessità , in termini di legittimità , della comunicazione di avvio del relativo procedimento.<br /> In proposito va pertanto ribadito che in relazione ad immobili realizzati abusivamente in zona vincolata, il provvedimento che ne ordina la demolizione, in quanto espressivo di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità , ha natura vincolata e ciò comporta che non deve essere preceduto dalla comunicazione d&#8217;avvio del relativo procedimento (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 694).<br /> 3.2 In relazione al secondo ordine di rilievi, la censura non è fondata sotto due versanti: in linea generale l&#8217;abusività  in relazione al vincolo c.d. monumentale ne esclude la sanabilità  nei termini paesaggistici invocati; in linea particolare, l&#8217;istanza di sanatoria invocata, oltre a non contenere riferimento alla necessaria verifica rispetto al vincolo monumentale, riguardando solo quello paesaggistico, non risulta accompagnata da alcun elemento che dimostri, anche in via presuntiva, l&#8217;effettiva presentazione della stessa, nei termini correttamente rilevati in fatto dal Giudice di prime cure.<br /> In ogni caso, il principio invocato da parte appellante non trova applicazione in quanto la domanda di sanatoria invocata sarebbe comunque risalente ad un&#8217;epoca successiva al dovuto provvedimento sanzionatorio.<br /> In proposito, come noto, la richiesta di concessione in sanatoria di un&#8217;opera edilizia non inficia la legittimità  dell&#8217;ordine di demolizione impartito in precedenza, quando la domanda di sanatoria sia stata poi respinta, atteso che l&#8217;ordine di demolizione risulta illegittimo soltanto se viene adottato all&#8217;indomani della domanda di sanatoria; ciò in ragione del fatto che l&#8217;istanza di sanatoria impedisce che l&#8217;Amministrazione prima del suo esame si attivi per eliminare un abuso che potrebbe essere sanato. L&#8217;ordine di demolizione è, infatti, un atto vincolato che poggia sull&#8217;atto presupposto che accerta la presenza di un abuso edilizio, con la conseguenza che l&#8217;efficacia dell&#8217;ordine di demolizione resta sospesa all&#8217;indomani della presentazione della domanda di sanatoria, ma al momento in cui la stessa venga respinta, l&#8217;ordine di demolizione torna a spiegare i suoi effetti, nè appare necessario che l&#8217;amministrazione adotti un ulteriore ordine di demolizione, poichè la domanda di sanatoria non caduca l&#8217;ordine di demolizione, ma ne sospende gli effetti, che ricominciano a decorrere a far data dall&#8217;adozione del diniego di sanatoria.<br /> 3.3 In relazione al terzo ed al quarto ordine di rilievi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto concernenti analoghi vizi avverso il potere sanzionatorio esercitato, le censure sono prima facie infondate.<br /> Sia in linea generale a fronte del pacifico principio per cui, a fronte di un abuso edilizio che arreca un vulnus all&#8217;assetto del territorio (in una zona peraltro giÃ  vincolata sotto il profilo ambientale &#8211; paesaggistico), non può opporsi alcuna possibile valutazione discrezionale con riguardo alla ingiunzione di demolizione, in quanto il giudizio di antigiuridicità  dell&#8217;operato è giÃ  complessivamente contenuto nella legge, sicchè non vi è ragione di una specifica motivazione sulla preminenza dell&#8217;interesse pubblico e, ancor meno, su una non dovuta ponderazione tra interessi pubblici e privati coinvolti.<br /> Sia nel caso di specie, in cui la Soprintendenza, negli atti impugnati, ha dato correttamente atto dei vincoli sussistenti e delle opere abusive realizzate in violazione degli stessi, svolgendo una motivazione adeguata in merito alla sussistenza ed alla rilevanza degli abusi accertati.<br /> 3.4 Invero, il danno rispetto al vincolo monumentale è evidente e dimostrato, a fronte della consistente trasformazione del tetto a copertura tramite la realizzazione di un terrazzo, accompagnato altresì¬ dall&#8217;aumento di superficie, con conseguente insanabilità  paesaggistica. Nel caso di specie peraltro la vigenza del concorrente vincolo monumentale rafforza ulteriormente la posizione correttamente portata avanti dall&#8217;amministrazione odierna appellata resistente.<br /> 3.5 In generale, l&#8217;ordinamento non assoggetta ad un regime di prescrizione l&#8217;esercizio dei poteri di controllo e di sanzione da parte delle amministrazioni competenti in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2196 e sez: VI 4 marzo 2013 n. 1268, Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 13-09-2011, n. 554.): dimodochè l&#8217;accertamento dell&#8217;illecito amministrativo urbanistico-edilizio e paesaggistico, nonchè la conseguente applicazione delle relative sanzioni, possono intervenire anche dopo il decorso di un rilevante lasso temporale dalla consumazione dell&#8217;abuso, al quale deve riconoscersi natura permanente, con la conseguenza che esso cessa soltanto dopo la materiale esecuzione della sanzione.<br /> 4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Davide Ponte, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Orsini, Consigliere</div>
<p> Â </p>
<p>  </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5632</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5632/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5632/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5632</a></p>
<p>Paolo Troiano, Presidente, Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore; (T. S., rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi c. il Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale di Governo, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; altri n.c.) Il criterio dell&#8217;assegnazione delle sedi di concorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5632/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5632</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5632/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5632</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Troiano, Presidente, Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore;  (T. S., rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi c. il Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale di Governo, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; altri n.c.)</span></p>
<hr />
<p>Il criterio dell&#8217;assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l&#8217;ordine di graduatoria va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; concorso pubblico &#8211; soggetto vincitore del concorso e candidato idoneo non vincitore &#8211; diritto soggettivo all&#8217;assunzione e mera aspettativa di assunzione &#8211; differenza &#8211; sussiste.</strong><br /> <strong>2.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; concorso pubblico &#8211; sedi &#8211; assegnazione &#8211; ordine di graduatoria &#8211; criterio generale &#8211; tale.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Mentre è configurabile, in capo al soggetto vincitore del concorso, un vero e proprio diritto soggettivo all&#8217;assunzione e, in capo all&#8217;Amministrazione, l&#8217;obbligo giuridico (assunto con l&#8217;emanazione del bando) di procedere all&#8217;assunzione medesima, la scelta di scorrere la graduatoria ha natura discrezionale, sicchè il candidato idoneo non vincitore vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all&#8217;assunzione: una volta esaurita la procedura concorsuale, l&#8217;assegnazione delle sedi di servizio in favore dei vincitori di concorsi pubblici costituisce quindi un&#8217;attività  vincolata, in quanto deve avvenire nel rispetto della graduatoria nella quale è culminato l&#8217;iter procedimentale, senza che residuino margini di discrezionalità  in nome di più¹ o meno definite esigenze organizzative. </em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2.Il criterio dell&#8217;assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l&#8217;ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â Pubblicato il 08/08/2019<br /> <strong>N. 05632/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01290/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2018, proposto dal signor T. S., rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi, domiciliato <em>ex</em> art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale di Governo, in persona del Ministro in carica <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,<br /> la Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio,<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> dei signori M. V. e D. L., non costituiti in giudizio;  <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per l&#8217;Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione I, n. 654 del 3 ottobre 2017, resa tra le parti, concernente il provvedimento del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di assegnazione presso la sede della Questura di Milano a seguito di concorso interno.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale del Governo di Bologna;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 marzo 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l&#8217;avvocato Stefano Corsi e l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Giordano;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per l&#8217;Emilia Romagna, sede di Bologna, il signor T. S., Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, ha impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento, i seguenti atti:<br /> a) decreto n. 333C/2-Sez. Mobilità /1568/2017 del 13 giugno 2017, pubblicato in data 14 giugno 2017, con cui il Capo della Polizia &#8211; Direttore Generale della Pubblica Sicurezza &#8211; Ministero dell&#8217;Interno, ha disposto l&#8217;ammissione alla frequenza del corso di formazione per vice ispettori, unitamente ai 1.400 vincitori di concorso, dei 474 idonei non vincitori del medesimo, nonchè la modifica del piano di distribuzione nazionale su base provinciale contenuto nel bando di concorso del 24 settembre 2013 per l&#8217;accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo della Polizia di Stato;<br /> b) provvedimento del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 333C/2-sez. mobilità  /coll.9035-B6 del 1° agosto 2017, con cui si assegna il signorS. presso la sede della Questura di Milano.<br /> 2. Avverso tali atti il signorS., posizionato nella graduatoria dei vincitori al n. 981, ha sollevato le seguenti censure:<br /> i) la violazione della disciplina del bando di concorso (artt. 1 e 11), in quanto, attraverso l&#8217;estensione della graduatoria degli ammessi al corso agli idonei non vincitori (nel numero di ben 474), e la contestuale rimodulazione del piano nazionale su base provinciale, l&#8217;Amministrazione avrebbe parificato illegittimamente la posizione del &#8220;<em>vincitore di concorso</em>&#8220;, quale appunto il ricorrente, con quella di &#8220;<em>idoneo in graduatoria</em>&#8220;, tanto che gli veniva assegnata la sede di Milano in luogo di quelle da lui prescelte (Provincia di Rimini, Questura di Bologna); l&#8217;Amministrazione non avrebbe inoltre tenuto conto del fatto che il ricorrente beneficia di permessi <em>ex</em>Â art. 33 della legge n. 104 del 1992.<br /> ii) l&#8217;Amministrazione, nel disporre lo scorrimento della graduatoria, avrebbe alterato in maniera irregolare lo svolgimento della procedura indetta con il bando del 24 settembre 2013 a danno dei vincitori senza che ciù² possa essere giustificato da esigenze organizzative non riflettenti il buon andamento della p.A. e comunque su basi immotivate ed illogiche.<br /> 3. Con la sentenza in forma semplificata menzionata di cui in epigrafe &#8211; n. 654 del 3 ottobre 2017 &#8211; il Tribunale adito, Sezione I, nella resistenza del Ministero, ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.<br /> 4. In particolare, il Tribunale ha testualmente ritenuto quanto segue:<br /> &#8211; &#8220;<em>Le censure sulle modalità  con cui sono stati scelti gli ulteriori posti per consentire la scelta della futura sede a 1874 e non a 1400 neo viceispettori sono generiche e non considerano che l&#8217;Amministrazione Centrale ha tenuto conto delle esigenze presenti nelle singole province, nell&#8217;ambito di una discrezionalità  organizzativa che potrebbe essere contestata solo se apparisse palesemente irrazionale</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>Peraltro l&#8217;Amministrazione è stata attenta alle esigenze del personale perchè nell&#8217;aumentare le sedi disponibili ha evitato di inserire le diciotto province che non erano state inserite nel primo elenco di sedi per rispetto dei sovraintendenti capo residenti in quelle province che non avevano fatto domanda avendo verificato che sarebbe stato impossibile rimanere nella stessa sede</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>Peraltro il ricorso potrebbe anche essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse poichè il ricorrente non ha indicato quale tra i colleghi idonei ma non vincitori è riuscito ad ottenere prima di lui una sede per cui aveva fatto domanda</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>Quanto, infine, alla circostanza che il ricorrente fruisce di permessi ex L. 104/1992, essa non rende illegittimo il trasferimento a Milano in quanto le garanzie di stabilità  si riferiscono ai trasferimenti ordinari e non agli avanzamenti di qualifica ove l&#8217;assegnazione a sede diversa può dipendere dalla mancanza di posti vacanti nella qualifica superiore; in ogni caso l&#8217;origine dello spostamento risiede nella partecipazione al concorso che è una scelta individuale di cui occorre essere pronti ad accettare le conseguenze</em>&#8220;.<br /> 5. Avverso tale pronuncia il signorS. ha interposto appello, notificato il 19 febbraio 2018 e depositato in pari data, articolando due motivi (pagine 9 &#8211; 24) di seguito sintetizzati:<br /> I) non avrebbe considerato il Tribunale che il ricorrente, avendo lamentato la mancata assegnazione alle sedi di Rimini o di Bologna, aveva correttamente instaurato il contraddittorio nei riguardi del controinteressato, signor Vecchietti, assegnato proprio alla sede di Bologna nonostante mero idoneo non vincitore, così da sovvertire l&#8217;ordine di graduatoria in spregio all&#8217;art. 11 del bando;<br /> II) non si sarebbe avveduto il Tribunale che la discrezionalità  organizzativa sottesa alla rimodulazione operata dal Ministero è illogica e contrastante con le regole di buon andamento della p.A. e proprio con riferimento alla provincia di Rimini, di maggiore interesse per il ricorrente.<br /> 6. Con decreto cautelare n. 791 del 20 febbraio 2018, la domanda di sospensione degli effetti della impugnata sentenza è stata respinta.<br /> 7. Con ordinanza n. 1222 del 16 marzo 2018, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai fini della pronta fissazione del merito, con la seguente motivazione: &#8220;<em>Considerato che le censure poste a sostegno del gravame in trattazione &#8211; in disparte quelle inammissibili nella parte in cui impingono nel merito delle scelte organizzatorie dell&#8217;Amministrazione (sottese alla decisione di incrementare il numero dei posti messi a concorso ed al nuovo piano di distribuzione nazionale su base provinciale dei vincitori) &#8211; necessitano dell&#8217;approfondimento proprio della fase di merito al fine di addivenire ad un chiarimento definitivo della portata applicativa dell&#8217;articolo 11, ultimo comma, del bando di concorso, specie alla luce:</em><br /> <em>I) dei precedenti cautelari, non sempre omogenei, resi dal T.a.r. per il Lazio;</em><br /> <em>II) delle ordinanze di questa Sezione nn. 85 e 86 del 2018;</em><br /> <em>III) della sentenza del T.a.r. per l&#8217;Emilia Romagna, n. 654 del 2017;</em><br /> <em>Ritenuto, tuttavia, di salvaguardare la posizione giuridica azionata prescrivendo all&#8217;Amministrazione, nelle more della pronuncia di merito, di lasciare in servizio il ricorrente, anche in soprannumero, nella sede ove presta servizio (Polizia Stradale di Novafeltria)</em>&#8220;.<br /> 8. In data 7 marzo 2018, si è costituita la difesa erariale con memoria di stile.<br /> 9. In data 11 febbraio 2019, parte ricorrente ha prodotto memoria insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame anche alla luce del recente favorevole orientamento della giurisprudenza di prime cure.<br /> 10. Alla pubblica udienza del 14 marzo 2019, l&#8217;appello è stato introitato in decisione.<br /> 11. E&#8217; preliminarmente da rilevare che parte appellante ha depositato, in data 3 aprile 2019, nota del 28 marzo 2019, resa dal Ministero appellato, con la quale il signorS. è stato definitivamente assegnato presso il Distaccamento di Polizia Stradale di Novafeltria (RN) assumendone la consequenziale cessazione della materia del contendere. Tale tardiva produzione documentale, tuttavia, non può essere presa in considerazione siccome depositata dopo la data di discussione dell&#8217;appello in esame.<br /> 12. L&#8217;appello è fondato.<br /> 12.1. Il criterio di assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l&#8217;ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale ed è esattamente confermato dall&#8217;art. 11 del bando (rubricato &#8220;<em>Formazione, approvazione della graduatoria e assegnazione delle alle sedi dei vincitori</em>&#8220;) laddove prevede (al comma 10) che la distribuzione dei vincitori nelle varie sedi di servizio avviene, sulla base della graduatoria, rispettando le preferenze indicate dagli interessati; inoltre, il comma 12 del medesimo articolo prevede, tra l&#8217;altro, che è riservata precedenza assoluta, fino ad esaurimento dei posti messi a disposizione in ogni provincia, &#8220;<em>a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza, tenuto sempre conto della posizione degli stessi nella graduatoria finale del concorso</em>&#8220;.<br /> Ne deriva che il complessivo tenore dell&#8217;articolo di bando, deputato all&#8217;assegnazione delle sedi di servizio all&#8217;esito della procedura selettiva, lascia intendere come questo fatidico momento sia regolato dall&#8217;ordine di graduatoria ancorchè si discorra di &#8220;<em>precedenza assoluta</em>&#8221; in favore di coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza. In effetti, tale locuzione, che si rinviene al comma 12 dell&#8217;art. 11 del bando di concorso, postula la parità  di punteggio tra i candidati non potendo sovvertire la diversa posizione assunta dagli stessi in graduatoria. In caso contrario, si contraddirebbe il valorizzato dato testuale contenuto nel medesimo comma in cui si discorre di precedenza assoluta, ove, con norma di chiusura, si specifica che va &#8220;<em>tenuto sempre conto della posizione degli stessi nella graduatoria finale del concorso</em>&#8220;. L&#8217;Amministrazione ha invece rimodulato i posti disponibili in ogni provincia, da assegnare ai candidati a conclusione del corso di formazione, senza tener conto della posizione assunta da ciascuno degli stessi in graduatoria in maniera da incorrere nella violazione di detta disposizione di <em>lex specialis</em>. Peraltro, come osservato dalla Sezione, &#8220;<em>il criterio dell&#8217;assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l&#8217;ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 161). Inoltre, l&#8217;art. 28, comma 1, del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, prevede che &#8220;<em>Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell&#8217;ordine di avviamento e di graduatoria integrata</em>&#8220;. Depongono nello stesso senso i principi di buon andamento e di imparzialità  sanciti dall&#8217;art. 97 Cost., i quali si impongono anche nelle operazioni di scelta del personale, oltre che nello svolgimento delle procedure concorsuali per le nuove assunzioni. Difatti, come osservato da questo Consiglio, &#8220;<em>il criterio di assegnazione delle sedi oggetto di interpello secondo l&#8217;ordine di graduatoria assurge a rango normativo generalmente valido anche nei casi di procedure comparative</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5044).<br /> Non va inoltre trascurato che l&#8217;Amministrazione, con gli atti impugnati in prime cure, ha operato l&#8217;innaturale commistione tra due distinte graduatorie, quella dei vincitori di concorso e quelli degli idonei non vincitori, della quale si è disposto lo scorrimento. Basti pensare che mentre è configurabile, in capo al soggetto vincitore del concorso, un vero e proprio diritto soggettivo all&#8217;assunzione (Cass. SS. UU. ordinanza 29 settembre 2003, n. 14529) e, in capo all&#8217;Amministrazione, l&#8217;obbligo giuridico (assunto con l&#8217;emanazione del bando) di procedere all&#8217;assunzione medesima (Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2006, 3318), la scelta di scorrere la graduatoria ha natura discrezionale, sicchè il candidato idoneo non vincitore &#8220;<em>vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all&#8217;assunzione</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, sez. III , 27 novembre 2017, n. 5559). Una volta esaurita la procedura concorsuale, l&#8217;assegnazione delle sedi di servizio in favore dei vincitori di concorsi pubblici costituisce quindi un&#8217;attività  vincolata, in quanto deve avvenire nel rispetto della graduatoria nella quale è culminato l&#8217;<em>iter</em> procedimentale, senza che residuino margini di discrezionalità  in nome di più¹ o meno definite esigenze organizzative. Si può quindi affermare che un interesse pubblico contrario al meccanicistico rispetto dell&#8217;ordine di graduatoria sarebbe recessivo rispetto all&#8217;interesse del candidato a vedere salvaguardata la propria posizione all&#8217;esito delle prove di concorso, interesse destinato quindi a prevalere, nel caso di specie, rispetto a quella rivestita dal sig. V. , al quale, ancorchè meramente idoneo, veniva assegnata la sede di Bologna in luogo del signor S., collocatosi tra i vincitori della selezione. Va rilevato sul punto che, come denunciato dall&#8217;appellante col motivo in esame, il ricorso instaurativo della lite era stato notificato, nella veste di controinteressati, ai signori M. V. e D. L. in tal modo identificandosi, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, i candidati che avevano concretamente beneficiato della contestata linea interpretativa coltivata dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;applicare la disciplina di bando.<br /> Non va inoltre trascurato che l&#8217;indisponibilità  della sede di provenienza non costituisce elemento in grado di escludere l&#8217;aspirante dalla distribuzione delle altre sedi disponibili, dovendo così attendere l&#8217;indizione di una nuova procedura in cui fosse eventualmente messa a concorso la sede di provenienza. Difatti, come ha correttamente precisato la giurisprudenza di prime cure, &#8220;<em>così opinando, si finirebbe illegittimamente col precludere di fatto la partecipazione ad una procedura concorsuale in ragione della sola indisponibilità  della sede di provenienza (che, in astratto, potrebbe non essere mai messa a concorso), ovvero affidare la decisione di un concorrente di partecipare al concorso alla speranza che nessun altro dei partecipanti provenga dalla sede cui egli aspira ovvero che non la indichi come prima sede</em>&#8221; (cfr. T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sez. i <em>quater</em>, 10 aprile 2018, n. 3945).<br /> Oltre ai principi di imparzialità  e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) risulta essere in tal caso violata, come denunciato in prime cure (pagina 6 del ricorso), la <em>par condicio</em>Â che deve necessariamente presiedere ogni procedura competitiva, modificando <em>ex post</em>Â le regole della stessa. Difatti, tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione ad un concorso pubblico, che rientrino nella graduatoria pubblicata all&#8217;esito delle prove previste e che siano risultati vincitori del concorso medesimo, devono poter concorrere ed essere assegnati alla sede che spetta sulla base delle preferenze indicate e della posizione in graduatoria. L&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione nell&#8217;ambito del piano di ripartizione delle sedi da assegnare ai futuri vice ispettori di PS inoltre risulta, come denunciato dall&#8217;appellante, non suffragato da criteri di ragionevolezza oltre che foriero di un trattamento disparitario proprio in danno di chi ha acquisito una posizione poziore in graduatoria. Gli idonei non vincitori, infatti, hanno scelto la sede di assegnazione contestualmente ai vincitori quando invece andava operata una scansione temporale tra la prima scelta riservata ai 1400 vincitori e la seconda ai 474 meramente idonei. Al contrario, l&#8217;Amministrazione ha completamente omesso di considerare e valorizzare la posizione in graduatoria occupata dai primi a vantaggio dei secondi.<br /> Una diversa lettura della disposizione di bando testà¨ esaminata, che voglia dare prevalenza a fini interpretativi alla &#8220;<em>precedenza</em>&#8221; assegnata a chi giù  opera nel distretto prescelto, non potrebbe essere condivisa, non solo perchè tale da sacrificare il valorizzato principio della graduatoria, che non consente scavalcamenti di sorta tra candidati, ma anche in ragione dello stesso significato proprio della locuzione utilizzata dal legislatore che postula la posizione di parità  ai candidati ai quali il criterio è destinato a trovare applicazione. Esso quindi non può determinare alcun ribaltamento tanto più¹ quando, come nel caso di specie, si tratta di candidati risultati rispettivamente vincitore ed idoneo non vincitore e pertanto appartenenti, come detto, a due distinte ed autonome posizioni di graduatoria.<br /> 13. Per le ragioni suesposte, l&#8217;appello in esame, assorbito ogni altro rilievo, è da reputare fondato e pertanto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, va accolto il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado e quindi annullati gli atti impugnati nei limiti d&#8217;interesse e nei soli confronti del controinteressato signor Vecchietti evocato nel presente giudizio.<br /> 14. Le viste oscillazioni giurisprudenziali sulla questione interpretativa agitata consentono la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 1290/2018), lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, accoglie il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado e quindi annulla gli atti impugnati nei limiti d&#8217;interesse e nei soli confronti del controinteressato signor Vecchietti evocato nel presente giudizio.<br /> Spese del doppio grado di giudizio compensate.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5632</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5632-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Paolo Troiano, Presidente, Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore; (T. S., rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi c. il Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale di Governo, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; altri n.c.) Il criterio dell&#8217;assegnazione delle sedi di concorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5632-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5632</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Troiano, Presidente, Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore;  (T. S., rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi c. il Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale di Governo, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; altri n.c.)</span></p>
<hr />
<p>Il criterio dell&#8217;assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l&#8217;ordine di graduatoria va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; concorso pubblico &#8211; soggetto vincitore del concorso e candidato idoneo non vincitore &#8211; diritto soggettivo all&#8217;assunzione e mera aspettativa di assunzione &#8211; differenza &#8211; sussiste.</strong><br /> <strong>2.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; concorso pubblico &#8211; sedi &#8211; assegnazione &#8211; ordine di graduatoria &#8211; criterio generale &#8211; tale.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Mentre è configurabile, in capo al soggetto vincitore del concorso, un vero e proprio diritto soggettivo all&#8217;assunzione e, in capo all&#8217;Amministrazione, l&#8217;obbligo giuridico (assunto con l&#8217;emanazione del bando) di procedere all&#8217;assunzione medesima, la scelta di scorrere la graduatoria ha natura discrezionale, sicchè il candidato idoneo non vincitore vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all&#8217;assunzione: una volta esaurita la procedura concorsuale, l&#8217;assegnazione delle sedi di servizio in favore dei vincitori di concorsi pubblici costituisce quindi un&#8217;attività  vincolata, in quanto deve avvenire nel rispetto della graduatoria nella quale è culminato l&#8217;iter procedimentale, senza che residuino margini di discrezionalità  in nome di più¹ o meno definite esigenze organizzative. </em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2.Il criterio dell&#8217;assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l&#8217;ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â Pubblicato il 08/08/2019<br /> <strong>N. 05632/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01290/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2018, proposto dal signor T. S., rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi, domiciliato <em>ex</em> art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale di Governo, in persona del Ministro in carica <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,<br /> la Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio,<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> dei signori M. V. e D. L., non costituiti in giudizio;  <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per l&#8217;Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione I, n. 654 del 3 ottobre 2017, resa tra le parti, concernente il provvedimento del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di assegnazione presso la sede della Questura di Milano a seguito di concorso interno.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale del Governo di Bologna;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 marzo 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l&#8217;avvocato Stefano Corsi e l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Giordano;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per l&#8217;Emilia Romagna, sede di Bologna, il signor T. S., Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, ha impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento, i seguenti atti:<br /> a) decreto n. 333C/2-Sez. Mobilità /1568/2017 del 13 giugno 2017, pubblicato in data 14 giugno 2017, con cui il Capo della Polizia &#8211; Direttore Generale della Pubblica Sicurezza &#8211; Ministero dell&#8217;Interno, ha disposto l&#8217;ammissione alla frequenza del corso di formazione per vice ispettori, unitamente ai 1.400 vincitori di concorso, dei 474 idonei non vincitori del medesimo, nonchè la modifica del piano di distribuzione nazionale su base provinciale contenuto nel bando di concorso del 24 settembre 2013 per l&#8217;accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo della Polizia di Stato;<br /> b) provvedimento del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 333C/2-sez. mobilità  /coll.9035-B6 del 1° agosto 2017, con cui si assegna il signorS. presso la sede della Questura di Milano.<br /> 2. Avverso tali atti il signorS., posizionato nella graduatoria dei vincitori al n. 981, ha sollevato le seguenti censure:<br /> i) la violazione della disciplina del bando di concorso (artt. 1 e 11), in quanto, attraverso l&#8217;estensione della graduatoria degli ammessi al corso agli idonei non vincitori (nel numero di ben 474), e la contestuale rimodulazione del piano nazionale su base provinciale, l&#8217;Amministrazione avrebbe parificato illegittimamente la posizione del &#8220;<em>vincitore di concorso</em>&#8220;, quale appunto il ricorrente, con quella di &#8220;<em>idoneo in graduatoria</em>&#8220;, tanto che gli veniva assegnata la sede di Milano in luogo di quelle da lui prescelte (Provincia di Rimini, Questura di Bologna); l&#8217;Amministrazione non avrebbe inoltre tenuto conto del fatto che il ricorrente beneficia di permessi <em>ex</em>Â art. 33 della legge n. 104 del 1992.<br /> ii) l&#8217;Amministrazione, nel disporre lo scorrimento della graduatoria, avrebbe alterato in maniera irregolare lo svolgimento della procedura indetta con il bando del 24 settembre 2013 a danno dei vincitori senza che ciù² possa essere giustificato da esigenze organizzative non riflettenti il buon andamento della p.A. e comunque su basi immotivate ed illogiche.<br /> 3. Con la sentenza in forma semplificata menzionata di cui in epigrafe &#8211; n. 654 del 3 ottobre 2017 &#8211; il Tribunale adito, Sezione I, nella resistenza del Ministero, ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.<br /> 4. In particolare, il Tribunale ha testualmente ritenuto quanto segue:<br /> &#8211; &#8220;<em>Le censure sulle modalità  con cui sono stati scelti gli ulteriori posti per consentire la scelta della futura sede a 1874 e non a 1400 neo viceispettori sono generiche e non considerano che l&#8217;Amministrazione Centrale ha tenuto conto delle esigenze presenti nelle singole province, nell&#8217;ambito di una discrezionalità  organizzativa che potrebbe essere contestata solo se apparisse palesemente irrazionale</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>Peraltro l&#8217;Amministrazione è stata attenta alle esigenze del personale perchè nell&#8217;aumentare le sedi disponibili ha evitato di inserire le diciotto province che non erano state inserite nel primo elenco di sedi per rispetto dei sovraintendenti capo residenti in quelle province che non avevano fatto domanda avendo verificato che sarebbe stato impossibile rimanere nella stessa sede</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>Peraltro il ricorso potrebbe anche essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse poichè il ricorrente non ha indicato quale tra i colleghi idonei ma non vincitori è riuscito ad ottenere prima di lui una sede per cui aveva fatto domanda</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>Quanto, infine, alla circostanza che il ricorrente fruisce di permessi ex L. 104/1992, essa non rende illegittimo il trasferimento a Milano in quanto le garanzie di stabilità  si riferiscono ai trasferimenti ordinari e non agli avanzamenti di qualifica ove l&#8217;assegnazione a sede diversa può dipendere dalla mancanza di posti vacanti nella qualifica superiore; in ogni caso l&#8217;origine dello spostamento risiede nella partecipazione al concorso che è una scelta individuale di cui occorre essere pronti ad accettare le conseguenze</em>&#8220;.<br /> 5. Avverso tale pronuncia il signorS. ha interposto appello, notificato il 19 febbraio 2018 e depositato in pari data, articolando due motivi (pagine 9 &#8211; 24) di seguito sintetizzati:<br /> I) non avrebbe considerato il Tribunale che il ricorrente, avendo lamentato la mancata assegnazione alle sedi di Rimini o di Bologna, aveva correttamente instaurato il contraddittorio nei riguardi del controinteressato, signor Vecchietti, assegnato proprio alla sede di Bologna nonostante mero idoneo non vincitore, così da sovvertire l&#8217;ordine di graduatoria in spregio all&#8217;art. 11 del bando;<br /> II) non si sarebbe avveduto il Tribunale che la discrezionalità  organizzativa sottesa alla rimodulazione operata dal Ministero è illogica e contrastante con le regole di buon andamento della p.A. e proprio con riferimento alla provincia di Rimini, di maggiore interesse per il ricorrente.<br /> 6. Con decreto cautelare n. 791 del 20 febbraio 2018, la domanda di sospensione degli effetti della impugnata sentenza è stata respinta.<br /> 7. Con ordinanza n. 1222 del 16 marzo 2018, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai fini della pronta fissazione del merito, con la seguente motivazione: &#8220;<em>Considerato che le censure poste a sostegno del gravame in trattazione &#8211; in disparte quelle inammissibili nella parte in cui impingono nel merito delle scelte organizzatorie dell&#8217;Amministrazione (sottese alla decisione di incrementare il numero dei posti messi a concorso ed al nuovo piano di distribuzione nazionale su base provinciale dei vincitori) &#8211; necessitano dell&#8217;approfondimento proprio della fase di merito al fine di addivenire ad un chiarimento definitivo della portata applicativa dell&#8217;articolo 11, ultimo comma, del bando di concorso, specie alla luce:</em><br /> <em>I) dei precedenti cautelari, non sempre omogenei, resi dal T.a.r. per il Lazio;</em><br /> <em>II) delle ordinanze di questa Sezione nn. 85 e 86 del 2018;</em><br /> <em>III) della sentenza del T.a.r. per l&#8217;Emilia Romagna, n. 654 del 2017;</em><br /> <em>Ritenuto, tuttavia, di salvaguardare la posizione giuridica azionata prescrivendo all&#8217;Amministrazione, nelle more della pronuncia di merito, di lasciare in servizio il ricorrente, anche in soprannumero, nella sede ove presta servizio (Polizia Stradale di Novafeltria)</em>&#8220;.<br /> 8. In data 7 marzo 2018, si è costituita la difesa erariale con memoria di stile.<br /> 9. In data 11 febbraio 2019, parte ricorrente ha prodotto memoria insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame anche alla luce del recente favorevole orientamento della giurisprudenza di prime cure.<br /> 10. Alla pubblica udienza del 14 marzo 2019, l&#8217;appello è stato introitato in decisione.<br /> 11. E&#8217; preliminarmente da rilevare che parte appellante ha depositato, in data 3 aprile 2019, nota del 28 marzo 2019, resa dal Ministero appellato, con la quale il signorS. è stato definitivamente assegnato presso il Distaccamento di Polizia Stradale di Novafeltria (RN) assumendone la consequenziale cessazione della materia del contendere. Tale tardiva produzione documentale, tuttavia, non può essere presa in considerazione siccome depositata dopo la data di discussione dell&#8217;appello in esame.<br /> 12. L&#8217;appello è fondato.<br /> 12.1. Il criterio di assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l&#8217;ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale ed è esattamente confermato dall&#8217;art. 11 del bando (rubricato &#8220;<em>Formazione, approvazione della graduatoria e assegnazione delle alle sedi dei vincitori</em>&#8220;) laddove prevede (al comma 10) che la distribuzione dei vincitori nelle varie sedi di servizio avviene, sulla base della graduatoria, rispettando le preferenze indicate dagli interessati; inoltre, il comma 12 del medesimo articolo prevede, tra l&#8217;altro, che è riservata precedenza assoluta, fino ad esaurimento dei posti messi a disposizione in ogni provincia, &#8220;<em>a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza, tenuto sempre conto della posizione degli stessi nella graduatoria finale del concorso</em>&#8220;.<br /> Ne deriva che il complessivo tenore dell&#8217;articolo di bando, deputato all&#8217;assegnazione delle sedi di servizio all&#8217;esito della procedura selettiva, lascia intendere come questo fatidico momento sia regolato dall&#8217;ordine di graduatoria ancorchè si discorra di &#8220;<em>precedenza assoluta</em>&#8221; in favore di coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza. In effetti, tale locuzione, che si rinviene al comma 12 dell&#8217;art. 11 del bando di concorso, postula la parità  di punteggio tra i candidati non potendo sovvertire la diversa posizione assunta dagli stessi in graduatoria. In caso contrario, si contraddirebbe il valorizzato dato testuale contenuto nel medesimo comma in cui si discorre di precedenza assoluta, ove, con norma di chiusura, si specifica che va &#8220;<em>tenuto sempre conto della posizione degli stessi nella graduatoria finale del concorso</em>&#8220;. L&#8217;Amministrazione ha invece rimodulato i posti disponibili in ogni provincia, da assegnare ai candidati a conclusione del corso di formazione, senza tener conto della posizione assunta da ciascuno degli stessi in graduatoria in maniera da incorrere nella violazione di detta disposizione di <em>lex specialis</em>. Peraltro, come osservato dalla Sezione, &#8220;<em>il criterio dell&#8217;assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l&#8217;ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 161). Inoltre, l&#8217;art. 28, comma 1, del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, prevede che &#8220;<em>Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell&#8217;ordine di avviamento e di graduatoria integrata</em>&#8220;. Depongono nello stesso senso i principi di buon andamento e di imparzialità  sanciti dall&#8217;art. 97 Cost., i quali si impongono anche nelle operazioni di scelta del personale, oltre che nello svolgimento delle procedure concorsuali per le nuove assunzioni. Difatti, come osservato da questo Consiglio, &#8220;<em>il criterio di assegnazione delle sedi oggetto di interpello secondo l&#8217;ordine di graduatoria assurge a rango normativo generalmente valido anche nei casi di procedure comparative</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5044).<br /> Non va inoltre trascurato che l&#8217;Amministrazione, con gli atti impugnati in prime cure, ha operato l&#8217;innaturale commistione tra due distinte graduatorie, quella dei vincitori di concorso e quelli degli idonei non vincitori, della quale si è disposto lo scorrimento. Basti pensare che mentre è configurabile, in capo al soggetto vincitore del concorso, un vero e proprio diritto soggettivo all&#8217;assunzione (Cass. SS. UU. ordinanza 29 settembre 2003, n. 14529) e, in capo all&#8217;Amministrazione, l&#8217;obbligo giuridico (assunto con l&#8217;emanazione del bando) di procedere all&#8217;assunzione medesima (Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2006, 3318), la scelta di scorrere la graduatoria ha natura discrezionale, sicchè il candidato idoneo non vincitore &#8220;<em>vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all&#8217;assunzione</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, sez. III , 27 novembre 2017, n. 5559). Una volta esaurita la procedura concorsuale, l&#8217;assegnazione delle sedi di servizio in favore dei vincitori di concorsi pubblici costituisce quindi un&#8217;attività  vincolata, in quanto deve avvenire nel rispetto della graduatoria nella quale è culminato l&#8217;<em>iter</em> procedimentale, senza che residuino margini di discrezionalità  in nome di più¹ o meno definite esigenze organizzative. Si può quindi affermare che un interesse pubblico contrario al meccanicistico rispetto dell&#8217;ordine di graduatoria sarebbe recessivo rispetto all&#8217;interesse del candidato a vedere salvaguardata la propria posizione all&#8217;esito delle prove di concorso, interesse destinato quindi a prevalere, nel caso di specie, rispetto a quella rivestita dal sig. V. , al quale, ancorchè meramente idoneo, veniva assegnata la sede di Bologna in luogo del signor S., collocatosi tra i vincitori della selezione. Va rilevato sul punto che, come denunciato dall&#8217;appellante col motivo in esame, il ricorso instaurativo della lite era stato notificato, nella veste di controinteressati, ai signori M. V. e D. L. in tal modo identificandosi, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, i candidati che avevano concretamente beneficiato della contestata linea interpretativa coltivata dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;applicare la disciplina di bando.<br /> Non va inoltre trascurato che l&#8217;indisponibilità  della sede di provenienza non costituisce elemento in grado di escludere l&#8217;aspirante dalla distribuzione delle altre sedi disponibili, dovendo così attendere l&#8217;indizione di una nuova procedura in cui fosse eventualmente messa a concorso la sede di provenienza. Difatti, come ha correttamente precisato la giurisprudenza di prime cure, &#8220;<em>così opinando, si finirebbe illegittimamente col precludere di fatto la partecipazione ad una procedura concorsuale in ragione della sola indisponibilità  della sede di provenienza (che, in astratto, potrebbe non essere mai messa a concorso), ovvero affidare la decisione di un concorrente di partecipare al concorso alla speranza che nessun altro dei partecipanti provenga dalla sede cui egli aspira ovvero che non la indichi come prima sede</em>&#8221; (cfr. T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sez. i <em>quater</em>, 10 aprile 2018, n. 3945).<br /> Oltre ai principi di imparzialità  e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) risulta essere in tal caso violata, come denunciato in prime cure (pagina 6 del ricorso), la <em>par condicio</em>Â che deve necessariamente presiedere ogni procedura competitiva, modificando <em>ex post</em>Â le regole della stessa. Difatti, tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione ad un concorso pubblico, che rientrino nella graduatoria pubblicata all&#8217;esito delle prove previste e che siano risultati vincitori del concorso medesimo, devono poter concorrere ed essere assegnati alla sede che spetta sulla base delle preferenze indicate e della posizione in graduatoria. L&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione nell&#8217;ambito del piano di ripartizione delle sedi da assegnare ai futuri vice ispettori di PS inoltre risulta, come denunciato dall&#8217;appellante, non suffragato da criteri di ragionevolezza oltre che foriero di un trattamento disparitario proprio in danno di chi ha acquisito una posizione poziore in graduatoria. Gli idonei non vincitori, infatti, hanno scelto la sede di assegnazione contestualmente ai vincitori quando invece andava operata una scansione temporale tra la prima scelta riservata ai 1400 vincitori e la seconda ai 474 meramente idonei. Al contrario, l&#8217;Amministrazione ha completamente omesso di considerare e valorizzare la posizione in graduatoria occupata dai primi a vantaggio dei secondi.<br /> Una diversa lettura della disposizione di bando testà¨ esaminata, che voglia dare prevalenza a fini interpretativi alla &#8220;<em>precedenza</em>&#8221; assegnata a chi giù  opera nel distretto prescelto, non potrebbe essere condivisa, non solo perchè tale da sacrificare il valorizzato principio della graduatoria, che non consente scavalcamenti di sorta tra candidati, ma anche in ragione dello stesso significato proprio della locuzione utilizzata dal legislatore che postula la posizione di parità  ai candidati ai quali il criterio è destinato a trovare applicazione. Esso quindi non può determinare alcun ribaltamento tanto più¹ quando, come nel caso di specie, si tratta di candidati risultati rispettivamente vincitore ed idoneo non vincitore e pertanto appartenenti, come detto, a due distinte ed autonome posizioni di graduatoria.<br /> 13. Per le ragioni suesposte, l&#8217;appello in esame, assorbito ogni altro rilievo, è da reputare fondato e pertanto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, va accolto il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado e quindi annullati gli atti impugnati nei limiti d&#8217;interesse e nei soli confronti del controinteressato signor Vecchietti evocato nel presente giudizio.<br /> 14. Le viste oscillazioni giurisprudenziali sulla questione interpretativa agitata consentono la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 1290/2018), lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, accoglie il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado e quindi annulla gli atti impugnati nei limiti d&#8217;interesse e nei soli confronti del controinteressato signor Vecchietti evocato nel presente giudizio.<br /> Spese del doppio grado di giudizio compensate.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5632-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5632</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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