<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5630 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5630/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5630/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>5630 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5630/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5630</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5630/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5630/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5630/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5630</a></p>
<p>Sergio Santoro, Presidente, Francesco Mele, Consigliere, Estensore; (M. F., P. M. R., G. R., U. P., P. B., G. B., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Stefano Scarano c. o Regione Molise, Consiglio Regionale della Regione Molise, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca Scientifica, Miur-Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Miur-Ufficio Scolastico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5630/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5630/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5630</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Santoro, Presidente, Francesco Mele, Consigliere, Estensore;  (M. F., P. M. R., G. R., U. P., P. B., G. B., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Stefano Scarano c. o Regione Molise, Consiglio Regionale della Regione Molise, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca Scientifica, Miur-Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Miur-Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudio Neri, Provincia di Isernia, Comune di Larino non costituiti in giudizio; Istituto D&#8217;Istruzione Secondaria Superiore &quot;Francesco D&#8217;Ovidio&quot;-Liceo Classico-Scientifico di Larino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Il Piano di dimensionamento della rete scolastica ha natura di atto generale a contenuto pianificatorio .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Pubblica Amministrazione &#8211; Sevizio scolastico &#8211; Piano di dimensionamento delle rete scolastica &#8211; natura giuridica.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il Piano di dimensionamento della rete scolastica ha natura di atto generale a contenuto pianificatorio: con esso l&#8217;amministrazione riorganizza in campo regionale la rete scolastica e, in quanto tale, esso non richiede, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il supporto di specifica e puntuale motivazione che vada ad integrare l&#8217;enucleazione dei criteri di razionalizzazione seguiti. Non è, dunque, necessaria una motivazione che vada a confutare in modo specifico le ragioni del non accoglimento delle singole osservazioni presentate, risultando sufficiente che la loro reiezione trovi giustificazione nella esternazione dei criteri generali di razionalizzazione sui quali è fondata l&#8217;elaborazione del Piano.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/08/2019<br /> <strong>N. 05630/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01926/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1926 del 2015, proposto da M. F., P. M. R., G. R., U. P., P. B., G. B., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Stefano Scarano, con domicilio eletto presso lo studio Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Molise, Consiglio Regionale della Regione Molise, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca Scientifica, Miur-Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Miur-Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudio Neri, domiciliato presso il Consiglio di Stato- Segreteria della Sezione, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Provincia di Isernia, Comune di Larino non costituiti in giudizio;<br /> Istituto D&#8217;Istruzione Secondaria Superiore &quot;Francesco D&#8217;Ovidio&quot;-Liceo Classico-Scientifico di Larino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00460/2014, resa tra le parti, concernente piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche per gli anni 2014/2016.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Molise, Consiglio Regionale della Regione Molise, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca Scientifica, Miur-Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Miur-Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso, Provincia di Campobasso, Istituto D&#8217;Istruzione Secondaria Superiore &quot;Francesco D&#8217;Ovidio&quot;-Liceo Classico-Scientifico di Larino;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 maggio 2019 il Cons. Francesco Mele e uditi, per le parti, gli avvocati Stefano Scarano, Ilia Massarelli dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e Claudio Neri;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> Con sentenza n. 460/2014 del 25-7-2014 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) rigettava il ricorso proposto dai signori in epigrafe indicati, diretto all&#8217;annullamento dei seguenti atti:<br /> &#8211; delibera del Consiglio Regionale della Regione Molise n. 251 del 17/12/2013, pubblicata sul BURM n. 35 del 31/12/2013, così come rettificata con nota del 30/12/2013, pubblicata sullo stesso BURM, ed avente ad oggetto &#8220;Piano regionale di dimensionamento della rete delle Istituzioni scolastiche per gli anni 2014/2016&#8221; nella parte in cui dispone l&#8217;accorpamento dell&#8217;Istituto Tecnico &#8220;San Pardo&#8221; Agrario e Geometri con Convitto annesso &#8211; ITI Sezione Carceraria annessa &#8211; Corso serale di agraria all&#8217;Istituto di Istruzione Secondaria Superiore &#8220;Francesco D&#8217;Ovidio&#8221; &#8211; Liceo Classico-Scientifico di Larino;<br /> &#8211; presupposto verbale n. 23 della IV Commissione del Consiglio Regionale della Regione Molise reso nella seduta del 9/12/2013;<br /> &#8211; delibera di Giunta Regionale del Molise n. 609 del 25/11/2013 avente ad oggetto &#8220;Piano regionale di dimensionamento della rete delle Istituzioni scolastiche per gli anni scolastici 2014/2016&#8221; sempre nella parte in cui dispone l&#8217;accorpamento dell&#8217;Istituto Tecnico &#8220;San Pardo&#8221; Agrario e Geometri con Convitto annesso &#8211; ITI Sezione Carceraria annessa &#8211; Corso serale di agraria all&#8217;Istituto di Istruzione Secondaria Superiore &#8220;Francesco D&#8217;Ovidio&#8221; &#8211; Liceo Classico-Scientifico di Larino;<br /> &#8211; delibera del Consiglio Provinciale della Provincia di Campobasso n. 48 del 4/11/2013, nella parte in cui ha previsto l&#8217;accorpamento dell&#8217;Istituto Tecnico &#8220;San Pardo&#8221; Agrario e Geometri con Convitto annesso &#8211; ITI Sezione Carceraria annessa &#8211; Corso serale di agraria all&#8217;Istituto di Istruzione Secondaria Superiore &#8220;Francesco D&#8217;Ovidio&#8221; &#8211; Liceo Classico-Scientifico di Larino;<br /> &#8211; presupposta delibera di Giunta Regionale del Molise n. 277 del 17/6/2013 avente ad oggetto &#8220;Organizzazione della rete scolastica regionale 2014/2016 (Piano di dimensionamento scolastico)&#8221;;<br /> &#8211; decreto del Direttore Generale dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale del Molise del 29/1/2014 con il quale è stato recepito il predetto Piano.<br /> La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.<br /> &#8220;Â <em>Con ricorso notificato in data 28 febbraio 2014, il presidente del consiglio di istituto nonchè alcuni insegnanti, genitori ed alunni dell&#8217;Istituto Tecnico Agrario e Geometri &#8220;San Pardo&#8221; con Convitto annesso &#8211; ITI sezione Carceraria annessa &#8211; Corso serale di agraria, hanno impugnato la delibera del Consiglio regionale della Regione Molise del 17 dicembre 2013, n. 251 recante il Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche per gli anni 2014/2016&#8243;, nella parte in cui dispone l&#8217;accorpamento dell&#8217;Istituto predetto con l&#8217;istituto di istruzione Secondaria Superiore &#8220;Francesco D&#8217;Ovidio&#8221; &#8211; Liceo Classico-Scientifico di Larino.</em><br /> <em>Ciù² premesso, i ricorrenti affidano il ricorso ad un unico articolato motivo così rubricato.</em><br /> <em>Violazione e falsa applicazione del&#8217;art. 3 della l. m. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 233/1998. In particolare art. 2. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 21 della l. n. 59/1997. Violazione e falsa applicazione degli artt. 64, 138 e 139 del d.lgs. n. 112/1998. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 della l.r. Molise 29 settembre 1999 n. 34. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità  manifesta, contraddittorietà , difetto di istruttoria, sviamento dalla causa tipica, sviamento dal pubblico interesse. Contraddittorietà  con la delibera della Giunta regionale Molise n. 277 del 17 giugno 2013 e violazione dei principi ivi stabiliti.</em><br /> <em>In sostanza i ricorrenti, rilevano che:</em><br /> <em>&#8211; la Regione ha modificato con la delibera della Giunta 25 novembre 2013, n. 609 i Piani di dimensionamento proposti dalle Province di Isernia e Campobasso, ma non avrebbe poi concesso un margine temporale sufficiente ad esercitare un contraddittorio effettivo come prevede la giurisprudenza in questi casi;</em><br /> <em>&#8211; La IV Commissione Consiliare avrebbe poi ulteriormente modificato, senza averne i poteri, la versione del Piano ricevuta dalla Giunta in difetto di contraddittorio con le Province interessate e non sarebbe stato dato conto nella motivazione dei gravati provvedimento delle specifiche osservazioni proposte dal consiglio di Istituto del San Pardo svoltosi il 7 ottobre 2013;</em><br /> <em>&#8211; la circostanza che il San Pardo sia l&#8217;unico istituto agrario del Molise avrebbe dovuto condurre all&#8217;applicazione delle deroghe che consentono la sopravvivenza di istituti &#8216;particolarmente specializzati&#8217; anche al di sotto del numero minimo di alunni, senza contare che il San Pardo comprende la gestione di un&#8217;azienda agricola che rende oltremodo complessa la gestione contabile dell&#8217;istituto, giustificando anche sotto tale punto di vista la sopravvivenza dell&#8217;istituto;</em><br /> <em>&#8211; le diversità  tra l&#8217;istituto San Pardo e quello di Larino non consentirebbero poi di formare un &#8220;polo formativo omogeneo&#8221; come prescritto dalle linee guida approvate dalla Regione con la delibera 17 giugno 2013, n. 277, senza contare che a seguito dell&#8217;accorpamento non vi sarebbe più¹ alcuna garanzia che gli utili rivenienti dalla gestione dell&#8217;azienda agricola siano reinvestiti nell&#8217;istituto;</em><br /> <em>&#8211; vi sarebbe poi una disparità  di trattamento con la conservazione del convitto &#8220;M. Pagano&#8221; in cui nel numero degli alunni sarebbero conteggiati anche i semiconvittori, non conteggiati invece nel numero degli alunni dell&#8217;istituto San Pardo;</em><br /> <em>&#8211; sarebbe poi errato il richiamo al parametro di cui all&#8217;art. 19, co. 5, del d.l. n. 98/2011 operato nelle linee guida (delibera n. 277 del 17 giugno 2014), in quanto tale disposizione sarebbe applicabile solo per gli anni 2012/2014. In ogni caso la norma non imporrebbe l&#8217;aggregazione degli istituti con numero di alunni inferiore alle soglie ivi indicate, ma precluderebbe solo l&#8217;assegnazione a tali istituti, come è il San Pardo, un dirigente a tempo indeterminato, aprendo invece la possibilità  di assegnare ad essi un dirigente di altra istituzione scolastica, senza tuttavia escludere il mantenimento dell&#8217;autonomia e della personalità  giuridica al di sotto delle soglie.</em><br /> <em>Con atto depositato in data 24 marzo 2014, si sono costituiti in giudizio la Regione Molise, il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca con Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Direzione Generale compreso l&#8217;Ufficio IV Ambito Territoriale di Isernia, nonchè l&#8217;Istituto d&#8217;Istruzione Secondaria Superiore &#8220;Francesco D&#8217;Ovidio&#8221; Liceo Classico-Scientifico di Larino che hanno in via preliminare formulato dubbi in ordine alla sussistenza di un diretto interesse al ricorso da parte di genitori e dipendenti, atteso che l&#8217;oggetto dell&#8217;impugnativa sarebbe limitato all&#8217;errata individuazione e distribuzione delle Presidenze di istituti. I danni indicati sarebbero solo eventuali e temuti, atteso che non si comprende in che modo l&#8217;aggregazione prospettata possa pregiudicare i singoli studenti per cui agiscono i genitori odierni ricorrenti.</em><br /> <em>Secondo le resistenti, con i primi due motivi i ricorrenti farebbero valere vizi istruttori rispetto ai quali sarebbero privi di interesse a ricorrere; tali presunti vizi, riguardanti il riparto di competenze e l&#8217;articolazione del procedimento, non avrebbero minimamente inciso sulle determinazioni relative all&#8217;istituto San Pardo. Non sarebbe poi configurabile alcun difetto di motivazione, come preteso dai ricorrenti, trattandosi di atti generali a contenuto pianificatorio. Allo stesso modo non si applicano le norme in materia di partecipazione, fermo restando il contributo in sede di conferenza provinciale non è invece ipotizzabile un contraddittorio nella fase finale del procedimento.</em><br /> <em>Inoltre i ricorrenti cadrebbero in errore nel ritenere che l&#8217;art. 19, co. 5 e 5is, l. n. 111/2011 si applicherebbe solo per gli anni 2012/2013, non avvedendosi che con il d.l. 12 settembre 2013, 104 convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128, le previsioni in questione trovano ora applicazione anche nell&#8217;anno in corso.</em><br /> <em>Quanto alla diversa natura tra l&#8217;Istituto San Pardo e il Liceo Classico-Scientifico di Larino oggetto di aggregazione, le Amministrazioni convenute osservano che si tratta di una censura sull&#8217;opportunità  e che comunque la scelta operata era l&#8217;unica che consentiva di conservare una direzione scolastica nel Comune di Larino, attesa la carenza di alunni.</em><br /> <em>Con riferimento, infine, alla presunta disparità  di trattamento con l&#8217;Istituto M. Pagano la cui autonomia è stata preservata, si osserva che i dati numerici relativi agli alunni sono stati predisposti dagli Uffici Scolastici Provinciali ed acquisiti al procedimento e che comunque le caratteristiche delle due istituzioni scolastiche sono essenzialmente diverse, atteso che le strutture residenziali si differenziano profondamente. Nel caso del San Pardo si tratta di un convitto annesso alla scuola e privo di personalità  giuridica, istituito per consentire a studenti anche provenienti da lontano di trovare sistemazione, in considerazione della particolarità  dell&#8217;indirizzo di studio dell&#8217;istituto a cui il convitto afferisce. Per il &#8220;M. Pagano&#8221;, invece, si è di fronte ad un&#8217;istituzione scolastica sui generis con una tradizione risalente le cui esigenze di conservazione sono state appositamente considerate da una specifica normativa legittimante la deroga&#038;.</em>&#8220;.<br /> Avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale i signori in epigrafe indicati hanno proposto appello, deducendone l&#8217;erroneità  e chiedendone l&#8217;integrale riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.<br /> Con articolata prospettazione essi hanno lamentato: Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione del DPR 233 del 18-6-1998, in particolare dell&#8217;articolo 2; violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 21 della legge n. 59 del 15-3-1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 64, 138 e 139 del d.lgs. n. 112 del 31-3-1998; violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 della l.r. Molise n. 34 del 29-9-1999; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità  manifesta, contraddittorietà , difetto di istruttoria, sviamento dalla causa tipica, sviamento dal pubblico interesse; contraddittorietà  con la delibera di G.R. Molise n. 277 del 17-6-2013 e violazione dei principi ivi stabiliti.<br /> In particolare, hanno censurato le argomentazioni utilizzate dal Tribunale Amministrativo per fondare la reiezione del ricorso ed hanno riproposto le doglianze prospettate in primo grado.<br /> Si sono costituiti in giudizio la Regione Molise, il Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca, l&#8217;Istituto di Istruzione Secondaria Superiore &#8220;Francesco D&#8217;Ovidio&#8221; e la Provincia di Campobasso.<br /> Dette amministrazioni hanno dedotto l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello, chiedendone il rigetto.<br /> In corso di giudizio le parti hanno prodotto memorie illustrative e di replica.<br /> La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all&#8217;udienza del 16 maggio 2019.<br /> DIRITTO<br /> Con unico, articolato motivo gli appellanti lamentano: Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione del DPR 233 del 18-6-1998, in particolare dell&#8217;articolo 2; violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 21 della legge n. 59 del 15-3-1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 64, 138 e 139 del d.lgs. n. 112 del 31-3-1998; violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 della l.r. Molise n. 34 del 29-9-1999; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità  manifesta, contraddittorietà , difetto di istruttoria, sviamento dalla causa tipica, sviamento dal pubblico interesse; contraddittorietà  con la delibera di G.R. Molise n. 277 del 17-6-2013 e violazione dei principi ivi stabiliti.<br /> Essi deducono in primo luogo l&#8217;erroneità  della gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato l&#8217;inammissibilità  dei primi due motivi di censura, relativi a profili di natura istruttoria e procedimentale, in quanto le modifiche apportate al Piano di dimensionamento scolastico da parte della Regione Molise non interessavano l&#8217;Istituto &#8220;San Pardo&#8221; di Larino.<br /> Evidenziano, invece, che i vizi dedotti erano tali da travolgere l&#8217;intero provvedimento contenente il Piano di Dimensionamento scolastico, ivi comprese le statuizioni relative all&#8217;accorpamento del predetto Istituto; con conseguente soddisfacimento del proprio interesse a mantenere l&#8217;istituzione scolastica nella stessa condizione in cui era prima del nuovo Piano.<br /> Ripropongono, quindi, le censure articolate in primo grado.<br /> Rilevano in proposito che la Regione Molise, con delibera di G.R. n. 609 del 25-11-2013, aveva modificato i piani di dimensionamento scolastico approvati dalle due amministrazioni provinciali competenti, ma, nel coinvolgere nuovamente le stesse, aveva loro assegnato un termine brevissimo per interloquire, di soli 7 giorni, che sicuramente non aveva consentito neanche di poter convocare i propri organi collegiali o interpellare i soggetti istituzionali interessati alle modifiche.<br /> Evidenziano, poi, vizi relativi all&#8217;intervento nel procedimento della IV Commissione Consiliare presso il Consiglio Regionale del Molise, nell&#8217;espressione del &#8220;<em>parere favorevole n. 12 (dodici) al Piano regionale di dimensionamento scolastico con le modifiche che la competente struttura della Giunta Regionale provvede ad inserire nel testo approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 609 del 25-11-2013</em>&#8220;, consistenti nell&#8217;avere apportato modifiche al Piano ricevuto dalla Giunta Regionale senza averne alcuna competenza, integrando la richiamata delibera di Giunta e senza più¹ coinvolgere le province di Campobasso e Isernia.<br /> Ritiene la Sezione che il motivo di appello non meriti favorevole considerazione, dovendosi sul punto confermare la statuizione di inammissibilità  pronunciata dal giudice di primo grado.<br /> Va, invero, rilevato che sia la Giunta Regionale, con la delibera n. 609 del 25-11-2013, sia la Commissione Consiliare, con il richiamato parere favorevole n. 12, sia il Consiglio Regionale, con la delibera di approvazione n. 251/2013, non hanno apportato modificazioni al Piano adottato dalla Provincia di Campobasso con delibera del 4-11-2013 relativamente al disposto accorpamento dell&#8217;Istituto San Pardo con il Liceo di Larino.<br /> Le denunciate illegittimità , pertanto, non attengono a vicende relative all&#8217;Istituto San Pardo e non determinano in sì© una lesione alla sfera giuridica dei ricorrenti.<br /> La dedotta mancata interlocuzione delle Province da parte della Giunta Regionale e della Commissione e la incompetenza di quest&#8217;ultima ad apportare modifiche al Piano possono configurare vizi dei provvedimenti adottati con riferimento alle modifiche poste in essere, palesando illegittimità  che possono essere fatte valere unicamente dai soggetti interessati a tali modifiche, in quanto dalle stesse hanno subito una lesione.<br /> Nella specie, invece, i dedotti vizi procedimentali non sono riconducibili alle determinazioni assunte in ordine all&#8217;accorpamento dell&#8217;Istituto San Pardo, evidenziandosi che la Giunta Regionale, la Commissione Consiliare ed il Consiglio Regionale sul punto hanno fatto proprio il Piano adottato dalla Provincia di Campobasso, che tale accorpamento prevedeva, senza apportarvi modifica alcuna.<br /> In tale situazione, dunque, non rileva la deduzione svolta dagli appellanti, secondo cui l&#8217;annullamento degli atti impugnati, a cagione di tali vizi, avrebbe soddisfatto il loro interesse in quanto avrebbe travolto anche l&#8217;accorpamento del San Pardo.<br /> Va, invero, evidenziato che nella specie non è in discussione l&#8217;utilità  derivante dall&#8217;annullamento degli atti impugnati, ma la legittimazione dei ricorrenti a far valere le richiamate illegittimità , in concreto non sussistente avuto riguardo alla circostanza che le stesse non attenevano alle determinazioni assunte in ordine all&#8217;Istituto San Pardo e, dunque, non avevano determinato alcuna lesione della loro sfera giuridica.<br /> Il mezzo di gravame deve, pertanto, essere rigettato.<br /> Sotto altro profilo, gli appellanti lamentano l&#8217;erroneità  della sentenza del Tribunale Amministrativo, laddove ha respinto la censura relativa al difetto di motivazione degli atti impugnati in relazione alla mancata considerazione di quanto rappresentato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7-10-2013.<br /> Evidenziano che l&#8217;esercizio delle facoltà  partecipative in capo alle istituzioni scolastiche comporta l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione regionale di fornire adeguata motivazione in ordine alle deduzioni rese, soprattutto quando le stesse non vengano accolte ovvero non vengano prese in considerazione.<br /> Con deliberazione prot. 5837/A-20, inviata al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Campobasso, il Consiglio di Istituto del San Pardo aveva rappresentato plurime ragioni che deponevano per il mantenimento della personalità  giuridica e dell&#8217;autonomia direzionale della scuola, evidenziandole nella complessità  di direzione, nella prevedibilità  di un ulteriore incremento della popolazione scolastica, nella molteplicità  degli indirizzi, nella complessità  tecnica ed economica di gestione dell&#8217;azienda agraria annessa all&#8217;Istituto, nella complessità  organizzativa delle attività  del Convitto.<br /> Tali argomentazioni non erano state prese in considerazione, con conseguente difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando, altresì, una contraddizione con quanto stabilito nella delibera di G.R. Molise n. 277 del 17-6-2013, ove si legge che la Regione <em>&#8220;&#038;si farà  carico della massima collaborazione e disponibilità  nel corso dell&#8217;articolato procedimento previsto per legge</em>&#8220;.<br /> La censura non merita accoglimento, dovendosi sul punto confermare la determinazione reiettiva del giudice di primo grado.<br /> Va, invero, evidenziato che la partecipazione degli istituti scolastici al complesso procedimento di formazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica è prevista nella fase iniziale, prodromica alla adozione dello stesso da parte dell&#8217;amministrazione provinciale.<br /> E&#8217;, infatti, nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48/3 del 4 novembre 2013 si dà  atto dell&#8217;attività  istruttoria compiuta e delle modalità  di partecipazione assicurate agli istituti scolastici.<br /> In essa si legge che &#8220;<em>al fine di coinvolgere nell&#8217;elaborazione della proposta di Piano provinciale tutti i soggetti interessati alle tematiche correlate, in modo da ricevere un utile apporto di opinioni, conoscenze e competenze, ha organizzato due incontri dedicati rispettivamente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del territorio provinciale ed alle sigle sindacali del mondo scolastico</em>&#8220;, precisandosi, altresì, che &#8220;<em>sono pervenute diverse richieste e comunicazioni da parte di Comuni e Istituzioni scolastiche relativamente alle operazioni di dimensionamento</em>&#8220;.<br /> Da quanto sopra deve ritenersi che le osservazioni prodotte dall&#8217;Istituto San Pardo siano confluite nel procedimento e che le stesse siano state ritenute non accoglibili dall&#8217;Amministrazione.<br /> Nè può affermarsi che in ordine alla loro reiezione non vi sia stata motivazione.<br /> L&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo motivazionale va, invero, verificato in relazione alla natura del provvedimento.<br /> Orbene, il Piano di dimensionamento della rete scolastica ha natura di atto generale a contenuto pianificatorio ( cfr. Cons. Stato, VI, 16-2-2007, n. 661).<br /> Con esso l&#8217;amministrazione riorganizza in campo regionale la rete scolastica e, in quanto tale, esso non richiede, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il supporto di specifica e puntuale motivazione che vada ad integrare l&#8217;enucleazione dei criteri di razionalizzazione seguiti.<br /> Non è, dunque, necessaria una motivazione che vada a confutare in modo specifico le ragioni del non accoglimento delle singole osservazioni presentate, risultando sufficiente che la loro reiezione trovi giustificazione nella esternazione dei criteri generali di razionalizzazione sui quali è fondata l&#8217;elaborazione del Piano.<br /> Sotto tale profilo, pertanto, deve ritenersi sufficiente la motivazione resa nella &#8220;<em>Proposta di Piano Provinciale di Organizzazione della Rete Scolastica &#8211; Anni 2014/2016</em>&#8220;, allegata alla citata deliberazione di Consiglio Provinciale del 4-11-2013, laddove si legge che &#8220;<em>La motivazione alla base delle scelte adottate risponde, altresì, all&#8217;esigenza di razionalizzazione e riequilibrio del territorio, pur nella consapevolezza della drammaticità  dei tagli forzatamente effettuati alla luce dei provvedimenti statali, che di fatto diminuiscono, a prescindere dalle decisioni al livello locale, le risorse umane e finanziarie, imponendo la riorganizzazione del sistema scolastico complessivo</em>&#8220;.<br /> Quanto, poi, alla dedotta mancata valutazione (e motivazione del rigetto) di tali osservazioni da parte della Commissione consiliare e del Consiglio regionale, va osservato che, essendo prevista la partecipazione nella fase preliminare della Conferenza Provinciale e non anche nelle fasi successive del procedimento, la Commissione Consiliare ed il Consiglio Regionale non erano obbligati all&#8217;esame delle stesse, onde non può trovare utile ingresso la prospettata censura di difetto di istruttoria e di motivazione.<br /> Risultano, dunque, condivisibili le statuizioni del giudice di primo grado, laddove afferma che: &#8220;<em>Diversamente dagli enti locali, le singole istituzioni scolastiche interessate dal dimensionamento non sono investite di specifiche competenze, atteso che il loro coinvolgimento è limitato alla fase istruttoria &#038;partecipando alla conferenza provinciale preordinata alla redazione del Piano ed ivi rappresentando le proprie posizioni ed interessi. Del resto, ritenere che il Piano di dimensionamento debba dar conto di tutte le obiezioni proposte dai singoli istituti coinvolti, si porrebbe a carico degli enti locali e della Regione un onere procedimentale notevole, imponendo un formale contraddittorio con ogni singola istituzione interessata che aggreverebbe ulteriormente il giù  complesso procedimento, rendendo la stessa conferenza provinciale priva di senso</em>&#8220;.<br /> Ed, invero, l&#8217;articolo 13 della legge n. 241 del 1990, rubricato &#8220;<em>Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione</em>&#8221; prevede che &#8220;<em>Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell&#8217;attività  della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione</em>&#8220;.<br /> A tanto consegue che, nella fattispecie del Piano di dimensionamento della rete scolastica, la partecipazione delle istituzioni scolastiche è limitata alla sola fase della Conferenza Provinciale e, in tale sede, possono presentarsi osservazioni con conseguente obbligo di valutazione, mentre quest&#8217;ultimo non è configurabile nelle fasi procedimentali successive.<br /> Quanto sopra evidenzia, altresì, l&#8217;insussistenza della lamentata violazione e contraddittorietà  con la delibera di Giunta Regionale n. 277 del 17 giugno 2013, recante l&#8217;approvazione degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali per gli anni scolastici 2014/2016, laddove prevede che <em>&#8221; &#038;la Regione si farà  carico della massima collaborazione e disponibilità  nel corso dell&#8217;articolato procedimento previsto dalla legge</em>&#8220;.<br /> In disparte la considerazione che il suddetto impegno non è espresso in termini assoluti, ma è correlato ad adempimenti delle istituzioni territoriali e scolastiche (Â <em>&#8221; &#8211; che alle istituzioni territoriali e scolastiche è richiesto uno straordinario impegno al fine di consentire l&#8217;approvazione definitiva del Piano nei termini di legge alla Regione che si farà  carico della massima collaborazione e disponibilità  nel corso dell&#8217;articolato procedimento previsto dalla legge</em>&#8220;), deve essere evidenziato che comunque tale &#8220;<em>collaborazione e disponibilità </em>&#8221; va intesa nel rispetto del procedimento prescritto, il quale non prevede una partecipazione dell&#8217;Istituto scolastico nelle fasi successive alla conferenza provinciale tale da determinare, in tali ambiti procedimentali, un obbligo di valutazione delle osservazioni prodotte.<br /> Sulla base delle considerazioni sopra svolte, dunque, anche tale motivo di appello deve essere rigettato.<br /> Con altro motivo di appello i signori in epigrafe indicati censurano la sentenza del Tribunale Amministrativo nella parte in cui ha respinto i motivi di ricorso relativi alla mancata applicazione della normativa derogatoria al numero minimo di studenti, in relazione alla peculiarità  dell&#8217;Istituto.<br /> Essi deducono in primo luogo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l&#8217;applicazione della normativa derogatoria non è la risultante di una valutazione discrezionale dell&#8217;amministrazione.<br /> Sussistendo i presupposti previsti dall&#8217;articolo 2 del D.P.R. n. 233 del 1998, la deroga avrebbe dovuto essere concessa.<br /> Inoltre, anche a voler ritenere che la stessa sia soggetta ad una valutazione discrezionale, nella specie la scelta di non concederla era da ritenersi illogica ed irragionevole.<br /> Tanto in ragione delle seguenti circostanze:<br /> &#8211; complessità  di gestione e di organizzazione, comprendendo il San Pardo anche una azienda agricola, un convitto e un corso di istruzione per adulti presso la locale Casa Circondariale;<br /> &#8211; compresenza di tre bilanci contabili, uno per la scuola, uno per l&#8217;azienda agricola ed uno per il convitto;<br /> -peculiarità  del San Pardo che non consente la confusione con il Liceo classico e scientifico di Larino, trattandosi di tipologie di scuola del tutto distinte che non consentono alcuna forma di integrazione.<br /> Deducono ancora che la disposta unificazione viola le linee guida di cui alla delibera di G.R n. 277 del 17-6-2016, in quanto l&#8217;unificazione tra l&#8217;Istituto San Pardo ed il Liceo classico e scientifico di Larino è lontanissimo dal creare un polo formativo omogeneo, confondendosi una scuola tecnica, con spiccate caratteristiche di sperimentazione, con istituti di natura liceale.<br /> Evidenziano, dunque, &#8220;<em>il sostanziale rischio di perdita della peculiarità  formativa legata proprio all&#8217;esistenza dell&#8217;azienda agricola ed allo svolgimento di progetti di natura sperimentale, in quanto la confusione del bilancio, all&#8217;indomani dell&#8217;accorpamento, determina un inevitabile sviamento dei fondi dalle attività  proprie della scuola tecnica, compromettendone l&#8217;offerta formativa e la sua stessa peculiarità </em>&#8220;, nonchè &#8220;<em>la preoccupazione che dall&#8217;accorpamento possa derivare esclusivamente una forte limitazione dell&#8217;offerta formativa, considerata nella sua varietà  e peculiarità </em>&#8220;.<br /> Il motivo di appello è infondato.<br /> Vale in proposito preliminarmente richiamare i contenuti dell&#8217;invocato articolo 2 del DPR n. 233 del 18 giugno 1998 (&#8220;<em>Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell&#8217;articolo 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59</em>&#8220;).<br /> Il comma 1 prevede che &#8220;<em>L&#8217;autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle giù  dotate di personalità  giuridica che raggiungono dimensioni idonee a garantire l&#8217;equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell&#8217;offerta formativa. A tale fine sono definiti, a norma dell&#8217;art. 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata, a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità  delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonchè alla sua organizzazione politico-amministrativa</em>&#8220;.<br /> Il comma 2 dispone che &#8220;<em>Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità  giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra i 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l&#8217;ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali</em>&#8220;.<br /> I successivi commi 3 e 8 prevedono deroghe, stabilendo che&#8221;Â <em>Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonchè nelle aree geografiche contraddistinte da specificità  etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni&#038;..</em>&#8220;(comma 3) e che &#8220;<em>Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell&#8217;ambito nazionale e regionale</em>&#8220;.<br /> Tale essendo il quadro normativo di riferimento, va in primo luogo esaminata la doglianza con la quale si deduce che la concessione della deroga al parametro numerico minimo di 500 alunni, prevista dai commi 3 ed 8, non sarebbe oggetto di una scelta discrezionale dell&#8217;amministrazione.<br /> La bontà  della censura è smentita dalla lettera stessa del richiamato articolo 2.<br /> Invero, il comma 3 prevede che gli indici di riferimento previsti dal comma 2 &#8220;<em>possono</em>&#8221; essere ridotti e non che &#8220;<em>devono</em>&#8221; essere ridotti o &#8220;<em>sono ridotti</em>&#8220;, in tal modo palesando l&#8217;esistenza di una discrezionalità  valutativa dell&#8217;amministrazione nella concessione della deroga.<br /> Questa è, poi, confermata dalla stessa formulazione del comma 8, il quale, precisando che gli indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono &#8220;<em>applicabili</em>&#8221; (e non che &#8220;<em>si applicano</em>&#8220;), ribadisce la non obbligatoria e doverosa utilizzazione degli stessi al fine del mantenimento della personalità  giuridica.<br /> Trattandosi, dunque, di una scelta discrezionale, risulta evidente, in ossequio ai principi generali che presiedono allo scrutinio della discrezionalità  amministrativa e, dunque, della verifica del vizio di eccesso di potere cui dà  luogo la violazione dei limiti interni alla stessa, che tale valutazione discrezionale sia sindacabile solo in ipotesi di illogicità  ovvero di irragionevolezza manifeste della scelta compiuta.<br /> Venendo a questo punto all&#8217;esame di queste censure, ritiene il Collegio che nella specie i vizi denunciati non sussistano.<br /> Deve in primo luogo essere chiarito che l&#8217;esistenza delle condizioni previste dal richiamato comma 8 (indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell&#8217;ambito nazionale e regionale) non determina di per sì© l&#8217;irragionevolezza della scelta di non applicare il parametro numerico ridotto; altrimenti opinando, invero, il riconoscimento dell&#8217;autonomia all&#8217;Istituto che tali requisiti presenti non sarebbe più¹ discrezionale ma obbligatoria.<br /> Ciù² posto, va ritenuto che la determinazione di non applicazione della cennata deroga risulta manifestamente illogica ed irragionevole tutte le volte in cui il disposto accorpamento venga in modo certo a pregiudicare l&#8217;offerta formativa dell&#8217;Istituto e le peculiarità  della stessa.<br /> Invero, quando tale pregiudizio non risulti dimostrato in maniera certa ovvero non si manifesti in modo evidente, la scelta dell&#8217;accorpamento non può qualificarsi come illogica o irragionevole.<br /> Va, infatti, evidenziato che la valutazione in ordine all&#8217;accorpamento ovvero al mantenimento della personalità  giuridica dell&#8217;Istituto deve rispondere anche alla finalità  di assicurare l&#8217;ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali, il quale ordinariamente, in un&#8217;ottica di efficienza, conduce alla scelta dell&#8217;accorpamento tutte le volte in cui la popolazione scolastica dell&#8217;istituto si presenti di non rilevante consistenza numerica e possa, pertanto, essere gestita unitariamente con altra appartenente ad altro Istituto.<br /> Di conseguenza, quando gli ordinari parametri numerici minimi non vengano rispettati, la scelta dell&#8217;accorpamento si presenta logica e ragionevole, salvo che non risulti un pregiudizio certo e rilevante per l&#8217;offerta formativa e le sue peculiarità .<br /> Orbene, nel caso di specie tale pregiudizio non emerge in maniera certa ed inconfutabile.<br /> Invero, il disposto accorpamento mantiene gli indirizzi e le attività  giù  presenti nel San Pardo, non essendo prevista l&#8217;eliminazione ovvero un ridimensionamento degli indirizzi di studio tecnico agrario (con relativo corso serale) e tecnico industriale presso la sede carceraria.<br /> Neppure dai provvedimenti impugnati si evince la dismissione dell&#8217;azienda agricola ovvero del convitto annesso all&#8217;Istituto.<br /> Non sussistono, poi, elementi che dimostrino che il disposto accorpamento con il Liceo classico di Larino incida sulle peculiarità  e sulla qualità  dell&#8217;offerta formativa in campo agrario ovvero negativamente sull&#8217;azienda agricola e sul convitto.<br /> Al contrario, la circostanza che prima dei provvedimenti impugnati l&#8217;Istituto San Pardo non avesse un proprio dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali ed amministrativi ma li condividesse con altra istituzione scolastica ( indicata proprio nella scuola con la quale è disposto l&#8217;accorpamento) dimostra che la gestione unitaria, formalizzata con l&#8217;accorpamento, non comporta pregiudizio per le offerte formative e le strutture annesse alla scuola, considerandosi che i ricorrenti non lamentano disservizi verificatisi nel periodo di reggenza ed anzi a questo riferiscono la particolare qualificazione dell&#8217;Istituto e delle attività  dallo stesso svolte.<br /> Inoltre, gli appellanti lamentano pregiudizi in forma ipotetica e non certa, evidenziando che &#8220;<em>l&#8217;accorpamento della scuola tecnica con il liceo comporta lo svilimento della prima a favore del secondo e determina il sostanziale rischio di perdita della peculiarità  formativa legata proprio all&#8217;esistenza dell&#8217;azienda agricola ed allo svolgimento di progetti di natura sperimentale, in quanto la confusione del bilancio, all&#8217;indomani dell&#8217;accorpamento, determina un inevitabile sviamento di fondi dalle attività  della scuola tecnica compromettendone ancora una volta l&#8217;offerta formativa e la sua peculiarità </em>&#8220;(pag. 22 dell&#8217;appello) ed, inoltre, &#8220;<em>la&#038;preoccupazione che dall&#8217;accorpamento possa derivare esclusivamente una forte limitazione all&#8217;offerta formativa, considerata nella sua varietà  e peculiarità </em>&#8221; (pag. 23 dell&#8217;appello).<br /> Invero, lo svilimento della scuola tecnica in favore del liceo costituisce mera supposizione; di poi, non è dimostrato che l&#8217;esistenza di un bilancio unitario possa comportare una riduzione dei fondi a scapito dell&#8217;offerta formativa tecnica, riducendone la qualità .<br /> Ritiene, ancora, il Collegio che, a fondare l&#8217;illogicità  e l&#8217;irragionevolezza del disposto accorpamento, non deponga la previsione di cui al comma 4, lett. d) dell&#8217;articolo 2 del DPR n. 233/1998, invocata dagli appellanti.<br /> La norma prevede che &#8220;<em>Nell&#8217;ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati: &#038;.d) complessità  di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità  di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività  di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonchè alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità </em>&#8220;.<br /> Orbene, gli elementi indicati, pure presenti nell&#8217;Istituto San Pardo, valgono ad individuare la dimensione ottimale di una istituzione scolastica &#8220;<em>nell&#8217;ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2</em>&#8220;, cioè del limite minimo di 500 alunni e massimo di 900 alunni.<br /> Essi, dunque, non rilevano ai fini dell&#8217;operatività  della deroga al limite minimo, la quale trova fondamento (comunque all&#8217;esito di una valutazione discrezionale, come sopra detto) negli specifici presupposti indicati dai commi 3 e 8.<br /> La disposizione, pertanto, non risulta violata dal disposto accorpamento, atteso che, come si evince dagli atti impugnati, l&#8217;Istituto San Pardo contava una popolazione scolastica di poco superiore ai 300 alunni (non risultando così raggiunto il limite minimo di cui al comma 2) e comunque con il disposto accorpamento si giunge a un numero di alunni pari a circa 700, ben al di sotto del limite massimo ordinario di 900 alunni.<br /> L&#8217;accorpamento, pertanto, non appare manifestamente irragionevole ovvero illogico neppure con riferimento al comma 4, lett. d), dell&#8217;articolo 2.<br /> Proseguendo nella disamina del motivo di appello, va evidenziato che è da escludersi l&#8217;illogicità  dell&#8217;accorpamento in relazione al fatto che questo sia stato disposto tra una scuola tecnica ed un Liceo umanistico.<br /> Esso, invero, trova ragionevole giustificazione nella circostanza che i due istituti accorpati si trovino nel medesimo Comune, con innegabili vantaggi in termini di efficienza della gestione per effetto della presenza degli organi amministrativi nello stesso contesto territoriale, condividendosi pure sul punto la considerazione espressa dal giudice di primo grado in ordine alla difficoltà  di reperire, in relazione alle peculiarità  del San Pardo, sul territorio provinciale un altro Istituto della medesima tipologia con il quale procedere all&#8217;aggregazione.<br /> Nè possono dirsi violate, con valenza invalidante dei provvedimenti assunti, le linee guida regionali di cui alla citata delibera di G.R. n. 277/2013, laddove prevedono che &#8220;<em>L&#8217;unificazione delle istituzioni secondarie di secondo grado dovrà  avvenire prioritariamente tra istituti della medesima tipologia, orientandosi nella costituzione di poli formativi omogenei</em>&#8220;.<br /> L&#8217;avverbio &#8220;<em>prioritariamente</em>&#8221; sta ad indicare che la regola non è assoluta e, pertanto, il carattere di omogeneità  delle scuole accorpate può anche non essere rispettato tutte le volte in cui, come nel caso di specie, sussistano valide ragioni giustificative di una deroga.<br /> Ritiene, inoltre, il Collegio che non vale a suffragare la pretesa illegittimità  dei provvedimenti impugnati la circostanza che il Consiglio Regionale del Molise, nella seduta del 27-1-2014, abbia approvato un ordine del giorno con il quale impegna la Giunta ad attivarsi presso il Ministero per individuare ogni diversa ipotesi di valorizzazione dell&#8217;Istituto Tecnico Agrario di Larino, anche attraverso l&#8217;autonomia o la reggenza.<br /> Trattasi, invero, di manifestazione di volontà  assunta successivamente ai provvedimenti impugnati, la quale esprime evidentemente la ricerca di una soluzione diversa dall&#8217;accorpamento, ma che non esclude la legittimità  dello stesso in relazione ai vizi denunziati nel presente contenzioso.<br /> Con l&#8217;ultimo motivo di appello viene censurata la sentenza del Tribunale Amministrativo laddove opera una comparazione tra l&#8217;Istituto San Pardo di Larino ed il M. Pagano di Campobasso.<br /> Gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe inammissibilmente fondato il rigetto della censura su ragioni storiche, fondanti la scelta dell&#8217;autonomia del M. Pagano, le quali non erano contenute nei provvedimenti impugnati ma erano state inammissibilmente prospettate dalla difesa tecnica dell&#8217;amministrazione.<br /> Ripropongono, pertanto, la censura articolata in primo grado denunziante difetto di istruttoria, contraddittorietà  e disparità  di trattamento.<br /> Rilevano, in proposito, che i provvedimenti impugnati, mentre hanno riconosciuto l&#8217;autonomia del M. Pagano, analoga determinazione non hanno assunto per il San Pardo, che pure gestisce un convitto annesso all&#8217;Istituto.<br /> Evidenziano l&#8217;erroneità  dei dati relativi al numero dei convittori e semiconvittori del &#8220;M. Pagano&#8221; indicati nel Piano di dimensionamento.<br /> Deducono, poi, che il disposto accorpamento del San Pardo, con la conseguente confusione dei bilanci, determina una sottrazione di risorse alla struttura convittuale con il rischio di dover aumentare la retta per gli ospiti.<br /> Il motivo di appello non merita favorevole considerazione.<br /> Va in primo luogo rilevato che gli appellanti non hanno interesse a contestare la mantenuta autonomia del &#8220;M. Pagano&#8221;, non derivando dalla stessa alcuna lesione alla loro sfera giuridica, atteso che l&#8217;annullamento del Piano per tale parte alcun vantaggio recherebbe all&#8217;Istituto San Pardo, del quale non sarebbe ripristinata l&#8217;autonomia.<br /> In tale ottica, dunque, neppure possono trovare ingresso le doglianze relative alla dedotta erroneità  del numero degli ospiti del Convitto &#8220;M. Pagano&#8221; indicati nel Piano di dimensionamento, atteso che il vizio di carenza di istruttoria lamentato, ove accolto, produrrebbe l&#8217;invalidità  (ed il conseguente annullamento) dello stesso <em>in parte qua</em> e non nella sua totalità .<br /> Quanto alla dedotta disparità  di trattamento rispetto all&#8217;Istituto San Pardo, che pure gestirebbe un convitto, deve essere evidenziato che, a prescindere dalla motivazione utilizzata dal Tribunale Amministrativo, il lamentato vizio non è configurabile, in ragione della non identità  delle situazioni poste a confronto.<br /> Trattasi, invero, di strutture differenti, atteso che il San Pardo ospita un &#8220;Convitto annesso&#8221;, mentre il &#8220;M. Pagano&#8221; è un &#8220;Convitto Nazionale&#8221;.<br /> Orbene, la diversa natura delle strutture emerge dagli atti del procedimento, evidenziandosi, in particolare, che l&#8217;autonomia del M. Pagano viene giustificata sulla base della &#8220;peculiare&#8221; natura dello stesso, trattandosi di Convitto Nazionale ( si veda al riguardo il parere 12 della VI Commissione consiliare, pag.3, laddove si legge: &#8220;<em>Al Convitto &#8220;M. Pagano&#8221; viene riconosciuta autonomia -vedi nota prot. 6862C20 del 4-12-2013 del Convitto M. Pagano &#8211; per la natura peculiare di &#8220;Convitto Nazionale</em>&#8220;).<br /> Quanto, poi, alla dedotta illogicità  ed irrazionalità  della scelta di accorpamento del San Pardo in relazione alla presenza del Convitto, va evidenziato che il vizio non risulta provato, considerandosi che dagli atti impugnati non si desume l&#8217;eliminazione della struttura, nè risulta dimostrato che l&#8217;accorpamento darà  luogo alla diminuzione delle risorse attualmente destinate alla gestione della stessa.<br /> Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, pertanto, l&#8217;appello è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.<br /> Quanto alle spese del grado, il Collegio ritiene di poterne disporre la compensazione tra le parti costituite, in ragione della molteplicità  e della complessità  delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese del grado compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-8-2019-n-5630/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2019 n.5630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2009 n.5630</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-6-2009-n-5630/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-6-2009-n-5630/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-6-2009-n-5630/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2009 n.5630</a></p>
<p>Pres. G. Giovannini – R. Caponigro CODAMIL e altri (Avv.ti S. Baciga, A. Benedetti e P. Stella Richter) c/ CONSOB (Avv.ti F. Biagianti, S. Providenti, A. Atripaldi, A. Giallongo e G. Ciccarelli) e Fondiaria-Sai s.p.a. (Avv. G. Morbidelli) sulla giurisdizione e sulla discrezionalità tecnica in materia di fissazione del prezzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-6-2009-n-5630/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2009 n.5630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-6-2009-n-5630/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2009 n.5630</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Giovannini – R. Caponigro<br /> CODAMIL e altri (Avv.ti S. Baciga, A. Benedetti e P. Stella Richter) c/ CONSOB (Avv.ti F. Biagianti, S. Providenti, A. Atripaldi, A. Giallongo e G. Ciccarelli) e Fondiaria-Sai s.p.a. (Avv. G. Morbidelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione e sulla discrezionalità tecnica in materia di fissazione del prezzo dell&#8217;OPA residuale da parte della Consob</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Consob – OPA residuale &#8211; Determinazione prezzo – Provvedimento amministrativo – Giurisdizione g.a. – Sussiste. 	</p>
<p>2. Atti e provvedimenti – OPA residuale &#8211; Determinazione prezzo &#8211; Discrezionalità tecnica &#8211; Sindacabilità &#8211; Travisamento fatti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La delibera con cui la Consob ha fissato il corrispettivo dell’obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie di una società emittente, ai sensi dell’art. 108, co. 2, d.lgs. n. 58/98, è un provvedimento amministrativo costituente esercizio di discrezionalità tecnica, al quale, quindi, si contrappongono le situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo, sicché le relative controversie spettano al giudice amministrativo nell’ambito della sua giurisdizione generale di legittimità.	</p>
<p>2. E’ espressione di discrezionalità tecnica il potere esercitato dalla Consob nella determinazione del corrispettivo dell’obbligo di acquisto, in quanto ha ad oggetto la valutazione di fatti complessi secondo parametri tecnici opinabili. L’illogicità di tale valutazione non è, come nel caso discrezionalità amministrativa, figura sintomatica dell’eccesso di potere, ma si traduce in un’erronea percezione della realtà e, quindi, in un travisamento dei fatti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8151 del 2008, proposto da: <br />	<br />
<b>Comitato per la Difesa degli Azionisti di Minoranza di Immobiliare Lombarda o CODAMIL</b>, in persona del Presidente pro tempore, nonché da <b>Dino Benedetti, Alberto Antolini, Alessandra Antolini, Francesco Antolini, La Margherita S.r.l., Fosca Ferlini, Bianca Giugli, Giorgio Faccioni, Luisa Castello, Giorgio Bertoldi, Beatrice Pretto, Domenico De Leo, Fabio Rigotti e Maria Beatrice Fraccaroli</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Baciga, Andrea Benedetti e Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, Viale Mazzini n. 11<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)</b>, in persona del Commissario Avv. Paolo di Benedetto, in sostituzione del Presidente assente, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Biagianti, Salvatore Providenti, Alessandra Atripaldi, Antonia Giallongo e Giuseppe Ciccarelli della Consulenza legale interna ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei contronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Fondiaria &#8211; Sai S.p.a.</b>, in persona del dotto Alberto Marras, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Carducci n. 4; Immobiliare Lombarda S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>perl&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della delibera n. 16560 del 21 luglio 2008 della Commissione per le Società e la Borsa, con cui è stato fissato il prezzo per 1&#8217;esercizio dell&#8217;Obbligo di Acquisto gravante su Fondiaria-Sai Spa delle azioni di Immobiliare Lombarda Spa.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio della Consob;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio di Fondiaria-Sai Spa;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Uditi alla udienza pubblica del 6 maggio 2009, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente Comitato, avente sede in Verona, è stato costituito il 13 febbraio 2008 con lo scopo di difendere l&#8217;interesse degli azionisti di minoranza della società Immobiliare Lombarda Spa, mentre i singoli ricorrenti sono azionisti della detta Società.<br />	<br />
La Consob, con provvedimento n. 16560 del 21 luglio 2008, ha deliberato che il corrispettivo per l&#8217;adempimento, da parte di Fondiaria-SAI S.p.a., dell&#8217;obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie Immobiliare Lombarda S.p.a., ai sensi dell&#8217;art. 108, co. 2, D.Lgs. 58/1998, è stabilito in n. 1 azione ordinaria Milano Assicurazioni più 1,3392 euro per ogni n. 28 azioni Immobiliare Lombarda cedute all&#8217;Offerente, ovvero in 0,1659 euro per ciascuna azione Immobiliare Lombarda nel caso in cui il possessore dei titoli esiga il corrispettivo in contanti in misura integrale.<br />	<br />
L&#8217;obbligo di acquisto da parte di Fondiaria-SAI S.p.a. sulle azioni ordinarie di Immobiliare Lombarda è sorto in quanto Fondiaria-SAI, il 24 aprile 2008, a seguito del pagamento di un&#8217;offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, è venuta a detenere, direttamente e indirettamente, azioni ordinarie di Immobiliare Lombarda rappresentanti il 90,02% del capitale sociale dell&#8217;Emittente, sicché, essendo la partecipazione superiore al 90% del capitale, è stata integrata la fattispecie di cui all&#8217;art. 108, co. 2, D.Lgs.58/1998.<br />	<br />
I ricorrenti, avverso la delibera con cui Consob ha determinato il prezzo di cessione delle azioni ordinarie di Immobiliare Lombarda, hanno proposto i seguenti motivi di impugnativa:<br />	<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 50, co. 3, del Regolamento Emittenti. Violazione dell&#8217;art. 108, co. 4, del Testo Unico della Finanza.<br />	<br />
L&#8217;art. 108, co. 4, D.Lgs. 58/1998, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 229/2007, disporrebbe che nelle fattispecie de quibus il corrispettivo del prezzo delle azioni è determinato dalla Consob «tenendo conto anche del prezzo di mercato dell&#8217;ultimo semestre o del corrispettivo dell&#8217;eventuale offerta precedente&#8221; e tale disposizione legislativa, in quanto successiva e di rango superiore, sarebbe prevalente su quella di cui all&#8217;art. 50, co. 3, del Regolamento Emittenti producendone la disapplicazione. La Consob avrebbe l&#8217;obbligo di attribuire importanza determinante al valore patrimoniale ed alle prospettive reddituali dell&#8217;Emittente, mentre il ricorso ai parametri indicati dal preesistente art. 50, co. 3, del Regolamento Emittenti sarebbe illegittimo.<br />	<br />
2. Erronea e falsa applicazione dell&#8217;art. 50, co. 3, del Regolamento Emittenti. Eccesso di potere per sviamento per difetto di motivazione.<br />	<br />
Sarebbe censurabile la scelta della Consob di attribuire preponderante rilevanza al prezzo dell&#8217;offerta precedente in presenza di una situazione di controllo diretto da parte dell&#8217;Offerente, non soltanto della politica economico finanziaria dell&#8217;Emittente, ma anche della società controllata di cui sono state offerte le azioni in scambio. Viceversa, l&#8217;Autorità avrebbe dovuto attribuire primaria importanza al diverso criterio del patrimonio sociale e, comunque, le percentuali di valore attribuite ad ognuno dei parametri di valutazione sarebbero incongrue così come ingiustificata sarebbe la scelta di escludere ogni rilevanza all&#8217;andamento ed alle prospettive reddituali dell&#8217;Emittente.<br />	<br />
3. Eccesso di potere per sviamento e per carenza di istruttoria.<br />	<br />
Le valutazioni della Consob sarebbero conseguenza di un difetto di istruttoria.<br />	<br />
A seguito della produzione in giudizio, da parte della Consob, del Documento di Valutazione, che integra il provvedimento impugnato con l&#8217;illustrazione del procedimento seguito, i ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi aggiunti:<br />	<br />
4. Violazione dell&#8217;art. 50, co. 4, del Regolamento Emittenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />	<br />
Il Documento di Valutazione darebbe atto che è stata prodotta l&#8217;attestazione del revisore Reconta Ernst &#038; Young, segnalando tuttavia limiti e riserve esposti dallo stesso revisore, tanto da privarla del suo contenuto essenziale e della sua funzione tipica; l&#8217;attestazione di conformità, esprimendo riserve su due dei quattro criteri da considerare per determinare il prezzo delle azioni, sarebbe di tenore tale da non soddisfare la funzione e lo scopo cui è normativamente destinata.<br />	<br />
5. Eccesso di potere per sviamento e per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />	<br />
La valutazione degli immobili avrebbe richiesto una maggiore attenzione ed un&#8217;indagine indipendente, atteso che il loro valore rappresenterebbe il 65% del valore di Immobiliare Lombarda; in particolare, la Consob non avrebbe tenuto conto, ai fini delle stime, dei prezzi dei beni immobili pubblicati dalle Agenzie del Territorio.<br />	<br />
6. Eccesso di potere per sviamento e per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta.<br />	<br />
Sarebbe altresì censurabile, per la mancata attestazione di congruità della società di revisione, il criterio di valutazione condiviso da Consob per la stima del valore delle partecipazioni di Immobiliare Lombarda in società collegate.<br />	<br />
7. Erronea applicazione dell&#8217;art. 50, co. 3, del Regolamento Emittenti. Eccesso di potere per sviamento.<br />	<br />
La Consob non ha considerato l&#8217;andamento e le prospettive reddituali dell&#8217;Emittente, in adesione alla volontà dell&#8217;Offerente, ignorando in tal modo i contenuti e le previsioni del piano industriale 2007-2010 predisposto dal management di Immobiliare Lombarda il 30.11.2006.<br />	<br />
8. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per manifesta illogicità.<br />	<br />
Non si comprenderebbe per quale ragione sia stato attribuito al prezzo precedentemente offerto dall&#8217;Offerente un peso maggiore di quello assegnato al patrimonio netto della Società emittente, atteso che il valore di Immobiliare Lombarda è costituito per il 65% dal valore di mercato del suo patrimonio immobiliare. D&#8217;altra parte, già la fairness opinion del soggetto indipendente Banca Leonardo &#038; Co., condivisa dal CdA di Immobiliare Lombarda, avrebbe espresso nel febbraio 2008 un parere di non congruità del corrispettivo offerto da Fonsai.<br />	<br />
La Consob e la controinteressata Fondiaria-SAI S.p.a., in rito, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse dei ricorrenti, evidenziando comunque il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella fattispecie de qua.<br />	<br />
Nel merito, con ampie ed articolate argomentazioni, hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
La Consob, in esecuzione dell&#8217;ordinanza di questa Sezione 4 febbraio 2009, n. 1153, ha depositato copia dell&#8217;attestazione della Società di revisione Reconta Ernst &#038; Young sulla congruità degli elementi forniti dall&#8217;Offerente, citata alla letto c) del punto 1.3, sezione I, del Documento di Valutazione.<br />	<br />
Le parti hanno prodotto altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive ragioni.<br />	<br />
All&#8217;udienza pubblica del 6 maggio 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Le eccezioni in rito formulate dalla Consob e dalla controinteressata Fondiaria-SAI S.p.a. sono infondate.<br />	<br />
1.1 In relazione all&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, è sufficiente osservare che la delibera impugnata, con cui la Consob ha deliberato il corrispettivo, da parte di Fondiaria-SAI S.p.a., dell&#8217;obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie Immobiliare Lombarda S.p.a., ai sensi dell&#8217;art. 108, co. 2, D.Lgs. 58/1998, è un provvedimento amministrativo, costituente esercizio di discrezionalità tecnica, al quale, quindi, si contrappongono situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo, sicché le relative controversie spettano al giudice amministrativo nell&#8217;ambito della sua giurisdizione generale di legittimità.<br />	<br />
L&#8217;interesse legittimo, infatti, è la posizione giuridica di cui è titolare il soggetto inciso da un provvedimento amministrativo, vale a dire è la posizione in cui versa il destinatario di un atto, o il soggetto che comunque riveste una posizione differenziata e di qualificato interesse rispetto ad un atto, emanato da una pubblica amministrazione nell&#8217;esercizio del potere pubblico o, anche prima dell&#8217;adozione dell&#8217;atto, il soggetto che entra in un rapporto giuridicamente qualificato con l&#8217;esercizio della funzione amministrativa.<br />	<br />
In altri termini, l&#8217;interesse legittimo è la situazione giuridica soggettiva che<br />	<br />
dialoga con l&#8217;amministrazione che sta esercitando o, come nel caso di<br />	<br />
specie, ha esercitato un pubblico potere e che, pertanto, con un atto unilaterale ed autoritativo, è in grado di incidere ex se sulla sfera giuridica contrapposta.<br />	<br />
1.2 I ricorrenti, inoltre, sono titolari di entrambe le condizioni soggettive dell&#8217;azione.<br />	<br />
Il Comitato per la Difesa degli Azionisti di Minoranza Immobiliare Lombarda è stato costituito allo scopo di difendere l&#8217;interesse degli azionisti di minoranza della Società nei confronti di chiunque tale interesse voglia pregiudicare ed i singoli ricorrenti sono azionisti della Immobiliare Lombarda S.p.a., per cui, da un lato, rivestendo una posizione, oltre che differenziata, anche qualificata, in quanto la norma attributiva del potere esercitato dalla Consob è dettata anche nell&#8217;interesse degli azionisti dell&#8217;Emittente, sono legittimati alla proposizione dell&#8217;azione, dall&#8217;altro, ritraendo dall&#8217;eventuale accoglimento dell&#8217;impugnativa un&#8217;utilità consistente nella possibile determinazione da parte dell&#8217;Autorità, nell&#8217;esecuzione della sentenza, di un prezzo più alto delle singole azioni, hanno interesse al ricorso.<br />	<br />
2. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
La Consob ha adottato la delibera impugnata visto sia l&#8217;art. 108 D.Lgs. 58/1998, come, da ultimo, modificato dal D.Lgs. 229/2007, sia l&#8217;art. 50 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (regolamento Emittenti) e, tra le altre, per le seguenti ragioni:<br />	<br />
• considerato che, ai sensi dell&#8217;art. 108, co. 4, D.Lgs. 58/1998, il corrispettivo per l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di acquisto sulle azioni Immobiliare Lombarda S.p.a. deve essere determinato dalla Consob, tenendo conto anche del prezzo di mercato dell&#8217;ultimo semestre o del corrispettivo dell&#8217;eventuale offerta precedente, non rientrando il caso di specie fra quelli previsti dal comma 3 dell&#8217;articolo citato, in quanto le adesioni non hanno superato il 90% delle azioni oggetto di offerta,<br />	<br />
• visto l&#8217;art. 8, co. 5, D.Lgs. 229/2007, il quale prevede che, in sede di prima applicazione del decreto medesimo e fino all&#8217;entrata in vigore dei regolamenti e delle disposizioni di attuazione delle norme dallo stesso introdotte, continuino ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione corrispondenti per materia attualmente vigenti;<br />	<br />
• ritenuta, pertanto, l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 50 del Regolamento Emittenti in quanto disposizione di attuazione corrispondente per materia, priva di elementi di incompatibilità rispetto all&#8217;art. 108, come modificato dal citato D.Lgs. 229/2007, anche con riferimento ai parametri da prendere in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo;<br />	<br />
• ritenuto, in particolare, che l&#8217;art. 108, co. 4, del TUF, nell&#8217;indicare che la Consob, nella determinazione del corrispettivo, debba tenere conto &#8220;anche del prezzo di mercato dell&#8217;ultimo semestre o del corrispettivo dell&#8217;eventuale offerta precedente&#8221;, consente alla Commissione di emanare disposizioni di attuazione che indichino, accanto ai due elementi previsti dalla legge, altri elementi, come quelli indicati nel suddetto art. 50, co. 3, del Regolamento Emittenti, e che il peso di tali elementi possa essere, di volta in volta, determinato in relazione alle specificità delle situazioni da valutare;<br />	<br />
• considerato che le adesioni all&#8217;offerta hanno superato la soglia del 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, presupposto per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 50, co. 5, del Regolamento Emittenti;<br />	<br />
• visto il disposto dell&#8217;art. 50, co. 5, del Regolamento Emittenti, secondo il quale in caso di adesioni superiori al 70% delle azioni oggetto di offerta &#8220;la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3&#8221;;<br />	<br />
• ritenuto, come comunicato all&#8217;Offerente con nota del 9 maggio 2008, che sussistano &#8220;motivate ragioni&#8221; che rendono necessario il ricorso agli ulteriori elementi richiamati nell&#8217;art. 50, co. 3, del Regolamento Emittenti, sia in considerazione dell&#8217;opinione di non congruità del corrispettivo offerto espressa, ai sensi dell&#8217;art. 39 del Regolamento Emittenti, dal Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Emittente su conforme parere del proprio advisor sia alla luce della circostanza che la citata soglia del 70% è stata superata anche per effetto delle adesioni da parte di Premafin Finanziaria (controllante dell&#8217;Offerente che ha apportato azioni rappresentative dell&#8217;1,52% del capitale dell&#8217;Emittente) e di società riconducibili alla famiglia Ligresti (che hanno apportato azioni rappresentative del 5,09% del capitale dell&#8217;Emittente);<br />	<br />
• visti gli elementi informativi relativi all&#8217;Emittente trasmessi dall&#8217;Offerente in data 23 maggio 2008 ai sensi dell&#8217;art. 50, co. 4, del Regolamento Emittenti e la relativa attestazione della società incaricata della revisione contabile del bilancio dell&#8217;Emittente, nonché gli ulteriori elementi informativi trasmessi dall&#8217;Offerente in data 13 giugno, 3 luglio, 8 luglio e 14 luglio 2008;<br />	<br />
• considerato quanto rappresentato nel Documento di Valutazione, che costituisce parte integrante della delibera, nel quale è analiticamente descritto il procedimento seguito per la determinazione del corrispettivo per l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di acquisto sulle azioni dell&#8217;Emittente e sono, altresì, indicate le motivazioni dell&#8217;adozione di dati e parametri diversi da quelli trasmessi dall&#8217;Offerente;<br />	<br />
• ritenuto, per le considerazioni svolte nel Documento di Valutazione, che al valore monetario del corrispettivo dell&#8217;offerta precedente (euro 0,1357) debba essere attribuito un peso adeguato (50%) in funzione del livello e della qualità delle adesioni;<br />	<br />
• ritenuto che tra gli elementi di cui tenere conto ai fini della determinazione del valore dell&#8217;azione di Immobiliare Lombarda debba essere attribuito un congruo peso (45%), in ragione della qualità degli elementi valutativi forniti, al patrimonio netto rettificato a valore corrente dell&#8217;Emittente, così come modificato dalla Consob per le considerazioni svolte nel Documento di Valutazione (euro 0,2027);<br />	<br />
• ritenuto, altresì, sempre per le considerazioni svolte nel predetto Documento di Valutazione, che al parametro del prezzo medio di mercato dell&#8217;ultimo semestre (euro 0,1362) debba essere attribuito un peso limitato (5%) in considerazione della ridotta significatività degli scambi in rapporto al residuo flottante;<br />	<br />
• considerata l&#8217;assenza, per le motivazioni riportate nel Documento di Valutazione, del valore relativo al parametro dell&#8217;andamento e delle prospettive reddituali dell&#8217;Emittente.<br />	<br />
2.1 La doglianza con cui i ricorrenti hanno dedotto l&#8217;illegittimità dell&#8217;azione amministrativa dalla violazione dell&#8217;art. 108, co. 4, Testo Unico della Finanza e dall&#8217;art. 50, co. 3, del regolamento Emittenti è infondata.<br />	<br />
I ricorrenti hanno sostenuto in particolare che la norma di cui all&#8217;art. 108, co. 4, D.Lgs. 58/1998, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 229/2007, in quanto successiva e di rango superiore, sarebbe prevalente su quella di cui all&#8217;art. 50, co. 3, del Regolamento Emittenti producendone la disapplicazione e che la Consob avrebbe l&#8217;obbligo di attribuire importanza determinante al valore patrimoniale ed alle prospettive reddituali dell&#8217;Emittente, mentre il ricorso ai parametri indicati dal preesistente art. 50, c. 3, del Regolamento Emittenti sarebbe illegittimo.<br />	<br />
Il Collegio rileva in linea generale che il D.Lgs. 229/2007, in recepimento della direttiva 25/2004jCE (c.d. direttiva OPA), ha modificato la disciplina dell&#8217;offerta pubblica d&#8217;acquisto residuale di cui all&#8217;art. 108 TUF, introducendo la nuova fattispecie dell&#8217;obbligo di acquisto.<br />	<br />
L&#8217;art. 8, co. 5, D.Lgs. 229/2007 prevede che, in via transitoria, le disposizioni di attuazione attualmente vigenti continuano ad applicarsi in quanto compatibili.<br />	<br />
La norma di cui all&#8217;art. 50, co. 3, del Regolamento Emittenti è senz&#8217;altro compatibile con quella di cui all&#8217;art. 108, co. 4, D .Lgs. 58/1998.<br />	<br />
L&#8217;art. 108, co. 4, D.Lgs. 58/1998, come modificato dal D.Lgs. 229/2007, infatti, stabilisce che il corrispettivo del prezzo delle azioni è determinato dalla Consob &#8220;tenendo conto anche del prezzo di mercato dell&#8217;ultimo semestre o del corrispettivo dell&#8217;eventuale offerta precedente&#8221;, mentre l&#8217;art. 50, co. 3, del Regolamento Emittenti prevede che la Consob, nella determinazione del prezzo di offerta, tiene conto, tra l&#8217;altro, dei seguenti elementi: a) corrispettivo di un&#8217;eventuale offerta pubblica precedente; b) prezzo medio ponderato di mercato dell&#8217;ultimo semestre; c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell&#8217;emittente; d) andamento e prospettive reddituali dell&#8217;emittente.<br />	<br />
Pertanto, la norma legislativa indica che occorre tenere conto ai fini in discorso anche di due, quelli riportati alle lett. a) e b), dei quattro elementi esemplificativamente elencati dalla norma regolamentare agli stessi fini.<br />	<br />
Ne consegue l&#8217;assoluta compatibilità tra le due previsioni, atteso che l&#8217;esigenza espressa dal legislatore è che si tenga comunque conto dei due elementi anzidetti, senza escludere però la possibilità che la Consob, nell&#8217;esercizio del suo potere discrezionale, tenga conto anche di altri elementi, altrimenti non avrebbe senso che la norma di legge abbia previsto che si tenga conto &#8220;anche&#8221; di tali elementi.<br />	<br />
Nel caso di specie, il corrispettivo è stato determinato attribuendo un peso del 50% al valore monetario del corrispettivo dell&#8217;offerta precedente, un peso del 45% al patrimonio netto rettificato a valore corrente dell&#8217;Emittente ed un peso del 5% al parametro del prezzo medio di mercato dell&#8217;ultimo semestre, sicché la Commissione ha tenuto conto anche degli elementi di valutazione di cui all&#8217;art. 108, co. 4, D.Lgs. 58/1958, sia pure attribuendo loro un peso complessivamente pari al 55%.<br />	<br />
Di qui, l&#8217;infondatezza della censura la quale, peraltro, si rivela contraddittoria perché, da un lato, richiama la norma di legge che impone l&#8217;utilizzazione anche degli elementi costituiti dal prezzo di mercato dell&#8217;ultimo semestre o dal corrispettivo dell&#8217;eventuale offerta precedente, dall&#8217;altro, sostiene che la Consob avrebbe invece l&#8217;obbligo di attribuire determinante importanza al valore patrimoniale ed alle prospettive reddituali dell&#8217;emittente.<br />	<br />
D&#8217;altra parte, ove l&#8217;amministrazione procedente avesse determinato il prezzo dell&#8217;azione sulla sola base dei criteri di cui all&#8217;art. 108, co. 4, D.Lgs. 58/1998 e non anche degli ulteriori criteri di cui all&#8217;art. 50 del Regolamento Emittenti, il prezzo sarebbe stato inferiore a quello determinato con la delibera impugnata, atteso che, nella ponderazione relativa, il valore più elevato è quello del patrimonio netto rettificato a valore corrente dell&#8217;Emittente (euro 0,2027), a fronte del valore monetario del corrispettivo dell&#8217;offerta precedente (euro 0,1357) e del prezzo medio di mercato dell&#8217;ultimo semestre (euro 0,1362), con la conseguenza che se la Consob avesse considerato solo i criteri della norma di rango primario, la determinazione del corrispettivo sarebbe stata inevitabilmente più bassa, a detrimento degli azionisti.<br />	<br />
2.2 Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno altresì contestato la scelta della Consob di attribuire preponderante rilevanza al prezzo dell&#8217;offerta precedente in presenza di una situazione di controllo diretto da parte dell&#8217;Offerente, non soltanto della politica economico finanziaria dell&#8217;Emittente, ma anche della società controllata di cui sono state offerte le azioni in scambio; viceversa, l&#8217;Autorità avrebbe dovuto attribuire primaria importanza al diverso criterio del patrimonio sociale e, comunque, le percentuali di valore attribuite ad ognuno dei parametri di valutazione sarebbero incongrue così come ingiustiftcata sarebbe la scelta di escludere ogni rilevanza all&#8217;andamento ed alle prospettive reddituali dell&#8217;Emittente.<br />	<br />
Le censure non possono essere condivise.<br />	<br />
In linea generale, il Collegio fa presente che, secondo una costante e condivisibile giurisprudenza, i provvedimenti adottati nell&#8217;esercizio del potere istituzionale delle Authorities sono sindacabili nei limiti della sussistenza di vizi afferenti l&#8217;iter decisionale seguito nell&#8217;adozione del provvedimento impugnato e il sindacato del giudice consiste, ovviamente, nel verificare se il potere attribuito dalla legge all&#8217;amministrazione sia stato o meno correttamente esercitato.<br />	<br />
Il potere esercitato dalla Consob nella determinazione del corrispettivo dell&#8217;obbligo di acquisto è espressione di discrezionalità tecnica, vale a dire di valutazione di fatti complessi secondo parametri tecnici opinabili.<br />	<br />
La discrezionalità tecnica, infatti, ricorre quando l&#8217;amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica, nell&#8217;ambito di una scienza non esatta, cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta.<br />	<br />
L&#8217;illogicità della valutazione in questo caso non è, così come nella discrezionalità amministrativa, essa stessa figura sintomatica dell&#8217;eccesso di potere, ma si traduce in un&#8217;erronea percezione della realtà e, quindi, in un travisamento dei fatti. .<br />	<br />
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell&#8217;iter logico seguito dall&#8217;autorità amministrativa, ma alla verifica diretta dell&#8217;attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Cons. Stato, IV, 9 aprile 1999, n. 601).<br />	<br />
Ne consegue che il giudice amministrativo può sindacare con piena cognizione i fatti oggetto dell&#8217;indagine e il processo valutativo mediante il quale l&#8217;Autorità applica al caso concreto la regola individuata.<br />	<br />
Peraltro, ave sia accertata la legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;Autorità, sulla base della corretta utilizzazione delle regole tecniche sottostanti, il sindacato giurisprudenziale non può spingersi oltre, fino al punto di sostituire la valutazione effettuata dall&#8217;amministrazione con una diversa autonoma scelta, perché in tal caso vi sarebbe un&#8217;indebita sostituzione del giudice all&#8217;Autorità, la quale soltanto è titolare del potere di cui trattasi.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame, occorre innanzitutto rilevare che, ai sensi dell&#8217;art. 50, co. 4, Regolamento Emittenti, nel caso in cui l&#8217;obbligo di offerta residuale (rectius: l&#8217;obbligo di acquisto) sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica di acquisto totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al terzo comma.<br />	<br />
La Consob, sebbene fosse stata svolta una offerta pubblica totalitaria con il conferimento del 74,25% dei titoli oggetto di offerta, ha ritenuto sussistenti le &#8220;motivate ragioni&#8221; per fare ricorso ad ulteriori elementi di cui al terzo comma dell&#8217;art. 50 in quanto:<br />	<br />
• la fairness opinion di Leonardo &#038; Co., condivisa dal CdA di Immobiliare Lombarda, ha espresso un parere di non congruità del corrispettivo offerto;<br />	<br />
• la soglia del 70% dei titoli oggetto di offerta è stata superata anche per effetto delle adesioni da parte di soggetti in qualche modo legati a Fondiaria-SAI S.p.a, in particolare delle adesioni da parte di Premafin Finanziaria (controllante dell&#8217;Offerente che ha apportato azioni rappresentative dell&#8217;l ,52% del capitale dell&#8217;Emittente) e di società riconducibili alla famiglia Ligresti (che hanno apportato azioni rappresentative del 5,090/0 del capitale dell&#8217;Emittente).<br />	<br />
L&#8217;amministrazione procedente, pertanto, avrebbe anche potuto decidere di determinare il corrispettivo in misura pari al corrispettivo dell&#8217;offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria, equivalente a 0,1357 euro per azione, mentre ha deciso, ritenendo sussistenti &#8220;motivate ragioni&#8221;, di discostarsene facendo riferimento anche ad ulteriori elementi e fissando il corrispettivo in 0,1659 euro per ciascuna azione Immobiliare Lombarda, con un incremento del 22,25%.<br />	<br />
La censura si rivela non persuasiva già sulla base di tale considerazione, atteso che, nonostante 1&#8217;Autorità procedente abbia ritenuto di non determinare il prezzo in misura pari al corrispettivo dell&#8217;OPAS, i ricorrenti hanno contestato finanche il peso del 50% attribuito al valore monetario del corrispettivo dell&#8217;offerta precedente.<br />	<br />
La Consob, nel premettere che, in virtù dell&#8217;art. 108, co. 4, del TUF, all&#8217;elemento in discorso, unitamente al prezzo medio di mercato dell&#8217;ultimo semestre, vada attribuita prevalenza in termini percentuali, salvo limitarne la valenza qualora sussistano fondati motivi che facciano ritenere i medesimi non idonei ad esprimere il valore obiettivo rappresentato dal giusto prezzo, ha evidenziato che il livello di adesioni all&#8217;offerta pubblica di acquisto e di scambio è stato pari al 74,25% delle azioni oggetto di offerta e che, decurtando le azioni apportate dalle Società Ligresti sia dalle adesioni sia dalle azioni oggetto di offerta, tale percentuale scenderebbe al 68.94%, livello che, sebbene inferiore alla soglia del 70%, denota comunque un buon grado di apprezzamento dell&#8217;offerta da parte del mercato.<br />	<br />
Sulla base di tale valutazione, non illogica e, quindi, non basata su un travisamento dei fatti, la Commissione ha ritenuto sussistere le condizioni per attribuire un peso adeguato, pari al 50%, al corrispettivo dell&#8217;offerta come quantificato in precedenza, pari a 0.1357 euro per azione.<br />	<br />
Di talché, si rivela un assunto indimostrato la prospettazione secondo cui l&#8217;Autorità avrebbe dovuto attribuire primaria importanza al criterio del patrimonio sociale, al quale è stato comunque attribuita una elevata ponderazione, pari al 45%, nella determinazione del corrispettivo dell&#8217;obbligo di acquisto.<br />	<br />
Parimenti, risulta assistita da esaustiva motivazione, la scelta di non attribuire uno specifico rilievo all&#8217;andamento ed alle prospettive reddituali dell&#8217;Emittente.<br />	<br />
L&#8217;amministrazione procedente, infatti, è giunta a tale determinazione, secondo quanto specificamente indicato nel documento di valutazione allegato alla delibera, in quanto:<br />	<br />
il piano strategico 2007-2010 dell&#8217;Emittente non è rappresentativo dei futuri sviluppi delle attività di Immobiliare Lombarda, in previsione del delisting della società e dei programmi previsti all&#8217;interno del piano di riorganizzazione del Gruppo Fondiaria-SAI;<br />	<br />
il piano citato, costituito dalla presentazione effettuata in data 30.11.2006, rappresenta l&#8217;unico documento approvato dal CdA di Immobiliare Lombarda e non esistono altri documenti di dettaglio dai quali estrapolare previsione sui flussi di cassa futuri;<br />	<br />
il patrimonio netto rettificato incorpora già parte delle prospettive reddituali dell&#8217;Emittente sia in alcune valutazioni dei propri immobili, in particolare per quelli valutati con il metodo DCF, sia nella valutazione delle attività di facility management.<br />	<br />
La Sezione ha già avuto modo di rilevare che l&#8217;approccio metodologico classico del Discounted Cash Flows si basa sulla determinazione e successiva attualizzazione (ad un tasso di sconto appropriato) dei flussi di cassa prospettici derivanti da un processo di individuazione ed analisi di un singolo percorso, inteso come media dei percorsi alternativi più probabili per la determinazione dei flussi di cassa e del net present value, consistente nella differenza tra le somme dei movimenti di cassa scontati che si attendono dagli investimenti e l&#8217;importo che inizialmente è investito (T.A.R. Lazio, I, 15 dicembre 2005, n. 13749).<br />	<br />
Pertanto, con il richiamo dell&#8217;utilizzazione del metodo finanziario in discorso, in alcune valutazioni degli immobili, oltre che nella valutazione delle attività di facility management, è stata fornita una determinazione del patrimonio netto tenendo conto anche delle prospettive reddituali.<br />	<br />
2.3 La censura di difetto di istruttoria si presenta infondata atteso, da un lato, che la delibera è ben strutturata, ampiamente articolata e congruamente motivata in ordine alle ragioni a base della determinazione assunta, dall&#8217;altro, che il documento di valutazione, che costituisce parte integrante della delibera stessa, dà conto della complessa attività istruttoria espletata per pervenire alla identificazione degli elementi utili alla determinazione del corrispettivo.<br />	<br />
3. Con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno proposto ulteriori censure ed, in parte, reiterato censure già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.<br />	<br />
3.1 In particolare, costituiscono una ripetizione di doglianze già esaminate, le argomentazioni secondo cui la Consob non avrebbe considerato l&#8217;andamento e le prospettive reddituali dell&#8217;Emittente e secondo cui non si comprenderebbe per quale ragione sia stato attribuito al prezzo precedentemente offerto dall&#8217;Offerente un peso maggiore di quello assegnato al patrimonio netto della Società emittente.<br />	<br />
In proposito, giova ribadire che il sindacato giurisdizionale di legittimità, se può certamente estendersi alla valutazione sulla ragionevolezza e logicità delle scelte adottate, non può determinare la sostituzione della volontà del giudice a quella dell&#8217;amministrazione, sicché lo scrutinio di non manifesta illogicità nella determinazione dei pesi ponderali attribuiti agli elementi di valutazione considerati ai fini della determinazione del corrispettivo è sufficiente per escludere l&#8217;illegittimità in parte qua dell&#8217;azione amministrativa.<br />	<br />
3.2 Con il primo dei motivi aggiunti, i ricorrenti hanno sostenuto che l&#8217;attestazione del revisore Reconta Ernst &#038; Young, esprimendo riserve su due dei quattro criteri da considerare per determinare il prezzo delle azioni, sarebbe di tenore tale da non soddisfare la funzione e lo scopo cui è normativamente destinata.<br />	<br />
La doglianza, ben articolata e relativa ad un rilevante profilo dell&#8217;iter di determinazione del corrispettivo, non è persuasiva.<br />	<br />
L&#8217;art. 50, co. 5, del Regolamento Emittenti dispone che l&#8217;Offerente trasmette alla Consob, entro un determinato termine, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un&#8217;attestazione della società incaricata della revisione contabile sulla congruità degli elementi forniti.<br />	<br />
Il Collegio ritiene necessario premettere che nel complesso procedimento di determinazione del corrispettivo per l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di acquisto di cui all&#8217;art. 108 TUF, il potere di determinazione del prezzo e, quindi, di valutazione sulla congruità degli elementi per la determinazione del prezzo forniti dall&#8217;Offerente è attribuito alla Consob, per cui l&#8217;attestazione di conformità della società di revisione si pone come mero ausilio di un&#8217;attività che rimane comunque di competenza dell&#8217;Autorità.<br />	<br />
Ne consegue che, anche ove l&#8217;attestazione di conformità richiesta dalla norma regolamentare si rivelasse in qualche misura non esaustiva o addirittura quando la stessa fosse così generica da ritenersi nella sostanza del tutto assente, non ne deriverebbe sic et simpliciter l&#8217;illegittimità dell&#8217;azione amministrativa, atteso che la Consob, nell&#8217;esercizio del potere attribuitole dalla norma di legge, potrebbe essa stessa procedere ad una più incisiva verifica degli elementi forniti, ove, per ragioni di tempestività dell&#8217;azione amministrativa, evidentemente collegata alla necessità di non distanziare troppo l&#8217;OPAS dall&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di acquisto, l&#8217;amministrazione ritenesse di non richiedere un supplemento dell&#8217;attestazione di conformità.<br />	<br />
Va da sé che, in tal caso, l&#8217;azione amministrativa potrebbe ritenersi illegittima non per la mera circostanza dell&#8217;inadeguatezza dell&#8217;attestazione di conformità, ma ove fosse data dimostrazione della complessiva carenza di istruttoria sulla congruità degli elementi forniti dall&#8217;Offerente per la determinazione del prezzo.<br />	<br />
L&#8217;attestazione sulla congruità degli elementi informativi forniti da Fondiaria-Sai S.p.a. alla Consob, redatta da Reconta Ernst &#038; Young in data 23 maggio 2008, è stata depositata dall&#8217;Autorità in esito all&#8217;ordinanza di questa Sezione n. 1153/2009.<br />	<br />
Detta attestazione conclude indicando che &#8220;sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, svolte per analizzare la congruità degli elementi informativi forniti dall&#8217;Offerente per la determinazione da parte della Consob del prezzo delle azioni ordinarie della Immobiliare Lombarda S.p.A., oggetto dell&#8217;obbligo di acquisto, e tenuto conto della natura, portata e limiti delle nostre procedure, come illustrati nella presente attestazione, non siamo venuti a conoscenza di eventi significativi atti a modificare sostanzialmente tali elementi informativi&#8221;.<br />	<br />
Per quanto attiene ai limiti dell&#8217;incarico, in particolare, la Società di revisione -nel premettere che le conclusioni contenute nell&#8217;attestazione non costituiscono l&#8217;espressione di un giudizio di congruità del valore corrente delle azioni dell&#8217;Emittente o del corrispettivo unitario dei titoli oggetto dell&#8217;obbligo di acquisto, determinazione attribuita per disposizione legislativa alla competenza della Consob -ha fatto presente di non avere svolto alcuna procedura sul piano strategico 2007 -2010 dell&#8217;Emittente, avendo l&#8217;Offerente evidenziato che, in ragione del piano di riassetto organizzativo all&#8217;interno del Gruppo Fondiaria-SAI delle attività svolte da Immobiliare Lombarda S.p.A. che seguirà al delisting, il piano strategico 2007-2010 dell&#8217;Emittente &#8220;non è rappresentativo dei futuri sviluppi delle attività di Immobiliare Lombarda e, di conseguenza, non può essere utilizzato per quantificare un valore economico della società basato sull&#8217;andamento prospettico della medesima&#8221;.<br />	<br />
Inoltre, la Società di revisione ha evidenziato che gli approcci metodologici adottati nella determinazione del patrimonio netto rettificato a valore corrente hanno previsto l&#8217;applicazione, sia nelle stime immobiliari sia nella stima del valore di avviamento insito nell&#8217;attività di facility management, di processi di stima basati sulla formulazione di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese da parte degli amministratori, la cui futura manifestazione non è ad oggi oggettivamente verificabile e che non necessariamente si verificheranno.<br />	<br />
I limiti evidenziati dalla Reconta Ernst &#038; Young, in definitiva, riguardano gli elementi di cui alle letto c) e d) dell&#8217;art. 50, co. 3, del Regolamento Emittenti, vale a dire gli elementi su cui sarebbe maggiormente necessario verificare la congruità, atteso che gli elementi di cui alle letto a) e b) possono essere determinati in maniera oggettiva.<br />	<br />
Tuttavia, nonostante, nel caso di specie, l&#8217;attestazione della società incaricata della revisione contabile non possa ritenersi esaustiva, il Collegio rileva che tale circostanza di per sé non è idonea a dare conto dell&#8217;illegittimità dell&#8217;azione amministrativa, soprattutto in considerazione del fatto che l&#8217;Autorità, una volta ricevuti gli elementi informativi e la prescritta attestazione della società di revisione, ha continuato a svolgere l&#8217;istruttoria sui predetti elementi, come risulta dalle richieste di chiarimenti del 10 giugno 2008 e del 10 luglio 2008, nonché dall&#8217;incontro con alcuni rappresentanti del&#8217;Offerente per chiarire le modalità di valutazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti.<br />	<br />
Di tali informazioni integrative richieste dalla Consob, indicate nella memoria prodotta per la camera di consiglio del 17 settembre 2008, è dato puntualmente conto al par. 1.3, letto b), del documento di valutazione e la stessa delibera impugnata è stata adottata &#8220;visti gli elementi informativi relativi all&#8217;Emittente trasmessi dall&#8217;Offerente in data 23 maggio 2008 ai sensi dell&#8217;art. 50, comma 4, del Regolamento Emittenti e la relativa attestazione della società incaricata della revisione contabile del bilancio dell&#8217;Emittente, nonché gli ulteriori elementi informativi trasmessi dall&#8217;Offerente in data 13 giugno, 3 luglio, 8 luglio e 14 luglio 2008&#8221;.<br />	<br />
Di talché, il Collegio è dell&#8217;avviso che, pur essendo priva l&#8217;attestazione di conformità di un contenuto pregnante ai fini in discorso, l&#8217;azione amministrativa non può dirsi per ciò solo illegittima in quanto, da un lato, l&#8217;attestazione è stata comunque formalmente prodotta, dall&#8217;altro, e soprattutto, la Consob ha proseguito l&#8217;istruttoria, richiedendo informazioni integrative, necessarie ai fini della determinazione del corrispettivo dell&#8217;obbligo di acquisto.<br />	<br />
3.3 In ordine alle altre censure proposte con 1 motivi aggiunti, è sufficiente rilevare che:<br />	<br />
nel documento di valutazione, in particolare nella sezione relativa alla valutazione del patrimonio netto rettificato a valore corrente dell&#8217;emittente, è dato specificamente conto del fatto che gli immobili valutati con il metodo &#8220;Discounted Cash Flow&#8221;, che tiene conto dei flussi di cassa attesi in un determinato periodo temporale, rappresentano circa il 65% del valore di mercato del patrimonio immobiliare complessivo di Immobiliare Lombarda;<br />	<br />
la Consob non ha sviluppato una valutazione alternativa rispetto a quella dell&#8217;Offerente in quanto il procedimento seguito è risultato conforme alle prescrizioni della prassi valutativa atteso che l&#8217;Offerente, partendo dal patrimonio netto contabile consolidato al 31.12.2007, ha sommato allo stesso le plusvalenze (al netto dell&#8217;imposizione), determinate sul patrimonio immobiliare risultante dalle perizie di stima elaborate da Praxi e da Scenari Immobiliari, nonchè il valore delle attività di facility management, apportando modifiche, analiticamente descritte nel documento di valutazione, per effetto delle quali il valore del patrimonio netto rettificato per azione è passato da 0,205 euro a 0,2088 euro;<br />	<br />
la valutazione degli immobili è caratterizzata da un elevato livello di discrezionalità nella definizione dei metodi e delle variabili utilizzati per la stima dei valori di mercato, sicché, in assenza di una valutazione oggettiva, l&#8217;attendibilità delle stime postula, come avvenuto, la verifica della ragionevolezza del criterio tecnico seguito e del relativo procedimento applicativo;<br />	<br />
la memoria prodotta dalla Consob per la camera di consiglio del 17 settembre 2008, ha messo a raffronto, per gli immobili di Sestri Levante (Ge), Castelnuovo di Porto (Rm), Roma, Via della Cesarina e Milano, Località Trenno, i valori attribuiti dalla Agenzia del Territorio con i valori derivanti dalle stime peritali, da cui emerge un valore più alto indicato da queste ultime, sicché non è dimostrato che, tenendo conto dei prezzi dei beni immobili pubblicati dalle Agenzie del Territorio, il valore del patrimonio netto rettificato da ponderare per la determinazione del corrispettivo dell&#8217;obbligo di acquisto potesse essere maggiore e, quindi, più conveniente per gli azionisti;<br />	<br />
il criterio di valutazione condiviso da Consob per la stima del valore delle partecipazioni di Immobiliare Lombarda in società collegate, sulla base di quanto già esposto, non può ritenersi inadeguato solo in ragione della mancata attestazione di congruità della società di revisione, atteso che l&#8217;Autorità ha chiesto in proposito specifiche informazioni integrative e che le partecipazioni in società collegate hanno costituito oggetto di valutazione nel documento allegato alla delibera.<br />	<br />
4. All&#8217;infondatezza delle censure dedotte segue l&#8217;in fondatezza del ricorso che va di conseguenza respinto.<br />	<br />
5. Sussistono giuste ragioni, considerate la comlìlessità e la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione de e spese del giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2009</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-6-2009-n-5630/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2009 n.5630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
