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	<title>5622 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5622 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2009 n.5622</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2009-n-5622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2009-n-5622/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2009 n.5622</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo &#8211; Est. Taormina Malki Aziz (Avv. La riccia) c/ Ministero dell’interno (n.c.) ed altri Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari Extracomunitari – Provvedimento di espulsione –Divieto di revoca &#8211; Art. 1, comma 8, lett.a), d.l. 9 settembre 2002 n. 195 – Fattispecie &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2009-n-5622/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2009 n.5622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2009-n-5622/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2009 n.5622</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo &#8211; Est. Taormina<br /> Malki Aziz (Avv.  La riccia) c/ Ministero dell’interno (n.c.) ed altri</span></p>
<hr />
<p>Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Extracomunitari – Provvedimento di espulsione –Divieto di revoca &#8211; Art. 1, comma 8, lett.a), d.l. 9 settembre 2002 n. 195 – Fattispecie &#8211;  q.l.c. – Manifesta infondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art.1, comma 8, lett.a), d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),convertito, con modificazioni, nella l. 9 ottobre 2002, n. 222, per violazione dell’art. 3. Cost., nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del rapporto di lavoro gli extracomunitari che siano stato espulsi con provvedimento da eseguire mediante accompagnamento alla frontiera, in quanto la norma non appare manifestamente irragionevole, tenuto conto che la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale si collega alla discrezionale ponderazione da parte del legislatore dei diversi interessi in gioco.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5232 del 2007, proposto da: 	</p>
<p><b>El Malki Aziz</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marina La Ricca, Antonella Zerbone, con domicilio eletto presso Marina La Ricca in Roma, via Ezio, 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero dell&#8217;Interno<i></b></i>, non costituitosi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Gregis Simone<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma o l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tar Liguria &#8211; Genova n. 01277/2006, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dall’ odierna parte appellante l&#8217;annullamento del provvedimento emesso dal Prefetto di Savona in data 6/6/2003 avente ad oggetto il rigetto della dichiarazione di emersione da questi presentata<br />	<br />
Erano state prospettate le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere, e la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 8 della legge 9.10.2002, n. 222.<br />	<br />
Con la sentenza in epigrafe i primi Giudici hanno respinto il ricorso, rilevandone la manifesta infondatezza alla luce del dictum della Consulta di cui alla decisione n. 206/2006 <br />	<br />
L’odierno appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errore ed illegittima ribadendo le prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e riproponendo le censure di violazione di legge ed eccesso di potere ivi già proposte, talune delle quali anche di natura procedurale (omessa sottoscrizione del Prefetto nella copia del provvedimento reiettivo notificatagli, omessa traduzione del medesimo e degli atti sottesi nella lingua-madre dell’appellante). <br />	<br />
Alla camera di consiglio del 28/08/2007 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La sentenza deve essere confermata previa declaratoria di infondatezza dell’appello.<br />	<br />
Le censure procedimentali sono senz’altro infondate.<br />	<br />
Quanto alla omessa sottoscrizione della copia del decreto notificata all’appellante, è sufficiente, in chiave reiettiva, richiamare il condivisibile orientamento secondo il quale “la mancanza della sottoscrizione (o della dizione &#8220;firmato&#8221;) nella copia conforme di un provvedimento amministrativo non è causa di nullità (né tanto meno annullabilità), dando luogo al più ad una mera irregolarità. Infatti, la sottoscrizione autonoma è richiesta come condizione di validità dell&#8217;atto solo per l&#8217;originale e non anche per le copie conformi&#8221;.(Consiglio di Stato , sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6517).<br />	<br />
Quanto alla problematica della omessa traduzione dell’atto, la doglianza è infondata alla stregua dell’orientamento della Sezione secondo cui “ai fini del giudizio instaurato per l&#8217;impugnazione di un atto preclusivo in tema di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, l&#8217;eventuale mancata traduzione del provvedimento di diniego, dall&#8217;italiano in lingua conosciuta dall&#8217;interessato, costituisce semplice irregolarità, suscettibile, in ipotesi, di riflettersi sui termini di impugnazione, senza che comporti l&#8217;annullabilità e, tanto meno, la nullità del provvedimento stesso. La conseguenza dell&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di traduzione, dunque, si manifesta nel salvaguardare il diritto di difesa del destinatario, reintegrandolo nelle sue facoltà impugnatorie laddove, in presenza della mancata traduzione, non abbia tempestivamente proposto il ricorso giurisdizionale.”(Consiglio di Stato , sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2552, ma si veda anche Consiglio di Stato , sez. VI, 03 febbraio 2006, n. 376).<br />	<br />
Con la censura di cui al terzo ed al quarto motivo del ricorso in appello vengono prospettate ( senza peraltro offrire alcun supporto probatorio, men che meno di natura documentale a sostegno delle stesse) doglianze afferenti, rispettivamente a presunti vizi del procedimento di convalida innanzi al Giudice di pace, ed alla inefficacia del decreto di espulsione, non pertinenti all’odierno giudizio e come tali inaccoglibili.<br />	<br />
Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso in appello ci si duole, peraltro in termini generici, dell’omesso esame del grado di inserimento sociale del lavoratore extracomunitario in Italia.<br />	<br />
Il vero è che – come esattamente osservato dal Tar – la Consulta ha risolto in senso negativo alle aspirazioni dell’appellante il dubbio di costituzionalità della disposizione sottesa al provvedimento reiettivo pervenendo all’affermazione per cui “non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all&#8217;art. 1, comma 8, lett. a), d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella l. 9 ottobre 2002, n. 222, per violazione dell&#8217;art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del rapporto di lavoro gli extracomunitari che siano stati espulsi con provvedimento da eseguire mediante accompagnamento alla frontiera, in quanto la norma non appare manifestamente irragionevole, tenuto conto che la regolamentazione dell&#8217;ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale si collega alla discrezionale ponderazione da parte del legislatore dei diversi interessi in gioco. Non risulta violato neppure l&#8217;art. 35, comma 1, Cost., poiché il legislatore può subordinare la configurabilità di un rapporto di lavoro al fatto che la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato non sia di pregiudizio per gli interessi pubblici coinvolti.”(Corte Costituzionale, 26 maggio 2006, n. 206) <br />	<br />
Ciò perché, si è evidenziato nella citata decisione, la scelta del legislatore di escludere i lavoratori extracomunitari in questione dalla sanatoria prevista dal d.l. n. 195/2002 non è manifestamente irragionevole e la disposizione censurata, tenuto conto del complesso degli interessi da tutelare, non incorre nel vizio di trattamento normativo eguale per situazioni sostanzialmente difformi, poiché, nel contesto normativo di riferimento, l&#8217;accompagnamento alla frontiera è correlato, non già a lievi irregolarità amministrative, ma alla situazione di soggetti che hanno dimostrato la pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità, ovvero che lasciano presumere tale volontà, all&#8217;esito di una valutazione delle singole ipotesi condotta sulla base di specifici elementi, quali la sottrazione ai controlli di frontiera e la mancanza di un documento di identità. (Corte Costituzionale, 26 maggio 2006, n. 206).<br />	<br />
A tali condivisibili affermazioni, si è uniformata la decisione impugnata: né l’appello contiene argomenti atti a superare tali approdi.<br />	<br />
L’appellata decisione resiste pertanto alle censure proposte nel ricorso in appello e merita conseguentemente di essere confermata, con conseguente reiezione della impugnazione.<br />	<br />
Nessuna statuizione è dovuta sulle spese a cagione della mancata costituzione in giudizio dell’appellata amministrazione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo respinge con conseguente integrale conferma della appellata sentenza.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giovanni Ruoppolo, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2009-n-5622/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2009 n.5622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5622</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5622/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5622/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5622</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, Est. Bellomo. Autorità per l’energia elettrica e il gas (Avv. dello Stato) c/ Sorgenia s.p.a. (Avv.ti P.G. Torrani, R. Rotelli, A. Clarizia), e altri. sull&#8217;inderogabilità delle fonti primarie ad opera degli atti normativi dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica ed il gas Autorità amministrative indipendenti – A.E.E.G. – Atti normativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5622/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5622/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5622</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo,  Est. Bellomo. <br /> Autorità per l’energia elettrica e il gas (Avv. dello Stato) c/<br /> Sorgenia s.p.a. (Avv.ti P.G. Torrani, R. Rotelli, A. Clarizia), e altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inderogabilità delle fonti primarie ad opera degli atti normativi dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica ed il gas</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorità amministrative indipendenti – A.E.E.G. – Atti normativi – Deroga fonti primarie – Inammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il potere normativo attribuito alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità –nella specie l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas- dall’art. 2, co. 12, lett. h e co. 37, L. 481/95, non può imporsi su fonti di rango primario, in quanto gli atti normativi secondari sono in grado di derogare a fonti primarie solo in presenza di un’espressa autorizzazione legale, invece mancante nell’ipotesi in esame, e senza che deponga in altro senso il richiamo all’art. 1339 c.c., che non può in alcun modo valere ad alterare l’ordine gerarchico delle fonti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 495/2008, proposto <br />
dall’<b>Autorità per l’energia elettrica ed il gas, </b>in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>–</b> <b>Sorgenia s.p.a</b>., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Giuseppe Torrani, Romano Rotelli, Angelo Clarizia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Principessa Clotilde 2;<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>– <b>Gabriele Bottino e Boutique “Il Nido” di Farinella Angela</b>, non costituiti in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano sez. IV, n. 5469 del 30 luglio 2007. </p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sorgenia s.p.a.; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza dell’8 luglio 2008 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avv. dello Stato Giannuzzo e l’avv. Clarizia;<br />
Ritenuto quanto segue<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sorgenia s.p.a. domanda l&#8217;annullamento degli artt. 3 lett. a, 2, 6, 7, 10 commi 5 e 6, 11, scheda 1 punto 3 dell’allegato A della delibera dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 105 del 2006 recante “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali” e modifiche al Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali di cui alla deliberazione 22 luglio 2004 n. 126/04.  <br />
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di  violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.<br />
Con sentenza n. 5469 del 30 luglio 2007 il TAR accoglieva in parte il ricorso annullando l’art. 11, commi 3 e 4 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali limitatamente all’inclusione, tra i clienti beneficiari del diritto di recesso, dei soggetti non consumatori, secondo l’ampia definizione di clientela finale di cui all’art. 1 del Codice medesimo.<br />
<b>2.</b> La sentenza è stata appellata dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituita per resistere all’appello Sorgenia spa.<br />
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza dell’8 luglio 2008.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. </b>L’art. 11, commi 3 e 4 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali disciplina il cd. diritto di ripensamento, stabilendo che “qualora il contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali dell’esercente, il cliente può recedere dal contratto senza oneri entro dieci giorni decorrenti dalla data della conclusione” (comma 3), nonché “qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza,  il cliente può recedere dal contratto senza oneri entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento del contratto” (comma 4).<br />
Il TAR ha ritenuto illegittima tale previsione con riguardo all’inclusione, tra i clienti beneficiari del diritto di recesso, dei soggetti non consumatori, secondo l’ampia definizione di clientela finale di cui all’art. 1 del Codice medesimo.<br />
Ciò sul postulato che detta estensione – prevista da una fonte regolamentare – si pone in contrasto con gli artt. 1372 c.c. e 64 dlgs. 206/2005.<br />
Appella l’Autorità invocando l’art. 2, comma 12 lett. h) e comma 37 della legge 481/95, che attribuisce all’Autorità un potere normativo, capace di generare disposizioni integratici dei contratti ex art. 1339 c.c. . <br />
<b>2.</b>  L’appello è da respingere.<br />
Non è in discussione il potere normativo – riconducibile all’attività di regolazione dei servizi pubblici e delle relative pattuizioni negoziali –  dell’Autorità, oramai riconosciuto unanimemente da dottrina e giurisprudenza, sia sulla base delle disposizioni legislative di settore, sia in ragione della peculiare natura e funzione delle <i>Authorities</i>.<br />
Ciò che, invece, il TAR ha stigmatizzato è l’ammissibilità che detto potere si imponga su fonti di rango primario.<br />
L’appellante obietta che tale possibilità rinviene proprio dalla genesi del potere, che trova fondamento in norme di legge, ma la tesi non è condivisibile.<br />
La previsione del potere normativo di un soggetto diverso dal legislatore e, segnatamente, di un organo amministrativo (pur se imputabile allo Stato-comunità e non all’amministrazione in senso tradizionale), deve necessariamente trovare fondamento in una previsione di legge, a garanzia dei principi fondamentali dello Stato di diritto, sanciti dalla Costituzione.<br />
L’art. 2, comma 12 lett. h) e comma 37 della legge 481/95 va letto in questa prospettiva, né più né meno.<br />
D’altronde, affinché un atto di normazione secondaria possa derogare a fonti primarie occorre un’espressa autorizzazione legale (come nel caso dei regolamenti delegati), invece qui mancante.<br />
Il richiamo all’art. 1339 c.c., operato dall’appellante (che ravvisa nel termine “legge” un riferimento a qualsiasi atto di eteronomia), non può valere ad alterare l’ordine gerarchico delle fonti, consentendo ad una disposizione di rango secondario di scavalcare, entrando nel contenuto contrattuale in sostituzione di pattuizioni negoziali, norme di legge.<br />
Ciò è a maggior ragione a dirsi allorquando la previsione alteri un meccanismo di protezione imperativa posto a presidio di una certa categoria, estendendolo a soggetti rispetto ai quali non sussiste analoga <i>rati</i>o.<br />
<b>3.</b> L’appello è respinto. La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del  presente giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.<br />
Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2008, con l&#8217;intervento dei sigg.ri:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo          		Presidente<br />	<br />
Domenico Cafini           	            Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli                      	Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito                       	Consigliere<br />	<br />
Francesco Bellomo			Consigliere Est.</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/11/2008</p>
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	</channel>
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