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	<title>5610 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5610 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.5610</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-9-2020-n-5610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-9-2020-n-5610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.5610</a></p>
<p>Sergio Santoro, Presidente, Andrea Pannone, Consigliere, Estensore; PARTI: (prof.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11 contro Ministero dell&#8217;università  e della ricerca, Università  degli Studi Foggia,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-9-2020-n-5610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.5610</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-24-9-2020-n-5610/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.5610</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Santoro, Presidente, Andrea Pannone, Consigliere, Estensore; PARTI:  (prof.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11 contro Ministero dell&#8217;università  e della ricerca, Università  degli Studi Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e nei confronti g della prof.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala e Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55)</span></p>
<hr />
<p>Per il Consiglio di Stato il rapporto &quot;Maestro&quot; &quot;allieve&quot; determina l&#8217;obbligo di astensione nei concorsi universitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Istruzione- Università &#8211; concorsi universitari -rapporto &#8220;Maestro&#8221; &#8220;allieve&#8221; concorrenti &#8211; obbligo di astensione del commissario &#8211; va affermato.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non v&#8217;è dubbio che, in passato, il carattere ristretto della comunità  scientifica di un determinato settore di riferimento potesse giustificare la deroga alle norme di astensione che presiedono a qualsiasi procedura concorsuale. Ma nel momento in cui le Università  ed i docenti ad esse addetti raggiungono un&#8217;ampia diffusione numerica sul territorio, il giudice della legittimità  deve poter valutare se quel carattere di ristrettezza degli appartenenti al determinato settore scientifico in questione sussista ancora.</em><br /> <em>Posto che, rispetto alla fattispecie in esame (procedura concorsuale per la cattedra di diritto amministrativo, rispetto a cui si registrano 145 professori ordinari in tale materia) il commissario, pacificamente &#8220;Maestro&#8221; di entrambe le &#8220;allieve&#8221; concorrenti, aveva l&#8217;obbligo di astensione.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/09/2020<br /> <strong>N. 05610/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08579/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8579 del 2018, proposto dalla prof.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;università  e della ricerca, Università  degli Studi Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> prof.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala e Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2018, resa tra le parti, concernente per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; il provvedimento con il quale in data 2 febbraio 2017 è stata disposta la presa di servizio della Prof. -OMISSIS- come professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell&#8217;Università  di Foggia;<br /> &#8211; la delibera del Consiglio di amministrazione dell&#8217;Università  di Foggia del 1.2.2017, con la quale è stata disposta la definitiva approvazione della proposta di chiamata della prof. -OMISSIS- in qualità  di professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS 10 Diritto amministrativo, settore concorsuale 12/D1, presso il dipartimento di Giurisprudenza, con decorrenza 2.2.2017;<br /> e i seguenti atti endoprocedimentali presupposti:<br /> &#8211; la delibera del Consiglio del dipartimento di Giurisprudenza del 25.1.2017, con la quale è stata proposta la chiamata della prof. -OMISSIS- a decorrere dalla prima data utile;<br /> &#8211; il decreto rettorale n. 77 del 24.1.2017 di approvazione degli atti della procedura valutativa;<br /> &#8211; le relazioni finali e dei verbali redatti dalla Commissione in seno alla procedura valutativa;<br /> &#8211; il decreto rettorale n. 1/2017 con il quale è stata rigettata l&#8217;istanza di ricusazione della prof. -OMISSIS-;<br /> &#8211; il decreto rettorale n. 1503/2016 di nomina della commissione di valutazione;<br /> &#8211; la delibera del Consiglio del dipartimento di Giurisprudenza del 16.11.2016 con la quale è stata formulata la proposta di nomina della Commissione;<br /> &#8211; il decreto rettorale n. 1166/2016, contenente il bando per la procedura valutativa per un posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS 10 Diritto amministrativo, settore concorsuale 12/D1, in parte qua;<br /> &#8211; la delibera del Consiglio di dipartimento del 21 settembre 2016, con la quale è stato proposto l&#8217;avvio della procedura valutativa, in parte qua;<br /> &#8211; il verbale del Consiglio di dipartimento del 13 luglio 2016, in parte qua;<br /> &#8211; i provvedimenti a firma del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, con le quali si è disposto in ordine alle richieste di accesso ai documenti della prof. -OMISSIS-;<br /> &#8211; il regolamento relativo ai criteri generali per la proposta dipartimentale di copertura dei posti di professori di ruolo (emanato con decreto rettorale n. 873-2016, prot. n. 18997 &#8211; I/3 del 06.07.2016), in parte qua;<br /> nonchè ogni altro atto connesso presupposto o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente, ivi eventualmente compresi i bandi emanati successivamente ed in conseguenza della presa di servizio della prof. -OMISSIS- e della connessa liberazione del budget di 0,70, per la sua cessazione dal servizio come professore associato.<br /> Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla prof.ssa -OMISSIS- Vera il 19 dicembre 2018:<br /> impugnativa di atti dell&#8217;Università  di Foggia e del Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università  per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 12/D1 &#8220;Diritto amministrativo&#8221;, SSD JUS/10, riservato ai docenti interni ex art. 24, comma 6, L. n. 240/2010.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;università  e della ricerca e della prof.ssa -OMISSIS- e dell&#8217;Università  degli studi Foggia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2020 il Cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati indicati nel verbale d&#8217;udienza.<br /> L&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 5 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> A) La sentenza, qui impugnata, ha osservato in punto di fatto quanto segue.<br /> &lt; Hanno presentato domanda di partecipazione l&#8217;odierna ricorrente, prof.ssa -OMISSIS-, e la prof.ssa -OMISSIS-, controinteressata nel presente giudizio, entrambe professori associati confermati di diritto amministrativo, in servizio presso l&#8217;Università  di Foggia ed in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale di cui all&#8217;art. 16, L. n. 240/2010 per il settore concorsuale e le funzioni oggetto della procedura valutativa, così¬ come prescritto dal bando.<br /> In data 5.12.2016, con D.R. n. 1503/2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta da tre docenti, due dei quali sorteggiati da un elenco di quattro professori ordinari di diritto amministrativo indicati dal Dipartimento di Giurisprudenza, ed un terzo, il prof. Enrico -OMISSIS- (professore della stessa Università  di Foggia, indicato come membro interno), designato direttamente dal predetto Dipartimento (coerentemente con quanto previsto dal Reg. n. 923/2016 dell&#8217;Università  di Foggia).<br /> L&#8217;individuazione del componente interno quale membro della Commissione di valutazione è stata contestata dalla ricorrente, la quale, prospettando la sussistenza di particolari rapporti di natura fiduciaria e patrimoniale tra lui e la controinteressata, ha presentato istanza di ricusazione nei suoi confronti, rigettata con successivo D.R. n. 1/2017.<br /> La Commissione, in seguito, esaminata la documentazione presentata dalle candidate e, in particolare, i curricula, le attività  didattiche e di ricerca, le pubblicazioni scientifiche prodotte e gli incarichi istituzionali da esse assunti, ha individuato la controinteressata quale candidata pìù qualificata a ricoprire il ruolo oggetto del procedimento de quo.<br /> In particolare, con il verbale n. 3 del 23.1.2017, ha precisato che: &#8220;la prof.ssa -OMISSIS-, pur qualificata per gli altri criteri, non integra quello dell&#8217;intensità  e della continuità  delle pubblicazioni, a partire dal conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale di I fascia; inoltre, la produzione scientifica della prof.ssa -OMISSIS-, oltre a presentare continuità  anche dopo il conseguimento dell&#8217;ASN di I fascia, è qualitativamente superiore a quella della prof.ssa -OMISSIS-. In conclusione, la Commissione giudica la prof.ssa -OMISSIS- meno qualificata a ricoprire il posto di ruolo messo a bando, rispetto alla prof.ssa -OMISSIS- che, al contrario, è pienamente qualificata&#8221;.<br /> Approvati gli atti della procedura valutativa (con decreto del Prorettore n. 77 del 24.1.2017), il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, con verbale del 25.1.2017, ha proposto al Consiglio di amministrazione la chiamata della odierna controinteressata, in seguito approvata nella seduta del 1° febbraio 2017.<br /> Il procedimento si è concluso con l&#8217;adozione, in pari data, del D.R. n. 106/2017, mediante il quale il Rettore ne ha disposto la nomina a professore ordinario per il SSD IUS/10 Diritto Amministrativo- settore concorsuale 12/D1, e la successiva presa di servizio della docente in data 2.2.2017&gt;&gt;.<br /> B) La sentenza, per quel che qui rileva, in punto di diritto, ha statuito quanto segue.<br /> &lt;&lt;2. [Sulla] composizione della Commissione e l&#8217;istanza di ricusazione.<br /> Lamenta, in termini generali, l&#8217;incompatibilità  del prof. -OMISSIS- a comporre la commissione in questione. Il componente verserebbe in un&#8217;evidente situazione di conflitto di interessi, la quale, minandone l&#8217;imparzialità , gli impedirebbe di valutare obiettivamente la posizione dell&#8217;altra candidata.<br /> Afferma, inoltre, a sostegno della propria tesi, che la collaborazione tra i due (pacificamente l&#8217;una allieva dell&#8217;altro così¬ come allieva è stata la odierna ricorrente) intercorrerebbe ininterrottamente dal 1992 e che l&#8217;intera carriera della sua concorrente sarebbe stata pressochè &#8220;governata&#8221; (v. p. 22 ricorso) dal professore in questione, il quale avrebbe, infatti, valutato positivamente e &#8220;creato&#8221; la quasi totalità  dei titoli della medesima.<br /> L&#8217;esistenza di una particolare contiguità  sarebbe, infatti, desumibile sia dal coinvolgimento del docente nell&#8217;attività  didattica e scientifica della controinteressata che dalla partecipazione di quest&#8217;ultima, sin dal 2007, alla redazione della rivista &#8220;Diritto e processo amministrativo&#8221; della quale il docente componente di Commissione è direttore.<br /> L&#8217;infondatezza nel merito del presente motivo, vero punto nodale della controversia, esime il Collegio dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di inammissibilità  formulata dalla difesa di parte resistente.<br /> Tanto premesso, nell&#8217;ambito dei concorsi universitari, dato il carattere ristretto della comunità  scientifica, è ovviamente assai frequente l&#8217;esistenza di rapporti tra componenti della Commissione e candidati, sicchè costituisce approdo consolidato della giurisprudenza amministrativa la constatazione che &#8220;i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della commissione d&#8217;esame e i candidati, non costituiscono, di per sè, vizi della procedura concorsuale nè alterano la par condicio tra i candidati, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili&#8221; (CdS, Sez. VI, n. 3276/2012; T.A.R. Toscana, n. 236/2012 ) ed anche perchè soddisfano esigenze di &#8220;approfondimento di temi di ricerca sempre pìù articolati e complessi, sì¬ da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di Commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti&#8221; (v. CdS, Sez. VI, n. 5885/2010).<br /> Pertanto, non ogni rapporto di conoscenza e collaborazione tra candidati e componenti delle Commissioni giudicatrici comporta l&#8217;obbligo di astensione.<br /> Infatti, per costante orientamento espresso dalla giurisprudenza formatasi in materia, &#8220;non costituisce ragione d&#8217;incompatibilità  la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, mentre l&#8217;obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza di interessi economici di intensità  tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtà¹ della conoscenza personale con il commissario&#8221; (v. CdS, Sez. V, n. 4782/2011), nonchè in caso di un &#8220;concreto sodalizio di interessi economici di lavoro e professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia obiettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza&#8221; (v. T.A.R. Lazio n. 6945/2013).<br /> Ãˆ, dunque, non la semplice esistenza di rapporti a determinare l&#8217;incompatibilità , bensì¬ la loro particolare e significativa intensità  ovvero il comune denominatore economico.<br /> Orbene, tanto premesso, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, non emergano elementi tali da far ritenere con ragionevole certezza che il rapporto tra esaminatore ed esaminando esorbiti dal normale rapporto fiduciario intercorrente tra componenti dello stesso Istituto universitario e della stessa Università  ovverosia della stessa &#8220;scuola&#8221; (intesa come corrente di pensiero scientifico), non potendosi, quindi, affermare, sulla base dei dati fattuali prospettati, che l&#8217;imparzialità  del docente sia stata minata dalla sussistenza del predetto rapporto.<br /> Peraltro, nel caso di specie, occorre porre in rilievo che il Professore ricusato ha svolto funzioni di membro interno alla Commissione, la cui natura ontologica è, pertanto, caratterizzata dall&#8217;intraneità  all&#8217;Istituto e dalla necessaria cooperazione e conoscenza scientifica con i candidati, sicchè non sarebbe astrattamente possibile ipotizzare rapporti di scarsa collaborazione pregressa&gt;&gt;.<br /> C) Ha prodotto ricorso in appello l&#8217;interessata, deducendo, per quel che qui rileva, quanto segue.<br /> &lt; La carriera della prof. -OMISSIS- (odierna appellata) appare pressochè monoreferenziale rispetto al prof. -OMISSIS-, e giÃ  questo, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, precluderebbe in radice l&#8217;inclusione del maestro nella Commissione di concorso per l&#8217;allievo.<br /> In sentenza si argomenta partendo da un equivoco di fondo. Il TAR &#8220;giustifica&#8221; la vicinanza tra il prof. -OMISSIS- e la prof. -OMISSIS-, poichè egli è stato nominato &#8220;membro interno (&#8230;) la cui natura ontologica è, pertanto, caratterizzata dall&#8217;intraneità  all&#8217;istituto e dalla necessaria cooperazione e conoscenza scientifica con i candidati&#8221;. Il TAR travisa le regole che presiedono alla formazione delle Commissioni, che parlano di &#8220;membro designato&#8221; e non di &#8220;membro interno&#8221;. E proprio nei casi di una pluralità  di candidati interni il rispetto del principio di imparzialità  imporrebbe di designare un esterno (come d&#8217;altronde aveva espressamente chiesto di individuare mediante sorteggio la prof. -OMISSIS- e come invita a fare il recente atto di indirizzo n. 39 ANAC in argomento), decisione che, tra l&#8217;altro era stata assunta proprio in nome dell&#8217;esigenza di imparzialità  nell&#8217;Università  di Foggia per un concorso del Dipartimento di Agraria che vedeva pìù candidate interne, oggetto di ulteriore contenzioso. In quella occasione si è esclusa la possibilità  di nominare come membro designato l&#8217;ordinario anziano in servizio nel dipartimento, per la pluralità  di candidate interne e per il mero rapporto maestro/allievo con una di esse.<br /> D) L&#8217;appellata ha proposto appello incidentale con il quale ha dedotto.<br /> &lt; Esso riguarda l&#8217;annullamento, in parte qua, dei verbali della Commissione di concorso nn. 2 e 3 e, sempre in parte qua, degli atti conseguenti approvati dall&#8217;Ateneo per:<br /> a) errore e mancata effettiva considerazione dell&#8217;illegittimità  denunziate con il ricorso incidentale, violazione dell&#8217;art. 64, comma 2, c.p.a., violazione dell&#8217;art. 14 del regolamento approvato con d.r. n. 923/2016 e dell&#8217;art. 8 del bando nonchè eccesso di potere per travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti.<br /> b) irricevibilità  del ricorso.<br /> Il bando di concorso relativo alla procedura de qua, all&#8217;art. 8, impone alla Commissione di &#8220;valutare specificamente la congruità  del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca e di didattica indicate dal bando di concorso&#8221;.<br /> Detto bando indica, all&#8217;art. 1, quanto all&#8217;impegno scientifico richiesto, che esso &#8220;consiste nell&#8217;approfondimento di diverse tematiche del settore scientifico disciplinare di riferimento, con particolare valorizzazione dei profili del diritto amministrativo pìù strettamente connessi all&#8217;attività  autoritativa e al processo amministrativo&#8221;.<br /> Il profilo rappresenta un elemento essenziale che il candidato deve possedere e, se la sua attività  scientifica e produttiva non lo integrano, non può nemmeno aspirare a ricoprire il posto che è bandito dal dipartimento per realizzare gli specifici fini di didattica e di ricerca.<br /> La Commissione giudicatrice della procedura de qua, nella seduta preliminare (verbale n. 1 del 5.1.2017), precisa che &#8220;la Commissione è tenuta a valutare specificamente la congruità  del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca e di didattica, indicate dal bando di concorso&#8221; e riporta quanto previsto nel bando in proposito.<br /> Nel verbale n. 2 del 17 gennaio 2017, per la -OMISSIS-, su questo specifico profilo, i giudizi individuali dei componenti la Commissione rilevano che &#8220;l&#8217;impegno scientifico può ritenersi sostanzialmente riconducibile all&#8217;impegno scientifico richiesto dal Dipartimento&#8221; (prof. -OMISSIS-, ma anche prof. -OMISSIS-) e che è meno soddisfatto &#8220;quello sul processo amministrativo&#8221; (prof. Marenghi). Nel giudizio collegiale, si assume in proposito che &#8220;il profilo scientifico della candidata sia congruo alle esigenze didattiche, di ricerca e sostanzialmente anche scientifiche, richieste dal dipartimento&#8221;.<br /> Appare, pertanto, evidentemente illegittimo il giudizio, pur &#8220;sforzato&#8221;, della Commissione poichè espresso in palese travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, in violazione delle norme indicate in epigrafe, attribuendo alla candidata -OMISSIS- una inerenza della sua produzione scientifica al profilo richiesto dal bando di concorso che, invece, è insussistente come ritenuto dalla stessa ricorrente.<br /> L&#8217;assenza del profilo scientifico per la prof.ssa -OMISSIS- le impedisce di poter ricoprire il posto bandito e fa venir meno l&#8217;interesse a impugnare tutti gli atti successivi al bando poichè non potrebbe comunque aspirare ad essere chiamata.<br /> Da altro punto di vista, il ricorso della prof.ssa -OMISSIS- è irricevibile poichè la ricorrente ha avvertito immediatamente la lesività  dell&#8217;art. 1 del bando (cfr. email della prof.ssa -OMISSIS- del 22 settembre 2016, giÃ  prima dell&#8217;emanazione del bando) che indicava il profilo dell&#8217;impegno scientifico in cui non rientrava la sua attività  e produzione scientifica, per cui avrebbe dovuto impugnare il decreto rettorale n. 1166 del 26 settembre 2016 nel termine di 60 giorni e non è avvenuto con conseguente irricevibilità  del ricorso di primo grado.<br /> Questo profilo non è stato oggetto di esame da parte del giudice di primo grado&gt;&gt;.<br /> DIRITTO<br /> A) L&#8217;appello incidentale, così¬ come correttamente dedotto, deve essere esaminato con priorità  logica perchè la sua eventuale fondatezza determina l&#8217;esclusione dalla procedura su cui si controverte dell&#8217;appellante principale e, conseguentemente, l&#8217;inammissibilità  del ricorso di primo grado.<br /> L&#8217;appellante incidentale fa valere, in estrema sintesi, due profili:<br /> a) l&#8217;appellante non era in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che doveva, pertanto essere tempestivamente impugnato;<br /> b) il ricorso di primo grado era intempestivo rispetto al rigetto dell&#8217;istanza di ricusazione.<br /> Entrambe le censure non possono trovare accoglimento.<br /> La Sezione ritiene che il possesso dei requisiti, che, nel caso di specie, si sostanziano nella valutazione della produzione scientifica delle candidate, sia una valutazione di merito che può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopici vizi logici, che qui non ricorrono.<br /> Ãˆ pacifico che la produzione scientifica di entrambe le candidate possa farsi rientrare nel SSD IUS/10.<br /> Il rigetto della censura (nei sensi suddetti) comporta anche che nessun onere di impugnativa del bando poteva porsi a carico dell&#8217;odierna appellante.<br /> Si rivela, invece, inammissibile la censura di tardività  di impugnazione dell&#8217;istanza di ricusazione perchè le ragioni, che di seguito saranno esposte, dell&#8217;obbligo di astensione del prof. -OMISSIS- non andavano individuate nei rapporti indicati nella medesima istanza.<br /> L&#8217;appello incidentale deve, pertanto essere respinto.<br /> B) L&#8217;appello principale è fondato.<br /> Deve ricordarsi che l&#8217;ANAC aveva adottato, ai sensi dell&#8217;art. 1, commi 2, lett. f) e 3 della legge 6 novembre 2012, n. 190, a proposito del medesimo caso in esame, la delibera n. 384 del 29 marzo 2017, riferendo che: &#8220;<em>il professore designato nella Commissione valutativa ha indubbiamente intrattenuto rapporti accademici e di ricerca con entrambe le candidate alla procedura, in quanto trattasi di studiose afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare. Con specifico riferimento ai rapporti intrattenuti dal professore con la candidata risultata vincitrice della procedura, può sorgere il ragionevole dubbio che gli incarichi professionali e personali conferiti da un parente e un affine della stessa, anche se diversi anni addietro, possano determinare una situazione di conflitto di interessi, seppure potenziale. In particolare si evidenzia che il carattere gratuito dei due incarichi di difesa personale assunti dal professore in giudizi di primo e secondo grado, prima nei confronti di un parente e successivamente nei confronti di un affine della candidata, lascia intravedere la possibile esistenza di rapporti di amicizia personale con familiari e affini della candidata, che potrebbero travalicare la semplice relazione maestro/allievo, incidendo negativamente sull&#8217;indipendenza di giudizio del professore nella sua qualità  di componente di una Commissione valutativa. Tuttavia, alla luce delle disposizioni normative vigenti e in base a quanto previsto allo stato attuale dal codice etico dell&#8217;università  di Foggia, trattandosi di un esiguo numero di incarichi professionali e personali affidati da familiari e affini di una delle due candidate, la circostanza, sebbene possa legittimamente ingenerare il sospetto che la valutazione della candidata non sia stata oggettiva e genuina, non sembra sufficiente ad affermare l&#8217;esistenza di un rapporto di collaborazione costante e assoluto tale da determinare una situazione di incompatibilità  da cui possa sorgere l&#8217;obbligo di astensione del commissario</em>&#8220;.<br /> Come si vede, l&#8217;ANAC ha analizzato soltanto un segmento dei fatti che potevano prefigurare l&#8217;ipotesi di conflitto d&#8217;interesse, ritenendolo irrilevante, e cioè quello attinente agli <em>incarichi professionali e personali affidati da familiari e affini di una delle due candidate</em>, dopo avere premesso, ritenendolo anch&#8217;esso irrilevante, che <em>il professore designato nella Commissione valutativa ha indubbiamente intrattenuto rapporti accademici e di ricerca con entrambe le candidate alla procedura, in quanto trattasi di studiose afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare</em>.<br /> La sentenza qui impugnata ha tuttavia condivisibilmente evidenziato che il &#8220;<em>vero punto nodale della controversia</em>&#8221; era rappresentato dalla partecipazione alla commissione giudicatrice del prof. -OMISSIS- pur essendo questi &#8220;Maestro&#8221; di entrambe le &#8220;allieve&#8221;.<br /> Il giudice di primo grado ha ritenuto ammissibile tale partecipazione &#8220;<em>dato il carattere ristretto della comunità  scientifica</em>&#8220;, aderendo al sinora costante orientamento di questa Sezione (v. tra tutte Cons. Stato 24/08/2018 n. 5050, dove si afferma che <em>il legislatore, nel tenere conto di queste realtà  e del numero pìù o meno contenuto delle singole comunità  scientifiche, ha procedimentalizzato il sistema di scelta dei componenti della commissione, senza prevedere l&#8217;obbligo di astensione per il &#8216;maestro&#8217; così¬ selezionato, che sia chiamato a valutare anche un proprio allievo. L&#8217;obbligo di astensione invece sussiste quando l&#8217;«intensità  della collaborazione» sia stata tale da far desumere che vi è stata una valutazione dello stesso candidato basata non sulle sue qualità  scientifiche o didattiche, ma su elementi che non attengano a tali qualità </em>.<br /> Certamente, non v&#8217;è dubbio che, in passato, il carattere ristretto della comunità  scientifica di un determinato settore di riferimento potesse giustificare la deroga alle norme di astensione che presiedono a qualsiasi procedura concorsuale.<br /> Ma nel momento in cui le Università  ed i docenti ad esse addetti raggiungono un&#8217;ampia diffusione numerica sul territorio, il giudice della legittimità  deve poter valutare se quel carattere di ristrettezza degli appartenenti al determinato settore scientifico in questione sussista ancora.<br /> Orbene, alla data del passaggio in decisione del ricorso in appello, il sito istituzionale del Ministero dell&#8217;università  indicava nel numero di 145 i professori ordinari di diritto amministrativo.<br /> Questo collegio ritiene che tale numero non possa pìù giustificare quella deroga.<br /> Il prof. -OMISSIS- aveva l&#8217;obbligo di astenersi perchè, come giÃ  rilevato, era il &#8220;Maestro&#8221; di entrambe le &#8220;allieve&#8221;.<br /> Ed è appena il caso di notare che nella delibera cit. la stessa ANAC aveva ammesso, nell&#8217;esercizio delle competenze affidatele dall&#8217;art.1, comma 2 lett. f) della legge 6 novembre 2012 n. 190, il &#8220;<em>sospetto che la valutazione della candidata non sia stata oggettiva e genuina</em>&#8220;.<br /> In conclusione, il ricorso in appello va accolto con conseguente annullamento di tutti gli atti indicati in epigrafe, successivi al bando di concorso.<br /> C) Resta salvo, com&#8217;è ovvio, il potere dell&#8217;Università  di Foggia di indire ex novo, la procedura oggetto delle impugnative.<br /> D) Le spese del giudizio possono compensarsi in ragione del mutamento dell&#8217;orientamento giurisprudenziale.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in totale riforma della sentenza appellata, annulla tutti gli atti in epigrafe indicati, successivi al bando di concorso.<br /> Spese compensate di entrambi i gradi.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  di tutte le persone fisiche.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Andrea Pannone, Consigliere, Estensore<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere<br /> Stefano Toschei, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2012 n.5610</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-6-2012-n-5610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-6-2012-n-5610/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2012 n.5610</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Politi Cioffi C.(Avv. A. Clarizia) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sui limiti del sindacato di legittimità del giudice amministrativo in ordine alla valutazione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice del concorso di notaio 1. Concorsi pubblici – Concorso notarile – Giudizio della Commissione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-6-2012-n-5610/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2012 n.5610</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-6-2012-n-5610/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2012 n.5610</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Politi<br /> Cioffi C.(Avv. A. Clarizia) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del sindacato di legittimità del giudice amministrativo in ordine alla valutazione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice del concorso di notaio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Concorso notarile – Giudizio della Commissione – Valutazione – Sindacabilità – Criteri valutativi – Obbligo di predeterminazione – Ipotesi di nullità e gravi insufficienza.	</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Concorso notarile – Giudizio della Commissione – Limiti – Esattezza soluzioni – Anche altri elementi – sindacato giurisdizionale.	</p>
<p>3. Concorsi pubblici – Concorso notarile – Giudizio della Commissione – Valutazione – Sindacabilità – Discrezionalità tecnica – Elementi oggettivamente riscontrabili. 	</p>
<p>4. Concorsi pubblici – Concorso notarile – Giudizio della Commissione – Sindacabilità – Parere pro veritate – Elementi oggettivamente riscontrabili. 	</p>
<p>5. Concorsi pubblici – Concorso notarile – Giudizio della Commissione – Valutazione – Sindacabilità – Disparità di trattamento – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di valutazione degli elaborati di un concorso notarile, grava sulla Commissione giudicante l’onere di precisare adeguatamente non solo i criteri che regolano la valutazione degli stessi, ma anche le specifiche ipotesi di nullità e grave insufficienza rilevabili. Ne consegue che, in deroga alla disposizione che impone l’obbligo di procedere ad una valutazione complessiva degli elaborati al fine del giudizio, l’emergere di una delle fattispecie di nullità e grave insufficienza consente alla Commissione di non procedere alla lettura della seconda o terza prova sostenuta e, laddove tali tipologie vengano a configurarsi nel terzo elaborato, si procederà ad un giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali. 	</p>
<p>2. In tema di valutazione degli elaborati di un concorso notarile, il limite del controllo giurisdizionale è dato comunque dal fatto che l’applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza e quando contiene concetti giuridici indeterminati, dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità. Ne consegue che in sede di valutazione degli elaborati non assume rilevanza esclusiva l’esattezza delle soluzioni giuridiche scelte, ma anche la modalità espositiva, la capacità argomentativa e l’insieme di tutte le qualità intellettive richieste dalla professione in questione.	</p>
<p>3. In tema di valutazione degli elaborati di un concorso notarile, il sindacato avente ad oggetto la correttezza dei giudizi della Commissione deve essere diretto a far emergere con immediatezza la eventuale presenza di vizi aventi carattere di manifesta illogicità, erroneità o irrazionalità, afferenti l’esercizio della discrezionalità tecnica posta alla base della valutazione, i quali solamente possono formare oggetto del sindacato del giudice. Ne consegue la inammissibilità di ogni altro giudizio di carattere esclusivamente qualitativo  e valutativo del contenuto dell’elaborato e della correttezza delle soluzioni adottate, non rivolto ad accertare la presenza di elementi oggettivamente riscontrabili, che andrebbe a concretizzare una sostituzione del giudice all’organo competente, determinandosi così un sindacato nel merito delle valutazioni effettuate.	</p>
<p>4. In tema di valutazione degli elaborati di un concorso notarile, deve escludersi il sindacato di legittimità del giudice amministrativo rivolto unicamente a proporre una diversa modalità di soluzione del tema oggetto di concorso, determinando questo una preclusa valutazione nel merito della questione, anche ove supportata dall’allegazione di pareri pro veritate. Ne consegue che spetta in via esclusiva alla Commissione la competenza a valutare gli elaborati e che non è consentito al giudice di legittimità di sovrapporre alle determinazione da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, a meno che non ricorra l’ipotesi del macroscopico errore logico.	</p>
<p>5. In tema di valutazione degli elaborati di un concorso notarile, concretizza ipotesi di disparità di trattamento una difformità applicativa del parametro valutativo, in precedenza stabilito, a fronte di situazioni realmente identiche, che emerga chiaramente dalla documentazione concorsuale. Ne consegue che è esclusa qualunque analisi comparativa con gli elaborati di candidati ammessi alle prove orali, i quali abbiano proposto soluzioni identiche, in presenza di ulteriori rilievi su cui si fonda il giudizio di non idoneità della commissione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05610/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02682/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 2682 del 2011, proposto da </p>
<p><b>Cioffi Chiara</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t.;</p>
<p>&#8211; la <b>Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di notaio</b>, nella persona del Presidente p.t.;<br />	<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>De Casamassimi Veronica<i></b></i>, non costituitasi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del verbale n. 298 (busta n. 2645) del 1° dicembre 2010 della Commissione per l’esame teorico-pratico per la nomina a notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 aprile 2008, nella parte in cui dichiara la ricorrente non idonea;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale<br />	<br />
E PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO<br />	<br />
della ricorrente alla correzione degli elaborati dalla Commissione in diversa composizione e la conseguente ammissione della stessa alla prova orale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone preliminarmente la ricorrente di aver partecipato alle prove scritte relative all’esame teorico-pratico del concorso per la nomina a notaio, il cui bando era stato pubblicato in G.U. n. 31 del 18 aprile 2008.<br />	<br />
L’interessata non veniva ammessa a sostenere le prove orali, in quanto la Commissione, dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati, esprimeva un complessivo giudizio di non idoneità.<br />	<br />
Le censure in proposito dedotte possono così riassumersi:<br />	<br />
1) Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 16 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166. Violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di par condicio dei candidati. Contraddittorietà del giudizio di non ammissione alle prove orali.<br />	<br />
Osserva la ricorrente che la Commissione avrebbe dapprima giudicato corretti e sufficienti i primi due elaborati, pervenendo alla rimeditazione di tale convincimento solo successivamente alla lettura del terzo.<br />	<br />
Tale modus procedendi contrasterebbe con le previsioni di legge applicabili, atteso che, laddove dalla lettura di uno dei primi due elaborati emergano lacune o gravi insufficienti, deve essere espresso un giudizio di non idoneità senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.<br />	<br />
Contesta, poi, parte ricorrente le motivazioni dalla Commissione addotte a sostegno dell’affermata presenza di inesattezze negli elaborati, suffragando le proprie tesi con un parere pro-veritate che assevererebbe il convincimento in ordine alla erroneità delle valutazioni esternate dall’organo concorsuale.<br />	<br />
2) Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione del bando di concorso, per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di par condicio dei candidati, di ripercorribilità ed affidabilità degli atti endoprocedimentali del concorso, per difetto di istruttoria e di motivazione. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Illogicità ed irrazionale manifesta. Sviamento di potere.<br />	<br />
Sottolinea parte ricorrente che la censura nei confronti della medesima mossa quanto alla mancata indicazione delle menzioni urbanistiche relative alla casa mobile stabilmente ancorata al suolo del fondo Tuscolano, in violazione degli artt. 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non sia stata analogamente formulata con riferimento ad altri candidati incorsi nella medesima omissione; per l’effetto lamentandosi la disomogeneità del metro di giudizio impiegato dalla Commissione, con riveniente violazione dei principi di imparzialità e par condicio.<br />	<br />
Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />	<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />	<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2012.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento di non ammissione della ricorrente a sostenere le prove orali del concorso a 350 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale del 10 aprile 2008, conseguente al giudizio di non idoneità formulato in esito alla lettura degli elaborati relativi alle tre prove scritte.<br />	<br />
1. La compiuta delibazione in ordine alle censure proposte con il gravame in esame suggerisce di procedere, in via preliminare, alla illustrazione del quadro normativo di riferimento, da cui trarre le necessarie coordinate di giudizio ai fini del decidere sulla controversia di cui è causa.<br />	<br />
In tale direzione, va rilevato che il concorso in esame soggiace alla disciplina dettata dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166, il quale dispone, all’art. 10, comma 2, che la Commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l&#8217;ordine di correzione delle prove stesse.<br />	<br />
Il successivo comma 6 affida al Presidente del predetto organismo il compito di assicurare, all&#8217;interno delle sottocommissioni che procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti, compatibilmente con le esigenze organizzative, attribuendo al medesimo Presidente, allo scopo di garantire omogeneità di valutazioni, la facoltà di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri commissari che, nell&#8217;occasione, non hanno diritto di voto e di intervento (comma 7).<br />	<br />
Quanto alle modalità di correzione degli elaborati, l’art. 11, al comma 1, prevede che ciascuna sottocommissione proceda, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l&#8217;ammissione alla prova orale.<br />	<br />
Prosegue il comma 2 stabilendo che, “salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l&#8217;idoneità”.<br />	<br />
La previsione normativa di cui al richiamato comma 7 stabilisce che “nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”.<br />	<br />
Emerge, alla luce delle riferite disposizioni normative, la sussistenza di un preciso e puntuale onere per la Commissione di procedere alla predeterminazione dei criteri di valutazione degli elaborati, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 166 del 2006, ed alla individuazione dei criteri sulla cui base individuare le ipotesi di nullità o di grave insufficienza che consentono, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 11 del citato decreto – ed in deroga all’obbligo di procedere alla valutazione complessiva del candidato in esito alla lettura dei tre elaborati, previsto dal precedente comma 2 del medesimo articolo – di addivenire ad un giudizio di non idoneità senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.<br />	<br />
Tale adempimento riceve, invero, accentuata rilevanza alla luce della doverosa lettura congiunta della fondamentale disposizione di cui al comma 2 dell’art. 11 – con la quale viene radicalmente innovato il meccanismo di valutazione degli elaborati nell’ambito del concorso notarile, prevedendosi la regola della valutazione globale e complessiva degli stessi al fine di addivenire ad un giudizio di idoneità o meno del candidato – con la previsione di cui al successivo comma 7.<br />	<br />
Difatti, se è vero che è rimessa all’organo concorsuale la generale fissazione dei “criteri che regolano la valutazione degli elaborati”, la pur consentita possibilità di escludere un candidato dalla partecipazione alle prove orali, nel caso in cui dal primo o dal secondo elaborato emergano “nullità” o “gravi insufficienze”, postula, con ogni evidenza, che siffatte categorie vengano adeguatamente precisate mediante l’individuazione delle tipologie di carenze suscettibili di essere ricondotte nell’ambito della generica declaratoria di legge.<br />	<br />
In altri termini, alla declaratoria generale dei criteri di valutazione accede l’ulteriore onere della specificazione contenutistica delle fattispecie della “nullità” e della “grave insufficienza” che, ai sensi del comma 7 dell’art. 11, consentono di non procedere alla lettura dei successivi elaborati, ovvero di quegli elementi che, in ragione della insuperabile, ovvero accentuatamente grave, presenza di errori o incompletezze, consentano di disporre senz’altro l’esclusione del candidato dalla procedura selettiva senza dover procedere alla valutazione complessiva degli elaborati.<br />	<br />
2. Il modus procedendi al riguardo seguito dalla Commissione è esplicitato nel verbale n. 8 del 23 aprile 2009, nell’ambito del quale è contenuta la declaratoria dei criteri per la valutazione degli elaborati.<br />	<br />
Il predetto organismo ha stabilito che, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 166 del 2006, “non si procederà alla lettura del secondo o del terzo elaborato, dichiarando non idoneo il candidato:<br />	<br />
a) in presenza di nullità, comprese quelle formali, previste dalla legge notarile dal codice civile e da altre leggi dello Stato;<br />	<br />
b) in presenza di una delle seguenti “gravi insufficienze” e precisamente:<br />	<br />
&#8211; travisamento della traccia o esposizione illogica delle soluzioni prescelte ovvero contraddittorietà tra le soluzioni adottate o tra le soluzioni medesime e le relative motivazioni;<br />	<br />
&#8211; gravi errori di diritto nella scelta delle soluzioni, nell’illustrazione delle parti teoriche o nella redazione dell’atto notarile;<br />	<br />
&#8211; mancanza sostanziale delle ragioni giustificative della soluzione adottata o delle argomentazioni giuridiche a supporto dei ragionamenti svolti; gravi carenze nella parte teorica anche per omessa trattazione di punti significativi della stessa;<br />	<br />
&#8211; evidente inidoneità nell’analisi e nella risoluzione dei temi posti nella traccia;<br />	<br />
&#8211; gravi violazioni di legge nella redazione dell’atto notarile;<br />	<br />
&#8211; errori di ortografia, grammatica o sintassi”.<br />	<br />
Nel soggiungere che “analogamente, il candidato sarà dichiarato non idoneo allorquando le mancanze indicate ai punti a) e b) che precedono, dovessero risultare dalla lettura del terzo elaborato”, la Commissione ha altresì proceduto all’individuazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 166 del 2006, dei criteri “generali” di correzione cui attenersi nella valutazione degli elaborati.<br />	<br />
Al riguardo, “premesso che le prove sostenute hanno carattere teorico-pratico e che alcune delle numerose questioni implicate dalle tracce potevano essere risolte attraverso differenziati percorsi argomentativi, la Commissione decide preliminarmente di valutare le soluzioni adottate dai candidati per ciascuna questione teorico/pratica contenuta nella traccia, approvando solo quelle che presentino i seguenti ineliminabili caratteri:<br />	<br />
&#8211; la soluzione sia logica, plausibile e coerente rispetto al contenuto della traccia;<br />	<br />
&#8211; la soluzione non violi le norme ed i principi dell’ordinamento giuridico;<br />	<br />
&#8211; l’elaborato sia coerente con la pratica notarile”.<br />	<br />
3. Ciò posto, osserva il Collegio che la griglia di valutazione “generale” si dimostra correttamente enucleata attraverso l’individuazione dei criteri sopra riportati, i quali consentono la verificabilità della rispondenza dell’elaborato alla traccia fornita, dell’aderenza delle soluzioni prospettate ai principi e alle norme dell’ordinamento giuridico e del rispetto delle tecniche redazionali che assistono la formazione degli atti notarili.<br />	<br />
È evidente che, all’interno delle macrocategorie, come sopra fissate dalla Commissione, non possono non trovare applicazione anche le species dal medesimo organismo elaborate quale tipologie sintomatiche della presenza di “nullità” o “gravi insufficienze”, laddove, evidentemente, le imperfezioni presentate dall’elaborato non dimostrino un grado di criticabilità tale da imporre un’immediata declaratoria di non idoneità al prosieguo della procedura selettiva.<br />	<br />
In altri termini, alla fissazione dei suindicati criteri “generali” di valutazione accede la complementare valutabilità, all’interno di essi, di quelle puntuali specificazioni – evidentemente ove non presenti con il carattere di accentuata (quanto insanabile) gravità di cui al comma 7 dell’art. 11 – suscettibili di informare l’apprezzamento del contenuto delle prove al fine di pervenire:<br />	<br />
&#8211; ad un giudizio di non idoneità reso in esito alla correzione di tutti e tre gli elaborati;<br />	<br />
&#8211; ovvero, alla graduazione del punteggio nel caso di valutata “idoneità” ai fini dell’ammissione alle prove orali.<br />	<br />
Alla luce dei criteri contenuti nel richiamato verbale è dato argomentare che, laddove le nullità o le gravi insufficienze siano emerse dalla lettura del primo o del secondo elaborato, la Commissione, coerentemente con la presupposta previsione di legge, non procederà all’esame – rispettivamente – della seconda o terza prova sostenuta dal candidato e, analogamente, laddove tali tipologie inficianti (evidentemente non riscontrate all’interno delle prime due prove) siano venute a configurarsi nel terzo elaborato, si procederà alla declaratoria di non idoneità.<br />	<br />
Diversamente, i criteri generali di correzione trovano operatività laddove tutti e tre gli elaborati non presentino le illustrate “nullità” o “gravi insufficienze”, venendo pertanto in considerazione la rispondenza contenutistica alla traccia fornita, nonché l’“aderenza ai principi e alle norme dell’ordinamento giuridico vigente nonché alle tecniche redazionali”.<br />	<br />
4. Nell’escludere che le determinazioni assunte dalla Commissione nella seduta del 23 aprile 2009 si prestino a fondate censure sotto il profilo della legittimità (atteso che, come è noto, un consolidato indirizzo giurisprudenziale ha definito tale attività frutto dell&#8217;ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita la commissione per lo svolgimento della propria funzione, conseguentemente escludendo che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti; cfr., ex pluribus, Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2008 n. 5862, 8 giugno 2007 n. 3012, 11 aprile 2007 n. 1643, 22 marzo 2007 n. 1390, 17 settembre 2004 n. 6155, 17 maggio 2004 n. 2881, 10 dicembre 2003 n. 8105, 2 marzo 2001 n. 1157), va ribadita l’esclusa sindacabilità nel merito della scelte in materia compiute dall’organismo concorsuale.<br />	<br />
Il D.Lgs. 166/2006 consente difatti la possibilità di pervenire ad un giudizio di non idoneità anche in difetto della disamina di tutti e tre gli elaborati relativi alle previste prove scritte, laddove – come più volte osservato – emergano fattispecie di “nullità” o di “grave insufficienza”.<br />	<br />
Va rammentato, in proposito, come la Sezione, con una nutrita serie di decisioni relative a ricorsi proposti avverso gli esiti delle prove scritte riguardanti la le precedenti tornate concorsuali (concorso a 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 1° settembre 2004 e concorso a 230 posti bandito con decreto dirigenziale 10 luglio 2006), abbia ribadito il costante e tuttora valido insegnamento giurisprudenziale per cui i criteri di valutazione delle prove scritte relativamente a concorsi che, come quello notarile, richiedono un’elevata specializzazione, non necessitano di particolare analiticità, per siffatta procedura concorsuale dovendosi apprezzare la funzionalità “alla finalità per la quale la Commissione li ha previsti” .<br />	<br />
Un consolidato indirizzo giurisprudenziale ha definito l’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura concorsuale frutto dell&#8217;ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita la commissione per lo svolgimento della propria funzione, conseguentemente escludendo che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo – impingendo esse nel merito dell&#8217;azione amministrativa – salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (ex pluribus, Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2008 n. 5862, 8 giugno 2007 n. 3012, 11 aprile 2007 n. 1643, 22 marzo 2007 n. 1390, 17 settembre 2004 n. 6155, 17 maggio 2004 n. 2881, 10 dicembre 2003 n. 8105, 2 marzo 2001 n. 1157).<br />	<br />
5. Ribadita, doverosamente, l’esclusa sindacabilità nel merito della scelte in materia compiute dall’organismo concorsuale, vanno dunque considerate, quali coordinate di apprezzabile legittimità dell’operato posto in essere dalla Commissione:<br />	<br />
&#8211; l’operata distinzione, in osservanza del disposto normativo, fra mende suscettibili di determinare un immediato giudizio di non idoneità ed imperfezioni valorizzabili solo in esito all’esame di tutti e tre gli elaborati;<br />	<br />
&#8211; la pure effettuata categorizzazione – congruamente esplicitata sotto il profilo contenutistico – delle tipologie inficianti nel quadro delle categorie fissate dal comma 7;<br />	<br />
&#8211; e, da ultimo, la parimenti evidenziata consistenza delle generali condizioni di valutazione delle prove scritte (suscettibili – fuori dalla riscontrata presenza di insanabili imperfezioni – di determinare l’espressione di un giudizio di non idoneità a f<br />
Tali criteri si rivelano adeguati rispetto allo scopo di enucleare le ipotesi che consentono la formulazione di un giudizio di inidoneità senza procedere alla lettura degli altri elaborati – secondo uno schema di selettività progressiva – a fronte della obiettiva valenza delle carenze riscontrate, di rilievo tale da non consentire di procedere ad una eventuale loro compensazione in esito ad un giudizio complessivo da formulare previa lettura di tutti gli elaborati. <br />	<br />
Né può ritenersi che le ipotesi di sbarramento alla lettura dei successivi elaborati avrebbero dovuto essere definite dalla Commissione in modo tassativo e con riferimento a casi limite, non prestandosi la particolare natura della selezione ad un siffatto modus procedendi, il quale sottende una sorta di automatismo nel riscontro di carenze riconducibili a fattispecie predefinite in modo puntuale, in tal modo privando la Commissione della funzione valutativa che le è propria nel parametrare il livello di gravità delle carenze riscontrate al fine di formulare il proprio giudizio nell’ambito di un concorso in cui è richiesta una elevata specializzazione.<br />	<br />
In siffatta tipologia di procedura concorsuale, difatti, i criteri di valutazione delle prove scritte non si prestano ad un meccanismo rigido ed automatico basato su meri riscontri tra gli elaborati ed una serie di ipotesi e definizioni predeterminate che guidino il giudizio, né necessitano di particolare analiticità, risolvendosi il giudizio in una verifica essenzialmente qualitativa della preparazione dei candidati, a differenza di altri procedimenti concorsuali, quali quelli ad evidenza pubblica, in cui l’intensità della discrezionalità dell’Amministrazione discende anche dalla variabilità degli elementi da valutare, con la conseguente necessità di individuare ed esplicitare analiticamente i criteri cui ancorare il giudizio.<br />	<br />
Se, dunque, l’ampiezza della discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione nella predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove circoscrive la sindacabilità dei criteri stessi, limitandola ai soli casi in cui emergano profili, qui non ravvisabili, di manifesta illogicità ed irrazionalità, va ribadito come, nella fattispecie in esame, i criteri predeterminati dalla Commissione risultino rispondenti allo scopo sia di apprestare una adeguata articolazione delle ipotesi che consentono l’arresto della procedura di correzione – necessariamente più rigorose rispetto a quelle riferite ai criteri generali di correzione – sia di indirizzare la valutazione complessiva degli elaborati, dovendo ulteriormente precisarsi, con riferimento alla prima tipologia di criteri, che né la legge né la natura della selezione esigono l’allestimento di una specifica e tassativa casistica, diversamente da quanto nel ricorso si postula, entro cui imbrigliare la discrezionalità valutativa della Commissione.<br />	<br />
L’adeguatezza dei criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 166 del 2006 e la loro rispondenza alle specifiche finalità, cui sono normativamente indirizzati, attraverso l’individuazione delle carenze idonee alla immediata formulazione di un giudizio di non idoneità, e la loro legittima confluenza, nel necessario minor grado di gravità, nell’ambito dei criteri di correzione, stante la necessaria unitarietà dei parametri di valutazione di prove caratterizzate da elevata specializzazione scientifica, consentono quindi di negativamente delibare le censure ricorsuali proposte avverso la determinazione di tali criteri.<br />	<br />
6. Sotto altro profilo, deduce parte ricorrente l’illegittimità del giudizio di non idoneità formulato in esito alla lettura degli elaborati relativi alle tre scritte in relazione al quale parte ricorrente, previo analitico ed articolato esame delle osservazioni formulate dalla Commissione, procede alla loro puntuale contestazione attraverso l’illustrazione del contenuto degli stessi, controdeducendo, in punto di diritto, ai rilievi mossi dalla Commissione.<br />	<br />
6.1 Il vaglio giurisdizionale, con le proposte censure sollecitato, suggerisce di preliminarmente soffermarsi sull’ambito entro il quale lo stesso è consentito, cui specularmente parametrare l’ammissibilità delle doglianze sollevate avverso l’esercizio della discrezionalità valutativa, confluito nell’adozione del gravato giudizio.<br />	<br />
In tale direzione, occorre rammentare che, dal momento che il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell&#8217;adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l&#8217;apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.<br />	<br />
Come più volte affermato in giurisprudenza, anche della Sezione, il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172).<br />	<br />
Pur in presenza del superamento dell’equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito – quest’ultimo riservato all&#8217;Amministrazione nella determinazione del regolamento di interessi più opportuno, e dunque insindacabile – nondimeno il limite del controllo giurisdizionale è dato dal fatto che l&#8217;applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza, ed anzi, quando contiene concetti giuridici indeterminati, dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità (si confronti, in proposito, la sentenza 25 giugno 2004 n. 6209 di questa Sezione).<br />	<br />
Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa modalità di soluzione del tema oggetto di concorso, anche ove supportata dall&#8217;allegazione di pareri “pro veritate”, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell&#8217;operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.<br />	<br />
In altri termini, se, per un verso, non è ammissibile un rifacimento, da parte del Tribunale, del giudizio della Commissione in sostituzione di questa, in quanto non consentito alla luce degli evidenziati limiti del sindacato del giudice amministrativo, va altresì evidenziato che in sede di valutazione degli elaborati svolti in una procedura per l&#8217;accesso ad una professione a numero chiuso, ciò che assume rilievo non è solamente l’esattezza delle soluzioni giuridiche prescelte e la preparazione del candidato, ma anche la modalità espositiva, la capacità argomentativa e quell’insieme di qualità intellettive che l’esercizio di una professione altamente specializzata richiede.<br />	<br />
Ove così non fosse, dovrebbe ammettersi che tutti i candidati estensori di elaborati recanti soluzioni corrette debbano necessariamente superare la prova concorsuale, il che non può sicuramente avvenire, posto che le finalità del concorso risiedono nella selezione dei migliori e non già di tutti coloro che dimostrino di saper comunque giungere a conclusioni esatte.<br />	<br />
6.2 Fermo, dunque, il delineato ambito del consentito sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali espresse dalla Commissione di concorso, in cui si versa in tema di discrezionalità tecnica e non amministrativa, e pertanto di valutazione intrinsecamente censurabile in sede di legittimità ma solo in presenza di macroscopici vizi emergenti dalla motivazione, attestanti irragionevolezza, sproporzione, incongruità, travisamento dei fatti od erroneità, giova richiamare le motivazioni poste a sostegno del gravato giudizio di non idoneità del ricorrente, per poi procedere alla verifica della sussistenza dei denunciati vizi asseritemene inficianti le stesse.<br />	<br />
Come risultante dal verbale n. 298 del 1° dicembre 2010, la Commissione, a seguito della lettura dei tre elaborati, ha dichiarato la ricorrente non idonea sulla base di una particolarmente articolata e diffusa motivazione, con la quale vengono evidenziati:<br />	<br />
&#8211; nella parte redazionale dell’atto tra vivi di diritto commerciale (prima prova), la mancata evidenza dell’informativa agli intervenuti in ordine agli argomenti sui quali sono stati chiamati a discutere ed a deliberare e la rinuncia da parte di tutti i s<br />
&#8211; il “grossolano errore di ritenere che, in mancanza di iscrizione del progetto nel registro delle imprese, l’avviso agli obbligazionisti previsto dall’art. 2503-bis, comma secondo, c.c., debba essere pubblicato novanta giorni prima della data della delib<br />
&#8211; l’omessa allegazione al verbale del “progetto di fusione con le modificazioni conseguenti alle approvate modifiche statutarie (così rischiando il rifiuto del conservatore all’iscrizione della delibera di approvazione del progetto di fusione qualora tale<br />
&#8211; “nella parte motivazionale/teorica relativa al medesimo atto il candidato: non risolve la prima (essenziale) questione posta dalla traccia, vale a dire la regolarità o meno di una convocazione di assemblea promanante (in via autonoma) dal presidente del<br />
&#8211; “nella terza prova, il candidato incorre in una nullità non superabile, omettendo le menzioni urbanistiche relative alla casa mobile stabilmente ancorata al suolo del fondo Tuscolano, in violazione degli artt. 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985 n. 47<br />
Parte ricorrente, come anticipato, articola puntuali contestazioni volte a demolire i singoli rilievi espressi dalla Commissione affermandone l’erroneità.<br />	<br />
Al riguardo, deve osservarsi come le argomentazioni con cui parte ricorrente contesta le motivazioni poste a sostegno del gravato giudizio, svolte in punto di merito ed implicando il ricorso a conoscenze di tipo tecnico-giuridico al fine di valutare la correttezza dei giudizi espressi dalla Commissione, indirizzano il sindacato giurisdizionale non già alla verifica dell’esercizio di una forma di discrezionalità tecnica che abbia per presupposto la valutazione di un fatto, da effettuare mediante il consentito riscontro diretto della sussistenza o meno nell’elaborato di quanto affermato dalla Commissione – da cui quindi possa emergere con immediatezza ed univoca evidenza l’erroneità dei rilievi formulati &#8211; venendo piuttosto sollecitato un sindacato nel merito delle valutazioni effettuate, come tale inammissibile.<br />	<br />
Ed invero, a fronte di rilievi implicanti un giudizio squisitamente qualitativo e valutativo sul contenuto dell’elaborato e sulla correttezza delle soluzioni adottate, le confutazioni di parte ricorrente poggiano su considerazioni aventi analoga natura prettamente valutativa impingenti esclusivamente nel merito del giudizio e basate su soggettive valutazioni circa la correttezza del contenuto dell’elaborato o il livello di gravità delle carenze riscontrate, articolando in proposito prospettazioni di tipo tecnico-giuridico o giudizi anch’essi soggettivi in ordine alla meritevolezza dell’elaborato.<br />	<br />
Trattasi, con ogni evidenza, di argomentazioni che sfuggono al sindacato del giudice di legittimità in quanto non sono dirette a far emergere con immediatezza la presenza di vizi aventi carattere di manifesta illogicità, erroneità o irrazionalità, i quali solo possono formare oggetto di vaglio da parte del giudice adito, venendo piuttosto in rilievo censure che richiedono un approfondito esame dell’elaborato alla luce di conoscenze scientifiche – nella specie di conoscenze giuridiche – sulla cui base formulare una valutazione di stretto merito, la quale fuoriesce dall’ambito del consentito sindacato estrinseco sulla valutazione espressa dalla Commissione.<br />	<br />
In sostanza, le censure proposte, volte a confutare i rilievi espressi dalla Commissione, non mirano a denunciare la presenza di puntuali profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento del contenuto dell’elaborato, come tali suscettibili di verifica sulla base di un’operazione di mero riscontro volta ad accertare la presenza nell’elaborato dei presupposti di fatto posti a fondamento del rilievo espresso, sulla base quindi di elementi oggettivamente riscontrabili e che non richiedano la formulazione di una valutazione qualitativa del contenuto dell’elaborato, ma tali censure si sviluppano attraverso la prospettazione di tesi giuridiche e valutazioni soggettive del livello di tale contenuto, così sollecitando la valutazione diretta del giudice che andrebbe a sostituirsi all’organo competente, travalicando i limiti del consentito sindacato di legittimità.<br />	<br />
6.3 In proposito, occorre ribadire che il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice sulla prova scritta di un candidato a pubblico concorso, per il suo carattere squisitamente tecnico-discrezionale, non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice di legittimità salvo che per i ricordati profili di illogicità, irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti, emergenti con immediatezza ed evidenza. L&#8217;apprezzamento delle prove di un concorso pubblico è, infatti, affidata dall&#8217;ordinamento alla Commissione d&#8217;esame, i cui componenti, in ragione della loro peculiare professionalità, devono valutare criticamente la prova, esprimendo un giudizio sul quale il sindacato del giudice potrà effettuarsi nei ricordati ristretti limiti, e non certo sul merito della valutazione formulata dalla Commissione. <br />	<br />
Come dianzi già accennato, non possono difatti trovare ingresso, nell’ambito del consentito sindacato di legittimità, censure volte a proporre diversi giudizi di valore della prova, anche ove supportate dall&#8217;allegazione di pareri “pro veritate”, attenendo esse a profili inerenti il merito dell’attività valutativa, che è rimesso esclusivamente alla Commissione ed è sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo, il quale non può giustapporre alla valutazione della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione, implicando, l&#8217;indagine proposta, un completo rifacimento, da parte del Tribunale, del giudizio della Commissione in sostituzione di questa, precluso alla luce degli evidenziati limiti del sindacato del giudice amministrativo.<br />	<br />
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche della Sezione, la sindacabilità del giudizio espresso dalla Commissione di concorso transita esclusivamente attraverso il riscontro di tipologie inficianti rilevanti sub specie della macroscopica ed evidente illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o, ancora, della manifesta disparità di trattamento o del travisamento del fatto.<br />	<br />
Pur nel ribadire che, all’interno del controllo giurisdizionale sull&#8217;esercizio del potere che ha quale presupposto la valutazione di un fatto, in base a conoscenze scientifiche, nella fattispecie derivanti dalla scienza giuridica, la cognizione del giudice amministrativo è comunque piena e non solo estrinseca e che essa, conseguentemente, investe non solo le modalità del procedimento valutativo ma anche l&#8217;attendibilità del giudizio espresso dall&#8217;organo amministrativo, va nondimeno dato atto che il limite oggettivo di tale apprezzamento è determinato dall&#8217;opinabilità e relatività di ogni valutazione scientifica e dall&#8217;impossibilità per il giudice di sostituirsi all&#8217;Amministrazione, in quanto il potere di valutazione è stato attribuito dall&#8217;ordinamento all&#8217;Amministrazione stessa e non si verte in tema di giurisdizione di merito (si confrontino, nell’ambito delle numerose pronunce rese dal giudizi d’appello con carattere puntualmente confermativo dell’orientamento della Sezione sopra esposto: Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 novembre 2008 n. 5862; 30 settembre 2008 n. 4724; 11 aprile 2007 n. 1463; 22 marzo 2007 n. 1390; 2 marzo 2011, n. 1350).<br />	<br />
Va, inoltre, ricordato che ciò che conta, in sede di valutazione degli elaborati svolti in una procedura per l&#8217;accesso ad una professione a numero chiuso, non è solamente l’esattezza delle soluzioni giuridiche propugnate e prescelte, ma anche, se non soprattutto, la modalità espositiva nella sua logicità e conseguenzialità.<br />	<br />
Ove così non fosse, dovrebbe ammettersi che tutti i candidati estensori di elaborati recanti soluzioni corrette debbano necessariamente superare la prova concorsuale, il che non può sicuramente avvenire, posto che le finalità del concorso risiedono nella selezione dei migliori e non già di tutti coloro che dimostrino di saper comunque giungere a conclusioni esatte.<br />	<br />
A tale finalità risponde la discrezionalità valutativa riconosciuta alla Commissione in quanto funzionale a stabilire in concreto l&#8217;idoneità tecnica e culturale, ovvero attitudinale dei candidati, sulla base di valutazioni qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell&#8217;elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio), e non come ponderazione di interessi.<br />	<br />
7. Né l’apprezzamento espresso dalla Commissione in ordine agli elaborati può essere infirmato attraverso la critica ai convincimenti dal medesimo organismo espressi in relazione alla correttezza delle soluzioni prospettate dal candidato o ai profili qualitativi dell’elaborato, quand’anche la relativa prospettazione fosse corroborata dall’allegazione di un parere pro veritate, il quale reca un’opinione soggettiva, tendenzialmente a favore della parte nel cui interesse è redatto, inidoneo ad inficiare un giudizio collegiale, espressione di varie e diverse professionalità, di tipo tecnico discrezionale cui non può essere contrapposto un parere reso da soggetto di fiducia del ricorrente.<br />	<br />
È infatti consolidato – e merita, in questa sede, convinta conferma – l’indirizzo giurisprudenziale circa la sostanziale irrilevanza dei pareri pro veritate al fine di confutare il giudizio della commissione (Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2008, n. 71), atteso che spetta in via esclusiva a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e che, a meno che non ricorra l&#8217;ipotesi residuale del macroscopico errore logico &#8211; nella fattispecie non rilevabile &#8211; non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 aprile 2009 n. 1853; 27 gennaio 2009 n. 431; 30 maggio 2007 n. 2781).<br />	<br />
In applicazione del rigoroso orientamento sopra richiamato non vi è, dunque, spazio per una disamina approfondita delle censure con le quali parte ricorrente, con ricchezza di argomentazioni, ha contestato il giudizio espresso dalla Commissione in relazione ai singoli aspetti delle prove di esame suggerendo, attraverso prospettazioni giuridiche, una diversa valutazione delle stesse.<br />	<br />
8. Né si rivela accoglibile la censura dalla parte ricorrente dedotta con riferimento all’asserita disparità di trattamento consumata dalla Commissione nella diversa valutazione di altri elaborati di candidati ammessi alle prove orali.<br />	<br />
Tale profilo inficiante è suscettibile di essere positivamente ammesso a scrutinio solo in presenza di una difformità applicativa del parametro valutativo, a fronte di situazioni realmente identiche, che emerga ictu oculi dalla documentazione concorsuale.</p>
<p>Nulla di tutto ciò è dato cogliere nel caso di specie, laddove il ricorrente lamenta un&#8217;asserita disparità di trattamento per il solo fatto che altri concorrenti, i quali avrebbero proposto specifiche soluzioni analoghe a quelle che nei suoi elaborati sono state censurate in sede di correzione, non hanno riportato un giudizio testualmente identico al suo con riguardo a tale specifico aspetto.<br />	<br />
Va al riguardo osservato che, quand’anche le diverse situazioni rivelassero profili di puntuale omogeneità, nondimeno – come dalla Sezione più volte evidenziato – una presunta disparità di trattamento nei confronti di altro candidato per errori da quest&#8217;ultimo commessi nello svolgimento della traccia non è suscettibile di comportare l&#8217;illegittimità del giudizio reso nei confronti del ricorrente, potendo anche refluire in un vizio di legittimità del giudizio reso nei confronti dell&#8217;altro candidato.<br />	<br />
Deva ulteriormente rilevarsi, in proposito, che la suggerita analisi comparativa con gli elaborati di altri candidati non potrebbe comunque condurre alla caducazione del giudizio, posto che, anche laddove dovesse riscontrarsi che le soluzioni adottate dal ricorrente sono state altresì adottate da candidati giudicati idonei, la molteplicità dei rilievi su cui poggia il gravato giudizio di non idoneità consentirebbe di ritenerlo comunque adeguatamente sorretto dagli ulteriori rilievi.<br />	<br />
In conclusione, alla luce delle considerazioni in precedenza diffusamente esposte in ordine alla infondatezza delle doglianze dedotte, il ricorso deve essere rigettato.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Condanna la ricorrente Cioffi Chiara al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione della Giustizia per complessivi € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/06/2012</p>
<p align=justify>
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