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	<title>561 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>561 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2020 n.561</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-20-5-2020-n-561/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Est. Esposito, Pres. Pasanisi Parti Cost. s.r.l. (Avv. Antonio Melucci) Comune di Castel San Lorenzo (Avv. Michele Gallo) Inail &#8211; Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro (Avv. Domenico Cantore) Inps (Avv. Gianluca Tellone) Soc. &#34;-OMISSIS-s.r.l.&#34; (Avv. Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria, Valentina Brancaccio) Sull&#8217;insussistenza di un potere di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-20-5-2020-n-561/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2020 n.561</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Est. Esposito, Pres. Pasanisi  Parti Cost. s.r.l. (Avv. Antonio Melucci) Comune di Castel San Lorenzo (Avv. Michele Gallo) Inail &#8211; Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro (Avv. Domenico Cantore) Inps (Avv. Gianluca Tellone) Soc. &quot;-OMISSIS-s.r.l.&quot; (Avv. Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria, Valentina Brancaccio)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;insussistenza di un potere di verifica degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte della Stazione appaltante in caso di possesso di DURC regolare dell&#8217;operatore economico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti PA &#8211; Gare &#8211; DURC &#8211; Oneri previdenziali ed assistenziali &#8211; Attestazione regolare &#8211; Stazione appaltante &#8211; Verifica &#8211; Insussistenza &#8211; Conseguenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il DURC costituisce unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell&#8217;operatore economico partecipante alla procedura di gara e, in presenza di DURC regolare a favore dell&#8217;operatore economico, la stazione appaltante non è tenuta ad alcun&#8217;altra verifica. Perciò in presenza di un DURC regolare la stazione appaltante non può, disattendendo le risultanze delle verifiche effettuate dagli enti previdenziali sulla base della descritta disciplina, ritenere l&#8217;operatore economico in posizione di irregolarità  e perciò privo del prescritto requisito di ordine generale. Tuttavia, la regolarità  del DURCÂ può essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1991 del 2019, proposto da Soc. -OMISSIS- Cost. s.r.l. in persona del legale rappresentante <em>pro</em> <em>tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Castel San Lorenzo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> -OMISSIS-Consortile Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro</em> <em>tempore</em> &#8211; Gallarate, -OMISSIS-Consortile Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em> &#8211; Napoli, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em> &#8211; Gallarate,<br /> -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro</em> <em>tempore</em> &#8211; Napoli non costituiti in giudizio;<br /> Inail &#8211; Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Cantore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Inps, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Soc. &quot;-OMISSIS-s.r.l.&quot;, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria, Valentina Brancaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Salerno, l.go Dogana Regia, 15;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</em></strong><br /> a &#8211; della determina del Comune di Castel San Lorenzo n. 492 del 21.11.2019 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione dei &#8220;Lavori di collegamento S.R. ex 488 agglomerato urbano di Castel San Lorenzo con S.S. 166 e variante al centro urbano&#8221; in favore di -OMISSIS-s.r.l.;<br /> b &#8211; della nota pec del 22.11.2019 con la quale il Comune di Castel San Lorenzo ha comunicato alla ricorrente la aggiudicazione della procedura controversa;<br /> c &#8211; di tutti i verbali di gara ovvero nn. 1, 2, 3, 4 del 4.05.2019; n. 4 del 27.08.2019 e nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10 nella parte in cui hanno consentito la permanenza in gara della -OMISSIS-s.r.l., attribuzione ed approvazione dei punteggi;<br /> d &#8211; ove e per quanto occorra della proposta di aggiudicazione;<br /> e &#8211; ove occorra, del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto nella parte in cui si volesse intendere che l&#8217;avvio del sub procedimento dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta dovesse essere attivato solo in caso di superamento del punteggio dei 4/5 dell&#8217;offerta tecnica ed economica;<br /> f &#8211; della mancata attivazione del sub procedimento di verifica dell&#8217;anomalia;<br /> g &#8211; della determina Reg. Gen. n. 349 del 14.08.2019 di nomina della Commissione di Gara;<br /> h &#8211; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;<br /> nonchè per l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell&#8217;art. 133 del c.p.a., con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e subentro nell&#8217;affidamento; nonchè per l&#8217;accertamento dell&#8217;intervenuta soluzione di continuità  in capo alla -OMISSIS-s.r.l. nel requisito relativo alla regolarità  contributiva in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell&#8217;art. 133 del c.p.a.;<br /> per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla &quot;-OMISSIS-s.r.l.&quot; il 7/1/2020 (integrato da motivi aggiunti depositati in data 1/2/2020):<br /> &#8211; della determinazione del Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune di Castel San Lorenzo (SA) n. 492 del 21.11.2019, nonchè della successiva comunicazione a mezzo P.E.C. dell&#8217;esito della procedura (datata 22.11.2019), limitatamente e nella parte in cui, nell&#8217;approvarsi i verbali di gara, la società  -OMISSIS- Cost. s.r.l. è stata illegittimamente classificata al secondo posto in graduatoria, anzichè essere esclusa dalla gara.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel San Lorenzo e della -OMISSIS-s.r.l.;<br /> Visto il ricorso incidentale (integrato da motivi aggiunti) presentato dalla -OMISSIS-s.r.l.;<br /> Visto il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. (nonchè, in subordine, ex artt. 31 e 117 c.p.a.) proposto dalla società  ricorrente;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Inail e dell&#8217;Inps;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Raffaele Esposito e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La ricorrente, seconda classificata nella procedura gravata (procedura per l&#8217;affidamento dei lavori di collegamento S.R. ex 488, agglomerato urbano con S.S. 166 e variante al centro urbano, indetta dal Comune di Castel San Lorenzo e aggiudicata alla -OMISSIS-s.r.l.) con apposita istanza notificata il 12 febbraio 2020 e depositata il 25 febbraio 2020 impugna il provvedimento della Cassa Edile di Salerno del 13.1.2020 di diniego di accesso, il provvedimento dell&#8217;INPS di Battipaglia del 10.2.2020 di parziale diniego di accesso e, sulla base del tenore del ricorso, anche il diniego tacito di accesso dell&#8217;INAIL, in relazione agli atti della posizione contributiva della -OMISSIS-s.r.l., aggiudicataria nell&#8217;ambito della procedura gravata con il giudizio principale, chiedendo l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente all&#8217;ostensione dei documenti contributivi e previdenziali della società  controinteressata al fine di ottenere la comprova delle date di versamento dei relativi oneri e verificarne la regolarità  della relativa posizione.<br /> Infatti la predetta ricorrente, nell&#8217;ambito del ricorso principale, ha dedotto, con il sesto motivo di ricorso, profili di esclusione della aggiudicataria per irregolarità  contributiva e, al fine di comprovare tale irregolarità , ha presentato, in data 10.1.2020, istanza di accesso all&#8217;INPS di Battipaglia, all&#8217;INAIL di Salerno e alla Cassa Edile di Salerno, al fine di ottenere evidenza dei pagamenti analitici mensili per il periodo che va dal 10.6.2019 alla data della richiesta. Il 13.1.2020, la Cassa Edile ha rigettato espressamente l&#8217;istanza di accesso; il 10.2.2020 l&#8217;INPS di Battipaglia ha parzialmente rigettato l&#8217;istanza di accesso; l&#8217;INAIL non ha fornito riscontro all&#8217;istanza.<br /> 2. Avverso le determinazioni di diniego espresso o tacito di accesso insorge la ricorrente, reclamando il diritto di accesso al fascicolo elettronico della società  aggiudicataria e odierna controinteressata, al fine di verificarne il continuativo possesso dei requisiti di ordine generale. Espone infatti che il D.M. 30.1.2015 ha introdotto un nuovo sistema di rilascio del DURC che consente l&#8217;immediata disponibilità  del documento; il sistema, in particolare, prevede che il documento venga elaborato a seguito della prima richiesta con una validità  di centoventi giorni, con la conseguenza che per le successive richieste non vengono effettuate nuove verifiche e non viene elaborato un nuovo documento, qualora quello giÃ  rilasciato sia in corso di validità . Di conseguenza le irregolarità  che si verificano durante il periodo dei centoventi giorni di validità  del documento giÃ  emesso non verrebbero evidenziate; il nuovo sistema non consentirebbe perciò di comprovare la continuità  del possesso del requisito di ordine generale della regolarità  contributiva, dal termine di presentazione dell&#8217;offerta fino alla stipula del contratto, non facendo emergere le eventuali violazioni commesse e sanate prima della scadenza del termine di validità  del DURC giÃ  emesso.<br /> Si evidenzia di conseguenza il diritto della ricorrente a verificare la continuità  del possesso del requisito di cui all&#8217;articolo 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 in capo alla società  aggiudicataria, quale titolare di un interesse qualificato in quanto seconda classificata nella graduatoria di gara e aspirante all&#8217;aggiudicazione a seguito del ricorso presentato; l&#8217;accesso sarebbe altresì¬ finalizzato alla tutela in giudizio della propria posizione. In via subordinata, ove gli atti fossero ritenuti non ostensibili, si propone azione avverso il silenzio delle Amministrazioni che non hanno riscontrato o hanno riscontrato in maniera parziale l&#8217;istanza presentata.<br /> 3. L&#8217;INAIL, costituendosi, mette in evidenza che un DURC regolare è condizione necessaria e sufficiente ad attestare la sussistenza del requisito della regolarità  contributiva senza che la stazione appaltante possa disattenderne le risultanze. Il DURC costituisce pertanto l&#8217;unico documento attestante il rispetto dell&#8217;obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.<br /> 4. Anche l&#8217;INPS, costituendosi, evidenza che l&#8217;Ente previdenziale, nel rilasciare il DURC, attesta semplicemente i dati che risultano dagli archivi informatici ma non può individuare le ragioni delle eventuali situazioni di irregolarità  che risultino dagli archivi stessi. L&#8217;Istituto, con specifica comunicazione del 10 febbraio 2020, ha poi consentito l&#8217;accesso al DURC della prima classificata unitamente alla schermata video relativa all&#8217;iter istruttorio, rigettando l&#8217;istanza di accesso al fascicolo elettronico e ai pagamenti analitici in quanto atti riservati ai sensi dell&#8217;articolo 16, lettera d), del regolamento INPS n. 366 del 2011 che esclude dall&#8217;accesso i &#8220;documenti attinenti alla instaurazione e allo svolgimento il rapporto contributivo Inps &#8211; datori di lavoro e rapporto assicurativo individuale&#8221;.<br /> Il provvedimento adottato sarebbe pertanto in grado di contemperare le esigenze difensive della ricorrente con il diritto alla riservatezza della prima classificata e, sulla base della disciplina del DURC, eventuali inadempienze contributive intervenute nel periodo di validità  dello stesso e sanate prima della scadenza, non precludendo l&#8217;emissione di un DURC regolare, non assumerebbero perciò rilevanza; infatti il sistema di rilascio del DURC è automatizzato, assegnando in caso di irregolarità  un termine di quindici giorni per la regolarizzazione, in pendenza del quale il sistema non consente il rilascio di un DURC regolare, con la conseguenza che eventuali irregolarità  non sanate non consentirebbero il rilascio di un documento attestante la regolarità  della posizione. L&#8217;Ente aggiunge che la disciplina generale, contenuta nel D.M. del 30.1.2015, non è stata impugnata e che la stessa risulta comunque frutto di scelte politico-discrezionali finalizzate a una regolamentazione uniforme delle modalità  di accertamento del requisito della regolarità  contributiva. Si rileva infine che l&#8217;istanza di accesso risulterebbe inammissibile in quanto sostanzialmente diretta a un controllo generalizzato dell&#8217;operato dell&#8217;Ente nei confronti dell&#8217;impresa, sia pure per un periodo di tempo limitato, e comporterebbe comunque un&#8217;attività  di elaborazione dati.<br /> 5. Anche la società  aggiudicataria ha depositato memoria difensiva, rilevando l&#8217;inammissibilità  e/o l&#8217;improcedibilità  dell&#8217;istanza di accesso, perchè sussisterebbe, nella specie, piena, totale e comprovata regolarità  contributiva per un arco temporale maggiore rispetto a quello oggetto della procedura di gara (come attestato dai vari DURC prodotti in giudizio) ed inoltre perchè le censure dedotte (attenendo al sistema normativo generale) sarebbero inconferenti rispetto all&#8217;oggetto del giudizio di accesso. Ha inoltre chiesto la cancellazione di una frase ritenuta offensiva ed ha infine contestato nel merito la fondatezza dell&#8217;istanza.<br /> 6. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2020, il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stato trattenuto in decisione.<br /> 7. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br /> L&#8217;art. 4, comma 1, del d.l. n. 34 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 78 del 2014, prevede che la regolarità  contributivo-previdenziale nei confronti dell&#8217;INPS, dell&#8217;INAIL e delle Casse edili è verificata con modalità  telematiche e in tempo reale e che &#8220;la risultanza dell&#8217;interrogazione ha validità  di centoventi giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità  Contributiva (DURC)&#8221;; il comma 2 del medesimo articolo prevede poi che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentiti l&#8217;INPS, l&#8217;INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, siano disciplinati i contenuti e le modalità  della verifica, stabilendo il criterio della valutazione, ai fini della verifica della &#8220;regolarità  in tempo reale&#8221;, dei &#8220;pagamenti scaduti sino all&#8217;ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive&#8221;. Tale interrogazione &#8220;assolve all&#8217;obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all&#8217;articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163&#8221; (ora art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016).<br /> Il decreto ministeriale 30.1.2015, in attuazione delle citate disposizioni, prevede:<br /> &#8211; all&#8217;art. 2, che &#8220;il documento di cui all&#8217;art. 7, generato dall&#8217;esito positivo della verifica &#038; sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità  Contributiva (DURC)&#8221;;<br /> &#8211; all&#8217;art. 3, comma 1, che &#8220;la verifica della regolarità  in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall&#8217;impresa &#038; scaduti sino all&#8217;ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive&#8221;, prevedendo ai commi 2 e 3 i casi in cui la regolarità  sussiste a prescindere da rateizzazioni o scostamenti non gravi;<br /> &#8211; all&#8217;art. 7, comma 2, che &#8220;il Documento di cui al comma 1 ha validità  di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all&#8217;art. 6&#8221;.<br /> La normativa di riferimento delinea pertanto un sistema:<br /> &#8211; in cui la regolarità  contributivo-previdenziale risponde a precisi parametri normativamente definiti e richiede l&#8217;ordinario adempimento delle obbligazioni, al fine di calare l&#8217;osservanza degli oneri gravanti sull&#8217;impresa nella quotidiana realtà  della gestione, bilanciando l&#8217;interesse degli enti al regolare assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali con l&#8217;esigenza dell&#8217;impresa di mantenere un equilibrio funzionale;<br /> &#8211; impone la verifica del possesso del requisito generale di cui all&#8217;art. 84 del d.lgs. n. 50 del 2016 sulla base del DURC, con una validità  di centoventi giorni.<br /> Quanto esposto trova riscontro anche nello stesso art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui &#8220;costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità  contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l&#8217;operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l&#8217;impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande&#8221;.<br /> Pertanto la stessa disciplina in materia di contratti pubblici, pur richiedendo secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, il continuo mantenimento dei requisiti generali di partecipazione per l&#8217;intera durata della procedura di gara, dalla presentazione della domanda di partecipazione alla stipula del contratto, rinvia alla specifica disciplina in materia di DURC al fine di definire il requisito di regolarità  contributiva e previdenziale, recependone le scelte e ulteriormente temperandole con l&#8217;ultima proposizione, chiarendo così¬ quando il concorrente possa dirsi in possesso del requisito.<br /> A ciò si aggiunga che l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2016 ha ribadito <em>&#8220;la natura di dichiarazione di scienza attribuibile al d.u.r.c., che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso&#8221;</em>.<br /> Il DURC pertanto costituisce unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell&#8217;operatore economico partecipante alla procedura di gara e, in presenza di DURC regolare a favore dell&#8217;operatore economico, la stazione appaltante non è tenuta ad alcun&#8217;altra verifica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4023/2019).<br /> Perciò in presenza di un DURC regolare la stazione appaltante non può, disattendendo le risultanze delle verifiche effettuate dagli enti previdenziali sulla base della descritta disciplina, ritenere l&#8217;operatore economico in posizione di irregolarità  e perciò privo del prescritto requisito di ordine generale.<br /> Come affermato anche da questo Tribunale con la sentenza n. 7 del 2020 e dalla giurisprudenza ivi richiamata, <em>&#8220;nelle gare di appalto pubblico, il documento unico di regolarità  contributiva (DURC) rappresenta un documento necessario e sufficiente, dalle cui risultanze l&#8217;amministrazione non si può discostare . . . Per l&#8217;operatore economico che partecipa ad una procedura di gara pubblica, il DURC costituisce l&#8217;unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali e, in presenza di DURC, la stazione appaltante non è tenuta ad alcun&#8217;altra verifica (cfr.: Consiglio di Stato sez. V, 14/06/2019, n.4023)&#8221;</em>.<br /> Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4023 del 2019 ha affermato che <em>&#8220;congiuntamente considerati i dati normativi e giurisprudenziali riportati inducono a ritenere che la stazione appaltante possa &#8211; ed anzi debba in mancanza di prova della falsità  del contenuto dimostrata all&#8217;esito di querela di falso &#8211; confidare per il periodo di 120 giorni dalla sua emissione, sulla regolarità  contributiva dell&#8217;impresa nell&#8217;adempimento dei debiti scaduti sino all&#8217;ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello cui la verifica è effettuata ed adottare in base a tale constatazione i conseguenti provvedimenti relativi alla procedura di gara&#8221;</em> e che <em>&#8220;una volta ammesso l&#8217;obbligo per le stazioni appaltanti di tener conto della documentazione storica attestante il ritardo nell&#8217;adempimento degli oneri previdenziali, anche in presenza di DURC regolare&#8221;</em> le stazioni appaltanti dovrebbero <em>&#8220;poi, valutare esse stesse la gravità  o meno della violazione in cui è incorso l&#8217;operatore economico in contrasto con l&#8217;orientamento espresso sul punto dall&#8217;Adunanza Plenaria 4 maggio 2012, n. 8 a mente della quale: &#8220;&#038; le stazioni appaltanti non hanno nè la competenza nè il potere di valutare caso per caso la gravità  della violazione previdenziale, ma devono attenersi alle valutazioni dei competenti enti previdenziali&#8221;, </em>evidenziando infine la contrarietà  ai principi di efficacia, economicità , tempestività  e correttezza della scelta di imporre<em> &#8220;alle stazioni appaltante in presenza di DURC regolare &#038; di richiedere all&#8217;ente previdenziale tutta la documentazione attestante tempi e modalità  del passato assolvimento degli oneri previdenziali anche solo per il periodo decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e per tutta la durata della procedura di gara&#8221;Â </em>che <em>&#8220;costituirebbe un aggravio eccessivo, potenzialmente capace di determinare una dilatazione sine die dei tempi della procedura, specialmente in presenza di certificazione qualificata che attesti la regolarità &#8220;</em>; infatti <em>&#8220;l&#8217;esigenza di selezione del contraente migliore, per tale intendendosi anche quello che sia in regola con il versamento di contributi previdenziali, è, dunque, adeguatamente garantita dal rilascio a questi di DURC regolare&#8221;</em>.<br /> La medesima pronuncia aggiunge tuttavia che la regolarità  del DURCÂ <em>&#8220;può essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo&#8221;</em>, in ciò riprendendo quanto giÃ  statuito dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25/05/2016, n. 10 (secondo cui <em>&#8220;l&#8217;accertamento inerente alla regolarità  del documento unico di regolarità  contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara &#038; viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all&#8217;affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale&#8221;</em>) e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 29/03/2017, n. 8117 (secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo <em>&#8220;l&#8217;accertamento &#038; della certificazione che attesta la regolarità  contributiva dell&#8217;impresa partecipante alla gara di appalto&#8221;</em>).<br /> Tali statuizioni, a ben vedere, non escludono ma anzi ammettono che il giudice amministrativo possa procedere alla verifica della regolarità  del DURC, qualora emergano perplessità  sulle risultanze del documento prodotto dagli enti previdenziali.<br /> Allorchè gli accertamenti dagli stessi effettuati, come formalizzati nel documento rilasciato alla stazione appaltante, siano concretamente contestati, è possibile allora configurare quell&#8217;interesse diretto, concreto, attuale e soprattutto differenziato all&#8217;accesso ed escludere forme di controllo generalizzato sull&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione; in caso contrario, le posizioni giuridiche soggettive che si configurano nell&#8217;ambito della procedura di gara consentono di individuare un interesse di tale specie solo in relazione al DURC ma non ai documenti che ne sono alla base.<br /> In relazione a quest&#8217;ultima documentazione, in mancanza di specifiche contestazioni, l&#8217;interesse all&#8217;accesso può considerarsi indiretto (dato che il DURC emesso giÃ  precisa la regolarità  o l&#8217;irregolarità  della posizione), astratto (stante la funzione fidefacente del documento unico) e potenziale (in quanto volto a individuare ipotetici errori nella verifica dei pagamenti effettuati).<br /> In mancanza di allegazioni specifiche e concrete che consentano di evidenziare profili di irregolarità  nei versamenti rilevanti ai fini del rilascio del DURC o almeno di indurre fondati dubbi di irregolarità  pur in presenza di DURC regolari, la domanda di accesso si traduce, pertanto, in un non consentito tentativo di controllo generalizzato sull&#8217;attività  della pubblica amministrazione (cfr. TAR Lazio &#8211; Roma nn. 14283 e 15011 del 2019).<br /> Nel caso di specie, la ricorrente ha fatto valere il generico interesse alla conoscenza degli atti e dei documenti che hanno consentito agli enti previdenziali di rilasciare i DURC relativi alla controinteressata, per verificare la continuità  dei versamenti e quindi la veridicità  dei DURC stessi.<br /> La domanda di accesso è rivolta, in particolare, allo specifico fine di controllare se sussistano violazioni che consentano di contestare la regolarità  contributiva, senza tuttavia provare o allegare alcun elemento idoneo a far dubitare della regolarità  delle attestazioni rilasciate nel corso del tempo in favore della controinteressata.<br /> Occorre considerare infatti che le istanze di accesso sono state proposte al fine di supportare le censure giÃ  formulate in relazione al ricorso principale, per accertare quindi l&#8217;eventuale carenza del requisito generale di regolarità  contributiva e previdenziale, utile a determinare l&#8217;esclusione del controinteressato aggiudicatario della procedura.<br /> Tuttavia la mancata contestazione della veridicità  di specifici documenti, la mancanza di elementi che mettano in dubbio la rispondenza dei DURC rilasciati alla reale situazione dei versamenti e la semplice evidenziazione di squilibri apparenti ed eventuali nell&#8217;astratto meccanismo di verifica della regolarità  contributiva (senza tuttavia contestare in sè il sistema delineato dalla legge e dal D.M.) fanno sì¬ che la richiesta di accesso evidenzi una inammissibile finalità  esplorativa dell&#8217;operato della Pubblica Amministrazione.<br /> L&#8217;interesse, nelle caratteristiche sopra delineate, deve infatti preesistere all&#8217;accesso e non nascere dall&#8217;istanza proposta, al fine di non distogliere lo strumento dell&#8217;accesso documentale dall&#8217;obiettivo di tutelare una situazione giuridica soggettiva, piegandolo invece all&#8217;intento di verificare circostanze astratte, ipotetiche e potenziali. Quindi l&#8217;accesso di cui all&#8217;art. 22 della legge n. 241 del 1990 deve conservare lo scopo di garantire una posizione giuridica dell&#8217;istante e non di verificare se questa possa nascere in relazione all&#8217;eventuale e supposta, nel caso di specie, irregolarità  dei versamenti (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020).<br /> 8. Neppure può essere accolta la domanda proposta in via subordinata avverso il silenzio delle amministrazioni che non hanno riscontrato o hanno riscontrato in maniera parziale l&#8217;istanza presentata, non sussistendone i presupposti: l&#8217;azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. è volta a rimediare al silenzio-inadempimento dell&#8217;amministrazione, che non ricorre nel caso di specie in quanto l&#8217;art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 consente di qualificare il silenzio sull&#8217;istanza di accesso come silenzio-rigetto, in relazione al quale è esperibile il particolare rito di cui all&#8217;art. 116 c.p.a. con la particolare finalità  non semplicemente di accertare l&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento formale ed espresso, ma di verificare la sussistenza dei presupposti per l&#8217;accesso e ordinare l&#8217;ostensione dei documenti.<br /> 9. Non può infine trovare accoglimento la richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive, avanzata dalla difesa della controinteressata, ai sensi 89, comma 2, c.p.c. e dell&#8217;art. 39, comma 1, c.p.a. in relazione al ricorso presentato, trattandosi di espressioni che rientrano nella normale dialettica processuale, volta ad evidenziare le eventuali strategie delle parti.<br /> 10. In conclusione, il ricorso in esame deve essere respinto, in quanto infondato (sia in relazione alla domanda principale proposta ex art. 116 c.p.a., sia a quella, subordinata, proposta ex art. 117 c.p.a.).<br /> In ragione della particolarità  delle questioni trattate, si ravvisano giuste ragioni per procedere alla integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti.<br /> Così¬ deciso in Salerno nelle camere di consiglio del giorno 22 aprile 2020 e 13 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite &#8220;<em>Microsoft Teams</em>&#8220;):<br /> Leonardo Pasanisi, Presidente<br /> Pierangelo Sorrentino, Referendario<br /> Raffaele Esposito, Referendario, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-20-5-2020-n-561/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2020 n.561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2014 n.561</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-3-2014-n-561/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-3-2014-n-561/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2014 n.561</a></p>
<p>Pres. P. Buonvino, Est. A. Massari Soc. Acqua Vita s.n.c. (Avv. F. Mariani) contro Equitalia Centro S.p.A. (non costituita) 1. Accesso agli atti amministrativi – Istanza tramite PEC &#8211; Art. 4, co. 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Va considerata rituale 2. Accesso agli atti amministrativi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-3-2014-n-561/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2014 n.561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-3-2014-n-561/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2014 n.561</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Buonvino, Est. A. Massari<br /> Soc. Acqua Vita s.n.c. (Avv. F. Mariani) contro Equitalia Centro S.p.A. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso agli atti amministrativi – Istanza tramite PEC &#8211; Art. 4, co. 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Va considerata rituale</p>
<p>2. Accesso agli atti amministrativi – Art. 24 della l. n. 241/1990 &#8211; Esclude l&#8217;accesso in relazione ai procedimenti tributari &#8211; Procedimento di riscossione &#8211; Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 4, co. 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo cui “La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l&#8217;uso delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione…”, è da considerarsi rituale la richiesta di accesso inviata ad Equitalia tramite posta elettronica certificata</p>
<p>2. L&#8217;art. 24 della l. n. 241/1990 il quale esclude l&#8217;accesso in relazione ai procedimenti tributari, si riferisce al procedimento di imposizione, in quanto solo in relazione all&#8217;imposizione la legge contempla, entro precisi limiti, un segreto investigativo analogo a quello delle indagini penali, mentre nel procedimento di riscossione tale esigenza di segretezza non sussiste e nessuna previsione normativa fa ad essa riferimento* </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>* cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2008, n. 5144; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 ottobre 2010, n. 2597</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2013, proposto da:<br />
Soc. Acqua Vita s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabia Mariani, con domicilio eletto presso &#8211; Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Equitalia Centro S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la dichiarazione di illegittimità</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del silenzio rifiuto serbato da Equitalia Centro S.p.A., in ordine ad una richiesta di accesso, inoltrata via PEC in data 02.10.2013, relativa all&#8217;acquisizione di copia di documenti, riguardanti la pratica di rateizzazione n. 85289 del 10.06.2013.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Espone la società ricorrente di aver inviato ad Equitalia Centro, tramite posta elettronica certificata (PEC), richiesta di accesso alla copia delle cartelle esattoriali munite di relata di notifica, nonché ai registri informatizzati delle stesse, sulle quali è stata calcolata la rateizzazione n. 85289 del 10 giugno 2013, concernente tributi e contributi previdenziali dovuti dalla medesima società.<br />
Attesa l’inerzia del concessionario della riscossione, con il ricorso all’esame parte ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare il suo diritto a prendere visione e estrarre copia degli atti di cui sopra condannando controparte all’esibizione degli stessi.<br />
Equitalia Centro s.p.a. non si è costituita in giudizio.<br />
Nella camera di consiglio del 19 febbraio il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il Collegio, rilevato che ai sensi dell’art. 4, co. 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “<i>La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l&#8217;uso delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione…</i>”, ritiene rituale la richiesta inviata ad Equitalia e, considerato il tempo trascorso dalla sua ricezione, reputa illegittimo il silenzio serbato da quest’ultima in ordine all’istanza e fondata la richiesta di ostensione della documentazione richiesta.<br />
Deve, infatti, osservarsi che Equitalia Centro s.p.a. gestisce, per quanto di competenza, il servizio pubblico di riscossione e, perciò, è tenuta a garantire l&#8217;accesso ai sensi dell&#8217;art. 22 della legge n. 241/1990, qualora ne sussistano i presupposti di legge e, d’altra parte, la ricorrente ha interesse ad effettuare l&#8217;accesso al fine di verificare eventuali illegittimità nell&#8217;azione di riscossione e tutelare, conseguentemente, la propria posizione in giudizio.<br />
Si rileva, altresì, che l&#8217;art. 24 della l. n. 241/1990 il quale esclude l&#8217;accesso in relazione ai procedimenti tributari, si riferisce al procedimento di imposizione, in quanto solo in relazione all&#8217;imposizione la legge contempla, entro precisi limiti, un segreto investigativo analogo a quello delle indagini penali, mentre nel procedimento di riscossione tale esigenza di segretezza non sussiste e nessuna previsione normativa fa ad essa riferimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2008, n. 5144; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 ottobre 2010, n. 2597);<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto ordinando ad Equitalia Centro s.p.a. di consentire alla ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, l’accesso agli atti richiesti, anche tramite estrazione di copia .<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Equitalia Centro s.p.a. di consentire l&#8217;accesso, anche mediante estrazione di copia, ai documenti del procedimento di riscossione in motivazione precisati, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza..<br />
Condanna Equitalia Centro s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 1..000,00, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/03/2014</p>
<p align=justify>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2013 n.561</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-5-12-2013-n-561/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-5-12-2013-n-561/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-5-12-2013-n-561/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2013 n.561</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli S. F. (avv.ti E. Festa e F. Gatti) c/ Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria (Avv. Distr. St.) sulla domanda di risarcimento del danno da illegittima sanzione disciplinare 1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego &#8211; Domanda di risarcimento da illegittima sanzione disciplinare</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-5-12-2013-n-561/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2013 n.561</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli<br /> S. F. (avv.ti E. Festa e F. Gatti) c/ Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla domanda di risarcimento del danno da illegittima sanzione disciplinare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego &#8211; Domanda di risarcimento da illegittima sanzione disciplinare – Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria &#8211; Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Art. 134, co. 1, lett. i) c.p.a. &#8211; Sussiste 	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Domanda di risarcimento da illegittima sanzione disciplinare – Risarcimento per equivalente ex art. 30, co. 3, c.p.a. &#8211; Omessa impugnazione della sanzione in sede giurisdizionale – Ammissibilità – Sussiste &#8211; Accertamento incidentale di legittimità – Necessità 	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Domanda di risarcimento da illegittima sanzione disciplinare – Risarcimento per equivalente ex art. 30, co. 3, c.p.a. &#8211; Omessa impugnazione della sanzione in sede giurisdizionale e presentazione di istanze di riesame &#8211; Rilevanza – Limiti 	</p>
<p>4. Pubblico impiego – Sanzione disciplinare – Censura – Assenza ingiustificata dal servizio &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La domanda proposta da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non dirigenziale, per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla pretesa illegittimità di una sanzione disciplinare inflitta a suo carico è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 134, c. 1, lett. i) c.p.a.	</p>
<p>2. L’azione risarcitoria da illegittima sanzione disciplinare è ammissibile laddove il ricorrente, pur non impugnando in sede giurisdizionale né la censura inflittagli né l’atto confermativo a seguito della riapertura del procedimento disciplinare, abbia tempestivamente proposto istanze di riesame per la riforma di entrambi i provvedimenti. In tal caso, il giudice amministrativo, coerentemente con l’emancipazione della tutela risarcitoria dalla regola della pregiudizialità, deve procedere all’accertamento incidentale dell’illegittimità dei provvedimenti sanzionatori, in quanto strumentale al conseguimento della tutela risarcitoria per equivalente chiesta dalla parte, in base all’art. 30 c. 3 c.p.a. 	</p>
<p>3. Ai fini della tutela risarcitoria svincolata dalla regola di pregiudizialità di cui all’art. 30 co. 3, c.p.a., l’esperimento dell’azione costitutiva di annullamento rappresenta un criterio, pur se non esclusivo, di norma idoneo a misurare il grado di diligenza del creditore nell’evitare il danno, laddove, l’istanza di annullamento in autotutela, costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio di diligenza ex art. 1227 c.c. del soggetto danneggiato, giudizio che può naturalmente concludersi con una riduzione proporzionale del risarcimento o con la sua stessa negazione. 	</p>
<p>4. E’ legittima, in quanto non manifestamente irrazionale o sproporzionata, la sanzione disciplinare della censura comminata dall’amministrazione al dipendente appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, per assenza dal servizio ritenuta ingiustificata</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 153 del 2011, proposto da:<br />
S. F., rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Festa e Francesco Gatti, con domicilio eletto presso Francesco Gatti, in Perugia, corso Vannucci, 63; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del diritto del ricorrente al risarcimento, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2103 e 1223 c.c., 2087 e 1223 c.c., 2043, 2049 e 2059 c.c. dei danni dallo stesso subiti ad opera del Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria;<br />	<br />
e per la conseguente condanna del convenuto Ministero in solido al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, di una somma pari ad euro 12.400,00 o in altra somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe, S. F. dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria in qualità di assistente di P.P. in servizio presso la Casa di Reclusione di Orvieto, chiede l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito dell’irrogazione della sanzione disciplinare della censura in data 25 agosto 2009, determinata da una assenza dal servizio ritenuta ingiustificata.<br />	<br />
Anche a seguito della riapertura del procedimento disciplinare, il Direttore della Casa di Reclusione ha confermato la sanzione irrogata, atteso che la gravi condizioni di salute della figlia del ricorrente non venivano ritenute idonee a determinare il riconoscimento di un giorno di congedo straordinario, potendo fruire della L. 104/1992 o del congedo aggiuntivo ex D.lgs. 151/2001 ed avvisare comunque il datore di lavoro.<br />	<br />
Con decreto del 29 luglio 2010, il Provveditore Regionale ha annullato la suddetta censura ravvisando “la violazione delle forme di cui al Titolo II del D.lgs 449/1992”.<br />	<br />
L’odierno istante, pur a fronte dell’intervenuto annullamento in autotutela del procedimento disciplinare, chiede quindi l’accertamento del diritto &#8211; a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell’Amministrazione Penitenziaria &#8211; al risarcimento del danno all’immagine, alla professionalità e alla propria integrità psicofisica conseguenti al citato procedimento disciplinare, ritenendo nella fattispecie sussistenti tutti i presupposti di carattere oggettivo e soggettivo di cui agli artt. 2103 e 1223, 2087 e 1223, 2043, 2049 e 2059 c.c. Quanto all’elemento della colpa, evidenzia le gravi carenze istruttorie in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, omettendo la verifica di circostanze asserite dal F. a propria discolpa in merito all’aver preventivamente avvisato l’Amministrazione della necessità di assentarsi dal servizio per la giornata del 5 maggio 2009; la divulgazione a terzi di una contestazione disciplinare sarebbe oltremodo lesiva della personalità del dipendente, in violazione dell’art. 2087 c.c.; il ricorrente inoltre, a seguito della vicenda per cui è causa, avrebbe accusato una “sindrome ansiosa di grado medio grave ed insonnia”, come dimostrerebbe la documentazione medica depositata in giudizio.<br />	<br />
Si è costituito il Ministero della Giustizia, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché a norma dell’art. 2 della legge 27 luglio 2005 n. 154, sarebbe stato privatizzato (ad eccezione dei soli dirigenti) anche il rapporto di lavoro del personale dell’Amministrazione Penitenziaria, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro a norma dell’art. 63 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.<br />	<br />
Inoltre, eccepisce l’inammissibilità per tardività del gravame, stante l’intervenuta decadenza dell’azione risarcitoria in quanto non proposta nel termine decadenziale di 120 giorni da quando si è verificato il fatto lesivo codificato dall’art. 30 del vigente Codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Quanto al merito chiede il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure <i>ex adverso</i> dedotte.<br />	<br />
Con successive memorie, la difesa del ricorrente ha controdedotto sulle suesposte eccezioni in rito, insistendo sia per la giurisdizione del g.a. che per la tempestività del ricorso, vertendo l’azione di condanna risarcitoria proposta sulla lesione di diritti soggettivi quindi non soggetta all’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 30 cod. proc. amm.; insiste inoltre con la richiesta istruttoria di CTU medico legale al fine di accertare il danno lamentato.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 6 novembre 2013, nella quale la causa è passata in decisione.<br />	<br />
2. Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Corpo di polizia penitenziaria (istituito con L. n. 395 del 1990, che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia), espressamente incluso dal legislatore tra le Forze di polizia di Stato, è soggetto, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, D.lgs. n. 165 del 2001, alla disciplina pubblicistica. Non rileva in senso contrario la qualificazione dello stesso come &#8220;corpo civile&#8221;, conseguente alla smilitarizzazione e non implicante la privatizzazione del rapporto di lavoro, ovvero l&#8217;esistenza di una espressa connotazione pubblicistica del rapporto di lavoro del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria (ex art. 2 della successiva L. n. 154 del 2005), giacché tale personale, pur contemplato nella L. n. 395 cit., non fa parte del Corpo di polizia penitenziaria, ma del Dipartimento dell&#8217;amministrazione penitenziaria alle cui dipendenze detto Corpo è posto (così Cassazione civile Sez. Un., 24 marzo 2010, n. 6997; T.A.R. Toscana sez I, 1 marzo 2011, n.375).<br />	<br />
Ne consegue che la domanda proposta da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non dirigenziale, per ottenere il riconoscimento del risarcimento del danno conseguente alla pretesa illegittimità di sanzione disciplinare inflitta a suo carico è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 134 c. 1 lett. i) cod. proc. amm.<br />	<br />
Va dunque affermata la giurisdizione del g.a.<br />	<br />
3. Non merita condivisione neppure l’eccezione di inammissibilità.<br />	<br />
3.1. Nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico rimasto escluso dalla privatizzazione, l’Amministrazione in veste di datore di lavoro emana atti di natura autoritativa idonei ad affievolire le posizioni soggettive del lavoratore, quali l’atto di nomina, di cessazione del rapporto, di inquadramento (Consiglio di Stato, sez V 18 gennaio 1995, n.89, id. sez VI 16 settembre 2004 n.5994) e di trasferimento, in guisa che le relative pretese del pubblico dipendente dirette a contestarne la legittimità debbono necessariamente essere proposte nel termine di decadenza, decorrente dalla piena conoscenza dell’atto, fatta eccezione per i soli atti paritetici, quali quelli aventi ad oggetto il calcolo delle pretese patrimoniali <i>et simila</i> (T.A.R. Lazio sez I, 7 luglio 2007, n.6133).<br />	<br />
Ne consegue che avverso i provvedimenti disciplinari quale quello per cui è causa, il dipendente pubblico non vanta &#8211; diversamente dalla prospettazione della difesa della ricorrente &#8211; una posizione di diritto soggettivo bensì di interesse legittimo, la cui tutela va comunque esercitata entro il generale termine decadenziale, sia che abbia consistenza di azione demolitoria, sia di accertamento (Consiglio di Stato sez VI, 9 febbraio 2009, n.717) non essendo mai ammissibile l’azione di accertamento se elusiva del suddetto termine (Consiglio di Stato sez V, 2 agosto 2010, n.5073).<br />	<br />
Risulta di sicuro rilievo poi la circostanza che nell’ambito del rapporto di lavoro privatizzato hanno carattere perentorio, ai sensi degli artt. 56 D.lgs. 165/2001 e 7 legge 300/1970, i soli termini per l’impugnazione facoltativa delle sanzioni disciplinari innanzi al collegio di conciliazione (Cassazione civile, sez lavoro, 26 febbraio 2008, n. 5045) fermo restando la facoltà di contestazione direttamente al giudice del lavoro entro il termine di prescrizione (Cassazione civile, sez lavoro, 30 marzo 2006, n. 7546).<br />	<br />
3.2. Ciò premesso, è pacifico che l’odierno ricorrente non ha impugnato nè la sanzione disciplinare inflitta il 25 agosto 2009, né il decreto 2/2010 del 10 febbraio 2010 di rigetto del ricorso gerarchico, né infine l’atto del 31 marzo 2010 di conferma della sanzione da parte del Direttore della Casa di Reclusione di Orvieto.; con decreto n.26/2010 del 29 luglio 2010, parimenti inoppugnato, il procedimento disciplinare è stato annullato “in quanto non svolto nel rispetto delle forme di cui al Titolo II del D.lgs 449/1992”. <br />	<br />
V’è da dire che il F., pur non attivando gli strumenti di tutela giurisdizionale esperibili, ha inoltrato all’Amministrazione di appartenenza tempestive istanze di riesame (14 settembre 2009 e 22 aprile 2010) sia dell’originaria censura inflitta che della successiva conferma in seguito alla riapertura del procedimento disciplinare. <br />	<br />
L’azione risarcitoria in questa sede proposta trova il proprio riferimento eziologico proprio nei suesposti provvedimenti autoritativi adottati, assumendo il F. la illegittimità della disposta censura, poi annullata dalla stessa Amministrazione in autotutela.<br />	<br />
3.3. Va altresì evidenziato come il disposto annullamento in autotutela effettuato dall’Amministrazione pur a fronte della tipica retroattività degli effetti, non abbia a rigore ripristinato l’ immagine professionale e pubblica del ricorrente, trattandosi di riforma per vizi esclusivamente “formali” e procedimentali (art. 21 &#8211; octies L.241/90 c. 2 primo allinea) non attinenti pertanto alla fondatezza sostanziale della pretesa disciplinare e privi di qualsivoglia accertamento della corrispondente sussistenza di un comportamento illecito disciplinare da parte del dipendente, con conseguente sussistenza sotto tal profilo dell’interesse concreto ed attuale (art. 100 c.p.c.) del ricorrente a promuovere l’azione risarcitoria.<br />	<br />
3.4. Emerge la riconducibilità dell’evento di danno interamente all’attività provvedimentale asseritamente illegittima dell’Amministrazione Penitenziaria, concretando una tipica fattispecie di responsabilità da lesione di interesse legittimo, diversamente dalla prospettazione di parte ricorrente.<br />	<br />
3.5. Osserva il Collegio che l&#8217;art. 30 cod. proc. amm. ha introdotto in forma positiva nell&#8217;ordinamento l&#8217;azione per il risarcimento del danno ingiusto da illegittimo esercizio dell&#8217;attività amministrativa (comma secondo), prevedendo, per quanto qui rileva, che l&#8217;azione stessa debba proporsi entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.<br />	<br />
Come autorevolmente chiarito (Consiglio Stato, Ad. Pl., 23 marzo 2011, n. 3) nel nuovo quadro processuale, caratterizzato dal venir meno del rapporto di pregiudizialità dell’azione risarcitoria rispetto all’azione di annullamento dell’atto illegittimo lesivo e dannoso costantemente affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (per tutte Consiglio di Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2007, n. 12) l’omessa impugnazione del provvedimento non è più motivo di inammissibilità dell’azione risarcitoria.<br />	<br />
La suddetta rituale impugnazione rimane invero atto quanto mai rilevante sul versante sostanziale ex art. 1227 c.c., quanto al profilo eziologico, come fatto valutabile al fine di escludere la risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di tempestiva impugnazione del provvedimento potenzialmente dannoso (ancora Consiglio Stato, Ad. Pl., 23 marzo 2011, n. 3). <br />	<br />
Secondo la suesposta impostazione, l&#8217;ipotetica incidenza eziologica non è propria soltanto della mancata impugnazione del provvedimento dannoso, ma riguarda anche l&#8217;omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, “quali la via dei ricorsi amministrativi e l&#8217;assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione dell&#8217; autotutela amministrativa (c.d. invito all&#8217;autotutela).”<br />	<br />
Così opinando, anche la successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez V, 29 novembre 2011, n. 6296), ai fini del giudizio di diligenza <i>ex latere creditoris </i>di cui art. 1227 c.c., ritiene sufficiente la comunicazione, entro il termine di decadenza, di apposito “avviso di danno” consistente nel formale invito all’autotutela, consentendo all’Amministrazione di assolvere all’onere di auto-annullamento del provvedimento illegittimo, allo scopo di evitare la responsabilità risarcitoria. <br />	<br />
Ne consegue che in ipotesi &#8211; come quelle del caso di specie &#8211; di omessa impugnazione del provvedimento asseritamente illegittimo e dannoso, il giudice amministrativo, coerentemente con l’emancipazione della tutela risarcitoria dalla regola della pregiudizialità, deve procedere all’accertamento incidentale della relativa illegittimità, in quanto strumentale al conseguimento della tutela risarcitoria per equivalente chiesta dalla parte, in base all’art. 30 comma 3 cod. proc. amm.. Sul punto, l’art. 30 comma 3 (così come l’art. 124 comma 2 cod. proc. amm. nel rito appalti) a proposito della tutela risarcitoria, richiama l’art. 1227 c.c. proprio al fine di considerare l’esperimento dell’azione costitutiva di annullamento come criterio, pur se non esclusivo, di norma idoneo a misurare il grado di diligenza del creditore nell’evitare il danno. <br />	<br />
L’istanza di annullamento in autotutela costituisce dunque comportamento valutabile ai fini del giudizio di diligenza ex art. 1227 c.c. del soggetto danneggiato (T.A.R. Puglia &#8211; Bari sez. I, 21 marzo 2012, n. 592; Consiglio di Stato sez V, 29 novembre 2011, n. 6296) giudizio che può naturalmente concludersi con una riduzione proporzionale del risarcimento o con la sua stessa negazione (<i>ex multis</i> Cassazione civ. sez III, 2 marzo 2012, n.3242).<br />	<br />
Nella fattispecie per cui è causa, il ricorrente pur non impugnando in sede giurisdizionale né la censura inflittagli né l’atto confermativo a seguito della riapertura del procedimento disciplinare, ha tuttavia tempestivamente proposto istanze di riesame per la riforma di entrambi i provvedimenti impugnati, circostanza che deve essere appunto valutata ai sensi dell’art. 1227 c.c., a pena di porre nel nulla le citate disposizioni del Codice del processo amministrativo.<br />	<br />
4. Il ricorso deve pertanto ritenersi ammissibile.<br />	<br />
5. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
A prescindere dalla imputabilità dell’ assenza del giorno 5 maggio 2009 a congedo straordinario o meno, la sanzione della censura inflitta ai sensi dell’art. 2 lett. a) e c) del D.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449 trova la propria giustificazione nella omissione della previa tempestiva comunicazione dell’assenza dal servizio.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che il pur grave e documentato stato di salute della figlia non poteva esimere il F. dalla comunicazione anche in forma semplificata (posta elettronica, fax) delle proprie necessità di assentarsi dal servizio, non potendosi al riguardo ritenere provata l’asserita circostanza della telefonata alla portineria del Penitenziario mediante il tabulato telefonico prodotto in sede procedimentale, atteso che &#8211; a tacer d’altro &#8211; il tabulato dimostra al più l&#8217;esistenza di una comunicazione telefonica, ma non anche il contenuto della stessa (Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006. n. 3238).<br />	<br />
Ne consegue, secondo i parametri e i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità valevoli <i>in subiecta materia </i>(T.A.R. Campania Napoli sez. VI, 9 gennaio 2008, n. 38; Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 1998, n. 1041; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, sez. IV, 13 novembre 2006, n. 9463; id., 14 febbraio 2005, n. 1020) la non manifesta irrazionalità o sproprorzione dei fatti contestati ai fini dell’irrogata sanzione lieve della censura, comminata dall’Amministrazione tenendo comunque debitamente conto della gravità delle condizioni di salute della figlia.<br />	<br />
6. Per i suesposti motivi, l’azione risarcitoria è infondata e va respinta, risultando carente l’elemento obiettivo della illegittimità dei provvedimenti lesivi.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt.26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/12/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-5-12-2013-n-561/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2013 n.561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2012 n.561</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-561/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-561/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-561/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2012 n.561</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione definitiva della gara a procedura ristretta per la &#8220;realizzazione edificio per uffici con annessa elisuperficie in elevazione&#8221; di un ospedale, rilevato: che risulta provata la regolarità della posizione contributiva dell’ aggiudicataria; che non emergono, nell’offerta da quest’ultima presentata, elementi idonei a giustificare, in esito alla fase</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-561/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2012 n.561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-561/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2012 n.561</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione definitiva della gara a procedura ristretta per la &#8220;realizzazione edificio per uffici con annessa elisuperficie in elevazione&#8221; di un ospedale, rilevato: che risulta provata la regolarità della posizione contributiva dell’ aggiudicataria; che non emergono, nell’offerta da quest’ultima presentata, elementi idonei a giustificare, in esito alla fase di aggiudicazione, l’avvio di un procedimento, obbligatorio o facoltativo, di verifica dell’anomalìa; che il progetto definitivo presentato dall’ aggiudicataria appare conforme alle previsioni della progettazione preliminare; che il giudizio espresso dalla commissione di gara risulta, pertanto, congruamente motivato in riferimento alla complessità dei profili esaminati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00561/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00888/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 888 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ing. Leopoldo Castelli S.p.A. Costruzioni</b>; <b>C.M. Carpenteria Metallica di Anghileri Giancarlo e C. S.n.c.</b>; <b>Almar Elettrotecnica S.r.l.</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti Ettore Notti e Pietro Canzi, con domicilio eletto lo studio di quest’ultimo in Milano, Corso Sempione, 15/A	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Anna di Como</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Bassano Baroni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Pattari, 6	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Eleca S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Dante, 16 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell’aggiudicazione definitiva disposta con deliberazione del Direttore Generale vicario n. 103 del 22.2.2012, comunicata con nota prot. 5475 del 28.2.22012, relativa alla gara avente ad oggetto la procedura ristretta per la &#8220;realizzazione edificio per uffici con annessa elisuperficie in elevazione&#8221; CIG 1143364DCE dell&#8217;Ospedale San&#8217;Anna nel Comune di San Fermo della Battaglia; dei verbali di gara in sedute pubbliche e riservate del 6.1.2011, 11.10.2011, 14.10.2011, 25.10.2011, 28.10.2011, 2.11.2011, 4.11.2011, 8.11.2011, 11.11.2011, 16.11.2011, 22.11.2011, 29.11.2011, 6.12.2011 e 16.12.2011, nonché del provvedimento di aggiudicazione provvisoria di cui alla deliberazione n.17 dell&#8217;11.1.2012; del contratto, ove stipulato &#8211; allo stato non conosciuto &#8211; e di tutti gli atti esecutivi inerenti all&#8217;espletamento dei lavori, nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e conseguente o richiamato nei provvedimenti impugnati;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como e della società Eleca S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che risulta documentalmente provata la regolarità della posizione contributiva della società controinteressata;<br />	<br />
&#8211; che non emergono, nell’offerta da quest’ultima presentata, elementi idonei a giustificare, in esito alla fase di aggiudicazione, l’avvio di un procedimento, obbligatorio o facoltativo, di verifica dell’anomalìa;<br />	<br />
&#8211; che l’asserito contrasto tra la progettazione oggetto dell’offerta tecnica della società controinteressata e quella posta dalla stazione appaltante a base di gara, va risolto in funzione del rapporto organico tra il progetto preliminare, che “definisce<br />
&#8211; che il progetto definitivo presentato dalla società controinteressata appare conforme alle previsioni della progettazione preliminare;<br />	<br />
&#8211; che, infatti, l’ulteriore piano che si assume difforme altro non pare integrare se non il previsto piano tecnico, peraltro già attrezzato per un eventuale e futuro utilizzo da parte dell’Azienda ospedaliera quale area da aggregare all’esistente struttur<br />
&#8211; che tale conclusione sembra allo stato avvalorata dall’avvenuto rispetto dell’altezza massima, prevista per la destinazione ad uffici, del nuovo edificio in questione;<br />	<br />
&#8211; che il giudizio espresso dalla commissione di gara risulta, pertanto, congruamente motivato in riferimento alla complessità dei profili esaminati;	</p>
<p>Ritenuti, pertanto, insussistenti i presupposti di fondatezza e di pregiudizio grave ed irreparabile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />	<br />
respinge la domanda di sospensione cautelare.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-561/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2012 n.561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2010 n.561</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-6-2010-n-561/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-6-2010-n-561/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-6-2010-n-561/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2010 n.561</a></p>
<p>Ettore Leotta – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore. Fata Morgana s.p.a. (avv.ti A. Fantappiè e G. Raia) c. Comune di Reggio Calabria (avv. M. De Tommasi), Commissario delegato per l&#8217;emergenza nel settore rifiuti della Regione Calabria (n.c.), Leonia s.p.a. (avv.ti V. Bombardieri, V. Menaldi e A.L.M. Toscano). sul divieto ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-6-2010-n-561/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2010 n.561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-6-2010-n-561/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2010 n.561</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ettore Leotta – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore.<br /> Fata Morgana s.p.a. (avv.ti A. Fantappiè e G. Raia) c.<br /> Comune di Reggio Calabria (avv. M. De Tommasi), Commissario<br />  delegato per l&#8217;emergenza nel settore rifiuti della Regione<br />  Calabria (n.c.), Leonia s.p.a. (avv.ti V. Bombardieri, V. Menaldi<br /> e A.L.M. Toscano).</span></p>
<hr />
<p>sul divieto ex art. 23-bis comma 9, d.l. n.112 del 2008, in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Servizi pubblici locali – Art.23-bis comma 9, d.l. n.112 del 2008 – Divieto – Ambito di applicazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica, il divieto di cui all’art.23-bis comma 9, d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito in l. 6 agosto 2008 n.133, si applica solamente alle società che già gestiscono servizi pubblici locali a seguito di affidamento diretto o comunque a seguito di procedura non ad evidenza pubblica, con la precisazione che rientrano nel concetto di evidenza pubblica (“ovvero”) anche le forme previste dal comma  2 lett. b), dell’art. 23-bis.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 121 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Fata Morgana s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Demetrio Logoteta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Fantappiè e Giampaolo Raia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aurelio Leuzzi in Reggio Calabria, via Cimino n. 22; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Reggio Calabria</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via Castello, n. 1; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Commissario delegato per l&#8217;emergenza nel settore rifiuti della Regione Calabria</b>, non costituito in giudizio;<br />
<b>Leonia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Bombardieri, Valerio Menaldi e Attilio Luigi Maria Toscano, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, n. 8/B; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della determinazione n. 1749 del 21/07/2009, con cui il Comune di Reggio Calabria ha indetto una gara a procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con la sola modalità differenziata e connesse attività ed oneri sul territorio del Comune di Reggio Calabria, del bando di gara, del capitolato speciale di appalto e del disciplinare di gara;<br />	<br />
&#8211; delle successive integrazioni al disciplinare di gara e dunque delle determinazioni di rettifica n. 7 del 7/07/2009, n. 11 del 27/07/2009 e n. 13 del 7/08/2009, pubblicate per stralcio, specie nella parte in cui con cui è stato modificato il comma 5 del<br />
&#8211; del provvedimento di nomina della Commissione di gara da parte del Segretario Generale del 14 settembre 2009;<br />	<br />
&#8211; di tutti i verbali delle sedute della Commissione di gara da 1 a 19 e delle decisioni ivi assunte dalla Commissione di gara ed in specie della aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara nel verbale n. 19;<br />	<br />
&#8211; della decisione assunta dal Comune di Reggio Calabria nella lettera del responsabile del procedimento del 2 marzo 2010 (e della dichiarazione ivi contenuta) di non escludere la società Leonia s.p.a., nonostante l’espressa diffida di Fata Morgana a provv<br />
&#8211; della comunicazione del Dirigente del Comune di Reggio Calabria U.O. Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati del 5 marzo 2010 inerente il passaggio di mezzi e attrezzature alla società Leonia s.p.a.;<br />	<br />
nonché (atti impugnati con motivi aggiunti):<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta municipale n. 310 del 02.07.2009;<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 7 del 09.04.2010, comunicata con nota del responsabile del procedimento prot. n. 77002 del 09 aprile 2010 nella sola parte in cui proroga il servizio alla società Fata Morgana di soli ulteriori trenta giorni consecut<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 06 del 08.04.2010, reg. gen. 921 del 21.04.2010, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore di Leonia s.p.a., comunicata con nota del responsabile del procedimento prot. n. 85718 del 22 aprile 2010<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorché allo stato non conosciuto;</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria e della Leonia s.p.a.;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 29 aprile 2010;<br />	<br />
Visto il decreto del Presidente di questo Tribunale n. 60 del 9 marzo 2010, di concessione di misure cautelari provvisorie;<br />	<br />
Viste le ordinanze di questo Tribunale n. 89 del 24 marzo 2010, di parziale accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, e n. 141 del 20 maggio 2010, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato l’8 marzo 2010 e depositato il 23 marzo 2010, la Fata Morgana s.p.a. impugna:<br />	<br />
&#8211; la determinazione n. 1749 del 21/07/2009, con cui il Comune di Reggio Calabria ha indetto una gara a procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con la<br />
&#8211; le successive integrazioni al disciplinare di gara e dunque le determinazioni di rettifica n. 7 del 7/07/2009, n. 11 del 27/07/2009 e n. 13 del 7/08/2009, pubblicate per stralcio, specie nella parte in cui con cui è stato modificato il comma 5 dell’art.<br />
&#8211; il provvedimento di nomina della Commissione di gara da parte del Segretario Generale del 14 settembre 2009;<br />	<br />
&#8211; tutti i verbali delle sedute della Commissione di gara da 1 a 19 e le decisioni ivi assunte dalla Commissione di gara ed in specie la aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara nel verbale n. 19;<br />	<br />
&#8211; la decisione assunta dal Comune di Reggio Calabria nella lettera del responsabile del procedimento del 2 marzo 2010 (e la dichiarazione ivi contenuta) di non escludere la società Leonia s.p.a., nonostante l’espressa diffida di Fata Morgana a provvedere<br />
&#8211; la comunicazione del Dirigente del Comune di Reggio Calabria U.O. Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati del 5 marzo 2010 inerente il passaggio di mezzi e attrezzature alla società Leonia s.p.a.<br />	<br />
La ricorrente fa presente di essere l’attuale gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Reggio Calabria, giusta deliberazione n. 10 del 29 giugno 2004, del Commissario ad acta nominato con ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria n. 2741 del 21 ottobre 2003.<br />	<br />
Deduce avverso gli atti impugnati i seguenti motivi:<br />	<br />
<i>I) Incompetenza. Violazione dell’art. 5 della legge n. 225/1992, dell’art. 107 del D.Lg.vo n. 112/1998 e delle ordinanze dichiarative dello stato di emergenza ambientale e di nomina dei Commissari delegati all’emergenza rifiuti. Violazione dell’art. 97 della Costituzione, dei principi costituzionali in tema di buona amministrazione e del principio generale di legalità. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irrazionalità, falso presupposto in fatto e diritto.</i><br />	<br />
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ambientale (da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2010, seppure solo con D.P.C.M. del 18 dicembre 2009, successivo al bando di gara) e della nomina di Commissari delegati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non residuerebbe spazio alcuno per iniziative comunali in materia di raccolta differenziata, sicché il relativo servizio – nell’assetto individuato dai Commissari &#8211; dovrebbe essere svolto dalla ricorrente, nel Sottoambito di Reggio Calabria, fino al termine dell’emergenza rifiuti nella Regione Calabria.<br />	<br />
<i>II) Violazione dell’art. 113 del D.Lg.vo n. 267/2000, dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, conv. con modif. dalla legge n. 133/2008, e succ. modif. Violazione dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006. Violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per sviamento e falso presupposto in fatto e diritto.</i><br />	<br />
La Leonia s.p.a., in quanto affidataria diretta del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di quello di pulizia delle aree mercatali e di quello di spazzamento del Comune di Reggio Calabria, non potrebbe partecipare, ai sensi delle disposizioni in epigrafe (art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e succ. modif.), a procedure di gara per l’affidamento di servizi ulteriori. In ogni caso, la Leonia s.p.a. non potrebbe mai gestire il servizio di raccolta differenziata, in quanto il suo socio di minoranza non è stato selezionato per gestire il servizio e meno che mai per la raccolta differenziata, che non figura neppure nell’oggetto sociale di Leonia. Quest’ultimo dovrebbe essere “esclusivo”, cioè limitato ai servizi affidati direttamente. La partecipazione di Leonia s.p.a. alla gara in questione determinerebbe effetti discorsivi della concorrenza, per l’evidente vantaggio sui costi determinato dalla posizione di affidataria dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.<br />	<br />
<i>III) Violazione degli articoli 11, 12, 86, 87 e 88 del D.Lg.vo n. 163/2006 e dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e succ. modif. Violazione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione del principio della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento, falso presupposto di fatto e di diritto, difetto e carenza di motivazione, illogicità, disparità di trattamento.</i><br />	<br />
Il disciplinare di gara avrebbe previsto all’art. 15 dei criteri di aggiudicazione illegittimi (parametro 3, criteri 1 e 2, parametro 5, criteri 3 e 4, e punteggio attribuito all’offerta economica). La posizione di gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati avrebbe consentito alla Leonia di presentare un’offerta (segnatamente per utenze servite e prezzo) economicamente improponibile per qualsiasi altra azienda, resa possibile solo dalla “sussidiazione incrociata (<i>cross – subsidazation</i>) tra i servizi di raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati sullo stesso territorio”. Tale vantaggio sarebbe oltre tutto amplificato dalla “correlazione perfetta” che sussisterebbe tra i parametri 3 e 5.<br />	<br />
<i>IV) Violazione dell’art. 113 del D.Lg.vo n. 267/2000 e dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e succ. modif., degli articoli 42, 45 e 70 del D.Lg.vo n. 163/2006 e delle ordinanze commissariali che hanno decretato lo stato di emergenza. Violazione del principio dell’affidamento e della parità di trattamento. Eccesso di potere per sviamento e falso presupposto in fatto e in diritto.</i><br />	<br />
Sarebbe illegittima l’integrazione del disciplinare di gara che ha consentito alla Leonia s.p.a. di partecipare alla gara, sul presupposto che la crisi nel settore presso la Regione Calabria potesse considerarsi superata. L’integrazione sarebbe stata “ritagliata ad hoc” per consentire la partecipazione della Leonia alla gara. In ogni caso avrebbe dovuto essere accompagnata da un provvedimento di proroga dei termini a favore di eventuali altre imprese interessate.<br />	<br />
<i>V) Violazione dell’art. 202 del D.Lg.vo n. 152/2006. Violazione degli impegni presi in sede di concertazione. Eccesso di potere per sviamento, falsità del presupposto, difetto ed erroneità della motivazione e dell’istruttoria.</i><br />	<br />
L’art. 9, comma 4, del capitolato speciale (che prevede il transito alle dipendenze dell’aggiudicatario del personale della ditta cessante solo “nei limiti dei lavoratori ex LPU transitati originariamente dal progetto ‘RTI Città vivibile’ “) sarebbe in contrasto con l’art. 202, in epigrafe e con gli impegni assunti dal Comune sul mantenimento dei livelli occupazionali, alterando la par condicio tra i concorrenti (solo Fata Morgana avrebbe l’obbligo di mantenere in servizio tutti gli attuali dipendenti).<br />	<br />
<i>VI) Violazione degli articoli 11 e 84 del D.Lg.vo n. 163/2006 e dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Calabria. Violazione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 della Costituzione) e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione del principio della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento, difetto e carenza di motivazione. </i><br />	<br />
Non vi sarebbe certezza che il provvedimento di nomina della Commissione sia successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina avrebbe dovuto essere comunicato agli interessati almeno 5 giorni prima del giorno di celebrazione della gara. <br />	<br />
<i>VII) Violazione degli articoli 11 e 84 del D.Lg.vo n. 163/2006. Violazione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 della Costituzione) e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione del principio della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento, difetto e carenza di motivazione. </i><br />	<br />
Non sussisterebbe garanzia alcuna sul luogo e le modalità di custodia delle buste contenenti le offerte nel periodo in cui si sono svolte le sedute “riservate” della Commissione aggiudicatrice.<br />	<br />
<i>VIII) Violazione degli articoli 11 e 84 del D.Lg.vo n. 163/2006. Violazione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 della Costituzione) e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione del principio dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento, difetto e carenza di motivazione, illogicità e disparità di trattamento.</i><br />	<br />
Si sarebbe stabilito di procedere alla consegna del servizio alla Leonia ancor prima dell’aggiudicazione definitiva. In ogni caso la consegna in via d’urgenza sarebbe possibile solo per gli appalti di lavori e dovrebbe essere assistita da idonea motivazione. <br />	<br />
Con successivi motivi aggiunti, depositati il 29 aprile 2010, la Fata Morgana s.p.a. impugna inoltre:<br />	<br />
&#8211; la deliberazione della Giunta municipale n. 310 del 02.07.2009;<br />	<br />
&#8211; la determinazione dirigenziale n. 7 del 09.04.2010, comunicata con nota del responsabile del procedimento prot. n. 77002 del 09 aprile 2010 nella sola parte in cui proroga il servizio alla società Fata Morgana di soli ulteriori trenta giorni consecutivi<br />
&#8211; la determinazione dirigenziale n. 06 del 08.04.2010, reg. gen. 921 del 21.04.2010, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore di Leonia s.p.a., comunicata con nota del responsabile del procedimento prot. n. 85718 del 22 aprile 2010.<b	
Oltre a ribadire integralmente le censure avanzate con il ricorso principale, la ricorrente deduce:<br />	<br />
<i>IX) Invalidità derivata.</i><br />	<br />
L’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale si estenderebbe a quelli contestati con i motivi aggiunti.<br />	<br />
<i>X) Violazione degli articoli 11 e 84 del D.Lg.vo n. 163/2006. Violazione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 della Costituzione) e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione del principio della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento, difetto e carenza di motivazione.</i><br />	<br />
I commissari di gara non sarebbero stati scelti nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia. Due dei tre componenti della Commissione non sarebbero in possesso di adeguate esperienza e professionalità nella materia specifica della raccolta differenziata, né la loro nomina sarebbe motivata sul punto. Il Regolamento di contratti del Comune andrebbe disapplicato in quanto contrastante con la disciplina di legge.<br />	<br />
<i>XI) Violazione degli articoli 10, 11, 12 e 84 del D.Lg.vo n. 163/2006 e dell’art. 107 del D.Lg.vo n. 267/2000. Violazione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 della Costituzione) e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 2341 bis e 1418 cod. civ. e dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e succ. modif. Violazione del principio dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento, difetto e carenza di motivazione.</i><br />	<br />
Il Dirigente de Settore U.O. Servizi esternalizzati del Comune di Reggio Calabria avrebbe assunto nella procedura ruoli incompatibili, per essere il soggetto istituzionalmente preposto alla gestione e al controllo delle partecipazioni comunali (tra le quali quella del 51% nella Leonia s.p.a.) per aver bandito la gara ed essere stato responsabile del procedimento, presidente della Commissione aggiudicatrice e controllore della regolarità dell’aggiudicazione). Inoltre, i patti parasociali della Leonia (art. 8) impegnerebbero illegittimamente il Comune ad adoperarsi per far ottenere a quest’ultima l’affidamento dei servizi comunali.<br />	<br />
La ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame. <br />	<br />
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio ed ha eccepito la tardività dell’impugnazione degli atti di indizione della procedura ad evidenza pubblica, di ammissione alla gara della Leonia s.p.a. e di rettifica del bando di gara, che sarebbero stati immediatamente lesivi della sfera giuridica della ricorrente, nonché l’inammissibilità della impugnazione dell’indizione della procedura, per mancata contestazione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 41 del 30 luglio 2008 e della Giunta municipale n. 27 del 2 febbraio 2009 e n. 310 del 2 luglio 2009. In ogni caso, sostiene, con articolate contro deduzioni, l’infondatezza e l’inammissibilità, sotto altri profili, delle censure avanzate con il ricorso principale e i motivi aggiunti, chiedendone la reiezione.<br />	<br />
Anche la controinteressata Leonia s.p.a. si è costituita in giudizio ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in ordine all’impugnazione degli atti di indizione della gara, sostenendo comunque – con specifiche contro deduzioni &#8211; la tardività e l’inammissibilità sotto svariati profili, nonché l’infondatezza, del ricorso e dei motivi aggiunti, dei quali chiede il rigetto.<br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno ribadito ed ampliato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.<br />	<br />
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 4 giugno 2010.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Va in primo luogo esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla controinteressata Leonia s.p.a., secondo la quale la ricorrente Fata Morgana s.p.a. afferma in sostanza di avere diritto a proseguire nel rapporto contrattuale in essere con l’amministrazione comunale fino al perdurare dello stato di emergenza rifiuti in Calabria (al momento: 31 dicembre 2010), sicché avrebbe dovuto rivolgersi all’A.G.O. per contestare l’inadempimento contrattuale del Comune di Reggio Calabria.<br />	<br />
L’eccezione non ha pregio.<br />	<br />
La ricorrente contesta, infatti, provvedimenti amministrativi &#8211; di indizione e aggiudicazione di una gara – che sono sicura espressione di potestà autoritativa, dinanzi alla quale la sua posizione è di interesse legittimo. <br />	<br />
2. In ordine all’impugnazione degli atti di indizione della gara e alle censure avanzate nei loro riguardi con il I) motivo, il collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’amministrazione comunale e dalla controinteressata, giacché tali doglianze sono, nel merito, infondate.<br />	<br />
Secondo la ricorrente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ambientale (da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2010, seppure solo con D.P.C.M. del 18 dicembre 2009, successivo al bando di gara) e della nomina di Commissari delegati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non residuerebbe spazio alcuno per iniziative comunali in materia di raccolta differenziata, sicché il relativo servizio – nell’assetto individuato dai Commissari &#8211; dovrebbe essere svolto dalla ricorrente, nel Sottoambito di Reggio Calabria, fino al termine dell’emergenza rifiuti nella Regione Calabria.<br />	<br />
La doglianza è infondata, in quanto non può ritenersi sussistente l’invocato titolo della ricorrente alla prosecuzione del rapporto per tutto il periodo di permanenza dell’emergenza. <br />	<br />
Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che la competenza dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria non risulta revocabile in dubbio, dato che lo stesso affidamento del quale la Fata Morgana s.p.a. chiede la prosecuzione già “ab initio” non è stato disposto dal Commissario delegato per il superamento della criticità ambientale nel territorio della Regione Calabria, ma dal Comune di Reggio Calabria (seppure tramite Commissario ad acta, nominato dal predetto Commissario delegato; v. le rispettive deliberazioni n. 2741 del 21 ottobre 2003 e n. 10 del 29 giugno 2004), come pure le successive proroghe, che la ricorrente vorrebbe fossero estese fino al termine dello stato di emergenza.<br />	<br />
La rivendicata “prosecuzione” del rapporto per tutta la durata dello stato di emergenza – peraltro prorogato solo dopo l’adozione degli atti oggetto di contestazione nella presente sede &#8211; è, poi, testualmente esclusa dall’art. 2 della convenzione di affidamento del servizio, allegata alla deliberazione commissariale n. 10/2004, cit., secondo cui “la convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dall’1.7.2004 e, quindi fino al 30.6.2009 e sarà prorogabile solo in seguito ad atto formale del Comune”.<br />	<br />
A ciò si aggiunga che la legittimità “originaria” dell’affidamento del servizio di raccolta differenziata a Fata Morgana s.p.a. è stata oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti (v. deliberazione sez. contr. Regione Calabria n. 167 del 22 maggio 2008), come pure da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha specificamente raccomandato di evitare proroghe nella gestione dei servizi affidati in assenza di gara (decisione del 3 luglio 2008, pubblicata in bollettino n. 26/2008). <br />	<br />
Infine, lo stesso Commissario delegato per il superamento della criticità ambientale nel territorio della Regione Calabria (v. nota n. 17521 dell’11 novembre 2008) afferma che – attesa la disciplina vigente in materia di affidamento di servizi pubblici locali &#8211; i contratti stipulati con le società miste sono validi solo fino alla loro naturale scadenza (comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010) e che essi non possono “in assoluto” essere prorogati.<br />	<br />
3. Con il II) motivo si deduce che la Leonia s.p.a., in quanto affidataria diretta di altri servizi comunali non potrebbe partecipare, ai sensi dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e succ. modif., alla procedura di gara “de qua”. In ogni caso, la Leonia s.p.a. non potrebbe mai gestire il servizio di raccolta differenziata, in quanto il suo socio di minoranza non è stato selezionato per gestire il servizio e meno che mai per la raccolta differenziata, che non figura neppure nell’oggetto sociale di Leonia. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 223/2006, dovrebbe essere “esclusivo”, cioè limitato ai servizi affidati direttamente. La partecipazione di Leonia s.p.a. alla gara in questione determinerebbe effetti discorsivi della concorrenza, per l’evidente vantaggio sui costi determinato dalla posizione di affidataria dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.<br />	<br />
Anche con riferimento al II) motivo, il collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’amministrazione comunale e dalla controinteressata, giacché esso si appalesa, nel merito, inaccoglibile.<br />	<br />
Il comma 9 dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e succ. modif. (da ultimo introdotte dal D.L. n. 135/2009 e dalla legge n. 166/2009) dispone che <i>”le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell&#8217;Unione europea, che, in Italia o all&#8217;estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall&#8217;attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti”.</i><br />	<br />
La ricorrente sostiene che la Leonia s.p.a. incorrerebbe nel divieto, previsto nel primo periodo del predetto comma 9, di partecipare a gare per l’affidamento di servizi ulteriori rispetto a quelli che già gestisce per il Comune di Reggio Calabria, in quanto l’espressione<i>”ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)” </i>equiparerebbe agli affidamenti diretti e a quelli scaturiti da procedure non ad evidenza pubblica quelli operati a favore di <i>“società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l&#8217;attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento”</i> (art. 23 bis, comma 2, lett. b), cit.).<br />	<br />
Tale lettura della disposizione in questione, seppure consentita dalla lettera della stessa, non può essere condivisa, giacché l’affidamento a società mista costituita con le modalità indicate dal comma 2, lett. b), dell’art. 23 bis si appalesa, ai fini della tutela della concorrenza e del mercato &#8211; del tutto equivalente a quello mediante pubblica gara, sicché risulterebbe irragionevole ed immotivata – anche alla luce dei principi dettati dall’Unione europea in materia di partenariato pubblico privato (v. Comunicazione interpretativa della Commissione sull&#8217;applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico – privati istituzionalizzati (PPPI) 2008/C91/02 in G.U.U.E. del 12 aprile 2008) &#8211; l’applicazione nei confronti di società della specie del divieto di partecipazione alle gare bandite per l’affidamento di servizi diversi da quelli in esecuzione. <br />	<br />
Va dunque preferita l’interpretazione della disposizione – pure consentita dalla sua lettera – nel senso che il divieto in parola si applica solamente alle società che già gestiscono servizi pubblici locali a seguito di affidamento diretto o comunque a seguito di procedura <i>non</i> ad evidenza pubblica, con la precisazione che rientrano nel concetto di evidenza pubblica (“ovvero”) anche le forme previste dal comma 2, lett. b), dell’art. 23 bis., cit. <br />	<br />
Ne discende che detto divieto non risulta applicabile nei confronti della Leonia s.p.a., per l’appunto costituita in conformità del disposto dell’art. 23 bis, comma 2, lett. b), del D.L. n. 112/2008 e succ. modif.<br />	<br />
Né ha pregio il rilievo che nell’oggetto sociale della Leonia s.p.a. non sarebbe ricompresa la raccolta differenziata e che comunque tale oggetto dovrebbe essere esclusivo.<br />	<br />
Ed invero, l’art. 4 dello statuto della Leonia s.p.a. prevede che la società ha come oggetto sociale le attività di produzione e di fornitura di servizi reali ed intellettuali nel settore della tutela dell’ambiente ed ambientale in genere, tra le quali la raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani interni, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tossici e nocivi. Poiché la “raccolta differenziata” rientra nel più ampio concetto di “raccolta” dei rifiuti, non può disconoscersi che tale attività rientri nell’oggetto sociale della Leonia s.p.a.<br />	<br />
Quanto alla pretesa necessità di esclusiva, prevista dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 223/2006, conv. dalla legge n. 248/2006 e succ. modif., è agevole osservare in contrario che il comma 1 dello stesso art. 13 esclude dall’ambito di applicazione della disposizione le società costituite o partecipate dagli enti locali per la gestione dei servizi pubblici locali, tra le quali rientra la Leonia s.p.a. <br />	<br />
In ordine ai pretesi effetti distorsivi della concorrenza determinati dalla partecipazione della Leonia s.p.a. alla gara in questione, occorre rilevare – a prescindere dall’assenza di prova di simili effetti, contestati sia dal Comune sia dalla controinteressata – che essi sarebbero conseguenti ad una posizione legittimamente acquisita, nel rispetto di modalità concorrenziali, per cui non potrebbero configurare una turbativa dei meccanismi di mercato.<br />	<br />
4. Con il III) motivo viene dedotto che il disciplinare di gara avrebbe previsto all’art. 15 dei criteri di aggiudicazione illegittimi (parametro 3, criteri 1 e 2, parametro 5, criteri 3 e 4, e punteggio attribuito all’offerta economica). La posizione di gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati avrebbe consentito alla Leonia s.p.a. di presentare un’offerta (segnatamente per utenze servite e prezzo) economicamente improponibile per qualsiasi altra azienda, resa possibile solo dalla “sussidiazione incrociata (cross – subsidazation) tra i servizi di raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati sullo stesso territorio”. Tale vantaggio sarebbe oltre tutto amplificato dalla “correlazione perfetta” che sussisterebbe tra i parametri 3 e 5.<br />	<br />
Anche queste lagnanze, peraltro attinenti a valutazioni di merito, in linea di principio precluse al sindacato del giudice amministrativo, non meritano condivisione.<br />	<br />
Le contestazioni operate dalla ricorrente, infatti, non attengono tanto ai criteri in sé considerati, bensì al fatto che essi favorirebbero in particolare la Leonia s.p.a. in quanto attuale affidataria del servizio di raccolta indifferenziata.<br />	<br />
Esse finiscono dunque per ribadire, sebbene sotto diversa angolazione, le censure avanzate contro l’ammissione della Leonia s.p.a. alla gara e le considerazioni sul preteso effetto discorsivo di essa, già sopra affrontate e disattese.<br />	<br />
5. Con il IV) motivo, la ricorrente deduce che sarebbe illegittima l’integrazione del disciplinare di gara che ha consentito alla Leonia s.p.a. di partecipare alla gara, sul presupposto che la crisi nel settore presso la Regione Calabria potesse considerarsi superata. L’integrazione sarebbe stata “ritagliata ad hoc” per favorire la partecipazione della Leonia alla gara. In ogni caso avrebbe dovuto essere accompagnata da un provvedimento di proroga dei termini a favore di eventuali altre imprese interessate.<br />	<br />
Sotto quest’ultimo aspetto la censura è inammissibile, per carenza di interesse della ricorrente – che ha regolarmente preso parte alla gara &#8211; a farla valere. Il collegio ritiene di prescindere dall’esame degli altri profili di inammissibilità eccepiti, perché la doglianza deve considerarsi infondata.<br />	<br />
Ed invero, la rettifica del bando operata dall’amministrazione con determinazione dirigenziale n. 13 del 7 agosto 2009 consegue sì all’istanza avanzata dalla Leonia s.p.a. con nota del 3 agosto 2009, consentendone la partecipazione, ma non risulta assunta sul presupposto (erroneo) dell’intervenuta fine dello stato di emergenza, bensì è ispirata dal legittimo intento di non riproporre, nei fatti, il monopolio dell’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nella Regione a favore delle società miste di promanazione commissariale – uniche imprese che negli ultimi anni hanno potuto espletare in Calabria tale attività &#8211; in applicazione del principio di massima partecipazione alle procedure di gara e, in definitiva, a tutela del mercato.<br />	<br />
6. Con il V) motivo, si deduce che l’art. 9, comma 4, del capitolato speciale (che prevede il transito alle dipendenze dell’aggiudicatario del personale della ditta cessante solo “nei limiti dei lavoratori ex LPU transitati originariamente dal progetto ‘RTI Città vivibile’ “) sarebbe in contrasto con l’art. 202 del D.Lg.vo n. 152/2006 e con gli impegni assunti dal Comune sul mantenimento dei livelli occupazionali, alterando la par condicio tra i concorrenti (solo Fata Morgana avrebbe l’obbligo di mantenere in servizio tutti gli attuali dipendenti).<br />	<br />
Anche con riferimento a dette doglianze, si può prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dalle controparti, giacché le stesse sono, nel merito, infondate.<br />	<br />
E’ sufficiente osservare, in proposito, che l’art. 202 del D.Lg.vo n. 152/2006 disciplina la gara che deve espletare l&#8217;Autorità d&#8217;ambito per aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sicché il suo comma 6 (cui si richiama la ricorrente) &#8211; attinente alla sorte del personale in precedenza adibito ai servizi comunali di gestione dei rifiuti – non è evidentemente applicabile alla procedura oggetto del presente giudizio, espletata non dall’Autorità d’ambito ma da un Comune e non relativa alla gestione integrata dei rifiuti, ma solo alla raccolta differenziata.<br />	<br />
7. Con il VI motivo si sostiene che non vi sarebbe certezza che il provvedimento di nomina della Commissione sia successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e che il provvedimento di nomina avrebbe dovuto essere comunicato agli interessati almeno 5 giorni prima del giorno di celebrazione della gara. <br />	<br />
Le censure non meritano favorevole considerazione.<br />	<br />
Non sussiste prova della violazione dell’art. 84, comma 10, del D.Lg.vo n. 163/2006, giacché il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara scadeva alle ore 12 del 14 settembre 2009 e il provvedimento di nomina della Commissione è stato protocollato in pari data, alle ore 13,12. Il mancato rispetto del preavviso di almeno cinque giorni previsto dal regolamento comunale dei contratti per la comunicazione della nomina ai componenti della Commissione aggiudicatrice risulta obbligato dai tempi della procedura scanditi dalla sua lex specialis. Si tratta in ogni caso di irregolarità formale, che non può comportare l’annullamento della procedura, ai sensi dei principi affermati dall’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990.<br />	<br />
8. Con il VII) motivo, si deduce che non sussisterebbe garanzia alcuna sul luogo e le modalità di custodia delle buste contenenti le offerte nel periodo in cui si sono svolte le sedute “riservate” della Commissione aggiudicatrice.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Il collegio ritiene infatti che l&#8217;obbligo di custodia dei documenti di una gara pubblica da parte della stazione appaltante, è da presumersi assolto con l’adozione delle normali garanzie di conservazione degli atti amministrativi, tali da assicurare la genuinità ed integrità dei plichi. Ne consegue che la doglianza secondo la quale le buste contenenti le offerte non sarebbero state adeguatamente custodite è inaccoglibile allorché – come avviene nella fattispecie &#8211; non sia stato addotto alcun elemento concreto e specifico, atto a far ritenere che possa essersi verificata la sottrazione o la sostituzione dei pieghi, la manomissione delle offerte o un altro fatto rilevante ai fini della regolarità della procedura (v. T.A.R. Sicilia, Catania, III, 6 febbraio 2007, n. 207; C.S., V, 3 gennaio 2002, n. 5).<br />	<br />
9. Le doglianze avanzate dalla ricorrente con l’VIII) motivo e ribadite con i motivi aggiunti sono state rinunciate nella “memoria per il merito” depositata il 28 maggio 2010 (v. pag. 16).<br />	<br />
10. Con il X) motivo della narrativa in fatto, si deduce che i commissari di gara non sarebbero stati scelti nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia. Due dei tre componenti della Commissione non sarebbero in possesso di adeguate esperienza e professionalità nella materia specifica della raccolta differenziata, né la loro nomina sarebbe motivata sul punto. Il Regolamento di contratti del Comune andrebbe disapplicato in quanto contrastante con la disciplina di legge.<br />	<br />
Si può prescindere dalle eccezioni di rito, attesa l’infondatezza del motivo nel merito.<br />	<br />
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la commissione risulta nominata nel rispetto dell’art. 84, commi 3 e 8, del D.Lg.vo n. 163/2006. Essa comprende infatti, seguendo la prioritaria indicazione della norma in questione, tre funzionari interni dell’amministrazione sicuramente in possesso di adeguata professionalità, avuto riguardo alle delicate e pregnanti funzioni espletate (Dirigenti, rispettivamente, dell’U.O. Servizi esternalizzati e ed organismi partecipati, dell’Ufficio finanze e tributi e dell’Ufficio appalti e contratti).<br />	<br />
11. Con l’XI) motivo della narrativa in fatto, la Fata Morgana s.p.a. deduce che il Dirigente del Settore U.O. Servizi esternalizzati del Comune di Reggio Calabria avrebbe assunto nella procedura ruoli incompatibili, per essere il soggetto istituzionalmente preposto alla gestione e al controllo delle partecipazioni comunali (tra le quali quella del 51% nella Leonia s.p.a.) per aver bandito la gara ed essere stato responsabile del procedimento, presidente della Commissione aggiudicatrice e controllore della regolarità dell’aggiudicazione). Inoltre, i patti parasociali della Leonia (art. 8) impegnerebbero illegittimamente il Comune ad adoperarsi per far ottenere a quest’ultima l’affidamento dei servizi comunali.<br />	<br />
Pure queste censure vanno disattese.<br />	<br />
Nessuna norma impedisce il cumulo di compiti addebitato al Presidente della Commissione. Anzi il comma 4 dell’art. 84 del D.Lg.vo n. 163/2006 conferma, indirettamente la legittimità di tale cumulo prevedendo limiti solo per i commissari diversi dal presidente. E d’altronde, la giurisprudenza ha avuto anche modo di precisare che non sussiste incompatibilità tra le funzioni di Presidente della Commissione di gara e quella di responsabile del procedimento &#8211; RUP, mentre, per altro verso, l&#8217;approvazione degli atti della Commissione non può essere ricompresa nella nozione di controllo, risolvendosi in una revisione interna, connessa alla responsabilità unitaria del procedimento (v. T.A.R. Toscana, II, 13 luglio 2007, n. 1273; T.A.R. Lazio, III, 25 marzo 2005, n. 2132).<br />	<br />
Risultano – infine &#8211; irrilevanti i patti parasociali che la ricorrente stigmatizza, perché estranei alla procedura in contestazione.<br />	<br />
12. Sulle base di tutte le argomentazioni sopra svolte, il ricorso in esame appare infondato e va quindi rigettato.<br />	<br />
13. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Ettore Leotta, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Veltri, Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-6-2010-n-561/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2010 n.561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.561</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-561/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-561/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.561</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Amoroso – P.M. Pivetti Botti (avv.ti Carboni, Moglia) c. M.I.U.R. (Avvocatura Generale dello Stato) e Chiodo spetta al G.O. la giurisdizione in merito alla controversia che verta sull&#8217;assunzione dell&#8217;invalido utilmente collocato nella graduatoria 1. – Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Assunzione invalidi – A</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-561/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.561</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Amoroso – P.M. Pivetti<br /> Botti (avv.ti Carboni, Moglia) c. M.I.U.R. (Avvocatura Generale dello Stato) e Chiodo</span></p>
<hr />
<p>spetta al G.O. la giurisdizione in merito alla controversia che verta sull&#8217;assunzione dell&#8217;invalido utilmente collocato nella graduatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Assunzione invalidi – A seguito collocazione in graduatoria – Giurisdizione G.O.	</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Conferimento incarichi – Giurisdizione G.O.	</p>
<p>3. – Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Concorso interno – Progressione nell’ambito stessa area – Giurisdizione G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Sussiste la giurisdizione ordinaria in merito alla controversia che verta sul diritto all’assunzione dell’invalido che si sia utilmente collocato in graduatoria in un concorso bandito da un ente pubblico non economico.	</p>
<p>2. – La materia del conferimento degli incarichi riguarda il piano del funzionamento degli apparati e quindi l’area di capacità di diritto privato  e pertanto la relativa controversia spetta al G.O.	</p>
<p>3. – Quando il concorso interno indetto dalla P.A. riguarda la progressione verso una qualifica superiore appartenente alla stessa area, la giurisdizione spetta al G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.561</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-2-2008-n-561/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-2-2008-n-561/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.561</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Caringella Comune di Serino (avv.ti L. De Lisio e M. Balletta) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) + altri sulla legittimità dell&#8217;autorizzazione unica, svincolata della programmazione energetica regionale, per la costruzione di una centrale termoelettrica nell&#8217;area protetta del Parco regionale dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-2-2008-n-561/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-2-2008-n-561/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.561</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Est. Caringella  Comune di Serino (avv.ti L. De Lisio e M. Balletta) c.<br /> Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;autorizzazione unica, svincolata della programmazione energetica regionale, per la costruzione di una centrale termoelettrica nell&#8217;area protetta del Parco regionale dei Monti Picentini e sulla compatibilità delle relative prescrizioni regionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Parchi e aree naturali protette – Centrale termoelettrica – Legittimità – Condizioni.<br />
2. Ambiente e territorio – Parchi e aree naturali protette – Servizi di pubblico interesse – Cavi e tubazioni interrati per reti di distribuzione &#8211; Condizioni.</p>
<p>3.  Ambiente e territorio – Parchi e aree naturali protette – Posa di cavi e tubazioni interrate di pubblico interesse – Discrezionalità tecnica &#8211; Sindacabilità.<br />
4. Energia elettrica &#8211; L. 55/2002 &#8211; Valutazione di impatto ambientale -Autorizzazione unica &#8211; Programmazione energetica regionale – Vincolo &#8211; Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non contrasta con le prescrizioni recate dalle misure di salvaguardia del Parco regionale dei Monti Picentini la localizzazione di una centrale termoelettrica all’interno dell’area protetta. In particolare, la L.R Campania n. 24/1995 non preclude pregiudizialmente la realizzazione di opere di pubblico interesse all’interno di dette aree, ma la subordina alla duplice e concorrente condizione dell’allocazione nelle sole zone B e C (con salvaguardia delle aree di riserva integrale) e dell’ approvazione da parte dell’Ente Parco.<br />
2. Alla stregua della normativa regionale campana, è permessa l’attività “di posa di cavi e di tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse” (art. 5, 2° comma lett. d) L. R. n. 24/1995) all’interno delle aree protette, sempre che detta attività non comporti danni per le alberature di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo.<br />
3. Le condizioni per la posa di cavi nell’area protetta (ex art. 5, 2° co. lett. d) L. R. n. 24/1995), devono essere verificate preventivamente in concreto, all’esito di adeguata valutazione di compatibilità, in sede di attuazione degli interventi e le relative valutazioni costituiscono esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica non suscettibile di sindacato giurisdizionale in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali.<br />
4. Nel contesto della legge n. 55/2002, l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW e le connesse valutazioni di impatto ambientale sono svincolate della programmazione energetica regionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.561/2008<br />
Reg.Dec.<br />
N. 2957 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 2957/2007 proposto dal <br />
<B>COMUNE DI SERINO</B>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi De Lisio e Maurizio Balletta con domicilio eletto in Roma via degli Scipioni n. 268/A, presso l’avv. Alessio Petretti; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI,</B> in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12; <br />
<B>ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI, REGIONE CAMPANIA</B>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi; </p>
<p>e nei confronti di<br />
<B>ENERGY PLUS SRL</B>, in persona del legale rappresentante p.t,  rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Cosimo Cuppone, Enzo Maria Marenghi, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto in Roma via Giovanni Paisiello n. 55, presso lo studio dell’ultimo;<br />
<B>SNAM SPA, COMUNE DI SALERNO</B>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi; <br />
<B>PROVINCIA DI AVELLINO</B>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Carmen Pedicino, Gennaro Galietta con domicilio eletto in Roma via Gallia n. 86, presso l’Avv. Gianluigi Cassandra;<br />
<B>PROVINCIA DI SALERNO, COMUNITA&#8217; MONTANA SERINESE SOLOFRANA</B>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi; <br />
<B>ASS. IT. PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE WWF ITALIA – ONLUS</B>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessio Petretti con domicilio eletto in Roma via degli Scipioni 268/A;</p>
<p>per la riforma <br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, n. 11/2007  con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso: <i>a)</i> il  decreto del Ministero delle Attività produttive n. 55/10/2004, del 3 settembre 2004, recante l’autorizzazione unica, ai sensi della l. n. 55/02, per la costruzione e l’esercizio di una centrale termoelettrica nell’ambito dell’area ex Ideal Standard di Salerno; <i>b</i>) la positiva valutazione di impatto ambientale  espressa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, in data 23 giugno 2004, prot. n. DSA7DEC72004/0547; <i>c</i>) la delibera di Giunta regionale n. 1514 del 29 luglio 2004, con la quale è stata raggiunta l’intesa per la realizzazione, tra l’altro, della centrale termoelettrica di Salerno e disposta la modifica delle “linee guida del settore energia”; <i>d</i>) le delibere di G.R. nn. 4818/2002, 3533/2003 e 469/2004, di approvazione e modifica delle “linee guida del settore energia” e di presa d’atto dello studio dell’Organismo Tecnico  e di adeguamento delle “linee guida” al progetto proposto dalla Energy Plus; <i>e</i>) i verbali di conferenza dei servizi del 18.11.2003, 13.02.2004 e 28.07.2004; <i>f</i>) ove e per quanto occorra, i pareri resi dalla Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.D. di Salerno ed Avellino, dalla Soprintendenza per i Beni archeologici di Salerno, dalla Commissione tecnico-istruttoria per la VIA, dalla Regione Campania – Parco Regionale dei Monti Picentini; <i>g</i>) il decreto n. 55/09/2005 del 7 settembre 2005, recante l’approvazione del progetto esecutivo, una ai pareri resi dal Ministero  dell’Ambiente con nota del 17 maggio 2005,  dal Ministero per i Beni e le Attività culturali con nota del 5 luglio 2005, dalla Regione Campania con nota dell’8 agosto 2005, dal Ministero delle Attività Produttive con nota del 15 aprile 2005; <i>h</i>)  tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2007 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi l’avv. Manzi per delega dell’avv. De Lisio, Petretti, l’avv. Galietta e l’avv. dello Stato Bachetti;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto, dalla parte odiernamente ricorrente avverso gli atti, meglio indicati  in epigrafe, con i quali è  stato approvato il progetto di localizzazione di una centrale termoelettrica della potenza di 780 MWe ed annesso metanodotto di alimentazione, da insediare nell’ambito del perimetro del Consorzio ASI di Salerno, su porzione del complesso industriale ex Ideal Standard, in zona D del PRC ASI di Salerno.<br />
Si sono costituite le parti sopra specificate, che hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />
All’udienza del 20 novembre 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b>2.</b> Il ricorso è infondato.<br />
<b>2.1. </b>Non coglie nel segno in primo luogo l’iniziale mezzo di gravame con cui parte  ricorrente lamenta  la violazione delle prescrizioni recate dalle misure di salvaguardia del Parco regionale dei Monti Picentini,  prescrizioni che non consentirebbero, in seno al territorio protetto, la costruzione di alcuna opera che possa alterare in qualsiasi modo l’equilibrio naturale ambientale.<br />
Giova premettere che il Parco Regionale dei Monti Picentini è stato istituito con gli artt. 5 e 6 della L.R. n. 33/93 e con successiva deliberazione della G.R. Campania n. 1539 del 24 aprile 2003, in applicazione della l. n. 394/91 (recante la legge quadro sulle aree protette). La legge in parola, come  modificata dalla L.R. n. 18/2000,  disciplina l’articolazione zonale del Parco, prevedendo (all’art. 22) una zona A di <i>riserva integrale</i> (“<i>in cui l&#8217;ambiente è conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell&#8217;ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell&#8217;Ente Parco</i>” ed è “<i>vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali</i>”), una zona B “di <i>riserva generale</i> <i>orientata e di protezione</i>” (in cui “<i>ogni attività deve essere rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi</i>” ed in cui “<i>sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco</i>”) ed una zona C di <i>riserva controllata¸</i> considerata   “area di riqualificazione dei centri abitati, di promozione e sviluppo economico e sociale” (con riguardo alla quale  “<i>vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento dell&#8217;integrità terriera nelle aziende contadine</i>” e sono poi agevolate “<i>le attività socioeconomiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei, servizi complementari al Parco</i>”).<br />
La norma di cui trattasi dispone  che la realizzazione delle opere pubbliche possa avvenire solo all’interno delle zone B e C, previa approvazione dell’Ente Parco.<br />
Con successiva L.R. n. 24/95 la normativa generale per le aree protette è stata specificata, per quanto in questa sede rileva, con la previsione secondo cui, nell’ambito delle zone di che trattasi sono consentiti i seguenti interventi: <i>a</i>) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il restauro, il risanamento conservativo e l&#8217;adeguamento igienico-sanitario che non alterino lo stato dei luoghi e l&#8217;aspetto esteriore degli edifici; <i>b</i>) rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole; opere antincendio ivi incluse le piste tagliafuoco; lavori di difesa forestale e di regimazione dei corsi d&#8217;acqua; sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e la relativa bonifica; <i>c</i>) attività agricole e pastorali e relative strutture che non comportino alterazioni permanenti allo stato dei luoghi, nonché impianti serricoli; <i>d</i>) posa di cavi e di tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino danni per le alberature di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; impianti di ascensori interni agli edifici; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere per l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche; cappelle funerarie; <i>e</i>) interventi programmati, finanziati o in corso di completamento già definiti da norme statali o regionali e da programmi di sviluppo approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e loro adeguamenti; <i>f</i>) interventi previsti nei piani di assestamento forestale e nei piani dei parchi e delle riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.<br />
Ciò posto, la Sezione osserva che la realizzazione dell’impianto energetico autorizzato non si pone in quanto tale, in contrasto con le finalità di cui alla l. n. 394/1991, se si considera che, a termini della stessa  normativa regionale,  nelle aree protette, non è inibita “<i>la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili</i>” (art. 1, 4° comma L.R. n. 33/93 cit.). La realizzazione di  dette iniziative, non colpita da inibitorie astratte, è piuttosto condizionata all’apprezzamento concreto di compatibilità ambientale, nella specie intervento con il giudizio del Ministero dell’Ambiente positivamente formulato con il decreto n. 547/2004, oggetto di gravame in primo grado, con  riguardo sia alla centrale di Salerno che alle opere connesse, tra cui il contestato metanodotto. Va soggiunto che detto giudizio positivo è stato corredato dalla presa d’atto, con specificazioni, delle limitazioni e prescrizioni imposte dall’autorizzazione resa dall’Ente  Parco (vedi  i punti 2.0.8 e 3.2.5 delle norme di salvaguardia).<br />
La stessa normativa regionale non preclude pregiudizialmente la realizzazione di opere  di pubblico interesse all’interno delle aree protette (art. 22, 3° comma L.R. cit.), pur subordinandola alla duplice e concorrente condizione (nella specie rispettata) dell’ allocazione nelle sole zone B e C (con salvaguardia delle aree di riserva integrale) e dell’ approvazione da parte dell’Ente Parco (nella specie affidata intervenuta a mezzo del  provvedimento prot. n. 564 del 4 maggio 2004, a seguito di apposita “relazione specialistica”, corredata, come sopra rammentato, a seguito dell’analisi dei profili più sensibili delle elaborazioni progettuali, dall’introduzione di specifiche prescrizioni).<br />
Si deve poi convenire che non risulta nemmeno inibita, alla stregua della normativa regionale, l’attività “<i>di posa di cavi e di tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse</i>” (art. 5, 2° comma lett. <i>d</i>) L. R. n. 24/1995), sempre che detta attività non  comporti danni per le alberature di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo. Anche siffatto parametro normativo, sistematicamente traguardato,  conferma la possibilità di realizzare, nelle aree interessate, i contestati interventi in quanto  finalizzati alla realizzazione, mediante posa di cavi e di tubazioni interrate, di una rete di distribuzione del gas, che è servizio di pubblico interesse.  L’assenza  di danni per le alberature di alto fusto e di modificazioni permanenti della morfologia del suolo costituiscono infatti, nella premessa logica della non operatività di preclusioni astratte,  condizioni limitative da verificare preventivamente in concreto, all’esito di adeguata  valutazione di compatibilità, da verificare  in sede di attuazione degli interventi. Di detti profili di rischio si fa carico in modo congruo e motivato, ancora, l’autorizzazione resa dall’ente  l’autorizzazione dell’Ente Parco ed il successivo decreto ministeriale di recepimento, recando apposite prescrizioni in ordine alla  “fase di costruzione,  con riguardo  alle <i>caratteristiche tipiche delle zone interessate</i>, alle <i>misure di monitoraggio da introdurre</i>, alle <i>misure di mitigazione da adottare</i> ed alle <i>forme di minimizzazione temporale da garantire</i>. <br />
Si deve soggiungere che tali  valutazioni di compatibilità ambientale costituiscono esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali nella specie non ravvisabili alla luce della documentazione complessivamente in atti.<br />
Quanto, ancora,  alla denunciata trasgressione delle  “Norme generali di salvaguardia” del suddetto Parco, adottate con la delibera di Giunta Regionale n. 1539/2003, l’analisi sistematica delle norme generali di salvaguardia del Parco (pubblicate sul BURC del 27 maggio 2004), incastonate nell’ambito della normativa nazionale e regionale di riferimento di cui si è sopra detto, consente  di concludere  che:  <i>a</i>) non risulta violato il divieto di “infrastrutture e cartellonistica”, in quanto non è acclarato risulta in punto di fatto che  la realizzazione del metanodotto per cui è causa abbia in concreto previsto l’apertura di nuove strade tale non il solo  il transito dei mezzi operativi, inclusi i fuori strada, nella c.d. pista di lavoro o area di passaggio); <i>b</i>) in ordine alla  prescrizione che preclude la circolazione, al di fuori delle strade carrabili esistenti, con veicoli di ogni genere,  l’accessibilità risulta assicurata alle <i>preesistenti </i>arterie statali e provinciali, oltre che dalla rete di viabilità secondaria, costituita da strade comunali, vicinali e forestali parimenti preesistenti; <i>c</i>) in merito al divieto di realizzazione di nuove infrastrutture impiantistiche,  la stessa prescrizione evocata reca l’ espressa salvezza dell’autorizzazione dell’Ente Parco (previo parere regionale per gli  interventi di rilevante entità), da intendersi, sul piano logico oltre che squisitamente testuale, riferita agli impianti da realizzare anche non in zona C, per la quale il limite in parola non opera in via di principio; <i>d)</i> in merito al  divieto di realizzare qualsiasi tipo di recinzione all’interno della zona A – risulta appurata la non realizzazione di detti interventi nell’ambito di tali aree;  <i>e</i>)  lo stesso sopra citato decreto ministeriale di valutazione dell’impatto ambientale conferma che si tratta di “manufatto interrato che non dà luogo a modifiche di destinazione dell’uso del suolo, né ad alterazioni di tipo visivo del paesaggio: ne deriva, da un lato, la garanzia in ordine alla tutela dei beni tutelati <i>ex </i>d. lgs. n. 490/1999, e, ancora, l’ossequio alle  finalità  perseguite dalle  disposizioni di cui alla evocata normativa regionale intesa alla tutela dei boschi.<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono si deve pertanto convenire con il Primo Giudice che  la realizzazione dell’intervento in esame nelle  zone B e C del Parco naturale non è attività vietata in base  alla normativa di legge ed alla disciplina pianificatoria; e che nella specie, risulta intervenuta  congrua autorizzazione  impositiva di prescrizioni e vincoli in fase esecutiva volti ad escludere, in sede attuativa, la vulnerazione dei valori oggetto di tutela nel territorio  del parco.<br />
<b>2.2. </b>Non risulta violato neanche  l’art. 6, 3° comma della l. n. 394/1991, in base al quale “sono vietati fuori dei centri edificati di cui all&#8217;articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l&#8217;esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell&#8217;utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant&#8217;altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell&#8217;area protetta”.<br />
La norma evocata riguarda le  misure di salvaguardia riconnesse alla individuazione, “<i>in caso di necessità ed urgenza</i>”, di aree protette, <i> </i>destinate per loro natura ad operare solo “<i>fino all&#8217;istituzione delle singole aree protette</i>” (art. 6, 2° comma), in quanto  “<i>dall&#8217;istituzione della singola area protetta sino all&#8217;approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all&#8217;articolo 11</i>” (art. 6, 4° comma) mentre,  dopo l’approvazione del regolamento, sarà a carico di quest’ultimo la  selezione delle opere realizzabili  all’interno dell’area protetta.<br />
La circostanza che, nel caso in esame, l’Ente Parco sia stato istituito ed il relativo regolamento approvato dà contezza della  non pertinenza del parametro normativo dedotto.<br />
Non risulta  neppure  integrata la lamentata violazione dell’art. . 11, 3° e 4° comma della l. n. 394/1991, in combinato disposto con l’art. 22, 4° comma L.R. n. 33/93), nella parte in cui si vietano  “le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”.<br />
La previsione di cui all’art. 11, 3° comma l. n. 391/1994 è , in via programmatica, rivolta all’  inibizione di “attività ed opere”  in concreto idonei ad incidere in senso negativo  sul paesaggio e sull’ambiente tutelati. Ne deriva che se  sono vietate in via astratta le attività espressamente elencate, ogni altra attività ed ogni altra opera  risulta inibita solo in caso di giudizio negativo in concreto, nella specie non intervenuto. Si deve  ribadire, una volta di più,  che la  concreta fattibilità del metanodotto  risulta confermata dall’autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco e recepita dal Ministero dell’Ambiente, ove si puntualizza che il previsto tracciato “<i>non interferisce </i> <i>direttamente con gli habitat e gli ecosistemi di interesse comunitario e non comporta</i> <i>interferenze rilevanti sulle componenti ambientali biotiche ed abiotiche</i>”, laddove “<i>per la mitigazione delle interferenze, legate essenzialmente alle attività di cantiere</i>, <i>sono previsti sia opportuni accorgimenti in fase operativa che interventi di ripristino e mitigazione</i>”.<br />
Ancora, non risulta  violato  l’art. 12, 2° comma lettera <i>b</i>) della l. n. 394/1991 (una all’art. 22 L.R. n. 33/93), nella parte cui, ai fini della predisposizione del “piano per il parco”, si prescrive, per le aree di “<i>riserve generali orientate</i>”, il divieto generalizzato di “<i>costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio</i>”, con la sola possibile eccezione delle “<i>utilizzazioni produttive tradizionali, </i>[del]<i>la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché </i>[degli]<i>interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell&#8217;Ente parco</i>” e delle “<i>opere di manutenzione delle opere esistenti</i>”. Attesa la  natura programmatica della disposizione in parola,  preordinata alla  predisposizione dello “<i>strumento del piano per il parco</i>”; in assenza di detto strumento  la norma si indirizza nei riguardi  del potere sostitutivo del Ministro dell’Ambiente (5° comma).<br />
<b>2.3. </b>In ordine agli ulteriori motivi di appello si deve replicare:<br />
a) il parere risulta correttamente reso dal Commissario Straordinario dell’Ente Parco nelle more del ripristino degli organi ordinari;<br />
b) il contesto della legge n. 55/2002 l’autorizzazione unica a le connesse valutazioni di impatto ambientale sono svincolati della programmazione energetica regionale.<br />
<b>3.</b> Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.<br />
	Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge il ricorso in appello.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 20 novembre  2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Giovanni Ruoppolo			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella			Consigliere Est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;19/02/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-2-2008-n-561/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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