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	<title>560 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>560 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2012 n.560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-560/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2012 n.560</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara per la &#8220;progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Metrotramvia Milano &#8211; Parco Nord &#8211; Seregno&#8221;, all’indomani dell’esame della documentazione prodotta dal RTI ricorrente a comprova dei requisiti di partecipazione dichiarati, ritenuto che il termine di 10 giorni previsto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-560/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2012 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-560/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2012 n.560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara per la &#8220;progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Metrotramvia Milano &#8211; Parco Nord &#8211; Seregno&#8221;, all’indomani dell’esame della documentazione prodotta dal RTI ricorrente a comprova dei requisiti di partecipazione dichiarati, ritenuto che il termine di 10 giorni previsto dall’art. 48 del Codice degli appalti 163/2006 per comprovare i requisiti tecnici è perentorio; &#8211; in ogni caso la ricorrente non ha chiesto la proroga del termine per il deposito né ha comprovato una situazione di impossibilità oggettiva; &#8211; l’errore nella prova dei requisiti tecnici pare risalire al momento della presentazione della domanda. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00560/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00860/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 860 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Todini Costruzioni Generali S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti, Renato Ferola e Ferruccio Barone, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, via Carlo Freguglia, 4; <b>R.T.I. Todini Costruzioni Generali S.p.A.</b> &#8211; <b>G.D.M. Costruzioni S.p.A.</b> e <b>G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A.</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti Renato Ferola, Ferruccio Barone e Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, via Carlo Freguglia, 4	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provveditorato per le OO.PP. per la Lombardia e La Liguria</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliati per legge in Milano, via Freguglia, 1 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Consorzio Quest per l&#8217;Ingegneria e l&#8217;Architettura</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Caracciolo, Francesca Consolata Mancini, e Marta Delia Enne, con domicilio eletto presso quest’ultima in Milano, via Petrarca, 4;<br /> <br />
<b>Consorzio Quest per l&#8217;Ingegneria e l&#8217;Architettura per E.D.In. S.r.l.</b>, <b>Teti S.r.l.</b> e <b>Pegaso Ingegneria S.r.l.</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesca Consolata Mancini, Sergio Caracciolo e Marta Delia Enne, con domicilio eletto presso quest’ultima in Milano, via Petrarca, 4	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento prot. n. 2602 del 27.2.2012 di esclusione dalla gara per la &#8220;progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Metrotramvia Milano &#8211; Parco Nord &#8211; Seregno&#8221;; del verbale della seduta pubblica del 20.2.2012, nel quale è stata esaminata e valutata la documentazione prodotta dal RTI Todini a comprova de requisiti di partecipazione dichiarati; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato per Le OO.PP. per la Lombardia e la Liguria;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione non appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto:<br />	<br />
&#8211; il termine previsto dall’art. 48 del Codice del processo amministrativo per comprovare i requisiti tecnici è perentorio;<br />	<br />
&#8211; in ogni caso la ricorrente non ha chiesto la proroga del termine per il deposito né ha comprovato una situazione di impossibilità oggettiva;<br />	<br />
&#8211; l’errore nella prova dei requisiti tecnici pare risalire al momento della presentazione della domanda;<br />	<br />
che, quindi, non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2011 n.560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-18-11-2011-n-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-18-11-2011-n-560/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-18-11-2011-n-560/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2011 n.560</a></p>
<p>M. Perrelli, P. Mastrantuono Fenice Ambiente S.r.l., e Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A., (Avv.ti R. Montanaro, A. Peyrano Pedussia e L. Petrone) c/ Provincia di Potenza (Avv.ti E. Luglio e N. Sabina), Regione Basilicata (Avv.ti C. Possidente e A. Pasquale Golia); Comune di Melfi (Avv.ti N. M. Tartaglia, D. Traficante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-18-11-2011-n-560/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2011 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-18-11-2011-n-560/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2011 n.560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Perrelli, P. Mastrantuono<br />  Fenice Ambiente S.r.l., e Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A., (Avv.ti R. Montanaro, A. Peyrano Pedussia e L. Petrone) c/ Provincia di Potenza  (Avv.ti E. Luglio e N. Sabina), Regione Basilicata (Avv.ti C. Possidente e A. Pasquale Golia); Comune di Melfi (Avv.ti N. M. Tartaglia, D. Traficante e G. Araneo); Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB); Azienda Sanitaria Locale di Potenza.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Competenza ciclo integrato dei rifiuti.	</p>
<p>2. Sui presupposti della sanzione della diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Il combinato disposto di cui agli artt. 133, lett. p, e 135, comma 1, lett. e, del Cod. Proc. Amm. deve essere interpretato nel senso che spettano alla cognizione del TAR Lazio soltanto le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo rifiuti, connesse alle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1 L. n. 225/1992, mentre le controversie, concernenti l’ordinaria gestione dei rifiuti rientrano nell’ambito della competenza territoriale dei TAR periferici.	</p>
<p>2. l’art. 208, comma 13, lett. b), D.Lgs n. 152/2006, statuisce che “ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione” alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato laddove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. La sanzione della diffida e contestuale sospensione può essere irrogata, dunque, solo se ricorrono contemporaneamente i presupposti dell’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione e della situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. La “forte perplessità che l’attività dell’impianto” possa arrecare un “pregiudizio all’ambiente ed alla salute dell’uomo” ed anche la supposizione di una possibile contaminazione estesa e riconducibile ad altre cause, non ancora individuate, non costituiscono validi presupposti per l’irrogazione della sanzione della diffida e contestuale sospensione ex art. 208, comma 13, lett. b), D.Lgs n. 152/2006, se non suffragate e/o confermate dagli appositi organi tecnici, competenti in materia, come l’ARPAP e l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza; ciò anche in caso di richiamo ed applicazione dei principi di prevenzione e precauzione in quanto tali principi devono in ogni caso fondarsi su dati scientifici sufficienti ed attendibili valutazioni tecniche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2011, proposto dalla<br />	<br />
<b>Fenice Ambiente S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., e dalla <b>Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Riccardo Montanaro, Angiola Peyrano Pedussia e Luigi Petrone, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto presso il terzo in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 2; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211;<b>Provincia di Potenza</b>, in persona del Dirigente dell’Ufficio Affari Generali e Risorse Umane, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuela Luglio e Nicola Sabina, come da mandato in calce al controricorso di costituzione ed in virtù della Determinazione n. 3100 del 28.10.2011, con domicilio eletto in Potenza Piazza delle Regioni presso l’Ufficio Legale dell’Ente;<br />
&#8211;<b>Regione Basilicata</b> in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmen Possidente e Antonio Pasquale Golia, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in vi<br />
&#8211;<b>Comune di Melfi</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Michele Tartaglia, Donato Traficante e Gaetano Araneo, come da mandato a margine della memoria di costituzione e risposta ed in virtù della Del. G.M. n. 41 de<br />
&#8211;<b>Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB)</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;<br />
&#8211;<b>Azienda Sanitaria Locale di Potenza</b>, in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>ad opponendum:<br />
Comune di Lavello, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Di Ciommo, come da mandato a margine dell’atto di intervento, con domicilio eletto in Potenza Via del Popolo n. 6 presso lo studio legale dell’Avv. Rocco Brienza; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento:<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della Determinazione n. 2930 del 14.10.2011 (comunicata soltanto alla ricorrente Fenice Ambiente S.r.l. con fax del 14.10.2011 e con raccomandata a.r. prot. n. 43007 del 14.10.2011), con la quale il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. b), D.Lg.vo. n. 152/2006, ha diffidato la “Fenice Ambiente S.r.l.” “a fornire tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell’esercizio dell’impianto con quanto previsto dall’art. 177, comma 4, D.Lg.vo. n. 152/2006, ponendo in essere fin da subito tutte le misure indispensabili ad assicurare detta compatibilità” ed anche “ogni altro elemento utile a verificare che persistono i requisiti richiesti dall’art. 208 D.Lg.vo. n. 152/2006 per l’autorizzazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti”, concedendo il termine di 30 giorni per presentare osservazioni e/o documenti, ed ha contestualmente sospeso “per 150 giorni”, decorrenti dalla comunicazione di tale Determinazione, “l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3065 del 14.10.2010” alla Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A., “con l’espresso avvertimento che alla scadenza del suddetto termine di 150 giorni, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui sopra, si procederà alla revoca dell’autorizzazione”; <br />	<br />
-della nota ARPAB prot. n. 8814 del 6.10.2011, citata nella predetta Determinazione n. 2930 del 14.10.2011, ma non conosciuta dalle società ricorrenti; <br />	<br />
“ove occorra”, del verbale della Conferenza di servizi, tenutasi il 20.9.2011; <br />	<br />
nonché per la declaratoria e la condanna <br />	<br />
della Provincia di Potenza al risarcimento dei danni, patiti e patiendi dalle società ricorrenti, derivanti dagli atti impugnati: precisamente 361.500,00 €, per il danno derivante dalla permanenza dei rifiuti da smaltire, già presenti nelle due vasche di stoccaggio (secondo il calcolo, indicato nella nota, redatta dal Responsabile dell’impianto il 26.10.2011, ed allegata come doc. n. 13 al ricorso), e 40.000,00 € per ogni giorno di sospensione dell’attività dell’impianto, decorrente dal 15.10.2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; </p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza, della Regione Basilicata e del Comune di Melfi;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum, proposto dal Comune di Lavello; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Angiola Pedussia Peyrano, Luigi Petrone e Riccardo Montanaro per le ricorrenti; Emanuela Luglio e Nicola Sabina per la Provincia di Potenza; Antonio Pasquale Golia ed Anna Carmen Possidente per la Regione Basilicata; Nicola Tartaglia, Donato Traficante e Gaetano Araneo per il Comune di Melfi; e Stefania Muscio, su delega dell&#8217;Avv. Francesco Di Ciommo, per il Comune di Lavello;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con Delibere G.R. n. 2202/1995 e n. 6016/1997 la Regione Basilicata approvava il progetto, presentato dalla Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A. (originariamente di proprietà del gruppo FIAT e poi nel 2001 ceduta all’Ente Pubblico francese EDF), per la costruzione nell’area industriale del Comune di Melfi di un impianto di termodistruzione di rifiuti con recupero energetico, dotato della linea, denominata forno a griglia, per lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani (che attualmente smaltisce 30.000 tonnellate di rifiuti all’anno), e della linea, denominata forno rotante, per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti industriali (che attualmente smaltisce 35.000 tonnellate di rifiuti all’anno), alle quali sono annesse due caldaie la cui energia termica viene trasformata in energia elettrica, immessa in rete. <br />	<br />
Con successiva Del. G.R. n. 2584 la Regione Basilicata approvava il Piano di monitoraggio ambientale del Melfese, comprendente anche il parere di compatibilità ambientale, e l’ impianto,costruito con Determinazione regionale n. 498 del 19.10.2000 veniva autorizzato all’esercizio. <br />	<br />
Con Determinazioni n. 2986 del 19.10.2005 e n. 3065 del 14.10.2010 il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza (subentrata, si sensi dell’art. 31 L.R. n. 6/2001, alla Regione nell’esercizio del potere autorizzatorio) rinnovava l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.<br />	<br />
Successivamente con Determinazione n. 1042 del 13.4.2011 il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza volturava tale autorizzazione in favore della Fenice Ambiente S.r.l., cessionaria da Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A. del ramo d’azienda, comprensivo della proprietà e gestione dell’impianto di cui è causa (al ricorso sono stati allegati i certificati di qualità UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007 rilasciati alla Fenice Ambiente S.r.l.). <br />	<br />
Intanto, con istanza del 31.3.2006 la Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A. aveva chiesto alla Regione Basilicata il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la cui istruttoria risulta tuttora in corso. <br />	<br />
In seguito ad apposito controllo, effettuato dall’ARPAB il 3.3.2009, presso i 9 piezometri esistenti nell’area dell’impianto, veniva accertata una contaminazione delle acque sotterranee, con superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, con riferimento al nichel, al mercurio, ai floururi, ai nitriti, al triclorometano, al tricloroetile, alla tetracloroetilene, al bromodiclorometano ed al dibromoclorometano, per cui sia l’ARPAB, sia la ricorrente Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A. effettuavano la comunicazione ex art. 244 D.Lg.vo. n. 152/2006.<br />	<br />
Inoltre, la ricorrente Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A. attivava, ai sensi dell’art. 242 D.Lg.vo. n. 152/2006, le misure di messa in sicurezza d’emergenza, installando nei predetti 9 piezometri esistenti elettropompe sommerse per l’emungimento delle acque di falda. <br />	<br />
Poiché dal Piano di caratterizzazione, presentato dalla Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A., era emerso che le predette contaminazioni delle acque sotterranee erano imputabili ad un malfunzionamento dell’impianto, nella Conferenza dei servizi del 17.4.2009 l’ARPAB chiedeva la costruzione di una nuova rete di monitoraggio delle acque sotterranee, la quale comprendesse, oltre agli esistenti 9 piezometri, anche una barriera idraulica, atta ad impedire ogni ulteriore contaminazione al di fuori dell’area dell’impianto. <br />	<br />
In data 18.12.2009 veniva attivata la nuova barriera di emungimento delle acque sotterranee, composta da 22 nuovi pozzi e nella seduta dell’11.1.2010 la Conferenza dei servizi approvava i risultati del predetto Piano di caratterizzazione, presentato dalla Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A., anche se veniva deciso di proseguire negli interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) dell’area, al fine di bonificare le acque sotterranee. <br />	<br />
Al riguardo, le società ricorrenti hanno affermato di aver effettuato nell’anno in corso interventi complessivi di ammodernamento e manutenzione dell’intero impianto, per un ammontare complessivo di 3.665.000,00 € (cfr. nota del 9.11.2011, depositata l’11.11.2011). <br />	<br />
Poiché dai risultati del monitoraggio, effettuato dall’ARPAB nel maggio 2011, i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), rilevati il 3.3.2009, non si erano ridotti e/o avevano un andamento irregolare, con nota del 30.6.2011 il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza chiedeva all’ARPAB di predisporre una specifica valutazione della messa in sicurezza del sito e di valutare se permanevano le condizioni per l’esercizio dell’impianto. <br />	<br />
Con nota del 18.7.2011 l’ARPAB precisava che sussistevano nel sito condizioni analoghe a quelle presenti a fine 2010, facendo presente che, “essendo il sito in produzione”, non potevano escludersi “eventi che potrebbero ripercuotersi nelle acque sotterranee con ulteriori contaminazioni” e che gli interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE), “principalmente effettuati con emungimenti non” erano “del tutto esenti da malfunzionamenti”. <br />	<br />
Con nota del 22.8.2011 il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza chiedeva all’ARPAB di effettuare una nuova valutazione degli interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE), da cui si potesse desumere, se sussistevano ancora le condizioni, per l’esercizio dell’impianto. <br />	<br />
Poiché l’ARPAB non aveva riscontrato tale nota, ma nelle more aveva rilevato nell’impianto “la presenza di una condotta fognaria, non indagata” dalla Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A., ed il suo Direttore in data 14.9.2011 aveva dichiarato che “i risultati delle indagini compiute” destavano “preoccupazioni”, il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, ai sensi dell’art. 14, comma 3, L. n. 241/1990, convocava per il 20.9.2011 una Conferenza dei servizi nella quale: <br />	<br />
1) il Direttore dell’ARPAB faceva presente che la Fenice Ambiente S.r.l. doveva presentare entro il 18.10.2011 il progetto di bonifica dell’area, confermando che non potevano escludersi “fenomeni e/o eventi accidentali con possibili ripercussioni sul sito e, conseguentemente, sulle matrici ambientali”, e specificando che, ai sensi delle procedure del Titolo V, Parte IV, del D.Lg.vo. n. 152/2006, “nel caso in cui si dovessero registrare incidenti o malfunzionamenti”, avrebbero dovuto essere immediatamente implementati gli interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE). Puntualizzava, inoltre, che tali interventi di MISE avevano “ridotto sensibilmente i livelli di contaminazione delle acque sotterranee, in attesa degli interventi di bonifica” e che “la contaminazione residua che si registra nei pozzi di monitoraggio” era “comunque compatibile con la situazione ambientale”, in quanto “la matrice ambientale (acque sotterranee)” era “vulnerata da anni”, ma veniva precisato che “alla luce di detta contaminazione, gli interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE)” avevano “mostrato buona efficacia”, per cui venivano confermate le precedenti valutazioni, ossia che “la sicurezza del sito, relativamente alle acque sotterranee”, era “garantita dalle procedure” del Titolo V, Parte IV, del D.Lg.vo. n. 152/2006; <br />	<br />
2) il Dirigente dell’Azienda Sanitaria di Potenza dichiarava “di non avere elementi epidemiologici, per mettere in evidenza eventuali danni alla salute della popolazione”; <br />	<br />
3) il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza “prendeva atto della dichiarazione dell’ARPAB relativamente all’efficacia della messa in sicurezza del sito e che permanevano le condizioni per l’esercizio dell’impianto”; <br />	<br />
4) il Comune di Melfi chiedeva alla Fenice Ambiente S.r.l. di decidere “autonomamente di sospendere l’attività dell’impianto fino alla realizzazione degli interventi di bonifica”, ma l’Amministratore delegato della società ricorrente ed il Responsabile dell’impianto replicavano che l’esercizio dell’impianto non aveva impedito le attività di disinquinamento del sito e la realizzazione degli interventi di MISE già effettuati, evidenziando che la società:<br />	<br />
a) dal 2009 aveva rispettato le sequenze procedimentali, previste dall’art. 242 D.Lg.vo. n. 152/2006, in contraddittorio con gli Enti interessati;<br />	<br />
b) aveva partecipato a tutte le Conferenze dei servizi ed a tutti i tavoli tecnici, dimostrando la volontà di risolvere la situazione; <br />	<br />
c) confermava l’impegno di presentare il progetto di bonificata entro il 18.10.2011, confrontandosi preventivamente con gli Enti preposti. <br />	<br />
Poiché dai dati di monitoraggio di settembre 2011 era emerso l’aumento di alcuni dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), rilevati il 3.3.2009, ed anche il superamento per la prima volta dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, relativi al ferro ed al benzene, con nota dell’11.10.2011 il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione Basilicata chiedeva alla Fenice Ambiente S.r.l. di comunicare il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, relativi alle altre sostanze non indicate nel Piano di caratterizzazione, e di provvedere ad eseguire ulteriori interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE), con riferimento a tali sostanze. Per lo stesso motivo, con nota del 12.10.2011 il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza chiedeva all’ARPAB di confermare, se permanevano le condizioni ambientali e sanitarie per la prosecuzione dell’impianto. <br />	<br />
Ma con Determinazione n. 2930 del 14.10.2011 (comunicata soltanto alla ricorrente Fenice Ambiente S.r.l. con fax del 14.10.2011 e con raccomandata a.r. prot. n. 43007 del 14.10.2011) il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. b), D.Lg.vo. n. 152/2006, ha diffidato la “Fenice Ambiente S.r.l.” “a fornire tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell’esercizio dell’impianto con quanto previsto dall’art. 177, comma 4, D.Lg.vo. n. 152/2006, ponendo in essere fin da subito tutte le misure indispensabili ad assicurare detta compatibilità” ed anche “ogni altro elemento utile a verificare che persistono i requisiti richiesti dall’art. 208 D.Lg.vo. n. 152/2006 per l’autorizzazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti”, concedendo il termine di 30 giorni per presentare osservazioni e/o documenti. Il provvedimento ha contestualmente sospeso “per 150 giorni”, decorrenti dalla comunicazione della Determinazione, “l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto … con l’espresso avvertimento che alla scadenza del suddetto termine di 150 giorni, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui sopra, si procederà alla revoca dell’autorizzazione”.<br />	<br />
La Determinazione è stata assunta sui seguenti rilievi motivazionali:<br />	<br />
1) “nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione”, sussisteva “una manifesta situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”, per le “forti perplessità che l’attività dell’impianto avvenga tuttora senza arrecare pregiudizio all’ambiente ed alla salute dell’uomo, come disposto peraltro anche dall’art. 177, comma 4, D.Lg.vo. n. 152/2006”, a causa della “mancanza di un’oggettiva valutazione dello stato di contaminazione del sito”, della “persistente presenza di sostanze inquinanti con i parametri superiori ai limiti delle CSC” e della “mancanza di una specifica valutazione sull’eventuale connessione tra l’esercizio dell’impianto e la persistenza dei superamenti delle CSC”; <br />	<br />
2) in data 17.9.2011 (cioè prima della Conferenza dei servizi del 20.9.2011) erano stati pubblicati sul sito dell’ARPAB i dati di monitoraggio delle acque sotterranee, relativi al periodo 2002/2007, da cui poteva desumersi che il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, risaliva al 2002, per cui non poteva escludersi la possibilità che si trattava di una contaminazione estesa e riconducibile ad altre cause, non ancora individuate; <br />	<br />
3) non risultava che la Fenice Ambiente S.r.l. aveva aggiornato il Documento di Analisi del Rischio, approvato con Del. Commissario Straordinario Comune di Melfi n. 58 del 6.4.2011, dopo la ricezione della citata nota dell’11.10.2011, inviata dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione Basilicata, cioè dopo la conoscenza dei dati di monitoraggio di settembre 2011, dove era stato rilevato il superamento per la prima volta dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, relativi al ferro ed al benzene; <br />	<br />
4) con nota prot. n. 8814 del 6.10.2011 l’ARPAB, dopo l’incendio sviluppatosi nell’impianto il 2.10.2011, aveva affermato che il termovalorizzatore doveva essere “trattato come un’industria a rischio di incidente rilevante”, secondo la disciplina dettata dagli artt. 20, 22 ed Allegato V del D.Lg.vo. n. 334/1999; <br />	<br />
5) sebbene non aveva ancora riscontrato la precedente nota Dirigente Ufficio Ambiente Provincia di Potenza del 12.10.2011, la medesima ARPAB con il comunicato stampa del 12.10.2011 aveva evidenziato: a) la difficoltà di campionamento, per la scarsità di acqua all’interno dei 9 pozzi di monitoraggio, dovuto al crescente emungimento dell’acqua da parte degli interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE); b) la difficoltà di effettuare precise valutazione dei composti volatili (triclorometano, tricloroetile, tetracloroetilene, bromodiclorometano ed al dibromoclorometano, tricloropropano, benzene e dicloropropano), per la variabilità della loro distribuzione nei vari punti, dovuta alla sensibilità alle variazioni ad opera degli emungimenti (anche se in tale comunicato stampa del 12.10.2011 l’ARPAB faceva presente che “solo a valle della bonifica” poteva aversi una “chiara lettura dei dati provenienti dai pozzi di monitoraggio” e che “valutazioni attendibili” dovevano far riferimento ad “ampi periodi di monitoraggio”, in quanto raffronti per periodi di tempo limitati o mensili erano “fuorvianti” e non rappresentavano la reale situazione del sito contaminato). <br />	<br />
La Determinazione Dirigente Ufficio Ambiente Provincia di Potenza n. 2930 del 14.10.2011, unitamente alla nota ARPAB prot. n. 8814 del 6.10.2011 (citata nella predetta impugnata Determinazione, ma non conosciuta dalle società ricorrenti) ed, “ove occorra”, al verbale della Conferenza di servizi del 20.9.2011, è stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 26.10.2011), deducendo la violazione degli artt. 177, comma 4, 178, 208, commi 11 e 13, lett. b), e del Titolo V della Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, dell’art. 3 L. n. 241/1990, degli artt. 2 e 5 D.Lg.vo. n. 334/1999, dei principi fondamentali in materia sanzionatoria, inversione del principio dell’onere della prova, nonché l’eccesso di potere per errore e/o difetto assoluto dei presupposti, carenza di istruttoria, motivazione erronea, contraddittorietà, travisamento dei fatti, vizio del procedimento, illogicità e manifesta ingiustizia.<br />	<br />
Al ricorso sono stati allegati:<br />	<br />
1) una perizia, redatta dal Consulente Tecnico delle ricorrenti Prof. Ing. Di Molfetta Antonio, Ordinario di Ingegneria degli Acquiferi presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino;<br />	<br />
2) la nota prot. n. 8881 del 14.10.2011 e la relativa Relazione Tecnica allegata, con la quale l’ARPAB riscontra la nota Dirigente Ufficio Ambiente Provincia di Potenza del 12.10.2011 e conferma i giudizi, già espressi nella Conferenza dei servizi del 20.9.2011;<br />	<br />
3) la Relazione Tecnica, redatta nell’ottobre 2011 dalla Sirio S.r.l., con la quale viene attestata l’esenzione della ricorrente Fenice Ambiente S.r.l. dagli obblighi, previsti dagli artt. 6, 7 e 8 D.Lg.vo. n. 334/1999;<br />	<br />
4) il certificato di prevenzione incendi, rilasciato il 19.4.2011 dal Comando provinciale dei vigili del Fuoco di Potenza alla ricorrente Fenice Ambiente S.r.l.;<br />	<br />
5) la prova della presentazione, in data 18.10.2011, del progetto di bonifica al Comune di Melfi, all’ARPAB, alla Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, all’Azienda Sanitaria di Potenza ed alla Prefettura di Potenza.<br />	<br />
Nel ricorso è stata articolata anche la domanda risarcitoria, indicata in epigrafe. <br />	<br />
Si è costituita in giudizio, la Provincia di Potenza, la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Si è pure costituito in giudizio, il Comune di Melfi, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, ha anche eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, ritenendo che la controversia in esame, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 133, lett. p, e 135, comma 1, lett. e, del Cod. Proc. Amm., spetti alla cognizione del TAR Lazio. <br />	<br />
E’ intervenuto in giudizio il Comune di Lavello con atto ad opponendum soltanto depositato il 2.11.2011, ma non notificato, facendo presente che il centro abitato di Lavello dista soli 4 Km. dall’impianto, oggetto della controversia in esame. Nell’atto di intervento veniva evidenziato che in data 12.10.2011 il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale Penale di Potenza, nell’ambito di indagini per il reato di disastro ambientale, relativo all’inquinamento della falda acquifera da parte dell’impianto di termodistruzione di rifiuti di cui è causa, aveva sottoposto agli arresti domiciliari l’ex Direttore Generale dell’ARPAB e l’attuale Coordinatore provinciale dell’Ente e disposto il divieto per due mesi di ricoprire cariche direttive nei confronti dell’attuate e dell’ex responsabile di tale impianto, richiamando quanto riportato da diversi quotidiani. <br />	<br />
Con Decreto del 3.11.2011 il Presidente di questo Tribunale, dopo aver ascoltato in data 2.11.2011 tutte le parti, previamente convocate, ha sospeso l’efficacia dell’impugnata Determinazione Dirigente Ufficio Ambiente Provincia di Potenza n. 2930 del 14.10.2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.In via preliminare, va affermata la competenza di questo Tribunale sulla controversia in esame. <br />	<br />
1.1.Il combinato disposto di cui agli artt. 133, lett. p, e 135, comma 1, lett. e, del Cod. Proc. Amm. va interpretato nel senso che spettano alla cognizione del TAR Lazio soltanto le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo rifiuti, connesse alle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1 L. n. 225/1992, mentre le controversie, concernenti l’ordinaria gestione dei rifiuti, rientrano nell’ambito della competenza territoriale dei TAR periferici. E l’interpretazione estensiva del predetto combinato disposto, invocata dal Comune di Melfi, contrasterebbe con i principi di ragionevolezza (corollario del principio di eguaglianza: cd. eccesso di potere legislativo) e del giudice naturale precostituito, sanciti dagli artt. 3 e 25 della Costituzione. In vero, secondo un costante insegnamento della Corte Costituzionale il Giudice a quo deve scegliere tra le varie interpretazioni di una norma quella più aderente alla Costituzione e rimettere la questione alla Corte Costituzionale solo in assenza di una chiave di lettura conforme al dettato costituzionale: nella specie, quindi, si impone un’interpretazione restrittiva del suddetto combinato disposto di cui agli artt. 133, lett. p, e 135, comma 1, lett. e, del Cod. Proc. Amm., anche perché si è in presenza di norma a carattere eccezionale che non può essere interpretata in modo estensivo e/o applicabile in via analogica. <br />	<br />
1.2.La controversia in esame, di conseguenza, è stata legittimamente incardinata presso questo Tribunale, tenuto conto della circostanza che il provvedimento impugnato è stato emanato dalla Provincia di Potenza, cioè da un’Amministrazione che ha sede nella circoscrizione di questo TAR. <br />	<br />
1.3.Sempre in via preliminare, si può prescindere dall’inammissibilità dell’atto di intervento, proposto dal Comune di Lavello, in quanto non notificato alle altre parti, ma soltanto depositato il 2.11.2011, in violazione dell’art. 50, comma 2, Cod. Proc. Amm. (disposizione analoga prevedevano anche i previgenti art. 22, comma 2, L. n. 1034/1971 e art. 38 R.D. n. 642/1907), tenuto conto dell’infondatezza del dispiegato intervento ad opponendum. <br />	<br />
2.Nel merito, il ricorso risulta fondato e pertanto va accolto. <br />	<br />
2.1.Con il primo motivo di impugnazione le società ricorrenti hanno dedotto la contraddittorietà di comportamento della Provincia di Potenza, che, dopo aver preso atto nella Conferenza di servizi del 20.9.2011 della favorevole dichiarazione dell’ARPAB (ed anche dell’Azienda Sanitaria di Potenza), “relativamente all’efficacia della messa in sicurezza del sito e che permanevano le condizioni per l’esercizio dell’impianto”, e dopo aver chiesto, in seguito alla pubblicazione dei dati di monitoraggio di settembre 2011, con nota del 12.10.2011 all’ARPAB di confermare, se permanevano le condizioni ambientali e sanitarie per la prosecuzione dell’attività dell’impianto, senza attendere la risposta dell’ARPAB (peraltro pervenuta nella stessa giornata), dopo appena due giorni emanava l’impugnata Determinazione ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. b), D.Lg.vo. n. 152/2006. <br />	<br />
Tale motivo di impugnazione risulta fondato. In vero, nella Conferenza di servizi del 20.9.2011, dopo che il Direttore dell’ARPAB aveva confermato “la sicurezza del sito, relativamente alle acque sotterranee”, “garantita dalle procedure” del Titolo V, Parte IV, del D.Lg.vo. n. 152/2006, e precisato che gli interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) avevano “ridotto sensibilmente i livelli di contaminazione delle acque sotterranee, in attesa degli interventi di bonifica” e che “la contaminazione residua che si registra nei pozzi di monitoraggio” era “comunque compatibile con la situazione ambientale”, in quanto “la matrice ambientale (acque sotterranee)” era “vulnerata da anni”, e che “alla luce di detta contaminazione, gli interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE)” avevano “mostrato buona efficacia” (ed anche il Dirigente dell’AS P aveva dichiarato “di non avere elementi epidemiologici, per mettere in evidenza eventuali danni alla salute della popolazione”), il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza aveva preso atto di tali dichiarazioni non contestatole, e, perciò, non dissociando l’Ente rappresentato dal giudizio di efficacia della messa in sicurezza del sito e di permanenza delle condizioni per l’esercizio dell’impianto. <br />	<br />
Comunque, anche tenuto conto della circostanza che dai dati di monitoraggio di settembre 2011 era emerso l’aumento di alcuni dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), rispetto alle rilevazioni del 3.3.2009, ed anche il superamento per la prima volta dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, relativi al ferro ed al benzene, la Provincia doveva quantomeno attendere la risposta dell’ARPAB alla sua nota del 12.10.2011 (con la quale chiedeva all’ARPAB di confermare, se permanevano le condizioni ambientali e sanitarie per la prosecuzione dell’impianto) e non emanare senza il riscontro richiesto, dopo appena due giorni, l’impugnata Determinazione di cui all’art. 208, comma 13, lett. b), D.Lg.vo. n. 152/2006.<br />	<br />
2.3.1.Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 208, comma 13, lett. b), D.Lg.vo. n. 152/2006, nonché l’eccesso di potere per errore e/o difetto assoluto dei presupposti. <br />	<br />
Anche tale censura risulta fondata. <br />	<br />
Infatti, l’art. 208, comma 13, lett. b), D.Lg.vo. n. 152/2006, statuisce che “ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione” (i cui elementi minimi sono indicati dal precedente comma 11) “l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione” “alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”. <br />	<br />
A tenore della richiamata norma, pertanto, la sanzione della diffida e contestuale sospensione può essere irrogata se ricorrono contemporaneamente i presupposti dell’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione e della situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. <br />	<br />
Senonchè la Provincia ha adottato l’impugnata Determinazione n. 2930 del 14.10.2011, “nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione”, motivandola: <br />	<br />
1) per le “forti perplessità che l’attività dell’impianto” avvenisse “tuttora senza arrecare pregiudizio all’ambiente ed alla salute dell’uomo, come disposto peraltro anche dall’art. 177, comma 4, D.Lg.vo. n. 152/2006”, a causa della: a) “mancanza di un’oggettiva valutazione dello stato di contaminazione del sito”; b) “persistente presenza di sostanze inquinanti con i parametri superiori ai limiti delle CSC”; c) “mancanza di una specifica valutazione sull’eventuale connessione tra l’esercizio dell’impianto e la persistenza dei superamenti delle CSC”; <br />	<br />
2) per la pubblicazione, in data 17.9.2011, sul sito dell’ARPAB di dati di monitoraggio delle acque sotterranee, relativi al periodo 2002/2007, da cui poteva desumersi che il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, risaliva al 2002, così non potendosi escludere la possibilità che si trattava di una contaminazione estesa e riconducibile ad altre cause, non ancora individuate; <br />	<br />
3) per mancanza di riscontri sul fatto che la Fenice Ambiente S.r.l. avesse aggiornato il Documento di Analisi del Rischio (approvato con Del. Commissario Straordinario Comune di Melfi n. 58 del 6.4.2011) dopo la ricezione della citata nota dell’11.10.2011, inviata dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione Basilicata, cioè dopo la conoscenza dei dati di monitoraggio di settembre 2011, rilevanti il superamento &#8211; per la prima volta &#8211; dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, relativi al ferro ed al benzene; <br />	<br />
4) per avere, con nota prot. n. 8814 del 6.10.2011, l’ARPAB affermato, dopo l’incendio sviluppatosi nell’impianto il 2.10.2011, che il termovalorizzatore di cui si discorre doveva essere “trattato come un’industria a rischio di incidente rilevante”, secondo la disciplina dettata dagli artt. 20, 22 ed Allegato V del D.Lg.vo. n. 334/1999; <br />	<br />
5) per avere la medesima ARPAB, pur non ancora riscontrata la nota Dirigente Ufficio Ambiente Provincia di Potenza del 12.10.2011, evidenziato con il comunicato stampa del 12.10.2011: a) la difficoltà di campionamento, per la scarsità di acqua all’interno dei 9 pozzi di monitoraggio, dovuto al crescente emungimento dell’acqua da parte degli interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE); b) la difficoltà di effettuare precise valutazione dei composti volatili (triclorometano, tricloroetile, tetracloroetilene, bromodiclorometano ed al dibromoclorometano, tricloropropano, benzene e dicloropropano), per la variabilità della loro distribuzione nei vari punti, dovuta alla sensibilità alle variazioni ad opera degli emungimenti (anche se in tale comunicato stampa del 12.10.2011 l’ARPAB faceva anche presente che “solo a valle della bonifica” poteva una “chiara lettura dei dati provenienti dai pozzi di monitoraggio” e che “valutazioni attendibili” dovevano far riferimento ad “ampi periodi di monitoraggio”, in quanto raffronti per periodi di tempo limitati o mensili erano “fuorvianti” e non rappresentavano la reale situazione del sito contaminato). <br />	<br />
Orbene, ad avviso del Collegio,nessuna della sopra indicate ragioni costituisce inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione, rilasciata dalla Regione Basilicata con Determinazione n. 498 del 19.10.2000 e poi rinnovata dalla Provincia di Potenza con Determinazioni n. 2986 del 19.10.2005 e n. 3065 del 14.10.2010 (ed ancora volturata da Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A. a Fenice Ambiente S.r.l. con Determinazione Dirigente Ufficio Ambiente Provincia di Potenza n. 1042 del 13.4.2011). <br />	<br />
Infatti, pur prescindendo dalla circostanza che, dopo la conoscenza dei dati di monitoraggio di settembre 2011, dove era stato rilevato il superamento per la prima volta dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), relativi al ferro ed al benzene, non risulta che il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione Basilicata con la nota dell’11.10.2011 avesse ingiunto alla Fenice Ambiente S.r.l. di aggiornare il Documento di Analisi del Rischio, approvato con Del. Commissario Straordinario Comune di Melfi n. 58 del 6.4.2011 (in quanto nel provvedimento impugnato viene riportato soltanto l’obbligo di comunicare il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, delle altre sostanze non indicate nel Piano di caratterizzazione e di provvedere, con riferimento alle stesse, ad eseguire ulteriori interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE),), va rilevata la non congruità dei 3 giorni intercorrenti tra la ripetuta richiesta della Regione (11 ottobre) e l’emanazione del provvedimento impugnato (14 ottobre) per l’adempimento dell’eventuale obbligo di aggiornare il Documento di Analisi del Rischio: aggiornamento al quale Fenice Ambiente S.r.l. ha adempiuto il 18.10.2011, unitamente al deposito del progetto di bonifica. <br />	<br />
Va anche precisato che le Amministrazioni resistenti non hanno dimostrato che nell’impianto di termodistruzione di rifiuti in oggetto sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato I al D.Lg.vo. n. 334/1999 (circostanza smentita dalle società ricorrenti, con l’allegazione della Relazione Tecnica, redatta nell’ottobre 2011 dalla Sirio S.r.l., con la quale viene attestata l’esenzione della Fenice Ambiente S.r.l. dagli obblighi, previsti dagli artt. 6, 7 e 8 D.Lg.vo. n. 334/1999), per cui deve ritenersi che, ai sensi dell’art. 2 comma 3, D.Lg.vo. n. 334/1999, la stessa risulta assoggettata soltanto alle prescrizioni, stabilite dall’art. 5, commi 1 e 2, D.Lg.vo. n. 334/1999. Peraltro, pur quando la nota ARPAB prot. n. 8814 del 6.10.2011, redatta in seguito all’incendio sviluppatosi nell’impianto di cui è causa il 2.10.2011, riteneva che il termovalorizzatore di cui si discorre dovesse essere “trattato come un’industria a rischio di incidente rilevante”, disciplinata dagli artt. 20, 22 ed Allegato V del D.Lg.vo. n. 334/1999, non ascriveva a carico delle società ricorrenti alcuna precisa violazione del predetto D.Lg.vo. n. 334/1999. <br />	<br />
2.3.2.Parimenti, nella specie, non è stata dimostrata la sussistenza del presupposto delle situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. <br />	<br />
Infatti, nella Determinazione Provinciale impugnata si afferma la sussistenza di “una manifesta situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”, per le “forti perplessità che l’attività dell’impianto” avvenisse “tuttora senza arrecare pregiudizio all’ambiente ed alla salute dell’uomo, come disposto peraltro anche dall’art. 177, comma 4, D.Lg.vo. n. 152/2006”, a causa:<br />	<br />
a) della “mancanza di un’oggettiva valutazione dello stato di contaminazione del sito”, desunta dalla circostanza che in data 17.9.2011 erano stati pubblicati sul sito dell’ARPAB i dati di monitoraggio delle acque sotterranee, relativi al periodo 2002/2007, da cui poteva desumersi che il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, risaliva al 2002;<br />	<br />
b) della “persistente presenza di sostanze inquinanti con i parametri superiori ai limiti delle CSC”; c) della “mancanza di una specifica valutazione sull’eventuale connessione tra l’esercizio dell’impianto e la persistenza dei superamenti delle CSC”, in quanto non poteva escludersi la possibilità che si trattava di una contaminazione estesa e riconducibile ad altre cause, non ancora individuate. <br />	<br />
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la circostanza della pubblicazione sul sito web dell’APAB dei dati di monitoraggio delle acque sotterranee, relativi al periodo 2002/2007, da cui poteva desumersi che il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, risaliva al 2002, mentre era stata formalmente accertato per la prima volta soltanto nel 2007 e formalmente comunicato ai sensi dell’art. 244 D.Lg.vo. n. 152/2006 soltanto in data 3.3.2009, non costituisce di per sé “una manifesta situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”. <br />	<br />
E va evidenziato che la Conferenza di servizi del 20.9.2011 si è svolta dopola pubblicazione dei predetti dati di monitoraggio delle acque sotterranee, relativi al periodo 2002/2007. <br />	<br />
Mentre le citate “forti perplessità che l’attività dell’impianto” arrecasse un “pregiudizio all’ambiente ed alla salute dell’uomo” ed anche la supposizione, che poteva trattarsi di una contaminazione estesa e riconducibile ad altre cause, non ancora individuate, se non suffragate e/o confermate dagli appositi organi tecnici, competenti in materia, come l’ARPAP e l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, non costituiscono validi presupposti per l’irrogazione della sanzione della diffida e contestuale sospensione ex art. 208, comma 13, lett. b), D.Lg.vo. n. 152/2006, anche alla luce dei principi di prevenzione e precauzione, in quanto tali principi devono comunque basarsi su sufficienti dati scientifici ed attendibili valutazioni tecniche. <br />	<br />
Comunque, va sottolineato che con la Relazione Tecnica, allegata alla nota prot. n. 8881 del 14.10.2011 (inviata in risposta alla citata nota Dirigente Ufficio Ambiente Provincia di Potenza del 12.10.2011), gli attuali Direttore e Dirigente dell’Ufficio Suolo e Rifiuti dell’ARPAB hanno confermato i giudizi, già espressi nella Conferenza di servizi del 20.9.2011, sottolineando che gli interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) avevano “ridotto sensibilmente i livelli di contaminazione delle acque sotterranee in attesa degli interventi di bonifica” e svolgevano “un’importante funzione di contenimento dell’inquinamento e di riduzione del carico inquinante”. Nella Relazione si evidenzia che i campionamenti dei soli pozzi di monitoraggio non potevano appropriatamente “esser utilizzati, allo stato attuale del procedimento di bonifica, come indicatori di contaminazione in atto da parte dell’impianto”, poiché i dati dovevano essere “letti congiuntamente alle rilevazioni puntualmente eseguite all’interno dell’impianto ed in particolare sulla nuova barriera idraulica”; veniva così confermato il difficile campionamento, (oltre alla circostanza che “valutazioni attendibili” dovevano far riferimento ad “ampi periodi di monitoraggio”, in quanto raffronti per periodi di tempo limitati o mensili erano “fuorvianti” e non rappresentavano la reale situazione del sito contaminato) per una “chiara lettura dei dati provenienti dai pozzi di monitoraggio”, sia per la scarsità di acqua all’interno dei 9 pozzi di monitoraggio, dovuto al crescente emungimento dell’acqua da parte degli interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE), sia per difficoltà di effettuare precise valutazione dei composti volatili (triclorometano, tricloroetile, tetracloroetilene, bromodiclorometano, dibromoclorometano, tricloropropano, benzene e dicloropropano). Per la variabilità della loro distribuzione nei vari punti, dovuta alla sensibilità alle variazioni ad opera degli emungimenti, l’operazione di prelievo poteva essere effettuata “solo a valle della bonifica” (al riguardo, veniva anche precisato che sia i composti relativi al processo industriale, sia i superamenti delle CSC erano costantemente monitorati ed i nuovi superamenti delle CSC potevano essere causati dalla concentrazione degli inquinanti nei pozzi e da fenomeni di degradazione di alcuni contaminanti; mentre eventuali, improvvisi ed elevati valori potevano essere legati al particolare tipo di bonifica intrapreso). <br />	<br />
Inoltre, con tale Relazione tecnica (allegata alla nota prot. n. 8881 del 14.10.2011, di risposta alla nota Dirigente Ufficio Ambiente Provincia di Potenza del 12.10.2011) gli attuali Direttore e Dirigente dell’Ufficio Suolo e Rifiuti dell’ARPAP puntualizzavano che: <br />	<br />
1) le concentrazioni di triclorometano, tricloroetile e tetracloroetilene erano rientrate nei limiti “a partire dal mese di luglio 2010”, eccetto che in 2 pozzi (in precedenza, però, il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lg.vo. n. 152/2006, era stato accertato in 5 pozzi), dove il tricloroetile aveva continuato ad evidenziare il superamento dei CSC, mentre in 4 pozzi (ma in precedenza il superamento dei valori di CSC ex Tabella 2 Allegato 5 Parte IV D.Lg.vo. n. 152/2006 era stato accertato in 6 pozzi) il tetracloroetilene aveva continuato a registrare il superamento dei valori di CSC; <br />	<br />
2) i parametri di bromodiclorometano e dibromoclorometano erano rientrati al di sotto delle rispettive CSC “già dal mese di marzo 2009”; <br />	<br />
3) solo in seguito all’inserimento di nuovi parametri nell’ambito del Piano di monitoraggio, approvato con Del. G.R. n. 2263 del 29.12.2010, erano stati riscontrati in alcuni pozzi il superamento dei valori del dicloropropano “a partire dal mese di maggio 2011”; <br />	<br />
4) vi erano stati due casi isolati di accertamento della presenza del benzene (precisamente nel mese di settembre 2001 e solo nel pozzo P7) e del tricloropropano (precisamente nel mese di maggio 2001 e solo nel pozzo P3), che erano stati tenuti in osservazione nel corso dei successivi campionamenti; <br />	<br />
5) il cromo aveva superato il valore della relativa CSC soltanto nel mese di maggio 2008 e solo nel pozzo P5; <br />	<br />
6) i valori del mercurio, dal dicembre 2007 fuori limite nei pozzi P5, P6 e P7, erano rientrati al di sotto della rispettiva CSC “a partire dall’autunno 2009”, mentre l’ultimo superamento era avvenuto soltanto nel gennaio 2010 e solo nel pozzo P9; <br />	<br />
7) anche i valori del nichel erano rientrati al di sotto della rispettiva CSC, ma erano stati registrati superamenti nel luglio 2008 (nel pozzo P4) e nell’anno 2009 (nei pozzi P5, P6, P7, P8 e P9); <br />	<br />
8) era stato registrato un solo superamento dell’arsenico nel maggio 2011 e soltanto nel pozzo P4;<br />	<br />
9) era stato registrato un solo superamento del ferro nel settembre 2011 e soltanto nel pozzo P6; <br />	<br />
10) la contaminazione della manganese risultava in tutti i pozzi monitorati; <br />	<br />
11) i valori riscontrati degli idrocarburi policiclici aromatici, dei fenoli e dei clorofenoli erano ampiamente al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente; <br />	<br />
12) l’analisi del rischio sanitario-ambientale, comprensiva del rischio derivante dalla sostanze cancerogene, era risultata conforme ai valori previsti dalla normativa vigente. <br />	<br />
Al riguardo, va infine rilevato che il Consulente Tecnico delle ricorrenti &#8211; Prof. Ing. Antonio Di Molfetta, ordinario di Ingegneria degli Acquiferi presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino &#8211; con la perizia allegata al ricorso oltre a confermare le sopra descritte valutazioni dell’ARPAB, ha aggiunto che: <br />	<br />
a) la comparsa del cloruro di vinile era stata determinata dal processo di biodegradazione del tricloroetile e del tetracloroetilene in anidride carbonica ed acqua; <br />	<br />
b) dopo la riparazione delle vasche era stato messo sotto controllo la contaminazione da mercurio, manganese e nichel ed altri metalli pesanti, causata dalle perdite delle vasche; <br />	<br />
c) la presenza di fluoruri era anche di origine naturale, per la natura vulcanica del suolo; <br />	<br />
d) la costruzione della barriera idraulica, composta da 28 pozzi con elettropompa dedicata, aveva ridotto i valori di CSC; <br />	<br />
e) l’ultima versione dell’Analisi di Rischio, datata 13.10.2011, aveva confermato l’assenza di rischi cancerogeni; <br />	<br />
f) ai sensi dell’art. 242, commi 5 e 6, D.Lg.vo. n. 152/2006 l’obbligo di bonifica e messa in sicurezza risultava necessario soltanto in caso di superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), ma non nel caso di superamento dei valori di Concentrazione Soglia di contaminazione (CSC); <br />	<br />
g) i processi di contaminazione sono “fenomeni dinamici, la cui evoluzione è il risultato di meccanismi idrologici, chimico-fisici e biologici, che nel tempo possono anche determinare la temporanea presenza di prodotti intermedi di trasformazione, originariamente non presenti e mai utilizzati nello stabilimento, senza che ciò significhi e determini un deterioramento dello scenario”.<br />	<br />
Tali valutazioni dell’ARPAB e del Consulente Tecnico delle ricorrenti non sono state smentite dalle parti resistenti; anzi la Provincia di Potenza, a pag. 10 della memoria dell’11.11.2011, riconosce che “la sospensione dell’autorizzazione non è stata motivata con la scarsa efficacia delle misure di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE)”. <br />	<br />
Invece, per converso, va messo in rilievo che le società ricorrenti: <br />	<br />
a) dal 2009 hanno rispettato le sequenze procedimentali, previste dall’art. 242 D.Lg.vo. n. 152/2006, in contraddittorio con gli Enti interessati; <br />	<br />
b) hanno partecipato a tutte le Conferenze di servizi ed a tutti tavoli tecnici, dimostrando la volontà di risolvere la situazione; <br />	<br />
c) hanno costruito la barriera idraulica, composta da 28 pozzi con elettropompa dedicata; <br />	<br />
d) hanno eseguito interventi complessivi di ammodernamento e manutenzione dell’intero impianto, per un ammontare complessivo di 3.665.000,00 €; <br />	<br />
e) hanno assolto all’impegno di presentare il progetto di bonificata entro il 18.10.2011. <br />	<br />
Per completezza, pur prescindendo sia dalla circostanza che nel provvedimento impugnato non viene fatta alcuna menzione (esplicita o anche implicita) alla prescrizione n. 7 dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di cui è causa, rilasciata con Determinazione Regione Basilicata n. 498 del 19.10.2000 (espressamente richiamata dai successivi provvedimenti rinnovo dell’autorizzazione Determinazioni Dirigente Ufficio Ambiente Provincia di Potenza n. 2986 del 19.10.2005 e n. 3065 del 14.10.2010), sia dalla costante e pacifica giurisprudenza secondo cui la motivazione di un provvedimento amministrativo non può essere integrata con le memorie difensive, va rilevato che l’Amministrazione Provinciale non ha dimostrato che i sopra descritti superamenti dei valori di Concentrazione Soglia di contaminazione (CSC) potessero provocare danni irreversibili alla salute pubblica ed all’ambiente, pur tenendo conto della, relazione redatta dal Consulente Tecnico della Provincia, Prof. Antonio Proto, articolata in 3 pagine ed incentrata soprattutto e/o soltanto sul dato del superamento dei valori di Concentrazione Soglia di contaminazione (CSC) del tricloroetile e tetracloroetilene (che potrebbe essere preso in considerazione quale pericolo per la salute pubblica e l’ambiente soltanto nel caso di superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR)). <br />	<br />
Orbene, la predetta prescrizione n. 7 dell’autorizzazione ex Determinazione Regione Basilicata n. 498 del 19.10.2000 prevedeva l’interruzione dell’esercizio di un impianto di termodistruzione di rifiuti soltanto quando il superamento, anche temporaneo, di “uno o più parametri” “potrebbe comportare danni irreversibili alla salute pubblica ed all’ambiente”. <br />	<br />
Ma, come sopra riferito, l’ARPAB con la citata Relazione tecnica aveva attestato che il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di contaminazione (CSC) del tricloroetile e tetracloroetilene si era verificato rispettivamente soltanto in 2 e 4 pozzi, mentre, il Consulente Tecnico delle ricorrenti nella perizia, allegata al ricorso, ha attestato che la comparsa del cloruro di vinile era stata determinata dal processo di biodegradazione del tricloroetile e del tetracloroetilene in anidride carbonica ed acqua.<br />	<br />
Comunque, con espresso riferimento al tricloroetile ed al tetracloroetilene sia l’ARPAB, sia il Consulente delle ricorrenti hanno evidenziato l’assenza di rischi cancerogeni, dovendosi stimare tale rischio con riferimento all’intero sito industriale e non soltanto, prendendo in considerazione i 2 o 4 pozzi, dove tali sostanze sono state rinvenute. <br />	<br />
Inoltre, va rilevato che il Prof. Carlo La Vecchia dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano, nel parere dell’11.11.2011 (depositato il 12.11.2011), ha affermato che non è stato registrato alcun aumento di tumori nei Comuni di Melfi e Lavello, tenendo pure conto dell’ambito temporale di esposizione. <br />	<br />
2.4.Con il terzo motivo di impugnazione le società ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone l’immediata sospensione dell’impianto, senza tener conto della presenza nelle fosse di stoccaggio di circa 2.000 tonnellate di rifiuti industriali e di circa 1.000 tonnellate di rifiuti urbani. <br />	<br />
Tale censura risulta improcedibile, in quanto con successiva nota prot. n. 45296 del 29.10.2011 il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza ha precisato che la ricorrente Fenice Ambiente S.r.l. poteva smaltire il suddetto notevole quantitativo di rifiuti, già presente nelle fosse di stoccaggio. In proposito si rileva che dal tenore letterale del provvedimento impugnato, non essendo stata esplicitata alcuna prescrizione in relazione alle modalità di smaltimento dei rifiuti già presenti nelle fosse di stoccaggio, sembrava evincersi un effetto sospensivo completo dell’attività del’impianto, per cui risulta giustificato il comportamento inerte della ricorrente, al fine di evitare gravi conseguenze sul piano sanzionatorio, compreso quelle di rilievo penale. <br />	<br />
2.5.Con il quarto motivo di impugnazione le società ricorrenti hanno dedotto la sproporzione tra il termine di 30 giorni, per adempiere alla diffida, ed il termine di 150 giorni di sospensione dell’impianto. <br />	<br />
La censura non appare condivisibile, in quanto nel termine di 30 giorni la ricorrente Fenice Ambiente S.r.l. doveva fornire tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell’esercizio dell’impianto con quanto previsto dall’art. 177, comma 4, D.Lg.vo. n. 152/2006, mentre, in seguito alla presentazione di tali documenti, la Provincia di Potenza doveva avere il tempo di esaminare la documentazione presentata , al fine di chiedere gli appositi pareri ai competenti organi tecnici e, conseguentemente, valutare la sussistenza delle condizioni per riattivare l’impianto di termodistruzione. <br />	<br />
Inoltre, va rilevato che il termine di 150 giorni di sospensione dell’impianto risulta pari al termine massimo, previsto dall’art. 208, comma 8, D.Lg.vo. n. 152/2006, entro cui deve essere conclusa l’istruttoria del procedimento, attivato dall’istanza di autorizzazione alla realizzazione e/o gestione di un impianto di smaltimento o di recupero di rifiuti, per cui, in ogni caso, tale termine massimo può sempre essere interrotto anticipatamente. <br />	<br />
2.6.Con il quinto motivo di impugnazione le società ricorrenti hanno richiesto l’applicazione del principio di inversione dell’onere della prova. <br />	<br />
Tale censura risulta fondata, in quanto spetta alla Provincia di Potenza provare l’esistenza dei presupposti, stabiliti dall’art. 208, comma 13, lett. b), D.Lg.vo. n. 152/2006, per l’irrogazione della sanzione della diffida e contestuale sospensione dell’impianto. <br />	<br />
Pertanto, non può essere accolta la richiesta della Provincia di Potenza, di annullamento parziale del provvedimento impugnato, cioè soltanto con riferimento alla sospensione dell’impianto, ma non anche per quanto riguarda la diffida alla ricorrente Fenice Ambiente S.r.l. di fornire, entro 30 giorni, tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell’esercizio dell’impianto con quanto previsto dall’art. 177, comma 4, D.Lg.vo. n. 152/2006, anche perché la sanzione della diffida ex art. 208, comma 13, D.Lg.vo. n. 152/2006 contempla chiaramente uno specifico comportamento, da osservare, per riparare ad un’omissione o ad una violazione commessa, ma non può supplire ad una carenza istruttoria della Pubblica Amministrazione. <br />	<br />
2.7.Risulta, infine, completamente destituito di fondamento il sesto ed ultimo motivo di impugnazione, in quanto l’impugnata Determinazione Dirigente Ufficio Ambiente Provincia di Potenza n. 2930 del 14.10.2011 (peraltro, comunicata soltanto alla ricorrente Fenice Ambiente S.r.l. con fax del 14.10.2011 e con raccomandata a.r. prot. n. 43007 del 14.10.2011) commina la sanzione della diffida e contestuale sospensione dell’impianto soltanto alla ricorrente Fenice Ambiente S.r.l., mentre risulta evidente che il mero riferimento all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3065 del 14.10.2010 alla Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A. (poi rinnovata dalla Provincia di Potenza con Determinazioni n. 2986 del 19.10.2005 e n. 3065 del 14.10.2010 e volturata da Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A. a Fenice Ambiente S.r.l. con Determinazione Dirigente Ufficio Ambiente Provincia di Potenza n. 1042 del 13.4.2011) non può assolutamente essere interpretato nel senso che la dante causa Fenice Qualità per l’ambiente S.p.A. sia destinataria della suddetta sanzione ex art. 208, comma 13, lett. b), D.Lg.vo. n. 152/2006, oggetto della controversia in commento.<br />	<br />
Conclusivamente, per le ragioni tutte esposte, il ricorso in esame va accolto e per l’effetto va annullata l’impugnata Determinazione della Provincia di Potenza n. 2930 del 14.10.2011. <br />	<br />
3.Non può essere accolta la prospettata domanda risarcitoria, in quanto le società ricorrenti si sono limitate a chiedere la condanna della Provincia di Potenza al risarcimento di 361.500,00 €, per il danno derivante dalla permanenza dei rifiuti da smaltire, già presenti nelle due vasche di stoccaggio (secondo il calcolo, indicato nella nota, redatta dal Responsabile dell’impianto il 26.10.2011, ed allegata come doc. n. 13 al ricorso), e 40.000,00 € per ogni giorno di sospensione dell’attività dell’impianto, decorrente dal 15.10.2011, ma non hanno provato tali danni. <br />	<br />
Infatti, pur prescindendo dalla circostanza che la Provincia con nota prot. n. 45296 del 29.10.2011 ha autorizzato la ricorrente Fenice Ambiente S.r.l. allo smaltire/incenerire i rifiuti, già presenti nelle fosse di stoccaggio, va sottolineato che, in applicazione del generale principio dell’onere della prova, che trova piena applicazione nelle controversie relative alle domande risarcitorie instaurate dinanzi al Giudice Amministrativo, il soggetto che chiede il risarcimento, ai fini del riconoscimento della pretesa risarcitoria deve fornire la prova del danno subito sia in ordine all’an che al quantum. <br />	<br />
4.La natura della controversia, la complessità delle questioni sollevate e degli interessi coinvolti giustificano la compensazione delle spese di giudizio; mentre le spese, relative al Contributo Unificato, vanno poste a carico della Provincia di Potenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto annulla l’impugnata Determinazione Dirigente Ufficio Ambiente Provincia di Potenza n. 2930 del 14.10.2011. <br />	<br />
Spese compensate, con rifusione del Contributo Unificato versato a carico della Provincia di Potenza.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Antonio Ferone, Consigliere<br />	<br />
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/11/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-18-11-2011-n-560/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2011 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2011 n.560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-560/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2011 n.560</a></p>
<p>Va sospesa la diffida con la quale la Prefettura invita un&#8217;impresa a non iniziare o svolgere attività riguardante il settore della vigilanza privata sul territorio di una Provincia: l&#8217;art. 8 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (TULPS) stabilisce che le autorizzazioni di polizia sono personali non possono in alcun modo essere</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la diffida con la quale la Prefettura invita un&#8217;impresa a non iniziare o svolgere attività riguardante il settore della vigilanza privata sul territorio di una Provincia: l&#8217;art. 8 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (TULPS) stabilisce che le autorizzazioni di polizia sono personali non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge, ma con sentenza n. 186/2011, il TAR Latina ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso il rigetto di estensione della licenza da essa richiesto, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui la suddetta norma viene comunemente interpretata nel senso che titolari di tali autorizzazioni possono essere esclusivamente persone fisiche e che quando l&#8217;istituto di vigilanza sia organizzato in forma societaria, la licenza deve essere comunque intestata ad un persona fisica, la quale deve essere investita di poteri di rappresentanza organica della società stessa. Nel caso specifico, medio tempore, la ricorrente, sulla scorta del provvedimento cautelare che sospendeva gli effetti del suddetto provvedimento, aveva dato nuovo impulso al procedimento per l’estensione della licenza e se, a seguito di ciò, la Prefettura di Latina ha lasciato decorrere i termini per il formarsi del silenzio previsto dall’art. 257 ter del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Proprio in ragione del formarsi del suddetto silenzio, la ricorrente doveva ritenersi essere in possesso del titolo di polizia necessario all’esercizio dell’attività, a prescindere dalla pendenza di un contenzioso, peraltro medio tempore definito favorevolmente per la ricorrente stessa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00560/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00663/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 663 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>&#8220;Agenti dell&#8217;Ordine&#8221; Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Scuderi, con domicilio eletto presso Filippo Rondani in Brescia, via XX Sett., 66;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G.</b> &#8211; <b>Prefettura di Brescia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge in Brescia, via S. Caterina, 6, presso gli Uffici di quest’ultima; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della diffida, prot. 9/Ist.Vig./Area 1^ bis del 28/03/2011, a non iniziare o svolgere attività riguardante il settore della vigilanza privata sul territorio della provincia di Brescia;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che l&#8217;art. 8 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (TULPS) stabilisce che le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge;<br />	<br />
&#8211; che, con sentenza n. 186/2011, il TAR di Latina ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso il rigetto di estensione della licenza da essa richiesto, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui la suddetta norma viene comuneme<br />
&#8211; che, medio tempora la ricorrente, sulla scorta del provvedimento cautelare che sospendeva gli effetti del suddetto provvedimento, aveva dato nuovo impulso al procedimento per l’estensione della licenza e che, a seguito di ciò, la Prefettura di Latina ha<br />
&#8211; che, in ragione di ciò, il provvedimento impugnato appare privo di fondamento, atteso che, proprio in ragione del formarsi del suddetto silenzio, l’odierna ricorrente doveva ritenersi essere in possesso del titolo di polizia necessario all’esercizio del<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, anche in termini di pericolo di un danno grave ed irreparabile, per la concessione della richiesta misura cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 19 ottobre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Stefano Tenca, Primo Referendario<br />	<br />
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone – Rel. Amoroso – P.M. Iannelli Verbano (avv.ti Coen, Pastori) c. Agenzia delle Dogane (Avvocatura Generale dello Stato) e INPDAP (avv. Marinuzzi) il giudice ordinario ha giurisdizione a conoscere delle controversie relative a indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici quando il diritto va riferito a un periodo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Amoroso – P.M. Iannelli<br /> Verbano (avv.ti Coen, Pastori) c. Agenzia delle Dogane (Avvocatura Generale dello Stato) e INPDAP (avv. Marinuzzi)</span></p>
<hr />
<p>il giudice ordinario ha giurisdizione a conoscere delle controversie relative a indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici quando il diritto va riferito a un periodo successivo al 30 giugno 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Pubblico impiego – Indennità di buonuscita – Art. 6 l. 75/1980 – Applicazione ai dipendenti Agenzia delle Dogane – Esclusione.	</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Dipendenti pubblici – Indennità fine rapporto – Maturazione successiva al 30 giugno 1998  &#8211; Giurisdizione G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’Agenzia delle Dogane è un ente pubblico distinto dallo Stato e pertanto non può trovare applicazione l’art. 6 l. n. 75 del 1980 dettato per le controversie in materia di indennità di buonuscita e indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome.	</p>
<p>2. – Spetta al giudice ordinario la giurisdizione relativa alle controversie in materia di indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, anche se riguardanti i dipendenti dello Stato, quando il diritto fatto valere va riferito ad un periodo successivo al 30 giugno 1998.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-14-4-2008-n-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-14-4-2008-n-560/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-14-4-2008-n-560/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.560</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente; M. Abruzzese &#8211; Estensore M. C. (avv.ti A. R. Pelillo e D. Iannarelli) c/ il Ministero della Giustizia -Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia-Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo Polizia Penitenziaria; Ministero della Giustizia (Avv. Dist. St.) sui termini per la conclusione del procedimento disciplinare relativo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-14-4-2008-n-560/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente; M. Abruzzese &#8211; Estensore<br /> M. C. (avv.ti A. R. Pelillo e D. Iannarelli) c/ il Ministero della Giustizia -Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia-Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo Polizia Penitenziaria; Ministero della Giustizia (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui termini per la conclusione del procedimento disciplinare relativo a personale del Corpo di polizia penitenziaria e sul sindacato del G.A. sulle relative valutazioni dell&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Procedimenti disciplinari – Sanzione irrogata a seguito di condanna penale &#8211; Termini del procedimento disciplinare &#8211; Art. 6, comma 4, D. Lgs. 30 ottobre 1992 n. 449 – Considerazione unitaria &#8211; Necessità.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Procedimenti disciplinari &#8211; Valutazione della gravità di un comportamento ai fini della sanzione disciplinare – Discrezionalità tecnica – Sindacato – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.lgs. 30 ottobre 1992 n.449, recante “Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21 comma 1 della L. 5 dicembre 1990 n.395”, che testualmente prevede che il procedimento disciplinare inteso all’inflizione della destituzione deve “essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna … e concluso nei successivi novanta giorni”, deve essere inteso – alla stessa stregua dell’art. 9, L. 7 febbraio 1990 n. 19 -, nel senso che i termini stabiliti per le attività relative all’esercizio del potere disciplinare da parte delle pubbliche amministrazioni devono essere considerati in maniera unitaria, e per l’effetto che il termine inderogabile per la conclusione dell’iniziativa disciplinare non possa superare, nel complesso, i duecentosettanta giorni (derivanti dalla somma dei termini fissati per l’inizio e di quelli fissati per la conclusione delle attività). (1)</p>
<p>2. Il sindacato giurisdizionale non può addentrarsi nel merito della valutazione della gravità dei comportamenti addebitati e della proporzionalità della sanzione di destituzione inflitta, in quanto tali aspetti attengono alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sulla quale è ammesso il sindacato giurisdizionale nei soli casi di manifesta irragionevolezza o illogicità, non ravvisabili nella fattispecie; detto principio, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso in cui il comportamento infrattivo e la sanzione ad esso correlata risultino tipizzati direttamente dal legislatore, onde non vi sia spazio per l’esercizio della discrezionalità amministrativa (2), e salvi i casi di travisamento dei fatti, carenza di motivazione, irrazionalità manifesta ovvero palese illogicità e sproporzione significativa tra comportamenti addebitati e sanzione inflitta.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., citate in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA &#8211; Sentenze 25 gennaio 2000 nn.4, 5 nonché 14 gennaio 2004 n. 1; in senso analogo v. T.A.R. SICILIA &#8211; PALERMO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 14 marzo 2005 n. 366, in questa rivista. CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 28 maggio 1999 n. 197, in questa rivista, ha ritenuto che il termine di novanta giorni previsto dall’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, per la conclusione del procedimento disciplinare non ha carattere perentorio nel caso di sentenza penale di condanna che consegua ad accordo delle parti (c.d. patteggiamento); in tale ipotesi, infatti, non si verifica quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova tipica del rito ordinario, l’Amministrazione venendosi a trovare nella situazione di dover effettuare, nel procedimento disciplinare iniziato, autonomi accertamenti, con la conseguenza che la disciplina applicabile è quella generale posta dal T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; nello stesso senso, tra le tante, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 17 settembre 2002 n. 4665, in questa rivista, e 5 ottobre 2005, n. 536.(2) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 31 gennaio 2006, n. 325. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui termini per la conclusione del procedimento disciplinare relativo a personale del Corpo di polizia penitenziaria e sul sindacato del G.A. sulle relative valutazioni dell&#8217;Amministrazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 14 del 2008, proposto da:<br />
<b>M. C.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Raffaele Pelillo, con domicilio eletto presso avv. Danilo Iannarelli in L&#8217;Aquila, via Patini N. 39;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DIPARTIMENTO DELL&#8217;AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-CONSIGLIO CENTRALE DI DISCIPLINA DEL CORPO POLIZIA PENITENZIARIA; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del decreto n.0184415-2006/3167ODS07 in data 30/10-2/11/2007, con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione del ricorrente dal servizio a far data dal 4 aprile 2003.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 02/04/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, già agente scelto di polizia penitenziaria, impugna l’atto con il quale, all’esito di un procedimento disciplinare instaurato a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento, gli è stata comminata la sanzione della destituzione dal servizio.<br />
Il ricorso deduce: Illegittimità del decreto di destituzione per violazione art. 6 comma IV del D.Lgs. 449/92; carenza di motivazione in ordine ai criteri seguiti in punto ai termini di inizio e conclusione del procedimento. Violazione dei principi generali in termini di certezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere: il provvedimento finale è stato comminato in violazione delle norme disciplinanti i termini perentori per l’esercizio del potere disciplinare, che deve essere promosso o proseguito entro 180 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi 90 giorni; nel caso di specie, la sentenza di condanna risale al 2 febbraio 2004 ovvero alla data del 28 febbraio 2006, ove dovesse tenersi conto della nuova pronuncia a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione, mentre solo in data 18 aprile 2006 veniva formalizzata la contestazione degli addebiti e solo in data 30 ottobre 2007 concluso il procedimento; in ogni caso il procedimento non si è definito entro i 90 giorni dall’apertura, con conseguente estinzione del procedimento disciplinare; la destituzione è comunque illegittima tenuto conto dei principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, posto che l’accertamento dei fatti è avvenuto in assenza di contraddittorio e comunque in relazione a fatti modesti avvenuti nel corso di un arco temporale lungo ed al di fuori dal servizio.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si costituiva l’Amministrazione che chiedeva rigettarsi il ricorso in quanto infondato.<br />
All’esito della pubblica udienza del 2 aprile 2008, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>A seguito di procedimento penale conclusosi con applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, è stata irrogata al ricorrente, agente scelto di polizia penitenziaria, la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.<br />
Con il primo motivo di ricorso, deduce il ricorrente la violazione delle disposizioni di legge regolanti i termini per l’esercizio del potere disciplinare e, segnatamente, il superamento dei termini di inizio e conclusione del procedimento.<br />
Osserva in fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto iniziare il procedimento disciplinare entro 180 dalla sentenza dei condanna e concluderlo entro i successivi 90 giorni; a fronte di una prima condanna emessa in data 2.2.2004 e di una seconda, a seguito di rinvio della Cassazione, in data 28.2.2006, invece, avviava il procedimento disciplinare in data 5.3.2004, lo sospendeva e lo riattivava solo in data 24.5.2007, concludendolo poi in data 30.10.2007.<br />
Il motivo è infondato.<br />
La disposizione invocata dal ricorrente è l’art. 6, comma 4, del D.lgs. n.449/1992, titolata “Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21 comma 1 della legge 5 dicembre 1990 n.395”, che testualmente sancisce che il procedimento disciplinare inteso all’inflizione della destituzione deve “essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna … e concluso nei successivi novanta giorni”.<br />
Orbene, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n.1/2004, nell’esaminare analoga disposizione (l’art. 9 comma 2 della l. n.19 del 1990), ha ritenuto, sulla scia di un insegnamento risalente alle precedenti decisioni nn.4, 5 e 7 del 25 gennaio 2000, che i termini stabiliti per le attività relative all’esercizio del potere disciplinare da parte delle pubbliche amministrazioni devono essere considerati in maniera unitaria, e per l’effetto che il termine inderogabile per la conclusione dell’iniziativa disciplinare non possa superare, nel complesso, i duecentosettanta giorni (derivanti dalla somma dei termini fissati per l’inizio e di quelli fissati per la conclusione delle attività).<br />
Mentre il primo termine, fissato a garanzia dell’incolpato, decorre dalla conoscenza da parte dell’Amministrazione della condanna “irrevocabile”, il secondo deve farsi decorrere dalla “scadenza virtuale” del primo (cfr. Ad. Plenaria nn.4, 5, 7 e 15 del 2000), sulla scorta di una serie organica di considerazioni che giova nella presente sede succintamente richiamare: 1) posto che non è dato evincere alcun argomento definitivo dalla lettura testuale della disposizione, non è ravvisabile alcuna incoerenza nella considerazione di un termine unitario, rilevabile dall’agganciamento dei due spazi temporali finalizzati alle attività di acquisizione e valutazione dei fatti, dapprima in via autonoma e, successivamente, in contraddittorio; 2) la necessità di considerare in maniera organica i due termini discende anche dalla necessità di bilanciare ragionevolmente gli stessi, mentre sarebbe sproporzionato il tempo dato per decidere sull’opportunità di dare inizio al procedimento (180 giorni) a fronte del tempo lasciato per la svolgimento di questo (solo 90 giorni, compresi i termini a difesa); 3) tale soluzione, peraltro, nel senso della elastica valutazione dei termini unitariamente intesi, ferma la durata massima consentita, eviterebbe incongruenze rispetto alla diversa ipotesi dell’incolpato assolto o indenne da addebiti penali, nei confronti del quale l’unica ipotesi di caducazione del potere dell’Amministrazione sarebbe il superamento del termine di novanta giorni tra un atto e l’altro del procedimento.<br />
Tenuto conto di tali coordinate teoriche, il motivo non ha pregio.<br />
L’Amministrazione ha, invero, avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna (che è la sentenza n.61/06 del 28.2.2006 del Tribunale di Teramo di applicazione della pena di anni uno e mesi nove di reclusione e 2.000 euro di multa, pronunciata a seguito del rinvio da parte della Cassazione) solo in data 5.2.2007; nè può ritenersi corrente il termine prima della formale acquisizione della notizia della intervenuta irrevocabilità della sentenza, notizia che lo stesso incolpato può far constare, ove abbia interesse ad anticipare le determinazioni disciplinari ovvero a rimuovere l’incertezza circa l’eventuale inizio e conclusione del procedimento; sicché, a fronte della stessa inattività del ricorrente, perdono consistenza anche i rilievi mossi circa il prospettato ritardo con cui l’Amministrazione avrebbe sollecitato la formale acquisizione della notizia della intervenuta irrevocabilità della sentenza.<br />
Rispetto a tale data (5.2.2007) il procedimento, già iniziato e sospeso per effetto della necessità di attendere gli esiti del giudizio penale e comunque in difetto del presupposto di procedibilità dato proprio della irrevocabilità della sentenza di condanna, è stato certamente riattivato (“proseguito”) nel termine di centottanta giorni, considerato che in data 24.5.2007 gli atti venivano trasmessi al consiglio di disciplina e disposta la trattazione, a seguito di istanza di rinvio dell’incolpato, in data 13.9.2007; il decreto di destituzione è stato infine reso nel termine di 270 giorni dalla medesima data del 5.2.2007, tenuto conto che reca la data del 30.10.2007.<br />
Infondato è altresì il rilievo della sproporzione e della carenza motivazionale della sanzione disposta rispetto ai fatti accertati nel corso del giudizio penale.<br />
Anzitutto, va rilevato che non può essere posta in discussione l’esistenza dei fatti e la loro imputabilità all’incolpato, stante la espressa previsione di cui all’art 653 del c.p.p, come modificato dalla L. n.97 del 2001, in base alla quale la sentenza irrevocabile di condanna, cui è normativamente equiparata la sentenza di applicazione di pena su richiesta, ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.<br />
Quanto alla valutazione dei fatti, rilevante nel giudizio disciplinare agli effetti della graduazione della sanzione, deve osservarsi che il sindacato del giudice non può che limitarsi alla delibazione estrinseca della logicità e ragionevolezza del contenuto del provvedimento irrogativo della sanzione, essendo rimesso all’Autorità amministrativa procedente il merito della valutazione della gravità dei comportamenti addebitati e la proporzionalità della sanzione espulsiva inflitta; tali aspetti, invero, attengono alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sulla quale è ammesso il sindacato giurisdizionale nei soli casi di manifesta irragionevolezza ed illogicità, salve le ipotesi in cui il comportamento infrattivo e la sanzione ad esso correlata risultino tipizzati direttamente dal legislatore, onde non vi sia spazio per l’esercizio di alcuna discrezionalità amministrativa (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, 31 gennaio 2006, n.325) e salvi i casi di travisamento dei fatti, carenza di motivazione, irrazionalità manifesta ovvero palese illogicità e sproporzione significativa tra comportamenti addebitati e sanzione inflitta, aspetti, per vero, non riscontrabili nel caso all’esame. <br />
Il decreto impugnato, invero, ha compiutamente valutato la gravità dell’infrazione commessa e ne ha indicato, secondo criteri non illogici di proporzionalità, la corrispondente sanzione, individuata nella massima comminabile sulla base di ampia, rigorosa e completa motivazione, in particolare con motivazione riferita alla non palesemente illogica insufficienza di ogni altra sanzione a garanzia e tutela dei valori che la legge intende proteggere, costituiti dalla fiducia e dalla considerazione del pubblico impiegato.<br />
L’Amministrazione ha infatti ragionevolmente desunto, dalla condotta accertata in sede penale (fatti di cessione di sostanze stupefacenti), l’oggettiva mancanza di senso dell’onore e del senso morale, non compatibile “con il doveroso rispetto delle norme, che ogni appartenente ad un corpo dello Stato deve sempre dimostrare e che produce gravissimo pregiudizio allo Stato e all’Amministrazione penitenziaria che non può essere rappresentata da soggetti che si sono posti contro la legge proprio quando ad essi è demandato istituzionalmente di farla rispettare”; rispetto a tale valutazione, peraltro, è irrilevante che la condotta sia stata posta in essere fuori dal servizio, così come che si riferisca ad un arco temporale ampio, il che anzi renderebbe la condotta tutt’altro che occasionale e, al contrario, persistente e duratura nel tempo:<br />
Sotto altro profilo, “detenere sostanze stupefacenti è una condotta che contrasta con i canoni deontologici che ispirano le regole di vita degli appartenenti ad un copro dello Stato con nocumento all’immagine dell’Amministrazione che risulta, in tal modo, denigrata dal proprio dipendente anche e soprattutto per il contatto con pregiudicati che l’approvvigionamento di droga comporta”; inoltre, “un soggetto dedito al traffico di sostanze stupefacenti può creare turbamento nella regolarità del servizio cui deve essere preposto potendo egli rappresentare un veicolo per l’eventuale introduzione delle sostanze in carcere”; infine, “appartenenti al Corpo che sono risultati coinvolti in traffici di sostanze stupefacenti non possono assolutamente essere tenuti in servizio anche nella considerazione che l’operatore di polizia penitenziaria lavora in un mondo in cui ogni debolezza morale e penale è subito conosciuta dalla società criminale e prontamente usato per incidere sulla regolarità del servizio e sulla sicurezza della società”.<br />
Non è dunque condivisibile il rilievo di difetto motivazionale e di sproporzione nella comminata sanzione, risultando ampiamente giustificato il ricorso alla destituzione che, per quanto sopra detto, non risulta né illogica né arbitraria.<br />
Il ricorso è pertanto infondato e ne segue il suo rigetto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione costituita, che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila).</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 02/04/2008 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Catoni, Presidente<br />
Paolo Passoni, Consigliere<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/04/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-14-4-2008-n-560/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2008-n-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2008-n-560/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.560</a></p>
<p>Pres. Guerriero, est. Passarelli Di Napoli Palma (Avv. D’Alterio) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato). sul proscioglimento dalla ferma volontaria in caso di assunzione, anche isolata e saltuaria, di stupefacenti Militare e militarizzato – Proscioglimento dalla ferma volontaria – Per uso occasionale di stupefacenti – Legittimità. E’ legittimo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2008-n-560/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2008-n-560/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerriero, est. Passarelli  Di  Napoli<br /> Palma (Avv. D’Alterio) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sul proscioglimento dalla ferma volontaria in caso di assunzione, anche isolata e saltuaria, di stupefacenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Proscioglimento dalla ferma volontaria – Per uso occasionale di stupefacenti – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il proscioglimento dalla ferma militare volontaria di un soggetto dedito all&#8217;uso di sostanze stupefacenti, atteso che l&#8217;uso delle stesse altera l&#8217;equilibrio psichico attenua l&#8217;esemplarità della condotta e si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito, influendo negativamente sulla formazione militare poiché ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197 l’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico è requisito necessario ai fini del reclutamento per i volontari in ferma prefissata di un anno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI </p>
<p>SETTIMA   SEZIONE 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nelle persone dei Signori:<br />
<b>FRANCESCO GUERRIERO                            Presidente<br />
MARIANGELA CAMINITI                             Primo Ref. </b><br />
<b>GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI      Primo Ref. , relatore </p>
<p></b>ha emesso la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>		<br />	<br />
nell’udienza pubblica del <b>05 Dicembre 2007</b> sul ricorso n. 1841 dell’anno 2007 proposto da<br />
<i></p>
<p align=center> PALMA ORSOLINDA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>rappresentato e difeso da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>D’ALTERIO EMANUELE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in NAPOLI, VIALE A Gramsci n. 19  </p>
<p align=center>
<b>contro</p>
<p></b><i>MINISTERO DELLA DIFESA
 </p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
rappresentato e difeso da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>AVVOCATURA DELLO STATO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in NAPOLI, Via Diaz n. 11  </p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, a) del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare – II° Reparto del 07.02.07, recante il proscioglimento dalla ferma prefissata di anni uno e collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 27.09.06 per perdita permanente dell’idoneità fisio-psico- attitudinale richiesta per il reclutamento; b) della proposta di proscioglimento del 28.09.06 del Comando 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno” di Ascoli Piceno; c) del giudizio del 27.09.06 del Centro Militare di Medicina Legale di Chieti;</p>
<p align=center>nonché</p>
<p></p>
<p align=justify>
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale<br />
Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Letti gli atti di causa;<br />
Udito il relatore alla pubblica udienza, primo ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;<br />
Uditi gli avv.ti come da verbale;<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso iscritto al n. 1841 dell’anno 2007, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />
&#8211;	di aver chiesto, in data 12.04.06, di essere ammessa all’arruolamento volontario in ferma prefissata in un anno nell’Esercito Italiano per l’anno 2006; di essere stata dichiarata idonea ed assegnata presso il 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno” di Ascoli Piceno;<br />	<br />
&#8211;	di essere stata sottoposta al drug test in data 14.09.06 e di essere risultata positiva, avendo fumato uno spinello il sabato precedente. Pur trattandosi di uso occasionale di cannabinoidi, veniva emesso il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 23.05.2007, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 1527/07.<br />
All’udienza del 05.12.2007, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 197/2005, atteso che da un uso occasionale di cannabinoidi è stata fatta derivare un’inidoneità permanente e l’attribuzione del cd. coefficiente 4PS, pur dandosi atto dell’assenza di patologie psichiatriche.<br />
Il ricorso non è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.<br />
Occorre precisare che l’art. 4 comma 1, lett “g” della legge n. 226 del 2004 prescrive, ai fini della persistenza in servizio nella F.A., il possesso del seguente requisito: <i>“esito negativo agli accertamenti diagnostici per l&#8217;abuso di alcool, per l&#8217;uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l&#8217;utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico</i>”, senza ulteriori specificazioni e/o classificazioni in ordine al personale trovato positivo a tali accertamenti; sicché, diversamente da quanto si è ritenuto in passato, non può più dubitarsi che anche l’uso occasionale di cannabinoidi costituisca presupposto per un legittimo atto di proscioglimento.<br />
L’Amministrazione della Difesa ha posto a fondamento del provvedimento di proscioglimento dalla ferma breve del ricorrente, quale unico presupposto, la perdita permanente dell’idoneità psico-fisica, a seguito dell’accertamento, avvenuto in data 14 settembre 2006, della sua positività al <i>drug test</i>, con conseguente modifica del profilo sanitario da PS1 a PS4.<br />
Come già evidenziato nella parte in fatto, questa Sezione in sede cautelare, con l’ordinanza 23.05.2007, n. 1527, ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Tale decisione, assunta sulla base dell’orientamento giurisprudenziale all’epoca prevalente (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5777; <u>15 settembre 2006, n. 5399</u>), non può essere confermata in questa sede.<br />
Si deve infatti rammentare innanzi tutto che, secondo la più recente giurisprudenza (<u>Cons. Stato, Sez.  IV, 10 luglio 2007, n. 3887</u>; <u>31 maggio 2007, n. 2830</u>) l’accertata assunzione &#8211; seppur occasionale &#8211; di sostanze stupefacenti e la consapevole contiguità con persone dedite allo spaccio configurano idonei presupposti per l’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.<br />
Inoltre &#8211; e tale circostanza assume decisiva rilevanza &#8211; la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in coerenza con il proprio mutato orientamento in materia di uso occasionale  di sostanze stupefacenti,  con la sentenza n. 5358 in data 11 ottobre 2007 ha riformato la suddetta sentenza di questa Sezione n. 7827/2006, evidenziando in motivazione la legittimità del precedente provvedimento di proscioglimento dalla ferma adottato nei confronti del ricorrente. In particolare, secondo la Quarta Sezione, già prima della entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 &#8211;  che ha, fra l’altro, sostituito l’articolo 14 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, prevedendo fra le cause di proscioglimento l’esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all’articolo 4, comma, 1 lettera g), della legge 23 agosto 2004, n. 226 &#8211; esisteva la norma da ultimo citata che, fra i requisiti di reclutamento per i volontari in ferma prefissata di un anno, prevedeva l’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.<br />
Poste tali premesse, risulta evidente l’infondatezza non solo del primo motivo di ricorso, in quanto (a parte ogni considerazione sulla natura del vizio che inficia il provvedimento adottato in contrasto con una sentenza esecutiva non passata in giudicato) risulta incentrato su una pronuncia di questa Sezione riformata dal Consiglio di Stato, ma anche delle successive censure, perché il proscioglimento dalla ferma volontaria del ricorrente deve ritenersi adeguatamente motivato con riferimento sia alle risultanze degli accertamenti diagnostici effettuati nel 2004, sia al conseguente abbassamento del profilo sanitario da PS1 a PS4.<br />
Né possono essere messe in discussione tali conclusioni invocando il principio <i>tempus regit actum, </i>perché proprio in forza di tale principio l’Amministrazione ha correttamente applicato nella fattispecie in esame la disciplina introdotta con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, in quanto vigente al momento dell’adozione del provvedimento di proscioglimento dalla ferma impugnato con il presente gravame. <br />
Stante quanto precede il presente ricorso deve essere respinto perché infondato. <br />
In ragione dell’evidenziato <i>revirement</i> della giurisprudenza in materia di uso occasionale  di sostanze stupefacenti sussistono comunque giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Respinge il ricorso n. 1841 dell’anno 2007;<br />	<br />
2.	Compensa integralmente le spese tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 05.12.07.</p>
<p><b>Francesco Guerriero                                                  Presidente</p>
<p>Guglielmo Passarelli di Napoli                                  Estensore</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2008-n-560/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-560/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-560/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.560</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente; D. Nazzaro – Estensore D. V. G. (avv. D. Di Memmo di Bucchianico) c. il COMUNE DI MONTESILVANO, (avv. M. De Martis) sul silenzio-assenso in tema di autorizzazione alla realizzazione di parcheggi Edilizia e Urbanistica – Parcheggi – Autorizzazione – Silenzio-assenso – Integrazione documentale – Finalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-560/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-560/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente; D. Nazzaro – Estensore<br /> D. V. G. (avv. D. Di Memmo di Bucchianico) c. il COMUNE DI MONTESILVANO, (avv. M. De Martis)</span></p>
<hr />
<p>sul silenzio-assenso in tema di autorizzazione alla realizzazione di parcheggi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Parcheggi – Autorizzazione – Silenzio-assenso – Integrazione documentale – Finalità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di istruttoria dell’autorizzazione ex art. 9 della L. 24 marzo 1989 n. 122 il Comune, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può richiedere soltanto il completamento della domanda, specificando la conformità o meno dell’intervento agli strumenti urbanistici; in tale contesto normativo, deve ritenersi tardiva, e come tale non ostativa alla formazione del silenzio-assenso, la richiesta, successiva alla scadenza del termine di sessanta giorni, volta alla verifica di un vincolo pertinenziale dell’opera (i.e.: garage ancora da realizzare) la cui natura è nella “ratio legis”.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il comma 2, art. 9, L. 24 marzo 1989 n. 122, come sostituito dall&#8217;art. 137, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell&#8217;art. 138 dello stesso decreto e dall&#8217;art. 137, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell&#8217;art. 138 dello stesso decreto, assoggetta a D.I.A. l’esecuzione dei parcheggi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di Pescara</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai magistrati:<br />
-Antonio CATONI,presidente <br />
-Dino NAZZARO,consigliere relatore<br />
-Luciano RASOLA,consigliere<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Nel giudizio proposto con ric. 1042 del 1997 da</p>
<p><B>D. V. G.</B>, costituito con l’avv. Dina DI MEMMO DI BUCCHIANICO, come in ricorso;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 IL <B>COMUNE DI MONTESILVANO</B>, quale rappresentato, costituito con l’avv. Marina DE MARTIS, come in atti;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>-del diniego dell’autorizzazione edilizia e declaratoria della formazione del silenzio – assenso;</p>
<p>visto il ricorso, la costituzione del Comune, le memorie ed i documenti depositati;<br />
udito alla udienza del 10 maggio 2007 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. D. DI MEMMO DI BUCCHIANICO e M. DE MARTIS;<br />
visto le conclusioni rassegnate;<br />
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>-il ricorrente intende realizzare un garage nel portico della propria abitazione, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 122/1989, ed ha ricevuto un diniego, che sarebbe intervenuto dopo la formazione del silenzio – assenso.<br />
La difesa del Comune ritiene che nella fattispecie non si sia formato il silenzio – assenso essendo state richieste delle integrazioni documentali, per incompletezza della domanda prodotta e trattandosi di intervento non conforme al PRG (contrasto con l’art. 40 delle NTA).<br />
___La domanda dell’interessato è del 15.2.1997 ed in data 9.4.1997, prima dei sessanta giorni, il Comune ha fatto richiesta di integrazione documentale, che è stata reiterata in data 31.7.1997.<br />
L’originario art. 9 della L. n. 122/1989 prevede che i proprietari di immobili possono realizzare, anche nei locali siti al piano terreno dei fabbricati ed in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, parcheggi pertinenziali, previa autorizzazione gratuita; la norma stabilisce, inoltre, che se l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici, l’istanza del privato si intende accolta trascorsi sessanta giorni. Tale disposizione, a decorrere dal 30.6.2003 n. 185, è stata sostituita dall’art. 3 del D.L. n. 122/2002, conv. in L. n. 185/2002, che assoggetta tali opere alla D.I.A..<br />
Con la nota del 9.4.1997, il Comune richiede due documenti (e non altri), ovvero  l’attestazione del versamento di £.15.000= ed il titolo di proprietà; non si fa cenno alcuno a che l’opera non fosse conforme agli strumenti urbanistici. Gli stessi sono stati consegnati dall’interessato in data 17.4.1997; al 17.6.1997 si è formato il silenzio – assenso. In data 31.7.1997 il Comune ha richiesto ulteriore documentazione (atto notarile di vincolo pertinenziale), nonostante che, in calce alla domanda, l’istante aveva specificato e sottoscritto tale pertinenzialità (art. 817 c.c., art. 18 L. 765/1967 ed art. 26. u.c., L. 47/1985) , riproducibile nella stessa autorizzazione richiesta.<br />
L’art. 9 della L. n. 122/89, non fa cenno ad alcuna documentazione, ma è logico che il Comune può richiedere il completamento della domanda, prima dei sessanta giorni, specificando la conformità o meno dell’intervento agli strumenti urbanistici; la richiesta del 31.7.1997 è del tutto tardiva ed attiene ad un vincolo pertinenziale di un garage ancora da realizzare e la cui “pertinenza” è nella “ratio legis”.<br />
La deroga agli strumenti urbanistici, infine, è prevista in via “generale” e l’autorizzazione gratuita non poteva non essere rilasciata che in conformità della destinazione pertinenziale voluta per legge.<br />
IL diniego impugnato è illegittimo, stante la derogabilità dell’art. 40 delle NTA. del PRG, e la sua tardività, nel contesto procedimentale illustrato.<br />
Le spese seguono la soccombenza.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,<br />
&#8211;<b>accoglie</b> il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato per quanto in motivazione;<br />
-condanna il Comune di Montesilvano al pagamento, in favore del ricorrente, delel spese di causa (onorari di avvocato, diritti di procuratore e spese vive), che si liquidano in complessivi €2000(duemila)=.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e  manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 10 maggio 2007.</p>
<p><b>Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 17/5/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-17-5-2007-n-560/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-560/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-560/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.560</a></p>
<p>Pres. L. Tosti; Est. M. Lensi R.V. (avv. M. Massa) c. COMUNE DI SANLURI (avv. G.M. Lauro) sulla necessità di riconoscere la qualifica conduttore di macchine operatrici complesse alle sole figure professionali in possesso di un&#8217;abilitazione specifica Pubblico impiego – Inquadramento – Profili professionali &#8211; Conduttore macchine operatrici complesse –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-560/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-560/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti; Est. M. Lensi<br /> R.V. (avv. M. Massa) c. COMUNE DI SANLURI (avv. G.M. Lauro)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di riconoscere la qualifica conduttore di macchine operatrici complesse alle sole figure professionali in possesso di un&#8217;abilitazione specifica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Inquadramento – Profili professionali &#8211; Conduttore macchine operatrici complesse – Caratteri</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La figura professionale di conduttore di macchine operatrici complesse, menzionata nell&#8217;ambito dell&#8217;all. A al D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 e che dà diritto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, all’inquadramento nella quinta qualifica funzionale, con decorrenza dal 1° ottobre 1990, è genericamente collegata alla utilizzazione di macchinari rotabili che, per la loro specialità, impongono conoscenze particolari, tali da dover essere verificate nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo di abilitazione destinato a concludersi con il rilascio di specifica autorizzazione; ne deriva che in tanto può individuarsi una macchina operatrice complessa in quanto per la sua utilizzazione sia richiesto il possesso, da parte dell&#8217;operatore, di un particolare titolo abilitativo. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. T.A.R. SARDEGNA &#8211; Sentenza 20 settembre 2004 n. 1329 e 3 agosto 2004 n. 1282; T.A.R. LAZIO – Roma – SEZIONE II &#8211; Sentenza 19 ottobre 1994 n. 1295.Il ricorrente impugnava l’inquadramento nella quarta qualifica funzionale, sostenendo di avere titolo alla superiore qualifica funzionale, in base all’art. 34, comma 1, D.P.R. n. 333 del 3 agosto 1990 (e all’allegata tabella 2), che prevede che il profilo professionale di &#8220;conduttore macchine operatrici complesse&#8221; deve essere inquadrato nella quinta qualifica funzionale, con decorrenza dal 1° ottobre 1990. <br />
Secondo il ricorrente, i mezzi da lui utilizzati in costanza di rapporto di lavoro (il Graeder, la pala meccanica e i mezzi di nettezza urbana) rientrano tra le macchine operatrici complesse; quanto alla specifica abilitazione richiesta, assumeva il ricorrente che per condurre detti mezzi è necessaria la patente C, che è l&#8217;unico specifico titolo abitativo richiesto dall’ordinamento per condurre macchine operatrici complesse.<br />
Il Collegio, enunciando il principio di cui in massima, ritiene insussistente le condizioni per il favorevole inquadramento, escludendo che i mezzi ed i macchinari condotti dal ricorrente fossero qualificabili “complessi” ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 1 D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333 nonché che fosse sufficiente, ai fini della dimostrazione dell’abilitazione alla conduzione di macchinari rotabili complessi, il mero possesso della patente di guida di categoria &#8220;C&#8221; in capo al ricorrente. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b>ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul <b>ricorso n. 905/1992</b>, proposto dal</p>
<p>Signor <B>R V</B>., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Massimo Massa, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>COMUNE DI SANLURI</B>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Giovanni M. Lauro, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della delibera consiliare n. 18 del 12 marzo 1992, che ha disposto il recepimento del D.P.R. n. 333 del 3 agosto 1990 relativamente ai passaggi di qualifica del personale, per la parte in cui assegna al ricorrente la quarta qualifica funzionale; nonché, per quanto possa occorrere, della delibera del consiglio comunale n. 6 del 30 gennaio 1992, che ha approvato la nuova pianta organica dell&#8217;ente, nei limiti di cui al ricorso.<br />
<BR><br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione comunale resistente;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 21 febbraio 2007 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />
Il ricorrente presta servizio alle dipendenze del Comune di Sanluri dal 14 novembre 1983, inquadrato nella quarta qualifica.<br />
Le mansioni attribuitegli formalmente sono le seguenti: &#8220;Conduzione e manutenzione ordinaria di macchine operatrici (Graeder &#8211; Pala meccanica &#8211; Escavatore) e degli automezzi di nettezza urbana &#8211; Coordinatore di eventuale squadra di addetti di qualifiche inferiori con responsabilità delle prestazioni svolte, sia direttamente sia tramite il personale coordinato, e dei mezzi affidati&#8221;.<br />
Sostiene il ricorrente che tale profilo professionale è riconducibile a quello di &#8220;Conduttore di macchine operatrici complesse&#8221;, il quale, assieme anche al &#8220;conduttore di automezzi pesanti e/o complessi&#8221; e al &#8220;conduttore di scuolabus&#8221;, era inquadrato dal D.P.R. n. 347/1983 e dal D.P.R. n. 268/1988 nella quarta qualifica.<br />
Il D.P.R. n. 333 del 3 agosto 1990 all&#8217;articolo 34 comma 1° e all’allegata tabella 2 prevede che il profilo professionale di &#8220;conduttore macchine operatrici complesse&#8221; venga inquadrato nella quinta qualifica funzionale, con decorrenza dal 1° ottobre 1990.<br />
Sostiene il ricorrente che mezzi come il Graeder, la pala meccanica e i mezzi di nettezza urbana rientrano tra le macchine operatrici complesse e che, quanto alla specifica abilitazione richiesta, per condurre detti mezzi è necessaria la patente C, che è l&#8217;unico specifico titolo abitativo richiesto dal nostro ordinamento per condurre macchine operatrici complesse. Ciò stante deve essere riconosciuta in favore del ricorrente la quinta qualifica, con effetti dal 1° ottobre 1990.<br />
Sostiene il ricorrente che illegittimamente con la delibera consiliare n. 18 del 12 marzo 1992, che ha disposto il recepimento del D.P.R. n. 333 del 3 agosto 1990 relativamente ai passaggi di qualifica del personale, è stata assegnata al ricorrente la quarta qualifica funzionale anziché la quinta qualifica.<br />
Il ricorrente lamenta pertanto la violazione dell&#8217;articolo 34 comma 1° e della tabella 2 del D.P.R. n. 333/1990.<br />
Si lamenta altresì il vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della mancata motivazione.<br />
Il ricorrente impugna altresì, per quanto possa occorrere, la delibera del consiglio comunale n. 6 del 30 gennaio 1992, che ha approvato la nuova pianta organica dell&#8217;ente, per la parte in cui non prevede specificamente un posto di &#8220;conduttore di macchine operatrici complesse&#8221; ma solo tre posti di &#8220;conduttore di mezzi meccanici e di N.U.&#8221;.<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione comunale intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento della delibera consiliare n. 18 del 12 marzo 1992, che ha disposto il recepimento del D.P.R. n. 333 del 3 agosto 1990 relativamente ai passaggi di qualifica del personale, per la parte in cui assegna al ricorrente la quarta qualifica funzionale; nonché, per quanto possa occorrere, della delibera del consiglio comunale n. 6 del 30 gennaio 1992, che ha approvato la nuova pianta organica dell&#8217;ente, per la parte in cui non prevede specificamente un posto di &#8220;conduttore di macchine operatrici complesse&#8221; ma solo tre posti di &#8220;conduttore di mezzi meccanici e di N.U.&#8221;.<br />
Il ricorso deve essere respinto.<br />
Infondate risultano infatti le censure di violazione dell&#8217;articolo 34, 1° comma e della Tabella 2 del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, nonché le censure di eccesso di potere mosse dal ricorrente. <br />
Premesso che il ricorrente era stato in precedenza inquadrato, ex D.P.R. n. 347/83, nella quarta qualifica funzionale con le mansioni di &#8220;Conduzione e manutenzione ordinaria di macchine operatrici (Graeder &#8211; Pala meccanica &#8211; Escavatore) e degli automezzi di nettezza urbana &#8211; Coordinatore di eventuale squadra di addetti di qualifiche inferiori con responsabilità delle prestazioni svolte, sia direttamente sia tramite il personale coordinato, e dei mezzi affidati&#8221;, ritiene il Collegio che il profilo di &#8220;Conduttore di macchine operatrici complesse&#8221; di quinta qualifica funzionale ex D.P.R. n. 333/90, possa essere riconosciuto esclusivamente in favore dei soggetti adibiti alla conduzione di &#8220;macchine operatrici complesse che richiedono una specifica abilitazione e patente&#8221;, come &#8211; del resto &#8211; espressamente previsto nell&#8217;allegato A del D.P.R. n. 347/1983, nella declaratoria relativa alla quarta qualifica funzionale, relativamente alle funzioni demandate agli operatori ricompresi nell&#8217;aria tecnico-manutentiva.<br />
Deve infatti ritenersi che la figura professionale di &#8220;Conduttore di macchine operatrici complesse&#8221; debba essere riferita a macchinari rotabili che per la loro specialità impongono conoscenze particolari tali da dover essere verificate nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo di abilitazione con conseguente provvedimento di autorizzazione (patente), per cui, essendo necessario il rilascio di specifica autorizzazione o abilitazione, non può ritenersi, a tal fine, sufficiente il solo possesso della patente di guida di categoria &#8220;C&#8221;, come nel caso di specie.<br />
Tale interpretazione della norma in questione risulta, altresì, recepita dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui &#8220;la figura professionale di conduttore di macchine operatrici, menzionata nell&#8217;ambito dell&#8217;all. A al D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, è genericamente collegata alla utilizzazione di macchinari rotabili che per la loro specialità impongono conoscenze particolari, tali da dover essere verificate nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo di abilitazione destinato a concludersi con il rilascio di specifica autorizzazione; ne deriva che in tanto può individuarsi una macchina operatrice complessa in quanto per la sua utilizzazione sia richiesto il possesso, da parte dell&#8217;operatore, di un particolare titolo abilitativo ( cfr. T.A.R. Sardegna n. 1329 del 20 settembre 2004 e n. 1282 del 3 agosto 2004; T.A.R. Lazio &#8211; Roma, seconda sez., n. 1295 del 19 ottobre 1994). <br />
Il Collegio ritiene di dovere ribadire, anche nel caso di specie, il citato orientamento giurisprudenziale, per cui, disattese le contrarie argomentazioni del ricorrente, il ricorso deve essere respinto perché infondato.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
respinge</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Lucia Tosti, 		Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 	Consigliere;<br />	<br />
Marco Lensi, 		Consigliere estensore.<br />	<br />
<b><br />
Depositata in segreteria oggi:30/03/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-3-2007-n-560/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2007 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-560/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.560</a></p>
<p>B. Perricone Pres. G. Mozzarelli Est. S. Khiari (Avv. A.E. Boni) contro il Ministero Infrastrutture e Trasporti &#8211; sede di Modena (Avvocatura dello Stato) è illegittima la revisione della patente di guida disposta quando ancora non sia intervenuta la definizione della contestazione all&#8217;infrazione al Codice della strada Circolazione stradale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">B. Perricone Pres. G. Mozzarelli Est.<br /> S. Khiari (Avv. A.E. Boni) contro il  Ministero Infrastrutture e Trasporti &#8211; sede di Modena (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è illegittima la revisione della patente di guida disposta quando ancora non sia intervenuta la definizione della contestazione all&#8217;infrazione al Codice della strada</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale &#8211; Revisione della patente di guida &#8211; Mancata definizione della contestazione all’infrazione al Codice della strada – Violazione art. 126 bis del Codice della strada &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la revisione della patente di guida disposta quando ancora non sia intervenuta la definizione della contestazione all’infrazione al Codice della strada, come richiesto dall’art. 126 bis del Codice della strada</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è illegittima la revisione della patente di guida disposta quando ancora non sia intervenuta la definizione della contestazione all’infrazione al Codice della strada</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze: 560/2006<br />
		Registro Generale:  1389/2004																																																																																											</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente; GIANCARLO MOZZARELLI Cons., relatore; CARLO TESTORI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 23 Marzo 2006 <br />
Visto il ricorso 1389/2004  proposto da:<br />
<b>KHIARI SADOK</b>  rappresentato e difeso da: BONI AVV. ALBERTO E. con domicilio eletto in BOLOGNA  STRADA MAGGIORE 53 presso SEGRETERIA TAR  </p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI &#8211; SEDE DI MODENA</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, sede di Modena, prot. n° P. 24450M datato 03/08/2004, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida per essersi esaurito il punteggio di 20 punti attribuito al ricorrente, e – all’occorrenza – del presupposto verbale di accertamento di violazione amministrativa n° 410639Z, redatto dalla Sottosezione di Polizia Stradale di Genova Sampierdarena, con il quale è stata contestata al ricorrente la violazione dell’art. 179 comma II° del C.d.S. con conseguente decurtazione di 10 punti sulla patente di guida.<br />
Uditi alla udienza pubblica del 23.3.2006 i procuratori delle parti indicati nel verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorrente impugna gli atti meglio indicati dianzi presentando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti, mentre l’Amministrazione resistente richiede direttamente il rigetto del ricorso.<br />
Con memoria del 10.3.2005 il ricorrente delinea ulteriormente le proprie argomentazioni.<br />
Con ordinanza 11.3.2005 n. 266, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.</p>
<p>2. Il ricorso è – ad avviso del Collegio – manifestamente inammissibile (per difetto di giurisdizione) nella parte relativa all’impugnazione del verbale di accertamento di violazione amministrativa del Codice della Strada, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.<br />
Nel merito, il ricorso è invece fondato nella parte relativa all’impugnazione della disposta revisione della patente di guida.<br />
E ciò, nella considerazione assorbente che all’atto di adozione dell’impugnato provvedimento sopraindicato – 3.8.2004 – la originaria contestazione della violazione amministrativa al Codice della Strada (art. 179, secondo comma) di cui al verbale in data 8.12.2003 n. prot. 410639Z (allegato n. 2 al ricorso) non risultava ancora definita ai sensi della norma di cui all’art. 126 bis C.d.S., poiché nel termine di sessanta giorni dalla contestazione medesima – quale è indicato nel verbale predetto – l’interessato aveva proposto ricorso gerarchico al Prefetto territorialmente competente in data 3.1.2004 e, a seguito dell’atto prefettizio di rigetto di tale ricorso gerarchico in data 10.3.2004, successivamente notificato in data 6.7.2004, il predetto risulta aver presentato ricorso avverso quest’ultimo atto innanzi al Giudice di pace di Modena in data 6.8.2004.<br />
All’atto di adozione dell’impugnata revisione della patente di guida non sussisteva pertanto il presupposto dell’intervenuta definizione della contestazione di infrazione al Codice della strada, quale è richiesto dall’art. 126 bis cit.</p>
<p>3. Il ricorso deve essere pertanto in parte dichiarato inammissibile (per difetto di giurisdizione) ed in parte accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnata revisione della patente di guida, restando peraltro salvi e riservati gli eventuali, ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione procedente.<br />
Ritiene infine il Collegio che vi siano sufficienti ragioni per compensare interamente tra le parti spese ed onorari di giudizio, in considerazione dell’esito complessivo della controversia.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione  Prima:<br />
a) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione (nella parte relativa all’impugnazione del verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada);<br />
b) accoglie il ricorso nella parte residua ed annulla l’impugnato decreto;<br />
c) spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna in data 23.3.2006</p>
<p>Depositata in segreteria in data 10/05/2006<br />
Bologna, lì 10/05/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-5-2006-n-560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2006 n.560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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