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	<title>5593 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5593 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2019 n.5593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-11-2019-n-5593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-11-2019-n-5593/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2019 n.5593</a></p>
<p>Pres. Anna Pappalardo, est. Giuseppe Esposito PARTI: Istituto di Vigilanza Argo s.r.l. (Avv. Antonio Giasi) c. Regione Campania (Avv. Giuseppe Calabrese dell&#8217;Avvocatura regionale), Security Service s.r.l. (Avv. Andrea Abbamonte) Sull&#8217;efficacia della misura interdittiva ANAC in sede di gara 1. Contratti con la P.A. &#8211; Gara &#8211; Impresa &#8211; Interdittiva ANAC</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-11-2019-n-5593/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2019 n.5593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-11-2019-n-5593/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2019 n.5593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Anna Pappalardo, est. Giuseppe Esposito PARTI:  Istituto di Vigilanza Argo s.r.l. (Avv. Antonio Giasi) c. Regione Campania (Avv. Giuseppe Calabrese dell&#8217;Avvocatura regionale), Security Service s.r.l. (Avv. Andrea Abbamonte)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;efficacia della misura interdittiva ANAC in sede di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Contratti con la P.A. &#8211; Gara &#8211; Impresa &#8211; Interdittiva ANAC &#8211; Art.80 co.5 lett.f) D.Lgs. n. 50/2016 &#8211; Non può partecipare &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità  &#8211; Sussiste Â </p>
<p style="text-align: justify;">2. Contratti con la P.A. -Â Gara &#8211; Impresa &#8211; Interdittiva ANAC &#8211; Art.9 D.Lgs.n. 231/2001 &#8211; Conseguenze &#8211; Perdita requisiti di partecipazione &#8211; Determina &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità  &#8211; Sussiste &#8211; Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">3. Giustizia Amministrativa &#8211; Provvedimento plurimotivato &#8211; Rigetto delle doglianze contestare una delle ragioni giustificatrici &#8211; Parte ricorrente &#8211; Carenza di interesse all&#8217;esame delle ulteriori doglianze Â &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. In tema di contratti pubblici, l&#8217;impresa colpita dalla sanzione interdittiva Â ANAC non può più¹ prendere parte alla gara, nè mantenere la propria posizione nella procedura: più¹ specificamente, se la sanzione interviene nel corso di una procedura di gara, l&#8217;impresa, ove ammessa, deve esserne esclusa, atteso che la sanzione ha effetto espulsivo (1).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. In materia di contratti pubblici, la sanzione interdittiva ANAC determina, per l&#8217;impresa che la subisce, la perdita dei requisiti di partecipazione alla gara, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento di esclusione disposto in suo danno dalla Stazione Appaltante, atteso che i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dagli offerenti, senza soluzione di continuità , dal giorno di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla gara, per tutta la durata di questa, fino all&#8217;aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto, nonchè durante la sua esecuzione. (2)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Nel processo amministrativo, in caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto di doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all&#8217;esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente ad ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall&#8217;autonomo motivo riconosciuto sussistente ed inattaccabile (3).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(1) cfr: TAR Campania sentenza della Sez. I del 4/2/2019 n. 598</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(2) cfr: Consiglio di Stato, sez. VI, 25/09/2017, n. 4470</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(3) cfr: T.A.R. Campania &#8211; Napoli, sez. III, 22/10/2015, n. 4972</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3254 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> Istituto di Vigilanza Argo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Mauro Quagliata, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Giasi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 e domicilio digitale: antoniogiasi@avvocatinapoli.legalmail.it;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Calabrese dell&#8217;Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 e domicilio digitale: giuseppecalabrese@pec.regione.campania.it;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Security Service s.r.l., con sede in Roma alla Via Cristoforo Colombo n. 163, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore del CdA dott.ssa Federica Bravi, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4 e domicilio digitale: andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>&#8211; (quanto al ricorso introduttivo)</em><br /> a) del decreto dirigenziale a firma del Dirigente Unità  Operativa Dir. Staff della Giunta Regionale n. 219 del 3.7.2019 che aggiudica in via definitiva alla Security Service s.r.l. la gara per l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza armata, reception e custodia della sede della Giunta regionale;<br /> b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e, segnatamente, dei verbali di gara n. 1 dell&#8217;8.4.2019, n. 2 del 14.5.2019, n. 3 del 15.5.2019, n. 4 del 16.5.2019, n. 5 del 17.5.2019, n. 6 del 21.5.2019, n. 7 del 24.5.2019, n. 8 del 3.6.2019, n. 9 del 4.6.2019, n. 10 del 5.6.2019, n. 11 del 17.6.2019 e n. 12 del 19.6.2019;<br /> c) dei verbali e della nota del Rup prot. n. 417833 del 2.7.2019 con i quali, a seguito dell&#8217;esame dei giustificativi presentati dalla Security Service, la relativa offerta è stata dichiarata non anomala;<br /> <em>&#8211; (quanto ai motivi aggiunti)</em><br /> a) del decreto dirigenziale del 7.8.2019 n. 277, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura ai sensi dell&#8217;art. 80, co. 5, lett. c) del Codice dei Contratti;<br /> b) del decreto dirigenziale del 20.8.2019 n. 288 &#8211; di integrazione della motivazione del decreto n. 277/2019 &#8211; con il quale si dispone l&#8217;esclusione dalla gara anche ai sensi dell&#8217;art. 80, co. 5, lett. f);<br /> c) della nota del 20.8.2019 prot. 0508763/2019, recante la comunicazione del decreto dirigenziale n. 288/2019;<br /> d) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, comunque lesivi degli interessi della ricorrente;<br /> &#8211; nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, se nelle more stipulato, e per il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Security Service S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br /> Relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2019 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con decreto dirigenziale n. 21 del 28/1/2019 la Regione indiceva una procedura aperta telematica per l&#8217;affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, reception e custodia presso la sede della Giunta alla Via Santa Lucia n. 81 (CIG n. 777612120D), dal valore complessivo di € 4.366.218,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa.<br /> Alla gara partecipavano tredici imprese.<br /> All&#8217;esito delle operazioni della Commissione e della verifica di anomalia dell&#8217;offerta, con l&#8217;impugnato decreto del 3/7/2019 la gara è stata affidata alla controinteressata, collocatasi nella graduatoria al primo posto con un punteggio totale di 96,911, seguita dalla ricorrente con punti 96,900.<br /> Quest&#8217;ultima ha impugnato l&#8217;aggiudicazione con il ricorso introduttivo, deducendo con tre motivi la violazione dell&#8217;art. 18 del disciplinare e del giusto procedimento di legge, l&#8217;eccesso di potere per presupposto erroneo, difetto di calcolo, difetto di motivazione e di istruttoria e sviamento, nonchè la violazione dell&#8217;art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 e l&#8217;eccesso di potere per presupposto erroneo e difetto di istruttoria e perplessità .<br /> E&#8217; chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto ed è formulata un&#8217;istanza di risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.<br /> La controinteressata si è costituita in giudizio per resistere.<br /> In seguito, con decreti dirigenziali n. 277 del 7/8/2019 e n. 288 del 20/8/2019, è stata disposta l&#8217;esclusione dalla gara della ricorrente (rispettivamente, per una precedente risoluzione per inadempimento e per l&#8217;applicazione di una sanzione ANAC di sospensione per 60 giorni dalla partecipazione a gare pubbliche).<br /> La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con motivi aggiunti.<br /> Anche la Regione si è costituita in giudizio per resistere.<br /> L&#8217;istanza cautelare è stata respinta con ordinanza dell&#8217;11/9/2019 n. 1381, fissando l&#8217;udienza per la trattazione del ricorso nel merito; con decreto del 19/9/2019 n. 1506 è stata dichiarata inammissibile l&#8217;istanza di misura cautelare monocratica, prospettata sul rilievo del comunicato passaggio di cantiere in danno della ricorrente, giù  gestore del servizio (la stessa ha poi chiesto la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari della camera di consiglio dell&#8217;8/10/2019).<br /> Per l&#8217;udienza di merito le parti hanno prodotto scritti difensivi.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 12 novembre 2019 la causa è stata assegnata in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; La ricorrente ha impugnato con il ricorso introduttivo l&#8217;aggiudicazione in favore della controinteressata.<br /> Con motivi aggiunti è insorta avverso la propria esclusione dalla gara, successivamente disposta sulla base:<br /> a) della nota del 5/8 con cui il Dirigente della Direzione Generale per le Risorse Strumentali ha comunicato di aver risolto per inadempimento, con decreto n. 248 del 9/7/2019, il contratto con la Società  ricorrente, relativo ad altra procedura per gli stessi servizi presso le Torri del Centro Direzionale (decreto n. 277 del 7/8/2019);<br /> b) dell&#8217;inserimento nel sito dell&#8217;ANAC, in data 6/6/2019, della sanzione della sospensione della Società  ricorrente per 60 giorni dalla partecipazione a gare pubbliche (decreto n. 278 del 20/8/2019).<br /> 1.1. Come detto, il ricorso introduttivo è affidato a tre motivi con cui si deduce che:<br /> &#8211; nell&#8217;attribuzione dei punteggi la Commissione è incorsa in un errore di calcolo in relazione al criterio A.5, spettando alla ricorrente punti 9,96 (valutazione riparametrata di 0,83 x il punteggio massimo di 12) e non 9,91: ne consegue che, sommando i punteggi parziali attribuiti alle voci dell&#8217;offerta tecnica e riparametrando il punteggio più¹ alto della ricorrente, la stessa risulta prima in graduatoria;<br /> &#8211; con riferimento ai criteri A.3 (Procedure per la gestione delle emergenze) e A.5 (Formazione del personale) sono stati assegnati alla ricorrente e all&#8217;aggiudicataria punteggi diversi, nonostante la sovrapponibilità  delle offerte, meritevoli di conseguire lo stesso punteggio;<br /> &#8211; l&#8217;offerta della controinteressata è anomala, sia per il servizio di vigilanza armata che di reception e custodia, quanto al costo del lavoro e alla composizione del monte ore annuo con eccedenza delle ore di straordinario e riduzione delle ore non lavorate.<br /> 1.2. Con i motivi aggiunti sono contestate le ragioni dell&#8217;esclusione in seguito comminata.<br /> 1.2.1. Relativamente all&#8217;esclusione fondata sul presupposto della risoluzione del precedente contratto, viene dedotto che:<br /> &#8211; per l&#8217;art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 (nel testo vigente all&#8217;epoca della pubblicazione del bando) è ostativa alla partecipazione alle gare una precedente risoluzione «non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio»;<br /> &#8211; erroneamente il provvedimento indica che la risoluzione è stata confermata con sentenza del Tribunale di Napoli, che ha invece emesso un&#8217;ordinanza su ricorso ex art. 700 c.p.c. (reclamata);<br /> &#8211; non si può quindi ritenere che il giudizio si sia definitivamente concluso e, in tal caso, la risoluzione non è automaticamente preclusiva ma occorre un&#8217;adeguata motivazione sulla gravità  dell&#8217;inadempimento e sull&#8217;affidabilità  dell&#8217;impresa;<br /> &#8211; la risoluzione è conseguenza di una clausola risolutiva espressa, riguardante alcune migliorie non fornite completamente nel termine previsto, non fondandosi cioè su inadempimenti e/o contestazioni delle prestazioni principali, bensì su un ritardo di alcuni giorni nella fornitura di prestazioni irrilevanti sia sotto il profilo economico che rispetto ai servizi affidati;<br /> &#8211; la valutazione della rilevanza delle cause ostative spetta alla Commissione di gara e non al Dirigente, il quale ha disposto l&#8217;esclusione in autotutela dopo l&#8217;ammissione della ricorrente (rettificando la graduatoria), adottando così un provvedimento di secondo grado necessitante della previa comunicazione di avvio del procedimento (ponendosi l&#8217;esigenza di rispettare il contraddittorio anche in relazione alle linee guida ANAC n. 6).<br /> 1.2.2. Quanto all&#8217;esclusione per la sanzione ANAC, si osserva che:<br /> &#8211; l&#8217;art. 80, co. 5, lett. f), facendo riferimento ad esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto, riguarda le procedure successive alla sanzione applicata dall&#8217;ANAC (sicchè la ricorrente non avrebbe potuto partecipare a procedure concorsuali nel periodo di efficacia della sanzione, cioè dal 6/6/2019 al 5/8/2019);<br /> &#8211; diversamente opinando (ovverossia, ritenendo la sanzione applicabile alla procedura in corso) si finirebbe con il precludere, per una sanzione di durata minima, non solo la partecipazione a nuove gare ma anche l&#8217;esclusione da tutte le gare in corso (e la risoluzione dei contratti in essere), in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità  di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione, nonchè di libera iniziativa economica.<br /> 2. &#8211; Nella controversia in esame vanno dapprima esaminati i motivi aggiunti avverso l&#8217;esclusione, che attengono al mantenimento della posizione in graduatoria della ricorrente ed hanno quindi priorità  rispetto alla valutazione delle contestazioni mosse all&#8217;operato della Commissione e all&#8217;esito della procedura.<br /> 2.1. Va poi privilegiata la disamina dell&#8217;esclusione comminata, in conseguenza dell&#8217;applicazione della sanzione dell&#8217;ANAC, con il decreto n. 288 del 20/8/2019 (che ha integrato il decreto n. 277 del 7/8/2019 con quest&#8217;ulteriore ragione).<br /> 2.1.1. Le censure avverso l&#8217;esclusione così disposta vanno respinte, prescindendosi in ragione di ciù² dall&#8217;eccezione formulata dalla controinteressata (secondo cui avrebbe dovuto essere impugnata la sanzione ed evocata in giudizio l&#8217;ANAC).<br /> La ricorrente pone l&#8217;accento sul tenore letterale della norma, sostenendo che l&#8217;art. 80, comma 5, concerne le ipotesi di esclusine dalla &#8220;partecipazione&#8221; alla procedura d&#8217;appalto.<br /> Si afferma che, avendo la sanzione data 6/6/2019 ed esplicato efficacia sino al 5/8/2019, in tale arco temporale la ricorrente non avrebbe potuto partecipare a procedure concorsuali.<br /> In altri termini, la norma vien letta nel senso di ritenere preclusa la sola possibilità  di presentare domanda di partecipazione a una nuova gara, fintantochè è efficace la sanzione.<br /> Nella memoria difensiva viene ancora considerato che è stata malamente invocata la lettera f) (riguardante l&#8217;operatore economico soggetto alla &#8220;sanzione interdittiva di cui all&#8217;articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all&#8217;articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81&#8221;), mentre nella specie si tratta della sanzione prevista dall&#8217;art. 80, comma 12 (iscrizione nel Casellario informatico per falsa dichiarazione resa nelle procedure di gara), comportante l&#8217;applicazione tutt&#8217;al più¹ della lettera f-ter) dell&#8217;art. 80 coma 5, d.lgs. 50/16.<br /> 2.1.2. Ciù² posto, va osservato che l&#8217;espressione testuale su cui fa leva la ricorrente (&#8220;partecipazione&#8221;) designa un concetto che, in aderenza al contesto della norma (prefigurante i casi di esclusione) è piuttosto sinonimo della nozione di presenza in gara.<br /> Pertanto, laddove ci si riferisce alla partecipazione alla gara, si intende considerare &#8211; per quanto qui interessa &#8211; che l&#8217;impresa colpita dalla sanzione non può più¹ prendere parte alla gara (nè mantenere la propria posizione nella procedura).<br /> In altri termini, la sanzione non ha effetto preclusivo ma, altresì, espulsivo.<br /> Ciù² in coerenza con la finalità  di assicurare un concreto grado di effettività  alla misura, come ravvisato nella condivisa giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. la sentenza della Sez. I del 4/2/2019 n. 598, in analoga fattispecie di sanzione intervenuta durante la procedura di gara, peraltro in quel caso esauritasi prima dell&#8217;aggiudicazione).<br /> A detta pronuncia il Collegio intende conformarsi, rinviandovi anche per quanto dispone l&#8217;art. 88, secondo comma, lett. d), cod. proc. amm. e riproponendone le statuizioni in funzione motivazionale anche della presente sentenza.<br /> Con essa è stato affermato che:<br /> a) non è &#8220;<em>possibile ritenere tale misura applicabile solo se interviene entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte e reputarla, invece, irrilevante se emessa successivamente</em>&#8221; (punto 5, con ulteriori richiami, concludendosi che: &#8220;<em>Tale misura restrittiva operando, quindi, per tutte le gare per contratti pubblici anche in atto, trova immediata applicazione anche nel caso di specie, senza che abbia rilevanza la circostanza che siano scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara</em>&#8220;);<br /> b) &#8220;<em>la sanzione Anac ha comportato, sia pur temporaneamente, la perdita dei requisiti di partecipazione, così violando il principio, secondo cui i partecipanti alle gare pubbliche devono possedere i requisiti di partecipazione lungo tutto l&#8217;arco della procedura di gara. In tal senso, sin dall&#8217;Adunanza Plenaria n. 8/2015, è stato ripetutamente affermato che i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dagli offerenti, senza soluzione di continuità , dal giorno di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla gara, per tutta la durata di questa, fino all&#8217;aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto, nonchè durante la sua esecuzione (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 25/09/2017, n. 4470)</em>&#8221; (punto 6 sentenza cit.).<br /> Quanto al tenore della lett. f-ter), invocata dalla ricorrente (&#8220;<em>Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l&#8217;iscrizione nel casellario informatico</em>&#8220;), va detto che la disposizione, se da un lato preclude l&#8217;ultrattività  della sanzione, ne chiarisce la portata di motivo di esclusione che, alla stregua di quanto considerato, produce effetti nelle procedure in corso e comporta il divieto di parteciparvi per l&#8217;impresa che ne è stata colpita, rendendo doverosa la misura espulsiva, anche successiva (cfr. la cit. sentenza n. 598 del 2019: &#8220;<em>Conferma di tale impostazione deriva, oltre che dalla applicazione rigorosa del principio di buona fede alle gare pubbliche, anche dall&#8217;art. 80, comma 6, secondo cui le &#8220;stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l&#8217;operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5&#8221;</em>&#8220;).<br /> Nella fattispecie in esame, la sanzione è intervenuta (6/6/2019) prima della formulazione della graduatoria in data 17/6/2019 ed era inoltre efficace al momento dell&#8217;aggiudicazione (3/7/2019), cosicchè era preclusa la possibilità  per la S.A. di affidare la gara alla ricorrente, destinataria a quella data della sanzione dell&#8217;ANAC.<br /> In conclusione, deve reputarsi che, se nel corso di una procedura di gara interviene una sanzione applicata dall&#8217;ANAC, l&#8217;impresa non può più¹ parteciparvi e, ove ammessa, deve esserne esclusa.<br /> 2.2. Da quanto osservato, l&#8217;esclusione disposta per la suddetta ragione si mostra legittima ed assume carattere decisivo e assorbente.<br /> Ciù² esime il Collegio dalla necessità  di valutare le censure relative all&#8217;ulteriore ragione di esclusione (per la risoluzione del precedente contratto di appalto), in ossequio al tradizionale principio per cui è superfluo l&#8217;esame degli altri motivi, allorquando la determinazione della P.A. si regga validamente su una delle ragioni enunciate, privando così il ricorrente dell&#8217;interesse a contestarne le ulteriori ragioni, poichè dall&#8217;eventuale accoglimento delle relative censure non potrebbe derivargli alcuna utilità  (giurisprudenza costante; cfr., tra le molteplici pronunce, la sentenza della Sezione dell&#8217;11/7/2019 n. 3846: &#8220;<em>La loro disamina non potrebbe infatti condurre all&#8217;illegittimità  del provvedimento, atteso che, nel caso di provvedimento affidato a più¹ ragioni giustificatrici, è sufficiente che una sola di esse superi il vaglio giurisdizionale (giurisprudenza consolidata; cfr., per tutte, la sentenza di questa Sezione del 3/10/2018 n. 5782: &#8220;&#8221;In caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto di doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all&#8217;esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente ad ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall&#8217;autonomo motivo riconosciuto sussistente&#8221; (T.A.R. Campania &#8211; Napoli, sez. III, 22/10/2015, n. 4972) ed inattaccabile.&#8221;</em>&#8220;; conf., da ultimo, 8/10/2019 n. 4782).<br /> 3. &#8211; I motivi aggiunti vanno dunque respinti e deve essere, altresì, disattesa la domanda risarcitoria, per insussistenza del danno reclamato da un soggetto che è stato legittimamente escluso dalla procedura.<br /> La reiezione dei motivi aggiunti priva la ricorrente della legittimazione a contestare l&#8217;aggiudicazione in favore della controinteressata, non avendo titolo per reagire avverso la determinazione conclusiva della gara da cui resta esclusa.<br /> Pertanto, il ricorso principale va dichiarato improcedibile, con statuizione che dipende dal rigetto dei motivi aggiunti e si pone quale diretta conseguenza della relativa pronuncia.<br /> In ordine alle spese di giudizio, per la peculiare connotazione della controversia (essendosi provveduto all&#8217;esclusione della concorrente dopo l&#8217;aggiudicazione e l&#8217;impugnativa proposta), sussistono eccezionali ragioni per compensarle per l&#8217;intero tra tutte le parti, restando a carico della ricorrente soccombente il contributo unificato per il ricorso principale e i motivi aggiunti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria e dichiara improcedibile il ricorso principale.<br /> Compensa interamente tra tutte le parti le spese di giudizio, restando a carico della ricorrente il contributo unificato per il ricorso principale e i motivi aggiunti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Gianmario Palliggiano, Consigliere<br /> Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</div>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2007 n.5593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-10-2007-n-5593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-10-2007-n-5593/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-10-2007-n-5593/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2007 n.5593</a></p>
<p>Non va sospesa la circolare ministeriale 40/07 (Pubblica Istruzione), del 26.4.2007, con indicazioni relative alla sequenza delle nomine dei vincitori delle procedure concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici, se non paiono censurabili i criteri adottati dall’Amministrazione e non risultano profili di irragionevolezza – costituzionalmente rilevanti – della normativa primaria (G.S.)</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la  circolare ministeriale  40/07 (Pubblica Istruzione), del 26.4.2007, con indicazioni relative alla sequenza delle nomine dei vincitori delle procedure concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici, se non paiono censurabili i criteri adottati dall’Amministrazione  e non risultano profili di irragionevolezza – costituzionalmente rilevanti – della normativa primaria (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. III BIS &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10930/g">Ordinanza sospensiva del 25 luglio 2007 n. 3700</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5593/07<br />
Registro Generale:7900/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Aldo Scola<br />Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 23 Ottobre 2007 .</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ANTONELLI ANGELA,   NAPPI PASQUALINA ,   LONGO ANGELA ,   VINCI BIANCA ,   MATARAZZO LUCILLA ,   ASCIONE GIOVANNA ,   BOIANO UMBERTO ,   CONFESSORE LUIGI ,   RUSSO RAFFAELE</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti  ENZO MARIA ZUPPARDI e  GUIDO GABRIELE<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA TERENZIO, 7 presso STUDIO TITOMANLIO-ABBAMONTE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>CATERINI PIETRO, DEL VECCHIO PASQUALE, TUCCI ANGELA, BRIGLIADORO MARIA TERESA, COZZOLINO ROSARIO, IZZO GIOVANNA, CONTE FRANCESCO, ROSA ROSANNA, GERVILLI MARIA GRAZIA</b><br />
rappresentati e difesi dagli Avv.ti VALERIO BARONE e FRANCESCO VERGARA<br />
con domicilio  in Roma VIA EMILIA, 88, presso lo STUDIO LEGALE VINTI E ASSOCIATI</p>
<p><b>BAFFA ROSA, PETRONZI NICOLA, OGLIARUSO BARBARA, DE CRESCENZO CONCETTA, DI RUOCCO BIANCAMARIA, TRIPEPI VALERIA, NOCERINO EMILIA, IACCARINO PATRIZIA, LATTANZI GIUSEPPE, ZEN STEFANO, PROCACCINI ANGELA, SESSA SIMONA, LIMONGELLI VALERIA, DEL VECCHIO MICHELINA, ROMANO RAFFAELE</b><br />
Tutti non costituitisi</p>
<p><b>MANCINI ROSARIA, PAISIO MARIA CLOTILDE, STORNAIUOLO ROSANNA,</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  PASQUALE MAROTTA<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA DI VILLA PEPOLI,4 presso GIANCARLO CARACUZZO</p>
<p>Interveniente ad Opponendum</p>
<p><b>BARILE ADELE , DAVIDE TERESA , DE BIASE MARIA , MONACO FILIPPO , MARESCA ALBERTA , SANTANIELLO FORTUNELLA , MICCOLUPI ESTER , CIOFFI ANGELA , SALZANO GENNARO , GRIECO ANTONIETTA , FLAUTO DANIELA , CORTESE ANNARITA , LICCARDO GIOVANNI , SAVARESE OLIMPIA MARIA TIZIANA , NARDIELLO NUNZIA , REGA SABRINA , PARLATO RITA , PAULILLO MAURIZIO , SANNINO FILOMENA , GIOVIDELLI IOLANDA , TREVISONE LUIGIA , ARENGA ANNA ,</b><br />
rappresentati e difesi dall’Avv.  GIOVANNI FIORENTINO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA LUDOVISI, 35 presso MASSIMO LAURO</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211; ROMA :Sezione III BIS  n. 3700/2007 , resa tra le parti, concernente NOMINE  VINCITORI DELLE   PROCED. CONCORS. DI RECLUTAM. DEI DIRIGENTI SCOLASTICI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ARENGA ANNA ,   BARILE ADELE ,   CIOFFI ANGELA ,   CORTESE ANNARITA ,   DAVIDE TERESA ,   DE BIASE MARIA ,   FLAUTO DANIELA ,   GIOVIDELLI IOLANDA ,   GRIECO ANTONIETTA ,   LICCARDO GIOVANNI ,   MANCINI ROSARIA ,   MARESCA ALBERTA ,   MICCOLUPI ESTER ,   MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ,   MONACO FILIPPO ,   NARDIELLO NUNZIA ,   PAISIO MARIA CLOTILDE ,   PARLATO RITA ,   PAULILLO MAURIZIO ,   REGA SABRINA ,   SALZANO GENNARO ,   SANNINO FILOMENA ,   SANTANIELLO FORTUNELLA ,   SAVARESE OLIMPIA MARIA TIZIANA ,   STORNAIUOLO ROSANNA ,   TREVISONE LUIGIA ,   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele   e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Zuppardi, Gabriele, Fiorentino, Barone per se e per delega dell’Avv.to Marotta.</p>
<p>Ritenuto che – ad un primo sommario esame e tenuto conto delle esigenze proprie della fase cautelare – non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello, dovendo la situazione dedotta in giudizio trovare compiuta definizione nella fase di merito, stante la complessità della situazione da disciplinare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 7900/2007 ).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 23 Ottobre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.5593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-3-2007-n-5593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone – Rel. Bucciante – P.M. Iannelli Consorzio G 1 (avv. Prof. Clarizia) c. SIM 92 (avv. Ferrari) e c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, I.N.P.S (avv.ti Collina, De Ruvo) giurisdizione G.A. per le controversie relative alla partecipazione alle vendite all&#8217;incanto indette per le cartolarizzazioni immobili pubblici Giurisdizione e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-3-2007-n-5593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.5593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Bucciante – P.M. Iannelli<br /> Consorzio G 1 (avv. Prof. Clarizia) c. SIM 92 (avv. Ferrari) e c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, I.N.P.S (avv.ti Collina, De Ruvo)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione G.A. per le controversie relative alla partecipazione alle vendite all&#8217;incanto indette per le cartolarizzazioni immobili pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Cartolarizzazione immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici – Fase della vendita &#8211; Posizione giuridica acquirenti – Interesse legittimo – Giurisdizione G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La fase della vendita degli immobili di proprietà dello Stato e degli enti pubblici ai sensi D.L. 351/01 è caratterizzata da una procedura connotata dall’evidenza pubblica, avente di mira le finalità di interesse generale perseguite mediante la “cartolarizzazione”. Le norme di carattere pubblicistico attribuiscono alla Società Scip e ai suoi mandatari particolari poteri a fronte dei quali la posizione giuridica dei partecipanti all’asta è di interesse legittimo. Pertanto le controversie relative a detta fase appartengono al Giudice Amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giurisdizione G.A. per le controversie relative alla partecipazione alle vendite all’incanto indette per le cartolarizzazioni immobili pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9571_CASS_9571.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-3-2007-n-5593/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.5593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2006 n.5593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2006-n-5593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2006-n-5593/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2006-n-5593/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2006 n.5593</a></p>
<p>Pres.Varrone &#8211; Est. Maruotti S.p.a. T.I.M. (Avv.ti M. Sanino, E. Vedova) c/ Comune di Venezia (Avv.ti G. Gidoni, M. Maddalena Morino) sulla legittimità di un regolamento edilizio che prescrive che le antenne delle stazioni radio base possono essere collocate su edifici aventi una altezza superiore a quella degli edifici circostanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2006-n-5593/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2006 n.5593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2006-n-5593/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2006 n.5593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Varrone  &#8211;  Est. Maruotti<br /> S.p.a. T.I.M. (Avv.ti M. Sanino, E. Vedova) c/ Comune di Venezia (Avv.ti G. Gidoni, M. Maddalena  Morino)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità di un regolamento edilizio che prescrive che le antenne delle stazioni radio base possono essere collocate su edifici aventi una altezza superiore a quella degli edifici circostanti</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e Concessione &#8211; Stazione radio base per la telefonia mobile &#8211; Prescrizioni del Regolamento edilizio Collocazione delle antenne su edifici aventi una altezza superiore a quella degli edifici circostanti &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima la norma di un regolamento edilizio nella parte in cui prescrive che le antenne delle stazioni radio base possono essere collocate su edifici aventi una altezza superiore a quella degli edifici circostanti, posti ad una distanza non superiore a mt. 50, allorché risulti dagli atti della procedura di adozione del Regolamento che l’Amministrazione comunale ha contemperato gli interessi pubblici e privati in conflitto, con una misura ragionevole e non preclusiva della uniforme copertura del territorio e della efficiente organizzazione del servizio, anche in ragione del fatto che la prescrizione sulla altezza delle antenne – in relazione a quella degli edifici circostanti – si fonda sull’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 ed è senz’altro funzionale alla tutela di esigenze urbanistiche ed edilizie, riferibili alla loro visibilità e all’esigenza di evitare la loro incontrollabile proliferazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello n. 4844 del 2005, proposto dalla</p>
<p><b>s.p.a. T.I.M. Italia</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino ed Enrico Vedova ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli n. 180, presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Venezia</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni, Maria Maddalena Morino, Antonio Iannotta e Nicolò Paoletti, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 34, presso lo studio dell’avvocato Nicolò Paoletti,</p>
<p align=center>
con l’intervento <i>ad opponendum</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
dei signori <b>Paola Scarpa, Antonella Dalla Pozza, Maria Rosa Docupil, Guido Carlon, Margherita Longo, Franco Furneri, Lucilla Santolini, Pietro Fantini, Melania Montin, Roberto Crosera, Tatiana Scarpa, Wanda Chiozzotto, Giovanni Pasetto, Bruno Carraro, Vilma Pegoraro, Ilona Roznijk, Maria Grazia de Martin, Elsa Sartori Spiro, Massimo Dal Corso, Gabriella Trame Bernardi, Gianluca Lucarda, Pietro Barbalich, Lucia Treu, Dario Salvagno, Alessio Cavallarin, Giorgio Cecchetti, Alessandra Schiavon, Liliana Stampanone, Bruno Vianello, Loris Annichiaricho, Argia Levarato, Mariano Baldo, Francesca Lacchin, Amedeo Trucolo, Italia Dal Borgo, Wilhelmine Schenk, Trina Tygrett, Federico Schiavon, Enrico Zanardo, Olga Furegon, Luigina Barnardi Dalla Pozza, Maurizio Zanutto, Giovanna Zandinella, Giorgia Agostinelli, Sebastiano Scarpa</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco M. Curato e Guido Francesco Romanelli, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Guido Francesco Romanelli;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II, 5 maggio 2005, n. 1946, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 860 del 2005;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositata in data 5 luglio 2005, integrata con una memoria depositata in data 10 maggio 2006;<br />
Visto l’atto di intervento <i>ad opponendum</i> depositato in data 30 giugno 2005, integrato con una memoria depositata in data 7 luglio 2005 e con memorie depositate in data 13 dicembre 2005 e 10 maggio 2006;<br />
Vista la memoria depositata dall’appellante in data 12 maggio 2006;<br />
Viste la decisione interlocutoria n. 1866 del 2006 e la documentazione depositata in sede di sua esecuzione;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 23 maggio 2006;<br />	<br />
	Uditi gli avvocati Mario Sanino ed Enrico Vedova per l’appellante, l’avvocato Nicolò Paoletti per il Comune di Venezia e l’avvocato Guido Francesco Romanelli per gli interventori;<br />	<br />
	Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Premesso in fatto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
	1. In data 23 febbraio 2005, la s.p.a. TIM Italia ha comunicato al Comune di Venezia l’inizio dei lavori per l’installazione di una stazione radio base, in località ‘Castello 5204’.<br />	<br />
Col provvedimento n. 108893 del 16 marzo 2005, il dirigente dello sportello unico attività produttive, rilevata l’applicabilità dell’art. 80 bis, quinto comma, del regolamento edilizio, ha diffidato la società a non realizzare i lavori.<br />
2. Col ricorso n. 860 del 2005, proposto al TAR per il Veneto, la società ha impugnato il provvedimento di data 16 marzo 2005 e l’art. 80 bis del regolamento edilizio, chiedendone l’annullamento.<br />
Il TAR, con la sentenza n. 1946 del 2005, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
2. Col gravame in epigrafe, la s.p.a. T.I.M. Italia ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.<br />
Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio ed ha chiesto che il gravame sia respinto.<br />
Sono intervenuti <i>ad opponendum</i> i signori indicati in epigrafe, quali residenti nel sestriere di Castello e a Cannaregio, i quali hanno chiesto che l’appello sia respinto.<br />
La Sezione ha disposto incombenti istruttori, con la decisione n. 1866 del 2006.<br />
A seguito della documentazione della documentazione, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.<br />
3. All’udienza del 23 maggio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto </p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
	1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del provvedimento di data 16 marzo 2005 con cui il Comune di Venezia ha diffidato la s.p.a. T.I.M. Italia alla realizzazione dei lavori di una stazione radio base in località ‘Castello 5204’, nonché dell’art. 80 bis, quinto comma, del regolamento edilizio, su cui si è basato l’atto di diffida.<br />	<br />
	Con il gravame in esame, la società ha impugnato la sentenza con cui il TAR per il Veneto ha respinto il suo ricorso di primo grado ed ha chiesto che – in sua riforma – siano annullati l’art. 80 bis del regolamento edilizio e la diffida di data 16 marzo 2005.</p>
<p>2. Con un primo ordine di censure, l’appellante ha riproposto le originarie doglianze con cui ha lamentato l’illegittimità del quinto comma dell’art. 80 bis, nella parte in cui ha prescritto che le antenne delle stazioni radio base possono essere collocate su edifici aventi una altezza superiore a quella degli edifici circostanti, posti ad una distanza non superiore a mt. 50.<br />
Ad avviso della società, tale disposizione sarebbe affetta da vari profili di eccesso di potere e si porrebbe in contrasto con la normativa di settore sui poteri del Comune, in quanto comporterebbe un limite oggettivo all’istallazione degli impianti e la necessità di una moltiplicazione dei siti necessari per la realizzazione di una rete di trasmissione unitaria. </p>
<p>3. Così riassunte le articolate censure dell’appellante, ritiene la Sezione che esse vadano respinte.<br />
Per verificare la ragionevolezza della contestata previsione dell’art. 80 bis e la sua effettiva incidenza sulla prestazione del servizio da parte dei gestori del servizio della telefonia cellulare, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, volti ad acquisire elementi di valutazione delle specifiche esigenze della città di Venezia e di quelle dei medesimi gestori.<br />
Dalla relazione acquisita e dalla allegata documentazione, emerge che:<br />
&#8211; l’approvazione del regolamento edilizio è stata preceduta dalla acquisizione di elementi di valutazione forniti dai gestori del servizio della telefonia cellulare, cui è stata consentita la partecipazione;<br />
&#8211; due gestori avevano contestato il testo dello schema posto al loro esame, per la parte in cui aveva previsto che gli impianti non potessero emergere per più di due metri lineari dalla copertura dei tetti;<br />
&#8211; lo schema non è stato sottoposto ad alcuna osservazione critica, per la parte oggetto delle censure dell’appellante;<br />
&#8211; successivamente all’entrata in vigore dell’art. 80 bis, sono stati realizzati nel territorio del Comune di Venezia 174 impianti, di cui 57 da parte della stessa società appellante.<br />
Tali elementi inducono la Sezione a ritenere smentita in punto di fatto la deduzione dell’appellante, secondo cui le previsioni dell’art. 80 bis, quinto comma, costituirebbero un ostacolo alla realizzazione della rete: il Comune di Venezia – nel valutare le peculiarità del suo aggregato urbano &#8211; ha contemperato gli interessi pubblici e privati in conflitto, con una misura ragionevole e non preclusiva della uniforme copertura del territorio e della efficiente organizzazione del servizio.<br />
Non rilevano, al riguardo, le considerazioni svolte dalle Autorità nel corso del procedimento, inerenti anche all’esigenza di tenere conto di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, poiché la prescrizione sulla altezza delle antenne – in relazione a quella degli edifici circostanti – si fonda sull’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 ed è senz’altro funzionale alla tutela di esigenze urbanistiche ed edilizie, riferibili alla loro visibilità e all’esigenza di evitare la loro incontrollabile proliferazione.</p>
<p>4. Con le residue censure, la società ha lamentato l’illegittimità della diffida di data 16 marzo 2005, con cui il dirigente dello sportello unico attività produttive, rilevata l’applicabilità dell’art. 80 bis del regolamento edilizio, ha diffidato la società a non realizzare i lavori.<br />
Essa ha dedotto che il Comune non avrebbe tenuto conto dell’avvenuta formazione del silenzio assenso di cui all’art. 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e non avrebbe attivato il procedimento previsto dall’art. 14 del testo unico sull’edilizia, approvato col d.P.R. n. 380 del 2001.<br />
Ritiene la Sezione che tali censure – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione – risultano infondate e vanno respinte.<br />
Dalla documentazione acquisita, emerge che nel corso del procedimento la commissione salvaguardia di Venezia – in data 15 dicembre 2003 – non ha reso il parere previsto dall’art. 6, terzo comma, della legge n. 171 del 1973, in attesa di ulteriori elementi di valutazione.<br />
Tale atto, che ha comportato un arresto procedimentale rimasto incontestato, ha precluso la formazione del silenzio assenso ed è stato, del resto, seguito da una ulteriore determinazione istruttoria, volta ad acquisire il parere dell’ARPAV.<br />
Pertanto, legittimamente il dirigente ha emesso la diffida di data 16 marzo 2005, sul presupposto dell’abusività dei lavori di realizzazione dell’impianto.</p>
<p>5. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>P.Q.M.</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 4844 del 2005.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 23 maggio 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Claudio	Varrone	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luigi		Maruotti	&#8211;	Consigliere estensore<br />	<br />
Giuseppe	Romeo		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe	Minicone	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Lanfranco	Balucani	&#8211;	Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
<p><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;&#8230;25/09/2006&#8230;&#8230;.<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-25-9-2006-n-5593/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2006 n.5593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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