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	<title>5585 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5585 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.5585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-9-2020-n-5585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-9-2020-n-5585/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.5585</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore PARTI: (Maria F., rappresentata e difesa in proprio, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia contro I.N.P.S. &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del direttore centrale della Direzione Centrale Pensioni, dott. Gabriele Uselli, rappresentato e difeso dagli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-9-2020-n-5585/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.5585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-9-2020-n-5585/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.5585</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore PARTI:  (Maria F., rappresentata e difesa in proprio, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia contro I.N.P.S. &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del direttore centrale della Direzione Centrale Pensioni, dott. Gabriele Uselli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Anziano e Dario Bottura, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l&#8217;Avvocatura Centrale dell&#8217;Istituto, in Roma, via Beccaria, n. 29 e nei confronti di Francesco F., non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sul giudicato amministrativo e sulla definizione di &quot;obiter dicta&quot;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><br /> 1.- Processo amministrativo &#8211; giudicato e obiter dicta &#8211; differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel processo amministrativo il giudicato si forma in relazione ai motivi di gravame e non anche alle affermazioni ulteriori eventualmente contenute nella sentenza, in quanto l&#8217;autorità  del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità  alla funzione della pronuncia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicchè ogni affermazione eccedente la necessità  logico-giuridica della decisione stessa deve considerarsi un</em> obiter dictum<em>; di conseguenza sono inidonee a passare in giudicato le osservazioni svolte dal giudicante senza essere funzionali alla decisione</em> <em>(c.d.</em> obiter dicta<em>), ossia le enunciazioni della sentenza prive di relazione causale con ilÂ </em>decisum<em> identificato dai motivi a base della specifica domanda giudiziale</em>.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/09/2020<br /> <strong>N. 05585/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10337/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 10337 del 2019, proposto dall&#8217;avv. Maria F., rappresentata e difesa in proprio, con domicilio digitale come da <em>P.E.C.</em> da Registri di Giustizia<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> I.N.P.S. &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del direttore centrale della Direzione Centrale Pensioni, dott. Gabriele Uselli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Anziano e Dario Bottura, con domicilio digitale come da <em>P.E.C.</em> da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l&#8217;Avvocatura Centrale dell&#8217;Istituto, in Roma, via Beccaria, n. 29<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> sig. Francesco F., non costituito in giudizio<br /> <strong><em>per la riforma,</em></strong><br /> <em>previa sospensione,</em><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; sede di Bari, Sezione Prima, n. 1592/2019 del 3 dicembre 2019, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso R.G. n. 1092/2019, proposto dall&#8217;avv. Maria F. per l&#8217;ottemperanza dell&#8217;ordinanza emessa dal Giudice dell&#8217;Esecuzione di Bari il 28 settembre 2018, nell&#8217;ambito del procedimento esecutivo R.E. n. 1212/2017.</p>
<p> Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br /> Viste le memoria di costituzione e difensiva e la documentazione dell&#8217;I.N.P.S. &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;<br /> Viste l&#8217;istanza di sospensione della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall&#8217;appellante, e l&#8217;ordinanza n. 438/2020 del 31 gennaio 2020, con cui detta istanza è stata respinta;<br /> Vista la memoria finale dell&#8217;I.N.P.S.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Pietro De Berardinis e preso atto che nessuno è comparso per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il ricorso in epigrafe l&#8217;avv. Maria F. propone appello avverso la sentenza del T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, n. 1592/2019 del 3 dicembre 2019, chiedendone la riforma, previa sospensione dell&#8217;efficacia.<br /> 1.1. La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso R.G. n. 1092/2019, proposto dall&#8217;avv. F. per l&#8217;ottemperanza dell&#8217;ordinanza emessa dal Giudice dell&#8217;Esecuzione di Bari in data 28 settembre 2018, nell&#8217;ambito del procedimento esecutivo R.E. n. 1212/2017: ordinanza, quest&#8217;ultima, attinente al pagamento di compensi professionali a favore della citata professionista, quantificati in complessivi € 1.334,00.<br /> 1.2. L&#8217;I.N.P.S. viene intimato in qualità  di terzo pignorato: la procedura esecutiva promossa in sede civile, infatti, è un pignoramento presso terzi.<br /> 2. In punto di fatto, si evidenzia che l&#8217;avv. F. ha agito una prima volta per l&#8217;ottemperanza dell&#8217;ordinanza del Giudice dell&#8217;Esecuzione con ricorso R.G. n. 260/2019, ma il T.A.R. Puglia-Bari, con sentenza n. 1060/2019 del 23 luglio 2019, ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo, previsto dall&#8217;art. 14 del d.l n. 669/1996 (conv. con l. n. 30/1997).<br /> 2.1. Nella sentenza n. 1060/2019 il T.A.R. adito ha, inoltre, affermato &#8220;<em>in considerazione della sua natura di questione di massima</em>&#8220;, che risulta impossibile per l&#8217;I.N.P.S. procedere al pagamento della somma richiesta dalla ricorrente in mancanza della comunicazione, da parte di costei, degli estremi di un conto corrente (in specie: del codice <em>IBAN</em>), atteso il divieto per l&#8217;Istituto di pagare somme per compensi professionali o spese in forme diverse dall&#8217;accredito su un conto corrente.<br /> 2.2. Di seguito a tale pronuncia l&#8217;avv. F. ha proposto dinanzi al T.A.R. Puglia-Bari un nuovo ricorso per l&#8217;ottemperanza della succitata ordinanza del Giudice dell&#8217;Esecuzione di Bari, rubricato al n. 1092/2019 di R.G., con cui ha chiesto che l&#8217;adito Tribunale ordinasse all&#8217;I.N.P.S. di ottemperare a detta ordinanza prescrivendo le relative modalità , ma senza obbligo, per la creditrice, dell&#8217;apertura di un conto corrente bancario o simili.<br /> 2.3. Con la sentenza n. 1592/2019 cit. i giudici di prime cure hanno dichiarato inammissibile il nuovo ricorso per ottemperanza per violazione del principio del <em>ne bis in idem</em>, poichè sulla questione portata all&#8217;attenzione del Tribunale &#8211; il pagamento delle somme richieste dalla creditrice in forme diverse dall&#8217;accredito su conto corrente bancario &#8211; si era giÃ  pronunciata la precedente sentenza n. 1060/2019 con statuizione avente efficacia decisoria.<br /> 3. Avverso l&#8217;ora vista sentenza l&#8217;avv. F. è insorta, come accennato, con l&#8217;appello in epigrafe, contestandone il percorso argomentativo e le conclusioni.<br /> 3.1. In particolare, l&#8217;appellante ha sostenuto che la precedente sentenza del T.A.R. (la n. 1060/2019) avrebbe avuto un contenuto meramente processuale, essendo stato il primo ricorso per ottemperanza dichiarato inammissibile per mancato rispetto del termine di 120 giorni <em>ex</em> art. 14 del d.l. n. 669/1996 e, come tale, non sarebbe stata suscettibile di passaggio in giudicato nel merito. Le argomentazioni in essa contenute circa l&#8217;impossibilità  per l&#8217;I.N.P.S. di adempiere alle pretese creditorie vantate dalla professionista, pur avendo apparente carattere dispositivo, non sarebbero &#8211; sostiene l&#8217;appellante &#8211; in realtà  funzionali rispetto alla citata declaratoria di inammissibilità , sicchè ad esse andrebbe, semmai, riconosciuta natura di <em>obiter dictum</em>. In ogni caso, tali argomentazioni sarebbero infondate nel merito, anche perchè con il ricorso per ottemperanza sarebbe stato chiesto il pagamento delle somme spettanti non in contanti, ma tramite assegno o vaglia postale.<br /> 3.2. Si è costituito in giudizio l&#8217;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale &#8211; I.N.P.S., chiedendo la conferma della sentenza appellata o, in via subordinata, in caso di ritenuta ammissibilità  del ricorso di primo grado, il rigetto di tutte le domande con esso proposte, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto.<br /> 3.3. L&#8217;istanza cautelare è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 438/2020 del 31 gennaio 2020, &#8220;<em>in ragione dell&#8217;intangibilità  della statuizione contenuta nel pregresso</em> decisum<em>, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata</em>&#8220;.<br /> 3.4. In prossimità  della discussione del merito della causa l&#8217;I.N.P.S. ha depositato una memoria, con cui ha insistito sull&#8217;applicabilità  anche al giudizio di ottemperanza del divieto del <em>bis in idem</em>, quindi istanza di passaggio della causa in decisione.<br /> 3.5. Nella camera di consiglio del 17 settembre 2020, nessuno essendo comparso per le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 4. L&#8217;appello è infondato.<br /> 4.1. Ritiene, infatti, il Collegio che l&#8217;affermazione contenuta nella sentenza n. 1060/2019 cit. &#8211; con cui i giudici di prime cure si sono pronunciati sul primo ricorso per ottemperanza proposto dall&#8217;avv. F. &#8211; avente ad oggetto il divieto per l&#8217;I.N.P.S. di pagare somme di denaro quale quella di cui è creditrice la citata professionista in forme diverse dall&#8217;accredito su un conto corrente bancario, non costituisca un mero <em>obiter dictum</em>, come preteso dall&#8217;appellante. Al contrario, si tratta di statuizione che certamente inerisce al contenuto decisorio della sentenza in questione, com&#8217;è reso evidente dalle affermazioni del T.A.R. per cui la questione delle forme di pagamento viene affrontata (nonostante la pregiudiziale inammissibilità  del ricorso per violazione del termine dilatorio <em>ex</em> art. 14 del d.l. n. 669/1996) &#8220;<em>in considerazione del suo carattere di questione di massima</em>&#8220;.<br /> 4.2. Con il pronunciarsi su detta questione, dunque, il T.A.R. ha voluto affrontare la sostanza della controversia insorta tra la creditrice e l&#8217;Ente intimato, afferente alle forme di pagamento del credito della prima, in modo da evitare una riproposizione del ricorso per ottemperanza, una volta decorso il riferito termine dilatorio, incentrata di nuovo sul problema del rifiuto dell&#8217;avv. F. di fornire all&#8217;I.N.P.S. un codice <em>IBAN</em> per l&#8217;accredito in conto corrente di quanto dovutole: il che è precisamente quanto si è poi verificato, non essendo andate a buon fine le trattative per una composizione bonaria della vertenza, come allegato e documentato dall&#8217;Istituto.<br /> 4.3. Come ribadito di recente dalla Sezione in conformità  alla giurisprudenza costante, &#8220;<em>nel processo amministrativo il giudicato si forma in relazione ai motivi di gravame e non anche alle affermazioni ulteriori eventualmente contenute nella sentenza, in quanto l&#8217;autorità  del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità  alla funzione della pronuncia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicchè ogni affermazione eccedente la necessità  logico-giuridica della decisione stessa deve considerarsi un</em> obiter dictum<em>; di conseguenza sono inidonee a passare in giudicato le osservazioni svolte dal giudicante senza essere funzionali alla decisione</em> <em>(c.d.</em> obiter dicta<em>), ossia le enunciazioni della sentenza prive di relazione causale con ilÂ </em>decisum<em> identificato dai motivi a base della specifica domanda giudiziale</em>&#8221; (C.d.S., Sez. III, 21 novembre 2019, n. 7934; nello stesso senso, cfr., <em>ex multis</em>, Sez. V 18 gennaio 2017, n. 202, 19 maggio 2016, n. 2091, e 30 ottobre 2015, n. 4972; Sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3415, e 11 settembre 2001, n. 4744; Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 206).<br /> 4.4. Orbene, per quanto si è detto, la sentenza n. 1060/2019 cit., nella parte in cui affronta la questione delle modalità  di pagamento del credito da parte dell&#8217;I.N.P.S., è indubbiamente volta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, risolvendo nella sostanza il punto centrale del contrasto insorto tra le parti del giudizio. La relativa statuizione, quindi, ha contenuto decisorio ed è idonea al passaggio in giudicato, a ciò non ostando il riferimento, nel dispositivo della sentenza, alla sola inammissibilità  del ricorso: pertanto, contrariamente a quanto sostiene l&#8217;appellante, non si è in presenza di un mero <em>obiter dictum</em>.<br /> 4.5. In altri termini, la sentenza n. 1060/2019 cit. non è pronuncia di solo rito, ma lo è anche di merito, e ciò proprio nella parte in cui ha affrontato la questione della forma di pagamento, e in tale parte è idonea al passaggio in giudicato nel merito, nonchè sottoposta al divieto del <em>bis in idem</em>: divieto che l&#8217;avv. F. ha infranto, riproponendo una seconda volta la stessa questione su cui il giudice si era giÃ  pronunciato, laddove invece, al fine di contestare la statuizione della sentenza n. 1060/2019 circa l&#8217;impossibilità , per l&#8217;ÃŒ.N.P.S., di pagare con modalità  diverse dall&#8217;accredito su un conto corrente bancario, avrebbe dovuto appellare <em>in parte qua</em> tale decisione. Correttamente, perciò, il T.A.R. adito nuovamente, con la sentenza n. 1592/2019 oggi impugnata, ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per ottemperanza per violazione del <em>ne bis idem</em>.<br /> 5. In definitiva, l&#8217;appello è infondato e deve, perciò, essere respinto, con conferma della declaratoria di inammissibilità  del ricorso di primo grado recata dalla sentenza appellata.<br /> 5.1. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo in favore dell&#8217;Istituto appellato.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sezione Terza (III^), così¬ definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento in favore dell&#8217;I.N.P.S. delle spese del giudizio di appello, che liquida in misura forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.<br /> Nulla spese nei confronti del sig. Francesco F., non costituitosi in giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.5585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-5585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-5585/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.5585</a></p>
<p>Pres. RADESI, Est. PERNA Impresa Edile Arpa S.n.c. (Avv. U. Grella) c/ Comune di Besana Brianza (Avv. G. Bardelli) e Regione Lombardia (Avv. G. Ruggeri) è inammissibile l&#8217;impugnazione del certificato di destinazione urbanistica data la sua natura non provvedimentale 1. Edilizia ed urbanistica – Certificato di destinazione urbanistica – Natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-5585/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.5585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-5585/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.5585</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. RADESI, Est. PERNA<br /> Impresa Edile Arpa S.n.c. (Avv. U. Grella) c/ Comune di Besana Brianza (Avv. G. Bardelli) e Regione Lombardia (Avv. G. Ruggeri)</span></p>
<hr />
<p>è inammissibile l&#8217;impugnazione del certificato di destinazione urbanistica data la sua natura non provvedimentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Certificato di destinazione urbanistica – Natura – Ha carattere dichiarativo e non costitutivo – Carattere provvedimentale – E’ escluso &#8211; Impugnazione – E’ inammissibile</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Verifica dell’esatto dimensionamento del PRG e della sussistenza degli standard urbanistici – Insufficienza dell’istruttoria precedente svolta – Assenza di nuovi atti a valenza istruttoria – Congruità e sufficienza dell’istruttoria – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ accoglibile l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sull’asserito difetto di natura provvedimentale del certificato di destinazione urbanistica . Il certificato in questione ha, infatti, carattere meramente dichiarativo, e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, effetti che discendono da altri precedenti provvedimenti i quali hanno determinato la situazione giuridica acclarata e/o dichiarata con il certificato in esame.</p>
<p>2. E’ insufficiente ed incongrua l’istruttoria svolta dall’organo regionale, in sede di riesercizio del potere di approvazione del Prg comunale, qualora, già originariamente ritenuta insufficiente, non risulti integrata da alcun nuovo atto a valenza istruttoria nelle more della nuova approvazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/11/1798/d">nota dell&#8217;Avv. Manuela Petraglia</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5594_5594.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2004-n-5585/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.5585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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