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	<title>5572 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5572 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.5572</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-8-2019-n-5572/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-8-2019-n-5572/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.5572</a></p>
<p>S.Santoro Pres., D.Ponte Est. (Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. R. D&#8217;A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Naso) Una lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 69 comma 7 d.lgs. 1652001</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-8-2019-n-5572/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.5572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-8-2019-n-5572/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.5572</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S.Santoro Pres., D.Ponte Est. (Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. R. D&#8217;A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Naso)</span></p>
<hr />
<p>Una lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 69 comma 7 d.lgs. 1652001 impone di reputare inapplicabile il termine decadenziale del 15 settembre 2000, eccezionalmente previsto in materia di pubblico impiego .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Rapporto di lavoro presso le pubbliche Amministrazioni &#8211; controversie &#8211; termine decadenziale del 15 settembre 2000 &#8211; domanda risarcitoria &#8211; inapplicabilità .</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Una lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 69 comma 7 d.lgs. 1652001 impone di reputare inapplicabile il termine decadenziale del 15 settembre 2000, eccezionalmente previsto in materia di pubblico impiego, alle domande concernenti il semplice strumento di tutela ulteriore, quale quella risarcitoria (come qualificata dalla stessa Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 204 del 2004) rispetto a fattispecie contenziose su rapporti ante 1998 avviate tempestivamente e conclusesi in epoca successiva.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Pubblicato il 05/08/2019</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 05572/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 09465/2013 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">sul ricorso numero di registro generale 9465 del 2013, proposto da Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">R, D&#8217;A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Naso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita S. Nicola Da Tolentino, 1b;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09339/2013, resa tra le parti, concernente condanna risarcimento danni per mancato riconoscimento delle retribuzioni dall&#8217;1.9.95 al 30.6.98 a seguito di tardiva immissione in servizio</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Riccardo D&#8217;A.;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 23 luglio 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Isabella Piracci dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Rilevato in fatto che:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; la presente controversia ha ad oggetto l&#8217;appello proposto dal Ministero e dall&#8217;ufficio scolastico regionale, originari resistenti, avverso la sentenza n. 93392013 con cui il Tar Lazio aveva accolto il ricorso, proposto dall&#8217;odierno appellato;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; tale ricorso aveva ad oggetto la domanda con cui il prof. D&#8217;A. aveva chiesto il risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per gli anni dal 1995/1996 &#8211; data del conferimento della nomina in ruolo &#8211; al 30.6.1998, ciù² in conseguenze dell&#8217;esito positivo di precedenti giudizi;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; all&#8217;esito del giudizio il Tar accoglieva il ricorso, riconoscendo il danno patrimoniale subito per la ritardata assunzione del ricorrente per effetto dell&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati, quantificandolo in rapporto alla retribuzione corrispondente alle ore di lavoro previste per un docente immesso in ruolo dall&#8217;191995 fino al 3061998, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; con il presente appello le amministrazioni deducevano la violazione dell&#8217;art. 69 comma 7 d.lgs. 1652001, dell&#8217;art. 8 comma 2 D.P.R. 11991971, erroneità  della pronuncia nel merito;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; la parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell&#8217;appello;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; all&#8217;udienza pubblica di smaltimento del 2372019 la causa passava in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Considerato in diritto:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; l&#8217;appello è fondato in parte qua, limitatamente ad una parte del terzo ed ultimo ordine di rilievi;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; preliminarmente, occorre svolgere una breve ricostruzione dell&#8217;articolato percorso contenzioso fra le parti, di cui la sentenza impugnata costituisce solo l&#8217;ultimo passaggio;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; con originari ricorsi proposti dinanzi al Tar di Salerno, l&#8217;odierna parte appellata chiedeva il riconoscimento della illegittimità  della mancata nomina in ruolo per la classe di concorso C570 fin dall&#8217;anno scolastico 1995/1996;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; all&#8217;esito dei giudizi con sentenza n. 615 del 1999 il Tar adito riconosceva la fondatezza del ricorso in parte qua e, di conseguenza, annullava gli atti impugnati nella parte in cui non avevano consentito al ricorrente di optare tra le due classi di concorso di nuova istituzione;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; in adempimento degli oneri conseguenti a tale pronuncia la pubblica amministrazione soccombente, solo con provvedimento prot.n. 5623 del 1842003, disponeva lo scioglimento della riserva apposta alla nomina in ruolo e il conseguente contratto a tempo indeterminato nei confronti del prof. D&#8217;A., con decorrenza giuridica dal 1995/1996 sebbene con decorrenza economica unicamente a far data dalla effettiva assunzione in servizio il 762000;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; con ricorso depositato in data 2572003 dinanzi al Tribunale del lavoro di Vallo della Lucania, asserendo l&#8217;illegittimità  del mancato riconoscimento degli effetti anche economici della ritardata nominata nel 1995/1996, lo stesso odierno appellato chiedeva che il giudice adito riconoscesse il proprio diritto alla nomina in ruolo con decorrenza economica dall&#8217;191995 e, per l&#8217;effetto, condannasse parte convenuta al pagamento delle retribuzioni non percepite ovvero al risarcimento dei danni nella misura corrispondente alle suddette retribuzioni;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; all&#8217;esito del giudizio il Tribunale adito riconosceva la fondatezza del ricorso nei limiti della domanda subordinata del risarcimento del danno ma solo relativamente agli anni dal 3061998 al 662000 mentre per il periodo precedente e fino al 3061998 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; nel merito, accoglieva la domanda proposta dal ricorrente limitatamente al risarcimento dal danno, evidenziando che la decorrenza economica della nomina non poteva essere retrodatata all&#8217;anno scolastico 1995/1996 a causa della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, in base alla quale il lavoratore può esigere la controprestazione retributiva solo ove abbia fornito la sua prestazione, mentre nel caso de quo non era possibile richiedere la corresponsione delle retribuzioni non percepite, dal momento che la prestazione lavorativa non era stata effettivamente prestata dal ricorrente, potendo quest&#8217;ultimo conseguire soltanto il risarcimento del danno commisurato alla medesima;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; con sentenza 106 del 922006, le Amministrazioni convenute venivano, pertanto, condannate a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno tutte le retribuzioni non percepite per il periodo predetto (dall&#8217;171998 al 662000), relativamente alla nomina in ruolo per la classe C570 con decorrenza giuridica dall&#8217;anno scolastico 1995/1996;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; con il ricorso &#8211; poi accolto dalla sentenza appellata &#8211; il prof. D&#8217;A. adiva quindi il Tar Lazio per ottenere il risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo non riconosciuto dal g.o. in quanto rientrante nella cognizione del g.a., cioè sino al 3061998;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; così chiarito e delimitato l&#8217;oggetto del contendere, occorre procedere ad esaminare i motivi di appello;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; in primo luogo, infondata è l&#8217;eccezione di cui al primo motivo, concernente la presunta violazione del termine decadenziale del 1592000, eccezionalmente previsto in materia di pubblico impiego</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; in proposito, una lettura costituzionalmente orientata della norma impone di reputare inapplicabile il predetto termine alle domande concernenti il semplice strumento di tutela ulteriore, quale quella risarcitoria (come qualificata dalla stessa Corte Cost a partire dalla sentenza 2042004) rispetto a fattispecie contenziose su rapporti ante 1998 avviate tempestivamente e conclusesi in epoca successiva;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; altrimenti opinando sarebbe preclusa l&#8217;assenza della possibilità  di ottenere la tutela risarcitoria in parte qua ovvero la possibilità , per la stessa parte resistente pubblica di far giungere in parte qua a decadenza il diritto vantato laddove, come nel caso di specie, l&#8217;esecuzione dell&#8217;originaria pronuncia del Tar del 1999 sia stata ritardata sino al 2003;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; di conseguenza, neppure sussistono gli elementi per sollevare conflitto negativo di giurisdizione rispetto alla decisione del giudice ordinario, a fronte della necessità  &#8211; sempre in termini ermeneutici costituzionalmente orientati dal combinato disposto degli artt. 24 e 113 Cost.- di giungere ad una pronuncia definitiva su di una questione protrattasi per oltre vent&#8217;anni;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; in secondo luogo, parimenti infondata è l&#8217;invocata alternatività  rispetto al ricorso straordinario proposto dal prof D&#8217;A.;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; se per un verso la domanda di cui all&#8217;invocato ricorso non era comprensiva di quella risarcitoria, proposta dinanzi al Tar con l&#8217;azione decisa dalla sentenza qui appellata, per un altro verso va richiamato il principio giù  espresso dalla giurisprudenza prevalente, condivisa dal Collegio, in tema di corretta individuazione del rapporto fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, in quanto nel processo amministrativo il principio di alternatività  tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale deve trovare applicazione prudente perchè limitativo dell&#8217;esercizio del diritto di azione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 18/9/2017, n. 4353);</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; pertanto, se in generale l&#8217;alternatività  presuppone l&#8217;identità  di petitum e causa petendi e, dunque, l&#8217;impugnativa dello stesso provvedimento, nondimeno, poichè il suddetto principio rispecchia la finalità  di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia (ne bis in idem), esso implica altresì l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnazione &quot;consentanea&quot; e, in generale, quando in sede giurisdizionale siano proposte questioni giù  definite in sede di ricorso straordinario;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; nel caso di specie, in coerenza con tali direttrici, il rapporto fra i due rimedi attivati va inteso nei termini di autonomo petitum sostanziale dedotto dalla parte istante, in quanto se nella sede straordinaria si è chiesto l&#8217;annullamento degli atti tardivamente esecutivi e le conseguenti eventuali spettanze, nella presente sede è stato invocato il solo aspetto risarcitorio, avente quindi un titolo ed una causa petendi distinta rispetto all&#8217;annullamento degli atti reputati lesivi ed alle eventuali retribuzioni (coincidendo solo sotto il profilo accessorio del criterio risarcitorio adottato dal Tar);</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; infine, parzialmente fondato appare il terzo ordine di rilievi, avverso la determinazione del danno patito;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; infatti, mentre il Tar ha accolto la domanda di danno rapportata alla retribuzione corrispondente alle ore di lavoro previste per un docente immesso in ruolo dall&#8217;191995 fino al 3061998, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, va fatta applicazione del principio espresso dalla prevalente giurisprudenza, condiviso dal Collegio, a mente del quale la restitutio in integrum, cioè l&#8217;integrale ricostruzione degli effetti economici della posizione del pubblico dipendente, è ammissibile nei soli casi in cui vi sia stata un&#8217;illegittima interruzione o sospensione di un rapporto giù  costituito e non laddove vi sia stata una mancata o tardiva immissione in ruolo, ciù² in dipendenza della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e dell&#8217;attività  di servizio, il che impedisce il parallelismo tra interruzione del rapporto giù  in atto e che doveva altrimenti proseguire, rispetto ad un rapporto o, analogamente, ad una promozione, non ancora costituito e mai svolto (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. V , 16/03/2016 , n. 1079; sez. III, 29/01/2018, n. 616);</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; conseguentemente, l&#8217;appello va accolto in parte qua, rideterminando la somma dovuta nella metà  di quella indicata dalla sentenza appellata, rapportata cioè alla metà  della retribuzione corrispondente alle ore di lavoro previste per un docente immesso in ruolo dall&#8217;191995 fino al 3061998, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte qua e per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna le amministrazioni al risarcimento del danno rapportato alla metà  della retribuzione corrispondente alle ore di lavoro previste per un docente immesso in ruolo dall&#8217;191995 fino al 3061998, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-8-2019-n-5572/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.5572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2007 n.5572</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-10-2007-n-5572/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-10-2007-n-5572/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-10-2007-n-5572/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2007 n.5572</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Carboni M. C. (Avv. L. D’Ambrosio) c. M. C. L. (Avv. M. Petrocelli) e Comune di Putignano (Avv. G. D’Innella) sulla legittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria di un concorso pubblico, sulla composizione delle commissioni giudicatrici 1. Processo Amministrativo – Controricorso – Termine di deposito –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-10-2007-n-5572/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2007 n.5572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-10-2007-n-5572/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2007 n.5572</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Carboni<br /> M. C. (Avv. L. D’Ambrosio) c. M. C. L. (Avv. M. Petrocelli) e Comune di Putignano (Avv. G. D’Innella)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria di un concorso pubblico, sulla composizione delle commissioni giudicatrici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo Amministrativo – Controricorso – Termine di deposito – Perentorietà – Sussiste – Ratio.</p>
<p>2. Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Divieto di partecipazione di rappresentanti sindacali – Iscrizione al sindacato – Illegittimità – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>3. Processo Amministrativo – Interesse e legittimazione – Sussistenza – Requisiti.</p>
<p>4. Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Assenza di una componente donna – Illegittimità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il Giudice di appello non può tener conto del controricorso, contenente riproposizione dei motivi di ricorso assorbiti dal giudice di primo grado, depositato dalla parte appellata nell’imminenza della discussione della causa, oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza. Infatti, i termini per il deposito di scritti e documenti non rispondono soltanto alla salvaguardia del contraddittorio, ma anche alla necessità, essa pure facente parte dell’equo processo, che il giudice sia messo in condizione di conoscere con agio gli atti processuali (1).</p>
<p>2. La circostanza che il Presidente di una commissione giudicatrice sia iscritto a un’associazione sindacale, come pure che ne sia l’unico iscritto nel comune e ne sia il “referente”, non ha nessun rilievo ai fini dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Infatti, la norma che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di rappresentanti sindacali (ossia: designati dalle associazioni sindacali o scelti come commissari in ragione dell’appartenenza a un’associazione sindacale) è diretta a preservare la terzietà delle commissioni giudicatrici e a scongiurare l’attribuzione di pubbliche funzioni ai sindacati, che sono semplici e libere associazioni private e non devono prendere il posto dei pubblici poteri. Tuttavia, essa non può essere intesa in modo da ledere, senza ragione, la libertà di associazione delle persone che, per ragione delle loro qualifiche professionali, hanno titolo per essere componenti di commissioni giudicatrici.</p>
<p>3. In via generale, perché sussista un interesse che legittimi l’impugnazione di un atto amministrativo, occorre che l’atto sia lesivo e che si lamenti un comportamento illegittimo; nel senso, però, che vi sia un nesso causale, almeno potenziale, tra la lamentata illegittimità e la lesione subìta. In particolare, quando si tratta di complessi procedimenti concorsuali o competitivi, come una gara, un’elezione, un concorso, non è sufficiente, per far annullare il provvedimento finale sfavorevole, dedurre la violazione di una delle tante regole del procedimento, che non presenti nesso col risultato finale. Invero, la giustizia amministrativa ha la funzione di apprestare alle persone tutela contro le azioni amministrative illegittime, non di dare sfogo ai pretesti per fare annullare i provvedimenti amministrativi che non abbiano sortito l’effetto desiderato.<br />
4. In materia di presenza femminile nelle commissioni di concorso (2), l’assenza di una componente donna nella commissione di concorso non assume un rilievo autonomo in ordine alla posizione delle singole partecipanti di sesso femminile, e può essere dedotta come vizio se sia accompagnata da qualche circostanza che evidenzi un comportamento dell’Amministrazione globalmente inteso ad attuare illegittime pratiche discriminatorie ai danni delle concorrenti. Infatti, la funzione e le attribuzioni delle commissioni di concorso sono comunque ispirate a criteri costituzionali di trasparenza ed imparzialità la cui portata e il cui significato sono talmente pervasivi dell’ordinamento da escludere che la sola mancanza di una componente di sesso femminile metta in forse tali profili.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) V. Cons. Stato, 15 febbraio 2007 n. 629.</p>
<p>(2)  V. Cons. Stato, 6 giugno 2002 n. 3184.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
decisione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello proposto dalla</p>
<p>signora <b>Marina CAMPANELLA</b>, residente in Putignano, difesa dall’avvocato Luigi D’Ambrosio e domiciliata in Roma, via Cosseria 2, presso il dottor Alfredo Placidi;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la signora <b>Maria Carmela LARUCCIA</b>, residente in Putignano, costituitasi in giudizio con l’avvocato Maria Petrocelli e domiciliata in Roma, via Cosseria 2, presso il dottor Alfredo Placidi;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
del <b>comune di PUTIGNANO</b>, costituitosi in giudizio in persona del sindaco Gian.zo Angelini De Miccolis, difeso dall’avvocato Giovanni D’Innella e domiciliato in Roma, via Ridolfino Venuti 42, presso lo studio dell’avvocato Francesco Altieri;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza 20 dicembre 2006 n. 4465, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione, ha annullato il provvedimento del comune di Putignano 4 agosto 2006 n. 362, di approvazione della graduatoria di un concorso per un posto di istruttore amministrativo.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato il 9 e depositato il 30 gennaio 2007;<br />
visto il controricorso del comune di Putignano, depositato il 20 febbraio 2007;<br />
visto il controricorso della signora Laruccia, depositato il 21 marzo 2007, e la memoria difensiva depositata il giorno seguente;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 27 marzo 2007, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Luigi D’Ambrosio, Maria Petrocelli e Giovanni D’Innella;<br />
 ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il comune di Putignano ha indetto il concorso sopra indicato, per titoli ed esami e riservato alle persone con ridotta o senza capacità lavorativa, e con deliberazione della giunta comunale 23 dicembre 2005 ha nominato la commissione giudicatrice: il segretario del comune, con funzioni di presidente, un docente universitario in materia giuridica e un funzionario designato dalla provincia di Bari. Le tre prove, scritta, orale e pratica, sarebbero state valutate ciascuna in trentesimi, riportando poi la media nel punteggio finale. La signora Campanella si è classificata prima in graduatoria con punti 52,25, mentre la signora Laruccia si è classificata seconda, con punti 51. In particolare, le due candidate, nell’ordine, hanno ottenuto ventitre e ventisette trentesimi nella prova scritta (consistente in quesiti “a risposta multipla”); mentre per la prova orale e per la prova pratica (redazione di un atto amministrativo) sono stati attribuiti ad entrambe gli stessi voti, ventitre trentesimi nell’orale e ventisei trentesimi nella prova pratica. Prima della prova orale e per la prova di lingua inglese, la commissione giudicatrice è stata integrata con la professoressa Duffy Rosaleen, designata dall’autorità scolastica.<br />
La signora Laruccia ha impugnato la graduatoria con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Puglia notificato il 10 e 11 novembre 2006, deducendone l’illegittimità per sei motivi. Con i primi tre motivi ha contestato i punteggi attribuiti per le prove, orale, scritta e pratica; con il quarto motivo ha dedotto che la valutazione dei titoli era stata effettuata dopo le prove d’esame. Con gli altri due motivi ha dedotto l’illegittima composizione della commissione giudicatrice, perché il segretario comunale «riveste altresì la carica di Referente regionale della UIL F.P.L., associazione sindacale dei Segretari Comunali» (quinto motivo), e perché la commissione era composta di soli uomini; in violazione degli articoli, rispettivamente, 35 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.<br />
Il comune e la controinteressata si sono costituiti in giudizio per resistere, e la signora Campanella con atto notificato l’11 dicembre 2006, ha anche proposto ricorso incidentale, deducendo che, per un errore di calcolo, alla signora Laruccia era stato attribuito il punteggio finale di 51 anziché 50,75.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso giudicando fondati e assorbenti i motivi quinto e sesto, relativi alla composizione della commissione giudicatrice, con la motivazione che la carica sindacale del dottor Dioguardi, segretario generale del comune, non ne garantisce la terzietà nell’esercizio dell’incarico di presidente della commissione giudicatrice, in particolare perché era, nel comune, l’unico iscritto a quel sindacato; e che la deliberazione di nomina della commissione non reca traccia delle ragioni di assenza della componente femminile.<br />
La signora Campanella appella, deducendo due motivi: nega che il dottor Dioguardi fosse rappresentante sindacale, essendo semplicemente iscritto a un sindacato. Sulla questione della presenza femminile l’appellante nega, in primo luogo, che la ricorrente di primo grado fosse legittimata a dedurre il motivo; fa poi presente che la commissione è stata integrata dalla professoressa Duffy Rosaleen, la quale ha sottoscritto il verbale del 6 luglio 2006 recante la graduatoria finale; e che in ogni caso non c’è stata né ci poteva essere discriminazione a danno del sesso femminile, dal momento che le candidate ammesse alla prova orale erano due donne.<br />
La signora Laruccia si è costituita con atto depositato il 22 marzo 2007.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Collegio non può tener conto del controricorso, contenente riproposizione dei motivi di ricorso assorbiti dal giudice di primo grado, depositato dalla parte appellata nell’imminenza della discussione della causa, oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza (articolo 39 del regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato emanato con regio decreto 17 agosto 1907 n. 642, e articolo 23, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministrativi regionali): i termini per il deposito di scritti e documenti non rispondono soltanto alla salvaguardia del contraddittorio, ma anche alla necessità, essa pure facente parte dell’equo processo, che il giudice sia messo in condizione di conoscere con agio gli atti processuali (vedasi la decisione della Sezione 15 febbraio 2007 n. 629).<br />
Il primo motivo d’appello è fondato: l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorsi di pubblico impiego di «rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali». Nel caso in esame il presidente della commissione giudicatrice non era stato designato da associazioni sindacali, ma, come afferma la stessa dottoressa Laruccia nel ricorso di primo grado, era stato nominato dalla giunta comunale per la sua qualifica di funzionario comunale (“<i>ratione officii</i>”); sicché la circostanza che egli fosse iscritto a un’associazione sindacale, come pure che ne fosse l’unico iscritto nel comune e ne fosse il “referente”, non hanno nessun rilievo. La norma che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di rappresentanti sindacali (ossia: designati dalle associazioni sindacali o scelti come commissari in ragione dell’appartenenza a un’associazione sindacale) è diretta a preservare la terzietà delle commissioni giudicatrici e a scongiurare l’attribuzione di pubbliche funzioni ai sindacati, che sono semplici e libere associazioni private e non devono prendere il posto dei pubblici poteri; ma, se viene intesa come ha fatto il giudice di primo grado, essa viene a ledere, senza ragione, la libertà di associazione delle persone che, per ragione delle loro qualifiche professionali, hanno titolo per essere componenti di commissioni giudicatrici.<br />
È fondato anche il secondo motivo d’appello. La disposizione di cui la ricorrente ha dedotto, e il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la violazione è l’articolo 9 del regolamento generale sui concorsi pubblici emanato con decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994 n. 487, che, in esecuzione della norma contenuta prima nell’articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, e poi nell’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2005 n. 165 sui rapporti d’impiego con le pubbliche amministrazioni, prescrive che sia riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. In punto di fatto, è opportuno far presente che la commissione era composta dal segretario comunale, presidente, in ragione della sua carica e di due componenti, pure di sesso maschile, che erano stati designati, l’uno da un’università e un altro dalla provincia, senza che il comune avesse formulato richieste di sorta in ordine al sesso della persona da designare. Alla commissione è stata poi aggregata, in vista della prova di lingua inglese, una componente di sesso femminile, designata dall’autorità scolastica; e infine che alla prova orale erano state ammesse solo due candidate, le signore Campanella e Laruccia appunto. La ricorrente di primo grado, signora Laruccia, ha lamentato la violazione del citato articolo 9, senza peraltro indicare quale discriminazione abbia subìto dall’insufficiente rappresentanza del sesso femminile. In via generale, perché sussista un interesse che legittimi l’impugnazione di un atto amministrativo, occorre che l’atto sia lesivo e che si lamenti un comportamento illegittimo; nel senso, però, che vi sia un nesso causale, almento potenziale, tra la lamentata illegittimità e la lesione subìta. In particolare, quando si tratta di complessi procedimenti concorsuali o competitivi, come una gara, un’elezione, un concorso, non è sufficiente, per far annullare il provvedimento finale sfavorevole, dedurre la violazione di una delle tante regole del procedimento, che non presenti nesso col risultato finale. Più in profondità, la giustizia amministrativa ha la funzione di apprestare alle persone tutela contro le azioni amministrative illegittime, non di dare sfogo ai pretesti per fare annullare i provvedimenti amministrativi che non abbiano sortito l’effetto desiderato. Perciò, in materia di presenza femminile nelle commissioni di concorso la Sezione, con decisione 6 giugno 2002 n. 3184, ha già stabilito, con richiamo anche a un’altra decisione della sesta Sezione e a un parere di sezione consultiva, che l’assenza di una componente donna nella commissione di concorso non assume un rilievo autonomo in ordine alla posizione delle singole partecipanti di sesso femminile, e può essere dedotta come vizio se sia accompagnata da qualche circostanza «che evidenzii un comportamento dell’Amministrazione globalmente inteso ad attuare illegittime pratiche discriminatorie ai danni delle concorrenti»; osservando inoltre che «la funzione e le attribuzioni delle commissioni di concorso sono comunque ispirate a criteri costituzionali di trasparenza ed imparzialità la cui portata e il cui significato sono talmente pervasivi dell’ordinamento da escludere che la sola mancanza di una componente di sesso femminile metta in forse tali profili». Nel caso in esame non solo non sono state dedotte circostanze che facciano pensare a una discriminazione a danno delle persone di sesso femminile, ma la doglianza non ha neppur senso dal momento che vi erano da valutare soltanto candidate.<br />
L’appello, in conclusione, è fondato e va accolto. Il Collegio stima peraltro equo compensare le spese di giudizio, in considerazione della materia del contendere.</p>
<p align=center>
<b>Per questi motivi<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’originario ricorso della signora Laruccia contro il provvedimento del comune di Putignano 4 agosto 2006 n. 362. Compensa le spese di giudizio .</p>
<p>Così deciso in Roma il 27 marzo 2007 e il 15 giugno 2007 dal collegio costituito dai signori:</p>
<p>Raffaele Iannotta &#8211;	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni &#8211;	componente, estensore<br />	<br />
Caro Lucrezio  onticelli &#8211;	componente<br />	<br />
Nicola Russo &#8211;	componente<br />	<br />
Adolfo Metro &#8211;				componente<b><br />	<br />
</b></p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
</b><b>Il 23/10/2007<br />
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-10-2007-n-5572/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2007 n.5572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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