<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5557 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5557/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5557/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>5557 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/5557/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.5557</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-5557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-5557/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-5557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.5557</a></p>
<p>Vanno sospesi i provvedimenti del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Agenzia del Demanio che hanno revocato all&#8217;impresa ricorrente l&#8217;aggiudicazione della gara per servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro, fermo o confisca; la revoca di aggiudicazione scaturiva da un annullamento di interdittiva antimafia che aveva colpito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-5557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.5557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-5557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.5557</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi i provvedimenti del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Agenzia del Demanio che hanno revocato all&#8217;impresa ricorrente l&#8217;aggiudicazione della gara per servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro, fermo o confisca; la revoca di aggiudicazione scaturiva da un annullamento di interdittiva antimafia che aveva colpito l&#8217;imprenditore precedente aggiudicatario, interdittiva antimafia annullata sulla base di elementi chiaramente sopravvenuti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05557/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08973/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8973 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Bruno Roberto Antonio</b>, quale titolare della omonima ditta individuale, in proprio e quale Mandatario di <b>ATI</b>, con <b>Agnes Fioravante</b>, <b>Bonavitacola Francesco, Albanese Vincenzo, Autocarrozzeria Carbone S.r.l., F.lli Guerriero Soc. Coop., Laccheo Francesco, Officina Acierno Snc di Acierno Carmine e Sbarra Florino, Elettrocar di Schena Alfonso &#038; C. Snc, Sauchelli Carmine, De Stefano Francesco</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Fortunato e Sergio Gambardella, con domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <br />
l&#8217;<b>Agenzia del Demanio</b>.	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Società Pescatore Servizi alle imprese S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Adele Sessa e Vincenzina Salvatore, con domicilio eletto presso Enzo Giardiello in Roma, via V. G. Galati, 100/C; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. per la Campania – Sezione di Salerno, Sezione I n. 515 del 2011, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di recupero custodia e acquisto dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo fermo o confisca.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Società Pescatore Servizi alle imprese S.r.l;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 il Cons. Dante D&#8217;Alessio e uditi per le parti gli avvocati Fortunato, Gambardella, Salvatore, Sessa e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri;	</p>
<p>Considerato che l’appello risulta, ad un primo sommario esame, assistito da elementi di fondatezza, tenuto conto che l’atto di “annullamento” della interdittiva antimafia della società controinteressata risulta adottato sulla base di elementi chiaramente sopravvenuti;<br />	<br />
Ritenuto opportuno che la questione venga quindi trattata a breve nel merito dal giudice di primo grado.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 8973/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-5557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.5557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2007 n.5557</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-10-2007-n-5557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-10-2007-n-5557/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-10-2007-n-5557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2007 n.5557</a></p>
<p>Non vanno sospesi ne’ il giudizio di inidoneità delle prove scritte per l’esame teorico-pratico per la nomina a notaio, ne’ la conseguente non ammissione alle prove orali del concorso. (G.S.) vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. I &#8211; Ordinanza sospensiva del 20 giugno 2007 n. 3088 REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-10-2007-n-5557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2007 n.5557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-10-2007-n-5557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2007 n.5557</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno  sospesi ne’ il giudizio di inidoneità delle prove scritte per l’esame teorico-pratico per la nomina a notaio, ne’  la conseguente non ammissione alle prove orali del concorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10969/g">Ordinanza sospensiva del 20 giugno 2007 n. 3088</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 5557/2007<br />
Registro Generale:  7360/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Paolo Salvatore<br />Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Anna Leoni<br />
Cons. Bruno Mollica<br />
Cons. Salvatore Cacace Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 23 Ottobre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GULINO LINA ENZA</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  GIUSEPPE FISCHIONIcon domicilio  eletto in Roma  VIA DELLA GIULIANA 32  presso GIUSEPPE FISCHIONI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b><br />
<b>COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO BANDITO CON DDG 1/9/2004 </b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>CAMBIASO DOMENICO</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211; ROMA: Sezione I  n. 3088/2007, resa tra le parti, concernente NON AMMISSIONE A SOSTENERE LE   PROVE  ORALI  CONCORSO  A  200  POSTI DI NOTAIO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
    COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO BANDITO CON DDG 1/9/2004<br />  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />
Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì, per le parti l’avv. Morrone, su delega dell’avv. Fischioni e l’avv. dello Stato Arena;<br />
Ritenuto il ricorso di primo grado “prima facie” sprovvisto di “fumus”;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 7360/2007).<br />
Spese della presente fase a carico dell’appellante nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 23 Ottobre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Salvatore Cacace</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Paolo Salvatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-23-10-2007-n-5557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/10/2007 n.5557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.5557</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-11-2005-n-5557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-11-2005-n-5557/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-11-2005-n-5557/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.5557</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est. C. Bassetti (Avv. G. Conticelli) contro il Comune di Firenze (Avv.ti S. Peruzzi ed A. Cappelletti), la Commissione Giudicatrice Concorso Educatore Asilo Nido (non costituita) e nei confronti di S. Spadaro (non costituita) e G. Tagliabue (non costituita) sull&#8217;illegittimità del giudizio sintetico di &#8220;non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-11-2005-n-5557/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.5557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-11-2005-n-5557/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.5557</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.<br /> C. Bassetti (Avv. G. Conticelli) contro il Comune di Firenze (Avv.ti S. Peruzzi ed A. Cappelletti), la Commissione Giudicatrice Concorso Educatore Asilo Nido (non costituita) e nei confronti di S. Spadaro  (non costituita) e G. Tagliabue  (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del giudizio sintetico di &#8220;non idoneità&#8221; non accompagnato da ulteriori elementi tramite cui sia possibile ricostruire la motivazione del giudizio valutativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Valutazione di prova concorsuale &#8211; Giudizio sintetico di “non idoneità” – Assenza di elementi ulteriori sulla scorta dei quali sia possibile ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo ed individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Una lettura in chiave di legittimità dell’art. 19 del Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il Comune di Firenze fatto proprio, nella specie, dalla commissione di concorso, impone che della valutazione della prova d’esame resti, quanto meno, qualche elemento, tradotto in sintetiche espressioni di giudizio, idoneo a poter consentire al giudice un sindacato della legittimità del comportamento mantenuto dalla commissione di concorso. Ne consegue che è illegittimo il giudizio valutativo espresso con la formula sintetica “non idoneo” laddove non accompagnato da elementi ulteriori sulla scorta dei quali sia possibile ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo ed individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del giudizio sintetico di &#8220;non idoneità&#8221; non accompagnato da ulteriori elementi tramite cui sia possibile ricostruire la motivazione del giudizio valutativo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze:  5557/2005<br />
		Registro Generale:	1700/2005 																																																																																										</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso 1700/2005  proposto da:<br />
<b>BASSETTI CINZIA</b> rappresentato e difeso da: CONTICELLI GIULIO con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO DELLE GRAZIE N. 28 presso CONTICELLI GIULIO</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>COMUNE DI FIRENZE </b> rappresentato e difeso da: PERUZZI SERGIO  CAPPELLETTI ALESSANDRA con domicilio eletto in FIRENZE C/O UFFICIO LEGALE COMUNALE presso PERUZZI SERGIO<br />
<b>COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO EDUCATORE ASILO NIDO</b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SPADARO SILVIA</b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>TAGLIABUE GIADA</b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 8540 del 27.07.2005 del Comune di Firenze, Ufficio Direzione e Organizzazione, comunicato con raccomandata a.r. , che ha escluso la ricorrente dalla prova orale del Concorso Pubblico per esami e per titoli a n. 22 posti a temp<br />
&#8211; della graduatoria del concorso pubblico di cui sopra nella parte in cui la ricorrente risulta non idonea in quanto la stessa risulta priva di qualsiasi punteggio, con la unica qualificazione di “non idoneità”, privando di integralità la caratteristica d<br />
&#8211; dei criteri stabiliti dalla Commissione Giudicatrice del concorso in questione (così come comunicati alla ricorrente) e della omessa quantificazione numerica della votazione, sostituita dalla formulazione generica ed insufficiente di “non idoneità”;<br />
&#8211; di tutti i punteggi così come attribuiti e risultanti dalla graduatoria pubblicata sulla Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo www. comune.firenze.it a partire dal 27.07.2005;<br />
&#8211; di tutti gli atti del procedimento che hanno portato ai provvedimenti impugnati nonchè degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti;<br />
per la declaratoria<br />
del diritto della ricorrente a partecipare alla prova orale del concorso sopra individuato e precisamente del Concorso Pubblico per esami e per titoli a n. 22 posti a tempo parziale di Educatore Asilo Nido (cat. C), e quindi ricompresa fra gli idonei;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 3 novembre 2005 &#8211; relatore il Primo Referendario Stefano Toschei &#8211; gli avv.ti Conticelli Giulio e Cappelletti Alessandra;<br />
Visto l’art. 21, comma 7, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205;<br />
Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;<br />
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentita sul punto la parte costituita;<br />
Rilevato che risulta in atti la dimostrazione documentale della illegittimità del comportamento assunto nella specie dalla commissione di concorso che ha escluso di formulare qualsivoglia giudizio in merito alla valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente, per quanto emerge anche, ictu oculi, dall’esame delle copie fotostatiche degli elaborati concorsuali prodotti dalla ricorrente medesima e depositati nel corso della discussione in Camera di consiglio;<br />
Considerato che, seppure è vero che la commissione di concorso ha stabilito nella terza riunione (piuttosto che nella prima, per come sarebbe stato più corretto) di non attribuire alcun punteggio a quegli elaborati che non raggiungono – esaminati nel loro insieme – la valutazione minima prevista, bensì di dichiarare gli stessi come “non idonei” (così nel relativo verbale versato in atti) e che tale disposizione riproduce, pedissequamente, la prescrizione di cui all’art. 19 del Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il Comune di Firenze, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 934/728 dell’1 agosto 2000, purtuttavia la corretta interpretazione di siffatta disposizione, al fine di ritenerla compatibile con tutti i principi in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, non solo fissati in leggi di settore, ma in via generale dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nella formulazione introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, non può prescindere dalla necessità che il giudizio valutativo, seppur sinteticamente espresso con la formula “non idoneo”, sia collegato ed ancorato ad un qualche riscontro dell’esito della valutazione svolta dalla Commissione;<br />
Tenuto conto, dunque, che la lettura in chiave di legittimità della norma regolamentare sopra riprodotta e fatta propria, nella specie, dalla commissione di concorso impone che della valutazione in merito alla prova d’esame resti, quanto meno, qualche elemento, tradotto in sintetiche espressioni di giudizio, idoneo a poter consentire al giudice, pur solo nei limiti del potere di verifica e sindacato della legittimità del comportamento mantenuto dalla commissione di concorso, di esercitare il predetto sindacato;<br />
Rilevato, altresì, che militano nel senso interpretativo sopra esposto le ripetute affermazioni giurisprudenziali, condivise dal Collegio, secondo cui, in tema di prove scritte concorsuali, al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa, sì da potere valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice “non inidoneità” si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione, elementi e dati che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004 n. 974);<br />
Considerato che, per quanto si è sopra osservato, nel caso di specie la commissione non ha provveduto a motivare adeguatamente la decisione di escludere la ricorrente dal concorso, determinandosi in tal modo un evidente vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 3 della legge n. 241 del 1990; <br />
Stimata, conclusivamente, la fondatezza delle censure avanzate dalla ricorrente, di talché il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso impugnato e con l’effetto della immediata riammissione alla selezione stessa;<br />
Valutato, infine, che le spese debbono seguire la soccombenza e che si possono liquidare in complessivi € 2.000,00;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore della Signora Cinzia Bassetti, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila) oltre IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 3 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI	 &#8211; Presidente<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Stefano TOSCHEI	 &#8211; Primo Referendario, rel.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 NOVEMBRE 2005<br />
Firenze, lì 4 novembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-11-2005-n-5557/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.5557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
