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	<title>5539 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5539 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5539</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5539</a></p>
<p>Pres. Numerico – Est. Migliozzi G. Zauli, Immobiliare Costaverde s.r.l. (Avv. F. Arnaldo) c/ Comune di Forlì (Avv. M.A. Alberti) sulla debenza del contributo concessorio, comprensivo del costo di costruzione, in caso di variazione d&#8217;uso non autorizzata ed in assenza di interventi costruttivi Edilizia – Attività commerciale – Variazione d’uso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5539</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico – Est. Migliozzi<br /> G. Zauli, Immobiliare Costaverde s.r.l. (Avv. F. Arnaldo) c/ Comune di Forlì (Avv. M.A. Alberti)</span></p>
<hr />
<p>sulla debenza del contributo concessorio, comprensivo del costo di costruzione, in caso di variazione d&#8217;uso non autorizzata ed in assenza di interventi costruttivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia – Attività commerciale – Variazione d’uso – Mancata autorizzazione – Assenza di interventi costruttivi – Oneri contributivi – Costo di costruzione – Debenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È dovuto il pagamento dell’onere contributivo, anche in riferimento al costo di costruzione, nel caso di cambio di destinazione d’uso non autorizzato ed indipendentemente dall’esecuzione di interventi costruttivi, a condizione che il mutamento d’uso sia rilevante, intendendosi per tale ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che determini comunque un aumento del c.d. carico urbanistico. (Nel caso di specie si trattava del cambio di destinazione d’uso non autorizzato da commercio all’ingrosso a commercio al dettaglio)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7365 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Giovanni Zauli, Immobiliare Costaverde Srl, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Arnaldo Foschi, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Forli&#8217;, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Anna Alberti, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Teresa Barbantini in Roma, viale Giulio Cesare, 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: SEZIONE II n. 01790/2010, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE. </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Forli&#8217;;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Enzo Gigante in sostituzione di Arnaldo Foschi e Maria Teresa Barbantini in sostituzione di Maria Anna Alberti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Gli attuali appellanti svolgono da tempo nei locali di un immobile sito in via Golfarelli del Comune di Forlì, inserito dal punto di vista urbanistico in zona D2- industriale ed artigianale di espansione, un’attività commerciale di vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli per impianti idraulici, igienico-sanitari e per l’edilizia.<br />	<br />
In relazione al rilascio di concessioni per l’effettuazione di lavori inerenti alcuni spazi del predetto edificio ( nn.44 e 44/1 del 1995), il Comune , nel riscontrare un cambio di destinazione d’uso non autorizzato (passaggio da attività all’ingrosso ad attività al dettaglio) rideterminava gli oneri contributivi nella misura di 41.600 lire per gli oneri di urbanizzazione primaria, in lire 94.600 per gli oneri di urbanizzazione secondaria e il lire 69.750 per il costo di costruzione e con provvedimento sindacale del 312/1/1997 veniva intimato il pagamento delle predette somme. <br />	<br />
Gli interessati hanno impugnato tale provvedimento innanzi al TAR per l’Emilia Romagna che con sentenza n.1790/2010 ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.<br />	<br />
Il sig. Zauli e la Società Costaverde , ritenendola errata ed ingiusta, impugnano parzialmente detta sentenza, precisamente nella parte in cui è stato confermato il provvedimento impugnato relativamente alla debenza dei costi di costruzione per la somma di lire 69.750.<br />	<br />
Con un unico motivo di gravame parte appellante sostiene che nessuna nuova costruzione è stata realizzata e che alcuna modifica di destinazione d’uso dei locali è avvenuta, per non essere state modificate le complessive superfici al dettaglio dell’attività commerciale, sicché, in assenza di qualsiasi intervento edilizio, ingiustificata se non assurda si rivelerebbe la richiesta dell’Ente locale di pagamento del costo di costruzione.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Forlì, che ha contestato la fondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto la reiezione. <br />	<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.<br />	<br />
Va preliminarmente precisato che l’oggetto del contendere, in base all’impugnativa solo parziale della sentenza n.1790/2010 è circoscritto in questo grado unicamente all’an del pagamento del costo di costruzione richiesto dal Comune di Forlì, senza che venga in rilievo la quantificazione del corrispettivo per il titolo in questione (lire 69.750). <br />	<br />
Obietta dunque parte appellante, con nella sua articolata tesi difensiva, che non essendo intervenuta opera edilizia alcuna nei locali dell’edificio adibito all’attività commerciale ivi svolta e non sussistendo un cambio di destinazione d’uso con opere (e neppure senza opere), non potrebbe pretendersi da parte dell’Amministrazione comunale il pagamento della quota di contributo concessorio afferente, appunto, il costo di costruzione. <br />	<br />
Un tale assunto non appare condivisibile.<br />	<br />
Occorre necessariamente prendere le mosse da un dato di fatto decisivo ai fini in esame e cioè che nella specie, come evidenziato dagli accertamenti svolti dal Comune, sostanzialmente non smentiti dall’appellante, si è verificato un cambio di destinazione d’uso non autorizzato, con l’avvenuta variazione, ancorché senza opere, dell’utilizzo di alcuni locali, da commercio all’ingrosso (originaria destinazione urbanistica dell’immobile) a commercio al minuto.<br />	<br />
Ora, vero è che il contributo relativo al costo di costruzione (art.6 della legge n.10 del 28 gennaio 1977, c.d. legge “Bucalossi” ) è riconducibile all’attività costruttiva ex se considerata; nondimeno, trattandosi di un prelievo paratributario, il corrispettivo in questione è comunque dovuto in presenza di una “trasformazione edilizia” che indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere , si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all’utilizzazione (cfr. Cons Stato Sez. IV 21/4/2006 n.2258) .<br />	<br />
Questa situazione si verifica allorché venga in rilievo, come nella fattispecie, un mutamento d’uso rilevante, intendendo per tale ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che determini comunque un aumento del c.d. carico urbanistico.<br />	<br />
E’ esattamente quanto accaduto nel caso de quo, in cui la sopravvenuta destinazione d’uso di commercio al dettaglio, senza interventi costruttivi, diversa da quella originariamente impressa all’immobile (commercio all’ingrosso) comporta maggiori oneri sociali delle opere di urbanizzazione e fa perciò insorgere il presupposto imponibile per la debenza del contributo concessorio comprensivo della quota relativa al costo di costruzione, con conseguente necessità, per l’utilizzatore del beneficio, di pagare la differenza tra gli oneri di urbanizzazione già corrisposti per la destinazione d’uso originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa all’immobile. <br />	<br />
Ora il contributo concessorio come rideterminato comprende necessariamente anche il costo di costruzione; tanto in relazione a quanto direttamente contemplato dalla c.d. legge Bucalossi (la citata L. n.10/77), il cui art.10, al comma 2, espressamente prevede il pagamento del predetto onere per gli edifici destinati all’attività commerciale, con la precisazione che, come costantemente affermato da questo Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV 25/6/010 n. 4109; idem 10/3/2011 n.1332), l’esonero dal costo di costruzione non concerne le “opere” ( e le “variazioni” ) suscettibili di essere utilizzate al servizio di attività economiche di tipo commerciale .<br />	<br />
Da tanto deriva che, essendo intervenuta nell’immobile per cui è causa una modifica della superficie ad uso commerciale in senso accrescitivo del carico urbanistico ( a causa del passaggio tra due autonome categorie urbanistiche: commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio), per tale variazione è insorta la condizione di fatto e di diritto che impone il pagamento dell’onere contributivo anche in riferimento alla quota del costo di costruzione, come determinata ex novo con l’atto sindacale in contestazione.<br />	<br />
In forza delle suestese considerazioni, l’appello non appare suscettibile di accoglimento, meritando le relative statuizioni recate dalla sentenza del TAR Emilia Romagna n.1790/2010 integrale conferma. <br />	<br />
Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza , liquidate come da dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila ) oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-10-2011-n-5539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2011 n.5539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2008 n.5539</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2008 n.5539</a></p>
<p>Pres. Vacirca &#8211; Est. De Felice Anas S.p.a. (Avv. Stato) c/ Bruni E. (Avv.ti L. Di Liberatore e G. Masi) ed altri sulla irrilevanza della notificazione del decreto di esproprio ai fini della produzione dell&#8217;effetto traslativo della proprietà 1. Espropriazione per P.U. – Decreto – Mancata notifica – Legittimità –Ragioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2008 n.5539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2008 n.5539</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca &#8211; Est. De Felice<br /> Anas S.p.a. (Avv. Stato) c/ Bruni E. (Avv.ti L. Di Liberatore e G. Masi) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla irrilevanza della notificazione del decreto di esproprio ai fini della produzione dell&#8217;effetto traslativo della proprietà</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per P.U. – Decreto  – Mancata notifica – Legittimità –Ragioni.<br />
2. Atto amministrativo – Mancata notificazione – Conseguenze – Invalidità – Esclusione – Ragioni.<br />
3. Processo amministrativo – Appello – Nuovi mezzi di prova – Divieto &#8211; Prove precostituite – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di espropriazioni, il vizio della notifica del decreto di esproprio non incide sulla legittimità del provvedimento ma piuttosto sulla opponibilità dello stesso al destinatario e, specialmente, sulla effettiva decorrenza dei termini posti a disposizione dell’inciso per esercitare le sue facoltà in sede non tanto procedimentale quanto piuttosto processuale. (1) Infatti, tale decreto produce l’effetto traslativo della proprietà dal momento della sua adozione, indipendentemente dalla successiva notifica o comunicazione dato che quest’ultima  non è elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo funzione di fare appunto decorrere il termine di opposizione.<br />
2. La notificazione di un atto amministrativo al suo destinatario non incide  sulla esistenza o validità dello stesso, con la conseguenza che un atto non è nullo o illegittimo né fuori termine, per il solo fatto della mancata comunicazione integrale da parte della autorità emanante al soggetto che sia interessato, salvo che l’atto sia recettizio, nel quale caso la comunicazione incide sulla efficacia del provvedimento e quindi sul decorso dei termini per la impugnativa giurisdizionale (2).<br />
3. In grado di appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova che, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., possono essere proposti in primo grado. Tale divieto si riferisce, però, esclusivamente alle prove costituende e non riguarda i documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado (3).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. Cfr. C. Stato, IV, 11.4.2007, n.1668. <br />
2. Cfr. Consiglio di Stato, IV, 21 agosto 2006, n.4860. <br />
3. Cfr.  C. Stato, IV, 10.7.2007, n.3910 e C. Stato, VI, 27.7.2007, n.4166. </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
</i>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso r.g.n. 8501/2007 proposto in appello da</p>
<p><b>Anas spa</b>, in persona del l.r.p.t., nonché Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis in Roma domiciliano alla via dei Portoghesi n.12;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Bruni Emilia</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Di Liberatore e Giuseppe Massi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuliano Bologna in Roma alla via Merulana n.234;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Impresa Cogei spa</b>, in persona del l.r.p.t. , non costituita;<br />
e di <b>ATI Mambrini Costruzioni srl-De Sanctis spa</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Giancarlo Navarra e Lucrezia Vaccarella con domicilio eletto in Roma al Piazzale Porta Pia n.121 presso il primo;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza n. 279/2007 depositata in data  29 maggio 2007 con la quale il TAR Abruzzo L’Aquila ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall’odierno appellato per l’annullamento di atti espropriativi e di occupazione nonché per il risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Bruni Emilia e Ati Mambrini- DE Sanctis;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 17 ottobre 2008 il Consigliere Sergio De Felice;<br />
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo-L’Aquila l’appellata, proprietaria di un appezzamento di terreno sito in agro di Castellato (TE) interessato dalla esecuzione di lavori di costruzione della variante della s.s.10 tra Teramo e Giulianova, ha impugnato gli atti di approvazione del progetto dell’opera pubblica e di occupazione di urgenza per l’esecuzione dei lavori, chiedendo anche la declaratoria della intervenuta scadenza dei termini della disposta occupazione di urgenza e la condanna al risarcimento del danno.<br />
Il giudice di prime cure ha dichiarato la tardività del ricorso per l’annullamento degli atti approvativi del progetto e di occupazione mentre lo ha accolto per quanto riguarda la declaratoria della intervenuta scadenza dei termini di occupazione di urgenza, con condanna al risarcimento del danno, poiché la procedura avrebbe dovuto essere conclusa entro il 14 novembre 2005.<br />
Preso atto della intervenuta irreversibile trasformazione e della mancata emissione nei termini previsti del decreto di esproprio e che l’amministrazione non aveva neanche adottato atto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 43 DPR 327 del 2001, il primo giudice ha quindi accolto la richiesta di condanna al risarcimento del danno.<br />
Avverso tale sentenza propone appello l’ANAS spa, che deduce la erroneità della impugnata sentenza, nel punto in cui ha ritenuto che non sia stato adottato alcun atto di esproprio entro il 14 novembre 2005; infatti, al contrario, in data 7 novembre 2005 la Prefettura di Teramo ha emanato il decreto di esproprio rep.n.1844 registrato in data 10 novembre 2005 al n.2987 serie III A e quindi anteriormente alla scadenza dei termini previsti.<br />
Si deduce che ai fini di legge ciò che interessa è che nei termini si sia avuta la adozione dell’atto e non anche la sua notifica.<br />
Si è  costituita l’appellata proprietaria, chiedendo il rigetto dell’appello  in quanto l’atto di esproprio non è stato notificato nei termini, riproponendo i motivi dichiarati assorbiti, ma in sostanza sostenendo la tardività del decreto di esproprio; si oppongono inoltre alla produzione della nuova documentazione in appello.<br />
Si è costituita l’ATI Mambrini Costruzioni srl De Sanctis spa che insiste per l’accoglimento dell’appello.<br />
Alla udienza pubblica del 17 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.L’appello è fondato.<br />
La questione oggetto della presente controversia riguarda &#8211; al fine di ritenere non sussistente la illegittima occupazione degli immobili &#8211; la tempestività dell’intervento del decreto di esproprio, che sarebbe stato soltanto adottato ma non anche notificato nei termini previsti (14 novembre 2005).<br />
La parte appellante sostiene che, attesa la natura di atto non recettizio del decreto di esproprio, entro il termine previsto del 14 novembre 2005 avrebbe dovuto essere soltanto adottato il relativo provvedimento (adottato in realtà in data 7 novembre 2005 e registrato in data 10 novembre 2005), e non anche necessariamente comunicato.<br />
Al proposito, si è affermato che, per quanto riguarda <i>l’effetto traslativo</i> della proprietà pubblica, esso si verifica dalla data della denuncia del decreto e <i>indipendentemente</i> dalla successiva notificazione del decreto medesimo, la quale, rispetto al decreto, avente natura di <i>atto non recettizio</i>, non è elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo funzione di fare appunto decorrere il termine di opposizione alla stima (così Cassazione civile, I, 15.11.2004, n.21622).<br />
Con riguardo alla eventualità di difetti della notifica, si è ritenuto che il vizio della notifica del decreto di esproprio non incida sulla legittimità del provvedimento quanto piuttosto sulla opponibilità dello stesso al destinatario e, specialmente, sulla effettiva decorrenza dei termini posti a disposizione dell’inciso per esercitare le sue facoltà in sede non tanto procedimentale quanto piuttosto processuale (C. Stato, IV, 11.4.2007, n.1668).<br />
In genere, la notificazione di un atto amministrativo al suo destinatario non incide  sulla <i>esistenza o validità</i> dello stesso, con la conseguenza che un atto non è nullo o illegittimo né fuori termine, per il solo fatto della mancata comunicazione integrale da parte della autorità emanante al soggetto che sia interessato, salvo che l’atto sia recettizio, nel quale caso la comunicazione incide sulla efficacia del provvedimento e quindi sul decorso dei termini per la impugnativa giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 21 agosto 2006, n.4860).<br />
Alla luce dei su indicati principi, deve ritenersi intervenuto nei prescritti termini il decreto di esproprio adottato nei termini prestabiliti nel procedimento, in quanto il suo <i>effetto proprio</i>, di tipo traslativo della titolarità, avviene già al momento della sua adozione, ancorchè non sia avvenuta entro quei termini la fase integrativa della efficacia, che, nel caso di atto non recettizio, come nella specie, attiene solo alla diversa e successiva fase della comunicazione. <br />
Il Collegio è consapevole della sopravvenienza – rispetto alle pronunce giurisprudenziali menzionate &#8211; della  nuova disciplina del procedimento e del provvedimento amministrativo (leggi 15 e 80 del 2005) e in particolare della previsione dell’art. 21 bis, che stabilisce che il provvedimento <i>limitativo</i> della sfera giuridica dei privati <i>acquista efficacia</i> nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.<br />
Al proposito, si è anche sostenuto in giurisprudenza (TAR Liguria, I, 8.6.2005, n.985) che l’art. 21 bis come sopra riportato, superando lo schema concettuale della categoria degli atti recettizi (tra i quali non rientrava tradizionalmente il decreto di esproprio) per i provvedimenti limitativi della sfera privata condizionerebbe la efficacia alla comunicazione all’interessato.<br />
Tale considerazione, tuttavia, ad opinione del Collegio, non può valere per il decreto di esproprio che, invero atto ablatorio e quindi per sua natura tra i più <i>incisivi e limitativi</i> rispetto alla sfera giuridica e patrimoniale dei destinatari, è soggetto alla <i>disciplina speciale</i> del testo unico espropriazioni (D.P.R. 327 del 2001) che, all’art. 13 dispone che, in riferimento al decreto di esproprio entro la scadenza del termine (al fine di non determinare la inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità), ne richiede la sola <i>emanazione</i> o adozione, non anche la comunicazione.<br />
Va presente che nella specie la sufficienza della sola adozione o emanazione è rilevante non perché venga lamentata la mancanza di comunicazione, intervenuta successivamente, ma perché si discute sulla tempestività, nei termini previsti per il procedimento, del decreto di esproprio soltanto adottato.<br />
Pertanto, come sostiene parte appellante, è errata la affermazione della mancata emanazione nei termini del decreto di esproprio, in quanto, al fine di valutarne la tempestività, ci si deve riferire soltanto all’intervento della adozione e non anche della comunicazione o notifica del medesimo.<br />
2. Con riguardo alla eccezione relativa alla inammissibilità della produzione di nuovi mezzi di prova in appello, formulata da parte appellata, il Collegio osserva che in linea di principio non sono ammessi in grado di appello nuovi mezzi di prova che, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., potevano essere proposti in primo grado (C. Stato, VI, 27.7.2007, n.4166).<br />
E’ vero però che il divieto di nuove prove in appello ex art. 345 cpc si riferisce esclusivamente alle prove costituende e non riguarda <i>i documenti </i>che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado (<i>ex plurimis</i>, C. Stato, IV, 10.7.2007, n.3910).<br />
Nella specie, inoltre, la produzione documentale riguarda proprio gli atti di adozione del decreto di esproprio, della cui tempestività o meno si discute, ai fini della sussistenza della illiceità della occupazione.<br />
3.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso proposto in primo grado. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:<br />
accoglie l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  17 ottobre 2008, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Giovanni VACIRCA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Sergio DE FELICE	&#8211;	Consigliere, est.<br />	<br />
Vito CARELLA		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 06/11/2008</b><br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5539/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2008 n.5539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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