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	<title>5526 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5526 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.5526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-5-8-2019-n-5526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-5-8-2019-n-5526/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.5526</a></p>
<p>Fabio Taormina, Presidente, Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore; PARTI: (L. G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fabrizio Persi c. la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Almerina Bove) Il processo amministrativo, che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-5-8-2019-n-5526/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.5526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-5-8-2019-n-5526/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.5526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore; PARTI: (L. G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fabrizio Persi c. la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Almerina Bove)</span></p>
<hr />
<p>Il processo amministrativo, che si sviluppa nei confronti di una parte pubblica ed eventualmente nei confronti delle parti private che, per effetto dell&#8217;attività  dell&#8217;Amministrazione, abbiano interesse opposto a quello fatto valere dal ricorrente, non è equiparabile ai giudizi sulle impugnazioni civili, che vede le parti in posizione paritaria e privatistica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Processo amministrativo &#8211; graduatoria &#8211; controinteressati &#8211; sono de plano individuabili &#8211; necessità  della notifica &#8211; sussiste.</strong><br /> <strong>2.- Processo amministrativo &#8211; controinteressati &#8211; opposizione di terzo &#8211; esperibilità  &#8211; non è esimente dall&#8217;obbligo di evocazione in giudizio nei termini prescritti.</strong><br /> <strong>3.- Processo amministrativo &#8211; processo civili &#8211; sistema delle impugnazioni &#8211; equiparabilità  &#8211; non sussiste &#8211; questione di illegittimità  costituzionale &#8211; non è fondata.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Ove l&#8217;atto impugnato riguardi una graduatoria, la relativa impugnazione comprende dei controinteressati, individuabili, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel caso di specie, vigente alla data di proposizione del ricorso), nei soggetti ai quali l&#8217;atto di cui si chiede l&#8217;annullamento &#8220;direttamente si riferisce&#8221; (nella fattispecie i soggetti inseriti nella graduatoria che sarebbero stati collocati, in caso di accoglimento del ricorso, in posizione deteriore rispetto a quella indicata nell&#8217;impugnato provvedimento): così come l&#8217;attuale articolo 41, comma 2, del codice del processo amministrativo (che reca per il mancato assolvimento nei termini dell&#8217;onere della notifica ad almeno uno dei contro interessati espressa comminatoria di decadenza, e dunque di inammissibilità  ai sensi del precedente 35 dello stesso codice) anche il citato articolo 21, commi primo e secondo, della legge n. 1034/1971 comportava l&#8217;inammissibilità  del ricorso al Tar ove non notificato nei termini ad almeno uno dei contro interessati.</em><br /> <em>2.Non può considerarsi equivalente alla mancata evocazione in giudizio il richiamo alla possibilità , per i controinteressati, di avvalersi dell&#8217;istituto dell&#8217;opposizione di terzo di cui all&#8217;articolo 404 del codice di procedura civile (giù  consentita nella vigenza della legge n. 1034/1971 per effetto della sentenza della Corte costituzionale 15-17 maggio 1995, n. 177, che ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 28 della legge, nella parte in cui non prevedeva l&#8217;opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale passate in giudicato; ed ora espressamente prevista come mezzo di impugnazione negli articoli 91 e 108 del codice amministrativo). L&#8217;opposizione di terzo infatti è un istituto a tutela, posticipata, di un soggetto, non evocato in giudizio, che sia stato dalla relativa pronuncia leso nei suoi diritti o interessi legittimi. Ma, in quanto forma di garanzia posticipata del contraddittorio, non esime chi attiva un giudizio di evocarvi a tempo debito, entro i termini imposti dalla legge, coloro che vantino un interesse opposto a quello dell&#8217;attore.</em><br /> <em>3.Il processo amministrativo, che si sviluppa nei confronti di una parte pubblica ed eventualmente nei confronti delle parti private che, per effetto dell&#8217;attività  dell&#8217;Amministrazione, abbiano interesse opposto a quello fatto valere dal ricorrente, non è equiparabile ai giudizi sulle impugnazioni civili, che vede le parti in posizione paritaria e privatistica. </em><br /> <em>Peraltro, nessun vizio di incostituzionalità  si evidenzia in un sistema processuale (quello amministrativo) che impone a chi ricorre nei confronti dell&#8217;Amministrazione di evocare tempestivamente in giudizio anche il soggetto o i soggetti che traggono o hanno tratto beneficio</em> <em>dalla attività  amministrativa contestata con il ricorso; e che impone perciù² con immediatezza il contraddittorio e dunque la difesa in giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 24 della Costituzione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Pubblicato il 05/08/2019</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 05526/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 06050/2011 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">sul ricorso avente numero di registro generale 6050 del 2011, proposto dalla L. G. s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fabrizio Persi e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Salaria n. 227;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale quale legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Almerina Bove dell&#8217;Avvocatura regionale e ivi elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, n. 27679/2010, resa tra le parti e concernente inammissibilità  di ricorso &#8211; per mancata notifica ai controinteressati &#8211; relativo a graduatoria di progetti ammissibili e progetti esclusi per aiuti alle piccole e medie imprese del settore turistico.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il Cons. Giancarlo Luttazi e udito per la ricorrente l&#8217;avvocato Fabrizio Persi;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Con atto d&#8217;appello notificato alla Regione Campania il 17/18 giugno 2011 e depositato il 14 luglio 2011 la L. G. s.r.l. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, n. 27679/2010, depositata in data 20 dicembre 2010, non notificata, la quale ha dichiarato inammissibile per omessa notifica dell&#8217;atto introduttivo ad almeno uno dei controinteressati, con condanna alle spese, il ricorso proposto dall&#8217;appellante per l&#8217;annullamento, con gli atti connessi, del Decreto dirigenziale n. 375 del 27 luglio 2009, avente ad oggetto l&#8217;approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili e degli elenchi dei progetti esclusi, relativa al POR Campania 2000/2006 Misura 4.5 Azione A &#8211; II Bando D.D. n. 63 del 16 maggio 2006 &#8211; Regime di aiuto alle PMI del Settore turistico nell&#8217;ambito dei Progetti integrati a vocazione turistica.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;appello reca i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">I) Non necessità , sotto molteplici profili, di notifica ad altri soggetti;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">II) Fondatezza delle censure espresse in primo grado, così ribadite:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto e contraddittorietà  di motivazione, per difetto e contraddittorietà  di istruttoria, per erronea valutazione dell&#8217;interesse pubblico, per travisamento dei fatti;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">3) Eccesso di potere per contraddittorietà  rispetto alla valutazione precedentemente operata;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">4) Eccesso di potere per contraddittorietà  ed illogicità  dell&#8217;iter formativo del provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">5) Erroneità  e violazione di legge negli atti presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">E conclude chiedendo che questo Consiglio di Stato, in riforma della sentenza gravata, accerti &#8211; se del caso previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità , ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ora trasfuso nell&#8217;art. 41 del Codice del processo amministrativo &#8211; l&#8217;ammissibilità  del ricorso di primo grado, e nel merito lo accolga; ovvero, in subordine, rimetta la causa al giudice del primo grado per la integrazione delle notifiche eventualmente ritenute necessarie.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">La Regione Campania si è costituita, per resistere, il 15 aprile 2014.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">In esito ad avviso di perenzione consegnato il 28 luglio 2016 l&#8217;appellante, in data 19 gennaio 2017, ha depositato domanda di fissazione di udienza.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">La Regione Campania ha depositato documenti il 21 marzo 2019 e una memoria il 31 maggio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;appellante ha depositato una memoria in data 31 maggio 2019 e una memoria di replica in data 11 giugno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">La causa è passata in decisione all&#8217;udienza pubblica del 2 luglio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1.1-La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla L. G. s.r.l. avverso il Decreto dirigenziale n. 375 del 27 luglio 2009, avente ad oggetto l&#8217;approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili e degli elenchi dei progetti esclusi, relativa al POR Campania 2000/2006 Misura 4.5 Azione A &#8211; II Bando D.D. n. 63 del 16 maggio 2006 &#8211; Regime di aiuto alle PMI del Settore turistico nell&#8217;ambito dei Progetti integrati a vocazione turistica.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il ricorso contestava la graduatoria poichè in essa &#8211; applicando il motivo di esclusione contraddistinto con il &#8220;codice 41&#8221; (Programma di investimento comprendente esclusivamente spese non ammissibili: art. 7 comma 3 del Bando) &#8211; era stata esclusa la ricorrente L. G. s.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;atto impugnato era dunque una graduatoria; e in quanto tale la relativa impugnazione comportava dei controinteressati, individuabili, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (vigente alla data di proposizione del ricorso), nei soggetti ai quali l&#8217;atto di cui si chiede l&#8217;annullamento &#8220;direttamente si riferisce&#8221;: nella fattispecie i soggetti inseriti nella graduatoria che sarebbero stati collocati, in caso di accoglimento del ricorso Living, in posizione deteriore rispetto a quella indicata nell&#8217;impugnato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Così come l&#8217;attuale articolo 41, comma 2, del codice del processo amministrativo (che reca per il mancato assolvimento nei termini dell&#8217;onere della notifica ad almeno uno dei contro interessati espressa comminatoria di decadenza, e dunque di inammissibilità  ai sensi del precedente 35 dello stesso codice) anche il citato articolo 21, commi primo e secondo, della legge n. 1034/1971 comportava l&#8217;inammissibilità  del ricorso al Tar ove non notificato nei termini ad almeno uno dei contro interessati (v., per tutte, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2012 , n. 5646:<i>&#8220;a fronte di una lex specialis, che prevede l&#8217;erogazione di contributi nell&#8217;ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, tutte le imprese utilmente classificate possono essere pregiudicate dalla riammissione del concorrente escluso.&#8221;</i>).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">In proposito nessuno dei rilievi dell&#8217;appello è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">La prospettazione che nel ricorso introduttivo non era contestata la procedura nel suo complesso e la graduatoria nella sua integrità  (sì che, secondo l&#8217;appellante, i soggetti collocati nella graduatoria non potevano essere ritenuti controinteressati perchè la loro posizione di soggetti iscritti in graduatoria non sarebbe venuta meno in caso di esito vittorioso del ricorso stesso) è infondata, poichè il ricorso introduttivo perseguiva l&#8217;introduzione in graduatoria della L., che ne era stata esclusa, e dunque la modifica di quella graduatoria, con conseguente postergazione della originaria posizione di alcuni candidati, i quali dunque avevano posizione di controinteresse rispetto alla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Questi candidati soggetti a possibile postergazione (o almeno &#8220;alcuno di essi&#8221; &#8211; come previsto dal citato articolo 21, primo comma, della legge n. 1034/1971 &#8211; salvo successiva integrazione del contraddittorio) avrebbero dovuto &#8211; in quanto, come rilevato all&#8217;appellata sentenza, possibilmente lesi dell&#8217;eventuale accoglimento del gravame &#8211; essere individuati ed evocati in giudizio per evitare l&#8217;inammissibilità  del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;appello richiama in proposito la decisione di questo Consiglio di Stato, Sezione quinta, 5 marzo 2010, n. 1290, resa su fattispecie analoga; ed evidenzia che la pronuncia, nel confermare sul punto la sentenza resa in primo grado, ha riaffermato l&#8217;inesistenza di controinteressati in relazione all&#8217;impugnazione di un atto di esclusione da procedura selettiva, bandita dalla Regione Campania per l&#8217;individuazione dei soggetti ammessi al regime di aiuti alle piccole e medie imprese del settore turistico, previsto dal POR. Campania 2000-2006 per le &quot;Isole del Golfo&quot;. Ma la richiamata sentenza n. 1290/2010 non si è pronunciata nel merito sulla specifica questione. Essa si è invece limitata a rilevare che quella questione (effettivamente relativa all&#8217;integrità  del contraddittorio, nei riguardi dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria, non evocati nel giudizio) non era più¹ riesaminabile in appello perchè la sentenza impugnata si era espressamente pronunciata sul punto con statuizione non contestata dalle parti.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;appello afferma altresì che la procedura selettiva non prevedeva un numero prestabilito e chiuso di soggetti da ammettere al godimento del contributo pubblico e che pertanto la riammissione in graduatoria della L. G. all&#8217;esito eventualmente favorevole del ricorso proposto dinanzi al Tar non avrebbe comportato la fuoriuscita di uno o più¹ altri soggetti dalla graduatoria giù  formulata, bensì solo l&#8217;aggiunta di questa istante. Ma il rilievo è infondato, poichè come indicato negli articoli 1, comma 4, e 10, comma 5, del Bando (Decreto dirigenziale n. 63 del 16 maggio 2006, sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 24 del 29 maggio 2006) le agevolazioni erano concesse ai programmi inseriti nelle graduatorie a partire dal primo, fino all&#8217;esaurimento dei fondi attribuiti a ciascuna graduatoria, sicchè l&#8217;inserimento in essa di un soggetto escluso avrebbe danneggiato i soggetti in posizione deteriore, comportando per costoro il rischio di non rientrare, per l&#8217;esaurimento dei fondi disponibili, fra i soggetti beneficiari (confr. Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4867). Le possibili &quot;rimodulazioni e/o riprogrammazioni&quot; di finanziamenti, pure prospettate nell&#8217;appello, riguardano eventualità  e comunque non escludono la posizione opposta a quella della ricorrente da parte dei soggetti che essa, in caso di accoglimento del ricorso, avrebbe potuto superare ai fini dell&#8217;erogazione del finanziamento.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il raffronto, proposto nell&#8217;appello, con l&#8217;ipotesi di mera esclusione da un concorso pubblico, la quale non impone che tutti coloro che a quel concorso partecipano siano da ritenere potenziali controinteressati, non è pertinente, poichè nel caso in esame impugnando l&#8217;esclusione dalla graduatoria (e non dalla selezione a monte, come nell&#8217;esempio posto a raffronto) si persegue l&#8217;inserimento in quella graduatoria, in competizione con gli altri aspiranti al relativo finanziamento pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;appello prospetta altresì l&#8217;ipotesi in cui nessun soggetto ammesso in graduatoria riceva poi materialmente alcun contributo a causa del mancato reperimento dei fondi, e rileva che anche in tal caso non risulterebbe, in concreto, nessun controinteressato rispetto al ricorso della deducente. Ma si tratta di ipotesi non corrispondenti alla realtà , poichè dallo stesso Bando (v. l&#8217;articolo 15: &#8220;<i>Dotazione finanziaria</i>&#8220;) risulta la disponibilità  di fondi.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il richiamo dell&#8217;appello alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, n. 942 del 15 febbraio 2011 è &#8211; come il precedente richiamo alla pronuncia di questo Consiglio di Stato n. 1290/2010 &#8211; inconferente, poichè la sentenza del Tar, rilevando l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, ha fatto a meno di pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità  sollevate dall&#8217;Amministrazione regionale.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Parimenti inconferente è il richiamo alla possibilità , per i controinteressati, di avvalersi dell&#8217;istituto dell&#8217;opposizione di terzo di cui all&#8217;articolo 404 del codice di procedura civile (giù  consentita nella vigenza della legge n. 1034/1971 per effetto della sentenza della Corte costituzionale 15-17 maggio 1995, n. 177, che ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 28 della legge, nella parte in cui non prevedeva l&#8217;opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale passate in giudicato; ed ora espressamente prevista come mezzo di impugnazione negli articoli 91 e 108 del codice amministrativo). L&#8217;opposizione di terzo infatti è un istituto a tutela, posticipata, di un soggetto, non evocato in giudizio, che sia stato dalla relativa pronuncia leso nei suoi diritti o interessi legittimi. Ma, in quanto forma di garanzia posticipata del contraddittorio, non esime chi attiva un giudizio di evocarvi a tempo debito, entro i termini imposti dalla legge, coloro che vantino un interesse opposto a quello dell&#8217;attore.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Alla vicenda non poteva applicarsi l&#8217;istituto dell&#8217;errore scusabile, pure invocato nell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;istituto era originariamente previsto nell&#8217;articolo 34 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) come facoltà  di assegnare un breve termine per riprodurre all&#8217;autorità  gerarchica competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro provvedimenti non definitivi; e, nel successivo art. 36, per una eventuale rinnovazione o integrazione della notifica del ricorso; e poi nell&#8217;articolo 34 della legge n. 1034/1971 come facoltà  per il Consiglio di Stato di rimettere in termini il ricorrente per proporre l&#8217;impugnativa al giudice competente o per rinnovare la notificazione del ricorso. Ed era stato poi ritenuto applicabile dalla giurisprudenza anche nei casi in cui un errore sui termini fosse stato causato da oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto (v., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 2019, n. 2114), ipotesi che è stata poi espressamente prevista nell&#8217;articolo 37 del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Nel caso di specie perà² l&#8217;istituto non è applicabile, poichè non vi si è concretata una violazione della normativa di riferimento non imputabile a oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti; nè la più¹ ampia fattispecie, invocata dall&#8217;appellante con riferimento ad ulteriore giurisprudenza, di peculiarità  e novità  della questione oggetto del contendere, complessità  del quadro normativo, oscillazioni di giurisprudenza, tali da configurare menomazioni e maggiore difficoltà  nell&#8217;esercizio dei diritti di difesa.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;appello prospetta anche il contrasto dell&#8217;art. 21 della legge n. 1034/1971 con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per disparità  di trattamento e violazione del diritto di difesa con riferimento al sistema delle impugnazioni nel processo civile, e segnatamente rispetto agli artt. 331 (&#8220;<i>Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili</i>&#8220;) e 332 (&#8220;<i>Notificazione dell&#8217;impugnazione relativa a cause scindibili</i>&#8220;) del codice di procedura civile.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;appellante sostiene che laddove il citato art. 21 della legge n. 1034/1971 comporta che la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato al quale l&#8217;atto direttamente si riferisce determini l&#8217;inammissibilità  del ricorso, la norma sarebbe in contrasto con i citati artt. 3 e 24 della Costituzione perchè lesiva del diritto di difesa e determinativa di ingiustificata disparità  di trattamento rispetto al sistema delle impugnazioni nel processo civile e segnatamente rispetto ai pure citati artt. 331 e 332 del codice di procedura civile, i quali prevedono che, notificato l&#8217;appello ad almeno una delle parti, il giudice debba disporre l&#8217;integrazione del contraddittorio o la notificazione in confronto delle altre e non giù  dichiarare l&#8217;appello inammissibile. E ciù², afferma l&#8217;appello, comporta l&#8217;incostituzionalità , per gli indicati profili, dell&#8217;articolo l&#8217;articolo 21 citato, se inteso nel senso che, pur notificata l&#8217;impugnazione ad una parte (l&#8217;Amministrazione), l&#8217;impugnazione possa essere dichiarata inammissibile se manchi l&#8217;iniziale notifica ad un secondo soggetto (il controinteressato).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">La questione è perà² manifestamente infondata, poichè il processo amministrativo, che si sviluppa nei confronti di una parte pubblica ed eventualmente nei confronti delle parti private che, per effetto dell&#8217;attività  dell&#8217;Amministrazione, abbiano interesse opposto a quello fatto valere dal ricorrente, non è equiparabile ai giudizi sulle impugnazioni civili, che vede parti in posizione paritaria e privatistica. E nessun vizio di incostituzionalità  appare in una disposizione che impone a chi ricorre nei confronti dell&#8217;Amministrazione di evocare tempestivamente in giudizio anche il soggetto o i soggetti che traggono o hanno tratto beneficio dalla attività  amministrativa contestata con il ricorso; e che impone perciù² con immediatezza il contraddittorio e dunque la difesa in giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 24 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1.2-La confermata inammissibilità  del ricorso di primo grado consente di prescindere dai motivi di merito riproposti in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2.- L&#8217;appello va dunque respinto.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Condanna la L. G. s.r.l. al rimborso alla Regione Campania delle spese del giudizio d&#8217;appello, e le liquida in euro 2000,00, oltre IVA e CAP come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2009 n.5526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2009-n-5526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2009-n-5526/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2009 n.5526</a></p>
<p>Pres. Maruotti, Est. Greco R. Rubini (Avv. R. Izzo) c/ Ministero delle Finanze (Avv. dello Stato) sulla decorrenza del termine per l&#8217;avvio del procedimento disciplinare, qualora la pena accessoria dell&#8217;interdizione dai pubblici uffici venga meno a seguito di indulto Pubblico impiego &#8211; Procedimenti disciplinari &#8211; Sentenza penale di condanna &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2009-n-5526/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2009 n.5526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti,  Est. Greco<br /> R. Rubini (Avv. R. Izzo) c/ Ministero delle Finanze (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine per l&#8217;avvio del procedimento disciplinare, qualora la pena accessoria dell&#8217;interdizione dai pubblici uffici venga meno a seguito di indulto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Procedimenti disciplinari &#8211; Sentenza penale di condanna &#8211; Interdizione dai pubblici uffici &#8211; Autonomo potere disciplinare &#8211; Non sussiste &#8211;  Indulto sopravvenuto &#8211; Reviviscenza del potere &#8211; Termine avvio procedimento &#8211; Dies a quo – Conoscenza provvedimento giudiziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La disciplina di cui all’art. 9 della l. 19/90 -che prevede l’avvio del procedimento disciplinare entro il termine perentorio di 180 giorni dal giorno in cui la p.a. abbia avuto conoscenza della sentenza definitiva di condanna-, non viene in rilievo qualora tale sentenza abbia inflitto anche la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Difatti, a fronte di una determinazione giudiziale che recide in modo radicale il rapporto di servizio, non è coerente attribuire alla p.a. il potere di adottare un’autonoma misura disciplinare che, se non coincidente con la destituzione, sarebbe inutiler data. Pertanto, laddove la pena accessoria venga meno per riabilitazione o -come nella specie- a seguito di indulto, rivive il potere disciplinare, e i termini di cui al cit. art. 9 cominciano a decorrere dalla data in cui la p.a. sia venuta a conoscenza del provvedimento giudiziale che fa venir meno la destituzione ex lege.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello nr. 380 del 2001, proposto dal</p>
<p>signor <b>Roberto RUBINI</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Lungotevere Marzio, 3, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>MINISTERO DELLE FINANZE<i></b></i>, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso “ope legis” dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento e la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza nr. 552, pubblicata l’8 luglio 2000 e notificata il 24 ottobre 2000, con cui il T.A.R. del Friuli – Venezia Giulia ha respinto il ricorso iscritto al nr. 310/93 di R.G. contro il provvedimento di cessazione per il ricorrente dal servizio per perdita del grado per rimozione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione appellata;<br />	<br />
Vista la memoria prodotta dall’appellante in data 17 giugno 2009 a sostegno delle proprie difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 30 giugno 2009, il Cons. Raffaele Greco;<br />	<br />
Uditi l’avv. Izzo per l’appellante e l’avv. dello Stato Fabrizio Fedeli per l’Amministrazione;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il signor Roberto Rubini ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la sentenza con la quale il T.A.R. del Friuli – Venezia Giulia ha respinto il ricorso da lui proposto contro il provvedimento con il quale era stata disposta la sua cessazione dal servizio continuativo della Guardia di Finanza per perdita del grado per rimozione.<br />	<br />
A sostegno dell’appello, egli ha dedotto:<br />	<br />
1) l’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, nr. 19, con riguardo alla decorrenza del termine di 180 giorni ivi previsto per l’inizio del procedimento disciplinare nell’ipotesi in cui, come avvenuto nella specie, l’interessato sia stato già sottoposto, a seguito di condanna penale, alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici;<br />	<br />
2) l’erroneità della sentenza impugnata anche con riguardo al mancato rispetto dell’ulteriore termine di 90 giorni, previsto dalla stessa norma per la conclusione del procedimento disciplinare.<br />	<br />
Resiste il Ministero delle Finanze, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
All’udienza del 30 giugno 2009, la causa è stata ritenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Viene all’attenzione della Sezione l’appello proposto dal signor Rob. Rub., già in servizio presso la Guardia di Finanza, avverso la sentenza del T.A.R. del Friuli – Venezia Giulia di reiezione del ricorso da lui proposto avverso il provvedimento con il quale il Comandante Generale della Guardia di Finanza ne ha disposto la cessazione dal servizio a seguito di perdita del grado per rimozione.<br />	<br />
Tale provvedimento segue alla sentenza penale con la quale il signor Rub. è stato condannato definitivamente a due anni e quattro mesi di reclusione, con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale; il relativo procedimento amministrativo è stato avviato dall’Amministrazione, per vero, solo dopo le ulteriori pronunce con le quali, in applicazione di indulto, le pene principale e accessoria irrogate al signor Rub. sono state condonate.</p>
<p>2. Con un primo motivo d’impugnazione, parte appellante reitera la doglianza, già articolata in primo grado, in ordine all’affermata erroneità dell’interpretazione dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, nr. 19 (ancorché, invero, nel ricorso introduttivo vi fosse un inesatto richiamo alla disciplina, non applicabile al caso di specie, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, nr. 3), sulla cui base è stato avviato e portato a compimento il procedimento disciplinare poi sfociato nella sanzione impugnata.<br />	<br />
In particolare, l’appellante si duole del mancato avvio del predetto procedimento nel termine perentorio di 180 giorni dal giorno in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza definitiva di condanna, come disposto dal citato art. 9.<br />	<br />
La doglianza è infondata.<br />	<br />
Infatti, come già affermato da questo Consiglio di Stato, la disciplina di cui agli artt. 9 e 10 della legge nr. 19 del 1990 (e, pertanto, i termini ivi previsti) non viene in rilievo con riguardo all’ipotesi in cui, come nel caso di specie, la sentenza penale di condanna abbia inflitto anche la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, in virtù della fondamentale considerazione che, a fronte di una determinazione giudiziale che recide in modo radicale il rapporto di servizio, non è coerente che all’Amministrazione venga dato il potere di adottare una autonoma misura disciplinare che, se non coincidente con la destituzione, sarebbe “inutiliter data”; di conseguenza, deve ritenersi che &#8211; laddove la pena accessoria venga meno (per riabilitazione, ovvero a seguito di indulto come nella presente fattispecie) &#8211; rivive il potere disciplinare, e i termini di cui al citato art. 9 cominciano a decorrere dalla data in cui l’Amministrazione viene a conoscenza del provvedimento giudiziale che fa venir meno la destituzione “ex lege” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2003, nr. 3675).<br />	<br />
In tal senso ha correttamente argomentato anche il giudice di prime cure, affermando il legittimo avvio del procedimento disciplinare nei confronti dell’odierno appellante a seguito dell’applicazione dell’indulto e del conseguente venir meno della pena accessoria che aveva interrotto il suo rapporto di servizio.</p>
<p>3. Con ulteriore censura, l’appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto conto, al di là degli inesatti richiami normativi contenuti nel ricorso, dell’ulteriore profilo di illegittimità – comunque ravvisabile – consistente nel mancato rispetto del diverso termine di novanta giorni previsto dallo stesso art. 9 della legge nr. 19 del 1990 per la conclusione del procedimento disciplinare.<br />	<br />
Il motivo è inammissibile, essendo stato articolato per la prima volta nel presente grado di appello.<br />	<br />
Ed invero, dalla lettura del ricorso di primo grado è agevole evincere che le uniche doglianze in tale sede articolate dal signor Rub. afferivano al mancato rispetto del termine di legge per l’avvio del procedimento, mentre nessun rilievo veniva svolto in ordine al diverso termine previsto per la sua conclusione: tale dato emerge con chiarezza, e non è inficiato dagli impropri richiami normativi contenuti nel ricorso (improprietà che – lo si ribadisce – riguardavano sempre e comunque, ed esclusivamente, il termine di inizio del procedimento, cui le censure erano riferite).</p>
<p>4. Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.</p>
<p>5. Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, respinge in parte l’appello nr. 380 del 2001 e in parte lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2009 con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente FF<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2006 n.5526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-7-2006-n-5526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-7-2006-n-5526/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-7-2006-n-5526/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2006 n.5526</a></p>
<p>Pres. La Medica; Rel. Sapone G.I. SPORT e SPORTING CLUB ROMA 2000 (Avv.ti L. Salmi e M. Lioi) c. Comune di Roma (Avv. C. Montanaro) + altri sull&#8217;esclusione del risarcimento del danno ove residui in capo all&#8217;amministrazione un potere discrezionale in ordine all&#8217;attività rinnovatoria Responsabilità e risarcimento – Interessi Pretesivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-7-2006-n-5526/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2006 n.5526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-7-2006-n-5526/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2006 n.5526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica; Rel. Sapone<br /> G.I. SPORT e SPORTING CLUB ROMA 2000 (Avv.ti L. Salmi e M. Lioi) c. Comune di Roma (Avv. C. Montanaro) + altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;esclusione del risarcimento del danno ove residui in capo all&#8217;amministrazione un potere discrezionale in ordine all&#8217;attività rinnovatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Interessi Pretesivi – Risarcimento del danno – Attività amministrativa rinnovatoria discrezionale &#8211; Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di interessi pretensivi, il risarcimento del danno può essere ammesso solo quando l&#8217;attività amministrativa rinnovatoria conseguente ad annullamento di illegittimo diniego non implichi un ulteriore apprezzamento discrezionale, ovvero quando residui all’Autorità amministrativa un potere sostanzialmente vincolato, anche se entro i termini della sentenza di annullamento; esso deve escludersi, al contrario, qualora in capo all&#8217;Autorità stessa residui un margine di discrezionalità tale da configurare come eventuale l&#8217;emanazione del provvedimento ampliativo della sfera giuridico patrimoniale dell&#8217;interessato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO</B><br />
<i><b>&#8211; SEZIONE II &#8211;</b></i></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n.<b>14203</b> del <b>1999</b> proposto dalle</p>
<p>associazioni sportive <b>G.I. SPORT e SPORTING CLUB ROMA 2000</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Luciana Salmi, Michele Lioi ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Salmi in Roma, Via Ugo Bassi n.3;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Montanaro ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Via del Tempio di Giove n.21;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>a) <b>Associazione Sportiva Crawl 2000</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrica Dumontel e Andrea Novelli presso il cui studio in Roma, Via Lucrezio Caro n.12, è elettivamente domiciliata;<br />
b) <b>Rari Nantes Nomentano</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaia Germani e Maria Giulietta Virgulti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Germani in Roma, Via Appio Claudio n.289; <br />
<b></p>
<p align=center>
per ottenere:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1) <b>l’Annullamento</b>:<br />
1a) della deliberazione n.64 del 12 luglio 1999 della IV Circoscrizione del comune di Roma con la quale è stata approvata la graduatoria finale relativa alla procedura concorsuale indetta dall’intimata amministrazione per la gestione in concessione dell’impianto comunale denominato “Piscina Gran Paradiso” ed è stata dichiarata aggiudicataria l’associazione sportiva controinteressata “Piscina Crawl 2000”;<br />
1b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali:</p>
<p>2) <b>la Condanna</b> dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno come quantificato nel corso del giudizio.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato comune e delle due associazioni controinteressate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 14 giugno 2006 &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone &#8211;  l’avv. R. Lioj per le associazioni ricorrenti, l’avv. Dumontel per la Crawl 2000 e l’avv. Montanaro per l’intimata amministrazione comunale;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Le associazioni ricorrenti hanno partecipato insieme alla gara pubblica indetta dall’intimata amministrazione per l’affidamento della gestione dell’impianto comunale “Piscina Gran Paradiso”, classificandosi al secondo posto a pari merito con l’associazione sportiva Rari Nantes Nomentano, odierna controinteressata, e dietro l’associazione aggiudicataria “Piscina Crawl 2000”, pure controinteressata nel presente giudizio.<br />
Con il proposto gravame hanno:<br />
<b>a)</b> impugnato la delibera comunale, in epigrafe indicata, con cui è stata approvata la graduatoria della gara de qua, contestando la legittimità dell’operato della Commissione di gara ed, in particolare, il punteggio assegnato in alcune voci valutative alle odierne controinteressate, deducendo i seguenti motivi di doglianza:<br />
<b>1) Violazione delle norme e dei principi generali in materia di procedure concorsuali e di parità dei concorrenti. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità,  contraddittorietà e sviamento;<br />
2) Violazione delle norme e dei principi di gara e di parità dei concorrenti. Eccesso di potere per palese illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di presupposti e sviamento;<br />
3) Incompetenza;<br />
4) Violazione degli artt.13, 22, 32 della L. n.142/1990. Violazione del regolamento comunale di cui alle deliberazione n.155 del 25 luglio 1995. Violazione delle norme e dei principi in materia di gare e di parità dei concorrenti. Eccesso di potere per palese illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto dei presupposti e sviamento;<br />
5) Violazione delle norme e dei principi in materia di procedure concorsuali. Violazione dei principi in materia di composizione e funzionamento delle Commissioni di gara. Eccesso di potere per palese illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di presupposti, difetto di motivazione e sviamento. <br />
b</b>) chiesto la condanna dell’intimata amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata aggiudicazione.<br />
Successivamente, a seguito del deposito in giudizio da parte della resistente amministrazione della documentazione inerente la controversia in trattazione, hanno prospettato i seguenti motivi aggiunti di doglianza:<br />
<b>6) Violazione delle norme e dei principi generali in materia di procedura concorsuali e di parità dei concorrenti. Violazione del regolamento comunale di cui alla deliberazione n.155 del 25 luglio 1995. Violazione del bando di concorso, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e sviamento;<br />
7) Violazione delle norme e dei principi generali in materia di procedura concorsuali e di parità dei concorrenti. Violazione del regolamento comunale di cui alla deliberazione n.155 del 25 luglio 1995. Violazione del bando di concorso, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e sviamento sotto altri profili.<br />
</b>Si è costituito il comune di Roma, il quale ha prospettato l’inammissibilità delle doglianze con le quali è stata affermata l’illegittimità del bando di gara per contrasto con la delibera regolamentare n.155/1995, ed ha contestato nel merito la fondatezza delle dedotte censure.<br />
Si sono pure costituite le due associazioni controinteressate le quali hanno entrambe proposto ricorso incidentale deducendo l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’offerta presentata dalle odierni istanti e prospettando, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale, l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso principale.<br />
La Rari Nantes Nomentano, inoltre, ha contestato il punteggio assegnatole nonchè quello riconosciuto all’offerta presentata dalle odierne istanti.<br />
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2006 il ricorso è stato assunto in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il proposto gravame le associazioni ricorrenti, le quali avevano partecipato insieme alla gara pubblica indetta dall’intimata amministrazione per l’affidamento della gestione dell’impianto comunale “Piscina Gran Paradiso,” classificandosi al secondo posto a pari merito con l’associazione sportiva Rari Nantes Nomentano, odierna controinteressata, e dietro l’associazione aggiudicataria “Piscina Crawl 2000”, pure controinteressata nel presente giudizio, hanno:<br />
a) impugnato la delibera comunale, in epigrafe indicata, con cui è stata approvata la graduatoria della gara de qua, contestando la legittimità dell’operato della Commissione di gara ed, in particolare, il punteggio assegnato in alcune voci valutative alle odierne controinteressate;<br />
b) chiesto la condanna dell’intimata amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata aggiudicazione.<br />
In primis il Collegio è chiamato ad esaminare i ricorsi incidentali con cui le società controinteressate hanno entrambe contestato l’ammissione alla gara dell’offerta presentata dalle odierne istanti, il cui accoglimento comporterebbe l’inammissibilità del gravame principale per carenza di interesse, giusta il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui  in caso di proposizione di un ricorso incidentale tendente a paralizzare l&#8217;azione principale, il giudice è, infatti, tenuto a dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale; tali sono le questioni che si riverberano sull&#8217;esistenza dell&#8217;interesse a ricorrere di quest&#8217;ultimo perché incidenti sull&#8217;esistenza di una delle condizioni dell&#8217;azione, tra le quali rientra il caso in cui il ricorrente principale contesti l&#8217;aggiudicazione di una gara d&#8217;appalto a favore della controinteressata e quest&#8217;ultima faccia valere in via incidentale, come nel caso che occupa, una clausola d&#8217;esclusione a carico dello stesso ricorrente principale ( Tar Lazio, sez.I, n.448 del 20/1/2006; sez.II, n.4935 del 13/6/2005; T.A.R. Sardegna, n. 500 del 15/4/2004; Tar  Campania, n.610 del 13/1/2006; )<br />
Al riguardo, in linea con quanto diligentemente evidenziato da parte ricorrente, entrambi i gravami incidentali devono essere dichiarati inammissibili in quanto depositati oltre il termine perentorio di 10 giorni di cui all’art.37 del T.U. n.1054/1924, atteso che il ricorso incidentale della Crawl 2000 è stato notificato in data 17/20 dicembre 1999 ed è stato depositato il 5 gennaio 2000, mentre quello proposto dalla Rari Nantes Nomentano è stato notificato il 10 dicembre 1999 ed è stato depositato il 27 dicembre 1999.<br />
Non suscettibile di favorevole esame è poi l’eccezione con cui l’intimata amministrazione ha rappresentato la tardività delle censure con cui è stata prospettata la non conformità del bando al dettato regolamentare, dato che per giurisprudenza oramai consolidata, (ex plurimis CS, sez.V, n.6566 del 12/10/2004)  l’onere di immediata impugnazione delle clausole, dei bandi di gara e delle lettere di invito sussiste nei soli casi in cui esse rechino un pregiudizio sicuro, diretto ed attuale, come quelle impeditive dell’ammissione dell&#8217;interessato alla selezione o che pongano requisiti per l&#8217;aggiudicazione che il concorrente non possiede, circostanze ques’ultime che non è dato individuare nella controversia in esame.<br />
Nel merito con il primo profilo di doglianza è stato contestato il punteggio assegnato all’aggiudicataria in relazione alla voce “Esperienze precedenti nell’organizzazione delle discipline sportive” che la Commissione ha ritenuto di giustificare tenendo conto soprattutto dell’’utilizzo del personale già operante nell’attuale gestione.<br />
Al riguardo deve essere sottolineato che:<br />
a) il bando di gara prevedeva tra i criteri di valutazione delle offerte la “precedente esperienza anche dei singoli dirigenti e tecnici nella gestione di impianti sportivi pubblici e privati, nell’organizzazione delle discipline sportive da praticarsi nell’impianto di cui si chiede la concessione”;<br />
b) è pacifico in punto di fatto che l’associazione aggiudicataria si era costituita 5 giorni prima della scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle offerte, e che la sua base associativa era costituita dagli istruttori di nuoto che lavoravano sotto la passata gestione nella piscina Gran Paradiso e che non avevano alcuna esperienza nella gestione di impianti natatori.<br />
In tale contesto è evidente che il criterio utilizzato dalla Commissione di gara ai fini dell’assegnazione del contestato punteggio risulta in palese contrasto con il bando di gara, il quale per la voce valutativa de qua si riferiva alla precedente esperienza acquisita nella gestione di qualsiasi impianto natatorio senza attribuire alcuna rilevanza o preferenza alla esperienza acquisita nella gestione dell’impianto oggetto della gara in esame.<br />
Ad abundantiam deve essere rilevato che anche in ordine alla professionalità dei componenti l’associazione aggiudicataria le prospettazioni ricorsuali risultano fondate, avuto presente che:<br />
a) l’associazione aggiudicataria, in quanto costituita pochissimo tempo prima, non aveva mai gestito alcun impianto natatorio;<br />
b) gli associati, come rappresentato dalle odierni istanti in alcun modo contestate sul punto, erano tutti istruttori di nuoto privi di alcuna esperienza nella gestione degli impianti de quibus.<br />
Pure fondato è il secondo profilo di doglianza prospettato con la censura in esame con cui è stato contestato il punteggio che la Commissione ha assegnato alla Rari Nantes Nomentano per la voce “Programmazione di gestione operativa” sul presupposto dell’utilizzo del personale già operante nella gestione della piscina in questione.<br />
A tal fine è sufficiente evidenziare che:<br />
1) l’utilizzo del persona operante nella piscina de qua era stato già valutato come elemento essenziale dalla commissione per giustificare l’assegnazione del punteggio all’aggiudicataria nella voce, diversa da quella cui si riferisce la doglianza in esame, “precedente esperienza”;<br />
2) in ogni caso il menzionato elemento poteva assumere rilevanza in relazione alla voce “programma di attività sportiva che si intendono realizzare nell’impianto sportivo”, per la quale è incluso tra i criteri da tener presente anche il corpo tecnico sportivo, mentre nessun rilievo poteva assumere per la voce “programma di gestione operativa” per la quale il bando prevedeva che si doveva tener conto di aspetti radicalmente diversi (organizzazione del personale, programma di manutenzione, amministrazione e conduzione in generale).<br />
Da rigettare è, invece, la doglianza rubricata al punto B) con cui è stato contestato il punteggio conseguito dall’aggiudicataria (12) e dalla Rari Nantes Fomentano (14) per la voce “Progetto tecnico edilizio”.<br />
Premesso che il punteggio conseguito dall’offerta delle odierne istanti risulta essere sensibilmente maggiore (16), è palese che le doglianze in questione investono il merito della valutazione della Commissione di gara e pertanto non sono prospettabili in questa sede.<br />
Fondata è poi la doglianza dedotta in sede di motivi aggiunti con cui è stato contestato il punteggio assegnato alla Rari Nantes Fomentano in relazione alla voce “Programma di gestione operativa” atteso che la valutazione della Commissione basata ancora una volta soprattutto sull’utilizzo del personale già operante nell’impianto in questione risulta essere palesemente generica ed in manifesto contrasto con le disposizioni del bando, che per la voce de qua prevedeva che si dovesse tener conto di aspetti radicalmente diversi (organizzazione del personale, programma di manutenzione, amministrazione e conduzione in generale).<br />
Alla luce di tali argomentazioni pertanto, la proposta impugnativa deve essere accolta con assorbimento delle altre censure dedotte.<br />
Da rigettare è invece la pretesa ricorsuale tesa ad ottenere la condanna dell’intimata amministrazione comunale al risarcimento del danno, atteso che nella fattispecie in esame l’amministrazione conserva anche dopo il disposto annullamento dell’impugnata aggiudicazione un potere discrezionale in sede di nuova valutazione delle offerte sulla base di quanto affermato dal Collegio, e per consolidata giurisprudenza in tema di interessi pretensivi, il risarcimento del danno può essere ammesso solo quando l&#8217; attività amministrativa rinnovatoria conseguente ad annullamento di illegittimo diniego si connoti in termini tali da escludere ogni ulteriore apprezzamento discrezionale, ovvero quando residui  all’Autorità amministrativa un potere sostanzialmente vincolato, anche se entro i termini della sentenza di annullamento; esso deve escludersi, al contrario, qualora in capo all&#8217;Autorità stessa residui un margine di apprezzamento discrezionale che configuri come eventuale l&#8217;emanazione del provvedimento ampliativo della sfera giuridico patrimoniale dell&#8217;interessato (CS, Sez. VI, n.1945 del 15/4/2003;  Tar Lazio, sez.II, n.2293 del 10/3/2004; Tar Sardegna, n.40 del 17/1/2004).<br />
In conclusione deve essere accolta l’impugnativa della contestata aggiudicazione, giusta quanto sopra argomentato, mentre deve essere rigettata la proposta azione risarcitoria.<br />
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della soccombente amministrazione comunale.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 14203 del 1999, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, e per l’effetto annulla, il contestato provvedimento ed in parte lo rigetta.<br />
Condanna il comune di Roma al pagamento, in solido, a favore delle odierni istanti delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 (euro duemila 0). <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici: <br />
Dr.  Domenico   LA MEDICA       &#8211; Presidente<br />
Dr. Giuseppe    SAPONE               &#8211; Consigliere, estensore<br />
Dr. Anna BOTTIGLIERI               &#8211; Primo  Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-7-2006-n-5526/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2006 n.5526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5526/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5526</a></p>
<p>Pres. Riggio, Est. Giordano Francesco Redemagni (Avv. F. Rossetto) v. Ministero dell’Interno e Prefettura di Como (Avv. Stato) sulla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari per il rilascio o il rinnovo della licenza del porto d&#8217;armi di cui agli artt. 42 e 43 del testo unico delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5526/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5526/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Est. Giordano<br /> Francesco Redemagni (Avv. F. Rossetto) v. Ministero dell’Interno e Prefettura di Como (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari per il rilascio o il rinnovo della licenza del porto d&#8217;armi di cui agli artt. 42 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Autorizzazioni e concessioni &#8211;  Autorizzazioni di polizia – Detenzione di porto d’armi – Natura – E’ interesse legittimo &#8211; Conseguenze																																																																																												</p>
<p>2.	Autorizzazioni e concessioni &#8211;  Autorizzazioni di polizia – Porto d’armi – Rifiuto di autorizzazione – Presupposti																																																																																												</p>
<p>3.	Autorizzazioni e concessioni &#8211;  Autorizzazioni di polizia – Porto d’armi – Rilascio dell’autorizzazione – Presupposti &#8211; Dimostrato bisogno – Sussistenza &#8211; Condizioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La facoltà di detenere armi non corrisponde ad un diritto il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza, ma ad un interesse da reputarsi senz’altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell’abuso della facoltà medesima, nonché recessivo rispetto all’esigenza di evitare rischi di sorta per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività.																																																																																												</p>
<p>2.	L’autorità di pubblica sicurezza può legittimamente rifiutare l’autorizzazione al porto d’armi, salvo l’obbligo di motivare le proprie determinazioni, in presenza di segni di pericolosità o anche di indizi di inaffidabilità tali da giustificare un giudizio prognostico circa la possibilità di abuso delle armi.																																																																																												</p>
<p>3.	Il rilascio della licenza del porto d’armi implica la sussistenza del presupposto oggettivo del dimostrato bisogno di portare armi e di quello soggettivo concernente l’onorabilità del soggetto richiedente. In merito al requisito del “dimostrato bisogno”, è da escludere la possibilità di considerarlo sussistente ogni qual volta l’esigenza rappresentata a fondamento della richiesta risulti intrinsecamente astratta in quanto comune ad una categoria indefinita di soggetti; al contrario, tale presupposto deve denotare una concreta ed individuale esposizione dell’istante al pericolo di diventare vittima di attenzioni criminose.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/10/1731/d">nota della D.ssa Chiara Commis</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione III</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6101/97, proposto da</p>
<p><b>Francesco REDEMAGNI</b><br />
rappresentato e difeso dall’avv. Fiorella Rossetto, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Milano, piazzetta Guastalla 10</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO dell’INTERNO e PREFETTURA di COMO</b><br />
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici in Milano via Freguglia 1</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del decreto n.640/97/secondo settore/PA del 7 ottobre 1997, con il quale il Prefetto di Como ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto d’armi per difesa personale;<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente;</p>
<p>visto il ricorso notificato in data 17 dicembre 1997 e depositato il 28 dicembre 1997;<br />
visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno;<br />
udito alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. dello Stato Mario Capolupo per l’amministrazione resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
ritenuto quanto segue in:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1) Il ricorrente ha presentato, in data 29 luglio 1997, domanda di rinnovo del permesso di porto d’armi, motivando la richiesta con la necessità di “viaggiare con forti somme di denaro e preziosi metalli” in ragione della propria attività di odontoiatra e rappresentando di aver già subito (nel 1983) una rapina a mano armata e ripetuti furti nella propria abitazione.<br />
L’istanza è stata respinta con provvedimento in data 7 ottobre 1997, avverso il quale l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe.</p>
<p>2) Con ordinanza n.478 del 12 febbraio 1998 la Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata con il ricorso.<br />
La difesa erariale ha depositato memoria difensiva, con la quale deduce il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Como e insiste per la reiezione del gravame.<br />
All’udienza odierna il ricorso veniva spedito in decisione.</p>
<p>3) Il ricorso si dirige avvero il provvedimento con il quale il Prefetto di Como ha negato al ricorrente il richiesto rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, in ragione della ritenuta insussistenza delle condizioni oggettive di bisogno per la concessione della licenza in questione.</p>
<p>4) Va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, con la quale, sulla premessa che le Prefetture hanno natura di organizzazioni periferiche del Ministero dell’Interno, si sostiene la carenza di legittimazione passiva in capo al Prefetto di Como, dovendosi identificare nel Ministro in carica l’unico soggetto legittimato a resistere in giudizio.<br />
In proposito il collegio osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Prefetto nell’esercizio di una competenza funzionale ad esso attribuita dalla legge e, in ogni caso, che il ricorso è stato comunque notificato anche al Ministero, in persona del Ministro in carica.<br />
L’eccezione proposta deve essere respinta, in quanto totalmente inidonea a determinare qualsiasi effetto sul giudizio.</p>
<p>5) Nel merito il Collegio ritiene il ricorso fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.<br />
Gli artt.42 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza definiscono i requisiti soggettivi e i presupposti per il rilascio della licenza di porto d’armi, i quali consistono innanzitutto nel “dimostrato bisogno” del soggetto richiedente e nel possesso del requisito dell’onorabilità, connesso al fatto di non aver riportato determinate condanne penali, nonché negli ulteriori caratteri della buona condotta e dell’affidabilità del richiedente circa il non abuso delle armi.<br />
Per poter conseguire la licenza del porto d’armi è quindi necessario, oltre al presupposto del dimostrato bisogno, che il soggetto non versi in una delle circostanze espressamente indicate dalla legge come ostative, ovvero non sia considerato dall’amministrazione capace di abusare delle armi o persona non di buona condotta.<br />
Come si evince dal contenuto dell’art.43, ultimo comma, la legge riconosce all’amministrazione il potere di negare il rilascio del titolo di polizia sulla scorta di apprezzamenti ampiamente discrezionali, che sono soggetti al sindacato di legittimità per i soli profili di illogicità ed incoerenza manifesta, di difetto dei presupposti, ovvero per assoluto difetto di motivazione.<br />
Al riguardo questo Tribunale ha già avuto occasione di considerare che la facoltà di detenere le armi non corrisponde ad un diritto il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza; il nostro ordinamento in materia di pubblica sicurezza rimane infatti ispirato alla concezione monopolistica dello Stato e il carattere fortemente vincolistico della legislazione sulle armi rivela la tendenza ad escludere ogni favore all’impiego dei mezzi di autotutela dei singoli.<br />
Da ciò discende che la facoltà di detenere armi corrisponde ad un interesse che è reputato senz’altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell’abuso della facoltà medesima ed il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi di sorta per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività.<br />
Ciò porta a ritenere che, qualora la condotta o le relazioni dell’interessato presentino segni di pericolosità o anche indizi di inaffidabilità tali da giustificare un giudizio prognostico circa la possibilità di abuso delle armi, l’autorità di P.S. possa legittimamente rifiutare l’autorizzazione al porto d’armi, salvo l’obbligo di motivare le proprie determinazioni.</p>
<p>5) Quanto al “dimostrato bisogno” di portare armi, va osservato che detto requisito costituisce indice della volontà del legislatore di vincolare l’esercizio del potere in discorso a dati fattuali specifici, atti a manifestare la necessaria strumentalità del porto di armi al soddisfacimento di concrete esigenze di difesa della persona o del patrimonio.<br />
Ciò porta ad escludere che detto requisito possa considerarsi sussistente quando l’esigenza rappresentata a fondamento della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza, per essere comune ad una categoria indefinita di soggetti (identificata ad esempio in base all’attività esercitata), si caratterizzi per la sua intrinseca astrattezza.<br />
Ed invero, il tendenziale monopolio pubblico nell’uso degli strumenti di difesa e la necessità di evitare la diffusione delle armi nell’ambito della collettività, in quanto fonte potenziale di minaccia per la salvaguardia dell’ordine pubblico,  portano a ritenere che il concetto di “dimostrato bisogno” debba identificare non qualunque condizione della persona suscettibile di renderla oggetto di possibile aggressione, ma debba invece denotare un concreto ed individuale pericolo di poter divenire vittima di attenzioni criminose, perché possa ipotizzarsi, in capo al richiedente la licenza o il suo rinnovo, una concreta e legittima aspettativa all’ottenimento del provvedimento favorevole.<br />
Nel caso di specie, come emerge dal parere favorevole reso sulla domanda di rinnovo del porto d’armi dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cantù, il ricorrente è stato vittima di una rapina a mano armata con sequestro di persona nella propria abitazione e ha denunciato in tre occasioni di aver subito tentativi di furti da parte di ignoti che hanno danneggiato le vetrate e forzato le tapparelle per introdursi nel domicilio dell’interessato. <br />
La realizzazione di tali fatti delittuosi, concretatisi in atti di violenza, vandalismo, e furto, rende manifesta l’esigenza di dotazione di armi a protezione dai probabili eventi lesivi futuri indirizzati ai danni dell’interessato; detta situazione di concreta e specifica esposizione a pericolo risulta quindi sufficiente ai fini giustificativi del “dimostrato bisogno”.</p>
<p>6) In conclusione il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6101/97 così dispone:<br />
&#8211; accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;<br />
&#8211; compensa le spese tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano il 7 ottobre 2004 in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Italo Riggio &#8211; presidente<br />
Domenico Giordano &#8211; cons. est.<br />
Gianluca Bellucci &#8211; 1° ref.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5526/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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