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	<title>5523 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5523 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.5523</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-10-5-2016-n-5523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-10-5-2016-n-5523/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.5523</a></p>
<p>Pres. Amodio/ Est. Caponigro Sulle eccezioni che giustificano la deroga alla regola del voto numerico nei concorsi pubblici. 1.Concorsi – Prova scritta – Esiti – Controversie – Controinteressati – Inconfigurabilità –Ragioni. &#160; 2. Concorsi – Fasi&#160; – Annullamento in autotutela – Fasi non viziate del procedimento – Conseguenze. &#160; 3.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-10-5-2016-n-5523/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.5523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-10-5-2016-n-5523/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.5523</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio/ Est. Caponigro</span></p>
<hr />
<p>Sulle eccezioni che giustificano la deroga alla regola del voto numerico nei concorsi pubblici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Concorsi – Prova scritta – Esiti – Controversie – Controinteressati – Inconfigurabilità –Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
2. Concorsi – Fasi&nbsp; – Annullamento in autotutela – Fasi non viziate del procedimento – Conseguenze.<br />
&nbsp;<br />
3. Concorsi – Prova – Giudizi – Voto numerico – Sufficienza – Eccezioni – Conseguenze.<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Prima dell’approvazione della graduatoria di un concorso, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico in quanto, in tale fase del procedimento concorsuale, non si identificano situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la propria esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall’accoglimento del ricorso<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Tar%20Lazio%205523%20francesca.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Di conseguenza nei confronti del gravame proposto da un candidato ad un concorso cui sia stata negata l’ammissione alla prova orale, ai fini dell’assunzione della veste di controinteressato in senso tecnico non è sufficiente avere superato le prove scritte, ma occorre essere utilmente collocati nella graduatoria finale. Di qui, l’insussistenza dell’onere di notificare il ricorso ai candidati ammessi alla prova orale.<br />
&nbsp;<br />
2. Nel caso di un annullamento in autotutela di un atto endoprocedimentale, la facoltà (o la necessità) dell’amministrazione di rinnovare il procedimento emendato del vizio riscontrato concerne le soli fasi viziate in quanto si deve conciliare da un lato l’esigenza di ripristinare la legalità amministrativa, dall’altro, deve essere rispettato il principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità e di divieto di aggravamento del procedimento<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Tar%20Lazio%205523%20francesca.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. Analogamente, in ragione degli stessi principi di legalità, economicità e conservazione degli atti giuridici, ove in un procedimento concorsuale sia nominata una nuova Commissione esaminatrice, in assenza di illegittimità accertate in sede giurisdizionale o in via di autotutela amministrativa in relazione a pregressi fasi endoprocedimentali, la nuova Commissione deve procedere allo svolgimento delle sole fasi successive a quelle precedentemente espletate.<br />
&nbsp;<br />
3. Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell&#8217;ambito di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Tar%20Lazio%205523%20francesca.docx#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>. Tuttavia, qualora manchino i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, è insufficiente la valutazione in forma numerica, ed occorre una motivazione integrativa, &nbsp;ancor più necessaria laddove la valutazione numerica della Commissione si ponga in contrasto con quella di una precedente Commissione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Tar%20Lazio%205523%20francesca.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cons. St., III, 14 febbraio 2014, n. 729.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn2"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Tar%20Lazio%205523%20francesca.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Cons. St., IV, 17 febbraio 2014, n. 748.</div>
<div id="ftn3"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Tar%20Lazio%205523%20francesca.docx#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Cons St., VI, 11 dicembre 2015, n. 5639.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 05523/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 12282/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 12282 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Maria Ludovica Martone, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Massimiliana Martone, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Massimiliana Martone in Roma, Via delle Baleniere, 126;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Sportelli, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via Tempio di Giove, 21;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Adriano De Sclavis;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>			dell&#8217;avviso pubblico di Roma Capitale recante l&#8217;esito della prova scritta della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 300 posti nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale categoria C (posizione economica C1) – famiglia Vigilanza, indetto con d.d. n. 389 del 23 febbraio 2010, pubblicato ed affisso all’albo pretorio comunale di Roma Capitale dal 15 giugno 2015 al 30 giugno 2015, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 6 per la prima prova scritta;<br />	<br />
			di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>			Roma Capitale ha indetto, con bando pubblicato sulla G.U. n. 15 del 23 febbraio 2010, una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di “Istruttore Polizia Municipale – categoria C (posizione economica C1) – Famiglia Vigilanza”.<br />	<br />
			La ricorrente, all’esito della correzione degli elaborati, è stata ammessa a sostenere la prova orale avendo ottenuto un punteggio di 7,8/10.<br />	<br />
			A seguito di articolate vicende, la commissione successivamente nominata in luogo della commissione originaria ha proceduto ad una rinnovata valutazione degli elaborati relativi alla prova scritta e, a far data dal 15 giugno 2015, con affissione all’Albo Pretorio Comunale, sono stati resi noti i relativi risultati.<br />	<br />
			La ricorrente, in esito alla nuova correzione, ha ottenuto il punteggio di 6 ed è stata esclusa dalla partecipazione alla prova successiva.<br />	<br />
			Di talché, la signora Martone ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi di impugnativa:<br />	<br />
			<em>Violazione di legge ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta in ordine alla duplice correzione dei compiti scritti.</em><br />	<br />
			La trasparenza e la correttezza dell’azione amministrativa avrebbero potuto essere garantite procedendo direttamente, sulla base delle risultanze delle correzioni operate dall’allora Commissione Giuliani, all’espletamento delle prove orali.<br />	<br />
			La scelta di operare una ricorrezione dei compiti, che ha portato ad escludere oltre il 70% dei candidati rispetto alla valutazione precedente, sarebbe ingiustificata e si configurerebbe come un abuso di potere atteso che non vi sarebbe prova di alcuna irregolarità posta in essere dalla prima Commissione.<br />	<br />
			Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carente istruttoria ed erronea presupposizione.<br />	<br />
			La Commissione esaminatrice avrebbe dovuto indicare le parti dell’elaborato ritenute non corrette e l’irragionevolezza della valutazione sarebbe ancora più stridente confrontando l’elaborato della ricorrente e quelli di coloro che hanno ottenuto una valutazione pari o superiore a 7/10.<br />	<br />
			Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.<br />	<br />
			L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza di questa Sezione 19 novembre 2015, n. 5140, con la seguente motivazione:<br />	<br />
			“Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso non appare manifestamente sprovvisto di fumus boni iuris con particolare riferimento:<br />	<br />
			alla insussistenza della motivazione circa la necessità di procedere alla ricorrezione degli elaborati scritti da parte della Commissione successivamente costituita in quanto nessun vizio nella correzione di detti elaborati da parte della precedente Commissione appare essere stato accertato in sede amministrativa o giurisdizionale;<br />	<br />
			alla carenza di motivazione circa l’ampia riduzione di punteggio attribuito all’elaborato della ricorrente in sede di ricorrezione rispetto al punteggio attribuito in sede di prima correzione”.<br />	<br />
			All’udienza pubblica del 23 marzo 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Il Collegio rileva in primo luogo che nel presente giudizio non sussistono controinteressati in senso tecnico.<br />	<br />
			La nozione di controinteressato in senso tecnico, come noto, postula la contestuale presenza di due elementi essenziali: uno di tipo formale, l’espressa menzione del soggetto nel provvedimento impugnato o, comunque, la sua agevole individuabilità; l’altro di tipo sostanziale, consistente nel riconoscimento, in capo a tale soggetto, di un interesse giuridico qualificato al mantenimento degli effetti dell’atto gravato.<br />	<br />
			Il controinteressato, infatti, è colui il cui interesse è stato soddisfatto dalla disciplina impressa al rapporto dal provvedimento contestato e che, quindi, ha un interesse differenziato e qualificato uguale e contrario a quello del ricorrente, atteso che, mentre quest’ultimo mira ad eliminare dal mondo giuridico la disciplina del rapporto per lui insoddisfacente, il controinteressato mira alla conservazione dello status quo ante perché ha conseguito il “bene della vita” a seguito dell’attività amministrativa posta in discussione.<br />	<br />
			Nella fattispecie in esame è stato pubblicato all’albo pretorio dall’amministrazione capitolina ed è in questa sede contestato l’elenco degli ammessi alla prova orale a seguito della valutazione effettuata dalla cd. Commissione Greco.<br />	<br />
			La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, prima dell’approvazione della graduatoria di un concorso, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico in quanto, in tale fase del procedimento concorsuale, non si identificano situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la propria esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall’accoglimento del ricorso (cfr. ex multis: Cons. Stato, III, 14 febbraio 2014, n. 729).<br />	<br />
			L’interesse qualificato, e in quanto tale tutelabile, invece, nasce con l’approvazione della graduatoria definitiva, cui segue la nomina dei vincitori, considerato che, con tale atto, è attribuito al candidato utilmente collocato in graduatoria il “bene della vita” cui egli aspira, vale a dire il superamento della procedura selettiva e la conseguente assunzione, mentre non è qualificato e non è tutelabile l’interesse, che pur di fatto sussiste, a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati (cfr. Cons. Stato, IV, 26 giugno 2012, n. 3774).<br />	<br />
			In tale ultima ipotesi, il “bene della vita” non è stato ancora conseguito, per cui l’interesse a confrontarsi con un minor numero di candidati ammessi all’orale, al fine di accrescere le proprie chances (che comunque sussistono, altrimenti si verserebbe nella diversa e qualificata figura dell’interesse legittimo strumentale) di conseguimento dell’utilità finale, costituisce un interesse di mero fatto che, se da un lato, legittima all’intervento ad opponendum, dall’altro, non onera la parte ricorrente di notificare il ricorso a tutti gli ammessi alla prova orale in base all’esito contestato della valutazione delle prove scritte.<br />	<br />
			In conclusione, nei confronti del gravame proposto da un candidato ad un concorso cui sia stata negata l’ammissione alla prova orale, ai fini dell’assunzione della veste di controinteressato in senso tecnico non è sufficiente avere superato le prove scritte, ma occorre essere utilmente collocati nella graduatoria finale.<br />	<br />
			Di qui, l’insussistenza dell’onere di notificare il ricorso ai candidati ammessi alla prova orale per effetto della valutazione operata dalla c.d. Commissione Greco, titolari, come detto, di un interesse di fatto ma non giuridicamente qualificato al mantenimento degli atti impugnati, ai quali il ricorso non è stato notificato.<br />	<br />
			2. Nel merito, il ricorso è fondato e va di conseguenza accolto.<br />	<br />
			Roma Capitale, in data 23 febbraio 2010, ha indetto, in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. 527 del 12 ottobre 2005, una procedura selettiva, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Municipale – Categoria C (posizione economica C1) – Famiglia Vigilanza.<br />	<br />
			L’art. 4 del bando ha disciplinato l’eventuale preselezione ed all’art. 5 ha stabilito che le prove d’esame consistono in una prova scritta ed in una prova orale.<br />	<br />
			La prova scritta, riguardante determinate materie, consiste nella somministrazione di un gruppo di non meno di 5 domande con 4 ipotesi di soluzione per ogni singola domanda tra le quali il candidato deve indicare la risposta corretta e svolgere in merito un commento sintetico. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta nonché su altre determinate materia.<br />	<br />
			L’art. 6 della lex specialis della procedura selettiva ha previsto che sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta una valutazione di almeno 7/10 e che la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10.<br />	<br />
			2.1 La ricorrente ha sostenuto che la scelta di operare una ricorrezione dei compiti, che ha portato ad escludere oltre il 70% dei candidati rispetto alla valutazione precedente, sarebbe ingiustificata e si configurerebbe come un abuso di potere atteso che non vi sarebbe prova di alcuna irregolarità posta in essere dalla prima Commissione.<br />	<br />
			La doglianza è fondata.<br />	<br />
			Dal verbale n. 3 dell’11 aprile 2015, emerge che la Commissione “avendo appreso dell’esistenza di un ricorso relativo ad un’altra procedura selettiva di Roma Capitale che presenta aspetti analoghi a quella in esame, ritiene di dover suggerire all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento in autotutela con il quale dovrà essere nominata una Commissione composta da dirigenti. Tale Commissione dovrà avere il compito di procedere al reimbustamento della busta contenente il nominativo del candidato allo scopo di salvaguardare l’anonimato dei candidati stessi. Si suggerisce altresì di specificare nel provvedimento di autotutela che la Commissione esaminatrice dovrà provvedere ad una nuova valutazione degli elaborati e procedere, quindi, con gli altri adempimenti relativi alla procedura selettiva in argomento”.<br />	<br />
			Roma Capitale, con determinazione dirigenziale del 2 maggio 2014, in considerazione della richiesta effettuata dalla Commissione nel citato verbale “al fine di garantire il buon andamento del procedimento concorsuale e di dirimere ab origine eventuali contenziosi in materia”, ha nominato i componenti della Commissione incaricata di procedere al reimbustamento delle buste contenenti i dati anagrafici dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta della procedura selettiva pubblica in discorso.<br />	<br />
			Nella motivazione di tale atto è indicato che l’operazione di reimbustamento “può essere possibile in considerazione dello stato del procedimento concorsuale per il quale non si è ancora proceduto alla pubblicazione dell’esito della valutazione della prova scritta ed alla conseguente pubblicazione on line degli elaborati” e che “successivamente a tali operazioni, la Commissione Esaminatrice, già nominata con determinazione dirigenziale n. 3168 del 23/12/2013 e ss.mm.ii., procederà poi alla rivalutazione degli elaborati nel rispetto della normativa concorsuale e delle prescrizioni del bando di concorso”.<br />	<br />
			Il Collegio rileva che ogni procedura concorsuale si compone di diverse fasi, ciascuna dotata di una propria autonomia.<br />	<br />
			Nel caso di specie, sono individuabili le fasi della ammissione alla procedura selettiva, della valutazione dei titoli, della preselezione, della prova scritta, della prova orale e della formazione ed approvazione della graduatoria.<br />	<br />
			In linea generale, occorre precisare che, ove sussista un annullamento in autotutela di un atto endoprocedimentale, la facoltà (o la necessità) dell’amministrazione di rinnovare il procedimento emendato del vizio riscontrato concerne le soli fasi viziate in quanto si deve conciliare da un lato l’esigenza di ripristinare la legalità amministrativa, dall’altro, deve essere rispettato il principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità e di divieto di aggravamento del procedimento (cfr. Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2014, n. 748).<br />	<br />
			In altri termini, l’effetto retroattivo naturalmente connaturato all’annullamento in autotutela, così come all’annullamento in sede giurisdizionale, comporta, sul piano sostanziale, che l’amministrazione rinnovi il procedimento a partire dal momento segnato dalla statuizione demolitoria, sostituendo alla determinazione eliminata dal mondo giuridico una nuova determinazione, con conservazione degli effetti giuridici degli atti endoprocedimentali precedenti, non inficiati dai vizi di legittimità accertati in sede giurisdizionale o di autotutela amministrativa.<br />	<br />
			Analogamente, in ragione degli stessi principi di legalità, economicità e conservazione degli atti giuridici, ove in un procedimento concorsuale sia nominata una nuova Commissione esaminatrice, in assenza di illegittimità accertate in sede giurisdizionale o in via di autotutela amministrativa in relazione a pregressi fasi endoprocedimentali, la nuova Commissione deve procedere allo svolgimento delle sole fasi successive a quelle precedentemente espletate.<br />	<br />
			Ne consegue che, in assenza di provvedimenti giurisdizionali, la fase procedimentale costituita dalla valutazione della prova scritta avrebbe potuto essere travolta solo da un provvedimento in autotutela idoneo ad evidenziarne l’illegittimità.<br />	<br />
			Nella fattispecie in esame, se anche la richiamata determinazione dirigenziale del 2 maggio 2014 dovesse essere intesa come atto di annullamento implicito della valutazione della prova scritta da parte della originaria Commissione e, quindi, della relativa fase procedimentale, occorre rilevare che nessun vizio di legittimità inerente tale fase procedimentale è stato accertato, avendo l’amministrazione fatto esclusivo riferimento a ragioni di opportunità al fine di evitare eventuali contenziosi in materia.<br />	<br />
			L’assenza di profili di illegittimità della valutazione della prova scritta accertati in sede di autotutela amministrativa determina l’illegittimità dell’atto di annullamento implicito di tale fase, con conseguente fondatezza della relativa censura. 2.2 Parimenti fondata è la censura secondo cui la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto indicare le parti dell’elaborato ritenute non corrette.<br />	<br />
			La giurisprudenza assolutamente prevalente ha chiarito che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell&#8217;ambito di un concorso pubblico o di un esame (in mancanza di una contraria disposizione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (cfr. da ultimo, Cons Stato, VI, 11 dicembre 2015, n. 5639).<br />	<br />
			La stessa giurisprudenza ha peraltro chiarito che se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione in forma numerica, così come un obbligo di motivazione integrativa si pone nel caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della Commissione da configurare un&#8217;eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (cfr. su tale ultimo profilo Cons. Stato, IV, 6 luglio 2010, n. 4331).<br />	<br />
			La peculiarità del caso di specie è data dal fatto che, a fronte di una prima valutazione degli elaborati a seguito della quale era stato attribuito alla ricorrente un punteggio utile, di 7,80, all’ammissione alla prova orale, la Commissione successivamente costituita, pur applicando gli stessi criteri valutativi, ha giudicato insufficiente, con il punteggio di 6, l’elaborato della candidata ai fini dell’ammissione alla prova orale.<br />	<br />
			Tale contraddittorietà dei giudizi formulati dalle due Commissioni in applicazione dei medesimi criteri valutativi, che attesta la manifesta irragionevolezza di una delle due valutazioni effettuate, avrebbe imposto alla Commissione che ha proceduto alla rivalutazione degli elaborati, essendo a conoscenza dell’esito della prima valutazione, di motivare, sia pure in forma sintetica, il giudizio espresso in quanto peggiorativo, o ampiamente peggiorativo, rispetto al precedente.<br />	<br />
			In questo senso, si rivela fondata la censura di difetto di motivazione formulata dalla parte ricorrente.<br />	<br />
			3. Di qui, la fondatezza del ricorso ed il suo accoglimento e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
			4. Il Collegio, in ordine alle modalità di esecuzione della presente sentenza di accoglimento, ritiene di specificare che, annullata la valutazione effettuata dalla Commissione Greco, l’unica valutazione della prova scritta vigente ed efficace nei confronti della ricorrente è quella effettuata dalla Commissione originariamente costituita.<br />	<br />
			Tale valutazione non costituisce un atto inscindibile o indivisibile, ma può qualificarsi come atto plurimo, scindibile e divisibile, scomponibile in tanti atti quanti sono i destinatari della valutazione, per cui &#8211; essendo il ricorso giurisdizionale amministrativo proposto a tutela di un interesse individuale (come già sancito in sede di istituzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato dall’art. 3 della c.d. legge Crispi, 31 marzo 1889 n. 5992) ed essendo l’annullamento destinato, di conseguenza, ad operare nei limiti dell’interesse la cui tutela è stata dedotta in giudizio – gli effetti della presente sentenza riguardano la sola ricorrente e non vanno estesi, salvo che l’amministrazione non decida di agire discrezionalmente in autotutela, agli altri candidati che, giudicati idonei all’ammissione alla prova orale a seguito della prima valutazione e non idonei a seguito della seconda valutazione, non abbiano proposto ricorso giurisdizionale e non abbiano ottenuto l’annullamento della propria valutazione di inidoneità.<br />	<br />
			In altre parole, gli effetti della sentenza non possono essere automaticamente estesi a coloro che non hanno preso parte al giudizio di cognizione.<br />	<br />
			Pertanto, l’amministrazione procedente (e per essa la Commissione esaminatrice successivamente costituita), nell’esecuzione della presente sentenza di accoglimento, è tenuta ad ammettere alla prova orale, con il punteggio attribuito dalla prima Commissione, oltre ai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di idoneità anche a seguito della seconda valutazione, i soli ricorrenti vittoriosi in giudizio e non anche, salvo l’eventuale esercizio del potere discrezionale di autotutela, i candidati idonei alla prima valutazione che non abbiano proposto con esito positivo ricorso giurisdizionale averso la successiva valutazione di inidoneità.<br />	<br />
			5. Le spese del giudizio, in ragione della complessità in fatto ed in diritto della fattispecie, possono essere integralmente compensate tra le parti.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigra e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
			Spese compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
			Silvia Martino, Consigliere<br />	<br />
			Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 10/05/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-10-5-2016-n-5523/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.5523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2009 n.5523</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2009-n-5523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2009-n-5523/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2009-n-5523/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2009 n.5523</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Greco Comune Di Porto San Giorgio (Avv. Gattamelata) c/ Ciferri (Avv. Ranuzzi) sulla cessazione dell&#8217;occupazione senza titolo a seguito di un atto formale di acquisizione Espropriazione – Occupazione senza titolo – Illecito amministrativo &#8211; Permanenza – Atto formale di acquisizione &#8211; Cessazione &#8211; Ragioni L’illecito posto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2009-n-5523/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2009 n.5523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2009-n-5523/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2009 n.5523</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Greco<br /> Comune Di Porto San Giorgio (Avv. Gattamelata) c/ Ciferri (Avv. Ranuzzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla cessazione dell&#8217;occupazione senza titolo a seguito di un atto formale di acquisizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione – Occupazione senza titolo – Illecito amministrativo &#8211;  Permanenza – Atto formale di acquisizione  &#8211; Cessazione &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’illecito posto in essere dall’amministrazione, nell’ipotesi di occupazione  “sine titulo”, permane fino al sopravvenire di un eventuale atto formale di acquisizione e fino a quel momento non inizia a decorrere il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno sofferto dall’originario proprietario dell’aerea.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello nr. 4570 del 2003, proposto dal</p>
<p><B>COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO</B>, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via di Monte Fiore, 22, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la signora <B>AMELIA CIFERRI</B>, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso l’avv. Livia Ranuzzi in Roma, via del Vignola, 5, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento e la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tar Marche nr. 22/2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione dell’appellata;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dall’Amministrazione appellante (in data 18 giugno 2009) e dall’appellata (in data 19 giugno 2009) a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 30 giugno 2009, il Cons. Raffaele Greco;<br />	<br />
Uditi l’avv. Gattamelata per l’Amministrazione appellante e l’avv. Ortenzi per l’appellata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune di Porto San Giorgio ha impugnato, chiedendone l’annullamento o la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. delle Marche, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla signora Amelia Ciferri, lo ha condannato a risarcire il danno cagionato dall’abusiva occupazione di terreni di proprietà della ricorrente, irreversibilmente asserviti a destinazione pubblica in assenza di un formale decreto di esproprio.<br />	<br />
A sostegno dell’appello ha dedotto:<br />	<br />
1) “error in iudicando”: violazione e falsa applicazione dei principi in tema di prescrizione, ed in particolare violazione degli artt. 2043 e 2497 c.c.; eccesso di potere per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;<br />	<br />
2) “error in iudicando”: falsa applicazione dell’art. 5-bis, comma VII-bis, del decreto legge 11 luglio 1992, nr. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, nr. 359, modificato dalla legge 23 dicembre 1996, nr. 662; mancata applicazione dell’art. 16 della legge 22 ottobre 1971, nr. 865; violazione dei principi generali in tema di istruttoria; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti.<br />	<br />
Si è costituita la signora Amelia Ciferri, la quale ha “in limine” eccepito l’improcedibilità dell’appello, e nel merito ne ha comunque affermato l’infondatezza, concludendo per l’integrale conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
All’udienza del 30 giugno 2009, la causa è stata ritenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’impugnazione sollevata dalla parte appellata, signora Amelia Ciferri; in particolare, detta improcedibilità discenderebbe dall’avere l’Amministrazione, prima del presente gravame, notificato a controparte un altro atto di appello, poi non depositato nei termini di legge.<br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
Infatti, costituisce principio giurisprudenziale pacifico che ai sensi dell’art. 358 c.p.c. (disposizione applicabile anche al processo amministrativo) la consumazione del potere di impugnazione presuppone necessariamente l’intervenuta declaratoria di inammissibilità del primo gravame, essendo l’impugnazione riproponibile nel rispetto dei termini in mancanza di detta declaratoria; ne deriva che il mancato rispetto del termine di deposito del ricorso comporta la irritualità dell’appello, ma non ne impedisce la reiterazione nel rispetto del termine di legge nelle more della declaratoria di irritualità (cfr. Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2008, nr. 23591; Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2008, nr. 101; Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, nr. 6531).<br />	<br />
Nel caso di specie, il secondo appello è stato pacificamente proposto e depositato nei termini di legge, e per altro verso il primo atto di impugnazione – ancorché notificato – non è mai stato depositato, sicché giammai avrebbe potuto esserne dichiarata l’inammissibilità: pertanto, si applicano “a fortiori” i principi appena richiamati.</p>
<p>2. Nel merito, l’appello è solo parzialmente fondato, nei termini e per le ragioni di seguito esposti.</p>
<p>3. La signora Amelia Ciferri è proprietaria di suoli nel territorio del Comune di Porto San Giorgio, a suo tempo oggetto di occupazione d’urgenza per la realizzazione di strade collinari adducenti al palazzetto dello sport; in relazione a tale procedura, malgrado la dichiarazione di pubblica utilità fosse scaduta fin dal 9 luglio 1990 e i lavori si fossero conclusi già in data 15 giugno 1987 con irreversibile trasformazione dell’immobile, non è stato mai emesso un formale decreto di esproprio.<br />	<br />
In primo grado, la signora Ciferri ha chiesto il risarcimento del danno per l’illecita occupazione del proprio suolo: domanda che il T.A.R. delle Marche ha accolto per quanto di ragione, indicando quale criterio di quantificazione del danno da risarcire quello previsto dall’art. 5-bis, comma VII-bis, del decreto legge 11 luglio 1992, nr. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, che per le occupazioni illegittime di suoli avvenute anteriormente al 30 settembre 1996 richiama i criteri di cui al comma I del medesimo articolo.<br />	<br />
In concreto, il primo giudice ha ritenuto che alla signora Ciferri spettasse una somma pari alla media tra il valore venale dei terreni acquisiti alla data della loro irreversibile trasformazione e il valore del reddito dominicale degli stessi rivalutato a tale data, maggiorata del 10 %, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.</p>
<p>4. Con il primo motivo d’impugnazione, l’Amministrazione ripropone l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento già formulata in primo grado, sul presupposto che il termine quinquennale di prescrizione di tale diritto avrebbe iniziato a decorrere dal 9 luglio 1990, ossia dalla data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità (essendosi verificata l’irreversibile trasformazione del suolo anteriormente a detta scadenza), e che dopo un unico atto interruttivo posto in essere nel 1991 nessun esercizio del diritto “de quo” vi è stato fino al 1996, con conseguente estinzione della pretesa risarcitoria.<br />	<br />
Il motivo è infondato, ancorché per ragioni diverse da quelle addotte dal primo giudice a sostegno della reiezione dell’eccezione di prescrizione.<br />	<br />
Ed invero, nella sentenza impugnata la prescrizione del diritto azionato è stata esclusa in applicazione delle “proroghe legislative” introdotte dagli artt. 14 del decreto legge 29 dicembre 1987, nr. 534, e 22 della legge 20 maggio 1991, nr. 158: al riguardo, parte appellante si dilunga nella dimostrazione della inapplicabilità di tali disposizioni, “ratione temporis”, alla procedura per cui è causa.<br />	<br />
Tuttavia, il Collegio reputa che la questione sia del tutto inconferente ai fini della risposta al quesito relativo all’essere o meno maturata la prescrizione del diritto al risarcimento per l’occupazione “de qua”.<br />	<br />
Ed invero, tanto la sentenza impugnata quanto l’appello muovono dall’assunto che il “dies a quo” del termine prescrizionale vada ancorato al momento dell’irreversibile trasformazione del suolo oggetto di occupazione, sull’evidente presupposto che in tale momento si sia verificata l’acquisizione dell’immobile da parte dell’Amministrazione, secondo il modello della c.d. “accessione invertita”.<br />	<br />
Tale modello non è però più validamente invocabile oggi che la giurisprudenza amministrativa e il legislatore, anche sotto la spinta di istanze comunitarie, hanno chiarito che la pubblica amministrazione non è mai legittimata ad acquisire a titolo originario la proprietà di un’area di proprietà altrui in assenza di un formale atto ablatorio: quest’ultimo, in carenza di decreto di esproprio tempestivamente adottato, può essere costituito dal decreto di acqusizione oggi previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, nr. 327.<br />	<br />
Ne consegue che, in ipotesi di occupazione “sine titulo”, l’illecito posto in essere dall’amministrazione permane fino al sopravvenire di un eventuale atto formale di acquisizione, e che fino a tale momento non inizia a decorrere il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno sofferto dall’originario proprietario dell’area (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2008, nr. 5984; id. 4 febbraio 2008, nr. 303; id. 21 maggio 2007, nr. 2582).<br />	<br />
Pertanto, atteso che (per la pacifica giurisprudenza della Sezione, ancor più da seguire dopo l’ordinanza n. 9001 del 2009 delle Sezioni Unite) i principi testé enunciati vanno applicati anche alle occupazioni verificatesi in epoca anteriore al citato d.P.R. nr. 327 del 2001, e poiché nel caso di specie è incontestato che nessun formale atto ablatorio è stato posto in essere dall’Amministrazione, non può parlarsi di decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.</p>
<p>5. Col secondo motivo d’appello, l’Amministrazione censura i criteri individuati dal primo giudice per la quantificazione del danno risarcibile, lamentando in particolare l’erroneità del richiamo al criterio di cui all’art. 5-bis, comma VII-bis, del decreto legge nr. 333 del 1992, relativo alle aree edificabili, specie in relazione a quelle che erano state le risultanze di un’attività istruttoria espletata in corso di giudizio in ordine al regime urbanistico dei suoli oggetto di occupazione.<br />	<br />
Il motivo è fondato.<br />	<br />
Ed invero, dall’esame della documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado (cfr. ordinanza istruttoria nr. 248 del 25 marzo 2002), emerge che all’epoca dell’illegittima occupazione i suoli in proprietà della signora Ciferri, sulla base del P.R.G. del Comune di Porto San Giorgio approvato nel 1975, erano destinati a “strada comunale”, e quindi non avevano vocazione edificatoria: ciò rende evidente, al di là del silenzio sul punto serbato dalla sentenza impugnata, la insussistenza nella specie dei requisiti per l’applicabilità del ridetto art. 5-bis d.l. nr. 333 del 1992.<br />	<br />
Il dato fattuale evidenziato dall’Amministrazione non è contestato da parte appellata, che ad esso però contrappone innanzi tutto il rilievo che il vincolo espropriativo connesso alla destinazione suindicata è scaduto per decorrenza del termine quinquennale di durata, e in secondo luogo la necessità di tener conto, ai fini dell’individuazione del “regime” dell’area, del contesto urbanistico circostante, che nella specie è caratterizzato da diffuse e consistenti edificazioni.<br />	<br />
Alla prima osservazione può replicarsi che l’intervenuta scadenza del vincolo espropriativo, come è noto, produce l’effetto di rendere il suolo non specificamente pianificato: la circostanza è ammessa dalla stessa appellata, la quale però argomenta dalla natura temporanea di tale regime “ex lege”, destinato a valere solo nelle more della formazione di un nuovo strumento urbanistico, per sostenere che l’inedificabilità temporanea a esso connessa sarebbe – se ben si comprende – superabile attraverso una qualificazione della vocazione del suolo che tenga conto delle sue caratteristiche oggettive.<br />	<br />
Il rilievo così formulato non può essere condiviso, in quanto il regime delle aree non pianificate (già previsto dall’art. 4, ultimo comma, della legge n.10 del 1977, trasfuso nel testo unico sull’edilizia), ancorché previsto dal legislatore come transitorio, è certamente tale da escludere una destinazione edificatoria, circostanza della quale non può non tenersi conto nello stimare il valore di mercato di un suolo che a tale regime risulti soggetto; col che si replica anche alla seconda osservazione di parte appellata, dal momento che nella fattispecie non v’è questione di una possibile “riqualificazione” della destinazione del suolo “de quo”, dovendosi unicamente stimarne il valore di mercato alla data dell’occupazione ai fini della quantificazione del danno risarcibile.<br />	<br />
Le considerazioni che precedono (e che tengono conto dei dati di fatto esposti dalle parti e desumibili dalla documentazione acquisita) inducono a ritenere corretto l’avviso dell’Amministrazione appellante, secondo cui nel caso che occupa il valore dell’area occupata va determinato escludendo il carattere edificatorio dell’area e secondo il criterio di cui all’art. 16 della legge 22 ottobre 1971, nr. 865, ossia tenendo conto dei valori agricoli medi della Regione Marche: in questo senso va rettificata la pronuncia impugnata con riguardo ai criteri per la quantificazione del danno, ferme restando le ulteriori statuizioni in essa contenute.</p>
<p>6. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, s’impone una pronuncia di parziale accoglimento dell’appello, limitatamente alle determinazioni relative alla quantificazione del danno da risarcire.</p>
<p>7. La parziale soccombenza reciproca costituisce giusto motivo per l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, accoglie l’appello nr. 4570 del 2003, limitatamente alla quantificazione del danno da risarcire e nei sensi di cui in motivazione, e lo respinge per il resto.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2009 con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente FF<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-9-2009-n-5523/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2009 n.5523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5523</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5523/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5523/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5523</a></p>
<p>Pres. Riggio &#8211; Est. Giordano Zanin (Avv.ti T. Uguccione e S. Galbiati) contro Comune di Milano (Avv.ti M. R. Surano, A. Fraschini ed E. Ferradini) e altro sulla legittimità del bando di gara che, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, può ispirarsi a criteri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5523/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5523/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5523</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio &#8211; Est. Giordano<br /> Zanin (Avv.ti T. Uguccione e S. Galbiati) contro Comune di Milano (Avv.ti M. R. Surano, A. Fraschini ed E. Ferradini) e altro</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del bando di gara che, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, può ispirarsi a criteri ben più rigidi rispetto a quelli fissati dalla legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Gara pubblica &#8211; modalità di partecipazione &#8211; termine perentorio presentazione domanda &#8211; momento &#8211; timbro data ufficio postale accettante – derogabilità</p>
<p>2. Gara pubblica &#8211; modalità di partecipazione &#8211; termine perentorio presentazione domanda &#8211; nel caso in cui sono previste più modalità &#8211; data recapito ente destinatario</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il principio desumibile dall&#8217;art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 1077/1970 (&#8220;Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell&#8217;ufficio postale accettante&#8221;), applicabile a tutti i procedimenti amministrativi concorsuali&#8230;non può ritenersi di portata generale, ed è comunque recessivo, qualora, alla sua estensione, si frappongano fondate ragioni oggettivamente rilevanti. A tale principio possono, di volta in volta, derogare i bandi degli enti pubblici, i quali possono prevedere espressamente che non saranno ammessi gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine finale, quando tale maggiore rigore trovi radice in giustificati motivi.</p>
<p>2. La regola secondo cui l&#8217;osservanza del termine di presentazione va verificata con riguardo alla data di spedizione e non a quella del recapito dell&#8217;ente destinatario trova applicazione soltanto qualora il bando stabilisca che le domande di partecipazione devono essere presentate a mezzo del servizio postale, con espresso divieto di qualsiasi altra modalità.Invece quando il bando dia facoltà agli interessati di avvalersi anche del servizio postale, in aggiunta ad altre forme di presentazione della domanda, il rischio del mancato recapito della domanda per fatto dell&#8217;amministrazione postale, ricade sul mittente che ha prescelto la modalità di trasmissione e non sul destinatario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del bando di gara che, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, può ispirarsi a criteri ben più rigidi rispetto a quelli fissati dalla legge</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 5523/04 Reg.Sent.<br />
N. 38284/03 Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />sezione 3a</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 4365/99, proposto da</p>
<p><b>CLAUDIO ZANNIN</b><br />
rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziano Uguccione e Stefania Galbiati, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Lanzone 31</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE di MILANO</b><br />
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Fraschini ed Elena Ferradini, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla 8</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>ANTONIETTA VALENTINO</b>, non costituita</p>
<p>per l’annullamento<br />
a) dell’avviso in data 27 gennaio 1999, con il quale il Comune di Milano ha stabilito le modalità di partecipazione alle Fiere per il commercio su area pubblica per l’anno 1999;</p>
<p>b) del provvedimento 20 ottobre 1999, con il quale il Comune di Milano ha respinto la domanda di partecipazione alla Fiera di S. Ambrogio, presentata dal ricorrente;</p>
<p>c) dell’atto, non noto, con il quale è stata respinta l’istanza di riesame della predetta domanda di partecipazione;</p>
<p>d) della graduatoria degli ammessi alla Fiera di S. Ambrogio per lo specifico settore merceologico che interessa il ricorrente, pubblicata il 23 novembre 1999, nella parte in cui non assegna alcun punteggio al ricorrente e attribuisce ad alcuni dei richiedenti un numero di presenze superiore a quello reale;</p>
<p>e) di eventuali atti, non noti, con i quali il Comune di Milano ha stabilito di considerare presenti alla Fiera di S. Ambrogio anche i soggetti che non vi hanno di fatto partecipato;<br />
di ogni altro atto conseguenziale, presupposto e connesso;</p>
<p>visto il ricorso notificato in data 29 novembre 1999 e depositato in data 30 novembre 1999;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Milano;<br />
viste le memorie difensive delle parti;<br />
uditi alla pubblica udienza del 16 giugno 2004, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. Tiziano Ugoccioni per il ricorrente e l’avv. Elena Ferradini per il Comune resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
ritenuto quanto segue in:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1) Con bando di gara pubblicato in data 27 gennaio 1999, il Comune di Milano ha fissato le modalità di partecipazione degli operatori commerciali alle fiere su area pubblica da svolgersi nel corso del 1999, tra le quali quella che ha tradizionalmente  svolgimento nel periodo dal 5 all’8 dicembre, denominata Fiera di S. Ambrogio.<br />
Il bando ha previsto che la domanda di partecipazione “deve pervenire all’Ufficio protocollo…almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera” (il che, con riguardo a quella di cui trattasi, significava che il termine veniva in scadenza al 5 ottobre 1999), con la precisazione che le domande presentate oltre detto termine sarebbero state escluse.<br />
Il ricorrente inoltrava la domanda di ammissione alla manifestazione, tramite raccomandata inviata dall’Ufficio postale di Rho in data 2 ottobre 1999, che veniva consegnata al Comune di Milano il 9 ottobre 1999.<br />
In ragione di ciò, con nota 20 ottobre 1999 la domanda del ricorrente veniva respinta, in quanto pervenuta fuori termine.</p>
<p>2) Con il ricorso in epigrafe, l’interessato ha chiesto l’annullamento, in parte qua, del bando di gara laddove fa riferimento alla data di ricezione della domanda anziché a quella di spedizione, nonché del conseguente atto di esclusione; l’impugnazione investe anche la graduatoria relativa all’assegnazione dei posteggi nella Fiera di S. Ambrogio, nella parte in cui si attribuiscono alla controinteressata e ad altri operatori (non meglio precisati) un numero di presenze maggiori di quelle effettive.<br />
A sostegno del ricorso sono esposte censure per violazione di legge e per vari profili di eccesso di potere.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, replicando alle censure dedotte e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza di sospensione in esso contenuta.<br />
Con ordinanza n.3169 del 1° dicembre 1999 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati.<br />
All’udienza odierna, dopo la discussione delle parti, la controversia veniva affidata alla decisione del Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il ricorso è infondato.<br />
La domanda con cui il ricorrente ha chiesto di essere ammesso a partecipare alla  Fiera di cui trattasi non è stata accolta in quanto pervenuta al protocollo comunale in data 9 ottobre 1999 e quindi oltre il termine indicato dal bando che, nel fissare le modalità di presentazione delle domande di ammissione al calendario fieristico, ha espressamente previsto l’esclusione delle domande non pervenute “almeno sessanta giorni  prima dello svolgimento della fiera”.</p>
<p>2) Con il primo motivo di gravame si deduce che tale disposizione e la nota comunale, che ne ha fatto applicazione, sarebbero illegittimi per contrasto con il generale principio secondo cui per stabilire la tempestività delle domande presentate a mezzo raccomandata farebbe fede il timbro postale di spedizione impresso dall’ufficio postale accettante. Nella censura successiva si assume che, in ogni caso, il disguido cagionato dal servizio postale non può essere imputato al privato, per cui è illegittimo far ricadere sull’utente incolpevole le conseguenze negative del cattivo funzionamento del servizio postale medesimo. <br />
Le censure non possono essere condivise.</p>
<p>3) Il principio invocato dal ricorrente è desumibile dall’art. 2, terzo comma,  del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077, che dispone testualmente: ”Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata  con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante”.<br />
Si tratta, ad avviso della prevalente giurisprudenza amministrativa,  di un principio generale, applicabile a tutti i procedimenti  amministrativi concorsuali, attivati anche da enti pubblici diversi dallo Stato, avente la finalità di facilitare la partecipazione ai concorsi stessi anche di quanti ne fossero venuti a conoscenza solo in prossimità della scadenza del termine (cfr, ex plurimis, CdS V 3 luglio 1996 n.817).<br />
Tale principio, seppure tenda ad assumere sempre più ampia applicazione nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, non può ancora ritenersi di portata generale (valevole cioè in tutti i rapporti con l’amministrazione), ed è comunque recessivo qualora, alla sua estensione, si frappongano fondate ragioni oggettivamente rilevanti.<br />
E’ invero riconosciuto che a tale principio possano, di volta in volta, derogare i bandi degli enti pubblici, i quali possono prevedere espressamente che non saranno ammessi gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine finale, quando tale maggiore rigore trovi radice in giustificati motivi (quali, ad esempio, la necessità di avviare le operazioni concorsuali non appena scaduto il termine di presentazione delle domande, per l’urgenza di ricoprire determinati posti, o l’esigenza di conoscere entro una certa data, per ragioni organizzative, il numero totale dei partecipanti alla selezione).<br />
Inoltre la regola secondo cui l’osservanza del termine di presentazione va verificata con riguardo alla data della spedizione e non a quella del recapito all’ente destinatario trova applicazione soltanto qualora il bando stabilisca che le domande di partecipazione devono essere presentate a mezzo del servizio postale, con espresso divieto di qualsiasi altra modalità (cfr. CdS. VI 18 marzo 1996 n. 467).<br />
Invece, quando il bando dia facoltà agli interessati di avvalersi anche del servizio postale, in aggiunta ad altre forme di presentazione della domanda, il rischio del mancato recapito della domanda per fatto dell’amministrazione postale ricade sul mittente che ha prescelto la modalità di trasmissione e non sul destinatario (trattasi di principio pacifico:cfr., per tutte, CdS VI 11 ottobre 1995 n. 1102; id., 3 luglio 2001 n.3688).</p>
<p>4) Nel caso di specie, occorre innanzitutto precisare che non si verte in tema di bando di un concorso pubblico, bensì di una procedura volta a disciplinare le modalità di partecipazione degli operatori commerciali alle manifestazioni fieristiche cittadine al fine del rilascio delle relative concessioni di posteggio. <br />
Il bando, come già annotato, ha inteso derogare espressamente al principio invocato dal ricorrente, stabilendo, al riguardo, che la domanda di concessione del posteggio “deve pervenire all’ufficio protocollo…almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera” e sanzionando con l’esclusione le domande pervenute fuori termine.  <br />
Non ostandovi alcuna norma di legge, detta previsione, all’evidenza volta a riservare all’amministrazione comunale un congruo intervallo per esaminare le domande degli aspiranti e formare la relativa graduatoria, deve ritenersi affatto legittima, in quanto espressione della potestà di autorganizzazione e funzionale all’esigenza di pervenire alla sollecita definizione della procedura, per consentire un ordinato svolgimento della manifestazione fieristica.<br />
Di ciò si trae conferma nel fatto che le varie fasi in cui si articola la procedura in questione sono scandite, in coerenza con il contestato termine decadenziale di presentazione della domanda, da precisi limiti temporali entro cui provvedere; e così, il bando prevede: la pubblicazione della graduatoria il 30° giorno antecedente la data di inizio della fiera; la facoltà per gli interessati di presentare reclami nei cinque giorni successivi; l’esame dei reclami stessi entro i susseguenti cinque giorni; la formazione e la pubblicazione della graduatoria definitiva con le modifiche conseguenti a detto esame e, infine, l’esperimento delle operazioni di sorteggio degli operatori utilmente collocati in graduatoria e l’assegnazione dei singoli posteggi.<br />
Il che, esclude, con tutta evidenza, che possa dirsi affetta dai vizi denunciati dal ricorrente l’impugnata disposizione del bando in esame, relativa al termine di presentazione delle domande.<br />
Legittimo, di conseguenza, è anche l’impugnato provvedimento di esclusione, che ha dato puntuale applicazione alle prescrizioni del bando.<br />
A tale riguardo, tenuto conto che  il bando non imponeva come modalità esclusiva di presentazione delle domande di partecipazione quella della raccomandata mediante il servizio postale, il rischio di ritardi o disfunzioni di detto servizio rimangono a carico di chi ha scelto detta modalità di trasmissione della domanda, in luogo di altre, pur consentite, forme di presentazione.</p>
<p>5) Nel terzo motivo del ricorso si censura la graduatoria nelle parti in cui riconosce agli operatori inseriti nella stessa un numero di presenze superiori a quelle effettive.<br />
La censura è inammissibile, non avendo il ricorrente interesse a contestare le posizioni occupate da terzi in una graduatoria dalla quale lo stesso è stato escluso.<br />
Né l’interesse alla censura può ravvisarsi nell’esigenza di rimuovere le presenze in eccesso, ai fini dei futuri conteggi per l’ammissione alle prossime edizioni della medesima manifestazione, trattandosi di situazione che non determina l’insorgere di una lesione concreta e attuale e che potrà eventualmente essere tutelata mediante l’impugnazione delle graduatorie future.</p>
<p>6) Da ultimo il ricorrente lamenta che la graduatoria degli aspiranti è stata pubblicata (il 23 novembre 1993) nell’imminenza della data di svolgimento della manifestazione (prevista con inizio dal 5 dicembre) e che il ritardo rispetto al termine stabilito dal bando (trenta giorni prima della data di inizio) ha leso il diritto alla difesa dei propri interessi.<br />
La doglianza non ha fondamento.<br />
Anche a non voler considerare che non sussiste l’interesse del ricorrente a denunciare il ritardo registrato nella pubblicazione di una graduatoria che non lo comprende, va comunque considerato che non sussiste la lamentata compressione del diritto di difesa.<br />
L’interessato, infatti, ha avuto immediata e tempestiva conoscenza dell’esclusione dalla graduatoria, tanto che ha potuto presentare in sede amministrativa istanza di riesame della propria posizione; quanto alla tutela giurisdizionale, questa è stata garantita in sede cautelare essendosi il ricorrente avvalso del beneficio dell’abbreviazione dei termini.</p>
<p>7) Per tutte le considerazioni che precedono, le censure esaminate si palesano infondate; di conseguenza il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4365/99 così dispone:<br />
-respinge il ricorso in epigrafe;<br />
-compensa le spese tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano il 16 giugno 2004 in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Italo Riggio &#8211; presidente<br />
Domenico Giordano &#8211; cons.est.<br />
Gianluca Bellucci -1° refer.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5523/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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