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	<title>552 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>552 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-552/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.552</a></p>
<p>C-552/13. Pres. Von Danwitz, Rel. E. Juhász Incompatibile con il diritto UE la previsione nelle gare di un requisito che limita la partecipazione ai soli soggetti in grado di consentire l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie in uno specifico comune 1.Contratti della P.A. –Gestione di servizi sanitari pubblici &#160;– Gara&#160; &#8211; Aggiudicazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-552/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C-552/13. Pres. Von Danwitz, Rel. E. Juhász</span></p>
<hr />
<p>Incompatibile con il diritto UE la previsione nelle gare di un requisito che limita la partecipazione ai soli soggetti in grado di consentire l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie in uno specifico comune</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della P.A. –Gestione di servizi sanitari pubblici &nbsp;– Gara&nbsp; &#8211; Aggiudicazione &#8211; Direttiva 2004/18/CE – Articolo 23, paragrafo 2 – Libertà di accesso alle gare degli offerenti &#8211; Requisito secondo cui le prestazioni possono essere erogate solo da soggetti localizzati &nbsp;in un comune specifico – Incompatibilità con la normativa comunitaria.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osta ad un requisito come quello in discussione nel procedimento principale, formulato in quanto specifica tecnica in bandi di gara per appalti pubblici relativi alla fornitura di servizi sanitari, in base al quale le prestazioni sanitarie oggetto degli appalti devono essere fornite da strutture ospedaliere private ubicate esclusivamente in un dato comune, che può non coincidere con il comune di residenza dei pazienti interessati da siffatte prestazioni, poiché il requisito di cui trattasi comporta un’esclusione automatica degli offerenti che non possono fornire detti servizi in una struttura siffatta ubicata in tale comune, ma che soddisfano tutte le altre condizioni dei menzionati bandi di gara.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)<br />
&nbsp;<br />
22 ottobre 2015 (*)<br />
&nbsp;<br />
«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 23, paragrafo 2 – Gestione di servizi sanitari pubblici – Fornitura di servizi sanitari che rientrano nell’ambito degli ospedali pubblici, all’interno di strutture private – Requisito secondo cui le prestazioni sono da fornire in un comune specifico»<br />
&nbsp;<br />
<strong>Nella causa C-552/13,</strong><br />
&nbsp;<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 6 de Bilbao (tribunale amministrativo n. 6 di Bilbao, Spagna), con decisione del 30 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2013, nel procedimento<br />
&nbsp;<br />
Grupo Hospitalario Quirón SA<br />
&nbsp;<br />
<strong>contro</strong><br />
&nbsp;<br />
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco,<br />
&nbsp;<br />
Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad,<br />
&nbsp;<br />
<strong>LA CORTE (Quinta Sezione),</strong><br />
&nbsp;<br />
composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász (relatore) e C. Vajda, giudici,<br />
&nbsp;<br />
avvocato generale: M. Szpunar<br />
&nbsp;<br />
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale<br />
&nbsp;<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 aprile 2015,<br />
&nbsp;<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il Grupo Hospitalario Quirón SA, da J. Cabrera Ayala e I. Millán Fernández, abogados;<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, da L. Pérez Ovejero, in qualità di agente;<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per l’Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad, da L. Galdos Tobalina e A. Arenaza Artabe, abogados;<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agente;<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da A. Tokár e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,<br />
&nbsp;<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 giugno 2015,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;<br />
<strong>Sentenza</strong><br />
&nbsp;<br />
1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici e, segnatamente, dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).<br />
&nbsp;<br />
2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra il Grupo Hospitalario Quirón SA (in prosieguo: il «Grupo Hospitalario Quirón»), da un lato, e il Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (dipartimento della sanità del governo basco) e l’Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad, dall’altro, relativamente alla regolarità di una condizione posta in due bandi di gara pubblicati da quest’ultimo ente.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Contesto normativo<br />
&nbsp;<br />
3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il considerando 2 della direttiva 2004/18 è così formulato:<br />
&nbsp;<br />
«L’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. (&#8230;)».<br />
&nbsp;<br />
4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli “appalti pubblici” sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;<br />
5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2 della stessa direttiva, intitolato «Principi di aggiudicazione degli appalti», prevede quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».<br />
&nbsp;<br />
6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2004/18, intitolato «Importi delle soglie degli appalti pubblici», quale adattato dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 314, pag. 64), applicabile ratione temporis al procedimento principale, la direttiva in parola si applica agli appalti pubblici di servizi, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore a EUR 193 000.<br />
&nbsp;<br />
7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 21 della direttiva 2004/18, intitolato «Appalti di servizi elencati nell’allegato II B», è così formulato:<br />
&nbsp;<br />
«L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 35, paragrafo 4».<br />
&nbsp;<br />
8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A termini dell’allegato II B della direttiva in parola, i servizi sanitari rientrano nella rubrica 25 di tale allegato, intitolata «Servizi sanitari e sociali».<br />
&nbsp;<br />
9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 23 della richiamata direttiva, intitolato «Specifiche tecniche», al paragrafo 2 prevede quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza».<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />
&nbsp;<br />
10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dal fascicolo posto disposizione della Corte risulta che, nei Paesi Baschi (Spagna), la prestazione dei servizi pubblici di assistenza sanitaria è garantita sulla base di un sistema di organizzazione territoriale e di suddivisione in aree sanitarie. In conformità di tale sistema, ai pazienti inseriti nel servizio sanitario pubblico è posto a disposizione un ospedale pubblico, denominato «ospedale di riferimento», situato nella corrispondente area sanitaria.<br />
&nbsp;<br />
11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per liberare dal sovraccarico le strutture ospedaliere pubbliche e abbreviare i periodi di attesa dei pazienti che alle medesime si rivolgono, pazienti che necessitano di cure mediche che i servizi pubblici di assistenza sanitaria non possono effettuare entro un termine ragionevole, le autorità competenti hanno istituito un meccanismo di cooperazione con strutture sanitarie e ospedali privati, in base al quale taluni servizi pubblici di cure mediche di sostegno sono esternalizzati e garantiti dalle menzionate strutture private, su base contrattuale e in seguito all’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi. Le strutture private in parola mettono quindi a disposizione del servizio sanitario pubblico le loro infrastrutture e le loro risorse tecniche e umane, vale dire, in particolare, infermieri e assistenti, con la finalità di contribuire allo svolgimento di compiti del sistema del servizio sanitario pubblico. Ciò nondimeno, gli interventi chirurgici e le altre cure mediche sono garantiti da chirurghi appartenenti al servizio sanitario pubblico, i quali si recano a tal fine nelle strutture private di cui trattasi.<br />
&nbsp;<br />
12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stante la situazione summenzionata, il 15 dicembre 2010 la direttrice territoriale della Biscaglia del dipartimento della sanità del governo basco ha approvato il capitolato d’oneri, il costo e il fascicolo di gara dell’appalto di gestione di servizi pubblici relativi a «interventi in ambito di chirurgia ambulatoriale, chirurgia generale e gastroenterologia, di ginecologia, di urologia, di traumatologia e di chirurgia ortopedica» per pazienti dell’ambito degli ospedali pubblici di Basurto, ubicato nel Comune di Bilbao, e di Galdakao, ubicato nel Comune di Galdakao. L’appalto sarebbe stato aggiudicato sulla base di una procedura aperta e il bando recante invito a presentare candidature è stato pubblicato nel Boletín Oficial del País Vasco (Gazzetta ufficiale dei Paesi Baschi) del 31 gennaio 2011. Il valore massimo stimato dell’appalto, comprese eventuali proroghe, era pari a EUR 5 841 041,84 (in prosieguo: l’«appalto n. 21/2011»).<br />
&nbsp;<br />
13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il 10 maggio 2011 la stessa autorità pubblica ha approvato il capitolato d’oneri, il costo e il fascicolo di gara dell’appalto di gestione di servizi pubblici relativi a «interventi chirurgici di oftalmologia», per pazienti dell’ambito dell’ospedale pubblico di Galdakao. L’appalto sarebbe stato aggiudicato sulla base di una procedura aperta e il bando recante invito a presentare candidature è stato pubblicato nel Boletín Oficial del País Vasco del 14 giugno 2011. Il valore massimo stimato dell’appalto, comprese eventuali proroghe, era pari a EUR 6 273 219,53 (in prosieguo: l’«appalto n. 50/2011»).<br />
&nbsp;<br />
14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanto nel caso dell’appalto n. 21/2011 quanto in quello dell’appalto n. 50/2011, l’aggiudicatario-prestatore di servizi sarebbe stato retribuito direttamente dal dipartimento della sanità del governo basco, considerato quale amministrazione aggiudicatrice.<br />
&nbsp;<br />
15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I capitolati contenenti le specifiche tecniche concernenti i due appalti in parola precisano, al punto relativo ai requisiti minimi, intitolato «Ubicazione»:<br />
&nbsp;<br />
«In considerazione della necessità di fornire detti servizi a sufficiente prossimità dei pazienti e dei loro familiari, dei trasporti pubblici a disposizione e della durata degli spostamenti, nonché della necessità di ridurre al minimo gli spostamenti indispensabili del personale medico degli ospedali (&#8230;), i centri sanitari proposti devono trovarsi nel Comune di Bilbao.».<br />
&nbsp;<br />
16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, conformemente ai capitolati d’oneri degli appalti in parola, il luogo di esecuzione delle relative prestazioni in essi considerate sarebbe costituito esclusivamente dal Comune di Bilbao.<br />
&nbsp;<br />
17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Grupo Hospitalario Quirón, proprietario di un ospedale generale privato situato nel Comune di Erandio, ha impugnato i due bandi di gara pubblici relativi agli appalti nn. 21/2011 e 50/2011, inizialmente con ricorso per via amministrativa, e in seguito per via giurisdizionale. Esso ha fatto valere che il requisito dell’esecuzione delle prestazioni di cui ai menzionati bandi di gara nel Comune di Bilbao era contrario ai principi di parità di trattamento, di libertà di accesso alle gare degli offerenti e di libera concorrenza.<br />
&nbsp;<br />
18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio rileva che l’ospedale del Grupo Hospitalario Quirón soddisfa tutte le specifiche tecniche indicate nei capitolati d’oneri degli appalti in questione, ad eccezione di quella relativa all’ubicazione, poiché tale struttura si trova non nel Comune di Bilbao, bensì in quello di Erandio, limitrofo al primo. Ciò nondimeno, i comuni di Bilbao e di Erandio formerebbero, unitamente ad altri comuni, la cosiddetta area della «grande Bilbao» o l’«area metropolitana di Bilbao». Non vi sarebbero peraltro state gare d’appalto precedenti a quelle relative ai medesimi appalti, organizzate dal dipartimento di sanità del governo basco, che comprendessero l’obbligo di fornitura dei servizi sanitari di cui trattasi in una località determinata.<br />
&nbsp;<br />
19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio precisa che non è formalmente richiesto agli offerenti di disporre o di essere proprietari di strutture ospedaliere ubicate nel Comune di Bilbao, ma che è soltanto richiesto che essi siano in grado di fornire i servizi sanitari costituenti l’oggetto degli appalti nn. 21/2011 e 50/2011 in strutture situate nel menzionato comune, indipendentemente dal titolo giuridico in forza del quale usufruiscano delle medesime. Tuttavia, de facto, sarebbe certo che, prescindendo dai costi inerenti all’utilizzo di strutture di tal genere, gli unici candidati che possono partecipare alla gara sarebbero gli operatori sanitari stabiliti a Bilbao, giacché tutti gli altri operatori non sarebbero in grado di disporre delle strutture e del personale adeguati nel lasso di tempo che intercorre fra le date di pubblicazione dei bandi di gara concernenti detti appalti e quelle previste per la presentazione delle offerte.<br />
&nbsp;<br />
20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondo il giudice del rinvio la condizione relativa all’ubicazione inserita nei capitolati d’oneri degli appalti di cui trattasi costituisce una restrizione alla concorrenza e una violazione del principio di libertà di accesso alle gare degli offerenti, che non potrebbero essere giustificate da una necessità imperativa. I comuni limitrofi di Erandio e di Bilbao, infatti, avrebbero fatto parte del medesimo comune fra il 1924 e il 1982 e formerebbero, attualmente, congiuntamente con altri comuni, l’area metropolitana di Bilbao. Inoltre l’ospedale del Grupo Hospitalario Quirón sarebbe facilmente accessibile dal Comune di Bilbao utilizzando i mezzi di trasporto pubblico.<br />
&nbsp;<br />
21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, i servizi sanitari costituenti l’oggetto dell’appalto n. 21/2011 sarebbero destinati non soltanto ai pazienti dell’ambito dell’ospedale pubblico di Basurto, ubicato nel Comune di Bilbao, ma altresì ai pazienti dell’ambito dell’ospedale pubblico di Galdakao, ubicato nel Comune di Galdakao, diverso da quello di Bilbao. Quanto ai servizi costituenti l’oggetto dell’appalto n. 50/2011, essi sarebbero destinati unicamente ai pazienti dell’ambito dell’ospedale pubblico di Galdakao. Di conseguenza, sarebbe molto probabile che i pazienti cui sono destinati i servizi costituenti l’oggetto dei due appalti in parola risiedano principalmente in un comune diverso da quello di Bilbao, cosicché l’argomento relativo al luogo di residenza dei pazienti non sarebbe fondato.<br />
&nbsp;<br />
22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conseguentemente, il giudice del rinvio giunge alla conclusione che la condizione in discussione nel procedimento principale non può essere considerata compatibile con l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.<br />
&nbsp;<br />
23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce delle considerazioni che precedono lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 6 di Bilbao (tribunale amministrativo n. 6 di Bilbao) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
&nbsp;<br />
«Se risulti compatibile con il diritto dell’Unione il requisito, inserito nei contratti amministrativi di gestione di servizi pubblici di assistenza sanitaria, che le prestazioni sanitarie oggetto di tali appalti pubblici debbano essere eseguite unicamente in un comune specifico, che può non coincidere con il comune di residenza del paziente».<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Sulla questione pregiudiziale<br />
&nbsp;<br />
24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In primo luogo è d’uopo rilevare che, come risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, i due appalti nn. 21/2011 e 50/2011 costituiscono appalti pubblici di servizi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva 2004/18, i cui importi sono superiori alla soglia prevista all’articolo 7 di quest’ultima, e non concessioni di servizi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva in parola, in quanto la retribuzione dell’aggiudicatario è interamente garantita dall’amministrazione aggiudicatrice, sulla quale grava del pari il rischio economico.<br />
&nbsp;<br />
25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si deve parimenti osservare che, come risulta dai punti 7 e 8 della presente sentenza, detti appalti, concernenti servizi sanitari, sono soggetti soltanto alle disposizioni degli articoli 23 e 35, paragrafo 4, della direttiva 2004/18.<br />
&nbsp;<br />
26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, è importante porre rilievo, da un lato, che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, disposizione cui sono soggetti i menzionati appalti e che costituisce un’espressione del principio di parità di trattamento, enuncia che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti.<br />
&nbsp;<br />
27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D’altro lato, come risulta dal punto 15 della presente sentenza, i capitolati d’oneri contenenti le specifiche tecniche dei due appalti in discussione nel procedimento principale fanno riferimento alla necessità di garantire la prossimità e l’accessibilità della struttura ospedaliera privata considerata che sia scelta, nell’interesse dei pazienti, dei loro familiari e del personale medico che deve spostarsi verso detta struttura, criteri che sono inerenti alla natura dei servizi richiesti.<br />
&nbsp;<br />
28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, il requisito secondo cui siffatta struttura deve imperativamente essere ubicata in un dato comune destinato ad essere il luogo di fornitura esclusivo dei servizi sanitari di cui trattasi, previsto nelle clausole amministrative speciali e nelle specifiche tecniche degli appalti nn. 21/2011 e 50/2011, costituisce, in considerazione della situazione geografica in discussione nel procedimento principale, un vincolo di esecuzione territoriale che non è idoneo a consentire di raggiungere l’obiettivo esposto al punto precedente della presente sentenza, vale a dire quello di garantire la prossimità e l’accessibilità della struttura ospedaliera privata considerata, nell’interesse dei pazienti, dei loro familiari e del personale medico che deve spostarsi verso tale struttura, garantendo al contempo un accesso a detti appalti che sia pari e non discriminatorio per tutti gli offerenti.<br />
&nbsp;<br />
29&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nelle circostanze relative alla situazione geografica in discussione nel procedimento principale un requisito di ubicazione geografica, come quello formulato nelle clausole amministrative speciali e nelle specifiche tecniche degli appalti nn. 21/2011 e 50/2011, ha l’effetto di escludere automaticamente gli offerenti che non possono fornire i servizi di cui trattasi in una struttura situata in un dato comune, nonostante il fatto che soddisfino eventualmente le altre condizioni stabilite nei capitolati d’oneri e le specifiche tecniche degli appalti considerati.<br />
&nbsp;<br />
30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio osserva che così avviene nel caso della ricorrente nel procedimento principale, la cui struttura soddisfa tutte le condizioni richieste, compresa quella riguardante la prossimità e l’accessibilità, tranne il requisito di ubicazione nel territorio del Comune di Bilbao giacché tale struttura si trova in un comune limitrofo a quest’ultimo.<br />
&nbsp;<br />
31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È parimenti importante porre in rilievo, in proposito, che, come rilevato dal giudice del rinvio, numerosi pazienti i quali dovrebbero beneficiare di servizi che sarebbero prestati all’interno della struttura ospedaliera privata dell’aggiudicatario hanno la rispettiva residenza al di fuori del comune sul cui territorio deve essere ubicata siffatta struttura in conformità della clausola di ubicazione considerata.<br />
&nbsp;<br />
32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, il requisito in parola non garantisce un accesso che sia pari e non discriminatorio per tutti gli offerenti dei due appalti in discussione nel procedimento principale, che potrebbero garantire la prossimità e l’accessibilità della struttura ospedaliera privata considerata, nella misura in cui esso rende accessibili gli appalti in parola unicamente agli offerenti che possono fornire i servizi di cui trattasi in una struttura ubicata nel comune indicato nei corrispondenti bandi di gara. Di conseguenza esso è contrario all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.<br />
&nbsp;<br />
33&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce delle sue esposte considerazioni, è d’uopo rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, osta ad un requisito come quello in discussione nel procedimento principale, formulato in quanto specifica tecnica in bandi di gara per appalti pubblici relativi alla fornitura di servizi sanitari, in base al quale le prestazioni sanitarie oggetto degli appalti devono essere fornite da strutture ospedaliere private ubicate esclusivamente in un dato comune, che può non coincidere con il comune di residenza dei pazienti interessati da siffatte prestazioni, poiché il requisito di cui trattasi comporta un’esclusione automatica degli offerenti che non possono fornire detti servizi in una struttura siffatta ubicata in tale comune, ma che soddisfano tutte le altre condizioni dei menzionati bandi di gara.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Sulle spese<br />
&nbsp;<br />
34&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:</strong><br />
&nbsp;<br />
L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osta ad un requisito come quello in discussione nel procedimento principale, formulato in quanto specifica tecnica in bandi di gara per appalti pubblici relativi alla fornitura di servizi sanitari, in base al quale le prestazioni sanitarie oggetto degli appalti devono essere fornite da strutture ospedaliere private ubicate esclusivamente in un dato comune, che può non coincidere con il comune di residenza dei pazienti interessati da siffatte prestazioni, poiché il requisito di cui trattasi comporta un’esclusione automatica degli offerenti che non possono fornire detti servizi in una struttura siffatta ubicata in tale comune, ma che soddisfano tutte le altre condizioni dei menzionati bandi di gara.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-552/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2012 n.552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-1-2012-n-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-1-2012-n-552/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2012 n.552</a></p>
<p>Pres. Politi &#8211; Est. Martino A.Liberati (Avv.A.Liberati) /Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidente del Consiglio di Stato, Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (Avv.St.) sull&#8217;accessibilità ai provvedimenti di archiviazione in materia disciplinare disposti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa 1. Accesso agli atti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-1-2012-n-552/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2012 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-1-2012-n-552/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2012 n.552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Politi &#8211; Est. Martino <br /> A.Liberati (Avv.A.Liberati) /Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidente del Consiglio di Stato, Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (Avv.St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;accessibilità ai provvedimenti di archiviazione in materia disciplinare disposti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso agli atti – Magistratura amministrativa – Materia disciplinare – Provvedimenti di archiviazione – Diritto di accesso – Sussiste – Presupposti. 	</p>
<p>2. Accesso agli atti – Magistratura amministrativa– Provvedimenti di archiviazione di esposti anonimi, apocrifi, ovvero non recanti riferimenti a fatti o circostanze aventi implicazioni di natura disciplinare – Diritto di accesso – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste il diritto di accesso, ai provvedimenti di archiviazione in materia disciplinare disposti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (che rappresentano, in concreto, una forma di applicazione del Codice deontologico, sia pure in maniera “speculare” rispetto a quelli conseguenti all’effettivo avvio di una azione disciplinare), da parte di chi (nel caso di specie, un magistrato amministrativo)  ha un interesse personale diretto, concreto e attuale, quale quello esclusivamente legato all’esigenza di studiare, ai fini scientifici e/o difensivi, i provvedimenti di archiviazione in materia disciplinare resi dalle Commissioni e dal Plenum. Tuttavia, siffatti documenti dovranno essere ostesi previa depurazione da qualsiasi datoo riferimento che possa portare all’individuazione dei soggetti interessati. 	</p>
<p>2. Non sussiste il diritto di accesso ai provvedimenti, disposti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, con cui si dispone l’archiviazione di esposti anonimi, apocrifi, ovvero non recanti riferimenti a fatti o circostanze aventi implicazioni di natura disciplinare, in quanto gli stessi non comportano, da parte del C.P.G.A. , alcuna specifica valutazione di natura discrezionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3006 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Alessio Liberati, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Liberati, con domicilio eletto presso Alberto Liberati in Roma, via A. Silvani, 108; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidente del Consiglio di Stato, Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, rappresentati e difesi <i>ope legis</i> dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;esecuzione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della decisione della decisione n. 13848/2010 con la quale la Prima Sezione del TAR del Lazio:<br />	<br />
a) ha accertato il diritto di accesso del dr. Liberati, <i>ex </i>art. 22 e ss l. n. 241/90 e art. 7 d.P.R. 184/2006, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti, provvedimenti e documenti detenuti dall’amministrazione relativi ai procedimenti disciplinari sino ad oggi portati all’attenzione del C.P.G.A., in particolare, di tutti i provvedimenti adottati dalle competenti Commissioni e dal <i>Plenum</i>;<br />	<br />
b) ha annullato il provvedimento di diniego all’accesso ai suddetti atti, di diniego dei collegati e relativi pareri della II^ Commissione, e, per quanto occorrer possa, del provvedimento interinale di comunicazione del Segretario GA relativo alla precedente istanza; provvedimento di diniego comunicato con nota del Presidente del Consiglio di Stato 3 marzo 2010, notificato a mano al ricorrente in data 12 marzo 2010 e adottato in risposta alle istanze da quest’ultimo avanzate il 7 dicembre 2009 e il 21 gennaio 2010.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 il Cons. Silvia Martino;<br />	<br />
Udito l’Avvocato dello Stato presente, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, questa Sezione ha accertato il diritto del dr. Liberati ad accedere alla documentazione richiesta nelle istanze del 7 dicembre 2009 e 21 gennaio 2010 concernenti i provvedimenti in materia disciplinare (ivi comprese le archiviazioni) sino ad oggi adottati dalle competenti Commissioni e dal <i>Plenum</i> del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sia “per possibili finalità di giustizia e difensive” che per “ragioni di studio” in vista della pubblicazione di un saggio sui poteri disciplinari delle diverse magistrature, tema del quale il ricorrente si è già occupato con riferimento alla tipizzazione degli illeciti del g.o..<br />	<br />
Il dr. Liberati rappresenta che “per mesi”, il C.P.G.A. si è rifiutato di adempiere al “decisum”, riferendo della volontà dei vertici del plesso della giustizia amministrativa di proporre appello avverso la suddetta sentenza.<br />	<br />
La sentenza risulta effettivamente appellata, con atto iscritto al n. 8053/2010, in data 28 settembre 2010. <br />	<br />
Alla fine, comunque, con provvedimento del 1° marzo 2011, il Consiglio si è determinato a darvi esecuzione, limitatamente alla parte che concerne i documenti afferenti le procedure disciplinari in concreto avviate e non anche, invece, le fattispecie trattate dalla “Commissione esposti” ed immediatamente archiviate.<br />	<br />
Parte ricorrente ritiene che siffatto comportamento sia elusivo dell’ordine di esibizione recato dalla sentenza, in quanto la necessità di apprestare le proprie difese nei vari procedimenti disciplinari dai quali è attinto, richiede che egli abbia consapevolezza anche di quei precedenti in cui l’azione disciplinare non è stata effettivamente avviata.<br />	<br />
Soggiunge che appare illogico consentire l’accesso alla pratiche più gravi e negarlo, invece, per quelle che hanno costituito oggetto di archiviazione immediata.<br />	<br />
Il dr. Liberati sottolinea infine che la sentenza ha esplicitamente disposto l’esibizione degli atti richiesti con le proprie istanze del 7 dicembre 2009 e 21 gennaio 2010, concernenti tutti i provvedimenti in “materia” disciplinare, ivi comprese le archiviazioni.<br />	<br />
Conclude affinché non solo l’amministrazione sia condannata a consentire l’accesso all’ulteriore documentazione di proprio interesse, ma anche al risarcimento dei danni di cui all’art. 96 c.p.c., in quanto reputa che la stessa abbia resistito in giudizio versando in “mala fede o colpa grave”.<br />	<br />
Si è costituita, per resistere, l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza delle amministrazioni intimate, depositando documenti e memoria.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto una prima volta in decisione alla camera di consiglio del 13 luglio 2011.<br />	<br />
Con ordinanza collegiale n. 6919 del 2 agosto 2011, è stata disposta l’acquisizione di una relazione di chiarimenti, a cura del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, circa la prassi seguito in merito all’esame degli esposti allo stesso indirizzati, avente particolare riguardo sia gli esposti anonimi, sia a quelli in relazione ai quali viene ravvisata la “manifesta infondatezza dei fatti”, nonché, più in generale, in ordine agli accertamenti preliminari in materia disciplinare e all’applicazione dell’art. 38 del vigente Regolamento interno.<br />	<br />
Nella relazione versata in atti in data 5 settembre 2011 il Consiglio ha esposto, in sintesi, quanto segue.<br />	<br />
Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono presi in esame dalla II^ Commissione permanente che, dopo apposita istruttoria, riferisce al Consiglio con proposta motivata in relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura disciplinare.<br />	<br />
Inoltre, riguardo agli esposti anonimi, o apocrifi, o che, comunque, non consentano l’identificazione del loro autore, dispone l’archiviazione di cui, nel <i>Plenum</i>, si dà atto. <br />	<br />
Dopo tale deliberazione, l’atto contenente l’esposto va inserito negli atti della Commissione e archiviato.<br />	<br />
Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero configurare violazione dei doveri d’ufficio, la Commissione, ove ravvisi <br />	<br />
la manifesta infondatezza dei fatti, a seguito della verifica conoscitiva, compiuta anche con atti istruttori, qualora necessari, propone al Consiglio l’archiviazione degli esposti.<br />	<br />
Nel corso della discussione della proposta di archiviazione, il Consiglio può decidere di sospendere l’esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari dell’azione disciplinare.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio di Presidenza può, comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della discussione della proposta di archiviazione e la trasmissione degli atti al proprio ufficio, quale titolare dell’azione disciplinare.<br />	<br />
Nel caso in cui la Commissione ravvisi nell’esposto elementi significativi ai fini dell’azione disciplinare – dopo aver compiuto il preliminare e necessario atto di verifica conoscitiva da cui sia emersa valida implicazione di natura disciplinare – procede direttamente all’invio degli atti ai titolari dell’azione stessa; di tale deliberazione la Commissione dà notizia al Consiglio di Presidenza nella prima seduta utile.<br />	<br />
Il Consiglio ha fornito ragguagli anche in ordine agli accertamenti in materia disciplinare, svolti ai sensi degli artt. 33 e 40 del Regolamento interno.<br />	<br />
Il ricorso è stato, infine, trattenuto per la decisione nella camera di consiglio del 19.12.2011.</p>
<p>2. Il ricorso è in parte fondato.<br />	<br />
Il Collegio, reputa, in particolare, che, nel “fuoco” delle esigenze ostensive rappresentate dal ricorrente, oggetto della pronuncia di cui si chiede l’esecuzione, rientrino anche i provvedimenti di archiviazione in materia disciplinare disposti dal Consiglio di Presidenza della Magistratura amministrativa.<br />	<br />
Dalla relazione versata in atti si evince infatti che, tra le attività di pertinenza della competente Commissione permanente, e, quindi, del <i>Plenum</i>, vi è anche la valutazione della “manifesta infondatezza” dei fatti rappresentati negli esposti proposti nei confronti di magistrati amministrativi.<br />	<br />
Nella sentenza n. 13848/2010 si è in particolare evidenziato che il dr. Liberati ha un interesse personale “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata” ad accedere alla documentazione richiesta, nei termini e con le modalità precisati nell’istanza ostensiva integrativa del 21 gennaio 2010 (espressamente riferita anche ai provvedimenti di archiviazione).<br />	<br />
Tale interesse, risulta infatti sufficientemente differenziato, nonché qualificato, sotto diversi e concorrenti profili derivanti:<br />	<br />
&#8211; dallo “status” stesso di magistrato amministrativo;<br />	<br />
&#8211; dalla documentata esistenza di un contenzioso in sede civile nonché dai possibili sviluppi in sede disciplinare delle vicende alle quali si è precedenza accennato;<br />	<br />
&#8211; dalla pregressa e documentata attività scientifica del dr. Liberati.<br />	<br />
Avuto riguardo all’interesse che sorregge l’istanza di accesso, reputa il Collegio che anche i provvedimenti di archiviazione rappresentino, in concreto, una forma di applicazione del Codice deontologico, sia pura in maniera “speculare” rispetto a quelli conseguenti all’effettivo avvio di una azione disciplinare.<br />	<br />
E’ infatti evidente che – in mancanza di una specifica tipizzazione legislativa degli illeciti dei magistrati amministrativi, nonché dell’assenza di forme di pubblicazione e/o massimazione ufficiale dei provvedimenti in materia disciplinare resi dal C.P.G.A. &#8211; ai fini dello studio dei medesimi, sia nell’ottica difensiva che in quella scientifica, già documentate dal ricorrente nella fase di cognizione del presente processo, appare necessaria anche la conoscenza delle fattispecie in cui il Consiglio non ha in concreto ravvisato gli estremi per avviare l’azione disciplinare.<br />	<br />
Di alcuna utilità appaiono invece i provvedimenti con cui si dispone l’archiviazione di esposti anonimi, apocrifi, ovvero non recanti riferimenti a fatti o circostanze aventi implicazioni di natura disciplinare, in quanto gli stessi non comportano, da parte del C.P.G.A., alcuna specifica valutazione di natura discrezionale.<br />	<br />
E’ appena il caso di precisare che, come già statuito nella sentenza da eseguire, poiché l’interesse all’accesso è esclusivamente legato all’esigenza di studiare, a fini scientifici e/o difensivi, i provvedimenti di archiviazione in materia disciplinare resi dalle Commissioni competenti e dal <i>Plenum</i>, siffatti documenti dovranno essere ostesi previa depurazione da qualsiasi dato o riferimento che possa portare all’individuazione dei soggetti interessati.</p>
<p>3. In conclusione il ricorso in esame deve essere in parte accolto, dovendo per l’effetto ordinarsi alle intimate amministrazioni di esibire anche i provvedimenti di archiviazione in materia disciplinare, nei termini dianzi precisati.<br />	<br />
In ragione dell’esito della controversia, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Va infine soggiunto che non vi sono gli estremi della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, c.p.c., mancando la prova di un comportamento processuale doloso, ovvero gravemente colposo della parte resistente. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie in parte, e, per l’effetto, ordina al Consiglio di Presidenza della Magistratura amministrativa di dare integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, mediante l’ostensione dei provvedimenti meglio indicati in motivazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-1-2012-n-552/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2012 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2011 n.552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-1-2011-n-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-1-2011-n-552/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-1-2011-n-552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2011 n.552</a></p>
<p>Pres. Cirillo &#8211; Est. Scola Comune di San Clemente (Avv. Mancinelli) c/ G. Paoli Elettroimpianti s.r.l. (Avv.ti A. Lauteri. L. Limberti) sulla legittimità dell&#8217;amministrazione diretta da parte del Comune del servizio di gestione e di manutenzione delle lampade votive all&#8217;interno dei cimiteri comunali Comune e Provincia &#8211; Servizi comunali &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-1-2011-n-552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2011 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-1-2011-n-552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2011 n.552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Cirillo &#8211; Est. Scola <br />Comune di San Clemente (Avv. Mancinelli) c/ G. Paoli Elettroimpianti s.r.l. (Avv.ti A. Lauteri. L. Limberti)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;amministrazione diretta da parte del Comune del servizio di gestione e di manutenzione delle lampade votive all&#8217;interno dei cimiteri comunali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune e Provincia &#8211; Servizi comunali &#8211; Cimiteri comunali &#8211; Illuminazione votiva – Gestione &#8211; Amministrazione diretta &#8211; Legittimità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima una deliberazione di indirizzo con la quale la Giunta comunale ha deciso di esercitare nella forma dell’amministrazione diretta il servizio di gestione e di manutenzione delle lampade votive all’interno dei cimiteri comunali; infatti, nessuna norma obbliga gli enti locali ad affidare all’esterno determinati servizi nel caso in cui preferiscano amministrarli in via diretta e magari in economia, mentre, nel caso di una differente scelta, il conferimento e/o affidamento diretto a terzi deve avvenire tramite gara rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00552/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 05184/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso r.g.n. 5184/2010, proposto: 	</p>
<p>dal<b>Comune di San Clemente</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valeria Mancinelli, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>G.Paoli Elettroimpianti s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Annalisa Lauteri e Leonardo Limberti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Panama, 58; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.a.r. Emilia-Romagna, Bologna, I, n. 00460/2010, resa tra le parti e concernente <i>la gestione diretta del servizio d’illuminazione votiva nei cimiteri comunali</i>.</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della G.Paoli Elettroimpianti s.r.l.;<br />	<br />
visti tutti gli atti e documenti di causa;<br />	<br />
relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA eD uditi, per le parti, gli avv.ti Mancinelli e Lauteri;<br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A) &#8211; Con ricorso notificato il 18.12.09 e depositato il 23.12.09 la società originaria ricorrente <i>impugnava</i> la delib. G.c. n. 123 del 16 settembre 2009, avente ad oggetto &#8220;Indirizzo agli uffici per la gestione diretta del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali” e relativi atti allegati, pubblicata all&#8217;albo pretorio il successivo 3 novembre 2009, con cui era stato deciso di esercitare nella forma dell’amministrazione diretta la gestione e la manutenzione delle lampade votive all’interno dei cimiteri comunali, censurando il tutto per violazione dell’art. 113, t.u.e.l., e dell’art. 23-<i>bis</i>, d.l. n.. 1122008, oltre che per difetto di motivazione e violazione dei principi del giusto procedimento e del buon andamento della p.a..<br />	<br />
La gestione dell’illuminazione votiva cimiteriale dovrebbe considerarsi come un servizio pubblico a rilevanza economica: ai sensi dell’art. 23-<i>bis</i>, d.l. n. 1122008, la modalità ordinaria di gestione dovrebbe essere quella dell’affidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in via eccezionale, quella dell’affidamento a società <i>in house</i>, ma giammai mediante la gestione diretta, forse ammissibile in casi straordinari ma previa attenta e scrupolosa motivazione, sulla base di un’analisi di mercato, dando adeguata pubblicità alla scelta e chiedendo un parere all’Autorità garante della concorrenza.<br />	<br />
Il comune di San Clemente non si costituiva in giudizio e la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni dell’impresa ricorrente, all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, avendo i primi giudici ritenuto di dover <i>accogliere il ricorso con sentenza breve</i>.<br />	<br />
B) &#8211; L’art. 113, t.u.e.l., nella sua attuale formulazione, vigente nella parte non in contrasto con l’art. 23-<i>bis</i>, d.l. n.. 1122008, non prevederebbe l’affidamento diretto come modalità di gestione di un servizio pubblico a rilevanza economica, come quello in esame (cfr. C.S., dec. n.1600/2008 e dec. 6049/2008).<br />	<br />
Di fronte ad un chiaro dettato normativo, giustificato dalla necessità di applicare la disciplina comunitaria ai servizi pubblici locali a rilevanza economica, la scelta operata dal comune di San Clemente appariva illegittima, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata, mediante pronuncia prontamente <i>gravata </i>dal comune soccombente in prime cure per travisamento, data la differenza riscontrabile tra gestione diretta (del comune) ed affidamento diretto (ad altri soggetti), che il T.a.r. di Bologna non avrebbe colto, e per violazione dell’art. 113, t.u.e.l., e del cit. art. 23-<i>bis</i>, d.l. n. 112/2008, conv. legge n. 133/2008, non essendo l’ente locale obbligato a conferire a soggetti esterni il servizio in questione (come pure tutti quelli istituzionali a rilevanza economica, come illuminazione pubblica, assistenza, asili nido, mense scolastiche, scuola-<i>bus</i>, biblioteche, impianti sportivi, ecc.: cfr. C.S., sezione V, dec. n. 1600/2008), salvo che voglia farlo mediante procedure ad evidenza pubblica e salva, in subordine, la possibile incostituzionalità della richiamata normativa per contrasto con gli artt. 97, 112 e 114, Cost. (concernenti il buon andamento della p.a., la gestione dei pubblici servizi locali e l’autonomia organizzativa dei comuni), ove diversamente interpretata.<br />	<br />
C) &#8211; La Paoli Elettroimpianti appellata si costituiva in giudizio ed <i>eccepiva</i> (ferma la possibilità di un affidamento diretto a società di capitali interamente pubbliche e partecipate dall’ente locale) l’equipollenza dei termini <i>affidamento diretto e gestione diretta </i>(in economia); il pregiudizio prospettabile per il mercato dei servizi pubblici a rilevanza economica (v. delib. Autorità garante per la concorrenza ed il mercato 16 ottobre 2008); l’infondatezza della dedotta questione di costituzionalità (cfr. Corte cost., sentenza n. 272/2004, pur dichiarante l’incostituzionalità dell’art. 113-<i>bis</i>, t.u.e.l.), <br />	<br />
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I) &#8211; L’appello è <i>fondato </i>e va <i>accolto</i>, avendo i primi giudici ignorato la distinzione tra gestione diretta (sempre praticabile dall’ente locale, soprattutto quando si tratti di attività di modesto impegno finanziario, come nella specie: poche migliaia di euro all’anno) ed affidamento diretto, postulante la scelta di attribuire la gestione di un servizio all’esterno del comune interessato, il che non può accadere se non mediante gara ad evidenza pubblica.<br />	<br />
Infatti, nessuna norma obbliga i comuni ad affidare all’esterno determinati servizi (illuminazione pubblica, centri assistenziali, case di accoglienza, case di riposo, case famiglia, assistenza domiciliare per anziani ed handicappati, asili nido, mense scolastiche, scuola-<i>bus</i>, biblioteche, impianti sportivi: tutti servizi che, notoriamente, gran parte dei comuni italiani gestiscono direttamente, senza appaltarli a privati), ove preferiscano amministrarli in via diretta e magari in economia, mentre, nel caso di una differente scelta, il discusso conferimento a terzi deve avvenire tramite gara rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.<br />	<br />
Né si vede per quali motivi un ente locale debba rintracciare un’esplicita norma positiva per poter fornire direttamente ai propri cittadini un servizio tipicamente appartenente al novero di quelli per cui esso viene istituito; nella specie, la disciplina legislativa sopra richiamata non contiene alcun divieto esplicito né implicito in tal senso.<br />	<br />
II) &#8211; Il cit. art. 23-<i>bis</i> recita, ai commi 2 e 3: “Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: <br />	<br />
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; <br />	<br />
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.<br />	<br />
In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l&#8217;affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall&#8217;ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall&#8217;ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta <i>in house</i> e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell&#8217;attività svolta dalla stessa con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano.”.<br />	<br />
III) &#8211; Appartiene, in realtà, alla dimensione dell’<i>inverosimile</i> immaginare che un comune di non eccessiva grandezza non possa gestire direttamente un servizio come quello dell’illuminazione votiva cimiteriale, esigente solo l’impegno periodico di una persona e la spesa annua di qualche migliaio di euro, laddove l’esborso sarebbe notoriamente ben maggiore solo per potersi procedere a tutte le formalità necessarie per la regolare indizione di una gara pubblica: il che basta ad avanza per togliere fondamento all’impugnata pronuncia semplificata (come pure alle dedotte questioni di costituzionalità, pertinenti proprio al buon andamento della p.a., alla gestione dei pubblici servizi locali ed all’autonomia organizzativa dei comuni: esigenze pienamente soddisfatte dall’interpretazione qui favorita ed armonicamente inquadrabile pure in una prospettiva comunitaria), che va dunque <i>riformata</i>, <i>respingendo</i> il ricorso di primo grado, con <i>salvezza</i> degli atti ivi impugnati ed a spese ed onorari del doppio grado di giudizio interamente <i>compensati </i>per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, <i>accoglie l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza breve, respinge il ricorso di prima istanza, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio integralmente compensati</i> tra le parti in causa.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/01/2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-20-1-2011-n-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-20-1-2011-n-552/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.552</a></p>
<p>Pres. Speranza &#8211; Est. Veltri CODACONS (Avv. ti G.Giuliano, C.Rienzi) c. Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (Avv.St.) e altri sulla legittimazione del Codacons&#160; alla proposizione dell&#8217;azione collettiva ex art. 1 d.lgs 198/09 1. Giustizia amministrativa – Servizi pubblici – Servizio scolastico &#8211; Ricorso – Azione collettiva – Codacons – Ammissibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-20-1-2011-n-552/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-20-1-2011-n-552/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza &#8211; Est. Veltri <br /> CODACONS (Avv. ti G.Giuliano, C.Rienzi) c. Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (Avv.St.) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione del Codacons&nbsp; alla proposizione dell&#8217;azione collettiva ex art. 1 d.lgs 198/09</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Servizi pubblici – Servizio scolastico &#8211; Ricorso – Azione collettiva – Codacons – Ammissibilità – Ragioni. 	</p>
<p>2. Atto e provvedimento amministrativo – Art. 7 D.lgs 198/09 – Necessità di ulteriore normativa &#8211; Fattispecie predefinite &#8211; Applicabilità – Ragioni. 	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Ricorso – Azione collettiva – Intervento in causa – Modalità – Art. 50 c.p.a. – Inosservanza – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	 L’azione collettiva ai sensi dell’art. 1 del d.lgs 20 dicembre 2009 n. 198 è uno strumento di tutela aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo, azionabile dai singoli “titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” od anche da “associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati” comunque appartenenti alla pluralità citata. Ne consegue che, in caso di lesione – lamentata da utenti del servizio scolastico – diretta, concreta e attuale derivante dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori in materia di dimensionamento, fruibilità e sicurezza delle aule, sussiste la legittimazione del CODACONS alla proposizione del ricorso ex art.1 c.4 d.lgs 198/09. </p>
<p>2. La previsione dell’art. 7  d.lgs 198/09 (che, individuando in via generale e astratta posizioni giuridiche di nuovo conio e gli strumenti azionabili per la relativa tutela, non delinea i parametri specifici della condotta lesiva, e dunque necessita di una ulteriore previsione normativa) non esclude l’applicabilità delle norme del d.lgs 198/09 che individuano fattispecie completamente definite in ogni loro aspetto, ivi compresa l’esatta perimetrazione del comportamento lesivo (nel caso di specie, trattasi dell’obbligo di “emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento”), in quanto tutto è compiutamente predeterminato. Infatti, la posizione giuridica tutelata è correlata all’emanazione di un atto le cui caratteristiche sono declinate direttamente dal legislatore, l’azione è regolamentata in relazione a tutti i profili rilevanti ed è disciplinato il conseguente processo. 	</p>
<p>3. L’atto di intervento in causa, previsto dall’art. 1c.3 d.lgs 189/09, di soggetti appartenenti ad una pluralità rappresentata dall’associazione di consumatori soggiace alle formalità previste in via generale dall’art. 50 c.p.a. e deve essere previamente notificato alle altre parti e depositato nei termini di cui all’art. 45 c.p.a.. Pertanto, sono irrituali gli atti di intervento che non abbiano rispettato le predette formalità, in quanto le disposizioni del d.lgs 198/09 non autorizzano una, pur possibile, de formalizzazione del processo amministrativo, che rimane agnciato agli schemi generali previsti dal c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6143 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>CODACONS in persona del legale rappresentante p.t., avv. Giuseppe Ursini, rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione Università e Ricerca, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero per la Pubblica Amministrazione e l&#8217;Innovazione, tutti in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale per L&#8217;Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L&#8217;Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il F. Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per L&#8217;Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per ottenere</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3 del d.lgs n. 198/2009 (ricorso per l’efficienza delle amministrazioni) la condanna del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, del Ministero dell’Economia e Finanze e delle altre amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, all’adozione degli atti amministrativi di carattere generale, obbligatori per legge, necessari a riportare in termini di normale tollerabilità l’emergenza legata al denunciato sovraffollamento delle aule scolastiche, di ogni altro atto necessario, disponendo che della sentenza che definirà il giudizio sia data notizia secondo le modalità previste dagli artt. 4 comma 3 e 1 comma 2 del d.lgs n. 198/2009. Nonché per l’annullamento previa sospensione della nota del MIUR, prot. n.3825 del 13/4/2010, nella parte in cui giustifica la mancata attività da parte delle amministrazioni chiamate in causa.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione Università e Ricerca, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero per la Pubblica Amministrazione e l&#8217;Innovazione, tutti in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale per L&#8217;Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L&#8217;Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il F. Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per L&#8217;Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con propria nota del 16/1/2010, il CODACONS diffidava, ex art. 1 del d.lgs. n. 198 del 20/12/2009, le resistenti (in epigrafe analiticamente indicate) ad adottare, entro il termine dei successivi 90 gg., tutti gli atti amministrativi generali resi obbligatori dalle leggi nn. 820/71, 23/96, 133/08, dai dPR nn. 81/009 e 89/09 in materia di formazione delle classi scolastiche e dimensionamento della rete scolastica, nonché a risarcire il danno derivante all’associazione ed ai singoli utenti dal perdurante comportamento omissivo.<br />	<br />
In proposito, nel dare notizia delle numerose segnalazioni ricevute da insegnanti, studenti e genitori, l’associazione lamentava la diffusa inosservanza degli indici minimi di edilizia scolastica e dell’indice di massimo affollamento delle aule, descrivendo situazioni di pericolo e disagio stigmatizzate con l’espressione “classi-pollaio”. <br />	<br />
Forniva riscontro alla diffida il Ministero dell&#8217;Istruzione Università e Ricerca, evidenziando, sul piano dei fatti, come l’associazione non avesse fornito indicazioni analitiche e concrete in ordine ai casi di sovraffollamento, né indicato quali fossero gli atti amministrativi generali ed obbligatori per legge, la cui mancata adozione avrebbe provocato la denunciata situazione di grave sovraffollamento. In ogni caso, l’ amministrazione sottolineava di non avere specifica competenza in ordine agli strumenti potenzialmente risolutivi della problematica, atteso che, dopo il profondo decentramento attuato con il d.lgs 112/98, spetterebbero allo Stato (e per esso al MIUR) solo l’organizzazione della rete scolastica, l’assegnazione delle risorse e del personale alle istituzioni scolastiche (art. 137, d.lgs 112/98, cit.), mentre risultano delegate alle Regioni, la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica regionale nell’ambito delle risorse assegnate e sulla base dei piani provinciali, la determinazione del calendario scolastico (art. 138); sono infine attribuite alle Provincie, in relazione all’istruzione secondaria, ed ai comuni, per i livelli inferiori della scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, b) la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica, c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio, d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche, e) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti….. Inoltre, in materia di edilizia scolastica, sarebbero provincie e comuni (secondo il cennato riparto) a dover provvedere, giusto il disposto dell’art. 3 della legge 23/96, alla realizzazione, alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Vigente il descritto quadro normativo, il MIUR si limiterebbe, in estrema sintesi, a determinare risorse e ad assegnare annualmente personale, sulla base del numero delle iscrizioni. Da ciò la mancanza di poteri per rimediare alle disfunzioni segnalate.<br />	<br />
Sul piano normativo generale, l’amministrazione segnalava, ancora, come il numero minimo e massimo degli alunni fosse ormai analiticamente disciplinato dal dPR 81/2009, potendo trovare applicazione i vecchi e più garantisti indici del DM 331/98, “solo per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero delle Economia e Finanze”. Secondo l’amministrazione, in particolare, il citato “piano” sarebbe stato già completato ed adottato, sia pur in epoca successiva alla determinazione dell’organico, ed inoltre, alla formazione delle classi relative alle scuole contemplate nel DM sarebbero stati applicati in via derogatoria i vecchi limiti. Quanto, infine, al rapporto tra numero massimo di alunni per classe e caratteristiche strutturali delle aule (spazio minimo disponibile, altezza, vie di fuga etc.), essendo disciplinato da disposizioni normative differenziate ed autonome da quelle che regolano la formazione delle classi, il rispetto dello stesso dovrebbe essere oggetto di verifica in concreto e non in astratto, una volta che le classi siano compiutamente e definitivamente composte.<br />	<br />
Evidentemente considerando il descritto riscontro, non satisfattivo, il CODACONS notificava “ricorso per l’efficienza delle amministrazioni”, secondo quanto previsto dal dlgs. 198/09, instando per la condanna delle amministrazioni all’emanazione degli atti generali, ritenuti obbligatori.<br />	<br />
In sede cautelare, l’associazione, rinunciando alla richiesta di misure urgenti e provvisorie, si limitava ad insistere perche il collegio ordinasse all’amministrazione di dare notizia, sul relativo sito web istituzionale, della pendenza del proposto ricorso.<br />	<br />
Nelle more della decisione, erano depositati &#8211; dall’associazione ricorrente &#8211; numerosi atti di intervento adesivo sottoscritti da insegnanti, studenti e genitori.<br />	<br />
Discussa alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Sono in primo luogo da sciogliersi i dubbi circa i profili di ammissibilità dell’azione, dichiaratamente fondata sulle norme di cui al Decreto Legislativo 20 dicembre 2009 n.198 (in G.U., 31 dicembre, n. 303) recante “attuazione dell&#8217;articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l&#8217;efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”.<br />	<br />
Trattasi di uno strumento di tutela aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo, azionabile da singoli “titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” od anche da “associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati” comunque appartenenti alla pluralità citata.<br />	<br />
Oggetto della tutela, così innovativamente riconosciuta, sono gli interessi, facenti capo alla pluralità di individui sopra descritta, che si assumono lesi: a) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, b) dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi, ovvero, c) dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, c.1.) per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, c.2.) per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l&#8217;integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.<br />	<br />
1.1. I dubbi di cui in premessa derivano, in particolare, dal tenore dell’art. 7 del d.lgs. 198/09: “In ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, e di valutare l&#8217;impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici è determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e l&#8217;Innovazione, di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati”.<br />	<br />
1.2. A voler valorizzare il dato meramente testuale sembrerebbe che l’applicazione dell’intera fonte normativa sia, dallo stesso legislatore, subordinata ad un’ulteriore previsione regolamentare che, seguendo il passo della concreta attività di istruttoria, verifica, valutazione e definizione degli standard qualitativi, determini, se del caso in via progressiva, ossia per parti o blocchi, i tempi della “concreta applicazione” del disposto normativo primario.<br />	<br />
In verità, anche limitandosi allo stretto argomento testuale, non può non rilevarsi come la norma sia contenuta in una disposizione finale espressamente qualificata “transitoria” ed abbia ad oggetto, non già il vigore e l’efficacia delle norme che la precedono, ma la loro “concreta applicazione”. Quest’ultima è locuzione che descrive il processo di implementazione necessario &#8211; fatto di parametri, elementi organizzativi, sostenibilità degli impegni, valutazioni di spesa &#8211; perchè l’astratta applicabilità delle norme, connotato generale e caratteristico della fonte normativa, sia resa concreta ed effettiva nell’interesse – insieme &#8211; dell’amministrazione e dei soggetti amministrati. La formula utilizzata dal legislatore descrive cioè una norma incompleta che, avendo individuato in via generale e astratta posizioni giuridiche di nuovo conio, oltre che strumenti azionabili per la relativa tutela, ma non i parametri specifici della condotta lesiva, necessita di una ulteriore previsione normativa, agganciata alla peculiarità e concretezza dell’assetto organizzativo dell’agente ed ai limiti della condotta diligente dal medesimo esigibili, ferme restando le risorse assegnate.<br />	<br />
L’indiscusso vigore della norma primaria, opera dunque, in questa prima fase, su un piano, propedeutico a quello della concreta operatività, nel quale gli effetti obbligatori sorgono esclusivamente in capo all’Esecutivo ed attengono a tutta l’attività &#8211; preliminarmente conoscitiva e successivamente normativa &#8211; finalizzata a sostanziare il modello di comportamento diligente pretendibile nell’interesse degli amministrati (cd standard qualitativo). <br />	<br />
Una volta individuatolo e vagliatane la sostenibilità per l’amministrazione, sarà lo stesso Esecutivo a “determinare la concreta applicazione” nel tempo. In sostanza, sul piano della tutela, il legislatore, piuttosto che lasciare al giudice del caso concreto la valutazione circa l’esaustività del quadro organizzativo e normativo nel relativo divenire, ha preferito, probabilmente anche stretto dall’esigenza di controllare il processo sì da programmarne i profili di spesa, cautelarsi riservando allo stesso esecutivo il compito di individuare, con appositi regolamenti, se del caso in via progressiva, finanche l’individuazione del dies a quo della concreta applicazione. <br />	<br />
In conclusione, allo stato, nonostante la vigenza della norma primaria, le posizioni giuridiche in via generale individuate e protette dalla stessa non sono ancora in concreto prospettabili davanti ad un giudice difettando la compiuta definizione della fattispecie lesiva o – il che è lo stesso &#8211; l’esatta individuazione del comportamento esigibile, oltre che la fissazione del dies a quo della concreta applicazione. <br />	<br />
1.3. Sgombrato il campo dai dubbi circa l’immediata vigenza ed obbligatorietà delle norme, e circoscritto il fenomeno alla differente e più limitata questione dell’applicabilità in concreto delle norme, appare chiaro come, per converso, le medesime considerazioni non possano riprodursi per quelle norme del d.lgs.198/09 che individuano fattispecie completamente definite in ogni loro aspetto, ivi compresa l’esatta perimetrazione del comportamento lesivo. Il riferimento è, in questo caso, all’obbligo di “emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento”. Quivi tutto è compiutamente predeterminato: la posizione giuridica tutelata è correlata all’emanazione di un atto le cui caratteristiche sono declinate direttamente dal legislatore, è regolamentata l’azione in relazione a tutti i profili rilevanti, è disciplinato il conseguente processo. A ben vedere, inoltre, la previsione di legge non crea posizioni giuridiche nuove (non era esclusa dall’ordinamento la possibilità per le associazioni portatrici di interessi diffusi di agire per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione ad atti generali) ma le riconosce ai singoli, così elevando gli interessi diffusi ad interessi individualmente azionabili, a conclusione di un processo per certi versi opposto a quello, compiuto dalla giurisprudenza, che al fine di garantirne la tutela aveva perorato un processo di imputazione collettiva.<br />	<br />
Dunque, ciò che muta rispetto al passato è la legittimazione (estesa ai singoli), ed il nuovo limite del rebus sic stantibus (la lesione, o forse meglio, l’esigibilità del comportamento dovuto, deve essere vagliato alla luce delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione), che però, in relazione all’ipotesi specifica dell’omissione di atti obbligatori per legge, non sembra avere specifico rilievo, trattandosi di questione – quella dell’esigibilità &#8211; che il legislatore deve avere necessariamente vagliato al momento dell’attribuzione della potestà di emanazione dell’atto generale.<br />	<br />
Il limite delle risorse è questione presa a riferimento dal legislatore anche ai fini della “attuazione” delle previsioni in materia di ricorso collettivo per l’efficienza delle amministrazioni, prevedendosi all’art. 8 della fonte cit., che dalla stessa “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Tale disposizione, tuttavia, non può offrire alcun argomento per sostenere il rinvio della concreta applicazione delle norme, anche per l’ipotesi di omissione di atti generali; essa limitandosi a fornire indicazioni all’Esecutivo in ordine all’impatto finanziario delle previsioni regolamentari allo stesso demandate in materia di standards qualitativi, e non interessando la diversa fattispecie dell’inerzia. Né potrebbe essere diversamente, essendo la valutazione di impatto finanziario delle previsioni legislative, ivi comprese quelle implicanti la successiva emanazione di atti generali entro un dato termine, preoccupazione del legislatore che quel potere ha previsto.<br />	<br />
1.4. Non vi è, in conclusione, alcun valido motivo per escludere l’immediata operatività delle previsioni di legge aventi ad oggetto l’omissione di atti generali, risultando irragionevole ogni diverso approdo ermeneutico. A tali conclusioni è del resto giunta la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica nell’ambito della direttiva n. 4 del 25 febbraio 2010, indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs 165/2001.</p>
<p>2. Continuando nell’esame delle questioni preliminari, non è contestato né contestabile che CODACONS sia legittimata alla proposizione del ricorso in virtù dell’art. 1 comma 4 del d.lgs 198/09, a mente del quale, ferma restando la sussistenza dei presupposti dell’azione “il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1”. Non è in particolare contestato che Codacons abbia fra i propri associati anche utenti del servizio scolastico che possano dolersi di una lesione diretta, concreta ed attuale derivante dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori in materia di dimensionamento, fruibilità e sicurezza delle aule. </p>
<p>3. Risultano altresì osservati gli adempimenti preliminari necessari ai fini della proponibilità del ricorso: la ricorrente ha in particolare notificato preventivamente una diffida &#8211; a tutte le amministrazioni oggi chiamate in giudizio &#8211; ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati (art. 3 comma 1); ha indicato, in seno al ricorso, le ragioni per le quali il riscontro formale fornito dall’amministrazione non possa considerarsi sufficiente a rimuovere in modo nemmeno parziale la situazione denunciata, deducendo, al contempo, la persistenza, totale o parziale, di quest’ultima (cfr. art. 3, comma 2, d.lgs. 198/09)<br />	<br />
Il ricorso è infine tempestivo essendo stato proposto entro il termine fissato dall’art. 3 comma 2 (un anno dalla scadenza del termine dei novanta giorni assegnati a mezzo della diffida).</p>
<p>4. Risultano invece irrituali tutti gli atti di intervento depositati in cancelleria nei giorni precedenti l’udienza di discussione.<br />	<br />
L’art. 1 comma 3 del d.lgs. 189/09 consente ai “soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente” di “intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell&#8217;udienza di discussione del ricorso” .<br />	<br />
In assenza di norme processuali specifiche (eccezion fatta per il termine), l’atto di intervento soggiace alle formalità previste in via generale dall’art. 50 del vigente codice di rito, a mente del quale, l’atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, essere corredato dai documenti giustificativi, e sottoscritto ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera d). Lo stesso deve inoltre essere previamente notificato alle altre parti e depositato nei termini di cui all’articolo 45 c.p.a..<br />	<br />
Gli atti di cui si discorre, invece, non sono né validamente sottoscritti, né notificati, costituendo delle semplici manifestazioni di adesione ricevute dalla ricorrente e dalla stessa direttamente depositate, sulla falsa riga di quanto prescritto per l’azione di classe dall’art. 140 bis del codice del consumo.<br />	<br />
A differenze della norma ora richiamata, tuttavia, le disposizioni del d. lgs 198/09 non autorizzano una, pur possibile, deformalizzazione del processo amministrativo, che rimane agganciato agli schemi generali previsti dal c.p.a anche in relazione all’intervento degli interessati appartenenti alla pluralità dei soggetti, dall’associazione rappresentati. <br />	<br />
Definite le questioni preliminari può dunque passarsi all’esame dei singoli motivi di ricorso.</p>
<p>5. Con il primo ed il terzo motivo di ricorso CODACONS, dopo aver compiuto una ricostruzione della normativa rilevante in tema di numero massimo di alunni per aula, deduce la mancata emanazione del “piano generale di riqualificazione dell&#8217;edilizia scolastica” previsto dall’art. 3 comma 2 del dPR 20 marzo 2009 n. 81. La norma, da ultimo citata, prescrive che “per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell&#8217;edilizia scolastica adottato dal Ministro dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, d&#8217;intesa con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze”. <br />	<br />
Secondo la ricorrente, il Decreto Interministeriale del 23 settembre 2009, emanato in dichiarata attuazione dell’art. 3 comma 2 del dPR 81/09, non avrebbe la natura ed i requisiti di un piano di riqualificazione scolastica ma quelli, ben più limitati, di un elenco di edifici scolastici in situazione di criticità per i quali sono ammesse deroghe rispetto al numero massimo di alunni. La natura contingente e non pianificatoria dell’elenco adottato risulterebbe altresì dal limite che le stesse amministrazioni avrebbero concordemente fissato in seno al decreto, consistente nell’inserimento – fra le situazioni critiche &#8211; di un massimo del 28% delle strutture scolastiche insistenti nel territorio regionale. <br />	<br />
5.1. A mezzo del secondo motivo la ricorrente censura la mancata emanazione delle norme tecniche-quadro previste dall’art. 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 . Quest’ultimo dispone che “……il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte dell&#8217;Osservatorio per l&#8217;edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale……&#8230; In sede di prima applicazione ……… possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976”. Espone la ricorrente che, in assenza di norme tecniche quadro, ad oggi continuerebbero ancora ad applicarsi, quali norme tecniche, quelle richiamate dalla legge del 23/96, risalenti al lontano 1975. <br />	<br />
Giova infine segnalare come in tutti i motivi, sopra sinteticamente riportati, siano altresì contenute considerazioni critiche sull’attuale livello di funzionalità e qualità delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla capienza delle aule, all’idoneità e continuità dei servizi che tuttavia non si traducono in specifiche e ben individuate domande di tutela che vadano al di là della generica condanna dell’amministrazione all’adozione di tutti gli atti generali obbligatori per legge.</p>
<p>6. L’avvocatura erariale, ritualmente costituitasi, replica, in via preliminare deducendo la nullità del ricorso per genericità ed indeterminatezza delle domande e, comunque, l’ inammissibilità per mancata individuazione di quelle fonti normative che avrebbero imposto l’obbligo di provvedere a mezzo di atti generali; nel merito, quanto al primo ed al terzo motivo, evidenzia l’avvenuta attuazione dell’art.3 comma 2 del dPR 81/09 e la non sindacabilità della bontà delle scelte e delle valutazioni compiute a mezzo del relativo decreto interministeriale di attuazione; quanto al secondo motivo, si sofferma a confutare le affermazioni (pur contenute nel motivo citato) relative ai limiti minimi e massimi degli alunni, attualmente vigenti per i vari ordini di scuola. Chiede infine dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione.</p>
<p>7. Ritiene il Collegio che il primo ed il terzo motivo siano fondati nei termini che seguono.<br />	<br />
Il Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, all’art. 64, rubricato “disposizioni in materia di organizzazione scolastica”, ha previsto, ai fini di una “migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente” che, a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2009/2010, siano adottati interventi e misure volti ad “incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l&#8217;anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili”. Al contempo ha previsto, per la realizzazione delle medesime finalità, che il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predisponesse, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, “un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell&#8217;utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico”, demandando all’Esecutivo l’emanazione, entro dodici mesi, di “uno o più regolamenti in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano programmatico”.<br />	<br />
La norma citata è stata incisa dall&#8217;articolo 17, comma 25, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, che nel dichiarato proposito di dare una “interpretazione autentica” dell&#8217;articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha “chiarito” che il “piano programmatico si intende perfezionato con l&#8217;acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione”, e disposto che “all&#8217;eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso”. <br />	<br />
7.1. Rientra tra i regolamenti attuativi citati, il dPR 20 marzo 2009 n. 81, contenente “norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell&#8217;articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.<br />	<br />
Tale fonte normativa ha in particolare inciso sulla formazione numerica delle classi innalzando il limite massimo di alunni per aula rispetto alla precedenti previsioni del DM 331/98, contestualmente abrogato in parte qua. Al contempo, al comma 2 dell’art. 3, ha previsto che “per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell&#8217;edilizia scolastica adottato dal Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, d&#8217;intesa con il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze”.</p>
<p>8. Essendo &#8211; quello appena descritto &#8211; il quadro normativo di riferimento, è necessario, al fine di dirimere la controversia oggetto dell’odierno esame, dare un senso compiuto e coerente al disposto dell’art.3 comma 2, da ultimo citato, nella parte in cui ha previsto la redazione di apposito piano generale di riqualificazione dell&#8217;edilizia scolastica, correlandovi un effetto derogatorio sebbene limitato all’imminente anno scolastico.<br />	<br />
Il senso è senz’altro da individuarsi nel processo di riorganizzazione scaturito dall’aumentato rapporto alunni/docente. Il conseguente maggiore affollamento delle aule e la relativa inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità, costituisce infatti implicazione di carattere strutturale non risolubile attraverso misure di carattere meramente organizzativo, ma unicamente affrontabile attraverso una mirata riqualificazione edilizia degli edifici e delle aule.<br />	<br />
Non v’è dubbio che le strutture edilizie costituiscano elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico e come tali debbano avere &#8220;uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali economiche e sociali&#8221; (Cfr. art. 1, legge n.23/96)<br />	<br />
Ad affermarlo è proprio la legge 23/96 che pone il raggiungimento di tale obiettivo anche attraverso la programmazione degli interventi tesi, in particolare: a) al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale……b) all&#8217;adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene; c) all&#8217;adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all&#8217;innovazione didattica e alla sperimentazione; d) ad una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici; f) alla disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base.<br />	<br />
8.1. Lo stato e la funzionalità di aule ed edifici avrebbe dovuto, del resto, essere fattore di processo oggetto di costante monitoraggio sin dal 1996, e ciò in forza delle previsioni dello stesso legislatore che in quell’anno ebbe la lungimiranza ed il merito di istituire una “anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica” realizzata, curata ed aggiornata con la collaborazione degli enti locali interessati, diretta “ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico”. Detta anagrafe, articolata per Regioni, avrebbe dovuto costituire “lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore”. (Cfr. art. 7 legge 11 gennaio 1996, n. 238).<br />	<br />
L’utilizzo del condizionale è necessitato, poiché, a dispetto dell’imperativo legislativo, l’anagrafe non ha avuto, per lungo tempo, compiuta ed efficace attuazione. Lo si desume dal tenore degli stessi atti ministeriali : ad es. nel D.M. del 16 luglio 2007, l’amministrazione dà atto, al fine di ripartire fra le Regioni i finanziamenti relativi al triennio 2007/2009, di dovere utilizzare, “nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale dell’Edilizia scolastica di cui all’articolo 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23”, i medesimi criteri e basi di calcolo assunti nel precedente D.M. 30 ottobre 2003; ancora, l’intesa istituzionale, raggiunta nella Conferenza Unificata del 28 gennaio 2009 relativamente agli indirizzi per prevenire e fronteggiare le eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici, pubbl. su G.U. n. 33 del 10 febbraio 2009, ha previsto la costituzione &#8211; presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma, che ne hanno il coordinamento &#8211; di appositi Gruppi di lavoro, composti da rappresentanze degli Uffici Scolastici Regionali, dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, con il compito di costituire apposite squadre tecniche incaricate dell’effettuazione di sopralluoghi sugli edifici scolastici del rispettivo territorio e di compilare apposite schede, il cui contenuto (evidentemente non già rilevabile dall’Anagrafe nazionale) è destinato a confluire successivamente nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica; più di recente, in una circolare del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca &#8211; Dipartimento per la programmazione &#8211; 18 febbraio 2010, consultabile dal Sito istituzionale, si riconosce che i dati dell&#8217;anagrafe, presenti attualmente nel sistema informativo del Ministero, necessitano di un aggiornamento, tale da consentire una conoscenza più puntuale, almeno per quanto concerne gli aspetti di maggior rilievo, e si invitano le istituzioni scolastiche all’inserimento, in un modulo di rilevazione all’uopo predisposto, dei dati conoscitivi ritenuti necessari, “nella prospettiva della realizzazione di una banca dati continuamente aggiornabile on-line dalle singole istituzioni scolastiche”; si apprende, infine, da un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale del MIUR il 12 novembre 2010, che “finalmente questa banca dati è stata completata e contiene per la prima volta, oltre agli elementi strutturali (strutture portanti, coperture, intonaci, impianto di riscaldamento, impianto idrico, impianto igienico sanitario), anche gli elementi non strutturali degli edifici (controsoffitti, tramezzature, parapetti, data di costruzione e ultima ristrutturazione, stato di conservazione ed eventuale degrado, rischio sismico, presenza di barriere architettoniche, certificazioni antincendio, idoneità statica, presenza di amianto)” e che “attualmente l’anagrafe può essere consultata e aggiornata on line dalle istituzioni competenti”.<br />	<br />
8.2. In vista del perfetto funzionamento del sistema scolastico, nell’ordinata architettura disegnatane dal legislatore del ’96, il piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica di cui all’art. 3 del dPR 81/2009 avrebbe dovuto costituire un atto di programmazione (non a caso demandato al concerto tra MIUR e Miniestero dell’Economia e delle Finanze) per l’individuazione di obiettivi, risorse e tempi, relativi agli interventi edilizi necessari affinché gli Istituti &#8211; rilevabili dall’anagrafe nazionale &#8211; inidonei ad ospitare in condizioni di sicurezza e vivibilità il numero degli alunni imposto dalla rivisitazione degli indici di affollamento, fossero messi in condizione di farlo. Nelle more e, limitatamente all’anno scolastico 2009/2010, le scuole interessate dal piano di riqualificazione avrebbero potuto ottenere deroghe in ordine al numero massimo di alunni per aula, potendo continuare ad avvalersi dei vecchi limiti di cui al DM 331/98.<br />	<br />
Qualsiasi diversa interpretazione non avrebbe ragione giustificatrice. In particolare non sarebbe ragionevole intendere la norma come avente l’unica e sterile finalità di consentire la deroga per il solo anno scolastico 2009/2010 in favore di un elenco di scuole disagiate, non foss’altro perché, così argomentando a) il problema si ripresenterebbe intatto per gli anni scolastici successivi e, b) non avrebbe senso alcuno aver espressamente e chiaramente precisato che la deroga è limitata “solo” all’anno scolastico citato. <br />	<br />
E’ invece quanto hanno apparentemente fatto il MIUR ed il MEF, i quali, con decreto interministeriale del 23 settembre 2009, nel dichiarato intento di definire “nell’ambito del predetto piano”, un elenco di scuole per le quali potrebbero restare confermati i pregressi limiti numerici di cui al DM 331/98, hanno compilato un elenco delle scuole in situazione potenzialmente critica grazie alle (scarne e datate) informazioni prelevabili dall’anagrafe nazionale, indi hanno demandato a ciascun Ufficio Scolastico Regionale di individuare, nell’ambito dell’elenco citato, le scuole effettivamente inidonee, fissando al contempo il limite massimo del 28% delle strutture scolastiche complessivamente facenti capo ai rispettivi territori.<br />	<br />
L’elenco è ovviamente cosa diversa dal piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica e può qualificarsi ed al contempo giustificarsi solo quale misura urgente e provvisoria per l’individuazione delle scuole che, per il solo anno scolastico 2009/2010, avrebbero potuto ottenere la più volte citata deroga, in attesa dell’adozione del piano di riqualificazione e, soprattutto, della conseguente attuazione.<br />	<br />
Ergo, il piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica non è stato ancora adottato, costituendo,come appena chiarito &#8211; il decreto interministeriale del 23 settembre 2009 &#8211; misura diversa ed eterogenea, di natura urgente e provvisoria, per garantire la vivibilità degli ambienti delle scuole inidonee ad ospitare classi più numerose di quelle pregresse, nelle more di una loro necessaria riqualificazione a mezzo del piano.</p>
<p>9. Rimane da chiarire una circostanza ulteriore, ossia, se l’inerzia delle amministrazioni citate si sia, o meno, protratta così a lungo da violare il termine di legge.<br />	<br />
Al fine di accedere alla tutela prevista dal d.lgs 198/2009, infatti, la lesione di cui si duole la pluralità degli utenti, e per essa l’associazione, deve derivare dalla “mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento” (Cfr. art. 1, cit.). <br />	<br />
Se è pacifico che il piano di riqualificazione sia un atto generale obbligatorio giusto il disposto dell’art. 3 del dPR 81/09, qualche dubbio potrebbe invece residuare per via della mancata contestuale fissazione di un termine. Lo stesso, tuttavia, può agevolmente sciogliersi alla luce di una lettura sostanzialistica ed utile della norma che ne ha imposto l’adozione, giacché essa fa riferimento al “solo” anno scolastico 2009-2010, così lasciando intendere che per gli anni successivi debba già risultare adottato ed attuato il piano di riqualificazione. Vieppiù, per lo stesso anno scolastico citato, la norma impone che le istituzioni scolastiche alle quali concedere la deroga, siano già “individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell&#8217;edilizia scolastica”, indi lo stesso, a stretto rigore, fermi restando i tempi per la sua attuazione, avrebbe comunque dovuto essere adottato prima dell’anno scolastico 2009/2010.<br />	<br />
Essendo &#8211; quello descritto &#8211; un riferimento temporale che comunque individua il dies a quem per l’emanazione dell’atto per cui è causa nell’inizio dell’anno scolastico indicato, è evidente che l’inerzia (non elisa dall’adozione del descritto elenco di scuole) si sia già protratta ampiamente oltre il termine di legge. </p>
<p>10. A diverse conclusioni deve invece addivenirsi in relazione al secondo motivo di ricorso, ed in particolare, alla mancata emanazione delle “norme tecniche-quadro” contemplate dall’art. 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che invece ne imponeva l’adozione nel termine di 90 gg. dalla propria entrata in vigore.<br />	<br />
Non v’è dubbio che, nel caso di specie, trattasi di atto a carattere normativo, come tale escluso dall’ambito di applicazione del d.lgs. 198/09 il quale, in modo non equivoco, assume la natura “non normativa” dell’atto generale a presupposto essenziale ed imprescindibile dell’azione. La relativa domanda è pertanto inammissibile.</p>
<p>11. Inammissibili, infine, risultano tutte le censure direttamente od indirettamente riferite all’attuale situazione delle scuole italiane. Esse attengono al rispetto di uno standard di funzionalità e qualità il cui sindacato giudiziale, pur normativamente previsto, non risulta ancora predicabile alla luce di quanto in premessa osservato.</p>
<p>12. In ragione dell’esito complessivo del giudizio, della novità e complessità del contenzioso e dell’assenza di precedenti giurisprudenziali sul tema, sono ravvisabili giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, accertata la mancata emanazione del piano generale di edilizia scolastica previsto dall’art.3 del dPR 81/09, ordina al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’emanazione, di concerto, del predetto piano generale, entro giorni 120 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all’uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<br />	<br />
Lo dichiara inammissibile per il resto.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa, che quest’ultima ne dia notizia sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del d.lgs 198/2009. <br />	<br />
Manda alla segreteria di darne comunicazione, successivamente al passaggio in giudicato, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l&#8217;integrità delle amministrazioni pubbliche ed all’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs 150/2009, ove istituiti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Giulio Veltri, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/01/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-552/</guid>

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<p>Pres. Carbone – Rel. Spagna Musso – P.M. Ciccolo Zecca Prefabbricati spa (avv.ti Guzzo, Loro) c. Enel Produzione spa (avv. Mazzullo) e Regione Lombardia (avv.ti Pompa, Cederle, Fidani) il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici rilasciato in sede di istruttoria su istanza di derivazione d&#8217;acqua è un atto endoprocedimentale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-552/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Spagna Musso – P.M. Ciccolo<br /> Zecca Prefabbricati spa (avv.ti Guzzo, Loro) c. Enel Produzione spa (avv. Mazzullo) e Regione Lombardia (avv.ti Pompa, Cederle, Fidani)</span></p>
<hr />
<p>il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici rilasciato in sede di istruttoria su istanza di derivazione d&#8217;acqua è un atto endoprocedimentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Acque pubbliche e private – Concessione derivazione d’acqua – Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici – Impugnabilità – Esclusione.	</p>
<p>2. – Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Avverso sentenza TSAP – Motivi – Giurisdizione e violazione di legge.	</p>
<p>3. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Violazione di legge – Vizio di motivazione – Rientra – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, rilasciato a seguito di domanda di concessione di piccola derivazione d’acqua, ha una natura endoprocedimentale e non è impugnabile.	</p>
<p>2. – Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del TSAP è ammissibile per motivi di giurisdizione e di violazione di legge.	</p>
<p>3. – Nella violazione di legge può ricomprendersi il solo vizio di motivazione, sotto i profili dell’inesistenza, della contraddittorietà e della mera apparenza e non anche la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione stessa in ordine alla <i>quaestiones facti</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2008-n-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2008-n-552/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2008-n-552/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.552</a></p>
<p>Pres. Guerriero, est. Passarelli Di Napoli Sorrentino (Avv. Sarro) c. Ministero per i BB.AA.CC. e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato). sui poteri di controllo dell&#8217;Autorità Statale sulla autorizzazione paesisitica 1.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2008-n-552/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerriero, est. Passarelli  Di  Napoli<br /> Sorrentino (Avv. Sarro) c. Ministero per i BB.AA.CC. e la Soprintendenza per i Beni<br /> Architettonici e il Paesaggio e per  il  Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di<br /> Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato).<br /></span></p>
<hr />
<p>sui poteri di controllo dell&#8217;Autorità Statale sulla autorizzazione paesisitica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Potere di controllo dell’Autorità statale sull’autorizzazione paesistica – E’ un mero controllo di legittimità – Possibilità di rinnovare le scelte discrezionali dell’organo comunale – Non sussiste.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Annullamento, da parte del Soprintendente, della autorizzazione paesaggistica – Motivato con riferimento alla non condonabilità del bene – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dall’Amministrazione comunale competente, esercita un riesame  sotto il profilo estrinseco, con riferimento alla mera verifica dell’assenza di vizi di legittimità comprendenti quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche, ma non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo comunale esprimendo un giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico-ambientale dell’intervento, che appartiene in via esclusiva all’Autorità competente (1).</p>
<p>2. E’ illegittimo il decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli di annullamento dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Napoli nel quale siano espresse specifiche valutazioni sulla condonabilità di un bene in sostituzione a quelle comunali, poiché tali aspetti esulano dal potere di esame attribuito all’Amministrazione statale in quanto attività di indagine di competenza comunale, né detto potere può estendersi fino a riguardare l’esito della valutazione espressa dall’Amministrazione comunale.</p>
<p></b>__________________________________<br />
1.<i> Cfr. ex multis, di recente, Tar Lazio, Roma, sez. II, 16 maggio 2005, n.3840; Tar Campania, Napoli, sez. I, 26 febbraio 2003, n.1812; idem, sez. VI, n.7784 del  2005; idem, sez. II, 28 febbraio 2006, n.2486; Cons. Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2004, n.7046; idem,  24 gennaio 2006, n.207; Cons. Stato, Adunanza Plenaria 14 dicembre 2001, n.9.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI </p>
<p>SETTIMA   SEZIONE </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nelle persone dei Signori:<br />
<b>FRANCESCO GUERRIERO                            Presidente<br />
MARIANGELA CAMINITI                             Primo Ref. </b><br />
<b>GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI      Primo Ref. , relatore </p>
<p>
</b>ha emesso la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso RG n.7939 del 2006, proposto dal <br />
sig. <b>Vincenzo SORRENTINO</b>, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso introduttivo, dall’avv. Fabio Sarro ed elettivamente domiciliato con  lo stesso  in Napoli, al viale Gramsci, n. 19,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	il <b>MINISTERO  per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI</b>, in persona del Ministro p.t. e																																																																																												</p>
<p>&#8211;	la <B>SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO E  PER  IL  PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO DI NAPOLI E PROVINCIA</B>, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui <i>ope legis</i> sono domiciliati alla via A.Diaz, n.11,																																																																																												</p>
<p><b>e nei confronti <br />
</b>del COMUNE di CASOLA (Napoli), in persona del Sindaco p.t. , non costituito in giudizio,</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211;	</b>del decreto del Ministero BB.CC.AA. – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia in data 27 aprile 2006, con cui è stato annullato il provvedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria  n.32 del 16.9.2005 del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di  Casola, per le opere <i>sine titulo</i> realizzate dal ricorrente alla via Roma del Comune;<br />	<br />
&#8211;	della nota del Soprintendente prot. n. 6053 del 28 aprile 2006, con cui è stato trasmesso il decreto di annullamento dell’autorizzazione di cui sopra;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero e della Soprintendenza  intimati;<br />
Nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2007, la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati  è stata cancellata dal ruolo;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 il 1^Referendario Mariangela Caminiti e uditi i difensori delle parti  presenti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
ESPOSIZIONE  DEL  FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con  il gravame in esame,  il ricorrente  espone che, successivamente agli eventi sismici del novembre 1980, per soddisfare le esigenze abitative della famiglia, ha realizzato <i>sine titulo</i> su un terreno di sua proprietà sito nel Comune di Casola, alla via Roma – loc. Pietra, un edificio costituito da 2 piani entroterra, 1 piano a livello stradale e un piano rialzato, il tutto contraddistinto al NCEU di Napoli alla Partita n.2412,  Foglio 2 , p.lla 1564. Durante l’esecuzione dei lavori, gli agenti della P.M., a seguito di un sopralluogo effettuato in data 24.10.1981, con verbale n.98/81, hanno accertato la realizzazione abusiva dell’edificio; nei mesi successivi, comunque in epoca anteriore al 1° ottobre 1983, il ricorrente dichiara di aver concluso i lavori portando l’immobile all’attuale consistenza.<b><br />
</b>Di seguito, con istanza in data 26 aprile 1986, prot. comunale n.1967, il sig. Sorrentino ha chiesto al Comune il rilascio di concessione in sanatoria del fabbricato in esame, ex art. 31  L. n.47 del 1985, versando le somme dovute. Sulla base di esplicita richiesta del Comune, il ricorrente ha successivamente integrato, con la nota 20 febbario 2005, prot. n.490, l’istanza suddetta con la documentazione necessaria per il parere di compatibilità ambientale.<b><br />
</b>La Commissione Ambientale, nella seduta 27 luglio 2005, con verbale n.23 ha espresso parere  ambientale favorevole e a ciò è seguito il rilascio dell’autorizzazione paesistica con provvedimento del Resp. Area Urbanistica del Comune n.32 del 16 settembre 2005.<b><br />
</b>Lamenta il ricorrente che la Soprintendenza intimata, dopo aver richiesto ed ottenuto tutti gli atti integrativi della pratica, ha adottato il decreto 27 aprile 2006, con il quale ha annullato il suddetto provvedimento comunale di autorizzazione paesistica n.32 de l 2005. <br />
Avverso tale provvedimento soprintendizio il ricorrente ha proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo deducendo  i seguenti motivi:<br />
1. e 2. <u> Violazione e falsa applicazione del D.Lgs.22 gennaio 2004, n.42; Violazione e falsa applicazione della Legge 28 febbraio 1985, n.47; Violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere; Inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto; Difetto di istruttoria; Difetto di motivazione; Travisamento:</u> con il decreto impugnato l’Amministrazione avrebbe assunto una vera e propria decisione di merito, travalicando le proprie competenze in materia e la motivazione dello stesso non si fonderebbe su elementi attinenti alla tutela del bene paesistico; infatti, la verifica in ordine alla realizzazione di un edificio, o parte di esso, per determinarne la condonabilità, costituisce attività di indagine che certamente non compete alla Soprintendenza e che, comunque, sarebbe già stata espletata dall’Amministrazione comunale. Lamenta, altresì, il ricorrente che il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone l’annullamento del nulla osta anche con riferimento alla restante parte dell’immobile, dotata di autonomia strutturale e funzionale, rispetto alla quale nessuna specifica imputazione sarebbe stata mossa dal Soprintendente (mentre si sarebbe potuto disporre l’annullamento del N.O. paesistico nella parte relativa alla condonabilità dell’ultimo piano dell’edificio).<br />
<u>3. Violazione e falsa applicazione artt.7 e 8 Legge 7 agosto 1990, n.241; Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.42 del 2004; Eccesso di potere; Violazione del giusto procedimento: </u> l’Amministrazione statale avrebbe omesso di procedere alla previa comunicazione di avvio del procedimento nelle forme previste dalla legge per consentire all’interessato di intervenire nel procedimento a difesa delle proprie ragioni. <br />
L’ Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso senza produrre memoria a difesa.<br />
Nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2007, la proposta domanda incidentale di sospensione dei  provvedimenti impugnati  è stata cancellata dal ruolo.<br />
In prossimità dell’udienza pubblica  di discussione del ricorso entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive a sostegno delle rispettive posizioni.<br />
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorso presenta profili di fondatezza per le seguenti considerazioni.<br />
1.1.Vale premettere, giusta quanto anticipato nella parte narrativa, che l’avversato provvedimento soprintendentizio di annullamento, spedito dall’organo tutorio, si fonda sui rilievi che “<i>trattasi di richiesta di condono per il completamento, ai sensi della legge 47/85, di un edificio(costituito da due piani sottostrada, da un piano terra e da un primo piano) attualmente completo solo della parte  strutturale e privo di tramezzature………non è dimostrabile la data in cui è stato realizzato il primo piano…..il fermo amministrativo verbalizzato dal comando dei Vigili urbani con verbale n.98 del 24/10/1981 interessa soltanto i due piani sottostrada e il piano terra. Pertanto, il primo piano non è sanabile ai sensi dell’art.47/85 e il decreto in questione è stato rilasciato illegittimamente…..”. <br />
</i>L’autorizzazione paesaggistica  dell’opera in contestazione è stata rilasciata dall’Autorità comunale preposta, in data 16.9.2005, n.31, sulla base del parere favorevole della Commissione Ambientale in merito al progetto presentato dal ricorrente ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria. In detto parere, espresso nella seduta del 27.7.2005, la richiamata Commissione, dopo aver valutato il progetto e le relative integrazioni, ha considerato <i>che il fabbricato nelle previsioni di completamento ben si inserisce nel contesto collinare circostante, in quanto gli elementi architettonici proposti rendono gradevole la visione complessiva del fabbricato nel suo insieme; </i>inoltre, ha valutato che <i>il fabbricato risulta addossato ad un versante collinare ed emerge dalla sede stradale solo del piano terra e del primo, senza limitare panoramiche di particolare pregio e la sistemazione a verde concorre positivamente all’integrazione del fabbricato nell’ambiente.<br />
</i>Orbene, appare, anzitutto, manifestamente illegittima la valutazione di merito condotta dall’Amministrazione statale sulla valutazione paesaggistica delle opere in contestazione sovrapponendo la propria a quella espressa dall’Autorità preposta nel verbale n.23 del 2005, che ha valutato il progetto, le integrazioni allo stesso e la visione complessiva del fabbricato nella sua interezza  in quanto  inserito  senza limitazioni nel contesto ambientale.<br />
Sul punto, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata, fatta propria anche da questo Tribunale, secondo cui l’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dall’Amministrazione comunale competente, esercita un riesame  sotto il profilo estrinseco, con riferimento alla mera verifica di legittimità, ma non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo comunale. Si tratta, infatti, di un riesame <i>estrinseco</i>, con riferimento all’assenza di vizi di legittimità comprendenti quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche, che non può rinnovarsi in un giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico-ambientale dell’intervento, che appartiene in via esclusiva all’Autorità competente (cfr. <i>ex multis,</i> di recente, Tar Lazio, Roma, sez. II, 16 maggio 2005, n.3840; Tar Campania, Napoli, sez. I, 26 febbraio 2003, n.1812; idem, sez. VI, n.7784 del  2005; idem, sez. II, 28 febbraio 2006, n.2486; Cons. Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2004, n.7046; idem,  24 gennaio 2006, n.207, a cui si aggiunge anche la pronuncia del Cons. Stato, Adunanza Plenaria 14 dicembre 2001, n.9).<br />
Dall’esame del decreto oggetto del gravame emerge che il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli ha rinnovato il giudizio tecnico-discrezionale esprimendo valutazioni in sostituzione a quelle comunali, quali quelle sopra riportate in esteso, relativamente agli aspetti relativi alla sanabilità delle varie parti del fabbricato, giudicando non sanabile ai fini del condono edilizio, di cui alla legge n.47 del 1985, il primo piano della costruzione; detti aspetti esulano dal potere di esame attribuito all’Amministrazione statale in quanto attività di indagine di competenza comunale né  detto potere può estendersi fino a riguardare l’esito della valutazione espressa dall’Amministrazione comunale . <br />
Ricondotto, dunque, nell’alveo della mera legittimità il sindacato che l’organo tutorio può validamente esercitare, deve osservarsi che il suddetto  rilievo mosso dalla Soprintendenza nell’atto di ritiro non può trovare conferma atteso che la Commissione Ambientale nel suo parere e l’autorizzazione paesistica n.32 del 2005, che la richiama, hanno valutato il fabbricato nel suo complesso, comprensivo del piano terra e del primo piano, ai fini della tutela dei beni ambientali, come inserito nel contesto ambientale senza creare contrasti e limitazioni panoramiche, con riserva di ulteriori determinazioni circa il rilascio della concessione edilizia con riferimento al rispetto delle norme di natura tecnico-.urbanistica. <br />
Proprio l’esplicito riferimento <i>al piano terra e al primo </i>piano della costruzione contenuto del parere dell’organo comunale dimostrano l’accertata valutazione che il fabbricato nel suo complesso non sia in contrasto con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto e si armonizzi con l’ambiente, in disparte ogni ulteriore determinazione che l’Amministrazione comunale potrà adottare nella appropriata sede dell’esame delle violazioni degli illeciti edilizi. <br />
Tanto premesso,  attesa la fondatezza delle predette censure, il ricorso va accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati. <br />
Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>P.Q.M.</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione VII,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,  lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del  5 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-2-2008-n-552/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-3-4-2007-n-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-3-4-2007-n-552/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-3-4-2007-n-552/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.552</a></p>
<p>A. Radesi Pres G. Di Nunzio Est. D. Grisanti ed altri (Avv.ti N. Giallongo ed F. Guidugli,) contro il Comune di Gallicano (Avv.ti G. Morbidelli, R. Righi ed R. Tagliaferri) e nei confronti di Soc. Civitas a.r.l. (Avv.ti P. Piemontese ed F. Vallini) sul termine per impugnare i provvedimenti abilitativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-3-4-2007-n-552/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-3-4-2007-n-552/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres G. Di Nunzio Est.<br /> D. Grisanti ed altri (Avv.ti N. Giallongo ed F. Guidugli,) contro il Comune di Gallicano (Avv.ti G. Morbidelli, R. Righi ed R. Tagliaferri) e nei confronti di Soc. Civitas a.r.l. (Avv.ti P. Piemontese ed F. Vallini)</span></p>
<hr />
<p>sul termine per impugnare i provvedimenti abilitativi relativi alla costruzione di un distributore di carburante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali &#8211; Distributori di carburanti – termine per impugnare i relativi provvedimenti abilitativi – Decorrenza – Al più tardi dal momento dell&#8217;ultimazione della costruzione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia distributori di carburanti il termine di 60 giorni per impugnare, a pena di decadenza, i provvedimenti abilitativi relativi ad una costruzione, decorrono, al più tardi, dal momento dell&#8217;ultimazione della costruzione stessa, ravvisato come il momento nel quale il terzo può percepire la lesività dell&#8217;opera realizzata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
&#8211; III^SEZIONE-</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>288 del 2006</b> proposto da </p>
<p><b>Diego Grisanti,</b> titolare dell’impianto TAMOIL in Castelnuovo Gafagnana, <b>Giorgio Quirici,</b> titolare dell’impianto AGIP in Castelnuovo Garfagnana, <b>Ruggero</b> <b>Rossi</b>, legale rappresentante della Rossi &#038; Catalini S.n.c. di Rossi Ruggero &#038; C., titolare dell’impianto TAMOIL in Castelnuovo Garfagnana, <b>Donatella Brucciani</b>, legale rappresentante della DA PRATO S.n.c. di DA <B>PRATO OMAR, BRUCCIANI DONATELLA E BULGARELLI SIMONA</B>,  titolare dell’impianto TOTAL in Gallicano, <b>Oriano Regoli</b>, titolare dell’impianto IP in Pieve di Fosciana, <b>Fabrizio Angelini</b>, titolare dell’impianto IP in Pieve di Fosciana, <b>Danilo Cecchi</b>, titolare dell’impianto Q8 in Villa Collemandina, <b>Adele Bertoncini</b>, legale rappresentante della ZAVAGLIA  S.n.c. di BERTONCINI ADELE &#038; C., titolare dell’impianto TAMOIL IN Barga, rappresentati e difesi dagli avv.ti Natale Giallongo e Francesco Guidugli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, via Alfieri 19;<br />
<b><br />
</b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
-il <b>Comune di Gallicano</b>, in persona del Sindaco pro tempore,costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli  avv.ti Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi eRiccardo Tagliaferri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Fi<br />
<br />
<b>e   nei   confronti</b><br />
&#8211; <b>Soc.</b> <b>Civitas a.r.l</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Lauro Cabano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Piemontese e Francesco Vallini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via A. Lamarm<br />
<br />
<B>PER   L’ANNULLAMENTO<BR><br />
</B>a) della concessione edilizia n. 12 del 5 aprile 2001, in parte qua ed i presupposti – incogniti – pareri ed atti istruttori; <br />
b) della concessione edilizia n. 13 del 5 aprile 2001 (p.e. 2173 – prot. N. 11967), in parte qua ed i presupposti – incogniti – pareri ed atti istruttori;<br />
c) della concessione edilizia n. 29/01, in parte qua, ed il parere favorevole della commissione edilizia 2 agosto 2001;<br />
d) della concessione edilizia n. 2004/050 rilasciata dal Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Gallicano il 17 novembre 2004 (prot. N. 3123/655) per la realizzazione di impianto distributore di carburanti e variante alla concessione edilizia n. 29/2001), nonché d ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché incognito, ivi compresi – per quanto occorrer possa:<br />
e) la nota dirigenziale 5 novembre 2001;<br />
f) la certificazione del Responsabile S.U.A.P. 20.9.2004, prot. 9128;<br />
g) del parere favorevole della A.U.S.L. 2 di Lucca del 21 luglio 2004, prot. N. 06545;<br />
h) la delibera C.C. n. 67 del 28.10.2004 ad oggetto “<i>Piano regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione. Zone omogenee comunali. Determinazioni”;<br />
</i>i) la autorizzazione n. 8 del 22.11.2004 del Comune di Gallicano per <i>“installare e gestire un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico”</i>;<br />
l) l’atto unico/nulla osta n. 41/2004 (prot. N. 11563) del 23 novembre 2004 a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Gallicano,<br />
m) il verbale di collaudo 24 novembre 2005;</p>
<p><b>e   per  il  risarcimento del danno<br />
</b>sofferto in conseguenza degli illegittimi atti e comportamenti assunti dalla P.A.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallicano e della Soc. Civitas a r.l.;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti depositati presso la Segreteria di questo Tribunale in data3 maggio 2006;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti depositati presso la Segreteria di questo Tribunale in data 17 maggio 2006;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 &#8211; relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio -,  gli avv.ti N. Giallongo , R. Righi, R. Tagliaferri e P. Piemontese; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’impugnativa ha ad oggetto i titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Gallicano alla società Civitas per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, annesso al centro commerciale Conad, posto nel medesimo Comune.<br />
Con il ricorso originario, notificato in data 18 febbraio 2006, i ricorrenti, titolari di impianti di distribuzione carburante limitrofi a quello contestato, hanno  impugnato la concessione edilizia n. 5072004 del 17 novembre 2004 (prot. 3123/655), rilasciata dal Comune di Gallicano per la realizzazione dell’impianto in variante alla concessione edilizia n. 29/01, nonché altri atti quali provvedimenti presupposti o comunque connessi, fra cui, in particolare, l’Atto Unico/Nulla Osta n. 41/2004 del 23 novembre 2004 e il verbale di collaudo del 24 novembre 2005.<br />
Successivamente al rilascio della concessione edilizia n. 50/2004 del 17 novembre 2004 e del correlato Atto Unico n. 41/04 impugnati con il predetto ricorso, in data 14 giugno 2005, la Società Civitas a r.l. ha chiesto all’Amministrazione comunale il rilascio di un titolo in variante alla predetta concessione e al summenzionato Atto Unico.<br />
Nella relazione tecnica allegata a tale istanza (e poi costituente parte integrante degli elaborati di cui alla successiva concessone edilizia n. 35/2005, in particolare, si chiarisce che la variante <i>“si è resa necessaria a seguito di alcune modifiche planimetriche apportate all’impianto di distributore di carburanti (…), le quali, di riflesso, hanno dato origine ad alcune variazioni planimetriche alla sistemazione interna del parcheggio (…)”</i>. Si specifica altresì che <i>“ la nuova soluzione progettuale proposta prevede sempre la realizzazione del distributore di carburanti “internamente” su aree di proprietà esclusiva della Società richiedente l’intervento e più precisamente, ricadente su porzione del mappale 860 del foglio di mappa 1 e direttamente confinante su aree pubbliche (mappali 851 e 852 del medesimo foglio”.</i><br />
La richiesta di variante sopra menzionata è stata accolta.<br />
In data 25 agosto 2005, è stato infatti rilasciato alla Società istante il permesso di costruzione n. 35/2005, avente appunto ad oggetto : <i>“variante alla C.E. 50/2004 per realizzazione impianto distributore di carburanti e parcheggio limitrofo ed integrativo al supermercato misto”. </i><br />
Quindi con Atto Unico n. 29/2005 del 30 agosto 2005, il responsabile S.U.A.P. del Comune di Gallicano ha autorizzato l’inizio dell’attività di distribuzione di carburanti, previo collaudo delle strutture realizzate.<br />
E’ stato così dato inizio ai lavori, i quali sono stati ultimati in data 28 settembre 2005, come da relativa comunicazione ad opera della Civitas s.r.l..<br />
L’impianto è stato quindi collaudato il 24 novembre 2005,come da relativo verbale ed ha avviato l’attività in data 25 novembre 2005.<br />
Avverso gli atti indicati <i>supra</i> la parte ricorrente nel ricorso originario, ha sollevato sette diverse censure.<br />
&#8211; Con la prima, sostiene la violazione della normativa in materia, la quale, nell’ipotesi di localizzazione di impianto su area pubblica, imporrebbe il previo espletamento di una gara tra i soggetti interessati.<br />
Tale motivo di ricorso muove dal presupposto che il distributore di carburante di cui si discute sia stato realizzato almeno in parte in area pubblica.<br />
&#8211; Col secondo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano i provvedimenti impugnati poiché in sede di autorizzazione alla realizzazione e all’apertura dell’impianto de quo non sarebbero state rispettate le distanze minime tra distributori prescritte dalla n<br />
&#8211; Col terzo motivo di ricorso si sostiene che, sulla base della normativa <i>“previgente e vigente”</i> in materia, l’impianto avrebbe dovuto essere dotato di autonoma, annessa attività commerciale, avente carattere accessorio e strumentale, contenuta ent<br />
Nel caso di specie, il distributore di carburante in questione è annesso ad un grande centro commerciale. Come tale, quindi, non rispetterebbe i requisiti sopra menzionati.<br />
&#8211; Col quinto motivo di ricorso, si contesta in particolare la c.e. n. 50/04 in quanto <i>“assunta in carenza dei presupposti legittimanti”</i>, posto che la precedente <i>“variante urbanistica, adottata con delibera C.C. del 25.5.200 (ai sensi della L. r.<br />
&#8211; Col sesto motivo e ultimo motivo di impugnazione i ricorrenti contestano la legittimità dei titoli abilitativi all’edificazione rilasciati dal Comune di Gallicano in favore della Società controinteressata per l’edificazione dell’impianto in questione po<br />
A seguito della camera di consiglio del 9 marzo 2006 i ricorrenti, con atto di motivi aggiunti notificato in data 8 maggio 2006 hanno formulato ulteriori censure afferenti agli atti già impugnati con il ricorso originario, ed hanno altresì impugnato l’atto unico – nulla osta n. 29/2005 rilasciato dal Comune di Gallicano alla Civitas srl in data 30 agosto 2005, nonché il permesso di costruire n. 35 del 25 agosto 2005, il parere favorevole del Comando provinciale dei vigili del Fuoco del 25-29 agosto, l’autorizzazione per l’installazione impianti pubblicitari del 30.08.2005.<br />
Tale nuova impugnativa muove, secondo quanto asserito, dalla circostanza che gli atti suddetti sarebbero stati conosciuti unicamente a seguito della produzione documentale dell’Amministrazione comunale e della società controinteressata in vista della camera di consiglio suddetta.<br />
Avverso gli atti già impugnati con il ricorso originario, i ricorrenti hanno sollevato una ulteriore articolata censura.<br />
In particolare, essi lamentano la violazione della normativa in materia di distanze degli impianti di erogazione dagli elettrodotti, violazione che rileverebbe altresì sotto il profilo del difetto di istruttoria nel procedimento <i>de quo.<br />
</i>Avverso i “nuovi” atti impugnati, i ricorrenti avanzano invece le seguenti ulteriori censure:<br />
&#8211; con la prima (<i>rectius</i>: seconda seguendo l’ordine dei motivi aggiunti) censura essi ribadiscono che anche alla luce dei nuovi atti impugnati ed in particolare degli elaborati grafici allegati al permesso di costruire n. 35/05 e all’atto unico SUAP<br />
Con i nuovi atti abilitativi non sarebbe infatti intervenuta alcuna traslazione dell’impianto rispetto alla localizzazione già prevista negli atti impugnati con ricorso originario.<br />
Peraltro, ove tale traslazione fosse intervenuta con gli atti oggi impugnati – lamentano i ricorrenti – essi risulterebbero illegittimi in quanto non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 11 della LRT 19/2004.<br />
Né, aggiungono i ricorrenti, una traslazione dell’impianto poteva realizzarsi mediante variante presentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 12 LRT 1/2005, in data 14 giugno 2005.<br />
&#8211; Con la seconda censura (<i>rectius</i>: terza secondo l’ordine dei motivi aggiunti) i ricorrenti lamentano che i progetti assentiti con gli atti impugnati avrebbero dovuto essere valutati alla luce della disciplina introdotta dalla LRT 19/2004 e dal Reg<br />
&#8211; con la terza censura (<i>rectius</i>: quarta secondo l’ordine dei motivi aggiunti) i ricorrenti lamentano altresì la violazione delle distanze minime tra l’impianto de quo e gli impianti viciniori;<br />
&#8211; con la quarta censura (<i>rectius</i>: quinta secondo l’ordine dei motivi aggiunti) si lamenta inoltre il mancato rispetto in sede di rilascio dei titoli impugnati, dei principi in tema di efficacia (e proroga) degli atti abilitativi alle trasformazioni<br />
&#8211; con la articolata censura che segue i ricorrenti lamentano infine l’illegittimità in via derivata dei titoli abilitativi impugnati atteso che essi concreterebbero varianti in corso d’opera dei titoli già impugnati con il ricorso originario, cosicché leAlla camera di consiglio dell’8 giugno 2006 è stata discussa l’istanza cautelare proposta, che il TAR ha rigettato con l’ordinanza n. 488/2006.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In via pregiudiziale, il Collegio – oltre a rilevare la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, diversi dalla società TOTAL, non collegati da un rapporto di “vicinitas”, all’opera di cui trattasi, in conformità al pacifico indirizzo giurisprudenziale in materia &#8211;  rileva la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità complessiva del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti sollevata dal Comune di Gallicano e dalla controinteressata Soc. Civitas.<br />
Questa è la cronologia incontestata relativa al controverso impianto di distribuzione di carburante realizzato dalla controinteressata:<br />
1) In data 29.9.05 sono stati ultimati i lavori di costruzione dell’impianto, con radicale trasformazione dell’area prima occupata da un parcheggio;<br />
2) In data 24.11.05 l’impianto è stato positivamente collaudato;<br />
3) In data 26.11.05 l’impianto ha concretamente iniziato l’attività;<br />
4) In data 14.2.06 i ricorrenti hanno notificato il gravame introduttivo avverso gli atti abilitativi edilizi e commerciali indicati in epigrafe risalenti agli anni 2001-2004;<br />
5) In date 3 e 8.5.06 i ricorrenti hanno notificato i motivi aggiunti avverso gli atti abilitativi in variante indicati in epigrafe risalenti all’agosto del 2005.<br />
In base all’orientamento dominante e consolidato del Giudice Amministrativo (cfr. CdS, IV, 15.9.06 n. 5394; 31.10.06 n. 6465, 8.7.02 n. 3805, V, 3.3.04 n. 1022; VI, 10.6.03 n. 3265; IV, 9. 11.05 n. 6261; V, 7.3.97 n. 214; IV, 6.11.98 n. 1462; V, 23.9.05 n. 5033; 28.5.01 n. 2880; VI, 12.11.03 n. 7258; C.G.A. 7.10.03 n. 7221; TAR Toscana, II, 6.8.05 n. 3871; I 16.5.06 n. 2321; nonchè, in materia distributori di carburanti, TAR Puglia, II, 3.8.05 n. 3994) il termine di 60 giorni per impugnare, a pena di decadenza, i provvedimenti abilitativi relativi ad una costruzione, decorrono, al più tardi, dal momento dell&#8217;ultimazione della costruzione stessa, ravvisato come il momento nel quale il terzo può percepire la lesività dell&#8217;opera realizzata.<br />
Da tale circostanza di fatto si reputa formata la &#8220;piena conoscenza&#8221; di cui all&#8217;art. 21, c. 1°, L. 1034/71, senza che occorra attendere anche la conoscenza completa dei provvedimenti amministrativi autorizzatori. La parte ricorrente potrà, dopo aver proposto tempestivamente il ricorso introduttivo, proporre motivi aggiunti, una volta conosciuti detti provvedimenti.<br />
Nella fattispecie concreta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti avrebbero dunque dovuto essere notificati non oltre i 60 giorni successivi al 29.9.05, non essendo certo il cantiere occluso alla vista ed essendo anzi affisso l&#8217;apposito cartello con gli estremi delle autorizzazioni.<br />
La tardività, comunque, sussisterebbe anche considerando come dies a quo la data del 26.11.05 di effettivo inizio dell&#8217;attività di pubblica distribuzione del carburante.<br />
Si sottolinea, in particolare, come la censura principale &#8211; inerente il fatto della distanza da altri impianti di distribuzione &#8211; -avrebbe dovuto essere proposta entro termini decorrenti addirittura antecedentemente alla ultimazione dei lavori, né evidentemente la distanza poteva dipendere dalla conoscenza del contenuto dei provvedimenti abilitativi.<br />
Si sottolinea ancora come i provvedimenti impugnati con l&#8217;atto di motivi aggiunti erano espressamente richiamati già in provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo (v. verbale di collaudo).<br />
In conclusione il gravame deve essere dichiarato irricevibile per tardività.<br />
Il Collegio sottolinea, peraltro, come l&#8217;atto di motivi aggiunti sia, altresì, inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimenti antecedenti e non sopravvenuti al ricorso introduttivo, contro l&#8217;esplicito disposto dell&#8217;art. 21, c. 1°, L. 1034/71 come novellato dalla L. 205/2000.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.<br />
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in euro 4.000 (quattromila/00 euro), oltre accessori, a favore, in parti uguali, del Comune resistente e della controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 31 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avv. Angela RADESI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott.  Giuseppe DI NUNZIO                           &#8211; Consigliere est.<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                 &#8211; Consigliere<br />
F.to Angela Radesi<br />
F.to Giuseppe Di Nunzio<br />
F.to Mara Vagnoli                             &#8211; Collaboratore di Cancelleria</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 APRILE 2007<br />
Firenze, lì 3 aprile 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-3-4-2007-n-552/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2007-n-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2007-n-552/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2007-n-552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.552</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Metro A. (Avv.ti L. Savia e L. Anelli) c/ Comune di Galamero (Avv. M. Grattarola) sulla legittimità o meno del provvedimento che nega il rimborso per spese legali sostenuto da pubblico dipendente che abbia individuato un difensore di fiducia senza il gradimento dell&#8217;amministrazione dalla quale dipende</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2007-n-552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2007-n-552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro   &#8211;   Est. Metro<br />  A.  (Avv.ti L. Savia e L. Anelli) c/ Comune di Galamero (Avv. M. Grattarola)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno del provvedimento che nega il rimborso per spese legali sostenuto da pubblico dipendente che abbia individuato un difensore di fiducia senza il gradimento dell&#8217;amministrazione dalla quale dipende</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento giurisdizionale – Rimborso spese legali ex art. 67 del d.p.r. n. 268/87 – Gradimento, da parte dell’amministrazione di appartenenza, sulla scelta del difensore nominato dal dipendente successivamente assolto – Necessità – Conseguenze – Richiesta di rimborso in assenza del predetto gradimento – Diniego &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’articolo 67 del d.p.r. n. 268/87, secondo un modello procedimentale analogo a quello regolamentato dall’art. 44 del r.d. n. 1611/33, relativo all’assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio, rimette alla valutazione discrezionale “ex ante“ dell’ente locale, con specifico riferimento all’assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non è in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della norma la pretesa di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale nella nomina del proprio difensore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso nr 8763/1998 R.G., proposto dal</p>
<p><b>dott. ARBACE</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Savia e Lucio ANELLI via della Scrofa n. 47 presso l’avv. Lucio Anelli;</p>
<p align=center>
<b>CONTRO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; il <b>COMUNE di GALAMERO</b> rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Grattarola con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste, n. 88 presso l’avv. Giorgio Recchia;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del TAR Piemonte-TORINO: Sezione II 110/1998, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Consigliere Adolfo Metro e uditi, altresì, gli avv.ti Anelli e Lardo per delega di Grattarola;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il dott. Arbace, già sottoposto nella sua qualità di segretario comunale a procedimento penale dinanzi al Tribunale di Alessandria, per il reato di cui agli artt. 479 e 61 n. 2 c.p. (falsità ideologica in atti pubblici), imputazione dalla quale è stato, assolto “perché il fatto non costituisce reato, “ha chiesto all’Amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio.<br />
A seguito della determinazione negativa del Comune, ha proposto ricorso al Tar Piemonte che, con sentenza n. 110/98, ha respinto il ricorso.<br />
Avverso tale decisione, sostiene l’illegittima interpretazione dell’articolo 67 del d.p.r. n. 268/87, in quanto il diritto al rimborso non potrebbe essere escluso, per la mancanza del previo assenso, da parte del Comune, nella scelta del difensore dell’interessato e ciò anche in relazione ad un possibile conflitto di interessi al momento dell’instaurazione del procedimento.<br />
Il Comune, costituitosi nel giudizio di appello, ha sostenuto l’infondatezza di tali motivi.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il ricorso in esame l’appellante sostiene la legittimità della sua pretesa volta ad ottenere il rimborso delle spese legali di difesa nel giudizio instaurato nei suoi confronti, per fatti connessi all’espletamento dell’incarico di segretario comunale, in applicazione dell’art. 67 del d.p.r. n. 268/87, relativo all’accordo sindacale del personale gli enti locali; tale norma nei casi di apertura, nei confronti del pubblico dipendente, di procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio, consente all’ente locale di assumere a proprio carico ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, a condizione che non sussista conflitto di interessi.<br />
Sostiene l’appellante che il rimborso sarebbe comunque dovuto, a seguito della sua assoluzione, indipendentemente da qualsivoglia coinvolgimento iniziale dell’Amministrazione.<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />
L’articolo 67 del d.p.r. n. 268/87, secondo un modello procedimentale analogo a quello regolamentato dall’art. 44 del r.d. n. 1611/33, relativo all’assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio,<br />
rimette alla valutazione discrezionale “ex ante“ dell’ente locale, con specifico riferimento all’assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non è in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della cit. norma la pretesa vantata dall’appellante di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale nella nomina del proprio difensore.<br />
Del resto, l’onere della scelta di un “legale di comune gradimento” appare del tutto coerente con le finalità della norma perchè, se il dipendente vuole che l’amministrazione lo tenga indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appare logico che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche quelli dell’ente di appartenenza, debba essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti.<br />
Pertanto, il giudice di primo grado ha giustamente ritenuto necessario, ai fini del rimborso, che l’ente sia, fin dall’inizio, partecipe delle decisioni inerenti al patrocinio atteso che, in caso diverso, si priverebbe di significato la previsione normativa volta a tutelare diritti ed interessi che sono comuni ad entrambe le parti.<br />
Atteso che, nel caso di specie, non si sono realizzati tali presupposti, per il mancato coinvolgimento iniziale dell’ente nella scelta del difensore, i motivi di appello devono ritenersi infondati ed il ricorso va, di conseguenza, respinto.<br />
Ritiene il collegio che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, definitivamente pronunziando, respinge l’appello n. 8763/98, meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; compensa, tra le parti, le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2006, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Sergio Santoro	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Goffreso Zaccardi	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro	&#8211;	Consigliere relatore																																																																																											</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12 febbraio 2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2007-n-552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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