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	<title>5506 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5506 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2008 n.5506</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5506/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5506/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2008 n.5506</a></p>
<p>Pres. Vacirca, Est. De Felice. Anas s.p.a. (Avv. dello Stato) c/ B. Di Bartolomeo, L. Di Gregorio (Avv.ti L. Di Liberatore, G. Massi), Impresa Cogei s.p.a. (n.c.), A.t.i. Mambrini Costruzioni s.r.l.-De Sanctis s.p.a. (Avv.ti G. Navarra, L. Vaccarella). sulla tempestività del decreto di esproprio adottato, ancorchè non notificato, nei termini,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5506/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2008 n.5506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5506/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2008 n.5506</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca, Est. De Felice.<br /> Anas s.p.a. (Avv. dello Stato) c/ B. Di Bartolomeo, L. Di Gregorio (Avv.ti L. <br />Di Liberatore, G. Massi), Impresa Cogei s.p.a. (n.c.), A.t.i. Mambrini <br />Costruzioni s.r.l.-De Sanctis s.p.a. (Avv.ti G. Navarra, L. Vaccarella).</span></p>
<hr />
<p>sulla tempestività del decreto di esproprio adottato, ancorchè non notificato, nei termini, e sull&#8217;ammissibilità di nuovi documenti in appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazioni per p.u. – Occupazione d’urgenza &#8211; Decreto d’esproprio &#8211; Tempestività – Adozione – Rilevanza – Notifica &#8211; Irrilevanza.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Appello – Divieto di nuove prove – Esibizione documenti – Ammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel valutare la tempestività del decreto di esproprio, al fine di verificare la legittimità dell’occupazione d’urgenza, deve aversi riguardo alla sola adozione dell’atto nei termini prestabiliti dall’ordinamento, e non anche alla sua notificazione. Difatti,  l’effetto traslativo della proprietà, tipico del decreto di esproprio, avviene già al momento della sua adozione, ancorchè non sia avvenuta entro quei termini la fase integrativa della efficacia, che, per gli atti non recettizi, quale è il provvedimento in esame, attiene solo alla diversa e successiva fase della comunicazione. Nè rileva in altro senso la disciplina di cui all’art. 21bis L. 241/90 e s.m.i., posto che il decreto di esproprio, in quanto atto ablatorio tra i più incisivi e limitativi della sfera giuridico-patrimoniale dei destinatari, è soggetto alla disciplina speciale del d.p.r. 327/2001.</p>
<p>2. Il divieto di nuove prove in appello, di cui all’art. 345 c.p.c., si riferisce esclusivamente alle prove costituende e non riguarda i documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado<sup>1</sup>.</p>
<p></b>___________________________________________________</p>
<p><sup>1</sup>Cfr., ex plurimis, Cons. di Stato-Sez. V, Sentenza 22 dicembre 2005, n. 7343; contra, fra le altr, Cons.di Giust. Amm.-Sez. Giur., Sentenza 8 ottobre 2007, n. 933; Cons. di Stato-Sez. VI, Sentenza 4 giugno 2007, n. 2951.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />
<b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso r.g.n. 8498/2007 proposto in appello da <br />
<b>Anas spa</b>, in persona del l.r.p.t., nonché Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis in Roma domiciliano alla via dei Portoghesi n.12;<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Di Bartolomeo Bernardo, Di Gregorio Lina</b>,  rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Di Liberatore e Giuseppe Massi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuliano Bologna in Roma alla via Merulana n. 234;<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Impresa Cogei spa</b>, in persona del l.r.p.t., non costituita, <br />
e di <b>ATI Mambrini Costruzioni srl-De Sanctis spa,</b> in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Navarra e Lucrezia Vaccarella, con domicilio eletto in Roma al Piazzale Porta Pia n.121 presso il primo;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza n.275/2007 depositata in data  29 maggio 2007 con la quale il TAR Abruzzo L’Aquila ha accolto parzialmente il ricorso proposto dagli odierni appellati per l’annullamento di atti espropriativi e di occupazione nonché per il risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Di Bartolomeo e Di Gregorio e di Ati Mambrini- De Sanctis;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 17 ottobre 2008 il Consigliere Sergio De Felice;<br />
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo-L’Aquila gli appellati, proprietari di un appezzamento di terreno sito in agro di Castellato (TE) interessato dalla esecuzione di lavori di costruzione della variante della s.s.10 tra Teramo e Giulianova, hanno impugnato gli atti di approvazione del progetto dell’opera pubblica e di occupazione di urgenza per l’esecuzione dei lavori, chiedendo anche la declaratoria della intervenuta scadenza dei termini della disposta occupazione di urgenza e la condanna al risarcimento del danno.<br />
Il giudice di prime cure ha dichiarato la tardività del ricorso per l’annullamento degli atti approvativi del progetto e di occupazione mentre lo ha accolto per quanto riguarda la declaratoria della intervenuta scadenza dei termini di occupazione di urgenza, con condanna al risarcimento del danno, poiché la procedura avrebbe dovuto essere conclusa entro il 14 novembre 2005.<br />
Preso atto della intervenuta irreversibile trasformazione e della mancata emissione nei termini previsti del decreto di esproprio e che l’amministrazione non aveva neanche adottato atto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 43 DPR 327 del 2001, il primo giudice ha quindi accolto la richiesta di condanna al risarcimento del danno.<br />
Avverso tale sentenza propone appello l’ANAS spa, che deduce la erroneità della impugnata sentenza, nel punto in cui ha ritenuto che non sia stato adottato alcun atto di esproprio entro il 14 novembre 2005; infatti, al contrario, in data 7 novembre 2005 la Prefettura di Teramo ha emanato il decreto di esproprio rep. n. 1844 registrato in data 10 novembre 2005 al n.2987 serie III A e quindi anteriormente alla scadenza dei termini previsti.<br />
Si deduce che ai fini di legge ciò che interessa è che nei termini si sia avuta la adozione dell’atto e non anche la sua notifica.<br />
Si sono costituiti gli appellati proprietari, chiedendo il rigetto dell’appello  in quanto l’atto di esproprio non è stato notificato nei termini, riproponendo i motivi dichiarati assorbiti, ma in sostanza sostenendo la tardività del decreto di esproprio; si oppongono inoltre alla produzione della nuova documentazione in appello.<br />
Si è costituita l’ATI Mambrini Costruzioni srl De Sanctis spa che insiste per l’accoglimento dell’appello.<br />
Alla udienza pubblica del 17 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.L’appello è fondato.<br />
La questione oggetto della presente controversia riguarda &#8211; al fine di ritenere non sussistente la illegittima occupazione degli immobili &#8211; la tempestività dell’intervento del decreto di esproprio, che sarebbe stato soltanto adottato ma non anche notificato nei termini previsti (14 novembre 2005).<br />
La parte appellante sostiene che, attesa la natura di atto non recettizio del decreto di esproprio, entro il termine previsto del 14 novembre 2005 avrebbe dovuto essere soltanto adottato il relativo provvedimento (adottato in realtà in data 7 novembre 2005 e registrato in data 10 novembre 2005), e non anche necessariamente comunicato.<br />
Al proposito, si è affermato che, per quanto riguarda <i>l’effetto traslativo</i> della proprietà pubblica, esso si verifica dalla data della denuncia del decreto e <i>indipendentemente</i> dalla successiva notificazione del decreto medesimo, la quale, rispetto al decreto, avente natura di <i>atto non recettizio</i>, non è elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo funzione di fare appunto decorrere il termine di opposizione alla stima (così Cassazione civile, I, 15.11.2004, n.21622).<br />
Con riguardo alla eventualità di difetti della notifica, si è ritenuto che il vizio della notifica del decreto di esproprio non incida sulla legittimità del provvedimento quanto piuttosto sulla opponibilità dello stesso al destinatario e, specialmente, sulla effettiva decorrenza dei termini posti a disposizione dell’inciso per esercitare le sue facoltà in sede non tanto procedimentale quanto piuttosto processuale (C. Stato, IV, 11.4.2007, n.1668).<br />
In genere, la notificazione di un atto amministrativo al suo destinatario non incide  sulla <i>esistenza o validità</i> dello stesso, con la conseguenza che un atto non è nullo o illegittimo né fuori termine, per il solo fatto della mancata comunicazione integrale da parte della autorità emanante al soggetto che sia interessato, salvo che l’atto sia recettizio, nel quale caso la comunicazione incide sulla efficacia del provvedimento e quindi sul decorso dei termini per la impugnativa giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 21 agosto 2006, n.4860).<br />
Alla luce dei su indicati principi, deve ritenersi intervenuto nei prescritti termini il decreto di esproprio adottato nei termini prestabiliti nel procedimento, in quanto il suo <i>effetto proprio</i>, di tipo traslativo della titolarità, avviene già al momento della sua adozione, ancorchè non sia avvenuta entro quei termini la fase integrativa della efficacia, che, nel caso di atto non recettizio, come nella specie, attiene solo alla diversa e successiva fase della comunicazione. <br />
Il Collegio è consapevole della sopravvenienza – rispetto alle pronunce giurisprudenziali menzionate &#8211; della  nuova disciplina del procedimento e del provvedimento amministrativo (leggi 15 e 80 del 2005) e in particolare della previsione dell’art. 21 bis, che stabilisce che il provvedimento <i>limitativo</i> della sfera giuridica dei privati <i>acquista efficacia</i> nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.<br />
Al proposito, si è anche sostenuto in giurisprudenza (TAR Liguria, I, 8.6.2005, n.985) che l’art. 21 bis come sopra riportato, superando lo schema concettuale della categoria degli atti recettizi (tra i quali non rientrava tradizionalmente il decreto di esproprio) per i provvedimenti limitativi della sfera privata condizionerebbe la efficacia alla comunicazione all’interessato.<br />
Tale considerazione, tuttavia, ad opinione del Collegio, non può valere per il decreto di esproprio che, invero atto ablatorio e quindi per sua natura tra i più <i>incisivi e limitativi</i> rispetto alla sfera giuridica e patrimoniale dei destinatari, è soggetto alla <i>disciplina speciale</i> del testo unico espropriazioni (D.P.R. 327 del 2001) che, all’art. 13 dispone che, in riferimento al decreto di esproprio entro la scadenza del termine (al fine di non determinare la inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità), ne richiede la sola <i>emanazione</i> o adozione, non anche la comunicazione.<br />
Va considerato che nella specie la sufficienza della sola adozione o emanazione è rilevante non perché venga lamentata la mancanza di comunicazione, intervenuta successivamente, ma perché si discute sulla tempestività, nei termini previsti per il procedimento, del decreto di esproprio soltanto adottato.<br />
Pertanto, come sostiene parte appellante, è errata la affermazione della mancata emanazione nei termini del decreto di esproprio, in quanto, al fine di valutarne la tempestività, ci si deve riferire soltanto all’intervento della adozione e non anche della comunicazione o notifica del medesimo.<br />
2. Con riguardo alla eccezione relativa alla inammissibilità della produzione di nuovi mezzi di prova in appello, formulata da parte appellata, il Collegio osserva che in linea di principio non sono ammessi in grado di appello nuovi mezzi di prova che, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., potevano essere proposti in primo grado (C. Stato, VI, 27.7.2007, n.4166).<br />
E’ vero però che il divieto di nuove prove in appello ex art. 345 cpc si riferisce esclusivamente alle prove costituende e non riguarda <i>i documenti </i>che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado (<i>ex plurimis</i>, C. Stato, IV, 10.7.2007, n.3910).<br />
Nella specie, inoltre, la produzione documentale riguarda proprio gli atti di adozione del decreto di esproprio, della cui tempestività o meno si discute, ai fini della sussistenza della illiceità della occupazione.<br />
3.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso proposto in primo grado. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:<br />
accoglie l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  17 ottobre 2008, con l’intervento dei magistrati:<br />
Giovanni VACIRCA		Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO		Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI			Consigliere<br />	<br />
Sergio DE FELICE		Consigliere, est.<br />	<br />
Vito CARELLA			Consigliere<br />	<br />
L’ESTENSORE			IL PRESIDENTE<br />	<br />
Sergio De Felice			Giovanni Vacirca</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.5506</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-15-6-2007-n-5506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-15-6-2007-n-5506/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-15-6-2007-n-5506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.5506</a></p>
<p>Pres. Perrelli &#8211; Est. Quiligotti P.V. (Avv.E. Tristano) c/ Comune di Roma (Avv. Ronchi) in tema di&#160; lottizzazione abusiva cartolare o negoziale 1) Edilizia &#8211; Abusi &#8211; Lottizzazione abusiva &#8211; Di carattere cartolare o negoziale &#8211; Configurazione &#8211; Elementi indiziari di cui all’articolo 18 comma 1 della legge numero 47/1985</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-15-6-2007-n-5506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.5506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-15-6-2007-n-5506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.5506</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli   &#8211;   Est. Quiligotti<br /> P.V. (Avv.E. Tristano) c/ Comune di Roma (Avv. Ronchi)</span></p>
<hr />
<p>in tema di&nbsp; lottizzazione abusiva cartolare o negoziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Edilizia &#8211; Abusi &#8211; Lottizzazione abusiva &#8211; Di carattere cartolare o negoziale &#8211; Configurazione &#8211; Elementi indiziari di cui all’articolo 18 comma 1 della legge numero 47/1985 &#8211; Non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro &#8211; Presenza di uno soltanto dei suddetti indizi &#8211; E&#8217; sufficiente<br />
2) Edilizia &#8211; Abusi &#8211; Lottizzazione abusiva &#8211; Di carattere cartolare o negoziale &#8211; Frazionamento di un unico fondo già destinato ad uso agricolo in lotti di dimensioni tali da non consentire il permanere di un&#8217;effettiva destinazione agricola &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Ai fini della configurazione della lottizzazione abusiva di carattere cartolare o negoziale o formale di cui al comma 1 dell’articolo 18 della legge numero 47/1985, il terreno deve essere frazionato in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l&#8217;ubicazione o l&#8217;eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto a elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Questo tipo di lottizzazione si fonda, pertanto, sulla presenza di &#8220;elementi indiziari&#8221;, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono però essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante e idoneo a far configurare, con margine di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione.<br />
2) Il frazionamento di un unico fondo già destinato ad uso agricolo, individuato in precedenza da un unico mappale, in lotti di dimensioni tali da non consentire il permanere di un&#8217;effettiva destinazione agricola, configura una fattispecie di lottizzazione abusiva negoziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sez. II ter</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunziato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. <b>8102/1997</b> proposto da</p>
<p><b>VENTURI Pierluigi</b> e <b>VENTURI Carlo</b>, rappresentati e difesi, il primo, dall&#8217;Avv. Eugenio Tristano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gian Michele Gentile, sito in Roma, alla Via G.G. Belli n. 27, ed il secondo dagli Avv.ti Giacomo Mereu, Gian Michele Gentile e Paolo Mereu ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla Via G.G. Belli n. 27;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211;  il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rocchi ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Roma, alla Via Tempio di Giove n. 15;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento previa sospensiva</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della determinazione dirigenziale n. 54 del 24.2.1997 del Comune di Roma con la quale è stata disposta la sospensione della lottizzazione abusiva a scopo edificatorio e l’interruzione delle eventuali opere in corso;<br />
nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione comunale intimata;<br />
Vista l’ordinanza n. 1608/1997  del 26.6.1997;<br />
Visto la sentenza interlocutoria n. 13338/2006;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 21.5.2007 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato il 21.5.1997 e depositato il 13.6.1997, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 54 del 24.2.1997 del Comune di Roma con la quale è stata disposta la sospensione della lottizzazione abusiva a scopo edificatorio e l’interruzione delle eventuali opere in corso, deducendone l’illegittimità con un unico motivo di censura per eccesso di potere per difetto dei presupposti ed ingiustizia manifesta, in quanto il frazionamento sarebbe avvenuto ai fini della cessazione della comunione immobiliare tra i due fratelli e sarebbe fine a se stessa e mancherebbe la realizzazione delle opere che lasci intendere una attività edificatoria contrastante con le prescrizioni di P.R.G. vigenti nella zona.<br />
Il comune si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 20.6.1997.<br />
Con ordinanza n. 1608/1997 del 26.6.1997 è stata accolta la istanza di sospensione, nella ritenuta sussistenza dei presupposti.<br />
Con memoria del 19.4.2006 il Comune ha dedotto la infondatezza nel merito del ricorso chiedendone il rigetto.<br />
Con ricorso notificato il 19.5.2006 e depositato il 30.5.2006 è stato riassunto il giudizio a seguito del decesso dell’originario ricorrente Venturi Carlo da parte degli eredi legittimi dello stesso, Venturi Ilaria e Cianfrini Laura, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Venturi Gabriele.<br />
Con sentenza interlocutoria n. 13338/2006 del 28.11.2006, eseguita il 9.3.2007, è stato ordinato al Comune il deposito di documentati chiarimenti.<br />
Alla pubblica udienza del 21.5.2007 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.<br />
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DIRITTO
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</b>La contestazione dell’abuso effettuata da parte del comune con la impugnata determinazione consiste nella  lottizzazione cd. negoziale o cartolare o formale di cui al co. 1 dell’art. 18 della L. n. 47/1985.<br />
Ai fini della configurazione della lottizzazione abusiva di carattere cartolare o negoziale, il terreno deve essere  frazionato in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l&#8217;ubicazione o l&#8217;eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto a elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.<br />
Questo tipo di lottizzazione si fonda, pertanto, sulla presenza di &#8220;elementi indiziari&#8221;, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo. edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono però essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante e idoneo a far configurare, con margine di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione.<br />
Perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva cosiddetta cartolare, e cioè effettuata mediante il frazionamento planimetrico di un fondo, non è, peraltro, appunto, necessario dimostrare l&#8217;esistenza di tutti gli indici rivelatori di cui all&#8217;art. 18 della l. n. 47 del 1985, essendo all&#8217;uopo sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio. In particolare, il frazionamento di un unico fondo già destinato ad uso agricolo, individuato in precedenza da un unico mappale, in lotti di dimensioni tali da non consentire il permanere di un&#8217;effettiva destinazione agricola, configura una fattispecie di lottizzazione abusiva negoziale.<br />
Lo scopo indebitamente edificatorio deve tuttavia inequivocamente emergere da uno o più indizi, anche diversi da quelli contenuti nella non tassativa elencazione della citata disposizione.<br />
Nel caso di specie, come rilevato da parte del Comune e come anche documentalmente accertato, il frazionamento è avvenuto in una zona agricola H3 di P.R.G., attraverso la suddivisione dell’area in due lotti di dimensione inferiore al minimo prescritto dal P.R.G. e soprattutto il frazionamento è stato realizzato quando, su di una parte dell’area interessata, uno dei due comproprietari stava già realizzando delle opere edilizie abusive.    <br />
Ed infatti il ricorrente Venturi Carlo aveva prodotto nel corso del 1995 una domanda di rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. n. 724/1994 per una unità immobiliare destinata ad abitazione.<br />
Non può, pertanto, sostenersi l’inesistenza di elementi dai quali evincere l’intento edificatorio dell’intervenuto frazionamento, risultando, invece, per tabulas documentalmente accertato il detto intendimento.<br />
Peraltro l’art. 1 della Legge Regionale LAZIO 22/07/1974 n. 34, rubricato “ Definizione di lottizzazione a scopo edilizio”, dispone testualmente alla lett. A) che sono considerate lottizzazione abusive “a) … in particolare: i frazionamenti delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alle attività agricole, ove i lotti siano inferiori a quelli minimi previsti da tali strumenti; … ”. <br />
E, con riguardo all&#8217;art. 1 l. reg. Lazio 22 luglio 1974 n. 34, deve essere individuata una attività lottizzatoria nella vendita di un terreno in più lotti, distinti e separati, di estensione largamente inferiori alle estensioni minime previste dagli strumenti urbanistici per l&#8217;attività agricola, e pertanto, quando tale attività non sia stata autorizzata, legittimamente il sindaco emana il provvedimento a non perseguire l&#8217;attività medesima ed a ripristinare lo stato dei luoghi ( cfr. nei termini sebbene risalente nel tempo T.A.R. Lazio, sez. II, 27 giugno 1979 , n. 538).<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.<br />
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<p align=center>
P.Q.M.</p>
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<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 21.5.2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Michele Perrelli, Presidente<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere <br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-15-6-2007-n-5506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.5506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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