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	<title>5500 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5500 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2020 n.5500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-24-11-2020-n-5500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-24-11-2020-n-5500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2020 n.5500</a></p>
<p>Paolo Corciulo, Presidente, Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore Le differenze tra lottizzazione abusiva edilizia materiale e lottizzazione cartolare o negoziale. Edilizia ed urbanistica &#8211; lottizzazione &#8211; lottizzazione abusiva edilizia materiale e lottizzazione cartolare o negoziale &#8211; differenze   La lottizzazione abusiva edilizia materiale si configuri quale un insieme di opere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-24-11-2020-n-5500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2020 n.5500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-24-11-2020-n-5500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2020 n.5500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Corciulo, Presidente, Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Le differenze tra lottizzazione abusiva edilizia materiale e lottizzazione cartolare o negoziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; lottizzazione &#8211; lottizzazione abusiva edilizia materiale e lottizzazione cartolare o negoziale &#8211; differenze</p>
<p> </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>La lottizzazione abusiva edilizia materiale si configuri quale un insieme di opere fisiche comportanti la sostituzione funzionale del territorio assieme all&#8217;aumento del carico urbanistico; essa non richiede la realizzazione di vere e proprie costruzioni abusive, essendo sufficiente la sussistenza di opere le quali, sebbene nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno, in contrasto con le norme vigenti.<br /> La lottizzazione cartolare o negoziale si verifica, invece, per effetto di frazionamenti non autorizzati e vendite di terreni in lotti; essa si configura quando si hanno frazionamenti preordinati in modo non equivoco all&#8217;edificazione, anche se lo scopo edificatorio abusivo si realizza mediante successivi atti negoziali traslativi .</i></p>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/11/2020<br /> <strong>N. 05500/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03020/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2016, proposto da<br /> Roberto Tortora, Luigi Gargiulo, Maurizio Feula, Luigi Euterio Paragliola, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Oronzo Caputo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Tommaso Caravita,10;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza n. 16 del 25/03/2016 con la quale il Dirigente del Settore Assetto del Territorio ha ordinato &#8220;l&#8217;immediata sospensione di ogni attività  edilizia e l&#8217;immediata interruzione delle opere in corso&#8221; ed ha vietato di &#8220;disporre dei suoli e delle opere giÃ  realizzate, di stipulare atti tra vivi sia in forma pubblica che in forma privata&#8221;;<br /> &#8211; di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 novembre 2020, celebrata ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. 137/2020 la dott.ssa Antonella Lariccia.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso notificato in data 01.07.2016 i ricorrenti invocano l&#8217;annullamento degli atti in epigrafe lamentando:<br /> &#8211; VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 7 DELLA L. 07.08.1990 N. 241. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE;<br /> -VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 30 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. ERRONEITA&#8217; DELL&#8217;ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. CONTRADDITTORIETA&#8217; DELL&#8217;AZIONE AMMINISTRATIVA;<br /> &#8211; ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL MOTIVO CHE PRECEDE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. INGIUSTIZIA MANIFESTA;<br /> -. ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL MOTIVO CHE PRECEDE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ILLOGICITA&#8217; DELL&#8217;AZIONE<br /> AMMINISTRATIVA.<br /> I ricorrenti avanzano altresì¬ domanda risarcitoria dei danni conseguenti alla perdita della proprietà  degli appartamenti, direttamente cagionata dalla omessa effettuazione della doverosa attività  di vigilanza e controllo del territorio, ed in particolare dalla mancata tempestiva emissione del provvedimento di sospensione della lottizzazione.<br /> Espongono i ricorrenti di essere proprietari di alcuni appartamenti, acquistati nel 2005 e nel 2011, facenti parte di un immobile ad uso residenziale sito in Giugliano in Campania, alla Via Grotta Dell&#8217;Olmo, n. 54/D, individuato in Catasto al Foglio 77, particella 519 del NCT, edificato precedentemente al 1993 ed oggetto, in quanto tale, di domanda di condono edilizio ex 1.n. 724/94 assentita con provvedimento di sanatoria del 29.03.2005; tuttavia la particella e l&#8217;immobile di proprietà  dei ricorrenti, confina ed è circondato da appezzamenti di terreno di proprietà  aliena, frazionati e successivamente interessati da numerosi abusi edilizi mai sanati ed oggetto di successive ordinanze di demolizione, rispetto alle quali vicende i ricorrenti sono sempre stati del tutto estranei.<br /> Senonchè l&#8217;Amministrazione resistente, con il provvedimento impugnato, ha contestato (anche) ai ricorrenti, senza notiziarli dell&#8217;avvio del procedimento amministrativo, di aver abusivamente lottizzato le aree innanzi specificate, applicando le sanzioni previste dall&#8217;art. 30 del D.P.R. 380/01, sul presupposto che le originarie particelle 123- 3 e 12 del foglio 77 ubicate in via Grotta Dell&#8217;Olmo (ove è ubicato il fabbricato per cui è causa), sarebbero state dapprima cartolarmente frazionate in data 10.03.1993 e, poi, edificate abusivamente dai nuovi proprietari, senza tenere in nessun conto che il fabbricato dei ricorrenti risulta realizzato precedentemente al 1993, condonato nel 2005 e, soltanto successivamente, acquistato dai ricorrenti in piena buona fede sulla legittimità  dell&#8217;immobile e dell&#8217;acquisto.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania invocando il rigetto del ricorso e, all&#8217;udienza pubblica celebrata ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. 137/2020 del 17.11.2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto.<br /> Occorre premettere, in punto di diritto, che l&#8217;articolo 30 del D.P.R. 380/01 stabilisce che &#8220;<em>si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonchè quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l&#8217;ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio</em>&#8220;.<br /> Al riguardo, il Consiglio di Stato ha da tempo evidenziato come &#8220;<em>si ha lottizzazione abusiva di tipo &#8220;materiale&#8221; (&#038;), quando si è in presenza di un illegittimo principio di esecuzione di uno strumento tecnico urbanistico diretto alla formazione di un nuovo complesso edilizio attrezzato ai fini residenziali, mentre si è in presenza della c.d. lottizzazione &#8220;negoziale&#8221; in caso di frazionamento in lotti preordinato in modo non equivoco ai fini di lottizzazione </em>&#8221; (Consiglio Stato, Sez. IV, 08.05.2003 n.2445).<br /> In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato come la lottizzazione abusiva edilizia materiale si configuri quale un insieme di opere fisiche comportanti la sostituzione funzionale del territorio assieme all&#8217;aumento del carico urbanistico; essa non richiede la realizzazione di vere e proprie costruzioni abusive, essendo sufficiente la sussistenza di opere le quali, sebbene nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno, in contrasto con le norme vigenti (Tar Lazio, Latina, Sez. I, 12 ottobre 2011, n. 798).<br /> La lottizzazione cartolare o negoziale si verifica, invece, per effetto di frazionamenti non autorizzati e vendite di terreni in lotti; essa si configura quando si hanno frazionamenti preordinati in modo non equivoco all&#8217;edificazione, anche se lo scopo edificatorio abusivo si realizza mediante successivi atti negoziali traslativi (Cass. Civ. II. n. 15991/2013, Cass. Pen. III n. 24985/2015).<br /> Con riferimento, comunque, al comune requisito della non equivocità  della destinazione a scopo edificatorio, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V^, n. 6810/2004; TAR Marche 05.08.2004 n. 983; TAR Campania, Sez. II 03.07.2008 n. 6785; TAR Campania, Sez. II, 23.06.2010 n.15773) ha chiarito che &#8220;<em>l&#8217;inequivocità  dell&#8217;intento di trasformare urbanisticamente i terreni a scopo edificatorio è indispensabile</em>&#8221; e che l&#8217;operato cui ricollegare l&#8217;intento edificatorio, ancorchè in via indiziaria, deve assumere un connotato tale da delineare un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti.<br /> La condivisibile giurisprudenza ha, infine, chiarito che una volta rinvenuti univoci ed idonei &#8220;indici rivelatori&#8221; della sussistenza di un&#8217;ipotesi di lottizzazione abusiva, ai fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni ad essa ricollegate dalla legge, deve prescindersi dalla eventuale buona fede dei singoli successivi acquirenti, che è irrilevante non solo in sede penale, ma anche amministrativa, considerato che in tali ipotesi ciò che rileva è la sussistenza, dal punto di vista urbanistico, di un abuso oggettivo, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti di buona fede, estranei all&#8217;illecito, può sempre essere fatta da essi valere in sede civile nei confronti dell&#8217;alienante; al riguardo, infatti, è noto come secondo la condivisibile giurisprudenza &#8220;<em>la lottizzazione abusiva opera in modo oggettivo e indipendentemente dall&#8217;animus dei proprietari interessati, i quali se del caso potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni con i propri danti causa (cfr., Cons. Stato, sez. IV, n. 26/2016).</em><br /> <em>Nè potrebbe rilevare l&#8217;affermazione per la quale gli appellanti versavano in situazione di buona fede, perchè acquirenti dei suoli successivamente al frazionamento dell&#8217;area e quindi non autori dell&#8217;originario disegno lottizzatorio. Infatti, la lottizzazione abusiva rileva in modo oggettivo e indipendentemente dall&#8217;animus dei proprietari interessati, i quali, sussistendone i presupposti, potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni e di natura civilistica con i propri danti causa (cfr., Cons. Stato, sez. VI, n. 3419/2018; id., sez. VI, n. 2082/2018; id., sez. VI, n. 1888/2018)</em>&#8221; (cfr. Consiglio di Stato sezione sesta, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 5805).<br /> Così¬ ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva il Collegio che nella fattispecie che occupa emerge chiaramente dalla stessa lettura del provvedimento impugnato e dagli accertamenti tecnici in esso richiamati, che nel corso degli anni a partire dal 1993 e fino al 2016, sia stato realizzato un imponente intervento di lottizzazione abusiva sia cartolare che materiale, mediante il frazionamento di un ampio fondo del foglio 77 (con destinazione E1 agricola), originariamente di proprietà  della Sig.ra Giuseppa Marrazzo, l&#8217;alienazione dei relativi lotti a diversi soggetti e la realizzazione sugli stessi di numerosi interventi edilizi posti in essere in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, oltre che la realizzazione anche di alcune opere di urbanizzazione; anche gli immobili di proprietà  dei ricorrenti, pure asseritamente realizzati in epoca antecedente al 1993 e successivamente condonati, risultano realizzati su particella originante dal frazionamento citato, anche se acquistati dai ricorrenti successivamente al rilascio del condono edilizio da parte dell&#8217;Amministrazione resistente.<br /> Orbene, ed alla luce di quanto testà¨ evidenziato, risulta infondato il primo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti si dolgono che gli atti impugnati siano stati adottati in difetto di comunicazione di avvio del procedimento e senza consentire la partecipazione procedimentale dei ricorrenti medesimi; al riguardo il Collegio si limita a richiamare le considerazioni giÃ  svolte nella sentenza di questa Sezione n. 161/2020 pubblicata in data 14/04/2020 resa su una fattispecie analoga, e dalle cui conclusioni non si ritiene di discostare, in cui si osserva che &#8220;<em>a fronte degli inequivocabili indici di lottizzazione abusiva sopra descritti, l&#8217;eventuale apporto partecipativo degli odierni ricorrenti non avrebbe determinato un esito provvedimentale diverso, come peraltro emergerà  anche dal prosieguo della trattazione.</em><br /> <em>Ne discende la superfluità  nello specifico della comunicazione di avvio del procedimento, giusta quanto previsto dall&#8217;art. 21-octies della legge n. 241/1990.</em><br /> <em>Ad ogni modo, anche prescindendo dall&#8217;applicabilità  della suddetta causa esimente, vale rimarcare che l&#8217;amministrazione comunale, in ragione della natura cautelare e dovuta dell&#8217;attività  repressiva della lottizzazione abusiva, non era comunque tenuta ad inviare il preventivo avviso di avvio del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2018 n. 5805; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sez. IV, 9 ottobre 2017 n. 4668 e 11 luglio 2016 n. 3073)</em>&#8220;.<br /> Peraltro, nemmeno può fondatamente sostenersi, come fanno i ricorrenti nei successivi motivi di impugnazione, che la lottizzazione abusiva non sia configurabile nei loro riguardi in quanto estranei ai frazionamenti ed acquirenti di buona fede di un immobile preesistente alla successiva attività  lottizzatoria, e che in ogni caso il Comune di Giugliano non avrebbe dovuto assumere almeno nei loro confronti il provvedimento impugnato proprio in ragione della loro estraneità  all&#8217;abuso, del lungo lasso di tempo trascorso e dell&#8217;affidamento ingenerato.<br /> Al riguardo, il Collegio evidenzia in primo luogo che emerge dagli atti del giudizio che la particella su cui insistono gli immobili di proprietà  dei ricorrenti è derivata dal frazionamento del fondo del foglio 77 (con destinazione E1 agricola), originariamente di proprietà  della Sig.ra Giuseppa Marrazzo, per cui non è estranea alla contestata lottizzazione; nè può assumere rilievo la circostanza che gli immobili successivamente condonati fossero stati realizzati in epoca antecedente al 1993, atteso che l&#8217;eventuale preesistenza del manufatto non è circostanza incompatibile con le opere di trasformazione urbanistico-edilizia poste in essere con riferimento a tutta l&#8217;area interessata dalla lottizzazione e non determina pertanto l&#8217;estraneità  della posizione dei ricorrenti al complessivo intervento di lottizzazione abusiva sanzionato dal Comune di Giugliano, e che anche l&#8217;intervenuta sanatoria degli immobili non è di per se ostativa, considerato che gli interventi edilizi che vengono in rilievo e che servono per sostanziare la lottizzazione abusiva devono essere considerati nella loro totalità , prescindendosi dalla valutazione atomistica e specifica dei singoli interventi edilizi coinvolti; al riguardo, infatti, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha da tempo osservato che la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata sebbene, con riguardo ai singoli manufatti facenti parte di un intervento lottizzatorio, sia stato rilasciato, come nella specie, un titolo edilizio in sanatoria a seguito dell&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di condono (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 14 ottobre 2019 n. 6945; Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2014 n. 3115; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 19 settembre 2017 n. 4446).<br /> Quanto poi alla dedotta estraneità  dei ricorrenti alla lottizzazione e buona fede dei medesimi, il Collegio si limita a richiamare la maggioritaria e giÃ  citata giurisprudenza che afferma che &#8220;<em>la lottizzazione abusiva opera in modo oggettivo e indipendentemente dall&#8217;animus dei proprietari interessati, i quali se del caso potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni con i propri danti causa (cfr., Cons. Stato, sez. IV, n. 26/2016).</em><br /> <em>Nè potrebbe rilevare l&#8217;affermazione per la quale gli appellanti versavano in situazione di buona fede, perchè acquirenti dei suoli successivamente al frazionamento dell&#8217;area e quindi non autori dell&#8217;originario disegno lottizzatorio. Infatti, la lottizzazione abusiva rileva in modo oggettivo e indipendentemente dall&#8217;animus dei proprietari interessati, i quali, sussistendone i presupposti, potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni e di natura civilistica con i propri danti causa (cfr., Cons. Stato, sez. VI, n. 3419/2018; id., sez. VI, n. 2082/2018; id., sez. VI, n. 1888/2018)</em>&#8221; (cfr. Consiglio di Stato sezione sesta, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 5805).<br /> Con specifico riferimento al terzo motivo di impugnazione, il Tribunale sottolinea che nemmeno sembrano conferenti, nella fattispecie che occupa, i richiami ai principi espressi dalla CEDU in tema di confisca a seguito di lottizzazione abusiva, posto che nel caso di specie non si discute della sanzione penale applicabile nelle ipotesi di lottizzazione abusiva bensì¬ della sanzione amministrativa di cui all&#8217;art. 30 D.P.R. 380/2001 che, secondo la condivisibile giurisprudenza, ha natura eminentemente ripristinatoria e connotata dalla conseguente irrilevanza degli stati soggettivi individuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3196/2019 cit.; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 marzo 2018 n. 1878; TAR Campania Salerno, Sez. II, 7 gennaio 2019 n. 30).<br /> Quanto infine all&#8217;ultimo motivo di impugnazione, il Collegio si limita ad evidenziare che, essendo la lottizzazione abusiva un illecito permanente, nessun rilievo assume la circostanza che i manufatti sanzionati siano risalenti nel tempo; la condivisibile giurisprudenza ha evidenziato che ciò non contrasta con la natura cautelare dell&#8217;ordine di sospensione dell&#8217;attività  edilizia, che evidentemente mira ad evitare che l&#8217;intervento lottizzatorio possa espandersi o, comunque, diventare pìù pervasivo in termini di illecita trasformazione urbanistica del territorio (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2016 n. 4651).<br /> Da quanto testà¨ osservato, consegue anche l&#8217;infondatezza della spiegata domanda risarcitoria, attesa la legittimità  del provvedimento impugnato e l&#8217;irrilevanza del tempo trascorso tra il realizzarsi degli interventi concretanti la lottizzazione abusiva e l&#8217;assunzione dei provvedimenti sanzionatori da parte del Comune di Giugliano in Campania, proprio in ragione della peculiare natura dell&#8217;illecito edilizio per cui è controversia, che si configura tipicamente quale illecito urbanistico-edilizio soggettivamente trasferibile propter rem e sanzionabile in capo a tutti coloro che siano divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3196/2019 cit.).<br /> Conclusivamente, lo spiegato ricorso è infondato e va respinto, mentre sussistono i presupposti di legge, in ragione della complessità  e di taluni aspetti di assoluta novità  dell&#8217;oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Corciulo, Presidente<br /> Maria Laura Maddalena, Consigliere<br /> Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore</p>
<p> </p></div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2008 n.5500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2008 n.5500</a></p>
<p>Pres. Vacirca, Est. De Felice. L. Rea, D.S. Caporaso (Avv.ti G. Di Nola, A. Vitale) c/ Comune di Sant’Anastasia (Avv. L. S. Allamprese), Autorità di Bacino nord occidentale della Campania (n.c.), Regione Campania (Avv. M. Lacatena). sulla sussistenza dell&#8217;obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della lottizzazione abusiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-11-2008-n-5500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2008 n.5500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Vacirca, Est. De Felice.<br /> L. Rea, D.S. Caporaso (Avv.ti G. Di Nola, A. Vitale) c/ Comune di <br />Sant’Anastasia (Avv. L. S. Allamprese), Autorità di Bacino nord occidentale<br /> della Campania (n.c.), Regione Campania (Avv. M. Lacatena).</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza dell&#8217;obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della lottizzazione abusiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Avvio proceidmento &#8211; Comunicazione &#8211; Provvedimenti vincolati &#8211;  Applicabilità – Sussiste.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Lottizzazione abusiva – Ordinanza di sospensione – Avviso avvio procedimento – Necessità – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La  partecipazione del privato ai procedimenti amministrativi, prevista dal Capo III L. 241/90, è necessaria anche in relazione ad accertamenti che precedono provvedimenti vincolati, potendo la stessa rilevare circostanze ed elementi tali da indurre la p.a. a recedere dalla emanazione di provvedimenti restrittivi.<br />
2. L’ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva materiale o, come nella specie, c.d. formale o cartolare, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, poichè tale provvedimento, ancorchè sostanzialmente vincolato, richiede un accertamento complesso di circostanze di fatto, non contraddistinte da significati unidirezionali, ma basato su molteplici elementi, al quale i soggetti interessati possono utilmente cooperare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
<I>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</I>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Quarta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso r.g.n. 3792/2003 proposto in appello da <br />
<b>Rea Luigi </b>e <b>Caporaso Demetria Stella</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Di Nola e Alberto Vitale, con domicilio eletto presso l’avvocato Daniela Mettimano in Roma alla via Natale del Grande n. 51;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Sant’Anastasia</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Laura Sofia Allamprese con domicilio eletto in Roma alla via degli Avignonesi n. 5 presso l’avv. Andrea Abbamonte;<br />
<b>Autorità di Bacino nord occidentale della Campania, </b>in persona del l.r.p.t., non costituita;<br />
<b>Regione Campania</b>, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Lacatena con domicilio eletto in Roma alla via Poli 29;<br />
<b>per l’annullamento<br />
</b>della sentenza n. 7195 del 2002 depositata in data 10 luglio 2002  con la quale il TAR Campania Napoli quarta sezione ha rigettato il ricorso per l’annullamento della ordinanza di sospensione di lavori relativi a lottizzazione abusiva e per il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione di tutte le opere di urbanizzazione già realizzate sui fondi siti in via Somma, traversa privata.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Sant’Anastasia e della Regione Campania;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 17 ottobre 2008 il Consigliere Sergio De Felice;<br />
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania l’attuale appellante impugnava la ordinanza di sospensione di lavori relativi a lottizzazione abusiva e per il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione di tutte le opere di urbanizzazione già realizzate sui fondi siti in via Somma, traversa privata. Il ricorso veniva rigettato perché ritenuto infondato in relazione a tutte le censure.<br />
Con l’atto di appello vengono riproposte le medesime censure.<br />
Si deduce la insussistenza della lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 18 della l.47/1985 in relazione al frazionamento di terreni; si deduce la violazione del principio dell’affidamento e la mancata valutazione dell’interesse pubblico alla demolizione, nonchè la violazione dell’obbligo di partecipazione (art. 7 L.241/1990).<br />
Si è costituito il comune di Sant’Anastasia chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.<br />
Si è costituita la Regione Campania, che chiede dichiararsi la inammissibilità e improcedibilità dell’appello e comunque il rigetto dell’appello perché infondato.<br />
Alla udienza pubblica del 17 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’appello è fondato.<br />
In primo luogo, va esaminato il motivo di appello relativo agli asseriti vizi procedimentali che, se accolto, dovrebbe comportare una <i>riedizione </i>della attività amministrativa, nel rispetto dell’obbligo di partecipazione.<br />
Si sostiene la doverosità dell’obbligo di comunicazione a fini partecipativi anche per i procedimenti sanzionatori, cautelari e demolitori riguardanti ipotesi di lottizzazione abusiva.<br />
L’articolo 18 l.28 febbraio 1985 n.47 disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima c.d. materiale, relativa all’inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda c.d. formale (o cartolare) che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita, o altri atti equiparati, del terreno in lotti, creando così una <i>variazione in senso accrescitivo</i> sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto sul bene; il bene giuridico protetto dalla predetta norma quindi è non solo la ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche e soprattutto l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè dal Comune), cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Consiglio di Stato, IV, 11.10.2006, n.6060).<br />
Si ritiene quindi che sussista lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 18 l.28.2.1985 n.47 ogni qualvolta si rinvengano elementi di fatto che comprovino in modo <i>non equivoco</i> la predisposizione dei terreni a scopo edificatorio (C. Stato, IV, 30.6.2005, n.3531).<br />
Con riguardo alla problematica della necessità di una adeguata partecipazione per il procedimento di accertamento della lottizzazione abusiva, in tema di lottizzazione abusiva per mezzo di frazionamento e vendita del terreno, l’accertamento della esistenza del presupposto di cui all’art. 18 l.28.2.1985 n.47, non può essere affidato al mero riscontro del frazionamento o della vendita di un terreno, ma implica la <i>ricostruzione di un quadro indiziario</i>, sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca “la destinazione a scopo edificatorio” degli atti posti in essere dalle parti (C. Stato, V, 20.10.2004, n.6810).<br />
Alla luce di tale esigenza emergente dalla fattispecie in questione, il Collegio non condivide la tesi per la quale, a causa della natura <i>sostanzialmente vincolata</i> del provvedimento di sospensione cautelare in tema di lottizzazione abusiva, per la sua adozione non sarebbe necessario l’invio della comunicazione di avvio del relativo procedimento.<br />
Infatti, l’accertamento in tema sia di lottizzazione materiale che negoziale <i>in punto di fatto</i> riguarda una pluralità di elementi, attraverso indagini la cui particolare complessità impone la partecipazione dei soggetti interessati.<br />
La partecipazione del privato ai procedimenti amministrativi prevista dal Capo III della l.241 del 1990 è necessaria anche in relazione ad accertamenti che precedono provvedimenti <i>vincolati</i>, potendo sovente assumere rilievo, grazie all’apporto partecipativo del privato, circostanze e elementi tali da indurre l’amministrazione a recedere dalla emanazione dei provvedimenti restrittivi. <br />
In presenza di atti vincolati, in fattispecie ad accertamento ad <i>alta complessità</i>, anche in presenza di esigui se non inesistenti margini di apprezzamento discrezionale per la pubblica amministrazione, la partecipazione, oltre che un valore in sé,  è sempre utile, e quindi obbligatoria, in quanto può rilevare circostanze ed elementi tali da indurre l’amministrazione a recedere dalla emanazione di provvedimenti restrittivi. <br />
Il procedimento di verifica degli elementi che caratterizzano la lottizzazione abusiva – sia finalizzato alla adozione della misura cautelare della sospensione della realizzazione delle opere di lottizzazione e degli atti di disposizione che, in un secondo momento, della acquisizione al patrimonio comunale delle aree lottizzate – lungi dall’avere <i>uno sbocco necessitato</i>, a parte la sua incisività e lesività, richiede un accertamento complesso di circostanze di fatto, non contraddistinte da significati unidirezionali, basato su molteplici elementi, al quale i soggetti interessati possono, con le loro osservazioni critiche e deduzioni in punto di fatto, utilmente cooperare, facendo eventualmente anche rilevare circostanze e elementi tali da indurre la p.a. stessa a  orientarsi diversamente e a recedere dalla emanazione in questione (C. Stato, V, 23 febbraio 2000, n.948; V, 11 maggio 2004, n.2953; V, 29.1.2004, n.296).<br />
Conseguentemente, ove tali procedimenti si siano svolti in mancanza dell’apporto cooperativo dei soggetti interessati, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento stesso, esso va annullato.<br />
Non è sufficiente addurre che si tratti di atto vincolato, ai fini della dimostrazione che il provvedimento, affetto dal vizio formale o procedimentale di difetto dell’avvio del procedimento, non sia annullabile ai sensi dell’art. 21 <i>octies</i> comma 2 della L. 241 del 1990, in quanto il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.<br />
Nella specie, infatti, il vincolo deriva da precisi presupposti di fatto, la cui ricorrenza è invece contestata dai motivi di gravame, proprio perché il <i>deficit</i> partecipativo – in tesi – non ha consentito di dimostrare la <i>erroneità </i>dei presupposti di fatto da cui muove l’amministrazione.<br />
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto e, conseguentemente, il ricorso di primo grado va accolto nei sensi di cui in motivazione. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:<br />
accoglie l’appello e, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione e annulla il provvedimento impugnato, salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  17 ottobre 2008, con l’intervento dei magistrati:<br />
Giovanni VACIRCA		Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO		Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI			Consigliere<br />	<br />
Sergio DE FELICE		Consigliere, est.<br />	<br />
Vito CARELLA			Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>Depositata in Segreteria<br />
</i>           Il 06/11/2008</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.5500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-23-5-2006-n-5500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-23-5-2006-n-5500/</guid>

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<p>Pres. M. Perrelli, est. Sergio Zeuli Giovanni Minicozzi (Avv. Luigi Giuliano) c. Comune di Paduli (Avv. Umberto Del Basso De Caro). sulla natura gestionale dei provvedimenti sul condono edilizio&#160; e sull&#8217;incompetenza del Sindaco all&#8217;annullamento di tali atti; sul mancato effetto sanante della firma apposta dal Segretario comunale e sull&#8217;incompetenza dello</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-23-5-2006-n-5500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.5500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Perrelli, est. Sergio Zeuli  <br /> Giovanni Minicozzi (Avv. Luigi Giuliano) c. Comune di Paduli (Avv. Umberto Del Basso De Caro).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura gestionale dei provvedimenti sul condono edilizio&nbsp; e sull&#8217;incompetenza del Sindaco all&#8217;annullamento di tali atti; sul mancato effetto sanante della firma apposta dal Segretario comunale e sull&#8217;incompetenza dello stesso a svolgere una funzione di controllo sugli atti emessi dal Sindaco</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimenti adottati in materia dal Dirigente – Natura gestionale ex art. 51, co. III, l. n. 142/90 &#8211; Sussiste.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di accoglimento della medesima – Annullamento dell’atto gestionale da parte del Sindaco – Illegittimità per incompetenza.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di accoglimento della medesima – Annullamento dell’atto gestionale da parte del Sindaco – Controfirma apposta dal Segretario Comunale – Non ha effetto sanante.</p>
<p>4. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono – Provvedimento di accoglimento della medesima – Annullamento dell’atto gestionale da parte del Sindaco – Controfirma apposta dal Segretario Comunale – Non può avere natura di atto di controllo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La legge n. 142/90 all’art. 51, co. III, attribuisce la competenza all’adozione dei provvedimenti concernenti la materia edilizia e la prevenzione e repressione degli abusi edilizi al Dirigente amministrativo. Tali atti hanno, dunque, natura gestionale.</p>
<p>2. Il Sindaco è incompetente ad emettere un provvedimento di annullamento di un’istanza di condono edilizio accolta all’esito di un’istruttoria. Considerata la natura gestionale di tali provvedimenti, infatti, la competenza, ex art. 51, co. III, L. n. 142/90, è esclusivamente attribuita al Dirigente che ha adottato il medesimo atto (1).</p>
<p>3. La controfirma apposta dal Segretario Comunale, non coautore dell’atto adottato dal Sindaco, non ha effetto sanante dell’illegittimità per incompetenza, potendo, al più, la stessa firma considerarsi espressione di un’attività consultiva e non di amministrazione attiva.</p>
<p>4. Il Segretario Comunale non può essere considerato figura equipollente a quella del Dirigente di cui all’art. 51, co. III, l. n. 142/90. Ne discende che non può, tramite visto di legittimità, svolgere una funzione di controllo su provvedimenti di natura gestionale.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. TAR Lazio, sez. II, 1.7.2005, n. 5414.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura gestionale dei provvedimenti sul condono edilizio  e sull’incompetenza del Sindaco all’annullamento di tali atti; sul mancato effetto sanante della firma apposta dal Segretario comunale e sull’incompetenza dello stesso a svolgere una funzione di controllo sugli atti emessi dal Sindaco</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.   5500         Reg.Sent.Anno   2006<br />
N. 933 Reg.Ric.             Anno 2000</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA <br />
 NAPOLI &#8211; Sezione VI</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul  ricorso  n. 933 del  2000  proposto da</p>
<p><b>Giovanni Minicozzi</b> rappresentato e difeso da: Avv. to Luigi Giuliano con studio in Benevento alla via Colonnette unitamente al quale elettivamente domicilia in Salerno e quindi da intendersi legalmente domiciliato presso la Segreteria TAR di Napoli;</p>
<p align=center>contro</p>
<p> <b>COMUNE DI PADULI</b> in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Del Basso De Caro con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Macchiaroli 1 presso l’avvocato Arcidio Grisi, e quindi da intendersi ex lege domiciliato presso segreteria TAR<br />
per l’annullamento, previa sospensione<br />
a)	del provvedimento n.4105 del 23 luglio 1999 con cui il Sindaco di Paduli ha annullato la concessione di condono edilizio n.4 del 5 ottobre 1996;<br />	<br />
di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 marzo 2006,  relatore il Referendario dott. Sergio Zeuli,  i difensori, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con atto notificato in data 29 ottobre 1999 e depositato il 10 novembre 1999 il ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento. <br />
A tal proposito esponeva le seguenti circostanze:<br />
&#8211; aveva concesso in locazione alla MITOS S.r.L. un capannone in sua proprietà, che lo aveva destinato a discoteca avviando i relativi lavori. All’esito di un accertamento dei Carabinieri – che verificavano l’abusività di alcune opere realizzate – aveva pr<br />
Tuttavia, con un successivo provvedimento del 22 novembre 1997 il Sindaco di Paduli aveva sospeso l’efficacia di codesto atto e, benché diffidato dal ricorrente, non emetteva al riguardo alcun provvedimento definitivo.<br />
Successivamente il Comune ordinava altresì la sospensione di ogni tipo di attività all’interno della struttura, concessa nel frattempo in locazione ad un circolo con finalità assistenziali. <br />
Il conduttore, Circolo “Blow up” otteneva per ben due volte dal TAR Campania, sezione di Salerno, &#8211; da lui adito in sede cautelare  &#8211; la sospensione del provvedimento inibitorio.<br />
Ciò nonostante il Sindaco, con il provvedimento impugnato, annullava definitivamente l’atto di accoglimento dell’istanza di condono edilizio. <br />
Tanto premesso, il provvedimento era da ritenersi illegittimo per i ss.motivi:<br />
a) incompetenza, essendo stato emesso dal Sindaco, e non dal competente Ufficio Tecnico;<br />
b) difetto di motivazione, avendo l’amministrazione totalmente omesso di valutare le argomentazioni difensive prodotte dal ricorrente, nel corso del procedimento;<br />
c) violazione di legge, per omessa acquisizione del parere dell’Ufficio Tecnico comunale, all’atto del ritiro del documento;<br />
d) eccesso di potere, per inesistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento dell’atto di condono nonché per sviamento di potere e contraddittorietà della motivazione.<br />
Si costituiva l’amministrazione intimata, confutando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso. <br />
La causa, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, veniva spedita in decisione all’odierna udienza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>E’ fondata, innanzitutto, la prima eccezione articolata in ricorso, relativa all’incompetenza del Sindaco ad emettere il provvedimento impugnato. L’articolo 51 comma 3 lett. f) della legge 142/90 all’epoca vigente, indubbiamente attribuisce alla competenza del Dirigente amministrativo all’emanazione degli atti amministrativi concernenti le pratiche di condono (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. II, 1 luglio 2005, n. 5414).<br />
Né vale a tal proposito, l’argomento offerto a confutazione dall’intimata, secondo cui la controfirma apposta dal Segretario Comunale, visibile a margine dell’atto, in basso a sinistra,  sarebbe idonea a sanare la segnalata illegittimità.<br />
Anche a voler infatti trascurare che detta sottoscrizione risulta ivi apposta quale “visto” di legittimità. é infatti evidente,  dal contesto di quell’atto, che il Segretario Comunale non può dirsi coautore di esso, dal momento che nel corpo della motivazione, viene anche riportata l’affermazione “visto il parere del Segretario Comunale” che appunto dimostra che questi svolse, al più, nell’occorso, una funzione consultiva e non quella, pretesa, di amministrazione attiva. <br />
In disparte, di poi, l’ulteriore considerazione che il segretario Comunale, comunque non avrebbe potuto essere considerato figura equipollente in toto – in mancanza di allegazioni in tal senso- al Dirigente di cui all’articolo 51 legge 142 citata. <br />
Altresì fondata è la censura che contesta il difetto di motivazione nell’atto. Sul punto basterà osservare che priva di riscontri si rivela, all’esame degli atti, l’affermazione contenuta nel provvedimento secondo cui – al dicembre del 1993 – sulla proprietà del Minicozzi non fossero ancora state realizzate le opere ed i mutamenti di destinazione da sanare. <br />
La ricostruzione dei fatti della PA è invero smentita dallo stesso accertamento effettuato dai Carabinieri della Stazione di Padula del 26 novembre 1991 che danno atto sia delle opere già realizzate sul capannone (opere che rivelano, al contrario di quanto affermato nel provvedimento, già nella loro originaria consistenza – si allude in particolare alla creazione di una pedana &#8211; la destinazione a discoteca della struttura) e sia della stessa nuova utilizzazione che si intendeva imprimere alla struttura, emergente dalle acquisizioni di informazioni assunte dai CC presso gli operai addetti ai lavori. Del resto apodittica  e priva di alcuna prova è l’ulteriore affermazione secondo cui al 1993, la struttura non era in alcun modo atta al funzionamento. La contraddittorietà della motivazione con gli elementi di prova a disposizione della PA è su questi punti evidente e difficilmente revocabile in dubbio.<br />
Questi motivi inducono all’accoglimento del ricorso.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli – Sezione VI,  accoglie il ricorso n. 933/2000, meglio in epigrafe specificato, proposto da Giovanni Minicozzi. <br />
Condanna il comune di Paduli al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1500,00. <br />
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2006, con l’intervento dei Magistrati.<br />
Michele Perrelli		Presidente  <br />	<br />
Alessandro Pagano		Correlatore<br />	<br />
Sergio	Zeuli			Relatore- est.</p>
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