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	<title>5489 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2019 n.5489</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-8-2019-n-5489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-8-2019-n-5489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2019 n.5489</a></p>
<p>Oberdan Forlenza, Presidente FF, Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore; PARTI: (s.r.l. A. B. B., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Franco Piccolo c. Comune di Corato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vito Maria Mascolo nonchè F. G., rappresentato e difeso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-8-2019-n-5489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2019 n.5489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-8-2019-n-5489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2019 n.5489</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Oberdan Forlenza, Presidente FF, Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore;  PARTI: (s.r.l. A. B. B., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Franco Piccolo c. Comune di Corato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vito Maria Mascolo nonchè F. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Sasso e Natale Clemente e s.r.l. C. Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo Loiodice)</span></p>
<hr />
<p>La parte che si duole di una asserita lottizzazione abusiva, posta in essere da una amministrazione comunale, attraverso un piano comunale di alienazione immobiliare, deve tempestivamente impugnare la relativa delibera comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Edilizia ed urbanistica &#8211; mancata impugnazione dei provvedimenti presupposti ai titoli edilizi gravati &#8211; tardività  del gravame &#8211; sussiste.</strong></p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La parte che si duole di una asserita lottizzazione abusiva, posta in essere da una amministrazione comunale, (nel caso di specie) attraverso un piano comunale di alienazione immobiliare, deve tempestivamente impugnare la relativa delibera comunale (di alienazione), senza attendere il rilascio dei permessi di costruire ai soggetti che si sono poi resi aggiudicatari dei beni, pena la tardività  del gravame.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Pubblicato il 02/08/2019</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 05489/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 09937/2007 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Sul ricorso numero di registro generale 9937 del 2007, proposto dalla s.r.l. A. B. B., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Franco Piccolo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Lucio Frittaion in Roma, via Bormida, n. 5.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Comune di Corato, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vito Maria Mascolo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Raffaele Bava in Roma, via Flaminia, n. 213.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il signor F. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Sasso e Natale Clemente, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe Raguso in Roma, via Valadier, n. 48.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">La s.r.l. C. Costruzioni, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ombrone, n. 12.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Terza, n. 3512/2006, resa tra le parti, concernente l&#8217;impugnazione dei permessi di costruire rilasciati dal Comune ai controinteressati.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corato, del signor F. G. e della società  C. Costruzioni;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Franco Piccolo, Bice Annalisa Pasqualone (su delega dell&#8217;avvocato Vito Maria Mascolo), Giovanni Corbyons (su delega dichiarata dell&#8217;avvocato Aldo Loiodice) e Natale Clemente;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1. La società  A. B. B. si assume proprietaria del suolo edificatorio sito nel Comune di Corato, distinto in Catasto al foglio 23, particella 102, di mq. 913, raffigurato in planimetria come Via Giustino Fortunato, strada che collega Via Giappone a Via Ettore Fieramosca.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2. Con il ricorso n. 1516/2006, ha impugnato:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">a) il permesso di costruire n. 116/2006, relativo alla pratica edilizia n. 148/05, rilasciato il 23.5.2006 dal Comune di Corato al sig. F. G., per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione sul terreno distinto in Catasto al foglio 23, particelle 885 e 367, sito nel medesimo Comune, tra la Via Trani, la Via G. Fortunato e la Via Giappone;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">b) il permesso di costruire n. 134/06, relativo alla pratica edilizia n. 343/2005, rilasciato il 6.6.2006 dal Comune di Corato alla società  C. Costruzioni, per la realizzazione di un complesso edilizio adibito ad abitazioni, locali commerciali e box auto, sull&#8217;area distinta in Catasto al foglio 23, particelle 879-428-429-430-884, sito sempre nel medesimo Comune, tra la Via Giappone e la strade di piano;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">c) tutti gli atti relativi al frazionamento dell&#8217;area dell&#8217;ex Macello Comunale, dal quale sono derivate le particelle oggetto degli interventi sub a) e b), ed in particolare la delibera di consiglio comunale n. 83/2001 (concernente l&#8217;alienazione dei beni comunali) e la determinazione dirigenziale n. 126 del 15.7.2004 (concernente il frazionamento dei fondi);</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">d) ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">3. Il Tar Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, ritenendo che la ricorrente avesse impugnato i permessi di costruire non per vizi propri ed autonomi, bensì derivati dalla deliberazione n. 83 del 1991, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività , e l&#8217;ha condannata alla refusione delle spese di lite, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">4. La società  ha impugnato la sentenza, censurandola nella parte in cui ha accolto l&#8217;avversa eccezione di tardività  dell&#8217;impugnazione, ed ha riproposto espressamente i motivi di gravame dedotti nel primo grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">A sostegno della propria tesi difensiva, l&#8217;interessata:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; premette di avere impugnato i permessi di costruire n. 116/2006 e n. 134/2006, perchè rilasciati dal Comune di Corato ai controinteressati, in mancanza dell&#8217;adozione del previo piano attuativo.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; assume di avere impugnato la deliberazione di consiglio comunale n. 83/2001, concernente il piano di alienazione degli immobili di proprietà  comunale relativi all&#8217;ex mattatoio, solo quale atto presupposto dei menzionati permessi di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; sostiene di essere venuta a conoscenza della deliberazione del 2001, solo a seguito dell&#8217;accesso agli atti, dopo aver ricevuto la nota comunale del 21.6.2006.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">5. Si sono costituiti, con separate memorie, il Comune di Corato ed i soggetti controinteressati, per resistere al gravame.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">6. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, ai sensi dell&#8217;art. 73 del cod. proc. amm. .</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">7. All&#8217;udienza pubblica del 23 maggio 2019, la causa è stata discussa dalle parti ed è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">8. L&#8217;appello è infondato e va, pertanto, respinto.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">9. La Sezione condivide il percorso logico-giuridico posto dal primo giudice a fondamento della declaratoria di irricevibilità  per tardività  del ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo decisive le seguenti considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">a) Con la deliberazione n. 83/2001, il Comune di Corato ha manifestato la volontà  di alienare alcune sue proprietà  immobiliari, tra cui quella per cui è causa, concernente l&#8217;area adibita all&#8217;ex mattatoio.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">b) Con la deliberazione n. 126/2004, il Comune ha proceduto ai relativi frazionamenti, ai fini dell&#8217;aggiudicazione dei lotti.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">c) In data 7 giugno 2004, la società  ha inoltrato al Comune la richiesta di accesso agli atti relativi alla gara per l&#8217;alienazione dei lotti.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">d) In data 10 giugno 2004, la società , per il tramite del suo amministratore, ha ottenuto la copia del verbale di gara.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">e) Nelle premesse di tale atto, si dava contezza sia degli estremi della deliberazione n. 83/2001, che del suo contenuto, con particolare riferimento agli estremi identificativi, anche catastali, dei beni immobili da alienare all&#8217;incanto, suddivisi in tre lotti.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">f) L&#8217;interessata, pertanto, se avesse voluto dolersi della (asserita, sostanzialmente) lottizzazione abusiva posta in essere dal Comune di Corato attraverso il piano comunale di alienazione immobiliare, in mancanza dell&#8217;emanazione del (ritenuto, come necessario) strumento urbanistico attuativo, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la deliberazione comunale che ciù² aveva consentito (ossia, la deliberazione n. 83/2001), senza attendere il rilascio dei permessi di costruire ai soggetti che si sono poi resi aggiudicatari dei beni.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">g) La riprova più¹ evidente, come esattamente colto dal primo giudice, è l&#8217;avere impugnato i titoli edilizi altrui non per vizi propri, ma per vizi derivati dall&#8217;atto presupposto, nella parte in cui non aveva previsto la previa adozione dello strumento urbanistico attuativo.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">10. Pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il ricorso introduttivo risulta irricevibile per tardività  dell&#8217;impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">11. In ogni caso, anche a prescindere da tale dirimente profilo, il ricorso sarebbe -altresì- inammissibile per difetto di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Dalla lettura dei riproposti motivi di primo grado, infatti, emerge come l&#8217;interessata stia -sostanzialmente- contestando non i titoli edilizi in sì©, bensì relativamente all&#8217;aspetto concernente il pagamento degli oneri di urbanizzazione, al malcelato fine di instaurare un contenzioso sulla particella 102, di cui reclama l&#8217;attuale proprietà  e la conseguente mancata espropriazione da parte del Comune, malgrado tale bene risulti destinato, da <i>illo tempore</i>, a sede stradale.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">12. In definitiva, per le considerazioni esposte, l&#8217;appello va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">13. La complessità  delle questioni costituisce giustificato motivo per la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite del grado.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">14. Dichiara la società  appellante tenuta al pagamento, in via definitiva, del contributo unificato anticipato.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 9937/2007, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del grado.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Dichiara la società  appellante tenuta al pagamento, in via definitiva, del contributo unificato anticipato.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-2-8-2019-n-5489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2019 n.5489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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