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	<title>5480 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5480 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla nozione di volume tecnico in sede di autorizzazione per la “rifunzionalizzazione” di locali commerciali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 14:39:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-volume-tecnico-in-sede-di-autorizzazione-per-la-rifunzionalizzazione-di-locali-commerciali/">Sulla nozione di volume tecnico in sede di autorizzazione per la “rifunzionalizzazione” di locali commerciali</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; Rifunzionalizzazione di locali ad uso commerciale &#8211; Volume tecnico &#8211; Nozione Si definisce “volume tecnico” lo spazio «non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-volume-tecnico-in-sede-di-autorizzazione-per-la-rifunzionalizzazione-di-locali-commerciali/">Sulla nozione di volume tecnico in sede di autorizzazione per la “rifunzionalizzazione” di locali commerciali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-volume-tecnico-in-sede-di-autorizzazione-per-la-rifunzionalizzazione-di-locali-commerciali/">Sulla nozione di volume tecnico in sede di autorizzazione per la “rifunzionalizzazione” di locali commerciali</a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Autorizzazione e concessione &#8211; Rifunzionalizzazione di locali ad uso commerciale &#8211; Volume tecnico &#8211; Nozione</em></p>
<p style="text-align: justify;">Si definisce “volume tecnico” lo spazio «non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio»; in presenza di questi presupposti, tali volumi «non vanno computati nel calcolo della volumetria massima consentita, in quanto per definizione essi non generano autonomo carico urbanistico» (tra le tante, v. Cons. St., sez. IV, sent. n. 4358 del 2020 e sez. II, sent. n. 7289 del 2019).</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 19/06/2024</p>
<p class="registri">N. 05480/2024REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri">N. 06367/2021 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 6367 del 2021, proposto da Market Tre C. s.r.l., F.L. Market s.r.l. e G.P.V. Group s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Gerbi e Francesco Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Comune di Genova, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Paola Pessagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">nei confronti</p>
<p class="popolo">Esselunga S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">per la riforma</p>
<p class="popolo">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00991/2020, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e di Esselunga S.p.A., nonché i relativi appelli incidentali;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto">FATTO</p>
<p class="popolo">Con la sentenza impugnata, il T.a.r. Liguria ha respinto il ricorso proposto dalle società appellanti avverso la determinazione dirigenziale e la connessa autorizzazione commerciale con cui il Comune di Genova ha approvato gli interventi di “rifunzionalizzazione” dei locali situati in via Piave, ai nn. 3, 5 e 7, in passato sede di concessionarie automobilistiche (Fiat, Audi e Porsche), prevedendovi l’attivazione di una media struttura di vendita di generi alimentari in favore della controinteressata Esselunga s.p.a.</p>
<p class="popolo">In primo grado, le ricorrenti hanno dedotto sei motivi di ricorso: 1) nuova volumetria: l’intervento in questione, implicando la realizzazione di nuova volumetria, con conseguente aumento del carico urbanistico, dovrebbe essere qualificato come “nuova costruzione”, non consentita dalla disciplina urbanistica dell’ambito di riferimento, da cui discenderebbe una violazione dell’art. 10, co. 2, della l.r. n. 10 del 2012; 2) mancato rispetto delle distanze: il nuovo volume progettato sul retro dell’immobile non rispetterebbe la distanza di 1,50 mt dai confini di proprietà, mentre la copertura del nuovo volume destinato a pubblico esercizio (bar) non rispetterebbe la distanza di 5 mt dalle strade, come invece richiesto per le nuove costruzioni; 3) mancanza della presupposta autorizzazione commerciale: la media struttura di vendita, essendo inserita in una più ampia struttura commerciale, con la quale condivide infrastrutture comuni, dovrebbe essere qualificata come “centro commerciale”, con conseguente necessità di ottenere la relativa autorizzazione; inoltre, alla luce della superficie complessiva della struttura di vendita di generi alimentari e del pubblico esercizio, il centro commerciale dovrebbe essere considerato una “grande struttura di vendita”, non ammessa dalla disciplina urbanistica e da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA, né approvabile in variante al PUC senza previa verifica di assoggettabilità a VAS; 4) errata valutazione di impatto sulla viabilità, in quanto sottostimata; 5) errata valutazione di impatto acustico, in quanto inattendibile; 6) illegittimità dell’autorizzazione commerciale per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento alle associazioni di categoria ex art. 116 del regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria.</p>
<p class="popolo">Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha innanzitutto respinto le eccezioni pregiudiziali di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione sollevate dalla controinteressata Esselunga s.p.a. (punto 7 della sentenza) e dal Comune (punto 8 della sentenza), nonché quelle di inammissibilità dei motivi di impugnazione di carattere urbanistico-edilizio, per la sussistenza di un interesse meramente commerciale delle ricorrenti (punto 9 della sentenza), oltre a respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la carenza della c.d. <i>vicinitas</i> commerciale (punto 10 della sentenza).</p>
<p class="popolo">Ciò posto, ha respinto il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso, mentre ha dichiarato inammissibili il quarto ed il quinto motivo, ritenendo che:</p>
<p class="popolo">a) la nuova volumetria costituisce un “volume tecnico”, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita in quanto non genera autonomo carico urbanistico, con la precisazione che la ristrutturazione edilizia conservativa può comunque comportare anche l’inserimento di nuovi volumi o modifica della sagoma e che lo stesso PUC, per l’AC-IU, consente l’ampliamento volumetrico degli edifici esistenti entro il limite del 20%, nella specie non superato (punto 13 della sentenza impugnata);</p>
<p class="popolo">b) l’intervento in questione non è soggetto alla normativa sulle distanze non costituendo una nuova costruzione (punto 14 della sentenza impugnata);</p>
<p class="popolo">c) la struttura in questione non può essere qualificata né come “centro commerciale”, in quanto, in base alla definizione normativa (art. 17, co. 1, lett. d), L.R. n. 1 del 2007) è necessario che vi siano più negozi di vendita al dettaglio, con esclusione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come è invece quello di specie; né può essere qualificata come “grande” struttura di vendita, in quanto, in base alla normativa applicabile (art. 15, L.R. n. 1 del 2007), sono considerate medie strutture quelle con superficie netta di vendita inferiore a 1.500 mq, come appunto nella specie (punto 15 della sentenza impugnata);</p>
<p class="popolo">d) il quarto motivo (valutazione di impatto viabilistico) ed il quinto motivo (valutazione di impatto acustico) di ricorso sono inammissibili per omessa impugnazione del “nulla osta”, quale atto endoprocedimentale con cui la direzione comunale ha prestato l’assenso al progetto nell’ambito della conferenza di servizi, con conseguente carenza di interesse a contestare il provvedimento conclusivo della conferenza (punti 16 e 17 della sentenza impugnata);</p>
<p class="popolo">e) disapplicazione della normativa (art. 116 del regolamento comunale) per contrasto con il diritto europeo (direttiva n. 2006/123/CE) nella parte in cui prescrive di dare comunicazione dell’avvio del procedimento alle associazioni di categoria (punto 18 della sentenza impugnata).</p>
<p class="popolo">Con atto di appello, le società hanno riproposto in chiave critica i medesimi motivi.</p>
<p class="popolo">In particolare:</p>
<p class="popolo">1) sulla nuova volumetria: a) l’intervento in questione non costituirebbe un “volume tecnico”, avendo una autonomia funzionale almeno potenziale (circa 3000 mc), anche considerando che la somma delle superfici accessorie (mq. 706) e dei locali tecnici (mq. 1224), supererebbe di gran lunga quella della superficie di vendita (mq. 1499), con conseguente inversione del rapporto di accessorietà (pag. 8-9 dell’atto di appello); b) tale volumetria rappresenterebbe una “nuova costruzione” (pag. 10 dell’atto di appello); c) il suddetto intervento determinerebbe un aumento del carico urbanistico con conseguente necessità di un permesso di costruire convenzionato e cessione di aree a <i>standard</i> (pag. 12-13 dell’atto di appello);</p>
<p class="popolo">2) sul rispetto delle distanze di m. 1,50 dai confini di proprietà e m. 5 dalle strade, il T.a.r. ha ritenuto non applicabile la normativa sulle distanze tra costruzioni non venendo in rilievo una “nuova costruzione”, mentre avrebbe omesso di pronunciarsi sul mancato rispetto delle distanze dalle strade (pag. 13-14 dell’atto di appello);</p>
<p class="popolo">3) sulla qualifica di “centro commerciale”: a) la presenza di due attività di notevoli dimensioni (struttura di vendita e somministrazione di alimenti e bevande) in un medesimo complesso immobiliare e con servizi ed infrastrutture comuni configurerebbe un’ipotesi di centro commerciale; b) la somma delle due superfici supererebbe di gran lunga il limite quantitativo della media struttura di vendita (1500 mq. ai sensi dell’art. 15 L. reg. 1/2007), sicché il centro commerciale si configurerebbe quale “<i>grande struttura di vendita</i>”, non consentita (pag. 14-17 dell’atto di appello: in subordine, prospetta l’illegittimità costituzionale della normativa ove interpretata nel senso di escludere i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalla nozione di centro commerciale);</p>
<p class="popolo">4) sulla inammissibilità del quarto e quinto motivo di ricorso per omessa impugnazione del “nulla osta” quale atto presupposto (pag. 17-19 dell’atto di appello), il suddetto nulla osta non sarebbe impugnabile essendo un atto endoprocedimentale, mentre lo sarebbe solo la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi.</p>
<p class="popolo">Sul punto, ha quindi riproposto i suddetti motivi articolati in primo grado e relativi a:</p>
<p class="popolo">4.1) errata valutazione di impatto sulla viabilità, con particolare riguardo alla stima di traffico incrementale anche in relazione alla specifica ed autonoma attrattività del bar ristorante di 450 mq (con terrazza esterna coperta di mq. 297) sito in prossimità del mare, nonché ai flussi di traffico nelle ore di punta (pag. 20-25 dell’atto di appello);</p>
<p class="popolo">4.2) errata valutazione di impatto acustico, per omessa indicazione delle distanze tra sorgente sonora e ricettore e omessa misurazione anche in orario notturno, oltre che per la contraddittorietà con la stima degli accessi giornalieri di veicoli di cui alla valutazione di impatto trasportistico (pag. 25-30 dell’atto di appello);</p>
<p class="popolo">5) sulla disapplicazione della normativa (art. 116 del regolamento comunale) per contrasto con il diritto europeo (direttiva n. 2006/123/CE) nella parte in cui prescrive di dare comunicazione dell’avvio del procedimento alle associazioni di categoria: si tratterebbe di un adempimento non gravoso, con finalità partecipative e non già di interferenza da parte delle associazioni di categoria (pag. 30-32 dell’atto di appello).</p>
<p class="popolo">Con appello incidentale, il Comune di Genova ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto le eccezioni di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione, ritenendo che:</p>
<p class="popolo">a) il termine decadenziale non dovrebbe decorrere dalla data di accesso agli atti, bensì dall’inizio dei lavori risultante dal cartello di cantiere, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., le società ricorrenti avevano inteso contestare l’<i>an</i> dell’intervento e non già il <i>quomodo</i> (pag. 9 dell’appello incidentale);</p>
<p class="popolo">b) in ogni caso, l’affissione del cartello di cantiere, la pubblicazione nell’albo pretorio, il contenuto approfondito dell’istanza di accesso agli atti e l’intempestività della stessa, costituirebbero nel loro complesso degli indizi gravi, precisi e concordanti ai fini dell’integrazione della prova presuntiva della conoscenza del provvedimento da parte delle società ricorrenti, non potendo la richiesta di accesso agli atti far differire il termine di impugnazione (pag. 12 e 13 dell’appello incidentale).</p>
<p class="popolo">Con ulteriore appello incidentale condizionato, la controinteressata Esselunga s.p.a. ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto le eccezioni di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione e di inammissibilità per carenza di interesse e di <i>vicinitas</i> commerciale.</p>
<p class="popolo">Con il primo motivo, ha evidenziato che “<i>proprio per l’interesse esclusivamente commerciale che muove le ricorrenti, esse avevano inteso contestare l’edificazione in sé, vale a dire la stessa possibilità dell’insediamento di una M.S.V.</i>” (pag. 18 dell’appello incidentale), con conseguente individuazione del <i>dies a quo</i> per impugnare al momento dell’inizio dei lavori risultante dal cartello di cantiere del 23 dicembre 2019 (ricorso notificato il 23 giugno 2020).</p>
<p class="popolo">Con il secondo motivo, ha ribadito la carenza di legittimazione ed interesse ad agire, trattandosi di un interesse commerciale di mero fatto a non avere concorrenti nelle vicinanze, soprattutto alla luce del generale principio di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali (art. 31, d.l. n. 201/2011 e C. Cost. 125/2021), con conseguente carenza di interesse a contestare violazioni di natura urbanistico-edilizia (pag. 22-25 dell’appello incidentale).</p>
<p class="popolo">Con successive memorie e repliche, le parti hanno ribadito le proprie difese.</p>
<p class="popolo">All’udienza pubblica dell’11 aprile 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p class="fatto">DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. – L’appello principale è infondato.</p>
<p class="popolo">Con il primo motivo di ricorso, la parte appellante ha censurato la sentenza per non aver qualificato l’intervento in questione in termini di “nuova volumetria” deducendo che: a) l’intervento in questione non costituirebbe un “volume tecnico”, avendo una autonomia funzionale almeno potenziale (circa 3000 mc), anche considerando che la somma delle superfici accessorie (mq. 706) e dei locali tecnici (mq. 1224), supererebbe di gran lunga quella della superficie di vendita (mq. 1499), con conseguente inversione del rapporto di accessorietà (pag. 8-9 dell’atto di appello); b) tale volumetria rappresenterebbe una “nuova costruzione” (pag. 10 dell’atto di appello); c) il suddetto intervento determinerebbe un aumento del carico urbanistico con conseguente necessità di un permesso di costruire convenzionato e cessione di aree a <i>standard</i> (pag. 12-13 dell’atto di appello).</p>
<p class="popolo">Il motivo di appello è infondato.</p>
<p class="popolo">Invero, sul punto deve ritenersi corretta la motivazione del T.a.r. che non risulta scalfita dalle censure proposte in appello, in quanto gli spazi in questione sono effettivamente dei “volumi tecnici”, come emerge dalla relazione tecnico-descrittiva allegata alla richiesta di permesso di costruire (doc. 2 fasc. primo grado del Comune, pag. 24) e dagli elaborati progettuali (tavola n. 9, doc. 16 fasc. primo grado del Comune).</p>
<p class="popolo">Sul punto, occorre ribadire che si definisce “volume tecnico” lo spazio «<i>non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio</i>»; in presenza di questi presupposti, tali volumi «<i>non vanno computati nel calcolo della volumetria massima consentita, in quanto per definizione essi non generano autonomo carico urbanistico</i>» (tra le tante, v. Cons. St., sez. IV, sent. n. 4358 del 2020 e sez. II, sent. n. 7289 del 2019).</p>
<p class="popolo">Nel caso di specie, come rilevato dal primo giudice, gli spazi previsti sul retro dell’edificio presentano tutte le caratteristiche proprie dei “locali tecnici”, perché sono destinati a contenere e a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti al servizio dell’edificio, risultano strumentali, non abitabili né collocabili altrove e, date le dimensioni della struttura nel suo complesso, proporzionati (cfr. punto 13 della sentenza impugnata; ma v. anche relazione tecnico-descrittiva alla richiesta di permesso di costruire &#8211; doc. 2 fasc. primo grado del Comune, pag. 32-36).</p>
<p class="popolo">Pertanto, del tutto correttamente il Comune non ne ha tenuto conto nel calcolo della volumetria complessiva dell’intervento, rilevante ai fini urbanistici, ritenendo che l’opera rientri tra quelle consentite dal PUC che, per l’AC-IU, ammette tutte le opere di conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia.</p>
<p class="popolo">Ad ogni modo, giova rilevare che l’Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU) delle Norme di Conformità – Disciplina Urbanistica Edilizia del P.U.C. comunale, tra gli interventi consentiti ammette, con intervento diretto e senza limitazioni per le funzioni ammesse: -“<i>tutti gli interventi per la conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia</i>”; &#8211; “<i>Ampliamento volumetrico: di edifici esistenti consentito entro il 20% del volume geometrico esistente, con incremento della S.A. esistente nel limite del 20%</i>”.</p>
<p class="popolo">Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l’ampliamento volumetrico dell’edificio esistente è rimasto contenuto «<i>entro il 20% del volume geometrico esistente</i>», ossia nei limiti consentiti dallo stesso PUC, per l’AC-IU (cfr. punto 13 della sentenza impugnata, non oggetto di specifica censura).</p>
<p class="popolo">Sul punto, infine, giova ribadire come la ristrutturazione edilizia “conservativa” – a differenza di quella effettuata mediante demolizione e ricostruzione – può comportare anche l’inserimento di nuovi volumi o modifica della sagoma (sul punto si v., tra le tante, Cons. St., sez. II, sent. n. 7289 del 2019).</p>
<p class="popolo">In conclusione, quindi, il motivo è infondato.</p>
<p class="popolo">2. – Con il secondo motivo di ricorso, la parte appellante ha dedotto che il T.a.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sul mancato rispetto delle distanze dalle strade (pag. 13-14 dell’atto di appello).</p>
<p class="popolo">Il motivo è infondato.</p>
<p class="popolo">Invero, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il primo giudice si è pronunciato sia sul rispetto dai confini di proprietà che dalle strade.</p>
<p class="popolo">In particolare, ha affermato sul punto: “<i>Secondo le ricorrenti, il nuovo volume progettato sul retro dell’immobile non rispetterebbe la distanza di 1,50 mt dai confini di proprietà, mentre la copertura del nuovo volume destinato a pubblico esercizio-bar non rispetterebbe la distanza di 5 mt dalle strade, come invece richiesto per le nuove costruzioni.</i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo"><i>Il motivo è infondato, perché, come si è detto, l’intervento in esame non rappresenta una nuova costruzione, pertanto non è soggetto al rispetto della normativa sulle distanze invocata dalle ricorrenti</i>” (punto 14 della sentenza impugnata).</p>
<p class="popolo">Pertanto, il dedotto vizio di omessa pronuncia deve ritenersi infondato.</p>
<p class="popolo">In ogni caso, l’asserita violazione delle distanze non sussiste, in quanto l’intervento edilizio in questione è stato realizzato nel rispetto del precedente allineamento di cui al fabbricato preesistente, come emerge dalla documentazione tecnica prodotta in atti.</p>
<p class="popolo">3. – Con il terzo motivo di ricorso, la parte appellante ha dedotto che il T.a.r. avrebbe errato nell’escludere la qualifica di “centro commerciale” o di “grande struttura”; in subordine, prospetta l’illegittimità costituzionale della normativa ove interpretata nel senso di escludere i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalla nozione di centro commerciale.</p>
<p class="popolo">Il motivo è infondato.</p>
<p class="popolo">3.1. – Innanzitutto, occorre richiamare la normativa di riferimento.</p>
<p class="popolo">La legge regionale della Liguria del 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio), definisce come “Centri Commerciali” le Medie Strutture di Vendita o Grandi Strutture di Vendita nelle quali “<i>più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono in comune di infrastrutture, accessi, servizi, viabilità, parcheggi. Per superficie di vendita di un Centro Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essa presenti</i>” (art. 17, co. 1, lett. d), l.r. n. 1 del 2007) con la precisazione che per “commercio al dettaglio” s’intende “<i>l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale</i>” (art. 14, co. 1, lett. a) l.r. n. 1 del 2007).</p>
<p class="popolo">Pertanto, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, ai fini della qualificazione di una struttura come “centro commerciale”, è necessario che questa ricomprenda più negozi di vendita al dettaglio – com’è confermato dal fatto che la somma delle superfici di vendita di questi costituisce la superfice di vendita del centro – mentre non vengono in rilievo gli esercizi di “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”, la cui attività (disciplinata nell’apposito e ben distinto capo VI della stessa legge regionale) è definita come “<i>la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati</i>” (art. 50, co. 1, lett. a) l.r. n. 1 del 2007).</p>
<p class="popolo">A tal proposito, peraltro, risulta pertinente anche il richiamo all’art. 12 delle Norme generali del PUC di Genova (doc. 7 fasc. primo grado del Comune), il quale distingue anch’esso tra le attività di distribuzione al dettaglio – che possono essere svolte da esercizi singoli (classificati, a seconda delle dimensioni, in esercizi di vicinato e strutture di vendita “medie” o “grandi”) oppure in forma aggregata (tra cui quella dei centri commerciali) – e i pubblici esercizi (tra cui quelli che svolgono attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande), che rientrano piuttosto nel “connettivo urbano” (cfr. punto 15 della sentenza impugnata).</p>
<p class="popolo">3.2. – Ragioni analoghe inducono anche a respingere la censura nella parte in cui si sostiene che la struttura in questione dovrebbe essere considerata “grande”.</p>
<p class="popolo">Infatti, la stessa legge regionale definisce per Medie Strutture di Vendita “<i>gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq</i>” (art. 15, co. 1, lett. b), l.r. n. 1 del 2007) e per Grandi Strutture di Vendita “<i>gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita</i>” (art. 15, co. 1, lett. c), l.r. n. 1 del 2007). Anche in questo caso, la disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 14, che fa riferimento unicamente agli esercizi di commercio al dettaglio, con la conseguenza che non vengono in rilievo, nemmeno a tal fine, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.</p>
<p class="popolo">Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che la superficie commerciale autorizzata è inferiore a 1.500 mq (in particolare, si tratta di 1.326 mq per vendita di generi alimentari e 169 mq per generi non alimentari), per cui deve ritenersi corretta la qualificazione della struttura in esame in termini di medie dimensioni.</p>
<p class="popolo">Il motivo, pertanto, è infondato.</p>
<p class="popolo">3.3. – In via subordinata, la parte appellante ha proposto questione di legittimità costituzionale, in quanto le suddette norme regionali, se interpretate nel senso sopra indicato, sarebbero “<i>costituzionalmente illegittime &#8211; per contrasto con gli artt. 3, 97 e 41 della carta costituzionale nella parte in cui non prevedono che anche i pubblici esercizi di somministrazione (soprattutto se di superficie ragguardevole ed eccedente quella di un piccolo punto di ristoro interno alla m.s.v.) concorrano alla determinazione della complessiva superficie di vendita ai fini della legislazione commerciale e quindi della configurabilità di un centro commerciale e della individuazione della corretta tipologia di struttura</i>” (pag. 17 dell’atto di appello).</p>
<p class="popolo">L’istanza è infondata.</p>
<p class="popolo">Come è noto, l’art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) prevede che nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale le parti possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.</p>
<p class="popolo">I requisiti di ammissibilità, invece, sono rappresentati dalla “rilevanza” della questione (ossia che “<i>il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale</i>”) e dalla sua “non manifesta infondatezza” (cfr. art. 23, co. 2, legge n. 87 del 1953).</p>
<p class="popolo">Sussistendo tali presupposti, il giudice emette una ordinanza con cui riferisce i termini e “<i>i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione</i>” e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso (cfr. art. 23, co. 2, legge n. 87 del 1953).</p>
<p class="popolo">Orbene, nel caso di specie, la suddetta istanza si limita ad indicare le disposizioni di legge che si assumono viziate (artt. 15 e 17, l.r. n. 1 del 2007) e le disposizioni della Costituzione che si assumono violate (artt. 3, 97 e 41 Cost.), ma omette del tutto di indicare “<i>i motivi della istanza</i>”, ossia le ragioni per le quali tali norme sarebbero in contrasto con la Costituzione, impedendo così la verifica in ordine alla “non manifesta infondatezza” della questione.</p>
<p class="popolo">A ben vedere, infatti, l’istanza di rimessione risulta essere formulata in modo del tutto generico, essendo limitata ad enunciare un ipotetico contrasto della legge regionale n. 1 del 2007 con gli artt. 3, 97 e 41 Cost. nella parte in cui non considera i pubblici esercizi ai fini della qualificazione di una struttura di vendita come “centro commerciale” o come “grande struttura” di vendita, senza però spiegare i motivi dell’asserito contrasto.</p>
<p class="popolo">Invero, l’unico motivo che emerge dalla suddetta istanza è dato dall’esito sfavorevole per la parte appellante dell’interpretazione oggetto di censura, ma ciò non può evidentemente fondare una rimessione della controversia alla Corte Costituzionale, in mancanza di una adeguata e sufficiente motivazione in ordine al profilo della “non manifesta infondatezza” della questione di costituzionalità, fermo restando, in ogni caso, che non può neanche utilizzarsi lo strumento dell’incidente di costituzionalità al solo fine di ottenere dalla Corte un “avallo interpretativo”, pena l’inammissibilità della questione stessa (cfr. C. cost. n. 1 del 2021 e n. 240 del 2016).</p>
<p class="popolo">Pertanto, non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alla Corte costituzionale.</p>
<p class="popolo">4. – Con il quarto motivo di appello, la società ha dedotto che il T.a.r. avrebbe errato nel dichiarare la inammissibilità del quarto e quinto motivo di ricorso per omessa impugnazione del “nulla osta” quale atto presupposto (pag. 17-19 dell’atto di appello): il suddetto nulla osta non sarebbe impugnabile essendo un atto endoprocedimentale, mentre lo sarebbe solo la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi.</p>
<p class="popolo">Sul punto, ha quindi riproposto i suddetti motivi articolati in primo grado e relativi a:</p>
<p class="popolo">1) errata valutazione di impatto sulla viabilità, con particolare riguardo alla stima di traffico incrementale anche in relazione alla specifica ed autonoma attrattività del bar ristorante di 450 mq (con terrazza esterna coperta di mq. 297) sito in prossimità del mare, nonché ai flussi di traffico nelle ore di punta (pag. 20-25 dell’atto di appello);</p>
<p class="popolo">2) errata valutazione di impatto acustico, per omessa indicazione delle distanze tra sorgente sonora e ricettore e omessa misurazione anche in orario notturno, oltre che per la contraddittorietà con la stima degli accessi giornalieri di veicoli di cui alla valutazione di impatto trasportistico (pag. 25-30 dell’atto di appello).</p>
<p class="popolo">Orbene, il motivo, a prescindere dalla questione in rito circa l’ammissibilità delle censure, è infondato nel merito.</p>
<p class="popolo">Invero, con tale mezzo di gravame, la parte contesta le due valutazioni effettuate dall’amministrazione (valutazione di impatto sulla viabilità e valutazione di impatto acustico) deducendo una serie di censure di carattere tecnico che, tuttavia, non sono idonee ad evidenziare profili di manifesta irragionevolezza o inattendibilità tecnica dell’impugnata valutazione amministrativa.</p>
<p class="popolo">Come è noto, infatti, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica in sede di giurisdizione generale di legittimità non può spingersi fino al c.d. merito amministrativo, essendo invece limitato alla sola verifica dei profili di ragionevolezza o di attendibilità tecnica.</p>
<p class="popolo">Nel caso di specie, invero, la parte appellante, nel dedurre una serie di errori asseritamente commessi nell’effettuazione delle valutazioni tecniche, in realtà, intende prospettare una diversa valutazione che, secondo gli assunti di parte attrice, si mostrerebbe come maggiormente attendibile.</p>
<p class="popolo">Tale valutazione, tuttavia, è preclusa al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità in quanto si rivelerebbe come un sindacato tipicamente di merito, non potendo il giudice sostituirsi alle valutazioni della pubblica amministrazione sostituendo una soluzione tecnicamente opinabile con un’altra altrettanto opinabile.</p>
<p class="popolo">Il motivo, pertanto, è infondato.</p>
<p class="popolo">5. – Con il quinto motivo di appello, la società ha dedotto che il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere disapplicabile la normativa interna (art. 116 del regolamento comunale) per contrasto con il diritto europeo (direttiva n. 2006/123/CE) nella parte in cui si prescrive di dare comunicazione dell’avvio del procedimento alle associazioni di categoria: secondo parte appellante, si tratterebbe di un adempimento non gravoso, con finalità partecipative e non già di interferenza da parte delle associazioni di categoria (pag. 30-32 dell’atto di appello).</p>
<p class="popolo">Il motivo è infondato.</p>
<p class="popolo">Innanzitutto è pacifico che l’art. 116 del citato regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria prevede che venga data comunicazione alle associazioni di categoria del commercio dell’avvio del procedimento per l’apertura di una media struttura di vendita.</p>
<p class="popolo">Per quanto riguarda, invece, il diritto dell’Unione europea, occorre innanzitutto richiamare la consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 98 del 2013 e n. 291 del 2012), secondo cui la direttiva n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, persegue, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche. In conformità a tale obiettivo si pone il suo art. 14, che, attraverso espliciti divieti, circoscrive l’ambito dei regimi di autorizzazione, per evitare che gli Stati membri introducano requisiti che rendano più gravosa la procedura di avvio degli esercizi commerciali.</p>
<p class="popolo">La liberalizzazione nell’esercizio delle attività commerciali è recepita come principio dell’ordinamento nazionale (C. cost. n. 165 del 2014) e, come la Corte costituzionale ha più volte chiarito (sentenze n. 200 del 2012, n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009 e n. 388 del 1992), «<i>prelude a una razionalizzazione della regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell’attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, dall’altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l’utilità sociale</i>». La libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, infatti, deve avvenire senza limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso, l’ambiente urbano, e dei beni culturali (art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011).</p>
<p class="popolo">Alla luce di tale quadro normativo nazionale ed europeo, quindi, è precluso al legislatore regionale prevedere requisiti ulteriori rispetto a quelli ammessi dalle discipline comunitaria e statale, trattandosi di regolamentazione normativa riconducibile alla materia «<i>tutela della concorrenza</i>» (<i>ex plurimis</i>, C. cost. n. 165 e n. 104 del 2014, n. 98 del 2013), di competenza legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p class="popolo">Ciò posto, giova altresì ribadire quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 39 del 2016, in fattispecie analoga alla presente, opportunamente richiamata dal primo giudice nella sentenza impugnata.</p>
<p class="popolo">Invero, il caso sottoposto all’esame della Corte costituzionale riguardava la previsione di una legge regionale che stabiliva la necessità di un preventivo confronto con le organizzazioni rappresentative ai fini della determinazione della procedura di autorizzazione per l’esercizio di un’attività commerciale.</p>
<p class="popolo">In particolare, venivano in rilievo diverse formule succedutesi nel tempo (da «<i>previa concertazione</i>» nella legge regionale del 2009, a «<i>previo parere</i>» nella legge regionale del 2014, fino a «<i>a seguito di confronto con</i>» nella legge regionale del 2015) finalizzate a circoscrivere la partecipazione delle organizzazioni collettive alla sola fase istruttoria dei procedimenti generali volti alla determinazione dei criteri per la pianificazione della rete degli esercizi commerciali.</p>
<p class="popolo">Tuttavia, la Corte costituzionale ha precisato sul punto che “<i>Non v’è dubbio che la previsione del coinvolgimento delle parti sociali riguardi i soli procedimenti generali</i>” aggiungendo inoltre che “<i>In nessun modo la legge regionale prefigura la possibilità che i soggetti indicati possano interferire, invece, con le determinazioni spettanti alle autorità competenti in ordine alle singole domande di autorizzazione; ciò che sarebbe vietato dall’art. 14, numero 6), della direttiva comunitaria n. 2006/123/CE</i>” (C. cost. n. 39 del 2016, punto 5.2 della motivazione).</p>
<p class="popolo">Nel caso di specie, come rilevato dal primo giudice, il coinvolgimento delle associazioni di categoria del commercio nell’ambito di un procedimento per l’apertura di una media struttura di vendita (art. 116 del regolamento comunale), non riguarda i soli procedimenti generali di determinazione dei criteri (il che sarebbe stato legittimo), bensì si inserisce proprio nel singolo procedimento di autorizzazione, ponendosi così in violazione dell’art. 14, numero 6), della direttiva n. 2006/123/CE, con conseguente necessità di disapplicare la normativa nazionale contrastante.</p>
<p class="popolo">Ne deriva, quindi, la correttezza della decisione impugnata e l’infondatezza dell’appello.</p>
<p class="popolo">6. – Infine, al rigetto dell’appello principale, consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto da Esselunga s.p.a. perché dichiaratamente condizionato all’accoglimento dell’appello principale. Quanto, invece, all’appello incidentale proposto dal comune di Genova va rilevato che la sentenza impugnata è stata depositata in data 31 dicembre 2020 e che l’appello incidentale è stato notificato in data 31 agosto 2021 e depositato il successivo 17 settembre 2021, ossia nei sessanta giorni dalla ricevuta notificazione dell’appello principale ma oltre il termine lungo per impugnare. Per tale ragione ha le caratteristiche dell’appello incidentale autonomo tardivo – mirando a contestare autonomi capi della sentenza – e conseguentemente, respinto l’appello principale, va dichiarato improcedibile.</p>
<p class="popolo">7. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, dichiara l’improcedibilità degli appelli incidentali.</p>
<p class="popolo">Condanna le parti appellanti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Genova e di Esselunga s.p.a. che si liquidano in € 5.000,00 per ciascuna parte, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Vincenzo Neri, Presidente</p>
<p class="tabula">Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<p class="tabula">Silvia Martino, Consigliere</p>
<p class="tabula">Giuseppe Rotondo, Consigliere</p>
<p class="tabula">Rosario Carrano, Consigliere, Estensore</p>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Rosario Carrano</td>
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<td>Vincenzo Neri</td>
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<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-volume-tecnico-in-sede-di-autorizzazione-per-la-rifunzionalizzazione-di-locali-commerciali/">Sulla nozione di volume tecnico in sede di autorizzazione per la “rifunzionalizzazione” di locali commerciali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2007 n.5480</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-6-2007-n-5480/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-6-2007-n-5480/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-6-2007-n-5480/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2007 n.5480</a></p>
<p>Pres. Riggio, Rel. Rizzetto Fiorini Remo, (Avv. R. Venettoni) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. dello Stato) sul nulla-osta rilasciato dal comune per la sanatoria di immobile abusivo e sulla illegittimità della sanatoria basata sulla pregressa compromissione dei valori ambientali tutelati dagli strumenti di pianificazione territoriale,</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-6-2007-n-5480/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2007 n.5480</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Rel. Rizzetto<br /> Fiorini Remo, (Avv. R. Venettoni)	c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul nulla-osta rilasciato dal comune per la sanatoria di immobile abusivo e sulla illegittimità della sanatoria basata sulla pregressa compromissione dei valori ambientali tutelati dagli strumenti di pianificazione territoriale, a causa del diffuso fenomeno dell&#8217;abusivismo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Vincoli edilizi ed urbanistici – Accertamento del Soprintendente regionale per i Beni Architettonici sulla compatibilità di un manufatto con i vincoli urbanistici – Intervenuta sanatoria comunale – Legittimità 																																																																																												</p>
<p>2. Atto e provvedimento amministrativo – Motivazione – Carenza di motivazione dell’annullamento della sanatoria di immobile abusivo contenente la specificazione del contrasto rispetto ai vincoli di inedificabilità &#8211; Non sussiste</p>
<p>3. Atto e provvedimento amministrativo – Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 4 del DM n. 495/1994 – Provvedimento emanato successivamente al D.M. n. 165/2002 – Procedimento avviato ad istanza di parte – Non sussiste</p>
<p>4. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condoni – Sanatoria di fabbricato abusivo giustificata sulla pregressa compromissione dei valori ambientali tutelati dagli strumenti di pianificazione territoriale, a causa del fenomeno dell’abusivismo &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ legittimo lo scrutinio svolto dalla Soprintendenza regionale per i Beni Architettonici in merito alla legittimità del nulla-osta rilasciato dal Comune per la sanatoria di un manufatto in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità, quando attraverso tale scrutinio, non si concretizzi un controllo di merito dell’atto, ma solo la constatazione della compromissione del vincolo gravante sulla zona e la carenza di motivazione dell’atto.																																																																																												</p>
<p>2.	Non sussiste il difetto di motivazione dell’atto del Soprintendente regionale per i Beni Architettonici contenente l’annullamento del provvedimento comunale di sanatoria di un fabbricato ad uso abitativo abusivamente realizzato, che si sia limitato a delineare l’illegittimità della determinazione comunale stessa, rilevandone il contrasto con il vincolo di assoluta inedificabilità imposto dalla norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Provinciale.																																																																																												</p>
<p>3.	Non sussiste la violazione dell’obbligo, a carico dell’Amministrazione, di comunicare dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 4 del DM n. 495/1994, quando il provvedimento soggetto al procedimento medesimo sia stato emanato in data successiva all’entrata in vigore del D.M. n. 165/2002, che, in parziale modifica del primo, introduce l’eccezione all’obbligo suddetto per le ipotesi in cui il procedimento sia avviato ad istanza di parte.																																																																																												</p>
<p>4.	E’ illegittimo il provvedimento Comunale di sanatoria di un fabbricato ad uso abitativo realizzato abusivamente, che abbia assunto a parametro di valutazione lo stato di fatto della zona e non i valori ambientali tutelati dal Piano Territoriale Provinciale, non essendo consentito al Comune di derogare le norme contenute nel Piano paesistico in base alla mera constatazione della loro frequente violazione per effetto del fenomeno dell’abusivismo e non essendo in alcun modo rilevante la circostanza dell’intervenuta compromissione dei valori ambientali tutelati dagli strumenti di pianificazione territoriale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul nulla-osta rilasciato dal comune per la sanatoria di immobile abusivo e sulla illegittimità della sanatoria basata sulla pregressa compromissione dei valori ambientali tutelati dagli strumenti di pianificazione territoriale, a causa del diffuso fenomeno dell’abusivismo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p>N. 5480                 Reg. dec.<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO<br />Sezione  II quater</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12325/2003 proposto da<br />
<b>FIORINI Remo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Venettoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Fracassini n. 18;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero per i beni e le attività culturali</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Viterbo</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Lazio del 22.9.2003, recante annullamento del provvedimento del Comune di Viterbo n. 89 del 9.7.2003 con cui si esprimeva parere favorevole ai sensi degli artt. 32 della legge 47/85 e 39 della legge 724/94 relativamente alla domanda di sanatoria di un “fabbricato ad uso abitazione ” abusivamente realizzato nello stesso Comune;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del  14 marzo 2007 il Primo Referendario Floriana Rizzetto;<br />
Udito, ai preliminari, l’avv. dello Stato  Maurizio Borgo  per l’amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Si impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto indicato in epigrafe con il quale il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio ha annullato il provvedimento del Comune di Viterbo inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi degli artt. 32 della legge 47/85 e 39 della legge 724/94 in merito alla istanza di sanatoria di un fabbricato ad uso abitativo abusivamente realizzato in località Strada Orfana (Bagnaia), km.  6.700 in zona di rispetto stradale, distinto in catasto al foglio 148 particella 372.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
1)	Eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta;<br />	<br />
Il provvedimento impugnato ha annullato il parere comunale in quanto immotivato, esperendo autonome indagini in violazione del principio di leale collaborazione, anziché limitarsi ad attendere la trasmissione delle integrazioni documentali eventualmente necessarie;<br />
2) Violazione dell’art. art. 82 comma 9 del D.P.R. 24 luglio 1977. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione.<br />
Il Ministero in violazione delle disposizioni predette ha effettuato una valutazione di merito in ordine alla compatibilità ambientale delle opere da sanare, peraltro neppure assistita da adeguata motivazione, sostituendosi a quella operata dal Comune. <br />
3) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione.<br />
L’atto impugnato non è assistito da adeguata motivazione, in particolare con riferimento ai dati topografici ed agli strumenti di pianificazione urbanistica da cui si desume che l’area avrebbe dovuto rimanere inedificata.<br />
E’ stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/90;<br />
II) Eccesso di potere per illogicità manifesta; difetto di motivazione e di istruttoria; erroneità dei presupposti.<br />
Non è condivisibile il giudizio di incompatibilità ambientale espresso dal Soprintendente, in quanto non considera l’effettivo stato dei luoghi che sono tutt’altro che integri, come rappresentato da relazione peritale allegata.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato nel merito.<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune di Viterbo, ritualmente intimato. <br />
Con memoria depositata in data 28 febbraio 2007 il ricorrente ha ulteriormente specificato le proprie deduzioni.<br />
All’udienza pubblica del 14 marzo 2007 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’oggetto dell’impugnativa è costituito dal decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio indicato in epigrafe, con cui  è stato annullato il provvedimento del Comune di Viterbo, inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 e dell’art. 39 della legge 724/1994, sulla domanda di sanatoria di un fabbricato ad uso di civile abitazione abusivamente realizzato.<br />
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Soprintendente abbia svolto diretti accertamenti al fine di stabilire la compatibilità del manufatto con il vincolo gravante sull’area mentre avrebbe dovuto limitarsi a chiedere al Comune la sola integrazione dei documenti eventualmente mancanti.<br />
La censura è infondata in quanto l’autorità tutoria nell’esercizio della attività di controllo ha il potere di ispezionare anche lo stato dei luoghi ove ciò sia necessario per verificare la legittimità del nulla-osta comunale, non sussistendo alcun limite normativamente imposto nei sensi indicati dall’interessato.<br />
Con il secondo motivo, quest’ultimo assume che nella specie sarebbe stato illegittimamente esercitato un potere di riesame del merito dell’atto sottoposto a controllo, violando il principio di leale collaborazione tra l’organo regionale (o comunale sub-delegato)  gestore del vincolo e l’autorità tutoria statale, anziché limitarsi ad un mero scrutinio di legittimità dello stesso; senza peraltro neppure esplicitare le ragioni che hanno indotto la Soprintendenza a pronunciarsi in contrasto con la valutazione di compatibilità ambientale espressa dal Comune.<br />
La censura va disattesa.<br />
Giova al riguardo preliminarmente precisare che il decreto della Soprintendenza trova sostegno nelle seguenti considerazioni: <br />
1) l’area interessata dall’intervento edilizio è dichiarata di notevole interesse ex lege n. 1497/1939 ai sensi dell’art. 146 lett. c) del d.lvo  n. 490/99; <br />
3) il Comune non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale;<br />
2) a seguito di verifica si è rilevato che le opere sono state realizzate nella fascia di rispetto di un corso d’acqua in zona vincolata che doveva esser mantenuta integra ed inedificata;<br />
2) il manufatto abusivo è stato realizzato nel 1993 in zona ancora abbastanza integra con conseguente incisione negativa della località protetta, alterando i tratti tipici dei terreni posti a rispetto dei corsi d’acqua;<br />
3) il parere favorevole del Comune finisce con l’apportare una modifica al dei tratti caratteristici della località protetta ed apporta una modifica al vincolo paesaggistico;<br />
Sulla base delle richiamate considerazioni, il provvedimento comunale è stato ritenuto dalla Soprintendenza “viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con l’art. 146 del predetto T.U.”.<br />
Al riguardo si osserva che, con l’espressione surriferita, la Soprintendenza non sembra aver esercitato un controllo di merito in ordine alla affermata compatibilità dell’intervento in questione con il vincolo paesistico, essendosi limitata ad evidenziare il contrasto con le specifiche prescrizioni del PTP che sanciscono un vincolo di inedificabilità a tutela dei fossi e dei corsi d’acqua. Ed il richiamo alla disciplina che impone l’inedificabilità dell’area violata è unicamente volto ad evidenziare che il parere espresso dal Comune non tiene conto della disciplina stessa.<br />
In tal modo, avendo la Soprintendenza accertato che il fabbricato è stato realizzato all’interno della fascia di protezione di un corso d’acqua in violazione del vincolo di assoluta inedificabilità gravante sulla zona, legittimamente ha annullato l’autorizzazione comunale per il vizio di eccesso di potere sotto i profili della carenza della motivazione, nonché per il rilevato contrasto con le predette prescrizioni; vizi questi che attengono alla legittimità dell’atto annullato.<br />
Consegue che il provvedimento impugnato risulta adottato nell’esercizio del potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica dal Comune quale ente delegato dalla Regione che, come precisato da consolidata giurisprudenza (a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 14.12.2001 e fino alla pronuncia della Sez. VI del C.d.S. 9.3.2005 n. 971), non può essere basato su una valutazione tecnico-discrezionale propria della Soprintendenza, ma deve trovare il suo presupposto unicamente in riscontrati vizi di legittimità, di cui la Soprintendenza ha dato conto in maniera esplicita.<br />
Alla luce di quanto precede va disatteso anche il terzo mezzo, con cui denuncia il difetto motivazionale dell’atto impugnato che, come precisato, appare esauriente nel delineare l’illegittimità della determinazione comunale, la quale non ha tenuto conto dell’esistenza, nell’area interessata dalla costruzione, del vincolo assoluto di inedificabilità imposto delle norme tecniche di attuazione del vigente P.T.P.<br />
Il motivo in esame non merita adesione anche nella parte in cui è inteso a lamentare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.<br />
L’art. 4, primo comma, del D.M. 13.6.1994 n. 495, con il quale è stato emanato il regolamento per l’attuazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990, che prevedeva l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento in relazione alla generalità degli atti dalla stessa emanati, è stato successivamente integrato dal D.M. 19.6.2002 n. 165 (pubblicato nella G.U 2.8.2002 n. 180) che, nel dettare modifiche al citato D. M. n. 495/1994, ha aggiunto, all’art. 4 di quest’ultimo, il comma 1 bis, secondo il quale “la comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli” nello stesso indicati, tra i quali l’art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, che appunto al comma 4 prevede l’obbligo della Regione (nonché dei Comuni dalla stessa delegati) di dare comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate ed il potere della stessa Soprintendenza di “annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni  successivi alla ricezione della relativa comunicazione”.<br />
A tale stregua, risultando il provvedimento comunale adottato l’8.9.2003, successivamente all’entrata in vigore del citato D.M. 19.6.2002 n. 165 e non risultando detto decreto impugnato, non vi era alcun obbligo per la Soprintendenza di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento di secondo grado di cui al citato art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1999, volto alla verifica della legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune.<br />
Anche l’ultimo mezzo di gravame non merita di essere condiviso.<br />
La circostanza dell’intervenuta compromissione della fascia di protezione degli argini dei corsi d’acqua oggetto di tutela, invocata dalla ricorrente, non vale ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato, che deve assumere a parametro di valutazione del parere comunale il rispetto dei valori ambientali tutelati dal PTP e non “lo stato di fatto” della zona al momento della decisione dell’istanza di sanatoria, non essendo consentito all’ente locale di derogare (o disapplicare o modificare) le norme  contenute nel Piano paesistico in base alla mera constatazione della loro frequente violazione per effetto del fenomeno dell’abusivismo. Infatti, come è stato di recente chiarito dal Consiglio di Stato “ove la trasformazione illecitamente realizzata in assenza di autorizzazione e di concessione edilizia dovesse condizionare &#8211; per le modificazioni introdotte, di fatto, al territorio &#8211; la valutazione paesaggistica, da un lato  non avrebbe significato che il legislatore continui a condizionare la sanatoria alla previa autorizzazione paesaggistica, e, d’altra parte, vanificherebbe la tutela, sostanzialmente rimessa alla volontà degli amministrati di non perpetrare e realizzare interventi abusivi”  (Cons. St., Sez. V, Sent. n. 40 del 10.1.2007).<br />
In tale prospettiva, è stato perciò precisato che l’avvenuta parziale compromissione di un’area vincolata non giustifica il rilascio di provvedimenti atti a comportarne l’ulteriore degrado, ma richiede, semmai, una maggiore attenzione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo al fine di preservare gli spazi residui da un ulteriore “vulnus”  ai valori ambientali tutelati.<br />
Disattesa anche quest’ultima censura, il ricorso deve essere conclusivamente respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese, diritti e onorari compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007.<br />
con l’intervento dei Magistrati:<br />
Italo RIGGIO 		Presidente <br />	<br />
Renzo CONTI		Consigliere <br />	<br />
Floriana RIZZETTO	Primo Referendario, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-14-6-2007-n-5480/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2007 n.5480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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